Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 350 del 22/07/2021
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
350aSEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
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Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 9,34)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2320, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73.
Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, colleghe e colleghi, dall'inizio della legislatura credo non ci sia stato ancora un provvedimento importante trattato dai due rami del Parlamento, quindi anche questa volta devo cominciare il mio intervento denunciando quest'anomalia, che tale resterà fino a quando non si metterà mano al bicameralismo perfetto. Tuttavia, almeno in questo caso, con un po' di fortuna e di collaborazione, possiamo dire che il Senato ha avuto un ruolo nel determinare l'indirizzo del provvedimento con gli ordini del giorno impegnativi approvati nel primo decreto-legge sostegni.
Si tratta, quindi, di un provvedimento positivo, non solo per la mole delle risorse, ma anche perché risponde puntualmente a una serie di questioni. Penso anzitutto agli interventi a copertura dei costi fissi delle imprese, a cominciare dalla tassa sui rifiuti (TARI), a quelli sul credito d'imposta, alle misure per favorire l'accesso al credito e scongiurare crisi di liquidità. Penso alle misure di sostegno per il mondo del lavoro, col rifinanziamento della NASPI e di ulteriori mesi di cassa integrazione, di aiuti a fondo perduto per i lavoratori autonomi. Penso naturalmente all'incremento del Fondo nazionale per la montagna, per sostenere le attività capofiliera, i maestri di sci, le imprese e l'economia della neve, che (non dimentichiamolo) è stata quella più colpita dalle restrizioni della seconda ondata. Un altro elemento importante per la montagna introdotto col primo decreto-legge ristori è stata la scelta del periodo di riferimento per il calcolo dell'indennizzo. Come ha ricordato in audizione il ministro Franco, i numeri ci hanno dato ragione e le imprese che hanno optato per il calcolo sull'anno pandemico ottengono indennizzi più congrui.
Ora, signor Presidente, se queste sono le tante note positive, bisogna fare uno sforzo ancora più grande sui decreti attuativi per l'erogazione fattiva delle risorse. Solo con questo provvedimento ne sono necessari 41, che si vanno ad aggiungere ai 28 del primo decreto-legge ristori. Si tratta di un imbuto burocratico che sta facendo montare la preoccupazione tra gli operatori del turismo invernale, visto che gli aiuti arriveranno non prima di settembre per gli impianti di risalita e non prima di ottobre per le scuole e i maestri di sci. So perfettamente che siamo in una situazione eccezionale, che è davvero grande lo sforzo che stiamo facendo, ma dobbiamo capire che è nulla rispetto allo sforzo che stanno facendo numerose imprese nel non gettare la spugna. Dobbiamo anche capire che non ci sarebbe sciagura più grande di una nuova stagione di restrizioni e di chiusure.
La scienza ce lo dice chiaramente: se è vero che sono diminuite le ospedalizzazioni, più il virus gira, più aumenta il rischio di una variante in grado di bucare il vaccino. Quindi massima attenzione, massima prudenza, ma soprattutto programmare la gestione dell'autunno attraverso i tracciamenti e una maggiore centralità del green pass, che non è una minaccia alla libertà individuale, ma uno strumento transitorio per incentivare le vaccinazioni ed è anche una forma premiale per tutti quelli che, vaccinandosi, hanno compiuto un gesto utile non solo per sé, ma per l'intera collettività. Anche in questo caso so che non è una scelta semplice, che il Paese vorrebbe lasciarsi finalmente alle spalle la pandemia, ma se non facciamo adesso un passo in avanti, rischiamo di farne diversi indietro nel giro di poche settimane.
Signor Presidente, il provvedimento in discussione pesa 40 miliardi, un'altra massiccia iniezione di risorse per le famiglie e le imprese, che però non basteranno se non si consoliderà il duplice impegno contro la pandemia e per lo sviluppo del PNRR. Ne riparleremo quando arriverà il decreto-legge sulla governance, in particolare sul ruolo che devono avere gli enti locali superando le problematiche che stanno emergendo sulle autonomie speciali. Anche a questo proposito, però, vale lo stesso ragionamento sul green pass: le decisioni non sono facili, ma mai come in questa fase storica occorre decidere sempre in termini di interesse generale. Spero quindi davvero che non si smarrisca quello spirito di unità nazionale sollecitato dal presidente Mattarella al momento della nascita di questo Governo. Quel principio non può valere solo quando si tratta di fare politiche redistributive, ma anche quando si devono sviluppare tutte le condizioni per attuare il PNRR, dalla riforma della giustizia, a quella del fisco, dall'obiettivo dell'immunità di gregge, alle altre misure per evitare nuove restrizioni e chiusure. La corsa a differenziarsi, a sopire, ad annacquare, a mettere le mani avanti oggi non aiuta né il Paese né le stesse forze politiche che lo fanno. Gli italiani sanno che questa fase richiede scelte robuste e coraggiose, scelte che dobbiamo sostenere con maggiore convinzione, anche esponendoci a qualche rischio di impopolarità, perché è chiaro che ci sarà sempre una parte a cui certe decisioni non vanno bene.
Noi come autonomisti ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo al provvedimento e rinnoviamo la fiducia al Governo.
CONZATTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, nell'anticipare il voto favorevole di Italia Viva, colgo l'occasione della conversione del decreto-legge sostegni-bis per farle presente che in tutta questa legislatura e, in particolare, dalla dichiarazione dello stato d'emergenza, il rapporto tra legislativo ed esecutivo è stato critico e che il ruolo del Parlamento è stato particolarmente compresso.
Il decreto-legge sostegni-bis è un provvedimento necessario e importante, che impegna quasi 40 miliardi di risorse. È altresì un provvedimento che noi abbiamo fortemente indirizzato perché ricordo un ordine del giorno predisposto dalla Commissione bilancio a chiusura e ad approvazione del sostegni-bis che ne ha studiato e impostato l'impianto che il Governo ha poi recepito; di questo siamo naturalmente soddisfatti.
Nel merito è un provvedimento buono e tecnicamente fatto bene, che supera anche tre criticità che in tutto l'anno pandemico ho evidenziato come particolarmente pericolose, non solo per la nostra economia, ma anche per il nostro Stato di diritto.
Penso al superamento degli interventi a pioggia con stampo assistenziale. La nuova impostazione dei contributi a fondo perduto, che pure deve chiudersi con questo ultimo decreto-legge, è stata molto più mirata e focalizzata sul calo del fatturato e sulle effettive necessità delle imprese.
Penso al superamento del blocco degli sfratti, una misura fortemente critica per il valore e il principio costituzionale della proprietà privata. È stato finalmente parzialmente sbloccato e sono state anche pensate misure per indennizzare i proprietari di immobili con l'esenzione IMU per chi avesse una convalida di sfratto e per la dichiarazione di non tassazione dei canoni di locazione non percepiti.
Penso anche alla nuova impostazione sul lavoro che si rivela importante perché anch'essa supera un'epoca necessaria di aiuti. Signor Presidente, è però quasi un ossimoro pensare che si possano chiamare lavoro il reddito di cittadinanza e il reddito d'emergenza.
Apprezziamo quindi la nuova impostazione che vede nuovamente centrali il contratto di rioccupazione e il contratto di solidarietà.
Apprezziamo altresì molto il superamento del blocco dei licenziamenti; sappiamo che è stata una mediazione piuttosto faticosa, che era però assolutamente necessaria. L'Italia è stata tra i pochissimi Paesi al mondo ad adottare questo tipo di impostazione e di misura, peraltro senza grandi risultati perché i numeri della disoccupazione sono pari a quelli di altri Paesi europei ed è stata l'ultima a rivederla. Siamo quindi assolutamente favorevoli a tale misura.
Complessivamente il mio giudizio sul provvedimento è positivo e quindi la mia critica riguarda il metodo di approvazione più che il merito. Ormai siamo a un monocameralismo alternato; siamo in uno stato in cui le Commissioni lavorano avendo pochissimo tempo per analizzare i provvedimenti. Allora, Presidente, se il Parlamento con il lavoro di collaborazione tra i Gruppi parlamentari di Camera e Senato può decidere di fare emendamenti alternati, mettendosi politicamente d'accordo sulle priorità, certamente il lavoro del Parlamento e del legislatore non può essere compresso nella possibilità di studio e di approfondimento dei provvedimenti.
Affermo inoltre con chiarezza che nemmeno la possibilità di indirizzo politico può essere compressa da scelte tecniche delle amministrazioni che, in realtà, nascondono scelte prettamente politiche.
Signor Presidente, le affido questo messaggio perché è importante: il provvedimento sostegni-bis deve essere l'ultimo decreto-legge della fase di impostazione dell'economia e di aiuto nei suoi confronti. L'economia deve infatti ripartire con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le proprie gambe. Deve però essere anche l'ultimo approvato così.
Nel 2016 ho votato sì al referendum costituzionale perché pensavo che fosse il momento che le istituzioni avessero un assetto più efficiente; eppure, gli italiani hanno detto no, hanno detto che si fidano della doppia lettura, quindi non solo di deputati e senatori, ma si fidano dei tecnici di Camera e Senato. Questo mandato dobbiamo rispettarlo.
Il mese di luglio nella nostra impostazione parlamentare deve segnare uno iato, una divisione di tempi. Finiamo l'epoca pandemica; sappiamo che i vaccini usati sapientemente sapranno riportarci alle nostre attività in sicurezza, e sappiamo anche che dal 13 luglio abbiamo il via libera - della Commissione, prima, e dell'Ecofin dopo - al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Abbiamo cinque anni nei quali trasformare l'Italia: dall'alta velocità all'intermodalità, dall'intelligenza artificiale all'economia sostenibile. Abbiamo da fare un lavoro straordinario.
Non tutti i cinque anni competono a noi; a noi ne competono due, ma dobbiamo sfruttarli bene, specie il prossimo, e soprattutto fino a dicembre, perché abbiamo la responsabilità delle riforme, quelle che il Paese attende e che il Parlamento non è in grado di fare da vent'anni. Parlo delle riforme di accompagnamento, delle riforme orizzontali al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Presidente, quelle riforme non possono essere affrontate con un monocameralismo; c'è bisogno di una forte collaborazione, di una forte messa a sistema del Governo, sicuramente con l'Europa - e questa certamente c'è - ma anche con il Parlamento.
Dobbiamo riempire le nostre istituzioni di gravitas; sentiamo fortemente la responsabilità di fare quello che dobbiamo fare. Sappiamo che se l'Italia non vince la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza non resterà nel G7.
Ci sono dei previsori - magari non amanti dell'Italia - che scommettono sulla non riuscita del nostro Paese nella realizzazione del PNRR e fanno una proiezione di noi come un grande villaggio turistico, dove gli italiani faranno da camerieri all'uno per cento dei grandi, bravi e fortunati del mondo.
Presidente, io non voglio un'Italia così. Noi di Italia Viva vogliamo un'Italia che resti nel G7 e vogliamo una parola, che forse è brutta e si pronuncia SAL: un acronimo decisamente cacofonico, ma che significa stato avanzamento lavori. Questo è l'unico acronimo che deve rimbalzarci nella testa ogni giorno dei prossimi cinque anni.
Presidente, i 240 miliardi ad oggi sono nominali; arriveranno solo se questo Parlamento e il Governo - questo e il prossimo - saranno capaci di fare le riforme.
Dichiaro il voto naturalmente a favore del Gruppo Italia Viva al secondo decreto-legge sostegni perché è un provvedimento necessario: è stato necessario per sostenere l'economia; è necessario perché è prodromico alla ripartenza, l'unica cosa che in questo momento realmente conta assieme alla capacità di trasformare l'Italia.
Sosteniamo il Governo con grande convinzione e lo ringraziamo per il lavoro di alta qualità che ogni giorno svolge per l'Italia e per gli italiani.
DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CARLO (FdI). Signor Presidente, comincio già col dichiarare il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento e spiego perché siamo contrari sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché è ormai palese - lo dicono anche i colleghi che mi hanno preceduto, come se fosse colpa di qualcun altro, non degli stessi - il ricorso compulsivo alla decretazione d'urgenza, anche se la pandemia ormai non è più un'urgenza.
