Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 352 del 28/07/2021

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

352a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente LA RUSSA,

del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui recenti eventi meteorologici estremi

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo con riferimento agli eventi meteorologici estremi che si sono verificati a partire dalla giornata di domenica e si sono protratti in gran parte del territorio lombardo e piemontese, rivelandosi particolarmente violenti e preoccupanti nella provincia di Como e coinvolgendo anche la Provincia di Sondrio, con riferimento particolare al territorio di Chiavenna. Nella giornata di domenica nella Provincia di Como è stata colpita la riva occidentale, nel Comune di Blevio, dove sono state evacuate persone. I filmati che abbiamo potuto vedere al telegiornale sono stati davvero impressionanti e ho sentito amici che mi hanno riferito la paura nel vedere cascate di fango assordanti che trascinavano tronchi e tutto il resto.

Il nostro territorio è molto fragile, di una bellezza incredibile, ma, proprio per tale ragione, le rive così scoscese e i corsi d'acqua e i torrenti che scendono al lago rendono la situazione difficilissima, quando cade una pioggia intensissima in così poco tempo. Il terreno bagnato non riesce a drenare e si formano quelle cascate di fango che tutto portano al lago.

È stato colpito anche il territorio di Blevio.

Mi risulta che, nonostante vi sia stato un intervento prontissimo da parte della Protezione civile e della prefettura e la macchina delle istituzioni sia partita con grande efficienza, la strada statale 583 Lariana sia interrotta e si stia cercando di ripristinarla, con lo sgombero dei detriti e del fango, ma alcune frazioni sono ancora isolate.

C'è stato un fenomeno altrettanto violento, che ha colpito la sponda orientale, da Cernobbio e Tavernola fino a Colonno; tutti i torrenti si sono ingrossati e le immagini sono davvero spaventose. Il panico ha preso le persone, che hanno visto portare via le macchine; è stata chiusa parte della strada statale 340 Regina; un autobus è rimasto bloccato in una galleria a Brienno con cinquanta persone a bordo; sono state sospese le forniture d'acqua in alcuni Comuni, ma soprattutto sono stati molto colpiti Moltrasio, Laglio, Argegno, Colonno e Cernobbio, che di solito sentiamo citare per la bellezza e per il turismo di gran qualità che li coinvolge.

La Regione ha risposto con grande prontezza e sono intervenute le colonne mobili della Protezione civile, ma purtroppo, data la situazione, non si riesce a passare via terra, quindi i soccorsi arrivano con difficoltà. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, la senatrice, che peraltro è quasi al termine dell'intervento, sta esponendo fatti che credo richiedano l'attenzione di tutti. Vi chiedo pertanto di moderare il tono di voce.

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Ciò significa che certi interventi, per funzionare, devono passare lungo la linea d'acqua, quindi la situazione è davvero importante. Il problema è che non ci sono strade alternative; addirittura, verso Val D'Intelvi a Schignano la pavimentazione delle strade è stata divelta ed è stato scavato dall'acqua un fiume nelle strade.

È dunque necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza, perché i danni sono veramente molto ingenti. Gli abitanti del lago di Como, i cosiddetti laghee, sono persone molto schive e lavoratori instancabili, ma hanno subito un colpo incredibile alle loro case e hanno paura per la salute e per l'incolumità delle proprie famiglie. È un territorio prezioso, non solo per la provincia di Como, ma per l'intera Italia, perché è uno dei luoghi turistici più belli, più affascinanti e più apprezzati dai turisti stranieri. Spero ci sia molta attenzione non solo da parte della Regione Lombardia, ma anche del Governo tutto.

Lancio un grido di dolore: salviamo e proteggiamo il nostro territorio. Anche se le piogge erano previste, davanti a una simile quantità di acqua e alla violenza della grandine e del vento, poco si è potuto fare. Occorre che ci sia tanta vicinanza. Ringrazio il presidente Alberti Casellati che ha voluto trasmettere la sua vicinanza a me e a tutti i comaschi. La situazione è da ripristinare, perché si tratta di una zona fondamentale anche sotto il profilo economico, quindi è giusto che le venga dato rilievo e che ci sia la vicinanza di tutto il Paese a una popolazione tanto colpita. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Rivolta. Naturalmente, a nome dell'Assemblea, esprimiamo solidarietà alle famiglie, alle amministrazioni locali e agli operatori economici, le cui attività sono state colpite da questa calamità. Sicuramente non mancherà l'attenzione del Parlamento per i provvedimenti necessari, che purtroppo sono sempre più frequenti a causa delle emergenze climatiche.

FLORIS (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, per consentire la trattazione degli argomenti in esame, le vorrei chiedere di poter intervenire a fine seduta per illustrare le richieste che provengono dalla Sardegna a seguito della dichiarazione dello stato di calamità che ha colpito la nostra isola in occasione degli ultimi incendi che hanno veramente devastato il territorio, creando grandi preoccupazioni.

Se me lo consente, interverrò al termine della seduta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Floris; anzi, mi dà l'occasione per ricordare all'Assemblea che a fine seduta sono previsti interventi su questa gravissima calamità.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2332) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 9,45)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2332, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, votiamo un provvedimento difficile da raccontare in pochi minuti, perché contiene davvero tante norme e perché alla Camera è stato al centro di un dibattito ricco e articolato, fino a restituirci un testo indubbiamente migliorato. Penso in particolare all'allargamento del tavolo permanente con i rappresentanti della cittadinanza attiva e all'inclusione nella cabina di regia dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Penso alle migliorie apportate rispetto al controllo e alla verifica dei processi e anche ad alcune modifiche di merito, come quella che amplia il bonus del 110 per cento per scopi di utilità sociale, quali ospedali e case di cura.

Tutto questo è l'ennesima conferma dell'importanza dell'attività parlamentare e della centralità che le Camere devono avere su provvedimenti così importanti. Naturalmente, lo dico anche con un po' di invidia per i colleghi della Camera e con rammarico poiché, sullo strumento che stabilisce le regole per i prossimi anni, qui in Senato ci limitiamo a un passaggio meramente burocratico; ed è un peccato, perché permane ancora una serie di nodi da sciogliere.

Mi riferisco in particolare alla partecipazione delle autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Questa deve avvenire indipendentemente dall'estensione delle tipologie di competenza che caratterizza le singole autonomie e delle relative responsabilità nel loro finanziamento.

Inoltre, dando per scontato che le risorse del recovery non sono riconducibili alla fiscalità generale nazionale, la partecipazione delle autonomie a questi finanziamenti dovrà prescindere da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che regolamentano i rapporti finanziari tra Stato centrale e autonomie speciali. Allo stesso tempo, nella cornice dei vincoli e degli obiettivi del PNRR, va salvaguardato il ruolo di regia e di coordinamento che le autonomie speciali svolgono rispetto ai Comuni, in ragione della competenza in materia di finanza locale. Se tutto questo non avvenisse, sarebbe semplicemente assurdo e potrebbe costituire materia per contenziosi e ritardi nell'uso delle risorse.

Ci auguriamo che Governo e singoli Ministeri si attivino sulle risorse del PNRR e del PNC di propria competenza per definire criteri adeguati di accesso alle risorse o di modificare quelli attualmente applicati per garantire così una loro corretta allocazione tra tutti i territori.

Siamo in un altro passaggio delicato, signor Presidente, con la crescita dei casi, il rallentamento delle vaccinazioni, i dubbi e le proteste sul green pass, nonché le scelte da compiere per una riapertura ordinata dell'anno scolastico.

Come ho detto la scorsa settimana, l'unità nazionale si dimostra anche sostenendo scelte che nell'immediato possono risultare impopolari, ma che alla lunga fanno crescere la credibilità dello Stato e la fiducia verso le istituzioni. Per questo, non voglio neppure immaginare quanta sfiducia verso il sistema Paese si verrebbe a determinare se l'Italia non riuscisse a spendere gli aiuti europei.

Bisogna continuare a lavorare per la semplificazione, per sciogliere i nodi che ancora permangono sulla gestione delle risorse, per le riforme strutturali, in primis la giustizia, e per sviluppare progetti credibili e utili alla crescita dei territori, motivo per cui è di vitale importanza il protagonismo anche degli enti locali.

Non dobbiamo solo fare in fretta; dobbiamo anche fare bene. Questo provvedimento è il pilastro attorno al quale si possono fare entrambe le cose. Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi).

VONO (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatori e senatrici, il decreto-legge governance del PNRR e semplificazioni è un provvedimento ambizioso e necessario, messo in campo per ovviare ai ritardi che potrebbero derivare da alcuni cavilli burocratici e politici, mettendo a serio rischio l'intera strategia di rilancio dell'Italia. Esso mira infatti all'effettiva digitalizzazione del Paese, con il pieno coinvolgimento dei giovani in un settore che è nelle loro corde, e a raccogliere effettivamente la sfida che abbiamo davanti, attraverso le disposizioni di inclusione, per promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, l'assunzione dei giovani e la realizzazione di nuove infrastrutture digitali, con l'investimento efficace delle risorse previste dall'Europa e la possibilità reale di portare la fibra su tutto il territorio nazionale, riducendo di più della metà i tempi di attesa delle autorizzazioni.

Cittadini e imprese finalmente potranno avvalersi di servizi digitali di migliore qualità e, con le amministrazioni pubbliche messe in condizioni di fornire prestazioni in tempi adeguati e di acquistare beni e servizi informatici in maniera rapida ed efficace, sarà più facile l'accesso dei lavoratori allo smart working e degli studenti alle attività di didattica innovativa.

Il provvedimento contiene inoltre preziose misure di semplificazione delle procedure di appalto e qui è d'obbligo il richiamo al decreto-legge semplificazioni del 2020, con cui abbiamo permesso l'accelerazione delle procedure, con deroghe importanti al codice degli appalti.

Per una migliore applicazione, però, sarebbero forse serviti degli accorgimenti in più, ma sottolineo anche che abbiamo bisogno di una classe dirigente in grado di applicare regolamenti e leggi con competenza, per un vero sblocco della burocrazia, che spesso non è dovuta solo al coacervo di norme, ma anche alla negligenza e all'incapacità di agire a tutela degli interessi dei cittadini e del settore pubblico o privato.

In questa direzione va anche la previsione che, da un lato, conferisce la realizzazione operativa degli interventi previsti alle amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze e attraverso le proprie strutture, ma, dall'altro, determina un potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza da parte di uno dei soggetti attuatori, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato non di poco conto, che però necessariamente deve far scaturire altrettanta responsabilità nei soggetti attuatori, che devono agire con professionalità, utilizzando gli strumenti per realizzare gli investimenti pubblici e con un chiaro aumento di efficienza di ogni attività.

Rilevante è poi la disposizione che prevede l'applicazione delle misure e delle procedure di velocizzazione anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, estendendo le procedure finanziarie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i cui 15,5 miliardi di euro concorrono al finanziamento di tali interventi, in deroga alle specifiche normative di settore.

Sempre nell'ottica di conseguire gli obiettivi del PNRR, si interviene in modo incisivo sulla struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, creando un procedimento ad hoc per una serie predeterminata di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate, che devono realizzarsi rispettando il cronoprogramma prefissato. Tra queste, mi permetto di ricordare la realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina e della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Con il decreto-legge in esame si interviene anche sulla disciplina del credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES), elevando il limite massimo dello stesso credito con agevolazione estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti e con possibilità di fruizione oltre il 2022, non essendovi un limite temporale all'utilizzo in compensazione.

Come referente nazionale di Italia Viva per le aree interne sono soddisfatta anche delle norme che, intervenendo sulla strategia nazionale, consentiranno di attuare gli interventi individuati con la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e il coordinamento del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. È positiva anche l'accelerazione per le procedure relative ai beni confiscati alle mafie, per il tempestivo svolgimento delle attività sugli interventi di valorizzazione di questi beni, con possibilità, per quelli non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di essere utilizzati dagli enti territoriali, oltre che per le finalità di lucro con reimpiego dei relativi proventi, per finalità sociali, anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria.

Colleghi, da parlamentare del Sud ho notato infine particolare attenzione e varie misure a favore del Mezzogiorno nel decreto-legge all'ordine del giorno. Ora mi rivolgo ai territori del Sud, a chi li rappresenta nei vari livelli amministrativi e politici. Il Meridione può essere veramente protagonista per le grandi potenzialità da cui può partire lo sviluppo, promuovendo il Sud, anziché denigrando sempre il lavoro fatto, evidenziando strumentali differenze. Le risorse ci sono e dico ai colleghi parlamentari, ma anche a chi mi ascolta dai territori, che, piuttosto che piangersi addosso, devono essere bene investite per realizzare quanto si può e quanto si deve ai cittadini, senza stare a contare gli spiccioli in più o in meno rispetto alle altre Regioni. L'Italia è una e, finché non lavoriamo e pensiamo in un'ottica anche visionaria di Paese-Italia in un contesto europeo e internazionale, difficilmente ci libereremo da pregiudizi e dall'annosa questione meridionale, tirata in ballo con rimpianto da parte di alcuni nostalgici dei tempi borbonici, utilizzando impropriamente il richiamo alla Magna Grecia, che ancora è lì davanti ai nostri occhi, assuefatti da una nebbia che ci fa essere miopi, senza renderci conto che le opportunità sono a portata di mano.

Una di queste, forse la più importante per unire veramente il Paese e per rilanciare il Mezzogiorno, creando migliaia di posti di lavoro e assicurando un riscatto morale e sociale per i nostri giovani e le imprese, è la possibilità concreta di realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Non è più una leggenda, ma un sogno che si avvera, grazie a tre fattori in sinergia mai verificatisi prima: il fronte politico favorevole sempre più ampio, di cui prova l'intergruppo parlamentare che mi onoro di aver promosso; la grande determinazione dell'ingegner Pietro Salini, pronto a sostenere in gran parte l'opera con Webuild; e la piena disponibilità delle Regioni Calabria e Sicilia di rivolgersi al mercato finanziario per reperire i fondi mancanti. Un Governo che punta sulla crescita non può che essere a favore di quest'opera e ringrazio il presidente Draghi che sta seguendo direttamente il dossier e ha dato disponibilità di incontrare appena possibile una delegazione dell'intergruppo.

Con questo Governo c'è veramente spazio per una nuova visione e per dimostrare una capacità che va oltre, al di là di bandierine politiche e di discorsi, per ridare fiducia alla nostra meravigliosa Italia, facendoci riscoprire, con l'umiltà dei grandi, la dignità di essere donne e uomini dello Stato. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. (Applausi).

DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, vorrei tanto anche oggi poter essere stanco per i lavori della Commissione; magari vorrei aver trascorso la nottata ad esaminare emendamenti e ad apportare modifiche a un importante decreto-legge che potrebbe essere essenziale e basilare per la realizzazione del PNRR. Vorrei tanto essere qui oggi magari a svolgere un intervento non sulla fiducia, ma sul merito di un provvedimento.

Invece siamo qui, signor rappresentante del Governo, per l'ennesimo voto di fiducia e quindi continuiamo su questa brutta via, intrapresa ormai da troppo tempo. Ne abbiamo parlato più volte, io stesso ne ho parlato la scorsa settimana: siamo ormai su una strada che sembra senza ritorno, lontana dal rispetto delle regole democratiche e della Carta costituzionale. Il Presidente della Repubblica è intervenuto nelle scorse ore - lo ringraziamo per questo - evidenziando l'abuso di decretazione d'urgenza, che - lo ricordo - si definisce tale perché non è ordinaria, o almeno così dovrebbe essere; e invece, continuiamo a procedere con il ricorso a questo strumento, ma peggioriamo ancora la situazione, approvando decreti che qualche giornale specializzato ha chiamato "raccatta tutto", perché ci inseriamo di tutto. Il Presidente della Repubblica, infatti, vi ha richiamati, ma temo che qui ci siano troppe persone sarde, oltre che alle istanze delle regole democratiche, anche ai richiami del Presidente della Repubblica. Voglio vedere se nelle prossime settimane continuerete imperterriti con questa violazione delle norme costituzionali e a non accogliere i richiami del Presidente della Repubblica.

Non vorrei poi ricordare - ma lo faccio ugualmente, perché credo sia utile soprattutto per il Governo - quello che ho detto la scorsa settimana, cioè che il 95 per cento dei decreti attuativi previsti dal Governo Draghi è ancora non realizzato. Questo vuol dire che la potenzialità delle normative e degli interventi dello Stato di fatto viene limitata quasi integralmente, cioè spariamo a salve.

Siamo quindi all'ennesima fiducia, all'ennesima violazione e all'ennesimo sfregio al Senato, che si trova qui a dover votare, senza poter minimamente incidere su un provvedimento, e ad esprimere ormai un voto quasi rituale di fiducia al Governo, da parte peraltro, cari colleghi, della maggioranza forse più ampia della storia repubblicana, dall'estrema sinistra ai nostri alleati di centrodestra, gli amici della Lega e di Forza Italia. Siete tutti insieme, avete la più grande maggioranza e, nonostante ciò, ricorrente al voto di fiducia. Ci si potrebbe domandare il perché. Peraltro, non credo che all'unica opposizione presente, quella di Fratelli d'Italia, si possa imputare di aver fatto ostruzionismo, presentando pacchi di emendamenti, perché ha cercato semplicemente, con serietà, come da sempre fa, di migliorare con qualche proposta e con qualche progettualità i decreti che arrivano nelle Aule parlamentari. Nonostante tutto questo, ricorrete continuamente al voto di fiducia.

È chiaro - i cittadini lo devono sapere - che ricorrete al voto di fiducia per scappare dai problemi intestini che caratterizzano la vostra maggioranza, che politicamente di fatto non esiste e quindi regge un Governo al quale è demandata quasi la totale autonomia nel decidere le sorti del Paese. Avete affidato il Paese a un Governo che è libero, nei fatti, di fare quello che vuole, quindi le Camere hanno rinunciato al ruolo che la Costituzione e le regole democratiche imporrebbero loro.

Il Senato poi - mi auguro che la presidente Casellati voglia far sentire al più presto la sua voce - ormai da qualche mese è emarginato dai principali provvedimenti del Paese, che vengono approvati e discussi alla Camera e arrivano qui per una semplice passerella.

Ringrazio quindi il presidente D'Alfonso per aver accolto l'appello che Fratelli d'Italia, anche per mio tramite, ha rivolto la scorsa settimana, chiedendo a tutti i rappresentanti istituzionali, ai Presidenti delle Commissioni in primis, di rivolgersi ai Presidenti delle Camere affinché insieme, nella tutela della democrazia e della Costituzione, si rivolgano al Presidente della Repubblica.

Il presidente D'Alfonso ha accolto questo richiamo. So che ha scritto una lettera alla presidente Casellati e mi auguro davvero che quest'ultima voglia immediatamente intestarsi una battaglia a difesa non solo del Senato, ma anche della democrazia e della Costituzione. Lo chiediamo a voce alta. (Applausi).

Nel merito, abbiamo tante cose da dire. Come ho già detto, il provvedimento in esame rappresenta la strada per un più facile approdo dei fondi in economia e un più facile ribaltamento dei benefici finanziari nel tessuto economico del Paese. C'è bisogno di semplificazioni e tanta necessità di migliorare, insieme e ovunque, questi aspetti. Occorre, però, non tanto e non solo limitare le semplificazioni al PNRR, ma fare in modo che fuoriescano dalla normativa specifica ed entrino in quella ordinaria. Abbiamo bisogno di semplificazioni ovunque e non solamente nell'attuazione del PNRR. Questo è un passaggio che dobbiamo capire ed estendere a tutte le nostre realtà normative nazionali. Penso agli appalti, alla sanità, alle infrastrutture e a tutte quelle barriere all'entrata che impediscono da anni, purtroppo, che i capitali nazionali e internazionali affluiscano nel nostro Paese proprio a causa di queste difficoltà, che vanno eliminate.

Perché, allora, non si è colto questo decreto come occasione per andare oltre, non solo facendo il necessario compitino sul PNRR, ma estendendo il progetto di semplificazione all'intera normativa e all'intero tessuto giuridico su cui si svolgono le attività e i progetti normativi?

Signor Presidente, c'è il tema della burocrazia, un altro aspetto che dovremo affrontare tutti e che rientra a pieno titolo nelle semplificazioni. Anche qui, invece, cosa stiamo vedendo? Che si deve dare un voto di fiducia al Governo.

Voglio ricordare agli amici della Lega e di Forza Italia che stanno tornando tutti i grandi burocrati e commis di Stato. Sta tornando la Fornero - e non so se ne siete contenti, cari colleghi e amici della Lega - e Arcuri sta tornando di nuovo a essere un beniamino della maggioranza politica.

Signori, qui chi davvero viene emarginato è la politica e a non essere più considerate sono le Istituzioni democratiche. Purtroppo veniamo governati da personaggi - ne ho citati due, ma ce ne sarebbero molti altri - che non hanno alcuna investitura popolare e che invece, purtroppo, determinano le sorti del nostro Paese.

Signor Presidente, concludo con qualche punto di domanda. Rimango in attesa di vedere cosa succederà nei prossimi giorni, perché ho visto qualche mancetta. Ad esempio, ho visto che i miei corregionali del Veneto hanno ottenuto la possibilità, apprezzabile, di gestire le autostrade con la loro CAV, una società partecipata da Regione Veneto e ANAS. Considerando che alla fine di questo mese scadrà la concessione della A22-Autostrada del Brennero, mi sorge qualche dubbio sul fatto che, nel giro di poche ore, l'unica Regione italiana che potrà gestire le autostrade è il Veneto. Ripeto: ciò accade a poche ore dalla scadenza della concessione autostradale della A22.

Provvedimenti che di per sé sarebbero anche positivi e che andrebbero estesi a tutte le Regioni italiane che lo volessero, non devono entrare nelle partite all'interno della maggioranza, con una mancia a qualcuno, piuttosto che a qualcun altro. Occorre una visione strategica nell'interesse nazionale del Paese, nell'interesse di tutti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore De Bertoldi.

DE BERTOLDI (FdI). Concludo davvero, signor Presidente.

Quante cose avremmo potuto dirci su questi temi e su quante cose avremmo potuto confrontarci (sul digitale, sul 5G, sul cloud), ma le contraddizioni della maggioranza non lo hanno permesso. La chiusura nella fiducia non ci permette di dare un contributo neppure in questo caso.

Di conseguenza il Gruppo Fratelli d'Italia, signor Presidente, cari colleghi, non può che esprimere convintamente e con grande serietà un voto contrario alla fiducia a un Governo che ha espropriato di fatto la democrazia e le regole democratiche del Paese. (Applausi).

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, mi pare vi sia una consapevolezza piena nel Paese che l'occasione fornita dal finanziamento del PNRR e del Next generation EU non possa essere sprecata.

C'è piena consapevolezza tra le forze politiche, soprattutto di maggioranza a giudicare dall'ultimo intervento, del fatto che questi finanziamenti andranno spesi presto e bene - non c'è alternativa al riguardo - con una precisazione in più: non ci saranno alibi, perché c'è una misurabilità chiara di quel che avverrà. Se il PIL aumenterà, se i miliardi di euro che annualmente si spendono in investimenti pubblici cresceranno di un "x" maggiore di uno nei prossimi anni rispetto al 2019, l'Italia ce l'avrà fatta, la politica ce l'avrà fatta e il rilancio dell'economia sarà un fatto concreto. E, quando un obiettivo è misurabile, tutti sono maggiormente tenuti ad impegnarsi affinché questa misurazione porti ad un giudizio assolutamente positivo.

Il decreto in esame è di questo che parla: stabiliti cioè quali sono i finanziamenti, bisogna vedere come fare a spenderli al più presto e nel contempo anche bene, avendo cifre chiare di approccio a determinate spese.

Il decreto affronta infatti praticamente tutti i temi che vanno trattati. Si parte dall'organizzazione della gestione delle risorse, dalla governance, dal monitoraggio del Parlamento e farò un inciso su questo tra poco. Affronta poi i temi della valutazione di impatto ambientale e della valutazione strategica ambientale, non solo per fortuna per le opere del PNRR, ma giustamente anche per quelle del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), perché anche quelle sono assolutamente fondamentali affinché la cifra cui mi riferivo prima di sostenibilità, coesione e digitalizzazione sia presente in tutti i provvedimenti.

Si affronta il tema degli incentivi, ma soprattutto delle regole per gli investimenti in fonti rinnovabili, del superbonus: anche qui, con qualche miglioramento intervenuto durante l'esame alla Camera, non c'è proroga, ma snellimento delle procedure attraverso la previsione della sola CILA. Si affronta il tema della digitalizzazione e poi, con grande precisione, si interviene in alcuni punti degli appalti, quindi della realizzazione delle opere pubbliche, che sarà la parte su cui farò un focus maggiore nel mio intervento.

Per quanto i temi siano diversi e disparati, mi pare di vedere chiaramente un disegno organico, una cifra, che è quella cui facevo riferimento prima, che contraddistingue tutti i diversi interventi. In poche parole potrei dire che si lavora per fare presto e bene, con efficienza e con trasparenza, con attenzione per l'ambiente, ma contro le idee di blocchi ingiustificati e indiscriminati rispetto a investimenti necessari al Paese.

La Camera ha decisamente migliorato il testo e qui non posso che unirmi alle riflessioni fatte da altri colleghi: è chiaro che c'è un rimpianto per non averlo potuto fare anche noi. Avevamo anche noi in Commissione cose da dire, misure da mettere in campo. Non è stato possibile: si capisce la gravità del momento, si capisce che bisogna correre e corriamo, rinunciando, ahimè, a un ruolo che ci sarebbe piaciuto svolgere come Partito Democratico in questo ramo del Parlamento.

I miglioramenti della Camera sono anche nella direzione di un maggior coinvolgimento del Parlamento, che potrà giudicare semestralmente ciò che sta accadendo.

Sul ruolo di Comuni e Province, oltre che Regioni, nella cabina di regia c'è un fatto importantissimo (io dico per noi parlamentari del Sud, ma è facile dire che lo sia per l'Italia), che è blindare la cifra del 40 per cento di investimenti proprio nel Meridione. C'è un bell'emendamento del PD, a firma dell'onorevole Rotta, approvato per garantire anche che in tutti gli organismi di governance ci sia la parità di genere: anche questo mi pare un fatto positivo.

Sugli appalti il Governo si è comportato esattamente come aveva annunziato. Quando abbiamo approvato le risoluzioni in materia di PNRR, sapevamo che nel testo vi era scritto che sugli appalti il Governo avrebbe agito in due modi differenti: tutto quello che era urgente sarebbe stato oggetto di un decreto-legge, quello che stiamo discutendo, mentre si rinviava ad una legge delega una revisione più complessiva e generale del codice degli appalti. Ciò è avvenuto, perché la legge delega è stata presentata e assegnata al Senato e all'8a Commissione, dove magari, con i colleghi del PD (qua vedo il senatore D'Arienzo), ma direi con i colleghi di tutti i Gruppi, possiamo giocare il nostro ruolo.

Il PNRR in materia di appalti prova a intervenire su tutta la filiera: la programmazione, la progettazione e l'acquisizione di pareri, che è sempre il punto più delicato; interviene poi sugli affidamenti di servizi e di lavori, l'esecuzione, il collaudo e le controversie. Nella maggior parte dei casi vi è un rafforzamento e un differimento di data di alcune previsioni che già nel decreto-legge semplificazioni, approvato nel mese di settembre dello scorso anno, avevamo messo in campo con il precedente Governo.

Una serie di misure che avevamo ritenuto potessero rimanere in vigore solo fino a dicembre 2021 (anzi, nel testo del decreto c'era scritto giugno), sono portate giustamente e pragmaticamente al giugno 2023, perché è di tanto tempo che abbiamo bisogno e probabilmente anche un po' di più. Ad esempio, è potenziato e prorogato il collegio tecnico-consultivo, uno strumento molto importante per evitare controversie, così come il salvacondotto per la responsabilità erariale. Già col precedente Governo ritenemmo di dare un segnale importantissimo ai funzionari della pubblica amministrazione: si sentano protetti nel caso di eventuali errori fatti in buona fede, ma si sentano non protetti in caso di omissioni. In sostanza, è un modo per cercare di superare il tema della paura della firma.

È stato prorogato anche l'appalto integrato: questa è una misura su cui il PD ha dato il consenso con un po' di sofferenza, avendo sempre ritenuto che la centralità del progetto esecutivo fosse alla base di un corretto espletamento di tutte le procedure, ma à la guerre comme à la guerre. Era necessario; anzi è previsto che lo si possa fare anche sui progetti di fattibilità tecnica ed economica, cosa che ha destato qualche dissapore, ma si sappia, per esempio, che la Salerno-Reggio Calabria, la Taranto-Potenza-Battipaglia e la Genova-Ventimiglia oggi sono a quel livello di progettazione e se le si vuole realizzare entro il 2026, non c'era altra scelta.

Viene sospesa la terna di subappalti. Ci sono novità - non entro nel merito, perché vedo che ho quasi esaurito il mio tempo - per le soglie dei lavori, per i servizi e altre due grandi novità: una commissione VIA specifica per le opere PNRR e PNIEC, in modo da avere una velocità maggiore (sappiamo tutti che quello è un collo di bottiglia) e una soprintendenza centralizzata rispetto a queste opere. Quest'ultima per me è una misura importantissima, perché troppe volte vediamo sul territorio nazionale una difformità nei pareri delle soprintendenze, che è di per sé una discrezionalità elevata, che rende diverse le diverse zone del Paese. Speriamo che funzioni, perché è una scommessa importante.

Altri punti saranno affrontati nella legge-delega: uno tra tutti è la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti.

Qualche volta un po' provocatoriamente mi capita di dire che un ottimo codice con una pessima stazione appaltante non farà realizzare le opere, mentre un'ottima stazione appaltante, anche con leggi non buone, arriva alla realizzazione dell'opera. Quindi quello è uno dei temi fondamentali, ma ne parleremo quando arriveremo alla legge delega.

Dicevo prima che si tratta di una grande scommessa che dobbiamo vincere e dobbiamo farlo insieme. C'è una parola bellissima nella mia cultura politica che è "sussidiarietà": bene, questo è un caso in cui politica, pubblica amministrazione, funzionari e imprese debbono ciascuno fare la propria parte e nessuno la parte degli altri. Questo approccio virtuoso ci farà vincere la scommessa. Siamo un grande Paese, dobbiamo affrontare i prossimi mesi ed anni con spirito positivo ed entusiasmo, consapevoli che ci si chiede una cosa difficile e fondamentale: riportare l'Italia, l'economia e la società italiane al ruolo che spetta a un grande Paese come il nostro. Ribadisco quindi: entusiasmo, positività e voglia di fare. (Applausi).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ci troviamo per l'ennesima volta... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, il fatto che, quando si termina il proprio intervento, si è totalmente indifferenti al diritto degli altri colleghi di poterlo svolgere non va assolutamente bene. Le vostre conversazioni arrivano ad altissimo volume alla Presidenza, figuriamoci a chi deve intervenire.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Grazie, signor Presidente.

Ci troviamo purtroppo, per l'ennesima volta negli ultimi tempi, a dover arrivare a licenziare un provvedimento senza poterlo non dico modificare - perché scade il 30 luglio - ma in realtà neanche esaminare e discutere nelle Commissioni competenti. Nel caso del decreto-legge semplificazioni ci troviamo di fronte a un vero e proprio strappo. Lo voglio dire perché riguarda evidentemente anche il ruolo di questa Camera perché purtroppo - torno a ripeterlo - negli ultimi tempi tutto questo è accaduto spesso. Ma nel caso del decreto-legge semplificazioni i dati sono veramente impressionanti: questo provvedimento è arrivato alla Camera con sessantasette articoli, mentre giunge al Senato - ormai li esaminiamo a peso, a seconda di quanto pesano - praticamente raddoppiato. Alla Camera vi è stata infatti l'immissione di altri cinquantaquattro articoli, molto spesso - per chi ha avuto la possibilità di poterlo esaminare - inserendo anche delle norme abbastanza estranee e non omogenee rispetto al tema del decreto-legge.

Questo, a mio avviso, è assolutamente confliggente con il richiamo, fatto autorevolmente qualche giorno fa, dal Presidente della Repubblica. Capisco che siamo in emergenza e che siamo in una situazione in cui bisogna certamente correre, ma credo che stia nella responsabilità di quest'Assemblea, e anche dei Capigruppo, trovare un modo perché tutto questo non possa più accadere, perché viene meno il ruolo: qui si sta deliberando spesso senza conoscere e questo credo che assolutamente non sia più possibile.

Il decreto-legge in discussione è andato in 1a Commissione ieri per l'incardinamento e qualcuno ha avuto la possibilità di dire qualcosa in discussione generale. Il provvedimento non ha avuto i pareri anche delle Commissioni che erano direttamente coinvolte; l'ha avuto, in realtà, ma praticamente senza esaminarlo. Penso alla Commissione ambiente e anche alla Commissione lavori pubblici, che hanno competenze molto rilevanti sui contenuti di questo decreto. Ci troviamo quindi oggi rapidamente in Aula e con la procedura del Senato - lei lo sa, Presidente - non abbiamo alcuna possibilità né di vedere ordini del giorno né emendamenti, e quindi non possiamo nemmeno articolare delle proposte per il futuro. È una ferita che bisognerà trovare il modo di sanare.

Veniamo al merito del provvedimento. Penso che noi abbiamo una grande responsabilità; una responsabilità che è di tutto il Paese e quindi, a maggior ragione, dei decisori politici. Abbiamo infatti il PNRR che ha delle missioni precise, ma anche tempi molto precisi per la sua realizzazione.

Vorrei ricordare le missioni provenienti dalle scelte fatte con la Next generation EU. Tra tali missioni, rilevo anzitutto la transizione ecologica, la transizione verde, e ad essa connessi, l'intervento sull'accelerazione dei processi di digitalizzazione, di innovazione del Paese e della coesione sociale e territoriale. Per realizzare tutto questo - e questa, sì, che è una grande scommessa - non bisogna guardare al passato. Presidente, abbiamo iniziato oggi la seduta ricordando quanto sta succedendo al Nord, ma potremmo ricordare altresì quanto sta accadendo in Sardegna. Se, pur avendo queste missioni, che sono del Paese, continuiamo a guardare al passato, continueremo a rimuovere la questione su cui dovremmo correre e accelerare nel modo giusto. Mi riferisco del contrasto ai cambiamenti climatici. Questa è la nostra missione, la missione del Paese; altrimenti tali fenomeni capiteranno continuamente e non solo avremo danni dal punto di vista economico, ma anche alle persone e alla loro vita.

Dobbiamo riprenderci dalla pandemia, ma dobbiamo innanzitutto mettere il Paese nelle condizioni di ricostruire un modello di progresso e di sviluppo sano sulla base della transizione verde.

Per fare questo - dico con molta chiarezza - non si può guardare ai modelli del passato. Lasciatemi dire che non rischiamo di vincere la scommessa con il provvedimento al nostro esame perché tutti capiamo che bisogna accelerare, semplificare, avere la certezza della messa a terra dei progetti, ma non si possono di nuovo recuperare modelli, anche di semplificazione, che nel passato sono stati fallimentari.

Faccio alcuni esempi per essere molto chiara. C'è un incrocio di procedure già instaurate con il famoso decreto sblocca Italia della scorsa legislatura e io mi chiedo se qualcuno ha fatto il bilancio di quelle procedure. Lì almeno c'era un decreto in cui si decidevano quali erano le opere. Nel provvedimento al nostro esame addirittura si va oltre perché con il modello previsto all'articolo 18 si fa in modo che già nel decreto stesso tutte le opere che sono nel PNRR, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) e nell'allegato 1-bis immediatamente diventano urgenti e indifferibili.

