Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 356 del 05/08/2021

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

356a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI

e del vice presidente TAVERNA

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 425 del 20 aprile 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA,segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla ricorrenza dell'abolizione del matrimonio
quale causa estintiva dei delitti contro la libertà sessuale

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, grazie per avermi concesso l'opportunità di fare questo mio breve intervento.

Oggi, 5 agosto, è la data di un'importante ricorrenza: nel 1981, in Italia, venne abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro, se la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Bisognerà aspettare però fino al 1996 perché lo stupro venga riconosciuto legalmente come un reato contro la persona e non contro la morale e sanzionato in maniera più severa.

Ricordo, fra l'altro, che nel corso di questa legislatura, un paio di anni fa, un mio disegno di legge che prevedeva l'obbligo di esposizione del numero 1522 presso gli esercizi pubblici è stato tradotto in un emendamento alla legge di bilancio, votato dal Gruppo della Lega e da tutti i Gruppi politici, condiviso e sottoscritto anche da altri senatori e senatrici di altri Gruppi politici.

Ricordo però che manca ancora un semplicissimo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri. Faccio appello alla senatrice Valente, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; al ministro per le pari opportunità Elena Bonetti; alla nostra presidente Casellati, che si è sempre dimostrata sensibile verso il tema della lotta contro la violenza sulle donne; al nostro presidente Draghi: basta un semplicissimo DPCM che preveda la progettazione e la realizzazione di un cartello da esporre presso gli esercizi pubblici.

La legge è stata votata, manca solo questo: facciamolo per le donne.

Dedico questo breve momento a Franca Viola, siciliana, che fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore a metà degli anni Sessanta. (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la 5a Commissione è autorizzata a convocarsi durante la discussione generale per esprimere il parere sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

Discussione del disegno di legge:

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (Relazione orale)(ore 9,40)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2329.

I relatori, senatori D'Arienzo e Floris, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Arienzo.

D'ARIENZO, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, dal 1° agosto scorso non è più possibile per le cosiddette navi da crociera entrare nella laguna di Venezia nel percorso così com'era conosciuto finora, quindi lungo il canale della Giudecca e nel bacino di San Marco. Questa scelta meritoria ha evitato una grave sconfitta non per Venezia, ma per l'Italia, perché, senza di essa, oggi probabilmente Venezia non sarebbe più patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Il decreto-legge in esame è il primo segnale verso l'UNESCO e il mondo che il Paese tiene a Venezia, ritenendola parte integrante della propria cultura e della propria storia. Nel lavoro che abbiamo svolto in Commissione e che oggi sarà confermato dall'Assemblea per la seconda volta lanciamo un messaggio al mondo e all'UNESCO, in particolare, che su questa scelta e su questa decisione facciamo sul serio.

Certamente si tratta di un provvedimento non semplice, non facile. È vero che abbiamo dato un segnale molto positivo, ma nel contempo è una scelta molto dolorosa, che impatta in maniera importante e significativa sull'economia del territorio, sul lavoro, quindi sulle compagnie di navigazione, sul gestore degli approdi attuali alla marittima, su tantissimi lavoratori, sulla città e sull'indotto. È un provvedimento certamente doloroso, non facile, ma doveroso per le ragioni alle quali ho fatto riferimento.

Per arrivare a questo risultato, è stata scelta una soluzione provvisoria, che consente comunque alle navi da crociera di transitare nell'area della laguna, ma di arrivare in approdi temporanei nell'area di Marghera, rispetto ai quali, come Commissione, siamo peraltro intervenuti in maniera significativa. Per realizzare tutti questi interventi, l'attuale presidente dell'autorità di sistema portuale viene nominato commissario, con una serie di tempi, per realizzare gli approdi temporanei ed ogni altra attività che impatta sul lavoro e sulle concessioni per favorire tale risultato. Tutto ciò accadrà entro il 2026. Bene ha fatto il Governo a inserire risorse importanti per raggiungere questo risultato.

Ecco il quadro nel quale la Commissione ha lavorato e mi permetto un sincero ringraziamento, non scontato e neanche dovuto, a tutti (quindi ai colleghi della Commissione, al Governo e ai funzionari tutti), perché credo non ci siano esperienze simili per cui in pochi giorni dall'emanazione del decreto-legge si sia portato a termine, almeno in questo ramo del Parlamento, il primo passaggio utile per l'approvazione definitiva.

Siamo di fronte a una scelta emergenziale, per mancate scelte o per errori che sono stati fatti in passato. Ormai, però, è inutile guardare all'indietro; guardiamo in avanti, nella speranza che questi provvedimenti portino al risultato sperato, in particolare quello di salvaguardare la laguna di Venezia, la sua storia, la sua morfologia e tutto quello che conosciamo.

Come dicevo, è un provvedimento impattante e doloroso per l'economia e per i lavoratori. Abbiamo lavorato su un complesso bilanciamento di interessi tra la salvaguardia della laguna, Venezia e l'UNESCO, da una parte e i lavoratori, l'economia e l'indotto, dall'altra (parliamo infatti di diversi miliardi di euro di fatturato).

Nel lavoro di Commissione, i colleghi di tutti i Gruppi, come ho potuto vedere dagli emendamenti, hanno lavorato per cercare le soluzioni migliori sui tanti problemi che da questo decreto-legge e dalle nostre scelte deriveranno. Ritengo, signor Presidente, che l'impegno sia stato proficuo, perché, pur senza stravolgere i pilastri del decreto-legge (non era possibile), l'abbiamo integrato con alcuni elementi positivi. Spesso diciamo di averlo migliorato, ma non è vero: non l'abbiamo migliorato, ma abbiamo cercato di lavorare per rendere sempre più compatibile quella scelta strategica con le varie situazioni che si determineranno all'interno della laguna.

Mi riferisco, ad esempio, all'aver stabilito che i primi approdi debbano essere pronti entro la stagione crocieristica del 2022, che potrebbe coincidere con i mesi tra marzo e aprile, proprio per evitare quanto più possibile che la ripercussione su questo aspetto possa perdurare per chissà quanto tempo.

Abbiamo lavorato perché sia coinvolto l'attuale concessionario - che è uno di quelli che subiranno il primo impatto della scelta che è stata fatta - attraverso un complesso sistema che passa dalle mani del commissario, anche nella gestione degli approdi temporanei, perché vi sia una continuità non solo per il lavoro, ma anche per sfruttare il knowhow che si è ormai creato in quella società e in quei lavoratori, affinché possa essere posto a disposizione delle navi da crociera e ovviamente di tutti coloro che hanno deciso di visitare il nostro Paese attraverso Venezia.

Abbiamo salvaguardato la laguna, decidendo che tutte le scelte siano ancorate al protocollo dei fanghi e al piano morfologico. Abbiamo chiesto la possibilità di integrare e ampliare ulteriormente gli studi, per fare in modo che vi sia una salvaguardia sempre più forte del territorio.

Abbiamo chiesto la certezza dei procedimenti - che spero confermeremo con il voto dell'Assemblea - per tutto ciò che sarà necessario fare, con tempi certi (oserei dire anche i più tempestivi possibili), per raggiungere gli obiettivi temporali che ci siamo posti.

Passando alla conclusione della presentazione, signor Presidente, evidenzio che abbiamo deciso di incrementare i già cospicui fondi stanziati dal Governo per i ristori e le compensazioni per le compagnie di navigazione, per l'indotto, per l'attuale concessionario e anche per i lavoratori. È un segnale di attenzione - e ringrazio tutti coloro che l'hanno reso possibile, anche a livello di Governo - che la Commissione aveva chiesto, per corrispondere anche alle tante preoccupazioni ed esigenze che ci erano state manifestate da coloro che avevamo audito (sindacati e rappresentanti delle compagnie di navigazione, come la Venezia Terminal Passeggeri), che ritenevano che i fondi non fossero sufficienti per affrontare questo difficile momento. Abbiamo integrato anche quella parte e di questo penso che tutti quanti dobbiamo essere orgogliosi.

Per quanto ci riguarda, continueremo a seguire la situazione, perché abbiamo inserito nel testo, con un emendamento che spero sia confermato dall'Assemblea, la previsione che entro il 31 marzo di ogni anno ci sia mandata una relazione, attraverso il Ministero di riferimento della Commissione, per capire a che punto sono i lavori. Questo ci consentirà di seguire ciò che sta avvenendo e di vedere se c'è corrispondenza tra la decisione e ciò che accadrà sul territorio.

Concludo ringraziando di nuovo tutti coloro che hanno reso possibile il risultato odierno, nel bilanciamento degli interessi ai quali ho fatto riferimento (il patrimonio dell'UNESCO, la storia di Venezia, il Paese, i lavoratori e le economie). Penso che abbiamo svolto un ottimo lavoro - quello possibile, perché quello impossibile non riesce a nessuno - nella consapevolezza che quegli interessi possono convivere: il fatto che Venezia possa essere visitata, che vi sia lavoro e che ci sia futuro per essa e per tutto il Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Floris.

FLORIS, relatore. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghe e colleghi, riguardo ai profili lavoristici del presente decreto-legge, si rileva in primo luogo che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori tredici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, con causale Covid-19, per alcune imprese industriali. La possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, cioè fruibile fino al 31 dicembre 2021. Questa possibilità consente naturalmente ai datori di lavoro, in generale, di non pagare le prestazioni all'INPS per le cessazioni dal lavoro o per la riduzione dei propri lavoratori.

Nell'allegata relazione tecnica, che poi presenterò all'Assemblea, il disegno di legge di conversione del presente decreto-legge indica come l'intervento normativo, di cui all'articolo 3, sia stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa 4.000 lavoratori dipendenti dell'Ilva e ArcelorMittal. Si ricorda che per i trattamenti ordinari di cassa integrazione con causale Covid-19 non è dovuto da parte del datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3), approvati in sede referente, propongono l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 3. Le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia) a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA. Inoltre, Invitalia SpA viene autorizzata alla costituzione di una società con capitale sociale determinato, nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.

L'emendamento 3.0.8 (testo 2), approvato in sede referente, propone di destinare, nell'ambito delle risorse già stanziate del programma denominato Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), 10 milioni di euro per il 2021 in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità di attuazione.

L'emendamento 3.0.11 (testo 4), approvato in sede referente, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi verbali aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti dei verbali aziendali di recepimento che riguardano il profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, che siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore di lavoro, purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale.

In secondo luogo, si consente con effetto retroattivo che i medesimi verbali aziendali, purché sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte dei verbali aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché i verbali fossero o siano sottoscritti entro la suddetta entrata in vigore della legge dalle stesse parti firmatarie dell'accordo provinciale.

Il successivo articolo 4 estende al 2022 la disciplina già posta in essere per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento al fondo della tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni, contributo inerente all'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, che viene posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Si ricorda che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo disposto a carico del medesimo fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo all'anno 2022.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi negli ultimi anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2018, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo. I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Queste sono le considerazioni della Commissione lavoro per quanto riguarda il disegno di legge in esame. Devo aggiungere che ringrazio i colleghi e il relatore dell'8a Commissione per l'impegno nel superare le difficoltà che abbiamo incontrato nell'incrociare le due leggi, per interessi diversi rappresentati dall'8a Commissione rispetto a quelli rappresentati dall'11a.

Per quanto riguarda l'11a Commissione, spero di poter accogliere in futuro le raccomandazioni del presidente Mattarella, il quale suggerisce di presentare argomenti omogenei nel corso dell'esame dei disegni di legge, che spero, nel caso dell'11a Commissione, vogliano riguardare una revisione della stratificazione delle politiche del lavoro, sia passive, sia attive, con particolare riferimento alla formazione, che riteniamo debba avere un aspetto continuo, in modo da favorire la prima occupazione e, nel caso in cui questa non dovesse andar bene, preparare i lavoratori a un cambio di lavoro, che non potrà mai avvenire, se non c'è una formazione adeguata.

Alcuni provvedimenti previsti in questa legge sull'outplacement ritengo siano importanti, ma credo che debbano essere collegati a una serie di nuovi interventi, che auspico abbiano l'omogeneità per riguardare temi importanti come l'occupazione, il mondo del lavoro e i lavoratori. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, riguardo a questo decreto-legge vorrei fare un piccolo passo indietro, perché pochi giorni fa abbiamo approvato il decreto-legge n. 45, cioè quello con il quale si è poi indetto un concorso di idee.

Una piccola parentesi: il decreto-legge n. 45 del 2021 prevedeva che, entro tre mesi dall'entrata in vigore, si sarebbe dovuto fare questo concorso di idee, ma non risulta da nessuna parte che sia stato fatto. In conseguenza di quel decreto-legge ci furono le dichiarazioni importantissime di un Ministro pesante dell'attuale Governo, il ministro Franceschini, il quale alla stampa internazionale aveva dichiarato, già allora, che, a seguito di tale decreto, le grandi navi non sarebbero più entrate a Venezia. Invece no, perché oggi ci troviamo ad esaminare, valutare ed eventualmente votare un decreto-legge con il quale finalmente si dice che le grandi navi non entreranno più a Venezia. Il Governo italiano ha fatto una pessima figura internazionale: ho contato personalmente 52 articoli della stampa internazionale, dal "Washington Post" al "New York Times", tutti incentrati sull'elemento della scarsa credibilità di un Governo che dice una cosa e ne fa un'altra.

Ora forse c'è la soluzione, perché con il decreto-legge oggi al nostro esame si dice effettivamente che le grandi navi (cioè quelle che abbiano stazza lorda, ovvero gross tonnage, superiore a 25.000 GT, nonché quelle che hanno air draft superiore a 35 metri e quelle che superano i 180 metri di lunghezza) non entreranno a Venezia. Bene: si dice però che queste navi, quelle più grandi, andranno temporaneamente in altri accosti. Sapete cosa significa creare ormeggi, accosti o una stazione marittima temporaneamente? Lo sapete o no di cosa state parlando? Poi questa temporaneità è talmente incredibile, anche alla stessa maggioranza, che nel primo ordine del giorno, a prima firma del senatore Girotto, si chiede l'impegno del Governo affinché l'ormeggio sia davvero temporaneo. Di cosa stiamo parlando?

Queste navi andranno dunque a Marghera, che ha una piccolissima striscia di terra di proprietà del demanio marittimo, ma una gran parte di quei fondi sono di proprietà privata. Tutto il compendio necessita di bonifica e quindi lo Stato si farà carico di bonificarlo a proprie spese, per poi restituirlo ai proprietari (perché si è detto «temporaneamente», quindi ne facciamo un uso temporaneo). Magari, a quel punto, si potrà dare una concessione per il mantenimento della marittima. Questo è quindi un grande affare per coloro i quali hanno quelle proprietà: non so di chi siano, ma credo che basti andare un attimo all'Agenzia per verificare. È stato appena detto dai relatori che il provvedimento in esame sarebbe omogeneo. Il Presidente della Repubblica ci ha richiamati più volte a una modalità di legislazione che sia coerente. Stiamo convertendo un decreto-legge, che quindi deve avere i crismi della necessità e dell'urgenza, dunque non può che essere omogeneo, perché esse si riferiscono a una materia e a una questione. In questo caso, abbiamo non soltanto il divieto alle grandi navi, la creazione di ormeggi temporanei, per così dire - anche se non lo sono - e lavori di adeguamento per il canale, di cui non si specifica nulla, che comporteranno necessariamente dragaggi e approfondimenti e non il mantenimento dello status quo; in questo stesso decreto-legge, in modo omogeneo, dicono dalla maggioranza, c'è però anche un articolo, che è passato un po' sotto traccia. Si è detto: manteniamo l'occupazione dell'Ilva. Sapete di cosa si tratta? Sarebbe bene che tutti lo sapessero. Si tratta di ricomprare i nostri crediti. Qualcuno vendeva la fontana di Trevi, cioè un bene pubblico. Noi invece nel 2018 facciamo entrare Arcelor Mittal, che crea una società che si chiama Arcelor Mittal Italia. Questo soggetto si impegna a produrre milioni di tonnellate d'acciaio e a mantenere 12.000 posti di lavoro a Taranto. Poiché questo signore, a fronte degli impegni che avrebbe dovuto sostenere - 2,5 miliardi - ha investito a malapena 390 milioni e la produzione è praticamente del tutto ferma è evidente che non ha onorato i propri impegni dunque noi, anziché pretendere il rispetto degli accordi, ci compriamo il nostro credito.

Nell'emendamento 3.1 a prima firma del senatore Santillo e di altri componenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle, e negli altri emendamenti simili, si parla di Invitalia. Ricorderete certamente che Invitalia è la stessa dei banchi a rotelle, delle mascherine, di cui tutti ridevamo, dicendo che non si poteva consentire che un soggetto come quello continuasse a gestire la pandemia per cui andava estromesso. Ebbene, adesso le si dà un incarico altrettanto, se non più importante. Si incarica cioè Invitalia di costituire una società con capitale sociale di 70 milioni di euro; avrà una dotazione di 750 milioni di euro per integrare quanto già speso e comprare Arcelor Mittal Italia, cioè per comprare crediti che erano già nostri. Paghiamo quindi due volte per la stessa cosa, cioè ricompriamo ancora una volta l'Ilva.

Ieri tutta l'Assemblea ha gioito perché l'amministratore delegato di Atlantia non fosse lo stesso che proveniva da Aspi, ma continuiamo sostanzialmente ad ammettere che queste società che hanno speculato e che hanno malfatto continuino a ricevere soldi.

A febbraio del 2018, appena prima delle elezioni, qui c'era chi cantava vittoria per l'ingresso di Arcelor Mittal a Taranto e di Jindal a Piombino. Il Governo ha avuto la capacità di verificare il rispetto degli accordi? No, il Governo adesso, invece di pretendere il rispetto degli accordi, paga ulteriori 750 milioni di euro per ricomprare il nostro credito. È la stessa identica storia di Autostrade per l'Italia, che si ripete sempre.

Credo che questo decreto-legge in realtà sia terribilmente disomogeneo e crei una situazione drammatica per chi si accinge a valutare se votare a favore o no. Qui si tratta sicuramente di qualcosa di buono, perché finalmente si bloccherebbe l'ingresso delle grandi navi a Venezia, uno scempio che l'Unesco ci ha costretti a rivedere, perché non avremmo mai cambiato il decreto legislativo n. 45 del 2020. Probabilmente saremmo andati indefinitamente avanti con quel concorso di idee. Quella è sicuramente una parte buona, ma tutto il resto è pessimo, perché asservito agli interessi particolari e in quanto non ha alcun rispetto dell'ambiente, tant'è che non si è neanche voluto specificare in cosa consista la temporaneità.

In conclusione, annuncio quindi che mi asterrò.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, l'Italia è un Paese meraviglioso, ricco di patrimoni storico-culturali, naturali; un vero museo a cielo aperto: dai piccoli borghi alle grandi città d'arte, dai laghi ai monti, dal mare alle valli. Ogni angolo del nostro Paese ha il suo fascino, con le proprie peculiarità e le proprie specificità che ne fanno luoghi unici, e quando questi siti sono riconosciuti per le loro bellezze a livello mondiale, il nostro Paese viene sempre più valorizzato.

A tal proposito, da veneta, da padovana vorrei ricordare il recente riconoscimento della città di Padova quale patrimonio mondiale dell'Unesco per i cicli pittorici del Trecento. Ma se, da un lato, il Veneto, e dunque l'Italia intera, ha acquisito un riconoscimento importante che ne valorizza i patrimoni storico-culturali a livello internazionale, dall'altro, non manca la preoccupazione affinché questi patrimoni inestimabili si possano conservare nel tempo.

Tanta bellezza ma anche tanta fragilità, e Venezia ne è un esempio eclatante: città unica al mondo, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, che ha però rischiato di essere inserita nella sua black list. Venezia - ricordiamolo - è anche, però, città di mare, la cui vocazione primordiale deve essere tutelata, governata, garantita.

A livello mondiale i riflettori sono puntati su quella che è una città dalle mille ferite, spesso profonde, a cui si è cercato e si cerca continuamente di rimediare con cure più o meno efficaci. Ora, il tempo delle cure e dei soccorsi non basta. Si deve agire con un'altra logica, con scelte politiche che abbiano come obiettivo principale la prevenzione, ma anche la progettazione, la strategia; e questo non riguarda solo Venezia, ma tutto il nostro Paese. Anche in questo senso la pandemia deve segnare uno spartiacque: le politiche dei soccorsi e delle ricostruzioni devono lasciare il posto alle politiche della prevenzione per quanto riguarda sia la sicurezza ambientale sia la conservazione del nostro patrimonio pubblico e privato.

Con il decreto-legge che esaminiamo il Governo dà un segnale importante e coraggioso che evita a Venezia la black list del patrimonio dell'Unesco, ma al contempo non consente di mettere in atto in tempo una seria progettazione per salvaguardare il ruolo di Venezia come realtà portuale turistica.

Il divieto - fin dal primo agosto - alle navi di transitare nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca se da un lato preserva il patrimonio artistico, culturale e ambientale della città lagunare, dall'altro lato implica innumerevoli conseguenze, problemi, non solo per le navi da crociera, ma per l'intera città di Venezia e per tutti i siti limitrofi in termini di PIL e di occupazione. Su questo non possiamo far finta di niente.

Il decreto-legge si pone in armonia con le politiche del PNRR, in linea con le direttive europee che ci impongono la transizione ambientale, ma soprattutto in linea con quanto ci chiede il nostro sistema Paese. Si deve iniziare a voltare pagina, coniugando gli obiettivi economici con quelli ambientali, nel rispetto dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quanti verranno dopo di noi, a cui abbiamo il dovere morale di lasciare un Paese florido, bello, sicuro e sano.

Ciò premesso, in questo caso, però, la transizione è repentina, i termini sono perentori e molto ravvicinati. Anzi, proprio ora, mentre stiamo per votare il provvedimento in prima lettura, già le navi non transitano più davanti a Piazza San Marco.

Se la salvaguardia artistico-ambientale di Venezia tramite il divieto di accesso delle grandi navi nel canale della Giudecca non era differibile, questo decreto-legge risolve la questione della sicurezza della città, ma non è la migliore soluzione per l'economia di Venezia e per i suoi lavoratori.

Per Forza Italia la tutela e la sostenibilità ambientale vanno a braccetto con la sostenibilità economica e sociale. (Applausi). Ci stiamo avviando infatti verso un generale processo di trasformazione che implica innovazione, tecnologia, riconversione aziendale, formazione continua per i lavoratori per upskilling ma anche per reskilling. Per Venezia deve anche significare tutela delle professionalità e permanenza di un comparto importantissimo.

Il caso di Venezia, così come la questione dell'ex Ilva e di tutte le imprese in crisi, ma anche dei casi di riconversione, non può essere affrontato ancora con una visione disgregata del mondo del lavoro. Serve una riforma complessiva che integri in maniera organica i diversi meccanismi: tutela del lavoro, formazione, ricerca del lavoro, riposizionamento, sostentamento e cassa integrazione.

Sappiamo bene che ogni trasformazione implica uno stravolgimento dello status quo, che all'inizio spaventa, disorienta e genera confusione. Ma lo Stato ha il dovere di accompagnare la transizione, anche con politiche di sostegno rivolte, anche e soprattutto a chi produce e dà lavoro, con l'obiettivo di incentivare la formazione e dare la garanzia del lavoro.

Il processo, ormai in atto, va governato. Le tempistiche ristrette, troppo ristrette, con cui le navi devono lasciare la città, senza dare il giusto tempo per realizzare una alternativa di attracco nei pressi, fanno sì che le compagnie, per il 2021, dirottino su Monfalcone e Trieste, lasciando solo sei mesi di tempo al porto di Marghera per adeguare le proprie strutture in modo da poter ricevere anche il traffico turistico.

Abbiamo molte perplessità. Pochi i soli sei mesi e insufficienti le risorse stanziate per il 2021 per adeguare le strutture. Difficilmente il porto di Marghera potrà essere già parzialmente operativo nel 2022. Si rischia che altri porti diventino un'alternativa definitiva, non solo provvisoria, tagliando fuori tantissimi settori economici del veneziano. Il Governo deve, quindi, vigilare che vi siano tutte le prerogative per tutelare Venezia e i suoi lavoratori, in questa fase e solo in questa fase, anche in termini di indennità, per chi non lavorerà più o lavorerà meno.

Il decreto, purtroppo, stanzia 5 milioni per il 2021 e 5 milioni per il 2022 per i lavoratori non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito, incrementati ora grazie all'azione emendativa parlamentare. Purtroppo, però, la parte non è ben definita e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono definite con decreto ministeriale. Più opportuno sarebbe stato definire l'entità dell'indennità in questo decreto senza demandarlo all'ennesimo decreto ministeriale, che va ad assommarsi alla mole dei decreti non ancora resi attuativi.

Non si deve lasciare indietro nessuno ma, nello stesso tempo, bisogna fare attenzione a non fare di questi lavoratori altri possibili percettori di reddito di cittadinanza. (Applausi). Nessuno deve essere lasciato solo senza la possibilità di lavoro e Venezia, una delle città più preziose del mondo, non va lasciata sola. Salvare Venezia non significa togliere le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca, se poi la si fa morire di fame. Per Venezia serve molto di più e non solo per evitare che venga inserita nella black list del patrimonio dell'UNESCO.

Per salvare la città lagunare bisogna agire a favore della residenzialità, contro lo spopolamento. Bisogna intervenire per riportare nelle vetrine dei negozi il made in Italy o, meglio, il made in Venice. Bisogna incentivare le arti e le professioni del territorio: i merletti di Burano, i vetri di Murano e tutti i prodotti legati a Venezia e al territorio veneziano. Venezia rappresenta qualcosa di unico al mondo e per questo va tutelata e sostenuta.

Il lavoro va tutelato e sostenuto, come questo decreto vuol fare per Venezia e per le aziende in crisi, ma sostenere il lavoro non significa esclusivamente indennità o cassa integrazione. Significa mettere in atto politiche efficienti per far ripartire le aziende coniugando le linee del PNRR con le esigenze del sistema impresa. È una grande sfida, che l'Italia è chiamata ad affrontare che, per lo spirito di grande resilienza di cui è dotata, saprà certamente cavalcare e vincere, ma che il Governo e le istituzioni tutte hanno il dovere di accompagnare.

Il mio intervento vuole essere uno sprone per il Governo affinché al decreto che allontana le navi da piazza San Marco faccia seguire azioni immediate, per garantire alle stesse navi di riuscire a trovare un attracco vicino in tempi e modi adeguati e non far perdere a Venezia la sua indiscutibile materia prima: il turismo e tutto il suo indotto.

Confidiamo, quindi, che il sostegno a questo provvedimento sia solo il primo passo verso altri provvedimenti specifici, che vadano a perfezionare le azioni virtuose in favore di Venezia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono certo irrilevanti le ricadute che il decreto-legge che ci apprestiamo a votare comporta. Spero e credo che, indipendentemente dall'appartenenza alla maggioranza di Governo, chi ha a cuore il destino di Venezia e del suo porto decida di mettere in futuro un freno alla gestione frettolosa e talune volte addirittura sconclusionata che questo Governo in particolare ha deciso di riservare a una vicenda delicata quanto strategica per il futuro della città di Venezia e di tutto il trasporto marittimo italiano.

Ebbene, il decreto-legge in discussione, dopo anni di completa inattività dei Governi che si sono succeduti, improvvisamente sposta letteralmente di peso - passatemi il termine - le grandi navi da crociera dall'approdo veneziano al porto di Marghera. Questo apre una serie di riflessioni e crea effetti, a volte drammatici: mi riferisco, per esempio, alle conseguenze legate all'occupazione. Come non prevedere risarcimenti per le compagnie di navigazione che hanno già fatto ampiamente presente che lo scalo di Marghera non è di interesse delle crociere di lusso? Si mette letteralmente in ginocchio il comparto portuale - è il caso di dirlo - affondandolo, con i lavoratori che oggettivamente rischiano di andare a casa: si tratta di circa duecento aziende venete collegate alla crocieristica messa in ginocchio, con la filiera e tutto l'indotto, calcolato in 5.000 posti di lavoro.

Marghera, come molti di voi sanno (abbiamo sviscerato questo tema in Commissione), al momento non è nemmeno nelle condizioni ottimali per poter accogliere la crocieristica internazionale. Non avete minimamente tenuto in considerazione soluzioni alternative che avrebbero tutelato l'ambiente, le esigenze della laguna, il diritto dei lavoratori e gli interessi di sviluppo industriale e commerciale.

La riflessione politica che come Gruppo Fratelli d'Italia intendiamo fare, non astenendoci dalla volontà di intravedere uno sviluppo più serio rispetto al tema, è la seguente. L'idea che abbiamo tutti di Venezia è quella di una città meravigliosa unica al mondo, patria degli innamorati, una delle mete turistiche per eccellenza: pensiamo a tutto l'indotto dei viaggi di nozze, all'immaginario collettivo del Canal Grande e delle coppie di tutto il mondo che vengono in Italia anche per Venezia. Ma Venezia non è solo questo e lo dice la sua storia millenaria, il contributo che questa città inimitabile ha dato alla storia del commercio marittimo, alla cultura, al trasporto, al suo porto.

Quello di Venezia è stato storicamente uno dei porti all'avanguardia nella storia dell'umanità, quindi è e resta uno scalo di primissimo livello. Da questo punto di vista, il porto di Venezia ha ancora bisogno di una visione più approfondita, di progettualità, di politica; non ha bisogno di commissari che servono solo a mettere toppe agli strappi creati dalla inadeguatezza di chi non si è mai voluto occupare seriamente di una delle più importanti infrastrutture italiane e che oggi naviga a vista.

La verità è questa: con questo decreto-legge si rimanda ad un discorso successivo, sperando in non si sa quale santo e senza sapere che cosa dovrà succedere. Noi chiediamo di più per Venezia; chiediamo di più di un decreto-legge rabberciato e frettoloso; chiediamo che vengano valutate e ponderate tutte le soluzioni possibili, affinché il porto di Venezia non diventi soltanto il ricordo di uno stupendo passato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berruti. Ne ha facoltà.

BERUTTI (Misto-IeC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, lo scorso mese di aprile, quando il Senato si accingeva a convertire in legge il decreto-legge in discussione, avevo espresso l'auspicio, come molti colleghi, di poter allargare e rafforzare le previsioni delineate in quella sede che, in modo trasversale, avevamo definito corrette, ma insufficienti.

