Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 381 del 18/11/2021

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

381a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (Relazione orale)(ore 10,07)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2409.

Il relatore, senatore Augussori, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento si compone di dieci articoli suddivisi in quattro capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021; in particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento nelle zone bianche e gialle di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi Covid-19, si stabilisce in linea generale che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. Un emendamento, a prima firma del senatore Grassi, ha risolto una questione interpretativa sull'ambito di applicazione con riferimento alla non necessità dei posti preassegnati a sedere.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono rispettivamente pari al 50 per cento e al 35 per cento. Si prevede inoltre il venir meno in zona bianca dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde; viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. In caso di violazione delle regole su capienza e green pass si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni a partire dalla seconda violazione. Tra le modifiche introdotte si segnala, per i locali da ballo, l'equiparazione agli impianti di areazione di sistemi di filtrazione a elevata efficienza in grado di ridurre la presenza del virus nell'aria (con l'emendamento 1.8 a firma del senatore Perosino). Inoltre, con un articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento 1.0.1, a firma del senatore Ferrara, sono state semplificate le modalità di accesso ad alcune manifestazioni come i carnevali e le rievocazioni storiche.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico nelle zone bianche e nelle zone gialle dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, fermo restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, che richiede per i lavoratori pubblici e privati il possesso di un certificato verde Covid-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze. L'emendamento del Governo 3.0.1000 ha stanziato ulteriori risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Con il subemendamento 3.0.1000/1, a firma della senatrice Riccardi, la Commissione ha previsto che per le elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre, al fine di favorire il distanziamento, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate.

Nel capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali coordinate da un segretario generale; il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. La scelta da parte dei promotori del referendum sulla giustizia di non depositare le firme, ma di procedere alla richiesta tramite i consigli regionali ha notevolmente semplificato le operazioni di verifica da parte dell'Ufficio centrale. Con l'emendamento approvato 5.2, a firma del senatore Calderoli, sono state ridotte le risorse umane e finanziarie messe a disposizione, concretizzando il risparmio che si voleva ottenere in questo modo.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel capo III, l'articolo 7 incrementa per il triennio 2021-2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e servizi dell'asilo (FNPSA), al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan. L'emendamento 7.1, a firma della senatrice Pirovano, approvato dalla Commissione, intende specificare che tali risorse siano destinate ai richiedenti asilo provenienti da quel Paese e non ad altri fini.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima università sono assicurate, a compensazione, due immobili, uno dei quali destinato a divenire la nuova sede della richiamata scuola.

L'articolo 9, che introduce il capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo è stato interamente sostituito da un emendamento del relatore che rappresenta la sintesi tra le sollecitazioni del Garante della privacy, le esigenze del Governo di semplificare la materia della tutela dei dati personali per fini pubblici, al fine di accelerare i meccanismi amministrativi anche in funzione del PNRR, e alcune segnalazioni pervenute dai Gruppi attraverso gli emendamenti. Ho ritenuto preferibile presentare un emendamento interamente sostitutivo, piuttosto che procedere a una serie eccessiva di modifiche puntuali, per evitare il rischio di distorcere il significato complessivo della norma, anche in considerazione della possibilità di subemendare il testo per apportare ulteriori miglioramenti, ciò che in effetti è avvenuto con l'approvazione di diversi subemendamenti.

In particolare, la nuova formulazione delle modifiche all'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, assicura maggiori garanzie con l'ampliamento della base giuridica per trattare dati personali nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, comprendendo anche gli atti amministrativi di portata generale, in modo da limitare la discrezionalità dell'amministrazione. Si tratta, peraltro, di una modifica proposta dal Garante per la privacy nel corso della sua audizione in Commissione, anche al fine di allineare la normativa italiana al regolamento europeo.

Per quanto riguarda la diffusione delle comunicazioni di dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, è previsto che ne venga data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione, per consentire che intervenga con propri provvedimenti. È poi stata inserita una norma specifica sui dati personali relativi alla salute in ragione della loro particolare rilevanza; infatti, in questo caso, è previsto il parere preventivo del Garante, proprio al fine di accrescere la tutela di queste informazioni sensibili.

Per quanto riguarda il revenge porn, prendendo spunto dall'audizione del procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, è stato inserito un riferimento anche alle registrazioni audio, oltre alle immagini e ai video, di cui è vietata la diffusione. Inoltre, è stato previsto un onere aggiuntivo per i gestori delle piattaforme digitali, che dovranno conservare copia del materiale oggetto della segnalazione ai fini probatori per l'eventuale esercizio dell'azione penale, che ovviamente richiede tempi più lunghi rispetto all'intervento del Garante, che per sua natura deve essere tempestivo e immediato.

Tramite subemendamenti il testo dell'articolo 9 è stato ulteriormente migliorato. Ricordo, quanto alle norme sul revenge porn, l'estensione a ogni documento informatico nel loro ambito di applicazione, con il subemendamento 9.100/26, a prima firma della senatrice De Petris; la soppressione della necessità di una violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, con il subemendamento 9.100/30 a prima firma del senatore Perilli; l'estensione da nove a dodici mesi dell'obbligo di conservazione del materiale da parte delle piattaforme destinatarie di provvedimenti del Garante, con il subemendamento 9.100/34, a prima firma del senatore Perilli; l'obbligo di trasmissione della segnalazione da parte del Garante all'autorità giudiziaria in caso di procedibilità d'ufficio, con il subemendamento 9.100/27, a prima firma del senatore Perilli.

In ragione delle nuove rilevanti funzioni attribuite al Garante, un subemendamento presentato da tutti i Gruppi ne ha previsto il potenziamento del ruolo organico, con relativo stanziamento di risorse; mi riferisco ai subemendamenti identici dal 9.100/35 al 9.100/40. Inoltre, sono state introdotte disposizioni in materia di registro delle opposizioni per tutelare l'utente nei confronti dei sistemi di chiamata automatizzata, ormai sempre più diffusi, con i subemendamenti identici 9.100/62, a prima firma della senatrice Riccardi, e 9.100/63, a prima firma della senatrice Valente.

Infine, sono state sospese, fino alla fine del 2023, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con il subemendamento 9.100/64 (testo 2) del senatore Ferrari.

È stata poi introdotta, come di prassi, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la fase acuta e più impegnativa della pandemia è stata gestita dal Governo Conte II, con scelte difficili e drastiche, a volte impopolari, ma necessarie per arrestare la diffusione del virus e sostenere nel miglior modo possibile le attività economiche gravemente coinvolte e sconvolte dall'emergenza pandemica.

Il Governo Draghi ha proseguito su questo percorso e, forte del successo della campagna vaccinale e dell'alto l'indice di adesione ad essa, soprattutto se rapportato a quello di altri Paesi europei, ha potuto iniziare il graduale e progressivo processo di ritorno alla normalità, di ripresa di tutte le attività economiche, di riapertura di servizi e strutture, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione e della dovuta attenzione che ognuno di noi deve avere verso la salute altrui.

Riprendere una socialità, un modo di relazionarsi che ci coinvolga in emozioni, da vivere e condividere insieme, con la partecipazione ad eventi, avvenimenti, momenti coinvolgenti di sana condivisione collettiva, è stata la speranza concreta e il pensiero struggente durante i momenti più difficili della pandemia. Vedere l'attuale difficile situazione che vivono altri Paesi europei, costretti a lockdown più o meno parziali e a dover far fronte a numeri di contagi e di vittime da Covid-19 nettamente più elevati rispetto a quelli attuali del nostro Paese, conferma che il percorso seguito è quello giusto, al di là delle tante difficoltà che realisticamente lo costellano e delle diverse critiche di parte, fatte spesso per cercare consensi e visibilità o per mera propaganda politica.

Certamente errori sono stati commessi, ma d'altronde non sbaglia chi non opera o non ha la responsabilità di decidere. Essi sono stati spesso frutto del difficile coordinamento tra le diverse strutture impegnate nell'emergenza o delle problematiche connesse al rapporto tra la cabina di regia centrale e le diverse realtà regionali e locali.

Tuttavia occorre andare avanti, con caparbietà e responsabilità e soprattutto seguire le indicazioni della scienza e di chi ha le competenze scientifiche e i requisiti riconosciuti per fare osservazioni e dare giudizi. (Applausi).

Occorre farlo non pedissequamente, ma con le opportune considerazioni, elaborazioni e valutazioni politiche, queste ultime frutto, senza dubbio, del confronto fra le diverse anime che hanno la responsabilità di governare e di programmare le scelte e gli indirizzi migliori per il nostro Paese, per portarlo fuori dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica che la pandemia ha provocato. Per fare tutto ciò nel modo migliore, però, occorrono lealtà e franchezza nei rapporti e nel confronto tra le diverse forze politiche, pur riconoscendo le differenze più o meno marcate e le diverse opinioni che ciascuna posizione sicuramente comporta.

Nonostante ciò, alcune forze politiche hanno avuto spesso posizioni ondivaghe e atteggiamenti altalenanti, frutto spesso di mero calcolo politico, di propaganda elettorale o di valutazioni derivanti dalla variabilità delle percentuali dei sondaggi. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mantenuto una linea chiara, ferma, decisa e lineare. Non bisogna strizzare l'occhio - come qualcuno fa un giorno sì e un altro pure - ai no vax o accattivarsi i favori e la benevolenza dei no green pass. L'unica cosa importante è la tutela della salute del singolo e della collettività e fare tutto il possibile per salvaguardarla, agendo in tale direzione. Come più volte ha ribadito anche il nostro presidente Conte, la tutela della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa.

Occorre seguire le direttive scientifiche, stimolare, sensibilizzare, informare, diffondere e allargare il percorso vaccinale. Dare grande impulso al green pass, come misura di contenimento della diffusione della pandemia, come possibilità concreta di ritorno alla normalità in tutti gli ambiti della vita della nostra collettività e come mezzo di rispetto della salute del singolo cittadino, delle fragilità e delle persone in difficoltà. Tutto ciò sia pure nella possibilità offerta a chiunque di operare scelte diverse e di avere opinioni differenti, che non devono però - questo è importante - essere imposte agli altri, mortificando o precludendo agli altri, che rappresentano la maggioranza, momenti di socialità o addirittura rappresentando un pericolo o un rischio per la salute della collettività.

Occorre coerenza e senso di responsabilità, mettendo sempre al primo posto l'interesse dei cittadini. Questi sono i capisaldi del lavoro, continuo e costante, svolto dal MoVimento 5 Stelle, sempre, ogni giorno e in ogni iniziativa e che rappresentano la linfa vitale dei provvedimenti presenti nell'agenda politica. (Applausi).

Signor Presidente, in conclusone, voglio esprimere la piena solidarietà, mia personale, del Gruppo MoVimento 5 Stelle in Senato e credo di tutta l'Aula del Senato, al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, per le ennesime e gravissime minacce, ricevute in modo diretto e palese da terroristi dell'ISIS. Vicinanza e sostegno a Luigi Di Maio che, nel suo delicato ruolo istituzionale, dimostra, con il suo impegno e le sue azioni concrete, che l'Italia è in prima linea contro il terrorismo e non arretra di fronte a questi vili messaggi intimidatori.

Le minacce dell'ISIS al nostro titolare della Farnesina confermano ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, il grado di esaltazione mentale, la spregiudicatezza e le deplorevoli azioni aggressive di menti perverse, in preda ad apparenti deliri mistici di esaltazione, ma in realtà assetate di violenza, di odio e di sangue, che trovano radici in un paradiso religioso becero e asservito a false ideologie. La nostra risposta deve essere ferma, decisa e unanime.

Il nostro Paese è in prima linea nel processo di stabilizzazione internazionale ed è unito di fronte alla violenza da qualsiasi parte provenga. Siamo tutti con Luigi Di Maio e a difesa della sicurezza del nostro Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (M5S). Signor Presidente, sottosegretario Sileri, onorevoli colleghi, l'intervento odierno si è reso necessario per parlare di un decreto adottato nell'ambito della complessa gestione della curva epidemiologica nel nostro Paese. Apprezzo con piacere che, anche su questo tema, il Governo Draghi si è mostrato e continua a mostrarsi in continuità con il Governo Conte. In continuità nel senso che ha proseguito e dato seguito a quanto fatto sin dalle fasi iniziali della pandemia, con la differenza che nel marzo del 2020 andavamo incontro all'ignoto mentre oggi conosciamo meglio il nemico e disponiamo anche di armi più efficaci per combatterlo.

Mi preme sottolineare anche altri aspetti di continuità tra Governo Conte e Governo Draghi, nella misura in cui il secondo esiste solo grazie ai traguardi conseguiti dal primo. A tal riguardo, non posso non citare il fondo garantito dal bilancio dell'Unione europea. Al netto delle false motivazioni presentate lo scorso inverno, magicamente sparite dal dibattito politico e dai rulli delle agenzie, appare chiare che l'intento di gran parte dell'emiciclo parlamentare era quello di poter gestire gli oltre 200 miliardi ottenuti da Giuseppe Conte e di potersene prendere i meriti.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare, colleghi. Mi pare giusto e corretto, nonostante la narrazione interessata tenti di disorientare. Ma tant'è: ribatteremo con caparbietà e tenacia per rivendicare la bontà del nostro lavoro.

Ancora, sono già numerosi gli annunci e i proclami da parte di Ministri e Sottosegretari, che non hanno perso tempo ad annunciare la partenza di progetti finanziati proprio grazie ai fondi ottenuti solo per merito della caparbietà di Conte e del MoVimento 5 Stelle e non mi risulta difficile pensare che questa sarà la tendenza, almeno fino alle elezioni del 2023. D'altronde il Governo Draghi, di fatto, si sta occupando del ritorno alla normalità, con i contagi sotto controllo, sebbene in lieve crescita, e dell'attuazione del PNRR e quindi, in sostanza, sta costruendo sulle solide fondamenta poste dal precedente Esecutivo, senza le quali oggi l'Italia non avrebbe questa grande occasione di rilancio.

Onorevoli colleghi, neanche il decreto-legge in discussione fa eccezione. D'altronde non è passato molto tempo da quando sono intervenuto in quest'Aula annunciando la necessità, in favore di cittadini e imprese, di procedere senza esitazioni a nuove riaperture, soprattutto una volta terminati gli effetti dei ristori, ed è proprio questo che si prefigge il decreto-legge in esame. Con tale provvedimento, infatti, che introduce nuove disposizioni all'interno del decreto-legge n. 52 del 2021, il cosiddetto decreto riaperture, è stato finalmente possibile procedere alla riapertura al 100 per cento della capienza, sia all'aperto che al chiuso, in zona bianca, di teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di cultura, locali di intrattenimento e musica dal vivo, ma anche di sale da ballo e discoteche, al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso, e siamo anche tornati a riempire palazzetti e stadi.

Si tratta di numeri e percentuali che non rendono l'idea di cosa significhi esattamente questo provvedimento. Pensate che in molti casi si tratta di attività rimaste chiuse sin dall'inizio della pandemia: cito, ad esempio, il caso più eclatante, quello delle discoteche e delle sale da ballo, che sono rimaste chiuse per quasi venti mesi, praticamente senza soluzione di continuità. Parliamo di circa 3.000 attività e oltre 100.000 posti di lavoro e dunque non dobbiamo soltanto pensare al fine ludico di chi ne fruisce, ma alle migliaia di famiglie che vivono grazie a queste attività e che per tutto questo tempo sono rimaste prive di lavoro, nonché della loro fonte di reddito.

Del tutto inopinatamente, dal decreto-legge era rimasto escluso il settore fieristico e congressuale, l'unico che soggiace ancora ai limiti di capienza del 50 per cento. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo deciso di dare immediato riscontro alle loro istanze e durante l'esame in Commissione, insieme ai senatori Croatti e Toninelli, pur ritirando l'emendamento 1.15 e i testi successivi, con cui si intendeva portare al 100 per cento la capienza consentita per convegni e congressi in zona bianca, abbiamo ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno vincolante - lo ripeto: vincolante - che recepisce tale istanza, che va risolta entro il 30 novembre. Per quanto riguarda le fiere, in questo ordine del giorno approvato si consente il loro svolgimento in presenza anche su aree pubbliche, tanto in zona bianca, quanto in zona gialla, senza restrizioni in termini capienza, purché nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. Al fine di consentire la piena partecipazione agli eventi fieristici, viene inoltre garantito il libero ingresso dall'estero nel territorio nazionale, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza.

Il provvedimento in esame, però, non può e non deve essere considerato avulso dal concreto andamento della curva epidemiologica e degli altri parametri di allerta in grado di determinare il grado di rischio per ciascuna Regione. Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad una crescita dei contagi, che non va sottovalutata. Bene dunque le riaperture, ma non si abdichi ai controlli, che devono essere ancora maggiori, per garantire il rispetto delle misure precauzionali rimaste a scongiurare in tutti i modi nuove restrizioni. Con l'auspicio, per tutti noi, di non doverci più trovare a discutere di questo genere di decreti e di poter finalmente dedicare la totalità dei nostri lavori alla crescita economica e al rilancio dell'Italia, si continui dunque con la legge di bilancio a trovare soluzioni per i cittadini, senza dimenticare il superbonus, che sta subendo attacchi immeritati. Complicare le cose semplici pare un'attività che va per la maggiore, ma il MoVimento 5 Stelle, con l'aiuto dei portatori di buonsenso, non lo permetterà e si impegnerà a rendere comprensibile una misura che tanto sta facendo per l'efficientamento e il miglioramento delle case degli italiani.

Grazie e buon lavoro a tutti noi, con particolare riguardo ai portatori di buonsenso. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO (FdI). Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla conversione in legge del decreto-legge n. 139, che è stato chiamato decreto capienze, ma in realtà soltanto un articolo può riferirsi al titolo del provvedimento, che ha modificato, aumentandolo, l'accesso ai luoghi pubblici sia all'aperto, sia al chiuso, per quello che riguarda lo spettacolo, sia esso riconducibile all'intrattenimento, alla cultura o allo sport.

In realtà, il decreto capienze parla di tutt'altro e la prima considerazione e il primo rilievo critico che avanzo a nome mio personale - ma che sono sicuro siano condivisi da tutto il Gruppo - riguardano il metodo che è stato utilizzato per parlare di tanti altri argomenti all'interno di questo provvedimento, che solo casualmente può definirsi decreto capienze. Ci troviamo di fronte a una melassa indistinta di argomenti distinti e distanti tra di loro, senza omogeneità di materia, che avrebbero meritato tutti un trattamento più approfondito, che avrebbe reso a ciascuno di essi maggiore dignità. Ci troviamo così ad affrontare, invece, in maniera frettolosa e nell'indifferenza generale dell'Assemblea, una serie di argomenti che - lo ribadisco - avrebbero meritato un'attenzione diversa.

Questa è l'ennesima mortificazione nei confronti del Parlamento, che noi di Fratelli d'Italia vogliamo denunciare con forza. La prima, quindi, è una severa critica di metodo nei confronti di questo provvedimento.

Come dicevo, un solo articolo è riferito alle capienze; gli altri hanno iniziato a spaziare dalle problematiche del Ministero della salute per passare agli uffici centrali del referendum, agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza Covid e, ancora, all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), nonché alle disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, per finire con le disposizioni in materia di dati personali. Si tratta di una sorta di mini omnibus, nel quale alle capienze, richiamate soprattutto nel titolo, è stata dedicata un'attenzione veramente minimale.

Esaurita questa prima analisi sul metodo del provvedimento, mi limito in questa sede a sollevare alcuni rilievi circa taluni aspetti dell'unico articolo che invece ha ritenuto di affrontare, sotto il profilo dell'emergenza epidemiologica, temi riconducibili alla frequenza di alcuni luoghi pubblici. Va riconosciuto che effettivamente si provvede a un innalzamento dal 50 al 75 per cento della capienza dei posti all'aperto (con riferimento alle zone bianche, perché per quelle gialle sono rimasti altri obblighi), mentre viene mantenuta al 60 per cento nei posti al chiuso.

Quelle che sono state introdotte, tuttavia, sono regole che possono essere considerate solo parzialmente accettabili, anche perché sono comunque condizionate - questo ovviamente vale per tutti i contesti della vita pubblica - all'esibizione del green pass. Questo, di fatto, già di per sé ha condizionato fortemente la possibilità di arrivare a ottenere cifre accettabili all'interno dei luoghi che hanno ospitato questo tipo di manifestazioni, che - salvo rare occasioni - hanno permesso il raggiungimento di un tetto di pubblico sufficiente, perché appunto la limitazione del green pass ha inevitabilmente prodotto difficoltà per l'accesso a questi luoghi.

Nell'evidenziare alcuni aspetti di questo provvedimento, al di là di quello strettamente legato alle difficoltà dell'economia correlata a questo tipo di avvenimenti, che comunque è stata solo parzialmente riavviata, mi preme sottolineare un intervento collaterale rispetto a quelli collegati alla rimessa in moto dell'economia del mondo dello spettacolo. Mi riferisco, in particolare, alle problematiche del mondo dello sport, che, rispetto ad altri, sconta una peculiarità che non è legata allo sviluppo dell'attività, ma al sistema finanziario che è stato individuato dallo Stato per sorreggerlo.

Il provvedimento in esame avrebbe meritato di essere trattato in maniera diversa, se non altro perché alla frequenza degli stadi - e qui mi riferisco allo sport professionistico - sono legati alcuni aspetti collaterali, come dicevo poc'anzi, riconducibili alla possibilità che la macchina finanziaria dello sport, del calcio in particolare, ricada con benefici su tutto il sistema sportivo nazionale.

Dico questo perché il nostro sistema sportivo è sempre stato legato fortemente ad alcuni profili mutualistici che hanno messo il calcio al centro dello sport nazionale e che hanno permesso di far ricadere i benefici provenienti dall'attività calcistica su tutto il movimento sportivo nazionale. Questo è accaduto dal dopoguerra ad oggi: addirittura sino al 2000 il mondo del calcio, attraverso il Totocalcio, è riuscito a produrre risorse necessarie per il mantenimento di tutto il mondo dello sport. Dal 2000 in poi, invece, il contributo pubblico è stato agganciato al gettito fiscale prodotto dal mondo del sport, per poi riversare, attraverso contributi, i sostegni necessari al mondo dello sport stesso, fino ad arrivare ai giorni nostri, al 2018, quando la legge di bilancio ha modificato l'ordinamento sportivo nazionale, individuando nel 32 per cento del gettito fiscale prodotto dallo sport il contributo minimo da erogare a favore di tutto l'ordinamento sportivo.

Tale misura - quando parliamo del 32 per cento ci riferiamo a un aspetto minimale del gettito fiscale - ha dato la possibilità di superare questa cifra nel corso degli ultimi due anni, che nel 2019 e nel 2020 ha prodotto ritorni molto importanti per il mondo dello sport, al quale altri 200 milioni circa sono stati erogati in funzione del superamento del gettito fiscale.

Rimettere dunque in moto l'economia del calcio... (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, faccio notare che sarò l'unico a intervenire per il mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, in realtà le ho già concesso uno o due minuti in più. In ogni caso, il mio richiamo era soltanto per ricordarle, come di consueto, che manca un minuto alla fine del suo intervento, ma concluda pure tranquillamente.

BARBARO (FdI). La ringrazio.

Tornando agli aspetti mutualistici legati al mondo del calcio, ma anche a tutti gli altri sport professionistici, per quello che riguarda l'ingresso negli stadi, volevo segnalare che alla difficoltà sopravvenuta per gli effetti post-pandemici, che hanno generato una crisi finanziaria in tutti i comparti della società civile, in particolare nel mondo dello sport, si aggiunge l'impossibilità di mantenere misure ordinarie che non è stato possibile assicurare attraverso l'afflusso regolare agli stadi e questa misura lo ha confermato.

Ci troviamo pertanto di fronte non solo all'impossibilità di riavviare in maniera ordinaria l'attività, ma anche a un provvedimento che di fatto limita nel mondo dello sport l'afflusso ordinario dei contributi che vengono annualmente registrati grazie al gettito fiscale che lo sport genera.

Avviandomi davvero a concludere, l'auspicio è che queste considerazioni possano andarsi ad aggiungere a quelle che il nostro Paese dovrebbe riservare al calcio, che infatti è non solo lo sport più importante del Paese, ma anche, come ho detto poc'anzi, la locomotiva che traina tutto il nostro sistema sportivo, che però è oggetto di una disattenzione che passa attraverso altri problemi. Mi riferisco alla legislazione sugli stadi, che è carente e insufficiente, alle agevolazioni fiscali, che non sempre vengono concesse nei confronti delle attività sportive, e al sistema dei diritti televisivi, che è obsoleto e inadeguato rispetto alle esigenze di questo importante settore. Il tutto rende assai poco appetibile il nostro calcio per gli investimenti stranieri, ma soprattutto scarsamente competitivo rispetto alle altre Nazioni europee, che invece proteggono questo importante sport e ne fanno un aspetto centrale nelle proprie dinamiche di crescita, così come di tutte le altre attività sportive.

In conclusione, mi auguro che questo provvedimento possa essere propedeutico a una revisione dei criteri attraverso i quali si va a reimmettere linfa all'interno dello sport italiano, aumentandola e riportandola alla misura ordinaria del 100 per cento, pur subordinandola al green pass. Infatti, non è assolutamente scontato che tutti gli stadi, con il green pass, possano tornare alle capienze ordinarie. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, quando si parla di pandemia e stato di emergenza bisogna sapere bene di cosa si discute.

Ieri il numero dei contagiati in Italia è stato pari a 10.172, con 72 morti, 6.406 guariti, cinque posti occupati in terapia intensiva in tutta Italia e 90 ricoveri. Questi sono i dati sulla base dei quali si stanno comprimendo i diritti costituzionali dei cittadini, tra cui quello alla privacy, anche attraverso il provvedimento in esame, che è l'ultimo di una serie di misure ormai ingiustificabili sotto tutti i punti di vista. Infatti, i malati di tumore che muoiono ogni giorno sono circa 490 e i malati di patologie cardiovascolari oltre 600, mentre il numero di decessi per Covid-19 è veramente ridicolo e risibile. Ripeto che i posti occupati nelle terapie intensive sono cinque in tutto il Paese. I provvedimenti adottati si basano su questi dati e ciò vuol dire, quindi, che la nostra libertà e i nostri diritti costituzionali valgono molto, ma molto meno.

Con il provvedimento oggi in esame si sdogana la possibilità per i funzionari della pubblica amministrazione di accedere ai dati coperti da privacy dei dipendenti, per ragioni non ben specificate di interesse pubblico. Vorrei anzitutto capire chi, in questo momento, rappresenta e decide nel Paese cos'è di interesse pubblico, visto che tutti i nostri diritti costituzionali sono stati compressi sulla base di numeri che, come si suol dire, fanno ridere i polli. Bisogna anzitutto capire che cos'è l'interesse pubblico e poi che esistono norme a tutela della privacy. Il regolamento (UE) n. 679 del 2016 riconosce i compiti dei Garanti per la privacy, che però, con il provvedimento in esame, vengono completamente bypassati, in nome di un non ben definito, né quantificabile o qualificabile interesse pubblico, stabilito da un Governo che sta gestendo questa presunta fase di emergenza (perché, a questo punto, non possiamo parlare con alcuna certezza) in maniera totalmente arbitraria e fuori da ogni dettame della scienza.

Parliamo appunto di questi dati: cosa consentono di fare ai dirigenti della pubblica amministrazione? Permettono, per esempio, di accedere al dato delle vaccinazioni del personale oppure della validità del green pass, quindi della sua data di scadenza, che non c'entra nulla con l'interesse pubblico, perché sappiamo benissimo che l'acquisizione preventiva di un foglio di carta dove c'è un QR code non corrisponde affatto alla sicurezza sanitaria oppure all'immunità del possessore di quel QR code che ha consegnato quella carta al suo dirigente o al suo datore di lavoro. Il QR code potrebbe essere infatti valido nonostante la positività del suo detentore, perché sappiamo che il green pass non viene nemmeno sospeso a chi si rivela positivo. Tutto ciò quindi non ha alcun senso, perché non risponde chiaramente all'interesse pubblico né a quell'emergenza sanitaria in nome della quale si stanno facendo tutti questi atti sconsiderati.

Il Governo ci sta dicendo, attraverso l'informazione pubblica, che l'immunizzazione da vaccino durerebbe non più di sei mesi e che dopo si abbatte e passa al 50 per cento o al di sotto, quindi c'è la necessità di fare la terza dose. Ancora non ho visto un provvedimento che riduce la durata del green pass, che infatti continua a durare dodici mesi, nonostante tutto ciò che state dicendo. La curva dei contagi in Italia si mantiene bassa grazie a tutti quei lavoratori che a giorni alterni fanno il tampone a proprie spese per accedere al luogo di lavoro. Un tampone è invasivo ed è praticamente un'estorsione che si applica a un soggetto sano per dimostrare che è tale. Siamo arrivati all'abuso nell'abuso e alla legittimazione dell'infrazione di un regolamento dettato dall'Unione europea in nome di un'emergenza che non c'è. Se i numeri infatti sono quelli che ho dichiarato e che sono diffusi quotidianamente dai bollettini ufficiali del Covid, allora non c'è proprio nessuna emergenza alla quale attaccare tutte queste misure folli e restrittive, che possono essere impugnate in qualsiasi sede.