Si fa poi un'altra operazione; si recuperano procedure della legge obiettivo. Quando si dice infatti che tutto quanto si fa con il vecchio progetto preliminare, ora chiamato progetto di fattibilità e non progetto definitivo, in realtà si prende a modello quel modo di procedere. Ricordo però, Presidente, colleghi, che quella legge è stata fallimentare perché dell'elenco sterminato di opere strategiche predisposto ne sono state realizzate solo il 4 per cento. Essa ha dato vita a contenziosi, corruzione e modelli opachi. Da questo punto di vista non riuscire a capire che non si possono continuamente resuscitare modelli già rivelatisi fallimentari, mi chiedo se sia una malattia, un problema culturale o del nostro apparato. Oggi avevamo davanti a noi la scommessa di accelerare e semplificare, ma anche di avere una un'idea chiara e un modello chiaro presenti in tutte le accelerazioni e in tutte le procedure di semplificazione.

Guardate, noi dobbiamo sapere che il Next generation EU ha un principio base: nessun progetto, né quelli presenti direttamente nella Missione 2, né tutti gli altri, deve arrecare danni significativi all'ambiente. Come si fa, allora, a non aver cura della VIA (verifica di impatto ambientale)? Si aggiunge, invece, un'altra Commissione alla Commissione PNIEC (quindi ricominciamo con un'altra Commissione), in cui non vi è certezza della verifica ambientale.

Signor Presidente, io trovo questo veramente grave, perché noi riusciremo a rimettere il nostro Paese nelle condizioni non dico di partenza, ma anche di andare molto oltre e di vincere la nostra scommessa se coinvolgeremo i cittadini. Il PNRR deve essere un modo anche per far partecipare pienamente e coinvolgere i cittadini.

Cosa si fa, invece, sulla VIA? Si riduce il dibattito pubblico a trenta giorni: una riduzione incomprensibile. Per non parlare del fatto che per le opere di cui all'allegato I-bis vi è un'indulgenza: compaiono ancora opere incentrate sui fossili, invece di accelerare sulla transizione energetica. Questo è un problema anche nel merito dei contenuti. Pensavo, dal 2007, di aver abbandonato finalmente il CIP6: lo vedo ricomparire, per cui si rimettono insieme fonti di energia rinnovabili con gli inceneritori. Non solo, perché sui combustibili fossili secondari (CSS) addirittura si fa un'operazione per la quale si può andare a bruciare dappertutto, a prescindere dall'autorizzazione. (Applausi).

Ho fatto alcuni esempi, ma potrei parlare anche di tutta la parte degli appalti. Così rischiamo di non vincere la nostra scommessa. Qui sono tutti osservatori attenti dell'articolo 81 della Costituzione, ma bisogna valutare l'impatto ambientale e la sostenibilità ambientale di un'opera, affinché non arrechi danno all'ambiente; dovrebbe essere quello il nostro articolo 81! Ogni opera dovrebbe essere esaminata da quel punto di vista. Questa sarebbe la grande rivoluzione. (Applausi).

Noi avevamo le competenze e la possibilità di accelerare e snellire le procedure, facendo davvero un'operazione innovativa e sostenibile dal punto di vista ambientale. (Applausi).

PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi fa quasi piacere intervenire dopo la collega di Liberi e Uguali, senatrice De Petris, che stimo tanto ma che è tanto lontana dal mio modo di vedere e dal modo di vedere del Gruppo Forza Italia. È assolutamente incomprensibile come si possa pensare di rendere più spedite e rapide le procedure, mantenendo l'infrastruttura e una burocrazia barocca e ottocentesca, così come, in effetti, si è voluto fino a questo momento. Ringraziamo il Signore che adesso c'è Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri, che la pensa diversamente dal Gruppo Liberi e Uguali-Ecosolidali. (Applausi).

Fatta questa premessa, volevo esprimere un rammarico e mi rivolgo al rappresentante del Governo, la cara amica, onorevole Deborah Bergamini, che qui è in rappresentanza del Ministero per i rapporti con il Parlamento. Siamo tutti consapevoli della situazione emergenziale che viviamo e lo diciamo da mesi, ma siamo altrettanto consapevoli del rammarico che, in particolare noi senatori, abbiamo per non aver potuto contribuire nel merito, nemmeno in minima parte, nemmeno in termini di discussione in Commissione, come lei ben sa, perché purtroppo questo sistema di normazione attraverso i decreti-legge limita la possibilità di intervento a una sola Camera. Di fatto viviamo in una situazione di monocameralità del nostro processo legislativo. Stiamo andando avanti per decretazione di urgenza: mi rendo conto che è assolutamente necessario, ma colgo l'occasione per ribadire, ancora una volta, che c'è assoluta necessità di una riforma.

Non è più possibile continuare a rimanere inerti di fronte a una situazione rispetto alla quale - ormai sono passati più di quindici-sedici mesi - non si fa nulla a livello parlamentare per cercare di porvi rimedio.

Personalmente ho depositato un progetto di riforma; ne ho parlato con il Ministro D'Incà, che ha anche la delega alle riforme; sta per finire la legislatura e non si fa nulla. Peraltro, si è ridotto di quasi la metà il numero dei rappresentanti del Parlamento, quindi, se non si fa una riforma subito, davvero ne usciamo fuori male.

Tornando al decreto-legge semplificazioni, come ha già accennato qualcuno, il provvedimento interviene per la seconda volta, a distanza di pochi anni, su un tema, che è quello dell'approccio barocco, ottocentesco, della nostra burocrazia che agisce anche dietro l'illusione della trasparenza, dell'impossibilità, secondo alcuni, di intervenire contro la corruzione se non attraverso una serie di impedimenti infrastrutturali, di procedure amministrative barocche che di fatto diventano una sorta di ostruzionismo a una rapida successione di eventi riguardanti la nostra pubblica amministrazione, quindi, la realizzazione di opere e in sintesi di risposte ai cittadini.

Il fatto che si intervenga per la seconda volta testimonia che quanto dissi circa un anno fa, a settembre 2020, era corretto: con il Governo Conte 2 abbiamo cercato di intervenire in modo molto più efficace. Personalmente ho prodotto decine di emendamenti per sbloccare la situazione degli appalti pubblici - il collega lo sa bene - e su tante altre questioni che hanno a che fare con l'intervento privato nell'edilizia non si è voluto dare ascolto, non c'è stata ragione: PD, 5 Stelle e LeU si opposero strenuamente a che questo accadesse.

Oggi, ringraziando il Signore, c'è un Governo che invece si è reso conto che bisognava andare oltre quel tipo di ostruzionismo, quella visione ottocentesca superatissima, che altri Paesi hanno superato da tempo, che tra l'altro dimostra che evidentemente non è vero che creare più difficoltà per arrivare a una decisione amministrativa, complicando le cose, aumentando le norme, il numero dei regolamenti e degli articoli, rende più difficile l'intervento della corruzione.

Cari colleghi, è l'esatto contrario: la semplicità è sinonimo di onestà e correttezza, perché laddove c'è semplicità è difficile ci sia la scorrettezza. (Applausi). Non lo si vuole capire, soprattutto da una certa parte di sinistra antiquata.

Penso al codice degli appalti con i suoi 300 articoli e al regolamento attuativo che ne ha altrettanti: ebbene, in 600 articoli si può annidare il malaffare. (Applausi). Con la semplicità no.

Qui si viene incontro anche a questo tipo di soluzione; è un altro passo avanti, ma non certo l'obiettivo finale: il codice degli appalti resta quello che è, però, diciamocelo francamente, siamo comunque soddisfatti dei passi in avanti che sono stati compiuti, che sono conseguenza del ruolo che l'Italia, con questo Governo, sta cominciando nuovamente a riconquistare.

Il Governo Draghi ha prodotto anzitutto il Piano di ripresa e resilienza, un primo obiettivo fondamentale che ha dato la possibilità di chiedere all'Europa una serie di aiuti agli investimenti che si traducono in circa 200 miliardi di euro, che danno un'opportunità vera al nostro Paese di rilanciare la propria economia dopo un anno di depressione e di crisi economica terribile. Ebbene, bisogna saper cogliere quest'occasione.

Tutti noi conosciamo i problemi storici che il nostro Paese ha avuto, soprattutto nelle Regioni del Sud; anche quando potevamo attivare e spendere i fondi europei abbiamo sempre e storicamente avuto enormi difficoltà a spenderli. Questo perché non abbiamo evidentemente procedure amministrative adeguate o per la presenza di burocrati che lo hanno consentito. E non è solo colpa della politica, o magari lo è anche, per l'amor di Dio.

Una cosa è certa, allo stato attuale abbiamo un bilancio assolutamente negativo per quel che riguarda la spesa dei fondi europei. È allora evidente che, rimanendo esattamente come eravamo prima, avremmo fallito. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza necessita quindi di procedure più snelle, più rapide, più veloci e di maggiore fiducia verso la politica e gli amministrativi. Questa è la verità, questo bisognava fare e questo si sta cercando di fare con il secondo decreto semplificazioni.

Il Governo sta riconquistando uno standing e un'autorevolezza che aveva perduto in Europa e l'Europa sta conquistando un posizione che, evidentemente, prima non aveva. La crescita dei Governi e dei movimenti sovranisti oggi è in difficoltà, perché l'Europa sta finalmente dando delle risposte in termini di solidarietà verso i Paesi più deboli, assumendo una serie di posizioni che dimostrano e danno la sensazione che quella attuale è un'Europa diversa.

L'occasione e l' opportunità che ci vengono date sono fantastiche, le dobbiamo saper cogliere e il decreto-legge semplificazioni, al nostro esame, ci offre l'opportunità di dare esecuzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, costituendo di fatto lo strumento attuativo del PNRR. Certamente dobbiamo metterlo alla prova. Si tratta di un decreto-legge partito con 67 articoli iniziali a cui ne sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati 54 e oggi ne conta 121. Di certo in questi 121 articoli molte cose sono state fatte e molte altre se ne potevano fare. Dobbiamo ringraziare i Ministri di Forza Italia - lo dico al sottosegretario Bergamini - perché ad esempio il ministro Brunetta ha avuto un ruolo straordinariamente importante nel decreto-legge in esame, come lo sta avendo anche nel decreto-legge reclutamento, all'esame della 1a e della 2a Commissione permanente del Senato. Dobbiamo dunque ringraziarli per l'opera che stanno svolgendo e per il passo in avanti che si sta portando avanti. Pertanto, diciamo con fiducia che il nostro approccio culturale liberale è finalizzato a superare un certo tipo di cultura, attraverso la nostra cultura liberale: per noi i sì devono essere superiori ai no. Siamo infatti per dire sì agli incentivi e per dire no ai divieti. Il nuovo approccio dell'ambientalismo non può che essere questo: la cultura del fare proiettata verso una nuova modernità. (Applausi).

È questa la ragione per la quale il Gruppo Forza Italia voterà convintamente sì al decreto semplificazioni al nostro esame. (Applausi).

CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento importante, quasi uno spartiacque e quindi inizialmente non posso che evidenziare un piccolo problema, che ormai non è più solo un piccolo problema, perché a livello procedurale anche questo disegno di legge di conversione del decreto-legge è arrivato blindato qui da noi, in Senato, con tempi strettissimi per la sua approvazione e le Commissioni di fatto hanno preso atto di quanto contenuto nel provvedimento da convertire. Spero vivamente e sinceramente che davvero non succeda più. (Applausi).

Venendo al merito politico del provvedimento, perché quello tecnico è già stato abbondantemente sviscerato nella discussione generale dai miei colleghi, nel testo dobbiamo descrivere come utilizzare e gestire 240 miliardi di euro. Per farlo avevamo due strade, una delle quali poteva essere il vecchio metodo alla Conte, fatto di sussidi e Casalino, di Villa Doria Pamphili e racconti televisivi del sabato sera (il famoso decreto). Oggi invece, fortunatamente, andiamo verso un nuovo metodo, che è quello della Lega di Governo, che punta sullo sviluppo del Paese e sulla creazione di lavoro. (Applausi). Noi possiamo e dobbiamo cambiare passo, abbiamo bisogno di velocità d'azione, di metter fine alla burocrazia, abbiamo bisogno di snellezza ed economicità dei lavori e finalmente di avere chiarezza nelle regole. Dopo tante parole finalmente ora possiamo passare ai fatti.

Gli italiani, infatti, ci guardano in questo momento. Veniamo da un passato in cui è stata resa palese la nostra vulnerabilità e andiamo incontro a un futuro di incertezza rispetto alla qualità della vita. Adesso abbiamo un'occasione e per questo oggi è ancora più importante avere successo in quello che facciamo. Quante volte la politica ci ha provato? Sarà questa la volta buona? Se ci riusciremo, se tutto il Paese assieme ci riuscirà, allora vorrà dire che saremo riusciti a superare una fase di stagnazione che dura da troppo tempo e questo per colpa della burocrazia, per colpa di un sistema troppo complesso ed esposto a infinite cause e processi che trascinano tutto per anni. Dobbiamo cambiare marcia, come dicevo prima.

La Lega oggi è al Governo per questo, per dare un'impostazione di lavoro positiva, in cui le cose si facciano, un Governo del buon senso che abbia la capacità di trovare soluzioni e di basarsi sulla ricerca del lavoro. Per questi motivi noi siamo al Governo e vogliamo restarci. Abbiamo subito costanti tentativi di escluderci dall'Esecutivo; c'è un evidente asse a Sinistra, che tra l'altro è sinonimo di egoismo a discapito del volere degli italiani, perché è abbastanza ovvia questa miopia politica che va a minare l'unità dell'azione del Governo, infastidendo anche il presidente Draghi e creando divisioni totalmente insensate, inutili e aberranti in un momento di difficoltà come questo. Con questi tentativi di innervosirci, come quelli che ci sono stati, per esempio con le consulenze a Fornero e ad Arcuri, con tutti questi tentati sgarri, un dubbio ci viene per forza: forse qualcuno vuole gestire i soldi del PNRR da solo, come, dove e con chi ne ha voglia? Qualcuno forse rimpiange il PNRR di Conte, quello che l'Europa stava per bocciare. Sappiate però che questo non funziona, perché la Lega sta qui, determinata, come un baluardo per la difesa degli italiani. (Applausi).

Noi siamo il primo partito perché il Centrodestra è maggioranza nel Paese e perché vogliamo che i soldi servano agli italiani. Dobbiamo lasciare un'impronta nel presente per riuscire a impostare in maniera proficua il futuro; dobbiamo impostare un metodo del fare e del fare bene; dobbiamo abbandonare gli sprechi e l'improduttività; dobbiamo pensare a cosa serve veramente oggi, abbandonare un'ideologia assolutamente fuorviante e malata e basarci sulla concretezza.

Usciamo da un periodo molto buio per la società, in cui abbiamo subito tre ondate della pandemia da Covid; nel 2020 ci sono stati molti errori di gestione; è stato un periodo nero per l'economia, in cui abbiamo subito le scelte del secondo governo Conte. Oggi dobbiamo rilanciare il PIL, dobbiamo iniziare una nuova ricostruzione, abbiamo l'occasione per impostare un nuovo sistema di lavoro che sia efficiente e con un metodo proficuo. Dobbiamo produrre lavoro e abbandonare l'assistenzialismo. Gli italiani vogliono i fatti. È giusto quindi lavorare sui temi che impattano sulla vita degli italiani in modo positivo e che creano benessere; mentre è sbagliato, dall'altra parte, perdere tempo su leggi insensate e, come dicevo prima, ideologiche.

A me non interessa, ad esempio, sapere se si mettono insieme due uomini o se si mettono insieme due donne, a me interessa che le persone riescano a mettere insieme un pranzo con la cena, perché oggi fuori di qui non è così. (Applausi). A me interessa che un papà possa fare un regalo a suo figlio a Natale, a me interessa che una mamma possa guardare il suo bimbo pensando che ha un futuro; non mi interessa assolutamente che i bambini oggi vengano indottrinati - almeno qualcuno vuole farlo - a scuola con le teorie gender, perché questo non è utile al Paese.

Abbiamo quindi inserito nel provvedimento temi seri e impattanti per lo Stato, abbiamo cercato di individuare con chiarezza chi fa cosa, abbiamo dato la possibilità di nominare commissari per sveltire le pratiche, abbiamo individuato delle priorità, abbiamo fornito i mezzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo lavorato a favore delle imprese, inserendo semplificazioni che fossero reali, rendendo possibili delle accelerazioni procedurali, abbattendo quindi alcuni impedimenti burocratici; abbiamo lavorato per i cittadini. Un esempio su tutti è il super bonus per l'edilizia, o una nuova gestione dell'ambiente, dell'impatto e del dissesto idrogeologico.

Stiamo finalmente facendo la cosa giusta, perché si è perso troppo tempo. Le persone hanno perso fiducia nella politica; in effetti come si può dar loro torto, quando c'è una parte dell'Emiciclo che tratta le partite IVA come se fossero, a prescindere, dei delinquenti? Non dimentico che qualcuno in questa sede ha chiamato gli imprenditori "prenditori" e questa sarà per sempre la vostra vergogna, sappiatelo.

Noi non siamo fatti così, ci fidiamo degli italiani e pensiamo che ci sia solamente bisogno di lasciarli lavorare. Crediamo che non ci sia bisogno di uno Stato opprimente, ma di uno Stato che sia a fianco degli italiani. (Applausi). Crediamo che ci sia bisogno di un nuovo patto di fiducia con gli italiani, perché se non diamo fiducia non possiamo pretendere che gli italiani diano fiducia al Parlamento.

Termino, Presidente, da dove avevo iniziato, cioè sottolineando che questo è un provvedimento veramente importante, uno spartiacque che ha la nostra fiducia, perché è privo di ideologie e di propositi insensati; è un provvedimento assolutamente giusto e necessario e finalmente veramente utile; per questo la Lega c'è e voterà a favore della fiducia. (Applausi).

LICHERI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato giusto un anno da quel luglio del 2020, quando Giuseppe Conte riuscì a rivelarsi perno centrale nell'estenuante trattativa che portò all'accordo tra i leader del vecchio continente sul Next generation EU. Di quel periodo ricordiamo la diffidenza che si respirava in quest'Aula, ricordiamo i titoli di scherno dei principali quotidiani nazionali. Adesso c'è uno sforzo trasversale per cercare di dimenticare l'importanza di quel passaggio. Adesso si dice un'altra cosa, ovvero che il PNRR è un'opportunità irripetibile per il nostro Paese, si usa la classica metafora del treno che passa una sola volta, un treno sul quale il Paese deve assolutamente salire. Diciamo semplicemente che è vero che di quei 230 miliardi disponibili, compreso il fondo complementare, neanche un centesimo deve andare sprecato, ma quei 230 miliardi devono fare dell'Italia un Paese verde, un Paese che sia modello di rispetto per il raggiungimento della neutralità economica, un modello del rispetto che si deve al suolo, al patrimonio boschivo, per i quali non ne abbiamo mai avuto, tanto che oggi in Sardegna piangiamo.

Abbiamo infatti perso il valore di cosa significa rispettare la terra.

Il provvedimento che ci apprestiamo a convertire servirà quindi a definire il quadro normativo nazionale per agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Questa legge disciplinerà quindi la vita produttiva, economica e sociale del Paese per i prossimi tre-cinque anni e tuttavia il Senato non ha potuto fare nulla per migliorarne il testo.

Questo purtroppo va segnalato: lo hanno fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle durante la discussione generale e devo ribadirlo anche io. Così come per il cosiddetto decreto sostegni-bis, parliamo di provvedimenti di importanza capitale per il futuro dell'Italia, nei quali sono scritti il presente e il futuro dei nostri figli, delle nostre imprese e della nostra società e non possiamo ridurre il Parlamento a correttore di bozze, perché questo abbiamo sentito di essere.

Credo sia arrivato davvero il momento di attuare nella pratica questa benedetta centralità del Parlamento che sentiamo sventagliare un giorno sì e l'altro pure da tutti. L'emergenza non può diventare la regola e l'eccezione la quotidianità. I cittadini fuori di qui hanno paura e per vincerla il Parlamento deve recuperare la sua centralità. (Applausi). Le decisioni della politica devono essere più condivise possibili se vogliamo superare le riserve mentali e le paure dei nostri concittadini.

Il MoVimento 5 Stelle ha un capitale di idee, principi e valori che vuole portare in dote al Paese e spendere. Dobbiamo anzitutto ribaltare la convinzione che parlare di ambiente significhi mettere un freno alla crescita e all'iniziativa economica: questa è la prima missione che dobbiamo perseguire. Il Governo non deve aspettare che intervenga il MoVimento 5 Stelle e deve parlare per primo di ecologia integrale come nuovo modello di sviluppo e di prosperità, dandone dimostrazione pratica. (Applausi). L'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici privati non sono più cose da visionari, utopisti e sognatori. Oggi, mentre noi parliamo da questi scranni, i cantieri già avviati con il nostro superbonus del 110 per cento sono prossimi a quota 30.000. I cantieri sono stati aperti per un valore pari a 4 miliardi di euro. Tutto questo è avvenuto grazie al cocciuto lavoro dei miei colleghi del MoVimento 5 Stelle, molti dei quali siedono in quest'Aula. (Applausi).

Tuttavia, 4 miliardi di interventi in sei mesi sono un traguardo raggiunto procedendo a marce ridotte. Il superbonus (perdonatemi il paragone e la metafora ippica) sta procedendo al trotto ed è ora di farlo galoppare.

Sono diversi, infatti, gli emendamenti presentati dalla nostra forza politica che stanno spingendo in questa direzione e vogliamo la collaborazione del Governo. Se il superbonus corre, è fondamentale che questo possa avvenire attraverso un prolungamento senza distinguo fino a tutto il 2023 e i benefici in termini di ricadute economiche e occupazionali sono giganteschi. Dal Governo ci aspettiamo uno scatto su questo fronte.

Concludo, signor Presidente, dicendo che il decreto al nostro esame presenta tante cose buone e tante altre che ancora non vanno bene. La necessità di spendere nei prossimi anni velocemente non ci deve assolutamente far retrocedere rispetto alla sicurezza del nostro territorio, alla tutela ambientale, ai presidi di controllo e monitoraggio degli interventi pubblici. Mettere a terra risorse nel nostro Paese in modo rapido e sicuro è possibile, ma senza perdere la bussola, che sarà sempre il miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini e la salute del pianeta. (Applausi).

NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, durante il periodo più buio della pandemia ripetevamo tutti che non avremmo fatto più gli stessi errori di prima, che tornare alla normalità non avrebbe voluto dire tornare indietro ed essere come prima. Invece, purtroppo, nonostante la grande occasione di cambiamento che ci viene data anche dall'Europa con il PNRR - che, com'è stato detto, sarà anche un treno, ma un treno preso d'assalto, perché i 230 miliardi che prevede fanno gola a troppi - non solo torneremo indietro, ma torneremo indietro di trent'anni, lo abbiamo detto, e falliremo purtroppo le missioni che ci siamo dati, sia quella della transizione ecologica, sia quella della semplificazione per il miglioramento dei tempi.

A maggio Tomaso Montanari scriveva nella rubrica «Emergenza cultura» su «Il Fatto Quotidiano» che la semplificazione di Draghi equivale ad abbattere il freno delle regole, citando il responsabile commercio e lavoro di Forza Italia, che aveva dichiarato che tra le vittime del Mottarone ci sarebbero stati anche i gestori dell'impianto, costretti alla fame da regole assurde. Quindi, quelle 14 persone non sarebbero state uccise dalla criminale avidità di chi voleva aumentare gli utili, no, le avrebbero uccise le regole.

Non c'è più un'ideologia che ci sostiene e questo è grave. Abbiamo solo un'ideologia trionfante, quella che demonizza le regole. Togliere il freno - dice Montanari - dalle funivie alle economie, ecco la soluzione.

Il governo Draghi aveva anche proposto il massimo ribasso e il subappalto libero, poi frenato dai sindacati, nonostante le centinaia di morti anche durante il lockdown sui luoghi di lavoro. Dinanzi alle ideologie dominanti è difficile resistere, perché l'unica regola che bisogna togliere è sempre quella della corresponsabilità; semplificare e tagliare: questa bandiera deve avere le mani libere.

Si costruiscono quindi Ministeri, procedure speciali, commissariamenti, silenzi-assensi per aggirare le regole. Da Berlusconi allo sblocca Italia di Renzi si va ancora...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Nugnes. Ai colleghi che rumoreggiano vorrei evitare di doverli richiamare uno per uno. Consentiteci di concludere i nostri lavori. (Commenti).

No, «basta» non è un vocabolo che viene pronunciato mentre sta parlando una collega, da qualsiasi Gruppo provenga. (Commenti). No, non può dirlo senatore, non mi costringa a richiamarla verbalmente. Prego, senatrice Nugnes, concluda il suo intervento.

NUGNES (Misto). Il silenzio-assenso se lo certificherà direttamente il privato.

Questa riforma costituzionale, ambientalista tra virgolette, proposta dal Governo, scatena le trivellazioni, resuscita gli inceneritori con il CIP6, il nucleare e apre le porte al CSS libero e al ponte sullo Stretto. Questo è il futuro che ci aspetta. (Applausi).

ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, l'Alternativa c'è voterà contro questa ennesima fiducia al Governo e contro l'ennesimo schiacciamento autoritario delle prerogative parlamentari.

Ormai il ruolo del Parlamento risulta totalmente esautorato: è avvalsa la prassi di esaminare i decreti-legge in sede di conversione in una sola Camera, con l'altra chiamata solo a ratificare. Stiamo votando, come ormai di consueto, l'ennesimo decreto omnibus, nonostante i recenti richiami anche del Quirinale. Ci aspettavamo una diversa reazione su questo modo di procedere, soprattutto da parte dei nostri ex colleghi, che nella scorsa legislatura avrebbero fatto le barricate, sia contro il contenuto di un decreto simile che soprattutto contro l'imposizione continua e praticamente scontata della questione di fiducia. Pensate: ben sette voti di fiducia in meno di cinque mesi con il governo Draghi. Il decreto semplificazioni è un provvedimento poi a dir poco omnibus: contiene norme eterogenee e variegate, che nel corso dell'iter alla Camera è stato letteralmente infarcito dei contenuti più stravaganti. Alla Camera poi è successo di tutto: il lavoro continuamente rinviato in notturna, in modo da non permettere di capire cosa accadesse realmente. Qui al Senato poi è stato umiliante e vergognoso: il testo è stato fatto approdare a due giorni dalla scadenza definitiva.

Quanto al contenuto, purtroppo, c'è ben poco da dire: si dà un calcio ben assestato al codice degli appalti, favorendo meccanismi collusivi e clientelari. Si ipoteca la gestione del PNRR, istituendo una cabina di regia ad hoc, creando un inutile e costoso mostro burocratico. Si sventra il codice dell'ambiente con nuove norme in materia di VIA e VAS, senza tener presente la tutela del territorio. C'è poi l'aumento degli affidamenti diretti e il ritorno all'appalto integrato: quindi meno controlli e maggiore facilità nell'aggirare le regole. Si tratta di una visione distruttiva del Paese, dove prevale l'autoritarismo delle scelte e noi siamo contro questa visione, contro le lobby, contro la logica del "liberi tutti", senza dibattito democratico.

I nostri colleghi alla Camera di Alternativa c'è hanno provato a cambiare queste norme e non ci sono riusciti. Al Senato non è stato proprio permesso, ma il problema è rappresentato da chi oggi vota a favore di questo provvedimento e, conseguentemente, di questo Governo: ce lo saremmo aspettati da tutti, tranne che da chi tre anni fa parlava di fare qualcosa di assolutamente diverso dai partiti tradizionali, per cui i principi erano l'ambiente e la trasparenza, ma di questi principi non è rimasto più niente.

Concludo, ribadendo convintamente il no di Alternativa c'è a questo Governo e a questo provvedimento. (Applausi).

LA MURA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LA MURA (Misto). Signor Presidente, colleghi, non darò la fiducia a questo Governo e voterò contro questo provvedimento.

Per motivare il mio voto contrario farò solo un piccolo elenco di criticità relative al provvedimento che conta ben 120 articoli: un decreto-legge che riduce ulteriormente la partecipazione del pubblico ai procedimenti per la realizzazione delle opere del PNIEC e del PNRR. Chiuderemo ancora la bocca ai cittadini e le pubbliche amministrazioni che faranno questo costringeranno il pubblico a parlare davanti all'autorità giurisdizionale.

Questo provvedimento elimina completamente i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti di energia. Si conoscono solo per grandi linee le opere, ma non ci sono più vincoli, perché sono stati eliminati e c'erano nel decreto-legge semplificazioni dell'anno scorso. Tra i molteplici emendamenti che ho proposto c'è proprio quello per rivedere e reintrodurre i criteri a favore della tutela degli ecosistemi naturali e del nostro patrimonio culturale.

Si introducono poteri sostitutivi particolarmente invasivi e corsie preferenziali per la VIA e per la valutazione di impatto sulla parte culturale: un'invasione di campo sulla competenza delle istituzioni.

Si mette ancora mano alla disciplina sulla posidonia, un paradosso tutto italiano: si stanziano 400 milioni nel PNRR a tutela degli ecosistemi marini, ma poi andiamo a distruggere la posidonia, quindi la costa, che produce il pescato di pregio italiano. Ma dove vogliamo andare? La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Nel Cilento ho denunciato con un esposto la difformità che sta portando la gestione sbagliata di tale questione, e lo farò anche davanti alla Corte europea.

Si è innalzato il limite fino a 20 megawatt, senza valutazione di impatto ambientale, per gli impianti agro-fotovoltaici sui terreni. Vogliamo parlare del dissesto idrogeologico? Mi scuso con le popolazioni per la cementificazione e la gestione selvaggia del nostro territorio.

Non ho più tempo a disposizione, quindi voglio rimandare agli interventi tecnici di approfondimento che le colleghe Nugnes, Moronese e L'Abbate hanno svolto ieri.

Chiedo ai colleghi di votare contro; abbiamo ancora la possibilità di farlo. Per cortesia, mettiamo la nostra competenza e il nostro amore al servizio dei cittadini, non alle lobby. Vi prego, votiamo contro e lo chiedo ai miei colleghi del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, sia i senatori Segretari che altri colleghi mi segnalano che tendiamo a fare degli assembramenti in Aula. Vi chiedo quindi di porre attenzione a questa naturale propensione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Come rammentato prima, ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Masini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Masini.

DURNWALDER, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

247

Senatori votanti

246

Maggioranza

124

Favorevoli

213

Contrari

33

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 77.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo semplicemente per portare ancora una volta all'attenzione dell'Assemblea la gravissima situazione che si è venuta a determinare in Sardegna con la piaga degli incendi.

Purtroppo, la Sardegna non è nuova a episodi gravissimi e, soprattutto, anche a pagare un tributo in termini di vite umane, com'è capitato in passato. Questa volta fortunatamente non ci sono state vittime tra la popolazione, che però adesso è davvero in ginocchio. Le immagini che avete visto sono di una gravità inaudita. Il fuoco questa volta ha lambito i centri abitati. Molte abitazioni sono andate distrutte, ma, soprattutto, sono andate distrutte moltissime aziende agricole e i proprietari non hanno oggi di che vivere.

Quando capitano certe cose, la situazione è davvero grave. Avete visto gli animali morti, anche quelli selvatici, bruciati o asfissiati dal fumo. La situazione, tra l'altro, non è ancora definita, perché alcuni focolai ogni tanto riprendono vigore e non si può non osservare che fatti del genere capitano sempre quando ci sono giornate particolarmente ventose, il che la dice lunga sul fatto che si tratti evidentemente di incendi dolosi: si è accertato che almeno due su tre sono frutto della mano umana.

Ringrazio tutti voi che mi avete fatto sentire nell'immediatezza la vostra solidarietà: è stata una cosa che mi ha procurato molto piacere, come l'ho fatto presente. Ora, però, abbiamo bisogno ancora una volta di atti concreti, di interventi urgenti. C'è bisogno di consentire a chi è rimasto senza nulla, a chi ha perduto una vita di lavoro di ripartire, rimettersi in moto e riprendere una vita normale, cosa che sarà estremamente difficile, se è vero com'è vero che, solo per il reimpianto delle piante andate perdute e incendiate, ci vorranno almeno venti anni.

È necessario che ci si muova. È necessario che il Governo faccia sentire, al di là delle parole che - ripeto - sono state immediatamente portate all'attenzione di noi sardi, che intende porre in essere azioni concrete che ci consentano di riprendere la nostra vita, con la consueta voglia di lavorare e la consueta solidarietà che sempre dimostriamo nei confronti di chiunque.

Mi auguro che la vita dei sardi, colpiti da questo ennesimo fatto gravissimo, possa riprendere in maniera adeguata. Quindi, l'auspicio è che il Governo intervenga immediatamente, anche con misure provvisorie, e poi si vedrà strada facendo come agire, eventualmente prevedendo ulteriori misure successivamente, anche nella prossima legge di bilancio. (Applausi).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 11,55)

STEFANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (PD). Signor Presidente, anch'io voglio approfittare di questa occasione per recuperare davanti ai nostri occhi le immagini devastanti delle fiamme che in Sardegna divorano ettari di macchia mediterranea e minacciano pericolosamente alcuni centri abitati. Ma voglio anche recuperare - ahimè - le immagini del mio Salento, che da mesi è violentato da fenomeni che investono ettari ed ettari di pineta storica, nel più vasto comprensorio turistico di Otranto, andati in fumo nei giorni scorsi. Allo stesso modo, da mesi centinaia di ulivi secolari, già seccati dalla xylella, sono diventati il terribile combustibile per incendi facilitati anche dall'afa, che è conseguenza dei cambiamenti climatici.

Con il PNRR noi ci siamo impegnati, come Parlamento tutto, e abbiamo assunto la responsabilità di costruire un sistema Paese migliore da lasciare in eredità ai nostri figli, investendo in particolare sulla transizione ambientale e quindi anche sul verde.

È per questo che ho voluto fare questo intervento: certamente per esprimere vicinanza a chi è stato vittima di episodi del genere - molte famiglie si sono trovate a combattere con queste vicende - e solidarietà agli operatori che ci hanno consentito di limitare i danni. Sono però intervenuto anche per avanzare qui una mia proposta, che è quella di provare a salvaguardare davvero le pinete, certamente attraverso interventi preventivi, ma anche immaginando - ad esempio - nelle pinete con più di settant'anni di vita, così come nelle foreste di querce e ulivi, per ogni albero secco vittima degli incendi, di impegnarsi con un nuovo albero verde e giovane.

Abbiamo questa responsabilità e credo che tutto il Parlamento possa impegnarsi ad esprimere e a concretizzare una relativa proposta. (Applausi).

FLORIS (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, una delle zone più incontaminate dell'isola di Sardegna, una lingua di territorio che parte dai pendii del Montiferru, contrassegnati da fittissimi boschi, e arriva fino al mare della Planargia, le cui strade sono punteggiate da vigneti e uliveti, ha vissuto i suoi giorni più drammatici degli ultimi decenni. Eppure, a pochi giorni dalla grande paura, è già in piedi a lavorare per reagire a una devastazione ambientale e paesaggistica, che è già anche economica.

La Sardegna ha tirato fuori il suo volto più bello, la "sa paradura", l'aiuto solidale, con camion e trattori che fanno la spola dal resto dell'isola per trasportare mangime e foraggio destinato ai pastori dei paesi del Montiferru, che stanno dando il primo e concreto aiuto. Questo grande lavoro serve innanzitutto a testimoniare lo spirito indomito di quelle popolazioni e di quegli amministratori locali, oltre allo spirito di solidarietà e fratellanza che contraddistingue i sardi nei momenti di grande difficoltà, ma ovviamente non è sufficiente.

Le parole di vicinanza, le visite istituzionali e le raccolte di fondi sono a loro volta importanti, ma lo Stato in un momento come questo, già gravato dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica che accompagna i territori più deboli del Paese ormai da mezzo secolo, deve dare risposte immediate. Lo deve fare per l'oggi dal punto di vista dell'assistenza economica ai tanti che hanno perso tutto, e per il domani, avviando un confronto con la Regione finalizzato ad affrontare in maniera strutturale e risolvere la questione del governo del territorio.