Oggi siamo di fronte a un nuovo intervento. Come già ad aprile, non possiamo non partire dalla riflessione su ciò che Venezia è: un patrimonio mondiale dell'umanità che va salvaguardato nel presente e soprattutto per il futuro. In questo senso, la dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia e, dunque, la possibilità di prevedere limitazioni e divieti di transito per navi con determinate caratteristiche sono certamente uno strumento.

Non sfugge ad alcuno che impostare un intervento di salvaguardia comporta conseguenze dirette e indirette, positive e negative, delle quali dobbiamo essere consapevoli e rispetto alle quali abbiamo l'onere e l'onore di intervenire. Dobbiamo farlo coniugando la salvaguardia del patrimonio, la sicurezza e la tutela dell'ambiente in modo equilibrato con la necessità di non danneggiare il turismo, l'impresa, il lavoro e, dunque, tutto il fronte economico.

In questo senso, la previsione di misure di ristoro per le compagnie di navigazione e i gestori dei terminal di approdo è utile, ma - in questo anno più che mai - abbiamo appreso quanto sia necessario che queste misure siano tempestive e adeguate.

Inoltre, si pone un tema strategico più generale relativo non tanto al fatto che una navi passi o no da quella determinata via d'acqua, quanto a quale sia la strategia su Venezia, sulla Laguna e su un porto che rappresenta uno degli snodi cardine della portualità Nord adriatica e nazionale e, più in generale, inevitabilmente, a quale sia la strategia che vogliamo darci da qui ai prossimi cinque-dieci anni sul sistema portuale del Paese e sulla sua connessione con le altre vie di comunicazione, da Venezia a Genova, passando per tutte le realtà portuali del Paese e per la necessaria sinergia che si deve avere.

Con il provvedimento in esame si prevede poi una figura commissariale. Abbiamo imparato che oggi, fintantoché non si imposterà un altro metodo su appalti e gestioni per obiettivi, questa può essere - ed è - una buona strada per raggiungere presto e bene quello che serve, come ci ha insegnato la vicenda del Ponte Morandi di Genova e confermato l'impegno di molti commissari. Anche in questo caso, vale la pena ricordare quanto sia importante riuscire a coniugare, al di là del lavoro dei commissari, trasparenza e responsabilità, superando i vincoli burocratici.

Al di là di questo, ciò che dobbiamo richiamare e tenere ben presente è che l'impatto delle misure previste su Venezia, così come quello delle misure che in questo anno e mezzo sono state messe in campo per contenere il Covid, hanno un impatto sul sistema Paese, sulle imprese, sul lavoro e su chi crea PIL. Bene, quindi, che si intervenga ancora sui trattamenti di integrazione salariale con causale Covid per alcune imprese, così come sugli sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria. Bene che si diano - ripeto - presto ristori a compagnie di navigazione e gestori dei terminali di approdo. L'imperativo categorico, però, deve essere di fare di più per non soffocare, per eccesso di zelo, ciò che rende vivo il Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in esame ha dichiarato monumento nazionale le vie d'acqua del bacino di San Marco e dei canali di San Marco e della Giudecca. Inoltre, ha introdotto disposizioni per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di Venezia, escludendo dal traffico le navi superiori alle 25.000 tonnellate di stazza lorda (di fatto, moltissime navi da crociera).

Venezia è una città fra le più belle al mondo, meritevole di particolari attenzioni per evitare i danni del moto ondoso, sia agli argini che agli immobili prospicienti. Anche l'UNESCO non è rimasta insensibile al suo fascino e alla sua fragilità, infatti ha avvisato più volte d'Italia, l'ultima il 16 luglio scorso, quando ha deciso di portare all'Assemblea generale la proposta di iscrivere Venezia e la sua Laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo. La proposta è stata approvata e, coerentemente, è stata presa la decisione di limitare il traffico crocieristico nella laguna. La decisione era già nell'aria da tempo, ma non si pensava arrivasse così, come un fulmine a ciel sereno, a stagione turistica già iniziata.

La pandemia ha messo in ginocchio l'economia e il turismo in tutta l'Italia, e anche Venezia è stata una sua illustre vittima. Tuttavia, con l'avvio della bella stagione, molti cittadini cominciavano a vedere una luce in fondo al tunnel e in quella hanno risposto la speranza di potersi finalmente rialzare. Una luce che questo provvedimento ha purtroppo contribuito a spegnere.

Fin dalle sue origini, Venezia ha avuto un rapporto decisamente singolare con l'acqua, che da sempre rappresenta la sua forza ed il suo più acerrimo nemico. La città e la sua laguna sono il risultato di un continuo processo di interazione tra l'uomo e l'ecosistema, un processo millenario che, fin dagli albori, ha visto l'intervento umano coniugare sapientemente elevate capacità tecnico-creative che hanno permesso di realizzare opere idrauliche ed architettoniche nell'area lagunare uniche al mondo, che hanno reso Venezia un'autentica opera d'arte.

Come ogni città di mare, anche Venezia si è sviluppata intorno al suo porto che da secoli ne rappresenta il cuore pulsante e le ha consentito di esportare la sua cultura e il suo dominio sui mari fino al Peloponneso e a Creta. Anche oggi l'economia della città è incentrata sul porto, per cui è indispensabile che il legislatore e gli amministratori continuino a coniugare sapientemente la salute della città con la vita e l'economia dei suoi abitanti. (Applausi).

Se qualche decennio fa il polo industriale di Marghera poteva rappresentare uno sbocco occupazionale, purtroppo ora non è più così. Auspico che con questo provvedimento, che tutti insieme in Senato abbiamo cercato di migliorare, si trovino ancora una volta le migliori soluzioni per conciliare brillantemente l'ecosistema lagunare con la vita e l'economia dei residenti. Lo si dovrà fare per i cittadini ed i lavoratori. Alcuni li ho visti con le lacrime agli occhi rifiutare con fierezza sussidi ed assistenzialismo per chiedere insistentemente solo lavoro. Mancare gli obiettivi significa deindustrializzare e impoverire il territorio, perpetuando l'esodo dei suoi abitanti verso luoghi più appropriati alla vita e al lavoro delle persone, significa trasformare Venezia in un bellissimo luogo cristallizzato e poco accessibile, a discapito delle migliaia di famiglie lasciate senza lavoro. Significa, inoltre, assecondare ulteriormente la sostituzione dei residenti con ricchi stranieri che vanno ad abitare nelle case che prima erano dei veneziani.

Va detto che il porto di Venezia rappresenta uno degli snodi cardine della portualità nazionale e Nord adriatica. È dotato di importanti infrastrutture e l'insieme della parte turistica e commerciale dava lavoro a circa 13.000 persone, compresa la vasta rete dell'indotto, faticosamente costruita negli anni e che ha offerto occupazione anche all'esterno della cintura metropolitana.

Si pensi che nella stagione 2019, prima della pandemia, grazie alle navi da crociera sono sbarcati a Venezia circa 1.650.000 turisti, alcuni dei quali per soggiornare anche una settimana nelle strutture ricettive della città. Si tratta di una filiera e di un indotto in grado di movimentare 259 milioni di euro nella Città metropolitana, comprese le ingenti derrate alimentari per navi, tutte provenienti dai territori limitrofi. Si contavano inoltre circa 1.700 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di check-in e check-out nel porto e nell'aeroporto, inclusi anche 500 tra ragazze e ragazzi universitari stagionali a supporto delle attività di imbarco e sbarco. Sicuramente, colleghi, una parte di tutte queste persone resterà momentaneamente disoccupata, mentre un'altra vedrà ridimensionate le proprie capacità economiche.

Auspico tuttavia che col tempo il provvedimento in esame lenisca le ferite attuali e sappia conciliare, per l'ennesima volta, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio con la ripartenza e lo sviluppo del territorio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con il decreto-legge in esame si pongono in atto misure di tutela del sistema lagunare veneziano e disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Mi soffermerò sui benefici in termini ambientali e culturali che si potrebbero ottenere grazie al divieto di transito delle grandi navi nel bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di Venezia. Dal primo agosto non possono più transitare navi con una stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate, lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri ed air draft superiore a 35 metri, che utilizzano combustibile con contenuto di zolfo superiore all'uno per mille.

Le ricadute negative sul traffico crocieristico sono mitigate per il biennio 2021-2022 da un fondo di 55 milioni di euro; altri 157 milioni fino al 2026 sono previsti per la realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, anche per navi di stazza superiore alle 25.000 tonnellate, per la manutenzione dei canali esistenti (previa valutazione di impatto ambientale), per interventi accessori volti a migliorare l'accessibilità nautica e la sicurezza.

Il decreto-legge è stato discusso in 13a Commissione in sede consultiva ed è stato espresso parere favorevole con osservazioni. Ne sottolineo alcune: assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza, non solo delle vie d'acqua, ma anche degli argini e dei monumenti di eccezionale valore storico e culturale della città di Venezia prospicienti i canali di navigazione, rispetto alle alterazioni idrodinamiche dovute al transito delle imbarcazioni di grandi dimensioni; promuovere studi idrogeologici e geomorfologici dell'intera laguna, al fine di progettare con efficienza, efficacia e visione vasta le necessarie opere idrauliche; promuovere preventive indagini archeologiche, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico della laguna di Venezia, anche antecedente alla fondazione della Repubblica Serenissima; prevedere, per l'accesso e l'uscita da Porto Marghera, la regolamentazione del traffico commerciale e crocieristico secondo criteri di adeguata protezione ambientale; prevedere il divieto di transito per le navi che superino i limiti previsti in funzione della produzione di PM10. A questo proposito sarebbe però il caso di stabilire tali limiti sulla base delle potenze di propulsione e delle potenze dei motori ausiliari, in funzione h24, e non sono sulla grandezza della nave. Si richiede poi di prevedere, al fine di garantire la sicurezza ed evitare il danneggiamento dei fondali, che la velocità nei canali di Marghera non superi i 6 nodi.

Stabilire con certezza i tempi delle soluzioni che consentano lo spostamento delle imbarcazioni di grandi dimensioni al di fuori della laguna di Venezia; approfondire la valutazione dell'impatto che la realizzazione dei punti di attracco temporanei può produrre sulle acque protette e le risorse naturali della laguna veneta.

Approfondisco qualche osservazione, recepita con un mio emendamento, che affida al commissario il compito di promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna. La necessità di effettuare indagini archeologiche nella laguna nasce da una straordinaria novità: la scoperta di una strada romana e di una grande struttura portuale, pubblicata il 22 luglio scorso su «Scientific Reports» del prestigioso gruppo Nature. Il ritrovamento, avvenuto lungo l'asse del canale Treporti, grazie ad indagini geofisiche, archeologiche e archivistiche, fa pensare ad insediamenti diffusi nella laguna secoli prima della fondazione della città. La strada era probabilmente parte integrante della rete viaria romana dell'Italia nord-orientale. Avere un quadro completo sui resti archeologici presenti in laguna, oltre a costituire un progresso culturale, ci consente una più attenta pianificazione delle opere idrauliche che salvaguardi i beni culturali.

Per ciò che concerne gli aspetti geologici della laguna, in essa sono state effettuate nel tempo svariate indagini, ma non esiste uno studio complessivo ed esaustivo. Inoltre, la laguna ricade nei tre fogli geologici di «Italia 1:50.000» del progetto CARG (Mestre, Venezia e Chioggia); ma il foglio «Mestre», laddove ricadono gli approdi previsti dal decreto-legge a Porto Marghera, non è rilevato. Data l'esistenza di molti dati geologici, la disponibilità della Regione Veneto e il supporto del servizio geologico d'Italia ISPRA e grazie alla riattivazione dei finanziamenti al progetto CARG con le ultime due leggi di bilancio, i lavori per il foglio «Mestre» potranno iniziare nel 2022. Completare e aggiornare il progetto CARG rende più semplice, veloce ed affidabile la pianificazione territoriale e i relativi interventi strategici, soprattutto in un ambiente così delicato come quello lacustre e lagunare; tuttavia, senza ulteriori finanziamenti il progetto CARG rischia di bloccarsi ancora.

La laguna di Venezia, come tutti gli ambienti lagunari, è poi soggetta a un'evoluzione morfodinamica molto complessa, con un delicatissimo equilibrio tra interrimento, subsidenza, eustatismo, maree e clima (i venti di scirocco). Ovviamente nel caso di Venezia la complessità è ingigantita dalla presenza di una città gioiello unica al mondo. Purtroppo, alla fisiologica subsidenza che fa sprofondare la città, occorre aggiungere l'aumento esponenziale del livello del mare a causa del surriscaldamento globale innescato dai gas serra di origine antropica.

Tra l'altro, ciò pone a rischio inondazione 385 chilometri di coste italiane, con 5.600 chilometri quadrati. A livello planetario il 10 per cento della popolazione è a rischio. La neutralità climatica al 2050, voluta con forza dal MoVimento 5 Stelle, anche nel nuovo simbolo, è indifferibile. Urge, però, adottare anche strategie di adattamento. Per Venezia tra qualche decennio nessun Mose sarà più sufficiente. I peggiori scenari climatici fanno prevedere fino ad un metro e mezzo di sollevamento del mare al 2100. Ma è obbligatorio proteggere la città costiera più bella del mondo. Occorrerà pensare ad interventi strutturali radicali.

Da sempre l'uomo ha sfidato la natura, insediandosi anche in luoghi ostili, il più delle volte soccombendo. Nel caso di Venezia, ha saputo convivere per secoli con ambienti naturali delicatissimi e in continua evoluzione, realizzando palazzi, monumenti e tesori artistici, facendone una potenza economica, militare e culturale.

Venezia è simbolo tangibile delle virtù umane e della propensione dell'uomo alla bellezza. Salvare Venezia è un atto d'amore che dobbiamo alle future generazioni, perché godano di questo scrigno di bellezza. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione e avendo notizia che la stessa si riunirà alle ore 11, sospendo la seduta fino alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,15).

Onorevoli colleghi, le mie ottimistiche previsioni sono andate disilluse, perché la Commissione bilancio si è riunita solo un paio di minuti fa.

Sospendo quindi la seduta fino alle ore 11,45.

(La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 11,48).

Colleghi, sono costretto a sospendere nuovamente la seduta fino alle ore 12 per completare l'annotazione dei fascicoli.

(La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 12,10).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.24, 4.0.11, 4.0.14 e 4.0.15; dichiara altresì improponibili gli ordini del giorno G4.100, G4.101, G4.102, G4.103.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ARIENZO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.18 (testo 3), 1.22 (testo 3) e sull'ordine del giorno G1.100. Il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti.

BELLANOVA, vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.11 e 1.13 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.24 è improponibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, intervengo sull'emendamento 2.30 (testo 4), perché tocca un tema importante per il nostro Paese, quello del dissesto idrogeologico.

Molte volte assistiamo anche in quest'Aula a interventi sulla questione e cerchiamo di portare solidarietà ai territori colpiti da eventi disastrosi. Molte volte formuliamo ed esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari delle vittime delle alluvioni e delle esondazioni. Prima di illustrare l'emendamento, voglio allora brevemente ricordare qualche numero.

PRESIDENTE. Senatore, io la sto facendo parlare. In realtà, l'emendamento è delle Commissioni riunite, quindi lei potrebbe fare solo la dichiarazione di voto, non illustrarlo.

SANTILLO (M5S). Ma è l'emendamento 2.30 (testo 4).

PRESIDENTE. Lo so perfettamente, ma siccome è delle Commissioni riunite...

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, il testo 4 dell'emendamento 2.30 è firmato da singoli senatori.

PRESIDENTE. Non sarebbe così, ma ormai ha cominciato a parlare, quindi non importa. Prego, continui.

SANTILLO (M5S). Dal 1922 al 2019 in Italia sono stati stimati danni economici per disastri ambientali per ben 30 miliardi di euro e sono 3 milioni le persone colpite da eventi calamitosi. In questo Paese stiamo piangendo 4.000 morti, con un trend purtroppo positivo negli ultimi dieci anni. Dal 2000 al 2020 gli eventi quali alluvioni e inondazioni sono stati 45; uno ha colpito la laguna di Venezia, nel novembre e nel dicembre 2019, con un morto. Tra il 1947 e il 1999 gli eventi sono stati 37, di cui uno ha colpito proprio la città di Venezia e Piazza San Marco, il 4 novembre 1966, causando tre morti. Ma il problema è molto più complesso, perché in Italia ci sono 10 milioni di persone che vivono in aree a pericolosità idraulica, 2 milioni di edifici esposti a rischio idraulico e 900.000 attività in aree esposte a rischio idraulico.

Con l'emendamento 2.30 (testo 4) stiamo proponendo una cosa semplice, che sembra ovvia, una cosa di buon senso. Con il testo 4 proponiamo che, fermi restando i poteri avuti in deroga con il decreto sblocca cantieri, il commissario straordinario che stiamo nominando con questo provvedimento assicuri la realizzazione degli interventi nel rispetto dei piani di gestione delle acque e dei piani di gestione del rischio alluvioni. (Applausi).

È una cosa molto semplice. Sarebbe assurdo per chi ci ascolta fuori da quest'Aula capire perché questo emendamento non debba avere un parere favorevole ed essere approvato all'unanimità: desterebbe sconcerto.

Desidero aggiungere che bisogna superare quella logica per cui troppo spesso si ricorre ai commissari, perché poi con i commissari si può attuare una gestione straordinaria, quando invece basterebbe l'ordinarietà. Sì, perché i piani di gestione sono ordinarietà. Noi quindi chiediamo che il commissario rispetti il piano di gestione del rischio di alluvioni. (Applausi).

Venezia e l'Italia intera non devono più piangere morti per esondazioni e alluvioni, né avere danni.

Signor Presidente, questo è il momento in cui la politica deve dimostrare se stare dalla parte della tutela dell'ambiente, della salvaguardia di Venezia e di tutto l'ecosistema, l'ambiente e il territorio fragile italiano o meno. Questo emendamento è chiaro, è un'ovvietà ed è di buon senso. Chiedo ai miei colleghi di leggere l'emendamento 2.30 (testo 4), valutarlo e votarlo favorevolmente. (Applausi).

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Io prima ho invitato i presentatori a illustrare gli emendamenti, ora stiamo passando all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo. Per cosa chiede la parola?

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Per la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma non siamo ancora passati alla fase di votazione. Ho già dato la possibilità di illustrare. Se vogliamo salvare le regole, ora ci sono i pareri. Quando arriveremo all'articolo su cui desidera fare la dichiarazione di voto, la farà.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Allora mi prenoto.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ARIENZO, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 2.2 (testo 3) esprimo parere favorevole. L'emendamento 2.8, risulta pertanto assorbito o precluso.

PRESIDENTE. Scusi, ma non è lei che determina le preclusioni. Esprima solo il parere.

D'ARIENZO, relatore. Esprimo parere contrario, sugli emendamenti 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.15.

Sull'emendamento 2.21 (testo 3) esprimo parere favorevole a condizione che sia accolta la proposta di modifica proveniente dalla 5a Commissione. Sull'emendamento 2.22 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.25 e 226. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.28 (testo 3), 2.29 (testo 2), 2.100 e 2.32 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.30 (testo 4), 2.30 (testo 3) e 2.31. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 4), che gli Uffici ci propongono di votare alla fine dell'articolo 2, perché coerente con gli argomenti in esso trattati.

PRESIDENTE. Mi sembra corretto. Quindi, lei vuole spostare l'emendamento 4.1 (testo 4) all'articolo 2?

D'ARIENZO, relatore. Sì, Presidente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.1, esprimo parere favorevole solo sul primo impegno, mentre il parere è contrario sul secondo e terzo impegno. Sull'ordine del giorno G2.100 esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G2.101 esprimo parere favorevole, aggiungendo la riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità» e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale», le parole: «secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti».

Sull'emendamento 2.0.4 (testo 3) esprimo parere favorevole.

BELLANOVA, vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.22, come richiesto dal relatore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice Vanin presentati all'articolo 2, e segnalo in particolare il 2.30 (testo 4).

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora arrivati, ma ne prendo atto.

L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore De Falco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, l'emendamento 2.11 viene considerato identico all'emendamento 2.2 (testo 3), su cui è stato espresso parere favorevole. In realtà non c'è affatto identità, perché l'emendamento 2.2 (testo 3) (su cui ho espresso voto contrario) al punto 3) sopprime le parole: «previa valutazione di impatto ambientale». Insisto quindi perché si voti a favore dell'emendamento 2.11, che consente in maniera chiara la valutazione di impatto ambientale anche per questo intervento, atteso che molti degli interventi che sono previsti da questa norma, in realtà non sono neanche ben definiti nella loro entità. Si parla molto spesso (troppo spesso) di interventi di adeguamento, senza specificare di cosa si tratti; in gran parte si tratta di veri e propri dragaggi e approfondimenti di fondale, come per quanto riguarda il canale dei Petroli.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore De Falco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L' emendamento 2.13 è stato ritirato. L'emendamento 2.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 2.21 (testo 3) c'è una richiesta di riformulazione da parte della 5a Commissione.

Indìco dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.27 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.101.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30 (testo 4).

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, come le avevo preannunciato, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.30 (testo 4). Siccome sono stati votati degli emendamenti che tolgono la valutazione di impatto ambientale sulle opere per gli attracchi a Marghera, i senatori della componente l'Alternativa c'è voteranno a favore dell'emendamento in esame e invitiamo i colleghi a fare altrettanto. Con l'emendamento, a prima firma della senatrice del MoVimento 5 Stelle Vanin, si chiede infatti che le opere per l'attracco a Marghera rispettino quantomeno i piani di gestione delle acque di Venezia. È il minimo che si può fare per tutelare Venezia, soprattutto da parte di chi si riempie la bocca di transizione ambientale e di tutela dell'ambiente. Quindi voteremo a favore dell'emendamento e chiediamo a tutti i colleghi di fare lo stesso. (Applausi).

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole, dopo aver aggiunto, ieri in Commissione, la firma all'emendamento in esame. Perché il mio voto sarà favorevole? Potrebbe sembrare ultroneo che si dica ad un funzionario di rispettare le leggi vigenti, ma non lo è, perché questo signore, il commissario, non è un normale e ordinario funzionario, ma gode di deroghe e poteri straordinari e pertanto bisogna ribadire che dovrà rispettare queste norme. Inoltre, l'eventuale reiezione dell'emendamento, anche in chiave interpretativa, potrebbe avere degli effetti, ovvero si potrebbe sostenere, in via interpretativa, che il fatto che l'Assemblea abbia bocciato l'emendamento significa che il commissario non è vincolato ad osservare le norme a cui prima faceva riferimento il collega Santillo. (Applausi).

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, vorrei ricollegarmi all'illustrazione puntuale del senatore Santillo e appellarmi alla coscienza dei colleghi qui presenti, molti dei quali hanno portato avanti, negli anni, una campagna elettorale in difesa dei territori contro il dissesto idrogeologico ed è proprio questo il tema che viene specificatamente affrontato dall'emendamento in esame. Ricordando la teoria della separazione dei poteri, attribuita a Montesquieu, per cui il potere del Governo è separato da quello del Parlamento, mi auguro che altri senatori, come i colleghi del Gruppo del MoVimento 5 Stelle e altri che sono intervenuti poc'anzi, possano unirsi al voto favorevole sull'emendamento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30 (testo 4), presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti).

Collega, non ha funzionato il dispositivo di votazione? Non so cosa sia successo, ma avrebbe dovuto evidenziarlo prima della votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30 (testo 3), presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere sulla votazione che si sta per effettuare, perché si stanno creando degli ormeggi temporanei. La temporaneità di questi ormeggi viene sottolineata, evidenziata e pretesa dall'emendamento 2.31, quindi respingere questo emendamento significa cancellare la filosofia dell'intero provvedimento. Se bocciassimo questa modifica al testo, ammetteremmo già fin d'ora di sapere che quegli ormeggi a Marghera non saranno affatto temporanei. Riflettiamo su questo, perché bocciare la richiesta di sottolineare tale temporaneità, che è espressa anche in alcuni ordini del giorno, significa fissare la destinazione d'uso di quelle zone portuali in maniera duratura, se non permanente. Attenzione, perché queste modificazioni devono essere necessariamente temporanee, perché per arrivare a portare le navi nella zona di Marghera occorrerà fare enormi lavori. È tuttavia necessario ribadire, in questo momento, che gli ormeggi devono essere temporanei e se bocciassimo questo emendamento diremmo esattamente il contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Vanin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.34 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.1, il Governo è favorevole all'accoglimento limitatamente al primo impegno del dispositivo.

Senatore Girotto, accoglie la proposta del Governo?

GIROTTO (M5S). Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo 2) e G2.100 non verranno posti ai voti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G2.101, il Governo è favorevole all'accoglimento previa riformulazione indicata dal relatore.

Senatore De Falco, accoglie la richiesta?

DE FALCO (Misto). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.0.5 è stato ritirato.

Indìco ora la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite, la cui votazione viene anticipata.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 2). Il parere è altresì favorevole agli emendamenti 3.0.8 (testo 2) e 3.0.11 (testo 4).

ACCOTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 (testo 2).

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è del tutto estraneo alla materia di Venezia, perché tratta dell'Ilva di Taranto e dispone un ulteriore apporto di risorse per 705 milioni di euro, da impiegare per ricomprare il credito che abbiamo già. Mi spiego in modo migliore.

Nel 2018 abbiamo assistito all'ingresso di ArcelorMittal in Italia. Tale società si era impegnata a investire per produrre alcuni milioni di tonnellate di acciaio e mantenere 12.000 lavoratori. A tale fine si era impegnata a spendere fino a 2,5 miliardi di euro, ma ne sono stati effettivamente spesi 387 milioni. Quindi la società ArcelorMittal è arrivata in Italia, ha il debito verso lo Stato di mantenere l'occupazione di 12.000 persone, ha il debito di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio e ha investito 387 milioni di euro. A fronte di questo, abbiamo già comprato per circa 400 milioni e adesso ne mettiamo altri 700, così che la società ArcelorMittal uscirà dall'Italia con un investimento a suo favore che le consente di passare da 387 milioni a 1-1,2 miliardi senza aver fatto niente.

Questa storia è scandalosa e identica, nella filosofia, alla storia di Autostrade per l'Italia. Attenzione: non cambia assolutamente niente. Proprio voi 5 Stelle oggi, con la firma del senatore Santillo, ma anche il PD, con la firma del senatore Collina, state continuando nella filosofia pazzesca per cui lo Stato deve sempre pagare senza poter pretendere i propri diritti. Ma dove siamo? Ma vergogniamoci una volta tanto.

Non è possibile gioire - come si è fatto ieri - per la questione di un amministratore delegato: quella è una sciocchezza, mentre questo è importante. Bisogna che lo Stato pretenda l'adempimento da parte della società ArcelorMittal. Altro che continuare a pagare 1-1,2 miliardi per un investimento di 387 milioni.

LEZZI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (Misto). Signor Presidente, dichiaro il mio voto convintamente contrario a questo emendamento in quanto confligge con l'accordo di programma, sottoscritto a fine 2020, secondo il quale soltanto nel 2022 si sarebbe dovuto trasferire l'ingente somma di denaro, ovvero quando il pubblico, Invitalia, fosse diventato maggioranza. In questo momento stiamo finanziando la maggioranza condotta da ArcelorMittal e dalla Morselli. Sostanzialmente con i soldi dei cittadini italiani stiamo finanziando una multinazionale, a parte la cassa integrazione, che non fa lavorare quella fabbrica a vantaggio di altre sedi all'estero. Questa è la verità. Stiamo continuando a far inquinare la città Taranto e a spendere soldi pubblici a favore della Morselli. Devo dare atto che il retroscena riportato da diversi giornali, in cui si raccontava di Giorgetti che era piegato alla Morselli, ha avuto il favore di tutto il Parlamento. (Applausi).

DAMIANI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole su questo emendamento del Gruppo Forza Italia.

Non vi è alcuno scandalo, non vi è alcun finanziamento ad aziende private: c'è solo un finanziamento a favore della continuità lavorativa, del lavoro e delle famiglie per Taranto. Questa è la verità. (Applausi).

Si tratta di uno scontro tutto interno al MoVimento 5 Stelle, perché c'era già un accordo... (Commenti della senatrice Lezzi).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la invito a rispettare le opinioni degli altri, come gli altri hanno rispettato le sue. (Commenti della senatrice Lezzi). Senatrice, la smetta, altrimenti devo ammonirla. (Commenti della senatrice Lezzi). Senatrice Lezzi, è ammonita. (Applausi). Se lei continua così, la mando fuori dall'Aula. (Commenti). Tutti hanno rispettato il suo intervento e lei deve rispettare quello degli altri.

Prego, senatore Damiani.

DAMIANI (FIBP-UDC). Signor Presidente, come ho detto, il nostro voto sarà favorevole.

Si tratta della seconda tranche di 700.000 euro in merito all'accordo per l'ingresso di Invitalia all'interno dell'ex Ilva. Quindi, nulla di scandaloso e nessun regalo ad alcuno, ma solo un regalo alle famiglie di Taranto che lavorano in quello stabilimento. (Applausi).

DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, segnalo anch'io come sia abbastanza inusuale che un eventuale ordine del giorno su ANAS sia dichiarato estraneo e inammissibile, mentre un provvedimento su Taranto e sull'Ilva, per quanto in parte condivisibile, trovi invece ampio spazio all'interno del dibattito e delle poste di bilancio. E ricordo a tutti che 700 milioni di euro non sono bruscolini.

Cara Presidente, lei è sempre molto attenta alle questioni di merito e ricordo quando, la settimana scorsa, sono stati cassati gli emendamenti riguardanti il tribunale dell'Abruzzo perché non pertinenti alla discussione. Credo vi sia da valutare anche su questo.

