Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 385 del 02/12/2021
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
385aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione del documento:
(Doc. III, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania (ore 9,34)
Approvazione dell'ordine del giorno n. 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 3.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania.
La relazione è stata stampata e distribuita.
Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Gasparri, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.
GASPARRI, f. f. relatore. Signor Presidente, in considerazione dell'assenza del relatore per la Regione Campania, onorevole senatore Paroli, impegnato all'estero nella missione di una Commissione a cui appartiene, seguendo la consolidata prassi, lo sostituirò, in quanto Presidente della Giunta, per illustrare la vicenda della Regione Campania.
La vicenda è molto complessa ed è stata approfondita a lungo dalla Giunta, ragion per cui rinvio, per la sua articolata ricostruzione, all'ampia relazione scritta, depositata dal senatore Paroli, limitandomi però - doverosamente - a esporre all'Assemblea i punti essenziali e i termini giuridici riguardanti l'elezione in esame.
In data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinominale 1 della Campania, che, il 19 novembre 2018, ha depositato una memoria integrativa con motivi aggiunti.
Il ricorrente ha affermato che la sua mancata elezione, nell'ambito del collegio plurinominale Campania 1, sarebbe stata determinata dall'erronea attribuzione di sei seggi nel collegio Campania 2, in luogo dei sette previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, e, correlativamente, dall'attribuzione di un seggio aggiuntivo nel collegio Campania 3. L'errore sarebbe ascrivibile all'operazione di sottrazione di un seggio alla lista Forza Italia nel collegio Campania 2 per attribuirlo alla lista Fratelli d'Italia nel collegio Campania 3, avendo quest'ultima ottenuto il miglior resto utile ai fini dell'assegnazione.
Il ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione del seggio alla lista Fratelli d'Italia non sarebbe dovuta avvenire alterando il numero dei seggi previsti per i collegi Campania 2 e Campania 3.
La Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale caso per caso. Quello proposto dal candidato Lotito è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede la valutazione di un meccanismo complesso di attribuzione di seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non può che riguardare il caso singolo.
Ciò premesso, sulla base dei dati di proclamazione, i 18 seggi da assegnare alla Regione per la parte proporzionale sono stati attribuiti in questo modo: tre alla coalizione di centrosinistra, di cui tre seggi al Partito Democratico; sei alla coalizione di centrodestra, di cui quattro a Forza Italia, uno alla Lega e uno a Fratelli d'Italia; nove al MoVimento 5 Stelle.
In ordine alla ripartizione dei seggi nei tre collegi plurinominali alle liste, in applicazione delle norme vigenti, si procede innanzi tutto ad attribuire i seggi a chi ha il cosiddetto quoziente intero; quindi, sono stati fatti i relativi calcoli. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, il collegio 1 deve ancora vedersi assegnati due seggi dopo la valutazione dei quozienti pieni, e su questo si è dipanata la lunga e complessa discussione nella Giunta per individuare i criteri di attribuzione del seggio.
Risparmio la lettura puntuale di norme e citazioni richiamate nell'ampia relazione che analizza tutti i dettagli e le vicende che la Giunta ha dovuto affrontare. Quindi, la corretta applicazione delle norme, secondo la decisione finale della Giunta, ha condotto a identificare il numero di seggi spettanti a ciascun collegio plurinominale stabilito dalla legge e il numero di seggi spettanti su base regionale a ciascuna lista, determinato nella fase di assegnazione.
Da quanto osservato, quindi, si evince che nel caso in discussione non vi era alcuna ragione per ricorrere all'istituto della cosiddetta traslazione, passando da un collegio proporzionale all'altro, che invece ha erroneamente ritenuto di dover applicare l'ufficio elettorale regionale. La legittimità di tale istituto non è qui in discussione: l'ultima parte dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 prevede esplicitamente l'ipotesi di seggi eccedentari e di liste deficitarie, facendo riferimento a collegi plurinominali diversi, con la conseguente possibilità di una traslazione di seggi tra un collegio plurinominale e l'altro. Tuttavia tale evenienza è del tutto residuale, come affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza relativa a un caso riferito alla Camera dei deputati e la relazione cita anche esplicitamente parti di questa sentenza della Corte, che hanno aiutato la Giunta in un giudizio che è stato lungo e complesso, con pareri che sono stati acquisiti da parte dei colleghi interessati, anche di giuristi notissimi, nonché di presidenti emeriti della Corte costituzionale.
Quindi, in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali in Campania, secondo la relazione del senatore Paroli, approvata dopo la procedura di contenzioso che si è svolta nella Giunta, riguarda la lista di Forza Italia. Verrebbero quindi eletti la candidata Lonardo, con il subentro del candidato Lotito nel collegio 1, e nel collegio 2 i candidati De Siano e Lonardo, eletta in questo collegio in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1. Il candidato Cesaro risulta eletto nel collegio 3. Verrebbe quindi escluso il senatore Carbone, nel collegio 3.
Queste sono la proposta che la Giunta ha avanzato, dopo tutta la prevista procedura di contestazione, di udienza pubblica e di camera di consiglio, e le conseguenti decisioni, che, attraverso la relazione del senatore Paroli, che ho dovuto illustrare, sostituendolo per la sua missione parlamentare, propone all'Assemblea, nella variazione che ho qui richiamato.
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.
Ha chiesto di intervenire il senatore Grasso per illustrarla. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, siamo in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020. (Brusio). Signor Presidente, vedo che c'è il più totale disinteresse. Mi fa piacere che nessuno se ne interessi: bene!
Desidero premettere che, con deliberazione del 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Carbone, decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania. Questa decisione si basa su dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018 soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno, come risulta dal verbale dell'ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018.
Si è quindi reso necessario procedere alla costituzione, in seno alla Giunta, di un Comitato di revisione che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di ben 457 sezioni (circa 3.000 schede), interrompendo poi i suoi lavori, come risulta dal verbale del 22 luglio 2020, firmato dal coordinatore, senatore Lucio Malan, non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. I dati necessitano quindi di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale.
Se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni (e soltanto in sei tra quelle selezionate) non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte (speriamo che sia un errore, incolpevole o colpevole) tramite invio al macero da parte degli uffici competenti alla custodia, è anche vero che il Comitato e la Giunta devono effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali strumenti di prova diversi per ricostruire l'espressione del voto, come del resto ha stabilito la sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato, che statuisce che la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali, se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede, come appunto i verbali e le tabelle di scrutinio (metodo fra l'altro adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei primari dati di proclamazione).
Occorre considerare che il Senato ha, in primo luogo, il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione, secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale sia fondata su dati reali e verificati. Pertanto, il Senato non può assolutamente abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto e del principio della rappresentanza popolare.
Si chiede quindi che l'Assemblea deliberi, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento del Senato, di sospendere la deliberazione, in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca gli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.
È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a discutere e a votare una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda un componente dell'Assemblea, che vive con una spada di Damocle sulla testa ormai da quattro anni, con un'istruttoria che ha visto alternarsi due relatori, oltre all'istituzione di un comitato per la verifica dei verbali e delle schede della Regione Campania.
Entrando nel merito del ricorso, viene ricostruito uno stravagante teorema, che stravolge non solo il testo unico del 1993, che regola l'elezione del Senato della Repubblica, ma soprattutto i principi costituzionali che regolano la democraticità del nostro ordinamento.
Faccio riferimento in particolar modo al diritto di voto, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, e, in particolare, ai profili inerenti all'uguaglianza del voto. Avallare questa tesi equivarrebbe a un totale rovesciamento del voto di alcuni elettori, risultato che sarebbe intollerabile.
Pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinominale alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Questa norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo quelle alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
Da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che ne hanno goduto, ma a cui devono ancora essere attribuiti i seggi. Questa disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti; tanto è vero che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui, dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente di attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva quindi che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinominale possa variare rispetto alla quota individuata ex ante dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.
A parte la chiarezza della disposizione, questa parziale flessibilità delle quote non è casuale né priva di logica. Se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori e di trovarsi invece con candidati della lista non eletti in altri colleghi in cui si sono registrati i risultati migliori.
Durante i lavori della Giunta sono state altresì accertate gravi incongruenze sotto il profilo dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, ma anche della discordanza nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata. È emerso infatti che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle 12 che erano state richieste non risultano più recuperabili, in quanto distrutte. Mi chiedo come quest'Assemblea possa votare a favore dell'annullamento dell'elezione di un suo componente in assenza di dati certi, in quanto la distruzione di alcune schede elettorali rende totalmente inefficaci i successivi accertamenti del comitato e le rettifiche conseguenti. Sarebbe davvero un vulnus mai visto prima, con conseguenze terribili sulle prossime verifiche dei poteri che l'Assemblea dovrà esaminare.
Care colleghe e cari colleghi, questa era una breve sintesi che ho cercato di ricostruire, ma chiedo a quest'Assemblea di respingere in tutti i modi la contestazione dell'elezione del collega Vincenzo Carbone e di avere davvero la consapevolezza di quello che stiamo facendo stamattina, augurandomi che il collega Vincenzo Carbone possa rimanere senatore di questa Repubblica. (Applausi).
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ho già specificato, nell'istanza di sospensione, gli elementi venuti all'attenzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In effetti, siamo certi che i dati di proclamazione non corrispondono assolutamente alla volontà degli elettori della Campania, in quanto sono stati corretti sulla base di alcune discordanze che la Giunta regionale ha riscontrato rispetto ai dati del Ministero. Comprendendo che c'erano degli errori, essa è intervenuta, ma a caso, per aggiustare i dati, scegliendo soltanto 72 sezioni, mentre l'attività del Comitato coordinato dal senatore Lucio Malan ha agito esaminando ben 457 sezioni, rivedendo circa 3.000 schede.
Purtroppo, ci siamo imbattuti - anch'io ho fatto parte di quel Comitato - in un fatto assolutamente imprevedibile. Nel momento in cui sono state chieste le schede a chi doveva conservarle e custodirle, ci è stato detto che erano state mandate al macero, erroneamente, insieme a quelle di anni precedenti e relative ad altre votazioni.
Questo, naturalmente, ha interrotto i lavori, ma ciò significa che ci sono ancora accertamenti da fare. Infatti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 197 del 2007, ha statuito che la distruzione delle schede non può determinare da sola l'invalidità delle operazioni elettorali, inficiando quindi i risultati del voto, perché si può arrivare al risultato anche attraverso altri strumenti di prova, che sono appunto i verbali e le tabelle di scrutinio, come del resto ha fatto, come metodo, anche l'Ufficio elettorale regionale rispetto a quelle 72 schede.
Pertanto, queste modalità di verifica dei dati sono senz'altro da utilizzarsi per stabilire l'elezione su dati certi, reali e verificati. Le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, com'è emerso proprio dai lavori del Comitato di revisione, il quale certamente non ha ritenuto sufficienti i dati acquisiti, ma aveva raggiunto conclusioni assolutamente diverse.
Tali conclusioni non rendevano necessaria tutta la diatriba, appoggiata da valenti costituzionalisti, sulla traslazione del voto, perché i risultati portavano all'assegnazione nel collegio 2 della Campania, là dove effettivamente il numero dei seggi assegnati era corrispondente a quello fissato nella ripartizione dei seggi in relazione ai dati della popolazione, proprio nella Regione Campania.
Il Senato ha quindi il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione che sono assolutamente non corrispondenti al voto, presi a caso tra 72 sezioni, rispetto a tutto il lavoro svolto dal Comitato, che appunto non è stato completato per quelle motivazioni (perché, guarda caso, le schede elettorali di alcune sezioni sono state mandate al macero).
Questo ha interrotto i lavori, ma attraverso verbali e tabelle di scrutinio, si può arrivare a ricostruire appieno i risultati del voto della rappresentanza del popolo per l'elezione del loro rappresentante in Parlamento.
Ritengo pertanto che sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. Procedere in assenza della rettifica di tali dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che è chiamata a verificare dei dati che sa e sappiamo già essere dati che non corrispondono alla realtà.
Tutto ciò premesso e considerato, penso che si possa rinviare la questione alla Giunta affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione usando quegli strumenti che il Consiglio di Stato ha indicato, ossia l'esame dei verbali e delle tabelle di scrutinio relativi alla Regione Campania, e quindi istruisca tutti gli adempimenti conseguenti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.
DE FALCO (Misto). Signor Presidente, mi voglio esprimere sulla vicenda cercando, come ha fatto adesso il presidente Grasso, di fare un po' di chiarezza. Sono membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e in tale sede la questione è stata esaminata lungamente. In esito, è stata redatta una prima relazione da parte del collega Malan, poi rigettata dalla Giunta. Di conseguenza, è stata fatta la relazione illustrata prima dal presidente della Giunta, il senatore Gasparri, che si basa su sofisticatissime elucubrazioni che hanno a che fare con lo slittamento, con il trascinamento, con il quoziente intero e con il quoziente decimale.
In realtà, come ha appena dichiarato il presidente Grasso, dobbiamo tener conto di una circostanza di fatto importante: abbiamo un atto di proclamazione provvisorio che a questo punto, secondo la proposta, dovrebbe essere annullato sulla base di elementi di conoscenza assolutamente incerti, fluidi, sdrucciolevoli e senz'altro non soddisfacenti. Manca infatti un numero enorme di schede elettorali, perché erroneamente - così si dice - sono state inviate al macero. Queste schede elettorali quindi non possono essere verificate. In assenza della possibilità di verificare, non possiamo annullare una proclamazione e creare quindi nell'ordinamento un precedente pericolosissimo, in assenza di dati certi o perlomeno probabili o perlomeno di grande possibilità.
Come ha affermato prima il presidente Grasso, ritengo anch'io necessario che si ricorra non già alle sofisticazioni successive, ma all'accertamento dei dati e degli elementi di fatto prima di poter o dover valutare altri successivi adempimenti. Se non abbiamo alcuna certezza e verosimiglianza dei dati, dobbiamo ritrovarli aliunde. Come indica il Consiglio di Stato, occorre andare a recuperare ciò che è recuperabile, ovverosia le tabelle di scrutinio e i verbali delle varie sezioni. Senza questi elementi non si può dar luogo alla discussione sullo slittamento, sul quoziente intero, sul quoziente decimale.
In questa circostanza, che vede contrapposti il ricorrente Lotito e il senatore Carbone, non ha senso parlare oggi della normativa che ha che fare con l'attribuzione del quoziente decimale, differentemente da quanto poi si dirà nel prosieguo sull'altra questione, quella pugliese. In questa circostanza dobbiamo tenere conto degli elementi di fatto. Ritengo quindi che abbia ragione il presidente Grasso e anche io ho votato a favore della sospensione. La Giunta deve riprendere in mano la questione e istruirla sulla base di tabelle e verbali di scrutinio.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.
Il relatore non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e si intendono illustrati.
Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.
Passiamo alla votazione.
CARBONE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARBONE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei chiedervi pochissimi minuti di silenzio perché vorrei illustrare anche le mie ragioni. Ritengo infatti che sia palese a tutti, al di là di tutto, che questo è un fatto personale che richiama la mia persona, la mia dignità, il mio essere uomo e il mio essere senatore in quest'Aula.
Illustre Presidente, senatrici e senatori colleghi, innanzitutto desidero ringraziare le mie colleghe che, in discussione generale, hanno illustrato scrupolosamente, in punta di diritto, le motivazioni delle numerose e alquanto singolari tesi del ricorrente. Ho adoperato il termine "singolari" per usare un eufemismo, perché mettere in discussione l'impianto del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica può essere un precedente pericoloso per la nostra democrazia. Vi dirò di più: questi argomenti vengono proprio dei lavori della Giunta. È sufficiente leggere i verbali di quelle sedute per rendersi conto che molti componenti della Giunta hanno più volte smontato la teoria della non traslazione dei seggi nei collegi plurinominali. Lo slittamento del seggio non è un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde ad una elementare esigenza di democrazia e ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale.
Sempre nei verbali - sto parlando dei verbali della Giunta - i componenti chiedono reiteratamente di adottare un criterio uniforme agli altri ricorsi e anche tale richiesta viene puntualmente disattesa. Vorrei sapere perché da una parte dei componenti della Giunta il criterio adottato dalla corte di appello di Napoli venga ritenuto legittimo per le altre circoscrizioni e per le altre Regioni e proprio per la Campania no: mi sembra davvero singolare.
In data 22 luglio 2020 il relatore, senatore Malan, pur precisando di essere costretto a esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti, proponeva di procedere comunque, dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli undici seggi uninominali spettanti alla Regione Campania. Per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, il mio seggio lo ottiene addirittura la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centrodestra, con riferimento a Forza Italia. Quindi, se il mio seggio spetta a qualcuno, spetta alla lista di LeU, a cui dovrebbe essere assegnato (lo scrive il senatore Malan).
Ma ancora più grave - perdonatemi - è la forzatura che avviene al termine dei lavori del Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali e delle schede elettorali nella Regione Campania. Vi prego di seguirmi. Afferma sempre il relatore Malan (sono cose scritte nei documenti della Giunta): «Alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali, tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione». A cosa fanno riferimento le parole «anomalie riscontrate» del senatore Malan, il coordinatore del Comitato? Ascoltate bene, perdonatemi. Le anomalie riscontrate in quella verifica fanno riferimento alla scoperta che le schede valide di sei sezioni elettorali su dodici sezioni sono andate disperse, sono andate distrutte, con alte probabilità che la stessa sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione. Quindi non si sono trovate le schede di sei sezioni: scomparse, sparite, certamente non per colpa mia. (Il microfono si disattiva automaticamente). Può darmi qualche minuto in più, signor Presidente?
In quella stessa sede, lo stesso senatore Malan comunicava che il Presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso, al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza. Quindi il senatore Gasparri chiede alla presidente Casellati di investire l'autorità giudiziaria per ciò che è successo, perché non si sono trovate delle schede. Di quelle schede andate distrutte non si è più saputo nulla, ma ciò ha incredibilmente consentito che venisse forzatamente costruita la decisione abnorme di ritenere meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal ricorrente e di procedere alla contestazione della mia elezione. La distruzione delle schede - afferma il senatore Malan - ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni, che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze abnormi individuate nei verbali e nelle tabelle di scrutinio, né tantomeno di determinare una diversa attribuzione dei seggi, non avendo a disposizione molte schede utili.
PRESIDENTE. Senatore Carbone, capisco l'importanza della questione, ma la pregherei di concludere.
CARBONE (IV-PSI). Signor Presidente, riguarda un fatto personale e si tratta solo di un altro minuto.
Alla luce delle evidenti patologie, incongruenze e anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile e incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto. Mi chiedo come il Senato, il tempio delle regole, possa non considerare il principio di ragionevolezza e di congruità tra le premesse e le conclusioni di un'indagine parziale e di un accertamento non compiuto.
Presidente, colleghi, dovete sapere che questa istruttoria sulla mia elezione è stata per me davvero un calvario. L'avete avvertito anche da ciò che ho letto; mi sento molto provato. Quando mi sono candidato, nel 2018, l'ho fatto con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Credetemi: io non sono un miracolato e non sono neanche un graziato. Io ho dato i migliori anni della mia vita al servizio della gente e al servizio della politica. Sono stato consigliere comunale, assessore, sindaco della mia realtà per quasi dieci anni; poi sono stato eletto in Città metropolitana.
Visto il contesto, permettetemi di fare una precisazione: non c'è mai stata un'ombra, una macchia o una sbavatura sul mio operato, per cui oggi mi comporta davvero tanto disagio il fatto di trovarmi in una situazione per me così dolorosa.
In questi quattro anni sono stato additato dai giornali e dalla gente come un senatore abusivo. Voglio dire qui che io non mi sono mai sentito abusivo, perché non sono un senatore abusivo (Applausi).Voi lo sapete bene e anche meglio di me, ma doverlo spiegare ogni giorno ai miei amici, alla gente che mi ha votato e ai miei figli, signor Presidente, amici senatori, è una circostanza dolorosa, un'esperienza che non auguro di fare a nessuno di voi.
Io sono stato scelto da alcune persone per essere candidato, sono stato scelto dalla gente che mi ha votato e mi ha voluto e siedo in quest'Aula perché la legge - come voi sapete - me lo permette.
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.
CARBONE (IV-PSI). È davvero un dolore sapere che la corte di appello di Napoli ha fatto la scelta giusta per me ed è un dolore per me sapere che voi di questo siete consapevoli. Mi rimetto quindi, come sempre, al giudizio dell'Assemblea.
Mi consenta infine, signor Presidente, di ringraziare lei, i colleghi senatori, gli Uffici del Senato e il mio partito. Non so come andrà a finire questa roulette russa - permettetemi l'espressione - che oggi è sulla mia testa, ma vi dico che sono stati per me anni importanti ed esaltanti, durante i quali credo di aver servito in modo leale e netto il mio Paese e la mia gente. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Colleghi, il petitum dell'ordine del giorno G1 riguarda il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti; in ragione di ciò è preclusa la votazione dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori.
Poiché tutti gli atti sono rinviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è evidente che permane in carica il senatore Carbone fino a quando non saranno effettuati gli accertamenti richiesti dall'ordine del giorno testé approvato.
Discussione del documento:
(Doc. III, n. 4)Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia (ore 10,26)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Annullamento dell'elezione)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 4.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia.
La relazione è stata stampata e distribuita.
Chiedo al relatore, senatore Pillon, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.
PILLON, relatore. Signor Presidente, con il suo accordo, mi rimetto alla relazione depositata.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.
È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo essere onesti con noi stessi: la materia elettorale è particolarmente complessa. Per venire a capo del funzionamento delle leggi elettorali bisogna avere due competenze, spesso antitetiche: occorre conoscere bene il diritto e anche la matematica. (Brusio).
Presidente, mi perdoni, c'è troppo rumore in Aula, ho difficoltà a esporre il mio intervento.
PRESIDENTE. Scusate, un attimo di attenzione. Sta parlando il senatore.
GRASSI (L-SP-PSd'Az). Dicevo, è una materia complessa, ma la matematica, che pure presiede al funzionamento dell'attribuzione dei seggi, è al servizio del diritto. Alla fine sono le scelte del legislatore che decidono in quale modo queste Assemblee devono essere la proiezione del popolo italiano. È materia complessa, perché a seconda della scelta della legge elettorale, la proiezione in queste Aule cambia, con importanti conseguenze anche sul Governo del Paese.
Per quanto riguarda la senatrice Minuto, vi voglio risparmiare l'analisi dei numeri, anche perché credo che molti di noi si affidino agli amici o ai consulenti per capire il funzionamento delle leggi elettorali. A molti di noi interessa il risultato finale e, tra l'altro, a molti di noi è capitato in sorte di non dover approfondire il funzionamento delle leggi elettorali nei risvolti più puntuali, perché magari destinatari di un risultato inequivoco. La senatrice Minuto, invece, si ritrova nella necessità di dover affrontare un contenzioso. In estrema sintesi, è accaduto che la circoscrizione Puglia - questi sono gli unici numeri che darò - prevede 20 seggi senatoriali, che sono spettanti ai collegi plurinominali e uninominali. La divisione, in particolare, è la seguente: otto collegi sono assegnati su base uninominale e dodici collegi sono assegnati su base proporzionale. I dodici seggi assegnati su base proporzionale sono a loro volta divisi in due collegi da sei, per un totale di dodici. La senatrice Minuto era candidata nel collegio Puglia 01 e fin qui credo che sia facile capire con cosa abbiamo a che fare. (Brusio). Vi prego, colleghi, cerco di essere il più semplice ed il meno noioso possibile.
Perché abbiamo due collegi, in questo caso di egual numero in termini di seggi? Come si decidono i seggi da attribuire ad un territorio? È facile: rispetto alla popolazione che risiede su quel territorio. Badate bene, questo è un criterio basilare per qualunque legge elettorale, è un principio cardine: il territorio deve esprimere dei seggi in modo proporzionale alla popolazione, per evitare - faccio un esempio semplificato - che un territorio dove insistono 1.000 abitanti possa esprimere lo stesso numero di rappresentanti di un territorio dove insistono 500 abitanti. Questa sarebbe un'aberrazione e vulnererebbe alla base il funzionamento della democrazia, perché la democrazia richiede rappresentanza e la rappresentanza deve essere coerente con il popolo rappresentato.
Orbene, nel complicato ragionamento connesso all'attribuzione dei seggi residui in virtù dei quozienti, vi è apparentemente un contrasto tra due concorrenti: Michele Boccardi e la collega senatrice Minuto. Il collega Boccardi rivendica di aver conseguito un quoziente più alto della senatrice Minuto. Se questo avvenisse all'interno di un unico collegio, non ci sarebbe nulla da discutere, il problema è che Michele Boccardi ha partecipato alla competizione elettorale nel collegio Puglia 02. A questo punto, se attribuiamo l'ultimo seggio dei dodici a Michele Boccardi, arriviamo ad un risultato che viola quel principio basilare della democrazia pocanzi detto perché il collegio Puglia 01 esprimerebbe cinque rappresentanti e il collegio Puglia 02 sette rappresentanti, con un palese squilibrio in termini di rappresentatività: avremmo un territorio sovrarappresentato e un territorio sottorappresentato.
Colleghi, le leggi elettorali pongono continuamente problemi di interpretazione, e non è vero che tutto si può sostenere perché in realtà, di fronte ai casi incerti, interviene il diritto come noi lo conosciamo: il diritto con la «d» maiuscola. Quel diritto spesso fa riferimento a una scala di valori, per cui di fronte a un caso incerto si deve andare a guardare il primo principio sovraordinato che presiede al funzionamento delle elezioni, e vedere se quel primo principio offre una soluzione. Solo se esso non la offre, si passa a un secondo principio e così via.
È vero che in qualche caso abbiamo anche superato il criterio secondo cui l'elezione del Senato è su base regionale, ma lo abbiamo fatto perché non avevamo altri principi a cui appellarci: era l'ultima spiaggia; l'alternativa sarebbe stata non assegnare il seggio, con un'ulteriore grave lesione alla tutela della volontà popolare. Ma non è questo il caso. Qui siamo di fronte a un problema semplice: lasciare il seggio alla senatrice Minuto vuol dire rispettare il principio di rappresentatività di un territorio.
Come vedete, la questione alla fine è semplice ed è per questo motivo, colleghi, che vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno presentato a prima firma del senatore Fantetti. Diamo voce al principio di rappresentatività, tuteliamo la democrazia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ripercorro le posizioni che ho tenuto anche in seno alla Giunta, quindi mi riporto a un'interpretazione che è stata ritenuta valida per tutto il territorio nazionale, ragion per cui quello di cui ci stiamo occupando sarebbe veramente un caso eccezionale, particolare, nel momento in cui dessimo fede all'ordine del giorno presentato.
In effetti, la questione deve essere inquadrata nel più vasto conflitto interpretativo che può aprirsi fra due norme vigenti: il decreto del Presidente della Repubblica, che fissa il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio plurinominale (in questo caso il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017) e il procedimento individuato dalla vigente legge elettorale per l'elezione del Senato. Adesso si può dire che è incostituzionale, ma bisogna eccepirne l'incostituzionalità che deve essere dichiarata.
Il sistema di riequilibrio tra liste eccedentarie e deficitarie può, per sua natura, far registrare, per le liste oggetto di compensazione, difformità a livello di collegio plurinominale fra la prima ripartizione e l'assegnazione finale effettiva; quindi, può verificarsi che in definitiva le liste cosiddette eccedentarie o deficitarie possano far spostare (lo spostamento si definisce traslazione) una elezione da un collegio a un altro.
Sulla rigidità delle due norme, sulla loro coesistenza e sulla loro possibile conflittualità esiste una dotta letteratura nonché un'autorevole giurisprudenza, che comunque non risolvono in maniera inequivocabile il conflitto che si può aprire, seppure in casi limite.
Ritengo che il Parlamento dovrebbe meditare sul vizio di intervenire su articoli legislativi, oltretutto così vitali per la rappresentatività, con un taglia e cuci che rischia di snaturare il senso di una norma, e occorrerebbe rimediare - a mio giudizio auspicabilmente - con tutt'altre motivazioni rispetto alla risoluzione del conflitto.
Il rapporto fra territorio e seggi elettorali, e quindi rappresentanti del popolo, può essere infatti mantenuto nell'ambito regionale e non è previsto nell'ambito del collegio in cui è suddiviso il territorio di una Regione, perché l'elezione del Senato ha come presupposto la rappresentanza regionale, secondo la nostra Costituzione. Non si viola però la Costituzione nel momento in cui si dà valore alla rappresentatività del voto, che comporta la traslazione da un collegio a un altro della stessa Regione. Pertanto insisto sulla posizione, che è stata ritenuta valida da tutte le altre autorità che hanno deciso a livello nazionale su questo tema, dagli uffici elettorali e dalle convalide che sono state fatte, anche per quanto riguarda gli altri uffici elettorali, in cui questo criterio, stabilito dalla legge elettorale, è stato effettivamente applicato.
Avrei preferito che la relazione fosse stata integrata con l'inserimento di queste motivazioni, piuttosto che con il riferimento a vicende che riguardano altre Regioni. Quindi insisto e concludo per il voto contrario rispetto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.
DE FALCO (Misto). Signor Presidente, riguardo a questa vicenda, mi spiace che il relatore Pillon, che propone l'annullamento dell'elezione della collega Minuto, non abbia voluto leggere la propria proposta e la propria relazione. È infatti interessante notare che svolge, come è stato ben detto dal collega Grassi, una serie di ragionamenti piuttosto complessi, che poi lo portano, alla fine, ad affermare che la disciplina «si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall'ultimo censimento» e quindi al criterio, che veniva enunciato, «di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica». Effettivamente, «qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente» dice il relatore, senatore Pillon, «si perverrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro» e quindi ci sarebbe, come è stato detto, una sovra-rappresentanza di un collegio rispetto all'altro, di 7 a 5 nel caso di specie. Ciò è in contrasto «con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella» approvata a seguito del citato decreto legislativo. Lo sottolineano valenti giuristi, come Giovanni Maria Flick, Federico Tedeschini, Carlo Mezzanotte, con riguardo ad un altro ricorso.
«Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi, si rileva» dice sempre Pillon «che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati tre seggi al MoVimento 5 Stelle, uno a Forza Italia, nel collegio Puglia 1 (individuati dalla parte intera della cifre del quoziente di attribuzione) e tre seggi al MoVimento 5 Stelle, un seggio a Forza Italia e un seggio Partito Democratico nel collegio Puglia 02, (individuati come sopra). Restano, pertanto, due seggi da assegnare nel collegio Puglia 01 e un seggio da assegnare nel collegio Puglia 02». Questo è da ripartire.
Sempre Pillon dice che «si ritiene corretto che, ai sensi dell'articolo 17, comma primo, lettera c), uno dei due seggi residui spettante al collegio Puglia 01 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.
Ai sensi del citato articolo - continua la relazione - appare corretta l'attribuzione di un seggio a Forza Italia e uno alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambito di collegi, ha diritto a un solo seggio e deve pertanto lasciare il suo secondo seggio virtuale alla lista deficitaria di Forza Italia.
Questo - dice Pillon - è il convincimento del relatore, che tuttavia, prendendo atto di un orientamento in senso contrario a tali prospettazioni assunte dalla Giunta in altre circostanze (ci si riferisce al caso, traslato fino all'Umbria, di un seggio della Sicilia, quindi con una marchiana violazione dell'articolo 57 della Costituzione), cambia il proprio giudizio e propone l'annullamento dell'elezione della senatrice Minuto.
Questa relazione ha qualcosa di masochistico e suicidario, ma leggiamola. Come si fa ad approvare una roba del genere? Perlomeno con queste motivazioni, questa proposta è inaccettabile perché si conforma a una violazione del chiarissimo precetto costituzionale di cui all'articolo 57 e contrasta con il proprio logico ragionamento. È assurdo.
Non capisco come il relatore, senatore Pillon, possa proporre, alla fine di un ragionamento così ben fatto, l'annullamento della proclamazione della senatrice Minuto.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia di maniera rappresentare che è sempre molto delicato intervenire su questioni riguardanti la permanenza nell'Assemblea del Senato di colleghi. Non a caso, su queste questioni si delibera con voto segreto.
Dico questo perché credo sia importante sottolineare la stima e l'apprezzamento che devono comunque permanere tra tutti noi. Il Parlamento del resto è il luogo in cui si discute con persone che la pensano diversamente, ma di cui siamo orgogliosi e fieri di far parte.
Ovviamente discutiamo non della persona, ma dell'applicazione di norme che sono in contrasto con quanto detto poc'anzi, facendoci trovare di fronte a una freddezza di calcoli spesso complicati da seguire. Si tratta però di norme e calcoli che si basano su disposizioni di legge e su una giurisprudenza ormai consolidata.
Gli interventi che mi hanno preceduta hanno sviscerato sufficientemente la norma. A me preme compiere solo due sottolineature. Nei calcoli e nelle compensazioni, che bisogna fare al verificarsi di determinate situazioni, tra liste eccedentarie e liste deficitarie si fronteggiano ed equilibrano due criteri: quello cosiddetto territoriale e quello della rappresentanza politica. Quando si discute di collegi senatoriali, si ritiene, a norma della Costituzione e per interpretazione, che il criterio territoriale sia soddisfatto nell'ambito della Regione. Pertanto, si intende che il criterio territoriale non va a inficiare e coinvolgere la ripartizione tra collegi (nel caso della Puglia sono tre: Puglia 1, Puglia 2 e Puglia 3), in quanto basta sia rispettato il criterio regionale.
Viceversa, in base alla cosiddetta rappresentanza politica, il legislatore, secondo l'interpretazione costituzionale del Consiglio di Stato, è vincolato a rispettare il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione elettorale regionale sulla base di quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, della Costituzione.
Vi è però di più. Questo calcolo è stato seguito per l'attribuzione di tutti i seggi dei collegi plurinominali in base ai quali noi sediamo in questa Aula. La stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell'affrontare due casi assolutamente analoghi, ha respinto i ricorsi che riguardavano Toscana e Piemonte, applicando esattamente questo criterio.
Ci sono quindi due elementi insuperabili: l'applicazione e l'interpretazione della normativa, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata anche del Consiglio di Stato e l'interpretazione consolidata della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Pertanto il voto non può che essere contrario all'ordine del giorno presentato.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.
MINUTO (FIBP-UDC). Signor Presidente, cari colleghi, vorrei dirvi solo poche parole, anche perché se facessi un discorso molto più lungo, potrei sicuramente emozionarmi e invece voglio essere forte. Il mio è il percorso di una militante che ha fatto politica nel suo territorio. Sin da bambina, con mio padre, ho partecipato a manifestazioni e riunioni politiche. Poi, diventata più grande, per essere eletta in consiglio comunale, ho cercato i voti ad uno ad uno. Ho partecipato con lealtà... (Applausi). Ho partecipato con lealtà e orgoglio alla vita delle istituzioni del mio Paese. Posso solo dire che la politica fatta per lo più in mezzo agli uomini, in un paese del Sud, nel quale la terra e il mare da un tempo atavico concedono all'uomo un primato sociale difficile da scalfire, hanno contribuito a formare la mia coscienza di donna e di cittadina.
Insomma ho fatto gavetta e, attraverso questo percorso, sono arrivata fino al Senato della Repubblica. Per me è stato insieme un obiettivo ed un sogno che si è avverato. In Senato ho lavorato con disponibilità umana e soprattutto con tanta umiltà. Ho imparato tanto, ho avuto tanto e di questo, comunque andrà la votazione che si compirà tra pochi minuti, ringrazio ognuno di voi e l'Istituzione che tutti ci comprende.
Non ho mai dimenticato il percorso alle mie spalle, ho continuato con le forze che avevo a mantenere un rapporto con i territori e le persone per le quali e con le quali ho sempre fatto politica. Anche in questa esperienza, così come nelle precedenti, ho certamente fatto errori; di alcuni ne ho avuta immediata coscienza, di altri ne ho avuto conoscenza attraverso l'interlocuzione con voi, colleghi, anche con quelli dell'altra parte e dell'altra idea politica.
So anche però quanta generosità ho messo nel mio lavoro parlamentare e spero, auspico, che questa generosità sia stata percepita, così come io ho percepito la generosità di tanti in quest'Aula perché ritengo che qui, signori, risieda davvero il nostro patrimonio comune. Ora, tra pochi minuti, sì, tra pochi minuti, si deciderà se dovrò restare in quest'Aula fino alla fine della legislatura o dovrò abbandonarla dopo quasi quattro anni e solo ad un anno dalla scadenza naturale del termine.
Non mi avventuro in interpretazioni di carattere giuridico che ho riassunto nell'ordine del giorno e che ritengo essere dalla mia parte, non perché ritengo che debbano essere eluse, ma perché penso profondamente che si tratterebbe di una ipocrisia.
Le ragioni per le quali alcuni chiedono che io vada via sono le stesse che le medesime persone vorrebbero far valere affinché altri arrivino in quest'Aula. È una contraddizione insopportabile, che non può essere spiegata con qualche fumosa teoria istituzionale e che probabilmente spinge ad una riflessione: la verifica dei poteri, almeno nella fase istruttoria, non può essere più lasciata ostaggio di accordi politici, piccoli o grandi che siano. Urge una riforma. Oggi quel che conta è un giudizio che riguarda la persona, il suo operato, il rifiuto di una logica basata su accordi di vertice. Per come sono andate le cose sapete tutti, in coscienza, che quelli non mi hanno mai riguardato, ma solo penalizzato.
Per questo mi rivolgo con umiltà a ognuno di voi, al di là dell'appartenenza di schieramento, di destra, sinistra, di centro, e persino di là dell'appartenenza ai diversi Gruppi; con la stessa umiltà che ho voluto fosse il segno del mio lavoro in Senato accetterò il risultato del voto, qualunque esso sia.
In conclusione, la ragione è stata sempre la mia salvezza ed affido alla ragione anche questa ennesima prova. Ringrazio tutti per l'ascolto attento e vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.
Ha facoltà di intervenire il relatore.
PILLON, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori, che è in distribuzione e si intende illustrato.
Ricordo che l'ordine del giorno sarà votato a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.
Passiamo alla votazione.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, colleghi, comprendo fino in fondo l'amarezza della collega Minuto, della quale ho sempre apprezzato l'impegno, la passione e la competenza nel lavoro svolto in quest'Aula; tuttavia, anche se mi dispiace, devo annunciare a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto contrario all'ordine del giorno proposto dal collega Fantetti.
Noi di Fratelli d'Italia, infatti, siamo sempre e comunque per l'applicazione della legge: se la legge è sbagliata, la dobbiamo cambiare, ma fino a quando una legge è in vigore, il principio di legalità deve prevalere, purtroppo, anche sui sentimenti personali. In particolare, in un momento di difficoltà, nel quale giustamente il Governo, il Parlamento e la classe politica invocano il rispetto delle regole da parte di tutti gli italiani (perché è chiaro che da questa crisi usciremo soltanto se tutti rispetteremo le regole), non avrebbe senso che proprio quest'Assemblea si arrogasse il diritto di non rispettare una chiara legge dello Stato.
Mi dispiace per la senatrice Minuto, ma dall'altra parte c'è comunque un senatore che attende da tre anni il diritto a sedere su un seggio in questo Parlamento. Confrontando i due interessi, certamente entrambi rispettabili, l'unica soluzione che noi possiamo dare è il rispetto stretto della legalità.
Colleghi, la sentenza del Consiglio di Stato cui il collega Fantetti si appella per chiedere di rovesciare la decisione della Giunta, è una sentenza che riguarda il Parlamento europeo e parla di circoscrizioni. È una sentenza giusta e legittima, ma non applicabile in questo caso, perché nella fattispecie in esame il problema non attiene ai seggi assegnati alla circoscrizione. La circoscrizione, in questo caso, è la Regione Veneto, ma non c'è scritto da nessuna parte che, all'interno della circoscrizione, non possano trasmigrare seggi da un collegio all'altro.
Del resto, tutti quanti abbiamo partecipato a elezioni regionali. Sappiamo benissimo che questa è quasi la regola per quanto avviene alle elezioni regionali, dove le circoscrizioni sono su base provinciale, ma poi, per il gioco dei resti, ci sono Province che hanno seggi in più rispetto a quelli che la legge assegna loro e ci sono Province che hanno seggi in meno rispetto a quelli che la legge assegna loro.
Questo è un caso identico. Eppure, con grande dispiacere e comprensione umana per la collega Minuto, noi, come sempre, non possiamo che scegliere di privilegiare la legge.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Non essendo state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, non si procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, nel senso di dichiarare l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia. (Applausi).
Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, la Giunta è autorizzata a convocarsi sin d'ora.
Pertanto, sospendo brevemente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24).
Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sull'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato cui attribuire il seggio è Michele Boccardi.
Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Michele Boccardi.
Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.
Discussione del documento:
(Doc. III, n. 5)Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale (ore 11,25)
Approvazione dell'ordine del giorno n. 2
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 5.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del senatore Adriano Cario nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale.
La relazione è stata stampata e distribuita.
Chiedo alla relatrice, senatrice D'Angelo, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.
D'ANGELO, relatrice. Signor Presidente, colleghi, Governo, la Giunta è stata anche in questo caso impegnata per un lungo lasso di tempo e in maniera costante. Ne è venuta fuori una relazione abbastanza corposa, alla quale mi riporto integralmente.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.
È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento per accendere i riflettori, al di là della vicenda specifica, sulla più generale gestione del voto degli italiani all'estero, che ormai da anni segnala forti criticità, sicuramente non più accettabili, per il giusto riconoscimento della libera espressione di voto di tantissimi connazionali che, per vari motivi, risiedono in Nazioni diverse, ma che mantengono un forte legame con la madrepatria. Patria che purtroppo però spesso, troppo spesso, si presenta più matrigna che madre.
Molte sono le difficoltà di chi vive all'estero. Penso alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza in quanto figli o nipoti di italiani, elemento fondamentale sia per ufficializzare un forte legame con l'Italia, sia molto spesso per una doverosa tutela dei propri diritti oltre confine, tutela della quale tutti noi possiamo godere in quanto cittadini italiani. Penso anche ai consolati, spesso poco attenti alle esigenze dei nostri connazionali residenti nei rispettivi distretti consolari, ma certamente forse più attenti a mantenere i rapporti con rappresentanze estere che ben altro e migliore trattamento riservano ai loro connazionali in termini di qualità di servizio e personale dedicato.
Colleghi, i tanti Governi che si sono succeduti hanno approvato, ormai da svariati anni, politiche che hanno visto sempre di più diminuire la presenza dello Stato in alcuni contesti. Penso alla comunicazione, settore nel quale si è deciso di tagliare risorse fondamentali per la sopravvivenza dei giornali italiani pubblicati all'estero. È vero che certe situazioni dovevano essere riviste, monitorate e controllate, ma questo non può giustificare l'azzeramento lineare dei contributi all'editoria italiana oltreconfine. Penso alla sempre minore presenza, se non addirittura all'abbandono dello Stato nelle azioni di mantenimento, gestione e controllo delle scuole italiane all'estero, strutture di fondamentale importanza per il legame culturale con la patria ed elemento imprescindibile per la conoscenza e il mantenimento della nostra lingua da parte di decine di migliaia di giovani italiani. (Applausi).
Oltre a tutto ciò, manca soprattutto una visione, una linea politica estera chiara per i nostri connazionali. Mancano regole e procedure precise, che non possono essere uniformi, ma devono essere invece adattate alle esigenze di ogni singola realtà territoriale.
Sintetizzando al massimo il concetto, voglio dire che procedure e regole che valgono molto probabilmente per l'Europa o per il Nord America, ad esempio, non possono essere applicate con la stessa facilità per altre Nazioni o continenti nei quali si vive in condizioni sociali e contesti politici difficili, spesso anche pericolosi, così come accade in alcuni Paesi del Sud America, dove la presenza dei nostri connazionali è fortemente radicata: penso al Venezuela o alla stessa Argentina, dove brogli e situazioni non chiare sono all'ordine del giorno.
Ricordo a noi tutti, colleghi, in questi giorni e in queste ore in oltre cento distretti consolari si stanno svolgendo le elezioni dei Comites (Comitati per gli italiani all'estero), gli organismi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e anche in questa circostanza ci sono arrivate segnalazioni puntuali relative a criticità al limite della legalità: plichi spediti tramite corriere, consegnati in maniera massiva senza nessuna certezza del destinatario; importanti quantità di buste consegnate a singoli soggetti e non direttamente al destinatario; buste aperte non sigillate; assoluta arbitrarietà da parte di alcuni consolati nella gestione della raccolta firme per l'approvazione delle liste.
Non parlo di interpretazioni della legge elettorale vigente o di questioni procedurali migliorabili; parlo invece di fatti gravi che tutto fanno meno che garantire la certezza che i prossimi risultati elettorali non siano stati alterati attraverso condotte illecite o fortemente censurabili.
Oggi parliamo dei Comites, ieri di elezioni politiche, ma sono le solite problematiche che abbiamo sempre segnalato e che causano la sfiducia dei nostri connazionali sul valore del loro voto, una sfiducia testimoniata purtroppo anche dalla bassa affluenza ed espressione del voto per via postale.
Questa situazione ci ha convinti a presentare un disegno di legge - lo voglio evidenziare in Aula, perché poco parliamo di questi temi - per cambiare le modalità di voto per gli italiani all'estero. Si tratta di una proposta presentata per l'istituzione del voto elettronico per gli italiani all'estero; una normativa di soli tre articoli, che prevede questa modalità di voto esclusivamente per i 6 milioni di italiani residenti all'estero. Si tratta di un provvedimento che non è un atto isolato, ma è frutto di un lavoro e di una sensibilità e di attenzione di Fratelli d'Italia alle nostre comunità che vivono oltre confine, fatta di interrogazioni e anche di emendamenti, tra cui - ne voglio ricordare uno per tutti - quello che ha consentito ai medici venezuelani di origine italiana, ai quali non si voleva riconoscere la professionalità acquisita negli anni passati all'estero, di venire ad esercitare la loro preziosa professione in Italia durante il lockdown imposto dalla pandemia. Permettetemi di ringraziare questi volontari. (Applausi).
In tutto questo, come non ricordare la battaglia per la concessione del voto degli italiani all'estero? Compie oggi venti anni la norma inserita nella nostra Costituzione, che è stato il coronamento dell'impegno portato avanti dal grande Mirko Tremaglia (Applausi).
Proprio per questo impegno crediamo anche che, a distanza di ormai tanti anni e in virtù delle molteplici problematiche appena citate, la legge che regola il voto degli italiani all'estero debba essere sottoposta a una revisione, a cominciare proprio dalla modalità di voto e sono certo che in tutto questo la tecnologia potrà aiutarci e dare un'adeguata rappresentanza ai nostri connazionali.
In conclusione, signor Presidente, non entro nella questione tecnica di oggi, molto complessa, ma ribadisco che molti nostri connazionali ci guardano, ci chiedono attenzione e, soprattutto, ci chiedono di rendere concreta la fiducia che pongono nella nostra Nazione e nelle rappresentanze parlamentari e anche il voto di oggi va in questa direzione.
Per questo non possiamo rimanere sordi alle richieste dei nostri connazionali che vivono all'estero, che ci sollecitano a dare legittimità e correttezza, a fare chiarezza e a ristabilire la legalità.
Non so cosa il Senato voterà alla fine di questa discussione, ma sicuramente possiamo garantire che Fratelli d'Italia sarà al loro fianco, sempre, in ogni passaggio parlamentare, compreso quello odierno, necessario per arrivare all'obiettivo comune: garantire legalità e degna rappresentanza dei nostri connazionali all'estero. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.
DE FALCO (Misto). Signor Presidente, parliamo della questione dell'elezione all'estero del senatore Cario, che si può dividere in due parti: quella relativa alla asserita tardività del ricorso e quella che riguarda il merito.
Sulla prima parte, Presidente, ossia sulla questione della tardività, dobbiamo osservare alcuni aspetti preliminari. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per la verifica dei poteri, può procedere di propria iniziativa, senza alcun limite, agli accertamenti e adottare le deliberazioni conseguenti in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti e alle cariche ricoperte. Si parla, quindi, anche di incompatibilità.
Inoltre, ad inizio legislatura il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali e li esamina sommariamente, provvedendo altresì a una indicazione dei ricorsi presentati. L'articolo 7 del predetto regolamento per la verifica dei poteri prevede che «Il Segretario generale restituisce al mittente - attenzione, perché questo è un dato formale, notarile, ma fondamentale - qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione». In tal caso, non si deve dar luogo ad alcuna attività istruttoria conseguente, di cui al successivo articolo 9 del regolamento per la verifica dei poteri.
Nel caso specifico, invece, gli atti non sono stati restituiti al mittente. Anzi, la Giunta ha proceduto con l'istruttoria di propria iniziativa, sanando quindi ogni eventuale ritardo con la propria potestà, che è fissata dall'articolo 2 del citato regolamento.
Ancora, se il termine fosse stato un elemento determinante, c'è da chiedersi perché la Giunta non solo abbia istruito, ma abbia addirittura poi contestato l'elezione del senatore Cario. Perché la Giunta avrebbe lavorato inutilmente per anni? Il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio di economicità impongono che queste attività abbiano un senso. Quindi la tardività presunta, comunque fosse, è sanata dalla iniziativa della Giunta e dalla mancata restituzione degli atti all'esponente.
Veniamo al merito. La legge n. 459 del 2001 sul voto all'estero prevede che il voto sia espresso tramite posta; dunque, alle sezioni non corrisponde un'effettiva distribuzione territoriale e la suddivisione in sezioni è fatta in seguito all'invio delle schede presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, che si trova a Roma, ovviamente, presso la corte d'appello, secondo un criterio, quindi, che è non territoriale - ripeto - ma sostanzialmente casuale.
La Giunta ha nominato un proprio comitato per esaminare le schede; contemporaneamente, la procura di Roma ha esaminato alcune centinaia di schede. Che cosa è emerso? È emerso che su 125 schede della sezione 948, 108 sono riferibili alle stesse dieci grafie. Su 100 schede della sezione 1.007, 100 schede provengono da cinque grafie, di cui due sono le stesse della sezione 948. Le sole due sezioni - secondo l'obiezione - non sarebbero rappresentative delle 99 complessive e così sarebbe, se però queste sezioni non fossero di per sé un insieme casuale e dunque un campione statistico rappresentativo e se la percentuale di annullamento dovuta alle irregolarità emerse dalle perizie grafiche non fosse quindi estensibile a tutte le altre sezioni.
Mi spiego: non abbiamo soltanto 100-200 schede contraffatte, ma abbiamo l'86, il 98, il 100 per cento delle schede esaminate che sono contraffatte. Questo si rileva attraverso l'esame di una sezione che di per sé costituisce un campione statistico rappresentativo. Quindi, questa percentuale di contraffazione deve essere estesa, in via logica, statistica e matematica, a tutte le 99 sezioni.
La terza perizia, inoltre, conferma il dato del 100 per cento di schede contraffatte sulla sezione 991 con segni di ricalco da sovrapposizione di schede nello scrivere «Cario». La terza perizia conferma ancora il 98 per cento nella sezione 974. Nella sezione 1.040, risulta il 100 per cento delle schede contraffatte. Ma di che stiamo parlando? Le mani sono quasi sempre le stesse.
Il comitato della Giunta dice che emerge chiaramente il fumus della circostanza di natura patologica con riferimento all'identità della calligrafia. Insomma, la Giunta propone qualcosa che però disattende se stessa: nemmeno nel comitato c'è alcun dubbio sul fatto che gli atti non furono restituiti al mittente; la tardività è superabile ed è stata in effetti superata dalla potestà della Giunta; che la media delle schede contraffatte è elevatissima e rasenta praticamente o quasi la totalità, approssimandosi infatti al 100 per cento delle schede esaminate. Ancora: la peculiare modalità di formazione di quelle sezioni, scollegata dalla variabilità territoriale, costituisce un naturale campione rappresentativo, che può e deve dunque essere logicamente esteso a tutte le altre sezioni.
Per questi motivi, ritengo che l'elezione giustamente contestata del senatore Cario vada annullata e quindi vada respinta la proposta della Giunta.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, devo dire che il ragionamento fatto adesso dal senatore De Falco sarebbe anche esaustivo, non ci sarebbe necessità di aggiungere granché, ma alcuni aspetti andrebbero - a mio parere - evidenziati meglio.
Desidero innanzitutto dire che non intendiamo fare di tutta l'erba un fascio: questa è una situazione patologica che si è verificata nella circoscrizione dell'America del Sud, ma sicuramente non si può pensare - come qualcuno ha suggerito - che le elezioni all'estero si svolgano sempre in maniera poco cristallina. Certamente ci sono delle lacune e delle problematiche che andrebbero affrontate.
A questo riguardo voglio anche ricordare ai colleghi che, proprio per evitare qualsiasi problema di trasparenza, è stato depositato dal Gruppo al quale appartengo, Italia Viva-Partito Socialista Italiano, un disegno di legge diretto proprio a colmare quelle lacune e consentire una certa tracciabilità del voto, sempre nell'anonimato.
Quando è stata respinta la prima relazione, si era detto che il ricorso del senatore Fabio Porta era tardivo. Ebbene, devo smentire: non è vero. L'onorevole Fabio Porta ha potuto presentare il ricorso soltanto quando è stato messo nelle condizioni di conoscere l'esito.
Come è noto - ed è un fatto notorio - i risultati della circoscrizione estero arrivano sempre in ritardo rispetto alle elezioni che si svolgono in Italia e l'onorevole Porta ha fatto tempestivamente ricorso non appena è venuto a conoscenza di quel che era accaduto.
Ci vuole il tempo materiale per verificare che ci sono delle patologie nell'espressione del voto. Ci vuole il tempo materiale per verificare una volta proclamati i risultati che - come è noto - sono sempre in ritardo. Pertanto, i venti giorni non son quelli che decorrono qui in Italia, ma essi decorrono da un periodo successivo. Ovviamente c'era anche necessità di verificare quelle patologie che sono state denunciate e che sono state accertate - credo - in maniera inequivocabile e inconfutabile.
È evidente che non si tende a dare colpa ad alcuno: pende un procedimento penale a carico di ignoti, che avrà anche una fine, ma nell'ambito di quel procedimento penale sono stati fatti accertamenti che hanno reso inequivocabile il fatto che ci siano stati dei brogli - li vogliamo chiamare così? - o comunque che ci siano state schede firmate da poche mani.
In questo senso, la relazione proposta oggi all'Assemblea non è condivisibile in relazione alle sezioni, perché si omette di considerare ciò che la Giunta aveva accertato, e cioè le modalità con cui vengono formate le sezioni.
Quando si parla della sezione 1 - faccio un esempio - si fa riferimento a una sezione che viene istituita in Italia, non all'estero. È in Italia che, quando arrivano tutte le schede da una data circoscrizione, le stesse vengono divise in gruppi, si formano le sezioni e si assegna loro una numerazione. Questo rende evidentemente ancora più marcato il fatto che ovunque, in quella circoscrizione di Buenos Aires, le schede siano state redatte da poche mani. A questo riguardo non si può omettere di considerare anche il fatto che sono state eseguite diverse perizie calligrafiche, non da noi.
Apro una parentesi: la Giunta aveva costituito un sottocomitato dove è emerso in maniera inequivocabile, ictu oculi, che le firme erano palesemente uguali, vergate da una medesima mano. Avevamo fatto un conto di due-tre mani differenti, e questo è emerso anche da un semplice esame delle schede.
Per parte sua, la procura ha disposto perizie calligrafiche (più di una) che hanno dato un risultato inequivocabile, ovvero che un gruppo di schede era stato vergato da A, B e C, e parliamo non di due, cinque o 100 schede, ma di migliaia di schede. Altrettanto dicasi per quel che riguarda la seconda perizia calligrafica, dalla quale, prendendo in mano altre schede di altre sezioni - ricordando come vengono formate le sezioni delle schede all'estero - è risultato che un numero molto elevato di schede è stato vergato dalle mani D ed E, e guarda caso anche dalla mano A che aveva vergato quelle della prima perizia calligrafica. Ciò significa che questo sistema era diffuso nel territorio; che in quella circoscrizione le schede sono state evidentemente manomesse. Se mi consentite, è questo quello che dovrebbe far riflettere l'Assemblea. È vero che l'Assemblea è sovrana, ma è sempre soggetta alla legge. Questo è il punto: la legge va rispettata. In questo caso, se accedessimo alla tesi, proposta dalla relatrice, di convalidare l'elezione del senatore Cario, pur con tutta la comprensione che gli si può dare, vorrebbe dire affermare il principio che si possono commettere dei reati, che sono stati sicuramente commessi. Quell'elezione è frutto della commissione di un reato e questo non lo possiamo dimenticare.
C'è poi il problema della prova di resistenza: è stata fatta e depositata dall'onorevole Porta una perizia che mi pare assolutamente inattaccabile, sotto qualsiasi punto di vista. Dico questo perché non possiamo considerare la prova di resistenza se non consideriamo come le sezioni vengono formate: è quello che dicevo in precedenza. La prova di resistenza ha infatti dato inequivocabilmente il risultato che sarebbero circa 12.000 le schede che andrebbero annullate e non dovrebbero essere prese in considerazione, perché frutto di quella manomissione che conosciamo tutti. Che manomissione vi sia stata - come ricordava il senatore De Falco - risulta anche dal fatto che, oltre alla scheda scritta con la penna, è capitato che molte schede avevano impresso lo stesso nome; il che significa che le schede erano una sopra all'altra e, quando si firmava la prima, rimaneva sotto il segno della penna. Questo vuol dire che qualcuno ha firmato più di una scheda e già questo basterebbe per inficiare l'elezione.
Se poi andiamo a vedere la prova di resistenza, che si basa su criteri matematici ed è una perizia giurata, sottoscritta da un ordinario di statistica, essa non lascia assolutamente dubbi sul fatto che, effettivamente, ove quelle schede non fossero prese in considerazione - e non possono essere prese in considerazione, perché frutto della commissione di un reato: non possiamo dimenticare questo fatto - l'onorevole Porta avrebbe stravinto le elezioni.
Di conseguenza sono fermamente convinto che si dovrebbe annullare l'elezione del senatore Cario e lasciare il posto a chi si è comportato onestamente e correttamente, perché non è vero che ci siano state percentuali patologiche nell'area del Brasile. Questo non è vero: basta vedere i numeri. È vero che qualcuno ha preso più voti di altri, ma non ai livelli del 98 per cento o addirittura del 100 per cento: non esiste! L'onorevole Porta non ha preso da nessuna parte percentuali di quel genere.
Quindi mi pare che, prescindendo da tutto, nel rispetto della legge dovremmo prendere atto del fatto che le elezioni sono state viziate dalla commissione di un reato - non si sa chi lo abbia commesso - e conseguentemente l'esito inevitabile è che deve essere annullata l'elezione del senatore Cario... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, sono stata un'italiana all'estero e ho avuto una parlamentare di riferimento in quel periodo della mia vita, ovvero Laura Garavini. Vivevo in Germania, conosco il lavoro dei nostri eletti all'estero e ho la fortuna, come Presidente del Gruppo Partito Democratico, di avere tra i nostri banchi un eletto all'estero, in una circoscrizione lontanissima come l'Australia, che è il senatore Francesco Giacobbe. Conosco i sacrifici che sopporta in continuazione, per tenere quel contatto importante tra i suoi elettori e il lavoro che svolge in questa sede, per i suoi elettori e per tutti noi.
Dico questo perché quello che sta avvenendo oggi riguarda senz'altro quest'Assemblea ma, se noi avessimo la capacità di guardare oltre, ci accorgeremmo cosa sta succedendo al di là degli oceani. Signor Presidente, questa non è semplicemente la battaglia di Fabio Porta o del Gruppo dei senatori del Partito Democratico: questa è una battaglia che tantissimi cittadini nostri connazionali residenti all'estero stanno portando avanti da diverso tempo.
Sta raccogliendo tantissime firme una petizione rivolta al Senato italiano per chiedere ai senatori di valutare con attenzione, perché in tanti non si riconoscono in quel voto espresso dagli eletti all'estero. Infatti, quelli che sono stati definiti, anche in quest'Aula e nella relazione, dei brogli vanno a inficiare la speranza che i nostri connazionali all'estero hanno di poter avere coloro che davvero riconoscono come loro rappresentanti.
Le parole che oggi sto provando a pronunciare in questa sede sono le stesse che pronunciano loro quando ci chiedono di avere un atteggiamento corretto, visto che neanche loro possono permettersi che ci siano delle ombre ed opacità sul voto all'estero. Ciò, infatti, rischierebbe di inficiare davvero quel valore, quella storia e tutte quelle cose importanti che il senatore La Pietra ha prima richiamato nel suo intervento, nonché l'attaccamento al voto, portando a un'ulteriore forma di astensionismo.
Oggi il Senato, con un atto di coraggio, è chiamato a fare la cosa giusta, che qui è stata già rappresentata dai colleghi e che verrà ulteriormente dettagliata in maniera impeccabile dalla collega Anna Rossomando, la nostra senatrice membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Proprio perché quegli aspetti sono palesi e sotto gli occhi di tutti, compresi i nostri connazionali, abbiamo bisogno di dare un segnale di legalità, trasparenza e giustizia. È di fondamentale importanza per chi crede nelle istituzioni dare questo segnale e consentire a Fabio Porta di entrare presto a occupare quello che è il suo posto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.
GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che stiamo trattando riguarda il senatore Cario, eletto nella circoscrizione estero anche per via di brogli elettorali accertati da perizia grafica giurata.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è espressa valutando due criticità. Quanto alla prima, è stata rilevata la tardività del ricorso, come prevede d'altronde il dettato normativo sul piano formale. Tuttavia, dopo un'ulteriore riflessione dovuta alla complessità e particolarità del caso sul piano sostanziale, ci siamo chiesti quale sia effettivamente l'elemento che determina il dies a quo del ricorso e, quindi, il termine di impugnazione. Nel caso di Porta non è certo il giorno della proclamazione di Cario, bensì l'effettiva conoscenza di un'indagine sui brogli. È ovvio che il ricorrente ha potuto fare la contestazione solo dopo aver avuto contezza delle indagini della magistratura. Di conseguenza, possiamo considerare superata la tardività del ricorso.
Quanto alla seconda criticità, in Giunta è stata dirimente la mancata prova di resistenza per l'esiguo numero di sezioni elettorali controllate, per cui non è stato possibile conteggiare schede contraffatte in numero sufficiente da poter invertire matematicamente l'esito del voto.
Ma parliamo di un caso - come già detto - molto complesso, con migliaia di schede contestate e questo ha necessitato, per me e per i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del MoVimento 5 Stelle, un ulteriore approfondimento. Non era immaginabile infatti per evidenti ragioni poter fare accertamenti grafologici accurati su ogni singola scheda elettorale delle oltre 15.000 contestate.
Proseguendo velocemente, vediamo solo i numeri, alcuni dei quali li abbiamo già ascoltati. Ci risulta che nella sezione 948 sono state individuate dieci sole mani a cui ricondurre ben 108 schede, che rappresentano l'86 per cento delle schede campionate in questa sezione. In un'altra sezione, la 1.007, sono state individuate addirittura appena cinque mani per il 100 per cento di tutte le schede campionate. Inoltre, due delle mani rilevate concordano con due delle mani individuate nella sezione 948, di cui parlavo prima. Ancora, attenzione: nella terza perizia è stato accertato che, nella sezione 991, su un campione di 50 schede, tutte le schede risultavano con certezza contraffatte perché compilate dalla stessa mano. Per talune schede - come anche rilevato già in quest'Aula - sono state rilevate le tracce verosimilmente attribuibili al ricalco originato dalla sovrapposizione di una o più schede nel segnare il nominativo del candidato Cario, e così via: le mani sono sempre le stesse.
Ora, in questa Aula, senza nulla togliere al valore personale e al lavoro sin qui svolto dal senatore Cario, rivolgo a tutti la seguente domanda: possiamo accettare noi l'ombra dei brogli elettorali sull'elezione di questo Senato? Io credo di no. Tutelare il diritto di voto è un nostro dovere. Questa Assemblea politica, espressione della democrazia, ha il dovere di affermare per milioni di italiani che vivono all'estero il diritto di esprimere il proprio voto libero e personale, come sancisce la nostra bellissima Costituzione. (Applausi).
Permettetemi ora una riflessione breve sul tema generale che stiamo trattando. La presente vicenda ci rende consapevoli che le modalità di voto all'estero devono essere completamente modificate. C'è infatti un grande vulnus nel voto all'estero giacché, di prassi, non c'è trasparenza durante lo spostamento delle schede. Le schede vengono spedite, il loro spostamento non è trasparente fino al loro rientro al consolato e - attenzione - non si ha certezza - come afferma anche la presidente dell'Ufficio elettorale ascoltata in audizione nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - di chi materialmente le abbia spedite o abbia espresso il voto.
Ecco per noi del MoVimento 5 Stelle, che da sempre ci schieriamo dalla parte della legalità, che impersoniamo il desiderio di giustizia e la tutela della democrazia, questa opacità non è accettabile.
Per tale motivo ci siamo battuti per ottenere il voto elettronico a distanza per gli italiani all'estero al fine di aprire la strada a un voto libero, salvo dai brogli, a partire dalle prossime elezioni politiche. Sì, ci siamo riusciti: un'altra battaglia di legalità combattuta e vinta in solitaria dal MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
In conclusione, Presidente, parlando del caso dibattuto, sebbene giuridicamente sia condivisibile la tesi che ha portato la camera di consiglio a propendere per la salvaguardia dell'elezione del senatore Cario, non essendo superata la prova di resistenza, non sono invece condivisibili politicamente e sostanzialmente le sue conclusioni.
Non si può avallare una situazione che di fatto ha palesato evidenti brogli elettorali, le cui responsabilità andranno ricercate in altra sede dalla magistratura, con un procedimento al momento a carico di ignoti.
Pertanto, signor Presidente, invito tutti a dare un segnale di dignità. Facciamo sì che tutti i cittadini, sia dentro che fuori i confini geografici, possano essere fieri di essere italiani. Votiamo a favore dell'ordine del giorno per l'annullamento di questa elezione sporcata dai brogli. L'Italia e gli italiani lo meritano. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
D'ANGELO, relatrice. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e che si intendono illustrati.
Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.
Passiamo alla votazione.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore degli ordini del giorno, perché non possiamo accettare che rimangano dubbi sulla legittimità di una elezione di un parlamentare che fa parte di quest'Assemblea. I brogli sono accertati, conclamati, clamorosi e talmente diffusi che, anche se l'esame riguarda soltanto un campione comunque significativo delle schede, mettono un'ombra molto grave su quella elezione. È chiaro che questa opera di inquinamento della volontà popolare può essere frutto non di qualche singolo delinquente, ma di un lavoro di concerto e quindi di una associazione a delinquere finalizzata a inquinare il risultato del voto. Noi non sappiamo se e fino a che punto questo lavoro criminale di inquinamento del voto ha sovvertito l'esito del voto. Tuttavia, di fronte a un dubbio così grave, non possiamo convalidare l'elezione di un senatore su cui incombe un sospetto di una tale gravità.
Pertanto, poiché l'ordine del giorno afferma chiaramente di non convalidare l'elezione di Cairo, noi voteremo a favore, auspicando che ulteriori approfondimenti istruttori possano sancire definitivamente cosa è veramente successo in quei seggi, anche se i dati a nostra disposizione ce lo lasciano già comprendere molto chiaramente.
ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non stiamo discutendo di un caso assimilabile a quelli che lo hanno preceduto, perché non discutiamo né di errori di calcolo né di interpretazione di leggi per attribuire i seggi. Noi stiamo discutendo su un caso molto allarmante.
Ci sono tre questioni che sono dirimenti. La prima questione: nessuno ha messo in dubbio la contraffazione delle schede. In quest'Aula arriva un dato oggettivo: ci sono delle schede contraffatte. Seconda questione: non è obiettabile il metodo dell'analisi a campione. Non soltanto è una prassi consolidata, ma è anche un metodo stabilito dal Regolamento di questo Senato e di questa onorevole Assemblea. Terza questione: il campione è attendibile, perché le schede analizzate non provengono da sezioni territoriali, come siamo abituati noi a considerarle, quando pensiamo al seggio di quella o di quell'altra scuola; sono sezioni artificiosamente nominate, perché il voto per posta viene raggruppato e scrutinato poi in Italia. Questa modalità lo rende un campione particolarmente attendibile, perché non è relativo a una piccola porzione di territorio.
Altra questione: la percentuale delle contraffazioni è talmente elevata che rende assolutamente attendibili la valutazione e il metodo della proiezione, adottati da ben tre perizie d'ufficio della procura della Repubblica di Roma, e l'attività che ha svolto il comitato elettorale in sede alla Giunta. Vorrei sottolineare che il comitato e il consulente del pubblico ministero hanno analizzato schede diverse. Quindi, stiamo parlando di una somma di campioni.
Il Comitato ha riscontrato un fumus di circostanze di natura patologica con riferimento alla identità calligrafica dell'espressione del voto. Dov'è la patologia? È nella quantità. Le tre perizie della procura della Repubblica hanno esaminato schede di cinque sezioni diverse da quelle del comitato, acclarando con certezza una percentuale molto significativa dei voti che era stata espressa da stesse mani, ripetute in più sezioni. Addirittura, tra una sezione e l'altra, si riscontrava la stessa mano che aveva operato in una sezione e nell'altra sezione.
Faccio alcuni esempi. La procura della Repubblica di Roma ha fatto tre perizie: tre sezioni sulle 32 denunciate. Le percentuali di contraffazione oscillano tra il 98 per cento e il 100 per cento. Sezione numero 948: percentuale dell'86,4 di contraffazione; sezione numero 1007: 100 per cento di schede contraffatte. Noi abbiamo 32 sezioni, sulle quali è stata denunciata un'anomala percentuale a favore e nelle quali sono state riscontrate, nelle parti esaminate, queste percentuali. Nelle restanti 67 sezioni, sempre di Buenos Aires, a fronte di quelle percentuali (il 98 per cento, il 100 per cento e l'86,4 per cento) c'è una percentuale di voti a favore di Cario del 15,41 per cento.
Perché è molto attendibile il metodo usato per la proiezione e la prova di resistenza? Facciamo l'esempio. Per fare la prova di resistenza, non si è detto: percentuale di contraffazione al 98 per cento. Rimane il 2 per cento, proiettiamo il 2 per cento. No: è stato proiettato il valore del 15,41 per cento. Ecco perché tutti questi elementi concomitanti rendono particolarmente attendibile la valutazione che è stata fatta.
Aggiungo che l'analisi per campione - come dicevo - è radicata nell'articolo 12 comma 3, del nostro Regolamento e ha precedenti per prassi del 2002 e del 2003, per citare solo alcuni casi.
Onorevoli colleghi, non è certamente compito di quest'Assemblea e del Parlamento stabilire chi eventualmente ha commesso un illecito e con quali modalità. Se però vogliamo difendere l'autonomia del Parlamento e della politica - e dobbiamo farlo - dobbiamo riempire lo spazio che ci spetta; non dobbiamo e non possiamo lasciarlo vuoto. Spetta a noi difendere la dignità e l'onore di quest'Assemblea. (Applausi). Quando si parla di onore e di valore costituzionale, sappiamo tutti a cosa ci riferiamo.
Il procedimento elettorale è quanto di più delicato ed è un collegato intrinsecamente fondamentale nelle democrazie moderne alla radice della nostra storia, fin dagli albori: è sempre importantissimo il procedimento elettorale. Nei tre casi precedenti ci siamo dilungati su aspetti forse molto tecnici, ma ci dilunghiamo e approfondiamo per avere sempre un metodo e una decisione guidata dall'elemento fondamentale di assicurare un procedimento democratico. Com'è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, è la sostanza che diamo all'articolo 48 della Costituzione, secondo il quale: «Il voto è personale ed uguale, libero e segreto».
Credo pertanto che abbiamo tutte le ragioni, le motivazioni e la necessità di questo Parlamento di votare favorevolmente sull'ordine del giorno. (Applausi).
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi veniamo chiamati a un voto che credo sia davvero importante per ciascuno di noi, perché con esso si tratta di definire se vogliamo essere a sostegno della legalità oppure no. Non si tratta di mettere in discussione il funzionamento del voto degli italiani all'estero. A coloro i quali propendono per abolirlo dico che possiamo anche parlarne in un momento successivo, ma proprio nella misura in cui si volesse mettere in dubbio la validità del voto degli italiani all'estero in generale, come voto per corrispondenza, anche quei colleghi in questo momento sono chiamati ad esprimere un voto favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla collega Malpezzi e dal Gruppo Partito Democratico.
Ripeto che in questo caso non si tratta di una questione di carattere generale, ma di riconoscere che ci sono stati brogli palesi e certificati da tre perizie della procura della Repubblica di Roma. I colleghi Rossomando e Cucca hanno descritto bene tutti i parametri. Non si tratta neanche di accusare l'uno o l'altro soggetto, quindi non è questione di colpevolizzare il collega che ha in qualche modo beneficiato di tali brogli, ma di riconoscere che sono stati commessi, al di là di quello che si pensa del voto degli italiani all'estero, del quale poi potremo valutare le modalità. Come Gruppo siamo anche artefici di una proposta che mira a metterlo in sicurezza, attraverso nuove tecnologie che spazzerebbero davvero il campo da qualsiasi ipotesi di broglio. Qui si tratta di capire se, come singoli parlamentari, vogliamo renderci artefici di un qualcosa che andrebbe veramente a ledere la dignità del Parlamento stesso: dal momento che i brogli sono comprovati, si tratta di capire se, per mercanteggiare l'una o l'altra questione, si è disposti a legittimarli e convalidarli oppure no.
Faccio mie le considerazioni di alcuni colleghi e apprezzo il fatto che anche il Gruppo Fratelli d'Italia abbia già espresso l'intenzione di votare a favore di quest'ordine del giorno, perché credo che tale voto vada veramente a toccare la coscienza di ciascuno di noi e anche la dignità dell'istituzione che noi qui rappresentiamo.
Signor Presidente, non si tratta di giudicare ritardi o meno nella presentazione del ricorso. Il collega Cucca, in qualità di relatore, ha ben espresso come non ci fossero gli elementi oggettivi per il collega Porta di presentare ricorso, dal momento che né a lui né a nessuno erano noti i dati relativi ai risultati del voto degli italiani all'estero.
Con particolare fervore, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sull'ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi e invito tutti i colleghi a fare altrettanto. (Applausi).
CARIO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARIO (Misto). Signora Presidente, care colleghe e colleghi, innanzitutto vorrei dire che sono veramente tranquillo, perché so di essere completamente estraneo a qualsiasi ipotesi di contestazione o manipolazione dell'esito elettorale in America meridionale. Non si può trasferire l'esito di una perizia a un pubblico ministero che, dopo quasi quattro anni, non ha ancora elevato una qualsivoglia imputazione e nemmeno inviato un qualsivoglia avviso di garanzia; Tale perizia è peraltro stata effettuata in assenza di contraddittorio, su un campione ridottissimo di sezioni (3 su 99) e su un ridottissimo numero di schede (solo 375), quandanche lo si consideri invalido rispetto alle molte decine di migliaia di voti da me legittimamente conseguiti in ben 99 sezioni. Né possono essere considerati decisivi gli accertamenti effettuati dalla Giunta su poche altre sezioni, sempre soltanto in relazione a un numero ristretto di schede, da considerarsi un campione minimale.
Non ritengo sia possibile perciò disporre la mia decadenza sulla base della mera trasposizione proporzionale della percentuale di schede unilateralmente considerate censurabili (lo ripeto: poche decine in 68 sezioni complessive) a tutte le altre quasi cento sezioni elettorali, senza che in tutte queste sezioni sia stato fatto il benché minimo accertamento. A parte il fatto che, anche sottraendo le schede considerate invalide dal totale delle preferenze da me riportate nelle pochissime sezioni esaminate, peraltro nemmeno in tutte le schede, ma solo in una minima parte, permane comunque una differenza a mio favore di migliaia di voti, l'esito peritale e accertativo è assolutamente ininfluente. Ritengo che per disporre la mia decadenza si dovrebbero verificare tutte le schede di tutte le 99 sezioni del collegio elettorale e non applicare la trasposizione proporzionale di un campione minimale delle schede esaminate.
Finisco qua e spero di aver rappresentato la mia passione civile, ereditata da mio padre, che è stato il primo editore di un giornale in Sud America. Confido nel vostro voto e nella decisione presa dalla Giunta competente. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G2, sempre a prima firma della senatrice Malpezzi, non lo ritengo precluso, avendo una motivazione diversa, ma, per la verità, siamo al limite.
Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Invito pertanto la Giunta delle elezioni a riunirsi per gli adempimenti conseguenti.
Sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 13,19).
Riprendiamo i lavori.
GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, abbiamo riunito la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dopo le votazioni che ci sono state sulla circoscrizione estero. Ovviamente la Giunta ha dovuto prendere atto di due documenti che hanno determinato un'ampia discussione al suo interno che abbiamo non concluso, ma sospeso, anche per rispetto dei colleghi dell'Assemblea.
La discussione infatti si profilava complessa e lunga, perché in effetti un ordine del giorno è stato respinto. Con il primo voto è stata respinta l'idea di non convalidare l'elezione al senatore Cairo, però si è anche votato contro il proseguo del dispositivo dell'ordine del giorno che fa riferimento alla locuzione «giudizio prognostico» proposta dal senatore Porta. Traducendola in italiano corrente, ci si riferisce alla questione delle schede, cioè alla previsione che, se quelle schede discutibili si fossero riproposte (quindi prognostico nel senso di una previsione, di una prognosi) in tutta l'America Latina potevano determinare un diverso risultato.
L'Assemblea però ha votato contro quest'ordine del giorno, pertanto nel prosieguo dell'esame della Giunta, se noi dobbiamo prendere atto solo del secondo ordine del giorno, che afferma seccamente di non convalidare l'elezione di Cario, che pure è stato votato, non siamo nella condizione di proclamare un altro senatore, perché non possiamo ignorare l'altro deliberato dell'Assemblea, secondo cui quelle contestazioni sulla scheda non sono valide.
Ricordo a me stesso che su questa vicenda la Giunta, ai sensi del Regolamento, ha svolto una procedura di contestazione con un'udienza pubblica, che viene diffusa, a cui gli interessati (il senatore in carica e il ricorrente) si presentano con degli avvocati; poi in camera di consiglio abbiamo emesso una decisione, che l'Assemblea, che è una sorta di Corte di cassazione, è libera di approvare o no. Tuttavia se adesso dobbiamo decidere a chi attribuire il seggio, poiché, respingendo quell'ordine del giorno, l'Assemblea di fatto ha deliberato che le carte e i documenti del contestatore non sono valide, cosa facciamo, passiamo al terzo eletto? Questo modo di procedere potrebbe essere arbitrario, quindi si è aperta una discussione molto ampia tra chi ha anche sostenuto che il primo ordine del giorno precludeva il secondo e chi invece ha sostenuto che il secondo aveva la possibilità di essere votato. Non è competenza della Giunta, perché la Presidenza ha messo in votazione gli ordini del giorno e noi prendiamo atto di tale decisione e dei deliberati dell'Assemblea. Tuttavia nella Giunta emergono indirizzi diversi - non voglio dire contrastanti - e, trattandosi di una vicenda complessa che coinvolge schede, un'elezione all'estero, una procedura penale che è in corso e che non si è risolta neanch'essa presso la procura, in questo momento la Giunta non è in grado di prendere una decisione sull'attribuzione del seggio, se deve essere una decisione seria e meditata che consenta a tutti i Gruppi di esprimere le loro opinioni.
Nella breve seduta che abbiamo fatto, i colleghi qui presenti hanno espresso valutazioni diverse; io ho impedito che si discutesse sugli ordini del giorno e la loro ammissibilità, perché noi siamo la Giunta, non l'Assemblea; la Presidenza ha la potestà di guidare i lavori dell'Assemblea e quello che ha messo in votazione è una decisione che c'è stata e che non compete a noi. Tuttavia il mandato che noi abbiamo su chi discutere e a quali persone eventualmente attribuire il seggio vorremmo capirlo, proprio perché ci sono procedure di una certa serietà e rigore, tali per cui non è che uno mette il gettone ed esce la risposta. Abbiamo quindi bisogno di svolgere approfondimenti in Giunta sull'attribuzione del seggio e ciò non può avvenire sic et simpliciter, posto che l'Assemblea ha votato due ordini del giorno che hanno contenuti differenziati.
In Giunta abbiamo già avuto, in una sorta di microcosmo, l'anticipo della discussione e sono stati espressi tutti i punti di vista: c'è chi dice che la situazione è chiarissima, chi sostiene che non lo è, chi sostiene che allora è escluso anche il ricorrente. Sono state espresse tutte le opinioni; io non ne sto affermando una perché non ho il potere di farlo, né ho il potere di mettere in discussione le decisioni dell'Assemblea, tuttavia ho il diritto di rivendicare alla Giunta un tempo per approfondire la corretta attribuzione del seggio, sulla base di quello che è avvenuto, se dobbiamo operare con serietà e con rigore, così come si deve fare.