Serve un capitolo dedicato a questi ristori in puntuale coordinamento con la Regione Sardegna e il sistema degli enti locali. Decine e decine di aziende, già di per sé fragilissime, rischiano di essere definitivamente spazzate via in assenza di un intervento più che immediato. Lo spopolamento delle aree interne va di pari passo con il progressivo abbandono delle campagne. Questo è il motivo primo delle mancate manutenzioni dei boschi e dei pascoli, che favoriscono gli enormi incendi e le devastazioni che tutti abbiamo modo di vedere.

Il modello di prevenzione, più che quello dei soccorsi a disastro avvenuto, è entrato in crisi e va fortemente messo in discussione. Va ribaltato l'assunto che sia la spesa pubblica, che oggi definiamo improduttiva perché non produce un reddito diretto, sia da demonizzare. Il governo del territorio e la sua manutenzione producono il bene più prezioso: il mantenimento di un ecosistema locale in cui le famiglie, le imprese e i visitatori occasionali possono vivere in armonia con le condizioni di sicurezza e sostenibilità.

Quanto ai soccorsi, il capo della Protezione civile ha fatto i complimenti alla Regione Sardegna per la sua capacità di reazione e mobilitazione, ma non può essere negato che sussista un problema di risorse per l'implementazione della flotta aerea antincendio, per la formazione continua e l'arruolamento del personale a terra. Analogamente, non è più rinviabile programmare investimenti... (Il microfono si disattiva automaticamente).

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, intervengo per ricordare l'immane tragedia vissuta in questi giorni dalla Regione Sardegna nel territorio prima del nuorese e poi dell'oristanese. Mi unisco ovviamente alle parole dei senatori sardi Floris e Cucca. Ricordo le cifre: 50 chilometri di terra bruciata, 1.500 sfollati, 7.500 persone tra Forze armate, Vigili del fuoco, ma soprattutto il Corpo forestale e i volontari che debbo ringraziare per il lavoro svolto e per aver salvato vite umane.

Purtroppo il mondo agropastorale è a terra e bisogna intervenire immediatamente. La Regione Sardegna ha chiesto già lo stato di calamità, ma ovviamente non basta: adesso occorre un immediato intervento del Governo per risarcire i privati - tante sono le case bruciate - ma anche gli imprenditori, e per ripristinare i boschi bruciati. Ricordiamo che abbiamo perso un ulivo secolare. Occorre investire di più sulla prevenzione, occorre governare il territorio, controllarlo e curarlo, ma occorre soprattutto ripristinare anche il sistema di rilevamento incendi che è cessato qualche anno fa.

Con questo auspicio abbraccio tutta la comunità sarda colpita e ribadisco la richiesta di un immediato intervento del Governo.

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio intervento si inserisce sulla scia di quanti sono già intervenuti sul tema. Vogliamo esprimere estrema solidarietà e attenzione al popolo sardo e a coloro che sono intervenuti in soccorso per mettere fine ai roghi che hanno devastato la bella terra sarda.

Ci preoccupa la situazione e trovo corretto quanto dichiarato dal senatore Cucca: la concomitanza troppo spesso ci porta a vedere la mano dell'uomo dietro a queste condizioni.

Rivolgo allora l'appello al Governo di intervenire sul quadro normativo affinché ancora una volta siano presi provvedimenti più severi nei confronti di coloro che si rendono attori di atti incendiari che poi devastano il territorio.

Esprimo altresì gratitudine per i soccorritori, per i Vigili del fuoco e coloro che si sono attivati in questa circostanza. Vi è certamente disponibilità e volontà da parte del Gruppo parlamentare della Lega per qualsiasi iniziativa che il Governo vorrà proporre per andare in soccorso, anche economico, della terra devastata e consentire alla Sardegna di rimettersi in piedi dopo i devastanti incendi. (Applausi).

PRESIDENTE. Io stesso sarei intervenuto per Fratelli d'Italia, se non fossi di turno di Presidenza. A titolo personale mi unisco alle affermazioni tutte concordanti che abbiamo appena ascoltato.

Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, il presidente della 1a Commissione, senatore Parrini, ha chiesto di intervenire per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a in merito al disegno di legge n. 2272.

PARRINI (PD). Signor Presidente, il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni è stato molto complesso. Molti sono gli emendamenti esaminati e approvati.

Stiamo terminando i nostri lavori; potremo essere pronti per l'incardinamento per le ore 18, quindi chiedo un'altra ora circa di tempo per concludere l'esame del provvedimento in Commissione.

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, vorrei intervenire anche in relazione a quanto ha appena detto il Presidente della 1a Commissione.

Come credo altri colleghi, ho ricevuto una telefonata del ministro D'Incà che mi ha annunciato l'intenzione da parte del Governo - credo di non rivelare un segreto - di porre la questione di fiducia anche su questo decreto-legge.

Non intervengo per stigmatizzare l'ennesima umiliazione del Parlamento - ne parleremo in un'altra occasione - ma chiedo a lei, Presidente, di capire come vogliamo procedere.

Ieri abbiamo fatto una lunga discussione in Conferenza dei Capigruppo; abbiamo stabilito tempi e orari; siamo un'opposizione che chiede perlomeno di essere informata - non dico di poter decidere e neanche di co-decidere - degli intendimenti della maggioranza e del Governo rispetto all'approvazione di questo provvedimento.

Ieri, in sede di Capigruppo si era stabilito che oggi pomeriggio sarebbe iniziata la discussione generale, con la possibile approvazione domani mattina secondo il normale iter dell'esame e votazione degli emendamenti, sui quali peraltro abbiamo avuto un atteggiamento del tutto collaborativo. Ora, scontiamo la litigiosità all'interno della maggioranza (cosa evidentissima), i ritardi della maggioranza e l'ostruzionismo che la maggioranza fa a sé stessa, però non vogliamo esserne vittime.

Chiediamo al Governo o a qualcuno della maggioranza che ci spieghi qual è l'intendimento rispetto a oggi, a domani e a venerdì.

Tutti noi abbiamo i nostri impegni, abbiamo delle conferenze stampa, delle riunioni e degli impegni sul territorio, legati anche alla data delle elezioni, che spero il Governo voglia ufficializzare. Quindi, signor Presidente, chiediamo tramite lei al rappresentante del Governo, che in Aula non c'è - anzi, è arrivato il Ministro - quali sono i tempi, in modo che ci possiamo semplicemente organizzare. È una questione banalmente organizzativa, ma per noi è importante. Sul merito politico avremo altre occasioni in cui confrontarci. Quindi, o ce lo spiega il signor Ministro, ma in maniera dettagliata e attendibile, oppure è meglio convocare una Conferenza dei Capigruppo e decidere come vogliamo procedere. Questo a tutela di tutti, ma anche dell'unica minoranza e dell'unica opposizione in Parlamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Ciriani.

Abbiamo ascoltato la richiesta del senatore Parrini di iniziare l'incardinamento alle ore 18 e così intendo procedere. A seguire ci sarà la discussione generale e poi, sulla base di quello che deciderà eventualmente di richiedere il Governo, potrà essere convocata una Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18,02).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 2a Commissione, senatore Ostellari, per riferire sui lavori delle Commissioni 1a e 2a riunite.

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la seduta è ancora in corso, abbiamo bisogno di un'altra ora. Le chiederei di poterci rivedere alle ore 19.

PRESIDENTE. Senatore Ostellari, lei sa che la seduta termina, da calendario, alle ore 20. Anche per rispetto agli altri senatori, lei mi dà la certezza che alle 19 potremo tornare in Aula?

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente stiamo facendo di tutto perché ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 19).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (2336).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente Parrini.

PARRINI (PD). Signor Presidente, mi dispiace doverle comunicare che non siamo riusciti a terminare i lavori di esame del decreto-legge reclutamento. C'è stata un'imprevista richiesta di un Gruppo di tenere una riunione politica e, come da prassi, tale richiesta è stata accolta dai Presidenti. Questo ha però cambiato il nostro programma dei lavori e, a questo punto, non credo che riusciremo a concludere prima di un paio d'ore, pertanto ritengo che l'incardinamento vada rinviato alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Grazie senatore Parrini.

Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge n. 2272 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

QUARTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, il 14 luglio l'ISPRA ha presentato il rapporto sul consumo di suolo per il 2021. Era il giorno in cui l'Europa era flagellata da intense piogge rilevatesi catastrofiche proprio a causa del consumo di suolo. Ne parlo poi oggi, nel mentre disastrosi flash flood stanno colpendo la Valtellina e il comasco, Chiavenna, Blevio, Cernobbio con le sue vie trasformate in torrenti furiosi.

Dice il rapporto che il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni ecosistemiche continuano a un ritmo insostenibile e, nel 2020, nonostante il lockdown, 57 chilometri quadrati di aree agricole e naturali sono state sostituite da nuovi cantieri, edifici e infrastrutture, più di 15 ettari al giorno, un campo di calcio all'ora, due metri quadrati al secondo.

Le conseguenze sono anche economiche, e i costi nascosti che l'Italia potrebbe essere costretta a sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuti al consumo di suolo tra il 2012 e il 2013 sono compresi tra 81 e 99 miliardi di euro, in pratica la metà del recovery fund. Nemmeno i rischi idraulici e sismici frenano la cementificazione. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata supera il 6 per cento e il 7 per cento in quelle ad elevata pericolosità sismica.

I dati evidenziano criticità a livello urbano e periurbano: 2.300 ettari consumati all'interno delle città e nelle aree produttive. Di conseguenza, le città sono sempre più calde e con temperature estive più alte da due a sei gradi centigradi rispetto alle aree limitrofe.

È sconcertante la crescita di superfici artificiali, anche in presenza di stabilizzazione o decrescita dei residenti. Il suolo consumato pro capite, quindi, aumenta, passando da 357 a 359 metri quadrati per abitante. Erano 160 negli anni Cinquanta.

In conclusione, consumo di suolo significa perdita di biodiversità, declino del paesaggio, ma anche aumento di superficie impermeabile, così le acque piovane prendono a scorrere anche impetuosamente esondando.

Dai dati CNR-IRPI nel 2019 ci sono stati 23 alluvioni, 12 morti, 19 feriti e 3.000 evacuati. Intanto, in Senato recitiamo il de profundis alla proposta di legge per il contrasto al consumo di suolo. (Applausi).

ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, i Comuni di Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roccapiemonte, in Provincia di Salerno, si sono convenzionati per svolgere in modo coordinato i servizi sociali e sociosanitari, prevedendo la delega di funzione da parte degli enti sottoscrittori a favore del Comune di Nocera Inferiore. I quattro Comuni, tuttavia, hanno deciso di continuare con le assunzioni precarie con un nuovo bando, anche se ci sono le condizioni per stabilizzare gli operatori, che a partire dal 9 dicembre 2021 avranno maturato i requisiti per la stabilizzazione della legge Madia e che già da anni lavorano al Piano di zona.

Oggi, alla luce della normativa vigente sul superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche, reclutare ancora personale con contratti a termine nei servizi sociali è quantomeno inopportuno. I servizi sociali, infatti, sono considerati servizi essenziali, per erogare i quali c'è bisogno di personale assunto a tempo indeterminato. Più volte la Corte di giustizia europea ha sanzionato l'Italia per l'abuso di ricorso continuo al precariato. Le procedure di stabilizzazione per questi operatori nei Comuni indicati, dunque, devono essere avviate al più presto, dando una risposta concreta sia al personale in servizio, sia ai cittadini, per assicurare la continuità dei servizi erogati, soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di operatori che da moltissimo tempo, con contratti precari (alcuni superano i diciassette anni) si occupano di servizi particolarmente delicati: sono educatori professionali, assistenti sociali, amministrativi, sociologi e psicologi, che assistono quotidianamente le fasce più deboli del nostro territorio. I servizi alla persona, infatti, si fondano in primis sulla costruzione di una relazione stabile con soggetti particolarmente fragili che hanno una storia personale complessa. Quindi, non si può assolutamente ripartire periodicamente con operatori diversi.

La grande parte degli operatori del Piano di zona è stata assunta a seguito di procedura selettiva il 10 dicembre del 2018 e maturano i tre anni necessari il 9 dicembre 2021. Tutti loro hanno garantito negli ultimi anni - e continuano a farlo - un'azione continua di contrasto alla povertà e presa in carico dei bisogni speciali. Quindi, è un dovere etico e morale che le amministrazioni coinvolte provvedano al reclutamento nei modi indicati dalla legge.

Il Consiglio comunale di Nocera Inferiore a fine giugno si è espresso favorevolmente alla stabilizzazione del personale ed alla possibilità di gestire il Piano di zona con un'azienda consortile, mentre il sindaco di Nocera Superiore non era molto d'accordo. In questo continuo ping pong di dichiarazioni e rimpallo di responsabilità anche i sindacati hanno più volte richiesto un incontro, ma non sono mai stati convocati e sono costretti a dichiarare lo stato di agitazione alla prefettura e il Comune di Nocera Inferiore ha confermato un ulteriore bando biennale. Quindi, c'è un rischio concreto che si proceda in questo senso, non avendo cura di assicurare la continuità dei servizi.

I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei servizi sociali per domani, 29 luglio, nella speranza di avere un confronto proficuo, in modo che si arrivi a una soluzione per i lavoratori coinvolti, ma anche per i cittadini che vengono assistiti quotidianamente. (Applausi).

TRENTACOSTE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, nelle ultime settimane sono intervenuto in quest'Aula per denunciare le molteplici azioni contro l'ambiente che si stanno consumando in Sicilia: dall'emergenza rifiuti, che il governo Musumeci intende risolvere bruciandoli, alla pioggia di richieste di autorizzazione per grandi impianti fotovoltaici che rischiano di compromettere il paesaggio e la produzione agroalimentare siciliani; ancora, la volontà di realizzare un inceneritore per fanghi di depurazione nei pressi di Enna, in un comprensorio agricolo di qualità, e gli incendi che stanno devastando l'isola, anche a causa dell'inerzia dell'Amministrazione regionale.

Oggi sono qui a segnalare una scellerata norma recentemente esitata dall'Assemblea regionale siciliana: un'anacronistica sanatoria che condona gli immobili abusivi costruiti in aree di pregio paesaggistico e naturalistico, soggette a vincolo, peraltro approvata con un solo voto di scarto. In tal modo si porrà una pietra tombale sulla salvaguardia dell'ecosistema isolano, calpestando la memoria di uomini come Piersanti Mattarella e Bino Li Calsi, che si batterono per tutelarlo, introducendo nel 1978 l'indice di edificabilità sui suoli agricoli. Quanto meno, con un insperato scatto di orgoglio, il legislatore siciliano, durante la stessa seduta, ha bocciato un vergognoso emendamento aggiuntivo al disegno di legge sull'edilizia che intendeva sanare gli immobili costruiti fino al 1983 entro i 150 metri dalla costa.

Pochi giorni fa, il collega Ruggiero Quarto ha ricordato le centinaia di vittime e dispersi causate dalle forti piogge in Germania, Belgio e Olanda. Scenari catastrofici come questi devono indurci a riflettere e a compiere scelte adeguate. Un Paese fortemente antropizzato come il nostro ha conosciuto lunghe e generalizzate fasi di abusivismo edilizio, con atti illeciti compiuti anche da enti pubblici che hanno permesso la copertura di corsi d'acqua, la costruzione di edifici in aree soggette a rischio idrogeologico o con vincoli paesaggistici e archeologici.

Il condono approvato in Sicilia andrebbe in quella direzione, esponendo la popolazione a gravi rischi e il territorio ai danni causati da un'edilizia incontrollata, preludio all'ennesimo disastro ambientale annunciato. Tutto ciò deve aver fine e la Sicilia non può sottrarsi a questo imperativo. Il Paese che stiamo cercando di disegnare al termine dell'emergenza sanitaria e in linea con le direttive europee deve porsi l'obiettivo della transizione ecologica ed energetica, prevedendo azioni di tutela integrata dell'ambiente e dell'ecosistema.

Mi auguro che il grido d'allarme già lanciato da molti contribuisca a bloccare la sanatoria siciliana anche in sede di Consiglio dei ministri, ponendo fine alla stagione dei condoni edilizi. Ce lo impone il tempo in cui viviamo e il futuro che intendiamo costruire per i nostri figli. (Applausi).

LUNESU (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in questi giorni la Sardegna sta vivendo un dramma dalle enormi proporzioni. Dal 23 luglio scorso, i roghi hanno devastato la zona di Oristano e dell'Ogliastra. Per noi sardi, la piana di Oristano e i monti dell'Ogliastra hanno rappresentato l'agricoltura, l'allevamento, il sostegno economico ed alimentare per tutta l'isola. Oltre 20.000 ettari di territorio, boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere; aziende agricole sono state distrutte e sono rimaste senza acqua e senza corrente elettrica. Molti animali sono rimasti uccisi. Capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati. Molte case sono state danneggiate.

Le attività delle dieci squadre impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco, che ha alimentato i roghi, e che più volte ha cambiato direzione minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la strada statale 131 Carlo Felice. Sono stati impegnati otto Canadair, più altri quattro arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e tredici elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio. Le fiamme sono partite dalla zona di Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia nella stessa zona dove ventisette anni fa un incendio scoppiò nel Montiferru. È andato perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica, attivato dopo tale incendio.

Anche in Ogliastra i danni sono rilevanti, nonostante l'intervento quasi immediato della Protezione civile. Sono vicina al vice sindaco di Arzana, impegnato anche con la Protezione civile, giorno e notte, per mettere in salvo tutto ciò che è stato possibile e per tutelare il suo territorio. Ma lui stesso asserisce che l'unico elicottero disponibile, che stava nella vicina Lanusei, nel momento dell'incendio era impegnato ad Oristano in aiuto a quei territori. In Ogliastra non è sufficiente un presidio, ma sarebbe utile un Canadair da tenere in aeroporto di Tortolì in misura preventiva, in modo che per necessità gli interventi possano essere tempestivi. È necessario che la macchina regionale potenzi uomini e mezzi, aerei e terrestri, e disponga una formazione continua del personale, uomini e donne, giovani prestanti utili per svolgere un lavoro duro, ma delicato nello stesso tempo.

L'ambiente deve essere difeso da mezzi di avanzata tecnologia, da personale formato assunto a tempo indeterminato e sempre presente per custodire il nostro splendido territorio.

Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite e il sostegno affinché le Regioni e il Governo si impegnino al più presto per chi ha perso tutto. È recente la notizia che il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, in stretto contatto con la Protezione civile, si sia impegnato a predisporre tutti gli interventi necessari alle aree colpite con eventuali norme e relative coperture finanziarie. Sono in corso interlocuzioni con la Regione Sardegna per valutare l'adozione di misure emergenziali di ripristino. (Applausi).

LAUS (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, questo è il mio ultimo appello alla candidatura di Torino per le Universiadi 2025 dopodiché non mi resta che rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica. Non ho altra scelta.

Soltanto un paio di mesi fa, a maggio 2021, Torino e, dunque, l'Italia, ricevevano un attestato di fiducia dallo sport mondiale. Nell'aula magna dell'Università degli studi del capoluogo piemontese la Federazione internazionale sport universitari (FISU), il massimo organo internazionale, confermava la notizia che Torino, a distanza di diciotto anni dall'ultima volta, avrebbe ospitato le Universiadi 2025. Un risultato portato a casa anche dopo l'approvazione da parte del Senato di una serie di mozioni da parte di tutte le forze politiche che tenevano conto delle richieste di tutti i Gruppi e dopo le parole di supporto della sottosegretaria Valentina Vezzali che, partecipando alla cerimonia di assegnazione dei giochi, sottolineava l'importanza dell'evento per il nostro Paese, per lo sport italiano e per il rilancio a livello internazionale della città di Torino.

Mi chiedo allora cosa sia potuto accadere per passare da quello che sembrava ormai essere un traguardo certo ad un'ipotesi in bilico che, se non confermata nel giro di pochi giorni, rischia di diventare non solo un'opportunità perduta, ma anche una pessima figura nei confronti della FISU e del resto del mondo.

Non si può andare oltre il 31 luglio per validare la scelta del capoluogo piemontese e il finanziamento necessario per realizzare le prossime Universiadi. Esiste altresì un tempo entro il quale occorre salvaguardare il nostro Paese dall'essere percepito come inaffidabile, indeciso e poco credibile. Quel tempo è adesso. Si tratterebbe di un'etichetta che vanificherebbe tutti gli sforzi, la professionalità e le competenze messe in campo in questi mesi, spegnendo al contempo l'entusiasmo di quanti fino ad oggi ci hanno creduto.

Mi appello dunque alla serietà e alla concretezza del presidente del Consiglio Draghi affinché non vengano tradite le aspettative di tanti e si faccia il possibile per salvare l'Italia da una reputazione internazionale che non rispecchia di certo la nostra storia, la nostra indole e la nostra visione del futuro.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 29 luglio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,18).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (2332)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.

4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:

a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario « ReGiS ».

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77

All'articolo 1:

al comma 4:

alla lettera a), la parola: « organo » è sostituita dalle seguenti: « l'organo »;

alla lettera b), le parole: « comma 1037 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1037 e seguenti, »;

alla lettera c), la parola: « Piano » è sostituita dalle seguenti: « il Piano »;

alla lettera d), le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli »;

alla lettera f), le parole: « regolamento del » sono sostituite dalle seguenti: « il regolamento del »;

alle lettere g), i) e q), la parola: « struttura » è sostituita dalle seguenti: « la struttura »;

alla lettera l), le parole: « Ministeri e strutture » sono sostituite dalle seguenti: « i Ministeri e le strutture »;

alla lettera m), le parole: « con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135. » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; »;

alla lettera o), le parole: « soggetti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti pubblici »;

alla lettera s), le parole: « Piano nazionale integrato per l'energia e clima » sono sostituite dalle seguenti: « il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina »;

al comma 2:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, »;

alla lettera c), dopo le parole: « regionale o locale » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro »;

alla lettera f), le parole: « aggiorna periodicamente il » sono sostituite dalle seguenti: « riferisce periodicamente al »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative »;

alla lettera l), la parola: « coerente » è sostituita dalla seguente: « coerenti »;

al comma 3:

alprimo periodo, le parole: « di Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle Regioni »e dopo le parole: « che riguardano più regioni o province autonome » sono inserite le seguenti: « , ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale »;

al secondo periodo, le parole: « partenariato economico e sociale » sono sostituite dalle seguenti: « partenariato economico, sociale e territoriale »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art. » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo », le parole: « per transizione digitale » sono sostituite dalle seguenti: « per la transizione digitale »e dopo le parole: « legge 22 aprile 2021, n. 55, » sono inserite le seguenti: « e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative ».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », dopo le parole: « dei rispettivi organismi associativi » sono inserite le seguenti: « nonché di Roma capitale » e dopo le parole: « della società civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo »;

al secondo periodo, le parole da: « I componenti » fino a: « agli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai componenti ».

All'articolo 4:

al comma 2, lettera d), le parole: « di cui all'articolo 6, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6 » e le parole: « della tempistica programmata » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi programmati »;

al comma 3, le parole: « decreto legislativo. 30 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 luglio ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR) - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 5:

al comma 2, terzo periodo, le parole: « analisi d'impatto della regolamentazione » sono sostituite dalle seguenti: « analisi dell'impatto della regolamentazione », le parole: « Nucleo, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « Nucleo istituito » e le parole: « ministri, ai sensi » sono sostituite dalle seguenti: « ministri ai sensi »;

al comma 3, lettera b), le parole: « verifiche d'impatto della regolamentazione » sono sostituite dalle seguenti: « verifiche dell'impatto della regolamentazione » e le parole: « al fine garantire » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di garantire ».

All'articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: « euro 1.859.000 » è inserita la seguente: « annui ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Piano nazionale dei dragaggi sostenibili) - 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 7:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei relativi target e milestone » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi obiettivi finali e intermedi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « di durata triennale rinnovabile una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario »;

al comma 4, dopo le parole: « limiti assunzionali, » sono inserite le seguenti: « o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « Alla stessa Società » sono sostituite dalle seguenti: « Alla società Sogei S.p.A. »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 »;

al comma 8, dopo le parole: « finanziamento pubblico degli interventi » sono inserite le seguenti: « , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 8:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « e comunque fino al » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « dei relativi milestone e target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « dei milestone e target » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi intermedi e finali »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

al comma 6, le parole: « Per l'attuazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo) - 1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « comunitaria » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

al comma 3, le parole: « di Consip S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « della società Consip S.p.A. »;

al comma 5, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi del PNRR » e le parole: « programmi UE » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dell'Unione europea »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

All'articolo 11:

al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: « Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Consip S.p.A. » e, al terzo periodo, le parole: « Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Consip S.p.A. »;

al comma 2, le parole: « Le disposizioni al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del presente articolo » e le parole: « da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A. »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « con Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Consip S.p.A. » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 8 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR) - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 12:

al comma 1, al primo periodo, la parola: « PNNR » è sostituita dalla seguente: « PNRR » e, al secondo periodo, le parole: « ai progetti » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti »;

al comma 2, dopo la parola: « coordinamento » sono inserite le seguenti: « nei riguardi » e le parole: « Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 3, secondoperiodo, la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalla seguente: « PNRR »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « per la per la » sono sostituite dalle seguenti: « per la » e le parole: « d della regolazione » sono sostituite dalle seguenti: « della regolazione »;

al secondo periodo, le parole: « intesa con la Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « intesa in sede di Conferenza » e le parole: « decreto legislativo, 28 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 28 agosto »;

al terzo periodo, la parola: « PNRR » è soppressa;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1" ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « il meccanismo » sono sostituite dalle seguenti: « al meccanismo », le parole: « i poteri » sono sostituite dalle seguenti: « ai poteri », le parole: « trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano »e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del decreto-legge » è inserita la seguente: « n. ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016) - 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 »;

al comma 6, le parole: « del 12 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 12 novembre ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020) - 1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, » sono inserite le seguenti: « commi da 1 a 5-bis, »;

alla lettera c):

all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: « a decorrere dall'anno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;

al numero 4), le parole: « per 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ».

Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: « velocizzazione » è sostituita dalla seguente: « accelerazione ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera a):

l'alinea è sostituito dal seguente: « il comma 2-bis è sostituito dai seguenti »;

al capoverso 2-bis:

al primo periodo, le parole: « dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto », le parole: « del CNR » sono sostituite dalle seguenti: « del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) » e le parole: « dell'ENEA e dell'ISS » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) »;

al secondo periodo, le parole: « in posizione di fuori ruolo, » sono sostituite dalle seguenti: « fuori ruolo o nella posizione di »;

al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis »;

dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:

« 2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;

alla lettera b), le parole: « di cui al comma 2-bis, dà » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2-bis danno ».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9" ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Intesa delle regioni) - 1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

dopo lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)";

b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda" ».

All'articolo 20:

al comma 1:

al capoverso 2, terzo periodo, le parole: « il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro »;

al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « comma 2-bis, si esprime » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-bis si esprime »;

al capoverso 2-ter, la parola: « automaticamente » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis »;

al capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole: « ministero della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della transizione ecologica » e le parole: « trenta giorni.". » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni. »;

al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2022 » e le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2023 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4:

al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 8, comma 2-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » ;

al secondo periodo, dopo le parole: « non superiore a sessanta giorni » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste ».

Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. - (Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica) - 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48";

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati" ».

All'articolo 23:

al comma 1, capoverso Art-26-bis:

le parole: « Art-26-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 26-bis. »;

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « nulla osta e assensi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « tecnico economica » sono sostituite dalle seguenti: « tecnica ed economica »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « sono ridotti della metà » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere ridotti fino alla metà »;

al comma 4:

al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis »;

al terzo periodo, le parole: « salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati ».

All'articolo 24:

al comma 1, lettera d):

al capoverso 7, terzo periodo, le parole: « dalla data di convocazione dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della prima riunione »;

al capoverso 7-ter, le parole: « strumenti urbanistici, » sono sostituite dalle seguenti: « strumenti urbanistici ».

Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-bis. - (Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche) - 1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

All'articolo 25:

al comma 1:

alla lettera a):

al capoverso 4-bis, la lettera d) è soppressa;

al capoverso 4-ter:

al primo periodo, le parole:« e non oltre »sono soppresse e le parole: « ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, »;

al secondo periodo,le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « o, in assenza di questa, dal proponente » sono soppresse;

alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA ».

All'articolo 27:

al comma 1, capoverso Art. 3-septies:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « inoltrare » è sostituita dalla seguente: « inviare » e le parole: « , con le modalità di cui al comma 3, » sono soppresse;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione »;

al secondo periodo, le parole: « salvo rettifica » sono sostituite dalle seguenti: « salva rettifica » e la parola: « valenza » è sostituita dalla seguente: « efficacia »;

al comma 2, dopo le parole: « del proprio sito » è inserita la seguente: « internet ».

All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: « L'autorità competente » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole: « comma 3 del » sono soppresse.

All'articolo 29:

al comma 5, le parole: « si provvede quanto a 1. 550.000 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede quanto a 1.550.000 euro ».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: « aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili » sono inserite le seguenti: « , comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ».

All'articolo 31:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree" »;

al comma 2, capoverso 9-bis:

al primo periodo, le parole: « sino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « sino a 20 MW », dopo le parole: « industriale, produttiva o commerciale » sono inserite le seguenti: « nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, » e le parole: « le disposizioni di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui al comma 1 »;

alsecondo periodo, dopo le parole: « una autodichiarazione » sono inserite le seguenti: « dalla quale risulti »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "su edifici" sono inserite le seguenti: ", come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "a servizio degli edifici," sono inserite le seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,".

2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. - (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra) - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza" »;

al comma 3, i segni: « ". » sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefìci fruiti" »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW ».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

« Art. 31-bis. - (Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano) - 1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 31-ter. - (Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas) - 1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,".

Art. 31-quater. - (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico) - 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";

b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".

Art. 31-quinquies. - (Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere) - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere" ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a), ultimo periodo, le parole: « I nuovi aerogeneratori » sono sostituite dalle seguenti: « Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori »;

alla lettera b), il capoverso 3-quater è sostituito dal seguente:

« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori" ».

Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 32-bis. - (Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni) - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

Art. 32-ter. - (Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica) - 1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione".

Art. 32-quater. - (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori) - 1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».

La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di efficienza energetica ».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: « efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « incremento dell'efficienza energetica » e le parole: « 1 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre »;

alla lettera c):

l'alinea è sostituito dal seguente: « il comma 13-ter è sostituito dai seguenti: »;

al capoverso 13-ter:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al presente articolo, » sono inserite le seguenti: « anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, »;

alla lettera d), le parole: « . Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. » sono soppresse;

dopo il capoverso 13-ter è inserito il seguente:

« 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento »;

al comma 4, le parole: « e, dal comma 3, pari a di » sono sostituite dalle seguenti: « , e dal comma 3, pari a » e le parole: « lettera a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 33-bis. - (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-ter. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'";

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 33-ter. - (Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema) - 1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 2), dopo la parola: « intendendosi » è inserita la seguente: « tali »;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse »;

al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: « decreto legislativo del » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni" »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali" »;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298" »;

alla lettera g), numero 4), le parole: « 4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: ", 235," è sostituita dalla seguente: "e" »;

dopo il numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-bis), è inserita la seguente lettera:

« g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni" »;

alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:

al comma 4, al primo periodo, le parole: « oli usati » sono sostituite dalle seguenti: « olii usati » e, al secondo periodo, le parole: « della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019 »;

al comma 5, le parole: « corredati da » sono sostituite dalle seguenti: « corredati di » e le parole: « nonché da » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

al comma 6, le parole: « inerenti la gestione dei rifiuti, » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla gestione dei rifiuti »;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) all'articolo 219-bis:

1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori" »;

alla lettera l), capoverso 6, le parole: « successivo, sono » sono sostituite dalle seguenti: « successivo sono »;

dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno" »;

alla lettera m), la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito »;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « L'autorità competente » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

"14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia".

3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti" ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. - (Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno) - 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:

"4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione" ».

All'articolo 36:

al comma 3, alinea, le parole: « decreto legislativo 2018 n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica," ».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

« Art. 36-bis. - (Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria) - 1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 36-ter. - (Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico) - 1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";

2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".

6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico".

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";

b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".

8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: "limitatamente a quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli indicati all'articolo 1" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b):

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo" »;

alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

alla lettera d), numero 2), dopo le parole: « messa in sicurezza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso" »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della transizione ecologica » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalla seguente: « Ministero »;

al numero 7), le parole: « atti di assensi » sono sostituite dalle seguenti: « atti di assenso »;

al numero 9), secondo periodo, le parole: « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della transizione ecologica »;

al numero 10), capoverso 9-quinquies, le parole: « è sottoposto » sono sostituite dalle seguenti: « è sottoposta »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente" ».

Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 37-bis. - (Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo) - 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";

b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

Art. 37-ter. - (Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali) - 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

Art. 37-quater. - (Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi) - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche" ».

All'articolo 38:

al comma 2:

alla lettera a), al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o modificare" »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: "servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità tecnologica," »;

alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:

al comma 6, le parole: « in capo » sono sostituite dalla seguente: « spettanti »;

al comma 7, primo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente: « sentiti » e la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale".

3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche" ».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

« Art. 38-bis. - (Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni) - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

b) all'articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

b) all'articolo 32, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata";

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,".

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";

b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38-ter. - (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Art. 38-quater. - (Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970";

b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice".

2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice" ».

All'articolo 39:

al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « per cittadini » sono sostituite dalle seguenti: « per i cittadini »;

alla lettera b):

alnumero 2), le parole: « le basi dati » sono sostituite dalle seguenti: « le basi di dati »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti" »;

alla lettera d), le parole: « sono aggiunte le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è inserita la seguente »;

al comma 3, le parole: « delle lettera » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« Art. 39-bis. - (Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari) - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese".

Art. 39-ter. - (Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica) - 1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".

Art. 39-quater. - (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza) - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

Art. 39-quinquies. - (Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore) - 1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 62-quater. - (Anagrafe nazionale dell'istruzione) - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies. - (Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore) - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità" ».

Art. 39-sexies. - (Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 234. - (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 39-septies. - (Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative) - 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 ».

All'articolo 40:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 86, » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 86 »;

alla lettera a), dopo le parole: « comma 1, » è inserita la seguente: « alinea, »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi," »;

alla lettera b), le parole: « articoli 87 e 88"; » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 87 e 88 del presente codice". »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « e, sono aggiunti » sono sostituite dalle seguenti: « e sono aggiunti »;

alla lettera b):

al capoverso 8, le parole: « ad eccezione del termine » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei termini » e dopo le parole: « comma 9 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo »;

al capoverso 9:

al primo periodo, le parole: « della relativa domanda, » sono sostituite dalle seguenti: « della relativa domanda »;

al secondo periodo, le parole: « 7 agosto 1990 n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 agosto 1990, n. 241 »;

al quinto periodo, la parola: « espressi. » è sostituita dalla seguente: « espressi". »;

al comma 3:

alla lettera b), capoverso 5, le parole: « ad eccezione del termine » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei termini », dopo le parole: « comma 7 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « comma 9 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo" »;

al comma 4:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « con un preavviso di almeno quindici giorni » sono inserite le seguenti: « e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri »;

al quarto periodo, la parola: « proposte » è sostituita dalla seguente: « stabilite »;

al comma 5, le parole: « 1 agosto 2003, n. 259, » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, » e le parole: « 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati » sono sostituite dalle seguenti: « 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere".

5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" ».