Quanto al merito, invito il Governo a fare una profonda riflessione su ciò che l'Ilva è e ciò che si ritiene debba essere, nonché se si ritenga che il settore siderurgico sia veramente strategico in Italia. In caso contrario, è veramente inutile che, ogni due per tre, si venga in Aula a mettere toppe e rattoppi all'interno di un provvedimento, senza poi sancire la strategicità del nostro settore siderurgico. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 3.0.2 a 3.0.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

CATALFO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, con l'approvazione oggi di questo emendamento, presentato da me e sottoscritto da tutte le forze di maggioranza, che ringrazio per la sensibilità dimostrata sul tema, si aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione delle politiche attive nel nostro Paese, anzitutto con il rafforzamento dei centri per l'impiego, che prevede 11.600 assunzioni. Vorrei ribadire in quest'Aula che le Regioni dovrebbero accelerare queste assunzioni affinché ci sia una reale presa in carico dei nostri lavoratori in Italia. (Applausi).

In seguito, con il Fondo nuove competenze da me istituito nel corso del mio mandato da Ministro, che ha già consentito a più di 170.000 lavoratori di accrescere le proprie competenze; con il finanziamento nel PNRR del Piano nazionale garanzia di occupabilità dei lavoratori, che prevede un ulteriore rafforzamento dei centri per l'impiego e una collaborazione e una cooperazione con i servizi per il lavoro privati; con il Piano di rafforzamento delle competenze, anch'esso inserito nel PNRR; con il rafforzamento dell'apprendistato duale e, oggi, con questo emendamento, puntiamo ad accompagnare i lavoratori nel processo di trasformazione ecologica e digitale in atto nel mercato del lavoro e accelerato dalla pandemia. Parliamo di un piano, nella sua interezza, di 7 miliardi di euro.

In particolare, con l'approvazione di questo emendamento interveniamo per aiutare concretamente i lavoratori di aziende in procedura fallimentare, in amministrazione straordinaria o collocati in cassa integrazione per cessazione, con un finanziamento di 10 milioni di euro, consentendo loro l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale.

Concludo ringraziando il relatore e il rappresentante del Governo e dicendo che l'investimento nel capitale umano, nella formazione, nell'istruzione, nella riqualificazione dei nostri lavoratori e dei nostri giovani è la vera sfida del futuro. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.11 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore. Signor Presidente, considerato che l'emendamento 4.1 (testo 4) è stato già votato, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.104 e G4.105, purché il dispositivo venga riformulato come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di».

Sono infine ritirati gli emendamenti 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.12 e 4.0.13.

ACCOTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.100, G4.101, G4.102 e G4.103 sono improponibili.

Senatrice Catalfo, accetta le riformulazioni proposte per gli ordini del giorno G4.104 e G4.105?

CATALFO (M5S). Signor Presidente, le accetto.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.104 (testo 2) e G4.105 (testo 2) non verranno posti ai voti.

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato. L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.104. L'emendamento 4.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.105. Gli emendamenti da 4.0.6 a 4.0.10 e 4.0.12 e 4.0.13 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 4.0.11, 4.0.14 e 4.0.15 sono improponibili.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FLORIS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ACCOTO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalle Commissioni riunite.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

VONO (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che abbiamo discusso e che ci accingiamo ad approvare costituisce un fondamentale passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano e interviene in diversi ambiti, a partire da quello culturale, per toccare i trasporti, l'ambiente, il turismo e il lavoro. Questo per evidenziare l'importanza che hanno le norme contenute nel decreto-legge in esame e l'impegno che tutte le forze politiche hanno profuso per arrivare al testo definitivo condiviso, contenente miglioramenti al provvedimento originario, a garanzia di un patrimonio come quello della laguna veneziana e dei lavoratori del settore dei trasporti e crocieristico e per questo ringrazio i colleghi della Commissione e il Governo.

Nel decreto-legge sono previste misure importanti per i diversi operatori del settore più direttamente interessati dal provvedimento. Infatti, le norme intervengono con immediatezza con le tutele e i ristori necessari, volti ad attenuare l'impatto occupazionale nel settore, affiancandosi al concorso di idee, il cui bando è stato già pubblicato, per la prossima realizzazione di punti di attracco fuori dalla laguna, per rendere compatibile l'attività turistica e crocieristica con la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Inoltre, prevedendo tale provvedimento misure che possono comprendere limitazioni e divieto di transito di navi, sancisce un principio inderogabile, dichiarando monumento nazionale le vie urbane d'acqua del bacino di San Marco, del canale di San Marco e del canale della Giudecca di Venezia, patrimonio dell'umanità, rispettando e andando addirittura anche oltre le prescrizioni dell'UNESCO, con l'espressa previsione del divieto di transito dal 1° agosto 2021 alle grandi navi, con riferimento alla stazza, alla lunghezza dello scafo al galleggiamento, all'altezza di costruzione e all'emissione di sostanze inquinanti. Tutto questo per tutelare e proteggere le vie urbane d'acqua d'interesse culturale dalle conseguenze negative prodotte dal passaggio di navi di grandi dimensioni, che possono mettere a rischio le stesse vie d'acqua e gli argini e gli immobili a esse prospicienti.

In correlazione e in compensazione alle conseguenze di tali divieti su diversi ambiti lavorativi, è stabilito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili un fondo per i contributi in favore delle compagnie di navigazione, in relazione ai maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione di rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della stessa riprogrammazione, se non indennizzabili da eventuali contratti assicurativi, nonché dei gestori dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal.

Per adeguare l'area di Porto Marghera ad accogliere le navi di grandi dimensioni sono previsti interventi complessivi da parte del Governo per più di 150 milioni di euro. Per procedere celermente alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di queste opere; per realizzare gli interventi necessari a creare i punti di attracco, alla manutenzione dei canali esistenti e al miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione, è stato nominato commissario straordinario il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nei cui confronti abbiamo previsto, grazie a un emendamento di Italia Viva, l'obbligo di inviare al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro il mese di marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una relazione che attesti lo stato dell'arte degli interventi, evidenziando anche le criticità rilevate ai fini della trasmissione ad opera dello stesso Ministero al Parlamento.

Abbiamo voluto fortemente che ci fosse, poi, un apprezzabile incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, proprio per assicurare un sostegno economico al reddito nei confronti dei lavoratori che non possono far ricorso agli strumenti di legislazione vigente, con l'auspicio, però, di definire meglio la platea di coloro che hanno tale diritto e poter magari intervenire, anche successivamente, in modo più adeguato.

Sempre con un emendamento di Italia Viva è stata introdotta - e mi permetto di esprimere grande soddisfazione e di ringraziare il Presidente del Senato e il Governo, nella persona di Teresa Bellanova - la misura che riconosce alle imprese concessionarie dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionale all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari per l'anno 2022 l'agevolazione di un credito di imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

Sempre nostro è un ordine del giorno con cui formalmente si richiede al Governo un impegno a valutare l'opportunità di estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture ai titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore dei terminal di approdo o comunque interessati a interferenze tra traffico commerciale e crocieristico, nonché agli spedizionieri doganali, alle imprese operanti nel settore della logistica e della manutenzione e assistenza per i passeggeri in sbarco e imbarco delle navi.

Misure sono state previste anche a favore di alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con possibilità di uno sgravio contributivo consistente nell'esonero del versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, riguardo la retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.

Sono quindi tante e varie le misure introdotte da questo disegno di legge, che non solo guardano con attenzione alla salvaguardia di un patrimonio culturale e ambientale unico al mondo, come è Venezia e tutta la sua laguna, ma si interessano anche, seppure in parte, a una serie di ristori, rimborsi, implementazione di fondi a tutela di settori lavorativi interessati, per garantire imprese e lavoratori in una prosecuzione serena delle loro attività.

Come Italia Viva ci siamo impegnati e ci impegniamo ancora ad accogliere e sostenere le istanze che sicuramente verranno nel prossimo futuro da questi settori lavorativi, fondamentali per il turismo italiano e non solo. Siamo sempre fiduciosi nell'azione del Governo Draghi e per questo esprimiamo il nostro convinto voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi).

DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, prima di tutto vorrei fare qualche riflessione sul metodo, che ha visto una rincorsa e una fretta costanti, con emendamenti, pareri e relazioni tecniche che nelle Commissioni c'erano e non c'erano, che erano dovute o non dovute. Diciamo una sorta di far west, che mi ha fatto ripensare a quanto ha sempre detto mia mamma, e cioè che la gatta frettolosa finisce col fare i gattini ciechi. Non siamo andati molto lontano da questo concetto.

Voglio anche fare una premessa per inquadrare un po' la situazione e il contesto di cui discutiamo. Venezia è la città più bella del mondo e non lo dico perché è il capoluogo della mia Regione; non lo dico perché siamo già intervenuti tante volte per difenderla e tutelarla non solo dal male delle grandi navi, che sembra essere l'unico male, o presunto tale, che affligge Venezia, ma anche dalla sua proverbiale incapacità a difendersi da fenomeni naturali o antropici, come il turismo o lo spopolamento.

Quindi, il richiamo dell'UNESCO a mettere fine al business delle grandi navi attraverso la Giudecca può essere anche comprensibile (chi non ha cuore la fragilità di Venezia, chi più di me, cadorino-bellunese, terra che ha dato a Venezia gli alberi sulla quale poggia, può essere attento alla sua fragilità e al suo mantenimento? Venezia, però, non è solo una città museo, non è solo il posto più bello del mondo. Venezia da milleseicento anni - quest'anno ne ricorre il compleanno - è un porto, ha una vocazione marinara - lo è sempre stato storicamente - e oggi il porto ha due vocazioni: una crocieristica e una commerciale. Quindi, qualsiasi provvedimento che la vede oggetto di attenzioni dovrebbe riuscire a coniugare l'attenzione alla fragilità di Venezia con le legittime e doverose aspettative di chi a Venezia vuole continuare a vivere e farne il proprio luogo di lavoro.

Rispetto al richiamo dell'UNESCO, ammesso che voi per una parte della vostra carriera politica avete detto «Ce lo chiede l'Europa», adesso che avete visto il fallimento dell'Europa, l'avete sostituito con «Ce lo chiede l'UNESCO», siete capaci, per uno scatto di amor patrio - se ne avete - o anche solo amor proprio, di riuscire a tutelare un bene come Venezia, senza dover fare appello a qualcun'altro? (Applausi). Senza farci dire dall'Europa o dall'Unesco cosa dobbiamo fare per tutelare Venezia? Ci rendiamo conto che nel mondo ci percepiscono come quelli a cui dare le istruzioni? Ci consegneranno un modellino di Venezia con le istruzioni su come dobbiamo mantenerla? A noi? Noi italiani, noi veneti, che abbiamo fatto di Venezia una delle città più importanti del mondo, prendiamo lezione oggi da quelli che vivevano ancora nelle palafitte, quando Venezia era strategica all'interno del Mediterraneo e nel mondo intero? Immagino la reazione di Marco Polo se oggi sapesse che qualcun altro da lontano vorrebbe imporre e decidere le sorti di Venezia. Noi non ci siamo, mi dispiace.

Voteremo a favore di questo provvedimento, dandovi una fiducia che forse non meritereste nemmeno, ma che meritano tutti quelli che sul porto di Venezia gravitano, vivono e si meritano delle risposte immediate. È per questo che votiamo a favore. Ma se il disegno, signori, è avere un nuovo porto offshore, per cui avete già deliberato uno studio di fattibilità da oltre 2,5 milioni, che andavano bene come ristori, anziché gettarli nel mare per uno studio di fattibilità per un porto offshore che non ha alcuna possibilità di vedere la luce, che è il contrario della vocazione portuale di Venezia, ci troverete qui a ribadire la nostra contrarietà.

Noi crediamo infatti che ci siano le possibilità di avere un porto, non necessariamente con le navi che transitano per il centro di Venezia, che - ripeto - va tutelato. Sarebbero bastati due attracchi, quando avete deciso d'imperio di non far transitare le navi dal 1° agosto; due attracchi la cui costruzione era prevista entro aprile 2021; avreste così lenito una situazione di disagio. L'abbiamo fatto in Commissione, aumentando i ristori, che comunque non sono abbastanza. E dice la CGIA di Mestre, e non Luca De Carlo, che potrebbe essere di parte, anche se voterà a favore di questo provvedimento, come farà tutto il Gruppo di Fratelli d'Italia.

Credo che noi abbiamo il dovere di dare una vocazione a Venezia e tale vocazione non è solo quella di città museo, ma è quella di fulcro degli scambi commerciali e turistici del Nord Adriatico e dell'Italia. Questo lo si fa potenziandone il porto, non con visioni fantascientifiche mascherate da tutela dell'ambiente. Io capisco che dobbiate tenere buona una parte di maggioranza, che probabilmente non sa cos'è il canale di Malamocco, non sa cos'è il Vittorio Emanuele, non sa cos'è il canale dei Petroli, non sa tutte queste cose, ma per ideologia avversa di per sé questa questione. Noi crediamo invece alla sua vocazione di porto e alla possibilità che non si abdichi a favore di altre aree e di altri porti, che ormai si fregano le mani per l'incapacità di dare una soluzione a questo problema.

La situazione - come sapete - è già difficile a Venezia, e non soltanto per la pandemia, che ha colpito tutti e soprattutto le città turistiche; prima c'era stata infatti l'acqua granda. Il provvedimento entra in un contesto già fragile non solo sotto il profilo squisitamente ambientale, ma anche sotto il profilo economico e sociale. Secondo noi si sarebbe dovuto tener conto di questo. Noi oggi diamo una forte apertura di credito su tale questione al Governo, ma saremo i primi a vigilare, senza bisogno di commissioni e senza bisogno di periodici confronti. Monitoreremo i lavori, e lo faremo attraverso i veneziani, quelli che Venezia la vivono e quelli che a Venezia vogliono continuare a vivere. (Applausi).

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, c'è un termine a Venezia, che fu coniato dall'allora patriarca Angelo Scola, che diceva "imparare Venezia". È stato uno slogan molto utilizzato che ritengo assolutamente corretto, perché imparare Venezia vuol dire capire cos'è Venezia e capire cos'è stata Venezia. Capire innanzitutto la complessità della gestione della laguna e di una città di certe dimensioni, di una certa importanza, di caratteristiche specifiche e per molti versi uniche a livello mondiale.

Venezia è stata governata nel tempo da parte di una classe dirigente assolutamente lungimirante, che ha avuto la capacità di tenere insieme anche gli opposti. Ha avuto - per esempio - la capacità di superare radicalmente dal punto di vista culturale un equivoco che è presente anche oggi qui in Aula e che più volte è stato rimarcato: l'equivoco che Venezia e la laguna siano semplicemente una riserva naturale. Ora, Venezia e la laguna sono una riserva naturale; lo dico dal punto di vista non tecnico-lessicale, ma dal patrimonio naturalistico presente. È un unicum, è una laguna, è straordinaria e come tale va naturalmente gestita, valorizzata e trattata. Ma Venezia è anche in realtà da sempre antropizzata e la grande difficoltà e il grande fascino del governo di Venezia e della sua laguna stanno esattamente nel coniugare la realtà naturale di Venezia con la realtà del luogo vissuto, degli abitanti.

Occorre dunque tenere insieme la civitas,l'urbs e la natura, attraverso interventi anche molto complessi, che naturalmente si sono succeduti nel tempo. I nostri avi, coloro che hanno governato la Serenissima, hanno fatto anche delle opere idrauliche straordinarie e hanno spostato interi fiumi che rischiavano di rendere la laguna non più tale, facendola diventare fondamentalmente terraferma.

Contemporaneamente hanno sempre gestito con grande oculatezza il dragaggio dei canali e coloro che erano preposti all'equilibrio idro-dinamico della laguna avevano una responsabilità e un potere molto gravoso a cui rispondere.

Dunque è esattamente questo il tema che si pone oggi: come riusciamo a coniugare l'unicità naturale di una laguna come quella di Venezia e della sua città, con la necessità di avere una città che viva non solamente del passato, ma anche del presente e del futuro, ritenendo non accettabile che abbia solamente 50.000 residenti. Non è possibile che la città di Venezia viva quasi esclusivamente di turismo di massa e non è possibile che, contemporaneamente, Porto Marghera, 20.000 ettari, cioè il secondo grande bacino industriale d'Europa, viva un processo di deindustrializzazione, senza invece un rinnovamento e una transizione, giocando - ad esempio - sulla grande opportunità che si può aprire con la transizione ecologica: penso ad esempio all'idrogeno e via dicendo.

Signor Presidente, siamo intervenuti nel tentativo di superare ogni ideologismo, ogni settarismo, ogni visione di parte, ogni bandierina ideologica, cercando di fare quello che hanno fatto i nostri antenati, e cioè tenere insieme la complessità, che è esattamente il compito di chi si dice e si pensa dirigente politico. Nel breve periodo siamo intervenuti in modo tale che ci fosse immediatamente un aumento dei ristori ai lavoratori e alle imprese collegate al porto direttamente e indirettamente attraverso l'indotto. Si tratta di soldi in più, anche se non sufficienti, e lo diciamo subito. Dovremo dunque lavorare e ci impegneremo a farlo - speriamo con l'appoggio di tutto il Parlamento - anche nella legge di bilancio perché oggettivamente delle categorie economiche e dei lavoratori sono messi in gravi difficoltà. Vogliamo che Venezia continui ad avere un porto, perché per noi non è possibile e non è pensabile Venezia senza il porto e l'homeport. Venezia è relazione, Venezia ha pensato al mare mai come divisione, ma come ponte e relazione. Venezia è il suo porto e non possiamo pensarla senza porto.

In questa direzione, dunque, immaginiamo che si debba velocizzare tutto il percorso già individuato con il decreto-legge n. 45 del 2021 dal Governo, per il porto offshore. Abbiamo chiesto al Governo, anche attraverso emendamenti - poi nel dibattito è emerso un momento di sintesi - di velocizzare i tempi, ma nel frattempo, nel breve periodo dobbiamo dare una risposta a Venezia e, quindi, dobbiamo far sì che ci sia davvero la possibilità di un porto di transizione. Laddove il Governo dice che immagina Marghera come area di questa transizione, aggiungiamo che occorre dare poteri al commissario per realizzarla davvero, perché per noi il tempo delle chiacchiere deve essere finito. Per noi questo è il tempo dell'azione responsabile, della decisione e della realizzazione dei progetti.

Diamo dunque al commissario la possibilità di fare, attraverso le sue decisioni, varianti al piano regolatore portuale di Venezia, che ha moltissimi lustri e che va rivisto e, in attesa della sua rivisitazione, dobbiamo dare la possibilità di realizzare queste opere, attraverso le varianti del piano regolatore. Diamo al commissario, attraverso i nostri emendamenti, poteri di revisione e dunque di estensione e di integrazione della gestione. Diamo al commissario la possibilità, naturalmente, dell'ordinaria manutenzione dei canali, perché ho sentito affermazioni che mi sembrano un po' lunari: non è possibile pensare che a Venezia non siano effettuati il dragaggio e l'ordinaria manutenzione dei canali; ce ne sono alcuni dove passano le barche dei veneziani e le gondole e ci sono quelli utilizzati dai vaporetti dell'azienda del consorzio trasporti veneziano (ACTV), che permettono ai cittadini veneziani di spostarsi da un'isola all'altra (Murano, Burano, La Giudecca). Ci sono i rii interni alla città antica - per usare una definizione urbanistica che si usa a Venezia - che hanno bisogno da sempre di essere dragati, è l'ordinaria manutenzione.

Quello che proponiamo, allora, è che nell'ordinaria manutenzione valgano le norme vigenti e, quando ci sarà da fare la valutazione d'impatto ambientale, come previsto dal Testo unico in materia ambientale (il decreto legislativo n. 152 del 2006), si farà, ma non quando invece si deve fare l'ordinaria manutenzione, senza la quale si paralizza la città.

Contemporaneamente, però, il Governo deve assumersi la responsabilità di definire in maniera conclusiva il protocollo fanghi e il piano morfologico. Il protocollo fanghi risale al 1993, doveva durare dodici mesi e riguardare solo la città antica: invece è ancora vigente, ma è contro le leggi europee, in particolare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e contro l'ambiente, perché sottopone i sedimenti - si chiamano così, più che fanghi - solamente ad alcune tipologie di analisi e non a tutte quelle che ormai sono necessarie. Alla luce di questi elementi, abbiamo presentato emendamenti che sono stati accolti ed elaborati con il Governo: entro la fine di quest'anno dobbiamo avere il protocollo fanghi e il piano morfologico, perché con i dragaggi dobbiamo sapere dove mettere i fanghi a tutela della laguna e naturalmente dei cittadini.

Venezia non è solo questo, ma anche residenzialità, quindi dobbiamo sviluppare politiche dedicate. Venezia significa anche zona logistica semplificata (ZSL): attraverso i nostri emendamenti al bilancio 2020 con il Governo Conte l'abbiamo accolta e fatta accogliere dal Governo e adesso verrà presentata con il progetto definitivo; è una grandissima occasione di trasformazione di Porto Marghera, di Venezia, di tutti i Comuni contermini e anche di Rovigo.

Infine, con un emendamento che è stato elaborato dalla Commissione, finalmente distribuiamo e mettiamo a disposizione dei Comuni contermini le risorse per il rifinanziamento della legge speciale per Venezia, per un totale di circa 40 milioni.

Signor Presidente, per noi il tempo delle parole è esaurito e il nostro compito dev'essere quello di tenere insieme la sostenibilità di Venezia e della laguna, che come diciamo sempre, è sostenibilità ambientale, lavorativa, economica e sociale. Nelle chiacchiere siamo sempre d'accordo, nei progetti operativi dobbiamo avere la capacità di farlo. (Applausi).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,35)

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, per la seconda volta in tre mesi ci troviamo ad analizzare un decreto concernente il blocco delle grandi navi a Venezia, un tema su cui si discute ormai da più di dieci anni. Devo dare atto anche al comitato No grandi navi, a Venezia, di aver fatto un lavoro enorme di sensibilizzazione e di iniziative in tutto questo tempo. Si è iniziato dal decreto Clini-Passera, portato all'attenzione anche a livello internazionale.

Interveniamo, ahimè, quando tra l'altro l'agenzia dell'UNESCO, dopo averlo minacciato varie volte, stava forse per inserire Venezia nella famosa blacklist dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Dimentichiamo spesso, infatti, che su Venezia c'è una grande attenzione a livello internazionale.

Sono d'accordo con il senatore Ferrazzi quando dice che dobbiamo avere un approccio complessivo che tenga insieme la sostenibilità, la delicatezza della laguna e di quel sistema mirabile con la storia, il patrimonio artistico-culturale e la vita della città. Questo è il punto.

Il decreto-legge che stiamo esaminando è indubbiamente di portata storica, perché dal 1° agosto non potranno transitare le grandi navi, ma la nostra preoccupazione, che esprimiamo attraverso questa dichiarazione di voto, è che Venezia ha bisogno di una visione e di un progetto futuro.

Non è più solo una questione di tempistica. C'è l'assoluta necessità di non andare avanti soltanto con provvedimenti che nascono come transitori e precari, per poi magari diventare definitivi. Abbiamo bisogno di mettere in campo una progettualità: cosa deve tenere insieme?

È vero che è stato un progetto straordinario la nascita di Venezia, la gestione della Serenissima e la nostra storia. Oggi, però, abbiamo a che fare con un altro problema enorme, che è quello dei cambiamenti climatici, e Venezia è indubbiamente una delle città più esposte, da questo punto di vista. Contemporaneamente, dobbiamo farci carico della tutela dell'ecosistema della laguna, ma tenendo conto di tutto l'impatto che questo provoca sulla struttura stessa della città. Per avere un progetto e una visione credo sia anche necessario mettere in discussione alcune questioni.

Faccio alcune domande a me stessa, ma le rivolgo anche ai colleghi: pensate che si possa continuare a sostenere un modello di turismo come quello, che è insostenibile?

Dobbiamo fare in modo che le nostre meravigliose città non siano luna park: la cosa riguarda Venezia, perché è una delle situazioni più delicate, ma potrebbe riguardare anche la nostra città eterna, Roma, o altre nostre città. Questo è il problema. È chiaro quindi che, in quanto decisori politici, sta a noi indirizzare modelli di turismo diverso, più sostenibile. Questo significa avere ben chiaro che le città non sopravvivono, se non ci sono i residenti: questo è il problema, a Venezia, come in altre città. Non sono soltanto belle realtà dove si viene, si paga un biglietto, si guarda e si consuma (poco), secondo un'idea consumistica. Dobbiamo riportare la vita all'interno delle città: nel caso di Venezia, questa è una delle priorità, a mio avviso. Per questo penso servano una visione e un progetto complessivo.

Salutiamo il decreto-legge al nostro esame indubbiamente con grande favore, perché può effettivamente aprire la strada a una vera trasformazione, se saremo capaci di mettere in campo una visione e un progetto più ampio e complessivo. Non dobbiamo limitarci quindi a gestire solo criticità, quale può essere il transito delle grandi navi.

Questo significa fare scelte: si parla di commissario e si prevede la soluzione transitoria di Porto Marghera (purtroppo, il nostro è il Paese in cui non c'è niente più definitivo del provvisorio), ma questo non va bene, e lo diciamo subito.

Dobbiamo accelerare per addivenire rapidamente a progetti per cui tutto sia spostato fuori dalla laguna, in tal modo preservandola, con tutte le accortezze che questo comporta, non solo in relazione alle valutazioni di impatto ambientale.

A tal proposito, dispiace per l'emendamento del senatore Ferrazzi, che giustamente parlava di monumento nazionale (non sono soltanto le vie d'acqua, ma l'unicum che bisogna tenere presente, così come l'effetto idrogeologico). Occorre quindi tener conto degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti, perché è l'insieme che dobbiamo tenere tener presente.

A proposito del considerare la complessità, dispiace che l'Assemblea abbia bocciato e il Governo abbia espresso parere contrario sull'emendamento 2.30 (testo 4), in cui giustamente si chiedeva al commissario di fare in modo che gli interventi avvenissero nel pieno rispetto della gestione delle acque. È scontato? Non so quanto lo sia; credo che in questo contesto bisogna ribadire anche quello che magari qualcuno può pensare che sia scontato. Da questo punto di vista, oggi verrà licenziato il decreto-legge, ma è necessario che abbiamo chiarezza sui tempi per la realizzazione del porto offshore e sui progetti definitivi, perché Venezia ha aspettato troppo a lungo.

Credo che non possiamo assolutamente proseguire con l'idea dell'approssimazione: questo è il punto vero. Torno a ripetere che occorre evitare che queste soluzioni transitorie rimangano definitive, con il rischio di confondere il traffico turistico, quello mercantile e quello industriale e con tutti i rischi che ciò comporta, e soprattutto di non tenere in debito conto l'impatto idrogeologico anche delle soluzioni transitorie, che a quel punto diventerebbero irreversibili. Servono quindi estrema prudenza e attenzione in tutti gli interventi necessari per il miglioramento dell'accessibilità.

Penso che forse avremo necessità di altri decreti e interventi, ma da questo punto di vista è fondamentale provare davvero tutti insieme non a contrapporre valori, ma a mettere in campo una capacità progettuale e una visione che tengano conto dell'unicità di Venezia. È evidente che dobbiamo farcene carico in tutte le fasi di transizione (lo diciamo anche per quella verde): perché sia giusta, la transizione deve farsi carico di tutte le questioni sociali e occupazionali. Serviranno quindi altre risorse, ma già è stato fatto un buon primo passo in avanti con le risorse allocate nel decreto-legge in esame per aiutare le imprese e i lavoratori.

Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori di Liberi e Uguali-Ecosolidali. (Applausi).

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, abbiamo lavorato parecchio sulla questione di Venezia, come hanno ricordato i colleghi sia nella discussione generale sia nelle dichiarazioni di voto. Nelle settimane scorse c'è stato un altro provvedimento che ha interessato le Assemblee di Camera e Senato relativamente allo studio di fattibilità. Parto proprio da questo, dalla questione dell'ipotesi di un porto esterno alla laguna, il cosiddetto porto offshore.

A tal proposito, credo che dobbiamo ribadire alcuni di concetti che per noi sono abbastanza chiari e, allo stesso tempo, inalienabili: il porto offshore sicuramente è importante, in particolare per la questione delle merci. Venezia è uno dei cosiddetti porti regolati: ha il Mose e tutta una serie di questioni che limitano la sua attività, come del resto è giusto che sia (più avanti lo vedremo).

Avere un porto offshore è essenziale e importante per la questione delle merci. Poco più avanti abbiamo Trieste, che ha caratteristiche opposte a quelle di Venezia: ha tanto fondale e poco retroterra, mentre Venezia ha poco fondale e molto retroterra. L'impegno, da questo punto di vista, per noi è importante.

Non vogliamo sentir parlare di un porto offshore che riguardi, per esempio, i passeggeri, altrimenti si entra in una questione che in queste settimane ha tenuto abbastanza banco. Permettetemi la battuta: perché non togliamo tutte le barche moderne da Venezia e torniamo a quelle a remi? Sarebbe una cosa importante. Possiamo poi impedire alle automobili di viaggiare sul Lido di Venezia e tornare ai carri trainati dai cavalli (facendo però comunque attenzione, perché poi c'è la questione dell'animalismo). Probabilmente dovremmo utilizzare qualche volontario che, come in Cina, trascina il carretto, ma anche in questo caso dovremmo stare attenti al tipo di persona da coinvolgere, perché si rischia di entrare in una questione di genere e così saremmo veramente rovinati. Dico questo perché abbiamo provato a trascinare le navi da crociera a remi, ma la collega Toffanin, che è veneta, mi dice che ci sono stati un po' di problemi. Anche in Puglia si è tentato, ma non vi è stata alcuna possibilità.

Perdonate questa digressione ironica, ma dobbiamo essere estremamente attenti a ciò che facciamo. Dobbiamo agire con senso di responsabilità e non con l'ideologia che ogni tanto viene agitata e spesso iniettata anche in queste Aule.

Quali sono le navi che possono entrare a Venezia e dove devono attraccare? C'è addirittura un modello di nave da crociera che si chiama classe Venezia. Si chiama così per il poco pescaggio, per un air draft che ha un'altezza compatibile con la storia e i monumenti di Venezia, un deep draft che è qualitativamente non impattante sulla questione dei canali e una larghezza adatta. Nel provvedimento si parla di 25.000 tonnellate, 180 metri e 35 metri di larghezza: sono elementi che caratterizzano la classe Venezia. Stiamo molto attenti a quello che vogliamo fare, perché possiamo soltanto sbagliare a Venezia.