Dopo un anno e mezzo di confronto costante e continuo con questo disagio che ha colpito la Nazione e il mondo, pensare che qualcosa sia urgente ed emergenziale significa sancire il fallimento della politica di programmazione e della visione dei vari Governi che si sono succeduti all'unico scopo, stante le vostre dichiarazioni, di salvare questa Nazione. Ripeto, salvare da chi, poi, se non da coloro che avevano contribuito a farla arrivare sul baratro?
Quelli che oggi fanno parte del Governo Draghi sono gli stessi che - guarda caso - facevano parte dei Governi precedenti, quindi è un'altra ammissione di fallimento rispetto solo a qualche mese prima.
C'è ancora il ricorso compulsivo e ossessivo alla fiducia. Nella scorsa legislatura, i parlamentari salivano sui tetti di Montecitorio per manifestare la loro contrarietà alla fiducia e lo facevano giustamente, credendo che si privasse chi era democraticamente eletto come membro del Parlamento della possibilità di incidere sui provvedimenti. Ebbene, oggi quegli stessi parlamentari sono quelli che abbassano gli occhi e trovano una giustificazione - chi richiamando l'emergenza, chi il fatto di dover salvare la Nazione - a questo ricorso sconsiderato, antistorico e assolutamente antidemocratico alla fiducia. Vedete, la maggior parte di voi ha votato sicuramente no, come tanti cittadini, al referendum del 2016 sull'abolizione del Senato. Oggi invece tradite quel mandato dei cittadini con un ricorso alla fiducia che di fatto sancisce il costante e continuo monocameralismo, cioè la possibilità per noi di discutere un provvedimento in una Camera sola, come se l'altra non servisse, come se il mandato popolare che c'è stato dato da milioni di cittadini non servisse a nulla. Oggi infatti c'è questa grande "macedonia" di Governo - guarda caso sempre con una logica di accordo al ribasso - che salva la Nazione e quindi non c'è nemmeno bisogno di quello spicchio di deputati e senatori di Fratelli d'Italia che quasi sono percepiti come un ingombro, come qualcosa da dover zittire. Non lo fate, tra l'altro, solo nelle Aule del Parlamento, perché abbiamo assistito al tentativo di farlo anche sulle TV di Stato, in quanto la necessità di non dare voce all'opposizione ormai fa parte della vostra stessa indole. Cito il disegno di legge Zan, una legge liberticida, con la quale tendete a discriminare e perseguitare chi ha una visione differente dalla vostra e dedicate appunto a quel provvedimento molta più discussione di quella che dedichiamo ad un provvedimento da 40 miliardi che dovrebbe risolvere o proverebbe a risolvere i problemi di tante imprese.
Il disegno di legge Zan probabilmente lo sposterete a settembre, quando più vi servirà in campagna elettorale, quando qualcuno di voi lo agiterà come una bandiera a tutela della libertà. Noi invece la bandiera a tutela della libertà la sventoliamo tutti i giorni, anche solo con la nostra presenza in Aula. Non esiste un Paese al mondo che si dica o che sia democratico in cui non esiste l'opposizione, fatevene una ragione, e quell'opposizione è rappresentata proprio da noi, che quindi ci permettiamo anche di dire cose che magari a voi sono un po' scomode. La democrazia si pratica, non si predica, questo è un concetto fondamentale, non potete insegnare la democrazia quando praticate l'antidemocrazia e scambiate l'autorevolezza che credete di avere con il vostro autoritarismo. Capisco che per molti di voi questo sia fonte di assoluta vergogna, dopo aver passato la vita a sbandierare la democrazia come un valore insito nel vostro DNA. Purtroppo poi alla prova dei fatti vi siete dimostrati quello che in realtà siete: liberticidi, limitatori delle libertà altrui, coercitivi della libertà dei cittadini.
Io ho avuto il Covid, mi sono vaccinato come tanti di noi, ma credo che non possiamo obbligare qualcuno a farlo solo per il nostro desiderio di limitare fortemente la libertà degli altri, anche perché se tanta gente oggi non si vaccina in Italia, fatevi una domanda e datevi una risposta. Con la confusione che avete generato tra gli italiani medi - AstraZeneca sì, AstraZeneca no, la copertura delle varianti sì, la copertura delle varianti no - avete determinato l'incertezza in tanti cittadini italiani che oggi non si stanno vaccinando. Qual è la base scientifica? Qualcuno in questa Aula può alzarsi e dire che oggi può certificare con assoluta certezza che chi è vaccinato non è in grado di contagiare?
Mi pongo un'altra domanda: perché la stessa ferma volontà sui vaccini non la mettiamo in campo anche quando si tratta di curare questo virus? Ci siamo ormai convinti che non c'è rimedio a questo virus, che non esiste possibilità di cura, che l'unica cosa cui dovremmo abituarci è una dose mensile, semestrale o annuale di vaccino? Qualcuno me lo sa dire? In un'Aula di tuttologi come questa, c'è qualcuno che può scientificamente rispondere a queste domande? Se ci fosse, non farebbe chiarezza solo a me che sono vaccinato, ma anche a quelli che fino ad oggi non hanno deciso di farlo proprio per la confusione che voi avete generato nei cittadini. E non voglio nemmeno credere che lo facciate per mantenere uno stato di emergenza perenne che vi consente di calpestare ogni forma di democrazia qui dentro e fuori da queste istituzioni.
Se non ci fosse lo stato di emergenza oggi, voi non esistereste nemmeno. Saremmo già andati a votare tutti, come votano milioni di cittadini nelle città più importanti d'Italia. Gli unici per cui non si vota siamo noi perché avete paura di andare a casa; avete paura del giudizio popolare e non perché l'opposizione stia facendo falsa o distorta informazione. Basta la vostra confusione! Il cittadino è molto più maturo di tanti di voi; il cittadino non deve preservare la propria poltrona. Il cittadino fuori giudica in base a ciò che vede; e vede una maggioranza raffazzonata che segue sempre la logica del ribasso e che fa di tutto per rimanere in quest'Aula abbarbicata alla sua poltrona. Non state facendo un favore all'Italia; non state salvando la Nazione; state salvando solo voi stessi. Si chiama autoconservazione della specie. Di quelli fuori vi interessa poco o nulla. Poco vi interessa se uno su quattro non sarà in grado di andare al ristorante, se mettete il certificato obbligatorio. Non vi interessa nulla; non vi interessa se qualcuno non può avere il green pass perché ha delle malattie e non può vaccinarsi. Non vi interessa. Vi importa solo far passare il vostro messaggio liberticida per cui uno si comporta come volete voi o è un dannato. Signori, non è così. Voi dovete fornire gli strumenti scientifici a supporto delle vostre tesi, altrimenti siete dei guru del nulla e non si legifera in una Nazione con il nulla, ma con la scientificità degli atti.
Ciò vale solo per il metodo. Nel merito non dovrei neanche intervenire. Dovrei stendere un velo pietoso. Ha ragione il collega che mi ha preceduto. C'è un emendamento presentato dal sottoscritto che destina risorse agli impianti sciistici e ai maestri di sci perché non è arrivato ancora un euro. I decreti attuativi sono, infatti, ancora in pancia della pubblica amministrazione. Su quello dovete decretare l'urgenza e non per deliberare sul nulla, per avere uno slogan e fare un tweet, per rincorrervi su chi è il più bravo. Risorse non se ne vedono. Le imprese ci chiedono ben altro. Secondo i dati Caritas, il 56 per cento dei poveri oggi - come diceva Indro Montanelli, «La sinistra ama talmente i poveri che quando va al potere li aumenta di numero» - non riceve a oggi il reddito di cittadinanza. È una misura che ha fallito e il cui importo sarebbe potuto servire ad abbassare il costo del lavoro delle imprese. È inutile, infatti, dirsi contro i licenziamenti se poi non si danno gli strumenti a quelle imprese per lavorare.
Il provvedimento è pessimo e in assoluta continuità con i provvedimenti che abbiamo sempre visto con il Conte I, II e con il Governo Draghi. Pertanto, non avrete mai la nostra fiducia. (Applausi).
MANCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, accompagnare il Paese fuori dalla crisi e, al tempo stesso, scongiurare danni permanenti al nostro tessuto produttivo, insieme al consolidamento della ripresa in atto, anche per aiutare, sostenere e favorire l'uscita dalla crisi e la ripartenza della nostra economia, sono i cardini fondamentali del decreto sostegni primo e del secondo.
Essi rappresentano, per il nostro Paese, non solo in termini quantitativi, ma anche per la scelta politica e culturale che sta alla base di questi decreti, le radici fondamentali dell'identità del Paese. I 76 miliardi di euro sono utilizzati per sostenere le imprese, per aiutare le partite IVA colpite dalle difficoltà della pandemia, per sostenere il sistema sanitario pubblico nell'attraversare una fase molto difficile e complessa della vita economica e sociale del nostro Paese. In quanta difficoltà si è consolidato quel diritto alla salute, che le risorse che abbiamo destinato hanno aiutato a consolidare!
I capisaldi di questi decreti-legge sono le ragioni fondamentali per le quali esprimiamo non solo la conferma della fiducia nei confronti del Governo, ma anche una condivisione di metodo e di merito, sulla quale abbiamo consolidato le azioni fondamentali, che hanno portato l'identità del Partito Democratico ad attraversare questa fase di crisi pandemica, attraverso principi e valori molto importanti, che non dobbiamo mai dimenticare: il sostegno al lavoro, ma nello stesso tempo la consapevolezza che c'era un ritardo culturale da colmare nel sostegno e nella protezione di una moltitudine di partite IVA, di piccole e medie attività, che non avevano tutele e che ci hanno messo di fronte al tema drammatico della necessità di trovare una soluzione anche per il sistema della piccola e media impresa, che contribuisce alla qualità della vita dei nostri centri storici e della nostra economia. È stato dunque un lavoro fondamentale, che aveva radice nel non lasciare da sole le persone e nel non lasciare da sole le imprese. Non c'è conflitto possibile tra capitale e lavoro dentro queste dinamiche. C'era l'obiettivo di unire il Paese, in un grande sacrificio complesso e difficile, per uscire da questa crisi pandemica.
Diciamo francamente che abbiamo utilizzato 200 miliardi di euro di indebitamento netto nel 2020 e 76 miliardi nel 2021, abbiamo portato il rapporto tra deficit e PIL all'11,8 per cento e, se a questo aggiungiamo le fondamentali e importanti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, due terzi delle quali anch'esse ad indebitamento netto, siamo di fronte ad un obiettivo cruciale: essere consapevoli che la sostenibilità del nostro debito passa attraverso una nuova crescita strutturale e attraverso la rimozione di quei problemi strutturali che l'Italia ha sempre avuto, nella bassa crescita. Lo dico perché le riforme che accompagnano questi provvedimenti sono fondamentali per affrontare temi strutturali, che tenevano l'Italia tra i Paesi con la più bassa crescita economica nella dimensione europea. Pensate al tema dei giovani, dell'altissimo tasso di disoccupazione giovanile, pensate ai temi della natalità, perché oggi il tema fondamentale sarà proprio quello di mettere a disposizione del Paese e di questa nuova crescita economica le risorse umane sufficienti per abbracciare il futuro. La conversione in chiave ecologica dell'economia e la transizione ambientale e digitale, ma allo stesso tempo anche la transizione sociale, che dobbiamo costruire e programmare, richiedono uno sforzo nuovo sul versante della formazione e della promozione delle competenze. Già oggi non siamo abituati ad una crescita del 6 per cento, perché pur di fronte ad una caduta del PIL del 9 per cento, una crescita del 6 per cento è differente dalla caduta del 9 per cento e richiede ci siano risorse umane sufficienti e necessarie per accompagnare questa crescita. Lo dico con grande franchezza, nei confronti del Governo prima di tutto: mettiamo al centro i processi della formazione e dell'istruzione, perché non c'è futuro se non accompagniamo una conversione delle risorse umane indirizzate ad essere protagoniste di questa nuova crescita. Siamo condannati a crescere strutturalmente oltre 2 punti e mezzo di PIL, per rendere sostenibile il nostro debito.