Casi di questo tipo possono accadere; le decisioni creano una complessità ulteriore, la Giunta deve approfondire il mandato che l'Assemblea ci ha dato, perché non è ancora chiarissimo ai nostri occhi. C'è un deliberato del secondo ordine del giorno che afferma di non convalidare l'elezione del senatore Cario, ma nel primo c'è un pronunciamento anche sulle argomentazioni poste dal ricorrente, che sono state oggetto del giudizio della Giunta, che ha avuto un'udienza pubblica, con gli avvocati delle parti, quindi non si è fatto un esame banale. Ci si dice che questo non conta, quindi andremo a discutere il deliberato che voi avete votato. Poi so che molti non si soffermano su tutte le righe degli ordini del giorno che votiamo, tuttavia noi dobbiamo attenerci alle carte.
Quindi, noi abbiamo bisogno, signor Presidente, di approfondire, nelle riunioni della Giunta che terremo, come facciamo normalmente, a chi dovrebbe essere attribuito questo seggio.
PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei mi sta dicendo che necessita di tempo per approfondire la successione del senatore Cario? È questa la sua domanda?
GASPARRI (FIBP-UDC). L'Aula dice che il senatore Cario...
PRESIDENTE. No, senatore Gasparri, mi risponda molto semplicemente. Atteso il fatto che il senatore Cario è decaduto, la Giunta ha bisogno di tempo per la sostituzione. È questa la domanda?
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, la risposta è la seguente: alcuni colleghi in Aula ritengono - e credo che si riaprirà la discussione su questo, anche se la Giunta non ha questa competenza - che la decisione prioritaria appaia in contraddizione con quella successiva e che la possa precludere.
PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei deve formulare una domanda alla Presidenza.
Io ho capito che lei chiedeva del tempo per approfondire i temi relativi alla successione, perché adesso, a differenza di quello che è successo precedentemente, non può farlo e non l'ha fatto nel termine dei venti minuti previsti, perché c'è bisogno di un approfondimento. Il che presuppone, comunque, a monte di questo discorso, la decisione sulla questione relativa al senatore Cario. Noi stiamo parlando, infatti, di tempi per stabilire i criteri di una successione. (Brusio).
Colleghi, la decisione è stata già assunta. La Giunta si è riunita per stabilire chi dovesse succedere al senatore Cario. Altrimenti, senatore Gasparri, non capisco che cosa mi sta chiedendo.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, in Giunta, dove non ci sono state votazioni perché non si sapeva neanche su cosa si doveva votare, numerosi colleghi hanno eccepito che la prima votazione non dovesse dar luogo alla seconda. Ma la Giunta non è in grado... (Commenti).
PRESIDENTE. Colleghi, è come quando si parla di una cosa e poi di un'altra. Noi non possiamo cambiare i piani di una discussione. (Applausi).
Senatore Gasparri, lei mi ha detto prima che la Giunta si è riunita e che c'è una difficoltà dovuta al fatto che ci sono due ordini del giorno. Evidentemente prima eravate distratti, perché io, a un certo punto, ho detto che gli ordini del giorno erano in distribuzione. E quando ho aperto la seconda votazione, ho detto anche che eravamo in una posizione al limite. Nessuno ha risposto; nessuno ha replicato. Adesso, queste riflessioni postume non mi piacciono moltissimo, perché l'Assemblea ha già discusso. Avrei preferito, se ci fossero state delle obiezioni, che fossero state sollevate subito. Io non sono, infatti, dell'avviso di rifare una votazione che è già avvenuta in quest'Aula, in base ad una decisione che è inappellabile. (Applausi).
Voglio anche dare una spiegazione, però, dal momento che il dubbio che avete avuto voi l'ho avuto anch'io. Siccome la prima firmataria dei due ordini del giorno era sempre la senatrice Malpezzi, mi sono posta la questione che, da una parte, ci fosse scritto di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.
Se capisco bene quello che significa, posto che il dottor Porta aveva conteso il seggio, si chiedeva di non convalidare l'elezione per dare la possibilità al dottor Porta di subentrare. Se mi fosse stato chiesto di fare una votazione per parti separate, come spesso succede, io avrei detto che non era possibile, perché i due concetti sono legati.
Nel primo ordine del giorno c'è scritto di non convalidare l'elezione del senatore Cario, perché noi vorremmo che risultasse la piena attendibilità e quindi risultasse l'elezione del dottor Porta. Questo è stato respinto. Quindi la questione dell'elezione era legata alla sostituzione con il dottor Porta. Nell'altro ordine del giorno invece si dice: io non voglio sic et simpliciter il senatore Cario. Non era semplice; il dubbio io l'ho avuto e l'ho anche manifestato aprendo la votazione, perché, non essendo stato precluso il secondo ordine del giorno, se ne deduce che il senatore Cario è decaduto.
Ora la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si prenderà tutto il tempo necessario, se non ha la possibilità oggi di decidere diversamente, per effettuare tutti gli approfondimenti del caso.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, non posso che registrare con un certo sconcerto il fatto che l'Assemblea del Senato abbia votato ma non sappia cosa ha votato, né sappia qual è il risultato pratico del voto appena registrato. Peraltro non spetta né a me né al Gruppo di Fratelli d'Italia decidere sulla regolarità degli atti che vengono messi ai voti, quindi ci affidiamo alla scelta che viene fatta dagli Uffici e dalla Presidenza. Se uno di quei due ordini del giorno era in conflitto con l'altro non spettava a noi dirlo, ma a qualcun altro. Noi abbiamo semplicemente espresso il nostro giudizio, peraltro annunciato anche nella dichiarazione di voto.
Quello che però registro io - e credo, insieme a me, i colleghi tutti i Gruppi - è l'impossibilità di procedere adesso coi lavori dell'Assemblea sia per il caso in questione che per i successivi. Non mi pare che ci sia sufficiente chiarezza o l'equilibrio per poter procedere serenamente all'esame sia di questo caso che del successivo. Chiedo pertanto il rinvio ad altra data del punto all'ordine del giorno per consentire ai Gruppi, alla Giunta, al Presidente e all'istituzione del Senato di confrontarsi su quello che è accaduto, in modo tale che la decisione che prenderemo - perché è possibile che il caso torni in Aula per un'interpretazione definitiva o corretta - possa avvenire dopo aver verificato fino in fondo quello che è accaduto è quello che è più giusto fare, soprattutto in riferimento al rispetto del Regolamento e delle leggi.
Dopo aver ascoltato, capendo fino a certo punto, l'intervento del presidente Gasparri e dopo aver ascoltato le sue parole, registrando la difficoltà da parte di tutti di procedere correttamente e regolarmente rispetto alle decisioni già prese, sono a chiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno, la convocazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e un esame più equilibrato e più sereno dei punti che ancora rimangono all'ordine del giorno.
PARRINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD). Signor Presidente, credo che a tutela della dignità del Senato si debba fare un po' di ordine e credo che si debbano respingere con molta fermezza tutti i tentativi di portare confusione in una situazione che, a mio modo di vedere, è molto chiara. Dico in primo luogo che la sua decisione di non considerare in conflitto i due ordini del giorno, e quindi uno preclusivo dell'altro, è una decisione giusta e corretta. Quel che mi preme più sottolineare - perché qualcuno sembra dimenticarlo - è che si tratta di una decisione che è stata assunta senza la minima contestazione di nessuno in quest'Aula. (Applausi).
C'è un momento e un modo per contestare decisioni di questo tipo: è in Aula quando vengono prese e non in altra sede, in un momento successivo. Il quando rende molto sospetto il come e il cosa e questo mi pare un discorso chiaro.
Altrettanto chiaro, Presidente, è che questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario: questo è un fatto incontrovertibile. Se questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario, non si può assolutamente sentire, secondo me, anche in vista delle importanti scelte che il Parlamento deve assumere, il Presidente della Giunta per le elezioni dirci che l'organo che lui presiede non è in grado di formulare una decisione come conseguenza della decadenza del senatore Cario. (Applausi).
Questo non lo può dire nessuno, perché è falso, ma debbo dire al senatore Gasparri che chi è meno autorizzato di tutti a farlo è il Presidente della Giunta delle elezioni, perché se il senatore Cario è decaduto, né il presidente Parrini, né la presidente Casellati, né il presidente Gasparri decidono come si fa a sostituirlo; lo decide una legge dello Stato, che è la legge che regola l'elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero.
Essendo il senatore Cario decaduto (i dati sono sotto gli occhi di tutti e disponibili per la consultazione), va da sé che, avendo la ripartizione America Meridionale ottenuto due eletti, il secondo eletto spetta al Partito Democratico e nessuno è in grado di avanzare nessuno alcun dubbio sul fatto che i voti ottenuti dal Partito Democratico e soprattutto dal senatore Fabio Porta all'interno della lista del Partito Democratico sono perfettamente validi, perché questo non lo ha posto in dubbio nessuno e nessuno lo può porre in dubbio; mentre è certo che il senatore Cario è decaduto, c'è un sospetto sui voti che ha raccolto e quel sospetto, che ha portato noi a decidere in quel senso, non annulla le preferenze del senatore Cario, ma annulla i voti nel loro complesso e quindi porta il Partito Democratico a seconda lista in quella ripartizione e a titolare legittimo del secondo seggio.
Questi, Presidente, sono dei fatti e credo che la Giunta delle elezioni debba rapidamente decidere per sostituire il senatore Cario nell'unico modo in cui può farlo secondo la legge; quando si ha un solo modo di rispettare la legge, nessun indugio è consentito. (Applausi).
ROMANI (Misto-I-C-EU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI (Misto-I-C-EU). Signor Presidente, non sono un tecnico della Giunta delle elezioni, della quale non ho mai fatto parte, però ho letto gli ordini del giorno e ho cercato di farmi un'idea anche delle perplessità che lei, Presidente, ha manifestato e della spiegazione che adesso ci ha dato.
Se esamino come osservatore terzo gli ordini del giorno, innanzitutto noto una cosa: le premesse del primo ordine del giorno sono identiche alle premesse del secondo e nel dispositivo del primo ordine del giorno, che è stato respinto, si dice che la decadenza del senatore Cario avviene in base alle risultanze del procedimento, con una frase singolare del giudizio prognostico che il senatore Gasparri ha cercato di spiegare prima in buon italiano. Questo vuol dire che le motivazioni che sono alla base della non convalida dell'elezione del senatore Cario risiedono tutte nelle premesse dell'ordine del giorno e sono state respinte.
Poi, cercando di non metterla in difficoltà, Presidente, anche accettando - ma penso che sia stato commesso un errore - il fatto che si sia proceduto al secondo voto, le motivazioni in base alle quali non viene convalidata l'elezione del senatore Cario sono esattamente quelle descritte nelle premesse, che - guarda caso - sono identiche all'ordine del giorno che è stato testé respinto. Mi spiegate per quale straordinario motivo il senatore Cario non deve essere convalidato nella sua elezione, visto che sono venute meno le motivazioni della non convalida della sua elezione?
Questo è il pasticcio che si è creato. La Presidente ci ha detto che nessuno è intervenuto; ma noi abitualmente ci fidiamo del buon senso, dell'equità e delle capacità della Presidenza. Non penso che sia il caso che l'Aula intervenga con urla e grida per interrompere una votazione; pensavamo che gli Uffici la consigliassero per il meglio e le dicessero che probabilmente era meglio aspettare perché il dispositivo del secondo ordine del giorno era assolutamente compreso nel dispositivo del primo ordine del giorno. Nel primo ordine del giorno, guarda caso, manca una virgola; è scritto pure male. A mio avviso ci sarebbe stato meglio un punto: In base all'articolo 135-ter, comma 2, si richiede la non convalida dell'elezione del senatore Cario. In base alle risultanze (...).
Quindi io non so veramente cosa si possa fare, ma mi sembra ragionevole la posizione del senatore Gasparri, quando dice che se ne deve parlare ancora. Mi sembra inammissibile, al punto in cui siamo arrivati, che l'unica determinazione di oggi sia la non convalida dell'elezione del senatore Cario, perché non è scritto così. Nel primo dispositivo, non approvato, è stata bocciata la non convalida dell'elezione del senatore Cario. Quindi non so cosa dobbiamo decidere. A mio avviso la Presidenza dovrebbe prendersi una pausa di riflessione; non so se il Regolamento lo consente, chiederemo aiuto al vice presidente Calderoli. Ma l'unica decisione che non possiamo prendere, al punto in cui siamo arrivati, è che non venga convalidata l'elezione del senatore Cario; mi pare che non ci sia altra soluzione. Si dovrà consentire poi alla Giunta delle elezioni di avere tutto il tempo necessario e sufficiente per deliberare intorno a un dispositivo che per di più è già stato bocciato in sede di Giunta delle elezioni. Infatti siamo arrivati in Aula con un voto della Giunta delle elezioni di 10 a 5 a favore della convalida dell'elezione del senatore Cario.
In conclusione, Presidente, forse ci sarà bisogno anche dell'espressione di un parere da parte della Giunta per il Regolamento. Prendiamoci con cautela tutto il tempo necessario, perché è in gioco anche il plenum del Senato. Se qualcuno oggi dovesse decidere di far decadere il senatore Cario, visto che il secondo è stato precluso e non ha la possibilità di subentrare, ci troveremmo con un senatore in meno e con il plenum non al completo.
CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, oggi ho l'impressione che stiamo vivendo una situazione abbastanza surreale. Ci stiamo discostando un pochino dalla realtà delle carte e degli atti che compiamo in quest'Aula, nel rispetto delle rispettive competenze, perché ogni organo ha una sua competenza. Dire che Fabio Porta viene escluso perché non è stato approvato quell'ordine del giorno è semplicemente un'aberrazione. A questo punto mi si dovrebbe spiegare per quale motivo, a fronte di un ricorso presentato dal senatore Boccardi, quando si è conclusa la votazione ci siamo dovuti riunire nella Giunta per stabilire chi è che doveva subentrare. (Applausi). L'unico organo che ha competenza a individuare chi deve subentrare non è l'Assemblea, ma la Giunta delle elezioni, che, verificate le carte, gli atti e quel che è accaduto, dice che al posto di Tizio deve subentrare Caio, secondo la legge di cui ha parlato il senatore Parrini. Questi sono i compiti.
Quindi il primo ordine del giorno è stato bocciato, dicendo, perché la conferma è arrivata dopo, che l'elezione del senatore Cairo è da annullare. Però ci si è portati avanti ed è questo il motivo per il quale è stato bocciato; non è competenza dell'Assemblea dire chi subentra e chi non subentra. (Applausi). Accertato, con il secondo ordine del giorno, che avrebbe dovuto essere annullata l'elezione del senatore Cario, a quel punto spetta alla Giunta delle elezioni, che correttamente la Presidente ha investito dei suoi compiti, individuare a chi tocca quel posto che è stato contestato.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari questa mattina avrebbe potuto farlo agevolmente, però nulla vieta che chi ha bisogno di un approfondimento lo faccia. Voglio però ricordare quel che ha detto anche il senatore Romani, cioè che abbiamo delle incombenze veloci che ci stanno inseguendo. Riflettiamo, dunque.
Non credo che il comportamento della Presidenza del Senato sia in alcun modo contestabile: personalmente credo che sia stato ineccepibile perché dispositivi diversi - magari le premesse erano uguali, ma i dispositivi diversi, perché si tratta di cose diverse - sono stati votati in maniera diversa e con il secondo, che è quello più legittimo, si è investita la Giunta dell'individuazione di chi debba subentrare. C'è qualcuno che deve riflettere? Rifletta pure, ma sbrighiamoci.
Per quanto mi riguarda, come ho già detto, francamente condivido tutto quello che è accaduto questa mattina qui in Aula relativamente a questo caso. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con interesse gli interventi di tutti. Chiaramente non è quest'Assemblea a poter decidere la sostituzione del senatore Cario, che è decaduto.
Faccio presente al senatore Romani che le sue argomentazioni non mi convincono. Si parte dalla stessa premessa e in genere nella premessa si descrive il caso che viene contestato e c'è infatti una puntuale descrizione, che coincide nella prima parte, ma uno può anche descrivere arrivando, come succede in diritto, a una posizione principale e poi a una subordinata. Questo accade spessissimo in diritto per cui, anche partendo dalle stesse premesse, ci può essere una posizione principale e una subordinata. Nella seconda, in effetti, forse lei non lo ha visto, senatore, c'è scritto in più: «Considerato altresì che, per tutto quanto premesso e considerato,» - non c'era nella prima - «alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e dalla non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario». Il "considerato altresì" non c'era prima, perché, ripeto, le posizioni non erano uguali e si diceva: «Non va bene questo, perché va bene l'altro».
Del resto, la questione del dottor Porta è stata abbondantemente descritta nella premessa. Non è che il riferimento al dottor Porta non ci sia da nessuna parte, perché rientra nella descrizione di tutto questo complicato procedimento.
Alla luce di queste considerazioni, nonostante i vostri interventi mi abbiano invitato a riflettere ancora di più rispetto alla valutazione che avevo già fatto in precedenza, ritengo di ribadire dal mio punto di vista la bontà della mia decisione. Il voto di quest'Aula ha confermato quindi la decadenza del senatore Cario e sono dell'avviso che la Giunta prenda il tempo necessario, magari non oggi, ma in un'altra seduta, per stabilire chi succederà, posto che magari in questo caso ci può essere qualche complicazione, come lei ci appena evidenziato, senatore, complicazione che però quest'Assemblea non può certamente risolvere, perché non è di sua competenza, ma di competenza esclusiva della Giunta.
Pertanto rinvio il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta, dando a lei tutto il tempo necessario. Nella Conferenza dei Capigruppo che si terrà oggi nel pomeriggio decideremo quando l'Assemblea esaminerà la questione della proclamazione di chi la Giunta deciderà di indicare.
Ora andiamo avanti con il prossimo punto all'ordine del giorno.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa? Lei aveva chiesto prima di rinviare. Noi abbiamo votato un calendario che prevede che oggi vi siano votazioni su quattro argomenti; siamo arrivati al quarto e pertanto possiamo andare avanti per definirlo, a meno che qualcuno non chieda una pausa, per riprendere alle ore 15. Per me va bene, può deciderlo l'Assemblea, ma sono dell'avviso che dobbiamo finire, perché poi dovremo esaminare il successivo punto all'ordine del giorno.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, so bene quello che abbiamo definito in Conferenza dei Capigruppo, ma ho anche registrato la confusione sul voto. Avevo chiesto di aggiornare il quarto punto all'ordine del giorno ad altra data, da definire in sede di Capigruppo. Credo che questo sia possibile, purché naturalmente l'Assemblea ne convenga. La mia richiesta è quindi di rinviare il quarto punto ad altra seduta, che definirà la Conferenza dei Capigruppo che è convocata per il pomeriggio.
PRESIDENTE. Su questo punto si è già votato, quindi non rimetto in discussione una decisione che è già stata assunta.
Discussione del documento:
(Doc. XVI, n. 7)Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto (ore 13,50)
Approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 7.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Modena, se intende integrarla.
MODENA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è già depositata ed è completa in tutte le sue parti, pertanto ad essa faccio riferimento.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, il seggio che si è reso vacante è quello della Regione Veneto, per la scomparsa del senatore Paolo Saviane.
In Giunta ho assunto una posizione secondo la quale ho votato, auspicando che venisse approvata la relazione del senatore Durnwalder, che aveva correttamente valutato che l'articolo 57 della Costituzione prescrive l'elezione dei senatori su base regionale. Pertanto non si poteva ipotizzare l'assegnazione del seggio al di fuori dei collegi che insistono sulla Regione Veneto. Ero d'accordo con lui e confermo quella mia opinione, che purtroppo è stata respinta dalla Giunta, che ha approvato invece la relazione della senatrice Modena oggi al nostro esame.
Questo caso, dal mio punto di vista, sembra sostanzialmente simile a quello su cui l'Assemblea si è pronunciata nel 2019 in riferimento al seggio vacante della Regione Sicilia. Allora, nei miei interventi sia in Giunta che in Assemblea, sottolineai che si stava compiendo un errore nel non considerare il dettato della Costituzione sul voto per il Senato, che è su base regionale. Oggi ribadisco la questione, mettendo in risalto una differenza rispetto a quella votazione: allora ci si riferiva a un partito unico, come il MoVimento 5 Stelle, mentre oggi siamo in presenza di una coalizione e ciò, quindi, permette l'assegnazione del seggio in sede regionale.
Confermo quindi la mia posizione di adesione alla relazione del senatore Durnwalder, che purtroppo non è stata accolta. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.
DE FALCO (Misto). Signor Presidente, come diceva adesso il senatore Grasso che mi ha preceduto, la scomparsa del senatore Saviane, eletto nelle liste della Lega in un collegio plurinominale in Veneto, pone la necessità di assegnare quel seggio. Il limite che la Costituzione pone all'articolo 57, per cui il Senato è eletto su base regionale, cari colleghi, dovrebbe impedire soluzioni fantasiose. Questo limite trova inoltre conferma nella legge elettorale del Senato, che all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, che contempera il principio dell'articolo 57 con la tendenza a integrare il plenum dell'Assemblea, esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 84 del decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 1957, affermando che non si può fare la cosiddetta traslazione ad un'altra circoscrizione regionale. È un limite testuale ed espresso, pertanto quando una lista, anche per causa sopravvenuta, come stabilisce 19 del decreto legislativo n. 533, ha esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia possibile attribuirle i seggi che le spetterebbero in quel collegio, si procede secondo tre criteri in ordine discendente. I seggi sono assegnati in primo luogo alla stessa lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione (articolo 84, secondo comma); se non basta, se non c'è possibilità, i seggi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nel collegio uninominale originario o, in mancanza, in quella della circoscrizione (articolo 84, comma 3). Se ancora non dovesse bastare, i seggi sono attribuiti non più alla lista originaria, ma alla lista della coalizione che abbia riportato i più alti resti o nel collegio plurinominale originario o, in mancanza, in quello della circoscrizione (articolo 84, comma 5). Insomma, il principio posto dall'articolo 57 è invalicabile e questa invalicabilità, sebbene abbia trovato un precedente per l'elezione siciliana, tuttavia non consente di ribadire un vulnus costituzionale che è stato posto in essere, perché la disposizione dell'articolo 17-bis, come ho detto, impedisce espressamente di fare applicazione per il Senato dell'articolo 84, comma 4 e quindi impedisce di attribuire i seggi ad altre circoscrizioni regionali. Non si può quindi eleggere un senatore in una Regione diversa da quella nella quale era la lista originariamente. Per tale ragione, concordo con la relazione che aveva originariamente posto il senatore Grasso che mi ha preceduto e quindi voterò contro la proposta della senatrice Modena. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.
URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinominale 1 della Regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione del subentrante.
Tuttavia, nel caso concreto, la lista della Lega - lista di appartenenza del compianto senatore Paolo Saviane - ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella Regione nei collegi sia plurinominali che uninominali; quindi, non è possibile applicare i commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a cui fanno riferimento gli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993.
Pertanto, al medesimo fine di ricostituire la completezza del plenum di questo Senato, occorre considerare il disposto dei seguenti articoli del citato decreto legislativo del 1993, considerando le operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni o, come in questo caso, trattandosi di operazioni successive, ai fini dei subentri - ripeto, ai fini dei subentri - in corso di legislatura.
L'articolo 19 statuisce che, nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità dell'articolo 84. Qualora, al termine dell'operazione di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, previa comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale competente.
Quest'ultimo provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora, al termine dell'operazione di cui ai precedenti periodi, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
L'articolo 19 del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - si ripete - i subentri in corso di legislatura, rinvia all'articolo 86 tout court del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 84, in considerazione del fatto che l'Assemblea, approvando nella seduta del 31 luglio 2019, la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria - dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito candidati non eletti - ha ritenuto applicabili anche al Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità; quindi, ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.
Si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo di attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni nella Regione Calabria. Pertanto, il seggio è da attribuire alla predetta lista nella Regione Calabria.
Il primo dei non eletti della lista nella Regione Calabria è la candidata Minasi Clotilde, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella Regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi.
Questa opzione sembra la più coerente con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato: se, da una parte, l'articolo 17-bis fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte, l'articolo 19 ammette invece che i seggi siano assegnati anche secondo le modalità dell'articolo 84.
L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 1993 stabilisce che, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Questa disposizione a sua volta, nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui all'articolo 84. Per effetto, quindi, del doppio rinvio, sembra comunque riammessa l'applicabilità dello stesso articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, nonostante l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio all'articolo 17-bis.
Va chiarito che gli articoli 17-bis e 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità ed ambiti di applicazione differenti: il 17-bis individua i criteri in base a cui procedere all'assegnazione dei seggi alle liste, all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17; esso individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.
L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura finalizzata a evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. A tal fine, esso individua alcuni criteri applicabili in via residuale laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra la preminente esigenza di garantire la formazione del plenum del Senato e il principio costituzionale in base al quale i senatori sono eletti a base regionale.
Tale bilanciamento si traduce di fatto in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84, sicché per l'elezione del Senato il criterio previsto dal comma 4 di tale articolo trova applicazione soltanto in ultima battuta, quando in base ai criteri di cui ai commi precedenti, richiamati dall'articolo 17-bis, non sia stato possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione, mentre restano esclusi in ogni caso i criteri di cui ai commi 6 e 7.
In conclusione, il nodo della questione non attiene all'attribuzione del seggio ad una lista, dato che questa operazione ha già comportato il riconoscimento del seggio alla lista della Lega, bensì l'individuazione del candidato della medesima lista che subentra al senatore Saviane. Pertanto, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - ripeto - i subentri in corso di legislatura, il quale rinvia tout court all'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta, espressamente e specificamente ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84 e in considerazione del fatto che il Senato, già approvando nella seduta del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria, dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti, ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo, a tal fine, il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.
È necessario che si proceda quindi alla sostituzione del compianto senatore Paolo Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di intervenire la relatrice.
MODENA, relatrice. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, che è in distribuzione e che invito i presentatori ad illustrare.
BALBONI (FdI). Signor Presidente (Brusio. Richiami del Presidente), siamo stanchi e quindi capisco che l'Assemblea possa non avere più tanto desiderio di proseguire nei suoi lavori. Eppure vorrei sottolineare che, come nel corso di tutta la discussione abbiamo avuto come punto di riferimento esclusivo la legge e il diritto, anche in questo caso credo che l'Assemblea debba prendere atto del fatto che la proposta della relatrice è manifestamente infondata. Si arriva infatti a formulare la proposta che un seggio del Veneto debba andare alla Calabria, dopo che il senatore Grassi proprio poco tempo fa, su un altro documento all'ordine del giorno, ha affermato che la rappresentatività del territorio è un valore imprescindibile. Oggi si propone invece che con i voti del Veneto si elegga un senatore della Calabria. Scusate, colleghi, ma mi sembra leggermente contraddittorio.
Si invoca il precedente della Sicilia, ma tale precedente non c'entra niente, perché in tal caso - ricordiamolo bene - l'Assemblea ha deciso di attribuire il seggio all'Umbria perché eravamo in presenza di un vuoto normativo. Il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito tutti i suoi candidati nelle liste plurinominali e anche nei collegi uninominali.
L'alternativa era tra il non assegnare il seggio oppure trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata con una decisione straordinaria ed eccezionale che ha disatteso l'articolo 57 della Costituzione.
Cari colleghi, però, occorre fare attenzione, perché nella relazione del senatore Urraro, votata da quest'Assemblea, è testualmente scritto: dobbiamo andare fuori dalla Regione Sicilia perché il MoVimento 5 Stelle non ha liste collegate. Perché se avesse avuto liste collegate, la soluzione più orientata e corretta dal punto di vista costituzionale sarebbe stata quella di attribuire il seggio vacante alla lista collegata con il maggior quoziente non utilizzato.
Cari colleghi, abbiamo purtroppo oggi la prova di quello che, citando Giolitti, diceva il senatore Andreotti, che era seduto proprio qui a pochi passi da me: la legge per gli amici si interpreta e per tutti gli altri si applica. Siccome siamo qui di fronte a un amico, la interpretiamo. Dal momento che Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione in quest'Aula, la applicate come pare a voi, cari colleghi.
Per sostenere la tesi della relatrice e della Lega (in Giunta ci sono sei componenti appartenenti alla Lega, che quindi, vista la maggioranza, ha votato ciò che ha voluto) voi dovete fare riferimento all'articolo 19, che richiama l'articolo 84 della legge elettorale sulla Camera, che a sua volta richiama l'articolo 86 della legge sulla Camera. Nessuno mi ha spiegato qual è la ratio che deve distinguere il caso in cui un seggio viene attribuito dal caso in cui ci deve essere un subentro.
Cara Presidente, mi hanno insegnato che la legge va interpretata - sì - secondo il significato letterale di ogni parola, ma soprattutto per dare una ragione razionale alla sua lettera. Nessuno in quest'Aula è in grado di spiegarmi qual è la ragione razionale per cui, quando si attribuisce un seggio, si deve operare in un modo e quando c'è invece il subentro in un altro seggio, per effetto di una norma che ne richiama un'altra, che ne richiama un'altra ancora allora si devono applicare una ratio e una disciplina completamente diverse. Non c'è alcuna spiegazione logica.
D'altronde, sarebbe sufficiente non dico leggere l'articolo 57 della Costituzione, ma l'articolo 1 della legge elettorale del Senato che al, Titolo primo, reca le disposizioni generali. Mi risulta che le disposizioni generali prevalgano sempre sull'eccezione dell'eccezione alla terza potenza della terza norma richiamata. L'articolo 1 stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero, i seggi sono ripartiti tra le Regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento. Qualcuno, ancora, mi dovrebbe spiegare come è possibile disattendere non soltanto l'articolo 57 della Costituzione (e sarebbe già abbastanza grave), ma soprattutto le disposizioni generali della legge che noi stessi oggi stiamo applicando.
Per queste ragioni, cari colleghi, abbiamo presentato questo ordine del giorno e, come abbiamo chiesto fino ad oggi, in tutte le discussioni che ci sono state finora, di attenerci alla legge, anche in questo caso chiediamo all'Assemblea di attenersi alla legge.
A lei, Presidente, mi perdoni, devo rivolgere la richiesta di procedere anche in questo caso con il voto segreto, perché è evidente che non stiamo discutendo soltanto di una questione generale e astratta. Presidente, mi ascolti, per cortesia: nella relazione della senatrice Modena, al primo capoverso, paragrafo 4, si fa un nome e un cognome, che è quello della dottoressa Clotilde Minasi, e anche nel nostro ordine del giorno c'è un nome e un cognome perché noi sosteniamo che in base alla legge e soltanto in base alla legge, che dovrebbe essere l'unico nostro riferimento, il seggio va attribuito a Bartolomeo Amidei.
Non si vota quindi solo su una questione astratta, ma si vota su due persone e per questo motivo io, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, chiedo che, come su tutti gli altri documenti, anche su questo ordine del giorno per correttezza, per par condicio e anche per consentire ad ogni senatore di esprimersi in totale libertà, si voti con il voto segreto. (Applausi).
PRESIDENTE. Allora, c'è una richiesta di voto segreto che è stata appena avanzata e che il senatore Balboni aveva già inviato per iscritto. In ordine a questa, diversamente da quanto egli ha ritenuto nella sua esposizione, l'oggetto di questa discussione non è l'individuazione del senatore subentrante, anche se egli parla di una persona, bensì l'individuazione di un criterio interpretativo. Tanto è vero che la senatrice Modena nella sua relazione ha detto che la Giunta propone all'Assemblea di procedere alla sostituzione del senatore Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. Si tratta quindi dell'individuazione di un criterio, non dell'individuazione di una persona. Del resto, il Presidente non può decidere chi può essere il subentrante perché questo, come abbiamo visto anche dalla discussione precedente, non può che essere il lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Il Presidente non fa altro che proclamare quello che è il risultato del lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Trattandosi pertanto non di persone, ma di criteri - tant'è che ho letto proprio per non dare luogo ad interpretazioni arbitrarie, anziché discrezionali - il voto non può essere segreto, ma deve essere palese. E a proposito del riferimento dello stesso senatore Balboni che parla di ciò che è stato fatto nelle votazioni precedenti, rilevo che questo è un caso assolutamente diverso, che non ha nulla a che fare con le fattispecie che noi abbiamo esaminato precedentemente.
Infatti, mentre nelle votazioni precedenti si è votato ex lege con voto segreto proprio perché è così previsto, in questo caso egli lo ha dovuto richiedere attraverso l'istanza che porta la firma di 20 senatori.
Alla luce di questo io ritengo che il voto segreto non si possa avere e che la votazione debba avvenire per voto palese.
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, naturalmente rispetto la valutazione del Presidente del Senato, che è riferita al testo della collega Modena, anche se in verità votiamo il testo dell'ordine del giorno a prima firma del senatore Balboni, che nella parte dispositiva afferma chiaramente, in base alle ragioni sopra esposte, di volere che l'Assemblea decida che nel collegio nel quale è risultato eletto il predetto senatore sia eletto Bartolomeo Amidei.
A parte questo, io non voglio e non posso, anche per il mio ruolo di Vice Presidente, venir meno a un dovere anche di cortesia nei confronti del Presidente, che non ritiene, come per la verità io riterrei, che anche in questo caso sia prevalente il voto sulla persona; è chiaro, infatti, che da questa votazione non deriva un fatto teorico ma se diventa senatore l'uno o l'altro: il nome è nell'ordine del giorno, quindi deriverà quello. Capisco l'altro argomento, però mi sembra proprio una materia per la quale sarebbe opportuno, come lei può fare benissimo ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (ma può farlo a prescindere), demandare la questione alla Giunta per il Regolamento, perché siamo in uno di quei casi in cui c'è da capire quale interesse prevale. Non c'è dubbio che ci sono tutti e due, sia quello che lei ha ritenuto prevalente, sia - credo che lei non lo escluda - la necessità di considerare che dal voto derivi una questione attinente alle persone.
L'articolo 18, comma 3-bis, del Regolamento presuppone che lei debba rivolgersi alla Giunta per il Regolamento quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento; in quel caso è sostanzialmente obbligatorio, ma lei può farlo anche senza prima accertare se esiste o meno questa condizione; se lei ritenesse di farlo sua sponte, io ne sarei lietissimo, perché credo che sulla questione in discussione non occorra decidere oggi immediatamente, perché oggi non c'è un vuoto maggiore di quello che c'era ieri. Le chiedo pertanto di demandare la questione alla Giunta per il Regolamento; se lei non ritenesse di farlo, per rispetto del suo ruolo e per aver già espresso una opinione (che non verrebbe meno con la mia richiesta), le chiedo formalmente di verificare se sussista la condizione prevista dall'articolo 18, comma 3-bis, cioè Presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato che chiedono che la questione sia deferita alla Giunta del Regolamento, naturalmente senza che ciò presupponga una decisione. Mi rivolgo anche ai componenti dei Gruppi non di centrodestra nel chiedere se ritengono che una questione del genere possa risolversi in base al giudizio legittimo di prevalenza che lei ha dato, o sia opportuno codificarla con una decisione della Giunta per il Regolamento che può andare in un senso o nell'altro.
PRESIDENTE. Senatore La Russa, le faccio presente che, nella richiesta del senatore Balboni, chiaramente esposta nell'ordine del giorno che ho qui davanti, è un fuor d'opera quello che scrive. Non è quest'Assemblea, infatti, che può decidere chi va a sostituire un senatore, in questo caso il senatore Saviane. Non è l'Aula; deve essere sempre la Giunta. Continuiamo il discorso che abbiamo fatto prima. Non è il Presidente che decide; è l'Assemblea che decide, nel momento in cui si stabilisce qual è il criterio.
Può essere la mia opinione, condivisibile o non condivisibile, ma permettetemi comunque di esporla. Noi stiamo parlando di un criterio. Il criterio non coinvolge la persona ed è per questo che prima ho letto le conclusioni e le richieste della senatrice Modena. E non è un sofisma, perché ne abbiamo discusso prima per mezz'ora, quando io ho chiesto al senatore Gasparri cosa mi chiedesse, perché era chiaro che io non potevo entrare e non potrò mai entrare nel merito di chi potrà sostituire chi fa che cosa, perché questo è compito precipuo della Giunta.
Pertanto, io rimango della mia idea sul voto palese. Se, come lei dice, ci sono, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, uno o più Presidenti di Gruppo, la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, questo non sono io che lo devo ricercare, ma, piuttosto, sono io che devo essere oggetto di una richiesta.
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, io rispetto la sua decisione. Tuttavia, come lei ha appena concluso, le chiedo alcuni minuti di sospensione per verificare la convergenza di altri Gruppi sulla nostra proposta, ai sensi della norma del Regolamento che lei appena illustrato.
PRESIDENTE. Senatore Balboni, qui siamo in Aula. Io avrei dovuto ricevere la proposta qui, per la verità. Comunque, se c'è qualche Gruppo che in questo momento aderisce alla sua proposta, non deve far altro che dirlo perché sappiamo contare e siccome si parla di una consistenza numerica pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, capiamo.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, volevo portare all'attenzione dei colleghi, dai quali ho imparato molto stamattina, l'argomento per cui i Regolamenti e le leggi, a differenza di quello che ho sentito poc'anzi, possono essere interpretati. Comunque, parliamo di persone. Abbiamo visto il voto di stamattina. Non è stato un voto partitico, ma è stato un voto di stima per le persone, di affetto e di riconoscenza. Chiunque di noi abbia votato, per un motivo o per l'altro, non l'ha fatto a cuor leggero, perché si parla di vita, di donne e di uomini, del loro presente e del loro futuro.
Quindi, è chiaro che, stando alle leggi, al Regolamento, al codice, tutti possono avere più o meno ragione. Può aver ragione l'esponente del Partito Democratico, l'esponente della Lega, l'esponente del MoVimento 5 Stelle. Tutti possono avere un margine di ragione, tanto che alcune votazioni sono finite 127 a 129. Una votazione, addirittura, è finita in una maniera al primo voto e nella maniera opposta al secondo voto.
Posso, al di là della Costituzione, del diritto, delle Giunte e dei Regolamenti, ricordare a me stesso e all'Assemblea un piccolo particolare? Stiamo parlando di chi potrebbe subentrare al posto dell'amico Paolo, che tanti di voi avranno conosciuto e stimato (Applausi), non come senatore della Lega ma come uomo, che stava seduto lì e che non per sua scelta non è più seduto lì. (Applausi). Sono imbarazzato dal fatto che si entri nel merito regolamentare di qualcuno che è stato chiamato dal buon Dio in un'altra parte e la cui famiglia e la cui comunità saprebbero benissimo cosa vorrebbero al suo posto. Se potesse intervenire per due minuti il senatore Saviane, sarebbe imbarazzato dal dover difendere una causa di qualcuno che non si può difendere.
Stiamo parlando di Paolo, che era lì e ora non è più lì. Vi posso chiedere per umanità - non per politica, per le logiche di un voto in più o in meno, per il Quirinale, per la legge di bilancio o per la fiducia che verrà votata stasera - se possiamo chiuderla con questa farsa e procedere alla votazione per rispetto non di un leghista ma di un senatore di questa Repubblica? (Applausi). È imbarazzante quello che stiamo ascoltando. (Applausi).
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, quanto alla richiesta dei colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia di deferire la questione alla Giunta per il Regolamento, il Partito Democratico non è contrario. Credo sia una situazione che non si sia mai posta; un approfondimento probabilmente è dovuto, quindi invitiamo anche noi la Presidenza a fare una valutazione positiva rispetto a tale richiesta.
PRESIDENTE. C'è qualcun altro che vuole intervenire? (Commenti).
Poiché c'è stato un richiamo al Regolamento, capisco che può essere fastidioso, ma devo dare la parola a un rappresentante per Gruppo, se richiesto.
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Per cosa, senatore La Russa?
LA RUSSA (FdI). Ha appena detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.
PRESIDENTE. Per richiamo al Regolamento è già intervenuto.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, mi pare che lei abbia detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.
PRESIDENTE. Ho detto che può prendere la parola un senatore per Gruppo sul suo richiamo al Regolamento. Quindi ho dato la parola al senatore Salvini, al senatore Marcucci e ho chiesto se qualcun altro vuole intervenire.
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che le ragioni del senatore Salvini della Lega sono dal punto di vista umano assolutamente convincenti. In Giunta non abbiamo espresso una forte contrarietà alla soluzione, perché comunque dal punto di vista etico e morale è pacifico che i voti sono della Lega, dunque non è uno scandalo se subentra un parlamentare della Lega, senza bisogno di ricorrere a difese d'ufficio dall'aldilà, che non sappiamo come sarebbero. Riconosco al presidente Salvini la bontà etica e morale delle sue parole, ma credo che non sia sbagliato chiedere che su questa vicenda la Giunta per il Regolamento dica in generale, visto che stiamo parlando di una questione tecnica, se è corretto in casi come questo ricorrere al voto palese o segreto.