All'articolo 41:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Piano nazionale di ripresa o di resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al capoverso Art. 18-bis:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « degli obblighi previsti dagli articoli 5, » sono inserite le seguenti: « 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, »;

alcomma 6, le parole: « , ricevuta la segnalazione » sono sostituite dalle seguenti: « che, ricevuta la segnalazione » e le parole: « articoli 117, comma 5, e 120, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma »;

al comma 2, lettera b), alinea, la parola: « 4-quater, » è sostituita dalla seguente: « 4-quater ».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: « 2021, n. 52, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 22 n. 52 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 52 del 2021 »;

al comma 4, dopo le parole: « la spesa di 3.318.400 euro, » sono inserite le seguenti: « da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione ».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis. - (Disposizioni in materia sanitaria) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";

b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;

c) al comma 6:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato ».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: « delle infrastrutture e delle mobilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e della mobilità »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;" ».

All'articolo 44:

al comma 1:

al secondo periodo,le parole: « progetto di fattibilità tecnico - economica » sono sostituite dalle seguenti: « progetto di fattibilità tecnica ed economica »;

al quarto periodo, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole »;

al comma 2, la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativo »;

al comma 3:

alprimo periodo, le parole: « 3 agosto 2006, n. 152 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006, n. 152 »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

al comma 4, la parola: « articolo47 » è sostituita dalle seguenti: « articolo 46 del presente decreto »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « progetto di fattibilità tecnico - economica » sono sostituite dalle seguenti: « progetto di fattibilità tecnica ed economica »;

al quinto periodo, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi » e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: « . »;

al comma 7, le parole: « progetto esecutivo direttamente » sono sostituite dalle seguenti: « progetto esecutivo »;

al comma 8, la parola: « articolo12 » è sostituita dalle seguenti: « articolo 12 »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 ».

All'articolo 45:

al comma 3, le parole: « somma omnicomprensiva » sono sostituite dalla seguente: « somma »;

al comma 5, le parole: « 1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per » sono sostituite dalle seguenti: « 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ».

All'articolo 46:

al comma 1:

al secondo periodo,la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » ele parole: « previsti dal decreto » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;

al terzo periodo, le parole: « sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « sito internet istituzionale »;

al sesto periodo, le parole: « dibattito pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dibattito pubblico »;

al settimo periodo, le parole: « 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro ».

All'articolo 47:

al comma 1,dopo le parole: « e di genere » sono inserite le seguenti: « e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili » ele parole: « afferenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti agli »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali »;

al comma 4:

al primo periodo,le parole: « dell'offerta, criteri » sono sostituite dalle seguenti: « dell'offerta, di criteri »e dopo le parole: « l'imprenditoria giovanile, » sono inserite le seguenti: « l'inclusione lavorativa delle persone disabili, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « occupazione femminile e giovanile » sono inserite le seguenti: « e di tasso di occupazione delle persone disabili »;

al terzo periodo, la parola: « comma7 » è sostituita dalle seguenti: « comma 7 »,dopo le parole: « è requisito necessario dell'offerta » sono inserite le seguenti: « l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e », dopo le parole: « di assicurare » sono inserite le seguenti: « , in caso di aggiudicazione del contratto, » e le parole: « all'occupazione giovanile e femminile » sono sostituite dalle seguenti: « sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile »;

al comma 5:

allalettera a), le parole: « quelle di cui all'articolo », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo » e le parole: « quelle di cui agli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli »;

alla lettera c), dopo le parole: « requisito di partecipazione, » sono inserite le seguenti: « persone disabili, »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « al comma 3 ovvero del comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3, al comma 3-bisovvero al comma 4 »;

al secondo periodo, le parole: « afferenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti agli »;

al comma 7, le parole: « delle previsioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di partecipazione »;

al comma 8,le parole: « e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità »,le parole: « possono essere definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti » e la parola: « differenziate » è sostituita dalla seguente: « differenziati »;

al comma 9, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-bis »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC ».

Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti :

« Art. 47-bis. - (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto) - 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari) - 1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 47-quater. - (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) - 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ».

All'articolo 48:

al comma 1, le parole: « afferenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti agli »;

al comma 2, le parole: « decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

al comma 4, le parole: « relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, » sono soppresse;

al comma 7, le parole: « della presente disposizione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 49:

al comma 1, lettera a), le parole: « pertanto abrogato » sono sostituite dalla seguente: « soppresso »;

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81" »;

al comma 3, lettera a), le parole: « articolo 54 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 53 ».

All'articolo 50:

al comma 2, le parole: « delle determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle determinazioni ».

All'articolo 51:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2.1, capoverso a), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando » e dopo le parole: « 18 aprile 2016, n. 50 » sono aggiunte le seguenti: « , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche" »;

alla lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno," »;

allalettera e):

al numero 3), le parole: « della collegio » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio »;

al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo, la parola: « deflattivi » è sostituita dalla seguente: « deflativi »;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso" »;

al comma 3, le parole: « n. 76 del 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 76 del 2020 ».

All'articolo 52:

al comma 1:

allalettera a):

al numero 1.2, le parole: « afferenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti agli » e le parole: « capoluogo di province. » sono sostituite dalle seguenti: « capoluogo di provincia"; »;

al numero 6), le parole: « Consiglio superiori » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio superiore »;

dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e le parole: « decreto-legge n. 76 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

al comma 4, le parole: « alla tempistica » sono sostituite dalle seguenti: « ai tempi »;

al comma 5:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso 2, le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: « "L'interscambio » sono sostituite dalle seguenti: « L'interscambio »;

alla lettera d):

alnumero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: « con-le » sono sostituite dalle seguenti: « con le »;

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: « e agli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « , agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti »;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) all'articolo 111:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante";

1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9" ».

All'articolo 54:

al comma 2, le parole: « n. 148 del 2017, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 148 del 2017 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ».

All'articolo 55:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), dopo le parole: « articolo 7-ter » sono inserite le seguenti: « , comma 1, alinea, »;

alla lettera b), numero 2), le parole: « decreto-legge n. 76 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti :

« Art. 55-bis. - (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale) - 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".

Art. 55-ter. - (Semplificazione in materia di incasso degli assegni) - 1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo" ».

All'articolo 56:

al comma 1, dopo le parole: « 6 giugno 2001, n. 380, » sono inserite le seguenti: « nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».

Alla parte II, titolo IV, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 56-bis. - (Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL) - 1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 56-ter. - (Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca) - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale";

Art. 56-quater. - (Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) - 1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"Art. 70-bis. - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria) - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";

b) all'articolo 72:

1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71";

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo" ».

All'articolo 57:

al comma 1:

alla lettera a):

dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale";

1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorità di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna Autorità di sistema portuale" »;

alnumero 3), le parole: « è sostituto » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito », le parole: « comma 1 a-quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera a-quater) »e le parole da: « , con oneri a carico » fino a: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « . A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 »;

alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:

al comma 5, le parole: « autorizzazione unica, » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzazione unica »;

al comma 6, le parole: « prevista di » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dai »;

al comma 2, le parole: « l'efficacia del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 4, le parole: « programmazione periodo di programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « - periodo di programmazione ».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso 15, le parole: « programma-quadro » sono sostituite dalle seguenti: « programma quadro » e le parole: « che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale ».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« Art. 59. - (Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale) - 1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

« Art. 60-bis. - (Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie) - 1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità";

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni";

c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

"15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste" ».

All'articolo 62:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: « dell'art. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo ».

All'articolo 63:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1 » sono inserite le seguenti: « e comma 2-bis ».

Alla parte II, titolo VI, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-bis. - (Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico) - 1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 64:

al comma 2, capoverso Art. 21:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « tra i quali dieci componenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi »;

al comma 2, lettera a), le parole: « cui l'Italia è parte » sono sostituite dalle seguenti: « di cui l'Italia è parte »;

al comma 5, la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata »;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « di 20 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui » e, al terzo periodo, le parole: « e di 20 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a 20 milioni di euro annui »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 7, le parole: « alta formazione, artistica » sono sostituite dalle seguenti: « alta formazione artistica »;

al comma 7, capoverso:

all'alinea, le parole: « Agli oneri previsti dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « 7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 »;

al primo trattino, le parole: « - quanto a 8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a) quanto a 8 milioni » e le parole: « 131, legge » sono sostituite dalle seguenti: « 131, della legge »;

al secondo trattino, le parole: « - quanto a 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « b) quanto a 4 milioni » e le parole: « 131, legge » sono sostituite dalle seguenti: « 131, della legge ».

Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:

« Art. 64-bis. - (Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica) - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

"102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)";

b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento".

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 ».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 64-ter. - (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali) - 1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Art. 64-quater. - (Fruizione delle aree naturali protette) - 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Art. 64-quinquies. - (Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica) - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";

b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 65:

al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « della mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « della mobilità sostenibili ».

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - (Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno) - 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 66:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6".

02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2" »;

al comma 2, le parole: « consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, » sono sostituite dalle seguenti: « consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, » e le parole: « invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 » sono sostituite dalle seguenti: « di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge »;

alla rubrica, dopo le parole: « in materia » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:

« Art. 66-bis. - (Modifiche a disposizioni legislative) - 1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: "individuate con decreto del Ministro" sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: "Con decreto del Ministro della giustizia" fino a: "che assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "È assicurata".

3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.

8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.

9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.

10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.

11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.

12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.

14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.

16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Art. 66-ter. - (Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 66-quater. - (Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità) - 1. All'articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";

b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

Art. 66-quinquies. - (Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile) - 1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato".

Art. 66-sexies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».

All'allegato I:

nell'intestazione, le parole: « (Articolo 17) » sono sostituite dalle seguenti: « (Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b)) »;

alla voce 1.4.1, lettera b, la parola: « conFuel » è sostituita dalle seguenti: « con Fuel ».

All'allegato II:

alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: « 250 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 300 kW ».

 ARTICOLI DA 1 A 67 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI I, II, III E IV, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 1.

(Princìpi, finalità e definizioni)

1 Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « Cabina di regia », l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

b) « Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia », il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) « PNC », il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

d) « PNRR », il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

e) « interventi del PNRR », gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) « Regolamento (UE) 2021/241 », il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g) « Segreteria tecnica », la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

h) « Semestre europeo », il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;

i) « Servizio centrale per il PNRR », la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l) « amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR », i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

m) « Sistema Nazionale di e-Procurement », il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

n) « Sogei S.p.A. », la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o) « soggetti attuatori », i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

p) « Tavolo permanente » il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

q) « Unità di audit », la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

r) « Unità di missione », l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

s) « PNIEC », il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Articolo 2.

(Cabina di regia)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole « composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ».

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

Articolo 3.

(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Articolo 4.

(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;

b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 4-bis.

(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5.

(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;

b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:

a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;

b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;

c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;

d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Articolo 6.

(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 6-bis.

(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: « e per i Sottosegretari » sono soppresse.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario » sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Coordinamento della fase attuativa)

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero del turismo ». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.

(Attuazione degli interventi del PNRR)

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Articolo 10.

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 11.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 11-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

Articolo 12.

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 ».

Articolo 13.

(Superamento del dissenso)

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14.

(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 14-bis.

(Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento « Casa Italia » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 15.

(Procedure finanziarie e contabili)

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito » sono sostituite dalle seguenti: « su un conto aperto presso la Tesoreria statale ».

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021 e 2022 ».

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

Articolo 15-bis.

(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020)

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 16.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I

TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Articolo 17.

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

« 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. »;

c) al comma 5 le parole « Commissione tecnica PNIEC » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tecnica PNRR-PNIEC » e le parole « e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, » sono sostituite dalle seguenti: « , esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale, »

Articolo 18.

(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. »;

2) il comma 2-ter è abrogato; 

b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9 ».

Articolo 18-bis.

(Intesa delle regioni)

1. Per le opere previste dall'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

Articolo 19.

(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 4 la parola « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;

3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. »;

b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole « entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis. ».

b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: « R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b) »;

b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda ».

Articolo 20.

(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 21.

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo le parole « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti « quindici giorni », al secondo periodo sono premesse le parole « Entro il medesimo termine », nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al presente comma sono perentori. »;

2) al comma 4 le parole « Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis »; 

b) all'articolo 24:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. », nonché al secondo periodo dopo le parole « si applica il termine di trenta giorni » sono inserite le seguenti « ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ».

Articolo 22.

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste » e le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni di cui al comma 2 »;

b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: « È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. »;

c) al comma 4, le parole « ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente »;

d) al comma 6, la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci » e le parole « , l'autorità competente indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente » sono soppresse;

e) al comma 7, dopo le parole « l'autorità competente » sono inserite le seguenti: « indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente »;

f) al comma 8:

1) al terzo periodo, le parole « Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis », sono sostituite dalle seguenti: « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis »;

2) al sesto periodo, le parole « per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis », sono sostituite dalle seguenti: « per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ».

 Articolo 22-bis.

(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

« 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 »;

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

« 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari »;

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

« 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati ».

Capo II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Articolo 23.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« Art. 26-bis.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 24.

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « l'adeguatezza e » sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. »;

b) al comma 4, le parole « concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale » sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 « 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. »;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. ».

Articolo 24-bis.

(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo III

COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

Articolo 25.

(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;

c) altre tipologie progettuali coinvolte;

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.";

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: « 10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Articolo 26.

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole « d'intesa con il proponente » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il proponente »;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni; ». 

Articolo 27.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione ».

Capo IV

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 28.

(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

  1) al comma 1, le parole « ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo » sono soppresse e dopo la parola « preliminare » sono inserite le seguenti: « di assoggettabilità a VAS »;

2) al comma 2, le parole « documento preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS »;

3) al comma 4, le parole « e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni » sono soppresse; 

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. »; 

 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. »;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14.

(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;

b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei princìpi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. »;

2) al comma 3, le parole « e delle Agenzie interessate » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Articolo 29.

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Articolo 30.

(Interventi localizzati in aree contermini)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 31.

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree »;

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: « 2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. »;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: « 3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. ».

2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « su edifici » sono inserite le seguenti: « , come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici ».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « a servizio degli edifici, » sono inserite le seguenti: « come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, ».

2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra »;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-bis. - (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra) - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza ».

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole « individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefìci fruiti ».

6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: « - impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. ».

7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.

Articolo 31-bis.

(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 31-ter.

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e materie derivanti » è inserita la seguente: « prevalentemente » e dopo la parola: « realizzatrici » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ».

Articolo 31-quater.

(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: « dalla fonte idraulica, » sono inserite le seguenti: « anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro »;

b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 ».

Art. 31-quinquies.

(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere ».

Articolo 32.

(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: « Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. 

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ».

1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori ».

Articolo 32-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: « compatibile con il regime di scambio sul posto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 500 kW di potenza di concessione ».

Articolo 32-ter.

(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera »;

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione ».

Art. 32-quater.

(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)

1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 33.

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:

« 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento ».

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 33-bis.

(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione »;

c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-ter. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi" »;

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:

« 13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

Articolo 33-ter.

(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 34.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « medesimi procedimenti autorizzatori » sono inserite le seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente »;

b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati. 

 Articolo 35.

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole « e assimilati », ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole « e assimilati » sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana »;

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario »;

2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: « , fino al 31 dicembre 2022, » sono soppresse;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto. »;

c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni »;

d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole « dell'avvenuto recupero » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvio a recupero »;

d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: « i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative » sono sostituite dalle seguenti: « analoghe evidenze documentali o gestionali »;

e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole « da assistenza sanitaria » sono inserite le seguenti: « svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza »;

e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 »;

f) all'articolo 258, comma 7, le parole « , comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 5, »;

g) all'articolo 206-bis, comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto »;

2) alla lettera b) le parole da « permanente di criteri e specifici » a « quadro di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « periodico di misure » e le parole da « efficacia, efficienza e qualità » a « smaltimento dei rifiuti; » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; »;

3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

« c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. »;

4) al comma 6, primo periodo, le parole « 235, » sono soppresse e dopo le parole « degli articoli 227 e 228 » sono aggiunte le seguenti: « , e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter »;

g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: « , 235, » è sostituita dalla seguente: « e » e dopo le parole « degli articoli 227 e 228 » sono aggiunte le seguenti: « , e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter »;

g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno venti giorni »;

h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole « , mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. » sono sostituite dalle seguenti: « , successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. »;

i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 216-ter.

(Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione europea. »;

i-bis) all'articolo 219-bis:

1) al comma 1, le parole: « Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori »;

l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. »;

l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno »;

m) l'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia ».

3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti ».

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35-bis.

(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:

« 4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione ».

Articolo 36.

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante « Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie », e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », e successive norme regionali di recepimento.

2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

3-ter. All'articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica, ».

Articolo 36-bis.

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 36-ter.

(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico » o « commissari di Governo », esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Presidenti delle regioni » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, »;

2) al secondo periodo, le parole: « Presidenti delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento »;

c) ai commi 4 e 5, le parole: « Presidente della regione », ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: « commissario di Governo ».

6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ».

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico »;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati ».

8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « Presidenti delle Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo ».

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: « limitatamente a quelli indicati all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi quelli indicati all'articolo 1 ».

Articolo 37.

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole « indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori » sono inserite le seguenti: « , le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. »;

 3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

« 13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « possono essere realizzati » sono aggiunte le seguenti: « i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. »;

  3) al comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-bis »;

4) al comma 3, dopo le parole « individuate al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-bis »;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

d) all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole « Il trattamento delle acque emunte » sono aggiunte le seguenti: « , da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, »;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati. »;

e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. ».;

f) all'articolo 248:

 1) al comma 1 dopo le parole « sulla conformità degli interventi ai progetti approvati » sono aggiunte le seguenti: « e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7 »;

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. »;

f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso »;

g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero. »;

h) all'articolo 252:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole « , sentito il Ministero delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Ministero dello sviluppo economico »;

3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. »;

4) il comma 4-quater è abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole « altri soggetti qualificati pubblici o privati » sono aggiunte le seguenti: « , anche coordinati fra loro »;

6) al comma 6, primo periodo, la parola « sostituisce » è sostituita dalla seguente: « ricomprende »;

7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. »;

8) il comma 8 è abrogato;

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica. »;

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« 9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4. »;

i) all'articolo 252-bis:

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. »;

2) il comma 9 è abrogato.

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente ».

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 37-bis.

(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 « Gesso di defecazione », dopo le parole: « solfato di calcio » sono aggiunte le seguenti: « . Non sono ammessi fanghi di depurazione »;

b) al numero 22 « Carbonato di calcio di defecazione », dopo le parole: « anidride carbonica » sono aggiunte le seguenti: « . Non sono ammessi fanghi di depurazione ».

Articolo 37-ter.

(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

Articolo 37-quater.

(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « rifiuti radioattivi » è inserita la seguente: « anche ».

TITOLO II

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 38.

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente « 5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti. »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole « e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge » sono sostituite dalle seguenti: « e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge »; 

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. »;

d) -al comma 12, le parole « ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 », sono sostituite dalle seguenti: « effettuata con le modalità di cui al comma 7 »;

e) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole « al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5-bis, 6 e 7 »;

2) alla lettera i), dopo le parole « oggetto di notificazione » sono inserite le seguenti: « o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione »;

3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: « l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. »;

f) al comma 20, le parole « la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e » sono soppresse.

2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

01) al comma 1-bis, dopo la parola: « eleggere » sono inserite le seguenti: « o modificare »;

1) al comma 1-ter, le parole « 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 1-bis e 4-quinquies »;

2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole « può essere reso disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « è attribuito »;

3) al comma 4-bis, le parole « sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 » sono sostituite dalle seguenti: « su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 »;

4) al comma 4-ter, dopo le parole « è stato predisposto » sono inserite le seguenti: « come documento nativo digitale » e le parole « in conformità alle Linee guida » sono soppresse;

5) al comma 4-quater, le parole « Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano » sono sostituite dalle seguenti: « La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa »;

6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. »;

b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole « AgID provvede » sono aggiunte le seguenti: « costantemente all'aggiornamento e »;

b-bis) all'articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le parole: « servizi in rete » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, »;

c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:

« Art. 64-ter.

(Sistema di gestione deleghe)

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. »;

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole « di assenza » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza » e le parole « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione ».

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale ».

3-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

« 2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ».

Articolo 38-bis.

(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;

b) all'articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: « entro il venerdì precedente l'elezione, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;

b) all'articolo 32, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata »;

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: « venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, » sono sostituite dalle seguenti: « giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, ».

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà »;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: « certificato penale » sono sostituite dalle seguenti: « certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, » e le parole: « dal casellario giudiziale » sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 627, dopo le parole: « politiche » sono inserite le seguenti: « , regionali, amministrative »;

b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022 ».

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38-ter.

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Articolo 38-quater.

(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, le parole: « di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 » sono sostituite dalle seguenti: « per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970 »;

b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma »;

c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

« 344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice ».

2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice ».

Articolo 39.

(Semplificazione di dati pubblici)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole « registri di stato civile tenuti dai comuni, » sono inserite le seguenti « garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo » e le parole « con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti di cui al comma 6-bis »;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. »;

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole « del 23 luglio 2014 », sono aggiunte le seguenti: « , esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 » e, al quinto periodo, dopo le parole « inoltre possono consentire, » sono aggiunte le seguenti: « mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero »;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente « 6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. ».

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

  1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole « delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti che hanno diritto ad accedervi » e, al secondo periodo, le parole « Con gli stessi accordi, le » sono sostituite dalla seguente: « Le »;

2) al comma 3-bis, dopo le parole « non modifica la titolarità del dato » sono aggiunte le seguenti: « e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento »;

3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 50-ter:

1) al comma 1, dopo le parole « accedervi ai fini » sono aggiunte le seguenti: « dell'attuazione dell'articolo 50 e » e le parole « e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50 » sono soppresse;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole « il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 » sono sostituite dalle seguenti: « le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis »;

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole « nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API » sono aggiunte le seguenti: « con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. »;

4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti »;

c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:

« f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. »;

d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole « comunitari, individua » è inserita la seguente: « , aggiorna » e, in fine, sono aggiunte le seguenti: « , ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis ».

3. Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole « e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono soppresse.  

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 39-bis.

(Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese ».

Articolo 39-ter.

(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)

1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi ».

Articolo 39-quater.

(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « uffici delle Forze dell'ordine » sono sostituite dalle seguenti: « uffici e comandi delle Forze di polizia »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto ».

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

Articolo 39-quinquies.

(Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 62-quater. - (Anagrafe nazionale dell'istruzione) - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies. - Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore) - 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità ».

Articolo 39-sexies.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Art. 234. - (Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) - 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Articolo 39-septies.

(Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)

1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Articolo 40.

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « proprietà pubbliche e private » sono inserite le seguenti: « , compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice ».

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, la parola « denuncia » è sostituita dalla seguente: « segnalazione » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ».

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo. »;

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente »;

d) il comma 7-bis è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. ».

e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo ».

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere ».

5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

« 831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Articolo 41.

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis.

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. »;

b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

« 4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis »; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Articolo 42.

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.

Articolo 42-bis.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio »;

b) al comma 583, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi » sono soppresse;

c) al comma 6:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: « o di decadenza » sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

« 491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili ».

4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Articolo 43.

(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti; ».

TITOLO III

PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Articolo 44.

(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente « opere civili », è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate ».

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come già prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.

Articolo 45.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;

d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;

e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 46.

(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO IV

CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 47.

(Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i princìpi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione « Amministrazione trasparente », ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Articolo 47-bis.

(Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto)

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 47-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 47-quater.

(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 48.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 49.

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È soppresso l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. »;

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. ».

 2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. »;

b) il comma 5 è abrogato;

b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: « la certificazione attestante » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 »;

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. ».

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del presente decreto;

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 50.

(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 51.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; »;

2.2. identico;

b) all'articolo 2:

  1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « agli articoli 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 62 »; 

b-bis) all'articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 1, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e dopo le parole: « legati alla stessa funzione, » è inserita la seguente: « anche »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2-bis) al comma 3, dopo le parole: « esiti delle interrogazioni » sono inserite le seguenti: « , anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « su determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « su parere »; 

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « ciascuna di esse nomini uno o due componenti » sono inserite le seguenti: « , individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, »;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. »;

4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole « fino a un quarto » sono inserite le seguenti: « e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter »;

5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente »;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso »;

g) all'articolo 13, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

h) all'articolo 21, comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Articolo 52

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

4) al comma 4, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

5) al comma 6, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

6) al comma 7, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. »;

7) al comma 10, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2023 »;

8) al comma 15, le parole « Per gli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

9) al comma 18, secondo periodo le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 53.

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « nonché alle procedure per l'affidamento » sono inserite le seguenti: « e l'esecuzione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9 »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44. »;

5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. ».

b) all'articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al terzo periodo, le parole « Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

c) all'articolo 77, comma 2, le parole « può lavorare » sono sostituite dalle seguenti: « di regola, lavora ».

d) all'articolo 81:

1) al comma 1, le parole « Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. »;

3) al comma 3, primo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al secondo periodo, le parole « , debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. »;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. »;

e) all'articolo 85, comma 7, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;

e-bis) all'articolo 111:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « con particolare riferimento alle » sono sostituite dalla seguente: « mediante »;

1.2) al secondo periodo, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « regolamento »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « semplificazione » sono aggiunte le seguenti: « , mediante metodologie e strumentazioni elettroniche »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9 »;

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;

g) all'articolo 216, comma 13, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR »;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 

7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54.

(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 55.

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Articolo 55-bis.

(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data ».

Articolo 55-ter.

(Semplificazione in materia di incasso degli assegni)

1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo ».

Articolo 56.

(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 56-bis.

(Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 56-ter.

(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario »;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Articolo 56-quater.

(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-bis. - (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria) - 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione »;

b) all'articolo 72:

1) al comma 1, le parole: « articoli 70 e 71 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 70, 70-bis e 71 »;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo ».

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Articolo 57.

(Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole « , nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e dopo le parole « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio »;

1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale »;

1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: « dell'Autorità di sistema portuale » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Autorità di sistema portuale »;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data. »;

3) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: « 7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: « 7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;

5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

 « 8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo. »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 prima delle parole « eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: « nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis, »;

1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; »;

2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da « e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 » a « conclusione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis ».

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. »;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. »; 

c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale. ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 58.

(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale ».

Articolo 59.

(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)

1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 60.

(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e le parole « anche avvalendosi » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e »;

b) al comma 3, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi ». 

Articolo 60-bis.

(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: « finalità sociali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità »;

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni »;

c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:

« 15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste ».

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Articolo 61.

(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. »;

2) al terzo periodo, dopo le parole « l'indicazione del soggetto » sono inserite le seguenti: « o dell'unità organizzativa »";

b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: « 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. ».

Articolo 62.

(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

Articolo 63.

(Annullamento d'ufficio)

1. All'articolo 21-nonies, comma 1 e comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola « diciotto » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

Articolo 63-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico)

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

TITOLO VII

ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 64.

(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole « tramite appositi comitati, » e « , tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari » sono soppresse.

2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei princìpi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;

c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;

d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca. ».

3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole »Comitato nazionale dei garanti della ricerca » devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al « Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ».

4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « Comitato nazionale dei garanti per la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ».

5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) è abrogata.

6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.

6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al « Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) », svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.

7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola « 50 » è sostituita dalla seguente « 75 ».

9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 64-bis.

(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

« 102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a) »;

b) al comma 104, dopo le parole: « o di specializzazione » sono inserite le seguenti: « nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento ».

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 ».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « di validità » sono sostituite dalle seguenti: « di conseguimento » e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 64-ter.

(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Articolo 64-quater.

(Fruizione delle aree naturali protette)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Articolo 64-quinquies.

(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'attività ambulatoriale » sono inserite le seguenti: « , la ricerca clinica, la comunicazione al paziente »;

b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « alla medicina di genere e all'età pediatrica » sono inserite le seguenti: « nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 « 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;

f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;

i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. ».

Articolo 65-bis.

(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2031 ». All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 66.

(Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « delle attività di cui all'articolo 5, » sono inserite le seguenti: « nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6 ».

02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile ».

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 ».

1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2 ».

2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. ».

Articolo 66-bis.

(Modifiche a disposizioni legislative)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: « individuate con decreto del Ministro » sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: « Con decreto del Ministro della giustizia » fino a: « che assicurano » sono sostituite dalle seguenti: « È assicurata ».

3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « , secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono soppresse.

5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.

8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.

9. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.

10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.

11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.

12. Il comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.

14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.

16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Articolo 66-ter.

(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Articolo 66-quater.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: « sospette di falsità, » sono inserite le seguenti: « non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, »;

b) al comma 153, le parole: « fino ad euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione ».

Articolo 66-quinquies.

(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)

1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato ».

Art. 66-sexies.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Articolo 67.

(Entrata in vigore)

 1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))

« Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione:

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

  1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels). 

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:

  1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di Power-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.

2 Dimensione dell'efficienza energetica:

 2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto. 

3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.1 Settore elettrico:

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.

3.2 Settore gas:

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse. ».  

ALLEGATO II

(Articolo 31)

« Tabella A

(Articolo 12)

Fonte

Soglie

1 Eolica

60 kW

2 Solare fotovoltaica

50 kW

3 Idraulica

100 kW

4 Biomasse

200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

300 kW

ALLEGATO III

(Articolo 35)

Allegato III (in formato PDF)

ALLEGATO IV

(Articolo 44)

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;

6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);

8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);

10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole:«e di ambiente» con le seguenti:«, ambiente e biodiversità».

1.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).»

1.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio di non arrecare un danno significativo, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.».

1.4

Nugnes

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo", in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final"»

2.1

Nugnes

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR. Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: "semestrale", con la seguente: "trimestrale".»

2.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR». Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: «semestrale», con la seguente: «trimestrale».

2.3

Nugnes

Precluso

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.»

2.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.».

2.5

Nugnes

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.»

2.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.».

4.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei tempi programmati» aggiungere le seguenti: «, al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;»".

4.2

Nugnes

Precluso

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « , del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241»

5.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.».

5.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.3

Nugnes

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

        1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

        2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibiità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-bis "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.».

5.0.2

Nugnes

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

        1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'arti-colo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

        2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione eco-logica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibiità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministra-zioni locali e statali interessate in attua-zione dell'articolo 1-bis "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.»

G6-bis.1

Ripamonti

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

            l'articolo 100, comma 4, del decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prodotto un forte innalzamento dell'importo minimo dei canoni per le concessioni di beni demaniali, portandoli tale valore alla cifra di 2.500 euro annui;

            il comma 4 del citato articolo 100 è inserito in un contesto di riforma che interessa le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, così come indicato nel precedente comma 3;

            tuttavia l'ampia formulazione del citato comma 4, originariamente utilizzata dal legislatore, ha fatto sì che venisse rideterminato l'importo minimo delle concessioni demaniali rilasciate "con qualunque finalità";

            in conseguenza di ciò anche le tariffe minime relative alle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura sono state innalzate fino alla soglia minima di 2.500 euro annui;

            in queste settimane sono state infatti recapitate ai singoli concessionari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura le richieste di versamento dei nuovi importi minimi così rideterminati;

            gli imprenditori ittici si sono così visti aumentare i costi fino a sette volte l'importo pagato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione; come più volte ripetuto, tutto ciò accade proprio in un momento in cui il settore della pesca e l'acquacoltura, come molti altri comparti dell'economia italiana, sta vivendo un periodo di grande difficoltà al punto che le Istituzioni unionali e nazionali hanno deciso di adottare soluzioni allo scopo di lenire i pesanti effetti socio-economici prodotti dall'emergenza sanitaria; appare quindi distonica la scelta di moltiplicare i costi di produzione nel mentre si sta dando vita ad una politica di sostegno che supporti e stimoli la ripartenza attraverso misure agevolative mirate;

            dopo varie richieste di intervento tese a ripristinare lo status quo ante, con l'articolo 6-bis del provvedimento all'esame è stata finalmente introdotta una modifica all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 sopprimendo le parole "con qualunque finalità", responsabili di questo aumento generalizzato ed indiscriminato;

        impegna il Governo

            a garantire che, per effetto dell'intervenuto ripristino del regime tariffario minimo vigente fino al 31 dicembre 2020, qualora gli effetti si estendessero alle concessioni della pesca e dell'acquacoltura, le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di riscossione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, che abbiano nel frattempo già provveduto a notificare ai singoli concessionari imprenditori ittici le richieste di pagamento per il 2021, adottino i necessari provvedimenti  affinché sia assicurata la compensazione fra le somme eventualmente già versate in eccesso e quelle effettivamente dovute in conseguenza della novella ex art. 6-bis del provvedimento de quo.

7.1

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.»

7.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.».

8.1

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

        «5-ter. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

8.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

G8.1

Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

            l'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede misure di sostegno e contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. La norma prevede che i contributi previsti, sono riconosciuti ed erogati previa autorizzazione della Commissione europea;

            riguardo alla suddetta autorizzazione della Commissione europea, si evidenzia che la Commissione Europea nel corso degli anni ha più volte approvato Leggi Nazionali e Leggi delle Regioni e delle Province Autonome in cui è stato riconosciuto che molte località per la loro ubicazione e per l'utenza prevalentemente di prossimità, non operano in concorrenza transnazionale e che quindi il finanziamento pubblico di questi ultimi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 (allora 87), par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che pertanto si possa ritenere che tale definizione sia applicabile, senza ulteriore confronto con la Commissione Europea, nei vari provvedimenti di sostegno alle aziende di gestione degli impianti di risalita, ma non solo, operanti in località che rispettano i parametri che la stessa Commissione Europea ha definito per numero impianti, numeri di posti letto alberghieri e numero skipass settimanali venduti;

            l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - cd. Sostegni-bis, incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021). La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

            il medesimo decreto legge 73/2021, all'articolo 43, prevede la decontribuzione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo;

            tra i datori di lavoro e soggetti rientranti nel settore del turismo beneficiarie della suddetta prevista decontribuzione, non sono però ricompresi i gestori di impianti di risalita nonostante la gravità della situazione che stanno affrontando queste aziende a causa della mancata apertura della propria attività durante la scorsa stagione invernale, ma in alcuni casi anche a causa della anticipata chiusura della stagione precedente;

        impegna il Governo:

        a prevedere che tra i soggetti e le aziende rientranti nel settore del turismo beneficiarie della decontribuzione prevista dal decreto legge 73/2021, articolo 43, siano ricompresi anche i gestori di impianti di risalita;

            ad avviare tutte le iniziative necessarie ad ottenere la necessaria autorizzazione della Commissione europea per l'erogazione dei contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici di cui all'articolo 2, decreto legge n. 41/2021, alla luce del fatto che i contributi del fondo di cui al medesimo articolo 2, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale - così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo - non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

            a prevedere la proroga di un anno tutte le scadenze dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo assegnati, tra enti pubblici, di qualsiasi tipologia, e soggetti privati con oggetto Beni, terreni ed infrastrutture attinenti la gestione di un'area sciabile;

            a riaprire i termini e modificare i criteri di assegnazione per la presentazione delle domande di assegnazione dei diversi Bonus Stagionali previsti dalla diverse norme di legge emanate dal novembre 2020 ad oggi, per i singoli operatori dipendenti di aziende del settore del turismo bianco, sia esso di strutture ricettive, di sommnistrazione, noleggi impianti di risalita ecc., al fine di poter consentire una parità di trattamento tra i dipendenti delle aziende appartenenti alle diverse categorie merceologiche, rimandando ad un confronto tra i competenti uffici Statali e le parti sociali le modalità di attuazione di quanto sopra richiesto;

            a prevedere - preso atto che la mancata apertura degli impianti di risalita ha comportato necessariamente il mancato utilizzo dei beni, dei terreni, o degli impianti affidati in Concessione da parte di Enti Pubblici a soggetti gestori privati tramite qualsiasi procedura - una proroga automatica di un anno di tali contratti di concessione senza alcun onere per il Bilancio dello Stato.