È dunque evidente - e lo dico con grande franchezza - che ci sentiamo orgogliosi anche del lavoro svolto nel precedente Governo, e ancora rafforzato da questo Governo, nella costruzione del nuovo volto dell'Europa. Next generation EU compie un anno; sembra un secolo, ma in realtà è un anno che abbiamo di fronte un nuovo volto dell'Europa: un'Europa che si appresterà, attraverso il Next generation EU, a rendere strutturale una riforma del Patto di stabilità, perché si cancellerà finalmente l'Europa dei "segni meno", dei tagli lineari, dell'austerity, dell'esclusiva attenzione alla dimensione economica. Ci sarà infatti inevitabilmente bisogno di rendere strutturale Next generation EU per favorire strutturalmente una crescita più alta.
È evidente che l'utilizzo veloce delle risorse e, nello stesso tempo, l'indirizzo delle risorse verso la transizione vanno perseguiti con coraggio e senza ambiguità: ci può infatti costare di più una manutenzione ordinaria dell'esistente che un investimento che occupi e promuova nuova economia. Dobbiamo prendere in mano le filiere produttive; dobbiamo costruire un piano regolatore dello sviluppo economico. Ci vuole un piano regolatore, perché l'Italia deve inevitabilmente scegliere quali sono le direttrici fondamentali del proprio sviluppo economico.
Se coglieremo questa opportunità, avremo un nuovo volto dell'Europa, caratterizzato dalla riforma del Patto di stabilità, dal consolidamento di Next generation EU, da una riforma orientata verso la sostenibilità economica, da una nuova crescita economica, dalla transizione energetica, digitale e sociale. Il Patto di stabilità dovrà favorire gli investimenti, non bloccarli, come è successo prima della pandemia.
Ci sentiamo figli di questo nuovo europeismo: il Partito Democratico ha lì le sue radici. Lo dico agli amici senatori della Lega e anche ai colleghi di Fratelli d'Italia: non ci può essere ambiguità, non c'è spazio per un processo ambiguo nelle relazioni tra noi e l'Europa. Il protagonismo dell'Italia nei confronti dell'Unione europea è indispensabile per consolidare questo progetto. Non c'è spazio per abbracciare Orbán strutturalmente e politicamente, per una foto o un messaggio ambiguo.
Non c'è spazio nemmeno per correggere i limiti che ci possono essere stati nella comunicazione, nell'esercizio delle funzioni e anche nella promozione delle campagne vaccinali. Nessuno nega che ci sono stati limiti, ma per noi - lo dico chiaramente - non si correggono questi limiti rinunciando alla scienza, rifiutando o contrastando le indicazioni della comunità scientifica. (Applausi). Anzi, si crea un danno micidiale: se diamo messaggi ambigui, rischiamo una possibile e probabile nuova ondata pandemica tra i non vaccinati. È insopportabile che dal Parlamento escano messaggi ambigui sulle campagne vaccinali. Un insegnante, al pari di un medico, rappresenta un pezzo fondamentale dell' articolazione dello Stato; è il responsabile di una comunità educativa. Non è accettabile pensare di riaprire le scuole con messaggi ambigui da parte della comunità educativa nei confronti della campagna vaccinale. Il vaccino, per quello che è stato il lavoro della Scienza, è indispensabile per proteggere non solo l'individuo singolo, ma soprattutto la comunità dentro la quale abita. Le mie libertà iniziano quando anche chi abita vicino a me è libero di potersi muovere, costruire e progettare il proprio futuro. Non ci vogliono ambiguità.
Lavoriamo dunque velocemente alla definizione dei decreti attuativi; raccomando velocità anche nella loro definizione. Lavoriamo per perfezionare il messaggio della campagna vaccinale, perché questo è indispensabile per consolidare l'uscita da questa crisi. Facciamolo insieme, senza ambiguità e abbracciamo finalmente quel processo del nuovo europeismo che renderà l'economia e la società italiane più giuste, più eque e più solidali. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, la componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto voterà a favore della fiducia.
Il provvedimento in esame è frutto anche del lavoro fatto dal Senato, come alcuni colleghi hanno già evidenziato. Con gli ordini del giorno abbiamo indicato un percorso che ha dato delle risposte importanti con riferimento all'agricoltura, al lavoro stagionale, ai costi fissi e al turismo, tutti temi che avevamo posto con grande impegno. Si tratta di segnali utili.
Vedo che continua una polemica francamente un po' inutile riguardante le grandi novità del Governo Draghi rispetto al Governo Conte. Voglio ricordare a tutti i colleghi che la scelta di superare i codici Ateco e procedere verso il riconoscimento dei danni effettivamente subiti dall'impresa era stata già definita e impostata con il Governo precedente. Oggi si stanno facendo dei passi in avanti e ne siamo soddisfatti.
Il provvedimento contiene scelte importanti e positive, ma anche aspetti che non condividiamo e che consideriamo un errore aver introdotto nel decreto-legge. Penso, ad esempio, alla norma sulla riduzione dell'IVA al 10 per cento per i richiami vivi. Si tratta di una scelta veramente incomprensibile dal punto di vista ambientale e della gestione della caccia. (Commenti). Collega, avremo modo di discuterne. (Commenti). Sì, stiamo parlando di richiami vivi. Ringrazio il Governo per aver accolto il nostro ordine del giorno che pone la necessità di rivedere questa norma.
Sono state fatte scelte importanti in tema di lavoro (penso agli stagionali), ma rimangono questioni non risolte. Colleghi e colleghe, credo che occorra una discussione tra noi che vada oltre il coro "bene o male" e avendo il coraggio di vedere i problemi. In caso contrario, non capisco a cosa serve quest'Assemblea.
In tema di licenziamenti è stato fatto un passo in avanti, ma è del tutto evidente che non funziona. Ciò che abbiamo visto con la e-mail mandata dall'impresa in Toscana per comunicare il licenziamento ai dipendenti, o perfino con la proposta - impropria e insostenibile - di Confindustria di un green pass come via innovativa al licenziamento è veramente qualcosa che non va.
Sia chiaro che su tutta la questione del lavoro dobbiamo fare un salto di qualità e che diventa ancora più urgente la questione della riforma universalistica degli ammortizzatori, che, insieme all'altro paletto strategico della formazione, sia in grado di costruire finalmente le politiche attive.
Da questo punto di vista, la classica polemica sul reddito di cittadinanza francamente non sta in piedi. Il reddito di cittadinanza è stato infatti fondamentale in questi ultimi mesi. (Applausi). Allo stesso modo, è stata fondamentale la capacità, anche con il reddito di emergenza, di rispondere ai buchi esistenti. Questo non significa che sul reddito di cittadinanza non vi sia la necessità di fare degli interventi correttivi. Ma il reddito di cittadinanza è una scelta che hanno fatto praticamente tutti i Paesi europei; io vorrei che ne prendessimo atto e che riuscissimo a fare un salto di qualità nella discussione. Anche la storia secondo cui non si trovano lavoratori stagionali perché c'è il reddito di cittadinanza è una sciocchezza ed è una strumentalizzazione (se posso dire come la vedo). C'è una grande questione salariale nel nostro Paese; senza affrontare questa, non andiamo da nessuna parte. (Applausi).
Vorrei dire una cosa per me molto importante: abbiamo unificato i due tetti relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci antitumorali. È un intervento spot che non risolve il problema. C'è un ordine del giorno che il Governo ha approvato, presentato da noi, che sollecita a impostare una nuova politica del farmaco, una nuova governance. È giusto rivedere i tetti, ma ciò va fatto all'interno di una strategia di sistema; diversamente, il sistema sanitario non reggerà. Colleghe e colleghi, i nuovi farmaci innovativi hanno dei costi che si moltiplicano non per il 100 o il 200 per cento, ma per il 1000 o il 2000 per cento; o costruiamo una nuova strategia o non andiamo da nessuna parte. C'è già un documento sulla governance, è dentro al Patto per la salute: applichiamolo subito e rivediamo il prontuario farmaceutico, dove paghiamo dei farmaci il 150 o il 200 per cento in più di quello che si dovrebbero pagare.
Bisogna fare delle scelte, e arrivo così all'ultimo punto che volevo sollevare. La discussione è stata complessa. Capisco bene che siamo in una situazione difficile e che non si può recriminare astrattamente sulla funzione del Parlamento e sulla funzione del Senato. Ma esiste un problema di metodo e di sostanza (mi rivolgo al Governo): si possono anche convertire i decreti-legge in poco tempo, ma lo spazio per un confronto politico ci deve essere. Prima di impostare il provvedimento e durante l'impostazione del provvedimento, il Governo ci faccia una proposta; non possiamo trovarci costretti in un monocameralismo di fatto, che ci impedisce di dare un contributo. È un compito fondamentale del Governo quello di valorizzare il ruolo e i contributi che vengono dai Gruppi parlamentari. Valorizzare quest'Aula non è un elemento di debolezza, ma è un elemento di forza del Governo.
A questo proposito, vorrei dare alcune indicazioni di lavoro. Al di là dei decreti - su cui pure bisognerà trovare con il Ministro per i rapporti con il Parlamento un percorso diverso - vogliamo discutere della direzione di marcia del PNRR? È ora. Io sono preoccupato quando sento Ministri che ci dicono che la proposta della Commissione europea sulla transizione ecologica è troppo rapida. Quale strada stiamo prendendo? Che riforma del welfare stiamo attuando? Come vanno i progetti? Per valorizzare l'Aula, non serve stabilire che c'è una quota che si distribuisce tra i diversi Gruppi.
A me di questo non interessa nulla. Venite però a spiegarci come vanno i progetti e quale direzione di marcia stiamo prendendo, perché la cosa di cui sono preoccupato - l'ho già detto e lo ripeto - è che non vorrei che ci trovassimo, fra qualche mese, al primo check sui progetti, a verificare che siamo in ritardo e magari incrociare a quel punto progetti già fatti, fuori da qualsiasi strategia.
Tutti abbiamo detto che dopo la pandemia cambia tutto. Io dico che dobbiamo lavorare perché dopo la pandemia cambi davvero questo Paese. (Applausi).
DAMIANI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, come già detto da numerosi colleghi prima del mio intervento, anche oggi votiamo in quest'Aula un provvedimento cristallizzato in un in un solo ramo del Parlamento: una prassi che potrebbe anche avere le sue motivazioni, ma che certo non rispetta oggi il dettato costituzionale, che prevede l'attività legislativa in capo alle due Camere, in un gioco di assoluta parità. Un bicameralismo perfetto che, piaccia o non piaccia, oggi è la nostra regola e definisce la nostra attività legislativa. Questa non è assolutamente un'eccezione; visto che richiamiamo tutti, sempre, nei nostri interventi la centralità del Parlamento, non vorrei che alla fine fosse soltanto un esercizio di retorica. (Applausi). Quindi, così come hanno fatto tutti i Gruppi parlamentari, richiamiamo anche noi con forza, ma con delle motivazioni, la centralità del Parlamento.
Veniamo al provvedimento in esame, che - com'è stato ricordato - nasce in questa Camera sulla spinta del primo decreto sostegni, con degli ordini del giorno che tutta la maggioranza ha sostenuto in quest'Aula. Quindi, il decreto-legge sostegni-bis basa il suo approccio proprio sull'indirizzo politico che il Senato ha dato. È un provvedimento poderoso, importante, che nasce con una base di 40 miliardi e 77 articoli; poi, nel lavoro parlamentare che è stato fatto alla Camera, si reperiscono altre risorse e diventa un provvedimento da 43 miliardi, aumentando anche il numero degli articoli e la mole degli interventi previsti.
Come sempre, coerentemente con quanto facevamo quando eravamo all'opposizione, anche oggi che siamo in maggioranza, essendo appunto una forza politica coerente, sottolineiamo una nota dolente, quella dei decreti attuativi. Siamo in emergenza, dobbiamo essere veloci nelle misure. (Applausi).