Parliamo anche di cosa sdogana e autorizza il provvedimento che oggi si voterà in quest'Aula e di cui questa maggioranza bulgara sarà responsabile, a seguito della sua approvazione. Sdoganerà anche la possibilità di accertare lo stato vaccinale dei minori, che, per esempio, nelle scuole sono soggetti a periodi di quarantena differenziati. Sono un'altra follia e un altro abuso nell'abuso di questo Governo non accreditati da alcuna ragione scientifica. Qualcuno mi deve spiegare perché, se in una classe ci sono due ammalati di Covid oppure due casi di positività, gli studenti vaccinati con tampone negativo possono continuare a frequentare, mentre quelli non vaccinati, seppure con tampone negativo, devono essere messi in quarantena. Visto che è presente in Aula il sottosegretario Sileri, che è un tecnico della materia, essendo uno scienziato e un medico, vorrei delle spiegazioni a queste misure che si stanno votando e che si stanno esibendo in tutte le sedi attraverso circolari e atti unilaterali di questo Governo, che poi vengono ratificati da una maggioranza che evidentemente ha le orecchie tappate e gli occhi bendati, per cui a un abuso se ne somma un altro, che a sua volta ne copre un altro che deve coprirne un altro ancora.

Dopo aver scudato i medici, si devono giustamente scudare i dirigenti per tutti gli abusi che compiranno ai danni dei dipendenti e degli studenti, in qualsiasi sede. Si mira a coprire in tal modo tutto il macroscopico circo che si è venuto a creare su questa emergenza, che ormai è tenuta in piedi solamente da una narrazione del Governo trasmessa a reti unificate da tutti i media, che ci stanno bombardando anche con informazioni che provengono da altri Paesi, ma noi stiamo lavorando in questo Paese. Queste sono le regole e in nessun altro Paese mi risulta che per andare al lavoro i dipendenti non vaccinati si debbano pagare un tampone a giorni alterni: succede solo in Italia e da nessun'altra parte.

Vorrei porre all'attenzione di quest'Assemblea il livello a cui siamo arrivati: abbiamo veramente superato il livello di guardia; stiamo arrivando a una compressione ormai praticamente totale dei diritti costituzionali, in nome di un'insensatezza, di un'illogicità, di un'irrazionalità scientifica e di una narrazione che proprio non stanno in piedi da alcuna parte.

Vaccini che addirittura non offrono copertura nemmeno con la terza dose - i contagi circolano anche con le terze dosi nelle RSA e nelle strutture sanitarie - non possono essere una buona giustificazione per condurre una campagna di odio e di disinformazione come quella che questo Governo sta tenendo in piedi per attuare misure repressive che servono unicamente a cancellare i diritti di settantacinque anni di Repubblica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, voglio iniziare il mio intervento plaudendo all'attività di questo Governo e di questa maggioranza, non foss'altro per il fatto che siamo passati dall'era dei DPCM, provvedimenti amministrativi che in sostanza tagliavano fuori il Parlamento da qualunque intervento e giudizio di sindacabilità, a quello dei decreti-legge, che, pur essendo di iniziativa governativa, sono sottoposti al vaglio del Parlamento e in più di un'occasione vengono modificati - dal nostro punto di vista, in meglio - a seguito dell'intervento dei due rami del Parlamento. Credo che questo sia un grande passo avanti nella direzione della democrazia parlamentare, visto che questo è quello che siamo.

La strada della vaccinazione - per quanto possibile, di massa - si è rivelata efficace: anche se la pandemia non è completamente debellata, credo di poter dire - e i dati ci confortano in questo - che il peggio è alle nostre spalle.

Quanti in questi due anni hanno criticato, anche ferocemente - l'ultimo intervento che mi ha preceduto si inserisce in questo solco - il Governo italiano, e quindi la maggioranza che lo ha sostenuto e che lo sostiene, per il fatto che in altri Paesi venivano adottate misure meno restrittive, più morbide e più elastiche, per affrontare la pandemia, oggi devono fare una seria autocritica, a mio avviso. (Applausi).

Se ci guardiamo intorno in Europa, l'Italia è praticamente quasi un'isola felice rispetto alla Germania, alla Francia, all'Austria e ai Paesi dell'Est. Questo vuol dire che i nostri sacrifici non sono stati vani. Se oggi l'Italia è presa ad esempio dal mondo occidentale, evidentemente questo è merito delle attività che si sono predisposte e anche dell'incentivazione alla campagna vaccinale. Certo, fino a quando non sarà completamente debellata la pandemia, dovremo imparare a convivere con il virus, senza sottovalutarlo, ma senza paura, rispettando le minime regole di distanziamento, utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani, ma soprattutto continuando la campagna di vaccinazione, iniziata un anno fa.

È stato ormai scientificamente provato che la vaccinazione, pur non escludendo la possibilità di contagio, sicuramente ne elimina gli effetti più gravi. Qualche giorno fa, leggevo su un giornale che l'indice dei contagiati è tornato ai livelli dei mesi scorsi: a maggio abbiamo superato le 10.000 unità, ma, a differenza di allora, quando c'erano stati 270 decessi, oggi ne abbiamo avuti poco più di 60 o 70. Questo sta a dimostrare che la vaccinazione è efficace: non è esaustiva, ma è efficace. Altri istituti scientifici hanno potuto accertare che, grazie alla campagna di vaccinazione, abbiamo salvato la vita a circa 12.000 connazionali: credo che questo sia un risultato assolutamente importante, che non può essere sottaciuto. (Applausi).

Proprio per questo mi sia consentito, con tutto il garbo, ma con tutta la decisione necessaria, di invitare coloro che ancora non si sono vaccinati a farlo e a fidarsi della scienza e delle scelte di questo Governo, che non è un Governo di irresponsabili, e di questa maggioranza, che non è una maggioranza di irresponsabili. E proprio perché rivolgo questo invito a coloro che ancora non hanno fatto il vaccino, a maggior ragione invito coloro che hanno fatto le due dosi a fare tempestivamente la terza, perché questa è la strada che dobbiamo seguire fino a quando non avremo debellato completamente la pandemia.

Se oggi, grazie a Dio, non parliamo di lockdown, fenomeno che invece sta interessando altri Paesi vicini e che è stato una fase che ci ha profondamente feriti, lo dobbiamo alle scelte coraggiose di questo Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, e anche - dobbiamo dirlo - al senso di responsabilità degli italiani. Ripeto che oggi l'Italia è un esempio da imitare e di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi, Parlamento, Governo e italiani, poiché è un risultato di tutti, quindi ne dobbiamo andare assolutamente orgogliosi e fieri.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non è soltanto la logica conseguenza dei sacrifici che abbiamo fatto, ma è l'adesione del Governo alle istanze di quanti, Forza Italia in primis, chiedevano un ritorno alla normalità, sebbene con tutte le cautele del caso. Teatri, cinema, concerti e musei tornano ad essere attività normali per gli italiani: gustare una partita in presenza o una manifestazione teatrale e vedere un film tornano ad essere attività quotidiane; i nostri giovani, che ne sono stati privati - e forse sono coloro che maggiormente hanno subito le conseguenze delle misure restrittive, dolorose ma necessarie - tornano a poter vivere la loro giovinezza anche frequentando le discoteche.

A questo punto, signora Presidente, voglio essere chiaro e lo faccio a nome del Gruppo. Abbiamo un aumento dei contagi e già si parla di ulteriori iniziative e restrizioni che si possono rendere necessarie. Siamo d'accordo che questa dev'essere la strada da perseguire, ma su una cosa vogliamo essere chiari: eventuali responsabilità e restrizioni non potranno mai riguardare coloro che si sono vaccinati, su questo vogliamo essere assolutamente chiari! (Applausi). Abbiamo lasciato libertà e libero arbitro, ma chi ha deciso per motivazioni sue (rispettabilissime, anche se non condivisibili) di non vaccinarsi non può caricare l'onere e le responsabilità di questa scelta su quanti invece responsabilmente hanno deciso di farlo. (Applausi). Questo dev'essere invece un motivo per il quale chi ancora non ha raggiunto il convincimento di vaccinarsi si decida prima o poi a farlo.

Desidero concludere il mio intervento, signora Presidente, citando una dichiarazione della mia presidente Bernini, quando è stato varato dal Governo il decreto-legge in esame. La presidente Bernini ha commentato in questa maniera: grande soddisfazione per il decreto-legge del Governo sulle riaperture, che ha il marchio di Forza Italia, perché calibra la necessaria prudenza anti-Covid con le sacrosante istanze delle categorie più penalizzate. Non è questa la dichiarazione di voto che, da par suo, farà il collega Pagano, ma credo che si capisca quale sarà l'atteggiamento di Forza Italia di fronte alla conversione del decreto-legge in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo convertendo l'ennesimo decreto-legge e siamo reduci dall'ennesima votazione di fiducia: indubbiamente l'attività del Parlamento è ormai ridotta ad un ruolo frammentario e inevitabilmente diventa difficile affrontare in modo organico la trattazione di questi provvedimenti.

Proprio in ragione di tale difficoltà, in sede di discussione generale, desidero soffermarmi su un solo emendamento, quello a mia firma, che - ve lo dico subito - non è stato approvato e ha ricevuto parere contrario dal Governo. Ognuno di noi porta in quest'Aula le proprie esperienze. Sono ben consapevole - questa è la mia prima legislatura - di essere tornato studente, perché la politica è un altro mestiere rispetto a ciò che possiamo fare prima di questo lavoro, però non sono immemore delle mie radici e delle mie esperienze. Ho destinato la mia vita alla formazione dei giovani, che continuano ad essere la mia principale preoccupazione.

Per il lavoro che svolgo al di fuori di quest'Aula, ho avuto l'onore di partecipare a svariate commissioni concorsuali: ho partecipato a due commissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, ad alcune commissioni per concorsi universitari e, da commissario, al concorso per uditore giudiziario, cioè per la magistratura. La nostra Carta costituzionale ricorda che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma in realtà - se guardiamo bene - è fondata sull'iniziativa privata - che, vivaddio, c'è e sostiene questo Paese - e anche sui pubblici concorsi, che, a mio giudizio, sono un problema per i giovani e per questo Paese. Parlo per esperienza diretta. I pubblici concorsi soffrono di mancanza di trasparenza. I candidati spesso vengono esclusi senza capirne le ragioni e le commissioni rimangono l'arbitro assoluto delle loro sorti; il loro talvolta è quasi un arbitrio, in realtà, che viene grandemente ridotto tutte le volte in cui i criteri di valutazione sono trasparenti, oggettivi e sindacabili.

Sappiamo, in ordine a questo decreto-legge, che l'esame di abilitazione alla professione forense è stato conformato alle esigenze di tutela della pubblica salute e che la prova scritta è stata sostituita da una sorta di - perdonatemi l'ossimoro - scritto-orale; in pratica, al candidato la commissione somministra dei quesiti, ossia questioni concrete da risolvere, a cui il candidato deve rispondere oralmente, cioè dimostrare, in buona sostanza, di saper fare l'avvocato.

Se andiamo a guardare le precedenti modalità di svolgimento del concorso, notiamo come le commissioni, al di là dei criteri generali buoni per tutti gli usi, non dovessero rendere pubblici i criteri concreti di valutazione, cioè come a loro giudizio andassero svolte le prove. Ho allora tentato in questa sede di introdurre un principio. Ho proposto un emendamento secondo il quale, formulati i quesiti, alla fine della procedura di valutazione la commissione deve pubblicare le risposte, ancorché in modo sintetico. Qual è - o, meglio, qual era - lo scopo di questo emendamento? Imporre alle commissioni rigore, perché tutti coloro i quali hanno partecipato a questa prova sanno che il suo esito è fortemente disomogeneo non solo da Regione a Regione, ma addirittura all'interno della stessa corte d'appello e della stessa commissione, che - come noto - si articola in moltissime sottocommissioni. Ed è noto che, a parità di svolgimento della prova, qualcuno viene promosso e qualcuno viene bocciato. Perché è un danno per il Paese tutto ciò? Qualcuno potrebbe dire che, alla fine, quello che conta è che si faccia una selezione. È un danno, perché diamo ai giovani la sensazione - anzi, la certezza - che le regole lì fuori, quelle che loro devono affrontare usciti dall'università, sono liquide, fluide e mutevoli e passano anche il principio e l'idea che, in fondo, ci si debba far raccomandare, altrimenti quel mondo là fuori diventa una giungla.

Ricordiamoci che siamo i legislatori, che quest'Assemblea è il legislatore: se facciamo passare il principio che le commissioni devono dare conto del loro operato, rendere pubbliche le risposte e dire al candidato in che modo andasse risolto il quesito, per esempio, sul contratto preliminare o quale fosse la risposta corretta a una domanda in tema di usucapione; se facciamo passare questo principio, innanzitutto vincoliamo le commissioni al rigore e alla serietà e facciamo passare il messaggio che questo Paese dà ai ragazzi e ai giovani regole obiettive e certe.

Questo emendamento non è stato approvato e ha ricevuto parere contrario. Risibili ne sono le motivazioni, ma è chiara la preoccupazione: non introdurre un precedente. Una volta un commissario concorsuale, appartenente ad altro ordine professionale, di fronte a queste mie osservazioni sulla necessità di motivare le bocciature, mi disse: se motiviamo, poi impugnano. Non è un argomento, non è una valida ragione. (Applausi). Sulla base di questo principio la pubblica amministrazione non dovrebbe mai motivare i suoi provvedimenti e i giudici non dovrebbero mai motivare le sentenze. Ma vi dirò di più. Qualche concorso pubblico che impone alla commissione di motivare c'è ed è anche un concorso estremamente selettivo, che regala a questo Paese una classe professionale di grandi capacità: è il concorso notarile, che è uno dei tre grandi concorsi che si possono affrontare dopo la laurea in giurisprudenza. La commissione del concorso notarile deve motivare le ragioni della bocciatura. Eppure, il notariato, ciò malgrado, da anni serve in modo egregio questo Paese. Quindi, non si deve aver paura di introdurre, come criterio generale, quello della massima trasparenza dell'operato delle commissioni.

Noi, in generale, possiamo riscrivere le regole dei concorsi; possiamo prevedere - ad esempio - in ambito universitario, che le commissioni siano frutto di sorteggio o siano composte da personale straniero. L'unica vera arma che abbiamo per far sì che i concorsi siano giusti è rendere trasparenti i criteri di valutazione, qualunque essi siano. Se non introduciamo una massima trasparenza all'interno dei nostri concorsi, se non rendiamo i lavori delle commissioni delle case di vetro, noi faremo sempre un pessimo servizio ai nostri giovani. Non dimentichiamoci che il futuro del Paese sta nelle mani dei giovani. Noi tutti siamo stati giovani e oggi siamo qua; tra venti, trent'anni in questa Aula siederanno coloro che oggi sono ragazzi. Se sbagliamo nella formazione, falliamo nel nostro compito. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo presenti in Aula, senatrici e senatori, il 9 marzo 2020 il premier Giuseppe Conte ha annunciato al Paese il lockdown: è una data che avrebbe segnato la storia di questo Paese. Sono passati venti mesi, ma adesso l'Italia naviga su una rotta sicura e ben precisa tracciata dall'allora Presidente. In quel frangente eravamo soli e primi, addirittura nel mondo, a cercare le coordinate di una rotta per portare l'Italia fuori da quella situazione. Contro tutto e contro tutti abbiamo intrapreso quelle che oggi sono linee guida per tutto il Paese, che mettono in sicurezza tutti quanti: la suddivisione in aree colorate, l'uso di protocolli in quasi tutte le attività commerciali, i distanziamenti, l'utilizzo di dispositivi come mascherine e protezioni come l'igienizzazione delle mani o l'uso dei guanti, il fermare gli abbracci.

È stato veramente difficile in questo Paese intervenire con azioni del genere, ma è stato fatto per preservare i più deboli: un patto fra generazioni - come dice sempre la mia collega Barbara Guidolin - fra giovani e anziani. Le limitazioni dei giovani hanno preservato la vita degli anziani. Abbiamo imparato anche la didattica a distanza, lo smart working, a stare a casa a lavorare e a educare i nostri figli. E abbiamo introdotto le capienze, la capacità di contenere quantità determinate di persone che pian piano abbiamo ridotto e che pian piano stiamo aumentando, in riferimento ai dati della pandemia.

Dicevo: contro tutto e contro tutti, e un anno fa nei talk show politici e opinionisti attaccavano tutte le manovre che portavamo avanti. Adesso siamo orgogliosi della responsabilità che ci siamo presi a suo tempo, guidando il Paese in un porto sicuro. (Applausi).

Sarebbe stato facile andare all'opposizione a contestare tutto, restare inermi, scappare dalle proprie responsabilità: non l'abbiamo mai fatto. Un anno fa - lo ricordo a tutti in quest'Aula - da una parte si parlava di Meccanismo europeo di stabilità (MES) e, dall'altra parte, si parlava di firme del MES. Il Paese non ha intrapreso quel percorso, ma ha trovato, grazie a Giuseppe Conte, un Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha portato 200 miliardi di euro. (Applausi).

L'abbiamo dato in mano ai sindaci e ai Presidenti di Regione, affinché lo utilizzino; gli stessi che un anno fa contestavano ogni azione che intraprendevamo.

Ora su questa rotta si muove il Governo Draghi; una rotta che con orgoglio abbiamo tracciato noi. Tutti in quest'Aula lavoriamo su questi schemi, su quello che è stato dettato dal lavoro del presidente Conte.

Stiamo parlando di riaperture: cento per cento di capienza all'aperto e al chiuso nelle zone bianche. Parliamo di posti vitali per il nostro Paese, come teatri, sale di concerto, cinema, luoghi di cultura, locali di intrattenimento, musica dal vivo, il 50 per cento al chiuso e il 75 per cento all'aperto di discoteche. Un passo alla volta stiamo intraprendendo il percorso della normalità, ma con intelligenza. Siamo tornati a riempire palazzetti e stadi. Qualche domenica fa sono andato con mio figlio allo stadio. Ho visto persone diligenti entrare mostrando il green pass in file ordinate. Tutte le strutture stanno funzionando in una maniera ottimale grazie a questo procedimento.

Ci sono alcuni settori, però, che hanno vissuto più di altri in maniera violenta la situazione. Uno in particolare è il settore del turismo. Il turismo non sposta pacchi o merci. Il turismo sposta persone, sposta emozioni. È stato veramente difficile. Non era prevedibile e gestibile un tale percorso. Solo regole certe e organizzazione hanno fatto in modo che questo settore potesse ripartire. Le riaperture graduali e l'attenzione sulle capienze hanno garantito un percorso sicuro, ma serve responsabilità da parte di tutti.

Un altro settore cui tengo tanto è quello dei locali da ballo e delle discoteche: moltissimi si trovano nell'area da cui provengo, ma altrettanti sono sparsi su tutto il territorio del Paese. Sono strutture che hanno sofferto forse più di tutte: venti mesi di chiusura, a fronte di poche giornate di apertura durante il periodo estivo; più di 3.000 aziende, di cui un terzo non riaprirà più; 100.000 lavoratori fermi per più di un anno e mezzo. Gli imprenditori che sono rimasti in piedi, con la schiena dritta, l'hanno fatto con le loro gambe, e non certo grazie agli aiuti che abbiamo dato in questo anno e mezzo. Ora possono ripartire, al 50 per cento al chiuso e al 75 per cento all'aperto, come ho detto prima. È un primo passo.

Grazie al presidente Girotto, abbiamo incardinato un affare assegnato in Commissione per trattare il tema delle capienze quando passerà la pandemia. Usciti da questa situazione, dobbiamo cercare di rilanciare in maniera positiva quel mondo, che rappresenta anche un luogo di incontro per i giovani, e non solo. Tutte le generazioni utilizzano questi locali, che vanno sostenuti e aiutati, perché rappresentano un posto sicuro e controllato dove potersi riunire. Quest'estate, quando erano chiusi, abbiamo visto troppe situazioni negative, con sale da ballo create dal nulla praticamente in tutte le nostre città.

Un altro settore che ha vissuto molte difficoltà in questo periodo è stato quello del comparto fieristico. Abbiamo presentato un emendamento al riguardo, che il Governo ha trasformato in ordine del giorno vincolante entro il 30 novembre. Speriamo che tale sia, ma lo terremo molto monitorato; un emendamento che consentirebbe lo svolgimento in presenza, anche su aree pubbliche, tanto in zona bianca quanto in zona gialla, senza restrizioni in termini di capienza, purché nel rispetto dei controlli e delle linee guida.

Ciò consentirebbe la piena partecipazione ad eventi fieristici. Si garantisce il libero ingresso dall'esterno nel territorio nazionale, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Ci fa piacere che il Governo abbia intrapreso questo percorso. Noi, come Gruppo politico, abbiamo presentato questo emendamento proprio perché vogliamo tutelare tale settore.

Io ho avuto una interlocuzione con un giornalista nel fine settimana. Ci sono molte segnalazioni sul fatto che attualmente il controllo del green pass non viene effettuato da molti commercianti e attività. Questa è una preoccupante allerta, che ci deve far sentire tutti responsabili. È in gioco l'economia del nostro Paese. Sono in gioco i nostri affetti più cari e le persone più deboli.

Un ultimo appello: non disperdiamo tutti i sacrifici che abbiamo fatto negli ultimi venti mesi. Non azzardiamo sul nostro Paese, sulla sua economia, sugli imprenditori e sui commercianti. Non scommettiamo sulla vita dei nostri cari. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, intervengo in replica per effettuare dei doverosi ringraziamenti, in primis agli Uffici della Commissione, che sono stati di fondamentale supporto per il nostro lavoro in questi giorni.

Vorrei poi ringraziare il sottosegretario, Caterina Bini, per il grande supporto e la pazienza nel seguire attentamente i lavori della Commissione e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e tutto il suo efficiente staff. Ringrazio anche il sottosegretario (purtroppo non Ministro) per la salute Sileri, il presidente Parrini e tutti i membri della 1a Commissione e in particolare i Capigruppo, che hanno collaborato al buon esito del nostro lavoro. Non è stato infatti assolutamente facile riuscire a concludere i nostri lavori, vista la complessità del provvedimento e l'ampiezza dei temi trattati: mi riferisco in particolare all'articolo 9, contenente le norme sulla privacy, su cui abbiamo svolto un grande lavoro, per cercare di individuare la miglior formulazione e dare piena soddisfazione alle variegate esigenze evidenziate dal Garante per la privacy, dal Governo e da tutti i Gruppi.

Il mio ringraziamento va quindi a tutte le persone che ho indicato. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

In attesa della conclusione dei lavori della 5a Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 11,50.

(La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 11,51).

Colleghi, essendo appena giunto il parere della 5a Commissione permanente, sospendo ancora una volta i nostri lavori per qualche minuto, così da consentire lo svolgimento degli adempimenti tecnici e la distribuzione del materiale di lavoro in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 11,59).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.9, 1.17, 2.0.9, 2.0.11, 2.0.12, 3.1, 3.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

AUGUSSORI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, le chiedo di farmi avere un elenco degli emendamenti inammissibili così da agevolarmi, altrimenti me li deve indicare lei di volta in volta.

PRESIDENTE. Sicuramente glielo faccio avere, e nel frattempo iniziamo l'illustrazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12)

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.16 e favorevole sugli emendamenti 1.4 (testo 4) e 1.8.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.1. Sull'ordine del giorno G1.2 mi rimetto al parere del Governo, perché presumo vi sia una proposta di riformulazione. Mi rimetto al parere del Governo anche per l' ordine del giorno 1.100.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1 e contrario sull'emendamento 1.0.2.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, i pareri sono conformi a quelli espressi dal relatore.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il parere sull'ordine del giorno G1.2 è favorevole se è accettata la riformulazione che prevede l'inserimento all'inizio del dispositivo delle parole: «a valutare l'opportunità di avviare»; al punto b) delle parole: «in zona gialla, valutare l'opportunità di consentire» e alla fine del punto c) delle parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4 (testo 4).

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo ai fini di un chiarimento perché l'emendamento apparentemente introduce una sorta di drafting.

Il testo in questione - per chiarezza - recita così: «In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati». Più avanti, il testo del decreto-legge recita: «In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo (...)».

È chiaro l'intento del legislatore - a una lettura serena - di richiamare solo l'elenco dei luoghi menzionati all'inizio del comma, e cioè di indicare soltanto le sale teatrali, le sale da concerto e così via. Tuttavia, la nostra preoccupazione era che in sede applicativa potesse passare un'interpretazione restrittiva, collegando all'elenco delle sale anche la condizione che gli spettacoli si svolgessero esclusivamente con posti a sedere preassegnati. Questo in virtù del generico rinvio operato dal riferimento ai luoghi di cui al primo comma.

Abbiamo chiesto - e ottenuto, avendo avuto l'emendamento parere favorevole - di esplicitare il rinvio. In altri termini, grazie all'emendamento, il testo, laddove menziona le zone bianche, recita così: «In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti (...)».

Abbiamo quindi escluso in radice che qualcuno potesse cedere alla tentazione di operare una lettura restrittiva del testo. Lo dico affinché sia chiaro che quello che abbiamo ottenuto non è soltanto un miglioramento stilistico, per una maggiore leggibilità della norma, ma è anche un miglioramento di contenuto, giacché adesso la norma non consente più interpretazioni restrittive da parte di chi, maliziosamente, volesse farlo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 4), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Perosino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.9 è improponibile, mentre gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.15 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Perosino, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.17 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Senatore Perosino, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2?

PEROSINO (FIBP-UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.3 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100. Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G2.101.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'ordine del giorno G2.100 su cui proponiamo una riformulazione. Nell'ultima premessa prima del dispositivo, chiediamo di sostituire le parole «questa disciplina stringente appare in contrasto», con le seguenti: «questa disciplina stringente deve essere opportunamente raccordata con». All'inizio del dispositivo chiediamo di sostituire le parole «a prevedere» con le seguenti: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere». Sull'ordine del giorno G2.101 chiediamo una riformulazione inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di specificare».

D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G2.100 sui bus turistici.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, accolgo la riformulazione proposta dal Governo, ma vorrei sottolineare l'importanza dell'ordine del giorno G2.100. Come Gruppo avevamo presentato un emendamento, identico a quello di altri colleghi su cui oggi in Aula è stato espresso parere contrario. Sottolineo l'importanza dell'ordine del giorno che portiamo all'attenzione dell'Assemblea e ne chiederei la votazione. Ho ritirato l'emendamento trasformandolo in ordine del giorno perché in discussione in sede di Commissione il Governo aveva dato una giustificazione. I dati epidemiologici sono in salita, quindi non vorrei creare un problema di ordine sanitario, pur sostenendo la causa del settore dei bus turistici che ha patito un grande difficoltà durante questi due anni di epidemia.

Ripeto, vorrei che l'ordine del giorno venisse posto in votazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, accolgo la sua richiesta, ma in quanto ordine del giorno presentato in Aula e non desunto da un emendamento che lei ha ritirato; diversamente, essendo identico a quelli che verranno posti in votazione, verrebbe preclusa la votazione del suo.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.100 (testo 2).

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.5 sono identici all'emendamento 2.0.4, trasformato nell'ordine del giorno G2.100, e ovviamente identici agli altri presentati dai colleghi Conzatti e Margiotta. Noi chiediamo che questo ordine del giorno venga approvato e ovviamente voteremo a favore.

Francamente le regole che hanno prodotto quest'ordine del giorno e quanto in esso contenuto sono un fatto di salvaguardia sanitaria, contrariamente a quanto magari si possa pensare. Infatti, una delle regole stringenti è quella per cui, prima di salire a bordo degli autobus in generale ma dei bus turistici in particolare, i soggetti devono essere muniti delle certificazioni verdi Covid, quindi del green pass, altrimenti non si può salire a bordo. Inoltre, le caratteristiche dei mezzi oggi circolanti nel nostro Paese forse forniscono addirittura ancor più garanzie dell'aeroplano, per esempio, per il ricambio dell'aria al loro interno e pertanto il vincolo della capienza inferiore non ha più senso. Noi abbiamo dato un'impostazione che mi sembrava patrimonio di tutto il Parlamento, perché su questo argomento non ci siamo mai divisi, siamo sempre stati tutti insieme nel rispetto della salute e dell'assetto economico di questo importante settore.