9.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

        b) al comma 2:

             1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

             2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

        c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.2

Nugnes

Precluso

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

            b) al comma 2:

                 1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

                 2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

            c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attua-zione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

9.4

Nugnes

Precluso

 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attua-zione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

10.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero anche di proprie società in house».

10.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

            1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

        2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari".».

10.0.2

Nugnes

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di co-muni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

        2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari"».

11.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza";

        b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « per forniture, servizi e lavori";

        c) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)"».

12.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

12.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «o con risorse proprie».

14.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.»

17.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del mede-simo articolo, la denominazione di Sotto-commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto."»;

            b) alla lettera b), sostituire le parole: «nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi» con le seguenti: «nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario "non arrecare un danno significativo", abbiano».

17.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», ottavo periodo sostituire le parole: «per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale» con le seguenti: «Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni,» e le parole «dalle Regioni» con le seguenti: «da ciascuna Regione coinvolta.»

17.3

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

        «2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis , è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni all'attività istruttoria, partecipa con diritto di voto un esperto designato da ciascuna Regione coinvolta e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»

17.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis» sostituire l'allegato I-bis ivi richiamato con il seguente:

            «ALLEGATO I-bis

            - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal  Piano  Nazionale  Integrato  Energia  e  Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

        1 Dimensione della decarbonizzazione

            1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone:

            1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;

                1.1.2 Nuovi impianti (con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo) per  le  esigenze  di  nuova  potenza programmabile,   con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione  e  riserva  connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti  dalla  chiusura  delle centrali alimentate a carbone

                1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie  a  consentire  il  phase  out  dalla generazione a carbone  e  la  decarbonizzazione  delle  industrie  in Sardegna.

        1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

            1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare.

            1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta.

            1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano  e  biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e  la  produzione  di  BioLNG  da   biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili  non  biologici  (idrogeno,  e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels) non da plastiche.

          1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

                1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;

                1.3.2 Impianti di Power-to-X ottenuto solo da surplus da FER;

                1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

                1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

        1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

            1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

              a. Ricarica elettrica;

                  b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

                  c. Rifornimento Gas Naturale Compresso di origine Biologica (ottenuto solo da FER);

                  d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER);

             2 Dimensione dell'efficienza energetica:

            2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

                2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, no materie plastiche);

                2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

                2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

          3 Dimensione della sicurezza energetica:

          3.1 Settore elettrico

                3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

              a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

                  b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

                  c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

                  d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

               3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

              a. Cabine primarie e secondarie;

                  b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

                  c. Telecontrollo e Metering.

            3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

              a.  Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

              3.2 Settore gas

                3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

              3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

                3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche   finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non   biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

                3.3.2 Interventi di decommissioning   delle   piattaforme   di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.«.

17.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.1. le parole: "Riconversione e/o", sono soppresse.»

17.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi-mento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 le parole: "termoelettrici alimentati attraverso gas naturale", sono soppresse.»

17.7

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 dopo le parole: "Nuovi impianti" sono inserite le seguenti: "(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)".»

17.8

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi-mento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente: "1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le inter-connessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettro-chimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna".»

17.9

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2 e ove ricorrano nel testo le parole: "residui e rifiuti", sono soppresse.»

17.10

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 le parole: "biomasse solide", sono soppresse.»

17.11

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 dopo le parole: "bioliquidi", sono inserite le seguenti: "(oli vegetali e grassi di origine animale)".»

17.12

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2 dopo le parole: « biomasse solide prioritariamente », inserire le seguenti: « da filiera corta ».

17.13

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 dopo le parole: « syngas », inserire le seguenti: «(non da fonti fossili) ».

17.14

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 aggiungere le seguenti parole: « non da plastiche ». 17.38. Timbro, Fornaro. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.1 aggiungere la seguente parola: « verde ».

17.15

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.2 aggiungere le seguenti parole: «ottenuto solo da surplus da FER ».

17.16

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), le parole: « Gas Naturale Compresso », sono soppresse.

17.17

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), le parole: « Gas Naturale Liquefatto », sono soppresse.

17.18

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), aggiungere le parole: « (ottenuto solo da FER) ».

17.19

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera e) è soppressa.»

17.20

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera f) è soppressa.»

17.21

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.4.2 è soppresso.»

17.22

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2.2 sono aggiunte le seguenti parole: « da FER ».

17.23

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - 61 - BOZZA NON CORRETTA(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.1.1, lettera c), dopo la parola: « opere » sono aggiunte le seguenti: « non connesse a fonti fossili ».

17.24

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2 è sostituito dal seguente: « 3.2 Settore gas: 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di tra-sporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo, al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo tra-sporto, stoccaggio e distribuzione ».

17.25

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: « (ottenuto solo da FER) ».

G17.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        la parte II, disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, titolo I, capo VI del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, contiene misure intese ad accelerare le procedure per le fonti rinnovabili,

            lo sviluppo tecnologico rappresenta un'importante sfida per garantire al nostro Paese l'auspicata rinascita e la necessaria ripartenza in tutti i settori, in totale sicurezza;

            è necessario procedere in modo spedito e sicuro all'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di GPL anche di capacità superiore a 13 metri cubi con un metodo di controllo basato sulle emissioni acustica, al fine di poter far fronte - una volta conclusa l'attuale fase di emergenza - ad una gestione ordinata e coerente delle verifiche da effettuare sui serbatoi di GPL di qualsiasi capacità, anche in relazione alle proroghe delle tempistiche di scadenza delle certificazioni di cui all'art. 103, comma 4 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27;

            è altresì prioritario garantire i più alti standard di sicurezza e di garanzia per l'intero sistema di verifica e controllo attraverso opportune verifiche e prove da parte di soggetti abilitati, che oltre al possesso di tutti i requisiti tecnici indicati nella specifica procedura operativa già messa a punto dall'INAIL, debbano essere in possesso di una specifica polizza assicurativa con adeguato massimale a garanzia della solidità tecnica e finanziaria del soggetto che effettua le verifiche,

            impegna il Governo:

        ad adottare ogni utile strumento, anche normativo, per garantire che gli organismi già abilitati ad effettuare le verifiche con il sistema delle emissioni acustiche sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc siano abilitati ad effettuare le verifiche di cui all'art. 64 bis, comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 anche per i serbatoi di GPL di capacità superiore a 13 mc, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati da INAIL e garantendo un massimale assicurativo di importo rilevante, a tutela della garanzia di un servizio di elevato livello in termini di qualità e di sicurezza.

18.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» inserire le seguenti: «come individuati nell'Allegato I-bise sostituire le parole: «le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» con le seguenti: «individuate in apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica, fra quelle elencate nell'Allegato I-bis, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».

18.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «indifferibili e urgenti» aggiungere le seguenti: «, quando individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica».

18.3

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a), al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della Transizione Ecologica».

18.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 non-ché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche inter-medi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

18.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18-bis.0.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee per i progetti e le opere attuative del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

     1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

     2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

        a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

            1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

            2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

            3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

            b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;

            c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto piu` possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

            d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

            e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree gia` antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

            f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

            1)i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

            2) i siti gia` impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

            3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma gia` autorizzati;

            g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche gia` definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" dei Piani, cosi` da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilita` ecologica e paesaggistica;

            h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

            i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping, di repowering e di decommissioning;

            l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

            m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

            n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;  

            o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.»

18-bis.0.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-ter

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

        1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'as-setto idrogeologico e alle vigenti pianifica-zioni.

        2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

        a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti cli-matici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

        1) sono individuate prescrizioni co-struttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

            2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

            3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

            b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo semi-naturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i ser-vizi primari;

            c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che ridu-cano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

            d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

            e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

            f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

        1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

            2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

            3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;

            g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politi-che già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per va-lutare gli effetti del previsto scenario « di policy » dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;

            h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

            i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con mac-hine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);

            l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondi-menti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

            m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

            n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

            o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.

19.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

19.2

Nugnes

Precluso

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 1.

19.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

19.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e";»

19.5

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostiuire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e" »

19.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente numero:

        «3-bis) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà".».

20.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.»

20.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1 sopprimere il capoverso «2-quater».

20.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, al capoverso «2-quater» sostituire le parole: «In caso di inerzia» con le seguenti: «Per i progetti di cui all'Allegato I-bis del presente decreto, in caso di inerzia.».

20.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

G20.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,

        premesso che:

            l'articolo 20 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi);

            il predetto articolo reca un nuovo comma 2-quater all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo ed ampliando la portata di una disposizione pressoché identica a quella del testo previgente dell'ultimo periodo del comma 2-bis e relativa al caso di inerzia nella conclusione del procedimento e all'attivazione di poteri sostitutivi. Tale disposizione viene integrata con una precisazione volta ad estenderne l'applicazione a tutte le procedure di VIA, a prescindere dall'inclusione dei progetti interessati nel PNRR-PNIEC;

            il testo previgente prevede che, in caso di inerzia, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni - provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. Nel nuovo testo viene precisato che l'inerzia a cui si fa riferimento è quella nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA-VAS (cioè quella di cui al comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'ambiente), ovvero della Commissione PNRR-PNIEC (cioè quella di cui al comma 2-bis del medesimo art. 8, che si occupa dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del Codice);

            il secondo periodo del nuovo comma 2-quater integra la disciplina recata dal periodo precedente, introducendo una disposizione che regola i casi di: inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del MiTE e ritardo, nel rilascio del concerto, da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura. In tali casi viene previsto che il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi 30 giorni;

        considerato che:

            non appare giustificabile la previsione di una simile disciplina di potere sostitutivo né nel caso di progetti competenza statale, né in quello degli interventi relativi al PNIEC, tenuto conto, in particolare, della natura di alcuni dei progetti contenuti nell'allegato I-bis sopra richiamato, i quali includono attività con un impatto potenzialmente molto rilevante sull'ambiente, quali gli impianti termoelettrici o di produzione di energia dai rifiuti (attività che, tra l'altro, lo stesso PNIEC richiede di ridurre). Il ricorso ad una fattispecie così delineata di potere sostitutivo appare giustificato esclusivamente nel caso degli interventi relativi al PNRR, considerata l'impellente necessità di portare a termine, entro i tempi concordati con l'Unione Europea, tutti gli interventi in esso contemplati;

            inoltre, appare necessario specificare i contenuti del parere ISPRA richiesto al medesimo comma 2-quater, laddove si eserciti la nuova previsione di potere sostitutivo, al posto di quello della Commissione Tecnica VIA-VAS o della Commissione PNRR-PNIEC, in caso di interventi ricompresi nel PNRR;

        impegna il Governo:

            a escludere l'applicabilità della disciplina del potere sostitutivo, prevista dai nuovi commi 2-bis e 2-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai progetti di competenza statale e agli interventi elencati all'allegato I-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi al PNIEC;

            a specificare i contenuti essenziali che deve contenere il parere ISPRA laddove sia esercitato il potere sostitutivo in relazione ai progetti relativi al PNRR, in particolare indicando la necessità che lo stesso analizzi specificatamente e analiticamente tutti gli aspetti contenuti nello studio di impatto ambientale sottoposto alla valutazione dal proponente e fornisca le analisi e le valutazioni necessarie affinché il provvedimento emesso a seguito della conclusione del procedimento rispetti quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e dai commi 3 e 4 del citato articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

21.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

         Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «a sessanta giorni» con le seguenti: «a trenta giorni».

21.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «3», primo periodo sopprimere le parole: « ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».

21.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole: «ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».

21.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero  3), sopprimere le parole da: ", nonché al secondo periodo" fino a: "di cui all'articolo 8, comma 2-bis,".

21.5

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «ovvero quindici giorni» con le seguenti: «anche».

22.1

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente:

        « 01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico. »

22.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente: «01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico."».

23.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.3

Nugnes

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

        «b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e i termini possono essere ridotti fino alla metà».

23.5

Gallone

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite.».

23.6

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

23.7

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

24.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: « le parole: "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed »;

2) alla lettera b) sopprimere le parole: « le parole: "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e ».

24.2

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sostituire il secondo periodo con il seguente:  «Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.»

24.3

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso 5, ultimo periodo sostituire le parole: «ridotta della metà rispetto» con la seguente: «pari».

24.4

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:

        «7- quater. Al comma 8 in fine sono aggiunte le seguenti parole "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»

24.5

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:

         "7- quater. Dopo il comma 8 è aggiunto il comma: 8-bis "Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato."

24.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        "10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.".»

24-bis.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole «La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali» e sostituire le parole «medesime strutture» con le seguenti «strutture ricettive»

25.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità che autorizza il progetto coincida con il Ministero della Transizione Ecologica, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallo stesso nell'ambito del procedimento autorizzatorio."».

26.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni"».

28.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:

        "3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la varia-zione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura"».

28.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

29.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere l'articolo

29.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti».

29.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-tricies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 in quanto professionisti abilitati.»

G29.1

Montevecchi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

        premesso che:

            il capo V reca disposizioni in materia paesaggistica;

            in particolare, l'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR avente funzioni di tuteladei beni culturali e paesaggistici nel caso in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici;

            alla Soprintendenza speciale sono inoltre attribuiti i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;

            ulteriori articoli, pur non formalmente inseriti nel capo della materia paesaggistica, impattano sulle misure di tutela del bene ambientale e paesaggistico. È il caso, in particolare: dell'articolo 12 sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sulle deroghe alle disposizioni di legge ove strettamente indispensabile; dell'articolo 18 che abroga il comma 2-ter dell'articolo 7-bis del Codice dell'Ambiente che disciplinava i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di interventi; dell'articolo 20 che, in riferimento alla nuova disciplina della VIA di competenza statale, tratta del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura; dell'articolo 30, che disciplina l'ambito di partecipazione del Ministero della Cultura nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, prevedendo che il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio e che non possa attivare i rimedi previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza; dell'articolo 31, riguardante la semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e, infine, dell'articolo 44 che, ai commi 2 e 3, disciplina l'iter procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla VIA apportando però una riduzione dei tempi;

        considerato che:

            l'obiettivo di assicurare «la piu` efficace e tempestiva attuazione degli interventi» contenuti nel PNRR, PNIEC e la realizzazione delle opere connesse non possono considerarsi prioritari rispetto a quello costituzionale della tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione;

            il provvedimento apporta alcune novelle procedurali stabilendo tra l'altro tempi più ristretti, ma comprime altresì i poteri del Ministero della Cultura, sopprime il parere vincolante delle Soprintendenze per le aree contermini a quelle protette e sembra far anche scomparire la disciplina vòlta all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti strategici per la transizione energetica;

            il territorio è sede di una molteplicità di interessi, talvolta in evidente conflitto tra loro, e la realizzazione di grandi impianti energetici da fonti rinnovabili non rappresenta l'unico modo per affrontare la transizione ecologica;

       valutato che:

            occorre superare quell'approccio in base al quale  - ragionando prevalentemente in termini di mercato - la tutela di un bene culturale o paesaggistico costituisce un limite allo sviluppo dell'economia e della società: proprio il concetto di tutela, infatti, non è da interpretarsi come qualcosa di statico perché presuppone, a sua volta, una serie di attività di conservazione, manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, uso consapevole e duraturo nel tempo, affinché le prossime generazioni possano usufruire del patrimonio culturale;

        impegna il Governo:

            ad assicurare che gli interventi previsti dal PNRR, PNIEC e relative opere connesse, anche se individuati in aree contermini a quelle oggetto di tutela, siano rispettosi dei doveri imposti dagli articoli 9 e 32 di cui alla Carta costituzionale riguardanti la tutela del paesaggio e il diritto a un ambiente salubre, e dunque non comportino alcun impatto negativo sugli ecosistemi marini, terrestri e sulle aree d'interesse archeologico;  

            a garantire la partecipazione al 'Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale' delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione del paesaggio e dei beni culturali;

            a individuare tempestivamente, nel prossimo provvedimento utile, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al PNRR nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine e della biodiversità;

            a rivalutare e, ove necessario, rimodulare i poteri attribuiti alla Soprintendenza speciale, affinché siano definiti e circoscritti con maggiore chiarezza anche al fine di assicurare il più ampio e giusto potere d'intervento da parte delle Soprintendenze territoriali, le cui piante organiche necessitano anche un rafforzamento per il tramite di procedure concorsuali pubbliche;

            a rafforzare gli strumenti amministrativi di cui il Ministero della Cultura possa avvalersi, finalizzati alla tutela di un bene culturale o paesaggistico.

30.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e PNRR, con particolare riguardo all'incremento» con le seguenti: «contenuti nel PNIEC e nel PNRR, riguardanti l'incremento».

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.»

30.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo le parole: «presente articolo» inserire la seguente: «esclusivamente».

30.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. »;

b) all'articolo 27-bis, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente: « 7-quater. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai pro-getti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

30.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «non» con la seguente: «e».

30.5

Gallone

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a)  sopprimere le parole: «nell'ambito della conferenza di servizi»;

            b) al secondo periodo, sostituire le parole: «In tutti i casi di cui al presente comma» con le seguenti: «Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi».

30.6

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «non vincolante».

30.7

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole «con parere obbligatorio» sopprimere la parola «non»

            b) sopprimere il secondo e terzo periodo.

30.8

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

        Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

31.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Sopprimere il comma 2

31.2

Gallone

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".»

31.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 2, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole "sino a 20 MW" sono sostituite dalle seguenti "sino a 3 MW"

            b) il periodo "nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti," è soppresso

            c) le parole "le disposizioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al presente comma"

            d) sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole «Si potrà procedere.» fino a ".per l'edificazione.«

            Al comma 2, capoverso «9-bis», al comma 6 e ovunque ricorrano, sostituire  le  parole: «10 MW»  con  le  seguenti: «3 MW».

31.4

Gallone

Precluso

Al comma 2, al capoverso «9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

           a) al primo periodo, dopo le parole «produttiva o commerciale» aggiungere le seguenti: «e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati»;

            b) alla fine del capoverso aggiungere il seguente periodo: « Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".

31.5

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2.1. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini monitoraggio e controllo, alla Regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportare le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la Regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al Comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la Regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il Comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'art. 62 del presente decreto.»

31.6

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'art. 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti";

            b) all'art. 135, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'art.3."»

31.7

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Sopprimere il comma 5

31.8

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto:

            a) hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi;

            b) siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale;

            il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'art. 8 comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di Impatto Ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.»

31.9

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

        "6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono regolati dalla previgente disciplina, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 gg. dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNIEC/PNRR, istanza per la procedura di VIA in sede statale."

31.10

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

        "6-bis. Occorre lasciare agli operatori la possibilità di scegliere una delle due opzioni:

        a) procedere con la Commissione VIA-VAS di cui all'art. 8 comma 1 del Dlgs 152/2006

            b) procedere con la Commissione VIA delle Regioni e Provincie Autonome secondo le disposizioni di cui all'art. 7-bis comma 3 del Dlgs 152/2006".«

31.11

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

        «7-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

31.12

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

        «7-ter. Il gestore dei servizi elettrici (GSE) provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite mas-simo del contingente di potenza previsto. La potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che ver-ranno successivamente aperti.»

31.13

Gallone

Precluso

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

        «7-ter. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/Regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro [60 gg.] dalla entrata in vigore, o entro [20 gg] dalla nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.»

G31.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

        premesso che:

            l'articolo 31 del decreto-legge in esame contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

            in particolare, il comma 2 del medesimo articolo apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e introduce il nuovo comma 9-bis all'articolo 6, che dispone norme sulla procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 MW nel testo originario del decreto-legge) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata;

            in sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale;

        considerato che:

            la disposizione in esame prevede che gli impianti fotovoltaici fino a 20 MW per i quali è possibile utilizzare la procedura abilitativa semplificata sono solo quelli connessi alla rete elettrica di media tensione;

            ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato A della Delibera dell'ARERA ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Testo integrato delle connessioni attive - TICA), gli impianti di potenza fino ai 6 MW sono connessi alla rete elettrica tramite connessioni in media tensione e, dunque, oltre tale soglia, si dovrebbe procedere alla connessione in alta tensione,

        impegna il Governo:

            a prevedere la possibilità per i soggetti che costruiscono e gestiscono impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, di utilizzare la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non solo per le connessioni alla rete elettrica a media tensione, ma anche per quelle ad alta tensione, in particolare per gli impianti di potenza superiore ai 6 MW, ai sensi del TICA.

G31.2

Doria, Lunesu, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        ilPiano Nazionale per l'Energia e il Clima, PNIEC, predisposto dal Governo italiano pone tra gli obiettivi la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica. In particolare per la Sardegna, è ritenuto "opportuno e conveniente rifornire di gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine, già esistenti e già oggi compatibili con il gas naturale, e in costruzione; sostituire i carburanti per il trasposto pesante; sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1% di Zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il Phase Out delle centrali alimentate a carbone";

            la Regione Autonoma della Sardegna presenta caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali che la differenziano dalle altre Regioni italiane. La sua condizione d'insularità ne ha limitato lo sviluppo delle infrastrutture, specie in ambito energetico. Allo stato attuale la Sardegna è l'unica regione italiana esclusa dalla metanizzazione: l'isola è priva di un sistema di trasporto del gas naturale, mentre esistono reti di distribuzione, in alcuni casi ancora in fase di realizzazione, che attualmente utilizzano altri combustibili;

            la proposta del sistema di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto interno, in fase di discussione con il governo, deve fornire contestualmente solidità al sistema di approvvigionamento del termoelettrico convertito, la possibilità a tutti i cittadini sardi raggiunti dai bacini di avere una tariffa coerente con gli altri cittadini italiani, e dare compiutezza alla capacità di generazione di idrogeno che la Sardegna ha in ragione della sua capacità di generare rinnovabili;

            il rapporto elaborato da RSE (Ricerca Sistema Energetico) "Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna", presentato il 15 luglio 2021 e realizzato su incarico di ARERA, individua il gas naturale come soluzione economicamente più conveniente per il sistema energetico della Sardegna e indica che le infrastrutture energetiche realizzate in questa fase potranno essere riutilizzate in futuro per l'idrogeno (hydrogen ready),

        considerato che:

        la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di coordinatrice della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, nel lavoro di redazione del PNIEC  ha garantito una configurazione energetica per la Sardegna attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , che all'articolo 60, comma 6, recita: "Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive e dei consumi civili nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di Phase Out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.";

            è indispensabile individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al Phase Out del carbone in Sardegna, allo sviluppo in sicurezza della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa Isola, in quanto direttamente discendenti dalle previsioni del PNIEC e prioritarie per l'implementazione del Piano medesimo;

            è necessario garantire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia;

            all'articolo 31, comma 3, della disposizione in esame, il cd. "Semplificazioni" n.77/2021, è previsto che "al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al Phase Out dell'utilizzo del carbone nell'Isola";

            la Società Terna S.p.A., su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che, al fine di realizzare il Phase Out completo del carbone e degli impianti essenziali in Sardegna nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, le esigenze di nuova potenza programmabile con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva sono pari a 550 MW, opportunamente distribuiti tra il nord e il sud della Sardegna. Tale potenza potrà essere realizzata mediante la trasformazione delle centrali del Sulcis e di Fiume Santo con la sostituzione del combustibile a gas naturale;

            i consumi gas per il segmento industriale e termoelettrico sono concentrati intorno ai distretti industriali del Sulcis-Iglesiente, di Porto Torres e in parte nell'oristanese, prossimi ai bacini di consumo dell''area di Cagliari, dell'area di Sassari/Alghero, di Oristano e delle aree interne del Nuorese facilmente collegabili attraverso interconnessioni di rete;

            è fondamentale individuare i poli industriali del Sulcis-Iglesiente e di Porto Torres come strategici a livello nazionale per la tipologia di attività produttive in esso ubicati e quali esempio di riconversione nel campo nel campo della decarbonizzazione e industria sostenibile;

            il Ministro della Transizione Ecologica ha recentemente assicurato che la Regione Sardegna sarà protagonista nella scelta delle politiche regionali in materia di energia e transizione ecologica e che è importante riportare le questioni energetiche al più ampio tavolo dei portatori di interessi regionali,

        impegna il Governo:

        - a prevedere nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DCPM, previsto dall'articolo 31 della disposizione in esame che la rete nazionale del trasporto del gas della Sardegna sia estesa attraverso un Collegamento Virtuale (Virtual Pipeline), facente parte della stessa rete nazionale di trasporto, quale sistema finalizzato all'approvvigionamento di gas naturale in Sardegna per l'immissione nella rete di trasporto gas;

            - a prevedere nel sopra richiamato DPCM che i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione siano ubicati rispettivamente nei porti di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura di dette aree energetiche e industriali o in altre aree della Sardegna qualora risultassero necessari in funzione della analisi costi/benefici e di sistema;

            - a prevedere la realizzazione dei tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU (Floating Storage Regassification Unit) alle centrali termoelettriche a gas da riconvertire, nonché alle zone industriali e ai bacini di distribuzione dell'oristanese, del Sulcis-Iglesiente, di Macchiareddu, Sarroch e Cagliari e tutte le opere strumentali alla realizzazione delle infrastrutture, inclusi gli eventuali dragaggi necessari alla installazione delle FRSU;

            - a inserire nel DPCM apposito richiamo al fatto che dovranno essere adottate soluzioni tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della materia prima al Punto di Scambio Virtuale, PSV, e di estenderne la regolazione tariffaria alla distribuzione;

            - a convocare un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Sardegna per stabilire i passaggi necessari per garantire un assetto energetico, funzionale alla decarbonizzazione e agli obiettivi previsti dai piani.

31-quinquies.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-sexties.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto »; b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.»

32.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini."».

32.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente.»

G32.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 32 del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, introduce norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering;

            l'attuale quadro normativo in materia di procedure autorizzative non prevede una disciplina puntuale per la costruzione e l'esercizio delle opere necessarie allo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno, in particolare da fonte rinnovabile;

            per consentire il raggiungimento dei target previsti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), promuovere i processi di decarbonizzazione, nonché per sostenere adeguatamente l'implementazione degli investimenti definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è necessario integrare la cornice normativa di riferimento, prevedendo che siano autorizzati attraverso Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno da fonte rinnovabile,

        impegna il governo a:

        estendere l'Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche alle opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno.

33.1

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33

        1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

        "3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

        "i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";

            3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due);";

            b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

            c) dopo il comma 4-quater) sono inseriti i seguenti:

        "4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

        4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

        4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;"

            d) al comma 9:

        la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.";

            alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali";

            alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

            dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

        "d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

        e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        "10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

        1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

            2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

            f) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

        "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

        1) mancata presentazione della CILA;

            2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

            3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

            4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.";

            g) dopo il comma 13-quater è inserito il seguente

            "13-quinquies). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali."";

            h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa"

            i) dopo il comma 14-bis sono aggiunti i seguenti:

        "14-ter. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

        14-quater. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

            l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia";

            m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.".

        2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

        3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

33.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) premettere le seguenti:

        «0a) al comma 1 le parole: "e fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

            0a-bis) al comma 3-bis le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

            b) alla lettera a) dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"», e;

            c) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

        «a-bis) al comma 5 le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

            a-ter) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"».

33.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio."».

33.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo."».

33.5

Toffanin

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 1, all'alinea, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2023''».

                Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».

33.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

        «0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" sono aggiunte le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

            2) alla lettera c), le parole", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.»

33.7

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

        0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;

            b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;

            c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».

33.8

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.»

33.9

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: "L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiunta-mente agli interventi indicati nel primo periodo"».

33.10

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

33.11

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) alla lettera b) le parole: "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

            2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti"».

33.12

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

        «a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

        "e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

33.13

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione"».

33.14

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà ».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-quater.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e c-bis) »».

33.15

Damiani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        "c-bis) dagli enti per il diritto allo studio comunque denominati per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici che siano destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari".»

        Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

33.16

Mallegni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

        "a-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2."

        Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

33.17

Toffanin

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        "a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        "f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa''».

                Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

33.18

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), al capoverso «10-bis» apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) sopprimere le parole: "e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica";

        b) alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità».

33.19

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera"c)"

33.20

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 13-ter», dopo la parola: «(CILA)», aggiungere il seguente periodo: «fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.»

33.21

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «13-ter», alinea, dopo le parole: «antecedente al 1° settembre 1967», aggiungere le seguenti: «, sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza».

33.22

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

        "16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

        1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

            2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

            3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33.23

Mallegni, Gallone, Berardi

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 13-ter è inserito il seguente:

                ''13-quater. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili''.».

33.24

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti: "223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione ur-bana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

33.25

Mallegni, Damiani

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        2-ter. All'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 69 le parole: ''e per la durata massima di un anno'' sono sostitute dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023'';

            b) al comma 70 le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

        2-quater. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "e, dal comma 3", con le seguenti: ", dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, dal comma 3" e le parole: "quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20,1 milioni di euro per l'anno 2023".

33.26

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Re-pubblica n. 601 del 1973».

33.27

La Russa, Malan

Precluso

            Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione eco-logica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.»

G33.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce delle ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

        considerato che:

        le scadenze attualmente vigenti del Superbonus, ovvero 31 dicembre 2022 per i condomini e 30 giugno 2022 per gli altri beneficiari, sono troppo ravvicinate e inadeguate a consentire una programmazione e ultimazione degli interventi;

            gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che le tempistiche per la realizzazione dei lavori previste dalla norma risultano troppo ridotte perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

            un'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. "Superbonus" fino al 31 dicembre 2023 rappresenterebbe una soluzione di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase "post covid", che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese,

        impegna il Governo:

        a prolungare fino al 31 dicembre 2023 la misura del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

G33.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

        considerato che:

        il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia del nostro Paese che per primo e più pesantemente rispetto ad altri ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

            un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche ben oltre la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

            la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, stanno determinando una drammatica riduzione dei consumi turistici;

            gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione e favorirebbero inoltre una ripartenza più "green" e sostenibile a tutto il comparto turistico-ricettivo;

            l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione del Superbonus, non trova fondamento in un'ottica di rilancio di un importante comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico, e quindi dei benefici ambientali,

        impegna il Governo:

        ad includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G33.3

Mallegni

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        gli articoli 33 e 33-bis (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

            scopo di tale misura è quello di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che ha oltre il 60 per cento degli edifici, sia pubblici che privati, con un'età superiore a 45 anni;

            nonostante il vantaggio fiscale assolutamente conveniente, la misura stenta a decollare per le tante criticità, e la poca semplificazione delle procedure;

            inoltre, le numerose modifiche sinora apportate alla citata disciplina, la sequenza delle risposte agli interpelli, attesi come verità rivelata, in realtà privi di qualsiasi valore giuridico, creano disagi tra gli operatori e i cittadini;

            molte delle criticità si riscontrano in caso di presenza di difformità urbanistico-catastali, in quanto, per avviare la pratica e iniziare i lavori non ci devono essere abusi edilizi e qualora fossero presenti, se possibile, dovranno essere sanati;

            il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE;

            in assenza di misure semplificative la disciplina del cd. Superbonus, pur essendo finanziata con le risorse del PNRR sarà destinata, purtroppo, a non dare i risultati attesi scoraggiano i possibili fruitori,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di adottare disposizioni semplificative in materia di irregolarità urbanistico-catastali volte a:

        consentire, ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili;

            prevedere che entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento;

            prevedere, in deroga alle disposizioni del Testo unico edilizia, che in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare;

            a prendere, in ogni caso, l'accesso alla disciplina del superbonus qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione.

G33.4

Mallegni

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        gli articoli 33 e 33-bis (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

            in particolare, l'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici ed estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di estendere la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche agli interventi effettuati su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni (con fini di lucro))

G33.5

Toffanin

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

            in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

            considerando la notevole difficoltà per moltissimi utenti di accedere all'agevolazione a causa degli innumerevoli criteri e adempimenti burocratici da osservare sarebbe quanto mai opportuno prorogare tale incentivo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.

G33.6

Toffanin

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

            in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

            il comma 9 del citato articolo 119 stabilisce che tale regime, salvo alcune eccezioni, si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 23 luglio 1999, n.242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

            stante l'importanza per la ripresa economica del comparto turistico, sarebbe quanto mai necessario estendere tale agevolazione anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di estendere l'agevolazione di cui in premessa anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa.

G33.7

Mallegni

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        al fine di rendere più equa l'individuazione dei valori delle aree soggette all'Imposta Municipale Unica conformandosi di conseguenza all'articolo 53 della Costituzione che, al secondo comma stabilisce che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività ", sarebbe quanto mai opportuno  che anche per le aree fabbricabili, ai fini del detto tributo, il valore sia determinato secondo la logica fiscale in linea ed in coerenza con il valore attribuito con gli altri immobili (fabbricati);

            sarebbe quindi opportuno ai fini del calcolo dell'Imu uniformare i valori: area fabbricato (Imposta calcolata con il valore catastale) e area senza fabbricato con possibilità di costruire un edificio analogo (Imposta calcolata sul valore venale dell'area);

            per ottenere ciò si ritiene necessario stabilire, per le aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio, di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "parametrato" con la rendita catastale che sarebbe attribuita dall'Agenzia del Territorio, al fabbricato potenzialmente realizzabile sull'area edificabile presa in considerazione;

            oggi, per assurdo, si paga maggiormente per un'area fabbricabile rispetto ad un'area edificata (fabbricato), dove quest'ultima però ha impegnato porzioni di territorio (trasformazione urbanistica e urbanizzazione), ha prodotto e produce consumi energetici con emissioni, ecc., contrariamente ad un'area edificabile che non ha speso alcunché in termini ambientali,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di rivedere i criteri attualmente stabiliti ai fini del calcolo dell'IMU uniformando i valori area fabbricato e area senza fabbricato secondo i parametri stabiliti in premessa.

G33.8

Mallegni

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 1° maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        il decreto-legge in discussione definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030;

            occorre ricordare che tra le previsioni di riforma previste dal PNRR sono espressamente indicati interventi di semplificazione per l'edilizia e l'urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi devono essere volti a rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti;

            il tecnico abilitato alla redazione della relazione di asseverazioni di una pratica edilizia - come ad esempio: permesso di costruire, SCIA, CILA, DIA - in caso di dichiarazione ed asseverazione non vera, subisce una denuncia penale ai sensi dell'articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);

            occorre inoltre sottolineare che: il modulo per la relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, di conformità edilizia e di agibilità, della scia, il modulo di asseverazione allegato alla comunicazione di inizio lavoro, il modulo di comunicazione di fine lavori per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori contengono l'avviso che le dichiarazioni asseveranti false conformità delle opere agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti saranno punite ai sensi dell'articolo 481 c.p.;

            in tali circostanze, inoltre, spesso nei casi in cui il tecnico abilitato asserisce il falso, si configura la concreta induzione in errore del pubblico funzionario del comune che rilascia il certificato o l'atto, e che per tale motivo lo stesso tecnico subisce una ulteriore denuncia penale ai sensi dell'articolo 48 c.p. (Errore determinato dall'altrui inganno) e degli articoli 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) o 480 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p.; 

            alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che i decreti in materia di semplificazioni adottati fino ad oggi, se da un lato hanno accelerato le pratiche edilizie, dall'altro hanno contribuito ad ingolfare ulteriormente le procure della Repubblica, stimandosi che un 70% di procedure penali sia determinato da pratiche edilizie;

            un trattamento come quello descritto, riservato ad una categoria di professionisti come i geometri, gli architetti e gli ingegneri, non appare equilibrato, posto che alcuni reati andrebbero depenalizzati rendendo le pene pecuniarie come per quelli previsti per il decreto legislativo 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere, per i motivi su esposti, una depenalizzazione dei reati commessi in sede di asseverazioni di una pratica edilizia, rendendo le pene pecuniarie.