Quindi, Sottosegretario, invito lei e il Governo a dare attuazione immediata a tutti i decreti attuativi che ci sono, perché bisogna arrivare alla gente, in questo momento particolare di emergenza, nella maniera più veloce possibile.
È un decreto che trova la sua copertura di 40 miliardi, con l'ultimo voto espresso dal Parlamento, come scostamento di bilancio: una vera e propria manovra finanziaria. Le modifiche alla Camera hanno assolutamente migliorato il provvedimento, lo hanno potenziato, soprattutto sulle misure economiche, che oggi devono avere un forte impatto sociale ed economico, perché sappiamo tutti come la pandemia ha portato quest'anno a una grave crisi. Una ripartenza che - sappiamo tutti - non è facile; ce lo dicono i dati economici, ce lo dice anche l'Istat: ci sono interi comparti industriali che stentano ancora a ripartire. Abbiamo quindi la necessità di aiutare e sostenere ed è difficile, in questo momento, ritornare alla situazione economica precedente al Covid-19.
Siamo però soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto prima col decreto-legge sostegni, oggi con il decreto-legge sostegni-bis, e rivendichiamo tante delle misure che sono state inserite, anche perché abbiamo segnato, rispetto al passato, un cambio di passo notevole.
Siamo passati oggi dalla strategia dei ristori a quella dei sostegni. (Applausi). Abbiamo tolto i codici ATECO, che scontentavano tutti, così come abbiamo eliminato tante forme di assistenzialismo che non servivano a niente e siamo passati al fondo perduto, agli investimenti: tutte linee di indirizzo che Forza Italia ha dettato nei vari provvedimenti.
Vorrei citare alcuni dati per lasciarne traccia nel mio intervento.
Il decreto-legge sostegni-bis si compone di nove Titoli, di cui i due principali sono «Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi» e «Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese». Ci sono poi misure per la salute e per gli enti territoriali: importanti sono gli aiuti che stiamo facendo arrivare a tutte le amministrazioni pubbliche, ai Comuni, ai nostri sindaci che sono in prima linea. (Applausi). Ci sono anche misure per i giovani, per la scuola, per la ricerca, per la cultura e per l'agricoltura, che è anche per noi un tema importante.
Anche in questo provvedimento sono previsti sostegni per le imprese: 15 miliardi, di cui 11,4 a fondo perduto; 1,8 miliardi per il credito d'imposta; 1,2 miliardi per l'internazionalizzazione delle imprese; 600 milioni di euro per l'esenzione dalla Tari (Applausi), perché anche questa era una vergogna e noi oggi finalmente, con le attività chiuse, diamo ristoro a quegli esercenti, a quelle attività commerciali che pagavano la Tari ingiustamente.
È previsto poi anche l'accesso al credito e alla liquidità per le imprese: 9 miliardi di euro per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione. È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti.
Si tratta quindi di tanti provvedimenti importanti che anche noi di Forza Italia abbiamo voluto con determinazione, lavorando, come abbiamo detto, anche in sinergia con il Gruppo alla Camera, che ha approvato numerosi emendamenti. In questa stessa Aula, nonostante il provvedimento fosse cristallizzato, abbiamo puntato però su due argomenti.
La invito dunque, signor Sottosegretario, a dare seguito ad alcuni ordini del giorno che sono stati accolti. Due, in particolare, sono quelli su cui come Forza Italia mi soffermo. Il primo riguarda il rincaro delle materie prime, che sta mettendo in difficoltà un settore importante come quello dell'edilizia (Applausi), perché dobbiamo dare seguito alla misura del "superbonus". Il secondo ordine del giorno, che sto personalmente sostenendo con il collega Massimo Ferro, è quello riguardante il rating delle banche: anche se è materia europea, il Governo si deve impegnare su questo, perché tante banche oggi hanno necessità di credito, ma - ahimè - il rating durante questo periodo di Covid è peggiorato. (Applausi). Dobbiamo dunque fare in modo che il rating per l'accesso al credito sia invece quello precedente al periodo del Covid. Sono due ordini del giorno importanti, con impegni che rimetto a lei, signor Sottosegretario.
Tutti sappiamo qual è stato l'impatto devastante della pandemia sul sistema economico italiano, che è fatto di piccole e medie imprese, che non possono resistere tanto in autonomia. Ecco dunque perché il sostegno, il supporto alle attività economiche, che non abbiamo fatto mancare.
Abbiamo avuto anche noi un colloquio diretto con le categorie produttive, con i professionisti, con le partite IVA. Li abbiamo sempre ascoltati; abbiamo preso e acquisito le loro proposte e le abbiamo trasformate in provvedimenti, perché abbiamo un collegamento diretto con le imprese. Fondo perduto, iniezioni di liquidità: tutte attività economiche che, come dicevamo, servono oggi a sostenere la nostra economica, che è sicuramente forte, ma - ahimè - può diventare fragile da un momento all'altro, perché fatta di piccole e medie imprese.
Ci auguriamo che quanto prima l'economia possa ripartire, che in autonomia si riprenda, si riapra e si cammini, restituendo quindi la dignità del lavoro e del reddito a queste attività.
I dati sono certamente confortanti. Nel 2020 abbia avuto una perdita notevole del PIL, ma gli indicatori economici ci parlano oggi di una crescita importante, che dobbiamo aiutare e accompagnare. Si prevede dunque veramente uno slancio importante del prodotto interno lordo, quindi una ripresa economica.
Le variabili però, purtroppo sono ancora tante, come ad esempio anche quelle legate all'efficacia del piano dei vaccini. Bisogna insistere dunque sui vaccini, dobbiamo vaccinare tutta la popolazione italiana. (Applausi). È importante. Abbiamo - ahimè - lo spettro di una nuova ondata e delle varianti, purtroppo ancora ignote, che aleggia davanti a noi.
Dobbiamo quindi ancora combattere, la battaglia non è assolutamente finita e non possiamo abbassare la guardia in questo momento particolare. (Applausi).
Non dobbiamo mollare la presa, ma dobbiamo essere pronti - e mi rivolgo al Governo - a preparare tutti quei provvedimenti che oggi anticipino l'emergenza che può determinarsi. È importante essere pronti. Ecco perché non dobbiamo mollare, ma essere tempestivi e incisivi, nel tentativo di anticipare l'emergenza e non di rincorrerla, come invece era accaduto nel passato. (Applausi).
Ecco l'impegno di Forza Italia nel Governo, con un cambio di passo notevole su tanti temi, e il decreto-legge sostegni e il decreto-legge sostegni-bis ne sono la prova provata. (Applausi).
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Lega si riconosce pienamente in questo provvedimento. Si tratta di più di 40 miliardi di euro a sostegno degli investimenti, delle imprese, delle partite IVA, delle famiglie, dei lavoratori, della sanità, dei Comuni e degli enti locali. Per noi rappresenta un vero e proprio cambio di passo e di impostazione rispetto ai decreti-legge ristori del precedente Governo.
Innanzitutto non ci sono sprechi, né scelte discutibili. Tutta l'opposizione ha mosso legittimamente critiche al metodo, ossia al fatto che questa Camera non abbia potuto emendare il provvedimento; si tratta sicuramente di critiche importanti, ma non una critica è stata mossa rispetto alle norme contenute in questo decreto-legge, a dimostrazione che c'è stato un cambio di passo e non sono stati stanziati fondi in direzioni discutibili, come avvenuto in passato per monopattini, banchi a rotelle, bonus, sussidi. (Applausi).
Questo rappresenta un cambiamento di cui la Lega si è resa protagonista. Ogni misura è stata indirizzata al sostegno di chi ha subito i danni più pesanti della pandemia e al rilancio della nostra economia.
Sono poi cambiati i criteri: rispetto ai decreti ristori del Governo Conte, non si sono più utilizzati i codici Ateco - alcuni sì e alcuni no - per erogare i sostegni. Finalmente ci si è basati sul calo del fatturato, come è stato richiesto a più riprese dalla Lega quando era all'opposizione, ed è stato utilizzato come criterio la perdita dei costi fissi d'esercizio. Questo è il contributo che la Lega ha dato a questo provvedimento e al cambio di passo di questo Governo.
Inoltre, a differenza dei decreti-legge ristori del Governo precedente, il provvedimento aiuta i dimenticati. Sono stati garantiti sostegni a partite IVA, autonomi e al settore del turismo (hotel, ristoranti, bar), al settore del wedding, alle fiere nazionali, ai centri termali, agli impianti di risalita sciistici, alle agenzie di viaggio, ai bus turistici, alle guide turistiche: tutti settori che nei precedenti decreti erano stati tralasciati e trascurati.
Non abbiamo dimenticato il terzo settore, l'IPAB (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), la non autosufficienza e nemmeno gli agricoltori, colpiti da gelate, alluvioni e calamità naturali.
Abbiamo finalmente stabilito un criterio di giustizia nei confronti dei proprietari degli immobili affittati. Abbiamo tutelato chi ha subito il blocco degli sfratti, che non dovrà pagare l'IMU per il 2021 grazie all'azione emendativa della Lega alla Camera dei deputati. (Applausi).
Abbiamo tutelato famiglie, imprese, lavoratori autonomi, che non sono in grado di provvedere a tutti gli oneri e gli adempimenti fiscali, che sono stati rinviati (ma in ogni caso riteniamo che prima o poi si dovrà parlare seriamente in queste Aule di pace fiscale e di riforma del fisco). Li abbiamo tutelati perché è stato lo Stato a impedire loro di lavorare e ora non può chiedere loro anche di pagare ciò che non sono in grado di pagare. Dobbiamo fare una seria riflessione se oggi ci sono ancora le condizioni in questo Paese per fare impresa, per essere un lavoratore autonomo, per aprire una partita IVA. Il Governo deve dare queste risposte e la Lega insisterà fino alla fine di questo mandato affinché si intervenga seriamente. (Applausi).
Noi siamo convinti che sia stato fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro. Il decreto-legge in esame, i suoi contenuti, la sua impostazione, i correttivi approvati dalla Camera giustificano pienamente la scelta della Lega di sostenere questo Governo. Se la Lega avesse deciso di stare comodamente all'opposizione senza rischiare, senza assumersi le proprie responsabilità, rimanendo a guardare, a criticare quello che facevano o non facevano le altre forze politiche, molte delle norme utili e necessarie che sono contenute in questo decreto-legge non avrebbero trovato spazio e non avrebbero trovato approvazione da parte delle Aule parlamentari (Applausi). In questa fase così drammatica per il nostro Paese è dovere della Lega garantire il proprio contributo per migliorare, per modificare, per corregge le misure (e anche criticarle quando è necessario) adottate dal Governo. Ci stiamo provando ogni giorno e ci stiamo riuscendo, il provvedimento in discussione ne dà una testimonianza concreta.
La maggioranza che sostiene il Governo non è politica, come è evidente a tutti. Nasce in una legislatura in cui nessuno schieramento aveva i numeri per governare autonomamente; le leggi elettorali di Comuni e Regioni garantiscono la governabilità, la legge elettorale delle consultazioni politiche non lo fa. Questa scelta - perché di scelta si tratta - è la vera causa dell'ingovernabilità del nostro Paese e non è una responsabilità della Lega. La pandemia e le sue drammatiche conseguenze non ci consentono di essere inermi spettatori. Questa è la legittima scelta di altri, non la nostra (Applausi).
Il decreto-legge in esame ci ripaga pienamente della nostra decisione: aiuta concretamente famiglie, lavoratori, imprese, la nostra collettività, la nostra società a stare in piedi, a reggere e anche ad andare avanti. Senza la Lega al Governo molte delle scelte e delle norme contenute in questo provvedimento non avrebbero trovato spazio, non avrebbero trovato risposta, non sarebbero state approvate.