Chiediamo pertanto, da parte di tutti i colleghi, di tornare a riflettere sulle motivazioni che oggi portano legittimamente - ci mancherebbe - qualcuno ad averci ripensato. Noi speriamo che non ci ripensino, che questo provvedimento venga approvato e che sia un fatto di giustizia, perché ci sono altre attività molto più a rischio che oggi non hanno nessun tipo di limitazione. I bus oggi sono come una sorta di imbuto: chi sale a bordo ha il green pass, chi sale a bordo è garantito dal ricambio dell'aria, chi sale a bordo è garantito da una vigilanza seria e concreta da parte del conducente (e in molti casi sono anche in due, se parliamo dei bus turistici, per le grandi distanze). Pertanto, per quanto riguarda l'aspetto sanitario sui bus turistici si ha una garanzia: se andiamo lì stiamo tranquilli di non ammalarci; invece, se andiamo da altre parti, probabilmente ancora oggi non abbiamo questo tipo di garanzia.

Di conseguenza spero che i colleghi mantengano gli impegni che ci siamo assunti tutti insieme in questo anno e mezzo di grande lavoro sul recupero del valore del sistema turistico italiano, anche attraverso gli autobus turistici nazionali che rappresentano migliaia di famiglie. Forza Italia voterà quindi a favore di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti in Aula).

Senatore Mautone, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G2.101?

MAUTONE (M5S). Accolgo la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.101. Vorrei fare solo una breve considerazione e spiegare il motivo del mio accoglimento. La mia proposta nasce da una realtà: attualmente, la maggior parte dei pediatri di base per riammettere i bambini a scuola richiede l'esecuzione e la presentazione di un tampone. Ovviamente questo comporta una frequenza elevata di tamponi, perché esiste una patologia respiratoria non Covid, che è sempre esistita, e un aggravio economico notevole per le famiglie. Questo chiedeva in origine l'emendamento 2.0.10.

Accolgo comunque l'impegno del Governo a riformulare l'ordine del giorno in relazione alla non stretta correlazione tra riammissione a scuola ed esibizione di un tampone antigienico o molecolare.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Vono e Grimani, identico all'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Berutti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.5, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.0.6, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, e 2.0.7, presentato dal senatore Margiotta.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

L'emendamento 2.0.8 risulta assorbito dall'esito della precedente votazione.

L'emendament0 2.0.9 è improponibile.

L'emendamento 2.0.10 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G.2101.

Gli emendamenti 2.0.11 e 2.0.12 sono improponibili.

PAVANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei che fosse fatta una verifica sul voto precedente, in quanto ancora una volta dobbiamo verificare che alcuni colleghi della zona di Forza Italia continuano a votare per i colleghi fisicamente assenti. (Applausi).

PRESIDENTE. Presterò attenzione e sollecito i senatori Segretari a verificarlo. (Brusio). State buoni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FERRO (FIBP-UDC). Signor Presidente, anticipo che ritiriamo l'emendamento 3.0.2000/1 e lo trasformiamo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (Brusio. Richiami del Presidente).

AUGUSSORI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.3. Sull'ordine del giorno G3.2000, derivante dall'emendamento 3.0.2000/1, mi rimetto all'Assemblea, perché non è passato dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.0.2000 naturalmente esprimo parere favorevole.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme al relatore. Sull'ordine del giorno G3.2000, il cui testo ci è appena stato consegnato, ho bisogno di qualche minuto per valutarlo. Chiedo che sia accantonato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G3.2000 è accantonato, così ha maggiore tempo per verificarlo.

L'emendamento 3.1 è improponibile.

L'emendamento 3.2 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.4 è stato ritirato.

L'emendamento 3.5 è improponibile.

L'emendamento 3.0.2000/1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.2000 (testo 2), che risulta accantonato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.1 (testo 2).

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1 (testo 2).

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, ribadisco quanto detto in Commissione: si tratta di un emendamento che assolutamente non comporta alcun carico economico, serve per far fronte a un momento di emergenza, consente di scegliere fra coloro che hanno già maturato esperienza in questo particolare periodo e non obbliga ovviamente a una proroga degli incarichi; semplicemente prevede che le persone che abbiano compiuto sessantacinque anni e fino ai sessantotto, nel periodo dell'emergenza, possano essere comunque nominate a dirigere o amministrare in qualità di direttori generali le ASL. Non c'è - ripeto - alcun carico economico, non comporta nulla. È una proposta volta a far fronte a esigenze particolari in corso, per le quali vi sia la necessità di avere persone qualificate che possano continuare a gestire l'emergenza. Si tratta solo di questo.

Pertanto, non ritiro l'emendamento e chiedo che venga messo in votazione.

VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 4.0.1 (testo 2). Noi voteremo a favore, come abbiamo fatto all'interno della Commissione affari costituzionali. Invitiamo il Governo ad una riflessione suppletiva, perché onestamente non capiamo quali siano le problematiche sanitarie avverse che impongono al Governo di esprimere un parere contrario. Non ci sono oneri per la finanza pubblica, il testo prevede una possibilità e non un obbligo e serve in via transitoria, in un momento di pandemia, a ottemperare a una situazione di emergenza; onestamente è irragionevole, oltre che irrazionale, il parere contrario espresso dal Governo. Ci auguriamo pertanto che possa rettificarlo. In ogni caso noi esprimeremo un voto favorevole su questo emendamento.

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, confermiamo il sostegno del nostro Gruppo all'emendamento 4.0.1 (testo 2), già sottoscritto da parte dei colleghi Saponara, Rivolta, Pizzol e Lunesu. È oggettivo quanto ha appena dichiarato il senatore Cucca: non c'è aggravio di costi, ma una visione che tiene conto della situazione di emergenza, quando aumenta e quando diminuisce, e, soprattutto, dell'apporto importante al sistema sanitario. Non tenere conto di questo emendamento significa sostenere l'esatto opposto rispetto a quanto pontificato da qualcuno del Governo, quando va in televisione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Gli emendamenti sa 4.0.2 a 4.0.7 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 5.2 (testo 2), della Commissione, il parere naturalmente è favorevole.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché si stanno creando situazioni molto particolari. Faccio un esempio sui bus turistici di cui all'ultimo emendamento. Qui nessuno è contrario a dare una mano ai bus turistici, ma c'è una responsabilità di forze di Governo che devono seguire una linea. (Applausi).

A me fa molto piacere che il Parlamento si prenda questa libertà. Ne sono felicissimo, ma questa, però, deve essere libertà di ogni forza politica, perché i bus turistici devono sapere che il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno la stessa identica volontà di dare loro una mano, ma non mettono in difficoltà il presidente Draghi, votando come Lega, Forza Italia e Italia dei Vivi o Forza i Vivi, come si chiamano, mettendo così in difficoltà la maggioranza.

Questo deve essere messo in chiaro e deve restare agli atti. Quindi, chiedo al Ministro per i rapporti col Parlamento che venga immediatamente avvisato il Presidente del Consiglio di questi comportamenti di alcune forze di maggioranza. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, le valutazioni di merito politico non spettano a me. Ricordo a tutti l'articolo 68 della Costituzione, per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. (Applausi).

DE CARLO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, con la raccomandazione di essere attinenti all'ordine dei lavori.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, sarò più che attinente. Innanzitutto, vorrei stigmatizzare ciò che è accaduto in Aula e che lei giustamente ha riportato sotto un profilo squisitamente giuridico, cioè che esista un problema all'interno di questa maggioranza e che quel problema si chiami democrazia. (Applausi). Non è un caso, infatti, che sull'unico provvedimento dove non viene posta la fiducia si evidenzino le crepe di questa maggioranza.

La seconda constatazione è che non può passare il messaggio che chi ha votato contro l'emendamento sui bus turistici oggi sia a favore dell'emendamento sui bus turistici. È nell'evidenza dei fatti che esiste chi perora la causa dei bus turistici e chi, invece, con il proprio voto non lo fa. (Applausi). Mi pare assolutamente normale che, in questo contesto, che è un contesto di democrazia, ci sia chi usa il cervello e non si adegua ai Diktat del partito. Complimenti alla democrazia!

PRESIDENTE. Colleghi, non intendo aprire una diatriba perché il Parlamento può votare in una maniera o in un'altra. Procediamo, invece, con le votazioni perché quello è il ruolo ed il compito del Parlamento.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, se ritiene, sono ora in grado di esprimere il parere sull'ordine del giorno che avevamo accantonato, il G3.2000, già subemendamento 3.0.2000/1. Il parere del Governo è favorevole con la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Ferro, se accetta la riformulazione.

FERRO (FIBP-UDC). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2000 (testo 2), non verrà posto ai voti.

L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 5.3 a 5.6 sono improponibili.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AUGUSSORI, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sull'emendamento 7.1 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. (Commenti. Richiami del Presidente).

Colleghi senatori! Senatore Zaffini, si segga!

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi! Avete preso troppi caffè questa mattina? Procedo con i voti, poi voi non votate.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi. (Commenti).

Colleghi, sto passando all'esame degli emendamenti: volete stare tranquilli?

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, c'è un brusio insopportabile in Aula e non si capisce quello che sta dicendo. Consiglio una sospensione dei lavori dell'Assemblea almeno di un'ora, in modo da consentire alla maggioranza di ritrovare l'unità di intenti. (Commenti). Lo faccio a titolo collaborativo, perché in tre votazioni la maggioranza è andata sotto, c'è una confusione insopportabile, la maggioranza litiga tra i banchi e non è possibile lavorare in questo modo. Quindi, vorremmo poter votare in coscienza, ascoltando i colleghi, ma è impossibile perché c'è una confusione insopportabile.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, ha ragione, purché tutti collaborino a non creare disordine e brusio.

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, alla luce di quanto è appena avvenuto in Assemblea, ho bisogno di chiedere una sospensione dei lavori, per riunire il mio Gruppo. (Commenti).

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, non siamo d'accordo: vogliamo procedere come da calendario e come avevamo concordato.

PRESIDENTE. Non essendoci unanimità, devo mettere ai voti la proposta di sospensione. Chi è a favore della proposta di sospensione voterà sì, chi è contrario voterà no. Procederemo con il sistema elettronico, senza registrazione dei nomi.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casini, siamo in fase di votazione. Dopo il voto avrà facoltà di intervenire.

Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, della proposta di sospensione, avanzata dai senatori Ciriani e Castellone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (Applausi).

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio). Colleghi, non si può chiedere il silenzio e poi fare rumore. Ascoltiamo il senatore Casini.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Presidente, scusi, mi limito ad una considerazione di buonsenso: poiché c'è stata da parte di una collega Capogruppo del MoVimento 5 Stelle la proposta di una sospensione, prima che questa venisse posta in votazione volevo chiedere una precisazione, perché un conto è - anche per un fatto di cortesia - che una Capogruppo chieda una sospensione, che secondo me non si nega mai, limitata nel tempo (Applausi), un conto è se la sospensione significa che la seduta non si fa più e che rinviamo a un altro momento. Se però la sospensione è di un quarto d'ora, non vedo perché non si debba concederla. (Applausi). Visto però che il buonsenso è minoritario, va bene così. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Casini, mi erano state sottoposte due proposte: una di una sospensione di un'ora e una di una sospensione per la durata di una riunione di Gruppo. Pongo quindi ai voti prima la volontà dell'Assemblea su una sospensione e poi sulla durata della stessa. Essendoci stato un equivalente Capogruppo che invece ha manifestato la sua contrarietà, la dovevo mettere ai voti e così l'Assemblea ha deciso.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

AUGUSSORI, relatore. Naturalmente Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.500 (testo 2), con riformulazione della 5a Commissione, e sull'emendamento 9.0.1. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalle senatrici Granato e Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.500 (testo 2), presentato dalla Commissione, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

ROMEO (L-SP-PSd'AZ). Signor Presidente, credo che tutti i successivi emendamenti presentati all'articolo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2), risultino preclusi.

PRESIDENTE. Confermo che i restanti emendamenti sono preclusi o sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di coordinamento COORD.1.

AUGUSSORI, relatore. Esprimo parere favorevole.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento COORD.1, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, il decreto che ci apprestiamo a convertire oggi è un provvedimento che non rivede solo il tema delle capienze nei diversi luoghi, ma tocca in modo trasversale anche la riorganizzazione del Ministero della salute, il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2021, oltre a prevedere alcune disposizioni urgenti in materia di accoglienza e integrazione nell'ambito della protezione dei dati personali.

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, poiché si preannunciava da tempo un altro passo in avanti verso la normalità, con ulteriori allenamenti delle precedenti misure restrittive imposte proprio per il contenimento del contagio. (Brusio).

Mi scusi, signor Presidente, ma c'è un rumore di fondo.

PRESIDENTE. Colleghi, invito quanti si trovano nell'emiciclo a discutere fuori dall'Aula, consentendo alla senatrice Sbrollini si svolgere il suo intervento.

SBROLLINI (IV-PSI). La ringrazio, signor Presidente.

Questo decreto prevede novità rilevanti, come il ritorno fino al 100 per cento della capienza in zona bianca per i concerti, i teatri e i cinema, la soppressione dell'obbligo di distanziamento sociale nei musei o l'aumento degli ingressi consentiti negli stadi e nelle discoteche. In sostanza, sono misure che permettono a diversi settori di ripartire davvero.

Nei minuti che mi sono concessi vorrei soffermarmi soprattutto sulle previsioni in tema di accesso alle attività culturali, sportive e creative, non solo in qualità di Capogruppo presso la Commissione istruzione, ma anche come responsabile del settore sport del Gruppo cui appartengo.

Come Italia Viva-PSI abbiamo a lungo insistito per mesi affinché venissero finalmente rivisti gli stringenti limiti delle capienze. Sono convinta si possa fare ancora di più rispetto a quanto previsto da questo decreto, soprattutto se si intensifica la campagna vaccinale e si procede con l'estensione del green pass in tutti i luoghi, come già fatto in queste settimane.

Con il green pass abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno attorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid, ma costituisce anche una maggiore garanzia nei confronti degli altri, senza contare il fatto che il green pass è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale e dovremmo fare davvero fronte comune per estenderne la portata e non per ridurla.

Grazie allo straordinario lavoro fatto dal Governo Draghi e, in particolare, al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo, siamo stati in grado di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure. Stiamo proseguendo in maniera celere con la campagna vaccinale, proprio partendo dai soggetti più fragili e dal personale sanitario.

Vaccinarsi è un gesto di responsabilità nei confronti di tutti ed è necessario per scongiurare altre misure restrittive.

In questo senso, Italia Viva-PSI si sta spendendo - e continuerà a farlo - per l'assunzione di un impegno serio e concreto, finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza per procedere a un ampliamento delle capienze anche per altri luoghi.

Colleghe e colleghi, dobbiamo assumerci questo impegno, perché ci sono settori dell'economia che non si sono ancora ripresi dalla crisi pandemica. Penso soprattutto al settore degli sport indoor: la capienza degli impianti sportivi al chiuso deve essere equiparata a quella di cinema, teatri e sale da concerto. Oggi, grazie alla grande corsa della campagna vaccinale e all'estensione del green pass, non si possono più fare distinzioni. Cultura e sport, come gli altri settori che sono stati penalizzati dalle chiusure, devono poter riprendere a pieno regime. Gli sport indoor sono al collasso; le perdite per incassi mancati e gli introiti degli sponsor sono da capogiro. Bisogna riaprire tutto e subito; ne va della sopravvivenza di campionati importanti di alto livello, così come di quelli dilettantistici.

Per questo, abbiamo convintamente presentato degli emendamenti finalizzati a innalzare i limiti delle capienze anche nelle zone gialle ed estendere ancora di più il green pass come unico strumento che abbiamo oggi per tornare alla normalità. Si badi bene: siamo ben consci, purtroppo, della quotidiana crescita dei contagi e comprendiamo, quindi, la prudenza che ispira anche le parole della sottosegretaria Vezzali, secondo cui è ancora presto per parlare di una capienza al 100 per cento per il pubblico negli impianti sportivi, anche a fronte della conferma arrivata dal CTS.

Crediamo però anche che dobbiamo pensare veramente a quello che sta succedendo. Pensiamo alla capienza nel Pala Alpitour di Torino, dove sono in corso le ATP Finals di tennis. Il CTS ha respinto la richiesta di una deroga presentata dagli organizzatori per aumentare del 7 per cento la possibilità di accogliere il pubblico nel palazzetto che ospita questo evento, in quanto - secondo il CTS - l'attuale situazione pandemica non lo consente.

Dobbiamo però parlare chiaramente. Il settore dello sport, soprattutto quello al chiuso, continua a incontrare forti difficoltà che non sono affrontabili solo con i ristori contenuti nei provvedimenti approvati nei mesi scorsi. Inoltre, la piena capienza degli impianti significherebbe molto, consentendo anzitutto di rivivere dal vivo le emozioni che solo lo sport sa trasmettere.

Credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. È stata fatta una scelta da parte del Governo, che Italia Viva-PSI sostiene convintamente, ossia consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del green pass, almeno fintantoché perduri lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza e compattamente, in qualità di rappresentanti delle Istituzioni, ci dobbiamo muovere anche per essere un buon esempio. Il green pass è lo strumento che sta restituendo la libertà, che ci permette di tornare nuovamente a lavorare in sicurezza, portare serenamente i nostri figli a scuola e goderci serenamente i momenti di svago che ci vengono concessi dalla musica, dalla cultura e dallo sport.

Esprimendo il voto favorevole di Italia Viva-PSI al provvedimento in esame, colgo l'occasione per chiedere un gesto di responsabilità da parte di tutti. Mi rivolgo, dunque, a quei Gruppi che probabilmente, mossi dalla volontà di accattivarsi parte del consenso elettorale, ostacolano lo strumento del green pass (lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche in concomitanza con l'approvazione del provvedimento che ha previsto l'esenzione della certificazione verde nei luoghi di lavoro). In un contesto in cui contagi stanno aumentando quotidianamente non possiamo avere dubbi su come procedere.

I dati confermano l'aumento dei ricoveri e dei contagi, soprattutto in forma grave, e questo è il frutto di scelte irresponsabili da parte di coloro che potendolo fare hanno deciso di non vaccinarsi, mettendo così in pericolo non solo la loro salute, ma soprattutto quella di chi gli sta vicino.

Presidente, dobbiamo evitare che queste scelte possano mettere nuovamente in ginocchio il Paese, costringendo il Governo all'adozione di misure drastiche come nuove chiusure, che non sarebbero più tollerabili sia sul fronte economico che sul fronte psicologico.

Voglio ribadire anche in Aula un concetto che è stato ripetuto più volte nei giorni scorsi dal nostro presidente Matteo Renzi: se si dovesse arrivare a delle restrizioni e a dei lockdown anche locali, questi dovranno essere solo ed esclusivamente per i non vaccinati. Non sarebbe giusto penalizzare l'intero Paese.

Dichiaro il voto favorevole di Italia Viva-PSI sul disegno di legge al nostro esame. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, abbiamo oggi al nostro esame l'ennesimo decreto-legge - ne abbiamo praticamente uno al giorno - ma eccezionalmente il Governo - dobbiamo renderne merito - non ha posto la fiducia, ma ha posto in essere altre cose che deprechiamo. Finché lo facciamo noi, ci può essere chi dice che Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione, ma l'ha detto anche il Presidente della Repubblica con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato, che è il modo con cui la Costituzione prevede che il Presidente possa interloquire con il Parlamento, ricordando sia il dettato costituzionale direttamente, sia le sentenze della Corte costituzionale che impongono che il contenuto di un decreto-legge sia omogeneo.

Nel decreto-legge al nostro esame abbiamo una parte che riguarda le capienze dei vari impianti sportivi e di spettacolo, di autobus e nel settore trasporti. L'adeguamento prevede un incremento della capienza che viene consentita a seguito dell'emergenza Covid. Questa parte, tra l'altro, nel suo spirito di riapertura finalmente, la condividiamo. Poi, però, incredibilmente, in virtù dell'omogeneità, addirittura la Corte costituzionale ha abrogato dopo anni una norma sulla droga contenuta in un decreto che riguardava le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Non è una cosa da poco. È già successo che una norma sia stata abrogata con tutte le conseguenze del caso.

Accanto alla parte del provvedimento da cui deriva il nome con cui il decreto è conosciuto, ovvero decreto capienze, c'è un articolo che riguarda i centri di accoglienza per profughi - che non si capisce che cosa abbia a che fare con la prima parte - e c'è un altro articolo a tutela della minoranza slovena, che può essere condivisibile, ma non ha nulla a che fare con i centri di accoglienza, che evidentemente non sono per la minoranza slovena, né tantomeno con la parte del provvedimento che riguarda le capienze degli impianti. Addirittura, è stata aggiunta una parte ancora diversa, l'articolo 9, che riguarda le garanzie della privatezza dei dati personali, la cosiddetta privacy.

Fatta questa premessa, il Governo ha messo in atto un intervento che va precisamente e letteralmente contro quanto è stato ribadito - perché era già cosa ben nota - dal Presidente della Repubblica nel modo più solenne, e cioè con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato.

Quanto al contenuto, ebbene, abbiamo assistito a quello che deve fare il Senato, e il Parlamento in generale, perché finalmente abbiamo potuto votare gli emendamenti. Peraltro, per l'esame dell'articolato non è servito neanche molto tempo, e, seppure così fosse stato, direi che, siccome il lavoro del Parlamento è quello di esaminare i provvedimenti punto per punto, e non con un voto che copre materie del tutto disomogenee, il Senato avrebbe comunque fatto il proprio lavoro.

Grazie ai voti che abbiamo espresso questa mattina su alcuni emendamenti, che hanno visto il centrodestra unito, nonostante le differenze - sappiamo bene che Fratelli d'Italia sta all'opposizione mentre gli altri soggetti politici sostengono il Governo - potendo votare finalmente nella sostanza, sono state migliorate alcune misure. Si è finalmente fatta giustizia sui bus turistici, che hanno la possibilità di avere la capienza che hanno gli altri autobus, peraltro fornendo maggiori garanzie. Il testo su cui il Governo si era intestardito prevedeva, invece, una ingiustificata disparità di trattamento.

Siamo intervenuti su un articolo - tra quelli che nulla hanno a che fare con il resto del provvedimento - che, per come era scritto, poteva essere condivisibile, ma giustamente è stato trovato un punto debole. Mi riferisco all'articolo che prevede un ampliamento di 3.000 posti del sistema di accoglienza in ragione dell'emergenza dei profughi dell'Afghanistan.

Abbiamo più volte esortato il Governo a fare il possibile non per fare un'accoglienza generalizzata di tutti gli afghani che vogliono andarsene dal proprio Paese, ma certamente per coloro che sono personalmente e specificamente perseguitati, coloro che hanno collaborato con la missione militare italiana in quel Paese asiatico. Ebbene, l'emendamento precisava che quei 3.000 posti in più fossero riservati ai profughi afgani; sembrava una precisazione che dovesse essere accolta da tutti, mentre, sorprendentemente, la parte sinistra della maggioranza di Governo ha detto no, confermando il testo originario. In altre parole, hanno ammesso che, con il pretesto dei profughi afghani, avrebbero voluto aumentare di 3.000 posti il sistema di accoglienza per poi metterci tutt'altra gente e non i profughi afghani.

Grazie al Senato, che ha fatto il suo lavoro leggendo ed esaminando il provvedimento sul serio, si sono modificate queste storture.

Vengo al contenuto più generale del provvedimento. La prima parte, sia pure con un adeguamento sotto alcuni aspetti - permangono, tuttavia, disparità spesso ingiustificate, che solo in parte sono state corrette - ribadisce l'uso del green pass, soggetto, come tutte le norme che riguardano l'emergenza Covid, a continui andirivieni e modificazioni: si sale, si scende, ci si sposta, si modifica la norma. Questo non dà fiducia ai cittadini, i quali, ormai da quasi due anni, stanno subendo norme molto pesanti dal punto di vista umano, economico e lavorativo, ragion per cui avrebbero bisogno di certezza delle norme almeno per due-tre settimane, possibilmente per uno o due mesi.

Se il Governo è sicuro delle norme che ha imposto e della loro efficacia - e dovrebbe esserne sicuro, dato che le limitazioni sono pesanti - non deve cambiarle ogni due settimane, altrimenti i cittadini traggono la conclusione che le norme sono irrazionali e inefficaci, cosa che è vera solo in parte: in parte sono irrazionali, in parte inefficaci. È chiaro, tuttavia, che se l'Esecutivo continua a cambiare idea ogni momento, questo crea sfiducia nei cittadini.

Allo stesso modo, ha creato sfiducia nei cittadini il fatto che il ministro della salute, l'onorevole Speranza, abbia mentito proprio in quest'Aula, davanti all'Assemblea del Senato, in una seduta molto importante in cui si esaminava la sfiducia nei suoi confronti. Ha mentito spudoratamente, come è emerso nelle scorse settimane, a proposito del suo intervento presso l'Organizzazione mondiale della sanità affinché questa nascondesse una pubblicazione dalla quale emergevano le sue gravi responsabilità per non aver né predisposto, né messo in atto un piano pandemico adeguato ai tempi, con i risultati che abbiamo visto. Probabilmente si sarebbero potute evitare migliaia e migliaia di morti se l'Italia avesse avuto un piano pandemico degno di tal nome e se fosse stato messo in atto per tempo, anziché vietare le autopsie e fare una serie di altre cose inspiegabili che hanno avuto degli effetti molto gravi.

Un'altra parte del provvedimento che tengo a sottolineare e che ha destato forte perplessità riguarda l'articolo 9, a cui ho fatto cenno prima, a proposito del trattamento dei dati personali. Ebbene, oggi il trattamento dei dati personali può avvenire in base a disposizioni di legge e da parte di un certo numero limitato di pubbliche amministrazioni. Con queste modifiche non ci saranno praticamente più limiti a tutte le pubbliche amministrazioni - addirittura vengono inclusi gestori di servizi pubblici locali - che potranno quindi accedere e trattare i dati personali delle persone, senza che queste ne vengano informate (se non dalla pubblicazione di questa legge), in base alla determinazione di tali gestori che il trattamento dei dati personali, cioè mettere le mani sui dati personali anche sanitari di ciascuno di noi, possa essere utile a esercitare le funzioni che vengono loro assegnate.

Ebbene, noi pensiamo che, proprio in questi tempi in cui la tecnologia entra pesantemente nella vita di ciascuno, sia importante tutelare la privatezza e la riservatezza dei dati personali, come tutti i diritti dei cittadini. La tecnologia va usata per il bene dei cittadini e non per controllarli secondo il concetto di uno Stato occhiuto, padrone dei cittadini e che vuole tenerli sotto controllo in ogni momento. Noi siamo perché i cittadini siano tutelati nella loro libertà nell'ambito di regole che vanno rispettate da tutti. (Applausi).

BITI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, colleghi e colleghe, è davvero difficile intervenire questa mattina. Avevo già preparato una bozza di intervento ieri mattina, ma - ahimè - i dati che ci hanno raggiunto in serata mi avevano imposto di cambiare la linea del mio intervento. Ma, signor Presidente, colleghi e colleghe, non posso far finta che non sia accaduto niente in Aula questa mattina; non posso farlo perché, nel giorno in cui - ahinoi - i contagi aumentano in modo non del tutto indifferente, perché raggiungiamo nuovamente il numero dei casi di maggio, con aumento dei ricoveri nei reparti Covid ma anche nelle terapie intensive, e quindi ci interroghiamo su quanto e come possiamo andare avanti, in quest'Aula si assiste a uno spettacolo che non voglio definire preoccupante, ma che comunque ci deve far riflettere.

Questa mattina è accaduto che su alcuni emendamenti (certamente lei ha fatto riferimento a un articolo della nostra Costituzione che tutti noi rispettiamo e nel quale crediamo), mentre il Governo sta lavorando incessantemente da quasi un anno per mettere in sicurezza il Paese, quest'Assemblea più volte ha mandato sotto il Governo (Applausi): ripeto, un Governo che sta cercando di mettere in sicurezza il nostro Paese.

Applaudo sicuramente alla collega Sbrollini, che nel suo intervento dichiara che il suo Gruppo sostiene lealmente e convintamente questo Governo, ma ricordo alla senatrice Sbrollini che per tre volte questa mattina ha votato contro il parere del Governo. (Applausi). Dico alla Lega e a Forza Italia che sono in questo Governo e che oggi hanno mandato sotto addirittura i loro Ministri. (Applausi).

Allora mi chiedo dov'è la responsabilità a cui tutti siamo chiamati e che tutti noi continuiamo a richiamare; dov'è andata a finire nel giorno in cui raggiungiamo un'impennata di contagi per Covid nel nostro Paese? Sono quantomeno allibita, signor Presidente, e lascio a lei il mio senso di grandissima difficoltà nello svolgere questo intervento.

Abbiamo un Paese che soffre da due anni dal punto di vista sanitario, come sappiamo bene, e dal punto di vista economico; abbiamo finalmente un Paese che è sicuramente esempio in tutta Europa (ma vorrei dire nel mondo) per come è riuscito ad affrontare la pandemia. Non credo sia necessario fare un esercizio di memoria, colleghi e colleghe, perché in quest'Aula abbiamo pianto, ci siamo rammaricati, ci siamo disperati, abbiamo invocato il maggiore aiuto possibile per quello che accade da due anni a questa parte.