G33.9

Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        nel corso dell'esame del disegno di legge C/3146  recante "Conversione in legge del decreto-legge 31  maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-bis al Decreto Legge 77/2021 contenente, tra l'altro, un nuovo comma 13-quinquies all'articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 che prevede delle importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

            tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

            in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è importante che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

        impegna il Governo:

        a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

G33.10

Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        gli articoli 33 e 33-bis del disegno di legge in esame, introducono numerose disposizioni che modificano e integrano la normativa in materia di superbonus 110%;

            riguardo alle diverse disposizioni vigenti in materia di detrazioni fiscali e benefici statali, ricordiamo che l'articolo 49 del DPR 380 del 2001, Testo unico in materia edilizia, specifica che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;

            l'articolo 34-bis del medesimo DPR 380 del 2001, in materia di tolleranze costruttive, prevede comunque che "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo";

            vi sono regioni che nel tempo, hanno approvato proprie leggi urbanistiche con limiti di tolleranza più elevati del suddetto 2%. In questo caso i cittadini di queste regioni non possono beneficiare del superbonus del 110% previsto per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche, dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, cd. "decreto rilancio",

        impegna il Governo:

        al fine di consentire la fruizione dei benefici fiscali e in particolare la fruizione del Superbonus 110%, anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-bis, comma 1, e 49, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ad elevare al 3 per cento il limite di tolleranza edilizia attualmente del 2 per cento.

G33.11

Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        nel corso dell'esame del disegno di legge in esame, è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-bis che introduce, tra l'altro, un nuovo comma 13-quinquies all'articolo 119 del Decreto Legge 34 del 2020, con importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

            tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

            in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è necessario che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

        impegna il Governo:

        a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

33.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)

        1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023."».

33.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)

        1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 « Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito. 2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente con-cessa contestualmente al rilascio del per-messo di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore. »

33.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)

        1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'inter-vento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successiva-mente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti."»

33.0.4

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)

            1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Nell'ottica della semplifica-zione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupa-zione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infra-strutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione. "».    

33.0.5

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

        1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160"».     

33.0.6

Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33.1

            1. Per tutti i procedimenti di permessi di costruire nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del DM 58 del 28/02/2017, come modificato dal DM 24 del 09/01/2020, che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'Asseverazione di cui all' Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i. sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori".»

33-bis.1

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma "convenzionale" ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto "Requisiti tecnici", Allegato "A", punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

            c) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

            d) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

        "3-ter. La lettera i) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

        "i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".

        3-quater. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).";

            e) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

            f) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        "4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

            g) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

            h) dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

        "4-quinquies. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

        4-sexies. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-bis, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

        4-septies. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.".

        i) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

            j) al comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

            k) il comma 8-bis è abrogato;

            l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti";

            2) alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari", aggiungere le seguenti: "anche non residenziali";

            3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

            4) dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

        "d-ter) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

        m) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:

        "13-quater. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.";

            n) dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:

        "14-ter. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

            o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.";

            p) dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:

        "16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

        a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

            b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

            c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33-bis.2

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

        1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

        "1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »

G33-bis.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

        premesso che:

           l'articolo 33 del decreto-legge in esame riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi);

            in particolare, l'articolo 33-bis, inserito in sede referente alla Camera dei deputati, modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus 110%, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

        considerato che:

            il riscaldamento delle abitazioni è tra le cause principali dell'inquinamento delle città e, secondo i dati resi noti dal Cresme, è responsabile di oltre il 19 per cento delle emissioni climalteranti prodotti dal nostro Paese e del 60 per cento delle polveri sottili nelle aree urbane;

            in Italia sono installati oltre 19 milioni di caldaie a gas e si stima che più di 7 milioni di caldaie siano antecedenti alla direttiva 90/396/CE sulle prestazioni degli apparecchi a gas, che rischiano di essere sostituite da altri impianti a gas, più efficienti ma non risolutivi del problema di inquinamento locale e globale che producono;

            è evidente come tale situazione possa e debba essere cambiata, come previsto anche dagli obiettivi europei su clima ed energia e come risulta dagli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito del PNIEC, tenuto conto inoltre che oggi esistono alternative competitive rispetto a impianti di riscaldamento a gas nelle abitazioni, come le pompe di calore elettriche, che possono anche essere integrate con impianti solari fotovoltaici e geotermici a bassa entalpia con un'efficienza sicuramente maggiore di quelli da fonti fossili;

            l'obiettivo di riduzione, al 2030, di almeno il 55 per cento delle emissioni di CO2-equivalenti rispetto al livello del 1990, annunciato dalla Presidente della Commissione europea e fatto proprio anche dal Governo italiano, impone di agire subito, con misure che favoriscano le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica anche per gli impianti di riscaldamento;

            anche l'Italia, come già deciso dai Governi britannico e olandese, dal 2025 dovrà vietare l'installazione di caldaie a gas nei nuovi edifici, incentivando le tecnologie alternative già disponibili sul mercato,

            rilevato che:

        l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione pari al 110% (cosiddetto Superbonus 110%) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, senza però differenziare fra quelli che impiegano fonti energetiche fossili o da rinnovabili o con tecnologie che non producono inquinamento,

        impegna il Governo, nella prossima legge di bilancio:

        a) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, che consenta di differenziare le detrazioni del cosiddetto Superbonus 110% fra gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti energetiche fossili e quelli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, disincentivando i primi e incentivando i secondi;

            b) prevedere un piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso impianti di riscaldamento a emissioni zero, al fine di garantire l'operatività, entro il 2030, di soli impianti senza emissioni climalteranti su tutto il territorio nazionale.

33-bis.0.1

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 33-bis.1

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

            1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

        2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

        3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

        4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

        5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

33-ter.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

         (Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. »;

            b) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e lettere d) e d-bis) »;

34.1

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.2

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3- quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti: "3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle opera-zioni di recupero. 3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in parti-colare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. 3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'in-dirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione. ».    

34.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al  comma 1, sopprimere le lettere  b) e c).

34.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Equiparazione del biodigestato)

        1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

            b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi: a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei conte-nitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS; b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura; c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."

            2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.»

34.0.2

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

        «qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24 bis. »;

            b) l'articolo 24 bis è sostituito dal seguente:

        «Art. 24 bis (Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici).

        1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies.

        2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di  apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori. 

            3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, in corso di validità.

        4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

        a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

            b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».

        c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

        1) i primi due periodi sono soppressi;

            2) al quarto periodo, sono soppresse le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

            3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 bis,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.».

        d)  all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        «3 bis. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

        3 ter. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)", o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 bis,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.

        3 quater. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3 ter.

        3 quinquies. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3 ter. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.

        3 sexies. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80% alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 ter e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24 bis, comma 2.

        3 septies.Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3 ter, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.

         e)  All'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4 bis. La violazione dell'articolo 40, comma 3 ter,primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, secondo periodo,è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3 quater,comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

        2.I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.

34.0.3

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito RAEE)

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

        1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

        2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            2-bis. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

        2-ter. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

        2-quater. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.

        2-quinques. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

        3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

        5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato."

            2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) All'articolo 5, il comma 6 è soppresso;

            b) All'articolo 7:

        1. al comma 2, le parole da "conforme al modello" fino alla fine del comma sono soppresse;

            2. i commi 3 e 4 sono soppressi.

34.0.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)

        1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023. ».

35.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: «ceneri vulcaniche» premettere le seguenti: «le ceneri da combustione di biomasse vergini.»

35.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2-bis) con il seguente: «2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" sono soppresse;»

35.3

Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e.1) al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicare le seguenti modifiche:

        a)  sostituire la lettera r) con la seguente:

        r) "produttori": i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera g) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

            b) alla lettera s), sopprimere le parole "e gli importatori di imballaggi pieni".»

35.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera l-bis), inserire la seguente: «l-ter) all'allegato C - Operazioni di recupero, capoverso « R3 », dopo le parole: « comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche » sono inserite le seguenti: « e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde; ».

35.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3

35.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

G35.1

L'Abbate

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governancedel Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

        premesso che:

             l'articolo 35 è rubricato "misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare";

        considerato che:

            il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 tra cui la nuova definizione di rifiuti urbani che comprende sia quelli prodotti dalle utenze domestiche che quelli provenienti da altre fonti che sono simili per composizione ai rifiuti domestici. Tra questi rientrano anche i rifiuti speciali (articolo 183 del decreto legislativo 152/2006);

            tale assimilazione ex lege ha comportato una vera e propria confusione circa la gestione dei rifiuti, con conseguente condizioni di peggioramento della qualità della raccolta differenziata e ricaduta dei costi su commercianti ed artigiani;

       valutato, inoltre, che:

           il considerando 10 della direttiva 2018/851 deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riciclaggio e per il riutilizzo nonché per le relative norme di calcolo;

            tale definizione è stata ripresa anche il 14 maggio 2021 da una nota del Ministero della Transizione ecologica;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di rivedere l'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 circa il concetto di assimilabilità ai rifiuti urbani di utenze domestiche e non domestiche cosi come definito dal considerando 10 della direttiva 2018/851.

G35.2

Vallardi, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        all'articolo 35 del provvedimento in esame, modificato durante l'esame parlamentare, sono introdotte misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare,

            la normativa vigente in materia di rifiuti, prevede una differenziazione nella classificazione dei rifiuti urbani derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale (classificati con Codice Cer 20 03 03) e dei rifiuti raccolti nelle caditoie, classificati come "rifiuti della pulitura delle fognature" (Codice Cer 20 03 06); come tali, questi rifiuti sono destinati a differenti impianti autorizzati al loro smaltimento o trattamento;

            in ordine alla codifica dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, viene operata una distinzione tra la semplice attività di pulizia esterna della caditoia, che può essere ricondotta nell'alveo della normale attività di spazzamento delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti così raggruppati, e l'attività manutentiva delle caditoie stesse, che si avvale dell'utilizzo di mezzi atti a svolgere il servizio di spurgo dei pozzi neri, dei pozzetti stradali e delle fognature,

        considerato che:

        dalle due diverse modalità di pulizia e manutenzione della caditoia di cui in premessa derivano rifiuti caratterizzati da uno stato fisico e modalità di smaltimento/recupero nettamente distinte;

            nel primo caso le operazioni sono eseguite manualmente ovvero ricorrendo ai dispositivi esterni di aspirazione (proboscidi) allestiti sulle autospazzatrici stradali e il rifiuto prodotto è allo stato solido ed è composto essenzialmente da terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale e come tale è destinato all'ordinario circuito dei rifiuti da spazzamento (discarica o impianti di trattamento/recupero dedicati);

            nel secondo caso della pulizia delle caditoie si ricorre a sistemi di lavaggio e disostruzione con pompe ad alta pressione, usualmente impiegati nello spurgo di pozzi neri o reti fognarie, comporta la produzione di un rifiuto fangoso o prevalentemente liquido, che necessita di essere gestito in impianti di trattamento dei reflui;

            consentire, nei casi in cui si disponga di strumentazione adeguata, la raccolta dei rifiuti accumulati presso le caditoie, o subito sotto ad esse, prima che tali rifiuti entrino in contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi presenti all'interno delle caditoie avrebbe il vantaggio di semplificare e ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di consentire una pulizia frequente delle stesse, a prevenzione anche del loro intasamento,

        Impegna il Governo a:

        valutare, al fine di favorire e ottimizzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani che si accumulano sulle strade, quali terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale, l'individuazione di strumenti e soluzioni idonee a consentire a Comuni o consorzi di Comuni, l'assimilazione ai "rifiuti da spazzamento stradale" del materiale trasportato presso le caditoie da fenomeni naturali quali piogge e vento, a condizione che si disponga di adeguati strumenti o attrezzature che ne garantiscano la raccolta prima che vengano a contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi in generale presenti all'interno delle caditoie, e con la garanzia da parte degli stessi che la raccolta avvenga con attrezzature idonee e con un intervallo temporale adeguato ad impedire la putrefazione del materiale organico ivi presente.

G35-bis.1

Lunesu

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        il decreto-legge in esame contiene importanti misure per la tutela dell'ambiente e contro il dissesto idrogeologico;

            in questi giorni la Sardegna sta vivendo un dramma dalle proporzioni enormi; dal 23 luglio scorso i roghi stano devastando la zona di Oristano: sono quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere, aziende agricole sono state distrutte o rimaste senza acqua e corrente elettrica, molti animali sono rimasti uccisi, capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati, molte case sono state danneggiate;

            le attività delle 10 squadre a terra impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi e che più volte ha cambiato direzione, minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la SS 131 - "Carlo Felice"; sono impegnati 8 canadair, più altri 4 arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e 13 elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio;

            le fiamme sono partite dalla zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia dalla stessa zona ove 27 anni fa un incendio scoppiato nel Montiferru, poi risultato doloso, ha cancellato i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro; è andato così perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica attivato dopo tale incendio;

            il governatore della Sardegna ha annunciato che scriverà al presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere al Governo "un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione", in quanto "siamo di fronte a condizioni mai verificate nella storia dell'autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento",

        impegna il Governo

            ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, per dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale, attivare immediati sostegni economici per ristori a cittadini e imprese danneggiati e, soprattutto, per avviare un grande progetto di bonifica e riforestazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando le risorse del PNRR.

36.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole ", fatta salva la compatibilità paesaggistica".

37.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

37.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «7-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, dopo le parole "In tal caso è necessario"sono inserite le seguenti:"effettuare un'analisi di rischio atta a"

        b) alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole "obiettivi di bonifica" sono aggiunge le seguenti ", qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di mancata bonifica di all'articolo 452 terdecies codice penale."

37.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera c), punto 2), sopprimere il capoverso «1-bis».  

37.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

37.5

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera h), punto 9), dopo le parole "Nei siti di interesse nazionale" inserire  le seguenti "e regionali,"

37-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-quinquies

(Semplificazione delle procedure di risanamento aziendale)

        1. Possono accedere alle procedure di risanamento, le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o siano state poste in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.

        2. La domanda per l'omologazione della procedura di risanamento dovrà essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, da presentarsi dinanzi al tribunale delle imprese territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa.

        3. Il piano di risanamento dovrà prevedere la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, compreso il pagamento degli interessi legali per tutto il periodo della eventuale dilazione, e dei creditori chirografari, attraverso il ricorso al finanziamento, nonché il rimborso del finanziamento medesimo nell'arco temporale massimo di sessanta mesi.

        4. Il tribunale, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nomina un giudice relatore, ed uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, incaricati della verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché della fattibilità del piano di risanamento, onerando l'imprenditore del versamento dell'intero compenso dovuto al professionista nominato, da determinarsi sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

        5. Il professionista designato, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla nomina, deposita in tribunale una relazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imprenditore alla procedura di risanamento, verificando in particolare che la proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale siano sufficienti a garantire la regolare esecuzione del piano e il rimborso del finanziamento destinato al pagamento dei creditori.

        6. Il giudice, acquisita la relazione, fissa apposita udienza in camera di consiglio e previa decisione sulla eventuale opposizione da parte degli interessati, o in assenza delle medesime, provvede ad omologare la procedura di risanamento senza l'espletamento di una procedura di votazione, stante l'integrale soddisfacimento dei creditori.

        7. A seguito della omologazione di cui al comma 6, il professionista incaricato dal tribunale svolge le medesime funzioni attribuite al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ai fini della corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, riferendo tempestivamente al giudice eventuali illeciti o difformità rispetto al piano omologato, che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento analogo alle disposizioni di cui all'articolo 173 della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni.»

38.1

La Russa, Malan

Precluso

            Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2021";

            b) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

            c) al comma 6-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione" e, al secondo periodo, le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine".

        1-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

            b) al terzo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021" e, in fine, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse;

            c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione".

        d) nel quinto periodo le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine"».       

38-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-quinquies.

(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)

        1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19; b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

        2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240 ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29».    

39.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per le entrate, determina con proprio regolamento i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato nei trattamenti di dati per-sonali dell'Agenzia delle entrate volti alla individuazione dei fattori rilevanti per il rischio di evasione fiscale, alla prevenzione e al contrasto della stessa.

7-ter. All'articolo 2-sexies, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il « Codice in materia di protezione dei dati personali »: « ee) la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale ».

39-septies.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-octies.

(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)

        1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

        La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

        Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.".

        2. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 152, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità";

            b) al comma 153, dopo le parole: "è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le parole: "da 300 euro" e dopo le parole: "euro 5.000" sono aggiunte le seguenti: "a seconda della gravità della violazione"».

40.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Il soggetto richiedente dà notizia», aggiungere le seguenti: «in formato digitale».        

40.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), capoverso 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'i-stanza originaria e a tutte le amministra-zioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono  in ogni caso questi ultimi."»

40.5

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica".

        3-ter. All'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».        

40.6

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».        

40.7

La Russa, Malan

Precluso

            Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: "relativi a collegamenti" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti";

            b) al comma 2, dopo le parole: "Qualora l'intervento di scavo" sono inserite le seguenti: "e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici"».           

40.8

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « relativi a collegamenti » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Qualora l'intervento di scavo » sono inserite le seguenti: « e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici ».

40.9

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

        «5-ter. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».         

40.10

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

        «5-ter. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; b) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».    

G40.1

Romagnoli

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,

        premesso che:

            l'articolo 40 del provvedimento in esame reca semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;

        considerato che:

            l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;

            l'articolo 40 del provvedimento in esame non prevede alcun richiamo al predetto strumento di pianificazione comunale;

            è di tutta evidenza come, senza uno strumento pianificatorio preliminare, le infrastrutture in questione siano realizzate esclusivamente sulla base dell'esigenza di implementazione delle reti, trascurando il concetto di minimizzazione elettromagnetica e con conseguente aggravio dell'impatto ambientale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di vincolare le eventuali procedure semplificate previste dall'articolo 40 del decreto in esame all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

41.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

        «2-sexies. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole da: "tenere a bordo dell'autobus" fino a: "titolo" sono sostituite dalle seguenti: "conservare presso i propri archivi l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente"».       

43.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certi-ficata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture - uffici territoriali del Governo.»     

44.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, all'allegato IV ivi richiamato, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis) Realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Ciampino Aeroporto.»   

44.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        - Al primo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6" con le seguenti: "il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7".

        - Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnico-economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

        - Al comma 2, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

        - Al comma 3, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

        - Al comma 4, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

        - Sopprimere il comma 7  

44.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6» con le seguenti: «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

G44.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

           - l'articolo 44 del provvedimento in esame interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Tra queste la fondamentale realizzazione dell'Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria;

            - il Cilento e più in generale l'area compresa tra Paestum e Sapri, fino a Maratea, è una zona di pregio ambientale e culturale, con vari siti Unesco, due aree marine protette ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Cilento, tre siti archeologici quali Paestum,Velia e Roccagloriosa. In quest'area l'economia turistica muove ogni anno flussi pari a circa tre milioni di presenze, con il primato di avere ben cinque comuni cilentani nelle prime posizioni nella classifica regionale dei posti letto per abitante (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo). Tuttavia il Cilento presenta carenze infrastrutturali, sia viarie che ferroviarie, che impediscono di esprimere a pieno le potenzialità economiche del territorio;

            - per quanto riguarda l'Alta Velocità ferroviaria, il Cilento ne è stato escluso: tra le due ipotesi di percorso immediatamente a sud di Salerno previste nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria", presentato in Parlamento il 7 aprile 2021, RFI ha optato per la linea interna Battipaglia-Atena-Praia;

            - tuttavia l'attuale linea ferroviaria che corre lungo la costa cilentana e che resterà la principale sino all'avvio della nuova tratta (quindi quanto meno fino al 2030), presenta numerose criticità;

            - oltre alla messa in sicurezza, i tecnici evidenziano l'importanza di interventi che consentirebbero di mantenere appetibilità e convenienza al transito da parte dei principali vettori ferroviari. I treni veloci, Italo e Frecciarossa, che da alcuni anni collegano il Cilento direttamente con le altre aree del Paese, hanno generato un rilevante incremento dei flussi turistici, con la piena soddisfazione dei vettori, che mirano alla remuneratività dei collegamenti;

            - sono urgenti e necessari interventi strutturali e di adeguamento sagome delle gallerie principali, quali la San Cataldo, la Spina, l'Acquabianca, la Fiumicello. In alcuni tratti, per la presenza di fenomeni franosi, vige il limite di velocità a circa 30 Km/h. Tali interventi consentirebbero un aumento della sicurezza della tratta oltre a un aumento della velocità media dei treni;

            - il Piano strategico del turismo del 2017, i cui principali obiettivi sono riconfermati nel PNRR, prevede tra i suoi indirizzi quello di trasferire i flussi turistici dal sistema stradale e autostradale a quello ferroviario. Il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri, di cui il Cilento interno è costellato, e per il loro rilancio turistico, tramite il programma "Attrattività dei borghi", basato sulla loro rigenerazione turistico culturale;

            - è decisivo per lo sviluppo del Cilento valorizzare, mantenere e considerare come asset strategico la tratta ferroviaria Battipaglia Sapri Maratea che peraltro, attualmente, è l'unico percorso per raggiungere in treno la Calabria e la Sicilia;

            - non si assisterà a una vera transizione ecologica in Campania se non si provvede ad adeguare, in questa area, un servizio ferroviario essenziale, a fronte di un crescente traffico stradale su di una rete viaria già insufficiente per gli stessi residenti, del tutto inadeguata a supportare le presenze turistiche;

        impegna il Governo

            ad assumere gli opportuni interventi per l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione dell'esistente linea tirrenica (Battipaglia-Agropoli-Vallo della Lucania-Sapri, Maratea), chiedendo altresì che entro il 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenti al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica.

46.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

        Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e le parole: «ridotti di metà» con le seguenti: «ridotti di un quarto».

46.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

46.3

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo

46.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà».

46.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 al secondo periodo sostituire le parole «sono ridotti della metà» con le seguenti «sono ridotti di un terzo».

46.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni"

47.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4: sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento; sopprimere la parola: giovanile.

        b) dopo la parola: femminile. aggiungere il seguente periodo: È altresì requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per l'occupazione giovanile.

        c) al comma 7 dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e sulla base di quanto previsto dal successivo comma 8. d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: alla stesura delle Linee guida parteciperà il partenariato economico e sociale.

48.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «fondi strutturali dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR.»

        Conseguentemente, all'articolo 50, dopo le parole: "e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea," ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR."

48.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire le seguenti: «, avvalendosi del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere.»  

48.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvi-mento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico».       

48.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        «Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.»   

48.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del medesimo decreto legislativo è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara.»

48.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"»

48.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Valorizzazione delle forniture Made In nei contratti pubblici)

        1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regola-mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394"».        

49.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: «la prevalente esecuzione» fino alla fine del numero con le seguenti: «l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'operatore economico deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera».     

49.2

Gasparri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

        «2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano inclusene all'oggetto sociale del contraente principale.».";

       b) al comma 2:

           1) alla lettera a), le parole «Le stazioni appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, le stazioni appaltanti»;

           2) la lettera b) è soppressa;

           3) alla lettera c) sostituire le parole: "Il contraente principale", con le seguenti: «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, il contraente principale»

49.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura."»;

        Conseguentemente:

        dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

        b-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;

            b-ter) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 sono soppresse»;

            dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;

            c-ter) il comma 19 è sostituito dal seguente:

        «19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».        

49.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: «c-bis) adottano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica ai fini dell'articolo 27 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e successive modifica-zioni e integrazioni; c-ter) vincolano le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, in caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economica-mente più vantaggiosa.»

49.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Disposizioni in materia di ritenuta di garanzia)

        1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 2. Dette ritenute saranno svincolate sol-tanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

        3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

        4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »

49.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

        1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.      »

49.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di tempi di pagamento)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 113-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore."».        

49.0.4

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis

(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

        1. In relazione alle procedure e ai con-tratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in re-lazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipa-zione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»           

49.0.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

        1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: « con-cessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 » e le parole: « procedura ad evidenza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « le procedure previste dal presente codice »;

            b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio ».

50.0.1

Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

        1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

51.1

Gasparri

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso "2.1";

            b) alla lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "2.2", con il seguente:

        «2.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno venticinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 viene utilizzata la modalità prevista all'articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016".»;

            c) dopo la lettera f) inserire la seguente:

        «f.1) all'articolo 8, al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche alle procedure sia negoziate che aperte dei settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.".»

51.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a) punto 2.1 sostituire la cifra: «139.000» con la seguente: «75.000»;

            b) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2.2 con il seguente: «2.2 di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

51.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) all'articolo 8:

        1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

            2) al comma 5, dopo la lettera a-quater) inserire la seguente:

        "a-quinquies) all'articolo 73, comma 4, le parole: "anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata" è aggiunto il seguente periodo: ", a tal fine per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata Ads, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale e per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale"."»         

51.4

La Russa, Malan

Precluso

            Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.»

51.5

La Russa, Malan

Precluso

            Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 la lettera b-bis è sostituita dalle seguenti: "b-bis) i contratti di servizi; b-ter) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo" ;b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui con-dizioni sono definite dal mercato"».            

53.1

Gasparri

Precluso

Al comma 5 dopo la lettera b) inserire la seguente:

         «b-bis) all'articolo 36, comma 9-bis, le parole "ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono soppresse.»

53.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo" sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse); b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accanto-nate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a); c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a) ». 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La soglia di anomalia sarà de-terminata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni: a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata. La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ri-basso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento"».       

53.3

Gasparri

Precluso

Al comma 5 dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e.1) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

        "1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2.       Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, per le gare che non presentano carattere transfrontaliero, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo"; il RUP o la commissione giudicatrice procedono all' assegnazione della gara, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, come segue:

        a)         taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);

            b)         calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

            c)         calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a).»

            2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

        a)         se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

            b)         se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

            c)         qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

        La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima.

        Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento.».»

55.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

        Alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis). All'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente: « 3-ter) In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 ».

        Alla lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis). Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività.

55.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgi-mento di un nuovo corso concorso su base regionale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato supera-mento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.»

55.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.»         

55.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.»

55.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNL sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.»

55.6

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) Dall'anno scolastico 2021/2022, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo in deroga ai vincoli esistenti.»

56-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quinquies.

(Disposizioni in materia di servizi di ristorazione)

        1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) la lettera a) è soppressa; 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) i servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati»; b) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle presta-zioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessiva-mente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione»».

57.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: « sulle ZES di cui all'arti-colo 5, comma 1, a-quater, » aggiungere le seguenti: « anche in raccordo con quanto previsto nei Programmi Operativi nazionali per il ciclo programmatorio 2021-2027, tra-mite ».

        b) al comma 1, lettera a), numero 5, sostituire la parola: « adeguano » con la seguente: « integrano ».

57.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In considerazione della crisi pan-demica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime, per i con-tratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni dell'arti-colo 106 medesimo».    

G57.1

Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

        premesso che:

        l'articolo 57 del presente decreto apporta numerose modifiche al decreto-legge n. 91 del 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - legge 123/2017) - che ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni - intervenendo su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES, relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;

            occorre adottare disposizioni volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «?periferici?» o «?intermedi?» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune;

            a tal fine si dovrebbero istituire delle ZES in tali territori prevedendo misure incentivanti per le attività economiche ivi esistenti e nuove, favorendo, altresì, investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,

        impegna il Governo:

        ad adottare disposizioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a definire le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani.

57.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Estensione ZES)

        1. Tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, sono estese alle aree di crisi industriale complessa.»

61.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)

        1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

            b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

        2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»        

64.1

Mangialavori

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "pari alla", sono aggiunte le seguenti: "metà della".»

64.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21», sostituire al comma 1 le parole da: «nominati con» fino alla fine del comma con le seguenti: «tra i quali la presenza di ciascun genere non può essere inferiore al 40 per cento, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di venti e non più di venticinque studiosi o studiose definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation, nel rispetto della parità di genere. Il comitato è regolarmente costituito con 10 componenti».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 5.

65.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

        «h-bis) monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari.»

65-bis.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-ter

(Istituzione del Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo)

        1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplifica-zione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo» (CoNSAM).

        2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1: a) ha il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo; b) individua le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione; c) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera b); d) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori; e) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

        3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto: a) da un rappresentante della Direzione Generale Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; c) dai rappresentanti delle Associa-zioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo.»

66.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misura di adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e Monopoli)

        1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » aggiungere le seguenti: « dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ».

       2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

66-sexies.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Semplificazioni in materia di erogazione dei risarcimenti per disabili di guerra)

        1. All'articolo 155 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministra-zione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente». 2. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 settembre 1999, n. 377, all'articolo 7, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

        3. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G e N, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 nonché dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n.656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.»

66-sexies.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145)

        1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime».

66-sexies.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.

        2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.»

X1.1

Nugnes

Precluso

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «del medesimo Piano, quali il clima», sono inserite le seguenti: «il non arrecare danno significativo (DNSH)»

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2332

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Astorre, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Calandrini, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Falco, De Poli, Di Marzio, Drago, Endrizzi, Ferrara, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Giannuzzi, Ginetti, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Papatheu, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri e Sudano.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra e Urraro, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra e Urraro, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana è considerata in missione la senatrice: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (2336)

(presentato in data 28/07/2021)

C.3161 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Romagnoli Sergio, Catalfo Nunzia

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335)

(presentato in data 28/07/2021);

senatori Marcucci Andrea, Nencini Riccardo

Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini (2337)

(presentato in data 28/07/2021);

senatori Montevecchi Michela, Campagna Antonella, Donno Daniela, Evangelista Elvira Lucia, Naturale Gisella, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Quarto Ruggiero, Taverna Paola, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta

Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2338)

(presentato in data 28/07/2021).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato formulati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, riguardanti la procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, notifica 2019/0108/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004".

La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 224-2bis).

Con lettere in data 12 e 21 luglio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Calascio (L'Aquila), Varallo Pombia (Novara), Rocca d'Arazzo (Asti) e Volla (Napoli).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2021, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 96/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Puglia concernente la partecipazione della Regione Puglia alla consultazione pubblica della Commissione europea sull'analisi e sulla valutazione d'impatto della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (n. 63).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 20 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 30 giugno 2021:

"Osservazioni e proposte in ratifica della memoria scritta concernente il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da CXOVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.C. 3132)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente(Atto n. 898);

"Osservazioni e proposte in ratifica alla memoria scritta concernente l'Atto Camera 3146 «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente(Atto n. 899).

Mozioni

AIMI, CANGINI, FERRO, RIZZOTTI, MALLEGNI, GIRO, GASPARRI, SICLARI, PAGANO, BERARDI, GALLONE, PAPATHEU, DAL MAS, CALIGIURI, BINETTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, BARBONI, MINUTO, VITALI - Il Senato,

premesso che nelle ultime settimane, a Cuba, si sono accese le proteste di massa contro la carenza di cibo e i prezzi alti, la mancanza di medicinali e di energia elettrica e contro la cattiva gestione della pandemia: tutte circostanze che stanno facendo precipitare il Paese in una situazione oltremodo negativa sotto il profilo economico e sociale. L'11 luglio scorso si è svolta una delle più grandi manifestazioni promosse contro il regime comunista a seguito della quale decine e decine di persone sono state arrestate. Sono stati inoltre segnalati centinaia di feriti, perquisizioni della Polizia e numerose violenze. Ad essere arrestata è stata anche la corrispondente del giornale spagnolo "Abc" a L'Avana, Camila Acosta, che pare sia accusata di "reati contro la sicurezza dello Stato" per il solo fatto di aver seguito, per conto del giornale, la protesta di massa;

considerato che:

a scendere in strada sono stati in particolare i giovani; nonostante i tentativi del Governo cubano di bloccare le immagini che arrivavano dal Paese, sono trapelate foto della popolazione in estrema difficoltà, con file lunghissime per assicurarsi i generi di prima necessità. La crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione;

la situazione si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia: il turismo, che era fonte importantissima e imprescindibile di reddito, si è praticamente azzerato;

ad aggravare la situazione, anche sul piano diplomatico, sono le dichiarazioni del presidente Miguel Diaz-Canel, che ha pubblicamente accusato gli Stati Uniti di aver assoldato "mercenari" allo scopo preciso di destabilizzare il Paese;

preso atto che:

le manifestazioni di queste settimane a Cuba dimostrano chiaramente che c'è voglia di libertà e di democrazia: il Governo italiano e la comunità internazionale hanno pertanto il dovere di far sentire forte e chiara la propria voce contro gli arresti arbitrari e i soprusi di un regime comunista, che non può continuare a ledere in questo modo i diritti umani;

il documento europeo contenente la posizione comune 96/697/PESC, nota come posizione comune europea su Cuba, assunta il 2 dicembre 2006, auspica per questo Paese un processo di transizione pacifica verso una democrazia pluralista e si pone quale obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cubana. A tal fine il documento individua una serie di impegni a carico dell'Unione europea, tra cui l'intensificazione del dialogo con le autorità e la società cubana, il richiamo alla responsabilità delle autorità cubane sul fronte dei diritti umani e la disponibilità a fornire aiuti umanitari e a portare avanti operazioni di supporto economico;

il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba, con la quale ha fermamente condannato la presenza di prigionieri politici, riconoscendo il diritto del popolo cubano a chiedere la democraticizzazione del proprio Paese. Con il medesimo documento ha altresì invitato il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) a insistere, affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la UE e Cuba,

impegna il Governo:

1) a manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del popolo cubano;

2) ad adottare ogni iniziativa opportuna, di carattere diplomatico, interessando anche il SEAE, per soccorrere e supportare la popolazione cubana in questo momento di grandissima difficoltà sotto il profilo sociale ed economico;

3) a convocare l'ambasciatore di Cuba a Roma affinché si apra una via diplomatica per la liberazione dei prigionieri politici, affinché sia garantita la libertà di manifestare e sia avviato un pacifico processo di democraticizzazione del Paese stesso.