Che cos'è Venezia? Di chi è? Venezia è patrimonio dell'umanità. L'UNESCO ci ha bacchettato, dicendoci di impedire l'ingresso delle navi e non ci siamo fatti pregare. Questo Governo si è messo al lavoro e ha portato a casa un risultato, stabilendo un tonnellaggio e dimensioni da rispettare. Il decreto-legge è entrato in vigore e oggi che succede? Le navi sono andate tutte a Trieste.

Facciamo due conti e prendiamo i numeri pre-pandemia: 1,6 milioni di passeggeri avrebbero gravitato nella zona di Venezia; corrispondono, mal contati, a quasi 2 miliardi di euro di fatturato, che improvvisamente è scomparso. Molti prendono l'autobus e impiegano un'ora e cinquantaquattro minuti per arrivare da Trieste a Venezia. Ce le vedete oggi, in pandemia, le 3.500 persone che scendono dalla nave e salgono sull'autobus (che ha una capienza ridotta del 50 per cento) per venire a Venezia? Ma dove le avete viste?

Dobbiamo riportare a Venezia navi idonee che, come abbiamo già detto prima, abbiano le caratteristiche giuste per quel territorio. Non possiamo dire: tutti a casa, abbiamo scherzato. Le 13.000 persone che lavorano a Marghera che fanno? Si grattano la testa? (Applausi). Tanto ci pensiamo noi: diamo loro i soldi, un po' di reddito, qualcosina.

Abbiamo presentato un emendamento, il collega Paroli ed io, sulla questione della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), per le aziende che fanno trasporto marittimo, e abbiamo avuto un impegno del Governo a discuterne in finanziaria, per cui ci sarà un tavolo già entro la fine di agosto.

Ci dobbiamo pensare noi? Tutti si preoccupano se si scava troppo il canale, è troppo largo, troppo stretto o tira troppo vento e alle decine di migliaia di famiglie ci deve pensare Forza Italia? Sì, va bene, ci pensiamo noi. (Applausi). Non le abbandoniamo, però vogliamo tempi certi.

Abbiamo chiesto un restringimento dei tempi di lavorazione delle banchine, anche perché francamente sul decreto-legge, appena arrivato, c'era scritto che l'importo di 42 milioni, il più significativo dei 157 - (Brusio) c'è una festa fra i banchi della Lega alla quale dopo tutti parteciperemo - sarebbe arrivato nel 2024. Abbiamo fatto presente allora che forse non ci stavamo. Abbiamo chiesto dunque che fossero anticipati e abbiamo trovato in Commissione un'unità di intenti.

Abbiamo però anche voluto - e riprendo il ragionamento di prima dei miliardi persi per quanto riguarda il turismo, il commercio e i pubblici esercizi - e fatto approvare un ordine del giorno vincolante per il Governo sulle imprese di Venezia, i negozi, i ristoranti e gli alberghi.

In queste settimane di lavoro e anche in Aula oggi ho sentito persone strapparsi le vesti, perché il commissario è tenuto a rispettare le leggi: perché, c'è forse qualche commissario che non le rispetta? Se non lo facesse, dovrebbe andare dritto in galera come un missile. Abbiamo perso due giorni a dire di scrivere una norma per chiedere a un signore, che è un dirigente dello Stato, di rispettare la legge, quando la legge già lo prevede. (Applausi). Non ho sentito però nessuno parlare di sostegno alle aziende, alle imprese e ai lavoratori, mentre in Commissione abbiamo lavorato a un provvedimento congiunto per aumentare di 5 milioni il sostegno a loro favore.

Lo ripeto: dobbiamo pensarci noi di Forza Italia? Va bene, come del resto sulla questione dell'Ilva, che ricordava prima nell'intervento in discussione generale il collega Damiani, che siede qui accanto a me. Alla Presidenza dico che, nella mia esperienza, seppur breve, in Parlamento, mai avevo visto un articolo di legge meno proponibile e meno estraneo alla materia di quello sull'Ilva. Tuttavia, se l'obiettivo è quello della newco, dei 70 milioni per la sua costituzione e dei 705 milioni del secondo finanziamento, siamo d'accordo. Anche su Taranto, infatti, non ci possiamo dimenticare di quel mondo, che è collegato moltissimo alla mia Toscana e a Piombino.

In conclusione, signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento, ci tiene. Venezia è parte del nostro cuore; ci abbiamo messo molto impegno e non demorderemo nemmeno nei prossimi mesi, rivolgendo grande attenzione a questo provvedimento. (Applausi).

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere di un atto per la tutela di una città sospesa tra due azzurri turchini, quello del mare e quello del cielo. Venezia è la più bella città del mondo (Applausi), ma è anche un equilibrio, non certo facile, tra la tutela di un patrimonio dell'umanità, che non può che vederci tutti d'accordo, e l'economia di una città che deve comunque essere salvaguardata.

Siamo concordi nel pensare che il nostro monumento nazionale, che non può essere paragonato a nulla nel mondo, se non a se stesso, con le sue vie urbane d'acqua del bacino di San Marco e del canale della Giudecca, sia da tutelare dal moto ondoso o da possibili incidenti. Non possiamo però nemmeno immaginare che Venezia non sia anche i suoi cittadini e i suoi lavoratori, che abbiamo sentito nelle audizioni preoccupati, ma anche disperati (Applausi), se a breve non ci saranno soluzioni per poter riavere le grandi navi e tutto l'indotto che ne deriva, almeno nelle zone vicine.

Gli approdi temporanei a Marghera devono prevedere un iter veloce, rapido, immediato. Avremmo voluto - un'apertura anche sulle aree limitrofe idonee - e su questo è stato accolto un ordine del giorno - per avere la possibilità di accelerare il più possibile i tempi (penso, per esempio, a Fusina).

Non si può minimamente immaginare di attendere l'esito di un concorso, che prevede proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle aree protette della laguna di Venezia, utilizzabili dalle grandi navi adibite a trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici, tenendo conto di studi esistenti. Quanto tempo dovremo aspettare, perché questi studi vedano la luce? (Applausi). Quanti anni passeranno per la realizzazione di questa famosa piattaforma offshore? Nel frattempo, possiamo permetterci che tutto l'indotto turistico delle grandi navi sia perso o trasferito altrove? (Applausi). Possiamo permetterci di mettere sul lastrico migliaia di lavoratori? Venezia va salvata, ma insieme ai veneziani. Qui sta l'equilibrio stabilito dal decreto-legge in esame. (Applausi).

Già oggi le grandi navi devono andare a Trieste, a 160 chilometri distanza, due ore e mezzo di pullman, quando non c'è traffico. Vuol dire che qualcuno rinuncerà a scendere a terra e che il tempo a disposizione per visitare Venezia diminuisce, con conseguenti minori consumi nella città lagunare. A maggior ragione oggi, dopo le conseguenze della pandemia da Covid, che ha già messo in ginocchio il settore turistico e delle città d'arte, Venezia in primis, non possiamo permetterci di far approdare le navi per troppo tempo al di fuori delle zone limitrofe alla città lagunare. La stagione crocieristica del 2022 non può assolutamente essere persa. (Applausi). Gli approdi a Marghera devono essere pronti. Il commissario dev'essere dotato di poteri per velocizzare l'iter burocratico. (Applausi).

Abbiamo compreso tutti che perdere la certificazione dell'UNESCO sarebbe stato molto pesante, ma forse bisognava dare il tempo di organizzarsi. Abbiamo ascoltato chi gestisce la Marittima Venezia terminal passeggeri (VTP) e gli sforzi compiuti in questi anni per le soluzioni alternative; i cambi di interlocutore non hanno certo giovato alla risoluzione del problema. Abbiamo ascoltato le associazioni di categoria, i comitati e i lavoratori preoccupati di perdere posti di lavoro, con l'indotto che comunque generano questi approdi.

Non ci possiamo voltare dall'altra parte e non cercare soluzioni che vedano la tutela ambientale, che però non dev'essere incentrata su un cieco ambientalismo da salotto (Applausi), convinti che tanto si possa riconvertire l'occupazione con un battito di ciglia o sostenendo l'assistenzialismo. Nelle parole di quei lavoratori che abbiamo ascoltato non c'erano suppliche per sussidi (di cui ovviamente adesso c'è necessità per un periodo), ma l'orgoglio e la passione per il proprio lavoro. (Applausi). Queste sono le persone che chiedono di poter continuare a lavorare per la loro dignità. (Applausi). La Lega, come impegno prioritario, ha voluto porre la difesa di quei lavoratori che ci hanno lanciato il grido d'allarme e delle aziende che operano a Venezia. Siamo soddisfatti che, grazie agli emendamenti, siano state aumentate le risorse a disposizione dei lavoratori, della società di gestione e di tutto l'indotto collegato.

Ci dispiace che la nostra richiesta di aumento della stazza lorda, mantenendo inalterati la lunghezza dello scafo, l'air draft e l'impiego di combustibile (con il tenore di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento) non sia stata accolta, se non come ordine del giorno. Non si trattava di cifre impossibili da gestire, ma significava salvaguardare centinaia di posti di lavoro. Ribadiamo che non è la stazza lorda a fare la differenza sulla grandezza delle navi. Poteva essere un segnale di attenzione e di ascolto per quello che ci hanno chiesto.

Si è riusciti a modificare, durante l'iter in Commissione, la valutazione d'impatto ambientale per ogni manutenzione dei canali esistenti, ma limitandola ove prevista per normativa, essenziale per accelerare gli interventi, che altrimenti avrebbero avuto i tempi biblici della burocrazia.

Venezia e la sua storia sono legate al mare, che costituisce le strade della città: senza offesa per Genova, per Pisa o per Amalfi, è la repubblica marinara per eccellenza. La sua indole è avere l'economia fondata nell'essere porto, luogo movimentato, con un continuo viavai di persone, gente di varia provenienza, dove le navi sostano in sicurezza. Venezia ha questo animo, non può diventare un parco giochi o solo un museo all'aperto.

Certamente questo equilibrio si può e si deve salvare con gli attracchi in quello che oggi è un porto commerciale, aspettando soluzioni che possono vedere la luce, ma certamente non in tempi brevi. Come dicevo prima, Venezia nasce in un contesto unico, prezioso, da tutelare e salvaguardare.

Come Lega, il nostro impegno è quello di essere un punto di equilibrio razionale tra l'ambiente e la storia e i suoi abitanti e i lavoratori. (Applausi). Ecco l'equilibrio e il pragmatismo che hanno dimostrato la Lega e il governatore Luca Zaia. Così hanno prevalso il buon senso e l'amore per Venezia, la dignità e l'orgoglio dei lavoratori veneziani.

Desidero ringraziare tutti i colleghi delle Commissioni 8a e 11a, i membri del Governo intervenuti nelle sedute e i Presidenti per il proficuo lavoro svolto in tempi brevissimi. Se qualcosa in meglio è cambiato in questo provvedimento è proprio per l'impegno di tutti e per l'unità degli intenti.

Il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per tutti questi motivi sarà favorevole, ma continueremo a essere vigili e a non dimenticare Venezia, i suoi cittadini e i suoi instancabili lavoratori. (Applausi).

COLTORTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, tutti dicono che amare Venezia è una cosa importantissima, perché è una delle città più belle del mondo ed è così: è unica.

Oggi siamo chiamati a rimediare ad anni di inerzia, che ora creano disagi e problemi occupazionali alla popolazione, già pesantemente provata da oltre venti mesi di Covid-19 e da un'inondazione eccezionale nel 2019. La nota positiva è che le grandi navi non passeranno più a fianco di San Marco e nel canale della Giudecca, perché le onde e le correnti indotte stavano lentamente modificando il profilo dei canali e minacciando la stabilità di tanti edifici.

È una decisione presa già da un decennio, dato che il decreto Clini-Passera vietava il transito alle navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. Nessuno però si era preoccupato che le norme fossero rispettate. È stato necessario che l'UNESCO minacciasse di togliere Venezia dai siti patrimonio dell'umanità, perché ci si svegliasse, anche se il ministro Toninelli - che ringrazio per l'attenzione che aveva posto sulla città - si era attivato immediatamente per lo studio di possibili, eventuali porti di attracco fuori laguna. (Applausi).

Le grandi navi da crociera per giungere a Porto Marghera, ora, dovranno percorrere il canale dei Petroli, lungo 14 chilometri, che funziona solo in senso unico alternato. Per adeguare i moli di Porto Marghera, finora adibiti solamente al carico-scarico merci, sono previsti lavori di arretramento e ampliamento delle banchine, che tra l'altro dovranno essere elettrificate.

È una soluzione che dovrebbe essere provvisoria, ma purtroppo è molto probabile che nessuno ripristinerà più la situazione attuale. Rimane sempre l'incognita del mare alto, perché le navi non potranno entrare in laguna, con condizioni idrometeorologiche avverse che ovviamente saranno accentuate dalle maree eccezionali e dalla chiusura del sistema Mose.

Gli approdi turistici a Marghera sono lontani dalla stazione marittima: sarà dunque necessario individuare soluzioni per portare alla Marittima le migliaia di turisti che sbarcheranno a Marghera.

Insomma, si tratta di soluzioni ingarbugliate e non lineari, che sfavoriranno l'accesso al centro storico, con detrimento per le attività commerciali e turistiche. Sono tuttavia soluzioni necessarie e bisognava per forza trovarne di soluzioni transitorie.

Ora siamo in attesa di conoscere i progetti presentati per un concorso di idee, per trovare soluzioni per portare le grandi navi fuori laguna. È però evidente come per la realizzazione di opere impegnative e costose saranno necessari anni e dunque se ne parlerà nella futura legislatura.

In attesa che gli approdi di Marghera siano ampliati, le grandi compagnie utilizzeranno il porto di Ravenna e quello di Trieste, con problemi logistici per il trasporto dei turisti a Venezia, che avranno impatti difficilmente valutabili sull'occupazione. Impatti notevoli saranno generati dall'escavo e dall'arretramento delle banchine a Porto Marghera e dal passaggio delle grandi navi nel canale dei Petroli.

Il trasferimento degli approdi avrà ricadute negative per le compagnie di navigazione, che dovranno essere risarcite del mancato guadagno per il minor afflusso turistico e la cancellazione delle prenotazioni, che comporterà ovviamente anche un calo dell'occupazione. Per il ristoro delle perdite, sia degli armatori, sia dei gestori dei terminal, sia dei lavoratori, sono stati previsti 40 milioni di euro per il 2021 e 30 milioni per il 2022, aumentati grazie a emendamenti presentati in Commissione.

Si spera però che nella realizzazione dei moli a Porto Marghera, non si ripetano le vicende corruttive del Mose. Quando siamo andati al Governo, con il primo Governo Conte, il MoVimento 5 Stelle, con la Commissione che ho l'onore di presiedere, è stato il primo a interessarsi della città. Le paratie del Mose erano installate, ma mancavano i collaudi e ne era dunque impedita la piena funzionalità. Con quasi 5,5 miliardi spesi per l'opera, senza il collaudo non si sarebbe potuto intervenire con le ditte appaltatrici in caso di malfunzionamento. Abbiamo dunque chiesto che si concludesse e si ponesse la parola fine a quest'opera.

Eppure, ad oggi, il Mose ha visto l'utilizzo solamente in poche occasioni, anche perché è prevista la sua attivazione per maree superiori ai 130 centimetri, valore elevatissimo, e purtroppo non è stato sollevato nel 2019. A tutt'oggi manca un piano di manutenzione, per il quale sono previste spese annuali di 100 milioni. Il completamento dell'opera, che sarebbe dovuto avvenire nel 2013, è stato prorogato al dicembre del 2021.

Purtroppo, a Venezia, sappiamo tutti che si sono verificati una marea di scandali associati a fenomeni di corruzione, concussione, frodi fiscali, tangenti e finanziamenti illeciti, legati all'utilizzo dei moli e delle opere associate (Applausi), che sono state utilizzate come una greppia e hanno coinvolto amministratori e gruppi politici, anche di alto livello, della destra e della sinistra. Non facciamo finta di non conoscere queste cose. Mi chiedo come sia possibile che gli amministratori cittadini e regionali, avendo tra le mani un tesoro di questa portata, non siano stati in grado di assicurare maggior benessere all'intera popolazione veneziana. Venezia dovrebbe e potrebbe vivere dei suoi infiniti tesori artistici, ha però bisogno di politici attenti e lungimiranti.

Noi del MoVimento 5 Stelle cercheremo sempre di vigilare sulla salvaguardia e valorizzazione di questo immenso tesoro. Con questo, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MARINELLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (M5S). Gentile Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea e dei competenti organi i numerosi episodi di aggressione e pestaggio a carico degli autisti soccorritori dell'ambulanza. Questi sono gli episodi accaduti negli ultimi giorni: colpisce con una mazza da baseball un'ambulanza; autista del 118 colpito con pugni in faccia, setto nasale rotto; pestaggio ai danni di autisti e soccorritori del 118. Sono ripetuti e numerosi i danni e le aggressioni a carico di una categoria che svolge un appassionato lavoro a servizio del Paese e dei suoi cittadini. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, capisco l'entusiasmo di lasciare l'Aula per le vacanze, ma siamo ancora in seduta e sta intervenendo un collega. Se cortesemente possiamo abbassare la voce. Prego, senatore Marinello.

MARINELLO (M5S). L'autista è l'esclusivo operatore che svolge: attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli; conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo; comunicazione radiotelefonica con la centrale operativa 118, con gli altri mezzi di soccorso e con le aree di emergenza e pronto soccorso degli ospedali; comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza; capacità di lettura della cartografia; conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e posizionamento globale GPS; collaborazione nell'intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento; immobilizzazione e posizionamento corretto e adeguato del paziente per il trasporto.

Da Nord a Sud sono sempre più numerosi gli episodi di aggressione, segno evidente che il pericolo riguarda tutto il territorio italiano. Ritengo quindi doveroso da parte delle istituzioni evidenziare questi episodi, anche per continuare a tenere alta l'attenzione verso questa categoria di lavoratori, che durante il periodo pandemico hanno dato ulteriore dimostrazione della loro capacità e dell'abnegazione al lavoro, consapevoli del rischio cui andavano incontro.

Nella mia vita professionale ho trascorso trentatré anni come medico di emergenza e urgenza e conosco quindi molto bene il grande lavoro svolto giornalmente dagli autisti delle ambulanze. A tal proposito, con questo mio intervento voglio anche richiamare l'attenzione del Parlamento sull'assoluta necessità di completare e accelerare l'iter legislativo del disegno di legge n. 1127 (Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore), depositato nel marzo 2019, al fine di regolamentare questa figura inserendo importanti aspetti normativi, tra cui l'esigenza di garantire un'adeguata formazione, anche in considerazione della delicatezza delle mansioni espletate per il riconoscimento della figura. Proprio in questi giorni in Commissione sanità abbiamo incardinato il provvedimento.

Auspico quindi che si proceda spediti, in accordo con tutte le forze politiche, perché su queste tematiche non possono esserci divisioni e l'impegno deve essere sinergico a livello istituzionale. (Applausi).

LOMUTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, come evidenziato dal Next generation EU, la ripresa del nostro Paese dovrà necessariamente essere inclusiva e all'insegna della coesione sociale e della convergenza territoriale, per evitare che l'attuale crisi aumenti le diseguaglianze, sotto tutti i punti di vista, tra persone, generazioni e territori. Una lettura congiunta di alcune caratteristiche peculiari del Mezzogiorno, come le conseguenze differenziate sul territorio della prima serie di chiusure (mi riferisco a marzo-aprile 2020) e l'evoluzione dei divari territoriali in Italia nel periodo successivo alla crisi del 2008, ci inducono a sostenere che, in assenza di appropriati interventi di politica economica, il divario tra Nord e Sud è destinato a crescere ulteriormente.

Un'ulteriore serie di indicatori di reazione alla crisi ci suggerisce che la maggiore resilienza è al Centro-Nord rispetto al Sud Italia. Insomma, esiste un fondato timore che gli effetti di lungo periodo della crisi saranno più profondi e duraturi nelle Regioni meridionali. Infatti le recenti previsioni Svimez, contenute nel rapporto 2020, indicano una ripresa economica, già nel 2021, decisamente molto più marcata al Centro-Nord. Se guardiamo alla precedente crisi del 2008, l'evoluzione del divario Nord-Sud in termini di PIL pro capite ci indica che, nei momenti di recessione, le aree più arretrate sono anche le meno resilienti.

Detto questo, a pagina 37 del PNRR si legge che il Governo ha dichiarato la volontà di investire al Sud non meno del 40 per cento delle risorse, pari a circa 83 miliardi. Tuttavia occorre evidenziare che ad oggi l'investimento in concreto presente che si rileva dalle misure ammonta a poco più di 35 miliardi; cito gli studi del professor Gianfranco Viesti, docente di economia applicata all'Università di Bari.

Le restanti misure per il Sud sono previste per le imprese, in base a richieste, e in altri casi i beneficiari non saranno le imprese ma soggetti pubblici. Laddove non vi sia alcun indirizzo territoriale, invece, sarà il decisore pubblico nazionale a scegliere. Il problema è che per queste misure manca un indirizzo politico territoriale.

Ora, dato che ci sarà una cabina di regia, che eserciterà i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sotto il controllo di gestione della Corte dei conti e dato che le Commissioni parlamentari possono chiedere alla cabina di regia di conoscere e valutare ogni elemento utile per capire lo stato di avanzamento degli interventi, credo sia utile avere cognizione delle iniziative che il Governo intende adottare, al fine di garantire che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno.

A tal proposito ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze, perché oggi scriviamo il futuro del nostro Paese e del suo Mezzogiorno. Oggi decidiamo se un padre e una madre dovranno abituarsi all'idea di crescere i propri figli fino ai diciotto anni, per poi vederli andar via per sempre, in cerca di fortuna altrove. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 14,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;

d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.

5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole:« 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti:« nonché degli argini, dei canali, degli immobili e dei monumenti di eccezionale valore storico-culturale ad esse prospicienti, per effetto di alterazioni idrodinamiche di rilievo generate dal transito di imbarcazioni di grandi dimensioni,»

1.2

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.

        In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è  vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

        a) stazza lorda superiore a 55.000 GT.

        b) E' inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in  manovra  con  contenuto  di  zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.3

Perosino

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi stazza lorda superiore a 55.000 GT. È inoltre fatto obbligo dell'impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.»

1.4

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Canali marittimi Bacino di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarati monumento nazionale» e al comma 2, sostituire le parole: «In dette vie d'acqua» con le seguenti: «In detti Canali marittimi»

1.5

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Le vie urbane d'acqua Bacino di S. Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia», inserire le seguenti: «, riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

1.6

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 2, alinea e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «1° agosto 2021» con le seguenti: «1° dicembre 2021».

1.7

Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «25.000 GT» con le seguenti: «40.000 GT».

1.8

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «allo 0.1 per cento» con le seguenti: «al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66».

1.9 (testo 2) (id. a 1.10 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        - alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»

        - alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

        Conseguentemente:

        - al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

        - all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

            2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.11

Perosino

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, al netto del fatturato prodotto dalla prestazione dei servizi erogati sugli accosti supplementari di cui all'articolo 2 del presente decreto legge.»;

         b) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di 4 milioni per l'anno 2021 e di 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico impattanti la normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge 28 gennaio 1994, n.  84, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia  connessa  al  transito delle navi nelle vie d'acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma  3»;

            c) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» inserire le seguenti: «e dai ground handler» e sopprimere la parola: «urbane»;

            d) sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio  del  piano   economico   finanziario   della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità  di  Sistema  Portuale  procede,  nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai  sensi  della  predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilità  di  tale revisione per gli equilibri di bilancio  dell'Autorità  di  Sistema Portuale. Il necessario riequilibrio sarà attuato attraverso la revisione della concessione che includa la proroga della sua durata, la riduzione, con eventuale azzeramento, del canone concessorio, nonché un eventuale valore di subentro garantito dallo Stato. La misura di riequilibrio deve consentire al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, impresa concessionaria del servizio di interesse generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, la continuità attuale dell'erogazione del servizio di sbarco e imbarco passeggeri nonché la definizione del piano economico finanziario della concessione definitiva».

        Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 5, e quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.13

Vono, Carbone

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 4 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n.  84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di  concessione  ai  sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al  transito delle navi nelle vie d'acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma  3".

        b) al comma 4, dopo le parole: «settore della logistica» inserire le seguenti: «e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua».

        Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 44 milioni per l'anno 2021 e a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto 40 milioni per l'anno 2021 e 25 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 5 e, quanto a 4 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis)  all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni  per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022,  di  contributi  in favore dalle  imprese  autorizzate  ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi  dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del  terminal  di  approdo  o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  1-bis, della medesima legge n.  84  del  1994,  dalle  imprese  titolari  di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice  della  navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi  dell'articolo  68  del medesimo codice, dalle  imprese  titolari  di  concessione  ai  sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e  dalle  imprese  operanti  nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia  connessa  al  transito delle navi nelle vie d'acqua di  cui  al  comma  2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.»

1.16

Vanin, Romagnoli, Romano

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.»

1.17

De Carlo, Ruspandini, Totaro, Drago, Maffoni

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «nonché dagli spedizionieri doganali, dalle imprese operanti nel settore della logistica» aggiungere le seguenti: «e dai ground handler».

1.18 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

        b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30  milioni per l'anno 2022».

        Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

        2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»

1.22 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5.  In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).».

1.24

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Pizzol

Improponibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Per le esigenze logistiche e di sicurezza affrontate dal Comune e dalla Prefettura riguardanti lo svolgimento di attività connesse alla Presidenza italiana del G20 nella città di Venezia, è autorizzata la spesa nel limite di 1.250.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'erogazione delle risorse avviene a seguito di apposita rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti interessati, nella misura massima di 56 mila euro a favore della Prefettura di Venezia e per la parte rimanente a favore del Comune di Venezia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

G1.100 (già em. 1.7)

Pizzol, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

        premesso che:

        l'articolo 1 comma 2 del decreto legge in esame dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e impone il divieto di transito nelle stesse di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; air draft  superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

            alcune di queste restrizioni arrecherebbero gravi ripercussioni negative sull'economia veneziana,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di consentire il transito anche alle navi con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate, a condizione che queste ultime rispettino gli ulteriori medesimi requisiti previsti dal decreto-legge in esame.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Pittella

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e per la tutela del lavoro)

        1. Con l'obiettivo di incentivare il turismo, dopo i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, e al fine di intervenire a tutela del lavoro degli operatori del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con relativa salvaguardia dell'esperienza e del livello occupazionale, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

        2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

        3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.

        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

        5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

        6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

        7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

        8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

        9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;

c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: " La prima fase del concorso di idee deve concludersi con la presentazione delle proposte ideative entro il 31 dicembre 2021 e con la selezione da parte della commissione giudicatrice delle prime tre proposte ideative entro e non oltre il 31 marzo 2022. La seconda fase del concorso di idee, relativa all'elaborazione delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica delle tre proposte ideative selezionate, deve concludersi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto vincitore deve essere nominato entro il 30 giugno 2023.»

2.2 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti »;

        2) alla lettera a), dopo le parole «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

        3) alla lettera b), le parole «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.

2.8

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con il compito di procedere» inserire le seguenti: «, nel rispetto della morfologia lagunare,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.10

De Falco

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) realizzazione, previa valutazione di impatto ambientale, di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera e in altra localizzazione del demanio marittimo entro la Conterminazione lagunare destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT».

2.11

De Falco

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera, a) dopo la parola: «realizzazione» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale»

        2) alla lettera c), dopo le parole: «interventi accessori» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale».

2.12

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'area di Marghera» con le seguenti: «, in laguna od anche fuori laguna,»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.13

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole:« nell'area di Marghera» inserire le seguenti:« e altri luoghi strettamente limitrofi purché compatibili dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, »

2.14

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «area di Marghera» inserire le seguenti: «o in altre aree limitrofe identificate idonee,».

2.15

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «25.000 GT» aggiungere, in fine, le seguenti: «, determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.21 (testo 3)

Le Commissioni riunite

V. testo 4

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del  comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.21 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del  comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) concessione o subconcessione dei beni al gestore di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, in quanto concessionario del servizio di interesse economico generale ai sensi degli articoli 6 e 23 della legge n. 84 del 1994, di tutti gli accosti disponibili o resi tali mediante i necessari adeguamenti».

2.23

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno».

2.24

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è assicurata secondo la seguente programmazione:

        a) due punti di attracco entro il 30 aprile 2022;

        b) i restanti punti di attracco entro il 31 dicembre 2022"»

2.25

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia, e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.26

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste(*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.27

De Falco

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

       «1-bis. I progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), debbono essere compatibili con l'ecosistema lagunare, previa valutazione di impatto ambientale».

2.28 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.29 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all'articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 6, commi 3-ter e 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletarsi entro i termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento».

2.30 (testo 4)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, Santillo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.30 (testo 3)

Vanin, Romagnoli, Romano, Quarto, Pavanelli, Di Girolamo, De Lucia, Castellone, Montevecchi, Russo, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.100

Le Commissioni riunite

Approvato

         Al comma 4, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentita la regione Veneto,».

2.32 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   «4-bis. All'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "da adottare" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

     4-ter.  L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è approvato entro il 31 dicembre 2021».

2.31

Vanin, Romagnoli, Romano, Trentacoste (*), Ricciardi (*)

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi oneri economici di tutte le predette attività.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.34

Ferrazzi, Margiotta, Astorre

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: « 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 7 milioni di euro per l'anno 2021, 18 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»

        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1:

        - sostituire le parole:« 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 47 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026» con le seguenti:« 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026»;

            - alla lettera b), sostituire le parole:« 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:« 20 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole:« 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti:« 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026».

G2.1

Girotto, Romagnoli

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

        premesso che:

            l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

        considerato che:

            con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

            in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

            a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

        considerato, inoltre, che:

            sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

        impegna il Governo:

            a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione;

            a valutare ogni possibile soluzione alternativa che escluda il transito di navi di grande stazza in aree prossime ai depositi di combustibili e, in generale, agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose, notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (cd. direttiva Seveso);

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a specificare le competenze e i poteri della gestione commissariale.