Tuttavia stamani, per mettere delle bandierine elettorali - non lo so, signor Presidente, mi viene questa idea -, per fare delle prove di forza su eventi importanti che ci attendono nei prossimi mesi (Applausi), si rischia di minare ancora la fiducia che questo Paese ha nella classe politica. (Applausi).

Colleghe, colleghi, cosa stiamo facendo? I cittadini ci hanno già dato una risposta chiara non andando a votare in grandissima percentuale alle elezioni amministrative che abbiamo appena fatto? Non è un segnale chiaro di quanto il servizio che facendo politica noi tutti abbiamo deciso di dedicare a questo Paese ormai sia privo di fiducia e di credibilità da parte dei cittadini? Eppure, su un provvedimento così importante come quello in esame, continuiamo a dare questo messaggio: mi perdoni, signor Presidente, per il termine che sto per utilizzare, ma "tafazzianamente" diamo contro a noi stessi. Complimenti, colleghi, stiamo dando veramente uno spettacolo non all'altezza di quello che i cittadini vorrebbero da noi. (Applausi).

L'anno scorso in questi giorni avevamo molti casi e una grande preoccupazione e il Governo, insieme a tanti di noi, diceva chiaramente che ci attendevano mesi bui e grandissime prove ancora, dopo un anno di chiusure. Vi ricordate le zone gialle, arancioni e rosse? Ricordate cosa significava vivere non sapendo bene se si poteva prendere un caffè all'aperto, al bancone, andare fuori, tornare alle ore 10 di sera, a mezzogiorno, non poter entrare? Ve lo ricordate questo? L'anno scorso parlavamo di questo; quest'anno invece, grazie al Governo che spero sosteniamo ancora tutti, a parte Fratelli Italia che è sempre stato coerente, parliamo di riaperture, con attenzione. Il Partito Democratico non ha mai cavalcato quelle che potevano essere anche situazioni facili da cavalcare per avere una percentuale elettorale in più nei sondaggi; non lo abbiamo mai fatto perché per noi quello che paga è sempre stato il rigore, la prudenza e la gradualità. Abbiamo sempre detto di aprire un po' alla volta per non richiudere più, grazie anche al grande impegno nella campagna vaccinale e all'uso del green pass, rispetto al quale - ahinoi - tanti partiti hanno strizzato l'occhio ai movimenti no pass e no vax, non assumendo mai posizioni chiare. Noi invece lo abbiamo fatto da sempre, forse pagandolo anche un po' in termini elettorali. Tuttavia per il Partito Democratico, colleghi e colleghe, ancora una volta viene prima la lealtà al patto che è stato fatto con i cittadini, perché la loro sicurezza e il loro interesse deve essere sempre messo prima di qualsiasi bandierina elettorale, di qualsiasi strumentalizzazione.

In questo senso, in questi due anni il Partito Democratico ha sostenuto convintamente i Governi che si sono succeduti. Non faccio finta che non ce ne sia stato prima un altro, che abbiamo sostenuto convintamente in un periodo molto difficile. Altrettanto convintamente, con grandissima lealtà, sosteniamo il Governo Draghi e tutto il suo Esecutivo, che - è inutile dirlo - ha messo in sicurezza questo Paese. Tuttavia, colleghi e colleghe, vedendo i dati aumentare non possiamo far finta che il provvedimento in esame, per il quale noi votiamo a favore con estrema sicurezza, sia definitivo.

Continueremo ad usare la stessa responsabilità, la stessa coerenza e soprattutto la stessa conseguenzialità, perché credo che dobbiamo imparare anche ad essere conseguenti a quello che diciamo, tenendo una linea ferma, non strizzando l'occhio a chi cambia idea ogni giorno. C'è infatti chi vorrebbe un giorno aprire, un giorno chiudere, un giorno aprire a metà o chiudere a metà, a seconda di quello che torna meglio. Per noi la linea è chiara: il Paese che è sicuro dal punto di vista sanitario è un Paese che può recuperare anche dal punto di vista economico. Questo lo dimostrano i dati della sicurezza sanitaria che stiamo raggiungendo, che dicono che possiamo riaprire i cinema, i teatri e gli stadi. Torna la vita sociale di ciascuno di noi, i ragazzi possono stare a scuola e non devono più stare a casa, con gli enormi problemi che, anche dal punto di vista psicologico e di salute mentale, gli ultimi due anni hanno comportato.

Siamo sulla strada giusta, come sempre sta a noi, colleghe e colleghi, la scelta se essere all'altezza di questo momento o non esserlo. Credo che votando contro il Governo, com'è accaduto stamani, probabilmente non lo saremo, ma non lo dirà la prossima tornata elettorale. A noi lo dirà qualcosa di ben più importante di un voto nei prossimi mesi o nel prossimo anno e mezzo, o quando sarà: se siamo stati all'altezza del dare un Paese sicuro da tutti i punti di vista alle prossime generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti, lo diranno soltanto i fatti; non saranno le elezioni a dirci che abbiamo fatto bene, ma lo sapremo soltanto se i nostri figli e i nostri nipoti saranno sicuri prima di tutto dal punto di vista della salute e, poi, dal punto di vista economico; anzi, insieme dal punto di vista economico.

Questa è una sfida. Il Partito Democratico sa dove stare, lo ha dimostrato in questi due anni e continuerà a dimostrarlo. Se ci venite dietro farete un piacere a tutto il Paese. (Applausi).

PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, gentile sottosegretario Sileri, cari colleghi senatori, intervengo ancora una volta in dichiarazione di voto - ne sento tutta la responsabilità - su un decreto che va convertito e che è passato sotto la definizione di decreto capienze. È una definizione che a me piace molto, perché è la dimostrazione di quanto la strategia di contrasto alla pandemia da Covid-19, messa in atto dal Governo Draghi, ha avuto successo. Infatti, se parliamo di decreto capienze, se parliamo di riapertura di sale teatrali, di sale da concerto, di locali di intrattenimento musicale ed altro ancora, in zona bianca addirittura al 100 per cento, lo si deve ad una campagna di vaccinazione che ha avuto successo.

Il Governo ha inteso accogliere le richieste delle Regioni italiane e della Conferenza delle Regioni perché evidentemente il CTS, che supporta scientificamente il Governo Draghi, ha ritenuto che tali richieste oggi, o meglio quando è stato approvato il decreto capienze, potessero avere accoglienza e potessero essere approvate nel Governo Draghi e poi evidentemente consegnate al Parlamento, perché il decreto-legge venisse convertito nei termini previsti dalla nostra Costituzione.

Ritengo, quindi, che questo sia un giorno particolare, al di là delle polemiche che sono nate nel corso della discussione per l'approvazione degli emendamenti, sui quali si è discusso e votato anche in 1a Commissione. Questo è un giorno positivo, perché è la dimostrazione che, così come ha correttamente e abilmente narrato nel suo intervento il collega Luigi Vitali, il Governo italiano si è saputo distinguere in efficacia e in efficienza rispetto al contrasto alla pandemia da Covid-19, facendo meglio di altri Paesi occidentali e di altri Paesi dell'Unione europea, che invece hanno agito con sciatteria, che spesso in passato veniva attribuita al modus operandi degli italiani. Invece noi abbiamo dato dimostrazione di essere un Paese serio, che si affida a persone qualificate e competenti. Non dimentichiamoci - e lo voglio ricordare ancora una volta - che l'affidamento della responsabilità della campagna di vaccinazioni al generale Figliuolo è stato un grande successo ed è giusto ricordarlo, perché questa è stata la prima delle importanti scelte che hanno adottato Mario Draghi e il Governo che egli presiede. Analogo discorso vale, ovviamente, per la Protezione civile, che ha affiancato il generale Figliuolo in questa campagna, e per le Regioni che gli sono state dietro: bisogna fare un plauso alle Regioni per quanto hanno saputo fare e alle città, che hanno seguito un percorso virtuoso, che ha portato - lo leggo sui giornali di oggi - ad arrivare, caro sottosegretario Sileri, ad una prima somministrazione del vaccino anti-Covid all'86 per cento della platea (sono i dati di ieri). Quindi noi parliamo solo del 14 per cento degli italiani, purtroppo ancora circa sette milioni, che non ha inteso vaccinarsi. Poi vedremo se non l'hanno fatto per paura del vaccino o perché ideologicamente no vax e quindi collocati in quell'alveo di persone che pensano che, a prescindere da tutto, i vaccini facciano male sempre e non solo quello contro il Covid-19.

Penso che il decreto-legge in esame, al quale sono stati collegati altri provvedimenti, primo fra tutti quello (che noi riteniamo utile) relativo alla gestione dei dati personali e all'aumento di personale e di appannaggi per l'Autorità garante della privacy, abbia rappresentato una buona occasione per il Governo di ottenere, in questa circostanza, il voto favorevole di una maggioranza parlamentare molto ampia, che evidentemente ha saputo apprezzare i successi di quanto accaduto in Italia in questi mesi, che, come giustamente sottolineava il senatore Vitali, marcano una differenza con altri Paesi, che pure storicamente vengono considerati di grande civiltà e di grande rigore, come la Germania, l'Austria e l'Olanda, che invece oggi, purtroppo, proprio a causa di una bassa percentuale di vaccinati, devono contrastare la pandemia con provvedimenti di restrizione della libertà personale molto severi. Ciò evidentemente contrasta con un modo di fare solitamente molto più serio, che in questo momento pone invece l'Italia ai vertici, come Paese guida, come Paese da prendere ad esempio, caro Sileri, per il senso di responsabilità degli italiani e di tutta l'organizzazione sanitaria. Ovviamente Forza Italia è sempre al fianco dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario italiano che tutt'ora si sta adoperando e che merita un applauso. (Applausi).

Adesso dispiace verificare come gli altri Paesi ci abbiano creduto un po' meno e ora stiano combattendo contro la quarta ondata. Purtroppo, anche in Italia, nonostante una percentuale molto alta di vaccinazioni, dobbiamo riscontrare un aumento dei contagi. Ieri, improvvisamente, i positivi sono schizzati ad oltre 10.000.

Noi non possiamo, quindi, sottovalutare questo aspetto. Leggevo che gli esperti virologi sperano che il punto più alto della svolta di questa nuova ondata di Covid-19 possa arrivare il prima possibile, per consentire agli italiani di vivere un Natale e delle festività natalizie in santa pace.

È evidente, però, che dobbiamo essere molto attenti e solerti, capire che non possiamo permetterci di abbassare la guardia. È questa la ragione per la quale il Governo ha spesso detto no ad emendamenti che tendevano ad aprire ulteriormente, cosa che io ho apprezzato. Comprendo, infatti, che c'è anche un atteggiamento di prudenza.

L'atteggiamento del Governo tiene conto, ovviamente, dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico. Noi dobbiamo credere nella scienza; dobbiamo credere nei medici. Sono troppi i colleghi, anche qui in Senato, che vorrei si iscrivessero alla facoltà di medicina, perché hanno una propensione naturale a capire di medicina, quando, invece, hanno magari sì e no una laurea in giurisprudenza, come nel caso del sottoscritto. Ed io, infatti, mi affido a chi ne capisce più di me.

Siccome credo nella scienza e so che l'età media degli esseri umani, soprattutto degli italiani, è cresciuta di circa venti anni negli ultimi cinquanta anni, voi capite bene che non è un caso. O ci crediamo o non ci crediamo. Quando ero bambino sono stato vaccinato; quando sono stato chiamato a fare il militare, mi hanno punturato sul petto e non ho neanche chiesto che cosa mi stavano iniettando. (Applausi).

Come dicevo l'altro giorno in Aula, io mi sono fatto somministrare la terza dose, perché erano trascorsi sei mesi dalla seconda, e l'ho fatto volentieri. Io sono qui ad affermare che tutte le polemiche, delle quali mi dispiace, messe in piedi da chi è intervenuto per dichiarazione di voto per il Partito Democratico, non hanno senso.

I voti espressi su due emendamenti, con il parere contrario del Governo, non sono un segnale contro il Governo, cara sottosegretario Bini. Erano due questioni di merito. La prego di voler recepire quanto le sto dicendo: Forza Italia non ha votato contro il Governo. Ha votato a favore di due emendamenti. (Commenti della senatrice Cirnnà).

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, la invito alla calma. Continui, senatore Pagano.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, concludo dicendo che il nostro voto favorevole è un voto favorevole al Governo e che i voti sugli emendamenti nulla hanno a che vedere con il progetto di Governo. Quindi, la collega stia un po' calma, perché le farebbe bene. (Applausi).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente,forse è bene che il senatore Pagano stia anche a sentire, oltre che ricevere i complimenti del suo Gruppo. Questo è uno dei tanti decreti-legge in cui con il Governo e con lui noi parlamentari, ci siamo assunti davanti al Paese una responsabilità tutti quanti insieme (poi bisognerà vedere chi ce l'ha e chi non ce l'ha), che è quella di cercare di portare fuori il Paese dalla situazione di pandemia.

Questo è uno dei decreti-legge con cui si danno delle indicazioni, anche importanti, per la ripresa e le riaperture. Non è un decreto sul green pass, su cui, peraltro, c'è chi ha senso di responsabilità e chi invece no, per cui si preferisce, anche se c'è la fiducia, non votare. Questo per dire che dobbiamo discutere bene su cosa sia il senso di responsabilità.

Questo è uno dei decreti-legge in cui si danno delle indicazioni, anche importanti, per la ripresa e le aperture. Il provvedimento in esame è concentrato soprattutto su questo aspetto, non è quello sul green pass, su cui, tra l'altro, qualcuno ha avuto senso di responsabilità e qualcun altro il senso responsabilità non ha dimostrato di averlo, perché preferisce non votare, anche se viene posta la questione di fiducia. Dobbiamo dunque discutere bene cos'è questo senso di responsabilità. Con il decreto-legge in esame si disciplina l'accesso alle attività culturali e sportive, con una spinta ovviamente sempre limitata, a seconda del fatto che ci si trovi in zona gialla o in zona bianca.

Con questo senso di responsabilità, in cui ognuno ha le sue idee - perché c'è sempre il merito - in cui ognuno presenta i propri emendamenti e delle opzioni, avendo una visione diversa, ci siamo confrontati. Il problema però è che non può funzionare che su alcune questioni, a volte anche non comprensibili e non convincenti, una parte della maggioranza si deve far carico del fatto che il Governo ha espresso parere contrario, quindi lo segue, e dunque, pur avendo presentato gli stessi emendamenti, li ritira e si fa carico di votare contro quello che pensa. Addirittura in altri casi, come sull'emendamento del senatore Cucca - così parliamo chiaro - c'è chi si adopera per trovare una soluzione, è proprio il Ministro di Forza Italia che dice di no e poi il Gruppo Forza Italia con grande gioia vota contro il parere del Governo. (Applausi).

Dunque, onorevoli colleghi, mi dovete spiegare come si sta in questa maggioranza. Sappiamo tutti che ognuno di noi fa parte di questa maggioranza solo per la situazione del Paese, perché la pensiamo in maniera diversa e abbiamo valori diversi. (Applausi). Queste però erano le regole di ingaggio. Se invece, senatore Pagano, dobbiamo entrare nel merito, mi si deve spiegare come chiedere a noi di votare questo decreto-legge. È chiaro? Perché allora, se dobbiamo entrare nel merito, le cose cambiano. Diciamo che non c'è una maggioranza, che ognuno decide secondo le proprie idee e poi il Governo ci verrà a dire cosa pensa di fare. Dico a tutti che è evidente che così non si può andare avanti. Non è la prima volta e non è la seconda volta che accade: in passato è accaduto tante volte che i Governi siano andati sotto sul voto di un emendamento o su una questione, perché può accadere. In questo caso la questione si è connotata in modo diverso, perché avviene che i colleghi si ricompattino insieme con Fratelli d'Italia, che fa il suo mestiere di opposizione, e si festeggia ogni volta che si manda sotto il Governo, perché accade anche questo. Il punto è ormai tutto politico e dunque vorremmo capire quali sono le regole di ingaggio nella maggioranza e come si deve andare avanti. È iniziata la sessione di bilancio e vorremmo capire come dobbiamo procedere. È evidente che gli interessi del Paese per una parte non contano, perché vengono interpretati solo alla luce della propria parte, senza considerare che tutti insieme, collettivamente, ci dobbiamo far carico della situazione.

Colleghi, stiamo scherzando col fuoco. Non siamo in una situazione tranquilla. Qui sono tutti tranquilli, ma non dovete stare tranquilli, perché i contagi stanno riprendendo e c'è una situazione che dobbiamo attenzionare. Ancora non ne siamo fuori e, dopo aver passato una situazione difficile, non dobbiamo stare a combattere sempre per il fatto che ci sono gli aperturisti sempre. Se siamo in questa situazione è grazie a chi, da questa parte, ha sempre tenuto una linea di coerenza, basata sul principio di precauzione. (Applausi). È solo grazie a questa parte che siamo riusciti a portare fuori il Paese dalla crisi.

Mettiamo in campo lo strumento del green pass e sappiamo perfettamente come vi siete comportati anche sul decreto-legge in materia di green pass. Per questo torno a ripetere che serve un reset, serve capire esattamente qual è il principio di responsabilità nei confronti del Paese e serve capire fino in fondo come si sta in questa maggioranza, perché non ci possono essere alcuni che devono sempre farsi carico di tutto, subire e magari votare cose che non condividono e altri che interpretano liberamente il loro ruolo di parlamentari.

Siccome però qui siamo tutti parlamentari e abbiamo le nostre idee, se questa è la linea, ognuno la interpreterà liberamente.

Per questo penso che sia arrivato il momento - lo dico al rappresentante del Governo e lo si riferisca magari anche al Presidente del Consiglio - in cui è necessario un chiarimento politico fino in fondo perché altrimenti, non solo non si ha a cuore l'interesse del Paese, ma ci sono evidentemente altre idee per cambiare e modificare la maggioranza. Sappiate che noi non siamo più disponibili ad andare avanti in questo modo. (Applausi).

RICCARDI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, il Senato è chiamato oggi a esaminare e convertire il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

È chiaro a tutti che ci troviamo in presenza di un provvedimento dal forte impatto sociale e che rappresenta un altro sostanziale passo verso quella normalità che come Lega auspichiamo e caldeggiamo ormai da molti mesi, normalità perché, tra le tante e troppe privazioni e ferite che in questi mesi di pandemia ci hanno inferto, la più profonda e lacerante è probabilmente proprio la perdita della nostra normalità, dei piccoli gesti, delle nostre consuetudini.

Abbiamo pungolato il Governo e il Parlamento giorno dopo giorno, provvedimento dopo provvedimento, proprio per raggiungere risultati importanti per il nostro Paese e per chi aspetta risposte da noi. In questi mesi abbiamo raccolto migliaia di istanze che ci arrivavano da imprenditori, commercianti, lavoratori, pensionati, studenti o semplici cittadini in difficoltà e abbiamo provato a dar loro voce con tutte le nostre forze. Siamo orgogliosi di essere riusciti a muovere alcuni passi nella loro direzione, pur essendo consci che il lavoro da fare è ancora molto.

Il decreto che oggi quest'Assemblea è chiamato a esaminare apporta sostanziali modifiche in svariati settori e l'appellativo di decreto-legge capienze, come si è deciso di rinominarlo per una sorta di semplificazione lessicale, non ritengo possa rappresentare appieno la vera portata del provvedimento. Nel testo infatti sono previste, non solo importanti novità sul fronte delle riaperture, ma anche norme sulla riorganizzazione e sul rafforzamento della pubblica amministrazione, norme in materia di esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, norme per l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia e disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Sinceramente in materia di capienze, pur ribadendo che il tema della sicurezza deve essere sempre quello predominante, avremmo auspicato una maggiore uniformità di azione.

Non possiamo fare a meno, infatti, di notare e rimarcare alcune incongruenze che continuano a lasciarci perplessi. (Applausi). Giusto per citare un esempio ben rappresentativo del concetto, penso all'emendamento presentato dalla collega Pergreffi e da altri colleghi, che chiedeva per i bus turistici una capienza completa limitata ai soggetti possessori del certificato verde, proposta poi accolta dall'Assemblea, ma che non era stata accettata dal Governo con motivazioni che fatichiamo a comprendere, considerato che per aerei e treni a lunga percorrenza è già prevista questa possibilità, mentre per il trasporto pubblico locale non è nemmeno richiesta la certificazione verde.

Registriamo favorevolmente la decisione dell'Assemblea di accogliere anche il nostro emendamento che prevede di vincolare alle necessità del solo popolo afghano le risorse aggiuntive per il fondo di asilo previste dal decreto. Come Gruppo siamo assolutamente sensibili alle difficoltà che stanno vivendo migliaia di donne, uomini e bambini afghani e ritenevamo importante scongiurare ogni possibilità che i fondi previsti potessero poi venire utilizzati per finalità differenti da quelle originariamente previste, facendo venir meno l'aiuto del quale il popolo afghano ha assoluta necessità.

Se un decreto-legge interviene per attivare 3.000 posti nel sistema di accoglienza in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, è perché si riscontrano la necessità e l'urgenza di far fronte alle esigenze dei profughi afghani, che il nostro Paese ha accolto e sta accogliendo tramite canali ufficiali. Perché allora non specificarlo in modo chiaro nel testo, all'insegna del buonsenso e della trasparenza, così da evitare che le risorse aggiuntive possano essere direzionate altrove? (Applausi).

Esprimo altresì soddisfazione per l'accoglimento del nostro ordine del giorno teso a contribuire e a ridare slancio a un settore - quello dell'attività fieristica - che è stato uno dei più colpiti dalla pandemia e che rappresenta un comparto fondamentale per l'economia del nostro Paese.

Una menzione a parte merita, per le importanti e impattanti novità proposte, l'articolo che ritengo maggiormente complesso e, se vogliamo, interessante per il suo contenuto, cioè l'articolo 9, contenente disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Signor Presidente, non nascondo che l'originaria stesura dell'articolo 9 ha sollevato parecchi dubbi e perplessità, considerato l'impatto delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, che necessitavano di una limitazione dello scopo perché non indirizzate solo a casi specifici o alle missioni per il PNRR, riferentesi alle comunicazioni di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento.

Queste e altre criticità sono state sottolineate nelle diverse audizioni svolte in Commissione affari costituzionali, che hanno sollecitato un intervento necessario rispetto all'originaria formulazione dell'articolo. Desidero congratularmi pubblicamente con il relatore del provvedimento, collega Augussori, per il lavoro di sintesi e sinergia che è riuscito a portare avanti su un tema così delicato, proponendo, di concerto con il Governo e gli altri organi interessati, una riscrittura dell'articolo 9 che ci sembra più equilibrata e che è la perfetta risultanza di un lavoro svolto con totale professionalità. Credo che questo possa essere considerato un esempio di come il Parlamento, sfruttando appieno tutte le sue capacità, debba e possa ancora ricoprire il ruolo centrale ed essenziale che gli spetta e che deve sempre pretendere di ricoprire. (Applausi).

In tal senso, esprimo soddisfazione per l'accoglimento di un nostro emendamento volto a rendere effettiva la tutela dell'utente telefonico attraverso l'utilizzo del registro delle opposizioni, destinato a raccogliere le richieste di tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse e mobili. Con tale modifica si completa l'assetto sistematico delineato dall'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo operativo lo strumento della revoca del consenso eventualmente prestato anche per le chiamate automatiche.

Il tema della privacy dei nostri cittadini è per noi della Lega primario e imprescindibile ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio. Sappiamo infatti che su temi così delicati non sono ammissibili fraintendimenti o leggerezze. È proprio in tale ottica che desidero focalizzare l'attenzione sulla modalità di trattamento dei dati sanitari e sulla profilazione che, se non effettuata correttamente, potrebbe portare a una disapplicazione di fatto della normativa vigente. La profilazione è una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati riservati consistente nell'utilizzo degli stessi per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione e gli spostamenti. Possiamo quindi dire che l'attività di profilazione si compone di un trattamento automatizzato che ha uno svolgimento su dati personali e finalità valutativa degli aspetti personali di una persona fisica. È facile comprendere la natura invasiva di quest'attività, che può comportare danni e abusi a carico degli utenti se il titolare del trattamento dati non adotta particolari cautele, a maggior ragione se si parla di dati sanitari... (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice Riccardi, ma invito i colleghi Capigruppo che volessero interloquire a recarsi nell'adiacente sala del Governo o ad abbassare il tono di voce per rispetto di chi sta parlando.

Prego, senatrice.

RICCARDI (L-SP-PSd'Az). Grazie, signor Presidente.

L'obiettivo di questa operazione è certamente nobile e condivisibile. Si punta infatti a costruire nei prossimi anni un moderno sistema sanitario in Rete tra tutti i soggetti cittadini, in grado di modificare concretamente il funzionamento della sanità pubblica e migliorare l'importante azione della prevenzione attiva, incidendo anche sull'economicità della spesa. Non dobbiamo però dimenticare che un simile trattamento deve avvenire sempre per il perseguimento di un interesse pubblico rilevante nell'ambito della sanità pubblica e che in ogni caso l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto solo a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che produca effetti giuridici che lo riguardano e che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona.

In conclusione, anche se avremmo preferito che una tale tematica fosse stata trattata in un apposito provvedimento, siamo complessivamente soddisfatti di molte delle novità apportate, specie in tema di capienze e ritorno alla normalità. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione si è infatti sempre imposto di restituire ai cittadini italiani quella normalità che troppo a lungo è sembrata una chimera e continuerà a lavorare per raggiungerla passo dopo passo.

Illustre Presidente, gentili colleghe e colleghi, ringraziandovi per l'attenzione, preannuncio il voto favorevole al provvedimento, così come migliorato dall'Assemblea, del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, di cui mi onoro di far parte. (Applausi).

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea prevede misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni in materia di protezione dei dati personali.

Si tratta di una legge molto importante e delicata che deve, da una parte, permettere il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese dopo i gravi danni subiti a causa del blocco delle varie attività dovuto alla pandemia e, dall'altra, deve tenere conto del contesto sanitario che stiamo vivendo che non ci permette ancora, purtroppo, di poter abbassare la guardia.

L'approccio del MoVimento 5 Stelle verso le misure legate alla pandemia da Covid-19 è sempre stato improntato al massimo di precauzione rispetto alla situazione epidemiologica. Fin dal principio con la guida del Governo Conte II abbiamo costruito un sistema fondato sulla responsabilità, sulla collaborazione sistematica con la comunità scientifica e sulla proporzione delle misure rispetto alla situazione sanitaria.

Oggi, per fortuna, ci troviamo in uno scenario diverso. Purtroppo, non possiamo dire di aver sconfitto il nemico Covid-19, ma vediamo bene la luce fuori dal tunnel. Grazie alla campagna vaccinale iniziata quasi un anno fa, grazie a comportamenti responsabili da parte dei cittadini e grazie ai progressi dei protocolli di cura abbiamo recuperato in parte la normalità della nostra vita quotidiana. Non dobbiamo disperdere questo formidabile patrimonio di strutture, filiera sanitaria, conoscenze e comportamenti virtuosi, ma siamo anche in una fase in cui, mai come oggi, ogni misura adottata e ogni decreto-legge approvato deve essere improntato a criteri di equilibrio, proporzionalità e adeguatezza.

Interventi sproporzionati in senso restrittivo suscitano la comprensibile rabbia di cittadini e imprese che vengono da quasi due anni di sacrifici incalcolabili. «Le misure vanno dosate con equilibrio, se introduci una misura sovradimensionata c'è una reazione del Paese. Se non sono misure percepite come necessarie e adeguate, la popolazione non ti viene dietro». Sono le parole che il nostro presidente Giuseppe Conte ha pronunciato all'assemblea di Confesercenti e che condivido. Conte ha aggiunto: «Il green pass credo sia una buona soluzione, oggi ci consente di affrontare questa quarta ondata con la dovuta sicurezza» ma «sono contrario a operare ulteriori strette». Teniamo ben presenti queste parole perché ci permettono di mantenerci ragionevoli in una situazione ancora complicata.

Come detto, il provvedimento affronta molteplici temi che sono stati esaminati nel corso dell'esame presso la 1a Commissione, che ha migliorato le disposizioni presenti. Grazie, in particolare, al lavoro del Movimento sono state approvate diverse misure importanti, in primo luogo quella che apporta una modifica alla legge di bilancio 2017 al fine di escludere dall'obbligo di utilizzo del biglietto nominativo le manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati e rievocazioni storiche o similari, le giostre per accesso a spettacoli e strutture con una capienza superiore a 5.000 spettatori. Si tutela, quindi, un settore importante per il nostro Paese che era in evidente situazione di svantaggio.

Sul tema dello svolgimento delle fiere in presenza in zona bianca e gialla, come dei convegni dei congressi e la loro relativa capienza, è stato accolto un nostro ordine del giorno e speriamo che presto il Governo possa tenere fede all'impegno.