Nulla in contrario quindi a quanto ha dichiarato il presidente Salvini, ma non c'è niente di scandaloso nel chiedere, come in tutti gli altri casi su cui abbiamo votato oggi (perché anche quelli potevano essere una questione di tipo diverso), un voto che la Giunta per il Regolamento può decidere se palese o segreto, senza offesa per nessuno.
PRESIDENTE. Ci sono dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno G1?
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, chiedo scusa se vi rubo altri dieci minuti, ma credo che la questione posta dal senatore Salvini meriti una risposta. Merita risposta da parte del presidente Ignazio La Russa, che si è già espresso, ma merita risposta anche da parte di chi ha presentato l'ordine del giorno G1, del quale io sono il primo firmatario. Non c'è dubbio, infatti, che quei voti sono della Lega. Rivolgo anche un deferente e commosso pensiero alla memoria del senatore Saviane. Non c'è dubbio su questo.
Il tema però - consentitemi - è diverso. Quando ci siamo presentati come coalizione alle elezioni del 2018, abbiamo sottoscritto un patto e in base a quel patto i resti sono andati in alcuni casi a vantaggio di una lista e in altri casi a vantaggio di un'altra lista. Il presentarsi in coalizione ha comportato che ciascun partito componente di quella coalizione ha avuto dei vantaggi, se non altro nei collegi uninominali, dove, senza il voto di Fratelli d'Italia, decine di senatori e di deputati della Lega non sarebbero stati eletti e viceversa. Quindi, la legge va letta tutta intera e fino in fondo.
Qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato che questo seggio vada attribuito alla Lega; potrebbe anche essere giusto che questo seggio vada attribuito alla Lega. Il punto è che la legge dice una cosa diversa. Non ci piace la legge, cambiamo la legge; non ci piace l'articolo 57 della Costituzione, cambiamo l'articolo 57 della Costituzione; non ci piace l'articolo 1 della legge elettorale del Senato, che vi ho letto poco fa, cambiamo anche l'articolo 1 della legge elettorale del Senato. Tuttavia, cari colleghi, fino ad ora abbiamo votato avendo come punto di riferimento la legge, perché la legalità è un valore sempre; è un valore quando la norma ti premia ed è un valore anche e soprattutto quando la norma non ti premia, perché la legge vale in quanto legge.
Qui non è in gioco soltanto un seggio del Senato, cari colleghi, è in gioco soprattutto il principio dello Stato di diritto, che non tira le norme come un elastico dove gli fa più comodo, ma le applica senza curarsi dei sentimenti, pur legittimi, e delle aspirazioni, pur legittime. Altrimenti in quest'Aula siederebbe ancora la senatrice Minuto e avremmo preso decisioni diverse, se non ci fossimo riferiti esclusivamente alla legge. La legge, cari colleghi, è un valore e se è un valore va difesa sempre, anche in questo caso. (Applausi).
PRESIDENTE. Quindi, sia il senatore La Russa che il senatore Balboni sono intervenuti non in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, ma sul contenuto della relazione della Giunta.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, provo un certo disagio ad intervenire oggi e onestamente non intendevo partecipare a questo dibattito, perché speravo che un dibattito su questo tema non ci sarebbe stato: speravo che, a fronte della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ci fosse un voto unanime.
Ogni volta che ci troviamo a pensare a Paolo Saviane - permettetemi di dirlo - il nostro Gruppo prova belle emozioni. Lo abbiamo ricordato nella sua terra, a Puos d'Alpago, lo abbiamo ricordato in quest'Aula e, ancora, lo abbiamo ricordato e commemorato in una celebrazione religiosa qui a Roma. Tutti noi abbiamo sempre provato forti emozioni in ogni occasione in cui lo abbiamo ricordato.
Oggi invece, consentitemi di dirlo, provo solo tristezza e amarezza perché oggi non ricordiamo Paolo Saviane; oggi purtroppo stiamo assistendo a un brutto spettacolo. Stiamo litigando sulle spoglie di Paolo, sulla sua eredità politica, sul suo seggio. (Applausi).
Sappiamo tutti che non esistono leggi elettorali perfette, così come non esistono norme perfette. Spesso ci sono lacune che provocano dubbi e incertezze, ma esiste un precedente chiaro in questa legislatura, che ha assegnato un seggio della Sicilia a un rappresentante dell'Umbria dello stesso partito politico cui doveva essere assegnato. (Applausi).
A chi ha dubbi sull'aggiudicazione del seggio di Paolo Saviane ricordo che Paolo ha onorato il suo mandato di senatore venendo eletto esclusivamente da elettori della Lega. (Applausi). Rammento a tutti che la quota proporzionale di questa legge imperfetta non prevede un voto di coalizione, ma solo un voto di lista ed è per questo che riteniamo non ci siano dubbi e che sia giusto rispettare la volontà degli elettori.
Al di là di queste considerazioni c'è però una regola non scritta, che ci fa ritenere che al posto dell'eletto di un partito debba subentrare un esponente del suo stesso partito, della sua stessa famiglia politica. (Applausi).
In verità non sapevo se dire o no queste cose, ma lo faccio perché le richieste di rinvio e di voto segreto mi hanno ulteriormente - permettetemi - disgustato. (Applausi).
Mi sarei vergognato se alla prematura scomparsa dell'amico Stefano Bertacco il mio movimento avesse preteso la candidatura nel suo collegio. (Applausi). Mi sarei vergognato se, di fronte alla prematura scomparsa di un collega di un qualsiasi partito, in presenza di una lacuna normativa, avessimo avanzato pretese a nostro favore per raccoglierne l'eredità politica. (Applausi).
La mischia che si sta svolgendo sulle spoglie del nostro caro collega Paolo Saviane è vergognosa e non fa onore a quest'Aula. (Applausi).
Le norme possono essere tirate da tutte le parti, ma ci sono dei punti fermi che in certi casi dovrebbero prevalere di fronte a dubbi e incertezze.
Paolo Saviane è stato un senatore della Lega, eletto esclusivamente da elettori della Lega. È giusto che sia un leghista a prenderne l'eredità politica e a sedere in questo Senato. (Applausi). Ognuno, con il proprio voto, risponderà alla propria coscienza e fortunatamente lo farà in modo palese.
Chiudiamo presto questo triste spettacolo.
Perdonaci, Paolo. Comunque voti l'Assemblea, noi ti ricorderemo sempre con stima e affetto. Un abbraccio a te e alla tua famiglia da tutto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).
BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi scuso per aver alterato l'ordine degli interventi, ma vorrei chiedere alla Presidenza una precisazione, per evitare di incorrere nuovamente in errori. Vorrei chiedere alla Presidenza la cortesia di precisare esattamente cosa stiamo votando. Se non sbaglio, noi avremmo inteso così: si vota prima l'ordine del giorno a firma Fratelli d'Italia, secondariamente le determinazioni della Giunta. È questo l'ordine, giusto?
PRESIDENTE. È così.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, voglio solo dire che sono rimasto veramente dispiaciuto dei toni con cui è stato illustrato il legittimo voto della Lega. Avevo detto in maniera chiara, signor Presidente, che eticamente e moralmente non c'è alcuna avversità alla richiesta della Lega di avere un leghista al posto di un leghista deceduto. Tuttavia devo dire che dal Veneto era venuta un'altra richiesta: che a un senatore veneto subentrasse un altro senatore veneto, come la Costituzione prescrive.
Io quindi abbasserei i toni. Stiamo votando e sapete che su questo non abbiamo fatto polemica di stampa, non abbiamo litigato. Pertanto, caro presidente Salvini, cari amici della Lega, lasciate che esprima non quello che voi avete chiamato disgusto, ma la mia sorpresa per i toni che state usando rispetto a una proposta del collega Balboni, formalizzata secondo i criteri previsti dalla Costituzione e dalla legge del Senato.
Si può non essere d'accordo, ma arrivare ai toni che prima ho sentito, permettetemi di dire, lo trovo veramente - questo sì - incomprensibile; non disgustoso, ma incomprensibile. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato avente titolo ad essere proclamato in base alla deliberazione approvata dall'Assemblea, autorizzo la Giunta a convocarsi sin d'ora.
Sospendo i nostri lavori per dar tempo alla Giunta di decidere in modo da poter effettuare la proclamazione.
(La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,59).
Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sulla questione del seggio non assegnato in Veneto, ha riscontrato nella seduta odierna che la candidata a cui attribuire il seggio è Clotilde Minasi.
Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Clotilde Minasi.
Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.
Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 19 e convoco per le ore 18,30 la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 19,15).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge in materia fiscale e tutela del lavoro.
La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto, pertanto, all'organizzazione della relativa discussione.
Non appena pervenuto - presumibilmente intorno alle ore 20 - il testo sarà trasmesso alla Commissione bilancio per la valutazione dei profili finanziari. Successivamente, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama.
Come già stabilito, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione permanente sul disegno di legge di bilancio.
L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, per la discussione della sede redigente dei disegni di legge sui reati sul patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati, e sull'istigazione all'autolesionismo.
L'eventuale parte antimeridiana della seduta di mercoledì 15 dicembre sarà sospesa, dalle ore 11 alle ore 12,30, in concomitanza con la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare, in programma presso la Sala Capitolare del Palazzo della Minerva (il cosiddetto riscaldino).
Restano confermate, alle ore 16 di mercoledì 15, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato, non appena definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 15,30.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 16 dicembre:
| Martedì | 14 | dicembre | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 882 - Reati patrimonio culturale (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 2086 - Istigazione all'autolesionismo (dalla sede redigente)
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021 (mercoledì 15, ore 16) |
| Mercoledì | 15 | " | h. 9,30-20 | |
| Giovedì | 16 | " | h. 9,30 |
Il calendario potrà essere integrato con la discussione del Rendiconto e del Bilancio interno del Senato, ove definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)
| Governo |
| 30' |
| Gruppi 3 ore, di cui |
|
|
| M5S |
| 32' |
| L-SP-PSd'Az |
| 29' |
| FIBP-UDC |
| 25' |
| Misto |
| 25'+5' |
| PD |
| 22' |
| FdI |
| 17'+5' |
| IV-PSI |
| 16' |
| Aut (SVP-PATT, UV) |
| 14' |
| Dissenzienti |
| da stabilire |
Sospendo la seduta fino alle ore 20.
(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 20,12).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale)(ore 20,12)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2426.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
I relatori non intendono intervenire in sede di replica.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia, fatto salvo il parere che esprimerà la Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 20,15 è ripresa alle ore 21,05).
Presidenza del vice presidente LA RUSSA
Onorevoli colleghi, non ci sono buone notizie, nel senso che la Commissione sta ancora lavorando. Per la verità non abbiamo notizie ufficiali dal Presidente, ma abbiamo comunque appreso che la Commissione ha bisogno di almeno altri trenta minuti di lavoro.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 21,30.
(La seduta, sospesa alle ore 21,07, è ripresa alle ore 21,38).
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
DURNWALDER, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 2, del comma 1-bis.
Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento dei seguenti modifiche: all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «2. Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»; all'articolo 5, comma 3-bis, siano aggiunti infine i seguenti periodi: «La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse."; all'articolo 5-bis, comma 3, siano aggiunte infine le seguenti parole: "e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data."; all'articolo 9-bis, capoverso "Articolo 12-bis", ai commi 1 e 4 le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"; all'articolo 12-ter, siano aggiunte infine le seguenti parole: "per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13"; all'articolo 12-quinquies, comma 2, sia soppresso il seguente periodo: "Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183."; all'articolo 16, il comma 8-quinquies sia sostituito dal seguente: "Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dell'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."; all'articolo 16-bis, comma 9, sia soppressa la parola: "anche"; all'articolo 16-octies, comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "dell'articolo 12, comma 2, lett. a)" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12, comma 6"; all'Allegato I, siano inserite in fine le seguenti parole: «conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro 3.000"».
Il parere è reso altresì con la seguente osservazione, formulata per esigenze di coordinamento formale: all'articolo 12-quinquies, nella rubrica, si valuti di sostituire la parola: "imprese" con la seguente: "start-up".».
PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente. Il Governo recepisce e accoglie tutte le condizioni e osservazioni poste dalla Commissione bilancio, considerando così corretto il testo dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo agli atti. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, anche da parte mia proviene la richiesta di poter consegnare il testo integrale dell'intervento e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ovviamente non rinuncia a intervenire (Applausi)su un collegato alla legge finanziaria. Non rinuncia perché avremmo tante cose da dire e vorremmo anche utilizzare il tempo dei colleghi che hanno rinunciato al loro intervento.
PRESIDENTE. Questo non è possibile, però ha dieci minuti a disposizione.
DE BERTOLDI (FdI). Cercheremo di dire, nel tempo che ci è concesso, quanto riteniamo sia doveroso nei confronti dei nostri elettori e concittadini.
Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non voteremo certamente la fiducia a questo decreto-legge, che - vorrei ricordarlo ai colleghi, se l'avessero dimenticato - è l'ottantaquattresimo dall'inizio della legislatura che verrà approvato, di fatto, in regime di monocameralismo (dopo che una sola Camera, cioè, ci ha lavorato). Di questi 84 decreti, la quasi totalità è stata approvata peraltro con il voto di fiducia, così come ci apprestiamo a trattare questo provvedimento tanto importante, perché collegato alla legge finanziaria del prossimo anno.
Si tratta di un decreto-legge fiscale che riteniamo povero, non solamente nell'aspetto economico, ma anche nei contenuti. Ci saremmo sicuramente aspettati qualcosa di meglio, qualcosa di più. (Brusio). Alle volte non serve il denaro…
PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbandonare l'emiciclo. Ciascuno può decidere se rimanere ad ascoltare o uscire.
Prego, senatore De Bertoldi, continui.
DE BERTOLDI (FdI). Capisco che ormai l'attività si ritenga delegata esclusivamente al Governo, però credo che sia moralmente ed eticamente necessario che i parlamentari si riapproprino del proprio ruolo, e certamente noi di Fratelli d'Italia non rinunciamo a farlo.
È un decreto-legge che abbiamo cercato di modificare anche con due notti trascorse in Commissione per apportare un contributo e cercare di dare qualcosa in più al nostro Paese, ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori e ai nostri pensionati. Purtroppo, poco siamo riusciti a ottenere dal Governo e dalla maggioranza. Siamo fieri di aver condotto una battaglia che ci ha permesso di dare risposte ai dirigenti scolastici, anche grazie all'impegno e alle sollecitazioni che il collega Iannone, qui al mio fianco, ha rivolto per tutelare dalle responsabilità ingiustificate nelle quali incorrevano i dirigenti delle nostre scuole.
Siamo contenti, ma non soddisfatti, di aver ottenuto qualche riscontro sul tema del contante. Come sapete, dal prossimo anno avremo un'incomprensibile riduzione del suo utilizzo, che ci rende addirittura quasi unici in Europa, quando sappiamo che è quella stessa unità europea che ci ricorda che il contante è l'unica moneta legale. In Italia, però, vogliamo limitare e ridurre ulteriormente l'utilizzo del contante a 1.000 euro dal prossimo anno. Volevamo impedirlo, ma ci è stato solamente riconosciuto che si mantengano i livelli precedenti di utilizzo del contante per i cambiavalute: molto poco, ma certamente meglio che niente.
Abbiamo ottenuto qualche risposta sul tema delle casse previdenziali, che avranno almeno tempi certi nell'attesa dei pareri ministeriali, cosa che oggi purtroppo non accade. A questo riguardo - permettetemi di dirlo e mi rivolgo soprattutto agli stimati rappresentanti del Governo con i quali ci siamo confrontati - rivolgo un appello ed esprimo un auspicio: abbiate più coraggio nel vostro ruolo, abbiate più fiducia nella politica e non rimaniate troppo spesso ostaggi anche voi di quelle burocrazie ministeriali che spesso sono le vere protagoniste della politica. Non è accettabile che la politica e il potere legislativo ed esecutivo debbano troppo spesso inchinarsi a burocrazie ministeriali che vogliono imporre la loro volontà e il loro parere anche oltre le competenze che spettano loro. (Applausi).
Sono tanti i temi, signor Presidente, che questo decreto poteva affrontare meglio. Pensiamo a uno solo, sul quale mi rivolgo ancora a voi, colleghi e rappresentanti del Governo: voglio ricordarvi che il Governo ha accettato un ordine del giorno di quelli impegnativi. Non avete accettato un ordine del giorno con l'impegno «a valutare l'opportunità di», ma che vi impegna non per il dopodomani, bensì per l'oggi; vi impegna per la legge di bilancio - ve lo voglio ricordare e ve lo ricorderemo giorno per giorno - a dare una risposta a quei due milioni di famiglie italiane che hanno le cartelle di riscossione - cosiddette Covid - ormai scadute al 30 novembre, prorogate con questo decreto-legge fiscale al 9 dicembre (quindi al 14). Sono state però prorogate a quella data con l'accordo, grazie all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e accolto, che vi impegna a spostare la rateizzazione delle cartelle di riscossione per il saldo e stralcio e la rottamazione-ter alla fine del 2022. Ve lo ricorderemo ora per ora, giorno per giorno, nelle Commissioni e in Aula, perché vogliamo che prendiate questo impegno con serietà, non solo nei confronti nostri, ma soprattutto degli italiani che vi e ci stanno guardando.
Vi è poi il tema della patent box: una volta tanto c'era una norma che dava e premiava i risultati conseguiti dagli utilizzi dei marchi e dei brevetti, della ricerca e sviluppo. Cosa avete fatto? L'avete eliminata per dare un contributo generalizzato, attraverso le deduzioni, un po' a tutti gli investimenti; un po' di meno, ma a tutti, mentre prima si davano agli investimenti che producevano risultati (quindi si detassavano quelli positivi); è un passo indietro ed è un peccato. Vi invitiamo a riflettere anche su questo.
Procedo perché i temi sono tanti, il tempo è poco e la sera è anche tarda. Questo decreto-legge va anche letto nell'ottica della manovra complessiva. Un tempo il decreto fiscale si chiamava collegato alla legge finanziaria; ebbene, questo collegato ha dato poco. Noi, che siamo persone ottimiste e crediamo nel nostro Paese, nella nostra Patria e nei nostri colleghi, vorremmo che ci stupiste nella legge di bilancio, migliorandola, lavorando in Commissione meglio di quanto abbiamo potuto fare in Commissione finanze su questo decreto fiscale, e che quindi fosse possibile dare le risposte che ci attendiamo.
Penso alla riforma fiscale in questi due minuti, a quegli otto miliardi che sono un'inezia quando si vuole parlare di riduzione delle imposte. Come ci si può rivolgere agli italiani sul tema della riforma fiscale, ragionando nell'ottica dell'uno virgola qualche punto per cento degli ingressi tributari complessivi? È chiaro che, a fronte di oltre 500 miliardi di entrate tributarie, ragionare di otto miliardi vuol dire ragionare di briciole. Abbiamo fatto manovre in deficit quest'anno per 180 miliardi, eppure sul tema della riforma fiscale non andiamo oltre gli otto miliardi. È poco e serve a poco, mentre serviva più coraggio. Auspichiamo che ci sia la volontà in sede emendativa di fare qualcosa di più.
Qualcosa di più si dovrà fare anche sul tema dell'energia e delle materie prime. Sulle bollette per le imprese, gli enti locali e i cittadini due o tre miliardi non basteranno; ve ne accorgerete purtroppo e ce ne accorgeremo. Anche il Governo Draghi, però, il Governo dei migliori - lo dico senza polemica verso gli amici del MoVimento 5, Stelle, che peraltro conoscono la nostra assoluta e continua contrarietà al reddito di cittadinanza - sta rinsaldando il reddito di cittadinanza; lo ha addirittura ulteriormente rifinanziato di un miliardo. Invece di investire nelle politiche attive del lavoro e per dare più soldi alle imprese, dunque, si è deciso anche nel Governo Draghi - lo sottolineo - di dare un ulteriore supporto al reddito di cittadinanza. Noi siamo contrari e lo ribadiamo.
Vorremmo che il denaro venisse investito nella cultura del lavoro, nella cultura dell'impresa, nelle politiche attive del lavoro e nella riduzione fiscale per chi ha voglia di lavorare e di intraprendere perché la premialità fiscale per coloro che producono in questo Paese deve essere il punto di riferimento.
Signor Presidente, vorrei ricordare il tema dei bonus edilizi. Faccio un altro appello in nome della certezza e della semplicità: perché avete reso così difficili questi bonus? Date un orizzonte temporale certo a tutti i bonus; semplificate la normativa e ricordatevi che i bonus hanno avuto valore perché esiste la cedibilità del credito, perché esiste la trasferibilità dei crediti d'imposta. Quella è la strada e su quella strada, se ci sarete voi, sicuramente l'opposizione ci sarà in modo serio, concreto e propositivo, come abbiamo fatto ogni giorno nei nostri impegni parlamentari. (Applausi).
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, avendo assunto l'impegno di consegnare i fogli che sono oggetto di pensiero e di scritto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e trasmetto dalle mie mani quanto volevo sottoporre al ragionamento collettivo. (Applausi).
PRESIDENTE.Un'ovazione, senatore D'Alfonso. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto dell'intervento.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che il presidente D'Alfonso ha consegnato il suo intervento, direi che l'Assemblea dovrebbe fare un grandissimo applauso perché è una notizia. Non lo avrei mai detto. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo ha già avuto. A quest'ora si possono fare anche interventi di questo tipo.
LAFORGIA (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAFORGIA (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo LeU, pur con le annotazioni critiche che avrei fatto se lo avessi svolto per intero, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Se volete, annunziate se il voto è favorevole o contrario perché è utile per capire.
TOFFANIN (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia dichiara il suo voto favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Non sarà da meno, senatore Bagnai. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cercherò di essere all'altezza del sacrificio che lei mi chiede di compiere.
PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, non le chiedo nessun sacrificio.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Spontaneamente e senza alcuna richiesta da parte della Presidenza dichiaro il voto favorevole del Gruppo a cui mi onoro di appartenere e mi compiego all'esempio del presidente d'Alfonso, chiedendole l'autorizzazione a consegnare la "cartaceità" del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Una "summa di eloquentia" questo intervento.
PELLEGRINI Marco (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Credo che abbiamo battuto il record delle dichiarazioni di voto più rapide dell'anno.
Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - anche questa volta - la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Fregolent).
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza. (Brusìo).
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Non si preoccupi, non mi tratterrò a lungo. Voglio solo stigmatizzare che, non solo siamo di fronte all'ennesima richiesta di fiducia...
PRESIDENTE. Senatrice, lei sa che in questa fase...
RAUTI (FdI). Devo dire una cosa, Presidente.
PRESIDENTE. Un minuto solo e gliela faccio dire. Lei sa che in questa fase anche un intervento sull'ordine dei lavori sarebbe precluso, se è un intervento sull'ordine dei lavori. Se vuole stigmatizzare, visto che ha iniziato, ci dica cosa stigmatizza e passiamo oltre.
RAUTI (FdI). Concluderò allora dicendo che non mi piace vedere che, rispetto a degli interventi ritirati, si battano le mani. (Commenti).
Siamo qui a battere le mani a chi ha deciso di non parlare.
PRESIDENTE. È chiaro. Lo ribadisco io. La senatrice diceva che forse non è opportuno l'applauso, anche se è un'antica tradizione quando si deposita il testo dell'intervento e non è una novità assoluta. Ha una sua logica.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fregolent.
DURNWALDER,segretario, fa l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 22,30 -).
PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 188 |
| Senatori votanti | 188 |
| Maggioranza | 95 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 13 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 146.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 14 dicembre 2021
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 22,48).
Allegato A
DOCUMENTO
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania (Doc. III, n. 3)
PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA
QS1
Grasso, De Petris, Errani, Ruotolo
Respinta
Il Senato,
in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Doc. III, n. 3, sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;
premesso che:
con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania;
tale decisione si basa sui dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018 soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno (verbale Ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018). Si è reso quindi necessario procedere alla costituzione in seno alla Giunta di un comitato di revisione, che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di 457 sezioni e circa 3.000 schede, interrompendo i suoi lavori "non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato);
i dati necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale;
se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni tra quelle selezionate non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio, metodo fra l'altro che è stato adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei dati di proclamazione;
considerato che:
il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;
il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare,
delibera, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento che la deliberazione debba essere sospesa in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca quegli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali.
ORDINI DEL GIORNO
G1
De Petris, Grasso, Errani, Laforgia, Ruotolo, Buccarella, Malpezzi, Rampi, Cirinnà, Marilotti, Evangelista, D'Angelo, Gallicchio, Faraone, Sbrollini, Garavini, Fattori, La Mura, Nugnes, Magorno, Nencini, Conzatti
Approvato
Il Senato,
premesso che:
è all'esame dell'Assemblea la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;
con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania;
la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea di accogliere il ricorso del candidato dottor Claudio Lotito, che così subentrerebbe al proclamato senatore Vincenzo Carbone;
tale decisione si baserebbe sui dati di proclamazione, che - dagli stessi verbali dell'Ufficio elettorale regionale, non risultano dotati di certezze, come emerge dal verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato e così come risulta dalle verifiche del comitato di revisione istituito in seno alla Giunta - necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla legge elettorale vigente;
se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni selezionate non è stato possibile in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio;
questa modalità di verifica dei dati attraverso l'esame di tabelle e verbali di scrutinio è stata peraltro utilizzata a seguito dei reclami dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la prima correzione relativa soltanto a 72 sezioni selezionate a caso, mentre il comitato ha proseguito tale accertamento estendendola a ben 457 sezioni che presentavano criticità, nonché 2.762 schede valide e 93 tra bianche, nulle e contestate senza ultimare i lavori;
le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, come peraltro emerso al termine dei lavori del comitato di revisione presieduto dal senatore Lucio Malan (documento n. 44 allegato al verbale della seduta del 22 luglio 2020), il quale "pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020) concludeva che, basandosi sui "dati dei verbali integrati dalle rettifiche individuate dal comitato di revisione, ottiene un seggio Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia";
le rettifiche potrebbero quindi condurre anche ad un esito che rispetti le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 sul rapporto tra i seggi e la popolazione, rendendo ultroneo il pur interessante dibattito sull'interpretazione della legge elettorale;
considerato che:
la Giunta delle elezioni è un organo di verifica dei poteri con funzioni di garanzia, così come previsto dal Regolamento del Senato;
il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto accertato, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;
nel caso in esame si tratta di rettificare le palesi erroneità rilevate nelle operazioni elettorali di numerose sezioni elettorali, consistenti soprattutto nell'inversione, nell'attribuzione dei voti tra le liste e all'interno delle coalizioni, la cui doverosa correzione è di semplice ed oggettiva realizzazione nel ripristinare la corretta trascrizione e sommatoria dei voti quali risultino dalle tabelle e dai verbali di scrutinio;
sono stati individuati altri errori di entità numerica inferiore e che rientrano nella fisiologia di uno scrutinio, debitamente valutati e corretti, come ad esempio la non parificazione tra schede scrutinate e votanti, e discordanze risolte tra verbali e tabelle di scrutinio;
il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare;
ritenuto che:
sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza;
procedere in assenza della rettifica dei dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta per le elezioni, le cui prerogative attengono proprio alla verifica dei dati di proclamazione delle Corti d'appello;
tutto ciò premesso e considerato,
delibera il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.
G2
Renzi, Faraone, Bellanova, Cucca, Bonifazi, Sbrollini, Garavini, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Parente, Vono, Nencini, Carbone, Minuto, Mautone, Angrisani, Di Micco
Precluso
Il Senato della Repubblica,
premesso che:
in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Napoli, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletto senatore della Repubblica, il dottor Vincenzo Carbone;
in data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinominale 1 della Campania, sostenendo di essere stato danneggiato nel computo dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali a causa di un'errata operazione di calcolo dei voti;
in data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della Regione Campania, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze;
in data 11 settembre 2019 il senatore Malan, in qualità di coordinatore del comitato per la Regione Campania, informa la Giunta che è necessario per alcune sezioni, particolarmente problematiche, richiedere le schede elettorali per un'ulteriore verifica;
in data 11 febbraio 2020, il senatore Malan comunica alla Giunta che, al termine di una istruttoria durata diversi mesi ed assai articolata, sono emerse alcune criticità consistenti in anomalie e discordanze rispetto ai dati di proclamazione, nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione del numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché 1a presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali. Inoltre, ricorda che l'istruttoria ha riguardato anche il controllo delle schede valide di alcune sezioni elettorali, anche se per ben sei delle dodici sezioni indicate le schede non sono state oggetto di revisione in quanto distrutte;
in data 19 maggio, il senatore Malan, durante la sua relazione alla Giunta, affermava che alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione;
in quella stessa sede lo stesso senatore Malan comunicava che il presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza;
al termine dei lavori del comitato, in data 22 luglio 2020, il relatore originariamente individuato, senatore Malan - pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti - proponeva di procedere comunque e dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli 11 seggi uninominali spettanti alla Regione, per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, ottiene un seggio la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia;
tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020;
il 4 agosto 2020 il senatore Paroli subentrava come relatore e propone alla Giunta la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone;
considerato che:
il ricorrente, elaborando una suggestiva quanto macchinosa logica di procedimenti, ha seguito un criterio della maggior prossimità all'intero che non trova alcuna conferma dal Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;
pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinominale alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'Ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
1a suddetta norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo le liste "alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b)";
da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi;
una siffatta disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti. Tanto è vero ciò che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente d'attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva, quindi, che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinominale possa variare rispetto alla quota individuata ex ante dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;
a parte la chiarezza della disposizione, questa parziale "flessibilità" delle quote non è casuale né priva di logica: se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori, e di trovarsi con candidati della lista non eletti, invece, in altri collegi in cui si sono registrati risultati migliori;
in sede di approvazione della legge, tale sistema fu definito, non a torto, "antiflipper" perché in sua assenza i partiti deficitari si sarebbero visti assegnati seggi in maniera casuale;
le tesi illustrate dal ricorrente non appaiono fondate, alla luce tanto della lettera della legge, quanto dei principi costituzionali, democratici e ai canoni di consapevolezza e libertà del voto;
ancor più evidente, infatti, il dissidio con il principio di uguaglianza del voto (ancora articolo 48 della Costituzione), poiché, per ragioni del tutto imponderabili, il voto di alcuni elettori verrebbe privato di peso o addirittura rovesciato, a fronte dell'ipervalutazione di quello espresso da altri in collegi diversi;
a conforto della conclusione che il congegno dello slittamento dei seggi sia non solo legittimo, ma addirittura fisiologico nell'ordinamento italiano, giova ricordare come quasi tutte le leggi elettorali nazionali e regionali vi facciano ricorso: per restare a esempi recenti, fenomeni di traslazione si sono verificati anche nelle elezioni della Camera nel vigore della legge n. 270 del 2005 (nelle tre elezioni in cui ha trovato applicazione tale legge, sono cinque i casi di "slittamento" di seggi tra circoscrizioni: 1 nel 2006, 2 nel 2008, 2 nel 2013);
prima ancora che in ragioni di ordine giuridico, la traslazione si giustifica in base a considerazioni di tipo aritmetico. È stato, infatti, evidenziato in dottrina sin da epoca risalente che nessun sistema elettorale può riuscire a garantire simultaneamente tre obiettivi: a) assegnazione nazionale o regionale dei seggi; b) attribuzione alle circoscrizioni dell'esatto numero di seggi ad esse spettanti; c) rispetto, nell'assegnazione dei seggi in questione, dell' andamento del voto nella circoscrizione;
tale fenomeno non è imputabile solo alla diseguale partecipazione al voto nelle diverse circoscrizioni, dipendendo anche: a) dal numero di seggi da attribuire; b) dal numero di circoscrizioni; c) dalla differente ampiezza delle stesse; d) dal numero di liste presentate nelle diverse circoscrizioni; e) dalla distribuzione dei voti di ogni partito tra le circoscrizioni stesse;
lo slittamento del seggio non è affatto un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde, in determinate circostanze, a un'elementare esigenza di democrazia e a principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale;
la sentenza n. 271 del 2010 ricostruisce inequivocabilmente l'intreccio d'interessi costituzionali sotteso alla disciplina dello slittamento e evidenzia come convivano due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi, nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto; il secondo riflette il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione;
nell'istruttoria si sono accertate gravi incongruenze nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione, nel numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, in discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, nella mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali;
si è scoperto, infatti, che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle dodici richieste non sono più recuperabili, essendo state distrutte, con l'alta probabilità che analoga sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione;
la distruzione delle schede ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze macroscopiche;
alla luce delle evidenti patologie, incongruenze ed anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile ed incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta e che è: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto;
tanto premesso e considerato,
in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Napoli, del dottor Vincenzo Carbone a senatore della Repubblica italiana.
DOCUMENTO
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia (Doc. III, n. 4)
ORDINE DEL GIORNO
G1
Fantetti, D'Alfonso, Causin, Biasotti, Pacifico, Lannutti, Lonardo, Carbone, De Bonis, Minuto, Augussori, Riccardi, Fusco, Simone Bossi, Grassi, Pazzaglini, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Pergreffi, Marti, Saponara, De Falco
Respinto
Il Senato,
premesso che:
in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Bari, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletta senatrice della Repubblica la signora Anna Carmela Minuto;
alcun errore materiale è stato commesso nella proclamazione a senatrice della Repubblica della ridetta Anna Carmela Minuto, ma il rispetto rigoroso del numero dei parlamentari all'interno dei due collegi elettorali della Puglia. La legge elettorale prevede, infatti, che i due collegi della Puglia devono essere rappresentati entrambi da sei senatori;
il dottor Michele Boccardi, dissentendo su quanto deliberato e proclamato dalla Corte di appello di Bari, proponeva ricorso alla Giunta delle elezioni e immunità del Senato della Repubblica;
in data 25 maggio 2020 il senatore Simone Pillon, relatore della vicenda in seno alla Giunta, si esprimeva per il rigetto del ricorso, ritenendo lo stesso completamente infondato in diritto;
in data 24 settembre 2020 la Giunta, però, a maggioranza, in accoglimento del ricorso si esprimeva per la decadenza della senatrice Minuto;
in data 30 novembre 2021, veniva fissata la seduta del Senato per l'approvazione e/o il rigetto della decisione assunta dalla Giunta;
considerato che:
l'elezione della senatrice Minuto, convalidata da ben tre giudici della Corte di appello di Bari, è pienamente conforme alla legge elettorale vigente nonché conforme a precedenti specifici giurisprudenziali (Consiglio di Stato elezioni europee 2009);
lo stesso relatore ha, nel corso del suo intervento, declinato sia le norme che la giurisprudenza a supporto della propria conclusione. ln particolare, dall'esame della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (quantificazione del numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale) si evince che ad entrambi i collegi plurinominali sono assegnati 6 seggi, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione nella ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, comma 1, del Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi. Pertanto se si approvasse la proposta della Giunta delle elezioni si otterrebbe una distorsione della rappresentanza dei senatori all'interno dei due collegi elettorati della Puglia (anziché 6 e 6) previsti dalla norma, avremmo 5 e 7);
il decreto del Presidente della Repubblica richiamato, emanato in applicazione della norma elettorale in esame, prevede che "alle Regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministero dell'interno..." e che "nell'ambito di ciascuna Regione, nella tabella B allegata al decreto, vistata dal Ministero dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire"; tale tabella statuisce appunto che sia nel collegio Puglia1 che in quello Puglia2 devono essere rigorosamente attribuiti 6 seggi;
tutta la disciplina evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dell'ultimo censimento di ciascuno di essi e, al criterio di rappresentatività territoriale con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica;
lo stesso relatore riferisce che qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si perverrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 nonché dei principi costituzionali;
a suffragare questa impostazione è opportuno ricordare i pareri resi da illustri costituzionalisti in altro ricorso. In particolare il professor Mirabelli evidenzia che la rappresentanza territoriale è rivolta ad attribuire un numero di seggi rapportato alla popolazione dl ciascun collegio e quindi alla comunità che elegge ed esprime la rappresentanza. Avvicinare e collegare elettori ed eletti è una delle finalità proprie della democrazia; corrisponde a questa finalità la ripartizione della Regione in collegi, a ciascuno dei quali è attribuito un numero fissato di seggi da assegnare;
lo stesso professor Flick (già presidente della Corte costituzionale) ha sottolineato "...la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio", suffragando tale sua statuizione con il parere del professor Tedeschini che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto;
nel senso appena illustrato, come si è anticipato, si è espressamente pronunciato in vicenda sovrapponibile alla presente anche il Consiglio di Stato nella sentenza del 13 maggio 2011, n. 2886, divenuta un riferimento esclusivo per le statuizioni nelle Corti di appello per l'assegnazione dei seggi elettorali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta applicazione della disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse necessariamente tener conto ed armonizzarsi con la disposizione del testo normativo che predetermina i seggi da attribuire in relazione ad ogni ambito territoriale attraverso il rinvio ad apposito decreto del Presidente della Repubblica (nella specie il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017). Si è espressamente affermata quindi la portata inderogabile delle previsioni in questo ultimo contenute;
tanto premesso e considerato,
in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Bari, della signora Anna Carmela Minuto a senatore della Repubblica italiana.
DOCUMENTO
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale (Doc. III, n. 5)
ORDINI DEL GIORNO
G1
Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Marcucci, Rossomando, Alfieri, Astorre, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Manca, Margiotta, Marilotti, Misiani, Parrini, Pittella, Rampi, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci, Zanda, De Falco, La Mura, Fattori
Respinto
Il Senato,
premesso che:
con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;
la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;
in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;
nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il fumus delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);
si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;
sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 - le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;
all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);
conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria - formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;
in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore. Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;
considerato che:
dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili - stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;
risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;
peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;
le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;
sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;
dalla proiezione prognostica risulta infatti che: a) la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; b) tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; c) applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;
oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;
né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;
nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;
da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata,
conseguentemente delibera:
ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.
G2
Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Marcucci, Rossomando, Alfieri, Astorre, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Manca, Margiotta, Marilotti, Misiani, Parrini, Pittella, Rampi, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci, Zanda, De Falco, La Mura, Fattori
Approvato
Il Senato,
premesso che:
con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;
la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito Democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;
in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;
nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il fumus delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);
si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;
sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 - le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;
all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);
conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria - formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;
in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;
considerato che:
dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili - stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;
risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;
peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;
le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;
sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;
dalla proiezione prognostica risulta infatti che: a) la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; b) tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; c) applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;
oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;
né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;
nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;
da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata;
considerato altresì che:
per tutto quanto premesso e considerato, alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e della non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario,
delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario.
DOCUMENTO
Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto (Doc. XVI, n. 7)
ORDINE DEL GIORNO
G1
Balboni, Ciriani, Rauti, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Respinto
Il Senato,
premesso che:
la Giunta per le elezioni e le immunità, disattendendo la proposta del relatore senatore Durnwalder, ha stabilito, con votazione a maggioranza relativa dei propri componenti, che il seggio resosi vacante nel collegio plurinominale 1 della Regione Veneto, a seguito della prematura scomparsa del senatore Saviane, debba essere attribuito ad un candidato dello stesso partito politico (Lega) cui apparteneva il compianto senatore Saviane, individuato nel primo dei non eletti della lista Lega nella Regione Calabria. La maggioranza dei componenti della Giunta ha ritenuto quindi di aderire alla tesi proposta dal collega Augussori, che tuttavia è manifestamente infondata;
infatti, la distinzione tra operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, sulla quale si fonda la proposta accolta, non tiene nella dovuta considerazione quanto stabilito dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale. Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richiamato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall'Assemblea, di attribuire il seggio non assegnato nella Regione Sicilia - a causa dell'esaurimento dei candidati nella lista del Movimento 5 Stelle - ad altra circoscrizione regionale (Umbria). In quel frangente, tuttavia, fu ben evidente la portata eccezionale della decisione dell'Assemblea, su conforme proposta formulata dal relatore senatore Urraro, come attestato in alcuni passaggi della sua Relazione (Doc. XVI, n. 2). In particolare, il senatore Urraro in quella sede aveva ben chiarito che l'articolo 17-bis e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti. L'articolo 17-bis, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati. L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-bis. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del plenum dell'Assemblea e dell'elezione dei senatori che avviene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-bis, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione. Nel citato Doc. XVI, n. 2, lo stesso relatore della Regione Sicilia, senatore Urraro, evidenziava infatti testualmente: "In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista Movimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente";
al contrario, nella presente fattispecie, la possibilità di ricorrere all'individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (articolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato costituzionale, risulta preclusa essendo attivabile il criterio stabilito dal successivo comma 5 che, in caso residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utilizzata;
questa è l'unica interpretazione possibile della legge, in base al semplice dato letterale della stessa, interpretazione già fatta propria da questa Assemblea in sede di approvazione della relazione del senatore Urraro sopra richiamata per il seggio vacante della Sicilia;
in conclusione, considerato che l'articolo 17-bis esclude espressamente l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve necessariamente trovare applicazione il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5 deve essere applicato con priorità, anche perché è l'unica soluzione che garantisce il rispetto del dettato costituzionale, che prescrive l'elezione del Senato su base regionale;
per tutte le ragioni sopra esposte, in merito all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella predetta Regione e verificato che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominale 1 della Regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega,
propone che il seggio vacante sia attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista Fratelli d'Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il predetto senatore, che corrisponde al senatore Bartolomeo Amidei.