Facciamo però una raccomandazione al Governo che continuiamo a sostenere: non basta stanziare le risorse, bisogna erogarle rapidamente. C'è un ritardo nell'approvazione dei decreti attuativi; chiediamo che ci sia un intervento efficace, solerte, una cabina di regia perché i cittadini non possono aspettare. La nostra parte l'abbiamo fatta, ora sta al Governo stanziare effettivamente le risorse che il Parlamento ha approvato. In questo provvedimento ci riconosciamo pienamente, anche grazie alle correzioni e alle modifiche apportate dalla Camera. Per questi motivi il Gruppo della Lega voterà a favore del decreto-legge sostegni-bis e rinnoverà la propria fiducia al Governo. (Applausi).
SANTILLO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTILLO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, componenti del Governo, nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia posta sul provvedimento in esame, desidero ricordare a tutti i componenti dell'Assemblea che noi siamo qui oggi per fare un altro passo in avanti per vincere questa difficile emergenza. I 45 miliardi del decreto-legge sostegni-bis sono un tassello ulteriore del mosaico molto più complesso e corposo di provvedimenti in gran parte dovuti al grande sforzo fatto dal precedente Governo Conte II, grazie a sostegno del MoVimento 5 Stelle. Oggi noi realizziamo quanto abbiamo già anticipato col precedente decreto-legge sostegni, perché con questo provvedimento sosteniamo con forza le imprese, attenzioniamo i più deboli, supportiamo i lavoratori e le famiglie e aiutiamo anche oltre 1.000 Comuni. È vero, signor Presidente, che forse dopo un anno non avrebbe nemmeno più senso ribadirlo, però diciamo ancora che è sbagliato e fuorviante pensare alle risorse stanziate in ogni provvedimento per dire se va bene o meno, perché quelle risorse non basteranno mai per le esigenze di tutti; quello che conta, invece, è un percorso che è nato nel marzo 2020 con il decreto-legge cura Italia e del quale poi bisogna tener presente almeno tre elementi.
Il primo elemento è quello economico: parliamo di oltre 200 miliardi di euro messi in campo da nove provvedimenti economici nel 2020, dalla legge di bilancio dello scorso anno e dai due decreti-legge sostegni e sostegni-bis del 2021. Vi sono poi i 235 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo nazionale complementare che saranno messi a disposizione da qui ai prossimi sei anni. Infine l'elemento forse più importante: la riapertura graduale delle attività e della filiera economica. Questo, sì, che consentirà di far riprendere finanziariamente il Paese.
Oggi dobbiamo ribadire con forza il nostro sostegno alle imprese. In che modo dobbiamo farlo? Ci sono 15 miliardi nel provvedimento che sono destinati a contributo a fondo perduto alle imprese e, di questi, 8 miliardi sono automaticamente assegnati ad imprese che già con il precedente provvedimento avevano avuto il contributo a fondo perduto. Se non bastasse questo, vorrei ricordare al collega che mi ha preceduto che lo stesso MoVimento 5 Stelle era concorde nel superare anche la logica del fatturato dopo quella dei codici Ateco. Come l'abbiamo fatto? Si farà riferimento in questo difficile periodo alla perdita di utile avuta dalle imprese, considerando anche i reali costi da esse sostenuti. A questo settore sono dedicati ben 4 miliardi su base opzionale.
Ci sono poi imprenditori, come Raffaele, un giovane imprenditore napoletano del settore delle costruzioni, che lamentano il fatto che il riferimento per constatare la perdita di fatturato con il Covid non dovesse essere l'inizio dell'anno e, quindi, gennaio 2020, ma il periodo successivo all'arrivo del Covid. Infatti, a partire da aprile 2020, sono dedicati ben 3 miliardi di euro a tali imprenditori.
C'è però purtroppo chi è ancora in forte sofferenza in questo periodo, forse perché non aveva un lavoro prima del Covid e forse anche perché non aveva un nonno o un genitore che potessero dargli dei soldi per poter mangiare. L'incontro con una giovane madre, con un bambino da crescere e con studi da completare, che ci ha ringraziato per il sostegno che ha avuto dal Paese, dall'Italia, in un momento così difficile, mi ha reso orgoglioso. (Applausi).
Purtroppo però, cari colleghi, c'è gente che non può nemmeno accedere al reddito di cittadinanza perché non solo non ha i genitori o qualcuno che possa dargli una mano, ma perché magari ha avuto un parente da cui ha ereditato una casa e quindi non ha più i requisiti per l'accesso. Come si fa? A queste persone abbiamo pensato quando abbiamo rinnovato di altri quattro mesi il reddito di emergenza. E pensare che oggi c'è chi vuole eliminare il reddito di cittadinanza (Applausi), erigendosi a sommo giudice della giustizia sociale. Per non parlare poi di chi campa di politica da un quarto di secolo - potrei definirli politica dipendenti - che si permette di sputare sulla povera gente, arrivando a dire che il reddito di cittadinanza è il metadone e chi lo percepisce un tossicodipendente. (Commenti. Applausi). Ma vi rendete conto di quello che dite? Cosa sarebbe accaduto in questo periodo se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza?
Allora noi, oggi più che mai, più di prima, come MoVimento 5 Stelle dobbiamo ribadire che il reddito di cittadinanza si tocca, ma lo si fa per migliorarlo e completarlo.
C'è però da dire una cosa: questo passo in avanti non è indolore, sta costando caro soprattutto a diversi colleghi, che non trovano soddisfazione nei contenuti del provvedimento. È però per il nostro forte senso di responsabilità che, in un momento così critico per il Paese e complicato per l'economia, la sanità, la famiglia e le imprese, abbiamo ritenuto gli aspetti positivi del decreto-legge sostegni-bis superiori a quelli negativi. Per tale ragione stiamo dando fiducia al Governo. Attenzione però, e qui rivolgo un appello al Governo e alle altre forze politiche, affinché nei prossimi provvedimenti si trovi ancora più larga e maggiore condivisione sui temi da trattare. Richiamo tutti a quella responsabilità, anche chi in questo periodo difficile (Applausi) per il nostro Paese, anziché pensare a risolvere i problemi, pensa alle nomine in Puglia o a gettare ombre oscure sulla Guardia di finanza.
E qui va il nostro ringraziamento, invece, a tutti i finanzieri e alle Forze dell'ordine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, prestando servizio con impegno e dedizione. (Applausi).
Facendomi portavoce di tanti colleghi che me lo chiedono nei corridoi, la mia domanda è: il sottosegretario Durigon non ravvisa la necessità di venire in quest'Aula a chiarire la sua posizione? (Applausi). Vogliamo sapere bene cos'è accaduto; se non ha nulla da nascondere, venga e ce lo dica: saremo contenti di ascoltarlo.
Colleghi, è inutile negarlo, siamo politicamente molto diversi e siamo contenti di esserlo. Siamo anche profondamente distanti su temi molto importanti, e anche di questo siamo contenti; tuttavia, vorremmo andare avanti in un percorso di condivisione, seguendo una strada che abbiamo già tracciato, proprio quando abbiamo convertito in legge questo decreto-legge alla Camera. Mi riferisco in particolare all'emendamento votato da tutte le forze politiche - Italia Viva esclusa - che prevede la compensazione dei prezzi per le materie prime nei lavori pubblici.
Giova a tutti ricordare che la certificazione del credito di imposta, la cessione del credito di imposta e la circolazione "n volte" del credito di imposta introdotta nel maggio 2020 con il superbonus al 110 per cento hanno fatto sì che l'Italia diventasse la prima economia europea a raggiungere i livelli di produzione delle costruzioni addirittura del periodo pre-Covid: l'unica in Europa. (Applausi). Nessun altro è riuscito a raggiungere livelli di produzione delle costruzioni pre-Covid, solo l'Italia. (Applausi). Tanto lavoro però ha generato qualcosa di inaspettato, cioè l'aumento incontrollato di alcuni prezzi dei materiali edili per le costruzioni nei lavori pubblici. Ecco che allora siamo stati bravi, tutti insieme, ad ascoltare le imprese, che ci hanno evidenziato questo problema, e a dare una risposta. Come abbiamo fatto? Abbiamo destinato le somme che sono all'interno dei quadri economici di ogni intervento agli imprevisti e ai ribassi d'asta, inclusi gli accantonamenti non vincolati, per revisionare i prezzi in aumento. Come se non bastasse, abbiamo previsto l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili per l'adeguamento dei prezzi.
Vado a toccare l'ultimo punto, colleghi, rivolgendovi un appello al senso di responsabilità proprio in riferimento al superbonus: tutti ne parlano e tutti lo vogliono, dagli alberghi alle scuole, agli ospedali; lo vogliono dappertutto, però, poi, nei fatti, quando ci presentiamo nei lavori parlamentari, siamo in pochissimi a lavorare su questa materia.
Dobbiamo lavorare assieme affinché la scadenza del superbonus venga prorogata almeno al 2023 (Applausi), in linea con quanto dichiarato dal presidente Draghi nel discorso di insediamento alle Camere. Soltanto se la scadenza diventa successiva al 2023, possiamo porre termine all'onda speculativa finanziaria generata dall'attuale scadenza, cosicché le imprese possano avere davanti a loro un orizzonte temporale che consenta loro di gestire e organizzare meglio i lavori, generare lavoro in un momento così difficile e soprattutto fare i lavori bene.
Signor Presidente, in un momento di così grande difficoltà, in cui è necessario unire le nostre forze per vincere questa pesante emergenza e far uscire i cittadini italiani e le imprese dalle sofferenze in cui vivono, a nome del MoVimento 5 Stelle esprimo un voto favorevole alla fiducia su questo provvedimento. (Applausi).
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, con il decreto-legge al nostro esame il Governo sta mettendo l'ennesimo tassello per l'annichilimento del Parlamento.
Un provvedimento così corposo e importante è arrivato nell'Aula di questo ramo del Parlamento tre giorni fa; è sbarcato in Commissione finanze e in Commissione bilancio con un parere predisposto e letto l'altro ieri e votato immediatamente dopo. Andatevi a leggere i resoconti delle Commissioni: non c'è nessuno, trasversalmente, che non abbia lamentato l'impossibilità oggettiva di studiarlo e leggerlo. Non abbiamo toccato palla. Nessuna delle forze politiche - neanche di maggioranza - ha potuto discutere il provvedimento.
Si è andati anche oltre, però, questa volta. Addirittura il Parlamento si era espresso in maniera pressoché unanime, o comunque la maggioranza si era espressa per conservare le misure di cashback e invece il Governo ha tirato dritto, in senso contrario a quello in cui si era espresso il Senato, e ha introdotto nel decreto sostegni-bis la sospensione del cashback. Non solo, quindi, non ne possiamo discutere, ma, anche quando ne discutiamo, non veniamo presi in considerazione, siamo ininfluenti. Non c'è stata la minima discussione, ad esempio, su provvedimenti importantissimi come la proroga dello sblocco dei licenziamenti, tema sul quale si possono avere opinioni diverse, ma su cui si dovrà pur discutere. Non stiamo discutendo più di niente, nemmeno di temi fondamentali come ad esempio il green pass o le questioni che vanno a toccare le libertà fondamentali.
Ci chiedete la fiducia, ma non la possiamo dare a questo Governo, perché non ci fidiamo di come sta spendendo i soldi dei cittadini, perché non sta tutelando la salute e sta distruggendo la democrazia in Italia, andando a toccare diritti fondamentali degli individui in assenza di discussione del Senato. L'Alternativa C'è voterà no alla fiducia al Governo Draghi sul decreto sostegni-bis. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Pergreffi).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pergreffi.
TOSATO, segretario, fa l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 11,30 -, indi il vice presidente TAVERNA - ore 11,40 -).
PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 242 |
| Senatori votanti | 242 |
| Maggioranza | 121 |
| Favorevoli | 213 |
| Contrari | 28 |
| Astenuti | 1 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 73.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time.
(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Mirabelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02658 sui profili di ordine pubblico connessi alla ripresa delle esecuzioni delle procedure di sfratto, per tre minuti.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come sappiamo tutti, il Governo ha deciso - a mio parere, giustamente - di prorogare la sospensione dell'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2021, fatta esclusione per quelli resi esecutivi sostanzialmente prima della pandemia. Si tratta di un passaggio importante: dal 1° luglio sono 80.000 le famiglie interessate da un provvedimento che stabilisce che gli sfratti esecutivi possano essere eseguiti.