G2.1 (testo 2)

Girotto, Romagnoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

        premesso che:

            l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

        considerato che:

            con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8ª e 11ª, ha evidenziato "l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima";

            in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

            a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

        considerato, inoltre, che:

            sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

        impegna il Governo:

            a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione.

 

________________

(*) Accolto dal Governo

G2.100 (già em. 2.14)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Tosato, Vallardi, Zuliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 recante misure urgenti per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (2329),

        premesso che:

        l'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge in esame prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia è nominato Commissario Straordinario con il compito, tra gli altri, di procedere  alla realizzazione di non più di cinque punti di attracco temporanei, destinati alle navi anche adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, che siano situati nell'area di Marghera;

            la norma in questione, citando solo l'area di Marghera, esclude le aree limitrofe che potrebbero essere valutate idonee per la realizzazione dei citati punti di attracco temporanei;

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità, ove sussistano le condizioni economiche, di consentire al Commissario straordinario di prendere in considerazione la realizzazione dei punti di attracco temporanei oltreché nell'area di Marghera, anche nelle aree limitrofe identificate idonee.

________________

(*) Accolto dal Governo

G2.101 (già em. 2.27)

De Falco

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

        premesso che:

        l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

        considerato che:

        nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettera b ed indispensabile per prevenire rischi,

        impegna il Governo a che

            i progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale

G2.101 (testo 2)

De Falco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro",

        premesso che:

        l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

        considerato che:

        nel testo del decreto all'articolo 2 comma 1 lettera a e c non preveda la dizione "previa valutazione d'impatto ambientale", prevista per la lettera b ed indispensabile per prevenire rischi,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità che:

            i progetti e gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 2 del decreto 103/2021 siano tutti approvati solo dopo valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della laguna di Venezia e successivi aggiornamenti.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare, nelle acque interne e nelle acque lagunari)

        1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10-bis, le parole «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

        b) al comma 10-ter, le parole «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021», e, dopo le parole «via mare e per acque interne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in acque lagunari,».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2.0.2

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in favore del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)

        1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10-bis, le parole: «68 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «88 milioni per l'anno 2021»;

        b) al comma 10-ter, le parole: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.3

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il trasporto dei passeggeri nelle acque interne

        1. Al punto 3 della Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,93 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2.0.4 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

            5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

        6. Agli oneri di cui al presente articolo,  nel limite di 1 milione di euro  per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.0.5

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

            (Credito di imposta in favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,81 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.1 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino"».

              Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

        (Modifiche all'articolo 43-bis del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019)

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale)

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTO

3.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi: "1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

        1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle medesime imprese».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al fine di consentire la prosecuzione della mission istituzionale di digITAlog Spa, organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed ovviare alle attuali difficoltà economico finanziarie dell'azienda, in deroga al termine individuato al comma 2-bis dell'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riconosce al soggetto attuatore di cui sopra nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, i costi documentati e sostenuti, ivi compresi quelli già rendicontati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La presente disposizione non è subordinata alla stipula della convenzione che disciplina l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 2019, n. 124.

        2. Le risorse derivanti dalla presente disposizione sono a valere sul rapporto convenzionale in essere tra digITAlog Spa e il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili stipulato in attuazione del citato articolo 4-bis del decreto legge 2016, n. 243.»

3.0.3

Margiotta, Pinotti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica sull'inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione».

3.0.4

Paroli, Mallegni

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.6 (già 2.0.6)

Vono, Carbone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.

            (Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

3.0.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

        1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.

3.0.11 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

        1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

        2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

        3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018)

1. All'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « Per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e le parole « negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole « per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

                in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

        impegna il governo

                 a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G4.101

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

                in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

        impegna il governo

                ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, nè tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, nè tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G4.102

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

                in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

        impegna il governo

                a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G4.103

Martelli, Ciampolillo

Improponibile

Il Senato,

                in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (A.S. 2329)

        impegna il governo

                 a tutelare la privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

G4.104

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

V. testo 2

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

        premesso che:

        il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

        considerato che:

        i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

        impegna il Governo:

        a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

G4.104 (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

        premesso che:

        il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;

        considerato che:

        i lavoratori autonomi sono tra le categorie maggiormente colpite dalle conseguenze economiche crisi causata dalla pandemia da Covid-19,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a tutti i lavoratori autonomi che, a decorrere dal 1° marzo 2020, abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.105

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

V. testo 2

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

        premesso che:

        il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

        impegna il Governo:

        a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

G4.105 (testo 2)

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

        premesso che:

        il decreto legge in esame reca disposizioni volte a supportare i lavoratori mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la specifica destinazione di una parte delle risorse del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di aziende in crisi o che siano stati licenziati o collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività o di parte di essa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per le attività di outplacement)

        1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di outplacement per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.

        2. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in servizi di outplacement è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2021 e destinate al servizio di outplacement in favore di operai e impiegati all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro per ciascun lavoratore beneficiario dei servizi di outplacement, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1.

        3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di supporto alla ricollocazione professionale erogate dalle agenzie in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

        7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.3

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato e trasformato nell'odg G4.104

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

        1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonchè i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

            a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

            b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;

            c) la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;

            d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;

            e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;

            f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;

            g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

        5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

        6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

4.0.4

Catalfo, Laus, Romano, Matrisciano, Fedeli, Guidolin, Romagnoli, Laforgia

Ritirato e trasformato nell'odg G4.105

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

        1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

Nannicini, Fedeli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

        1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è abrogato»

4.0.7

D'Alfonso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

        1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa".

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69».

4.0.8

D'Alfonso

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

        1. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 30 settembre 2021. La disposizione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»

4.0.9

Rossomando

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere l'istituzione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP); tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

        2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

        3. Ciascun concessionario aderente alla CERP può realizzare impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale, anche mediante l'utilizzo concordato di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrino in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

        4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità di Sistema Portuale un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2, della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

        5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere a) e d) del comma 4.

        6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 50 per cento degli investimenti stessi. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

        7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

        8. Al comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 84 del 94 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve"».

4.0.10

Fedeli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura)

            1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        "5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al Caporalato di cui al comma 1, di favorire lo sviluppo di un lavoro agricolo di qualità, nonché per le finalità di analisi, monitoraggio e vigilanza del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture, il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro, l'Inps mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali dei lavoratori delle aziende agricole, l'Inail mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole, l'Anpal mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo, l'Istat mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai  trasporti e agli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

        5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i dati da trasmettere, le modalità tecniche per la trasmissione e l'accesso al Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura"».

4.0.11

Pesco, Romagnoli

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi)

        1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, le parole: "In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia";

            b) alla lettera b-bis), le parole da: "a chi omologa in Italia" fino a: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219" sono sostituite dalle seguenti: "ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219";

            2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata ai sensi del comma 1, lettera a), si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

        3. All'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ", anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli" sono soppresse».

4.0.12

Fedeli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)

        1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

        3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

        4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".

4.0.13

Fedeli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia)

        1. Per le finalità di cui alle lettere d-quinquies) e d-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incrementi, previsti dall'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle risorse assegnate a valere su fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali comunali  e al finanziamento dei posti disponibili negli asili nido, possono essere destinate, in misura non superiore all'80 per cento, all'assunzione di assistenti sociali e operatori per l'infanzia da parte dei comuni beneficiari, anche in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di facoltà assunzionali e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al periodo precedente non sono computate tra le entrate correnti utili ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

4.0.14

Marin

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

        1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133" sono soppresse».

4.0.15

Martelli

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

        1. E' sempre riconosciuto il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall' aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

        2. Chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non può essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali. Ogni forma di discriminazione sarà perseguita ai sensi delle normative vigenti.

        3. In accordo fra il lavoratore e il datore di lavoro, sono incentivate le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell' azienda.

        4. A tutela della privacy dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, è vietata, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.»

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;

d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Le Commissioni riunite

Approvata

Articolo 1

        Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «air draft» con le seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)».

        Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese» con le seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese».

        Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» con le seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

        Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» con le seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

      Articolo 2

        Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

        Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiori» con le seguenti: «in numero non superiore».

        Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» con le seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «da determinarsi» con le seguenti: «, da determinare».

        Articolo 5

        Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"»

 

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2329 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rappresenta che lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a carico del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione costituisce in ogni caso un limite massimo di spesa e che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse saranno definiti nell'apposito decreto attuativo;

- relativamente all'articolo 1, comma 5, ove si consente all'Autorità di sistema portuale, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, di procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del gestore del terminal di approdo del porto di Venezia, si rassicura circa il fatto che la norma in esame si limita a prevedere una facoltà di revisione della concessione e del relativo piano economico, che potrà essere esercitata dall'Autorità solo nei limiti della sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio;

- con riguardo all'articolo 2, laddove prevede che, con apposito decreto interministeriale, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali subcommissari, si rappresenta che il costo stimato per ciascun intervento e, di conseguenza, l'importo totale finanziato, pari a 157 milioni di euro, comprende anche le tipiche voci "somme a disposizione" sulle quali graveranno gli oneri per il supporto tecnico;

- sempre relativamente all'articolo 2, viene confermato l'impatto sui saldi ascritto agli stanziamenti ivi previsti, solo in misura minore imputati agli esercizi 2021 e 2022, in considerazione della tempistica stimata per la realizzazione degli interventi; 

- in merito all'articolo 3 sul trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse nazionale, viene confermato che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di Ilva-Arcelor Mittal e che la copertura dell'onere, pari a 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione non pregiudica altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo;

- per quanto riguarda l'articolo 4, vengono fomiti elementi a sostegno della corretta quantificazione dell'onere derivante dalla proroga dell'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento;

considerato che il predetto articolo 3 configura il relativo onere come tetto di spesa assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite ivi previsto, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della sostenibilità del tetto di spesa di cui all'articolo 3, comma 4.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno dì legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1,8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2), 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5).

Sulle proposte 1.9 e 1.10, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale riformulazione nella medesima seguente versione: "All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni;

- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»;

- alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per Tanno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»;

- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni;

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) al comma 7, sostituire le parole; «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita, dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2 si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-bis, capoverso 1-ter, delle parole: «di cui all'articolo 202, comma 4,» con le seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1».

Sull'emendamento 1.15 sì ribadisce il parere di semplice contrarietà.

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 2.21 (testo 3), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola: «annualmente», nonché all'inserimento, dopo le parole: «del comma 5,» delle seguenti: «derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,».

II parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8a e 11a, nonché su tutte le altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Testo integrale della relazione orale del senatore Floris sul disegno di legge n. 2329

Riguardo ai profili lavoristici del presente decreto, si rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto indica che l'intervento normativo di cui all'articolo 3 è stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa "4.000 lavoratori dipendenti da Ilva-Arcelor Mittal".

Si ricorda che per i trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale Covid-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale.

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3), approvati in sede referente, propongono l'introduzione di un nuovo comma 4-bis all'articolo 3. Le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia) a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società Ilva SpA. Inoltre, Invitalia SpA viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.

L'emendamento 3.0.8 (testo 2), approvato in sede referente, propone di destinare, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), 10 milioni di euro per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità attuative.

L'emendamento 3.0.11 (testo 4), approvato in sede referente, propone alcune modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi verbali aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti dei verbali aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale). In secondo luogo, si consente, con effetto retroattivo, che i medesimi verbali aziendali, purché sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte dei verbali aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché i verbali fossero o siano sottoscritti (entro la suddetta data di entrata in vigore) dalle stesse parti firmatarie dell'accordo provinciale.

Il successivo articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione; si ricorda che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo, disposto a carico del medesimo Fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo al 2022.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2329

sull'emendamento 2.30 (testo 4), il senatore Pisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.0.11, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Bagnai, Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Calandrini, Cario, Casolati, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Cirinna', Conzatti, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Ferrara, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Lannutti, Manca, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Petrenga, Piarulli, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Ripamonti, Rizzotti, Ronzulli, Saviane, Sbrollini, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Vanin, Vescovi e Vitali.

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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico ha proceduto alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Sono risultati eletti:

Presidente: sen. Mauro Maria Marino;

Vice Presidenti: sen. Andrea Cangini e sen. Giovanni Endrizzi;

Segretari: sen. Andrea De Bertoldi e sen. Gianni Pittella.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 29 aprile 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 4 agosto 2021 (Doc. XXIII, n. 14).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Conzatti Donatella, Faraone Davide

Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (2358)

(presentato in data 04/08/2021);

senatori Drago Tiziana Carmela Rosaria, Maffoni Gianpietro, Calandrini Nicola

Determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) (2359)

(presentato in data 04/08/2021);

senatori Perosino Marco, Gallone Maria Alessandra, Papatheu Urania Giulia Rosina, Serafini Giancarlo, Biasotti Sandro Mario, Damiani Dario, Paroli Adriano, Binetti Paola, Pagano Nazario, Tiraboschi Maria Virginia, Masini Barbara, Caligiuri Fulvia Michela, Aimi Enrico, Minuto Anna Carmela, Stabile Laura, Mallegni Massimo, Ferro Massimo

Disposizioni per fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni (2360)

(presentato in data 05/08/2021);

senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Augussori Luigi, Calderoli Roberto, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel

Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci (2361)

(presentato in data 05/08/2021);

senatrice Papatheu Urania Giulia Rosina

Disposizioni in materia di celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana e Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (2362)

(presentato in data 05/08/2021);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Delega al Governo in materia gestione del rischio sismico con riferimento alle attività tecniche di prevenzione, emergenza e ricostruzione (2363)

(presentato in data 05/08/2021);

senatori Toffanin Roberta, Mallegni Massimo, Gallone Maria Alessandra, Pagano Nazario, Floris Emilio, Cangini Andrea, Giammanco Gabriella, Perosino Marco, Paroli Adriano, Dal Mas Franco, Masini Barbara, Tiraboschi Maria Virginia, Binetti Paola, Ronzulli Licia, Damiani Dario, Fazzone Claudio, Ferro Massimo, Serafini Giancarlo, Aimi Enrico, Minuto Anna Carmela, Messina Alfredo, Caligiuri Fulvia Michela, Caliendo Giacomo, Barachini Alberto, Modena Fiammetta

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari (2364)

(presentato in data 05/08/2021);

senatore Candiani Stefano

Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali (2365)

(presentato in data 05/08/2021);

iniziativa CNEL

Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia (2366)

(presentato in data 04/08/2021);

senatori Nencini Riccardo, Saponara Maria, Russo Loredana, Cangini Andrea, De Lucia Danila, Angrisani Luisa, Alessandrini Valeria, Rampi Roberto, Iannone Antonio, Sbrollini Daniela, Laniece Albert

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Deleghe al Governo in materia di cammini (2367)

(presentato in data 05/08/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zanda Luigi ed altri

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci (2310)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/08/2021);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Nencini Riccardo ed altri

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (2317)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/08/2021);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Romagnoli Sergio, Sen. Catalfo Nunzia

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/08/2021).

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Gov. Conte-II: Ministro giustizia Bonafede

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (2353)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2435 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/08/2021).

Affari assegnati

È deferito alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato (Atto n. 915).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 luglio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 269).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (n. 270).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 272).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 (n. 273).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (n. 274).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (n. 276).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2ª e 10ª, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 10ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª, 5ª, 7ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 9ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 3 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 9ª, 11ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 4 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 4 agosto 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (n. 283).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 22 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 113, le relazioni sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica realizzate ai sensi della citata legge, riferite al triennio 2015-2017, cui sono allegate le relazioni scientifiche degli enti beneficiari dei finanziamenti.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 903).

Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso il "Secondo atto integrativo al Contratto di programma parte Servizi 2016-2021", sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dallo stesso dicastero con Rete ferroviaria italiana S.p.A. il 19 luglio 2021, corredato dalla relazione informativa predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 904).

Il Ministro della salute, con lettere in data 28 luglio e 4 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 16 luglio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 16 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Atto n. 905);

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 23 luglio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto e la nota del 23 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (Atto n. 906).

Con lettera in data 4 agosto 2021, ha altresì trasmesso l'ordinanza del 24 luglio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2021, n. 177 (Atto n. 907).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere del 23 luglio e del 2 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Retelit S.p.a. avente ad oggetto le delibere dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione di Retelit S.p.a. del 20 e del 27 maggio 2021 (Atto n. 910);

l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Marbles S.p.a. concernente l'acquisizione, mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria, di una partecipazione rappresentante fino al 100% del capitale sociale di Retelit S.p.a. (Atto n. 911).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 27 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, tre procedure di informazione, attivate presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernenti:

la notifica 2021/0419/I relativa alle "Linee guida per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione" (Atto n. 912). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0465/I relativa alle "Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali" (Atto n. 913). La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la notifica 2021/0469/I relativa alle "Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori" (Atto n. 914). La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 30 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. XCVII, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. LIV, n. 4).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCXXXIV, n. 4).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure di infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - notificate il 26 luglio 2021 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0266, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0267, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare - alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 103);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0268, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio - alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 104);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0269, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio - alla 2a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 105);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0270 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CEE e 2001/29/CE - alla 2a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 106);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0271 sul mancato recepimento dell'articolo 1, punti 21 e 29, lettera a), b), c), della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale - alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 107);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0272 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE - alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 108);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0273 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE - alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 109);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0274 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 110);

comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2021/0275 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari - alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 111).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione) (COM(2021) 434 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe (COM(2021) 424 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull'attuazione della strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale (JOIN(2021) 14 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2021 La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2021) 700 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al primo semestre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CLIII, n. 7).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 175 del 24 giugno 2021, depositata il successivo 30 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, in relazione all'articolo 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (Doc. VII, n. 127) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 178 del 6 luglio 2021, depositata il successivo 30 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole "e all'articolo 640-bis del codice penale";

in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»; (Doc. VII, n. 128) - alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2021 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 908).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2021/G con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente "Interventi per le energie rinnovabili: le verifiche del Mise sul sistema gestito dal gestore dei servizi energetici (GSE) in tema di incentivi e contributi e la gestione dei contributi per l'efficientamento energetico in favore dei comuni (c.d. decreto crescita, decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019)".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 909).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Vaccaro, Trentacoste, Croatti, Campagna, Vanin e Nocerino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05900 del senatore Ferrara.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 luglio al 5 agosto 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 114

CORTI: sull'ampliamento dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali (4-05232) (risp. SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno)

MONTEVECCHI ed altri: sulle misure per giungere alla liberazione di Patrick Zaki (4-05668) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

sulle misure per giungere alla liberazione di Patrick Zaki (4-05669) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

NASTRI: sulla realizzazione di un ponte provvisorio tra Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli) (4-05723) (risp. GIOVANNINI, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

RAUTI: sulla situazione del contingente italiano in Libia (4-05645) (risp. GUERINI, ministro della difesa)

Mozioni

MARINO, CUCCA, FARAONE, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, SBROLLINI, VONO - Il Senato,

premesso che:

a seguito della riforma delle banche di credito cooperativo compiutasi ad opera del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, tali istituti sono stati sottoposti ad un obbligo di adesione ai gruppi bancari cooperativi (GBC), poi costituiti nel 2019 e facenti capo al gruppo Iccrea e a Cassa centrale banca, cui aderiscono rispettivamente 130 e 77 banche di credito cooperativo;

conseguenza di tale riorganizzazione è stato il superamento della soglia degli attivi di 30 miliardi di euro, per cui le BCC sono divenute istituti di credito significant ai sensi del regolamento (UE) n. 468/2014 e, pertanto, sono sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea e non più a quella della Banca d'Italia;

la vigilanza della BCE, nonché la sua competenza nella gestione di eventuali crisi, rischia di condurre ad un'omologazione delle BCC al modello bancario con vincoli pensati per altre tipologie di istituti di credito;

i requisiti prudenziali stringenti previsti dalla legislazione europea, infatti, espongono le BCC a dei rischi che risultano essere eccessivi, ovvero non adeguati all'originale forma organizzativa di tali istituti di credito, essendo questi delle banche istituite in forma di cooperative locali, espressione diretta delle comunità, che, perseguendo principalmente delle finalità mutualistiche, permettono l'erogazione di liquidità sul territorio, e quindi promuovono la crescita e lo sviluppo economico delle comunità di riferimento;

l'emergenza da COVID-19 ha fatto emergere il ruolo essenziale delle BCC, le quali hanno contribuito largamente a sostenere le comunità, le famiglie e le imprese, concedendo, tra l'altro, delle moratorie che ammontano a circa 40 miliardi di euro nonché 12 miliardi in crediti garantiti;

allo stesso tempo, l'erogazione di tali strumenti di sostegno ad opera delle BCC ha evidenziato il pericolo finanziario che le stesse e i loro soci corrono all'interno del "sistema BCE", come rilevato nella relazione di novembre 2020 del COPASIR, in cui è stato illustrato come, anche causa delle norme europee operanti sulle BCC, ci sarebbe stato un elevato rischio di stretta del credito per le piccole imprese;

considerato che negli anni il tema è stato oggetto ricorrente di discussioni parlamentari, nonché di impegni governativi, l'ultimo dei quali risale al mese di ottobre 2020, quando il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, durante l'assemblea di Confcooperative, ha dichiarato un serio impegno del Governo finalizzato a mettere a punto le criticità della normativa vigente, nonché a lavorare, anche in sede europea, affinché esse possano essere superate,

impegna il Governo, durante i prossimi incontri istituzionali in sede europea, a concretizzare gli impegni assunti dai precedenti Esecutivi, lavorando all'individuazione di modifiche legislative che, preservando il sistema dei gruppi bancari cooperativi, concorrano a delineare un quadro di diritto bancario UE che riconosca la forma giuridica assunta dalle banche di credito cooperativo e, pertanto, meglio risponda alle importanti finalità perseguite da tali istituti di credito.

(1-00412)

GIROTTO, TAVERNA, LICHERI, CRIMI, CIOFFI, SANTILLO, FERRARA, CASTELLONE, LOMUTI, PAVANELLI, SANTANGELO, LANZI, PIRRO, L'ABBATE, MAIORINO, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, CASTALDI, CROATTI, MAUTONE, DI GIROLAMO, FEDE, ROMANO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, PETROCELLI, BOTTICI, LUPO, DI NICOLA, EVANGELISTA, AIROLA, PERILLI, PELLEGRINI Marco, LOREFICE, PESCO, MARINELLO, QUARTO, COLTORTI, NATURALE, CORBETTA, TONINELLI, RICCIARDI, CATALFO, CAMPAGNA, VANIN, GARRUTI, DELL'OLIO, FENU, DONNO, PISANI Giuseppe, DE LUCIA, GAUDIANO, D'ANGELO, PUGLIA, AUDDINO, PRESUTTO, DI PIAZZA, CASTIELLO, PIARULLI, TURCO, AGOSTINELLI, ENDRIZZI, ANASTASI, VACCARO, MATRISCIANO, MANTOVANI, RUSSO, NOCERINO, ROMAGNOLI, LEONE, BUCCARELLA - Il Senato,

premesso che:

a maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sulla "tassonomia verde europea", al fine di fornire una definizione univoca rispetto alle tipologie di attività economiche e di investimenti che possano definirsi sostenibili. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio europeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno, con il titolo "regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088";

per l'attuazione del regolamento, la Commissione europea si è impegnata ad adottare atti delegati, contenenti specifici criteri di vaglio tecnico, al fine di integrare i principi sanciti nel regolamento e stabilire quali attività economiche possono considerarsi attività recanti un contributo a ciascun obiettivo ambientale. In particolare, la Commissione prevede l'adozione definitiva dei criteri relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici entro la fine del 2021, mentre prevede di adottare entro la fine del 2022 i criteri relativi agli altri 4 obiettivi ambientali, ovvero uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

per l'adozione del primo atto delegato, avvenuta in data 21 aprile 2021, la Commissione ha avviato un'ampia discussione in ambito europeo, tuttora in corso, sull'inclusione delle tecnologie relative all'energia nucleare e al gas naturale tra quelle che possono definirsi sostenibili;

nell'atto adottato, la Commissione europea ipotizza per il gas naturale la possibilità di rientrare tra le attività di transizione, ovvero tra quelle in grado di "apportare un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in mancanza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, a condizione che siano compatibili con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, che eguaglino la migliore prestazione della classe cui appartengono, che non ostacolino lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e che non comportino una dipendenza da attività elevata intensità di carbonio" e che le "attività nel settore del gas naturale che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di un futuro atto delegato". Inoltre, a "dimostrazione dell'importanza del gas naturale quale tecnologia utile per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare una normativa specifica affinché le attività che contribuiscono a ridurre tali emissioni non siano private di finanziamenti adeguati";

nel medesimo atto delegato, inoltre, si afferma che per l'energia nucleare la "valutazione è ancora in corso" e "non appena il processo sarà concluso darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento". A tal fine, dietro richiesta della Commissione, il Centro comune di ricerca ha stilato un report che afferma che la produzione di energia nucleare non genera "danni significativi" e che ogni impatto potenzialmente dannoso sulla salute umana e sull'ambiente delle varie fasi del ciclo di produzione di energia nucleare possano essere correttamente prevenute o evitate;

considerato che:

il report del Centro comune di ricerca sul nucleare è attualmente in fase di revisione da parte di due organi indipendenti. Sui contenuti anche il comitato scientifico per la salute, l'ambiente e i rischi emergenti (SCHEER), su incarico dell'Unione europea, ha espresso riserve sostanziali sulle conclusioni del rapporto del Centro sulla possibilità che il nucleare sia considerata una fonte energetica verde. La posizione espressa dal Centro ha sollevato numerosi dubbi anche nell'ambito dell'accademia scientifica italiana. Nell'articolo pubblicato il 1° aprile 2021 dalla rivista "Qualenergia", intitolato "Nucleare investimento sostenibile? Le assurde valutazioni del JRC della Commissione europea", emerge la posizione del professor Massimo Scalia, presidente della commissione scientifica sul decommissioning, nel quale si sollevano dubbi in merito alle affermazioni del Centro, all'operato e all'imparzialità degli esperti che hanno redatto il report. Al riguardo, appare opportuno ricordare i grandi disastri nucleari verificatisi in passato, che nel report vengono indicati come "eventi estremamente improbabili", in particolare quelli di Three Miles Island, Tokaimura, Chernobyl e Fukushima;

gli ultimi due eventi citati tuttora risultano dispiegare notevoli effetti non solo in situ, ma anche su ampie aree adiacenti, nonché, nel caso di Fukushima, anche sull'ambiente marino. A luglio 2020 risultavano ancora 41.000 evacuati da Fukushima. Nel 2017 la prefettura aveva contabilizzato in 2.129 le morti correlate all'incidente nucleare (comprendendo anche quelle verificatesi a causa dell'evacuazione), un numero superiore, in quella prefettura, alle morti dovute al terremoto e allo tsunami. Si tratta, in ogni caso, di un numero destinato ad aumentare per i danni legati alla contaminazione radioattiva, i cui effetti si cumulano nell'arco dei decenni su un'area molto più ampia (a seguito dell'incidente fu rilevata radioattività nell'acqua potabile di Tokyo). La stessa World nuclear association ricorda che il governo prefettizio di Fukushima aveva già rivisto tali stime al rialzo, arrivando a 2.313 morti, alle quali vanno aggiunti i decessi avvenuti in altre prefetture, in particolare, Iwate (469) e Miyagi (929), dove invece i morti diretti per terremoto e tsunami furono oltre 14.000;

la Tokyo electric power (Tepco), la società elettrica esercente la centrale di Fukushima, e il Governo giapponese, come riportato da diversi mezzi di comunicazione, hanno deciso di rilasciare in mare l'acqua contaminata della centrale di Fukushima, impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare. In un articolo pubblicato sul quotidiano "la Repubblica", edizione on line, il 13 aprile 2021, intitolato "Il Giappone rilascerà in mare l'acqua contaminata della centrale di Fukushima", si afferma che gli appositi container per le acque contaminate non risultano più sufficienti, specificando in particolare che: "La manutenzione giornaliera della centrale di Fukushima Daiichi genera l'equivalente di 140 tonnellate di acqua contaminata, che - nonostante venga trattata negli impianti di bonifica, continua a contenere il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Poco più di 1.000 serbatoi si sono accumulati nella area adiacente all'impianto, l'equivalente di 1,25 milioni di tonnellate di liquido, e secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), le cisterne raggiungeranno la massima capacità consentita entro l'estate del 2022. Lo scarico delle acque - fa sapere Tokyo - comincerà tra due anni e durerà decenni";

nell'articolo si riporta, inoltre, che nel febbraio 2020, "durante una visita alla centrale, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua nell'Oceano Pacifico sarebbe in linea con gli standard internazionali dell'industria nucleare". Una simile decisione ha posto in allarme i principali osservatori internazionali, a partire dalla Cina e dalla Corea del Sud, sino ad arrivare a scienziati e attivisti sia negli Stati Uniti (USA) che in Canada, nonché ai relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani e sostanze tossiche, sul diritto al cibo e sui diritti umani e ambiente;

rilevato che:

sono numerose le difficoltà che il Governo sta ancora incontrando nel finalizzare lo smantellamento delle centrali nucleari italiane, che hanno cessato il proprio funzionamento oltre 30 anni fa, nonché nel trattamento del materiale radioattivo. Le difficoltà di trattamento e smaltimento del materiale radioattivo risultano diffuse e non potrebbero continuare a peggiorare nell'ipotesi di realizzazione di nuovi reattori;

desta dunque forte preoccupazione la recente decisione del Governo francese di concedere il prolungamento, per un periodo di ulteriori 10 anni oltre i previsti 40 anni di funzionamento, dei 32 reattori nucleari di proprietà di EDF da 900 megawatt, senza che tale decisione fosse accompagnata, per i reattori che si trovano anche nelle vicinanze del confine italiano, da una corretta valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri, ai sensi della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo). Come noto, relativamente alla situazione precedentemente descritta, a gennaio 2021, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, come riportato anche nell'atto di sindacato ispettivo 4-05362, presentato al Senato il 27 aprile, inviò una nota al Governo francese per chiedere il coinvolgimento del nostro Paese. Da simulazioni realizzate su possibili incidenti a tali centrali, infatti, risulta la chiara possibilità di una dannosa ricaduta radioattiva anche sul territorio italiano, non limitata alle immediate vicinanze del confine;

dall'articolo pubblicato il 15 giugno 2021 dalla "Reuters", intitolato "France to continue to use nuclear power for years to come, says minister", lo stesso Ministro dell'ambiente francese, Barbara Pompili, ha dichiarato che il nucleare non è verde a causa dei rifiuti che produce;

considerato, inoltre, che:

anche rispetto all'impiego di gas naturale come energia di transizione, occorre notare che tale gas presenta un potenziale di effetto serra almeno 28 volte superiore a quello dell'anidride carbonica nell'orizzonte dei 100 anni. Inoltre, da diverse analisi risulta che le perdite di gas dalle infrastrutture (metanodotti, rigassificatori eccetera) sono più alte del 25-40 per cento in più rispetto a quanto finora stimato. In un articolo pubblicato sul sito "CarbonBrief" ("methane emissions from fossil fuels severely underestimated"), il "vantaggio ambientale" del gas fossile rispetto ad altre fonti risulta molto inferiore (se non nullo in alcuni settori come i trasporti) rispetto a quanto finora stimato. Peraltro l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), nel proprio rapporto "Net zero by 2050" del 18 maggio 2021, ha chiaramente affermato che, per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette globali entro il 2050, sin da quest'anno non sono necessarie e non devono essere approvate nuove estrazioni di combustibili fossili. Inoltre, l'ultimo incidente che ha alimentato l'occhio di fuoco nel mare a 140 metri dalla piattaforma Ku-Charly, nel più grande campo petrolifero di Pemex, Ku-Maloob-Zaap, ubicato nella baia di Campeche, a sud del golfo del Messico dovrebbe far riflettere rispetto ai potenziali impatti che il gas comporta sul clima;

solo pochi giorni fa, nell'allegato alla proposta di decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, è stato indicato chiaramente, rispetto all'utilizzo di gas per la produzione di idrogeno da impiegare nei settori cosiddetti "hard to abate", che: "Il gas naturale non riceverà alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete". I fondi europei, dunque, non potranno essere utilizzati a tal fine;

in considerazione dei vincolanti obiettivi nazionali, europei e internazionali di riduzione delle emissioni e di contrasto al cambiamento climatico, nonché degli importanti investimenti in energie rinnovabili effettuati da numerose compagnie del settore petrolifero e del gas, per l'Italia il gas naturale non può che rappresentare una tecnologia in via di dismissione, senza possibilità di investimenti a medio e lungo termine, e dovrebbe essere valutato, con estrema cautela, per un periodo di transizione solamente per quei Paesi che vedono una forte presenza del carbone nella propria produzione energetica;

preso atto che:

numerosi Stati membri hanno preso, anche a mezzo stampa, una chiara posizione chiedendo l'esclusione dalla lista degli investimenti sostenibili o di transizione dell'energia nucleare e del gas naturale: Austria, Danimarca, Germania e Lussemburgo hanno inviato una lettera diretta a vari membri della Commissione europea, incluso il commissario europeo per il clima e del green deal europeo Frans Timmermans, criticando duramente le posizioni del Centro comune di ricerca e chiedendo espressamente di escludere l'energia nucleare dagli atti delegati;

gli Stati membri esprimono la propria posizione durante l'attuale definizione, da parte della Commissione con il sostegno di gruppi di esperti, del testo degli atti delegati. Inoltre, a seguito dell'adozione dell'atto da parte della stessa Commissione, potranno, nell'ambito del Consiglio e contestualmente al Parlamento europeo, formulare obiezioni entro due mesi;

valutato che:

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-02713, svolta il 21 luglio 2021 presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il sottosegretario per la transizione ecologica Vannia Gava ha chiarito che l'ipotesi di una proposta legislativa sulla tassonomia verde prefigura una decisione ancora da assumere e fasi di valutazione ancora da svolgere;

il sottosegretario ha affermato che: "il ministro Cingolani, in varie sedi, ha manifestato perplessità per i cambiamenti del quadro strategico delineato dall'Europa che ne deriverebbero e per le conseguenze sul posizionamento relativo dei singoli Paesi, aspetti che non riguardano solo l'energia ma molti altri interessi politici e di competitività. Sarebbe anche una modifica abbastanza significativa della road map per la transizione ecologica europea, oggi orientata su energie rinnovabili ed efficienza energetica, settori su cui ogni Paese ha assunto un contributo al 2030 e poi ancora al 2050 e su cui la convergenza tecnologica aiuta certamente a trovare economie di scala e a sviluppare una supply chain europea. Ciò, anche a prescindere dalle valutazioni tecniche che potranno essere fatte sul rispetto o meno da parte del nucleare dei requisiti per l'inclusione della tassonomia sulla finanza sostenibile";

ha altresì ribadito che "sempre il Ministro, in occasione di incontri bilaterali, ha espresso contrarietà sulla possibilità di comprendere l'energia nucleare tra le fonti sostenibili, ricordando anche i due referendum con i quali l'Italia ha fatto una scelta diversa e evidenziando il vantaggio competitivo del quale andrebbero a beneficiare i Paesi che fanno uso di energia nucleare. Su questi temi è stata trovata ampia convergenza con la Ministra tedesca, aprendo la strada anche ad iniziative congiunte in sede europea";

con riferimento alla posizione finora assunta dall'Italia ha infine dichiarato che "in realtà non c'è stato un posizionamento ufficiale. Il regolamento sulla tassonomia del 2020/852, seguito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha infatti incaricato la Commissione di adottare atti delegati per definire le tecnologie sostenibili. L'atto delegato che dovrebbe parlare anche del nucleare sarà presentato dopo l'estate",

impegna il Governo ad intraprendere urgentemente ogni opportuna iniziativa presso le istituzioni europee al fine di escludere le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale da quelle che si possano definire sostenibili, ai sensi della regolamentazione sulla "tassonomia verde europea".

(1-00413p. a.)

Interrogazioni

LUPO, DI GIROLAMO, FEDE, PAVANELLI, ROMANO, MAUTONE, DI PIAZZA, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, BOTTICI, PIRRO, TRENTACOSTE, PRESUTTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico. - Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

il decreto ministeriale di costituzione della nuova società (denominata Italia trasporto aereo S.p.A., ITA) è stato firmato il 9 ottobre 2020 e, in data 21 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

considerato che:

il citato articolo 79, al comma 6, prevedeva la possibilità di trasferire il personale ricompreso nel perimetro delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, insieme con i complessi aziendali da cedere ad ITA;

il decreto-legge n. 34 del 2020, con l'art. 202, comma 1, lett. d), ha abrogato tale disposizione, eliminando, di conseguenza, la possibilità prevista dalla norma originaria di costituzione di ITA di trasferire il personale con i complessi aziendali;

il 23 febbraio 2021 l'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società ITA, raccomandando, tra l'altro, di garantire a tutti i dipendenti di Alitalia e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria di svolgere le attività di addestramento e aggiornamento dei brevetti aeronautici presso il centro di addestramento della compagnia, e di adoperarsi al fine di garantire il mantenimento delle licenze, certificazioni, titoli professionali ai lavoratori del trasporto aereo di ogni qualifica e mansione;

il parere ha altresì segnalato l'urgenza di garantire la disponibilità di ammortizzatori sociali idonei a fronteggiare le specifiche necessità del comparto del trasporto aereo, almeno fino alla realizzazione della strategia di reintegro dei lavoratori prevista dal piano, prevedendo a tal fine anche un adeguato intervento di sostegno finanziario straordinario per il 2021 del FSTA (fondo di solidarietà del trasporto aereo);

l'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, ha introdotto nuove disposizioni concernenti l'operatività di Alitalia e di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, le modalità di cessione dei complessi aziendali, nonché le modalità di esecuzione del programma della procedura di amministrazione straordinaria;

considerato inoltre che:

il 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA S.p.A., come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute e nella stessa data il consiglio di amministrazione di ITA ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025 con le variazioni richieste dalla Commissione europea;

dal piano approvato emerge che ITA avvierà le proprie operazioni nel 2021 con un numero di dipendenti, assunti per gestire l'attività "aviation", pari a 2.750-2.950, che salirà a fine piano (2025) a 5.550-5.700 persone. Tutte le persone verranno assunte con un nuovo contratto di lavoro. Qualora ITA si aggiudicasse le gare bandite da Alitalia in amministrazione straordinaria relative alle attività di "ground handling" e "manutenzione", è previsto a conclusione del piano (2025) l'impiego di fino a 2.650-2.700 risorse per la parte ground handling e di 1.100-1.250 risorse nell'area che attiene alla manutenzione;

rilevato che:

a quanto risulta agli interroganti una parte del personale di Alitalia in amministrazione straordinaria è stato assunto in ITA;

da notizie di stampa si apprende che, al fine di segnare la discontinuità con le società in amministrazione straordinaria, il contingente di personale della ITA dovrà essere assunto ex novo, previa procedura selettiva tramite una piattaforma gestita da una società terza che si occuperà delle selezioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle procedure e dei criteri adottati nella selezione del personale già assunto da ITA S.p.A. nonché di quelli che saranno impiegati per il contingente di personale della società stessa che dovrà essere assunto ex novo affinché siano garantiti i principi di trasparenza e siano evitate discriminazioni tra i lavoratori;

quali strumenti intendano attivare, con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali, per il personale che resta nelle società Alitalia S.p.A. e di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

quali iniziative intendano intraprendere per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'indotto.

(3-02787)

GALLONE - Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

considerati gli obiettivi del nuovo piano europeo di azione per l'economia circolare, presentato a marzo 2020 dalla Commissione europea, e le conclusioni del piano, approvate a dicembre 2020, l'Italia si trova in una posizione di relativo vantaggio in termini di produttività delle risorse ed eco-innovazione in certi ambiti, come il riciclo degli imballaggi (con il 73 per cento di imballaggi avviati al riciclo, l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi europei del 2025) e la produzione di nuovi materiali sostenibili, come le bioplastiche;

a tutt'oggi la produzione dei rifiuti urbani in Italia è ancora pari a circa mezza tonnellata pro capite, quantità che sale a 3 tonnellate considerando la totalità dei rifiuti, compresi quelli speciali. Per questa ragione il PNRR (missione 2) ha dedicato circa 3 miliardi di euro in progetti finalizzati a potenziare la rete della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, in particolare di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), plastica e tessuti, ancora carenti nel Centro-Sud, in modo da raggiungere per tempo gli ambiziosi target UE;

l'insieme di questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l'orizzonte del 2026, con tappe sempre più stringenti che prevedono, idealmente, il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani, e la riduzione del 30% delle microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030. Obiettivi che diventano ancora più ambiziosi per la metà del secolo;

è quindi necessario implementare la raccolta e il riciclo delle plastiche anche per creare nuove supply chain per i polimeri riciclati che consentano di sostenere il mercato interno;

il recepimento della direttiva (UE) n. 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente prevede una serie di misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano supportare la realizzazione dell'impiantistica per il riciclo meccanico e chimico delle plastiche al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di avvio al riciclo degli imballaggi in plastica e l'infrastrutturazione del sistema di raccolta differenziata per l'incremento delle percentuali di raccolta dei rifiuti plastici;

se intendano adottare strumenti di fiscalità ambientale finalizzati alla promozione dell'utilizzo della plastica riciclata in conformità al quadro di riferimento comunitario.

(3-02788)

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la spinta ecologista, guidata da posizioni puramente ideologiche, sembra stia influenzando gli orientamenti della Commissione europea sulla transizione ecologica, con l'intento di screditare l'agricoltura italiana e la filiera del made in Italy;

il sistema agricolo italiano, contrariamente a ciò che si vuole far credere, da anni sta investendo in politiche finalizzate al miglioramento del clima e dell'ambiente, ponendosi come modello di riferimento per l'Europa e per il mondo;

l'agricoltura italiana, infatti, produce emissioni di CO2 equivalenti a circa 30 milioni di tonnellate l'anno, contro 77 milioni della Francia e oltre 60 milioni della Germania. Per un chilogrammo di carne si emette un quinto di CO2 di quanto avviene negli Stati Uniti o in Asia; inoltre l'uso di antibiotici è inferiore del 42 per cento e dei pesticidi del 35 cento;

l'USDA, il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, ha valutato che, a seguito dell'aumento degli oneri che scaturirebbero dall'attuazione delle politiche del "Green Deal" a carico del sistema produttivo, la produzione agricola europea potrebbe crollare di oltre il 10 per cento, generando un'instabilità a livello mondiale;

la preoccupazione di molti è che di tale indebolimento potrebbero in primo luogo avvantaggiarsene le multinazionali del cibo, che da tempo stanno investendo su modelli alimentari basati su cibi ultra processati e sintetici, sponsorizzati come alternativa sostenibile alla produzione di alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura tradizionale;

l'Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo, che è necessario preservare, anche attraverso il rafforzando e la valorizzazione del forte legame esistente tra l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, il quale determina l'unicità delle produzioni agroalimentari italiane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia riconoscere all'agricoltura tradizionale un ruolo di assoluta centralità nelle politiche di attuazione del "Green Deal" europeo, quale modello di riferimento delle strategie europee a supporto della conservazione della biodiversità e della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

(3-02789)

LOMUTI, TRENTACOSTE, FEDE, CROATTI, RICCIARDI, TURCO, FENU - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

come evidenziato nel Next Generation EU (NGEU), la ripresa dovrà essere necessariamente inclusiva e all'insegna della coesione sociale e della convergenza territoriale per evitare che l'attuale crisi aumenti le disuguaglianze sotto tutti i punti di vista: tra persone, tra generazioni, tra territori. Alcune caratteristiche peculiari del Mezzogiorno, delle differenziate conseguenze della prima serie di chiusure (specie a marzo-aprile 2020) e dell'evoluzione dei divari territoriali in Italia nel periodo successivo al 2008, inducono a sostenere che, in assenza di appropriati interventi di politica economica, il divario tra Nord e Sud sia destinato a crescere ulteriormente;

una serie di indicatori di reazione alla crisi, suggeriscono che la maggiore resilienza è al Centro-Nord rispetto al sud Italia. In particolare, una maggiore percentuale di imprese del Nord e del Centro (più del 40 per cento), rispetto al Sud (35 per cento) ha ripreso l'attività dal 4 maggio 2020, mentre è più elevata al Sud la percentuale di imprese che hanno cessato l'attività o che non prevedono di riprenderla entro la fine dell'anno corrente (3,8 per cento contro valori intorno al 2 per cento nel Nord);

esiste un fondato timore che gli effetti di lungo periodo della crisi saranno più profondi e duraturi nelle Regioni meridionali. Infatti, le recenti previsioni SVIMEZ (contenute nel rapporto 2020) indicano una ripresa economica, già nel 2021, decisamente più marcata nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno (più 4,5 per cento contro più 1,2 per cento) e se si guarda alla precedente crisi del 2008, l'evoluzione del divario Nord-Sud in termini di PIL pro capite, rivela che nei momenti di recessione, le aree più arretrate sono anche le meno resilienti. Oltre a tale considerazione, si evidenziano due fattori di debolezza che giocano a sfavore della ripresa del Mezzogiorno: il primo, è la percentuale di lavoratori irregolari (18 per cento al Sud contro circa il 10 per cento al Nord); il secondo, è il digital divide (la quota di imprese con un livello di digitalizzazione basso o molto basso supera l'80 per cento nel sud d'Italia);

in risposta all'eccezionalità della crisi pandemica, il Governo ha stanziato misure eccezionali a sostegno di imprese e lavoratori, ma tali interventi hanno raggiunto principalmente i lavoratori regolari. Si attende, dunque, un incremento della povertà al Sud dove la percentuale di famiglie in povertà relativa aveva già superato la soglia del 20 per cento nel 2019, il doppio rispetto alla media nazionale;

la crisi attuale, inoltre, dovrebbe accelerare l'adozione da parte di imprese di modelli organizzativi che sfruttano le tecnologie digitali e le imprese del Mezzogiorno potrebbero non essere pronte a cogliere questa opportunità: la digitalizzazione, quindi, rappresenta la leva essenziale e determinante per far sì che l'attuale opportunità offerta dalle nuove tecnologie sia un'occasione per garantire una crescita di medio-lungo termine, che restringa i divari territoriali. Dalle infrastrutture agli incentivi, agli investimenti in tecnologie digitali da parte delle imprese, con un'attenzione particolare alle aree meno sviluppate, le simulazioni realizzate dalla SVIMEZ nel suo ultimo rapporto 2020 sull'economia del Mezzogiorno, mettono in evidenza come una ripartizione delle risorse del NGEU in base al trend storico (22,5 per cento del totale nazionale) non sarà sufficiente a restringere i divari territoriali in termini di crescita, sia di breve che di lungo periodo (si avrà convergenza territoriale nell'ipotesi del 34 per cento e ancor di più in quella del 50 per cento delle risorse destinate al Mezzogiorno);

l'impulso agli investimenti nelle nuove tecnologie deve necessariamente essere accompagnato anche da misure che incentivino gli investimenti delle imprese in formazione, altrimenti la forbice Nord-Sud potrebbe allargarsi inesorabilmente, con il rischio di disperdere sforzi e risorse economiche;

considerato che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mira alla riduzione delle disuguaglianze generazionali, di genere e territoriali. Riguardo al terzo obiettivo, il Governo ha dichiarato la volontà di investire non meno del 40 per cento delle risorse del PNRR al Sud, pari a circa 83 miliardi (pag. 37 del PNRR). Tuttavia, esaminando il Piano nel dettaglio, sono allocati al Mezzogiorno solo 35 miliardi, mentre, la restante parte verrà ripartita attraverso bandi;

riguardo alle somme destinate al Sud per il riequilibrio territoriale, è stato rilevato che una precisa quantificazione dell'investimento al Mezzogiorno è contenuto in 33 delle 157 misure del PNRR e in 5 del Fondo Complementare (FC). Tali misure vengono quantificate in 22 miliardi e 209,27 milioni di euro: quindi nei documenti ufficiali risulta che le somme destinate al Mezzogiorno sono poco più di un quarto di quanto inizialmente dichiarato (cioè più del 40 per cento);

esistono ulteriori somme da allocare al Sud in altre 22 misure del PNRR e in altre 6 del Fondo complementare, il cui ammontare, però, arriva solo a 13 miliardi di euro e 126 milioni di euro;

alcune misure di incentivazione degli investimenti di imprese, saranno allocate sulla base delle richieste, mentre, in altre misure, i beneficiari non sono le imprese ma soggetti pubblici. Laddove, invece, non vi sia alcun indirizzo di allocazione territoriale, essa scaturirà dalle decisioni relative al riparto delle risorse effettuate dai decisori pubblici nazionali, incaricati dell'attuazione delle misure. Sarà frequente il ricorso all'utilizzo del bando tra le amministrazioni pubbliche destinatarie finali;

il primo, e principale problema, è che è del tutto assente in questi casi un indirizzo politico verso la perequazione delle dotazioni infrastrutturali e della disponibilità dei servizi nelle diverse aree del Paese, in presenza di divari territoriali estremamente ampi. Pertanto, in assenza di indirizzi politici territoriali, l'allocazione dipenderà dai criteri che saranno definiti nei molti bandi. Relativamente a tale ultimo punto, l'esperienza italiana è particolarmente critica e richiederà la massima attenzione; sono infatti molto numerosi i casi in cui i criteri per i bandi hanno penalizzato le regioni più deboli del Paese: criteri apparentemente tecnici, neutrali e invece volti a predeterminare almeno in parte l'esito dei riparti. Per scongiurare tali esiti possono essere sicuramente rilevanti le capacità delle amministrazioni di volta in volta chiamate a concorrere per queste risorse, ma, pur non essendovi evidenze univoche al riguardo, è possibile ipotizzare che proprio nelle aree più deboli del Paese, le amministrazioni possano essere meno attrezzate per tali progettualità;

la cifra di più di 80 miliardi di investimenti nel Mezzogiorno indicata nel Piano appare, dunque, come un "totale in cerca di addendi" e l'impatto del PNRR sull'economia e l'occupazione del Mezzogiorno, così come presentato nel Piano, è anch'esso al momento solo una ipotesi: possibile ma non garantita;

nel definire il sistema di controllo e monitoraggio sugli interventi, il PNRR ha previsto un ruolo attivo del Parlamento, attraverso la trasmissione di relazioni periodiche da parte del Governo;

la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR;

la Cabina di regia trasmette, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, l'impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al lavoro,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, e di vigilare sul corretto utilizzo delle medesime risorse.

(3-02790)

GRANATO, ANGRISANI, LA MURA, GIARRUSSO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. - Premesso che:

secondo l'articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

secondo l'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (comma 1); è compito della Repubblica, inoltre, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2);

gli articoli da 13 a 28 della parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini) sono riservati ai rapporti civili ed ivi trovano luogo, tra gli altri, i diritti di riunione (art. 17) e associazione (art. 18) e le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e circolazione (art. 16);

valutato che:

il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il provvedimento, attualmente in fase di conversione in legge, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175;

in particolare, nel testo vigente, l'articolo 3 stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, sia consentito (in zona bianca, gialla, arancione o rossa, sulla base delle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (il cosiddetto green pass) l'accesso ai seguenti servizi e attività: "a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici";

considerato che:

a seguito della prevalenza della variante "delta" nella diffusione del contagio da COVID-19, non risultano disponibili studi scientifici volti a dimostrare che, in tale nuovo contesto, i vaccinati possano risultare meno contagiosi dei non vaccinati;

sia i soggetti vaccinati con prima o seconda dose (uno dei requisiti per ottenere il cosiddetto green pass) sia i soggetti non vaccinati, dunque, hanno le stesse possibilità di contagiare e contagiarsi, contribuendo allo stesso modo alla circolazione del virus;

lo strumento del green pass, perciò, risulta essere piuttosto illusorio; quanti lo abbiano ottenuto, a seguito dell'avvenuta vaccinazione, ritengono infatti di poter essere praticamente "immuni" dal virus, causando, dunque, un effetto distorsivo piuttosto evidente e potenzialmente disastroso, in quanto produce come conseguenza l'abbassamento della soglia di attenzione e cautela in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione dei contagi (utilizzo delle mascherine e di soluzioni disinfettanti; mantenimento del distanziamento sociale);

dal 1° luglio 2021, da quando è in vigore il green pass europeo, grazie al quale si sono potuti celebrare eventi con finanche migliaia di persone (eventi sportivi, matrimoni) si è manifestata l'insorgenza di diversi focolai in tutta Europa, che hanno interessato proprio i cittadini dotati di green pass, che hanno partecipato agli eventi (ad esempio quasi mille persone sono risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, che si è tenuto il 3 ed il 4 luglio, che ha visto la partecipazione di circa 20.000 spettatori, tutti muniti di green pass), così da determinare una anomala impennata della curva dei contagi fuori stagione, che non trova riscontro nella situazione dell'estate del 2020, quando ancora i vaccini non erano disponibili;

considerato, inoltre, che da ultime notizie di stampa si apprende della recente volontà del Governo di introdurre il green pass anche per tutto il personale scolastico, ai fini dell'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nonostante la percentuale dei soggetti vaccinati si aggiri attorno all'85 per cento e la gran parte degli studenti, alla ripresa dell'attività in presenza, non saranno vaccinati; tale misura, dunque, oltre che insensatamente coercitiva, poiché di fatto obbliga il personale scolastico alla vaccinazione, non produrrà alcun beneficio per la riduzione della circolazione del virus,

si chiede di sapere:

se, alla luce della prevalenza nella diffusione dei contagi da COVID-19 della variante "delta", non controllata dal vaccino, non si sia valutato che l'adozione della misura di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (il cosiddetto green pass), a partire dal 6 agosto 2021, produca effetti, a giudizio degli interroganti, ingiustificatamente discriminatori nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, causando una restrizione ingiustificata della sfera giuridica dei privati coinvolti (le limitazioni alla libertà di circolazione e, in luogo privato chiuso, ai diritti di associazione e riunione) rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico collettivo (la limitazione della diffusione del virus COVID-19);

se non si valuti più idoneo, data l'insorgenza continua di varianti, che sono fuori dal controllo dei vaccini, puntare su adeguati protocolli di sicurezza e sulle terapie domiciliari precoci alternative, che sono oggi già disponibili, non limitando oltre la circolazione di cittadini che, se sani, anche se non vaccinati e non sottoposti entro le 48 ore a test molecolare (che costa dai 20 ai 35 euro, non è fornito gratuitamente, come sarebbe stato ragionevole in base all'articolo 3 della Costituzione), non possono legittimamente essere interdetti all'esercizio delle medesime prerogative costituzionali.

(3-02791)

PARRINI, BITI, FEDELI, ROSSOMANDO, CIRINNA', MIRABELLI, ASTORRE, PITTELLA, MARGIOTTA, PINOTTI, COMINCINI, LAUS, ROJC, BOLDRINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, NANNICINI, D'ALFONSO, BRESSA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso del documentario televisivo "Prima della strage", realizzato da Valerio Cataldi con la collaborazione di Andrea Palladino e andato in onda su Rainews24 nell'ambito del programma "Spotlight" domenica 1° agosto 2021, un giorno prima del 41esimo anniversario della Strage di Bologna, sono state mostrate immagini documentanti la partecipazione dell'ex terrorista nero Mario Tuti a non meglio precisati "campi estivi" nazionali dell'associazione denominata "Blocco Studentesco", organizzazione giovanile del movimento politico di estrema destra "Casa Pound Italia";

l'impronta apertamente neofascista dell'associazione "Blocco Studentesco" risulta evidente fin dal simbolo prescelto come propria bandiera, ovvero il "fulmine cerchiato" che richiama direttamente l'emblema con cui si rese tristemente famosa l'Unione dei Fascisti Britannici, creata da Edward Ernald Mosley nel 1932 e rimasta attiva fino all'arresto del suo fondatore nel 1940;

premesso, inoltre, che Mario Tuti (oggi in regime di semilibertà e fondatore nei primi anni Settanta dell'organizzazione neofascista Fronte Nazionale Rivoluzionario) è stato uno degli esponenti di maggior rilievo dell'eversione nera nel nostro Paese, riportando tra l'altro condanne definitive a due ergastoli per tre omicidi compiuti il 24 gennaio 1975, quando a Empoli, città dove era nato e lavorava e risiedeva, uccise i due poliziotti, Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, ferendone gravemente un terzo, Arturo Rocca, e il 13 aprile 1981, quando all'interno del carcere di Novara uccise il detenuto Ermanno Buzzi insieme al terrorista neofascista Pier Luigi Concutelli, e altre due condanne, rispettivamente a 20 anni e a 14 anni e 2 mesi di reclusione, per attentati ai treni, perpetrati tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975 sulla linea ferroviaria Firenze-Chiusi, nonché per aver promosso e diretto tra il 25 agosto e il 1° settembre 1987 una rivolta di detenuti nel penitenziario di Porto Azzurro all'Isola d'Elba;

considerato che:

le notizie riportate, peraltro confermate anche da altre fonti, sono motivo di grande preoccupazione in un Paese come l'Italia, dove la democrazia è nata dalla sconfitta della dittatura fascista e tali da suscitare non soltanto un senso di inaccettabilità morale e politica, ma anche pesanti interrogativi sulla legittimità giuridica dei fatti evidenziati, alla luce di quanto disposto da norme di fondamentale importanza del nostro ordinamento come la cosiddetta legge Scelba e la cosiddetta legge Mancino;

più in particolare, i fatti evidenziati, come immediatamente ha fatto rilevare la sindaca di Empoli Brenda Barnini, hanno generato una reazione di sconcerto, di sdegno e di profonda inquietudine nella comunità di Empoli, una città nella quale il duplice omicidio compiuto da Mario Tuti nel 1975 rappresenta una ferita non rimarginabile e non dimenticabile, nonché una città così saldamente e storicamente legata ai valori democratici e antifascisti da essere stata insignita, proprio per il grande contributo offerto alla lotta antifascista, della Medaglia d'Oro al merito civile, e tradizionalmente riconosciuta dagli storici della materia quale "capitale morale dell'antifascismo toscano";

considerato altresì che:

appare doveroso fare piena chiarezza su natura, modalità e finalità dei ricordati "campi estivi", in quanto appaiono suscettibili di rappresentare altrettante iniziative di propaganda e di indottrinamento di valori incompatibili con i principi di democrazia, libertà e antifascismo, che sono stati posti a fondamento della Costituzione della nostra Repubblica;

i fatti riportati non consentono nessuna minimizzazione o sottovalutazione visto che i precetti antidemocratici, razzisti e liberticidi tipici dell'ideologia fascista costituiscono una minaccia rispetto alla quale non si può e non si deve mai abbassare la guardia,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati in premessa e quali eventuali iniziative di competenza intendano adottare riguardo all'organizzazione di campi nazionali da parte di un'organizzazione giovanile di estrema destra di stampo apertamente neofascista, con la partecipazione di un ex terrorista neofascista, che, pur trovandosi adesso in regime di semilibertà, è stato condannato a più ergastoli per fatti di sangue commessi negli anni Settanta e Ottanta.