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (2426) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (2426) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
________________
N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 18 DEL DECRETO-LEGGE, ALLEGATO I E TABELLA 1
Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE
Articolo 1.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021. ».
Articolo 2.
(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)
1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.
Articolo 3.
(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, dopo le parole « rateazione, » sono inserite le seguenti: « rispettivamente, di diciotto e ».
2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Articolo 4.
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 326, le parole « 450 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 550 milioni » e le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni »;
b) al comma 327, le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni ».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:
a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.
3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: « Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. »
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « le spese amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione ».
5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole « nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero » sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da « e, fermo restando quanto » fino a « delle società da esse partecipate » sono soppresse.
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.
13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
« h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;
h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. »;
b) al comma 16, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ».
14. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole « e dei consulenti del lavoro » sono inserite le seguenti: « , nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali ».
15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 6.
(Semplificazione della disciplina del patent box)
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
Articolo 7.
(Rifinanziamento Fondo automotive)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole « Il periodo trascorso » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso »;
b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. »;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi. ».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 è abrogato.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 9.
(Congedi parentali)
1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 10.
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)
1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 11.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.
11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per l'anno 2022.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.
15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso.
16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251-bis, è aggiunto il seguente:
« 251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. »;
b) al comma 253, le parole « dei commi 251 e 251-bis », sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 251, 251-bis e 251-ter ».
17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto- legge 26 ottobre 2019. n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di mobilità del personale)
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « servizio sanitario nazionale », sono inserite le seguenti: « e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 »;
b) al comma 1.1. il primo periodo è soppresso.
Capo III
RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 13.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. »;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole « e per indirizzare » sono sostituite dalle seguenti: « e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »;
1.2. le parole: « negli attuali » sono sostituite dalla seguente: « nei »;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. »;
2) al comma 2:
2.1. le parole « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute »;
2.2. dopo le parole « dal Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale »;
2.3. le parole: « dall'IPSEMA e dall'ISPESL », sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro »;
2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4. »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. »;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da « Ministro del lavoro » fino a « pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » e le parole « da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti i criteri e »;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. »;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6. »;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole « è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio » sono aggiunte le seguenti: « , dall'Ispettorato nazionale del lavoro »;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. »;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole « L'importo delle somme che l'ASL » sono inserite le seguenti: « e l'Ispettorato nazionale del lavoro »;
4.2. le parole « l'apposito capitolo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;
4.3. dopo le parole « svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. », sono inserite le seguenti: « e dall'Ispettorato »;
5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. »;
d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
« Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d). »;
e) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;
2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:
« 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. »;
f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;
g) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.
2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « 570 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 660 unità »;
b) alla lettera b), il numero « 6 » è sostituito dal seguente: « 8 »;
c) la lettera c) è abrogata;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) ispettori: 246 »;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229 ».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.
Capo IV
MISURE FINANZIARIE URGENTI
Articolo 14.
(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, è autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a). »;
b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.
3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.
3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.
3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base. ».
6. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « 15 ottobre 2021 » sono sostituire dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;
b) dopo le parole « 9-quater », sono aggiunte le seguenti « 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».
Articolo 15.
(Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo l, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.659.477.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo16.
(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.
8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;
n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(articolo 13, comma 1, lett. g)
Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
« ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14
| FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
».
Tabella 1
(articolo 16, comma 10)
Comune | Contributo |
Altivole | 303.777 |
Asolo | 1.513.583 |
Carbonera | 50.854 |
Casale sul sile | 55.943 |
Castelfranco veneto | 2.987.745 |
Castello di Godeco | 478.344 |
Codogné | 361.845 |
Colle Umberto | 161.399 |
Conegliano | 3.883.830 |
Fonte | 220.229 |
Gaiarine | 209.860 |
Giavera del Montello | 406.119 |
Godega sant'urbano | 131.520 |
Istrana | 381.417 |
Loria | 213.673 |
Mareno di Piave | 473.910 |
Maserada sul Pive | 300.611 |
Monastier di Treviso | 126.244 |
Montebelluna | 2.619.341 |
Nervesa della Battaglia | 138.459 |
Oderzo | 1.492.695 |
Padova | 37.978.796 |
Paese | 16.735 |
Pieve di Soligo | 551.775 |
Ponzano Veneto | 237.978 |
Povegliano | 193.822 |
Quinto di Treviso | 273.933 |
Refronteolo | 93.449 |
Resana | 496.489 |
Riese PIO X | 448.475 |
Roncade | 55.028 |
San Biagio di Callalta | 379.092 |
San Fior | 424.739 |
San Vendemiano | 729.357 |
San Zenone degli Ezzelini | 322.183 |
Santa Lucia di Piave | 200.869 |
Sernaglia della Battaglia | 106.621 |
Silea | 490.125 |
Spresiano | 491.222 |
Susegana | 568.791 |
Trevignano | 180.282 |
Valdobbiadene | 304.272 |
Vazzola | 424.424 |
Vedelago | 288.498 |
Villorba | 1.155.862 |
TOTALE | 62.924.215 |
.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Precluso
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018."»
1.2
Precluso
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»
1.3
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -bis , del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.».
1.4
La Russa, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il» fino a «entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «3. Il versamento di tutte le rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre 2021 alla data dell'effettivo pagamento».
1.5
Precluso
Al comma 1, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".
1.6
Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a seguito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente alle altre residue rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:
a) sostituire le parole: "3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022", con le seguenti: "4.319.272.932 euro per l'anno 2021, 1.306.629.374 euro per l'anno 2022";
b) alla lettera d), sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ", con le seguenti: " 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
1.7
Precluso
All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»
Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» inserire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»
1.8
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».
1.9 (testo 2)
Salvini, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Grassi, Bergesio, Alessandrini, Rufa, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 35 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.10
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura del 30% degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2021; , in misura del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;»
Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.11
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole da:« con applicazione» fino a:« novembre 2021» con le seguenti:« entro il 30 novembre 2021. In caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»
1.12
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel 2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»
1.13
Iwobi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».
1.14
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1.15
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1.16-bis
De Poli, Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1.16
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
1.17
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15 gennaio 2022".
1.18
Precluso
Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».
1.19
Precluso
Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».
1.20
Precluso
Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
1.21
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:«o se effettuato nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle quali scadente 31 dicembre 2021.»
1.22
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.".
1.23
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»
1.24
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".
1.25
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".
1.26
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».
1.27
Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole"entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".
Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
1.28
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».
1.29
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».
1.30
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati."
1.31
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"
1.32
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;
b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".»
1.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatorimente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)
1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
1.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)
1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»
1.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)
1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:
- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le parole "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";
- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»
1.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di jazz)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»
1.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per le scuole di danza)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»
1.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di teatro)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»
1.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.
3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;
b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;
e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.
Art. 1-ter.
(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)
1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1-bis nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.
2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.
3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1-bis, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.
5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1-bis, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.
6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
Art. 1-quater.
(Sistema premiale)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 1-ter. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.
2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
b) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
c) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
1.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».
1.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)
1. All'articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».»
1.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(IRAP - proroga versamento)
All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».
1.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(IRAP - proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».
1.0.13
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(IRAP - proroga versamento)
All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».
1.0.14
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(IRAP - proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».
1.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)
1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".»
1.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)
1. Sino al termine dello lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
1.0.17 (testo 2)
Bagnai, Siri, Montani, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)
1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.
2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;
b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;
e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.
3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2.1
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» con le seguenti:
«Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 30 aprile 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.»
2.2
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»
Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 1,2, 3 e 4.
2.3
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»
Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»
Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13.
2.4
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti «al 31 dicembre 2022».
2.5
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».
2.6
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».
2.9
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".
2.11
Iwobi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».
Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;
b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.12
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di pagamento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza di impugnazione».
2.13
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»
2.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».
2.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»
2.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)
1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.
2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.».
3.1
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Al comma 1, le parole: «di diciotto e», sono sostituite dalle seguenti: « di ventiquattro e».
3.2
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».
3.3
Iwobi, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».
b) Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».
3.4
Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020», con le seguenti: «nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:
a) sostituire le parole: «3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»;
b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»
3.5
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «per tutti i piani di rateizzazioni in essere».
3.6
Precluso
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
3.7
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole:« 31 ottobre» con le seguenti:« 31 dicembre»
3.8
Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"
3.9
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».
3.10
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».
3.11
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «è fissato al 30 novembre 2021».
3.13
Pagano, Toffanin, Floris, Mallegni
Precluso
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:
a) all' alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»
b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », con le seguenti: « 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»
3.14
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.»
3.15
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-6-2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 200.000 euro."
3.16
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».
3.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»
3.0.2
Pagano, Toffanin, Mallegni, Floris
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.
2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del temporary framework che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:
a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
3.0.3 (testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.
2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.
Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del temporary framework che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.
Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo, comma 13, del presente decreto.»
3.0.4
Di Piazza, Licheri, Catalfo, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;
d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.
2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.
3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Contributi per il settore sportivo)
1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»
3.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."
2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»
3.0.8
Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».
3.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di piani di dilazione)
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;
2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;
b) il comma 1-quinquies è abrogato;
c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».
3.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:
"Art. 72-bis.1
(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).
1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.
3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione.".
2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»
3.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";
b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio.".».
3.0.12
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Definizione agevolata)
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2.Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
3.0.13
Toffanin, Mallegni, Floris, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Definizione agevolata)
1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»
3.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del pagamento)
1. All'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "del 4,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".
2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le parole: "al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso d'interesse di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".
3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abrogato.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del presente articolo.».
3.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Sospensione split payment)
1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.»
4.1
Zaffini, de Bertoldi, Drago, Maffoni
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al trattamento accessorio della delle aree e dei settori del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».
5.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."
5.3
Ripamonti, Bergesio, Montani, De Vecchis
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».
5.4
De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi»».
5.5
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti "24 mesi".»
5.7
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."
5.8
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."
5.9
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29."
5.10
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».
5.11
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
5-bis. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».
5.12
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito delle attività di trasporto persone non di linea per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
5.13
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l'imposta lorda al netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere sospese per un triennio.»
5.14
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze viene prorogato di due anni.».
5.15
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze è prorogato di due anni.»
5.16
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle start up innovative di cui all'articolo 25 della presente legge, e nelle PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore triennio».
5.17
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».
5.18
Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";
b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»
5.19
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»
5.20
Bagnai, Ferrero, Zuliani, Borghesi, Montani, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»
5.22
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»
5.23
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, al quarto periodo le parole: "nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta", sono soppresse;
b) al comma 12:
1) all'ultimo periodo, le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10", sono soppresse;
2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".
5.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";
b) al comma 12:
1) all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";
2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".
5.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a. al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare".
b. al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.".
5.26
Precluso
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
"8-bis: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate".
5.27
Precluso
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».
5.28
Precluso
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».
5.29
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole:« in tre rate» con le seguenti:« in cinque rate» e le parole:« il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.» con le seguenti: « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno 2024 e il 16 dicembre 2024.»
5.31
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »
5.32
Precluso
Al comma 11, dopo le parole «In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.» aggiungere le seguenti: «nonché la punibilità di cui all'art.8 c1 del D.Lgs 471/97»
5.33
Precluso
Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»
5.34
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini
Precluso
Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».
5.35
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
«12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali.»
Conseguentemente:
a) al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"
b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:« 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.39
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»
5.40
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-bis o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.".»
5.41
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.".».
5.42
Toffanin, Floris, Gallone, Modena
Precluso
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti".»
5.43
Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».
5.44
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»
5.45
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».
5.46
Precluso
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
«12-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione".
12-ter. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".».
5.47
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.»
5.48
Precluso
Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»
5.49
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».
5.50
Precluso
Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».
5.51
Precluso
Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».
5.52
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".
13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».
5.53
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".
13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».
5.54
Damiani, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".
13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».
Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per ciscuno degli anni 2021 e 2022.
5.55 (testo 2)
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:
"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".
13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).
13-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-ter e 13-quater, valutati in 92,75 milioni di euro per l'anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l'anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»
5.57
Precluso
Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione dell'abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.59
Precluso
Al comma 14, dopo le parole:« revisori legali» aggiungere le seguenti:« e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »
5.60
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali» aggiungere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
5.61
Precluso
Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
5.61-bis
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiungere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."
5.62
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»
5.63
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis
(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)
1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni.»
5.64
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis.
(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti).
1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.
3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:
a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni.".».
5.65
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2022: - 200.000;
2023: - 200.000;
2024: - 200.000.
5.66
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
"14-bis.L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.".
5.67
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.68
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.69
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''10 per cento''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.70
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".».
5.71
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
"2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 120 giorni.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente".».
5.72
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 28-quarter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, al comma 1, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»
5.73
Pillon, De Vecchis, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
5.74
Pillon, De Vecchis, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
5.75
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'artico 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»
5.76
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-bis, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
5.77
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».
5.78
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»
5.79
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»
5.80
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».
5.81
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»
5.83
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".».
5.85
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."»
5.86
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)".».
5.87
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
14-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
5.88
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
5.89
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di locazione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato, per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
5.90
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".»
5.91
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".»
5.92
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».
5.93
Precluso
Al comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione disciplinata dal codice civile».
5.94
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».
5.95
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»
5.96
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.97
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».
5.98
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».
5.99
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »
5.100
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".»
5.101
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Al comma 708, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »
5.102
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».
5.103
De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»
5.104
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»
5.105
Bergesio, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»
5.106
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.107
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».
5.108
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis
Precluso
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."»
5.109
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»
5.111
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»
5.112
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1103 della legge 30 dicembre 2020, s'intendono svolte con cadenza trimestrale inclusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia delle entrate, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche».
5.113
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."»
5.114
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.
14-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti smart grid.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.115
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del medesimo articolo 121";
b) all'articolo 119, comma 12, le parole: "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi";
c) all'articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma l'esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni nonché della documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni stesse.";
d) all'articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11".
14-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
5.116
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.117
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.144
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
14-ter. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.»
5.145
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 227 a 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica: "Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro e oltre il 1° gennaio 2022, emana un decreto per l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal suesposto comma 227.»
5.118
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".
15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
5.119
Precluso
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
«15-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata"».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.120
Bernini, Masini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».
15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.122
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis
(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)
1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:
a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni.»
5.123
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis
(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)
1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:
a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni.»
5.124
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
5.125
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;";
2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;".
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico completamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro, successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10.";
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";
d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:
"Art. 30-bis
(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)
1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";
e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:
"Art. 33-bis
(Piccole distillerie indipendenti)
1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";
2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";
h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:
"Art. 37-bis
(Piccolo produttore indipendente di vino)
1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".
i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";
l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
"Art. 38-bis
(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)
1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»
5.126
Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo"
b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".»
5.127
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".
15-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche Next Generation Sequencing (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.
15-quater. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»
5.128
Precluso
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa"».
5.130
Precluso
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";
b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";
c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";
d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,";
e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola "commi 2-bis e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
15-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»
5.131
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:
«15-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».
5.132
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».
5.133
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»
5.134
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.135
Damiani, Modena, Gasparri, Toffanin
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».
5.136
Iwobi, De Vecchis, Ferrero, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».
5.138
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».
5.139
Calandrini, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».
5.140
Precluso
Aggiungere il seguente comma:
«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".
b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»
5.141
Precluso
Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:
«15-bis. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
15-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
15-quater. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
5.142
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".
b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»
5.143
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".
b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»
5.143-bis
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".
b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";
d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:
"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»
5.146
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
5.147
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15 -bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
5.148
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
5.149
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".
15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
5.150
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:
«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione,", sono soppresse;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»
5.151
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:
- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
- sopprimere il secondo e terzo periodo.»
5.152
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»
5.153
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:
- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
- sopprimere il secondo e terzo periodo.»
5.154
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell'articolo 1, è abrogato."
5.155
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente: «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostituiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».
5.0.1
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».
5.0.2
Toffanin, Marino, Mallegni, Floris, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».
5.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».
5.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)
1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.»
5.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)
1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2015, n. 174.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)
1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Conseguentemente,
agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
5.0.7
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis
(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)
1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.
4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Conseguentemente,
agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
5.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)
1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.
8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.
11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.
12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
5.0.9
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»
1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
5.0.10
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».
5.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
«1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."».
5.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)
1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".
2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»
5.0.13
Iwobi, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)
1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";
c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".
2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.»
5.0.14
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)
1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";
c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)
1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
5.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise
1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:
a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;
c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»
5.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.
1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:
a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;
c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.
5.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.
1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.".
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:
- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;
- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»
5.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.
1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:
a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;
c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»
5.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di cashback).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;
b) l'articolo 8, è abrogato;
3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
5.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
"7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»
5.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"
2. Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
"7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."»
5.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)
1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».
5.0.26 (testo 2)
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)
1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».
5.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)
1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».
5.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».
5.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20.".».
5.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Sospensione ISI)
1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali assimilati sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio di cui all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e locali assimilati)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati.
2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui al comma 1.
3. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° marzo 2020, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui al comma 2 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente articolo.
4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
7. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)
1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)
1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Credito d'imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili spetta fino al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.35
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».
5.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».
5.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».
5.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.".».
5.0.39 (testo 2)
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)
L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».
5.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)
1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».
5.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)
1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
5.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)
1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
5.0.43
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)
1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».
Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
5.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)
1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)
All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».
Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.
5.0.46
Ciriani, Ruspandini, Totaro, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021 n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
"a-bis) Dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio."."»
5.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis
(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)
1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1°gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1°gennaio 2023".»
5.0.48
de Bertoldi, Fazzolari, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Soppressione al regime dell'utilizzo del contante)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 49 è soppresso.»
Conseguentemente l'articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è soppresso.
5.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Soppressione del tetto del cinque per mille)
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022« sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.0.53
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 5-bis
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)
1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.
4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.
5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
5.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Imposta di soggiorno)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo."»
5.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale COVID-19)
1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.»
5.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Rendite AVS)
1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate";
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".»
5.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-quater e il comma 5-quinquies sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»
5.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".
b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»
5.0.61
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Raddoppio limite welfare aziendale)
1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.63
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare).
1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";
b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».
5.0.64
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)
1. All'articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento.".»
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5.0.65
Dell'Olio, Di Piazza, Castaldi, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore.".
2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».
5.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 5-bis.
(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea)
1. Dopo l'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "3. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".
2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."
5. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è sostituito dal seguente:
"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5.0.67
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea).
1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.
3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
5. All'articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato".
6. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5.0.68
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.5-bis
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.»
5.0.69
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»
5.0.70
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."».
5.0.71
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Differimento dell'applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva presentazione del modello 770relativo all'anno d'imposta 2020).
1. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riferite all'anno di imposta 2020, presentate tardivamente oltre il 30 novembre 2021.».
5.0.72
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)
1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.73
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disciplina in materia di valute virtuali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso"sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";
2) alla lettera c-quater), dopo le parole: "valute" sono aggiunte le seguenti parole: ", valute virtuali" e dopo le parole: "di valute estere" sono aggiunte le parole: ", di valute virtuali".
b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";
c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";
d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;".
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.".
3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: "18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.".
4. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq),del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";
b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";
c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";
d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".
6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".
7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis.
(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze).
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 28 febbraio 2022.
3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi.".».
5.0.74
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.".
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
5.0.75
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le parole: "fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo".»
5.0.76
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Esenzione imposta municipale propria)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.77
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)
1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.78
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).
1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, c0n le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.79
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)
1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»
5.0.80
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione).
1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".».
5.0.82
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)
1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.0.83
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e della cessione del credito).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.
3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.84
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis
(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)
1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.85
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n .190, dopo il comma 71, inserire i seguenti:
"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:
a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiari un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;
b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiari un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;
71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"
71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma 71-bis , non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfetario".
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».
5.0.86
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)
1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Comunicazioni con il contribuente) - 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.
2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio";
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Istanza di autotutela del contribuente) - 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
e) prescrizione della pretesa tributaria.
2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.
3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando gia` esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.
4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.
5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non e` ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».
5.0.87
Campari, Montani, Siri, Bagnai, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo, Saponara
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ''fino all'importo di euro 550'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'importo di euro 1.100''.
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.88
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis
(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)
1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".
2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».
3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".
4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.89
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(IVA su prestazioni veterinarie)
1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.90
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)
1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
5.0.91
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.92
Campari, Saponara, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)
1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.94
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2022".»
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.0.95
Salvini, Siri, Bagnai, Romeo, Montani, Bergesio, Borghesi, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)
1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.96
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Abolizione piccole imposte)
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:
a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;
c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;
d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;
e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;
g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;
n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;
p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»
5.0.97
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche in materia di termini di versamento)
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917),assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.
2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.
3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:
a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti."»
5.0.98 (testo 2)
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)
1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.99
Ferrero, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Esenzione IMU per coniugi)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."»
5.0.100
Ferrero, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 5-bis.
(Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»
5.0.101
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 5-bis
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5.0.102
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 5-bis
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.103
Precluso
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.
«Art. 5-bis
(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;
b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;
c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata"».
5.0.104
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
«Art. 5-bis
(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;
b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;
c) il controllo sarà attuato dall'Autorità Doganale competente la quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti l'Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il raggiungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.»
6.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;
b) sopprimere il comma 10.
6.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
b) al comma 8 dell'articolo sostituire le parole "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a partire dal periodo d'imposta 2021";
c) sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo gia` sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa."
6.8 (testo 2)
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;
b) al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;
c) al comma 10, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».
6.10
Precluso
Al comma 3, dopo le parole "marchi d'impresa" inserire le seguenti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".
6.11
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".
6.12
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».
6.13
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».
6.14
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».
6.15
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».
6.16
Toffanin, Floris, Gallone, Modena
Precluso
Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".
6.17
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."
6.18
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".
6.19
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi.".
6.20
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;
c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.
6.21
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;
c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.
6.0.1
Sciascia, Toffanin, Perosino, Caliendo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 6-bis
(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»
6.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.3
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »
6.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.5
Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».
conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13
6.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifiche in materia di Gruppo IVA)
1. All'articolo 70-quater del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo.".»
6.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifiche in materia di Gruppo IVA).
1. All'articolo 70-quater del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo.".»
6.0.8
Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 6-bis
1. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:
"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
6.0.9
Turco, Ricciardi, Girotto, Castaldi, Dell'Olio, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del creditod'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».
2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».
6.0.10 (testo corretto)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.
2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 2-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»
6.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)
1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro».»
6.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";
b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 dicembre 2016, n.229," sono soppresse.»
6.0.13
Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 6-bis
All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";
b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»
6.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di nomadi digitali)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";
b) dopo l'articolo 27-sexies, è inserito il seguente:
"Art. 27-septies
(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)
1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.
2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:
a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;
c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.
4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."».
2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
6.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";
b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 9-quater.
(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)
1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:
a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;
c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.
2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.
3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".
2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
6.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizioper la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."»
6.0.17
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)
1. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».»
6.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.»
6.0.19
Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";
b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"»
6.0.20
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso)
1. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° luglio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».»
6.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)
1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»
6.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».
6.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)
1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».
6.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)
1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»
6.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis.
(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).
1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".
6.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 6-bis.
(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".
6.0.27
Turco, Ricciardi, Girotto, Castaldi, Dell'Olio, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del creditod'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)
1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».
6.0.28
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)
1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".
2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.»
6.0.29
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».
2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all'interno di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell'anno di riferimento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il canone è comunque dovuto in caso di detenzione di apparecchi di cui al primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagrafica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei predetti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV a partire dall'anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro pe l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.30
Precluso
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.
7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»
6.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:
a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:
b) i contributi previdenziali e assistenziali;
c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
d) il versamento delle imposte sui redditi.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.
3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:
a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:
b) i contributi previdenziali e assistenziali;
c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
d) il versamento delle imposte sui redditi.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.
3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
(Riporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)
1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.
2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
6.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.»
6.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)
1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".
2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-quater dell'articolo 7.»
6.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».
6.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997."».
7.1
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Saponara
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Rifinanziamento Fondo Automotive)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 119 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui al- l'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
b) 158 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
c) 64 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in loca- zione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61- 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) 100 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400 milioni di euro per l'anno 2021.»
7.2
Iwobi, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2021;
2. al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni»;
3. al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;
4. al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;
5. al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;
6. Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17;
b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.3
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»
7.4
Precluso
Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»
7.5
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
7.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:
a. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
b. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".»
7.0.2
Moronese, Lezzi, Lannutti, Bottici
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:
a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.
2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2- quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»
7.0.3
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»
7.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022."»
7.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;"».
7.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Fondo per il ciclismo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Fondo unico nazionale per il turismo)
1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;
c) incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate del fondo di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)
1. All'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente comma:
"1-quinquies) Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa".
Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»
7.0.9
Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si applicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla scadenza, secondo la disciplina del DURC, come cita l'art. 2 del d.1. 25/09/2002 n. 210 convertito nella 1. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'art. 39-septies D.L. n. 273/2005 convertito. in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del digs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M.. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009.»
7.0.10
Briziarelli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Modifiche in materia di tassazione di aerei)
1. I commi 10-bis e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.»
7.0.11
De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica".
2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.12
Marti, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)
1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020."
b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituire con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".
c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;
d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalla seguenti "28 febbraio 2022".
2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»
7.0.13
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;
e) la stabilizzazione del superbonus 110 per cento, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;
f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;
g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;
h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;
i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.»
7.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)
1. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)"».
7.0.15
Lupo, Cioffi, Trentacoste, De Petris, Donno, Coltorti, Montevecchi, Buccarella, Castaldi, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)
1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito web, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:
1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co-marketing;
2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;
3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»
7.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis.
(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)
1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».
2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:
«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».
3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:
"Allegato 1
Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,50 |
3 | 1,75 |
4 | 2,00 |
5 | 2,20 |
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;
b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;
c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;
d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;
e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;
f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;
g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.
Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.
Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1."
4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».
7.0.17
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».
7.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)
1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è abrogato.
b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»
7.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)
1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è abrogato;
b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»
7.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)
1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è abrogato.
b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure a supporto del sistema di produzione dell'industria automotive)
1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell'industria automobilistica a fronte dei ritardi dettati dall'approvvigionamento di materie prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono previste modifiche all'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L'estensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato al 30 giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti "al 31 dicembre 2022".»
7.0.23
Nastri, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)
1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituto con il seguente:
"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis
(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)"."».
.
7.0.24
Nastri, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
1. Al comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2021".».
Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 13.
7.0.25
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)
1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";
b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».
7.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia)
1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.
2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
"1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta."
Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»
7.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)
1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1, capoversi commi 2-bis e 2-ter, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo.»
7.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)
1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituto, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)
1. È istituto, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»
7.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»
7.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022,si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.
7.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)
1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti ed alla promozione dell'attività professionale".»
7.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall'utilizzo di biomasse e dell'acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".»
7.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.»
7.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile."
b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003;"
c) al comma 4, dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 14" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto al comma 2";
d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato "Piano grandi investimenti - ZES per lo sviluppo dell'idrogeno" a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.
4-ter. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.
4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.".
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»
7.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".»
7.0.40
de Bertoldi, Maffoni, Drago, Ciriani, Ruspandini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.»
7.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)
1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
7.0.42
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)
1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "segway, hoverboard" sono inserite le seguenti: ", skateboard elettrici";.
2. All'articolo 33-bis, comma 1,del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: "e monowheel" sono sostituite dalle seguenti: ", monowheel e skateboard elettrici".
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente articolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1.»
7.0.43
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)
1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
7.0.44
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.
2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»
7.0.45
De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)
1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».
7.0.46
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)
1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-ter del presente decreto.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
2-quinquies. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
7.0.47
Vallardi, Bergesio, Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)
1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:
a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
b. sono revocati i pignoramenti in essere.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.48
Mollame, Bergesio, Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis.
(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)
1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise
1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:
- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;
- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;
- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»
7.0.49
Fregolent, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invaliditàriconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento''.
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
7.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)
1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»
7.0.51
Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:
a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.52
Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:
a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.53
Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:
a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:
a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.55
Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.57
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.58
Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.»
7.0.61
Ruspandini, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»
7.0.62
Mallegni, Gallone, Toffanin, Floris
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»
7.0.63
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)
1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»
7.0.64
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)
1. Per l'anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età, ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
7.0.65
Matrisciano, Di Girolamo, Coltorti, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
7.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:
a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8.1
Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;
a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a-bis) e a-ter), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-quater. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
3-quinquies. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-sexies. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3-septies. Agli oneri derivanti dai commi 3-quinquies e 3-sexies, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
8.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;
a-ter) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.3
Augussori, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.».».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
8.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.076,7 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) alla lettera c), capoverso 7-bis:
1) al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti "1.200";
2) al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 1.057,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17».
Conseguentemente, all'articolo 17:
al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le seguenti: "3.657.572.932 euro";
al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le seguenti: "388,3 milioni".
8.5
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,".
8.6
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a carico dell'INPS», aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»
8.7
Toffanin, De Poli, Floris, Gallone, Sciascia, Caliendo
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"
8.8
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"
8.9
Iwobi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro» con le seguenti: «313,8 milioni di euro».
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
8.10
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".»
8.0.1
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";
b) all'articolo 55-septies:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»
8.0.2
Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)
1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»
8.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)
1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»
8.0.4
De Vecchis, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»
8.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
"e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.".
2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
8.0.6
Augussori, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;
c) il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
8.0.7
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
8.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello lo stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-quater dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».
b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »
9.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici» con le seguenti: «minore di anni sedici»;
b) al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento»;
c) sopprimere il comma 4;
d) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021».
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 30,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.
9.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti "pari all'80 per cento";
2) al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le parole "pari all'80 per cento";
3) al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le seguenti «46,88 milioni di euro»;
4) sostituire il comma 10 con il seguente «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17.»
9.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito indivi¬duato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.»;
b) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2021».
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.
9.4
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
9.5
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
9.6
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
9.7
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'emergenza sanitaria"
9.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:
a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
9.0.2
Pillon, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)
1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
9.0.3
Candura, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis
1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esigenze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»
9.0.4
Candura, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis
1. Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»
9.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Disposizioni previdenziali)
1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni.".
b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";
c) all'articolo 33, comma 1, le parole "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";
d) all'articolo 34, comma 1, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
e) all'articolo 34, comma 3, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».
9.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»
9.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti:" ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».
10.1 (testo 2)
Iwobi, Candiani, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
10.2
Floris, Doria, Marilotti, Licheri, Cucca, Fenu, Lunesu, Evangelista, Toffanin, Sciascia
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in liquidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le seguenti: «79,5 milioni»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le seguenti: «247,2 milioni»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le seguenti: «326,7 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:
a) all'alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l'anno 2022»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2021», inserire le seguenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».
10.3
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e 14 anni".
10.4
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»
10.0.1
Campari, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Saponara
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)
1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
11.1
Alessandrini, Bergesio, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;
c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
11.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».
2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»
b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».
11.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.»;
b) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.»;
c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».
11.4
Precluso
Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".
Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".
Conseguentemente:
- il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2022;
- il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per il 2021.
11.5
Precluso
All'articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".
Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".
Conseguentemente, al comma 3. sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".
11.6
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione."
11.7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le seguenti « di tredici settimane»;
2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo;
3) al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»;
4) al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente «c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
11.8
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»
Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».
11.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»
11.10
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole da «la fine del mese successivo a quello in cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021» e dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.11
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.
4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 47-ter al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.12
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";
b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 ".
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.13
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";
b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
11.14
Precluso
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"
11.15
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".
11.16
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
11.17
Rufa, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, sopprimere il comma 14.
11.20
Fregolent, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati."».
11.21
Catalfo, Matrisciano, Guidolin, Romano, Romagnoli, Pirro
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.
b) il comma 1.1 è abrogato.
14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»
11.22
Floris, Caligiuri, Sciascia, Caliendo
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:
" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016.".»
Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2021.
11.23
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:
"Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purchè avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»
11.24
Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».
11.25
Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».
11.26
Campari, De Vecchis, Fregolent, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.».".
11.28
Precluso
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»
11.29
Precluso
Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».
11.30
Precluso
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»
11.31
Precluso
Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»
11.32
Precluso
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»
11.33
Precluso
Dopo il comma 15 inserire i seguenti:
«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»
11.34
De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»
11.35
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».
Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di somministrazione di lavoro».
11.36
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui , a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".»
11.37
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."
11.38
Zaffini, de Bertoldi, Drago, Maffoni
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
«17-bis. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»
G11.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,
premesso che
la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone all'articolo 1, comma 458, che l'INPS, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità Civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno;
in data 12 febbraio 2021 è stato adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero della Salute, l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e OOSS;
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 460, per far fronte ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 458, assegna all'INPS 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030;
considerato che:
la severa carenza di personale medico dell'Istituto, conseguenza anche del gran numero di pensionamenti verificatisi dal 2019 a oggi (circa 150 unità) ai quali si aggiungeranno i previsti 200 pensionamenti nei prossimi 4 anni, non è sanabile attraverso le procedure concorsuali in itinere;
è urgente dare risposte alla giacenza delle istanze assistenziali e previdenziali, non smaltibile con le attuali gravi carenze di organico né con le prossime previste assunzioni concorsuali,
impegna il Governo:
per rispondere a tali esigenze, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 o nei provvedimenti legislativi di imminente approvazione, ad assegnare all'INPS ulteriori risorse economiche, per il conferimento di ulteriori incarichi a 35 ore settimanali, per un numero di medici non inferiore a duecento unità.
11.0.1
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, istituire il seguente:
«Articolo 11-bis
(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)
1. E' istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:
a) privi di reddito familiare;
b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Conseguentemente:
all'articolo 11, sopprimere il comma 13
11.0.2
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente
«Art.11-bis
(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)
1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:
a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.»
11.0.3
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Fondo Nuove Competenze)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»
11.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell' articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»
11.0.5
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 11-bis
1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli interventi, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»
11.0.6
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, ivi compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».
11.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)
1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
11.0.8
Precluso
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche al Codice del Terzo settore)
1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono inserite le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».
12.1
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:
"f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso."»
12.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»
12.0.1
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 12 bis
(Disposizioni in materia di mobilità del personale)
1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.»
12.0.2
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 12-bis
(Disposizioni in materia di mobilità del personale)
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.»
12.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;
b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;
c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:
"296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."»
12.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
12.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)
1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»
12.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)
1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi" sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»
12.0.7
Borghesi, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo, Bagnai, Montani, Siri
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 12 bis
(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)
1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».
12.0.8
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;".
2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente: "19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.".»
12.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";
b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";
c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:
"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";
d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";
e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»
12.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)
- All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";
b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";
c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:
"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";
d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";
e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»
12.0.11
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)
1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute 4 febbraio 2015, n, 68, e medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali.
2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo per l'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN."
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»
12.0.12
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)
1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell' emergenza pandemica,l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.
2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in ''Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie'', il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.
4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: ''del diploma di'' sono sostituite dalle seguenti: ''di un titolo che attesti una'';
b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti: ''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie'';
c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.'';
d) nell'allegato E, dopo le parole: ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti: ''diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie'';
e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente
"Articolo 21-bis
(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)
1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;
2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regolamenta i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.
4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-bis è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.
5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.
6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.
7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.
9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.
10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di tutor purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";
f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "
b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."
g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, alla lettera d), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"
2) al comma 3, alla lettera e), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".
h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";
2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"
6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.
7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.
8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina ''Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie'' nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca i agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie''.»
12.0.13
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)
1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell' emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.
2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: ''del diploma di'' sono sostituite dalle seguenti: ''di un titolo che attesti una'';
b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti: ''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";
c) nell'Allegato E dopo le parole: ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti: ''diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";
d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: ''1° gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti: ''Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».
12.0.14
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di formazione manageriale)
1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e attivati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome ovvero è certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome.
2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purchè coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master universitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità.
3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commissioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale del Ministero della Salute.»
12.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)
1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»
12.0.16
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 12-bis
(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".»
12.0.17
Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.''.»
12.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)
1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.
2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
12.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:
a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
12.0.20
Doria, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 12-bis.
(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
12.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.»
12.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)
1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta, la seguente:
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
12.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)
1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»
12.0.24
Lorefice, Castellone, Endrizzi, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)
1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».
12.0.25
Fazzolari, de Bertoldi, Drago, Maffoni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Articolo 12-bis
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".
Articolo 12-ter
(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)
1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
a) che riporti l'indicazione dei dati ana grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.»
12.0.26
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Bottici, Pirro, Nocerino, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.»
12.0.27
Binetti, Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
b) il comma 2 è soppresso.»
12.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)
1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».
12.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di DURC)
1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.
2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.
4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».
12.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto."».
12.0.31
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.12-bis
(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.0.32
Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Abate, Castellone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)
1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.
5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.
6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
12.0.33
Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.
2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.
3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
12.0.34
Bergesio, Montani, Ripamonti, Borghesi, Bagnai, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
12.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
12.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
12.0.37
La Pietra, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
12.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
12.0.39
Rivolta, De Vecchis, Pizzol, Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per artigiani e Pmi)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e favorire la ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
12.0.40
Rufa, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.
2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.
6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
12.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;
b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
?
12.0.42
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";
c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";
d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".»
12.0.43
Ciriani, Fazzolari, de Bertoldi, Drago, Maffoni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 12-bis
1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;
b) sopprimere il comma 2.»
12.0.44
Di Piazza, Romano, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.
2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
12.0.45
Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)
1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell' emergenza pandemica,l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.
2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole ''del diploma di'' sono sostituite dalle seguenti ''di un titolo che attesti una'';
b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole ''medicina generale'' sono inserite le seguenti ''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità` di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";
c) nell'allegato E dopo le parole ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti ''diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.;
d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: ''1° gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti ''Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì` un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE''.
3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.
4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»
12.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti:"tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;
b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
12.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12 bis
(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)
1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
12.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)
1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale."
2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni."
3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
12.0.49
Precluso
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Norme interpretative in materia d'incentivi del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)
1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
12.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente."»
12.0.51
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)
1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.
3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.
4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
12.0.52
Comincini, Malpezzi, Castellone, Romeo, Bernini, De Petris, Faraone, Laniece, Balboni, D'Alfonso, Rivolta, Emanuele Pellegrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)
1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla start-up ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.
4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»
12.0.53
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Misure per le guide turistiche)
1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore delle presente disposizione, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo."».
13.1
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;
b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».
13.2
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole: «2 volte l'anno» con le seguenti: «4 volte l'anno»;
b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.
13.3
Romano, Bressa, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Maffoni, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo, Stabile
Precluso
Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».
13.4
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»
b) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»
13.5
Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Vanin, Puglia
Precluso
Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»
13.6
Puglia, Catalfo, Matrisciano, Romano
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro è emanato l'elenco delle attività che, in ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, devono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».
13.7
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi."
13.8
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
- Al comma 1 la lettera d) è così riscritta:
«d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro."
- Il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie."
- Il comma 14 è sostituito dal seguente
"14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81."
- Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
"14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento della somma di cui al comma 9. L'esito definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9."
13.9
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».
b) il comma 16 è soppresso.
Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».
13.10
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».
b) il comma 16 è soppresso.
Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».
13.11
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".
13.12
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".
13.13
Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".
13.14
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».
13.15
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».
13.16
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti:"senza risultare dalla documentazione obbligatoria".
13.17
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".
13.18
Alessandrini, Pizzol, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".
13.19
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".
13.20
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I." con le seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»
13.21
De Poli, Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reiterate".
13.22
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "in caso di gravi", inserire le seguenti: «e reiterate».
13.23
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".
13.24
Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".
13.25
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine».
13.26
De Poli, Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone, Sciascia, Caliendo
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione".
13.27
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "Allegato I", aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.»
13.29
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
13.30
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo periodo.
13.31
Precluso
Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.32
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.33
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art.14», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto qualora si riscontri l'impiego reiterato di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».
13.34
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente
"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".