Su un altro argomento abbiamo molto discusso in Commissione. Mi riferisco all'articolo 9, che reca disposizioni in tema di privacy e tutela dei dati. In merito ad esso molte associazioni hanno a cuore questa tematica; si sono esposte e hanno dibattuto sulla carta stampata e sui blog evidenziando come l'argomento sia fortemente seguito e sentito.

La norma originaria introduceva uno sproporzionato ampliamento delle condizioni che legittimano il trattamento dei dati personali, necessario all'esercizio di poteri pubblici o nell'interesse pubblico. Infatti, si prevedeva che le pubbliche amministrazioni potessero definire autonomamente le basi giuridiche e le finalità del trattamento dei dati personali se connesse all'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge capienze, invece, il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni era consentito solo se vi era un espressa norma di legge che lo autorizzava.

È bene evidenziare che il Garante della privacy nei suoi interventi ha ribadito la necessità di una norma di rango primario che autorizzasse il trattamento dei dati personali dei cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni, proprio invocando la previsione dell'articolo 2-ter del codice privacy per i trattamenti che presentano rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, quelli previsti dall'articolo 2-quinquiesdecies che conferivano al Garante un potere di intervento preventivo al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini. L'abrogazione di tale potere di intervento, accompagnato all'ampliamento dei poteri della pubblica amministrazione, secondo la prima formulazione della norma, creava aree di rischio per i diritti e le libertà dei cittadini ove le valutazioni effettuate dal Garante negli interventi preventivi non venissero attuate internamente alle pubbliche amministrazioni.

Detto ciò, la ratio della novella è chiara: consentire uno snellimento rispetto alle condizioni che legittimano la pubblica amministrazione a effettuare trattamenti dei dati personali nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, uno snellimento senz'altro auspicabile in ragione dell'importante mole di progetti che inevitabilmente le pubbliche amministrazioni sono chiamate a gestire in questo particolare periodo, ma che si consuma al di là della contingenza come cambiamento di sistema, destinato a incidere permanentemente sulla disciplina vigente.

Se l'esigenza di una semplificazione è senz'altro condivisibile, l'emergenza sanitaria non può, però, travolgere qualsiasi baluardo di protezione dei diritti dei cittadini, come nel caso in questione.

Per rimediare a tali distorsioni, come Gruppo MoVimento 5 Stelle siamo intervenuti con una serie di emendamenti che sono stati recepiti dal relatore e dal Governo, che hanno riscritto l'articolo 9 del provvedimento. (Applausi).

Sulla base delle nostre proposte, in primo luogo, anziché eliminare la necessità di base giuridica per il trattamento, è stato ampliato l'elenco delle possibili basi giuridiche, aggiungendo gli atti amministrativi generali. Un simile intervento non comporta un appesantimento degli oneri dei soggetti pubblici eventuali titolari dei trattamenti, giacché impone loro semplicemente l'adozione di un atto amministrativo di portata generale, attraverso il quale identificare le caratteristiche del trattamento che si ritiene necessario intraprendere per il perseguimento delle finalità istituzionali loro attribuite dalla legge. Inoltre, è stato recuperato il ruolo del Garante anche nella fase di post approvazione: si prevede - ad esempio - che, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva - e comunque nei casi di adozione di decreti-legge - il Garante esprima il parere in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge oppure in sede di esame definitivo degli schemi di decreti legislativi sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari.

Con i nostri subemendamenti abbiamo definito meglio la norma, allungando da nove a dodici mesi i termini entro i quali i gestori delle piattaforme digitali conservano il materiale oggetto della segnalazione in tema di revenge porn ai soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Infine, abbiamo sostenuto il potenziamento del ruolo organico con relativo stanziamento di risorse per l'Autorità garante.

Come sancito anche quest'anno dal digital economy and society index (DESI), l'Italia si conferma ancora all'ultimo posto in Europa per competenze digitali avanzate. Ed è anche a causa di questo che rimane - a mio parere - la persistenza di un pregiudizio che attanaglia le pubbliche amministrazioni e il settore produttivo del Paese, ossia che la norma sulla privacy sia un ostacolo alla semplificazione e alla trasformazione digitale, un onere burocratico e amministrativo da eliminare. Spesso, invece, la normativa risulta male interpretata. Il fine è consentire l'uso del trattamento di dati per innumerevoli fini leciti, ma allo stesso tempo di eseguire tali trattamenti in modo corretto, considerando sempre prioritariamente il dovere etico di tutelare i diritti delle persone coinvolte.

In conclusione, colleghe e colleghi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle e mi auguro che questo provvedimento venga presto convertito in legge. (Applausi).

PARAGONE (Misto-Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (Misto-Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, mi stupisce la sorpresa dei colleghi rispetto alla confusione della maggioranza. La confusione della maggioranza si specchia nella confusione di questo decreto-legge capienze, che riesce a mettere dentro pezzi di riorganizzazione del Ministero della salute; temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quant'altro. Insomma, ci sono tante norme che dentro il decreto-legge capienze fanno fatica a essere inserite e, quindi, mi sembra proprio una spinta.

Oggi, per la prima volta abbiamo avuto un sussulto di dignità da parte del Parlamento, che si riappropria del suo ruolo centrale, umiliato e frustrato costantemente dal voto di fiducia che il povero ministro D'Incà è costretto a porre leggendo la formula di rito. Mi dispiace e lo vedo in sofferenza quando, da Ministro dei rapporti con il Parlamento, è costretto lui stesso ad accantonare il Parlamento.

Per la prima volta, proprio nel decreto-legge capienze abbiamo provato a rimetterci un po' al centro e a far capire al Governo che, anche se si cerca in nome dell'emergenza di tenere tutti buoni, fuori c'è un Paese che ha bisogno di risposte. Qualche rispostina in più abbiamo tentato di dare: ecco perché abbiamo votato favorevolmente su alcuni emendamenti. Nel suo impianto, però, questo decreto-legge è fuori sincrono rispetto al Paese e alle esigenze degli italiani. Ho sentito dire ancora una volta la storia: «Vi abbiamo riconosciuto la libertà di vaccinarvi o meno». Poi, però, se ci avvaliamo di quella libertà, ecco che abbiamo un prezzo da pagare. Se viene riconosciuta la libertà e il diritto anche a non avvalersi della vaccinazione, non capisco il motivo per cui mi vogliate o ci vogliate togliere anche un solo milligrammo di tale libertà. Questo è il tema politico di fondo e credo che avremo ancora modo e tempo di parlare di tutti i limiti che ci imporrete.

Ringrazio quindi il Parlamento e i colleghi, perché per la prima volta abbiamo dato dimostrazione di essere ancora centrali in una Repubblica parlamentare.

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere alla votazione finale, devo ricordare che l'emendamento 9.2 erroneamente votato, era precluso dall'approvazione del precedente. Pertanto, ovviamente, la votazione è nulla.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Hanno votato e fin troppo; è stato notato, ma comunque è stato approvato.

Dovendosi procedere agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e non avendo nessuno che mi possa sostituire in Presidenza, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 14,06).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri è stata celebrata la Giornata mondiale della prematurità e del bambino nato prematuro. Monumenti e ospedali illuminati di viola, video, convegni e tavole rotonde che riuniscono professionisti del settore e rappresentanti dei genitori sono alcune delle iniziative organizzate dalla Società italiana di neonatologia per promuovere e attenzionare le complesse problematiche, ma anche i grandi passi avanti fatti dalle terapie intensive neonatali del nostro Servizio sanitario nazionale, i quali permettono oggi quasi dei miracoli. Le nuove tecniche di rianimazione cardiopolmonare e un'assistenza sempre più accurata permettono oggi di salvare anche neonati estremamente pretermine.

Sono più di 30.000 i nati prematuri solo nel nostro Paese ogni anno. Con la Giornata mondiale della prematurità di ieri abbiamo celebrato la grande forza e la voglia di vivere di questi piccoli combattenti e delle loro famiglie. È un segnale importante, con il quale diamo voce alle famiglie dei piccoli pazienti, che ogni giorno vivono e convivono con le tante problematiche con cui i loro piccoli eroi, i loro grandi amori, si trovano e si troveranno comunque a combattere in conseguenza della loro prematurità e delle complicanze a breve e lungo termine che talvolta residuano.

Lo slogan «zero separation» vuole sensibilizzare sulla necessità di sostenere la vicinanza dei genitori ai loro neonati. I genitori non sono visitatori, ma parte integrante della cura. Con il coinvolgimento precoce della famiglia si rafforzano i legami e le connessioni emotive fondamentali per lo sviluppo neurocognitivo del bambino, i cui effetti positivi si potranno vedere a distanza. Contatto pelle a pelle e allattamento al seno rappresentano solo alcuni dei momenti essenziali per un migliore sviluppo del neonato in generale, ma in particolare di questi neonati. Tutto ciò deve sempre avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli anti-Covid. Zero separation, cioè la vicinanza genitori-neonato, va sostenuta e promossa: è incoraggiata da tutte le società scientifiche e dalla Società italiana di neonatologia in primis.

Un grazie doveroso va a tutto il personale sanitario e parasanitario delle terapie intensive neonatali, che ogni giorno opera con sacrificio, competenza e professionalità per assistere questi piccoli esseri indifesi. Il 17 novembre è la giornata per un inno alla vita che nasce. (Applausi).

L'ABBATE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, oggi vorrei sollecitare un'interrogazione che ho presentato ai Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica. Quando andiamo sul territorio - almeno noi del MoVimento 5 Stelle - abbiamo l'abitudine di ascoltare tutti, anche le piccole e medie imprese e le loro problematiche. Qual è il problema del comparto dell'automotive? La rete di ricarica elettrica non riesce a stare al passo con il crescente sviluppo del mercato delle auto elettriche. È qualcosa che stiamo portando avanti da tempo, che per noi è importantissimo e rappresenta uno degli anelli fondamentali, se vogliamo effettuare una vera transizione. Tra ritardi e rinvii burocratici, l'Italia non è ancora al passo nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, nonostante la legge di bilancio per il 2021 imponesse di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica ad alto potenziale entro il 30 giugno 2021, ma allo stato attuale il piano di realizzazione è bloccato.

Considerato che la transizione energetica poggia su due pilastri fondamentali (le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sia sulla rete stradale sia sulle autostrade), senza questi strumenti sarà difficile raggiungere gli obiettivi europei e soprattutto sarà molto difficile effettuare una transizione nel settore dell'automotive.

Chiediamo quindi di intervenire nelle sedi di competenza per favorire l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e per semplificare le procedure previste per le loro autorizzazioni, anche nel rispetto degli impegni della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Applausi).

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo a fine seduta, cercando, per il suo tramite, di rivolgere un appello al ministro Speranza - o della speranza, forse è più giusto dire (Applausi) - che dal 3 agosto ha nel suo cassetto un'interrogazione, mai come oggi all'ordine del giorno.

Dalle notizie che stanno trapelando pare ci sia un aumento del contagio. Noi, attraverso questa interrogazione, chiedevamo esattamente la trasparenza dei dati, anche per incentivare il vaccino, evitando gli obblighi surrettizi e l'inasprimento dei toni legati al green pass, su cui dovremmo fare una riflessione. Ci sembrava fondamentale sapere in modo chiaro e determinato quali fossero le percentuali di contagiati, ospedalizzati, ricoverati in terapia intensiva e, purtroppo, deceduti tra coloro che erano vaccinati e coloro che non lo erano. Soprattutto adesso che si è dato il via alla terza dose, addirittura anche sugli over 40, occorre cercare di evitare di convincere le persone attraverso l'obbligo surrettizio del green pass, che in questo momento inasprisce i toni. Come ha detto bene il nostro Capogruppo, cerchiamo di stare più calmi; forse la trasparenza aiuterebbe.

Addirittura - credo che sarà notizia tra qualche giorno - si pensa di dare l'autorizzazione a vaccinare i bambini: vacciniamo cioè i bambini sotto gli undici anni per difendere coloro che non si vogliono vaccinare e che hanno un'età avanzata; mi sembra una cosa poco coerente.

Noi chiediamo questo strumento, ossia la trasparenza dei dati una volta per tutte. (Applausi).

Mi sento di chiedere al Ministro alcune cose. La prima: perché non ha ancora risposto? La mia quindi è una speranza, rivolta a Speranza, nella speranza che possa darci questi dati. In secondo luogo, vorrei sapere se non ritiene che la trasparenza dei dati sia un mezzo più efficace rispetto a qualsiasi obbligo surrettizio e quindi da incentivare. A questo punto, mi chiedo se devo costringere i miei uffici a presentare questa interrogazione in cinese, vista la sensibilità che il Ministro dimostra nei confronti di quel Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, sarò felice di leggerla in cinese.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, in questi giorni abbiamo appreso dalla stampa che il ministro Cartabia ha chiesto al suo omologo statunitense di far tornare in Italia Chico Forti. Una nota diffusa dal Ministero di via Arenula ha rinnovato la sua richiesta di trasferimento, affinché possa scontare nel suo Paese la pena cui è stato condannato in Florida, alla fine di un processo per omicidio dai contorni nebulosi, ricco di falle e privo di prove concrete a suo carico. Ringrazio di cuore il ministro Cartabia per il suo lavoro e mi auguro che continui a tenere alta l'attenzione su questo caso drammatico, per far sì che possa avere almeno un lieto fine.

Signor Ministro, le chiedo di andare avanti con tenacia. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo senza perdere altro tempo. Era infatti il 23 dicembre 2020 quando il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio annunciava in modo plateale che Chico Forti sarebbe rientrato in Italia, forse sottovalutando la complessità della procedura. Il 29 marzo successivo, lo stesso Ministro faceva sapere che Forti sarebbe stato trasferito in un altro penitenziario, al quale verrebbero assegnati detenuti in attesa di trasferimento. Da allora non abbiamo saputo più nulla, nonostante il nostro Paese aspetti con ansia il rientro di Chico Forti e la sua famiglia combatta da oltre vent'anni contro quello che sembra un enorme errore giudiziario, che ha letteralmente distrutto la vita sua e di tutti quelli che gli vogliono bene.

Il 16 giugno scorso, signor Presidente, ho presentato un'interrogazione per sapere cosa sarà di Chico. Nessuno mi ha risposto. Oggi, a distanza di un anno dall'annuncio in pompa magna fatto dal ministro Di Maio, rinnovo la mia richiesta al Governo di avere risposte, ma qui in Aula e non a mezzo stampa.

Quindi, signor Presidente, tramite lei chiedo al Governo, al ministro Cartabia e allo stesso ministro Di Maio di venire a rispondermi. Non lo devono fare per me, ma per Chico Forti, per la sua famiglia e per tutti quelli che si sono affezionati a lui, pur non conoscendolo, e che vogliono aggiornamenti sulla sua triste vicenda.

Nell'attesa di ricevere una risposta, infine, voglio fare un appello al presidente Draghi, consapevole della stima di cui gode a livello internazionale e dell'onestà intellettuale che lo contraddistingue. Presidente Draghi, faccia qualcosa. Aiuti Chico Forti a ritornare nel suo Paese. Nessuno potrà mai risarcirlo; la sua famiglia non potrà essere neanche risarcita per gli anni che le sono stati rubati e per tutto il dolore che ha vissuto. Se c'è stata però un'ingiustizia, in qualche modo va sanata. Presidente Draghi, intervenga. Chico da oltre vent'anni aspetta che il nostro Paese gli tenda una mano. Dimostriamogli di non averlo lasciato solo. (Applausi).

DE BONIS (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONIS (Misto). Signor Presidente, voglio portare alla vostra attenzione due casi emblematici sul mancato riequilibrio dei divari che ancora attanagliano il nostro Paese. Ricordo che il riequilibrio dei gap territoriali è uno degli obiettivi indicati espressamente dall'Unione europea e che quindi siamo tenuti a rispettarlo.

Il primo caso riguarda proprio le fondazioni bancarie. Ci risulta che la Compagnia di San Paolo, di origine torinese, abbia progettato una Next generation We a beneficio esclusivo di alcuni municipi, quelli del Nord-Ovest: una sorta di sistema di supporto nei servizi per aggiudicarsi i bandi del PNRR. Voglio far notare che l'istituto creditizio controllato dalla Compagnia di San Paolo, che peraltro è Intesa San Paolo, che ha rilevato anche il Banco di Napoli, opera in tutta Italia e all'estero ed è molto presente nel meridione, anche grazie alle vecchie filiali anche del Banco di Napoli.

Come funziona, allora, il risparmio in Italia? I conti correnti dei meridionali vanno bene, ma, quando si tratta di ridistribuire le risorse, si pensa solo ad alcuni Comuni, quelli di casa propria. Ricordo tra l'altro che, su 86 fondazioni presenti in Italia, solo dieci si trovano al Sud, svantaggiato pure nella capacità di attrazione dei fondi, come se non bastasse tutto il resto. L'andazzo però non riguarda solo la Compagnia di San Paolo: anche altre fondazioni si stanno regolando così; basti vedere cosa accade con Monte dei paschi di Siena.

Passiamo al secondo caso, che riguarda il fondo per l'abbattimento delle liste d'attesa inserito nel disegno di legge di bilancio di previsione. Ci risulta che la Regione che ne beneficerà più di tutti sarà proprio la Lombardia, in generale il Nord, e che al Sud andrà solo il 33,4 per cento, secondo i calcoli. Ora, se questa divisione con il bilancino può sembrare a prima vista corretta, nei fatti non lo è.

È risaputo che a soffrire maggiormente per le liste d'attesa siano proprio le Regioni del Sud, tanto è vero che i cittadini meridionali sono spesso costretti a veri e propri viaggi della speranza per curarsi: ho presentato anche un'interrogazione su questo tema. In questo caso, però, non è nemmeno solo una questione di fondi straordinari, come sono quelli del PNRR, perché dobbiamo parlare anche del fondo ordinario nazionale, del quale ci vorrebbe una revisione.

Signor Presidente, a nome di tutti i cittadini del Sud, chiedo quindi conto pubblicamente, sia al Governo, sia al Parlamento, di questi due fatti, che giudico gravissimi e che ci dicono che la strada per l'uguaglianza è ancora molto lunga.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 25 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 25 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 14,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (2409) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo. »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. »;

b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole « spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, » sono inserite le seguenti: « nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, »;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Grimani, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico» con le seguenti: «In zona gialla per gli spettacoli aperti al pubblico» e sopprimere le parole «sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e»;

        b) al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento».

1.2

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», primo periodo, sopprimere le parole da: «, e l'accesso» fino alla fine del periodo.

1.3

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere le parole da: «l'accesso» fino a: «comma 2, e».

1.4 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto,».

1.5

Rampi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire il quinto periodo con il seguente: «Per gli spettacoli di grandi dimensioni all'aperto quando il pubblico vi accede con posti in piedi senza limiti massimi di capienza precedentemente autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.»

1.6

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.7

Perosino

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        al punto 2), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «E' fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;

        conseguentemente, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

        «1-ter. In zona gialla, nei locali al chiuso ove si svolgono le attività di cui al comma 1, comma 1-bis e comma 2, nonché le attività descritte all'articolo 4 del suddetto articolo, deve essere garantita la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza. Con decreto del Ministero della Salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle nocive e del virus Sars-Cov2.»

1.8 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ricircolo dell'aria», inserire le seguenti: «oppure sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2».

1.9

Grimani, Sbrollini

Improponibile

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

        «1-ter. In zona bianca, per lo svolgimento delle attività didattiche teatrali in orario curriculare, comprese le recite scolastiche, si applicano le medesime disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

1.10

Grimani, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

        «1-ter. In zona bianca, al fine di permettere l'accesso e lo svolgimento delle attività culturali, sono abrogate le misure relative al distanziamento interpersonale relativamente alle attività di formazione svolte all'interno delle scuole di danza».

1.11

Sbrollini, Grimani

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», sostituire il terzo periodo con il seguente: «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata all'aperto e al 70 per cento al chiuso.»

1.12

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2», terzo periodo, sopprimere le parole da: «l'accesso» fino a: «comma 2, e».

1.13

Angrisani, Granato

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

        «3-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A partire dal 1° dicembre 2021, sull'intero territorio nazionale cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario."».

1.14

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere seguenti le parole: «e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

1.15

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire la ripresa economica del settore delle sale da ballo e delle discoteche, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la densità massima di affollamento consentita nelle sale da ballo e discoteche è stabilita nella misura di 2 persone al metro quadrato.»;

        b) al comma 3 sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».

1.16

Perosino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

       «1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

        1. In zona gialla, i locali al chiuso ove si svolgono le attività descritte nel presente decreto-legge che garantiscono la presenza di impianti di purificazione dell'aria o sistemi di filtrazione ad elevata efficienza, possono mantenere la capienza superiore al 50 per cento e fino a capienza massima autorizzata. Con decreto del Ministero della salute, sono adottate le specifiche tecniche necessarie ad identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, nonché le disposizioni relative alle capienze e al numero di spettatori consentiti per ogni tipologia di attività."».

1.17

De Petris, Ruotolo

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Il punto n. 22 dell'allegato n. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 2 marzo 2021 è abrogato.

        2-ter. Per lo svolgimento delle attività didattiche di Teatro ragazzi, comprese le matinée scolastiche in orario curriculare, in merito all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche.»

G1.1

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

        premesso che:

           il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;

            la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;

        considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;

            l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:

            · al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

            · al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;

            · al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;

            · al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;

            occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;

        considerato che:

           il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

           alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

           al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;

            al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

            all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

            alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

            Il Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

            63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;

            200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

            610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).

            Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19.

            La dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021.

            Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:

            una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;

            un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata ex lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).

            Da ultimo, l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi,

        impegna il Governo:

           a stabilire che l'articolo 38 del decreto-legge in argomento venga interpretato nel senso che i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 del D.L. 41/2021 possono essere erogati, nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, al medesimo soggetto sia dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia dal Ministero del turismo, purché non siano impiegati per soddisfare le medesime esigenze ed indennizzare le stesse perdite subite dagli operatori economici a causa della pandemia da Covid-19.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.2

Perosino, Anastasi

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

        premesso che

            le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

            ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

            un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

            altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

            da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023; 

        tenuto conto che

            l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

            soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

            da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

            l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi,

        impegna il Governo:

            ad avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

            a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

            b) in zona gialla, di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

            c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno.

G1.2 (testo 2)

Perosino, Anastasi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

        premesso che

            le evidenze scientifiche confermano che negli ambienti al chiuso la maggior parte dei contagi covid avvengono per effetto aerosol;

            ciò significa che in tutti i luoghi al chiuso aperti al pubblico ove è prevista la presenza di persone per diverse ore, aumenta il rischio contagio anche allorquando vengono rispettate le misure di distanziamento e utilizzando i dispositivi di protezione individuali;

            un'adeguata purificazione dell'aria può ridurre sensibilmente la possibilità d'infezione dai virus, tra cui il Sars-Cov2, nonché l'incidenza di malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus, allergie, ecc.;

            altri Paesi europei, come la Germania, stanno investendo in queste tecnologie per ridurre la diffusione dei contagi e tenere aperte scuole, le attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e dello sport;

            da ultimo, il Parlamento europeo in una Risoluzione adottata nel marzo 2021, così come nell'ambito del Zero Pollution Action Plan del maggio 2021, ha sottolineato che, soprattutto a seguito della pandemia, è necessario tenere in debita considerazione gli effetti sulla salute causati dall'inquinamento atmosferico negli spazi interni, esortando la Commissione europea ad analizzare in maniera accurata le conseguenze dell'inquinamento dell'aria che respiriamo negli spazi indoor ed a valutare adeguati percorsi legislativi entro il 2023; 

        tenuto conto che

            l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria;

            soltanto gli impianti HVAC di ultima generazione sono in grado di garantire un funzionamento senza ricircolo d'aria, pertanto ad oggi la maggior parte delle suddette attività imprenditoriali si trovano a dovere adeguare gli impianti oppure a non esercitare la loro attività d'impresa;

            da quanto sopra esposto, è evidente che il problema della trasmissione del virus causato da una non adeguata aerazione degli spazi interni, non coinvolge soltanto le discoteche e le sale da ballo;

            l'aumento del tasso di positività e l'avvio della vaccinazione per la terza dose e dosi addizionali, sono fattori che espongono il Paese al rischio di nuove restrizioni nei prossimi mesi,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di avviare uno studio accurato, nell'ambito delle competenze del Ministero della Salute, per individuare i sistemi di purificazioni dell'aria in grado di ridurre la presenza nell'aria di particelle del virus Sars-Cov2, al fine di:

            a) mettere in sicurezza i locali pubblici, avendo particolare riguardo agli ospedali, RSA e scuole,

            b) in zona gialla, a valutare l'opportunità di consentire alle attività imprenditoriali, culturali, dello spettacolo e sportive che si svolgono al chiuso, che adeguano i propri locali con sistemi di purificazione dell'aria secondo i parametri che saranno definiti dal Ministero della Salute, di mantenere una capienza superiore alla normativa vigente e fino a capienza massima autorizzata,

            c) di prevedere, in un'ottica di contenimento dei contagi e prevenzione sanitaria, delle risorse economiche per sostenere le categorie imprenditoriali a mettere in sicurezza gli spazi al chiuso aperti al pubblico ove svolgono la loro attività, con adeguati impianti di purificazione in grado di abbattere sensibilmente l'inquinamento dell'aria interno, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.3

Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. «D.L. Sostegni-bis»", è stato inserito l'articolo 7-bis, comma 3, il quale prevede che, presso il Ministero del turismo, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast,

        premesso che:

            l'articolo 7-bis, comma 3, del suindicato decreto-legge prevede altresì che i criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 7-bis, comma 3, non siano ricompresi esclusivamente i bed & breakfast bensì tutte le strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, tra le quali, a titolo di esempio, le case per ferie, i centri soggiorno studi, le foresterie per turisti, i rifugi, e così via;

        considerato che:

            qualora così non fosse, appare assai difficile, se non impossibile, la predisposizione, da parte del Ministero del turismo, del decreto che ne fissi i criteri di riparto e che tenga conto che il ristoro è per tutti qualora la struttura sia munita di codice identificativo regionale e, in caso contrario, è esclusivo per i bed & breakfast, identificati mediante autocertificazione in merito all'attività svolta,

        impegna il Governo:

            ad applicare l'articolo 7-bis, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021, al fine di erogare i contributi, stanziati per l'anno 2021, a tutte le strutture ricettive a carattere non alberghiere e non solo ai bed & breakfast.

G1.100 (Già em. 1.15)

Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Donno, Lanzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

        premesso che:

        l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

            si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata - non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata;

            si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi;

            infine, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

            si prevede, inoltre, anche l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento; viene, inoltro, introdotto per l'accesso a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili l'obbligo di certificato verde COVID-19;

        considerato che:

        nel testo del decreto in esame non sono state previste norme ad hoc per il comparto relativo allo svolgimento delle fiere, dei convegni e dei congressi;

            il settore fieristico e congressuale resta ancora sottoposto alle limitazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono una capienza per eventi indoor al 50% della capienza massima; quest'ultima appare un'eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà nell'ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, al pari di altri settori, come quello della cultura;

            ritenuto, peraltro, che:

        centri congressi e fiere sono attività economiche e di impresa nelle quali si fa business, ma anche scienza, cultura;

            le conseguenze negative derivanti dalle persistenti limitazioni generano ricadute devastanti non solo per le imprese, ma anche per l'occupazione e per l'intero indotto che gravita intorno al settore;

            fiere e centri congressi sono un traino per l'economia del Paese e per lo sviluppo del turismo dall'estero,

        impegna il Governo:

        ad emanare, entro il 30 novembre 2021, gli aggiornamenti relativi ai protocolli e alle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di prevedere la riapertura massima possibile, in relazione all'andamento della curva epidemiologica, delle fiere in presenza, dei convegni e dei congressi ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)

        1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «jazz, balletto,» sono inserite le seguenti: «le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

1.0.2

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Impianti nei comprensori sciistici)

      1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

         "1-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per l'accesso agli impianti e il loro utilizzo."»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11ottobre 2021.

ORDINI DEL GIORNO

G2.100 (Già em. 2.0.4)

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

        premesso che:

        l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

        considerato che:

        il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

            per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass.

        Questa disciplina stringente appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

        impegna il Governo:

            a prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

G2.100 (testo 2)

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, D'Arienzo (*)

Approvato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

        premesso che:

        l'articolo 1 del decreto in esame modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento e alla capienza, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto;

        considerato che:

        il presente decreto consente la capienza del 100% di quella massima autorizzata per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; nelle strutture museali è stata anche eliminata la distanza interpersonale di un metro;

            per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'80% e il distanziamento di un metro (non è necessario quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili), con l'obbligo del Green Pass;

        questa disciplina stringente deve essere opportunamente raccordata con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ai fini del riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento, con accesso esclusivo per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.101 (Già em. 2.0.10)

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

        premesso che:

        il presente decreto contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che più di tutti hanno sofferto la pandemia, come quello artistico- culturale, attraverso il graduale ampliamento della capienza dei luoghi ove si svolgono le attività;

            l'ampliamento della capienza è legato all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021;

        considerato che:

        in ambito scolastico non è richiesto il green pass per l'accesso alle attività scolastiche;

            molto spesso accade che i pediatri per riammettere i bambini alla frequentazione in presenza, a seguito di un periodo di assenza a causa di sintomi influenzali, richiedano alle famiglie l'esecuzione dei tamponi antigenici o molecolari prima di procedere alla visita del bambino;

            ciò comporta un aggravio economico per le famiglie, data l'elevata frequenza con la quale i bambini presentano sintomi influenzali o da raffreddamento durante il periodo scolastico,

        impegna il Governo:

            a specificare, mediante apposita circolare che, la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.