Ci sembrava importante confrontarci con il Governo per capire quali misure si possano mettere in campo per fare in modo che questa mole di sfratti, che, se fosse eseguita tutta in tempi rapidi, comporterebbe una vera e propria emergenza sociale, con le relative tensioni, si possa diluire nel tempo e gestire, magari valutando caso per caso rispetto agli interessi e alle condizioni sia dei proprietari, sia delle persone che devono essere sfrattate. Riteniamo auspicabile favorire un coordinamento tra le diverse istituzioni, che sicuramente le prefetture possono fare meglio di qualunque altro soggetto, per garantire che si possano creare le condizioni non solo perché gli sfratti vengano eseguiti progressivamente, contingentando i tempi, ma soprattutto perché nessuno resti in strada e che si creino soluzioni per chi viene sfrattato.
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LAMORGESE, ministro dell'interno. Onorevoli senatori, preliminarmente ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Lo scorso 8 luglio il Ministero delle infrastrutture, a seguito di intese in Conferenza unificata, ha predisposto per la successiva firma del Ministro dell'economia i decreti di riparto dei fondi di sostegno alle locazioni per un importo di 260 milioni di euro per l'anno 2021. Tale disposizione ha anche previsto il coinvolgimento delle prefetture, attraverso l'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Anche in relazione alle situazioni di maggiore criticità sul territorio, nella consapevolezza che in molti casi i nuclei familiari oggetto delle procedure esecutive di sfratto si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale, alcune prefetture hanno già attivato tavoli di confronto coinvolgendo i diversi attori istituzionalmente competenti: le Regioni, i Comuni, l'autorità giudiziaria, gli enti di gestione dell'edilizia popolare e le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini degli immobili.
In alcuni casi, si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli interlocutori istituzionali proprio per armonizzare ed integrare gli interventi, in particolare quelli previsti sulla morosità incolpevole sotto i profili della ripartizione delle risorse disponibili, del numero degli alloggi da assegnare in emergenza agli sfrattati, nonché delle procedure da attuare nei confronti delle famiglie colpite da sfratto.
Nel quadro delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno, con mio decreto del 24 giugno scorso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, abbiamo ripartito il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in relazione proprio al perdurare dell'emergenza.
In conclusione, assicuro che i prefetti, proseguendo nella direzione tracciata fin dall'aprile 2020, a seguito di mia direttiva volta a intercettare i segnali di disagio sociale, ivi compreso quello abitativo, continueranno a svolgere ogni utile iniziativa, anche mediante la sottoscrizione di nuovi protocolli o la rivisitazione di quelli già esistenti, per un'adeguata azione di bilanciamento degli interessi a tutela delle fasce più deboli.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Mirabelli, per due minuti.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, ringrazio la Ministra. Mi dichiaro assolutamente soddisfatto della risposta e per la notizia che sono stati ripartiti i fondi per la morosità incolpevole, che è una cosa importante.
Mi pare che si stiano aprendo i tavoli - la Ministra mi conferma che c'è una direttiva del Governo - per gestire questa fase difficile. Credo che la sensibilità dimostrata meriti un apprezzamento per la risposta.
PRESIDENTE. La senatrice Bonino ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02728 sull'andamento della procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, per tre minuti.
BONINO (Misto-+Eu-Az). Signor Presidente, signora Ministro, insieme con la collega De Petris abbiamo presentato un'interrogazione sull'applicazione o meno del decreto-legge n. 34 del 2020 e, quindi, è passato più di un anno.
Come ricorderà, signora Ministro, il decreto riguardava alcune categorie, come i braccianti agricoli e le badanti, lasciando fuori i lavoratori edili ed altri. Ne avevamo già discusso l'anno scorso. Le richieste hanno raggiunto un totale di 207.000. Lo sconforto e lo sconcerto stanno nel fatto che ad oggi - anzi, come ha precisato, i dati sono di qualche giorno fa - le domande completate, andate a buon fine o meno, erano 45.000.
L'interrogazione le chiede soltanto conferma dei dati, perché quelli che abbiamo preso dal sito del Ministero sono più sconfortanti. Per esempio, a Roma al 20 maggio, su un totale di 16.000 di domande ricevute, solo due pratiche sono arrivate alla fase conclusiva; a Milano, su 26.000, non più di 400. Secondo me, la scarsa e non entusiasmante applicazione, dovuta - immagino - alle ragioni che ci spiegherà, non è di buon augurio alla nuova stagione che si apre per gli agricoltori. Tralascio i dati di cronaca, del caporalato e di altri aspetti affini, perché non è questo il senso dell'interrogazione, però ci auguriamo che ci sarà modo - speriamo che ce lo dica - di sveltire queste pratiche; altrimenti, rischiamo di avere leggi che non si applicano e si accavallano ad altre.
Infine, sono contenta che ci sia il Ministro della difesa, perché volevo dirgli che dall'Afghanistan succederà un «bordello», e non ci vuole Metternich per capirlo. So che alla tabella 7 avete già previsto di portare via tutti gli afghani che ci hanno aiutato e - lo spero bene - le loro famiglie, e non per il capriccio di portarli in questo incubo italiota, ma perché, con l'avanzata dei talebani, saranno subito accusati di collaborazionismo. A parte loro, se così vanno le cose, cioè se l'Afghanistan torna in mano talebana, e a parte le questioni legate al terrorismo, che vi pregherei di monitorare seriamente, usciranno tanti, tanti, tanti afghani.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Bonino.
BONINO (Misto-+Eu-Az). Sì, signor Presidente.
Siccome la comunità afghana è già la terza più grande in Italia, il pull factor, come lei sa, li farà ricongiungere. L'ho voluto pertanto segnalare, per non trovarci poi stupiti in futuro, chissà quando. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LAMORGESE, ministro dell'interno. Signor Presidente, preliminarmente va evidenziato che le procedure di emersione hanno incontrato, soprattutto all'inizio, varie difficoltà e tra queste certamente si ascrive la complessità della gara per l'individuazione della società di somministrazione dei lavoratori interinali a supporto degli sportelli unici, l'intreccio delle competenze tra amministrazioni diverse - prefetture, questure, ispettorati del lavoro, INPS - nonché l'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica.
Naturalmente, sull'insieme di tutte queste cause, ha anche gravato l'effetto della pandemia, che ha costretto le strutture periferiche a ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Tale situazione contribuisce a spiegare i motivi per i quali alcune importanti realtà provinciali, gravate da un maggior carico di lavoro, tra le quali Milano, Roma e Napoli, registrano tuttora un arretrato nello svolgimento delle istanze, che potrà essere assorbito gradualmente grazie al significativo contributo dei 750 lavoratori interinali, in servizio solo da marzo, a seguito delle procedure di reclutamento espletate dalla società assegnataria dell'appalto. Tale contingente verrà presto incrementato con altre 50 unità.
Riguardo ai due distinti procedimenti amministrativi, rispettivamente degli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture e delle questure, il quadro su base nazionale è il seguente. In relazione al primo procedimento, le domande presentate sono state complessivamente 207.870. Di queste, ad oggi, sono state definite positivamente, all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica svolta, 45.173 istanze, con la consegna agli interessati dei moduli per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui 39.292 per lavoro domestico e assistenza alla persona e 5.881 per lavoro subordinato. Rispetto al totale delle oltre 45.000 istanze, quelle relative al rilascio di permesso per attesa occupazione, vale a dire quelli che non hanno un datore di lavoro, sono state 4.687, di cui 4.439 riferite al lavoro domestico e 248 al lavoro subordinato. Preciso che dello stesso stock di domande ne sono state rigettate 4.890, mentre le rinunce sono state 1.331. Dal quadro esposto consegue che gli sportelli unici hanno esitato complessivamente 51.394 pratiche.
In relazione alla procedura meno complessa da avviare direttamente presso le questure, informo che rispetto a 11.335 istanze presentate, risultano rilasciati 9.918 titoli di soggiorno. Preciso infine che alcune prefetture, ad oggi, hanno superato comunque il 70 per cento delle istanze e l'80 per cento per ciò che riguarda quelle presentate per lavoro subordinato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Petris, per due minuti.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ringrazio la Ministra anche per l'aggiornamento dei dati, che però, ahimè, non sono molto lontani da quelli che avevamo indicato nella nostra interrogazione. Ovviamente sono lieta di apprendere che ci sarà un incremento di forze per riuscire a smaltire e ad esaminare tutte le domande.
Anche perché, signor Ministro, lei sa meglio di me che queste persone che sono in attesa e hanno anche fatto domanda di regolarizzazione e di sanatoria non hanno oggi la tessera sanitaria, neanche provvisoria (e lei comprende bene cosa questo significhi per il lavoro domestico e le badanti), e quasi nessuno ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Sono stati fatti open night anche a Roma per farle accedere alla vaccinazione, ma ci troviamo comunque in una situazione, a mio avviso, poco gestibile.
Mi auguro vi sia un determinazione forte del Ministero per concludere ed esaminare tutte le pratiche, al fine di trovare una definizione che permetta a queste persone e a tutti di stare in sicurezza sanitaria, visto che la pandemia non passa e torna in continuazione. A maggior ragione, credo che sarebbe veramente incredibile se, per via dei ritardi burocratici di applicazione della legge, non si riuscisse a garantire la loro e la nostra sicurezza.
PRESIDENTE. Il senatore Candiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02731 sulla distribuzione alle Forze dell'ordine dei dispositivi di sicurezza ad impulsi elettrici, per tre minuti.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, torniamo su una questione che ci sta particolarmente a cuore, perché riteniamo che mettere a disposizione dei nostri agenti delle Forze dell'ordine di taser sia un'opportunità per garantire maggiore sicurezza e, stante una situazione di pericolo che si può verificare, anche per tutelare gli stessi agenti.
Sappiamo che questo strumento ha seguito un percorso particolarmente complesso nella sua messa in servizio. Avevamo lavorato in maniera molto determinata con il suo predecessore, Matteo Salvini, affinché fosse messo a disposizione delle nostre Forze dell'ordine e sappiamo che negli scorsi mesi è stata aggiudicata la fornitura di 4.482 pistole a impulso elettrico. Ora si tratta di metterle velocemente a disposizione delle nostre Forze dell'ordine.
Signor Ministro, negli ultimi giorni e settimane si sono verificati casi (penso all'ultimo, alla stazione di Roma Termini) in cui l'agente, se avesse avuto a disposizione questo strumento, avrebbe certamente potuto evitare problemi per se stesso e mettere l'aggressore in condizione di non nuocere.
È indubbio che uno strumento del genere, che è già in servizio e a disposizione di altre Forze dell'ordine in altri Paesi, possa essere di grande utilizzo ed efficacia anche da noi.
A nostro avviso, occorre che sia messo a disposizione anche degli agenti della Polizia locale - su questo insistiamo molto e vogliamo conoscere la sua opinione e cosa il Ministero sta facendo - affinché tutti gli strumenti a disposizione su tutto il territorio possano essere meglio utilizzati per garantire la sicurezza e l'incolumità sia ai cittadini, sia ai nostri tutori della sicurezza in divisa.
Signor Ministro, le chiediamo pertanto di sapere quali procedure state seguendo e soprattutto se, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, sono stati superati quegli scogli relativi ai costi da sostenere da parte delle amministrazioni locali. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LAMORGESE, ministro dell'interno. Signor Presidente, come ricordato dall'onorevole interrogante, va precisato che il procedimento di acquisizione della tipologia di arma taser è stato preceduto da una fase sperimentale disposta per motivi precauzionali.
Ricordo che il 16 giugno 2020, con mio provvedimento, nelle more della definizione dell'iter di adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 359, il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è stato autorizzato a impiegarla per i compiti istituzionali, a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle Forze di polizia. In fase di gara, tuttavia, è stato accertato che mancavano gli standard di sicurezza necessari e ciò ha determinato un rallentamento della procedura.