(1-00408)

Interrogazioni

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

risulta agli interroganti che, nonostante le innumerevoli discussioni sulla "fuga dei cervelli" e sull'auspicato "rientro dei cervelli", la procedura e l'esito della recente selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia B (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010) per il settore concorsuale 10/A1, Archeologia, del Dipartimento di studi umanistici dell'università "Federico II" di Napoli (codice identificativo 2_RTDB_2021_94), bando con scadenza il 29 aprile 2021, discussione pubblica l'8 luglio ed esito pubblicato il 18 luglio, ha suscitato interesse e indignazione, per ora solo sui social media;

il candidato oggettivamente più qualificato, P.L.T., dopo una lunga esperienza professionale in Italia, in Inghilterra, e poi come professore alla Johns Hopkins university di Baltimora (n. 12 nel World Rankings) è sorprendentemente arrivato quinto su 6 candidati, con una differenza di 5,25 punti dal primo classificato, V.F., da sempre all'università del Salento (n. 734 nella suddetta classifica);

tutto lascia supporre che il verdetto sarebbe stato diverso, e a favore di T., se la commissione giudicatrice, costituita dai professori P.L., dell'università di Firenze, M.T., dell'università "Federico II" di Napoli e P.M., dell'università di Catania, non gli avesse sottratto i punti decisivi;

considerato che:

appare sconcertante la raffinatezza bizantina con cui, sempre e comunque, nell'università italiana, è possibile far vincere il pre-destinato, allo stesso tempo escludendo e demotivando il candidato più esperto e qualificato. Nel caso specifico, è bastato attribuire al quinto classificato un solo punto, su una scala da uno a 10, per la partecipazione a congressi e conferenze;

P.L.T. ha tenuto circa 40 comunicazioni, tra convegni e conferenze a invito, in sedi prestigiose (Columbia university, Oxford): una partecipazione lodata nell'abilitazione scientifica nazionale ottenuta a novembre 2020; si deduce dai fatti che altre 40 comunicazioni gli sarebbero valse solo un altro punto e, per ottenerne 10 su 10, sarebbe stato necessario partecipare a 400 conferenze, cioè 20 all'anno: una sorta di condanna ai lavori forzati che non è stata richiesta alla vincitrice (meno convegni, più punti). Chi ha ottenuto 10 punti su 10, per comunicazioni di gruppo e spesso sullo stesso argomento, ha invece partecipato a congressi che si potrebbero anche definire di fascia B (se solo si volesse introdurre una distinzione tra quelli più prestigiosi e quelli dove non si è invitati sulla base di competenze e merito ma, più spesso, si paga e si va);

per reciprocità, inoltre, poiché T., quinto classificato, ha avuto 10 punti per l'insegnamento, non è chiaro il motivo per cui agli altri candidati, in considerazione della loro pressoché nulla esperienza didattica, non sia stato attribuito un solo punto. Lo studioso si è visto penalizzare anche per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate, che potevano valere fino a 3,75 punti: pur avendo avuto più punti degli altri candidati, il divario poteva essere maggiore, consentendogli di ottenere il primo posto;

peraltro, il database dell'Istituto archeologico germanico, il più completo in campo archeologico, gli attribuisce 36 pubblicazioni e solo 8 al vincitore. Mentre P.L.T. ha pubblicato sulle maggiori riviste internazionali dopo un severo processo di peer reviewing, il vincitore ha dalla sua una serie di articoli di poche pagine pubblicati a quattro mani sulla rivista "locale" di cui è membro di redazione, mentre il coautore ne è il direttore (configurando un conflitto d'interessi);

inoltre, se per i convegni si è privilegiata la quantità sulla qualità, si consideri che le 12 pubblicazioni di T., quinto classificato, arrivano a 900 pagine, rispetto alle 140 del vincitore. Il punteggio massimo (3,75) è stato attribuito sia alla monografia di 500 pagine dell'uno, pubblicata a New York dalla Cambridge University press, sia al manoscritto dell'unica monografia dell'altra, di cui si conoscono solo il titolo, l'anno (2020) e il luogo di edizione (Foggia), ma la pubblicazione pare irrintracciabile, si ignora chi sia l'editore, quale il numero delle pagine, quale il codice ISBN;

altra stranezza è che i lavori del vincitore vertenti su uno stesso argomento sono stati tutti considerati originali, mentre l'originalità dovrebbe esaurirsi dopo la prima pubblicazione. Tanti piccoli punti di differenza sono dunque svaniti nel nulla, sebbene anche uno 0,5 moltiplicato per 10 pubblicazioni, per un totale di 5 punti, avrebbe certamente modificato la classifica finale;

sorvolando sulla direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, settore nel quale il quinto in classifica ha ottenuto il punteggio di 1,6 su 10, pur essendo l'unico candidato a dirigere un proprio progetto (lo studio di una domus romana sul Campidoglio, da lui scoperta ma ignorata dal Ministero della cultura), appare evidente agli interroganti la volontà di penalizzare questo candidato estraneo al mondo accademico italiano, lavorando di fioretto o con l'accetta sull'attribuzione dei punti per far tornare i conti: ne sarebbero bastati 5 per vincere, ma ne mancano all'appello almeno 15. Persino riguardo alla conoscenza della lingua inglese, requisito fondamentale del concorso, l'unico candidato problematico risulta essere proprio il vincitore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto riferito si traduca non solo in una cocente delusione per il candidato non vincitore, ma anche in una vera e propria beffa ai danni degli studenti della "Federico II", privati di un ricercatore e futuro docente esperto e di respiro internazionale, capace d'insegnare anche in lingua inglese attraendo studenti dall'estero e tenendo alto il nome dell'università italiana nella quale si è formato;

se non tema gli effetti del messaggio che la commissione giudicatrice ha lanciato: studiare e impegnarsi non serve a nulla, poiché quel candidato poteva vincere, ma non doveva vincere, e il titolo preferenziale per ottenere la vittoria in questi concorsi è l'aver prodotto meno di tutti, tanto che buona parte dei candidati ai quali si fanno vincere i concorsi universitari è sconosciuta anche ai colleghi dello stesso ambito disciplinare;

se voglia spiegare come concorsi siffatti possano ritenersi comparativi, mentre appare evidente il loro carattere cooptativo, perseguendosi il solo scopo di piazzare qualcuno in una catena di affetti e di scambi reciproci che, sembra, non si potrà mai spezzare;

come intenda porre rimedio a queste situazioni che portano avanti i peggiori (e il livello continua ad abbassarsi, concorso dopo concorso) e se, nel merito del concorso, il Ministro non intenda avviare un procedimento ispettivo per far verificare gli atti concorsuali, avere contezza delle responsabilità e adottare i provvedimenti di propria competenza finalizzati a ripristinare legalità ed efficienza dell'istituto.

(3-02748)

VERDUCCI, RAMPI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

l'articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che "Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati";

le procedure di stabilizzazione devono essere concluse entro il 31 dicembre 2021, con la possibile esclusione di eventuali nuove procedure di selezione riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo citato, che devono essere bandite entro il 31 dicembre 2021;

il Ministro dell'università e della ricerca, con il decreto n. 614 del 19 maggio 2021, ha ripartito il finanziamento in due quote, delle quali solo la prima, pari a 12.545.000 euro ripartiti tra gli enti, è destinata alla stabilizzazione di personale negli enti di ricerca vigilati, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Una seconda quota di importo equivalente viene invece assegnata agli stessi enti vigilati per l'assunzione di giovani ricercatori o tecnologi mediante procedure concorsuali ordinarie;

il finanziamento di 12.545.000 euro non copre interamente il fabbisogno degli enti di ricerca per la stabilizzazione del personale già in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, commi 1 e 2, ed inserito in procedure di stabilizzazione attivate in autonomia dagli enti stessi: nel solo CNR, il piano di fabbisogno del personale, allegato al piano triennale di attività che è annualmente sottoposto al Ministro vigilante, individua attualmente in 395 unità di personale la quota residua di personale da stabilizzare;

riguardo all'eventuale necessità di compensare le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie di concorsi riservati, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, con pari risorse da destinare all'assunzione di personale nella medesima area professionale con concorsi ordinari, il Governo aveva già provveduto a stanziare 45 milioni di euro a partire dal 2021 per l'assunzione di giovani ricercatori negli enti vigilati dal Ministero, con l'articolo 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che la quota destinata alle stabilizzazioni di personale dalla legge di bilancio per il 2021 appare ingiustificatamente dimezzata, in conflitto con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 541, nonostante le raccomandazioni delle Commissioni parlamentari competenti avanzate al riguardo, anche in sede consultiva in merito all'esame del decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), affinché tutti i fondi stanziati fossero utilizzati per la stabilizzazione del personale precario degli enti giudicato idoneo all'assunzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della consistenza effettiva delle unità di personale idonee all'assunzione, secondo le procedure attivate dagli enti e in attesa di stabilizzazione;

se, alla luce dello stato delle procedure di stabilizzazione negli enti di ricerca, intenda avanzare una riformulazione del decreto n. 614 del 2021, in coerenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 178 del 2020;

se non ritenga opportuno autorizzare con proprio decreto l'utilizzo di parte delle risorse stanziate dall'articolo 230, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la conclusione delle procedure di stabilizzazione negli enti;

se intenda intervenire nei confronti dei propri enti pubblici di ricerca, affinché tutte le risorse disponibili, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano utilizzate per l'assunzione del personale ritenuto idoneo alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

(3-02749)

VERDUCCI, RAMPI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che il decreto di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2021 è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il fondo è articolato in 4 capitoli principali per ciascuno degli enti. All'"assegnazione ordinaria" si aggiungono quote accessorie per la "progettualità di carattere straordinario", le "attività di ricerca a valenza internazionale" e la "progettualità di carattere continuativo"; per il Consiglio nazionale delle ricerche, stante un'assegnazione ordinaria di 603.487.765 euro, le quote accessorie sono così ripartite: 4.250.000 euro per la progettualità di carattere straordinario, 35.590.000 per le attività di ricerca a valenza internazionale, 22.000.000 per la progettualità di carattere continuativo, per un totale di 61.840.000 euro. Le tabelle allegate al decreto di riparto riportano in dettaglio l'assegnazione dei fondi accessori alle singole iniziative, evidenziando le variazioni tra le quote relative al 2020 e quelle relative al 2021 e descrivendo molto brevemente la natura delle attività finanziate;

considerato che:

nessuna delle attività del CNR finanziate dal Ministero vigilante con tali quote accessorie risulta essere stata scelta mediante bando competitivo o altra procedura equivalente e compatibile con i migliori standard internazionali, come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

nella maggior parte dei casi le attività pluriennali del CNR finanziate dal Ministero con le quote accessorie non risultano essere state sottoposte a procedure pubbliche di rendicontazione scientifica, laddove la rendicontazione amministrativa è un atto dovuto, da parte di organismi indipendenti, compatibili con gli standard internazionali di valutazione in itinere dei progetti di ricerca e doverose in tutti i casi di impiego di risorse pubbliche per attività scientifiche;

da quanto risulta nessuna delle attività del CNR finanziate nel FOE 2021 è stata discussa preventivamente e pubblicamente con gli organi statutari dell'ente, con particolare riferimento al consiglio scientifico generale ed ai consigli scientifici dei dipartimenti, né tantomeno per la richiesta di un parere consultivo, così come previsto dallo statuto del CNR, sulle tematiche di ricerca che possono giovarsi di finanziamenti pubblici diretti;

alcune delle attività del CNR finanziate nel FOE 2021 prevedono il trasferimento di fondi ad enti ed istituzioni di ricerca non elencati tra quelli destinatari del FOE all'articolo 1 del citato decreto legislativo, e che operano in regime di concorrenza con il CNR stesso per l'assegnazione di fondi in base a bandi competitivi nazionali o internazionali;

alcuni di tali beneficiari ricevono finanziamenti da molti anni rendendo pertanto auspicabile che le iniziative così finanziate abbiano da tempo raggiunto uno stato di autosostenibilità strutturale che non richieda ulteriore erogazione di finanziamenti;

rilevato che in assenza delle procedure citate non sono fornite alle Commissioni parlamentari competenti tutte le valutazioni ed informazioni necessarie ad esprimere il proprio parere sul decreto di riparto del FOE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga compatibile con la legislazione vigente, ed in particolare con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la prassi di finanziare attività di ricerca senza bandi competitivi, senza rendicontazione scientifica, senza il controllo delle comunità scientifiche di riferimento e al di fuori dalle prassi adottate dalla comunità scientifica internazionale;

se non ritenga opportuno e necessario procedere alla nomina del consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi, così come previsto all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 218, anche al fine di esercitare il controllo sull'impiego dei finanziamenti pubblici;

se ritenga compatibile con la legislazione vigente il trasferimento di quote del FOE da parte di un'amministrazione pubblica propriamente destinataria del finanziamento ad entità esterne al sistema degli enti pubblici di ricerca, in mancanza di procedure competitive di assegnazione dei fondi e di specifici e motivati accordi di partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali;

se ritenga opportuno prevedere il superamento del sistema di quote accessorie del FOE ed il loro conferimento, parziale o totale, in sede di assegnazione ordinaria degli enti di ricerca, in modo da stimolare procedure autonome che rientrino nel controllo degli organi statutari degli enti per il finanziamento di progetti di ricerca o la creazione di partenariati di ricerca.

(3-02750)

MARIN, LUNESU, DORIA, FREGOLENT - Al Ministro della salute. -

(3-02751)

(Già 4-05266)

ALFIERI, ROJC, ZANDA, MALPEZZI, BITI, FERRARI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', D'ARIENZO, ROSSOMANDO, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARCUCCI, MARGIOTTA, MARILOTTI, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il 25 luglio 2021 il Presidente tunisino, Kais Saied, ha sospeso i lavori del Parlamento e sollevato dall'incarico il primo ministro, Hicham Mechichi, inviando l'esercito a circondare la sede della Presidenza del governo e il Parlamento, impedendo l'ingresso a chiunque. Il Presidente, invocando l'articolo 80 della Costituzione, che gli consente di prendere le necessarie iniziative in caso di pericolo imminente per le istituzioni, la sicurezza e l'indipendenza nazionale, si è autonominato alla guida dell'Esecutivo, "con l'aiuto di un governo" di cui designerà il nuovo premier, e ha sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni, trascorsi i quali spetterà alla Corte costituzionale, che però dal 2014 non si è ancora insediata, decidere se prorogarne o meno la validità;

la decisione è stata presa al termine di una giornata di manifestazioni in tutto il Paese, in cui la popolazione, nel giorno del sessantaquattresimo anniversario della Repubblica, è scesa in piazza chiedendo la rimozione del capo dell'Esecutivo Mechichi;

la decisione segue a mesi di particolari difficoltà che la Tunisia si trova a vivere: infatti, con quasi 18.000 morti su 12 milioni di abitanti, il Paese registra uno dei peggiori tassi di mortalità al mondo dovuti all'epidemia da COVID-19, tanto che solo la settimana scorsa il primo ministro Mechichi si era trovato costretto a rimuovere dall'incarico l'ultimo Ministro della salute;

la pandemia che ha portato al collasso il sistema sanitario, con il 90 per cento dei posti in terapia intensiva occupati e solo 7 tunisini su 100 vaccinati, è solo l'ultimo fattore di profonda crisi che sta attraversando il Paese nordafricano. L'economia tunisina, infatti, già fiaccata da alti tassi di disoccupazione e povertà, a seguito della pandemia ha visto azzerati gli indotti dell'industria turistica particolarmente importante per l'occupazione giovanile. Una situazione, cui vanno aggiunti il crollo del reddito pro capite che in 10 anni è sceso del 34 per cento, gli alti tassi di dispersione scolastica e il vertiginoso aumento del debito pubblico. Appare di tutta evidenza come tale congiuntura inevitabilmente abbia portato all'esasperazione della popolazione, nonché allo scoppio di manifestazioni di rabbia contro le sedi del partito islamico "Ennahdha", principale forza di maggioranza che gode del sostegno di Turchia e Qatar. Ennahdha, insieme agli altri partiti di coalizione "Qalb Tounes" e il movimento nazionalista islamista "Karama", ha prontamente condannato le decisioni del presidente Saied, ricevendo il sostegno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan;

Saied, tuttavia, ha ricevuto il sostegno dei sindacati e in particolare della federazione UGTT, che ha sostenuto la conformità alla Costituzione delle scelte presidenziali;

considerato che:

a quasi 10 anni dalla "rivoluzione dei Gelsomini", la Tunisia è stato l'unico Paese della regione a conservare una forma istituzionale repubblicana, tanto da divenire modello di democrazia dell'area;

la Tunisia, vista la prossimità geografica, la comune appartenenza all'area mediterranea ed i continui scambi fra la comunità italiana e quella tunisina, è da sempre un partner con cui il nostro Paese ha solidi rapporti commerciali ed economici e svolge un ruolo strategico per la stabilità del Mediterraneo centrale;

diversi analisti hanno espresso la preoccupazione che la decisione presidenziale di invocare l'articolo 80 della Costituzione e ricorrere all'esercito per sospendere ogni attività istituzionale, chiudendo, inoltre, le sedi dei principali organi d'informazione e imponendo il coprifuoco dalle ore 19 alle ore 6 del mattino, possa rapidamente sfociare in esiti preoccupanti simili a quanto già accaduto in Egitto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga necessario e urgente adoperarsi in tutte le sedi comunitarie e internazionali, affinché in Tunisia siano ripristinate nel più rapido tempo possibile tutte le regole dello Stato di diritto, anche alla luce dell'importanza strategica che il Paese riveste, sia per l'Italia che per l'Unione europea, quale fattore di stabilizzazione di tutta l'area nordafricana.

(3-02752)

MATRISCIANO, TONINELLI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

la città di Alessandria rappresenta il comune più esteso del Piemonte e si trova al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, costituendo un importante nodo di interscambio;

storicamente la provincia di Alessandria era dotata di un importante scalo merci ferroviario, l'area dello scalo smistamento di Alessandria, dall'estensione di circa 900.000 metri quadri, direttamente collegata con la stazione di Alessandria e la rete infrastrutturale nazionale, di proprietà di Mercitalia Rail e RFI S.p.A., entrambe del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, attualmente inutilizzato, ed il suo capoluogo era servito da ottimi e frequenti collegamenti diretti con le principali località italiane;

ormai da diversi anni si assiste inermi ad una drastica diminuzione dei collegamenti, sia regionali, sia nazionali;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al comma 1026 dell'art. 1, istituiva un fondo per l'anno 2019 di 2 milioni di euro da destinare alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, e assegnava al commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, sindaco di Genova, la titolarità del fondo stesso;

il soggetto incaricato dal Ministero è la società UIRNet S.p.A., società a partecipazione pubblica e organismo di diritto pubblico, che recentemente ha cambiato nome in digITAlog S.p.A., che tramite una procedura ad evidenza pubblica ha assegnato il servizio di redazione dello studio trasportistico per lo scalo smistamento di Alessandria. Lo studio è finalizzato a valutare le condizioni operative ed economiche di sostenibilità del nuovo scalo Alessandria, che sarà collocato nell'impianto ferroviario scalo smistamento di Alessandria. Il nuovo scalo sarà prevalentemente funzionale alle attività dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale e integrato con gli interventi, infrastrutturali e gestionali, programmati in ambito portuale e nei Comuni di relativa pertinenza, al fine di favorire e supportare il decongestionamento delle aree urbane tramite lo spostamento, al sistema ferroviario, di una rilevante quota di traffico stradale generato dalle attività portuali. Lo studio determinerà la possibilità di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di trasformazione dell'attuale scalo e verrà finanziato con i 2 milioni di euro inizialmente stanziati per la progettazione dello scalo stesso;

considerato che:

a maggio 2020 UIRNet e RFI hanno firmato l'accordo di collaborazione per la progettazione dello scalo alessandrino, mettendo a punto il cronoprogramma del progetto del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, cui sono state assegnate risorse per 2 milioni di euro;

il polo alessandrino risulta essere il luogo scelto da alcuni tra i principali terminalisti come PSA, tra i big mondiali del settore logistico, che ha espresso chiaramente il proprio interesse nel riutilizzare lo scalo ex Mercitalia come hub intermodale e logistico, e il nuovo centro merci di Alessandria smistamento rientrerebbe a tutti gli effetti nel progetto più ampio della grande opera commissariata del terzo valico dei Giovi,

si chiede di sapere:

quali siano i reali interessi, orientamenti e progetti del Ministero in indirizzo sull'area dello scalo smistamento di Alessandria;

se sia possibile conoscere il cronoprogramma dei lavori, così come stabilito dall'accordo tra la UIRNet e RFI;

se, oltre al potenziamento della logistica, per favorire i lavoratori pendolari non si ritenga necessario ripristinare gli storici collegamenti diretti con il resto d'Italia.

(3-02753)

MARIN, FREGOLENT, CANTU', DORIA, LUNESU, PITTONI, FAGGI, RUFA, PILLON, FERRERO, RICCARDI, VALLARDI, PIANASSO, SAPONARA, PIZZOL, CANDURA, ZULIANI, ALESSANDRINI, PISANI Pietro, SBRANA - Al Ministro della salute. -

(3-02754)

(Già 4-05745)

ERRANI, DE PETRIS - Al Ministro della salute. - Premesso che:

con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il Governo ha istituito la disciplina dell'impiego delle "certificazioni verdi COVID-19";

nello specifico, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi l'accesso ai seguenti servizi e attività: ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici. Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

lo strumento del green pass permette l'accesso a determinate attività e servizi alle persone che abbiano ottenuto la copertura vaccinale facendo salvi i soggetti che non hanno potuto vaccinarsi perché esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

la circolazione della variante "delta" è in sensibile aumento e sta portando ad un aumento dei casi anche in altri Paesi con alta copertura vaccinale; pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi;

lo strumento del certificato verde risulta cruciale nella lotta al virus perché permette di tutelare i soggetti più fragili, contrastare la diffusione del virus e di potenziali ulteriori varianti che potrebbero compromettere l'efficacia dei vaccini, consentire la ripresa delle attività in sicurezza, in particolare in questa fase in cui la curva dei contagi ha ripreso a crescere ad un ritmo preoccupante;

l'utilizzo del green pass o certificazione verde è ormai diffuso in diversi Paesi europei come la Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Lettonia e Lituania, ed è obbligatorio per gli spostamenti tra Paese e Paese;

considerato inoltre che:

in questa fase sono indispensabili una comunicazione e informazione che favoriscano la comprensione dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti fondamentali per combattere la pandemia e per scongiurare il ricorso a ulteriori chiusure generalizzate o mirate;

in particolare, per quanto riguarda le scuole, risulta cruciale garantire la massima sicurezza nelle classi al fine di assicurare una ripresa delle lezioni in presenza e scongiurare in ogni modo il ricorso alla DAD che tanto ha danneggiato l'attività pedagogica e di socialità delle studentesse e degli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rafforzare l'informazione per favorire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti per la tutela della salute e per il contrasto al contagio;

quali iniziative il Ministro e il Governo intendano promuovere per garantire l'obiettivo fondamentale di scongiurare il ritorno della DAD e garantire la scuola in presenza e l'accesso alle attività didattiche a tutti gli studenti.

(3-02755)

ZAFFINI, CIRIANI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

in Italia è in corso, in alcune regioni, la campagna vaccinale anche degli under 16, e nel mese di maggio 2021 è arrivato il via libera da parte delle agenzie EMA e AIFA per la vaccinazione anche dei bambini in fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, per i quali sono già state avviate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-Biontech); ciò dopo che, i primi di giugno, molte Regioni avevano addirittura attivato il "vaccino day" somministrando Astrazeneca, su espressa indicazione del Ministero della salute, salvo poi dover smentire clamorosamente tale iniziativa;

gli studi clinici evidenziano che, per i vaccini COVID-19, mentre sono chiari i potenziali benefici per la popolazione adulta, anziani e vulnerabili, per i bambini l'equilibrio tra beneficio e rischio sarebbe molto diverso e discusso, tanto che eminenti esponenti del mondo scientifico ricordano che, in primis, bisogna "garantire che non si ripetano tragedie passate", verificatesi, ad esempio, col vaccino contro l'influenza suina (Pandemrix) nel 2010;

inoltre, è stato osservato che vaccinare i minori, poco più che bambini, richiede inevitabilmente tempi più lunghi e complessi di quelli per gli adulti, a causa della diversa risposta immunitaria e della necessità che la vaccinazione sia autorizzata dai genitori, giustamente preoccupati e timorosi di dare il consenso alla vaccinazione pediatrica, in assenza di un piano vaccinale adeguatamente informato ed una comunicazione efficace e rassicurante;

nel corso di un question time svolto alla Camera dei deputati, lo scorso 19 maggio, il Ministro in indirizzo ha già sottolineato come "la vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale, soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico", aggiungendo che "Il Governo è al lavoro con il commissario straordinario per costruire un adeguamento del piano a questa disposizione, che ci aspettiamo per la fine del mese da EMA, che ci metta anche nelle condizioni di costruire un'informazione e una comunicazione che renda consapevoli le persone di un elemento che, ormai, penso sia di dominio comune nel nostro Paese, cioè che la campagna di vaccinazione è l'arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile";

oggi le importanti implicazioni sul piano etico e psicofisico rendono necessario e non rinviabile l'intervento del Comitato etico, organo con funzione consultiva nei riguardi dell'ISS in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori etici e il rispetto della persona umana, come evidenziato nella mozione presentata da Fratelli d'Italia, in Senato, in data 16 giugno 2021, 1-00388;

considerato che:

uno degli studi più completi sugli effetti del COVID-19 nei minori di 18 anni, pubblicato all'inizio di luglio 2021 sulla rivista "Public health England", evidenzia che in un anno, in Inghilterra, sono stati ricoverati per l'infezione 6.000 tra bambini e adolescenti e tra loro le vittime sono state 25, con un tasso di mortalità, dunque, di appena due su un milione;

la Gran Bretagna ha deciso che non procederà con le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti, eccetto quelli considerati vulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure che vivono con adulti immunodepressi o per altre cause considerati a rischio virus, come già previsto per gli over 16;

in Germania la commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) non consiglia la somministrazione di Pfizer ai giovanissimi e, addirittura, nelle raccomandazioni ufficiali diffuse sul sito del Robert Koch Institut, che è l'equivalente dell'Istituto superiore di sanità italiano, si legge che: "'uso di Comirnaty in bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza precedenti malattie è attualmente generalmente non raccomandato";

Francia e Spagna hanno aperto il 15 giugno le vaccinazioni degli adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni, a condizione che i ragazzi siano volontari e che i genitori siano d'accordo e uno di loro sia fisicamente presente alla somministrazione;

in Portogallo, Norvegia ed altri Stati scandinavi i minorenni sono esclusi del tutto dalla campagna vaccinale;

considerato, dunque, che:

l'idea e la volontà di vaccinare gli under 16 pone interrogativi irrisolti di natura etica, scientifica e giuridico-politica, dato che, ad esempio, nel modulo del consenso informato del vaccino della Pfizer (disponibile sul sito del Ministero della salute) si legge testualmente che "non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza", per cui non è possibile calcolare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici che comporterebbe la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti;

il Governo attuale, come i precedenti, al di là degli annunci, non ha ancora posto in essere nessuna iniziativa volta a mettere in sicurezza il comparto scuola, garantendo ad esempio i tamponi salivari gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, a aumentare le sedi scolastiche (per evitare le "classi pollaio"), a regolare il trasporto pubblico locale, a trovare soluzioni atte a conciliare gli orari di lavoro dei genitori e quelli scolastici al fine di incentivare l'utilizzo dell'auto privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la vaccinazione di massa dei minori dai 12 ai 17 anni nonostante le evidenze citate e, in caso affermativo, se il Governo sia pronto ad assumersi la responsabilità circa l'incognita, riportata nel modulo del consenso informato, sui possibili "danni a lunga distanza", senza pretendere di scaricarla sui genitori;

quali iniziative pronte e concrete il Governo intenda adottare, entro i prossimi 40 giorni, per garantire il ritorno in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.

(3-02756)

DURNWALDER, STEGER - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate) rende più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen;

in Italia la certificazione verde COVID-19 serve per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";

l'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, prevede che a far data dal prossimo 6 agosto la certificazione verde COVID-19 servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici;

considerato che:

stando ad informazioni ricevute dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sembra che circa 70.000 persone, che hanno effettuato la vaccinazione anti COVID, pur avendo ricevuto dalla Provincia il certificato vaccinale "Corona pass", lamentano di non aver ricevuto, a tutt'oggi, il codice "authcode" per accedere al proprio green pass;

le richieste del codice "authcode" da parte degli interessati sono state sollecitate, ma senza successo, secondo le indicazioni disponibili sul sito del Ministero della salute, ossia contattando il numero 1500 o con messaggio di posta elettronica ad apposito indirizzo;

la Provincia autonoma di Bolzano trasmette con regolarità alla piattaforma nazionale DGC i dati delle persone vaccinate contro il COVID-19, delle persone guarite e delle persone che hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare o antigenico;

l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ha già richiesto, con urgenza, in data 20 luglio, al Ministero una serie di informazioni tecniche e proposto diverse soluzioni per risolvere il problema lamentato,

si chiede di sapere, vista la crescente preoccupazione delle persone che non hanno ancora ottenuto il green pass e che dal 12 agosto 2021 non potranno più neanche utilizzare l'attestato di vaccinazione emesso dal servizio sanitario locale per accedere ai servizi menzionati o per viaggiare, quali siano le motivazioni che ostacolano il suo rilascio, i tempi necessari e le modalità per risolvere il problema.

(3-02757)

BERNINI, AIMI, CRAXI, GALLONE, MALLEGNI, RIZZOTTI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, DAL MAS, FERRO, GASPARRI, GIRO, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PEROSINO, SICLARI, TIRABOSCHI, VITALI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

nelle ultime settimane, a Cuba, si sono accese le proteste di massa contro la carenza di cibo e i prezzi alti, la mancanza di medicinali e di energia elettrica e contro la cattiva gestione della pandemia: tutte circostanze che stanno facendo precipitare il Paese in una situazione oltremodo negativa sotto il profilo economico e sociale. L'11 luglio si è svolta una delle più grandi manifestazioni promosse contro il regime comunista a seguito della quale decine e decine di persone sono state arrestate. Sono stati inoltre segnalati centinaia di feriti, perquisizioni della polizia e numerose violenze. Ad essere arrestata è stata anche la corrispondente del giornale spagnolo "Abc" a L'Avana, Camila Acosta, che pare sia accusata di "reati contro la sicurezza dello Stato" per il solo fatto di aver seguito, per conto del giornale, la protesta di massa;

a scendere in strada sono stati in particolare i giovani; nonostante i tentativi del Governo cubano di bloccare le immagini che arrivavano dal Paese, sono trapelate foto della popolazione in estrema difficoltà, con file lunghissime per assicurarsi i generi di prima necessità. La crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione;

la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia: il turismo, che era fonte importantissima e imprescindibile di reddito, si è praticamente azzerato;

ad aggravare la situazione, anche sul piano diplomatico, sono le dichiarazioni del presidente Miguel Diaz-Canel che ha pubblicamente accusato gli Stati Uniti di aver assoldato "mercenari" allo scopo preciso di destabilizzare il Paese;

le manifestazioni di queste settimane a Cuba dimostrano chiaramente che c'è voglia di libertà e di democrazia: il Governo italiano e la comunità internazionale hanno pertanto il dovere di far sentire forte e chiara la propria voce contro gli arresti arbitrari e i soprusi di un regime comunista che non può continuare a ledere in questo modo i diritti umani;

il documento europeo contenente la posizione comune 96/697/PESC, nota come posizione comune europea su Cuba, assunta il 2 dicembre 2006, auspica per questo Paese un processo di transizione pacifica verso una democrazia pluralista e si pone quale obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. A tal fine il documento individua una serie di impegni a carico dell'Unione europea tra cui l'intensificazione del dialogo con le autorità e la società cubana, il richiamo alla responsabilità delle autorità cubane sul fronte dei diritti umani e la disponibilità a fornire aiuti umanitari e a portare avanti operazioni di supporto economico;

il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba con la quale ha fermamente condannato la presenza di prigionieri politici, riconoscendo il diritto del popolo cubano a chiedere la democraticizzazione del proprio Paese. Con il medesimo documento ha altresì invitato il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) a insistere affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la UE e Cuba,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo italiano e se intenda manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del popolo cubano;

se non intenda adottare ogni iniziativa opportuna, di carattere diplomatico, interessando anche il SEAE, per soccorrere e supportare la popolazione cubana in questo momento di grandissima difficoltà sotto il profilo sociale ed economico;

se il Ministro in indirizzo non intenda convocare l'ambasciatore di Cuba a Roma affinché si apra una via diplomatica per la liberazione dei prigionieri politici, affinché sia garantita la libertà di manifestare e sia avviato un pacifico processo di democraticizzazione del Paese stesso.

(3-02758)

FARAONE, PARENTE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il Governo ha esteso l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) per regolare l'accesso nei luoghi ove il rischio del contagio è maggiore, come ad esempio ristoranti, palestre o convegni, al fine di reagire tempestivamente al diffondersi della cosiddetta variante delta, preservando la salute dei cittadini e la ripresa economica;

nonostante l'applicazione di tali misure sia prevista per il 6 agosto 2021, e quindi arrivi a circa due mesi dall'entrata in vigore dei green pass, si registra diffusa e fondata preoccupazione in merito a questioni cruciali sulle quali non è stata fornita ancora chiarezza, come le numerose criticità del sistema che, sebbene ampiamente segnalate, non hanno ancora trovato soluzione;

tra queste, relativamente al sistema di erogazione dei certificati, non risultano ancora risolti i problemi riscontrati da numerosi cittadini, i quali, ad avvenuta guarigione, ovvero dopo aver completato il ciclo vaccinale, non hanno ricevuto il codice per la generazione del green pass a causa dei mancati adempimenti burocratici da parte delle ASL o del medico curante, ovvero per altre disfunzionalità tecniche;

restano altresì da delineare le modalità per l'ottenimento del certificato per gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale all'estero, in particolare fuori dall'Unione europea, e per altri gruppi più ristretti e specifici di persone vaccinate, come ad esempio i circa 900 volontari che hanno aderito alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera, poi non autorizzato dall'AIFA;

altre importanti criticità si registrano nei confronti dei soggetti che hanno già contratto il virus, di chi si è sottoposto a vaccinazione eterologa o di chi ha completato il vaccino in regioni diverse, poiché in alcuni casi sui green pass risulta una dose somministrata su un totale di due, nonostante tali persone abbiano completato il ciclo vaccinale loro prescritto;

si segnala altresì la mancanza di informazioni dettagliate circa la deroga di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, relativa all'esenzione in favore dei soggetti impossibilitati a ricevere la vaccinazione per motivi medici, e quale sia la disciplina loro applicabile in seguito alle prossime restrizioni;

relativamente agli enti ospedalieri e alle RSA, si registrano gravi criticità nell'applicazione delle norme, spesso interpretate in modo non uniforme, con drammatici episodi in cui ai familiari e caregiver delle persone ricoverate, comprese quelle affette da disabilità gravi, viene impedito l'accesso alle strutture, a causa di decisioni delle medesime che appaiono spesso essere in conflitto con la normativa vigente, ovvero appaiono come un aggravio procedimentalmente evitabile, come per esempio la richiesta di tampone per accedere alle strutture, nonostante l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale;

considerato che i problemi citati, come segnalato dal presidente di Federfarma Roma, stanno sfociando in un aumento incontrollato dell'afflusso di soggetti che si recano nelle farmacie per questioni relative al green pass che, sebbene siano incaricate di consegnare unicamente i certificati cartacei, si trovano in molti casi costrette a farsi carico delle criticità del sistema, bloccando conseguentemente l'erogazione del servizio farmaceutico;

considerato inoltre che desta particolare preoccupazione la notizia secondo la quale sarebbero reperibili on line certificati digitali green pass falsificati, in grado di eludere i controlli obbligatori per legge,

si chiede di sapere:

quali tempestive misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere le descritte criticità, ivi compresa la possibile circolazione di certificati contraffatti, che rischiano di ledere gravemente coloro che diligentemente hanno scelto di vaccinarsi, nonché quali interventi intenda porre in essere al fine di migliorare i servizi di comunicazione con i cittadini, evitando il sovraccarico del servizio farmaceutico;

se non ritenga di procedere, nel più breve tempo possibile, all'estensione dell'utilizzo del green pass per le visite esterne nei reparti di degenza degli ospedali, secondo quanto già previsto per le RSA, garantendo ai titolari di green pass assistenza e conforto nei confronti dei loro cari, salvaguardando al contempo la tutela della salute del personale e degli altri ospiti delle strutture.

(3-02759)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MALLEGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 26 marzo 2017, la dottoressa R.S., allora dirigente della squadra mobile della Questura di Pisa ed in stato di gravidanza alla quarta settimana, a bordo della sua autovettura, fu coinvolta a Roma in un tentativo di furto da parte un rapinatore armato in scooter, che si concluse con l'arresto dello scippatore;

a seguito della violenta colluttazione, ella fu ricoverata in ospedale, riportando una prognosi di giorni 15 per traumi ed abrasioni, ed al rapinatore fu determinata una pena di 4 anni di reclusione e 1.600 euro di multa (sentenza di appello 8 ottobre 2018);

in data 12 novembre 2019 con decreto del capo della Polizia, alla dottoressa S. fu riconosciuto lo status di "vittima del dovere" per le lesioni riportate e, nel mese successivo, conferito il titolo di "ambasciatrice del Molise nel mondo";

nonostante la proposta, in data 5 giugno 2017, al Ministero dell'interno da parte del questore di Roma di conferimento di promozione per merito straordinario in favore della dirigente, fu notificato (con decreto del capo della Polizia del 21 luglio 2020) il non accoglimento della presentazione di promozione alla qualifica superiore;

in data 23 ottobre 2020, la dottoressa ricevette la nota ministeriale con allegato l'encomio solenne e, il mese successivo, decise di presentare ricorso amministrativo presso il TAR Puglia avverso tutti i provvedimenti contrari al riconoscimento della promozione per meriti straordinari;

il 31 dicembre 2020, con sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, è stata accolta l'impugnativa e annullato l'atto, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Il 22 giugno 2021 il Ministero dell'interno, avverso la citata sentenza, ha proposto, ad avviso dell'interrogante inopinatamente, appello al Consiglio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per fornire urgentemente una risposta che sani la situazione, attribuendo alla dottoressa S. quanto ha meritato sul campo con unanime e pubblico riconoscimento.