(3-02792)

MANTOVANI, CROATTI, PESCO, LANZI, TONINELLI, LUPO, VANIN, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PIRRO, MONTEVECCHI, FERRARA, DONNO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

da notizie a mezzo stampa, si apprende che il Governo avrebbe riconosciuto un contributo economico per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana ("Gazzetta di Modena" del 29 luglio 2021);

il progetto di realizzazione della nuova autostrada interessa la regione Emilia-Romagna. Il tracciato di quest'opera dovrebbe percorrere in modo trasversale, con direzione ovest-est, il quadrante nord-orientale della pianura emiliana, attraversando le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

da anni, associazioni e comitati locali denunciano l'elevato costo del progetto, la non rispondenza con le esigenze di mobilità del territorio, il disagio per i residenti in prossimità del tracciato e il danno ambientale che potrebbe provocare, in una zona già colpita da eventi sismici;

considerato che:

l'articolo di stampa fa riferimento alla risposta data ad una interrogazione, presentata presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, dall'assessore regionale alle infrastrutture, Andrea Corsini, il quale ha riferito che il Governo avrebbe confermato che sono disponibili 200 milioni di euro per la realizzazione della Cispadana per il tratto Reggiolo (Reggio Emilia)-Ferrara;

al contempo, per quanto riguarda il rinnovo della concessione autostradale, scaduta nel 2014 e prorogata più volte fino al 31 luglio 2021, per la A22 del Brennero (gestita dalla società Autostrada del Brennero S.p.A., che attualmente partecipa per il 51 per cento alla società ARC Autostrada Regionale Cispadana S.p.A., la quale si dovrebbe occupare della realizzazione della Cispadana), sempre secondo l'articolo che cita le dichiarazioni di Corsini, sarebbe stato proposto un parternariato pubblico-privato con lo strumento della finanza di progetto. Tale parternariato vedrebbe la società di gestione Autostrada del Brennero S.p.A. farsi promotrice di una "concessione di corridoio", che potrebbe essere la risoluzione del nodo del rinnovo della concessione;

a quanto risulta agli interroganti, la cosiddetta "concessione di corridoio" non si può assegnare senza gara a un'azienda che non è completamente pubblica come Autostrada del Brennero S.p.A.,

si chiede di sapere:

se risulti vera la disponibilità di contributo pari a 200 milioni di euro per la realizzazione della Cispadana e da quale fondo finanziario siano erogate tali risorse;

se sia stata effettuata una proposta di parternariato pubblico-privato per rinnovare la concessione per la A22 del Brennero già scaduta e, nel caso, quali siano i termini di questa proposta e come essa si concilii con la disciplina europea;

se il Governo non ritenga di dover valutare l'opportunità di realizzare questo nuovo asse viario autostradale, con conseguente nuovo consumo di territorio e dispendio di risorse pubbliche, mentre sarebbe auspicabile una strada a scorrimento veloce, che non imponga il pagamento di un pedaggio e agevoli la viabilità ordinaria.

(3-02793)

CROATTI, GIROTTO - Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) interviene, in adesione al programma "Next generation EU", sugli obiettivi climatici e ambientali e sulle politiche sanitarie, sociali, tecnologiche e del lavoro nella prospettiva della "transizione ecologica" proposta dal Governo e specificata come "rivoluzione verde". Il PNRR intende continuare il processo di integrazione del sistema energetico nazionale in quello dell'Unione europea, che ha come obiettivo la riduzione del 55 per cento al 2030 delle emissioni dei gas serra (GHG) quale approvato dal Consiglio d'Europa;

la "transizione ecologica" del PNRR richiede una nuova struttura delle imprese e del lavoro per incrementare fortemente l'occupazione nelle attività green, in particolare nel settore delle energie rinnovabili sostituendo gli impianti a combustibili fossili;

le acquisizioni epidemiologiche emerse durante la pandemia da COVID-19 correlano, sulla base di centinaia di studi scientifici, la mortalità all'esposizione a particolato sottile (PM 2.5) e richiedono una speciale prevenzione sanitaria, anche al di fuori della situazione epidemica, per limitare al massimo il PM 2.5, che è il diretto prodotto delle combustioni, e specialmente dei combustibili fossili impiegati nei trasporti, nell'industria e per il riscaldamento domestico;

ENI ha mostrato e mostra una pervicace resistenza a voler restare legata alle attività connesse alle fonti energetiche fossili, che inoltre procurano sicuri danni alla salute e all'ambiente, infatti continua a ignorare il monito dell'International Energy Agency (IEA) dei Paesi OCSE, la quale afferma che nel cammino verso la "neutralità climatica" al 2050 "non c'è più spazio per nuovi investimenti su petrolio e metano" (IEA Report, 18 maggio 2021);

con istanza prot. n. 17286, ENI ha chiesto, nel giugno scorso, al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per il suo progetto Carbon Capture & Storage (CCS), un programma sperimentale, basato sull'utilizzo del metano, in particolare per la produzione di idrogeno (idrogeno "blu"), di stoccaggio geologico dell'anidride carbonica, prodotta dal metano, nella concessione di coltivazione "A.C 26.EA" (Porto Corsini Mare), della quale è unica titolare, nel mare Adriatico al largo di Ravenna; ciò, nonostante l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna si sia pronunciata il 30 giugno 2021 contro il finanziamento del progetto CCS dell'ENI a valere su fondi dell'Unione europea (UE) per la ricerca;

l'impegno di ENI nelle fonti rinnovabili di nuovi 15 GW al 2030, se confrontato con quello delle sue dirette concorrenti alla stessa data (Total nuovi100 GW, BP nuovi 50 GW) risulta così umiliante da spingere l'Ente a concludere un'operazione meramente finanziaria di acquisizione di 13 impianti eolici onshore nell'Italia meridionale ("Il Sole 24 Ore", 10 luglio 2021), un'operazione di facciata che la mantiene largamente al di sotto delle citate società concorrenti;

considerato che:

l'obiettivo di riduzione delle emissioni GHG da parte dell'Eni è del 25 per cento al 2030, peraltro calcolato rispetto al 2018;

un tribunale olandese ha intimato alla Shell di tagliare del 45 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030;

ENI, con la sua attività centrata sui fossili ora e nel futuro, danneggia la salute dei cittadini mettendo inoltre a rischio, con gravi implicazioni economiche e sociali, il conseguimento da parte dell'Italia dell'obiettivo UE del 55 per cento di riduzione dei GHG al 2030, proprio mentre la Germania diventa capofila nella UE con l'obiettivo del 65 per cento di riduzione al 2030;

gravi impatti negativi, oltre che ambientali e sanitari, relativi alle trasformazioni necessarie al mondo del lavoro, possono derivare dalle resistenze di ENI al cambiamento, in particolare dai ritardi causati dal prevalere di interessi e logiche aziendali su quelli del Paese;

i progetti di cattura e stoccaggio CO2 che ENI continua a fare ventilare al largo della fascia litoranea ravennate, non possono che essere considerati lesivi di un progetto che veda la città di Ravenna, come polo di produzione di energia rinnovabile, a zero impatto di emissione;

la politica energetica rappresenta un punto nevralgico, per una realtà come quella ravennate, da troppo legata all'estrazione di idrocarburi. Dallo stanziamento di 68,9 miliardi di euro del "Next Generation UE", per una transizione energetica, basterebbe già da solo lo stanziamento del polo eolico (Progetto Agnes - 70 mln di euro in tre anni) o il progetto di solarizzazione del CER del canale Emiliano-Romagnolo, per seguire la via delle rinnovabili;

l'idrogeno verde, oggi considerato da alcuni come una produzione ecologica, ma ancora troppo cara potrà raggiungere, come accaduto per i costi di produzione di energia solare, i costi di energia a produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatore in grado di competere con tutti i combustibili fossili entro 5 anni;

i numeri della filiera di energia alimentata ad idrogeno verde, parlano di 30 miliardi di giro d'affari contro un'importazione di 40 miliardi di carburanti fossili annuo per il nostro Paese. Si potrebbe non solo raggiungere l'autosufficienza energetica a zero emissioni, ma addirittura esportarla. Con il know how delle eccellenze cittadine in campo estrattivo, la riconversione sarebbe non solo più facile, ma anche all'avanguardia e più idrogeno verde si produrrà più il costo di produzione diminuirà e con esso il costo dell'energia prodotta, con evidenti ricadute sull'ambiente, sulla salute e sull'occupazione;

tutte queste criticità sono state sollevate con lettere inviate al Presidente del Consiglio dei ministri e con appelli presentati da esponenti del mondo della ricerca e dell'associazionismo ambientalista, fino alla stessa diffida inviata all'ENI per danni temuti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per sollecitare ENI a: desistere dal perseguimento di politiche che arrecano danno alla salute dei cittadini, agli interessi generali del Paese e che, verosimilmente, non permettono di reggere la concorrenza sul mercato di compagnie operanti nello stesso settore, maggiormente pronte al cambiamento; cambiare rapidamente strategie industriali e atteggiamenti nei confronti dei cittadini, impegnandosi nella sostituzione dei combustibili fossili con energie rinnovabili, in particolare con una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 45 per cento al 2030 e praticare la raccomandazione del regolamento di "Next Generation EU" di realizzare entro il 2025 il 40 per cento degli obiettivi 2030 di generazione elettrica da fonti rinnovabili, adempiendo così al ruolo che le compete in virtù delle risorse tecnologiche e della capillarità delle infrastrutture che possiede e del ruolo di importanza storica nel settore energetico che riveste.

(3-02795)

MARCUCCI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della cultura. - Premesso che:

nell'ambito del progetto "Bellezza" - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati, progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati appartenenti agli enti locali, già nel febbraio 2018, a 271 comuni, fu notificato il buon esito delle istanze proposte;

di conseguenza, già da allora, i comuni, facendo legittimo affidamento sulle risorse assegnate, hanno intrapreso l'iter necessario per il completamento dei progetti finanziati (dagli espropri, laddove necessario, alle diverse fasi di progettazione);

in molto casi, come per i comuni di Molazzana e di Careggine, in provincia di Lucca, non sono state ancora date informazioni circa i tempi di attuazione del progetto;

trattandosi, come nel caso dei suddetti comuni, di piccoli o piccolissimi comuni, la realizzazione dell'opera di recupero finanziata dal progetto riveste un'importanza assoluta per l'Amministrazione e per la comunità rappresentata e avere cognizione dei tempi della fase finale di attuazione del progetto diventa essenziale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire, in tempi certi e celeri, il completamento dei progetti finanziati nei comuni di Molazzana e di Careggine e, quindi, la realizzazione di quegli interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale di luoghi particolarmente significativi per i territori in cui ricadono.

(3-02796)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RICCIARDI, TURCO, DI GIROLAMO, QUARTO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, NATURALE, CROATTI, VACCARO, PIARULLI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

l'impoverimento della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, dovuto a una riduzione più marcata degli investimenti pubblici al Sud e nelle isole, ha prodotto una sistematica crescita del gap con la restante parte del Paese: ad oggi l'Italia presenta un'ossatura completamente diversa man mano che dal Settentrione ci si sposta verso il Meridione;

il disegno di legge recante "Legge quadro sulle Autonomie" ha disciplinato alcune disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, con l'obiettivo di mettere un freno a questa sperequazione. Successivamente, la materia è stata normata sia dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), sia dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni). Tuttavia, rispetto alla formulazione contenuta nella citata legge di bilancio, nel testo originario del "Decreto Semplificazioni" sono stati eliminati alcuni riferimenti che avrebbero favorito maggiormente le aree fragili del Mezzogiorno;

più specificamente, tra i "criteri di priorità da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta" non figuravano più alcuni parametri importanti, come ad esempio "il deficit infrastrutturale e di sviluppo" e "la valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno". Pertanto, al fine di modificare la riformulazione adottata nel "Decreto Semplificazioni", la prima firmataria del presente atto, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha presentato un emendamento volto a ripristinare gli stessi parametri presenti nella suddetta legge di bilancio;

inoltre, come evidenziato anche in un articolo del 21 luglio 2021, pubblicato sulla testata "Il Mattino", tra i parametri scelti per "valutare la localizzazione delle infrastrutture" figuravano anche "la densità della popolazione" e la "numerosità delle unità produttive". Parametri, quest'ultimi, che avrebbero potuto penalizzare le aree interne, che sono scarsamente abitate, e favorire le aree industriali, collocate soprattutto nel Settentrione;

tuttavia, un emendamento approvato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del Decreto Semplificazioni ha cancellato l'ultimo testo licenziato dall'Esecutivo, disponendo che "dovrà essere ridefinito e semplificato il procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale";

il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanzia 271 proposte del "Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare" con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. In particolare, per i comuni del Mezzogiorno è previsto un riparto pari al 51 per cento delle risorse totali,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità, i criteri e i parametri che si intendono adottare per effettuare la ricognizione infrastrutturale;

se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di salvaguardare, tra i parametri da adottare, anche gli espliciti riferimenti al Mezzogiorno, già novellati dall'ultima legge di bilancio;

se condivida, altresì, l'opportunità di non inserire tra i parametri da valutare ai fini della localizzazione delle infrastrutture anche la densità della popolazione e la numerosità delle unità produttive;

se gli stanziamenti previsti per le 271 proposte del "Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare" prevedano anche l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

(3-02794)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione, oltre a prorogare lo stato di emergenza nazionale, dovuto alla pandemia, fino al 31 dicembre 2021, introduce anche l'impiego delle certificazioni verdi COVID, i cosiddetti green pass;

l'articolo 3 che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi introduce dopo l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'art. 9-bis; in pratica dal 6 agosto 2021 il green pass (che può essere ottenuto tramite l'inoculazione della prima dose di vaccino, il ciclo vaccinale completo, un tampone negativo o il certificato di guarigione dal COVID-19) dovrà essere utilizzato in zona bianca per l'accesso a "sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 52";

la norma assimila fiere e sagre ai grandi eventi fieristici, al fine di far ripartire manifestazioni da tempo bloccate;

le problematiche interpretative del provvedimento rischiano di portare all'impossibilità di realizzazione di decine di migliaia di eventi sul territorio nazionale da parte delle Pro loco associate, già in difficoltà per le pressanti misure di sicurezza da mettere in atto, con gravi danni sociali ed economici per le piccole realtà territoriali;

considerato che non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all'aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati "in sede impropria" (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture dedicate), per i quali peraltro non è previsto l'obbligo del certificato verde,

si chiede di sapere se si intenda adottare iniziative al fine di superare discrasie e difficoltà interpretative del provvedimento.

(4-05917)

CASOLATI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nella scorsa settimana, diversi manifestanti no TAV arrivati da tutta Italia hanno marciato per i sentieri della val di Susa verso il cantiere dell'alta velocità;

nella giornata di sabato 31 luglio 2021, circa 150 individui, servendosi dei sentieri alti, hanno raggiunto la recinzione sferrando un violento attacco nei confronti delle forze dell'ordine e dei militari ivi presenti a tutela del cantiere;

nel corso dell'attacco, gli attivisti travisati hanno lanciato pietre, fumogeni e bombe carta di elevato potenziale, causando il ferimento di due poliziotti, di cui uno in modo particolarmente grave a seguito dell'esplosione di una bomba carta tra i piedi, e il danneggiamento di 5 automezzi. Gli scontri, iniziati intorno alle ore 16:00 e terminati intorno alle ore 19:30 circa, hanno interessato anche le zone adiacenti all'autostrada Torino-Bardonecchia che, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico dalle ore 18:00 alle ore 19:00;

considerato che:

ormai da anni il conflitto ha assunto un livello di pericolosità tale da mettere in serio pericolo la vita degli operatori delle forze dell'ordine che presidiano i due cantieri;

da anni nelle adiacenze del cantiere TAV di Chiomonte vi è un campeggio di antagonisti, ove si è creato un vero e proprio focal point, in cui si pianificano le strategie eversive;

tali gravissimi episodi dimostrano l'estrema violenza di tali manifestanti che non può più essere affrontata con superficialità ma richiede delle iniziative urgenti volte a tutelare l'ordine pubblico e far rispettare l'ordinamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente intervenire in ordine agli scontri tra forze dell'ordine e antagonisti no TAV in val di Susa, rimuovendo urgentemente il campeggio allestito nelle adiacenze del cantiere di Chiomonte, vietando qualunque iniziativa o manifestazione violenta degli antagonisti, facendo fronte alla carenza di organico della Polizia di Stato attingendo alla graduatoria del concorso bandito nel 2017, attraverso lo scorrimento della stessa graduatoria.

(4-05918)

PISANI Giuseppe, DONNO, VANIN, PAVANELLI, MAUTONE, ROMANO, L'ABBATE, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, MARINELLO, DE LUCIA, NATURALE, GALLICCHIO, PIRRO, ANASTASI, CAMPAGNA, PRESUTTO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco svolge la complessa funzione di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, che si sostanzia nelle attività di soccorso pubblico, oltre che di prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile;

la complessità delle funzioni ha richiesto un sempre maggior impiego di risorse, in termini sia di uomini che di mezzi, ma ancora in molte Regioni la dotazione organica risulta essere insufficiente;

la lacuna è particolarmente grave in quei territori in cui sono ubicati stabilimenti o impianti industriali a rischio di incidente rilevante connesso a sostanze pericolose, così come individuate dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta legge Seveso), e inseriti in un elenco ad opera dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105);

tra loro sicuramente vi sono le attività industriali ricadenti nei siti di interesse nazionale, relative agli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti, agli impianti chimici, alle raffinerie petrolchimiche e di petrolio;

considerato che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), reca una delega al Governo finalizzata a ridisegnare funzioni e compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale anche con soppressione e modifica dei ruoli esistenti e creazione di nuovi, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto un parziale riassorbimento del Corpo forestale in altra forza di Polizia con attribuzione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi di spegnimento con mezzi aerei in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le connesse risorse;

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, e ha incrementato, secondo una determinata scansione temporale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco;

l'articolo 1, commi 389-393, della legge dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), reca un incremento di 1.500 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, distribuita nel seguente modo: non prima del 10 maggio 2019: 650 unità; non prima del 1° settembre 2019: 200 unità; non prima del 1° aprile 2020: 650 unità;

l'art. 33-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (denominato decreto crescita bis), autorizza per il 2019 il Corpo nazionale ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile. Le procedure di tale reclutamento sono state autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018;

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), sono state approvate specifiche disposizioni per il potenziamento e la valorizzazione del Corpo;

è stato inoltre previsto un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco procedendo in parte mediante scorrimento della graduatoria di concorso ed in altra parte attingendo alla graduatoria del personale volontario;

in un momento storico cruciale per la vita del Paese, è importante investire nella sicurezza nazionale,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle norme che stabiliscono un aumento della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di rafforzare e valorizzare il Corpo che opera nelle zone caratterizzate da maggior rischio di incidente rilevante e con quale tempistica.

(4-05919)

RAUTI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

tutte le forze armate ed i corpi militarmente organizzati fanno riferimento per i parametri di arruolamento per i ruoli naviganti al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2003, n. 242, nel quale è stabilito l'"elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità";

inoltre, l'Aeronautica militare e tutte le forze dotate di reparti volo come le forze armate, le forze di polizia e i Vigili del fuoco, durante la selezione esterna o interna, prevedono che i candidati ad essere impiegati su aeromobili ad ala fissa o rotante debbano sottostare correttamente ai parametri dettati dal decreto citato e debbano anche essere sottoposti a visita presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAS); in particolare, all'articolo 21, vengono elencate le imperfezioni in materia di oftalmologia, nello specifico la lettera g) stabilisce che la chirurgia refrattiva, a determinate condizioni, è ammessa per il personale in servizio ad esclusione di piloti e navigatori;

considerato che:

tale scelta operata nel 2003 fu fatta molto probabilmente sulla base delle tecniche di chirurgia oculare refrattiva del tempo, in ottica esclusiva di arruolamento in Aeronautica militare e il decreto, infatti, è tarato quasi esclusivamente sulla selezione di piloti o navigatori di aeromobili ad alte prestazioni in uso solo all'Aeronautica militare;

la norma, ad oggi, non tiene conto dei progressi medici, con particolare riguardo alle moderne tecniche di chirurgia refrattiva definite PRK e Lasik "non incisionale" ormai accettate in diverse forze armate a livello internazionale, compresa la NASA, limitando perciò i nostri aspiranti candidati, tra i quali potenziali piloti che sarebbero impiegati soltanto su aeromobili o elicotteri a basse prestazioni e quasi esclusivamente con equipaggi "multi crew",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 settembre 2003, affinché i criteri selettivi di idoneità vigenti possano essere riconsiderati alla luce delle intervenute evoluzioni della scienza medica, con particolare riferimento alla chirurgia refrattiva con le tecniche laser (PRK e Lasik) anche per piloti e navigatori, al fine di omologare tali criteri selettivi a quelli previsti dalle altre nazioni con le quali l'Italia opera nelle missioni internazionali.

(4-05920)

VITALI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

dopo quasi 2 anni dall'inizio della pandemia, le conseguenze sull'istruzione in DAD (didattica a distanza) dei bambini e degli adolescenti sono ben visibili: in tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno, ovvero più di un terzo dell'anno scolastico medio globale (190 giorni);

come appreso da notizie di stampa, la Regione Marche, organizzandosi per far iniziare agli studenti l'anno scolastico in sicurezza ed in presenza, resta la Regione "apripista" nella sanificazione delle strutture scolastiche attraverso il meccanismo della ventilazione meccanica (tecnologia testata da società accreditata da Accredia), che può ridurre allo 0,4 per cento la contagiosità su una classe di 25 ragazzi in 50 metri quadrati;

in 170 scuole delle Marche il rientro in classe potrà avvenire a seguito di DPI (dispositivi di protezione individuali), vaccinazione e, all'interno, le aule potranno essere rifornite di un sistema di ventilazione meccanica controllata, dagli effetti comprovati, che garantirà un continuo e corretto ricambio d'aria negli ambienti indoor, diminuendo in modo sensibile il rischio di contrarre malattie al chiuso. Le scuole, per godere del contributo, dovranno installare entro fine agosto 2021 l'impianto. Complessivamente, si potrebbero coinvolgere 1.500 aule che ospitano 24.000 studenti in 87 comuni e 5 province,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda dare indicazioni in tal senso anche a tutte le altre scuole sul territorio nazionale in modo da minimizzare, alla luce della vaccinazione e dell'utilizzo dei DPI obbligatori, il rischio di contagio nelle aule scolastiche.

(4-05921)

LANNUTTI, ANGRISANI, BOTTO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che, a giudizio degli interroganti:

mercoledì 28 luglio 2021 e? stato inviato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, a parte l'elencazione delle funzioni, non comporta variazioni rispetto all'impianto generale precedentemente presentato attraverso sparute slide. Esso è stato subito dopo approvato dal Consiglio dei ministri, diventando operativo;

il nuovo regolamento ha soppresso la Direzione generale per le attività territoriali, passo che va nella direzione opposta rispetto a quella indicata da tutta la pubblica amministrazione. Si tratta di una decisione che punta a una diminuzione di rappresentatività e trasversalità del Ministero, che vuole concentrare tutto a Roma, invece di distribuire le attività e disseminarle in ogni angolo del Paese. Tutto ciò nonostante i precedenti legislatori avessero dato grande importanza all'azione di coordinamento, creando un'apposita direzione generale, capace di dialogare con tutte le altre realtà del Ministero e al tempo stesso unificare l'azione dei singoli ispettorati territoriali. Il decreto non ha tenuto conto dei bisogni dei cittadini, delle aziende, delle istituzioni, del sistema Paese e dei lavoratori dello stesso Ministero;

il nuovo regolamento crea una direzione generale, con uno smisurato numero di divisioni, di cui alcune sono chiamate a dialogare con le altre anime del Ministero, senza una benché minima programmazione delle funzioni necessarie e della definizione dei relativi aspetti organizzativi;

il periodo storico attuale, unito alla grave carenza di personale, ha trasformato il Ministero in un castello di carte sorretto dai pochi dipendenti rimasti e qualunque intervento riorganizzativo, senza immissione di nuovo personale, rischia di farne crollare i muri rendendolo meno efficiente ed efficace nel perseguimento degli obiettivi istituzionali propri;

si e? ridimensionato lo sportello del Ministero nelle Regioni nonché il sistema di controllo;

considerato che, sempre a giudizio degli interroganti:

non e? ancora chiaro come si intenda coordinare le attività degli ispettorati e i rapporti con le altre direzioni;

non si comprendono i motivi che hanno portato a trasferire le competenze della divisione VII della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali presso la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni, già trasferite un anno fa, che dopo tanta fatica hanno raggiunto solo da poco un ottimo equilibrio nonostante la gravissima carenza di personale;

difficile risulta la comprensione del perché debbano essere enucleati dall'alveo naturale della politica industriale nel suo complesso le competenze in tema di aerospazio e grandi filiere produttive;

riesce difficile comprendere che cosa significhi in termini di politiche di sviluppo la creazione di una direzione vocata esclusivamente alle PMI e ai settori tradizionali, nella considerazione che il grande assente nel tema dello spacchettamento della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI sia proprio il destino delle politiche per l'innovazione, trasversali a tutti i settori produttivi, a tutte le filiere, a tutte le imprese, qualsiasi sia la loro dimensione;

considerato, infine, che le decisioni prese dal Governo non hanno tenuto conto del parere delle lavoratrici e dei lavoratori del Ministero, addirittura senza nemmeno tenere informati i loro rappresentanti sindacali. È una scelta pesante perché la riorganizzazione del Ministero interviene su aspetti di rilevanza strategica e di forte impatto per la vita lavorativa dei suoi dipendenti. Anche perché contraddice lo spirito del "patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", vivamente condiviso anche da questo Governo che dovrebbe considerare le migliori relazioni sindacali come una risorsa di valore da attivare per innovare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se abbia coscienza di quale peso potrebbe avere in negativo il nuovo regolamento, considerando la centralità del Ministero nella gestione delle progettualità legate al PNRR, rischiando di far diminuire l'efficienza nell'azione amministrativa del Ministero a supporto delle imprese e dei cittadini, anche al livello territoriale;

se intenda costruire un iter di definizione del decreto ministeriale attuativo di segno opposto, in modo da far svolgere un vero confronto costruttivo in grado di riconoscere appieno gli interessi e le aspettative del personale tutto del Ministero e di tutti i soggetti (cittadinanza, imprese, strutture amministrative e sociali nei territori) che ne compongono l'utenza.

(4-05922)

LANNUTTI - Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico. - Premesso che:

"TripAdvisor" è un sito web statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi. Include anche forum di viaggi interattivi ed è diffuso in tutto il mondo;

il sito comprende oltre 200.000 hotel e attrazioni turistiche e più di 30.000 destinazioni nel mondo. TripAdvisor raccoglie le valutazioni scritte dagli utenti utilizzatori delle strutture. Con più di 830 milioni di recensioni e una media di 460 milioni di visitatori ogni mese, TripAdvisor è il più grande sito di viaggi sul web, diffuso in 49 Paesi;

i recensori di TripAdvisor, pur registrandosi al sito con il proprio nome e cognome, possono scegliere se essere visualizzati, dagli utenti del sito, con nome e cognome, con nome e l'iniziale del cognome oppure un nickname. Ciascun visitatore del sito può leggere i commenti degli altri utenti su alberghi, ristoranti, e attrazioni turistiche. È tuttavia necessario essere iscritti al sito per scrivere una recensione. Tutte le recensioni prima di essere pubblicate dovrebbero essere filtrate dalla proprietà del portale che dovrebbe cercare di eliminare ciò che non segue le linee guida del sito. Questo rende il sito più o meno credibile di altri siti sui quali la recensione viene pubblicata immediatamente senza filtro da parte del portale;

per scrivere una recensione su TripAdvisor è necessario dichiarare che questa è unicamente frutto della propria esperienza personale e che non si ha alcun rapporto professionale o commerciale con il recensito né, tanto meno, si è stati pagati per scrivere la recensione. Questa politica però non può evitare il fenomeno di falsi account, che descrivono un'esperienza positiva per favorire un hotel, o negativa, per danneggiare la concorrenza. Il fenomeno, che è stato oggetto di forti critiche, può essere mitigato dal numero elevato di recensioni su alcune strutture, che può in parte neutralizzare il numero di recensioni pilotate che mirano a creare vantaggi o danni;

i limiti strutturali di TripAdvisor più spesso messi in evidenza sono i seguenti: la redazione non può verificare con precisione tutte le informazioni in esso contenute; è possibile scrivere e far scrivere recensioni a pagamento su TripAdvisor; presenta alcuni errori geografici (località sbagliate, errata denominazione dei locali, locali che sono inseriti nelle città capoluogo di provincia anche se invece sono situati in paesi lontani dal capoluogo); alcuni locali compaiono più volte con nomi leggermente diversi; i locali chiusi restano in rete a lungo dopo la chiusura; alcuni locali talvolta sono destinatari di recensioni inappropriate relative alle nuove gestioni che sono subentrate allo stesso indirizzo; vi sono foto associate a località estranee all'area geografica trattata;

considerato che:

in Francia TripAdvisor nel 2011 è stato condannato al pagamento di una multa per alcuni suoi comportamenti considerati illegittimi;

nel dicembre 2014 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione dell'Unione nazionale consumatori, di Federalberghi e di alcuni consumatori, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata, a partire da settembre 2011 e tuttora in corso, da TripAdvisor LLC (società di diritto statunitense) e da TripAdvisor Italy S.r.l., irrogando in solido ai due operatori una sanzione amministrativa di 500.000 euro. Con questo provvedimento, l'autorità antitrust ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella "diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni", pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. In particolare, TripAdvisor pubblicizza la propria attività mediante claim commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche. A giudizio dell'Autorità, le condotte contestate violavano gli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, "risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico". L'intervento puntava ad evitare che i consumatori assumessero le proprie scelte economiche, in ordine ai servizi resi dalle strutture turistiche ricercate sul sito, basandosi anche su informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero. A luglio 2015 la multa è stata annullata dal TAR del Lazio, in quanto ha riconosciuto che non è possibile avere il controllo di tutte le recensioni;

considerato, inoltre, che:

la trasmissione di RAI3 "Report" ha dimostrato in un'inchiesta che la pratica delle false recensioni negative continua nonostante le multe e le condanne. Secondo "Report" ci sono 7.000 persone che recensiscono a pagamento su TripAdvisor hotel e ristoranti, chiedendo dai 300 ai 600 euro per 10 recensioni;

Adam Medros, vicepresidente di TripAdvisor, ha dichiarato: "In Italia non abbiamo nessuna persona che si occupa dei contenuti. Abbiamo degli specialisti che parlano italiano qui, negli Stati Uniti e a Londra. Ma in Italia non ne abbiamo". Proprio per questo motivo il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la responsabilita? di TripAdvisor per omessa vigilanza. "TripAdvisor ha un obbligo di verifica su quelli che sono i contenuti di ciò che viene postato", si legge sulla sentenza;

considerato, infine, che sulla base delle false brutte recensioni centinaia di esercizi commerciali hanno dovuto chiudere e migliaia di sono trovati in serie difficoltà economiche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se intendano attivarsi al fine di indurre TripAdvisor a dotarsi di regole stringenti che obblighino l'azienda a controllare responsabilmente le recensioni pubblicate sul sito;

se ritengano opportuno che siano attivate sanzioni nei confronti di TripAdvisor e delle società che vendono le recensioni in caso di chiusura di un esercizio pubblico dovuta a cattive e immotivate recensioni.