In data 7 luglio 2021, dopo tutti gli accertamenti, è stato stipulato il contratto per la fornitura complessiva di 4.482 armi a impulso elettrico, corrispondenti al fabbisogno aggregato di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Trascorsi i centoventi giorni previsti dagli atti di gara per la realizzazione della fornitura e all'esito della verifica finale di conformità, le armi con i relativi accessori verranno consegnate alle Forze di polizia.
Con riguardo alla valutazione da parte del Governo dell'opportunità di dotare anche gli agenti della Polizia municipale di tale arma, va ricordato che l'articolo 19 del decreto-legge n. 113 consente, a determinate condizioni, ai Comuni capoluoghi di Provincia, nonché a quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di dotare di taser in via sperimentale due unità di personale della Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Le norme prevedono l'obbligo per i Comuni di emanare un apposito regolamento, in conformità alle linee generali in materia di formazione del personale e di tutela della salute, da adottare a seguito di accordo da sancire in sede di Conferenza unificata.
Una bozza delle predette linee generali è stata già sottoposta all'esame della Conferenza unificata in una prima seduta in data 29 ottobre 2019, a seguito della quale sono state introdotte alcune integrazioni. Più di recente, su richiesta dell'ANCI, l'esame delle citate linee guida è stato rinviato a una prossima riunione tecnica, per verificare con il Ministero della salute la possibilità, per le Regioni e i Comuni, di sottoscrivere specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, finalizzate a richiedere personale medico per i moduli formativi in materia sanitaria e di primo soccorso previsti dalle linee guida per il personale delle polizie locali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Candiani, per due minuti.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Ministro, ci soddisfa venire a sapere da lei che tutto sta procedendo nella direzione da noi auspicata da tempo, cioè quella di distribuire e mettere in funzione, a disposizione delle nostre Forze dell'ordine, tale strumento di difesa (perché di questo bisogna parlare).
Dalla sua descrizione deriva comunque un quadro non totalmente soddisfacente, per quanto riguarda i passaggi di burocrazia. È indubbio che il suo impegno e quello del Ministero vadano nella direzione da noi auspicata; è altrettanto vero che bisogna essere molto più determinati nel mettere a disposizione - come dicevo - strumenti di difesa. Badiamo bene: avere a disposizione dei nostri agenti della Polizia, anche della Polizia locale, uno strumento come il taser è certamente un deterrente più forte nei confronti di un aggressore, rispetto alla capacità che può avere l'agente della Polizia di intervenire avendo a disposizione la pistola, che è strumento invece atto a offendere e che può portare - come ben sappiamo - anche a tragiche conclusioni. Sapere che invece si ha di fronte un agente della Polizia che ha a disposizione uno strumento che sostanzialmente rende l'aggressore non più in grado di aggredire è anche un forte deterrente e consente, in una situazione come quella che stiamo vivendo (anche per quanto riguarda la pandemia), di tenerlo a debita distanza. Se questo strumento sarà velocemente distribuito anche ai nostri Comuni e alle nostre municipalità, saremo ben certi di aver tutelato meglio la sicurezza e l'incolumità dei nostri agenti della Polizia e della Polizia locale. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Rauti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02730 sulla base logistica dell'Aeronautica militare negli Emirati Arabi Uniti, per tre minuti.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, il 2 luglio scorso siamo stati costretti ad abbandonare la base aerea interforze di Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti, operativa dal lontano 2000-2002. Si tratta di una base che è sempre stata necessaria per il supporto delle nostre missioni in Afghanistan (appena conclusa) e nel Corno d'Africa (in particolare in Somalia), ma anche di quelle in Kuwait e in Iraq. Quella base ha sempre assicurato un appoggio operativo e logistico, anche per la sua posizione strategica più in generale nello scacchiere mediorientale, e ha sempre garantito il trasporto di personale e di mezzi per i nostri contingenti nazionali impegnati appunto nelle missioni.
È quindi, credo, di tutta evidenza la gravità della ricaduta di questo sfratto sugli aspetti operativi, logistici, tattici e strategici. Si tratta, signor Ministro, di un'area geopolitica di fondamentale importanza, essendo la base emiratina, come saprà, l'unica in grado di supportare le missioni italiane nell'area. Aggiungiamo anche che questa determinazione prepotente del Governo emiratino appare come una ritorsione, a seguito di alcune decisioni del Governo pro tempore Conte II, ovvero quelle di revocare talune commesse e forniture di carattere militare.
Non entro in questo argomento che non compete la Difesa, ma è evidente - e questo invece riguarda anch'essa - che c'è una situazione di crisi e di tensione diplomatica e politica tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi. Questo potrebbe anche compromettere la nostra partecipazione col pattugliamento marittimo nello stretto di Ormuz, che ha bisogno di quell'area come base.
Fratelli d'Italia chiede di sapere fondamentalmente tre questioni. Intanto, vorremmo sapere se non ritenga che questa vicenda abbia danneggiato gravemente l'immagine dell'Italia a livello internazionale. Vorremmo conoscere la sorte di parte del contingente, che è rimasto fuori dalla base, ma che è ancora ad Abu Dhabi, e quale sarà il suo destino: mi pare si tratti di 20 unità. Il terzo e ultimo punto, non irrilevante, riguarda la sorte e il destino degli strumenti e dei materiali appartenenti alla Difesa italiana e se si ipotizza in questo un danno erariale per lo Stato italiano, in quanto difficilmente potranno essere recuperati.
PRESIDENTE. Il ministro della difesa, onorevole Guerini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GUERINI, ministro della difesa. Signor Presidente, in merito al quesito posto dall'interrogante, come noto, le autorità emiratine hanno recentemente comunicato, tramite l'addetto militare di Abu Dhabi, la volontà di non estendere il Memorandum of understanding (MOU) tra il comando generale delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti e la Difesa italiana. Al riguardo, il comando operativo di vertice interforze ha disposto l'immediata esecuzione del rischieramento di tutto il personale, degli aerei e del materiale presente nella Forward logistic air base di Al Minhad, riposizionando parte del dispositivo in Kuwait.
In particolare, dei 142 militari in forza alla base, 79 sono stati rimpatriati, 40 sono stati rischierati in Kuwait, per garantire la capacità di evacuazione sanitaria di urgenza e il trasporto tattico, mentre 23 sono rimasti in forza all'ufficio coordinamento transizione, dislocato a Dubai con funzioni di nucleo stralcio. Nello specifico, quest'ufficio sta assolvendo i compiti di chiusura delle pendenze di natura amministrativo contabile, ivi comprese le procedure per il rilascio delle aree in uso al contingente nazionale presso l'aeroporto di Al Minhad.
Nonostante il limitato preavviso ricevuto delle autorità emiratine, è stato tecnicamente possibile rimpatriare e movimentare materiali sensibili, attrezzature, mezzi e velivoli. In particolare, sono stati riposizionati, presso il sedime di Al Salem in Kuwait, automezzi, gruppi elettrogeni, sistemi di comunicazione, armamento, materiale sanitario, parti di ricambio dei veicoli e equipaggiamenti della linea volo e per le esigenze di manutenzione.
In merito all'hangar manutenzione, ai moduli prefabbricati, agli alloggi, alla mensa e alle aree ricreative, nonché agli arredi, è tuttora in atto, da parte del citato nucleo stralcio, la definizione delle procedure tecnico-amministrative per la corretta individuazione della destinazione d'uso, non essendone stato tecnicamente possibile lo smontaggio e il rimpatrio in considerazione delle ridotte tempistiche disponibili.
Le conseguenze della decisione emiratina sull'attività di rientro del contingente italiano dall'Afghanistan sono state pienamente superate, grazie alla capacità del comando operativo di vertice interforze di adattare il piano di ripiegamento alla nuova situazione, utilizzando strutture alternative senza subire ritardi.
Come ho già avuto modo di dire nel corso della mia audizione lo scorso 7 luglio in Commissione quadrangolare esteri e difesa, la Difesa guarda con attenzione alle azioni diplomatiche in corso, per la ripresa del dialogo e la ricomposizione di positive relazioni con quello che rimane un partner importante per il nostro Paese. Tali valutazioni e tale attenzione sono accompagnate da impressioni positive anche in relazione al dialogo che ho avuto con il mio collega emiratino.
Ciò detto, non ritengo che questa vicenda abbia scalfito in alcun modo l'immagine delle Forze armate italiane, anche per via della grande credibilità, unanimemente riconosciuta, alle nostre donne e ai nostri uomini in uniforme impegnati nel loro apprezzatissimo servizio in Italia e all'estero.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Rauti, per due minuti.
RAUTI (FdI). Signor Ministro, purtroppo siamo totalmente insoddisfatti della risposta in quanto, per quello che abbiamo sentito, molto lo sapevamo già ed è stato anche oggetto di alcune nostre interrogazioni, rimaste peraltro senza risposta. Soprattutto, però, ci delude quello che non abbiamo sentito, ovvero il fatto che il Governo non abbia mai speso una parola di apprezzamento per il contingente che, in meno di due settimane, ha dovuto smantellare un'intera base come quella di Al Minhad, oltre a difendere e salvare i nostri materiali.
Proprio rispetto ai materiali, stupisce ascoltare l'ipotesi di un riposizionamento in Kuwait, quando tutti sappiamo che l'attuale base in Kuwait, che usiamo attualmente non ha le caratteristiche, né logistiche, né tecniche per essere un aeroporto, né una base equiparabile. Mi sembra quindi difficile immaginare che strutture come l'hangar, la mensa o la palestra - stiamo parlando di 10 milioni di euro di materiali - possano essere messe tutte in una base molto più piccola.
Ancora, stupisce ascoltare che questo non abbia leso la nostra immagine.
Signor Ministro, mi scusi, non è colpa sua, ma l'Italia ha subito un sonoro ceffone da questa storia - e perché è una ritorsione e perché è una prepotenza - e non mi pare di aver letto, né sentito una voce che abbia difeso il prestigio della Nazione, l'autorevolezza delle missioni internazionali e l'interesse nazionale. Mi pare che ci sia la volontà di stendere un manto di silenzio, perché abbiamo perso, non solo la base, ma, me lo lasci dire, anche la faccia. È questo che noi abbiamo perso a livello internazionale, signor Ministro. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02729 sulle iniziative per la commemorazione del centenario del Milite ignoto, per tre minuti.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo e della presidente Bernini, colgo l'occasione per interrogare il ministro Guerini.
Il monumento del Milite ignoto è dedicato ai ben 651.000 caduti italiani del primo conflitto mondiale, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all'identificazione, al fine di dedicare loro una degna sepoltura e il riconoscimento di tutti gli onori.
Nell'imminente data del 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario del Milite ignoto, un secolo dopo certe vicende, in un contesto ben diverso, in un'Europa dove i valori della pace e della convivenza si affermano e credo sia doveroso ricordare in maniera adeguata questo evento. In occasione di un anniversario così importante in termini morali ed educativi, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno e come ribadito più volte dallo stesso Ministro della difesa nel corso dell'intervento sulle linee programmatiche del Ministero, la memoria e la consapevolezza della nostra identità nazionale ci aiutano a costruire il futuro.
Il 7 luglio la Camera dei deputati si è occupata di questa ricorrenza, votando una mozione all'unanimità per sottolineare l'importanza del centenario della traslazione del Milite ignoto all'Altare della Patria. Il viaggio in treno coinvolse ed emozionò l'Italia intera, che lo accompagnò lungo i binari. L'indirizzo espresso dal Parlamento è importante e credo che anche l'Assemblea del Senato debba fare proprio tale auspicio affinché questo momento di comune sentire dell'identità nazionale sia celebrato in maniera adeguata.
Chiedo dunque, in conclusione, di conoscere se e quali iniziative si stanno predisponendo per la commemorazione di questo evento, anche al fine di non disperdere il significato della memoria storica, quale patrimonio culturale collettivo, da trasmettere e diffondere, anche tra i giovani, unitamente agli indefettibili obiettivi di educazione, formazione e partecipazione.
Quindi, signor Ministro, vorremmo che anche il Senato potesse associarsi a questi momenti di celebrazione e conoscere le scadenze previste.