13.35
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»
13.36
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".
13.37
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3
13.38
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".
13.39
Precluso
All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".
13.40
Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis
Precluso
All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".
13.41
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".
13.42 (testo 2)
Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Puglia
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»
13.43
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere il primo periodo.
13.44
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo
13.45
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:
a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;
b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»
13.46
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».
13.47
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».
13.48
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».
13.49
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:
"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.".
.
13.50
Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:
"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.".
13.51
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.»
13.52
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».
13.53
Precluso
Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».
13.54
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».
13.55
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 7 giorni».
13.56
Romano, Bressa, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo, Stabile
Precluso
Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».
13.57
Bressa, Romano, Matrisciano, Caligiuri, Causin, Catalfo, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Guidolin, Grassi, Maffoni, Montevecchi, Romagnoli, Ruotolo, Stabile
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."
d-ter) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."
d-quater) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
"f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."
d-quinquies) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."
d-sexies) all'articolo 37:
1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."
2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."
d-septies) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "7-ter)"
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis)."
d-octies) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed f-bis."»
13.59 (testo 2)
Lucidi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro."»;
b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «previa definizione dei criteri identificativi».
Conseguentemente, all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:
«13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.».
13.61
Precluso
Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».
13.62
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».
13.63
Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».
13.64
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";
b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".
13.65
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";
b) al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole: "Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".
13.67
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
13.68
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
13.69
De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
13.70
Precluso
Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."
13.72
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all'art. 52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti «entro il 30 giugno 2022»;»
13.73
Precluso
All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 79, al comma 2, dopo le parole "Con decreto" sono inserite le seguenti parole: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto"»;
13.75
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»
13.76
Precluso
All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti parole: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».
13.77
Alessandrini, De Vecchis, Pizzol, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):
"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".
13.78
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".
13.79
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):
"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".
13.80
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".
13.81
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) all'art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".
13.82
Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";»
13.83
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"
13.84
Precluso
Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99,", inserire le seguenti: «al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».
13.85
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»
13.86
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»
13.87
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"
13.88
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"
13.89
De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"
13.90
Precluso
All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.
13.91
Precluso
All'Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero 12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»
13.92
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».
13.93
Precluso
All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».
13.94
Precluso
All' Allegato I, al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".
13.95
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, sopprimere le parole "omessa vigilanza in ordine alla".
13.95-bis
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".
13.96
Precluso
All'Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:
12-bis | Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto | Euro 3.000 |
13.98
Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".
Allegato II
(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)
Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
« Allegato XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)
1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]
Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]
18. data di fine lavori in cantiere
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».
13.99
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".
Allegato II
(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)
Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
« Allegato XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)
1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]
Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]
18. data di fine lavori in cantiere
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».
13.100
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".
Conseguentemente, dopo l'Allegato I, aggiungere il seguente:
Allegato II
(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)
Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
« Allegato XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)
1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]
Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]
18. data di fine lavori in cantiere
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».
13.101
Precluso
All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
"lettera g-bis) all'articolo 79:
1. Al comma 2:
a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";
13.102
Precluso
All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
"lettera g-bis) all'articolo 79:
1. Al comma 2:
a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".
13.103
Barbaro, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
« g.bis) Nell'Allegato IV: materia e
"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:
4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza è fatta salva, all'interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giurate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicembre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all'interno del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »
13.104
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dal seguente:
«Allegato XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)
1. Data della comunicazione;
2. Aggiornamento;
3. Indirizzo del cantiere;
4. Codifica per cantiere;
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo];
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto;
7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i);
8. Pratica edilizia di riferimento;
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
12. Durata presunta dei lavori in cantiere;
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
a) Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante];
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];
18. data di fine lavori in cantiere;
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».
13.105
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni prevedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";
b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento".».
13.106
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»
13.107
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».
13.109
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis.Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca."».
13.110
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII."».
13.111
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti."»
13.112
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca.»
13.113
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni."».
13.114
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:
- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.
Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.»
13.115
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.»
13.116
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".»
13.117
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.»
13.118
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.»
13.119
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.»
13.120
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.»
13.121
Pergreffi, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Romeo
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.»
13.122
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»
13.123
Ripamonti, Bruzzone, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297.".
Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".
13.124
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»
13.125
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»
13.126
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
"Articolo 20-bis
(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:
a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.
2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.
3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-bis e 19 del presente codice".».
13.127
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostitute dalle seguenti: "sessanta giorni";
b) All'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";
c) All'articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni".
d) All'articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni."».
G13.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),
premesso che:
le morti sul lavoro costituiscono un fenomeno in continua tendenza, come dimostra anche il dato che dal 2015 ad oggi hanno superato il numero di 1000 l'anno, e che anche gli episodi ai quali si è assistito nell'ultimo periodo conducono a rilevare quanto ancora ci sia da lavorare per cercare di porre rimedio al problema;
le morti bianche rappresentano tra le più profonde ingiuste che possono esistere in una comunità, costituendo una ferita per tutta la società;
occorre che il contrasto delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro sia il primo, incessante, impegno etico, sociale e politico dell'intera classe dirigente del nostro Paese.
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di:
- rafforzare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di rilanciare anche l'economia e l'occupazione;
- utilizzare i fondi Industria 4.0 e altri fondi del PNRR per la realizzazione di un grande piano di sostegno all'acquisto di tecnologie predittive, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di macchinari innovativi e sicuri che utilizzino anche l'intelligenza artificiale in grado di prevenire, anche da una piccola avvisaglia, i malfunzionamenti dei macchinari e disfunzioni organizzative, in modo tale da evitare conseguenze mortali per le lavoratrici e i lavoratori e qualche volta per i cittadini;
- a stabilire una scelta di carattere nazionale, che preveda anche un minuto di raccoglimento ogni volta che si registri una vittima sul lavoro, non solo per ricordarla, ma perché attraverso il ricordo cresca, in quel momento, la necessità della collaborazione tra tutte le forze.
G13.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),
premesso che:
l'articolo 13 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
considerato che:
molti istituti di vigilanza privata sono ad oggi, di fatto, imprese multinbazionali altamente tecnologiche che svolgono servizio di sola telesorveglianza e televigilanza operato attraverso specifiche centrali operative;
tale attività rientra nella classe funzionale "B" di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, "ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza";
al punto 2.a dell'allegato D del citato DM 269/2010 si stabilisce tra l'altro che "il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme" ma nulla si impone in merito all'eventuale obbligo di servizio armato da parte di tale personale;
nonostante quanto sopra illustrato, alcune Questure, nella loro qualità di organo di vigilanza ed indirizzo, prescrivono anche per il personale citato l'obbligo di portare con sè e sul luogo di lavoro l'arma in dotazione;
anche la Centrale Operativa rientra nella definizione di luogo di lavoro di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un'imposizione come quella sopra descritta a carico di personale che (pur possedendo la qualifica di Guardia giurata) di fatto svolge attività strettamente d'ufficio e amministrativa, e non viene mai adibita ad intervenire su chiamata, appare non proporzionata e soprattutto suscettibile di comportare gravi rischi per la sicurezza dei anzitutto dei lavoratori interessati ed anche di quelli adibiti ad altre mansioni,
impegna il Governo:
ad individuare gli strumenti di natura normativa finalizzati a prevedere espressamente il divieto di introdurre le armi da fuoco in un luogo di lavoro dove queste ultime non sono funzionali e necessarie per espletare le attività richieste.
G13.3
Montevecchi, Bressa, Romano, Romagnoli, Di Girolamo, Di Nicola, De Lucia, Russo, Vanin, Anastasi, Castaldi, Cioffi, Croatti, D'Angelo, Lupo, Piarulli, Trentacoste, Girotto, Puglia, Presutto, Donno
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili(AS 2426),
premesso che:
l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
considerato che:
i settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dei beni culturali sono composti da molteplici professionalità;
in questi settori sono presenti molteplici rischi per la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la cui identificazione può però essere difficoltosa a causa delle specificità dei comparti;
la consapevolezza sui rischi che si corrono sul luogo di lavoro è fondamentale per poter esercitare ogni azione di prevenzione. In questo senso, si rende opportuno promuovere ogni iniziativa volta a divulgare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la testimonianza diretta di un 'testimonial' che avendo vissuto un infortunio in prima persona o nella famiglia può essere capace di arricchire i programmi informativi e formativi,
impegna il Governo:
al fine di rendere efficaci le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro nei comparti dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, investire maggiori risorse umane ed economiche nelle attività di ricerca, indagine, formazione, informazione e aggiornamento professionale;
ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, promuovere negli istituti scolastici, universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché nei percorsi di formazione professionale, la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari prevedendo la presenza di un 'Testimonial' in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
13.0.1
Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di:
a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.
3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).
4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
c) addestramento del personale;
d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
13.0.2
Toffanin, Floris, Mallegni, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e l'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
13.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
13.0.4
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»
Conseguentemente:
a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;
b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04
13.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»
Conseguentemente:
a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;
b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.
13.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»
Conseguentemente:
a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;
b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.
13.0.7
Mangialavori, Caligiuri, Siclari
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»
Conseguentemente:
a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;
b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.
13.0.8
Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo, Alessandrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per l'anno 2021.»
13.0.9
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)
1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):
"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''.
3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".»
13.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art 13-bis
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)
1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)
1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.12
Doria, Montani, Siri, Bagnai, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»
13.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-bis
(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.
13.0.14
Precluso
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del Fondo sanitario nazionale.»
13.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"
13.0.16
Floris, Mallegni, Toffanin, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)
1.Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):
"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all' articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»
13.0.17
Alessandrini, Pizzol, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)
1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):
"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;".
2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''.
3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):
"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».
13.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 13-bis.
(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)
1. All'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»
13.0.19
Floris, Toffanin, Gallone, Mallegni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:
"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»
13.0.20
De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:
"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»
13.0.21
Floris, Toffanin, Mallegni, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Riduzione contributiva nel settore edile)
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".
2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
13.0.22
Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Riduzione contributiva nel settore edile)
1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".
2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»
13.0.23
Pizzol, Alessandrini, De Vecchis, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Riduzione contributiva nel settore edile)
1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".
2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»
13.0.24
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
2) Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»
13.0.25
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.»
13.0.26
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".»
13.0.27
Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioli, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese
Precluso
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni in vigore, per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.
4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.»
13.0.28
Pirro, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Lorefice
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
13.0.29
de Bertoldi, Bagnai, Di Piazza, Marino, Pittella, Steger, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)
1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.
6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
7. Ai fini del presente articolo:
a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
c) per grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
13.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 13-bis.
(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)
1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.
4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.
5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi alfine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:
a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
c)accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
d)composizione delle controversie;
e) denuncia alle autorità competenti.
8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.
9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.
Art. 13-ter.
(Obblighi del datore di lavoro)
1.Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.
2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.
3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179. »
.
13.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-bis
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale "Scuole Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.»
13.0.32
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-bis
1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.»
13.0.33 (già 13.28)
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole "Allegato I" aggiungere, in fine, le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione"».
14.1
Urraro, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana"».
14.2
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Resta confermata l'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana ".»
14.3
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".».
14.4
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».
14.5
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo"».
G14.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca ai Capi IV e V diverse misure finanziarie urgenti;
considerato che:
la promozione della piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'azione del Governo;
diverse Regioni hanno provveduto - e altre stanno provvedendo - all'istituzione della figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato al fine di attuare i principi contenuti nella citata Direttiva;
ritenuto che:
la neonata figura del Garante regionale necessita di una struttura sovraordinata che svolga funzioni di coordinamento e controllo al fine di stabilire delle procedure conformi tra i vari Garanti regionali garantendo l'uniformità delle procedure volte alla tutela delle vittime di reatoin analogia a quanto già previsto con la figura del Garante Nazionale dei detenuti e dei vari Garanti regionali, finalizzati alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituzione della figura del Garante nazionale per la tutela delle vittime di reato.
14.0.1
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 14-bis.
1. All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia".»
15.0.1
Lannutti, Botto, Angrisani, Ortis, Crucioli, Abate
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)
1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»
15.0.2
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»
15.0.3
Pergreffi, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:
«Art. 15-bis
1. Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»
15.0.4
Lannutti, Botto, Angrisani, Ortis, Crucioli, Abate
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Blocco dell'aumento delle accise)
1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento delle accise.»
15.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)
1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."»
15.0.6
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "18 novembre 2010, n.197/CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»
15.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)
1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».
15.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 15-bis
(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;
b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinunzia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.
In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;
c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;
d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».
Art. 15-ter
(Norma transitoria)
1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».
15.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Modifiche urgenti al decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152)
1.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al pagamento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono.";
b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."»
15.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 15-bis
(Estensione della clausola di salvezza)
1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.".»
15.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Misure urgenti in materia direcupero del patrimonio edilizio esistentenei comuni ad alta tensione abitativa)
1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi restando i vincoli ivi indicati:
a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;
b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.
5-ter. La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."»
15.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art .15-bis
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)
1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:
"Art. 161-bis.
(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)
1. Al fine di sostenere gli investimenti per l'idrogeno e delle tecnologie green riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ripresa economica per la transizione verde e dei programmi di decarbonizzazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e del Green Deal europeo, per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.
2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta."
2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
15.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d-quinquies, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I contribuiti di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo successivo, il riparto delle risorse incrementali rese disponibili ai sensi del primo periodo è effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";
b) dopo la lettera d-septies è aggiunta la seguente: "d-octies) destinato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo 2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);
2) riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati nei medesimi periodi;
3) coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione dello stato diemergenza per un arco temporale continuativo superiore a un semestre nel periodo 1° gennaio 2012- 31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.
L'individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo precedente è effettuata nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di cui al periodo precedente e della situazione socioeconomiche dei comuni interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta e relativa nonché infine delle capacità fiscali. L'istruttoria tecnica potrà indicare delle soglie ai fini dell'accesso al riparto, anche al fine di assicurare la necessaria significatività del contributo in questione. L'istruttoria tecnica considera inoltre le finalità di cui all'articolo 1, comma 449 lettera d-ter della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote specifiche dell'importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il 2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera d-sexies.»
16.1
Precluso
All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole:« 1.300 milioni di» con le seguenti:« 935.341.569,92 »
b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".
16.2
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.
16.3
Mangialavori, Caligiuri, Siclari
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.
16.4
Precluso
Dopo il comma 3, inserire:
«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».
2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.
16.5
Pergreffi, Borghesi, Bagnai, Montani, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»
16.6
Precluso
All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»
16.7
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»
16.8
Precluso
All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»
16.9
Rivolta, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, De Vecchis, Pizzol, Romeo, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
16.10
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.
3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.»
16.11
Rivolta, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.»
16.12
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione Siciliana l'importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
16.13
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolte dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»
16.14
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»
16.15
Fazzolari, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".
16.16
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.
10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.
10-quinquies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-ter del presente articolo.
10-sexies. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.»
16.17
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»
16.18
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»
16.19
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi comunali"
16.20
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali"
16.21
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
16.22
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»
16.23
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:
"e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e-quater) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;"».
16.24
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8), rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.».
16.25
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, finalizzato all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.26
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G16.1
Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Il Senato,
in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»,
premesso che:
l'articolo 16 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale;
il decreto ministeriale n. 203 del 28 giugno 2021, in materia di procedure relative alle proposte degli interventi di sicurezza ed edilizia scolastica nell'ambito dei contributi pluriennali alle Regioni, ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1^ febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42;
le lungaggini burocratiche determinate dalle numerose limitazioni delle attività professionali, tecniche ed economiche connesse all'epidemia da Covid-19 hanno determinato un significativo slittamento delle tempistiche necessarie all'espletamento degli necessari adempimenti tecnici;
nonostante le proroghe dei termini disposte con l'intervento su menzionato, diversi enti locali manifestano comunque la necessità di prevedere una ulteriore proroga dei termini di aggiudicazione ancora non decorsi, con particolare riguardo alla imminente scadenza del 30 novembre 2021 per gli interventi di nuova costruzione, per un ragionevole termine di ulteriori 12 mesi, tempo stimato per il perfezionamento dei necessari iter burocratici;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre una ulteriore proroga della scadenza del termine per l'aggiudicazione degli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 203 del 28 giugno 2021, attualmente fissata al 30 novembre 2021.
16.0.1
Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
(Struttura commissariale del Governo)
1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.
4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.
5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.
9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.
13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.
14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.
15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.
2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.
5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.
6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.
7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)
1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5.
(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)
1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1."
e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;
f) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."
2) il comma 2 è soppresso."
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»
16.0.2
Mangialavori, Caligiuri, Siclari
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
(Struttura commissariale del Governo)
1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.
4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.
5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.
6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.
9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.
13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.
14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.
15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.
2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.
5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.
6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.
7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)
1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5.
(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)
1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.
e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;
f) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."
2) il comma 2 è soppresso."
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»
16.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 16-bis
(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)
1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di project management, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.»
16.0.4
Di Piazza, Leone, Campagna, Catalfo, D'Angelo, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).
1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.
2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.
3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.
4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».
16.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)
1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.
3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
16.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Revisione dei termini di deliberazione TARI)
1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»
16.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Proroga invio delibere Tari)
1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2020 e 2021 , le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».
16.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16 bis
(Revisione dei termini di deliberazione TARI)
1. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»
16.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)
1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:
"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»
16.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)
1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»
16.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)
1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»
16.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)
1. L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973"»
16.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;"».
16.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Definizione aree comunali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";
b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»
16.0.15
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Definizione aree comunali)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 818 è sostituito dal seguente:
"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";
b) il comma 837 è sostituito dal seguente:
"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»
16.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)
1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»
16.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)
1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»
16.0.18
Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)
1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»
16.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)
1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»
16.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
16.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»
16.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.16-bis.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»
16.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".».
16.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dì cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
16.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifica dell'articolo 3, comma 3, 5 e 6 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)
1. All'articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti: "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove l'imprenditore ha la propria sede legale"»
16.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023)
1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non applicare le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.»
16.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.»
16.0.29
Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Romeo, Alessandrini, Pizzol, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)
1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società in house providing,in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società in house providing.
2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società in house successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società in house providing.
3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società in house providing mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.
4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»
16.0.30
Ciriani, de Bertoldi, Drago, Maffoni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
1. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti».
16.0.32
Pittella, Matrisciano, D'Alfonso
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Poligrafici)
1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.16-bis
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";
b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole "a centottanta giorni" con le parole "a sessanta giorni";
c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";
d) Al comma 792 lettera d) l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola "effettuata";
e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola "qualificazione" aggiungere le parole "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";
f) Al comma 808 le parole "alle condizioni e" sono soppresse;
g) Al comma 807 dopo le parole "interamente versati" sostituire le parole "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole "con le modalità previste dal codice civile"»
16.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)
1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»
16.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)
1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico».
16.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)
1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»
16.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)
1. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»
16.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 16-bis.
(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)
1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»
16.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Presupposti del canone)
1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";
b) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita dalle seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»
16.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.16-bis.
1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";
ii) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»
16.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche all'apparato sanzionatorio)
1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";
b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;
h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;
h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»
16.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».
16.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)
1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»
16.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. All'articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole "30 giugno 2021", sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".»
16.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. All'articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all'articolo I comma 741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non sono soggetti ad IMU."»
16.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
16.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 818 è sostituito dal seguente:
"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";
b) il comma 837 è sostituito dal seguente:
"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».
16.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)
1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»
16.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Determinazione tariffe massime CUP)
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".»
16.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,"»
16.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";
b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;
j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;
l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»
16.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»
16.0.53
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. L'articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che:
"L'imposta municipale propria non si applica, altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato."»
16.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)
1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";
b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»
16.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»
16.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)
1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»
16.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)
1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "del comma 819" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,".»
16.0.58 (testo 2)
Granato, Abate, Angrisani, Botto, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di usura)
1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito.".
2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".»
17.1
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»
17.2
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".»
17.0.1
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.
2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
17.0.2
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
17.0.3
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
17.0.4
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
17.0.5
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Le risorse di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
17.0.6
Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 17-bis
1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
1.1000/1
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire parole: «entro il 9 dicembre 2021», con le seguenti: «, ognuno con la stessa cadenza trimestrale successiva a partire, il primo versamento, dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data terminale del piano originario di rateazione.»
1.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021."».
1.0.14 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(IRAP - proroga versamento)
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".
2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".».
2.7 ([id. a 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».
2.14 ([id. a 2.13 (testo 2)])
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
3.0.1000/1
Toffanin, Sciascia, Perosino, Floris, Serafini, De Poli, Mallegni, Vitali, Gallone, Papatheu
Precluso
All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso «5.», sopprimere il primo periodo.
3.0.1000
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."».
3.0.2000 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l.19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra 1'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro1116 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»
3.0.5000 ([id. a 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da fmanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.»
5.6
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».
5.2000 ([id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
b. dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»
5.36
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».
5.37
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».
5.38
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».
5.56
Le Commissioni riunite
Precluso
Sopprimere il comma 14.
5.3000 ([id a 5.122 (testo 2), 5.133 (testo 2) e 5.163 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis
(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)
1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile dí ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
a) Poste Italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni."»
5.82 (id. a 5.84)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»
5.85 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."»
5.92 (testo 2) ([id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»
5.118 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".
15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal l° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
5.121
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
«15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".
15-ter. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-quater Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
5.125 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;";
2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;".
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";
d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:
"Art. 30-bis
(Circolazione dell'acole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)
1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";
e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:
"Art. 33-bis
(Piccole distillerie indipendenti)
1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";
2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";
h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:
"Art. 37-bis
(Piccolo produttore indipendente di vino)
1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".
i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";
l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
"Art. 38-bis
(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)
1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositarlo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale **** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»
5.0.12 (testo 4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)
1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".
2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»
5.0.15
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica"».
5.0.47 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)
1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal l° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".»
5.0.55 ([id. a 5.0.56 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».
5.0.63 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare)
1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "strutture ricettive extralberghtere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";
b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».
5.0.65 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal Pgennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.».
5.0.81
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)
1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
5.0.93
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)
1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
5.0.100 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."».
6.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»
Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».
6.0.19 (testo 2)
Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";
b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»
Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».
Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».
7.5 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di curo per l'anno 2020 e a 12 milioni di curo per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»
7.0.44 (testo 4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";
b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";
c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:
a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.»
7.0.47 (testo 2)
Vallardi, Bergesio, Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Romeo, Pizzol, Alessandrini, De Vecchis
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)
1. All'articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo sono considerate dovute ed esigibili esclusivamente quelle accertate con sentenza passata in giudicato".».
8.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;
2) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».
9.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,».
Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.
9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
1. L'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis
(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)
1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»
11.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;
2) al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;
3) al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».
11.16 (testo 2) ([id. a 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di curo per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
11.28 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Sostituire il comma 15 con il seguente:
«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.".»
11.0.3 (testo 3) ([id. a 11.36 (testo 3)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Fondo Nuove Competenze)
1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»
11.0.1000 ([già 11.10 (testo 3) id. a 11.0.7 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)
1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»
12.2 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»
12.0.4 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 di area C, posizione economica C1, e n. 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
12.0.9 (testo 2) ([id. a 12.0.10 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)
1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."
c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".»
12.0.16 (testo 2) ([id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)
1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.»
12.0.52 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)
1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'ano 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»
13.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».
b) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».
c) al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
d) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"».
13.25 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» inserire le seguenti parole: «ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;
b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»
13.34 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:
«2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50».
13.56 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 14, sostituire le parole: «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».
13.57 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."
d-ter) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."
d-quater) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."
d-quinquies) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."
d-sexies) all'articolo 37:
1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."
2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."
d-septies) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "7-ter)"
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis)."
d-octies) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed f-bis."»
13.58
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 37:
1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:
"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»
13.60
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».
13.66
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;
b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»
13.71
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022"»
13.74
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».
13.84 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."».
13.97 (testo corretto)
Le Commissioni riunite
Precluso
All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente: «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto».
Conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole: «euro 3.000».
13.108
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»
13.0.24 (testo 2)/1
Precluso
All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità civile e amministrativa».
13.0.24 (testo 2)/2
Precluso
All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità amministrativa».
13.0.24 (testo 2)/3
Precluso
All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», terzo periodo, sostituire le parole: «, con la diligenza del buon padre di famiglia» con le seguenti: «, in relazione alle loro competenze e ferma restando l'ordinaria diligenza,».
13.0.24 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
"1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."»
15.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».
Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».
15.0.7 (testo 5)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.»
16.10 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.»
16.10000 [già 16.1000 come subemendato da 16.1000/1 (testo 2) (])
Le Commissioni riunite
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;
b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:
a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;
b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;
c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;
d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);
e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies. è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-nonies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome dì Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»
c) il comma 11, è sostituto dal seguente: «11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»
d) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
16.22 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»
16.0.2 (testo 4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria)
1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
f) è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.
3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.»
16.0.3 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 16-bis
(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)
1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2Q19, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fmi dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
7. Al fine di favorire la più ampia digitalizmzione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
16.0.23
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)
1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».
16.0.24 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».
16.0.25 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, dì cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
16.0.27 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)
1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:
i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della 1. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgsl. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»
16.0.31
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)
1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»
17.1001
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».
Coord. 1
Le Commissioni riunite
Precluso
Art. 3
Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»
Art. 5
Al comma 3:
sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;
sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»
Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».
Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».
Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».
Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».
Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».
Art. 6
Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;
Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"»
Art. 8
Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».
Art. 9
Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».
Art. 10
Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».
Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».
Art. 11
Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».
Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».
Art. 13
Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».
Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».
Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».
Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:
dopo le parole: «decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»;
sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14»:
al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».
al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;
al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;
al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;
al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;
al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».
Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».
Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».
Art. 14
Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».
Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».
Art. 15
Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».
Art. 16
Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».
Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».
Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».
Art. 17
Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».
Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».
Al comma 3:
all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;
alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;
alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;
alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;
alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;
alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».
All'allegato I:
al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».
Alla Tabella 1:
sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2426 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:
- in merito all'articolo 2 sul prolungamento del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito;
- con riguardo all'articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno in corso le risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse previste, a garanzia dell'equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (ossia gli aggi);
- sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con riguardo all'articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza delle stime di cui agli articoli 8, sull'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;
- viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10 in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;
- sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale, nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i contratti di rioccupazione;
- con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, recanti la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;
- vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 13, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, all'assunzione di ulteriori unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri;
- in merito all'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;
- con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che prevede l'assegnazione di risorse a determinati Comuni a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1° gennaio 2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che il pagamento debba avvenire il 1° gennaio 2022, bensì a determinare l'ammontare degli interessi, ferma restando l'erogazione delle risorse nel corrente anno, evitando così ricadute negative sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;
- con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, comma 3, lettera f), viene data conferma della disponibilità delle relative risorse;
- circa l'articolo 17, comma 3, lettera m), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito dell'aggiornamento dei tassi di interesse per l'anno in corso e tenuto conto che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscillazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella misura degli importi indicati,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 17, comma 3, lettera l) - pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 - rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Steger nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Presidente, questo provvedimento ha il merito di essere una fotografia piuttosto fedele dell'attuale condizione. Grazie a una crescita senza precedenti, il tessuto produttivo è riuscito a tirare la testa fuori dalla crisi, ma deve fare ancora grandi sforzi per uscirne completamente.
Numerose imprese e moltissimi lavoratori sono ancora in una situazione di profonda difficoltà e hanno bisogno di sostegni concreti e immediati, soprattutto sul terreno della liquidità. Allo stesso tempo sappiamo che l'aiuto più importante passa dal generare le condizioni per una crescita sostenuta anche dopo il 2022.
Le tante ed eterogenee misure che oggi approviamo incrociano i due piani: garantire un'uscita accompagnata dagli aiuti del picco pandemico; gettare le basi per la crescita, sapendo che un punto d'ulteriore sviluppo sarà nella legge di bilancio e, naturalmente, nelle riforme e nei progetti del PNRR.
Visto con quest'ottica, il Provvedimento che votiamo è sicuramente positivo. Contiene norme importanti, molte delle quali frutto del buon lavoro in Commissione, a riprova, ancora una volta, dell'importanza del lavoro parlamentare.
Qui voglio ricordare i primi articoli sulle proroghe dei pagamenti, lo stralcio delle cartelle, le nuove rateizzazioni e le possibilità di ravvedimento operoso, tutte materie su cui noi, al pari di altri gruppi, abbiamo presentato proposte che nella sostanza sono state accolte e che, mi auguro, conosceranno un successivo step con la manovra di bilancio.
E voglio sottolineare il nostro emendamento, assorbito da un emendamento dei relatori, con cui si è dato seguito all'accordo stipulato tra il Governo e le province autonome di Bolzano e di Trento per il riconoscimento degli importi sulle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro.
Novanta milioni per il Trentino e cento per il Sudtirolo per le entrate antecedenti al 2022 sanano finalmente un contenzioso che si protraeva da tantissimo tempo e di questo va dato atto al Governo.
Con la manovra affronteremo poi le altre questioni che riguardano le autonomie e su cui abbiamo discusso ieri col presidente Draghi.
Sempre con la manovra, occorre tornare sul patent box, visto che in Commissione non siamo purtroppo riusciti ad arrivare a una sintesi. E dovremo farlo partendo dal fatto che le imprese lamentano le procedure troppo complicate per uno strumento che invece dovrebbe essere centrale nello stimolare l'innovazione e la competitività.
Bene poi tutte le norme sugli ammortizzatori sociali, nonché quelle sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un tema che deve vederci sempre più solerti, per evitare che i problemi di liquidità delle imprese si traducano in un allentamento delle misure di sicurezza. Anche per questo è importante che le spese non ricadano tutte sulle spalle delle aziende, che invece devono essere incentivate sia con norme più rigorose, ma anche con una leva fiscale di vantaggio per ogni miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Concludo Presidente, con due auspici. Il primo è che l'impegno contro il Covid continui con la stessa determinazione, perché solo contenendo il virus tutte queste misure saranno efficaci rispetto agli obiettivi di risoluzione delle crisi aziendali, della crescita e dello sviluppo occupazionale.
Lo vediamo bene in Sudtirolo, dove il passaggio alla zona gialla rischia di colpire una stagione sciistica su cui si riversano grandi attese. Per questo dobbiamo fare il possibile per salvaguardarla e siamo contenti, come abbiamo detto ieri al presidente Draghi, dell'accelerazione sul nuovo greenpass e sulle terze dosi.
Il secondo è che la legge di bilancio deve orientarsi con ancora maggior convincimento nel sostegno al potere d'acquisto delle famiglie.
Quindi ben venga un ulteriore finanziamento delle misure contro il caro-bollette che, assieme all'aumento dell'inflazione, rischia di infliggere un duro colpo soprattutto alle fasce deboli.
E ben venga anche la rimodulazione delle aliquote IRPEF secondo uno schema che punti sul ceto medio per alimentare i consumi, ma ci vuole anche un impegno sulla detassazione delle imprese, perché le attuali stime per la riduzione dell'IRAP non sono adeguate.
Per la stessa ragione, bisogna rivedere la nuova normativa sulle detrazioni edilizie. Concordo con le ragioni che il Ministro ha perfettamente illustrato in Commissione sulla sostenibilità finanziaria del bonus al 110. Bisogna però mettere al riparo tutti quelli che sono partiti o che stanno per partire coi lavori. Per loro un cambio così marcato delle regole sarebbe una beffa. Allo stesso tempo bisogna andare verso una misura strutturale che dia certezze sul fronte della programmazione di famiglie e imprese e che soprattutto metta al riparo da speculazioni sui prezzi e sulle frodi, come una misura così generosa rischia di alimentare.
Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole delle Autonomie al provvedimento.
Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare il cosiddetto "decreto fiscale", vale a dire una delle colonne vertebrali su cui poggia l'assetto economico e fiscale del paese.
È qui, ad esempio, che si prevede un primo pezzo del finanziamento di uno dei principali provvedimenti introdotti quest'anno dal Governo: il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, una delle misure più significative messe in campo dal Governo Draghi, un intervento strutturale che dal gennaio prossimo verrà erogato concretamente a 7 milioni di famiglie, mensilmente, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età dei figli, una vera rivoluzione per il nostro Paese, a sostegno delle giovani coppie e della genitorialità.
Come Italia Viva siamo particolarmente contenti di essere riusciti, con questo provvedimento, a mettere fine a un'ingiustizia: si ripristina l'assegno di invalidità per quegli invalidi civili parziali che esercitano piccoli lavoretti dai quali derivi un reddito minimo, non soggetto ad imposizione. Si tratta di disabili ai quali era stato revocato l'assegno a causa di un'interpretazione restrittiva della Cassazione, recepita poi dall'INPS, che di fatto aveva messo tante donne e uomini disabili davanti ad una scelta impropria: dover rinunciare a piccole attività lavorative per poter continuare a ricevere l'assegno di invalidità, una vera ingiustizia. Lavorare significa infatti conseguire dignità ed autonomia. Viceversa, togliere l'assegno agli invalidi civili parziali avrebbe voluto dire calpestare la dignità delle persone con disabilità, esattamente l'opposto dell'inclusione. Ecco perché abbiamo operato affinché questo decreto portasse risultati concreti nella vita delle persone.
Salutiamo con favore, anche se sappiamo che non è sufficiente, il rinvio di nove giorni del pagamento delle cartelle esattoriali in scadenza il 30 novembre. Contiamo sul fatto che si possa ulteriormente differire la proroga nel passaggio in manovra o che si possa prevedere una rateizzazione delle somme non versate, così da venire incontro a cittadini e imprese, ancora costretti a fare i conti con la grave crisi di liquidità conseguente agli effetti del covid.
Siamo inoltre soddisfatti di aver potuto semplificare la vita a numerosi imprenditori già fortemente penalizzati dalla pandemia; quelli del settore turistico alberghiero. Grazie all'approvazione di un nostro emendamento, infatti, l'eventuale ritardo nel versamento della tassa di soggiorno da parte di albergatori che abbiano provveduto anche prima del 19 maggio del 2020 al versamento della stessa sarà soggetto a mera sanzione amministrativa e non verrà considerato reato. La situazione emergenziale legata al covid ha sicuramente messo sottosopra l'amministrazione di diverse strutture ricettive ed eventuali ritardi negli adempimenti burocratici, avvenuti durante questo pesante periodo, non devono, a nostro parere, penalizzare eccessivamente le imprese. Come Italia Viva riteniamo strategico metterle nelle condizioni di lavorare con maggiore serenità e riuscire così a ripartire e a trainare la crescita.
Nell'ottica del contrasto all'emergenza sanitaria, è molto positivo che il decreto confermi l'applicazione dei trattamenti di malattia per il periodo trascorso in quarantena precauzionale per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. ln particolare, viene riconosciuto il congedo straordinario per lavoratori, genitori di figli conviventi, minori di quattordici anni o con disabilità grave. Il congedo serve a coprire la durata di un'eventuale sospensione della didattica in presenza o di un'eventuale infezione da Covid o quarantena del figlio.
Con questo decreto prestiamo particolare attenzione anche al mondo dello spettacolo. È meritoria la previsione di un credito d'imposta del 90 per cento per le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente.
In chiusura, voglio sottolineare però un ulteriore passaggio di grande rilevanza di questo provvedimento. Il 2021, purtroppo, non sarà ricordato solamente per le vite perse a causa del Covid.
L'anno che sta per chiudersi è drammaticamente segnato anche da un'altra emergenza: quella delle morti sul lavoro; più di mille vite dall'inizio dell'anno sono state spezzate, il più delle volte a causa di discipline di sicurezza non rispettate o di controlli non eseguiti. Si tratta di persone che erano uscite di casa per andare semplicemente al lavoro e che non sono più tornate. Ecco che è giusto e necessario aver previsto in questo decreto misure severe e tempestive per prevenire gli incidenti sul lavoro, come la sospensione dell'attività produttiva che scatta in presenza di violazioni alle norme sulla sicurezza, con una serie di casistiche specifiche che consentiranno lo stop immediato, non più solo in caso di recidiva, come accade attualmente. Lo stop immediato ai lavori viene previsto anche per quelle aziende che hanno presente sul luogo di lavoro un 10 per cento del proprio personale in nero (con un dimezzamento degli attuali valori). La nuova disciplina prevede inoltre l'impossibilità, per tutto il periodo di sospensione dei lavori per l'impresa destinataria del provvedimento cautelare, di contrattare la ripresa dell'attività con la pubblica amministrazione.
Si procederà anche a potenziare i controlli, grazie ad assunzioni ad hoc all'ispettorato nazionale del lavoro ed al reclutamento di 2.000 dipendenti nelle ASL, che entreranno in servizio già entro la fine di quest'anno, e ulteriori 1.000, l'anno prossimo. È previsto un importante investimento in tecnologie per l'ispettorato nazionale del lavoro, così da dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria per svolgere l'attività di vigilanza secondo i sistemi più innovativi. È previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei carabinieri dedicato al controllo del rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro.
Insomma, vi è tutta una serie di misure con le quali vogliamo intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che impiegano lavoratori in nero. Tale stretta sui controlli è doverosa, soprattutto alla luce del numero di vittime sul lavoro riscontrato quest'anno.
Questo decreto fiscale, insomma, vuol essere il tassello di un'architettura complessiva, orientata allo sviluppo e all'inclusione, per una società che cresca veloce, senza lasciare indietro nessuno, attenta alla dignità del lavoro ed al rispetto supremo della vita.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Alfonso nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Il decreto-legge n. 146 che l'Assemblea esamina oggi dopo il lavoro delle Commissioni riunite è un contenitore di farmaci per i settori feriti della fiscalità e del lavoro. L'urgenza di misure che prorogano termini di versamenti o rendono più stringenti le disposizioni di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro è indiscutibile.
Per il Partito Democratico la lealtà verso il fisco e la tutela della sicurezza sul lavoro sono infrastrutture giuridiche che, come le tante infrastrutture materiali oggetto del PNRR, hanno necessità di una larga, continua e sapiente manutenzione. In entrambi i settori non si tratta di introdurre riforme palingenetiche di portata radicale, ma di rimettere "sulle gambe" ciò che si regge oggi "sulla testa".
Per il settore tributario, gli emendamenti accolti dalle Commissioni hanno ampliato i termini di versamento e le fattispecie di notifiche e avvisi che danno luogo a versamenti, con particolare rilievo anche ai versamenti Irap. Seguendo la linea tracciata dal Governo con gli articoli 5 e 6, le Commissioni hanno dotato l'Agenzia delle entrate di uno strumento per contrastare comportamenti formalmente leciti, ma chiaramente ostruzionistici ascrivibili ai professionisti del ricorso e non ad una reale esigenza di tutela del contribuente. Il senso della saggia manutenzione sta in questo: in presenza di un'agevolazione e un contributo, se in molti utilizzano smagliature legislative o amministrative per agire in modo scorretto, appare naturale e condivisibile una reazione normativa: si è discusso della portata e dei limiti di tale "reazione" normativa, ma sono convinto che occorra trovare un equilibrio. Il cantiere della riforma fiscale affronterà proprio tale nodo: semplificare e unificare le agevolazioni, rendere temporanee quelle con portata economica congiunturale, azzerare oneri amministrativi tra domande e certificazioni e garantirne la immediata fruizione, anche con tecnologie dedicate.
Si tratta di argomenti che troveranno ampia disamina nella lettura della riforma fiscale: insisto su un dato certo presente nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'Irpef: il rapporto tra fisco e contribuente, lo statuto del contribuente, la reciprocità e l'inversione dell'onere della prova.
Tra gli emendamenti approvati in Commissione ci sono tracce di questo tentativo di riequilibrio, come anche di misure che vanno in una direzione di rafforzare gli istrumenti di controllo.
A tale lavoro si aggiungerà la riforma della giustizia tributaria.
Altro blocco tematico sono le risorse preordinate a favore degli Enti locali, delle Regioni, per il servizio sanitario e per la Regione Calabria: nell'imminenza dell'approvazione della manovra di bilancio le risorse messe in campo dalle modifiche approvate sembrano poche, ma testimoniano della convinzione del PD che soprattutto lo Stato decentrato, l'amministrazione più vicina ai cittadini deve essere oggetto di attenzioni continue e sapienti.
Sul fronte del lavoro, gli emendamenti tengono conto dell'esigenza che maturano via via in questi mesi emergenziali, nella consapevolezza che la ripresa economica è sostenibile e robusta a condizione imprescindibile che i soggetti deboli possano trovare tutela. Oggi i soggetti deboli sono da tutte e due le parti della barricata economica: il dipendente e il piccolo imprenditore, l'impresa familiare e i suoi collaboratori, i lavoratori in cassa integrazione e l'impresa con cartelle in scadenze e debiti bancari, le imprese che investono, oppresse dalle incertezze normative, e i lavoratori licenziati perché l'azienda delocalizza.