G2.101 (testo 2)

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (AS 2409);

        premesso che:

        il presente decreto contiene disposizioni volte a garantire la ripartenza di alcuni settori che più di tutti hanno sofferto la pandemia, come quello artistico- culturale, attraverso il graduale ampliamento della capienza dei luoghi ove si svolgono le attività;

            l'ampliamento della capienza è legato all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 52/2021;

        considerato che:

        in ambito scolastico non è richiesto il green pass per l'accesso alle attività scolastiche;

            molto spesso accade che i pediatri per riammettere i bambini alla frequentazione in presenza, a seguito di un periodo di assenza a causa di sintomi influenzali, richiedano alle famiglie l'esecuzione dei tamponi antigenici o molecolari prima di procedere alla visita del bambino;

            ciò comporta un aggravio economico per le famiglie, data l'elevata frequenza con la quale i bambini presentano sintomi influenzali o da raffreddamento durante il periodo scolastico,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            specificare, mediante apposita circolare che, la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Grimani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino capienza massima per i mezzi di trasporto di persone)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti al trasporto di persone, quali il trasporto pubblico locale e il trasporto commerciale di linea e di noleggio non soggetto ad obblighi di servizio pubblico, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.2

Vono, Grimani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.3

Berutti

Id. em. 2.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. In zona bianca, la capienza consentita con riguardo ai mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché al trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è pari a quella massima autorizzata.

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.0.4

Di Girolamo, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di  noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.5

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Grassi, Riccardi, Calderoli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di  noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.6

Mallegni, Vitali, Pagano, Gallone

Id. em. 2.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

      1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di  noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento».

2.0.7

Margiotta

Id. em. 2.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.».

2.0.8

Conzatti, Grimani

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.».

2.0.9

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative agli spostamenti)

     1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. In zona arancione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

        1-ter. In zona rossa, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza."»

2.0.10

Mautone, Romano, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Perilli, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

        "c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87.".»

2.0.11

Mautone, Castellone, Pirro, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

        1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

        2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.12

Boldrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga della validità della certificazione verde Covid-19)

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità della certificazione verde Covid-19 può essere prorogata, al termine della sua durata, in presenza di un risultato positivo di un test sierologico che rilevi la presenza di anticorpi neutralizzanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

« Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

Vono, Grimani

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Ai fini di cui ai commi 4 e 5, i datori di lavoro gestori di pubblici servizi essenziali di trasporto sono autorizzati al trattamento, alla raccolta e alla conservazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei dati necessari per la programmazione dei servizi minimi garantiti ai sensi della legge 146/1990. A tale scopo i lavoratori dipendenti dei medesimi datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente, secondo modalità e tempistiche definite dal datore di lavoro, il possesso o meno della certificazione verde Covid-19 e la relativa scadenza"».

3.2

Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies» con le seguenti: «a comunicare la propria disponibilità lavorativa in presenza per un determinato periodo».

3.3

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «comunque non superiore a cinque giorni, ferma restando la facoltà del lavoratore di anticiparle ulteriormente».

3.4

Faraone, Grimani

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 9-octies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore alle 72 ore».

3.5

Pirro, Mantovani

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

G3.2000 (già em. 3.0.2000/1)

Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

        premesso che:

            l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", dispone il divieto del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

            il comma 3-bis del citato articolo 49, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto l'abbassamento di tale limite a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;

            con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica viene meno il problema del tracciamento delle spese;

            considerata la grave crisi economica europea e mondiale a causa della pandemia da Covid-19, occorre evitare un ulteriore abbassamento del limite di utilizzo del contante in modo, da un lato, da consentire un utilizzo più ampio del contante lasciando il tetto dei 2.000 euro, anche al fine di agevolare le spese a coloro che non possiedono carte di credito o prepagate, dall'altro in modo da non penalizzare il piccolo commercio e contrastare le norme anti usura e antiriciclaggio,

        impegna il Governo:

            ad adottare disposizioni volte a prevedere la proroga dell'entrata in vigore dell'ulteriore abbassamento dell'utilizzo del contante.

G3.2000 (testo 2)

Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

        premesso che:

            l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", dispone il divieto del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

            il comma 3-bis del citato articolo 49, inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto l'abbassamento di tale limite a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;

            con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica viene meno il problema del tracciamento delle spese;

            considerata la grave crisi economica europea e mondiale a causa della pandemia da Covid-19, occorre evitare un ulteriore abbassamento del limite di utilizzo del contante in modo, da un lato, da consentire un utilizzo più ampio del contante lasciando il tetto dei 2.000 euro, anche al fine di agevolare le spese a coloro che non possiedono carte di credito o prepagate, dall'altro in modo da non penalizzare il piccolo commercio e contrastare le norme anti usura e antiriciclaggio,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

            adottare disposizioni volte a prevedere la proroga dell'entrata in vigore dell'ulteriore abbassamento dell'utilizzo del contante.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2000/1

Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Modena, Ghedini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Damiani, De Poli, De Siano, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin

Ritirato e trasformato nell'odg G3.2000

All'emendamento 3.0.2000, al capoverso "Art. 3-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1°gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1°gennaio 2023".

3.0.2000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Interventi connessi con l'emergenza sanitaria)

        1. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

"2. In considerazione dello stato di emergenza prorogata al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali che si svolgeranno il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo e 74, secondo periodo, dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni anti-covid del distanziamento sociale, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»

3.0.1

Boldrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per i minori di anni dodici)

        1. Al fine di consentire la regolare frequenza scolastica dei minori di anni dodici, le disposizioni sul prezzo calmierato dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, si applicano anche ai suddetti minori.»

3.0.2

Pirro, Mantovani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tamponi calmierati per studenti impegnati nel Pcto)

        1. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, equiparati ai lavoratori ai sensi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è assicurata l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro, rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all' articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

3.0.3

Ricciardi, Mautone, Pirro, Croatti, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Ar. 3-bis.

(Esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi)

        1. È garantita l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, forniti di certificazione verde per aver effettuato almeno una dose di vaccino, dopo aver manifestato sintomi compatibili con quelli derivanti dal virus SARS-CoV-2 o dopo essere stati a contatto con un soggetto positivo, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività lavorativa.

        2. È parimenti gratuita l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, per coloro i quali, anche sprovvisti di certificazione verde, devono obbligatoriamente eseguirli per escludere o confermare l'infezione da Covid-19 e, successivamente, per riprendere l'attività di formazione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.4

Manca, Boldrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, primo periodo, le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "non si trovi in posizione di quiescenza".

        2. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano stati collocati a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età".»

3.0.5

Boldrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2)

        1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.0.6

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attività dei servizi di ristorazione)

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

            "2-bis. Dall'8 dicembre 2021, in zona arancione e rossa, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumo al tavolo all'aperto e al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020."»

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 4.

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15. ».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1 (testo 2)

Cucca, Grimani, Alessandrini, Boldrini, Bonifazi, Doria, Floris, Fregolent, Iori, Lunesu, Pizzol, Rivolta, Saponara, Vitali (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

        1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.0.2

Faraone, Grimani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono abrogate».

4.0.3

Castellone, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

        1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.

        2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 21, comma 1, le parole: ''del diploma di'' sono sostituite dalle seguenti: ''di un titolo che attesti una'';

            b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti: ''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68'';

            c) nell'allegato E dopo le parole: ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti: ''diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini'';

            d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: ''1° gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti: ''Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE''.

        3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

        4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 dello stesso decreto, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

4.0.4

Castellone, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale)

        1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l' assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute.

        2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 21, comma 1, le parole: ''del diploma di'' sono sostituite dalle seguenti: ''di un titolo che attesti una'';

            b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: ''medicina generale'' sono inserite le seguenti: ''comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68'';

            c) nell'allegato E dopo le parole: ''formazione specifica'' sono inserite le seguenti: ''diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini'';

            d)  all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: ''1° gennaio 2006.'' sono aggiunte le seguenti: ''Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.''.».

4.0.5

Castellone, Mantovani

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Struttura tecnica di missione ex art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "sotto forma di 'struttura tecnica di missione' di livello dirigenziale generale, aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, art. 51-quater, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

          a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

          b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

          c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

          d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

          e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professionisanitarie.

        2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 45 unità di personale, fra cui:

        - 1 di livello dirigenziale generale;

        - 4 di livello dirigenziale non generale;

        - 25 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);

        - 14 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);

         - 1 appartenente alla I area funzionale (fascia retributiva F1).

        3. Il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso lo stesso Ministero dell'Università e della ricerca, o mediante conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero dell'Università e della ricerca è, altresì, autorizzato ad assumere, anche in deroga agli eventuali limiti assunzionali, il personale non dirigenziale di cui al comma 2 mediante procedure concorsuali per titoli e colloquio, anche in deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali eventualmente vigenti presso il Ministero dell'università e della ricerca.

        4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 2:

          1. alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

          2.  dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

        b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

          2. al comma 1 lettera d), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) del presente decreto";

          3. la lettera e) del comma 1 è soppressa;

          4. il comma 2 è abrogato.

        c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario).

        1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

        a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

        b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

         c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

         d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

         e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

         f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

        5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti.».

4.0.6

Papatheu, Mallegni, Vitali

Improponibile

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

        1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

        2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

        3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.

        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

        5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

        6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

        7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

        9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

4.0.7

Berutti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)

        1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

        2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

        3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.

        4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

        5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

        6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

        7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 5.

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

Calderoli, Pirovano, Riccardi, Grassi

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sostituire le parole: «numero massimo di 360 unità di cui 80» con le seguenti: «numero massimo di 100 unità di cui 40»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «e 280 con mansioni esecutive» con le seguenti: «e 60 con mansioni esecutive»;

            c) al comma 6, sostituire le parole: «euro 990.731» con le seguenti: «euro 409.648».

5.3

Iannone, Malan, La Russa

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

       «7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono soppresse.».

5.4

Manca

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta."»

5.5

Vitali, Pagano

Improponibile

Aggiungere in fine il seguente comma :

        «7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta.".»

5.6

Iannone, Malan, La Russa

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituire le parole: "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta." con le seguenti: "Nelle more dell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'entrata in funzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, di cui al comma 343 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 38-quater del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i sindaci rilasciano tali certificati entro 72 ore dalla relativa richiesta.".»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 6.

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

6.1

Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale con le rispettive risposte e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame»;

         b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ultimata la valutazione della prima prova orale di tutti i candidati in esame, le risposte ai quesiti di cui al periodo precedente, formulate in modo sintetico, sono rese pubbliche attraverso pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.».

        Conseguentemente, al comma 5, sostituire la cifra: «1.820.000» con la seguente: «1.850.000».

6.2

Grassi, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «le linee generali» fino alle parole: «sono stabilite» con le seguenti: «la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e i criteri per la valutazione dei candidati sono stabiliti secondo parametri oggettivi, in modo da assicurare l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame».

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE, NONCHÉ PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

EMENDAMENTO

7.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali. »;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato « ex Ospedale militare » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla « Fondazione - Fundacjia Narodni Dom » la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già « Narodni Dom » di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

EMENDAMENTI

8.1

Rojc

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di» con le seguenti: «Per il ristoro delle spese già sostenute» e le parole: «autorizzata la spesa» con le seguenti: «concesso, alla medesima Università, un contributo straordinario».

8.2

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. »;

2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole « ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o se necessaria ai sensi del comma 1-bis » e il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 3, dopo le parole « ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « o se necessarie ai sensi del comma 1-bis »;

b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;

c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole « e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies » sono soppresse;

e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

« Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale. »;

f) all'articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole « 2-quinquiesdecies » sono soppresse;

g) all'articolo 167, al comma 2 le parole « ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies » sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere.

EMENDAMENTI

9.1

Granato, Angrisani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.500

La Commissione

V. testo 2

 Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

        1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) All'articolo 2-ter:

            1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.»;

            3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

            4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

        b) All'articolo 2-sexies, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

        c) All'articolo 2-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

        d) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;

        e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

            2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

        f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

        g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

        h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

        "Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

        2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

        4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

        5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

        6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

        7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al Pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.";

        i) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

        l) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

            n) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

            2) al comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

            3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

        m) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

        "5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

        5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

            a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

            b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

        l) all'articolo 166:

            1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;

            2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.";

            3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

        n) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;

        o) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

            2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

            3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 5:

              1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

              2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

              b) all'articolo 45:

              1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

              2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arreca un concreto nocumento a uno o più interessati";

              3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

            4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis.  Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

              b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

              c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

            5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

            6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

            7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere;

            8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono« sono inserite le seguenti: »nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;

              b) all'articolo 1, comma 5, le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono soppresse;

              c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche« sono inserite le seguenti »con o senza l'intervento di un operatore umano»;

              d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività di call center« sono inserite le seguenti: », per chiamate con o senza operatore,;

            9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

            10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

            11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

            12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

            13.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i) ed l) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

9.500 (testo 2)

La Commissione

Approvato

 Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

        1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) All'articolo 2-ter:

            1) al comma 1, le parole "esclusivamente" e ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

            2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.»;

            3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;

            4) al comma 3, dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.";

        b) All'articolo 2-sexies, comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

        c) All'articolo 2-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità."

        d) l'articolo 2-quinquiesdecies è abrogato;

        e) All'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, dopo le parole "o regolamento" sono inserite le seguenti: "o previste da atti amministrativi generali";

            2) al comma 2, le parole "ad espresse" sono sostituite dalla parola "a" e dopo le parole "di legge" sono inserite le seguenti "o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,"

        f) all'articolo 132, comma 5, le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento di carattere generale";

        g) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

        h) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

        "Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

        2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

        4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al periodo precedente conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

        5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

        6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

        7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al Pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.";

        i) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenersi omnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali";

        l) all'articolo 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento.";

            2) al comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento";

            3) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

            4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";

        m) All'articolo 154, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

        "5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

        5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

            a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

            b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari."

        l) all'articolo 166:

            1) al comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;

            2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis e 58 del presente codice, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.";

            3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione";

        n) all'articolo 167, al comma 2 le parole "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;

        o) All'articolo 170 le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle parole "non osservando", dopo le parole "legge 25 ottobre 2017, n. 163" sono aggiunte le parole ", arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento" e dopo le parole "è punito" sono aggiunte le parole ", a querela della persona offesa,"

            2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

            3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 5:

              1) al comma 1, le parole ", nei casi previsti dalla legge," sono soppresse e dopo le parole "di regolamento" sono aggiunte le parole "ovvero da atti amministrativi generali";

              2) al comma 2, le parole "del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno";

              b) all'articolo 45:

              1) le parole "essendovi tenuto, non osserva" sono sostituite dalle seguenti "non osservando";

              2) dopo le parole: "articolo 1, comma 2" sono inserite le seguenti: ", arreca un concreto nocumento a uno o più interessati";

              3) dopo le parole "è punito": sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa";

            4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis.  Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.";

              b) al comma 2, le parole "Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare";

              c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitandosi a costruire modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

            5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dalla presente disposizione, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore dispongono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato sono previsti da uno o più regolamenti.

            6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dal comma 1, lettera h), è adempiuto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

            7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere;

            8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono« sono inserite le seguenti: »nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;

              b) all'articolo 1, comma 5, le parole «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono soppresse;

              c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche« sono inserite le seguenti »con o senza l'intervento di un operatore umano»;

              d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività di call center« sono inserite le seguenti: », per chiamate con o senza operatore,;

            9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

            10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 7-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

            11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

            12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

            13.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i) ed l) è autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per il 2022, euro 11.140.661 per il 2023, euro 11.458.255 per il 2024, euro 11.785.121 per il 2025, euro 12.121.527 per il 2026, euro 12.467.754 per il 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle Autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco redatto annualmente dall'Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

9.2

Angrisani, Granato

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

        1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

        "Art. 144-bis. (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

        2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

9.3

Angrisani, Granato

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.4

Angrisani, Granato

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.5

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d), f), g) e il comma 2.

9.6

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).

9.7

Granato, Angrisani

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), f) e g).

9.8

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.9

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) all'articolo 2-ter, il comma 1 è sostituito con il seguente:

        "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Con riferimento agli atti amministrativi di carattere generale, è titolare del potere di indirizzare e disciplinare il trattamento dei dati personali necessari a consentire alle diverse articolazioni dell'Amministrazione il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri."»

9.10

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1 dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o di atto amministrativo generale»;

        2) al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La finalità del trattamento è espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o di atto amministrativo generale ed è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico con necessario riferimento al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

9.11

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

      1) sostituire il numero 1) con il seguente:

        «1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        "1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, o un atto amministrativo generale."»;

      2) sopprimere i numeri 2) e 3).

9.12

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

     1) sostituire il numero 1) con il seguente:

        «1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

        "1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge, o , nei casi previsti dalla legge, di regolamento, decreto ministeriale o circolare amministrativa."»;

     2) sopprimere i numeri 2) e 3).

9.13

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,».

9.14

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bispremettere le seguenti parole: «Fatta eccezione per la diffusione al pubblico,».

9.15

Angrisani, Granato

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato,».

9.16

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nonché da parte» inserire le seguenti: «di un gestore di servizio pubblico o da parte».

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», secondo periodo dopo le parole «dalla società a controllo pubblico» inserire le seguenti: «, dal gestore di servizio pubblico».

9.17

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «per le amministrazioni pubbliche con meno di mille dipendenti e».

9.18

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione per le società pubbliche» inserire le seguenti: «con un bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di euro».

9.19

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», primo periodo, dopo le parole: «libero mercato,» inserire le seguenti «, e comunque con un bilancio annuo superiore ai 30 milioni di euro,».

9.20

Angrisani, Granato

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: «è consentito, assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, e previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (Ue) 2016/679, e di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

9.21

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: « è consentito, previa autorizzazione del Garante».

9.22

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: « è consentito, dopo comunicazione preliminare al Garante,».

9.23

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «è sempre consentito» con le seguenti: « è consentito, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali,».

9.24

Perilli, Mantovani, Garruti, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sempre».

9.25

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo la parola: «consentito», inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,».

9.26

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

9.27

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal Regolamento (Ue) 2016/679».

9.28

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.

9.29

Granato, Angrisani

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le finalità del trattamento sono espressamente previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.».

9.30

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, secondo periodo, alle parole: «La finalità del trattamento,» premettere le seguenti: «Ad esclusione dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona,».

9.31

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso «1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali».

9.32

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis)», secondo periodo, dopo le parole: «di regolamento,» inserire le seguenti: «e ad esclusione di trattamenti che prevedano la diffusione di dati personali,».

9.33

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo sostituire le parole: «in coerenza» con le seguenti: «con necessario riferimento».

9.34

Grimani

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016».

9.35

Vono, Grimani

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis)», aggiungere infine il seguente periodo: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse.».

9.36

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

9.37

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.38

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.39

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e il secondo periodo  è sostituito con il seguente: "Nel secondo caso, la comunicazione può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».

9.40

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « e il secondo periodo è soppresso» con le seguenti: «e solo dopo autorizzazione del Garante».

9.41

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «e il secondo periodo è soppresso», con le seguenti: «e comunque comunicata preliminarmente al Garante.».

9.42

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.43

Riccardi, Grassi, Calderoli, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.44

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.45

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: « e, in ogni caso, previa autorizzazione del Garante».

9.47

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, in seguito a preliminare comunicazione resa al Garante.».

9.46

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "La diffusione e la comunicazione di cui al periodo precedente può essere iniziata solo se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati."».

9.48

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.49

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.50

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) all'articolo 2-quinquiesdecies, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto a chiedere preventiva autorizzazione al Garante, il quale può,"».

        Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.51

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) all'articolo 2-quinquiesdecies, comma 1, sostituire le parole: "il Garante può" con le seguenti: "il titolare del trattamento è tenuto ad informare il Garante, il quale può,"».

        Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), f), g) e il comma 2.

9.52

Verducci

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) all'articolo 110, comma 1, le parole: "ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento." sono sostituite dalle seguenti: "e sono resi pubblici la sintesi, gli estremi identificativi e la data di aggiornamento della valutazione d'impatto condotta ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento.".»

9.53

Malan, La Russa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

9.54

Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.55

Angrisani, Granato

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato, nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimenti a carattere generale volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1."».

9.56

Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c). All'articolo 132, al comma 5, sostituire le parole: "prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies" con le seguenti: ", che il Garante ha facoltà di prescrivere con provvedimenti di carattere generale".».

9.57

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.144-bis», comma 1, sostituire le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «le immagini o i video» con le seguenti: «le immagini, i video o i files audio» e al comma 3 le parole: «immagini o video» con le seguenti: «immagini, video o file audio».

9.58

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante provvede alla conservazione delle immagini o video di cui al periodo precedente per il tempo necessario all'eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di cui all'articolo 612-ter del codice penale.».

9.59

Perilli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Articolo 144-bis», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui l'articolo 612-ter del codice penale prevede la procedibilità d'ufficio, il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta ai sensi dell'articolo 167, comma 5.».

9.60

Valente

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        «e-bis) all'articolo 156, comma 2, la parola "centosettantadue" è sostituita con la seguente: "duecentosettanta"».

9.61

Mantovani, Garruti, Santangelo, Perilli, Toninelli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) all'articolo 156:

            1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

            2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

            3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»;

        2) dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.62

Pagano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

         «e-bis) all'articolo 156:

             1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

             2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

             3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.63

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

        «e-bis) all'articolo 156:

        1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

          2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

          3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.64

Bressa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera e)inserire la seguente:

       «e-bis) all'articolo 156:

          1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecentotrenta.";

          2) al comma 4, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità";

          3) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta unità".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis) è autorizzata la spesa di euro 10.645.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.65

Pagano

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

        «e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

        e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.66

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e)inserire le seguenti:

        «e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

        e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.67

Bressa

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

      «e-bis) all'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al presidente", sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;

      e-ter) all'articolo 156, comma 3, lettera d), le parole: "l'80 per cento del trattamento", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento".»

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) è autorizzata la spesa di euro 4.700.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

9.68

Granato, Angrisani

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Sopprimere il comma 3.

9.69

Faraone, Grimani

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.71

Ferrari, Valente

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunquenon oltre il 31 dicembre 2023.

        3-ter. La sospensione di cui al comma 3-bis non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 3-bis e che sono conformi alla normativa vigente.

        3-quater. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 3-bis, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.»

9.70

Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.500 (testo 2)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

            b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore telefonico" sono soppresse;

            c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";

            d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: " per chiamate con o senza operatore".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1

La Commissione

Approvata

All'articolo 1, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1), capoverso 1, al sesto periodo, sostituire le parole: «articolo 80 del Regio decreto» con le seguenti: «articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»;

            b) al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e, al quarto periodo, dopo le parole: «senza ricircolo dell'aria» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

            c) al numero 3), capoverso 2,

            al primo periodo, dopo le parole: «ovvero da organismi sportivi internazionali» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;

            al secondo periodo, sostituire le parole: «al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata» e le parole: «al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso» con le seguenti: «al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata».

        All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «All'articolo 5-bis» inserire le seguenti: «, comma 1,».

        All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: «7 posizioni di dirigente sanitario» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «finanziariamente equivalenti» con le seguenti: «complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «incluso il segretario generale» con le seguenti: «incluso quello del segretario generale».

        All'articolo 5, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015,»;

            b) al secondo periodo, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di appartenenza» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche di provenienza» e le parole: «amministrazione di competenza» con le seguenti: «amministrazione di provenienza».

        All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si forniscono le indicazioni» con le seguenti: «sono fornite le indicazioni»;

            b) al comma 5, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

        All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «derivanti dal comma 1, si provvede» con le seguenti: «derivanti dal comma 1 si provvede» e le parole: «all'attivazione, la locazione e la gestione» con le seguenti: «all'attivazione, alla locazione e alla gestione».

        All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in uso gratuito e perpetuo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;

            b) al comma 2,

            al primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2023 all'anno 2031» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

            al secondo periodo, sostituire le parole: «previsti dal presente comma, si provvede» con le seguenti: «previsti dal presente comma si provvede» e le parole: «del programma "Fondi di riserva speciale"» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»;

            c) al comma 3, sostituire le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 2409

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 5.2, 6.1, 6.2, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67 e 3.0.2000/1.

Sull'emendamento 9.500, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1, lettera l), dopo il numero 3), del seguente: "4) al comma 5, le parole: "venti unità", sono sostituite dalle seguenti: "trenta unità";".

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42,

9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Campagna, Cario, Catalfo, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Conzatti, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Fazzone, Floridia, Galliani, Ghedini, Licheri, Maiorino, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bottici, per attività di rappresentanza del Senato; Donno, Fusco, Mininno, Minuto, Pinotti e Rauti, per attività della 4ª Commissione permanente; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Anastasi, Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO;

Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Di Girolamo, Matrisciano e Pirro per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione i Senatori: Sbrana e Taricco.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice Fedeli.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Sbrana ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e di aderire al Gruppo Misto.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

La Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, con lettera in data 17 novembre 2021, ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo delle cariche di Vicepresidente.