(3-02760)

BINETTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori, è sempre più frequente il riferimento alla "sindrome da alienazione parentale" (PAS), nonostante non sia riconosciuta come disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica;

la Corte di cassazione (Cassazione civile, sezione I, n. 13274 del 2019) ha ritenuto che la diagnosi di alienazione parentale, non avendo basi scientifiche certe, non sia sufficiente per allontanare il figlio dal genitore;

recentemente anche la procura presso la Corte di cassazione ha ritenuto la "sindrome da alienazione parentale" quantomeno di dubbia costituzionalità, in quanto nel provvedimento impugnato non è stato indicato alcun fatto, circostanza, o comportamento della madre ritenuti pregiudizievoli per il figlio, ad eccezione di taluni atteggiamenti, come l'eccessivo invischiamento e il rapporto fusionale, che non hanno nessuna solida base scientifica e la cui valutazione appare del tutto soggettiva;

nonostante ciò, nei tribunali si registrano vicende legate a questo fenomeno che coinvolge molte madri di soggetti minorenni;

più volte negli ultimi anni la stampa ha citato il caso della signora L.M., descrivendola come vittima di una vicenda giudiziaria che ha dato luogo a ripercussioni negative soprattutto per il figlio;

la madre del minore (la signora L.M.) combatte contro la pretesa dell'ex compagno, il quale, facendo riferimento alla PAS, chiede che il figlio undicenne venga allontanato dalla madre, nonostante il ragazzo voglia rimanere con lei;

nonostante dalle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) emergerebbe che il bambino rifiuti il padre, avendo affermato di averne paura, il Tribunale per i minori di Roma, in data 11 ottobre 2019, ha emesso un decreto di allontanamento del ragazzo dalla madre, con l'accusa di "alienazione parentale", per cui da due anni costei risulta sospesa dalla sua responsabilità genitoriale;

recentemente è stato nominato un curatore ed è stata richiesta una terza CTU, sebbene dopo 8 anni di procedimento non emergerebbe nulla di grave che possa giustificare l'allontanamento del bambino dalla madre;

in questi giorni, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria potrebbe disporre il definitivo l'allontanamento del minore dalla madre e la decadenza definitiva dalla responsabilità genitoriale per la signora;

se il provvedimento di allontanamento definitivo fosse emanato, sarebbe in totale contraddizione con quanto disposto da un successivo decreto della Corte d'appello (3 gennaio 2020), la quale si è pronunciata affermando che: "la previsione dell'allontanamento di L. dalla casa materna ed il suo collocamento in luogo diverso dalla abitazione della madre, sia essa la casa paterna che la casa famiglia (...), non appare rispondere al migliore interesse del minore e deve essere revocata",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno adottare, anche valutando la possibilità di un'eventuale iniziativa ispettiva presso gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, al fine di garantire l'interesse superiore dei minori nel pieno rispetto delle regole e dei principi che presiedono lo svolgimento dei procedimenti giudiziari.

(3-02761)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE VECCHIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il fondo di solidarietà del trasporto aereo è regolato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;

la grave crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si è abbattuta a livello mondiale e che ha colpito duramente le economie di tutti i Paesi, ha prodotto effetti particolarmente devastanti nel settore industriale del trasporto aereo;

sin dall'inizio dell'emergenza, sono state introdotte norme che hanno consentito, pur con incredibili difficoltà, il funzionamento del fondo per far fronte alle integrazioni al reddito di oltre 40.000 addetti di oltre 150 aziende del settore;

da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021 si è sancito, grazie anche alle pressioni delle organizzazioni sindacali, il riconoscimento dei trattamenti integrativi del fondo di solidarietà del trasporto aereo per tutti i lavoratori che hanno usufruito della cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° marzo e sino al 31 dicembre 2020, attraverso un incremento della sua dotazione di 12 milioni di euro, per attutire gli effetti sulle casse del fondo stesso;

ad oggi, nonostante una leggera ripresa del traffico aereo per la stagione estiva 2021, tuttora in corso, risulta essere in atto da parte delle aziende del settore l'avvio delle procedure per il rinnovo dei periodi di cassa integrazione straordinaria o in deroga anche per il 2022;

sono peraltro note le difficoltà che hanno caratterizzato i ritardi nei pagamenti delle integrazioni determinando nei lavoratori di numerosissime aziende gravissime criticità, che sono inaccettabili;

è quindi necessario che l'INPS, attraverso i suoi settori organizzativi, si doti di maggiori risorse al fine di accelerare la lavorazione delle singole posizioni, ponendo fine ai ritardi dei pagamenti;

resta poi irrisolto il nodo delle ingenti somme che sono attualmente nelle casse del fondo, ma che non sono disponibili, il cosiddetto deliberato non speso, sul quale è urgente trovare una pronta soluzione da parte dell'Istituto e del Ministero, al fine di rendere queste somme esigibili per i futuri impegni di spesa,

si chiede di sapere:

se le casse del fondo di solidarietà siano in grado di far fronte agli impegni di spesa che si renderanno necessari per contenere gli effetti dell'emergenza in corso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenderà adottare al fine di garantire le integrazioni al reddito per le decine di migliaia di lavoratori del settore aereo.

(4-05860)

RAMPI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il 14 luglio 2021, le autorità bielorusse hanno lanciato una nuova violenta offensiva contro le organizzazioni per i diritti umani e i media indipendenti del Paese, tra cui il centro per i diritti umani "Viasna", l'associazione dei giornalisti bielorussi BAJ, il Comitato di Helsinki bielorusso, il centro Lawtrend per la trasformazione giuridica, il Movimento per la libertà e l'associazione dei bielorussi del mondo "Batslaushchyna" ("Patria"), Prospettive di genere e l'Ufficio di competenza e comunicazione europea;

tale offensiva, tuttora in corso, ha portato all'arresto di diversi membri del direttivo del centro per i diritti umani Viasna, nonché all'avvio, da parte del Ministero della giustizia bielorusso, delle procedure di chiusura di oltre 50 associazioni culturali e di promozione sociale, tra cui l'associazione dei giornalisti BAJ, da 25 anni impegnata nella protezione del giornalismo libero e indipendente;

tali associazioni perseguono esclusivamente scopi legali e svolgono un'attività pacifica in difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, garantiti sia dalla Costituzione che dal diritto internazionale;

questa nuova preoccupante spirale repressiva arriva immediatamente dopo gli attacchi alla stampa indipendente bielorussa, che hanno coinvolto le redazioni di Tut.by, Nasha Niva, Radio Svaboda e Belsat, e dopo l'annuncio della sentenza per il "caso degli studenti", che ha condannato alla detenzione per due anni e sei mesi 12 studenti universitari;

dall'inizio delle proteste pacifiche nell'agosto 2020, 36.000 persone sono state arrestate con accuse motivate politicamente, 4.600 sono state le denunce di tortura, 160 studenti sono stati espulsi per motivi politici, 492 studenti sono stati arrestati per motivi politici, oltre 56 professori e ricercatori hanno perso il lavoro per le loro posizioni politiche, 555 giornalisti sono stati arrestati, 33 dei quali sono attualmente in carcere, 584 persone sono riconosciute prigionieri politici ad oggi (si vedano le linee guida per il riconoscimento dei prigionieri politici) e nessun procedimento penale è stato intrapreso nei confronti delle autorità responsabili dei gravissimi abusi;

è tuttora in vigore la legge n. 120 del 2019 che sancisce l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, la quale si propone di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere per sostenere le vittime di questa violenta repressione e porre fine all'escalation delle gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia, di cui si teme un incremento il prossimo agosto in occasione dell'anniversario delle elezioni presidenziali fraudolente del 2020;

se non intenda sospendere, nel perdurare delle gravi restrizioni politiche anche all'attività scientifica e tecnologica in Bielorussia, l'accordo di cooperazione bilaterale in materia entrato in vigore il 22 ottobre 2019, come da legge di ratifica n. 120 del 2019.

(4-05861)

DE POLI - Al Ministro della salute. - Premesso che la carenza di medici di pronto soccorso e di medici anestesisti rianimatori, l'urgenza di recuperare le liste di attesa e la necessità di garantire, almeno in parte, il diritto alle ferie arretrate a quanti hanno lavorato ininterrottamente ed intensamente per un anno intero a causa dalla pandemia da COVID-19 hanno messo in evidenza una questione nota che si ripresenta ciclicamente in maniera dirompente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi improrogabile prevedere assunzioni di specialisti e il reclutamento dei medici in formazione degli ultimi due anni per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e la salute dei cittadini.

(4-05862)

LEONE, DE LUCIA, SANTILLO, VANIN, TRENTACOSTE, PAVANELLI, MAUTONE, CROATTI, PRESUTTO, CASTALDI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

seppure da tempo le carceri italiane versano in situazioni critiche, sia dal punto di vista del sovraffollamento che da quello dei diritti umani e delle condizioni dei detenuti, non si rilevano ad oggi margini di miglioramento; a riprova i fatti avvenuti di nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, che hanno portato a 52 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria;

quello che si è consumato nel penitenziario campano è un esempio di quello che non dovrebbe accadere e di ciò che lo Stato dovrebbe evitare, proprio all'interno di una struttura pubblica in cui si scontano le pene e ci si impegna a perfezionare la funzione rieducativa delle stesse, il cui fine ultimo è rendere i soggetti in grado di accogliere i valori e i principi del nostro orientamento costituzionale cercando di evitare ulteriori illeciti;

considerato che:

recentemente la prima firmataria del presente atto, ritenendo doveroso vedere con i propri occhi e toccare con mano una situazione che nelle carceri è diventata incontrollabile, campanello d'allarme per la nazione intera, si è recata in visita, tra le altre, anche presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La visita nel reparto Senna, reparto femminile di massima sicurezza, organizzata ed effettuata con la garante dei detenuti della provincia di Caserta, è stata guidata da un uomo di cui non è stato possibile, in quel frangente, conoscere il ruolo;

al termine della visita si è scoperto, dal registro degli ingressi, che l'uomo era stato identificato come l'autista dell'interrogante;

considerato inoltre che:

la prima firmataria ha chiesto più volte ai presenti a che titolo il signore, tale Armando Schiavo, stesse conducendo la visita, ma nessuno ha risposto e solo successivamente è stato comunicato che egli è il compagno della direttrice del penitenziario, dottoressa Palmieri;

la stessa direttrice, solo a visita conclusa e poco dopo aver lasciato la casa circondariale, ha informato per telefono l'interrogante che tale Armando Schiavo era in realtà un "articolo 17", cioè un volontario del carcere;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

le due versioni ricevute a descrizione della figura di cui sopra appaiono piuttosto inverosimili. L'episodio merita un'attenta riflessione, in quanto aleggia su di esso un chiaro strato di opacità che investe anche tutta la struttura carceraria;

sarebbe opportuno che chi di dovere si soffermi e indaghi su questa vicenda incresciosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi al fine di fare luce sulla vicenda descritta, a parere degli interroganti tanto grave quanto singolare;

se non ritenga altresì opportuno prendere provvedimenti nei riguardi della dirigente Palmieri.

(4-05863)

MALAN - Ai Ministri della salute e della giustizia. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 26 giugno 2017, l'allora minore V.F. (nato a Cosenza il 7 maggio 2000) veniva dimesso dal reparto pediatrico di Cosenza dopo un ricovero per gastroenterite acuta; durante il ricovero, su pressione degli zii, il minore veniva sottoposto ad una consulenza psichiatrica senza consenso dei genitori e la sussistenza dello stato di necessità;

la madre del ragazzo, E.P., medico specializzato in gastroenterologia e dipendente dell'ASP di Cosenza, trovatasi in difficoltà con il figlio ed il coniuge separando, padre di V.F., ricoverata per depressione in psichiatria in altra città, aveva chiesto aiuto ai propri familiari (cognato e sorella) con cui aveva interrotto i rapporti per contrasti ereditari da oltre 10 anni;

essi intervennero sui sanitari, tra cui una psicologa loro amica, per affermare che V.F. non era malato di gastroenterite ma, insieme alla madre, aveva problemi psichiatrici a causa di un asserito rapporto simbiotico, in quanto "madre manipolativa" che causava "regressione";

il 27 giugno 2017, la madre, traumatizzata per l'intervento ostile dei familiari, era ricoverata con un TSO a seguito di un atto di autolesionismo; il minore, ancora sofferente di gastroenterite, trovatosi solo, veniva anch'egli prelevato da casa su segnalazione degli zii P.P. e R.P. ed inviato, in regime di TSO, al reparto di degenza dell'unità operativa complessa SPDC dell'ASP di Cosenza sulla base di un certificato di proposta-convalida a firma dei medici territoriali Rita Stifani e Luigina Volpentesta con diagnosi di "scompenso psicotico - grave dipendenza e rapporto simbiotico con la madre"; V.F. veniva così coattivamente prelevato dai medici territoriali e vigili urbani in uniforme e trasportato nel Reparto Psichiatrico per adulti senza alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria; il dottor Francesco Zottola, dopo aver visitato V.F., riportava in cartella clinica: "paziente lucido, orientato nel tempo e nello spazio... eloquio fluente, nessi associativi validi (...) non verbalizza dispercezioni"; ciononostante, tratteneva V.F. nel reparto, gli prescriveva e attuava una terapia antipsicotica;

il minore veniva collocato in una camera insieme a un paziente psicotico adulto che non parlava, vagava agitato senza tregua avvicinandosi continuamente a V.F.;

traumatizzato, senza contatti con alcuno essendo stato privato del cellulare, chiedeva ai medici di essere trasferito in altra stanza, ma finiva con un altro paziente adulto psicotico; il ricovero in TSO fu disposto sulla base di quanto riportato dagli zii del ragazzo, giunti al domicilio della dottoressa E.P. il giorno stesso, nonostante essi, per loro stessa ammissione, non frequentassero V.F. e la madre da oltre 10 anni; risulta che al minore venivano aumentate le dosi degli psicofarmaci quando si lamentava; il trattamento è durato 9 giorni e 8 notti, il ragazzo costretto a letto, con accesso alla sala da pranzo solo ai pasti, solo fra malati psichiatrici adulti e gravi, senza informazioni, autorizzato ad avere contatto solo con gli zii;

il presunto stato psicotico del ragazzo non trova alcun riscontro presso il liceo del minore, dove pochi giorni dopo ha superato l'esame di Stato con il massimo dei voti;

il dottor Paolo Cioni, nel suo parere pro veritate sulla vicenda così si è espresso: "il TSO subito dal minore V.F. non è giustificato né sul piano diagnostico né sul piano dei procedimenti richiesti dalle leggi vigenti: mai sono nella cartella clinica segnalati dei disturbi del pensiero (deliri) o di percezione (allucinazioni) che caratterizzano la frattura con la realtà e la capacità di giudizio, mai agitazione psicomotoria o irrequietezza motoria, mai comportamenti distruttivi, mai aggressioni verso sé o verso altri, mai attività psicomotoria stereotipata o priva di scopo", rilevando altresì che nella cartella di degenza non era riportato alcun sintomo di disturbo psichiatrico in regime di TSO; "tutto l'esame psichico è incentrato sulla dipendenza dalla figura materna (mai stata vista dagli psichiatri) e che determinerebbe un carattere di regressione di tipo simbiotico. Tale l'ulteriore specificazione di grave dipendenza e rapporto simbiotico con la madre, riferito peraltro da terzi, come si evince dalla cartella clinica, non potrebbe di per sé del resto costituire valido motivo per proporre un TSO";

la terapia somministrata prevedeva l'antipiscotico Zyprexa (olazipina) per i primi giorni al dosaggio di 5 milligrammi e dal 4 luglio di 10 milligrammi al dì, in soggetto minore mai sottoposto a terapia antipsicotica; nelle indicazioni del farmaco viene riportato: "Ziprexa non è indicato nei pazienti di età inferiore ai 18 anni" e tra le indicazioni sono riportate "schizofrenia, episodio di mania, disturbo bipolare";

il TSO, la cui durata massima è per legge di 7 giorni, è durato 9 giorni, senza richiesta di prolungamento, mentre veniva sollecitata dai medici la nomina della zia come tutore;

con sempre maggiore frequenza si ravvisano casi in cui vengono praticati TSO su minori senza che ci siano le condizioni sanitarie previste dalla legge, come nel caso del minore sottoposto al trattamento perché rifiutava di indossare la mascherina in classe,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia stata violata nel caso di specie la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978, artt. 33 e 34) che prevede per l'attuazione di TSO psichiatrico la concomitante presenza di tre condizioni: 1) alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; 2) il rifiuto di detti interventi urgenti da parte dell'interessato; 3) la mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere;

se ritengano che sia stata violata la normativa anche rispetto alla limitazione temporale di durata del TSO prevista nel limite di giorni 7 prorogabili per specifiche ragioni cliniche e comunicate previamente alla autorità sanitaria;

se sia stato violato il decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria n. 31/2013 che prevede, al fine di effettuare un TSO su un minore in assenza di collaborazione di entrambi i genitori, di segnalare immediatamente il caso alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni e di redigere la proposta di TSO "senza tener conto delle notizie dettagliate fornite da parte dei terzi";

se anche la consulenza psichiatrica occorsa sul minore durante il suo ricovero in pediatria per gastroenterite acuta e se la somministrazione di psicofarmaci, peraltro riservati agli adulti, siano state effettuate ignorando la disciplina codicistica degli artt. 337-ter e seguenti del codice civile che prevede che le decisioni di maggiore interesse sul minore, tra cui quello della salute, sia riservata ai genitori;

quali provvedimenti di loro competenza intendano assumere.

(4-05864)

GASPARRI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nell'isola di Pantelleria è presente un centro di prima accoglienza collaudato per 25 posti, all'interno del quale è prevista la permanenza per non più di 48 ore;

negli ultimi tempi sono aumentati sensibilmente gli sbarchi di immigrati;

il centro di prima accoglienza appare ormai fatiscente e non più idoneo allo scopo e negli ultimi mesi si è verificato anche un incendio al suo interno;

l'isola di Pantelleria è da sempre meta di turismo italiano ed internazionale e l'attuale situazione ne compromette sensibilmente le potenzialità in tal senso;

a causa della carenza di personale di sorveglianza si verifica spesso l'uscita di immigrati dal centro di accoglienza, che circolano liberamente sull'isola e nelle attività commerciali, con evidenti ripercussioni per i residenti e gli esercenti;

inoltre, nel mese di luglio 2021 nell'isola si è registrato un sensibile aumento di contagi da COVID-19;

tra gli immigrati presenti nell'isola ad oggi, risulterebbero 18 casi di positività e la loro libertà di girare incontrollati rappresenta un elevato rischio sanitario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica che si sta registrando nell'isola di Pantelleria;

se non intenda attuare un intervento volto ad aumentare il personale deputato alla sorveglianza presente sull'isola e a coinvolgere le autorità sanitarie per un maggiore controllo e contenimento di eventuali focolai di COVID, valutandone la fattibilità attraverso l'allestimento di una nave quarantena;

se non intenda dismettere l'attuale struttura e sostituirla con moduli abitativi di cui si parla già da tempo.

(4-05865)

LANNUTTI, CROATTI, TRENTACOSTE, ANGRISANI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la sera del 14 luglio 2016, mentre migliaia di persone stavano assistendo sulla promenade des Anglais, la passeggiata sul lungomare di Nizza, nell'occasione trasformata in isola pedonale, allo spettacolo pirotecnico allestito per le celebrazioni della festa nazionale francese, un autocarro Renault Midlum, improvvisamente, si è scagliato ad alta velocità sulla folla, investendo centinaia di persone e provocando il panico. La corsa del veicolo è proseguita per 1.847 metri, durante la quale il conducente sparava all'impazzata, forzando la zona pedonale e procedendo a zigzag, così da provocare il numero massimo possibile di vittime: 87 morti e 458 feriti;

cinque dei morti furono italiani, oltre a decine di feriti. Uno di questi ultimi si chiama Nuccio Moscato e vive a Ivrea. Nel 2016 Moscato aveva 70 anni ed era uno sportivo (sciava) con un fisico in ottima forma per la sua età;

a Moscato il camion è letteralmente passato sopra. Gli hanno amputato la gamba sinistra sopra al ginocchio (rendendogli complicatissima la deambulazione), ha avuto una cancrena al piede destro, gli hanno messo delle viti alla mano sinistra e un busto rigido per proteggergli le vertebre;

è stato dimesso dall'ospedale nell'ottobre 2016, tre mesi dopo la strage. E da Nizza è stato trasportato in ambulanza a Ivrea;

considerato che:

lo Stato francese si è occupato di curare Moscato e di tutto ciò che concerneva la sua riabilitazione e la semplificazione della sua vita da portatore di handicap;

ogni anno a luglio dalla Francia sono andati a trovarlo tre medici francesi per accertarsi delle sue condizioni di salute e certificare i suoi progressi;

nel 2017 lo Stato italiano ha accreditato alla famiglia Moscato 85.000 euro, il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale diritti civili, Ufficio vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Soldi che sono stai restituiti perché nel frattempo lo Stato francese aveva avvisato la famiglia che gli avrebbe dato molti più soldi, oltre che pagato una persona che avrebbe assistito Moscato, perché invalido. Se avessero accettato i soldi dall'Italia la Francia non avrebbe più contribuito a nulla;

infatti nel 2019 la Francia ha stabilito che Nuccio Moscato era guarito e nel 2020 è arrivata la proposta di 444.669,87 euro;

considerato, infine, che:

quando i soldi sono finalmente arrivati, è arrivata anche la sorpresa: erano stati accreditati solo 55.447,95 euro, 390.000 in meno. 55.000 euro è esattamente la cifra che presto Moscato dovrà esborsare per farsi fare una protesi più efficiente;

da quella cifra lo Stato francese ha detratto: i tre mesi di ospedalizzazione, il trasporto fino all'Italia, il soggiorno a Bologna per curarsi (per rifare la protesi), lo psicologo (20 sedute), le spese del bagno di casa che la famiglia Moscato ha dovuto rifare per permettere la sua deambulazione, del seggiolino elettrico montascale per farlo salire al primo piano dove c'è la camera da letto, la fisioterapia, il vitalizio di 600 euro al mese (anche delle mensilità che verranno erogate in futuro). Inoltre, la persona che avrebbe dovuto assistere Moscato per conto della Francia non è mai arrivata;

la famiglia Moscato si è quindi rivolta al Ministero dell'interno per chiedere aiuto, offrendo la rinuncia ai 55.000 euro francesi per avere dall'Italia l'equivalente di quanto lo Stato ha versato alle altre vittime della strage: 200.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga consona per una persona vittima di un attentato terroristico ricevere un compenso di soli 55.000 euro, se tanto il nostro Paese valuta la vita di un essere umano;

se non ritenga la copertura delle spese sanitarie come spese necessarie che uno Stato civile debba coprire per i cittadini, gratuitamente. E quindi se non trovi moralmente riprovevole il fatto che la Francia l'abbia addebitata a una vittima di un atto terroristico;

se non ritenga che una vittima di terrorismo non debba essere anche risarcita del danno morale;

se possa accertarsi che il suo Ministero risponda alla richiesta avanzata da parte di Nuccio Moscato, a giudizio degli interroganti legittima;

se possa accertarsi se esistano altri casi come quello di Moscato e di risolvere anche quelli.

(4-05866)

LANNUTTI, CORRADO, CROATTI, ANGRISANI - Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

l'Italia ha mantenuto un contingente militare in Afghanistan per 20 anni, a partire dalla sua invasione l'8 ottobre 2001;

durante la presenza militare straniera i Governi italiani che si sono succeduti hanno speso mediamente oltre 200 milioni di euro all'anno (8 miliardi e mezzo di euro complessivamente) per finanziare progetti di ammodernamento del Paese e di ricostruzione della democrazia afghana;

le truppe italiane agivano nella provincia di Herat, nella parte occidentale del Paese, al confine con l'Iran. Nel corso della loro permanenza hanno permesso la costruzione di strade, moderne fattorie, ponti e altre infrastrutture;

le molte organizzazioni non governative che hanno lavorato in Afghanistan, così come le nostre truppe, si sono avvalse di migliaia di collaboratori e interpreti assunti in loco, di nazionalità afghana;

considerato che:

in seguito a una decisione del nostro Governo, l'8 giugno 2021 il contingente militare italiano ha abbandonato definitivamente l'Afghanistan, lasciando alla mercé delle truppe afghane ostili il territorio di Herat e tutti i suoi abitanti;

la decisione è stata presa di concerto con gli altri Paesi della Nato e in seguito alla decisione della Casa Bianca di ritirarsi definitivamente dall'Afghanistan in occasione dell'11 settembre, di cui quest'anno si celebrerà il ventennale.

considerato, inoltre, che:

Jaqilani Rahgozar ha lavorato per almeno 10 di anni nella cooperazione internazionale, in particolare con il coordinamento dell'AICS, agenzia governativa italiana, in Afghanistan. È stato un punto di riferimento a Herat. Rahgozar ha lanciato un appello al Governo attraverso le pagine de "il Fatto Quotidiano": "I Talebani sono a 9 chilometri dall'ingresso della città. Senza il supporto dei contingenti militari stranieri l'esercito e la polizia afghani non possono nulla contro la marcia inarrestabile degli Studenti Coranici. È solo questione di tempo. La mia lunga collaborazione con la cooperazione italiana mette a rischio la mia vita e quella della mia famiglia. Vi prego Italia, aiutateci, non dimenticateci dopo quanto fatto insieme";

secondo Rahzogar "Lasciare Herat e tentare l'ingresso in Iran è praticamente impossibile. Fossi da solo correrei il rischio di un blitz oltre frontiera, ma con la famiglia, moglie e due figli piccoli, è un'opzione impossibile. L'unica soluzione per uscire dal Paese è con un visto valido per l'espatrio che ci consenta di salire su un aereo e andarcene. Questo però dipende soltanto dall'Italia";

quella di Rahzogar è solo una di migliaia di altre storie, di persone disperate, la cui morte è quasi certa se il Governo italiano non interverrà. È l'esempio dell'interprete dell'ex Ministro della difesa Elisabetta Trenta: "La situazione della sicurezza in Afghanistan, soprattutto a Herat, è davvero pessima. E so che se i talebani occuperanno completamente Herat, sarò in cima alla lista delle persone che verranno uccise da loro. Dato che ho servito per le forze italiane per undici anni",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se abbiano predisposto un piano per evacuare gli afghani (con le loro famiglie) che hanno collaborato con gli italiani nel corso della permanenza nel Paese;

se in alternativa abbiano predisposto una forma di protezione a tutte quelle famiglie, magari trattando con le truppe afghane ostili, come del resto hanno fatto in tutti questi anni.

(4-05867)

TONINELLI, PRESUTTO, PELLEGRINI Marco, LUPO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, D'ANGELO, MAIORINO, BOTTO, GUIDOLIN, CROATTI, NOCERINO, LEONE, CASTELLONE, GALLICCHIO, DI GIROLAMO, DE LUCIA, CAMPAGNA, ROMANO, CORBETTA, VANIN, DONNO, RUSSO, LANZI, BOTTICI, MARINELLO, DELL'OLIO, SANTILLO, FENU, TAVERNA, PISANI Giuseppe, PESCO, MAUTONE, PIRRO, ROMAGNOLI, FEDE, L'ABBATE, CASTALDI, PAVANELLI, ANASTASI, GARRUTI, NATURALE, VACCARO, QUARTO, CIOFFI, GIROTTO, PERILLI, RICCIARDI, DI PIAZZA, CRIMI, CATALFO, DI NICOLA, TURCO, TRENTACOSTE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il 28 aprile 2021 il sito di informazione "Fanpage" ha avviato una video inchiesta dal titolo "Follow the money", in cui viene rivelato il contenuto di una conversazione tra il Sottosegretario per l'economia e le finanze del Governo Draghi, Claudio Durigon, eletto alla Camera nel 2018 con la Lega, ed esponenti di alcune società di formazione. Nello specifico, il Sottosegretario, ignaro di essere ripreso con una telecamera, afferma: "Quello che indaga della guardia di finanza", "il generale", "lo abbiamo messo noi". Dichiarando così di non preoccuparsi delle indagini della magistratura che riguardano i 49 milioni di euro sottratti dal suo partito e oggetto di sentenza definitiva sulla restituzione;

nel video citato l'interlocutore incalza Durigon: "Veramente? Ci sta lui che sta facendo le indagini? Proprio questo della Finanza?". La risposta è concisa, ma esplicita: "Shhh, dai";

la scottante rivelazione, ottenuta dal team investigativo di "Fanpage", composto da Carla Falzone e Sacha Biazzo, con Marco Billeci e Adriano Biondi, ha suscitato immediatamente grande scalpore e acceso i fari in merito alla necessità di far luce sulle numerose pieghe oscure di un'intricata vicenda;

è dei giorni scorsi la pubblicazione della seconda puntata della citata inchiesta nella quale si scopre il nome del generale cui Durigon faceva riferimento durante la cena: Giuseppe Zafarana, attuale comandante della Guardia di finanza;

ascoltando quanto è emerso nella videoinchiesta "Follow the Money 2" si apprende che Giuseppe Zafarana ha ricevuto la nomina a comandante della Guardia di finanza durante il Governo Conte I, nel maggio 2019, su candidatura avanzata dalla Lega. Prima di ricevere la nomina, Zafarana ha ricoperto l'incarico di capo di Stato maggiore del generale Giorgio Toschi, suo predecessore al comando generale. Zafarana non si è mai occupato direttamente di coordinare le indagini inerenti i 49 milioni di euro della Lega, tuttavia a cavallo fra la direzione di Toschi e la sua è avvenuto un avvicendamento che riguarda il comando provinciale della Guardia di finanza di Genova, che è quello, insieme al comando di Milano, che indaga sulla Lega;

l'inchiesta ligure è nata quando il tesoriere del partito di via Bellerio, il genovese Francesco Belsito, viene processato per presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, reato in seguito prescritto. La Lega viene condannata a restituire i soldi truffati, circa 49 milioni di euro. Tale importo avrebbe dovuto essere sottoposto a sequestro ma, quando i finanzieri sono andati a cercare i soldi, hanno visto che nelle casse del partito c'era circa un milione di euro. Il resto del denaro risultava quindi sparito;

obiettivo della Procura di Genova è diventato quindi quello di trovare il denaro, scoprendo anche chi avesse dato l'ordine di spostarlo presumibilmente all'estero;

a Genova il nucleo di Polizia economico-finanziaria, guidato dal colonnello Maurizio Cintura, su disposizione della Procura, ha acquisito nel corso degli anni centinaia di documenti circa la movimentazione dei soldi, trasmettendo una parte del materiale anche alla Procura di Milano;

nel 2018 i finanzieri genovesi sono arrivati a perquisire la sede centrale della banca Sparkasse di Bolzano, alla ricerca di 3 milioni di euro che dal Lussemburgo sarebbero tornati in Italia;

dopo la scoperta dei finanzieri di Genova sui soldi della Lega, però, è arrivata la richiesta di trasferimento dell'ufficiale a capo delle indagini, il colonnello Maurizio Cintura, motivata dalla promessa di una promozione a un altro incarico in un'altra regione. La Procura ligure si è opposta al trasferimento del colonnello proprio a causa delle indagini ancora in corso;

l'anno dopo, nel 2019, è arrivato l'ordine di trasferimento del diretto superiore di Cintura, il generale Renzo Nisi, uomo dal passato encomiabile e che ha sempre operato con un alto senso dello Stato, comandante provinciale di Genova e coordinatore del nucleo che indagava sui 49 milioni;

il 13 marzo 2019, infatti, sotto il comando del generale Giorgio Toschi, con Zafarana capo di Stato maggiore, il neo promosso generale di brigata Vincenzo Tomei è stato designato a prendere il posto di Nisi al comando provinciale di Genova. Il trasferimento, tuttavia, era solo annunciato e non operativo. A Nisi, infatti, non era stata data altra destinazione;

il cambio al vertice di Genova si è perfezionato il 10 luglio 2019, poco dopo la nomina del nuovo comandante generale, Giuseppe Zafarana, subentrato al posto di Toschi. Con Zafarana Vincenzo Tomei ha preso il posto di Nisi, trasferito al comando del nucleo speciale beni e servizi, una posizione considerata di importanza minore rispetto a quella a cui era assegnato;

fonti interne alla Guardia di finanza, intervistate da "Fanpage", hanno sottolineato come nel Corpo vi siano comandi "di serie A" e "di serie Z" e come quello a cui è stato destinato Nisi è sicuramente un comando di serie Z. Non solo, quindi, Nisi è stato retrocesso nella graduatoria inerente agli avanzamenti di carriera ma tale trattamento non è stato giustificato in alcun modo;

la questione assume contorni ancora più cupi se si considera che Renzo Nisi si è distinto meritoriamente negli anni per aver condotto alcune indagini importanti e delicate, come quella sul Mose di Venezia. Nella sua esperienza in laguna, ha portato avanti un'indagine che ha determinato l'arresto del "numero 2" della Guardia di finanza, Emilio Spaziante. Quest'ultimo, infatti, quand'era vicecomandante generale rivelava agli indagati informazioni segrete sulle indagini condotte proprio da Nisi. Per queste circostanze il generale Spaziante è stato arrestato e ha patteggiato una pena a 4 anni di reclusione per concorso in corruzione;

anche Vincenzo Tomei nel 2006 è stato al centro di un contenzioso politico che è durato circa un anno. Tomei, insieme al generale Mario Forchetti, al colonnello Rosario Lorusso e al tenente colonnello Virgilio Pomponi, era stato inserito in una lista stilata dall'allora Viceministro dell'economia Vincenzo Visco, che ne chiedeva il trasferimento. Visco sosteneva che questi ufficiali avessero formato un centro di potere interno al Corpo capeggiato da Spaziante;

l'allora comandante generale Roberto Speciale, infatti, aveva proposto a Visco una rotazione di quasi tutti i vertici della Guardia di finanza, a eccezione di quello lombardo, dove Forchetti e i suoi fidati ufficiali permanevano da tempo. "Le informazioni arrivate al mio Gabinetto, scrisse Visco a proposito della vicenda, da altre fonti interne al Corpo sollevavano ulteriori dubbi sulla permanenza degli stessi ufficiali, nella stessa sede, per l'inevitabile cristallizzazione di amicizie e di conoscenze con ambienti dell'economia, della politica e dell'informazione" ("fanpage", 19 luglio 2021);

ad avviso dell'interrogante sarebbe a questo proposito utile capire se il trasferimento di Nisi sia stato in qualche modo dovuto dalla necessità di essere più tranquilli sul fronte delle indagini verso la Lega,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se ritenga di dover fare chiarezza sul trasferimento che ha interessato il generale Nisi, uomo dal passato encomiabile e dalle indubbie capacità investigative, esplicitandone le ragioni nonché i motivi che hanno determinato questo suo eclatante demansionamento.

(4-05868)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02749 e 3-02750 dei senatori Verducci e Rampi, rispettivamente sullo stato delle procedure di stabilizzazione negli enti di ricerca e sul riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2021;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02751 della senatrice Marin ed altri, sulla cura dell'atrofia muscolare spinale.