Il diritto è un'infrastruttura economica: il legislatore di questi mesi conta su una maggioranza ampia e su uno spirito di collaborazione con le opposizioni, entrambe consapevoli della spinta condivisa a superare la crisi pandemica, la crisi sociale ed economica. Sia il testo del Governo che le modifiche accolte presentano luci e ombre, ma in ogni disposizione si può rinvenire un'attenzione e una sensibilità politica.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laforgia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Il decreto-legge n. 146 è un decreto molto articolato, su cui è maturato un confronto ampio nelle Commissioni congiunte 6a e XI, con il Governo, dopo numerose audizioni e sollecitazioni pervenute, che ha consentito di approfondire ulteriormente gli indirizzi formulati e di modificare, anche in senso positivo, alcune norme del testo.
Esprimiamo un giudizio politico di complessivo apprezzamento del provvedimento, sia sulle disposizioni che intervengono in materia di fisco, sia, soprattutto, sulle parti più importanti del decreto che riguardano il lavoro, gli ammortizzatori, la salute e la sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di interventi che continuano l'azione di sostegno verso le imprese e i cittadini in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.
In materia fiscale, in particolare, i diversi interventi previsti assumono la finalità di favorire una progressiva ripresa dell'attività di riscossione. Rilevano, quindi, in tal senso, la rimessione in termini per la "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" su cui si è intervenuto, nel lavoro delle Commissioni, con una ulteriore proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, e l'estensione, prolungata poi da sessanta fino a centottanta giorni del termine delle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1 0 settembre al 31 dicembre 2021.
Il decreto contiene su questo tema, poi, norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista, tra l'altro, una decadenza lunghissima dal beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive.
Per il gruppo LeU assumono primaria rilevanza le disposizioni a difesa dell'occupazione e al sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di carattere sia straordinario, sia strutturale. Su questi temi abbiamo provato a dare un contributo importante con nostri emendamenti che hanno avuto poi un esito positivo.
In particolare, ricordo l'articolo 8 volto alla modifica della disciplina transitoria che riconosce l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale. Provvedimento molto atteso considerata l'insostenibilità per la mancata copertura retributiva ed economica dei periodi di quarantena e di isolamento fiduciario anche nelle situazioni nelle quali tali periodi erano disposti su provvedimento dell'autorità di sanità pubblica.
Molto importante è stato poi l'intervento meritorio per sanare l'ingiustizia normativa posta in essere dalla nota dell'INPS che per via di due sentenze della Corte di cassazione aveva dichiarato l'impossibilità di fare piccoli lavori a chi è certificato inabile lavorativo. Siamo intervenuti su questo con un nostro preciso emendamento, insieme a proposte di altri Gruppi, chiudendo una questione odiosa che aveva portato ad una stretta sui beneficiari dell'assegno di invalidità, lasciando nell'incertezza più totale tantissime famiglie.
Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Toffanin nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, un decreto fiscale come quello che ci apprestiamo ad approvare oggi, e ancor di più una legge di bilancio come quella che voteremo entro la fine dell'anno, mai come quest'anno faranno la differenza per l'impatto che avranno su ogni singolo cittadino.
Stiamo vivendo un momento molto delicato: gli effetti di una campagna vaccinale massiva ci hanno permesso di ritornare ad una vita pressoché normale; il rimbalzo del PIL al 6,3 per cento con cui si chiuderà il 2021 ci pone in posizione autorevole nei confronti dell'Europa e del mondo, tanto da essere definiti "locomotore d'Europa". Ma non siamo ancora fuori dal tunnel e non possiamo ragionare come se tutto fosse passato. Una nuova mutazione del virus, una campagna per la terza dose iniziata da poco, unita ad una parte di popolazione - anche se minoritaria - contraria alla vaccinazione, determinano un aumento dei contagi e il ritorno di alcune regioni in giallo. A ciò si aggiungono spaventosi aumenti del costo dell'energia e del gas, che accompagnano la ripresa dell'inflazione, che ha superato il 3 per cento. Tutto ciò ci pone il quesito di come ponderare bene i nostri interventi sempre a fianco delle imprese e dei cittadini rispetto ai postumi del lockdown che abbiamo vissuto e che siamo stati costretti a vivere.
Il Governo Draghi ha indubbiamente segnato un cambio di passo per il nostro Paese, ci ha messo nelle condizioni di ripartire ed ora di guardare avanti in prospettiva con una programmazione solida. Un Governo, come è noto, composto da una larga maggioranza che a volte fatica a trovare la sintesi, ma, lo vorrei ricordare, che è stata costituita proprio con l'obiettivo di trascinare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria, economica e sociale e di avviare l'importante iter del PNRR con le relative riforme. Una maggioranza che, però, deve avere una equa rappresentanza di tutte le componenti nei ruoli, nei momenti e nelle sedi dove si prendono le decisioni, per garantire che ogni sensibilità trovi espressione. E quindi, pur ringraziando i presidenti delle Commissioni 6a e 11a, i relatori del provvedimento, i rappresentati del Governo, tutti i commissari con le strutture degli uffici, non posso non sottolineare lo sbilanciamento a sinistra in termini di rappresentanza (come ha già ricordato in questa sede il collega Floris), con presidenti delle Commissioni e relatori del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Rivendichiamo il nostro ruolo, che offre proposte non demagogiche e pertanto chiediamo di essere messi nella condizione di essere più incisivi.
Molto probabilmente se ci fosse stata una rappresentanza anche del centro-destra - per esempio - non sarebbe stato presentato e approvato l'emendamento a firma dei relatori sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, negando il diritto dei cittadini alla difesa tributaria. Forza Italia ha convintamente dichiarato voto contrario, perché è da sempre contro il principio di un fisco nemico e vessatore, a favore invece del principio che mai come in questo momento storico si deve supportare il contribuente, sovrastato da innumerevoli scadenze fiscali.
Forza Italia si pone al fianco dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese. Si pone al loro fianco chiedendo ed ottenendo attraverso un ordine del giorno (sostenuto da tutti i Gruppi della maggioranza), un impegno concreto del Governo attraverso la legge di bilancio, per far slittare i pagamenti delle scadenze fiscali ben oltre la mini proroga del 9 dicembre, così come abbiamo chiesto e ottenuto la proroga dell'Irap a fine gennaio 2022. E se da un lato abbiamo chiesto più tempo per pagare le tasse, dall'altro abbiamo chiesto di poter riaprire i termini per l'accesso alla cassa integrazione Covid, da cui erano state escluse decine di migliaia di lavoratori per mere difficoltà tecniche. Non potevamo lasciar fuori questi lavoratori, mettendo in difficoltà famiglie, aziende e anche professionisti che hanno oltretutto lavorato oltre ogni limite inseguendo norme in continuo cambiamento.
Un provvedimento ottenuto anche grazie all'intervento della nostra presidente Bernini e della sua interlocuzione con il ministro Franco, che ringraziamo per lo sforzo profuso per trovare le risorse economiche necessarie.
Un emendamento indispensabile, come lo sono stati altri analoghi in passato, originato dai tempi ristretti previsti per l'accesso alla Cig.
Qui si apre una riflessione: oltre ai provvedimenti tampone, si dovrebbe cominciare finalmente a fare norme strutturali, prevedendo tempi e modalità adeguati, in questo caso inserendole nella riforma degli ammortizzatori sociali.
Il decreto in esame, quindi, che anticipa la legge di bilancio, interviene su alcuni temi fondamentali riguardanti fisco e lavoro, includendo dilazioni fiscali e interventi urgenti.
Resta comunque in sospeso la riformulazione tanto attesa dalle categorie economiche e dai gruppi parlamentari sulla questione del patent box. Il Governo ha preferito rinviarla alla legge di bilancio, prevedendo un tavolo di lavoro in merito piuttosto che arrivare con riformulazioni non adeguate. Senza patent box si creerebbe una sleale concorrenza con gli altri Paesi dove è in vigore. Vogliamo forse far scappare tutti all'estero? Compreso il nostro saper fare, e fare bene, che rende grande e produttivo il nostro brand "Made in Italy"?
Su questo chiediamo al Governo una riflessione. E permettetemi anche di fare una considerazione che riguarda l'altro credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Bisogna eliminare le complicazioni dovute a norme che si sono susseguite nel tempo e applicate con retroattività, a fondi stanziati e evidentemente non adeguati alle richieste. Non basta la sanatoria proposta, ma servono regole certe e verifiche sui contenuti anche ex ante, non demandate all'Agenzia delle entrate ma ai Ministeri di competenza.
Una buona misura non va contrasta ma impostata e accompagnata, così come per i bonus edilizi che vanno monitorati ma non fermati, che vanno erogati nella giusta entità e concessi nei tempi adeguati per tutti.
Sul fronte della sicurezza sul lavoro, non si può girare la testa dall'altra parte a fronte del bollettino di guerra che purtroppo quasi ogni giorno conta vittime, ben mille in dieci mesi.
Il Governo ha pertanto operato su diverse linee, anche repressive, per cercare di porre fine a questa strage. Ma per Forza Italia è necessario agire soprattutto su un sistema di prevenzione, sostenendo gli investimenti sulla sicurezza da parte dei datori di lavoro, investendo sulla formazione e su un cambio di paradigma che veda impegnati congiuntamente lavoratori e datori di lavoro per una presa di coscienza del valore della sicurezza in questo ambito.
Per questo abbiamo presentato un emendamento a prima firma Bernini, sottoscritto da tutto il Gruppo, per ottenere delle agevolazioni fiscali per le aziende che investono sulla sicurezza. Contiamo che trovi finalmente spazio e risorse nella legge di bilancio. Per noi prevenire è meglio che punire.
Forza Italia è convinta che attraverso la premialità, la formazione continua e il riconoscimento dell'impegno si possa attuare un meccanismo virtuoso per un efficace cambio di passo culturale.
Occorre avere una visione ampia che lasci alle spalle i provvedimenti tampone di questa emergenza. Attraverso le riforme in atto e molti dei provvedimenti della legge di bilancio, questa prospettiva sembra finalmente prendere forma.
È questo che Forza Italia si impegna a portare avanti, con proposte concrete e con atteggiamenti propositivi che meritano ascolto all'interno della maggioranza.
Non avevamo dubbi sull'operato del Presidente Draghi, che ha influito positivamente sulla ripresa del nostro Paese. Vogliamo quindi continuare ad essere al suo fianco, contribuendo fattivamente al suo Governo. Per questo Forza Italia rinnova la fiducia.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Grazie Signor Presidente,
ringrazio anche tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione di questo provvedimento in Commissione a partire dai presidenti D'Alfonso e Matrisciano (in ordine alfabetico) che hanno gestito con perizia questa discussione. Il Gruppo cui mi onoro di appartenere voterà a favore del provvedimento. Se la dichiarazione di voto non termina qui, naturalmente, è perché a questa frase segue una rispettosa, ma determinata e argomentata congiunzione avversativa, che declinerò nel rispetto del vostro tempo e dei tempi regolamentari.
La lavorazione di questo decreto è stata per i colleghi del mio Gruppo un'esperienza veramente appagante, perché da molto tempo non ci capitava di essere coinvolti, almeno come Commissione finanze e tesoro, nell'esame di un provvedimento di una certa ampiezza. Tuttavia, non è mancato un certo senso di amara frustrazione, per almeno due ordini di motivi, uno di merito e uno di metodo.
Nel merito, parafrasando il compianto Neil Armstrong, questo decreto è stato un piccolo passo per l'uomo, ma anche per l'umanità, purtroppo e nonostante la buona volontà di tutti. Per quell'umanità sofferente, provata da una crisi che non è iniziata nel 2020, ma nel 2012, quando misure fiscali scellerate, irresponsabili, scientificamente infondate, stroncarono il rimbalzo dell'economia italiana dopo la crisi finanziaria globale. Quell'umanità che aspetta ancora delle risposte che tutti qua dentro, ne sono certo, auspichiamo di darle con la legge di bilancio.
Ci riusciremo?
Dipende dalle risorse, naturalmente, ma credo dipenda anche dal metodo, dalla nostra capacità di gestire positivamente e di lasciarci dietro le spalle le criticità che l'attuale prassi di produzione legislativa porta con sé, evitando che la logica dell'emergenza continui a comprimere le nostre prerogative e a logorare le nostre energie migliori. La prassi cui mi riferisco, verso cui eravamo avviati già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato e cristallizzato, è quella di un monopolio governativo dell'iniziativa legislativa, esercitata in un regime di monocameralismo di fatto tramite provvedimenti d'urgenza non molto rispettosi del principio di omogeneità di contenuto. Ricordo "a me stesso" che questo principio è affermato da diverse sentenze della Suprema corte, come la 22 del 2012, o la 32 del 2014, a sua volta citata dal Presidente della Repubblica nella sua lettera del 23 luglio 2021. Mi rendo conto che questa deriva è stata in qualche modo necessitata dalle condizioni di straordinaria emergenza in cui il Paese si è trovato e non mi permetto quindi di esprimere critiche.
Desidero però accertarmi del fatto che esista una coscienza condivisa e trasversale del fatto che questa non è, né deve né può essere, la normalità.
In tutta umiltà ricordo a me stesso alcune criticità cui questa prassi ci espone.
Intanto, il fatto di legiferare prevalentemente per decreti omnibus (quello che stiamo licenziando è un'eccezione) determina di fatto un'egemonia della 5a Commissione, che è poi la causa del fenomeno che ricordavo all'inizio: la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo consultivo. ln questo modo, però, fatta ovviamente salva la facoltà puramente teorica di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina in pratica una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime e che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti cui potrebbero apportare un contributo significativo.
A sua volta, ciò determina una difficoltà nella lavorazione dei provvedimenti, per la necessità di verificare tanti passaggi coi colleghi competenti per materia, che conduce fatalmente al monocameralismo di fatto: l'aspettativa che il provvedimento avrà una sola lettura diventa una self fulfilling expectation, perché per paura di perderle per strada i colleghi del ramo del Parlamento non coinvolto veicolano a quelli del ramo coinvolto le loro proposte, rendendo la situazione difficilmente gestibile per gli uffici legislativi e di Commissione, precludendo quindi la possibilità della doppia lettura. Si determina così una delle tante situazioni di scollamento fra Costituzione formale e materiale su cui forse bisognerà riflettere e intervenire.
A sua volta, questo monocameralismo di fatto sta determinando l'appiattimento del Regolamento del Senato su quello della Camera, un appiattimento che si iscrive nel solco della totale omologazione fra i due rami del Parlamento, una omologazione che lascia piuttosto freddo chi vi parla. L'esempio più preclaro di questa omologazione è l'adozione anche in Senato della prassi dei cosiddetti "segnalati", intesi come "emendamenti". Il nostro Regolamento prevede all'articolo 100 comma 11 (che strictu sensu si riferisce alla discussione in Assemblea, ma che si suppone possa essere con interpretazione analogica applicato anche all'esame in Commissione), l'istituto dell'accantonamento "nell'interesse della discussione" (sottinteso: parlamentare), non quello della segnalazione "nell'interesse degli uffici" (sottinteso: governativi). Nel nostro Regolamento la parola "segnalazione" è usata solo all'articolo 110 con riferimento a eventuali irregolarità nella votazione (come il malfunzionamento dei dispositivi elettronici), che devono, appunto, essere segnalate. Non agli emendamenti.
Credo che la prima e ultima volta in cui ho sentito parlare di accantonamento di emendamenti sia stata durante la lavorazione dell'ultimo decreto fiscale di una certa incisività, il 119 del 2018, quello che, per capirci, dispose la rottamazione ter e il saldo e stralcio, due provvedimenti su cui dopo un evento epocale come la pandemia da COVID-19 avremmo voluto aprire una seria e concreta riflessione.
Il fatto che nella fattoria degli emendamenti alcuni emendamenti siano più emendamenti di altri determina poi, per un ovvio problema di moral hazard, un'incontinenza dei Gruppi parlamentari. Come si fa a ostacolare il desiderio di un collega di portare il proprio contributo o di segnalare un punto politico, quando "tanto l'emendamento non verrà segnalato, ma intanto mi serve per la comunicazione"? A questa incontinenza il Governo cerca di opporsi con una garbata moral suasion velatamente repressiva, destinata però a essere frustrata per ovvi motivi: i fascicoli si ammucchiano nei banchi delle Commissioni, la cartaceità (espressione cara al collega D'Alfonso) divora alberi e soprattutto tempo, e così ci ritroviamo a tarda notte a vederci impediti perfino in quella che per un parlamentare dovrebbe essere l'attività di elezione: parlare (perché questa dichiarazione di voto è stata depositata in forma scritta).
Qui bisogna capirsi. Se l'emergenza esiste sul piano sanitario, allora se ne deve tenere conto anche su quello economico, e in questo senso nell'approvare questi provvedimenti ribadiamo il nostro auspicio di interventi più incisivi.
Per dirlo in un altro modo, un'emergenza che giustifica simili forzature della Costituzione formale, a nostro avviso avrebbe dovuto giustificare anche forzature delle regole di bilancio europee, a maggior ragione in quanto queste ultime sono certamente sospese (mentre la Costituzione non dovrebbe esserlo).
Nell'auspicio che queste questioni di metodo vengano affrontate e risolte prima che la memoria della normalità sia definitivamente corrosa dallo stato di eccezione, un'eccezione sospettamente asimmetrica, concludo ribadendo il nostro voto favorevole.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pellegrini Marco nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426
Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge fisco-lavoro, la cui conversione di accingiamo ad approvare, deve essere visto e compreso nella prospettiva dell'intera sessione di bilancio di cui costituisce una sorta di anticipazione.
È innegabile che il provvedimento fornisca risposte importanti in termini di alleggerimento dal peso delle cartelle esattoriali, in perfetta continuità con quanto già fatto a partire da marzo 2020 dal Governo Conte II. Su questo aspetto credo sia stato molto importante aumentare, inizialmente da sessanta a centocinquanta giorni, e poi fino a centottanta, i giorni entro i quali sarà possibile saldare le cartelle esattoriali, i cui invii sono ripresi dal 1° settembre di quest'anno dopo un periodo di moratoria.
Nel provvedimento ci sono anche altri differimenti di termini che, in un modo o nell'altro, possono garantire ulteriore ossigeno ai contribuenti ancora alle prese con la difficile e progressiva uscita dalla crisi pandemica e mi riferisco, ad esempio, allo slittamento dei termini per il pagamento degli avvisi bonari e delle rate scadute della rottamazione ter e del cosiddetto saldo e stralcio. Su quest'ultimo punto dobbiamo e vogliamo fare di più, rinviando il termine ultimo al 2022. Il Governo ha assicurato un'apertura in tal senso e nei prossimi giorni, in occasione della legge di bilancio, ci aspettiamo che proprio sulle rate scadute di rottamazione ter e saldo e stralcio si dia un altro segnale distensivo e di comprensione delle difficoltà oggettive che hanno attraversato negli ultimi mesi cittadini e imprese.
Allo stesso tempo, e sempre considerando in proiezione la legge di bilancio per il 2022, dobbiamo sfruttare la misura del decreto-legge fisco che aumenta a centottanta i giorni dalla notifica della cartella entro i quali effettuare il pagamento. Questo lasso di tempo deve essere funzionale a ragionare su un'altra forma di definizione agevolata dei carichi pendenti, che il MoVimento 5 Stelle da oltre un anno e mezzo propone nella forma di una rottamazione quater, che guardi sicuramente ai debiti fiscali relativi al 2018 e al 2019, ma che abbia anche il coraggio di guardare al 2020, l'anno terribile della crisi economica causata dalla pandemia. Sarebbe un provvedimento non di condono, ma solo di azzeramento di sanzioni e interessi, in quanto il contribuente fedele pagherebbe per intero l'imposta dovuta che, nella maggior parte dei casi è stata indicata e calcolata nella dichiarazione dei redditi, quindi si tratta di contribuenti fedeli.
Sappiamo tutti che siamo in una fase di crescita importante dell'economia, come ha certificato ieri l'OCSE. L'Italia è accreditata di un più 6,3 per cento del PIL nel 2021, trend che ci rende una locomotiva economica mondiale, visto che si registrano proiezioni migliori di crescita solo per Cina e India. Sicuramente ciò è l'effetto di un rimbalzo dovuto al profondo calo del PIL nel 2020, ma è anche l'effetto delle efficaci misure di protezione e rilancio dell'economia varate nel corso del Governo Conte II.
Questo trend di crescita non significa però che siamo fuori dalla pandemia. Nostro dovere è non sottovalutare alcun pericolo e, inoltre, far di tutto per fortificarla, aiutarla, creare le condizioni affinché sia duratura. Inoltre, siamo alle prese con l'inizio di pressioni inflazionistiche che stanno causando qualche ulteriore preoccupazione, per ora contenuta, a famiglie e imprese. Sulla scorta di quanto ci hanno detto nelle scorse settimane Christine Lagarde e Fabio Panetta, rispettivamente presidente e componente del Comitato esecutivo della BCE, questa risalita dell'inflazione sembra abbia carattere di temporaneità e deriva non da dinamiche dalla domanda, ma da crisi nell'offerta, causata dalla strozzatura di alcune catene di approvvigionamento, nonché dall'aumento dei costi dell'energia. Ciò precisato, resta il fatto che dobbiamo monitorarla.
A maggior ragione riteniamo che una risposta ai cittadini debba arrivare anche attraverso un ulteriore alleggerimento del peso delle cartelle esattoriali. Come detto poc'anzi, un passo importante viene compiuto in questo decreto ma un altro passo importante andrà fatto all'interno della legge di bilancio.
Voglio, inoltre, ricordare che all'interno di questo decreto c'è un altro importante risultato conseguito dal MoVimento 5 Stelle. Grazie a un emendamento firmato dalla nostra Nunzia Catalfo, permettiamo agli invalidi parziali che lavorano di continuare a ricevere l'assegno di invalidità, alle condizioni di sempre. Un impegno che con tutto il M5S avevamo preso e che abbiamo onorato.
Adesso la partita si sposta decisamente nel campo della legge di bilancio. Su questo, a nome del MoVimento 5 Stelle, voglio essere molto chiaro. Al superbonus 110 per cento, misura ideata e introdotta dal M5S, che opportunamente il Governo ha confermato, deve essere restituita tutta la sua ampiezza originaria. Tutti noi abbiamo constatato i dati più che lusinghieri diffusi nelle ultime quarantotto ore su questa importante misura dal Rapporto Cresme-Camera dei deputati e dall'Enea: un aumento esponenziale di cantieri (più 70.000) e posti di lavoro (più 150.000, che diventano più 500.000 considerando tutti i bonus edilizi, di cui il MoVimento 5 Stelle ha preteso e ottenuto la proroga in legge di bilancio), impatto crescente sulla dinamica del PIL, raggiungimento anticipato di obiettivi ambientali grazie all'efficientamento energetico che la misura ha permesso di realizzare. Ma, davvero, non c'è quasi giorno senza che un centro di ricerca o un osservatorio certifichi l'impatto del superbonus 110 per cento sull'economia, sull'ambiente, sul gettito fiscale e previdenziale, sulla ripresa di un settore che era in crisi dal 2008.
Ancora ieri il ministro Cingolani l'ha definita misura "straordinaria". Per questi motivi, mi auguro che in legge di bilancio tutte le forze politiche facciano squadra e appoggino la richiesta che viene dai cittadini, dal settore produttivo, dal M5S di restituire al superbonus 110 per cento la sua ampiezza originaria, l'unica in grado di consentire ad essa di sprigionare il potenziale ancora inespresso per il bene del Paese, dell'economia sostenibile, dell'ambiente, di cittadini e imprese.
Per ciò che riguarda la conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, esprimo voto favorevole.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Craxi, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Ferrazzi, Floridia, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.
Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.
Gruppi parlamentari, composizione
Il senatore Michele Boccardi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.
La Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Iniziativa CNEL
Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)
(presentato in data 04/11/2021);
DDL Costituzionale
Senatori Parrini Dario, Zanda Luigi, Bressa Gianclaudio
Modifiche agli articoli 85 e 88 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica e di esercizio del potere di scioglimento delle Camere (2468)
(presentato in data 02/12/2021).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Binetti Paola ed altri
Istituzione della Giornata nazionale dei fratelli e delle sorelle dei pazienti con malattia rara (2238)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 02/12/2021).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro della difesa, con lettere del 29 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del Joint Force Air Component Command (JFACC) nazionale (n. 334);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (n. 335);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità Multi Data Link (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto Defence Information Infrastructure (DII) e della sua evoluzione in Defence Cloud (n. 336);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano (n. 337);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, relativo all'acquisizione di un'area addestrativa gallegiante per il Gruppo Operativo Incursori (GOI) (n. 338).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Edoardo Castangia da Genova propone modifiche agli articoli 7, 8, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione volte ad affermare i principi della laicità dello Stato e della parità di genere (Petizione n. 979, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Enrico Tugnoli da Ferrara chiede l'estensione dei bonus in materia di edilizia anche alle nuove costruzioni destinate a prima casa nonché modifiche all'iter procedurale autorizzativo (Petizione n. 980, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Zeno Filippo Bedoni da Verona chiede che venga prevista la possibilità di accedere al contributo perequativo a fondo perduto di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche per quegli operatori economici che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel termine del 30 novembre 2021, in luogo della scadenza del 30 settembre 2021 (Petizione n. 981, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Romeo De Santis da Torino chiede interventi urgenti di potenziamento in termini di strutture e di personale medico dei dipartimenti di salute mentale (Petizione n. 982, assegnata alla 12a Commissione permanente);
la signora Elisabetta Sacchi, Presidente del Comitato O.N.A. Pesaro (Osservatorio Nazionale Amianto) chiede disposizioni volte ad attuare con urgenza un attento monitoraggio e una mappatura del territorio oltre che a tempestivi interventi di bonifica in caso di rilevazione della presenza di amianto (Petizione n. 983, assegnata alla 13a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede che venga consentito il riscatto a fini pensionistici della laurea anche se il periodo temporale considerato è già coperto da contribuzione da lavoro (Petizione n. 984, assegnata alla 11a Commissione permanente);
il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:
disposizioni volte a tutelare le celebrazioni del Natale (Petizione n. 985, assegnata alla 1a Commissione permanente);
la predisposizione di giornate dedicate allo screening sanitario a fini di prevenzione (Petizione n. 986, assegnata alla 12a Commissione permanente);
l'istituzione presso ciascuna Prefettura dell'Ufficio dei diritti dei cittadini (Petizione n. 987, assegnata alla 1a Commissione permanente);
interventi a sostegno di produttori di olio d'oliva nella Regione Puglia (Petizione n. 988, assegnata alla 9a Commissione permanente);
la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede che venga esaminato ed approvato celermente il disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo recante "Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale" (Atto Senato n. 2325/XVIII) (Petizione n. 989, assegnata alla 11 Commissione permanente).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Toninelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06335 del senatore Lannutti ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 26 novembre al 2 dicembre 2021)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127
CORRADO ed altri: sui 28 nuovi dirigenti del Ministero della cultura (4-06327) (risp. FRANCESCHINI, ministro della cultura)
FARAONE: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-05705) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)
LANNUTTI ed altri: sugli incarichi ricoperti dal capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (4-05460) (risp. SARTORE, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)
sulla delocalizzazione in Polonia della produzione del veicolo Ducato (4-06045) (risp. PICHETTO FRATIN, vice ministro dello sviluppo economico)
sul finanziamento dei corsi di lingua italiana in Svizzera tenuti dall'Ecap (4-06086) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
LUCIDI: sull'aggiornamento delle disposizioni in materia di riproduzione delle opere (4-05843) (risp. BORGONZIONI, sottosegretario di Stato per la cultura)
ORTIS ed altri: sul futuro degli stabilimenti di Stellantis (4-05963) (risp. PICHETTO FRATIN, vice ministro dello sviluppo economico)
PAPATHEU: su un piano vaccinale per i dipendenti delle sedi diplomatiche all'estero (4-06093) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
PAPATHEU, GIAMMANCO: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-06006) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)
PRESUTTO ed altri: sulla manutenzione della galleria Vittoria a Napoli (4-05894) (risp. GIOVANNINI, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
SAPONARA, ALESSANDRINI: su nuove ricerche archeologiche sui fondali di Riace (Reggio Calabria) (4-06099) (risp. BORGONZONI, sottosegretario di Stato per la cultura)
Interrogazioni
RAUTI - Ai Ministri della difesa e dello sviluppo economico. - Premesso che:
nei giorni scorsi i lavoratori della OTO Melara, società controllata da Leonardo attiva nel campo della difesa e fondata a La Spezia, con sede centrale a Roma e sedi operative a La Spezia e Brescia, unita in un'unica divisione con la Whitehead sistemi subacquei di Livorno, hanno manifestato contro la possibile cessione della divisione SDI (sistemi di difesa) di Leonardo in Italia o all'estero;
più precisamente, secondo "Il Sole-24 ore", Oto e Wass potrebbero entrare in una partita più ampia, coinvolgendo anche gruppi europei, al fine di procedere ad un riassetto della difesa anche in campo elettronico, mentre secondo "la Repubblica" sarebbe il consorzio franco-tedesco Knds ad aver lanciato l'offerta per il loro acquisto;
i presunti acquirenti, oltre ad aver garantito il mantenimento della piena occupazione, avrebbero proposto anche l'ingresso dell'Italia nel progetto per il nuovo carro armato lanciato da Macron e Merkel, l'eurotank MGCS, che dovrebbe essere il protagonista di un mercato da oltre 11 miliardi di euro;
il nostro Paese non può e non deve cedere all'estero asset strategici, operativi a livello internazionale, e dal valore geopolitico, oltre che economico, nel mercato della difesa; in particolare, si deve evitare ogni cessione in una fase in cui la stessa divisione sta perseguendo l'obiettivo di superare i vincoli o i veti imposti da altri Paesi alla commercializzazione;
considerato che:
seppure appare comprensibile e auspicabile l'esistenza di una collaborazione in ottica di un sistema comune di difesa, questo dovrebbe essere improntato su una collaborazione e lo sviluppo di progetti comuni, non sulla cessione, da parte dell'Italia, di asset strategici, con progressiva perdita del know how oggi posseduto da almeno 1.500 lavoratori, molti dei quali specializzati, operanti in tutte le sedi aperte da oltre un secolo e strettamente legate alle università e al tessuto economico e sociale locale;
l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nel settore siano tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa su specifiche delibere o atti societari, al fine di consentire all'Esecutivo l'eventuale e tempestivo esercizio dei poteri speciali;
il futuro di un settore così strategico non può essere programmato solo avuto riguardo ai dati economici, senza il coinvolgimento del Parlamento e, soprattutto, dopo che nel recente passato, in diverse occasioni, nelle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è stato chiamato a riferire proprio sul progetto europeo dell'eurotank MGCS e sul futuro stesso di Leonardo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare e rafforzare il settore dell'industria della difesa, in particolare le relative attività svolte da Leonardo, dando piena attuazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 21 del 2012.
(3-02969)
VERDUCCI, BOLDRINI, FEDELI, IORI, LAUS, PARRINI, ROJC, STEFANO, TARICCO - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
nel 2009 una composita comunità di persone provenienti da diverse parti del mondo, in un'area da tempo abbandonata ed inutilizzata che aveva ospitato negli anni '80 un salumificio Fiorucci situata a ridosso del quartiere di Tor Sapienza a Roma, ha dato vita all'esperienza di rigenerazione urbana "Metropoliz", trasformando lo spazio in un museo abitato;
oggi, il MAAM, museo dell'altro e dell'altrove di Metropoliz ospita oltre 600 opere site-specific realizzate da artisti italiani ed internazionali, tra i quali Veronica Montanino, Michelangelo Pistoletto, Gian Maria Tosatti, Gianfranco Notargiacomo, Mauro Cuppone, Eduardo Kobra, Gonzalo Borondo, Sten & Lex;
gli oltre 60 nuclei familiari che abitano Metropoliz si occupano della cura costante dello spazio e delle opere, oltre che delle iniziative di rilevanza sociale e culturale che vi si svolgono, con il coinvolgimento del territorio circostante e di una comunità molto estesa;
la presenza delle opere d'arte costituisce un ulteriore stimolo alla cooperazione, alla solidarietà, alla coesione della comunità in un processo di scambio ed acquisizione identitaria tra abitanti, esperienze artistiche, opere e cittadini;
il valore e l'eccezionalità dell'esperienza del Metropoliz e del MAAM hanno coinvolto un'ampia comunità di artisti, attivisti, ricercatori universitari, personalità della cultura ed istituzioni che sostiene da anni il museo abitato e sono state oggetto di documentari, studi e ricerche universitarie, come dimostra una vasta bibliografia italiana ed internazionale;
Metropoliz e MAAM hanno ispirato film e documentari e l'esperienza è stata raccontata in varie circostanze istituzionali, tra le quali, da ultimo, la mostra biennale di architettura di Venezia 2021, ospite del padiglione Italia;
considerato che:
la sopravvivenza del museo abitato di Metropoliz è a rischio a causa della volontà del proprietario dell'area di rientrarne in possesso per valorizzare il suo investimento attraverso l'abbattimento del manufatto e l'edificazione di una nuova struttura che non intende tenere conto dell'esperienza del museo abitato, né dei suoi abitanti e del suo valore culturale e sociale;
già nell'ottobre 2018, l'allora assessore per la crescita culturale di Roma capitale scriveva all'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per portarlo a conoscenza del valore culturale dell'esperienza del museo abitato e della necessità di preservarlo e salvaguardarlo, trovando una soluzione adeguata;
l'esperienza dell'unico museo abitato al mondo riveste un interesse generale per il valore artistico delle opere che contiene, per la comunità che lo anima, per la funzione sociale e culturale che svolge, in modo pienamente corrispondente a quanto dispone la seconda parte dell'articolo 42, comma terzo, della Costituzione italiana: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare l'esperienza artistica e culturale di Metropoliz e del MAAM, museo dell'altro e dell'altrove.
(3-02970)
TURCO - Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale e dello sviluppo economico. - Premesso che:
la proposta della Ministra per il sud avente ad oggetto la "riprogrammazione concernente la progettazione dell'Acquario green", che verrà discussa nel prossimo incontro nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) il 7 dicembre 2021, rappresenta, a giudizio dell'interrogante, uno schiaffo alla città e ai cittadini di Taranto;
trattasi di un progetto finanziato, nel corso dell'anno 2020, dal Governo Conte II per circa 50 milioni di euro, finalizzato a creare un centro multimediale di cultura del mare e di ricerca scientifica nell'ambito della biologia marina, oltre che a consentire il recupero e la salvaguardia dell'area del Mar Piccolo, della storia delle civiltà del Mediterraneo, di Taranto e della Magna Grecia. L'Acquario green rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della città di Taranto e di un'importante area abbandonata all'interno del borgo, destinandola ad attività turistica e di ricerca. Si tratta di una fondamentale infrastruttura destinata a riconvertire sul piano economico, sociale e culturale un territorio che, con fatica, negli ultimi anni ha iniziato un processo di diversificazione del suo assetto strategico e che adesso rischia di essere fermato;
questa, a parere dell'interrogante, assurda proposta avviene a margine di un periodo in cui il CIS Taranto ha prodotto solo "il nulla". Negli oltre 11 mesi trascorsi dall'insediamento della nuova governance, infatti, si registra un solo incontro in videoconferenza, con all'ordine del giorno la presa d'atto di misure già programmate e finanziate. Il progetto che si intende definanziare è già nella fase di progettazione, così come ha reso noto la Regione Puglia con nota dello scorso 29 novembre, dove la misura è definita "un progetto-bandiera nel processo di riqualificazione dell'immagine e dell'attrattività della città, in coerenza anche con lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026". La stessa Autorità portuale, soggetto attuatore, con nota del 30 novembre scorso, ha confermato il rispetto dei tempi di realizzazione della progettazione e della conseguente gara di affidamento. Non si comprendono, pertanto, le ragioni della proposta di definanziamento di un'opera così strategica, importante e tanto attesa dai cittadini di Taranto;
inoltre, dall'ordine del giorno della prossima riunione del CIS, si apprende che non è stato ancora ultimato il procedimento amministrativo di un altro importante progetto, già deliberato e finanziato nel corso del Governo Conte II, cioè l'insediamento produttivo del Gruppo Ferretti, leader nel luxury della nautica da diporto, che dovrebbe garantire oltre 200 posti di lavoro diretti, oltre la creazione di nuove filiere produttive;
si constata, peraltro, che non è stato dato seguito alle delibere e agli impegni assunti nel 2020, in sede di CIS e CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), nonché all'attuazione del contratto di sviluppo e alla progettazione esecutiva già completata da diverso tempo. Questa inerzia operativa accumulata negli ultimi undici mesi, rischia di compromettere la realizzazione dell'intero investimento, oltre ad incrinare la credibilità e la reputazione dell'Italia nei confronti di un'importante impresa multinazionale presente nel Paese da decenni. Tant'è che la stessa ha più volte minacciato di rinunciare all'investimento in considerazione dell'assenza di riscontro agli impegni assunti da parte dell'attuale Governo,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano informare il Parlamento sulla non condivisibile proposta all'ordine del giorno e su quanto non realizzato in questi 11 mesi nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, considerato che la città di Taranto ha urgente necessità, quale area di crisi industriale complessa, di risposte certe, concrete e immediate alle numerose problematiche, affinché non vengano vanificati gli sforzi compiuti per il mantenimento degli equilibri sociali raggiunti così faticosamente in questi ultimi anni.
(3-02972)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FARAONE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la Tributi Italia S.p.A. era, fino al 2009, una società iscritta all'Albo nazionale dei soggetti abilitati all'accertamento della riscossione e liquidazione delle entrate comunali;
in tale veste, la società di consulenza, che operava in oltre 400 comuni di tutta la penisola, si occupava, su incarico dei comuni, della riscossione delle tasse locali;
già da prima del 2009 versava in stato di grave squilibrio finanziario, risultando inadempiente nei confronti della maggioranza dei comuni dei quali gestiva la riscossione dei tributi;
tale grave inadempienza ha comportato il dissesto finanziario di numerosi comuni;
con delibera n. 1/2009 del 9 dicembre 2009, la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni ha disposto la cancellazione della società Tributi Italia S.p.A. dall'albo in questione, essendo state ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, in base al quale si procede alla cancellazione d'ufficio per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;
il provvedimento di cancellazione è stato ritualmente notificato alla società Tributi Italia S.p.A. il 14 dicembre 2009;
inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 8687/2010, ha confermato la precedente decisione del TAR Lazio, Sez. II, n. 1009/2010, riguardo la cancellazione di Tributi Italia all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di riscossione e gestione dei tributi;
la Tributi Italia S.p.A., con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 giugno 2010 è stata ammessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (Legge Marzano), con nomina a Commissario straordinario del dottor Luca Voglino;
con successivi decreti ministeriali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le seguenti società appartenenti al gruppo: ASER S.r.l. (decreto del 19 luglio 2010), Immobiliare Tributi Italia S.p.A. (decreto del 16 settembre 2010), Centro Tri. Com. S.p.A. e San Giorgio S.r.l. (decreti del 16 novembre 2010);
il Tribunale ordinario di Roma, sez. fallimentare, con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società, nominando giudice delegato la dottoressa Maria Luisa De Rosa;
in data 8 gennaio 2014 viene sottoscritto l'atto di compravendita del ramo d'azienda di Tributi Italia in Amministrazione straordinaria S.p.A. con la Serti S.p.A. (Società Europea Riscossione Tributi e Imposte), che svolge attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali; con tale contratto si prevede il passaggio degli occupanti di Tributi Italia S.p.A., come previsto dall'accordo siglato in data 30 dicembre 2013 con le organizzazioni sindacali;
con contratto del 19 giugno 2015, la Società Arianna 2001 S.p.A. del Gruppo F.I.T. (federazione Italiana Tabaccai) ha acquistato l'intera partecipazione della società Serti S.p.A.;
con delibera dell'8 luglio 2015, l'Assemblea di Sert S.p.A. ha statuito di cambiarne denominazione in Novares S.p.A. e, contestualmente, ha deliberato il trasferimento della sede sociale;
considerato che:
la vicenda della Tributi Italia S.p.A. ha provocato la crisi di moltissimi comuni oltre che una grave difficoltà in cui hanno versato e continuano a versare centinaia di lavoratori;
i lavoratori della Tributi Italia S.p.A., circa seicento, ad oggi debbono ancora percepire stipendi arretrati;
per tentare di salvaguardare, almeno parzialmente, i posti di lavoro, è stata avviata la procedura diretta di CIG attraverso l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, che si è però rivelata insufficiente;
il trattamento di cassa integrazione per i lavoratori è stato prorogato a più riprese fino al 31 dicembre 2013;
in data 21 giugno 2013 la società rende noto che poteva essere avanzata da parte dei lavoratori domanda di liquidazione del TFR riconosciuto nello stato passivo, inoltrando apposita domanda ai Fondi di garanzia e tesoreria INPS;
nonostante le vicende che hanno interessato la società e le numerose iniziative intraprese in questi anni dal Commissario straordinario, non è stato possibile procedere al recupero della liquidità necessaria per pagare i debiti con il personale dipendente;
i lavoratori, dunque, risultano in attesa da anni delle somme ancora da percepire e non hanno alcuna notizia in proposito da quando hanno iniziato ad usufruire dello strumento della cassa integrazione, ossia dal 14 marzo 2010;
ad oggi, dunque, nessuna novità è pervenuta in merito alle somme spettanti e ancora dovute ai lavoratori;
peraltro, come rilevato dagli stessi lavoratori, occorre precisare che la Tributi Italia S.p.A. risulta aver provveduto all'emissione dei cedolini delle buste paghe per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, dunque già in regime di amministrazione straordinaria, senza però che quelle somme siano state realmente percepite dagli stessi lavoratori e senza che il Commissario straordinario abbia proceduto alle opportune verifiche del caso,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per approfondire la vicenda e assicurare la percezione delle somme ancora dovute ai lavoratori, che per anni hanno assicurato alla società una solida professionalità ma che, al contempo, ancora attendono i compensi loro spettanti e di cui non hanno notizie ormai da troppo tempo.