Sono risultati eletti Vicepresidenti i senatori:

Nunzia Catalfo, Grazia D'Angelo, Gianluca Ferrara, Marco Pellegrini.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 15 novembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 - lo schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2021 (n. 329).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettere dell'11 e del 15 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS - Air Command Control System) (n. 330);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina Militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 331);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative "multi-missione multi-sensore" su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (n. 332).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della salute, con lettere in data 12 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

le ordinanze del 22 e 28 ottobre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicate rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254 e 30 ottobre 2021, n. 260 (Atto n. 1010);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 29 ottobre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1011);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 5 novembre 2021, della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto (Atto n. 1012).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso la delibera n. 693, approvata dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione all'adunanza del 13 ottobre 2021, con la quale ha rilevato una serie di criticità relative alla gestione del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di navi cisterna, in favore delle isole minori della Regione Sicilia.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1013).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 15 novembre 2021, ha inviato il testo di 12 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 4 al 7 ottobre 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, alla 1a, alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 996);

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 997);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 998);

risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 999);

risoluzione sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 - Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime", alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1000);

risoluzione sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi Sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofon-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1001);

risoluzione sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE, alla 4a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1002);

risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (petizioni nn. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 e 0103/2021 e altre), alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1003);

risoluzione sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta"), alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1004);

risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici, alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1005);

risoluzione sulla situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione, alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1006);

risoluzione sulla situazione umanitaria nel Tigrai, alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria permanente per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1007).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 18 novembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo (COM(2021) 581 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 6a e 14a;

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 (COM(2021) 582 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 18 novembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 6a e 14a.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede l'abrogazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. Legge Merlin) e la reintroduzione di una regolamentazione della prostituzione (Petizione n. 957, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Maria Verderame e numerosi altri cittadini chiedono il concreto adeguamento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) nonché misure volte ad eliminare il gap di genere (Petizione n. 958, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia di COVID-19 (Petizione n. 959, assegnata alla 12a Commissione permanente);

disposizioni severe avverso la pratica del c.d. utero in affitto (Petizione n. 960, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la reintroduzione dell'elezione diretta dei consigli provinciali (Petizione n. 961, assegnata alla 1a Commissione permanente);

disposizioni a tutela e salvaguardia degli alberi (Petizione n. 962, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione PIN - Partite IVA Nazionali, chiede la proroga del termine di pagamento del 30 novembre 2021 delle rate relative agli anni 2020 e 2021 dei piani di rateazione riferiti alla c.d. "rottamazione-ter" di cui agli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 2018, n. 136 e al c.d. "saldo e stralcio" di cui all'articolo 1, commi 190 e 193 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Petizione n. 963, assegnata alla 6a Commissione permanente);

i signori Antonio Sorrento (Presidente dell'Associazione PIN - Partite IVA Nazionali), Stefano Sfrappa (Presidente del Sindacato Italiano Commercialisti - SIC), Marcello Guadalupi (Presidente di Milano PerCorsi), Bruno Maizzi (VicePresidente di Movimento Consumatori) e Salvatore Donadei (Presidente di Camera Civile Salentina e Coordinatore Regionale Camere Civili di Puglia) chiedono una riforma della figura del Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Petizione n. 964, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Ugo Francesco Mario Nasi da Monteverdi Marittimo (Pisa) chiede l'estensione del fondo di garanzia INPS anche ai lavoratori domestici, ai fini della tutela del trattamento di fine rapporto (Petizione n. 965, assegnata alla 11a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede la proroga del termine del 30 novembre 2021 per la definizione agevolata dei carichi fiscali nonché una diluizione ulteriore del residuo debitorio (Petizione n. 966, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Salvatore Germinara da Pistoia chiede:

disposizioni volte a consentire alla parte offesa-denunciante-querelante di poter partecipare, personalmente o per il tramite di consulenti tecnici di parte e difensori legali, alla fase delle operazioni peritali e delle indagini prima della conclusione delle stesse (Petizione n. 967, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni volte a prevedere da parte del Pubblico ministero, prima della formale richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari competente della notizia di reato, la notifica alla parte offesa-denunciante-querelante dell'intendimento di richiedere l'archiviazione e la richiesta alla stessa di produrre ulteriore materiale a sostegno della notizia di reato denunciata (Petizione n. 968, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 al 18 novembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 125

AIMI ed altri: sulle rivendicazioni della Repubblica popolare cinese sull'isola di Taiwan (4-06126) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

CASOLATI ed altri: sulla necessità di rafforzare i controlli sui trasporti pubblici torinesi mediante personale di polizia (4-05118) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

DE PETRIS: sull'affidamento del servizio idrico alla società Acquedotti ScpA da parte del Comune di Marano (Napoli) (4-04892) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

DE POLI: sui recenti episodi di indagini penali a carico di sindaci per infortuni comuni (4-05673) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

ENDRIZZI ed altri: sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Federico Freni (4-06262) (risp. GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

FAZZOLARI ed altri: sulla indicazione obbligatoria del nome del coniuge per le elettrici dei COMITES (4-05816) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

GARAVINI, SBROLLINI: sul contributo per l'accesso alla città di Venezia per gli iscritti all'AIRE in occasione delle votazioni (4-05992) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

GASPARRI: su un immobile a Roma, di proprietà di una società pubblica, destinato a ristrutturazione anziché a cessione (4-04868) (risp. GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

LANNUTTI ed altri: sulla pregressa attività professionale del Sottosegretario per l'economia Federico Freni (4-06229) (risp. GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze)

MERLO, CARIO: sulla carenza di personale presso le sedi consolari in Gran Bretagna (4-05727) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

NANNICINI: sulle nuove disposizioni relative alle procedure di dissesto finanziario di enti locali dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (4-05313) (risp. SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno)

NASTRI: sui mezzi donati o concessi in comodato d'uso ai Vigili del fuoco volontari (4-05384) (risp. SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno)

RUOTOLO, DE PETRIS: sulla pratica del voto di scambio nel Comune di Torre del Greco (Napoli) (4-03836) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

RUOTOLO ed altri: sui condizionamenti della criminalità organizzata a Castellammare di Stabia (Napoli) (4-05205) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

sul condizionamento mafioso nelle elezioni per il Comune di Torre Annunziata (Napoli) (4-05236) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

Mozioni

NOCERINO, SANTILLO, PESCO, DONNO, CAMPAGNA, PRESUTTO, VANIN, NATURALE, FERRARA, ROMANO, TRENTACOSTE, COLTORTI - Il Senato,

premesso che il 29 agosto 2021 un rogo ha interessato l'intera facciata di un palazzo di 18 piani, conosciuto come "torre del Moro", situato nella periferia sud di Milano e, a distanza di qualche giorno, il 5 settembre, un altro rogo ha interessato palazzo Lagrange, edificio situato nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova di Torino e condomini attigui;

considerato che:

il 15 giugno 2021 il comitato centrale tecnico scientifico dei Vigili del fuoco ha approvato la nuova regola tecnica verticale (RTV) antincendio sulle chiusure d'ambito degli edifici civili (ad esempio strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, eccetera) che entrerà a far parte del codice di prevenzione degli incendi, il decreto del Ministero dell'interno 3 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, disciplinando in modo cogente, per la prima volta in Italia, il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici;

per essere adottata in via definitiva, la RTV necessita del vaglio da parte delle competenti autorità della Commissione europea;

tuttavia, la RTV, diversamente da quanto accade nella gran parte dei Paesi europei, non recepisce le indicazioni tecniche apprese nei tragici incendi avvenuti negli ultimi anni, tra cui il caso della Grenfell tower di Londra del 14 giugno 2017, ed introduce obblighi insufficienti a garantire la sicurezza nel caso di incendio. Infatti, prevede ancora l'utilizzo di materiali combustibili per l'isolamento o il rivestimento di edifici di altezza elevata ed edifici ad alto rischio;

attualmente in Europa, solo l'Italia, la Spagna e i Paesi Bassi consentono l'isolamento e il rivestimento delle facciate esterne degli edifici con materiali combustibili;

questo tema assume un'urgenza ancora maggiore alla luce del programma di incentivazione del superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, detto "decreto rilancio", che, insieme alla riqualificazione degli edifici pubblici prevista nel PNRR, rappresenta una grande opportunità per il rinnovamento del parco immobiliare italiano puntando al suo efficientamento energetico proprio grazie a un idoneo isolamento dell'involucro edilizio;

considerato inoltre che alla luce degli episodi citati, che hanno coinvolto elementi di chiusura (facciate e copertura), una revisione omnicomprensiva della RTV e della normativa in materia di sicurezza antincendio è quanto più improcrastinabile e necessaria per proteggere adeguatamente le persone e i loro immobili, dato che la relazione è ancora in attesa di inoltro presso le competenti autorità europee ai fini dell'approvazione ed esistono dei margini operativi per il miglioramento del testo,

impegna il Governo ad intraprendere apposite iniziative di carattere normativo volte ad attuare una pronta revisione della RTV in previsione del prossimo inoltro alle autorità europee per l'approvazione definitiva, prevedendo:

1) una piena attuazione delle disposizioni di sicurezza già contenute nel decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, di attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) il divieto di uso di materiali combustibili per facciate e coperture di edifici oltre i 18 metri e di edifici ad alto rischio come scuole, ospedali, strutture di cura, riducendo così i pericoli ed i rischi cui sono sottoposti occupanti e soccorritori in caso di incendio.

(1-00437)

ALFIERI, CASINI, MALPEZZI, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, GIACOBBE, CIRINNA', MARCUCCI, ROSSOMANDO, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MARILOTTI, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

premesso che:

il 1? febbraio 2021 in Myanmar (Birmania) le forze dell'esercito, note come Tatmadaw, hanno arrestato il presidente Win Myint, la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e una serie di membri di spicco del Governo, prendendo il potere con un colpo di Stato;

a guidare il golpe è stato il capo delle forze armate birmane, il generale Min Aung Hlaing, che ha dichiarato un anno di stato d'emergenza, interrotto le linee telefoniche nella capitale Naypyitaw e nella città di Yangon e sospeso le trasmissioni della televisione di Stato;

il colpo di Stato è avvenuto nel giorno in cui si sarebbe dovuto riunire per la prima volta il nuovo Parlamento democraticamente eletto, dopo le elezioni del novembre 2020, vinte dalla Lega nazionale per la democrazia (NLD), il partito di Aung San Suu Kyi, e perse dal Partito per la solidarietà e lo sviluppo dell'unione (USDP), sostenuto dai militari. Il risultato elettorale è stato immediatamente contestato dai militari che hanno accusato la NLD di brogli, dando vita ad un clima di crescente tensione nel Paese;

in risposta al colpo di Stato, sono scoppiate proteste e dimostrazioni pacifiche in varie città del Myanmar e in questi mesi diversi politici, funzionari governativi, rappresentanti della società civile ed esponenti religiosi sono stati illegalmente arrestati o messi agli arresti domiciliari;

secondo quanto evidenziato nella relazione dell'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dello scorso 16 settembre, dopo il colpo di Stato, circa 1.265 persone sono state uccise e 10.184 persone, tra cui centinaia di politici, attivisti e funzionari pubblici, sono state arrestate dalle autorità militari;

il 16 aprile 2021 i membri del Parlamento birmano deposti, i leader delle proteste contro la giunta militare al potere e altri rappresentanti di alcune minoranze etniche del Paese hanno istituito un Governo di unità nazionale allo scopo di ripristinare la democrazia. L'organo dichiarato illegale dalla giunta militare ha continuato a chiedere alla comunità internazionale di essere riconosciuto quale unico legittimo Esecutivo;

il 22 ottobre, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha ribadito di temere che la situazione dei diritti umani possa peggiorare ulteriormente, dopo che migliaia di truppe sono state trasferite nel nord e nordovest del Paese, dove continuano a verificarsi scontri con le milizie etniche;

tuttavia la giunta militare, nonostante i diffusi atti di genocidio, ha definito l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Paese un'"istigazione alla violenza". La giunta militare, infatti, ha accusato l'ONU di utilizzare i diritti umani "come uno strumento politico per intervenire negli affari interni del Myanmar". Come riportato da "la Repubblica" il 25 ottobre, "Il rapporto 'porterebbe solo a ulteriori divisioni interne e favorirebbe la violenza', come dichiarato in una nota dal ministro degli Esteri";

a quanto detto, si aggiunga che a seguito della presa del potere da parte della giunta militare, si è riaperto in Myanmar un altro fronte mai del tutto risolto: il conflitto contro le autonomie etniche regionali, facendo ripiombare il Paese sul baratro di una guerra civile diffusa. È quanto sta succedendo negli Stati Karen, Chin, Kachin e Kayah;

in particolare, nello Stato orientale Rakhine aumentano i timori delle comunità locali e soprattutto dei Rohingya. Come drammaticamente noto i Rohingya, una comunità di birmani musulmani, hanno dapprima subito una compressione dei loro diritti con la privazione della nazionalità e successivamente una violenta persecuzione che li ha costretti ad un massiccio esodo;

inoltre, come denunciato da numerosi esponenti religiosi si sono ulteriormente acuite le violenze verso la popolazione cristiana. L'esercito regolare birmano colpisce continuamente persone e proprietà delle chiese cristiane, uccidendo civili disarmati e pacifici, bruciando villaggi e case. Da ultimo lo scorso 31 agosto l'esercito birmano ha requisito, occupato e profanato due chiese cristiane nel villaggio di Chat, nel Myanmar occidentale;

considerato che:

la terza ondata della pandemia di COVID-19 ha inasprito la crisi umanitaria in Myanmar, con tassi di contagio particolarmente allarmanti tra le persone più emarginate, comprese quelle detenute nelle prigioni sovraffollate e insalubri del Paese. Come riportato da più fonti i soldati hanno ripetutamente sparato contro le ambulanze della Croce rossa, occupato gli ospedali pubblici, cacciato pazienti e operatori sanitari, aggredendo e minacciando numerosi medici. Il piano vaccinale con AstraZeneca, prodotto nella vicina India, è stato interrotto, così come le altre cure contro il cancro, l'HIV e la tubercolosi che stavano registrando progressi;

secondo quanto denunciato dal World food programme in un recente rapporto, una gravissima crisi alimentare sta colpendo l'intero Paese colpendo milioni di persone;

rilevato, inoltre, che:

con la risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici (2021/2905(RSP) il Parlamento europeo ha accolto con favore le sanzioni imposte dal Consiglio ai membri del Tatmadaw e alle loro imprese, invitando il Consiglio a continuare a imporre sanzioni mirate e severe;

la risoluzione, inoltre, "invita gli Stati membri e i paesi associati a mantenere l'embargo che sospende la fornitura, la vendita e il trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito, la spedizione e l'intermediazione, di tutte le armi, le munizioni e le altre attrezzature e i sistemi militari, di sicurezza e di sorveglianza, nonché la fornitura di addestramento, la manutenzione o altre forme di assistenza militare e di sicurezza" e "ritiene necessario che la Corte penale internazionale conduca ulteriori indagini sulla situazione";

con la risoluzione, infine, il Parlamento europeo riconosce il Governo di unità nazionale in quanto unico rappresentante legittimo del popolo del Myanmar e invita l'Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e la comunità internazionale a includerlo e coinvolgerlo "in un dialogo politico autentico e inclusivo e negli sforzi volti alla risoluzione pacifica della crisi basata sul rispetto dello Stato di diritto";

lo scorso 18 giugno, l'Assemblea generale della Nazioni Unite, ha approvato, ma non all'unanimità, una risoluzione in cui si esorta la giunta militare al potere a ripristinare la transizione democratica del Paese e invita i 193 Stati membri ad interrompere il "flusso di armi" verso la nazione asiatica. Tuttavia, le risoluzioni approvate dall'Assemblea generale, diversamente dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non hanno carattere vincolante. E ad oggi il Consiglio non è mai stato in grado di condannare il golpe o autorizzare un embargo sulle armi in mancanza del consenso della Russia e della Cina;

i Ministri degli esteri dell'ASEAN, raggruppamento che promuove la cooperazione economica, politica e di sicurezza tra i suoi 10 membri Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam, hanno deciso di non invitare il leader del governo militare del Myanmar al vertice annuale che si è svolto il 26 e 27 ottobre per essersi rifiutato di porre in atto l'accordo in 5 punti raggiunto dall'ASEAN, con il consenso del Myanmar e di permettere all'inviato del blocco, Erywan Yusof, di incontrare la leader del Governo civile deposto il 1° febbraio 2021, Aung San Suu Kyi,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi in tutte le sedi internazionali perché sia dato seguito agli impegni assunti dal Parlamento europeo con la citata risoluzione del 7 ottobre 2021 e in particolare a garantire l'accesso delle organizzazioni umanitarie in Myanmar e la distribuzione di aiuti umanitari al fine di garantire assistenza alle comunità vulnerabili, comprese le donne, i bambini e le minoranze etniche;

2) ad adoperarsi presso le opportune sedi perché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite condanni apertamente il colpo di Stato delle forze armate birmane e affronti il tema dell'embargo, valutando dunque la sospensione della fornitura, la vendita e il trasferimento di tutte le armi e i sistemi militari di sicurezza;

3) ad attivarsi urgentemente perché il Governo di unità nazionale del Myanmar sia riconosciuto dall'intera comunità internazionale.

(1-00438)

Interrogazioni

GIROTTO, VACCARO, PELLEGRINI Marco, PUGLIA - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che;

al fine di accedere agli incentivi previsti, gli impianti a fonte rinnovabile di potenza superiore a determinate soglie devono partecipare ad aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità;

gli esiti delle procedure di asta da ultimo tenute evidenziano chiaramente che l'installazione di impianti a fonti rinnovabili risulta bloccata, in particolare, dalle procedure autorizzative;

a una simile situazione si è cercato di porre rimedio per mezzo dell'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e l'articolo 17-undecies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno individuato quale possibile soluzione la centralizzazione della procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici a fonte rinnovabile di potenza superiore ai 10 megawatt: in particolare, la stessa è stata assegnata, dal 31 luglio 2021, alla competenza del Ministero della transizione ecologica, con la costituzione di una commissione speciale;

nell'esame parlamentare di alcuni provvedimenti sono state presentate misure transitorie che avrebbero potuto permettere agli operatori di scegliere fra la procedura a competenza regionale e quella a competenza nazionale sino all'insediamento della nuova commissione speciale per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);

considerato che;

nel mese di ottobre 2021, agli operatori che hanno presentato al Ministero istanze di procedura di VIA per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai citati 10 megawatt dopo il 31 luglio 2021, risultano giunte comunicazioni che informavano che il riavvio e la prosecuzione dell'iter istruttorio sarebbero pervenuti solamente a seguito dell'insediamento della commissione tecnica PNRR-PNIEC e comunque entro 180 giorni dalla data del ricevimento di tale comunicazione;

simili comunicazioni mostrano come, di fatto, a seguito delle modifiche legislative ricordate, si sia determinato un rallentamento delle procedure autorizzative che può arrivare fino a 9 mesi;

considerato inoltre che l'innalzamento dei prezzi dell'energia può essere contrastato solo attraverso l'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile e i costi, per i cittadini e per le imprese, derivanti da un potenziale posticipo fino a 9 mesi delle procedure autorizzative per l'entrata in esercizio di simili impianti risulteranno elevatissimi,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare i ritardi e per garantire che le istruttorie sulle procedure di valutazione di impatto ambientale pendenti per gli impianti a fonti rinnovabili siano immediatamente attivate e concluse in tempi rapidi.

(3-02946)

FATTORI, ABATE, LANNUTTI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

la direttiva (UE) 2015/720 impone che i Paesi membri debbano ridurre l'uso di sacchetti di plastica e possano farlo in diversi modi, come per esempio dandosi obiettivi nazionali di riduzione, oppure con strumenti economici, o ancora con restrizioni alla vendita purché le restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie né tramite restrizioni alla libera circolazione delle merci;

la direttiva uniforma anche lo standard tecnico europeo armonizzato (EN 13432), in modo che sia uguale per tutti il metodo per certificare se una plastica è biodegradabile;

l'obiettivo è quello di ridurre l'utilizzo di sacchetti di plastica in materiale leggero destinati all'asporto delle merci dal punto vendita e con uno spessore inferiore a 50 micron;

la direttiva è stata recepita, pur in presenza di una norma precedente già attuata, dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 91 del 2017;

in particolare la legge di recepimento fa una classificazione in base ai micron tra buste leggere, ultra leggere e tradizionali, nonché tra quelle dedicate al trasporto e quelle dedicate all'igiene;

dal punto di vista igienico vengono dunque definiti: a) gli standard affinché un sacchetto leggero o ultraleggero possa stare a contatto con cibi freschi senza necessità di imballaggio; b) le caratteristiche che devono avere i sacchetti per essere commercializzati per il trasporto e l'igiene;

infatti una delle caratteristiche è che i sacchetti ultraleggeri devono essere a pagamento per il consumatore ed espressi sullo scontrino o fattura d'acquisto;

è prevista la commercializzazione anche dei sacchetti per il riutilizzo aventi specifiche definite nel testo di legge, mentre altre tipologie di sacchetti che non rientrino nei precetti previsti dalla legge non sono commercializzabili, né tantomeno distribuibili a titolo gratuito;

considerato che:

il decreto-legge n. 91 del 2017, in totale recepimento degli obiettivi europei di riduzione dell'uso di sacchetti ultraleggeri, dispone che la composizione degli stessi sacchetti deve prevedere una graduale sostituzione delle materie plastiche con le materie prime riciclabili partendo per il 2018 dal limite del 40 per cento;

dunque oltre alla sicurezza ambientale, la ratio risiede nella riduzione ed eliminazione di contaminazione delle plastiche sui cibi freschi;

il riconoscimento dei sacchetti a norma deve essere facilmente individuabile grazie all'apposizione su ciascuno del marchio riportante la tipologia di sacchetto;

la normativa prevede sanzioni pecuniarie per i trasgressori che vanno dai 2.500 ai 25.000 euro con possibilità di aumentare tali soglie fino a 4 volte;

considerato inoltre che:

il mercato italiano vale circa 700 milioni di euro e indagini, inchieste giornalistiche e sequestri evidenziano una quota del 50 per cento di sacchetti illegali con aumento conseguente di traffico legato a clan e mercato nero in generale;

questo fenomeno si evidenzia soprattutto sulle realtà del commercio ambulante, dei mercati rionali e del piccolo commercio al dettaglio;

nonostante esistano controlli per quelle attività che usano sacchetti illegali, l'attività di distribuzione di sacchetti illegali continua a crescere;

visto che appare evidente come risulti insufficiente l'attuale apparato sanzionatorio per i trasgressori della norma o quantomeno non risulta essere deterrente alla crescita di un mercato sommerso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fenomeno e quali azioni intenda porre in essere per mitigarlo e se non ritenga opportuno un inasprimento del sistema sanzionatorio allargando la sua portata alle licenze e ai permessi di vendita al pubblico, prevedendo una disciplina di carattere penale.

(3-02947)

GRANATO, ANGRISANI, LANNUTTI, CORRADO - Ai Ministri della salute e dell'istruzione. - Premesso che:

la nota tecnica "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", predisposta dall'Istituto superiore di sanità con i Ministeri della salute e dell'istruzione e con la Conferenza delle Regioni, reca un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti vaccinati e non, palesemente discriminatoria e contraria al principio di uguaglianza formale e sostanziale;

difatti, nel caso di un numero di contagi predefinito (uno o più di uno) di docenti o alunni, tale nota stabilisce quarantene con periodi di rientro differenziato tra soggetti vaccinati e non, senza richiamare, tuttavia, alcun dato scientifico a supporto della decisione presa; nello specifico sono disposte maggiori limitazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza per i docenti non vaccinati e nel caso del riscontro fino a due positività nella classe si dispone un rientro in presenza in tempi più brevi solo per i soggetti vaccinati (studenti o docenti), mentre la misura della quarantena viene portata alla massima estensione, 10 giorni, per i non vaccinati, anche in caso di esito negativo del test al tempo T0;

la logica di fondo, dunque, neanche minimamente mascherata, è di dividere in forma esplicita gli alunni e i docenti in due categorie distinte e separate: i vaccinati e i non vaccinati;

valutato che:

ciò che emerge in modo piuttosto preoccupante, oltre all'assenza di una benché minima giustificazione logico-giuridica alla base del trattamento differenziato, è l'evidente violazione della privacy degli studenti e del personale coinvolto, potendo venire facilmente a conoscenza di dati sensibili dell'interessato (stato di vaccinazione) in assenza di un consenso in merito, causando, dunque, evidenti discriminazioni e una grave lesione relativa all'uso dei dati personali;

con la giustificazione dell'emergenza, si sta procedendo alla disaggregazione della comunità scolastica, inasprendo le già elevate tensioni generali e facendole entrare prepotentemente all'interno di una comunità scolastica già fiaccata e duramente messa alla prova dalla lunga esperienza della didattica a distanza, che ha causato conseguenze nefaste non solo sull'attività didattica ma, anche, sui rapporti umani e personali; in tale clima, con le scelte effettuate dal Ministero dell'istruzione, si sta contribuendo ad esasperare i toni, sulla pelle di ragazze e ragazzi e dei loro insegnanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano possibile che una nota tecnica possa disporre circa trattamenti differenziati tra soggetti vaccinati e non vaccinati, non essendo posto a supporto di tale decisione alcun presupposto scientifico e giuridico, in quella che gli interroganti ritengono una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

se non ritengano lesivo del diritto alla riservatezza e alla privacy l'effetto derivante dall'applicazione concreta delle disposizioni contenute nella nota, in relazione allo stato di conoscenza da parte di soggetti non autorizzati del personale status di vaccinazione.

(3-02948)

FREGOLENT - Ai Ministri della salute e dell'istruzione. - Premesso che:

in data 1° settembre 2021 l'Istituto superiore di sanità unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute, al Ministero dell'istruzione e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha pubblicato il piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, prevedendo la predisposizione di una rete di "scuole sentinella" in cui effettuare il monitoraggio periodico attraverso test molecolari su campione salivare per tutelare lo svolgimento della didattica in presenza;

la procedura di monitoraggio si pone in continuità con uno studio realizzato presso l'università di Padova, ove è stato attivato un programma di controllo attivo dei dipendenti dell'università per la rilevazione di SARS-CoV-2 su campioni salivari mediante test molecolari (Rrt-pcr), attuato a partire dall'8 ottobre 2020;

lo studio ha dimostrato di essere uno strumento affidabile ed efficace per una diagnosi precoce del virus in soggetti asintomatici, una tracciabilità immediata dei contatti e una politica di contenimento per evitare ulteriori virus diffusi nella comunità. Tutti i dipendenti con risultati positivi sono stati sottoposti entro 24 ore alla raccolta del tampone nasofaringeo (NPS) su cui sono stati eseguiti i test molecolari, che hanno dato risultati concordanti nel 98 per cento dei casi;

in particolare, il risultato dello studio dei test salivari per il controllo attivo si pone come strumento estremamente utile da applicare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, volto a prevedere l'effettuazione di controlli periodici, affinché sia assicurato l'insegnamento in presenza scongiurando il ritorno alla didattica a distanza;

considerato che:

nel momento attuale, all'alba della temuta quarta ondata, vi è un urgente bisogno di nuove strategie per il contenimento efficace dell'infezione da SARS-Cov-2, e il modello delle scuole sentinella, sebbene efficiente in alcune realtà regionali, potrebbe risultare non sufficiente;

sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'effettuazione del controllo attivo periodico attraverso test molecolari su campione salivare a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Invero, tale approccio potrebbe costituire uno strumento chiave per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica, come isolamenti, quarantene, didattica a distanza, che ne potrebbero scaturire,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze e secondo la metodologia operativa individuata nel piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado pubblicato il 1° settembre 2021, non ritengano doveroso e urgente estendere tale monitoraggio presso tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, affinché sia assicurato l'insegnamento in presenza nelle scuole scongiurando il ritorno alla didattica a distanza, predisponendo, pertanto, lo sviluppo della rete dei laboratori di analisi per processare i tamponi salivari attraverso l'adattamento delle microbiologie e dei laboratori all'elaborazione specifica dei tamponi.

(3-02949)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STABILE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

i contagi dovuti al virus SARS-Cov-2 aumentano su tutto il territorio nazionale e in particolare in Friuli-Venezia Giulia, il cui capoluogo ha il primato d'incidenza del COVID-19;

a Trieste tanti cittadini con sospetto COVID, anche con sintomi come febbre e tosse, sono costretti a effettuare il tampone presso la struttura dedicata nel parco di San Giovanni. Questo è l'unico servizio che esegue test per i soggetti sintomatici, oltre alle USCA, che però riescono ad effettuare solo un numero molto limitato di tamponi;

persone febbricitanti e potenzialmente contagiose devono così uscire di casa, salire su mezzi pubblici se non ne hanno uno privato e poi mettersi in fila all'aperto, per attese anche di un'ora, anche con la pioggia o con la bora. Il che di certo non fa bene a un soggetto ammalato;

in un momento di crescita dei contagi, queste situazioni verosimilmente contribuiscono non poco alla diffusione del virus, dato che persone potenzialmente infette, e probabilmente nel periodo di massima contagiosità, permangono in ambienti chiusi e affollati (autobus) per tempi non brevissimi;

a Trieste, come risulta da numerose segnalazioni di cittadini, accade che chi ha un tampone positivo non venga poi contattato per giorni dal dipartimento di prevenzione, perdendo così il tempo utile per tracciare i contatti al fine di contenere la diffusione del virus;

analoghe situazioni si stanno verificando in molte altre località del territorio nazionale,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere tale situazione, che sta non solo creando gravi disagi alla popolazione ma incrementa persino il rischio di diffusione del virus.

(4-06292)

LANZI, SANTANGELO, PAVANELLI, ROMANO, CROATTI, ANASTASI, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, NATURALE, PRESUTTO, CAMPAGNA, VANIN, PELLEGRINI Marco - Ai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

il carattere frammentario, caotico e scoordinato della produzione legislativa italiana degli ultimi anni ha provocato un'elevata stratificazione normativa generando incertezze applicative non solo tra i cittadini, ma anche tra gli addetti ai lavori;

il valore della certezza del diritto è stato esplicitamente qualificato dalla Corte costituzionale quale valore costituzionale (ex multis, sentenza n. 153 del 1995);

uno dei settori nel quale si avverte il peso di questa stratificazione normativa è quello dei "bonus edilizi" attualmente interessato da diverse normative adottate a far data dal 2006, che negli anni sono state prorogate, emendate e aggiornate con l'introduzione di ulteriori istituti, da ultimo il cosiddetto superbonus 110 per cento;

in particolare, la disciplina dei bonus edilizi oggi è rinvenibile in diverse norme attualmente vigenti: commi 344-347 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006; comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; comma 220 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019; articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. A tali norme si aggiungono anche le ulteriori fonti giuridiche di livello secondario nonché le fonti di "soft law" che di recente, proprio a causa delle incertezze applicative e interpretative, assumono un ruolo sempre più centrale;

emerge chiaramente la stratificazione normativa generatasi nel corso degli anni sul tema, che rende difficoltosa la fruizione degli incentivi fiscali previsti, molti dei quali, con il disegno di legge di bilancio per il 2022, trovano ulteriore proroga fino al 2025. Difficoltà che tendono ad acuirsi soprattutto in sede di applicazione della norma, stante la frequenza con cui i tecnici si trovano, nell'ambito del medesimo intervento edilizio, a dover effettuare più lavori soggetti ciascuno a una diversa disciplina;

considerato che, sempre a parere degli interroganti:

indifferibile è l'esigenza di procedere al riordino normativo di taluni istituti, come i bonus edilizi connotati da particolare tecnicità dispositive e applicative la cui disciplina è attualmente rinvenibile in diverse norme prive di effettivo coordinamento;

in questa prospettiva può essere inquadrato il tema della legificazione mediante testi unici, che apporterebbero una notevole semplificazione nel sistema delle fonti normative con il passaggio da una pluralità di fonti ad un'unica fonte, garantendo la certezza del diritto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, al fine di garantire la certezza del diritto e procedere al riordino e alla semplificazione della normativa relativa ai bonus edilizi, adoperarsi per la predisposizione di un testo unico, da sottoporre all'esame del Parlamento, che unisca tutte le fonti legislative attualmente in vigore.