(4-05923)

LANNUTTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

gli italiani sono i più grandi consumatori d'olio d'oliva al mondo. E il nostro prodotto viene riconosciuto universalmente come il migliore;

l'Italia produce troppe poche olive per il suo fabbisogno di consumo interno e di esportazione. Per questo motivo viene importato olio dal Portogallo, dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Tunisia e soprattutto dalla Spagna. Ogni anno almeno la meta? dell'olio d'oliva imbottigliato in Italia da marchi italiani in realtà e? olio straniero;

l'olio comprato all'estero viene miscelato con quello nostrano. La legge impone di indicare se il prodotto arriva da un Paese comunitario, non da quale Paese, ne? di indicare la percentuale di quello italiano. E così si arriva a miscelarne fino all'80 per cento. Il meccanismo favorisce le frodi, e soprattutto penalizza gli onesti;

considerato che:

la trasmissione di RAI Tre "Report" ha condotto un'inchiesta sull'olio, dalla quale emerge che il semplice fatto che l'olio sia imbottigliato in Italia fa lievitare il prezzo di circa due volte. Il meccanismo fa gola soprattutto alle multinazionali dell'olio. "Carapelli Firenze", per esempio, oggi non ha nulla a che fare con la Toscana. Risalendo la catena di proprietà si passa per una holding olandese controllata da una società lussemburghese, a sua volta detenuta da un fondo d'investimento schermato nell'isola di Jersey, canale della Manica. Lo stesso fondo controlla anche la multinazionale dell'olio "Deoleo" con sede in Spagna. Un documento riservato dell'Agenzia delle Dogane, mostrato da "Report", ha illustrato come il gruppo "Deoleo" acquisti olio in Spagna e lo rivenda a sé stesso in Italia per imbottigliarlo come "Carapelli Firenze" o con gli altri marchi di sua proprietà: "Bertolli" e "Olio Sasso";

secondo "Report", molti produttori italiani hanno la potenza di un marchio, lo riempiono con l'olio di altri, perché non sono in grado di produrne abbastanza. In Spagna l'olio costa meno. Lì si compra l'olio vergine, si paga una parte e poi l'azienda italiana fa scrivere in fattura agli spagnoli che hanno venduto olio extravergine d'oliva;

considerato, inoltre, che:

l'olio lampante si ottiene spremendo olive marce o mal conservate, ha un elevato livello di acidità ed e? sgradevole al gusto e all'odore. È l'olio di peggiore qualità;

Josè Luis, direttore Frantoio S.C.A. San Juan in Andalusia, ha dichiarato a "Report": «Gli italiani comprano quello lampante, o al massimo il vergine»;

Luca Veglia, dirigente dell'Ispettorato tutela qualità e repressione frodi, ha dichiarato a "Report": «L'olio lampante viene ripulito attraverso un passaggio in raffineria che toglie i difetti a questo olio. Viene addizionato poi di una parte, più o meno consistente, di un olio buono, di un vero extravergine di oliva, e come e? emerso anche dalle nostre indagini, ci si può fare l'olio extra vergine. Una frode, insomma. Il vantaggio e? che guadagna, su un'autobotte questi, su 300 quintali di olio, a comprare l'olio italiano, a comprare queste schifezze, ci guadagni 100 mila euro ad autobotte»;

il flusso di olio contraffatto dalla Spagna e? talmente alto che gli investigatori che indagano sulla vicenda parlano di associazione per delinquere. Migliaia di tonnellate di olio di bassa qualità acquistate in Spagna vengono spacciate per olio italiano, o per extravergine e rivenduto ai frantoi che lo imbottigliano. E negli ultimi anni sono aumentate le ditte italiane che scelgono di imbottigliare olio direttamente in Spagna o in Tunisia;

considerato, infine, che secondo i dati ISTAT, dai prodotti controllati in tutta Italia e? emerso che il 13 per cento non sarebbe a norma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

se, per tutelare i marchi italiani onesti, non intenda introdurre la tracciabilità nelle etichette dell'olio, indicando esattamente il Paese di provenienza dell'olio, la quantità che viene messa nella bottiglia anche di prodotto italiano, il nome dell'oleificio e la località dove viene coltivata l'oliva;

se non intenda intervenire a livello comunitario per stabilire regole di coltivazione e di raccolta dell'oliva e di produzione dell'olio uguali per tutti i Paesi.

(4-05924)

GASPARRI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Premesso che:

da autorevoli organi di stampa si apprende che il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe multato con 2,5 milioni di euro la società "Deliveroo" per aver trattato in modo illecito i dati dei circa 8.000 rider;

non è la prima volta che la società Deliveroo viene coinvolta in provvedimenti e polemiche relativamente alla gestione dei propri collaboratori, i cosiddetti rider;

la società si sarebbe giustificata sostenendo di aver adottato misure correttive nell'utilizzo dei dati sensibili,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda esposta e quali iniziative intendano intraprendere per tutelare ulteriormente la categoria dei rider che troppo spesso denuncia lo sfruttamento lavorativo e in casi come quello citato subisce la violazione dei propri diritti di privacy.

(4-05925)

PIARULLI, CROATTI, FERRARA, TRENTACOSTE - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

la sentenza del Tribunale di Roma n. 2823 del 22 marzo 2019 ha sancito il principio secondo cui l'abilitazione all'insegnamento è una mera procedura di reclutamento non prevista dalla normativa dell'Unione europea e il titolo di laurea, unitamente ai 24 crediti formativi universitari (CFU), rappresenta il nuovo titolo di "abilitazione";

una sentenza, che richiamandosi alla normativa comunitaria, evidenzia l'irrilevanza del concetto di abilitazione all'insegnamento;

considerato che:

nel caso di specie, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, art. 2, lettera a) e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, di accertare e dichiarare che la stessa fosse in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e di ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso di riferimento, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

la ricorrente, evidenzia il Tribunale di Roma, può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie di seconda fasci, pur riservate ai docenti abilitati: ciò viene a configurare una disparità di trattamento e una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

questa interpretazione "costituzionalmente orientata", è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. (?) "la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu" ("orizzontescuola", 26 febbraio 2020);

le procedure cosiddette abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi";

ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come espresso nelle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite rispettivamente mediante il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 e il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa;

ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015, alla luce del riferito quadro normativo comunitario, la sostanziale irrilevanza della cosiddetta "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione";

considerato altresì che:

la direttiva 2005/36/CE e il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

i termini di "abilitazione" o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla suddetta direttiva o del relativo decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione europea;

le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato stesso, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;

in altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione europea,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sanare i molteplici contenziosi sorti a seguito della citata sentenza del Tribunale di Roma, nonché a seguito delle diverse sentenze emesse da svariati tribunali su tutto il territorio nazionale, e quali azioni intenda intraprendere per fornire un'interpretazione univoca sulle modalità di abilitazione all'insegnamento, garantendo altresì che il titolo di laurea, unitamente ai 24 crediti formativi universitari (CFU), rappresenti il nuovo titolo di "abilitazione" al fine di non permettere che vi siano disparità di trattamento.

(4-05926)

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI, LA MURA - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il capo IV del decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, reca disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza;

l'articolo 33-bis, in particolare, reca misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi sociosanitari e della salute;

ai sensi del comma 2, le funzioni dell'educatore socio-pedagogico svolte in collaborazione con altre figure sociosanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, fanno riferimento alle seguenti attività professionali: a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con un'équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale; b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita; d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate;

il comma 1 stabilisce che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi sociosanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza;

il decreto ministeriale, dunque, sarebbe dovuto essere emanato dal dicastero competente entro il 13 novembre 2020; ad agosto 2021, invece, non v'è ancora traccia del provvedimento;

valutato che, secondo l'interpretazione ministeriale e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'educatore professionale socio-sanitario è una professione sanitaria, le cui competenze sono definite dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 mentre, per quanto concerne i laureati in scienze dell'educazione, sono diverse le competenze dell'educatore socio-pedagogico; si tratta, dunque, di due professioni differenti e non di due articolazioni del medesimo profilo,

si chiede di sapere:

se l'istruttoria per l'emanazione dell'atto sia stata avviata da parte degli organi competenti;

entro quale termine si ritenga di dare seguito alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, in quanto si tratta di un passaggio importante ed indispensabile per definire l'attività degli educatori professionali socio-pedagogici nei presidi della salute e per garantire concretamente l'integrazione sociosanitaria.

(4-05927)

DE BONIS - Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

il 4 agosto 2021, alle ore 13 circa si è sviluppato un incendio presso l'impianto dei rifiuti "La Martella" di Matera, che ha prodotto una vasta colonna di fumo denso;

sono state avviate immediatamente tutte le attività necessarie allo spegnimento, alla presenza dei vigili del fuoco insieme all'ARPA, ai Carabinieri forestali, alla Polizia, alla protezione civile e alle altre forze dell'ordine;

l'interrogante è stato in costante contatto con il prefetto di Matera per conoscere l'evoluzione dell'incendio;

l'amministrazione comunale, dal primo pomeriggio, ha seguito costantemente la situazione creatasi a seguito dell'incendio divampato presso la discarica. Comune, Prefettura, ASM, Vigili del fuoco e ARPAB sono stati mobilitati per seguire l'evoluzione della situazione del rischio di inquinamento, per il monitoraggio delle matrici ambientali e per tenere sotto controllo la discarica;

in conseguenza di tale evento, poiché vi era la probabilità che si potesse verificare una situazione di emergenza sanitaria e un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni, si è reso necessario un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;

presso la Prefettura di Matera si è tenuta d'urgenza una riunione con tutte le istituzioni interessate, nel corso della quale sono stati valutati i profili di rischio per il territorio, in attesa dell'esito del monitoraggio che sarà effettuato dall'ARPAB. Si è ritenuto in ogni caso di dover agire con la massima sollecitudine anche alla luce del principio di precauzione non essendo compiutamente prevedibili le conseguenze dell'evento per la salute pubblica, l'ambiente, l'igiene pubblica, che sono state tutelate, in via d'urgenza, attraverso un'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Comune di Matera (n. 3069/2021 del 4 agosto);

nell'ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati previsti, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza, nel territorio comunale limitatamente alle zone di borgo La Martella, borgo Picciano "A" e "B", zona industriale La Martella, contrade adiacenti alla strada provinciale 6 Matera-Gravina: il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati; il divieto di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa; il divieto di pascolo degli animali; il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l'alimentazione degli animali provenienti dall'area interessata. È stato disposto che il gestore dell'impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e smaltire le acque di spegnimento accumulate nelle cisterne delle "acque di prima pioggia". Sempre il gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell'incendio e al loro smaltimento secondo le normative vigenti;

considerato che:

solo il 15 luglio 2021 l'area della discarica era stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori di bonifica per conto di Invitalia. L'intervento è finalizzato a superare la procedura di infrazione comunitaria del settembre 2017 attraverso lavori di mitigazione dell'impatto ambientale per ciascuno dei settori che compongono l'impianto. Il programma di lavori è eseguito grazie ad un finanziamento di oltre 10 milioni di euro provenienti in parte (3 milioni) dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per Matera 2019 e in parte (7 milioni e 550.000 euro) dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;

la piattaforma di trattamento dei rifiuti solidi urbani del borgo La Martella, a 7 chilometri dal centro della città, è ferma dal dicembre 2019. L'impianto si estende su una superficie complessiva di circa 25 ettari ed è suddivisa in 5 settori: i primi 4 sono completamente esauriti, mentre il quinto ha una capienza residua solo per 3 sottosettori; la residua capienza di 79,500 metri cubi del sottosettore n. 4 sarà impegnata con circa 45.000 metri cubi di rifiuti rivenienti dal sovrabbanco e, pertanto, resteranno disponibili circa 35.000 metri cubi;

tenuto conto che, a parere dell'interrogante, l'azione di bonifica di un'area così delicata, dal punto di vista dell'impatto ambientale e delle possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini, comporta necessariamente la sua messa in sicurezza attraverso la predisposizione di tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di eventi, come quello del 4 agosto, che, di fatto, comportano concreti ed attuali rischi per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritengano che la procedura di bonifica si sarebbe dovuta esperire già da tempo: se ciò fosse avvenuto non si sarebbe assistito ad un tale disastro ambientale, con conseguenze drammatiche per la salute dei cittadini e per l'agricoltura del territorio;

se e quali misure di sicurezza, nelle more dell'azione di bonifica dell'area (il cui avvio è stato annunciato in data 20 luglio 2021), siano state adottate dalle amministrazioni locali, per evitare fenomeni, potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini, come quello che si è verificato in data 4 agosto 2021 e per garantire la tutela della salute della cittadinanza materana, dell'ambiente e dell'agricoltura;

se abbiano intenzione di introdurre strumenti di sostegno economico da elargire in favore degli agricoltori materani, gravemente danneggiati dall'incendio.

(4-05928)

ENDRIZZI - Ai Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

ciascuna forza di polizia ha a disposizione, presso i propri uffici, le banche dati specialistiche che utilizza per lo svolgimento degli specifici fini istituzionali;

a titolo di esempio, la Guardia di finanza ha, a propria esclusiva disposizione, la banca dati "SIVA2", con l'elaborazione delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dagli intermediari finanziari all'unità di informazione finanziaria (UIF) e sviluppate dal nucleo speciale di Polizia valutaria;

a questo si aggiunge che taluni reparti speciali della Guardia di finanza hanno a disposizione particolari software di elaborazione massiva di dati, quali ad esempio "Molecola", utilizzato per l'individuazione del patrimonio illecito accumulato dalla criminalità organizzata;

inoltre, le stesse banche dati, gestite da SOGEI, sono solo in parte consultabili dal personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, a mezzo del centro elaborazione dati (CED) istituito dall'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

considerato che:

i reparti interforze di contrasto alla criminalità organizzata, quali ad esempio la DIA (Direzione investigativa antimafia), sono formati da personale appartenente alle varie forze di polizia, assegnati proprio in virtù delle specifiche conoscenze e capacità professionali;

tuttavia, una volta assegnati ai reparti interforze, gli appartenenti alle varie forze di polizia si vedono revocare le proprie password e credenziali, con la conseguenza che nello svolgimento delle proprie mansioni non possono essere performanti come nei reparti di provenienza, con conseguente limitazione e possibile pregiudizio delle indagini;

considerato inoltre che:

durante la pandemia la Guardia di finanza, per consentire l'adozione dello smart working, ha autorizzato svariate centinaia di militari all'accesso alla propria rete intranet da apparati scollegati alla rete del Corpo, con conseguente disponibilità al di fuori degli uffici di ogni banca dati consultabile dalla "rete intranet"; ciò ha dimostrato che, senza spesa alcuna, vi è la possibilità tecnica di accesso alla rete intranet e alle banche dati del Corpo a prescindere dalla disponibilità dal collegamento con cablatura fisica;

a parere degli interroganti la condivisione delle banche dati appare non più rinviabile, in quanto si tratta di uno strumento indispensabile per lo svolgimento di ogni attività di indagine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se ritengano possibile l'emanazione di specifiche direttive di servizio che consentano al personale di ciascuna forza di polizia di continuare ad avvalersi di ogni banca dati a disposizione presso gli uffici di provenienza;

se ritengano possibile e opportuno consentire al personale impiegato in servizi interforze l'accesso ad ogni banca dati disponibile presso i singoli uffici di polizia;

se intendano incrementare i corsi interforze di formazione del personale, per l'utilizzo delle banche dati.

(4-05929)

CROATTI, ROMAGNOLI, LEONE, COLTORTI, LANZI, LANNUTTI, PUGLIA, CORRADO, GRANATO - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

nel Comune di Rimini è stata avviata l'edificazione, nella piazza antistante la Rocca di Sismondo, di una gigantesca installazione/fontana, che occuperà circa mille metri quadrati a ridosso delle mura di Castel Sismondo;

la costruzione della cosiddetta "fontana felliniana" prevede la realizzazione del vano tecnico interrato nel fossato di Castel Sismondo, ad una profondità di 4 metri con muri perimetrali e divisori in cemento armato per l'alloggiamento degli impianti di alimentazione e servizio della progettata fontana a velo in superficie, incidendo nell'area della Rocca Malatestiana e in particolare in quella occupata dall'antico fossato difensivo di pertinenza della Rocca;

tali lavori sono realizzati nella Piazza Malatesta, che ha un forte valore storico, architettonico e archeologico e pertanto è sottoposta a ferrei vincoli archeologici e di inedificabilità;

il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 4 marzo 1915, al fine di mantenere inalterata la visione prospettica della Rocca, ha proibito la realizzazione di qualsiasi costruzione e il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 29 ottobre 1991, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 1° giungo 1939, n. 1089, finalizzato a garantire la tutela del sottosuolo, nel quale sono conservati importanti resti del tracciato delle mura tardoimperiali della città romana e le strutture del fossato difensivo della Rocca, ha dichiarato quelle stesse aree di interesse particolarmente importante;

l'articolo 20, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) sancisce che "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

conseguentemente, a norma dell'articolo 170, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce illecito penale destinare i beni culturali a uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;

considerato che l'intervento in questione risulta invasivo e trasformante, contrastante con i vincoli di tutela, con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non può essere considerato compatibile con la tutela e la valorizzazione storica, architettonica e archeologica di Piazza Malatesta e del Castello Sismondo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce della normativa indicata, intenda rivalutare la fattibilità del progetto, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione di Castel Sismondo, patrimonio identitario di Rimini.

(4-05930)

MONTEVECCHI, CROATTI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN, PRESUTTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Premesso che:

il titolo III della nostra Costituzione riguardante i rapporti economici, tutela il lavoro in tutte le sue forme e i diritti dei lavoratori nonché, con riferimento all'iniziativa economica privata, stabilisce che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana;

a seguito dello sblocco dei licenziamenti operato dall'attuale Governo si stanno producendo i primi effetti che, ad opinione degli interroganti, aprono in prospettiva scenari fortemente critici nei loro potenziali risvolti sociali in considerazione della crisi pandemica ancora attuale;

una serie di licenziamenti sembra essere spesso frutto di logiche tese a ingiustificate delocalizzazioni delle filiere e ristrutturazioni aziendali;

in riferimento alla vertenza GKN di Firenze, migliaia di lavoratori hanno preso parte al corteo di sabato 31 luglio 2021 per tutelare i propri diritti: alla manifestazione erano presenti anche i dipendenti di Piaggio, Sammontana, Aeroporto di Pisa, Whirpool, Electrolux e FCA;

in questo contesto di episodi di licenziamenti collettivi, si inserisce quello della società Logista Italia S.p.A. che nella stessa giornata del 31 luglio 2021 ha inviato a 90 dipendenti la seguente comunicazione: "Buonasera, a seguito della riduzione delle attività, nella data di lunedì 2 agosto 2021 lei sarà dispensata dalla sua attività lavorativa. Il trattamento economico verrà garantito con gli strumenti previsti di legge" ("Logista Bologna, i dipendenti licenziati su WhatsApp: Nessuno ci ha mai parlato di crisi", su "Il resto del Carlino" del 3 agosto 2021);

considerato che:

Logista Italia S.p.A., fondata nel 2004 con l'acquisizione da parte del gruppo spagnolo, è parte di Logista S.p.A. ed è il principale distributore di prodotti e servizi in punti vendita dell'Europa meridionale;

nel ricostruire la storia aziendale emergerebbe il fatto che durante l'emergenza pandemica le attività non si sarebbero mai fermate perché essenziali;

come si apprende dalle notizie di stampa sembrerebbe che il problema del sito di Bologna non sia un problema di produttività ma di costo del lavoro, considerato troppo alto dall'azienda;

solo a seguito dei fatti susseguitisi è stato convocato apparentemente un tavolo di salvaguardia con le istituzioni locali e le parti coinvolte;

considerato inoltre che in un momento di crisi socioeconomica i licenziamenti dovrebbero essere assolutamente evitati, soprattutto quando non sono motivati da uno stato di crisi che alla luce delle informazioni non risulta essere stato annunciato e la genuinità della scelta imprenditoriale deve "garantire che il licenziamento rappresenti sempre una extrema ratio quale soluzione estrema in assenza di alternative" (Corte costituzionale, sentenza n. 59 del 2021),

si chiede di sapere:

se in merito alla vicenda che ha visto coinvolti i lavoratori della società Logista Italia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non intenda verificare la correttezza delle procedure tenute dall'azienda, anche al fine di assicurare le doverose garanzie e quali urgenti azioni intenda intraprendere al fine di tutelare i posti di lavoro nell'area bolognese;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire in riferimento al fenomeno delle ristrutturazioni aziendali e delocalizzazioni e in quali forme, anche al fine di combattere il fenomeno che vede muovere queste attività verso luoghi in cui i livelli di inquadramento del lavoro sono più bassi.

(4-05931)

NATURALE, PELLEGRINI Marco, TRENTACOSTE, LOREFICE, MAUTONE, QUARTO, PRESUTTO, VANIN, CROATTI, PAVANELLI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

il territorio della provincia di Foggia è letteralmente invaso da impianti eolici, lo dicono i numeri dell'ultimo rapporto statistico delle fonti energetiche rinnovabili fornito dal Gestore dei servizi energetici (GSE): su una potenza istallata in Italia pari a 10.715 megawatt, ben il 19,7 per cento, equivalente a 2.111 megawatt, è situata nella provincia di Foggia;

la Lega italiana protezione uccelli (LIPU) nel suo monitoraggio territoriale tramite sistema "Google Earth" (non aggiornato in tempo reale), conta oltre 1.440 macchine eoliche;

la provincia ha sul suo territorio 22 aree protette, individuate come siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), Important Bird Area (IBA), parchi nazionali, le quali coprono circa il 50 per cento dell'intero territorio provinciale, già terza provincia d'Italia per estensione, pari a 7.174,60 chilometri quadrati. Inoltre la stessa provincia ha visto la mancata realizzazione del parco regionale dei monti Dauni, letteralmente annullato da piantagioni eoliche con l'azzeramento su vasta scala di peculiarità paesaggistiche e faunistiche di grande importanza come il nibbio reale, e quindi la sottrazione di importanti valori per il riscatto di questo territorio;

in tale ambito di profonda alterazione territoriale i valori rurali di carattere paesaggistico, storico e faunistico dovrebbero essere tutelati per conservare quello che rimane dell'identità della Capitanata. Invece continuano ad essere drammaticamente ipotecati ed erosi da quella che letteralmente è una nuova ondata di impianti eolici approvati o in fase di approvazione, sia presso la Provincia di Foggia (delegata dalla Regione) che presso il Ministero della transizione ecologica;

alla proliferazione eolica si aggiunge una concentrazione di impianti fotovoltaici al suolo ritenuti tra i più grandi d'Europa già realizzati per centinaia e centinaia di ettari e, come se non bastasse, di impianti in fase di autorizzazione, sempre presso la Provincia di Foggia, per ulteriori migliaia di megawatt pari a non meno di 10.000 ettari di territorio;

in tale contesto di degrado territoriale si inserisce un ulteriore progetto di impianto eolico a Castelluccio dei Sauri, costituito da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 43,2 megawatt e delle opere connesse alla rete elettrica ricadenti anche nel comune di Deliceto, proponente Wind Energy Castelluccio S.r.l., con avvio del procedimento in data 19 aprile 2018, codice di procedura 4048 di competenza statale;

considerato che:

dietro parere non favorevole reso dal comitato regionale per la VIA (valutazione impatto ambientale) nella seduta del 9 ottobre 2018, con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2019, n. 153, si esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto nell'ambito della procedura di VIA inerente al parere regionale. Fra le tante motivazioni a sostengo del giudizio negativo, nelle conclusioni della relazione: "L'impianto oggetto di valutazione, nel suo complesso, determinerebbe un effetto di decisiva artificializzazione del paesaggio circostante e dei beni in esso contenuti";

successivamente, in data 16 giugno 2020, viene emanato il parere tecnico istruttorio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio in cui si evidenziano "i motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale";

il 17 novembre 2020 la Direzione generale ha espresso parere tecnico-istruttorio negativo ricalcando le motivazioni della Soprintendenza e aggiungendone di proprie sull'interferenza naturalistica e paesaggistica dell'opera in un contesto già fortemente penalizzato da impianti eolici e dalle strutture connesse;

precedentemente a questi ultimi pareri, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni minimizzando, anteriormente al parere degli organi competenti sul paesaggio, gli impatti ambientali di questo impianto. Attualmente lo stato della procedura prevede la valutazione della questione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato inoltre che:

l'area interessata dell'impianto ricade nel comune di Castelluccio dei Sauri il cui territorio è attraversato dal SIC "valle del Cervaro, bosco dell'Incoronata" (codice IT9110032), mentre le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) ricadono anche nel comune di Deliceto, territorio compreso nel SIC Accadia-Deliceto (codice IT9110033);

in aggiunta a tale invasivo e deleterio impianto, il 10 febbraio 2021 è stata presentata istanza alla Provincia, da parte di Wind Energy Mezzanagrande S.r.l., per l'avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) inerente al progetto di realizzazione di un impianto eolico ubicato sui territori dei comuni di Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano, di potenza nominale pari a 29,7 megawatt e relative opere di connessione nel comune di Deliceto;

a questi si sommano un ulteriore progetto della Wind Energy Ascoli Srl in agro di Ascoli Satriano da 43,2 megawatt e uno della Wind Energy S. Agata da 39,6 megawatt, entrambi in attesa di determinazioni presso il Ministero della transizione ecologica e apparentemente tutti riconducibili al medesimo centro di interessi Wind Energy (gruppo immobiliare Maresca di Pescara) e tutti contigui tra loro, tanto da identificarsi come un'unica, enorme proposta progettuale ricadente in uno dei pochi "buchi" territoriali ancora non industrializzati;

considerato infine che:

di tale deturpamento del territorio, brevemente descritto in ordine alla sua bellezza certificata da riconoscimenti comunitari e nazionali, ci si può rendere conto soltanto visitando e vivendo i luoghi interessati, onde costatarne l'interferenza pesante su natura, biodiversità e paesaggio;

in sede di decisione complessiva si valutano gli "interessi prevalenti", fra i quali non può passare in secondo ordine l'aspetto paesaggistico tutelato costituzionalmente, insieme alle inevitabili ripercussioni su tutte le matrici ambientali che nelle politiche internazionali stanno assumendo rilievo di primissimo ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se non ritenga di intervenire per riesaminare l'autorizzazione ambientale richiesta in considerazione di quanto espresso dagli enti coinvolti;

se non intenda attivarsi per contenere la proliferazione di strutture energetiche che in alcuni territori rischiano di compromettere il paesaggio, anche oggetto di tutela.

(4-05932)

PARAGONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come si apprende da organi di stampa, nei giorni scorsi alcuni operatori sanitari avrebbero rivolto tramite "Facebook" commenti qualificabili come vere e proprie minacce ai danni di potenziali pazienti ospedalieri non vaccinati contro il COVID-19. Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Verità", alcune delle frasi rivolte sarebbero state: "Lei non si preoccupi che quando riapriremo di nuovo la terapia intensiva Covid con tutti i disagiati No vax io sarò lì a mettere le sonde necessarie alla vostra sopravvivenza negli appositi posti", aggiungendo "Lo farò in modo professionale come sempre ma forse con un pizzico di sottile piacere in più", oppure "Se tu hai bisogno di terapia intensiva o monoclonali dopo aver rifiutato il vaccino, è giusto lasciarti morire per strada";

in una conversazione fra due infermiere della ASL Toscana nord-ovest si legge: "tra poco ce li troveremo in reparto e qualche sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere. Sai, bucare una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla? Ecco, e poi mi verrà in mente altro, vedrai che le corse per montare i macchinari la sottoscritta non le farà più. Con calma, mooooolta calma", proseguendo "La prossima ondata per l'80 percento sarà costituita da persone No vax. Io per i No vax non mi ammazzerò né piangerò. Se lei vuole essere assistita da persone come me, basta che non sia No vax. Ogni scelta impone una conseguenza", mentre l'altra rispondeva: "Io non faccio le corse per nessuno. Si arrangiassero, mi sono rotta (...) e tanto";

qualche settimana fa, durante la conferenza stampa a margine del varo del decreto sul green pass da parte del Consiglio dei ministri, il presidente Draghi ha affermato: "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui/lei muore. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo";

appena pochi giorni fa il professor Burioni si è reso protagonista di un'incresciosa vicenda, quando in un tweet ha etichettato come "sorci" quanti non si vaccineranno contro il COVID;

ad Alessandria l'infettivologo Garavelli è stato sottoposto a indagine disciplinare (che potrebbe portare alla radiazione) da parte dell'ordine dei medici per aver partecipato a una manifestazione contro il green pass al solo scopo di "informare come ho sempre fatto nella mia vita" e non per protestare come ha affermato il medico;

a parere dell'interrogante quanto descritto rappresenta la logica conseguenza di un clima di terrore, odio, intolleranza e discriminazione nei confronti di chiunque provi soltanto a porsi dei dubbi o ad avere una visione critica, non solo sul tema dell'obbligatorietà vaccinale ma anche sull'efficacia di strumenti come il green pass che poco hanno a che vedere con la tutela della salute;

considerato altresì che, ad opinione dell'interrogante, tale clima è stato generato e alimentato da una gestione politica del periodo pandemico improvvisata, confusa e fallimentare, dal momento in cui è stato detto tutto e il contrario di tutto in un ristretto arco di tempo, soprattutto in relazione alla vaccinazione, e da un sistema mediatico (stampa, televisione, social media e radio) che non ha fatto altro che generare disorientamento nei cittadini,

si chiede di sapere se il Governo sia consapevole del fatto che le proprie scelte e talune affermazioni di esponenti politici e sanitari con elevata visibilità mediatica hanno contribuito a creare tensioni e divisioni sociali fra quanti abbiano liberamente scelto di vaccinarsi e non vaccinarsi, visto che, al momento, non esiste alcun obbligo vaccinale erga omnes se non per il personale sanitario.

(4-05933)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-02790 del senatore Lomuti ed altri, sulla destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse previste dal PNRR alle regioni del Mezzogiorno;

8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02793 della senatrice Mantovani ed altri, sulla realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02789 del senatore Bergesio ed altri, sulla tutela del sistema agricolo italiano nell'attuazione del "Green Deal" comunitario;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02795 dei senatori Croatti e Girotto, sulle attività di ENI connesse alle fonti energetiche fossili.