(3-02971)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PARAGONE - Ai Ministri della salute e dell'interno. - Premesso che:
è notizia recente che centinaia di certificazioni verdi, gran parte delle quali autentiche e in corso di validità, siano disponibili in pacchetti e scaricabili on line, anche attraverso siti per la condivisone di musica peer to peer, in violazione della normativa sulla privacy;
il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine per accertare le cause di questa illecita diffusione di documenti contenenti dati sensibili, considerata particolarmente grave e pericolosa. Per tale ragione è stato dato mandato al nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di acquisire gli archivi on line e accertarne la provenienza;
considerato che si tratta di un danno enorme per le persone cui appartengono le certificazioni e anche per la tenuta dell'intero sistema di monitoraggio,
si chiede di sapere:
come e con quali sistemi informatici i Ministri in indirizzo abbiano vigilato per garantire la tutela della privacy dei detentori del green pass;
se e quali urgenti azioni di cyber sicurezza intendano mettere in campo per evitare la reiterazione del fenomeno.
(4-06337)
PEROSINO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
nell'anno 2021 che volge al termine, esistono ancora vaste plaghe d'Italia, soprattutto aree interne e montane, nelle quali il segnale RAI (soprattutto RAI 3) è debole e quasi inesistente;
le interrogazioni parlamentari e altri atti politici ed amministrativi di segnalazioni e di pressioni si susseguono da decenni;
le risposte della RAI sono sempre state laconiche e non hanno portato a risultati poiché non sono stati effettuati investimenti. Ad esempio, le vallate della montagna di Cuneo sin dalla base, cioè le colline delle Langhe, lamentano carenze serie e gravi;
la tecnologia odierna consente la trasmissione di dati in tutto il mondo in tempo reale;
con piccoli investimenti si potrebbe ovviare al problema con celerità;
sarebbe auspicabile conoscere un piano, eventualmente all'interno del PNRR, per una soluzione concreta,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire risposte al problema, con indicazioni precise da rendere pubbliche e attuare.
(4-06338)
IANNONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il 24 maggio 2017 fu sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Regione Campania e dalla Città metropolitana di Napoli un protocollo d'intesa a cui fece seguito, il 28 novembre 2017, una convenzione per effetto della quale il Ministero prevede di cofinanziare il "programma Campania più" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 28 aprile 2017, destinando a tal fine l'importo complessivo di 10 milioni di euro del fondo sociale per occupazione e formazione, e di destinare dette risorse a bonus assunzionali o ad assegni di collocazione a favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata della platea del "progetto BROS" (dall'acronimo Budget individuali per il reinserimento occupazionale e sociale);
nel 2018 la Regione, con una serie di delibere, ha dato attuazione al predetto protocollo d'intesa programmando le seguenti azioni: "manutenzione integrata della rete stradale regionale e ampliamento del piano di manutenzione integrata della rete stradale regionale";
l'elenco dei disoccupati iscritti nella platea BROS, così come aggiornato dalla Direzione lavoro della Regione, è stato trasmesso all'ACAMIR (Agenzia campana mobilità, infrastrutture e reti) e da questa alle aziende aggiudicatarie degli appalti affinché potessero procedere alla selezione dei disoccupati ai fini della loro assunzione;
le procedure non hanno previsto la verifica del possesso dei requisiti per le assunzioni al lavoro e soprattutto, ad oggi, non sono stati resi pubblici i criteri utilizzati e adottati per la selezione e l'assunzione dei disoccupati, facendo venir meno la necessaria trasparenza;
a tutto ciò si aggiunge che la selezione dei lavoratori è stata affidata ad una società privata, l'Agenzia per il lavoro PSB S.r.l., individuata dalle stesse aziende aggiudicatarie delle gare, anziché affidare tale compito ad una società pubblica. A fronte di una forza disponibile di oltre 3.000 disoccupati, l'Agenzia per il lavoro ne ha selezionati 872, senza che vi sia stata alcuna selezione né verifica dei titoli in possesso dei soggetti poi avviati al lavoro;
la Regione, dopo aver adottato la delibera n. 257 del 26 maggio 2020 e, successivamente, in data 15 settembre 2020, sottoscritto un protocollo di intesa con Comune di Napoli e ANPAL Servizi, ha pubblicato la "procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e cura delle aree a verde individuate sul programma 'Riqualificazione di aree verdi in Parchi urbani, aree naturali e giardini storici, finanziato a valere sulle risorse, POC 2014/2020', Intervento di 'Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli'";
in detta procedura era mantenuta la "clausola sociale", e era previsto, per l'espletamento delle procedure selettive dei lavoratori, il coinvolgimento dell'ANPAL, che garantisce competenza ed imparzialità;
ciononostante, all'ANPAL non è stato mai richiesto la prevista attività di collaborazione, di supporto e di sostegno tecnico soprattutto in relazione alla fissazione dei criteri di selezione ed alle procedure di selezione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di doversi attivare presso la Regione Campania al rispetto di quanto stabilito con il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 maggio 2017, con particolare riferimento all'art. 3 ed all'obbligo di "attivazione di procedure di evidenza pubblica" per ciò che attiene alla selezione dei lavoratori tra quelli compresi nella platea precisata con la nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017;
se non ritenga, anche attraverso il coinvolgimento dell'ANPAL, di procedere ad una verifica del protocollo d'intesa rispetto alle azioni fin qui avviate e per una definitiva fissazione dei criteri di selezione dei disoccupati di lunga durata cui è rivolto il programma.
(4-06339)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 3 novembre 2021 a Roccapiemonte (Salerno) sono stati esplosi colpi di pistola contro l'auto dell'avvocato nocerino Alfonso Esposito;
un episodio sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino;
il professionista, intorno alle ore 01.00 di notte del 3 novembre, aveva avvertito qualcosa, nonostante la pioggia, e anche la moglie aveva sentito degli strani rumori provenire dall'esterno ma, complice il cattivo tempo, l'avvocato si era tranquillizzato, addebitando gli strani rumori percepiti proprio al maltempo;
la mattina, però, è stata la coniuge di Esposito ad accorgersi di quanto fosse avvenuto qualche ora prima e avvicinatasi all'auto, parcheggiata davanti casa, ha notato che il parabrezza era stato danneggiato e ha subito allertato il marito;
l'auto, secondo quanto accertato dai militari, è stata colpita con un corpo contundente, probabilmente una pietra, ma la cosa ancor più inquietante è che il legale ha ritrovato ben 4 colpi di pistola, che poi i carabinieri hanno scoperto essere a salve;
il legale originario di Nocera Inferiore ha subito allertato i Carabinieri che sono giunti in via della Libertà per dare il via alle indagini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;
se ritenga che questo grave episodio meriti la massima attenzione in considerazione dell'impegno civile dell'avvocato Esposito che denuncia apertamente condotte politiche ed amministrative in un territorio che ha vissuto anni bui di storia criminale;
se intenda, a prescindere dal serio lavoro d'indagine delle forze dell'ordine e della magistratura, realizzare iniziative per garantire e tutelare la sicurezza dell'avvocato Esposito e della sua famiglia.
(4-06340)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, e successive modifiche, veniva promulgato il "codice antimafia", divenuto il punto di riferimento completo per semplificare l'attività dell'interprete e migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei bei confiscati; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione;
nel codice si delineano, tra l'altro, le norme per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
nello specifico all'art. 48, comma 3, lettera c), vengono indicate delle prescrizioni per gli enti territoriali oggetto di trasferimento dei beni immobili confiscati;
viene stabilita la pubblicazione dell'elenco dei beni acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente ed il relativo utilizzo: "Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
viene stabilita l'evidenza pubblica per l'affido dei beni: "Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento";
viene stabilito l'utilizzo pieno dei beni acquisiti al patrimonio: "Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";
è stabilito l'obbligo di relazionare annualmente gli utilizzi e le attività svolte sui beni confiscati: "Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto";
tali prescrizioni vengono rinnovate alla lettera d): "[I beni] trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
alla data odierna sul territorio del comune di Salerno risultano i seguenti beni destinati: 1) codice I-SA-190877; 2) codice I-SA-190882; 3) codice I-SA-2221; 4) codice I-SA-2203; 5) codice I-SA-2213; 6) codice I-SA-251812; 7) codice I-SA-159303; 8) codice I-SA-782; 9) codice I-SA-297633; 10) codice I-SA-297741; 11) codice I-SA-256717, per un totale di 11 beni;
i primi 10 sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno, mentre l'undicesimo identificato con codice I-SA-256717 è stato destinato alla vendita come da normativa vigente;
nel sito istituzionale del Comune di Salerno alla voce "amministrazione trasparente" risulta pubblicato l'elenco dei beni confiscati aggiornato al 31 dicembre 2020, non rispondente all'aggiornamento con cadenza mensile come richiesto dalla normativa;
esso risulta incompleto e mancante in varie parti delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c);
il bene identificato con codice I-SA-297741, terreno agricolo, trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno con decreto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avente protocollo n. 0042925 del 5 ottobre 2018, a seguito di manifestazione di interesse all'acquisizione per scopi sociali (orti sociali) espressa con delibera di Giunta n. 217 del 14 giugno 2018 dall'amministrazione comunale, non risulta neanche tra i beni presenti nell'elenco;
l'amministrazione comunale negli anni non ha provveduto all'affidamento con evidenza pubblica dei beni come richiesto dalla normativa vigente;
all'Agenzia non sono pervenute le relazioni annuali sulle procedure ai sensi delle citate lettere c) e d) da parte del sindaco;
in data 22 novembre 2021 si sarebbe svolta una conferenza di servizi tra l'Agenzia e gli enti territoriali per acquisire manifestazioni d'interesse al trasferimento di nuovi beni immobili confiscati al patrimonio indisponibile degli enti;
il Comune di Salerno è stato invitato a rispondere per 6 procedure, identificate con i codici: 1) codice I-SA-355653; 2) codice I-SA-322420; 3) codice I-SA-336190; 4) codice I-SA-336191; 5) codice I-SA-336182; 6) codice I-SA-336183;
a giudizio dell'interrogante l'incapacità di gestione palesata sinora dall'amministrazione comunale potrebbe solo aggravarsi con l'acquisizione di nuovi beni, causando un deperimento del loro valore economico oltre alla valutazione dell'esistenza di reati per l'incauta gestione dei beni confiscati nell'identificazione dei reali fruitori dei beni stessi,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano identificati i reali fruitori dei beni attualmente nella disponibilità patrimoniale del Comune di Salerno e quali iniziative urgenti intenda attivare per il ripristino della legalità sul pieno riuso dei beni immobili confiscati e l'applicazione della normativa, valutando la nomina di un commissario con poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c).
(4-06341)
D'ANGELO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, PRESUTTO, LANNUTTI, COLTORTI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
come già segnalato in precedenti interrogazioni, le autostrade del messinese (A20 e A18), ormai da qualche anno sono ripetutamente oggetto di cronaca, non solo territoriale, ma anche nazionale, per la grave situazione di mala gestio dell'ente concessionario Consorzio autostrade siciliane (CAS), che in più occasioni ha messo a serio rischio l'incolumità dei cittadini, a causa di un'inadeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e di una grave carenza organizzativa nella gestione delle emergenze e nella messa in sicurezza dei tratti autostradali;
l'ennesima emergenza si è verificata il 31 agosto 2021, nella galleria Telegrafo, a seguito dell'incendio di un'auto che ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulla sicurezza e sulle condizioni di quella tratta e dell'intera rete autostradale gestita dal CAS;
nonostante le verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le raccomandazioni sono state ignorate dal CAS, come dimostra proprio l'episodio della galleria Telegrafo, rimasta aperta al traffico, benché a marzo scorso ci fosse stata la segnalazione del Ministero che indicava la necessità di chiusura d'urgenza a causa di un grave ammaloramento strutturale e la totale mancanza di dotazioni antincendio;
alla luce di tale condotta, più volte e da più parti denunciata, è di tutta evidenza la gestione approssimativa del CAS a scapito della sicurezza degli utenti, che insinua ragionevoli dubbi sull'adeguatezza degli interventi di manutenzione gestiti dall'ente e tuttora in corso;
considerato che:
nei pressi di Letojanni, comune del messinese, è iniziata la costruzione di una galleria esattamente nel luogo in cui, tra il 4 e il 5 ottobre 2015, si verificò una frana a causa del cedimento di un'enorme quantità di terra, roccia e arbusti che vennero giù dalla collina e ostruirono completamente l'autostrada A18 Messina-Catania dopo avere spaccato il muro di contenimento a protezione della carreggiata;
le operazioni di messa in sicurezza del costone sovrastante sono assai complesse, a parere degli interroganti sarebbe pertanto quanto mai opportuno verificare l'adeguatezza dei lavori in corso e le idoneità tecniche e dei materiali utilizzati sia sotto il profilo della resistenza che dell'affidabilità e della durevolezza nel tempo, anche in ragione dell'enorme esborso di denaro pubblico;
il consorzio è da tempo sottoposto a indagini penali e contabili per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali gestiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se ritenga opportuno verificare l'adeguatezza del cantiere sulla A18, la conformità dell'intervento alle relative norme e l'adempimento da parte del CAS in ordine ai propri obblighi, affinché siano garantiti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e il livello di sicurezza richiesti ai sensi di legge.
(4-06342)
BONINO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
come emerso da visite ispettive, la casa circondariale di Rimini si configura come una struttura efficace nelle sinergie tra il personale, gli enti locali e le associazioni di volontariato;
una realtà apprezzabile, con una dimensione molto lontana da quella dei grandi centri di detenzione, al fine di promuovere un percorso personalizzato di rieducazione;
proprio al fine di sfruttare a pieno le potenzialità della casa circondariale di Rimini, con un piccolo ma efficace rinforzo positivo al miglioramento e alla buona condotta per tanti cittadini detenuti, nella logica rieducativa della pena, in relazione al disposto dell'articolo 27 della Costituzione, promuovendo misure che in pedagogia verrebbero definiti "rinforzi positivi",
si chiede di sapere:
se si intenda promuovere un intervento di edilizia carceraria al fine di conquistare una detenzione dignitosa anche nella sezione maggiormente in sofferenza;
al fine di promuovere l'estensione della sua riforma, dal processo fino all'esecuzione della pena, se si voglia adottare qualche misura volta a superare il blocco delle visite in presenza durante l'emergenza COVID, sfruttando e rafforzando la tecnologia da remoto con videochiamate in affiancamento alle visite stesse, garantendo a chi sconta la pena lontano dalle famiglie una maggiore continuità nei rapporti;
se si voglia potenziare l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di aggiornare in tempo reale la pena residua dei detenuti, decurtandola delle riduzioni per buona condotta.
(4-06343)
MORRA, DE BONIS, LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, MININNO, CRUCIOLI, DESSI', GRANATO, GIANNUZZI, DI MICCO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. - Premesso che:
il giorno 8 marzo 2021 è approdata nel porto di Bari la nave battente bandiera delle isole Marshall bulk carrier "Sagittarius", IMO 9550254, che trasportava circa 25.000 tonnellate di grano della qualità "desert durum" coltivato in Arizona per conto della società Fratelli De Cecco di Filippo S.p.A.. La nave, prima di arrivare al porto di Bari, aveva effettuato, in data 5 e 6 marzo 2021, una sosta a Malta;
la società in data 3 maggio 2021 sul proprio sito internet ha pubblicato il comunicato dal titolo: "Comunicato De Cecco nave Sagittarius" dove informava che "Alla luce di articoli riportanti notizie scorrette e tendenziose, con la presente, è nostra volontà riportare i fatti relativi alla nave Sagittarius in arrivo da Galvestone, Texas, ed approdata al porto di Bari lo scorso 8 marzo 2021 con un carico di circa 25.000 tonnellate di grano coltivato in Arizona della pregiata varietà 'desert durum'. Il grano in questione è arrivato in Italia provvisto di tutte le certificazioni necessarie rilasciate dall'autorità statunitense per l'ingresso in Europa ma all'atto delle ispezioni previste presso il punto di ingresso frontaliero, l'autorità fitosanitaria della Regione Puglia ha sollevato il sospetto di una possibile contaminazione di Tilletia Indica. Si tratta di un patogeno di nessun effetto sulla salute umana e animale ma minaccioso per la coltura agraria; le controanalisi realizzate presso il laboratorio autorizzato a livello nazionale hanno rilevato la presenza del patogeno, sia pure in livelli minimali. In ogni caso la partita di grano è stata ritenuta non suscettibile di importazione. I fatti riportati testimoniano la grande attenzione che viene posta ai temi di sicurezza alimentare e certifica il rigore degli iter analitici finalizzati all'individuazione dei patogeni che potrebbero diffondersi nell'areale di coltivazione europea. De Cecco ha preso atto delle determinazioni dell'Autorità competente, a tutela dell'habitat agronomico nazionale. La nave Sagittarius è ripartita domenica 2 maggio, lasciando il porto di Bari con l'intero carico",
si chiede di sapere:
se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli per sincerarsi che la nave Sagittarius non abbia scaricato il carico di grano contaminato in altro porto italiano;
quali azioni siano state intraprese per verificare che la partita di grano contaminato non sia stata destinata al consumo umano o animale, al fine di tutelare la salute dei consumatori e delle aree di coltivazione europea, evitando il diffondersi di questi pericolosi patogeni.
(4-06344)
MORRA, DE BONIS, LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, MININNO, CRUCIOLI, GRANATO, GIANNUZZI, DI MICCO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. - Premesso che:
la nave battente bandiera portoghese bulk carrier "Sumatra", IMO 9753260, con a bordo un carico di 33.000 tonnellate di grano partiva dal Canada il 5 marzo 2021, dopo circa 45 giorni di navigazione è arrivata presso il porto algerino di Annaba e lì si è fermata sino al 24 maggio 2021 in attesa di controlli e verifiche sulla qualità del carico da parte delle autorità algerine;
all'esito dei controlli, la nave avrebbe subito un respingimento del carico presso lo stesso porto algerino per motivi sanitari, poiché al suo interno sarebbero stati rilevati numerosi insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e muffe;
il 30 giugno, trascorso circa un mese, la nave ha ripreso a navigare e dopo un breve rifornimento presso il sito di Sarroch in Sardegna, si è diretta con il suo carico trasportato per conto dell'agente Spedra-Ravenna presso il porto di Ravenna, in cui è arrivata il 7 luglio;
considerato che:
da quanto si è appreso da notizia stampa diffusa dell'agenzia "Reuters" il 16 giugno 2021, sarebbero state respinte due navi dalle autorità algerine: la "Sumatra", contenente 33.000 tonnellate di frumento canadese, e un'altra nave contenente 27.000 tonnellate di frumento tenero francese, respinta perché conteneva due animali morti;
in data 30 luglio, su richiesta della società Casillo Commodities Italia S.p.A., il posto di controllo frontaliero (PCF) di Ravenna (del Ministero della salute) ha autorizzato lo sbarco della merce dalla Sumatra. La merce sbarcata è stata temporaneamente custodita presso i magazzini della Eurodocks Srl. In data 16 agosto 2021 la Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il sequestro conservativo della motonave, che è stata successivamente dissequestrata con provvedimento della Capitaneria di porto in data 19 agosto;
il 6 settembre la società Casillo Commodities Italia ha avanzato istanza in autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna, richiedendo in particolare il rilascio della certificazione sanitaria. A supporto della richiesta si argomentava di aver proceduto all'adozione di un "trattamento speciale" consistente nella separazione fisica della parte di merce, ritenuta contaminata da acqua marina, dal resto del carico, che sarebbe stato stoccato presso altro silos. In subordine l'importatore richiedeva l'acquisizione dei rapporti di ispezione ed analisi condotti privatamente sulla partita dalla Inspectorate Italia S.r.l. o, alternativamente, l'effettuazione di un campionamento del lotto al fine di individuare il trattamento speciale più idoneo per consentire il consumo umano della merce;
il 9 settembre parte della merce, originariamente in temporanea custodia (A3), era dichiarata in deposito doganale (IM7) sempre all'interno dei magazzini Eurodocks Srl. Viceversa permanevano in temporanea custodia 112.100 chili di merce, che sarebbero corrispondenti alla parte di carico in stato avariato,
si chiede di sapere:
se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli sanitari previsti di propria competenza e quale sia l'esito degli stessi;
quali siano le misure attivate dai Ministeri competenti al fine di verificare che il grano introdotto in Italia non presenti rischi per la salute dei consumatori;
se siano stati disposti ulteriori approfondimenti al fine appurare come mai il PCF di Ravenna, dopo avere negato l'ammissione all'importazione, abbia autorizzato lo sbarco della merce della motonave "Sumatra" su richiesta della società Casillo Commodities Italia, nonché sulle ragioni per cui gli uffici sanitari abbiano autorizzato il passaggio di oltre 200.000 quintali al deposito doganale.
(4-06345)
CALANDRINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
Aprilia, città di 74.000 abitanti in provincia di Latina, soffre una gravissima carenza di medici di medicina generale: difatti, secondo i dati rilevati dal Tribunale dei diritti del malato, a fronte dei 48 medici necessari, ve ne sono solamente 40, cui consegue la necessità per circa 2.000 cittadini di spostarsi a Cisterna di Latina, costretti ad accettare di iscriversi presso un medico di medicina generale fuori comune, a circa 25 chilometri da Aprilia;
la crisi di Aprilia è stata ulteriormente acuita dalla sospensione di medici "no vax";
l'emergenza è stringente altresì per i pediatri, ne necessitano 13 e attivi ve ne sono solamente 11;
tale situazione non è nuova nella provincia di Latina: nei mesi scorsi si è vissuta un'emergenza analoga e tuttora non risolta nei comuni più piccoli ma non meno importanti di Cori e Rocca Massima, alle prese con la carenza di medici di medicina generale a causa di un pensionamento e di un decesso di dottori che prestavano servizio in quei territori, con i pazienti costretti anche in questo caso a spostarsi a Cisterna;
a parere dell'interrogante, l'emergenza che si attraversa nella provincia di Latina ha radici profonde quali la mancata programmazione in merito al ricambio dei medici per raggiunta età pensionabile, trasferimenti eccetera; per normative, regolamenti e concorsi, che, ove fossero stati validi per il passato quando c'era una grande disponibilità di medici non lo sono più allo stato attuale; a causa del numero di accesso chiuso e insufficiente per le facoltà di medicina e chirurgia;
rileva, a tal uopo, istituire un piano di reclutamento innovativo finalizzato alla gestione di emergenze quali quella presente, oltre alla necessità, per le istituzioni competenti, di approfondire le motivazioni che sottendono alla scarsa capacità attrattiva del territorio di Latina per i nuovi, già di per sé scarsi, medici di medicina generale in graduatoria, che prediligono altre sedi;
risulta che, nella situazione descritta, undici dottori di medicina generale di Aprilia abbiano dato disponibilità ad accogliere 300 pazienti in più per sopperire al pensionamento di colleghi che hanno lasciato gli utenti sprovvisti di medico di famiglia;
al momento non è dato sapere quando e se tale estensione sarà ufficializzata. Ai medici resisi disponibili sarebbe stato comunicato che tale aumento del massimale avrebbe una durata massima di 6 mesi e comunque sino all'inserimento di un congruo numero di medici negli elenchi di medici di assistenza primaria con studio principale nel comune di Aprilia;
a parere dell'interrogante, il costante indebolimento dell'offerta sanitaria risulta ancora più grave nell'attuale contesto storico, in cui, al contrario, sarebbe necessario potenziare il numero dei medici e delle strutture sanitarie presenti sul territorio;
l'urgenza di invertire il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria pubblica nella provincia che determina ormai da troppo tempo condizioni di rischio per l'utente, nonostante il costante impegno profuso dagli operatori sanitari a fronte di mezzi, personale e strutture assolutamente insufficienti, appare ancora più necessaria nel contesto territoriale, tanto da meritare attenzione non solo degli organismi regionali competenti, ma anche di quelli nazionali;
non va infine sottaciuto quanto riportato in data 19 novembre 2021 dal quotidiano "La Stampa": in tutta Italia nei prossimi 7 anni usciranno dal lavoro oltre 27.000 medici, a fronte di solo 8.600 medici in entrata. Nel Lazio la tendenza indica 2.853 medici in uscita e soli 707 in entrata nei prossimi 7 anni, dati che dimostrano come l'emergenza vada ben oltre i confini locali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione descritta e se nell'ambito delle proprie competenze, oltre all'immediata riposta, ma comunque da considerare temporanea, che consiste nell'aumentare il numero di assistiti per ogni medico di medicina generale passando dagli attuali 1.500 a 1.800, visto il progressivo indebolimento dell'offerta sanitaria pubblica nell'area di competenza del comune di Aprilia e di tutta la provincia di Latina, non intenda porre in essere tutti gli atti necessari al fine di invertire tale deriva e potenziare le strutture sanitarie pubbliche nel territorio.
(4-06346)
PRESUTTO, RUOTOLO, PELLEGRINI Marco, GALLICCHIO, CASTALDI, CAMPAGNA, PUGLIA, D'ANGELO, DONNO, VACCARO - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'Area est di Napoli è stata oggetto di diverse interrogazioni parlamentari da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo a causa dei numerosi episodi di violenza che hanno coinvolto la zona generando un clima di paura, incertezza e preoccupazione tra la popolazione residente;
da tempo, infatti, la zona è teatro di una sanguinosa guerra di camorra tra bande rivali: attentati, esplosioni, stese, regolamenti di conti, un'escalation che non sembra arrestarsi nonostante gli sforzi profusi dalle Forze dell'ordine;
l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto pochi giorni fa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un giovane di 30 anni è stato gambizzato in pieno giorno;
una guerra senza fine, che coinvolge soprattutto i giovani del quartiere, che delinquono anche per la difficoltà nel trovare alternative valide per il proprio futuro;
un fenomeno questo, che riguarda non solo l'area est, ma buona parte della città, fino a divenire, purtroppo, endemico in un tessuto economico e sociale minato dalle fondamenta;
la difficile crisi economica che imperversa nel nostro Paese è sentita ancora più forte nelle aree lontane dal centro cittadino, che offrono alle nuove generazioni un panorama socio economico privo di prospettive. Quartieri dove l'assenza di funzioni direzionali e di insediamenti qualificati, la carenza di servizi sociali, l'assenza di spazi verdi e parchi ricreativi e il deperimento degli spazi pubblici hanno prodotto gravi forme di esclusione sociale;
il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, intervenuto di recente al convegno "La città e la camorra - Napoli e la questione criminalità", tenutosi presso l'Università Federico II, ha sottolineato come spesso di fenomeni criminali di grande rilievo e complessità, come la camorra, "sia fornita una rappresentazione banalizzante e fuorviante. Una banalizzazione che riduce la questione criminale a una questione di ordine e sicurezza pubblica relegandola negli angusti confini della repressione, deresponsabilizzando il complesso delle politiche pubbliche che invece sono chiamate a fare da argine";
la verità, secondo Melillo, è che la dicitura "infiltrazione mafiosa" appare ''fuorviante, perché fornisce alla questione un carattere puramente emergenziale quando, al contrario, il fenomeno ha ormai assunto connotazioni strutturali economiche e sociali nella città di Napoli, in tutta la regione Campania ma anche in gran parte del territorio nazionale";
la camorra, infatti, riveste ormai il pericoloso ruolo di mediatore dell'ordine sociale ed economico di Napoli e non solo, strutturandosi a tutti i livelli della società civile. Un gigante del malaffare che ha spesso agito in modo indisturbato mentre, da più parti, ci si è occupati di promuovere un'immagine diversa della città;
Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è più volte intervenuto sulla questione, proponendo un "patto educativo" per la città di Napoli, ferita dalla "questione criminale" che coerentemente descrive come questione educativa, comunitaria, sociale, che riguarda tutti e rispetto alla quale nessuno può voltarsi dall'altra parte;
una questione che deve "partire dal territorio", dalla necessità di avviare una reale rigenerazione urbana da un punto di vista economico, infrastrutturale, culturale, sociale, ambientale e residenziale per un concreto rilancio di Napoli, classificata penultima nel recente rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021, e non solo;
appare evidente che un efficace intervento, in grado di contrastare la criminalità endemica, debba avvenire contemporaneamente a livello locale e a livello governativo, attraverso una interazione funzionale tra Governo centrale e Comune, che dovrà riprendersi quel ruolo di primo presidio di legalità dell'intero territorio cittadino, facendo leva innanzitutto sulle nuove generazioni e il loro diritto allo studio;
un'azione efficace non può prescindere da uno stanziamento adeguato di risorse: nella regione Campania, al momento, saranno nove i progetti ammessi ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dei quali solo due destinati al Comune di Napoli;
risorse attualmente non sufficienti che dovranno necessariamente essere integrate per fungere da volano per una reale ripartenza di tutto il tessuto urbano,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
come intenda intervenire per garantire un concreto ed efficace rilancio di Napoli, condizione imprescindibile affinché si compia una reale rigenerazione urbana e si gettino le fondamenta per una nuova concezione del rapporto con il territorio, affinché lo stesso non continui ad essere presidiato dalla criminalità organizzata.
(4-06347)
SALVINI Matteo - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
pochi giorni fa, il programma di approfondimento del telegiornale RAI "Tg2 Post" ha trasmesso un contributo video sull'imminente apertura a Milano, prevista per la prossima primavera, della moschea dell'associazione "Milli Gorus", attenzionata in Europa e inserita in Germania nella lista nera dell'estremismo islamico;
il sindaco di Milano, intervistato a margine del servizio, ha commentato dicendo che i milanesi non sono né interessati, né preoccupati della cosa, e che l'argomento su cui in città si discute ed è aperto un dibattito è invece lo stadio, sminuendo che cosa rappresenta l'apertura di una nuova moschea, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio e della sicurezza internazionale connessa anche al ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, considerato che per la cultura islamica non si tratta solo di un luogo di culto, ma del centro dell'attività commerciale e politica della comunità, un punto di aggregazione che può facilmente diventare centro di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico;
a parere dell'interrogante, le parole del primo cittadino milanese, riportate integralmente dagli organi di stampa, appaiono quanto mai superficiali e al limite dell'offensivo nei confronti di tutti i cittadini che partecipano alla vita della città, e che prenderebbero parte in modo ancora più attivo se l'amministrazione comunale li mettesse al corrente delle politiche che si intendono portare avanti, come la scelta di realizzare, spesso attraverso finanziamenti provenienti da Paesi islamici come Qatar, Arabia saudita e Turchia, moschee che spesso si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e in cui vengono ignorati i principi fondamentali della nostra Costituzione;
le evidenze investigative e giudiziarie, oltre ai fatti di cronaca, individuano nelle moschee il luogo in cui vengono reclutati ed addestrati i terroristi islamici che colpiscono in tutta Europa. Solo pochi giorni fa è stata arrestata a Milano una diciannovenne terrorista kosovara sostenitrice dell'Isis, sposata con un miliziano legato all'autore della strage di Vienna;
la Lombardia è fra le regioni più a rischio per la presenza di strutture e centri islamici, spesso abusivi con sede in appartamenti, garage, magazzini che non potrebbero essere utilizzati come moschee, senza regole e con rischi di infiltrazioni di estremisti. Il sindaco Sala, più che concentrare i propri sforzi per controllare e monitorare i centri islamici e le moschee abusive attualmente presenti a Milano, per evitare che qualcuno possa lì radicalizzarsi e, potenzialmente, compiere atti terroristici nel nostro Paese o nel resto dell'Europa, sceglie di accogliere la moschea collegata ad un'associazione che presenta un alto profilo di rischio, i cui lavori erano già stati bloccati per la costruzione di un minareto abusivo;
per garantire la sicurezza nazionale e contribuire alla lotta internazionale al terrorismo,
si chiede di sapere:
se siano stati svolti o siano in corso controlli circa la tracciabilità dei finanziamenti impiegati per la realizzazione della moschea, per scongiurare il rischio che provengano da Paesi e associazioni che abbiano quale ultimo fine quello di sovvenzionare il terrorismo di matrice islamica;
quali azioni siano state messe in atto nel corso degli ultimi due anni nella città di Milano per arginare il fenomeno delle moschee abusive, che agiscono senza regole e che, troppo spesso, nascondono infiltrazioni di estremisti.
(4-06348)
MONTEVECCHI, AIROLA, CASTELLONE, CAMPAGNA, CASTALDI, CIOFFI, CORBETTA, DE LUCIA, DI GIROLAMO, GIROTTO, LEONE, MAIORINO, NATURALE, PAVANELLI, QUARTO, ROMAGNOLI, RUSSO, VANIN, PRESUTTO, DONNO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il Senato della Repubblica ha approvato il 14 aprile 2021, a larga maggioranza, un ordine del giorno impegnando con esso il Governo ad adottare una serie di azioni finalizzate a promuovere la liberazione del giovane Patrick George Zaki, ricercatore egiziano in "Gender studies" dell'Egyptian iniziative for personal rights (EIPR) e studente dell'università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020 dall'autorità egiziana all'aeroporto internazionale de Il Cairo;
tra gli impegni di cui all'ordine del giorno vi rientra quello che chiede di valutare l'impiego degli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (CAT), anche in virtù del fatto che in sede di audizioni parlamentari sui fatti verificatisi in Egitto negli ultimi anni sono emersi dubbi circa il rispetto delle Convenzioni sui diritti umani da parte dello Stato egiziano;
considerato che:
se sulla concessione della cittadinanza italiana il Governo si era espresso con cautela sin dalle sue prime dichiarazioni in sede di approvazione dell'ordine del giorno, pur riconoscendo in questa richiesta la portata ideale e simbolica, in merito all'attivazione della procedura di cui all'articolo 30 della CAT il Governo avrebbe invece svolto un'approfondita valutazione;
la procedura di cui all'articolo 30 della CAT prevede, al sorgere di una controversia internazionale sull'interpretazione o applicazione della convenzione, tre possibili fasi utili alla ricomposizione della controversia: il negoziato tra gli Stati coinvolti; l'arbitrato e l'eventuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia (CIG);
la giurisdizione della Corte può fondarsi sulle dichiarazioni rese dagli Stati ai sensi dell'articolo 36, par. 2, dello statuto della stessa CIG oppure, ai sensi dell'articolo 36, par. 1, sulle clausole compromissorie contenute in trattati a cui gli Stati hanno aderito e rispetto alle quali non hanno apposto riserve: in tal senso, Italia ed Egitto non hanno apposto delle riserve all'operatività dell'articolo 30 della CAT;
il Governo italiano ha dichiarato in sede di approvazione dell'ordine del giorno che porterà "avanti ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione sul piano bilaterale nell'ambito del coordinamento europeo e a livello multilaterale, per raggiungere l'obiettivo cui tutti lavoriamo: la liberazione di Patrick";
a seguito di due interrogazioni parlamentari presentate dalla prima firmataria il 17 giugno 2021 (4-05668 e 4-05669) che chiedevano conto al Governo dell'esito delle valutazioni fatte in merito alla CAT, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale ha risposto il 3 agosto 2021 esponendo una prima analisi delle valutazioni che nell'opinione degli interroganti e di alcuni studiosi di diritto internazionale appaiono parzialmente esaustive perché attinenti alle sole tempistiche;
nella risposta si riconosceva comunque la priorità del Governo di "porre fine al più presto alla detenzione dello studente egiziano, le cui condizioni di restrizione in carcere sono incompatibili con le norme del diritto internazionale" prevedendo la valutazione di ulteriori azioni possibili;
considerato inoltre che, anche sulla scorta delle convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, l'impegno del Governo in materia di politica estera italiana è quello di promuovere fattualmente il rispetto dei diritti umani, in linea con l'azione di affermazione dello Stato di diritto;
valutato che uno strumento ulteriore che il Governo può valutare di promuovere è quello di cui alla procedura speciale del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, organismo dell'ONU che investiga sui casi di arresti e detenzioni arbitrari che potrebbero essere in violazione dei diritti umani,
si chiede di sapere:
se, nelle more di un'ulteriore valutazione circa la convenienza a dare avvio alla procedura di cui all'articolo 30 della Convenzione ONU contro la tortura, non si ritenga opportuno promuovere l'attivazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria nelle sedi opportune;
quali ulteriori azioni siano state intraprese dal Governo italiano in merito al caso del giovane studente bolognese, anche al fine di garantire il rispetto degli standard internazionali in tema di diritto ad un giusto ed equo processo.
(4-06349)
LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, DI MICCO, ABATE, PRESUTTO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. - Premesso che:
il 23 novembre 2021 il decreto "Caro bollette" (decreto-legge n. 130 del 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale") è diventato legge, dando il via libera al blocco dei rincari in bolletta fino a fine 2021. Il prezzo dell'energia si sbloccherà nuovamente nel primo trimestre 2022 (gennaio-marzo);
lo scopo del provvedimento è di contenere gli effetti dell'aumento delle bollette elettriche, cominciato nel mese di ottobre 2021, anche mediante l'abbattimento degli oneri di sistema. La spesa oneri di sistema è un costo della bolletta luce e gas rappresentata dalla parte fissa, che viene stabilita dall'ARERA (Autorità Energia Elettrica e Gas), ed è uguale per ciascun fornitore di energia elettrica, a cui poi si aggiunge la parte variabile in base ai consumi. Tale costo serve a sostenere tutte le energie rinnovabili, le agevolazioni per il settore ferroviario, la sicurezza delle centrali nucleari (in dismissione in Italia), la ricerca per migliorare e ottimizzare il "sistema", la copertura del bonus elettrico (agevolazioni dedicate a famiglie bisognose);
gli oneri di sistema rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, ma che sono presenti con una incidenza minore anche nelle bollette del gas;
considerato che:
il caro-spesa costerà, in media, 1.500 euro per ciascuna famiglia, pertanto, il fondo stanziato per mitigare i rincari delle bollette di luce e gas è insufficiente;
il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, intervenendo il 30 novembre 2021 all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile", ha ricordato che per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro a giugno 2021 e oltre 3 miliardi a settembre 2021. Lo stesso Draghi ha fatto intendere che il fondo stanziato è insufficiente. Infatti, ha poi proseguito il suo intervento annunciando che il Governo interverrà nuovamente in Legge di Bilancio promuovendo iniziative "con particolare attenzione per le fasce più deboli";
da quanto emerso nel discorso di Draghi, l'Esecutivo avrebbe chiesto alla Commissione europea "di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini";
inoltre, la riduzione di aliquota prevista per ridurre il caro bolletta si applica soltanto in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per poi applicarsi nel primo trimestre 2022,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prorogare la riduzione di aliquota delle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione come piccole e medie imprese, oltre il periodo annunciato;
se ritengano di dover adottare iniziative di contenimento del costo finale dei prodotti e prevedere quindi un incremento del fondo stanziato sufficiente questa volta per contrastare totalmente i rincari delle bollette, al fine di evitare nuovi aggravi economici per i nuclei familiari e le imprese italiane, già gravemente colpite dalla pandemia.
(4-06350)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02972 del senatore Turco, sul progetto denominato "Acquario green" di Taranto;
4ª Commissione permanente (Difesa):
3-02969 della senatrice Rauti, sulla cessione del ramo sistemi di difesa di Leonardo S.p.A.;
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02970 del senatore Verducci ed altri, sulla salvaguardia dell'esperienza del "Metropoliz" e del museo MAAM a Roma.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 383a seduta pubblica del 30 novembre 2021, a pagina 22, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole "della Fondazione La Triennale di Milano", con le seguenti: "dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".