(4-06293)

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LANNUTTI, ABATE, DI MICCO, GIANNUZZI, BOTTO, LA MURA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il TAR Lazio, sezione I, con sentenza n. 11023 del 2021, depositata il 27 ottobre, ha annullato il regolamento (adottato l'8 gennaio 2021 e approvato il 3 febbraio 2021) per l'elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri, in quanto viola il principio di pari opportunità di cui all'art. 51 della Costituzione;

secondo il giudice amministrativo, il consiglio nazionale degli ingegneri, titolare di un potere regolamentare integrativo ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 2020, sarebbe dovuto intervenire derogando alla disciplina elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, non solo al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da remoto, ma anche in modo da conformare la disciplina vigente in materia elettorale al rispetto dell'equa rappresentanza tra i generi, ponendo fine alla sotto rappresentazione del genere femminile;

dunque, nel nuovo regolamento elettorale per l'elezione dei consigli territoriali, che verrà nuovamente sottoposto al controllo del competente Ministero della giustizia, il consiglio nazionale degli ingegneri dovrà colmare la "lacuna" del mancato rispetto dell'articolo 51 della Costituzione;

valutato che sarebbe altamente auspicabile che all'interno della riforma elettorale sia definito anche il numero massimo dei voti esprimibili, non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 113 del 2017, sull'ordinamento della professione forense, al fine di garantire una più ampia democrazia all'interno del consiglio nonché introdurre la disciplina della votazione con sistema elettronico prevista all'articolo 13 della medesima legge, al fine di consentire una maggiore partecipazione degli iscritti alle elezioni (dal momento che, allo stato attuale, vota soltanto il 20 per cento circa degli iscritti),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;

se non reputi opportuna un'integrazione legislativa, all'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 2021, volta a definire in modo più stringente i poteri di adeguamento alla disciplina sulla parità di genere in materia elettorale attribuiti al consiglio nazionale degli ingegneri, volti alla più adeguata attuazione dell'articolo 51 della Carta costituzionale, nel rispetto del principio di legalità sostanziale;

di quali informazioni disponga circa le tempistiche relative all'adozione dell'atto da parte del consiglio medesimo, dal momento che si è venuta a creare una situazione di "paralisi" nell'intero territorio nazionale, dove sono bloccate le procedure di rinnovo degli organi dei consigli territoriali provinciali e dello stesso consiglio in carica.

(4-06294)

PAVANELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, VANIN, GALLICCHIO, DONNO - Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico. - Premesso che il principio che anima il funzionamento del riciclo degli pneumatici è quello dell'economia circolare e segue la direttiva dell'Unione europea secondo cui gli penumatici fuori uso (PFU) non possono finire in discarica ma devono essere recuperati dalle figure autorizzate dal Ministero della transizione ecologica;

considerato che:

un articolo pubblicato da "Il Sole-24 ore", in data 15 novembre 2021, riporta i dati dell'Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e pneumatici fuori uso in Italia, costituito nel maggio 2016 per fare luce sul mercato parallelo degli pneumatici "fantasma", ossia quelli che sfuggono al censimento (dalla vendita allo smaltimento) perché "venduti in nero o seguendo canali non ufficiali e quindi fuori da ogni possibile tracciamento";

i dati evidenziano che nonostante il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisca per venditori e importatori l'obbligo di provvedere alla gestione di un quantitativo di pneumatici fuori uso pari a quanto venduto nell'anno precedente, a fine anno è presente sempre una quota di pneumatici in più rispetto a quelli previsti dal target che viene assegnato in base a quanto è stato venduto durante l'anno trascorso. Le stime parlano di flussi di pneumatici messi illegalmente in commercio che oscillano tra le 30.000 e le 40.000 tonnellate annue;

tale situazione ha spinto nel 2020 l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad emanare una direttiva con cui si è stabilito che tutti i soggetti autorizzati alla gestione dei PFU raccolgano e gestiscano ulteriori quantità di pneumatici fuori uso oltre il 15 per cento (target di legge stabilito dal decreto ministeriale n. 82 del 2011) dei propri obiettivi, avvalendosi del contributo rideterminato per le nuove quantità. Inoltre, la percentuale di raccolta e gestione può essere ulteriormente incrementata fino a un massimo del 20 per cento qualora si riscontri la necessità di raccogliere pneumatici fuori uso superiori alle quantità determinate dal decreto ministeriale;

tra le attività dell'osservatorio c'è anche il rapporto "I flussi illegali di pneumatici in Italia", che rileva come ai suddetti dati "si legano un mancato versamento del contributo ambientale per la loro raccolta e riciclo pari a un totale di circa 12 milioni di euro, evasione dell'Iva stimabile in circa 80 milioni di euro e un'esposizione al rischio di abbandono nell'ambiente di pneumatici fuori uso derivanti da attività illegali, che non esistono e sono dunque fuori dalle regole del sistema nazionale di gestione dei Pfu" (dalla stessa fonte di stampa);

il direttore generale di Ecopneus, l'organismo che ogni anno raccoglie, tratta e recupera circa 200.000 tonnellate di pneumatici fuori uso su un totale di 360.000, conclude ritenendo che occorre lavorare a soluzioni strutturali del problema, anche attraverso meccanismi di tracciamento e controllo degli pneumatici che possano scongiurare ogni distorsione del mercato causata dai flussi di pneumatici illegali che portano conseguenze anche per gli operatori onesti, mettendo in campo una vera e propria concorrenza sleale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intendano adottare per tutelare il sistema di gestione degli pneumatici fuori uso e il suo funzionamento, per mantenerlo nella legalità, per recuperare e mitigare il mancato introito nelle casse dello Stato nonché per salvaguardare l'ambiente.

(4-06295)

PAVANELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, VANIN, GALLICCHIO, DONNO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti e a quanto emerso su numerosi organi di stampa, in data 16 novembre 2021 il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Perugia, su delega della Procura guidata da Raffaele Cantone, ha notificato gli avvisi di garanzia emessi nei confronti di 23 fra docenti e ricercatori dell'università per Stranieri di Perugia indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e turbata libertà degli incanti;

considerato che dall'analisi del materiale e dei documenti, anche informatici, acquisiti in occasione di precedenti perquisizioni nel settembre 2020 presso l'ateneo umbro, sono emersi elementi che consentono di ipotizzare l'esistenza di irregolarità nello svolgimento di alcuni concorsi, indetti per l'assunzione di ricercatori e professori universitari. In particolare, gli esiti potrebbero essere stati predeterminati, a seconda dei casi, mediante la scelta dei tempi dell'uscita dei bandi, la loro profilazione, l'individuazione di commissari compiacenti e il controllo di ciascuna fase delle selezioni, fino alla nomina a vincitori dei candidati prescelti, a prescindere da ogni valutazione comparativa e di merito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intenda adottare affinché siano ristabilite procedure rispettose dei principi di legalità nell'università di Perugia e affinché quanto accaduto nell'ateneo umbro non si verifichi in altri atenei italiani, tutelando e difendendo così l'onorabilità dell'intero sistema universitario italiano.

(4-06296)

FAZZOLARI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

dall'inizio della campagna vaccinale in Italia, numerosi provvedimenti governativi hanno regolato lo svolgimento della stessa, con norme accavallatesi l'un l'altra e spesso in contraddizione tra loro, ingenerando confusione e insicurezza nei cittadini, come testimoniato, ad esempio, dalle controverse indicazioni fornite dal Governo in merito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca;

ad oggi, a quasi due anni dall'insorgere della pandemia e a diversi mesi dall'inizio della campagna vaccinale, rimane non del tutto chiarita la questione relativa alla protezione (anticorpale e non solo) indotta dalla somministrazione vaccinale e a quella generata in seguito alla contrazione di infezione da SARS-CoV-2, in particolar modo rispetto alla durata delle stesse;

attualmente non sono disponibili studi, unanimemente riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, su un arco temporale sufficientemente ampio per dimostrare l'ampiezza e la durata della protezione indotta dai vaccini, stante l'insufficiente lasso di tempo intercorso tra l'inizio della campagna vaccinale e le odierne rilevazioni scientifiche; al contrario, è invece già possibile analizzare le rilevazioni statistiche sulle guarigioni da COVID-19, precedenti di alcuni mesi rispetto all'inizio delle somministrazioni dei vaccini;

la durata attesa della protezione ottenuta dalla somministrazione vaccinale non viene chiarita nemmeno dall'EMA (European Medicines Agency) che, nelle "FAQ" sul proprio sito istituzionale, alla domanda sulla durata stimata della stessa, per ogni singolo vaccino autorizzato risponde alla medesima maniera: "It is non currently known"("al momento è sconosciuta");

allo stesso modo, non sono attualmente conosciute con esattezza, né l'ampiezza, né la durata dell'immunizzazione conseguita in seguito a guarigione da infezione da SARS-CoV-2, sebbene la gran parte degli studiosi sostenga che una produzione naturale di anticorpi sia più efficace e duratura rispetto a quella indotta da vaccino;

in ogni caso, diversi studi internazionali pubblicati, ad esempio, su prestigiose riviste scientifiche come il "Journal of Public Health di Oxford" o "The Lancet", mostrano una recrudescenza dell'infezione da SARS-CoV-2, nelle persone guarite e non vaccinate, in misura oscillante tra lo 0.3 e lo 0.7 per cento; si tratta di studi condotti da numerosi enti di ricerca, su campioni ampi e variegati, in differenti aree del mondo, in un arco temporale di diversi mesi (anche oltre un anno);

è inoltre importante considerare come alcune pubblicazioni internazionali mostrino come la produzione specifica di anticorpi non sia l'unica protezione contro l'insorgere del COVID-19, individuando una cosiddetta immunità cellulare indotta dalla malattia o dal vaccino; a tal proposito, in seguito alla diffusione della SARS negli anni 2002-2003, studi hanno dimostrato come, a distanza di 17 anni, le persone guarite da tale infezione ancora conservino immunità cellulare attiva contro le proteine SARS-CoV;

un articolo pubblicato sulla versione on line di "The Lancet" lo scorso 8 novembre, riportante diversi studi e numerose casistiche, si conclude con l'invito ai politici a voler considerare "il recupero da una precedente infezione da SARS-CoV-2 uguale all'immunità dalla vaccinazione";

considerato che:

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come successivamente modificato dal decreto-legge n. 105 del 2021 e dal decreto-legge n. 127 del 2021, all'articolo 9, dispone norme in merito alle certificazioni verdi COVID-19, specificando, al comma 2, che le stesse attestano quattro diverse condizioni del titolare della certificazione, come di seguito rappresentate: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

sempre l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, nei commi successivi al secondo, dispone la durata delle certificazioni verdi, stabilendo che la stessa è individuata in 12 mesi nei citati casi a) e d), ovvero in presenza di somministrazione vaccinale, mentre è di 6 mesi in caso di guarigione da COVID-19 senza somministrazione vaccinale;

la somministrazione di vaccini e la certificazione verde, per le norme sempre più stringenti emanate dal Governo, che impattano sulla quotidianità dei cittadini e, da ultimo, financo sulle attività lavorative, devono rispondere ai requisiti della massima sicurezza e della massima trasparenza;

non sono note le motivazioni che hanno indotto il Governo a disporre una diversa durata delle certificazioni verdi in relazione alla diversa tipologia di rilascio delle stesse,

si chiede di sapere:

quali siano le evidenze scientifiche che hanno portato il Governo a stabilire in 12 mesi la durata delle certificazioni verdi ottenute in seguito a somministrazione vaccinale e in soli 6 mesi le certificazioni verdi ottenute a seguito di guarigione da COVID-19 senza somministrazione vaccinale, atteso che le evidenze scientifiche, riportate anche nelle premesse, dimostrano una propensione alla reinfezione per i guariti da COVID-19 in misura percentualmente trascurabile e individuano una durata della protezione anticorpale generata da guarigione almeno uguale a quella derivante da somministrazione vaccinale;

se tale misura non rischi di apparire un'immotivata costrizione alla vaccinazione per soggetti che, già provvisti di naturale protezione anticorpale, anche da evidenze scientifiche non necessitino di somministrazione vaccinale.

(4-06297)

BARBONI, AIMI, MALLEGNI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

con decreto legislativo n. 98 del 2017 è stato approvato il rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà dei veicoli (DU), nell'ambito del progetto di semplificazione amministrativa previsto per il settore automobilistico e la pubblica amministrazione;

dopo una serie di rinvii a causa del disallineamento telematico dei dati, che non ha consentito la compatibilità tra i vari sistemi informatici di comunicazione ovvero tra le banche dati relative alle pratiche auto dell'Archivio nazionale e del PRA, con decreto dirigenziale n. 196 del 27 settembre 2021, il Dipartimento per la mobilità sostenibile ha stabilito, dal 1° ottobre 2021, l'entrata a regime delle disposizioni sul rilascio del DU contenute nel decreto legislativo, per i veicoli assoggettati a legislazione vigente al regime di iscrizione al PRA. Non verranno più emessi quindi la carta di circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento e il certificato di proprietà digitale;

l'introduzione del Documento unico di circolazione dovrebbe garantire sia benefici per la parte burocratica, con l'evidente semplificazione del rilascio di un unico certificato che attesti il possessore e i dati tecnici del veicolo contemporaneamente, sia la riduzione dei costi per l'utente e per la pubblica amministrazione;

a causa della mancata realizzazione di un archivio unico, risultano ancora in essere sia il Pubblico registro degli autoveicoli, gestito dall'ACI, con competenze legate alla registrazione della proprietà di un veicolo, che la Motorizzazione Civile, ente pubblico deputato al controllo tecnico amministrativo sui veicoli circolanti in Italia. Una evidente anomalia rispetto alla semplificazione burocratica prevista, non tanto per il singolo cittadino che avrà bisogno del nuovo documento, ma per le imprese operanti nel settore si prospetta una situazione caotica con conseguenti perdite economiche;

le procedure previste per il rilascio del DU sono relativamente semplici per i veicoli non ancora immatricolati oppure per i veicoli ed i motocicli che, pur adibiti al trasporto di merci, non presuppongono il possesso di un titolo autorizzativo. I veicoli con titolo autorizzativo invece subiscono spesso modifiche come trasferimenti di proprietà, destinazione d'uso, cambio di categoria;

nel caso specifico per i veicoli industriali, prima dell'entrata in vigore del DU, a seguito delle modifiche apportate veniva rilasciata una nuova carta di circolazione, i cui dati aggiornati sarebbero stai inviati dalla Motorizzazione al Pubblico registro automobilistico. Processo che nel corso degli anni non si è verificato in una percentuale elevata di trasmissione e aggiornamento reale dei dati. Tale disallineamento provoca inevitabilmente ritardi nel rilascio del DU, considerando anche la difficoltà spesso di non riuscire a trovare la causa del disallineamento per la risoluzione del problema;

dalle denunce emerse sugli organi di stampa per i veicoli industriali risultano esservi centinaia di pratiche bloccate a causa delle diverse difficoltà di comunicazione tra i sistemi informatici degli enti coinvolti, che impediscono agli stessi mezzi già venduti di non poter essere targati e consegnati per il mancato rilascio del DU. I tempi di attesa per il completamento delle pratiche si attestano intorno alle 2 settimane (per l'auto avviene in pochi minuti), margine evidentemente troppo ampio rispetto all'obiettivo dello stesso decreto. Nello specifico la procedura attuale prevede che ogni pratica dovrebbe partire e arrivare a destinazione sempre per via telematica, al contrario nella realtà gli operatori devono seguire un percorso diverso, recandosi personalmente negli uffici delle Motorizzazione per le risoluzioni dei problemi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia intrapreso azioni tempestive e urgenti per consentire la risoluzione di tutti i problemi tecnici che stanno rallentando fortemente l'avvio del nuovo sistema di rilascio del Documento unico di circolazione, un sistema che non riesce a garantire tempi rapidi e certi per migliaia di imprenditori del settore, che con grandi sacrifici stanno cercando di sopravvivere dopo il grande blocco economico causato dalla pandemia e che avrebbero bisogno di ogni tipo di supporto, al fine di semplificare realmente i procedimenti richiesti.

(4-06298)

BOLDRINI, FEDELI, D'ARIENZO, GIACOBBE, STEFANO, ROJC, MARILOTTI, FERRAZZI, CIRINNA', COLLINA, IORI, ALFIERI, MANCA, ROSSOMANDO - Ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dello sviluppo economico. - Premesso che:

a quanto si apprende dal sito web di Poste italiane nella sezione FAQ Poste ID, è possibile richiedere il servizio SPID (sistema pubblico di identità digitale) tramite identificazione in presenza presso un ufficio postale al costo di 12 euro IVA inclusa, laddove, utilizzando le altre opzioni di identificazione, incluse quelle in presenza presso uno sportello pubblico e da remoto con carta di identità o passaporto elettronici o tramite conti Bancoposta e Postepay, l'attivazione del servizio è invece gratuita;

fonti giornalistiche riportano che, per quanto il costo di 12 euro sia stato effettivamente introdotto solo nel mese di novembre 2021, tale opzione fosse stata prevista già nel mese di giugno 2020;

l'identificazione gratuita in presenza allo sportello finalizzata all'attivazione, fornita esclusivamente da Poste italiane, ha fatto sì che l'azienda si sia imposta come uno dei principali provider di SPID in Italia, rilasciando gratuitamente più dell'80 per cento delle attivazioni;

considerato che:

lo SPID rappresenta uno degli strumenti principali a disposizione delle istituzioni italiane per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un rapporto più semplice e immediato con la pubblica amministrazione (come con la possibilità di scaricare i certificati anagrafici dal 15 novembre e accedere al fascicolo sanitario elettronico) nonché per dare reale attuazione alla transizione digitale, verso la quale il Paese si è impegnato in sede europea anche nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'introduzione di costi per i servizi di identificazione allo sportello rischia di penalizzare enormemente i cittadini più anziani (che per ragioni di età potrebbero non possedere le capacità e la dimestichezza necessarie per interfacciarsi con gli strumenti che consentono l'identificazione da remoto e, se soli, non ricevere nemmeno l'aiuto da parte di persone care più giovani), inducendoli a rinunciare ad attivare lo SPID e, conseguentemente, a importanti servizi erogati dalla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti esposti;

se non ritengano opportuno, al fine di garantire che un numero sempre maggiore di cittadini, con particolare riferimento alla fascia più anziana e meno digitalmente istruita della popolazione, proceda all'attivazione del sistema SPID, adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire che il servizio di identificazione in presenza presso gli sportelli di Poste italiane ritorni gratuito.

(4-06299)

ARRIGONI, RIPAMONTI, CAMPARI, DE VECCHIS, BERGESIO, PIROVANO, VALLARDI, CANDURA, DORIA, PAZZAGLINI, TOSATO, LUNESU, ALESSANDRINI, PIANASSO, BOSSI Simone, BAGNAI, PERGREFFI, MONTANI, PITTONI, AUGUSSORI, ZULIANI, SUDANO, MOLLAME, TESTOR, PISANI Pietro, BRIZIARELLI, RICCARDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica. - Premesso che:

la manifattura italiana del vetro, che comprende diverse aziende di fabbricazione e di trasformazione, tutte al servizio di numerosi settori strategici tra cui le costruzioni, le infrastrutture, l'automotive e i trasporti, l'alimentare, la farmaceutica, la cosmetica, occupa circa 30.000 dipendenti diretti e altrettanti nell'indotto e si colloca al secondo posto in Europa;

l'industria del vetro e? ad alta intensità di energia: i costi energetici rappresentano circa il 30 per cento del totale e il processo è a ciclo continuo, cioè l'interruzione della produzione produce danni ingenti agli impianti fino al completo disfacimento;

i mercati dell'energia stanno affrontando una situazione di crisi, registrando aumenti dei prezzi di produzione anche di 4-5 volte rispetto allo scorso anno; in Italia si riscontra addirittura un aumento del differenziale di prezzo rispetto ai maggiori competitor europei (più 40 per cento il costo energia elettrica rispetto alla Francia e alla Germania);

il prezzo delle quote dei permessi di emissione è decuplicato da inizio anno, con effetti diretti e indiretti sul prezzo dell'elettricità;

i costi di trasporto delle materie prime stanno subendo continui aumenti; il trasporto della sabbia della Sardegna sta subendo incrementi ingiustificati in virtù del particolare regime cui sono assoggettate le compagnie che effettuano il collegamento;

l'entità di questi rincari determina un forte aumento dei prezzi dei beni di consumo con conseguente aumento dell'inflazione e calo della domanda, forte riduzione delle attività delle imprese e massiccio ricorso alla cassa integrazione;

il perdurare della situazione sarebbe fatale per l'industria del vetro: fermare gli impianti comporterebbe il loro disfacimento con riduzione della capacità produttiva nazionale, interruzione della catena di fornitura, aumento della dipendenza dall'estero e perdita non recuperabile di occupazione;

le molteplici normative europee del pacchetto "Fit for 55", in corso di definizione, aggiungono incertezza circa la sostenibilità delle produzioni: di conseguenza gli investimenti a lungo termine in nuove tecnologie ed efficienza energetica risultano rallentati o bloccati del tutto;

è necessario ed urgente affiancare agli interventi in corso di definizione a livello europeo, iniziative a livello nazionale: (i) sul mercato del gas naturale per favorire una maggiore liquidità e abbassare il prezzo (ormai sopra quota 90 euro/MWh); (ii) sul mercato dell'energia elettrica, allo scopo di ridurre il divario con altri Paesi europei (prezzo elettricità media ad ottobre 2021: 219 euro/MWh in Italia, 140 euro/MWh in Germania e circa 170 euro/MWh in Francia);

il repentino aumento dei prezzi sta comportando, inoltre, problemi di gestione dei contratti di fornitura e dei rapporti tra consumatore e fornitori;

le misure di mitigazione del caro energia adottate dal Governo il 27 settembre 2021 con il decreto legge n. 130 del 2021 sono misure temporanee (a valere sul quarto trimestre del 2021) e incidono quasi esclusivamente sulle utenze domestiche e sulle piccole utenze commerciali;

considerato che:

le produzioni a ciclo continuo del vetro non possono beneficiare delle misure di interrompibilità elettrica e gas al contrario di altri settori industriali e non possono beneficiare del rimborso dei costi indiretti ETS;

in molti Paesi europei vigono strumenti che consentono di calmierare il prezzo dei vettori energetici: ad esempio in Francia i primi 100 TWh di energia elettrica (praticamente la produzione da nucleare) è ceduta a 42 euro/MWh, prezzo fisso e stabilito dal regolatore,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare l'eccezionale rincaro del prezzo del gas e dell'energia elettrica che sta mettendo in ginocchio l'industria del vetro e che potrebbe causare la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e il ricorso alla cassa integrazione, nonché la perdita definitiva di una rilevante parte della capacità produttiva italiana;

se non ritengano opportuno adottare specifiche e urgenti misure per alleviare il rincaro del prezzo del gas naturale, come ad esempio: l'offerta di gas degli stoccaggi strategici ad un prezzo amministrato, l'aumento dell'import da Paesi limitrofi come l'Algeria dedicato ai settori manifatturieri, garanzie pubbliche su contratti a lungo termine a protezione di improvvisi aumenti del costo del vettore energetico per conferire stabilità ai prezzi del gas naturale e, di conseguenza, dell'energia elettrica;

se non ritengano opportuno e urgente prevedere degli strumenti per limitare il prezzo della CO2 per le industrie sottoposte al meccanismo ETS e per alleviare il costo della stessa sul prezzo dell'energia elettrica, in considerazione della natura speculativa di tali aumenti;

se e come intendano tutelare l'industria del vetro italiana, accompagnandola nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di azzeramento delle emissioni climalteranti, nella considerazione che essa è tra le più efficienti in Europa e nel mondo;

quali siano le misure strutturali allo studio del Governo per la riforma dei mercati dell'energia, lo sviluppo di offerta di energia rinnovabile e di gas verdi dedicati all'industria del vetro e per la decarbonizzazione del settore produttivo del vetro.

(4-06300)

LANNUTTI, CORRADO, ANGRISANI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

il 27 ottobre 2021, il Ministro dello sviluppo economico in indirizzo ha nominato l'avvocato Jacopo Marzetti quale Presidente del ricostituito "Comitato Media e Minori" del Ministero, organo che ha il compito di vigilare sull'applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori, da parte di tutte le emittenti, a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata (analogica, satellitare, digitale terrestre, IPTV);

come puntualmente documentato dal quotidiano telematico "Key4Biz", in un articolo pubblicato il 2 novembre 2021 a firma di Angelo Zaccone Teodosi, presidente dell'Istituto italiano per l'industria culturale, "la notizia è stata resa pubblica da una nota del Ministero dello Sviluppo Economico", ma "sui quotidiani nazionali, sia nelle edizioni su carta sia nelle edizioni su web, nessuna traccia della notizia della firma del decreto da parte del Ministro Giancarlo Giorgetti, a (ri)conferma che si tratta di un organismo semi-clandestino, se non addirittura fantasma";

eppure l'organismo, continua l'articolista, "avrebbe una funzione importante e delicata" e cioè quella di "assicurare la protezione dei minori dalla diffusione di contenuti nocivi anche nell'era digitale";

nel Comitato sono nominati i rappresentanti di emittenti televisive, istituzioni ed utenti e il decreto di nomina spetta appunto al Ministro dello sviluppo economico, che ha raccolto la precedente competenza del ministro delle Comunicazioni, inserita nell'articolo 6 del Codice di autoregolamentazione; peraltro il funzionamento del Comitato risulta essere una specifica e doverosa responsabilità del Ministro, in particolare da quando l'organo ha avuto un riconoscimento di legge, con gli attuali articoli 9 e 35 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005);

nel caso della recente nomina del 27 ottobre, sembra che il ministro non abbia tenuto in alcun conto le legittime aspettative di utenti, istituzioni ed associazioni di settore, che invece il codice vorrebbe coinvolti nel processo di nomina: il medesimo articolo di "Key4Biz" riporta alcune indiscrezioni ed osservazioni degli addetti ai lavori, secondo le quali il neo Presidente del rinnovato "Comitato Media e Minori", sarebbe stato scelto direttamente dal ministro. Quanto al profilo del candidato scelto, l'avvocato romano Jacopo Marzetti (classe 1982), pur essendo stato per alcuni anni Garante per l'infanzia della Regione Lazio (carica di nomina esclusivamente politica), al tempo stesso non vanta un curriculum qualificato come esperto di comunicazioni elettroniche, né come studioso di media, ma piuttosto come amministratore giudiziario, liquidatore societario e curatore fallimentare (dal maggio scorso, come commissario straordinario di FarmaCap, azienda speciale farmasociosanitaria capitolina) e, soprattutto, ha avuto una precisa connotazione partitica, essendo stato membro del Consiglio municipale di Roma 2 (quartiere Parioli), dal 2008 al 2013, eletto nelle liste del Popolo delle Libertà;

è il caso di ricordare che il "Comitato Media e Minori" ha funzioni di vigilanza e poteri di ingiunzione alle emittenti televisive che violino il Codice di autoregolamentazione, oltre alla facoltà di inoltrare denunce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

a riprova di quella che agli interroganti appare come una evidente superficialità ed approssimazione della gestione del dossier relativo alle nomine del ricostituito Comitato Media e Minori da parte del Ministro, vi sono anche il disconoscimento e le rinunce alla nomina e all'incarico da parte dei rappresentanti dei Corecom, Marianna Sala e Domenico de Cillis, rispettivamente presidente del Corecom Lombardia e del Corecom Piemonte che, successivamente al decreto ministeriale del 27 ottobre scorso, hanno comunicato di non aver mai avanzato la propria candidatura, né di essere mai state designate dal Coordinamento nazionale dei Corecom, rendendo così necessaria l'emissione di un prossimo nuovo decreto che, correggendo il precedente, nomini altri 2 componenti questa volta non "a loro insaputa",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

nell'effettuare la nomina dell'avvocato Marzetti a Presidente del Comitato Media e Minori, di quali designazioni o candidature abbia tenuto conto, e quali siano gli aspetti del profilo curricolare del candidato presidente che lo hanno indotto a procedere alla nomina;

se intenda chiarire quali siano le circostanze che hanno portato al decreto di nomina;

se, nell'ambito della necessaria redazione di un nuovo decreto, che corregga gli errori del precedente, si intenda procedere nominando come Presidente del Comitato Media e Minori un esperto che vanti un curriculum più qualificante e qualificato di quello dell'avvocato Marzetti.

(4-06301)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02946 del senatore Girotto ed altri, sulle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale per i nuovi impianti a fonti rinnovabili;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02948 della senatrice Granato ed altri, sulla quarantena per alunni e insegnanti non vaccinati;

3-02949 della senatrice Fregolent, sul piano di monitoraggio della circolazione del COVID-19 nelle scuole.