PRESIDENTE. Il ministro della difesa, onorevole Guerini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GUERINI, ministro della difesa. Signor Presidente, voglio esprimere particolare apprezzamento per l'occasione che mi viene data in questa sede di rispondere a tale interrogazione, condividendo in pieno le motivazioni poste alla base del meritorio indirizzo espresso in merito dal Parlamento e appena ricordato dal senatore interrogante.
Sui simboli e sui loro significati non ci si può dividere; è anzi doveroso travasarne la forza unificatrice alle giovani generazioni, perché il messaggio che ci donano integra, rafforza e si armonizza con gli obiettivi di educazione, formazione e partecipazione, che possono rendere proprio i giovani gli attori protagonisti del ricordo di un passato nobile che, loro tramite, diviene futuro.
Nel merito dei quesiti posti, sono numerose le iniziative in cui la Difesa svolge un ruolo da protagonista o da agenzia di coordinamento e supporto, per consentire un quadro di pieno decoro agli eventi commemorativi.
Esordirei con il progetto «Milite ignoto, cittadino d'Italia», iniziativa ideata dal gruppo Medaglie d'Oro, per il tramite dell'ANCI, sostenuta anche dal Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma (Assoarma) e dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, che coinvolge le amministrazioni comunali per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. A supporto sono impegnati il Commissariato generale per le onoranze ai caduti, nonché lo Stato maggiore della difesa e i comandi militari territoriali. Sono lieto di condividere con voi il raggiungimento delle prime 2.000 adesioni da parte dei Comuni italiani. L'apertura delle celebrazioni si è già avuta lo scorso 1° giugno presso il Salone delle bandiere dell'Altare della Patria, con un evento che ha visto una partecipazione qualificata, arricchita da intellettuali, giornalisti ed attori, oltre che rappresentanti istituzionali.
Nel mese di giugno, una vettura militare storica, personalizzata con i simboli dell'anniversario, è stata impegnata nella Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, portando il simbolo del centenario nelle strade d'Italia, in un contesto prestigioso che ben gli si addice.
A sottolineare il profondo valore culturale della ricorrenza e l'obiettivo di coinvolgere i nostri concittadini più giovani, lo Stato maggiore della difesa sta organizzando, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, un convegno storico sulla figura del Milite ignoto, che sarà condotto in modalità streaming e utilizzando la realtà virtuale per una rappresentazione realistica dei contesti in cui queste vicende ebbero luogo. Inoltre, all'apertura del prossimo anno scolastico verrà indetto un concorso sul tema, che coinvolgerà tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Allo scopo di rendere idealmente omaggio ai milioni di soldati, che dalle più remote località natie raggiunsero i fronti di guerra, il prossimo 28 ottobre partirà dalla stazione ferroviaria di Aquileia il treno della memoria, che, ripercorrendo le tappe storiche del viaggio della traslazione, giungerà a Roma conducendo idealmente le spoglie del caduto.
Questa fase culminerà con la solenne manifestazione del 4 novembre, presso l'Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Questo viaggio, per il quale si deve gratitudine alle Ferrovie dello Stato e alla loro Fondazione, proseguirà verso il Sud Italia, ma è toccato prima dal convoglio, per quello che vuole essere un abbraccio unificatore all'intero Paese.
I dettagli di questa attività, della speciale mostra che verrà realizzata a novembre al Sacrario delle bandiere, dell'emissione filatelica predisposta grazie al Ministero dello sviluppo economico e della realizzazione, grazie al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Istituto poligrafico dello Stato, di un conio celebrativo, sono in corso di finalizzazione e troveranno adeguata descrizione nei prossimi mesi.
Numerose sono anche le iniziative collaterali per una serie importante di eventi che, con la necessaria attenzione alle condizioni sanitarie e il fondamentale supporto istituzionale, suggelleranno in modo indelebile i cento anni di uno dei simboli più puri e sorprendentemente moderni sui quali poggia il nostro concetto di unità nazionale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Gasparri, per due minuti.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Ministro, la ringrazio per le notizie che ha fornito al Parlamento e che offrono un quadro esaustivo ed importante delle celebrazioni. Anzi, la invito, nell'occasione del 4 novembre, che si svolgerà all'Altare della Patria, a coinvolgere le forze parlamentari: per tutti i parlamentari che vorranno partecipare, che rappresentano l'unità della Nazione, si possono agevolmente trovare spazi nei luoghi dell'Altare della Patria.
Ascoltando le sue parole - lei ha parlato del viaggio del treno che da Aquileia ripercorrerà le tappe della traslazione del corpo del Milite ignoto all'Altare della Patria - mi è venuta un'idea. Ho visto qualche volta in televisione le immagini di quel viaggio; a volte capitano a tarda notte, su Rai Storia, su canali importanti. Colgo l'occasione per invitare anche lei, come membro del Governo, e tutto il Parlamento, in particolare la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, affinché la RAI possa mostrare quelle immagini nei principali canali generalisti a maggiore diffusione, per far capire come quello fu un grande momento, dopo la guerra, di ulteriore consolidamento del sentimento di appartenenza alla Nazione.
Non è un caso, poi, che il bollettino della vittoria sia riproposto in tante sedi: anche noi lo abbiamo in un luogo di passaggio tra i palazzi del Senato, nel cortile che porta verso il palazzo delle Commissioni, a dimostrazione che in tutti i luoghi pubblici quell'evento ha segnato e scandito l'unità nazionale.
Pertanto, l'onore al Milite ignoto sarà un momento importante di riflessione, anche per le prospettive odierne e future di un'Europa che non dimentichi la storia e l'identità delle singole Nazioni.
PRESIDENTE. La senatrice Conzatti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02732 sul contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining, per tre minuti.
CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, signor ministro Orlando, propongo questa interrogazione perché un grave fatto di cronaca ha riportato alla nostra giusta attenzione il tema della molestia sui luoghi di lavoro e per sapere quale programma abbia il Governo, lei e in particolare il Ministero che guida, per rendere i posti di lavoro liberi dalle discriminazioni, dal mobbing, dallo straining; in una parola, per rendere il lavoro realmente dignitoso e i lavoratori liberi di esprimere il meglio di sé sui posti di lavoro.
L'Italia ha meritoriamente ratificato la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) con la legge n. 4 del 2021, però noi riteniamo che ancora manchino gli strumenti attuativi e delle leggi di dettaglio che rendano realmente operativi questi validissimi principi che il nostro ordinamento si è dato.
Il fatto a cui mi riferisco è successo il 4 marzo scorso in Trentino, quando una giovane ginecologa è scomparsa; le indagini sono ancora in corso, così come le ricerche. Ciò che è noto è che il giorno precedente, il 3 marzo, la dottoressa Pedri Sara (questo è il suo nome) ha rassegnato le proprie dimissioni dell'azienda sanitaria e ha raccontato ai propri familiari di essersi tolta un peso con questo gesto. Tutto il resto, tutto l'altro che sappiamo lo conosciamo grazie al meritorio lavoro dei giornalisti, della stampa che ha acceso un faro sulla vicenda e sul tema delle molestie sul luogo di lavoro. Raccontano di turni massacranti, di abusi di potere, di minacce continue e per questo il 23 giugno scorso ho interrogato il Ministro della salute, affinché potesse inviare degli ispettori all'ospedale di Trento, in particolare nel reparto di ginecologia. Il ministro Speranza ha prontamente inviato gli ispettori e stiamo attendendo di leggere la loro relazione.
Tuttavia, signor Ministro, questo fatto deve porre alla nostra attenzione un tema: anche in realtà sanitarie di grande eccellenza, che sembrano primeggiare in Italia nelle classifiche per la qualità delle prestazioni, per la competenza dei medici e degli operatori, possono accadere gravi problemi di ordine organizzativo e di qualità delle condizioni di lavoro. Mi pare dunque urgente interrogarci in questa sede sul tema giuslavoristico e capire quali tipi di tutele abbiano i lavoratori per difendersi quando vivono queste situazioni.
PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Orlando, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
ORLANDO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, desidero davvero ringraziare gli onorevoli interroganti per aver voluto, con questo atto di sindacato ispettivo, mantenere alta l'attenzione su un episodio drammatico che ha molto colpito l'opinione pubblica. Al riguardo intendo dare atto a tutte le istituzioni di essersi immediatamente attivate per fare chiarezza su quanto avvenuto e sulle eventuali responsabilità.
La vicenda di Sara Pedri impone una riflessione generale che deve essere compiuta in un'ottica di sistema. Il fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro pone in rilievo diritti e principi di rango costituzionale e diritti inviolabili dell'uomo anche nell'ambito delle formazioni sociali: il diritto alla salute e all'integrità psicofisica, il rispetto della libertà e della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica. Inoltre, è ormai unanimemente riconosciuto che tali fenomeni, oltre alle sofferenze e al disagio a carico della vittima e del suo nucleo familiare, generano ingenti costi diretti e indiretti che si traducono in criticità anche nell'ambito degli ambienti lavorativi.
Per tale motivo è stato dato un forte impulso ad intervenire sul piano normativo con l'entrata in vigore della legge n. 4 del 2021, di ratifica della convenzione ILO n. 190, al fine di introdurre una tutela adeguata del nostro ordinamento e in aderenza agli standard di prevenzione e protezione contenuti nella disciplina internazionale. A tale riguardo credo che sia importante segnalare che la convenzione stabilisce, tra gli altri, l'obbligo di adottare misure volte a conferire poteri più incisivi agli ispettorati del lavoro e ad attribuire il potere di adottare, ove necessario, misure immediatamente esecutive.
Con riferimento alla tutela del lavoratore e ad eventuali ritorsioni in ambito lavorativo, desidero segnalare che stiamo procedendo, congiuntamente con il Ministero della giustizia e con altre Amministrazioni coinvolte, al recepimento della direttiva europea n. 1937 del 2019, con il preciso scopo di assicurare un'adeguata tutela ai lavoratori che decidono di denunciare irregolarità e illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio luogo di lavoro. Condivido quindi l'opportunità di valutare l'iniziativa legislativa ad hoc, nel senso auspicato dagli interroganti, che integri le forme di tutela finora garantite in massima parte per via giurisprudenziale, al fine di uniformare la definizione della fattispecie del mobbing, ampliare la conoscenza del fenomeno, anche in relazione agli aspetti di organizzazione del lavoro, potenziare le politiche di prevenzione ed introdurre misure più efficaci di contrasto.
Si tratta di interventi che necessitano comunque di una strategia comune in materia di tutela di diritti, di salute e di sicurezza del lavoro. Occorre altresì potenziare percorsi già avviati con le parti sociali e con il consigliere di parità per l'attuazione degli impegni assunti nel contesto dell'accordo siglato nel 2016 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, il quale recepisce l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro raggiunto a livello europeo. Le parti sociali rappresentano infatti anche in quest'ambito uno snodo fondamentale per favorire la realizzazione di cambiamenti positivi sul posto di lavoro, per proteggere i lavoratori e adottare azioni e progetti che possano prevenire le condizioni generatrici di violenza.
Sono pertanto disponibile ad attivare un percorso di confronto tecnico anche con le altre amministrazioni interessate, a partire da salute e giustizia, e ovviamente offrire piena disponibilità al confronto anche rispetto ad eventuali iniziative legislative cui il Parlamento intenda dare corso.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Conzatti, per due minuti.
CONZATTI (IV-PSI). Signor Ministro, ringrazio anzitutto lei e il Ministero per l'alta attenzione rispetto al caso della dottoressa Pedri. La ringrazio altresì per l'importanza attribuita al tema delle molestie sui luoghi di lavoro.
Mi permetto in questa replica di imprimerle il senso di urgenza dettato da questo caso specifico, che forse avrebbe potuto essere evitato con delle misure più puntuali di difesa e di tutela dei lavoratori e per tutti gli altri lavoratori che hanno sofferto e che stanno soffrendo.
In particolare, Ministro, richiamo la sua attenzione sul fatto che la meritoria ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel nostro ordinamento, avvenuta con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, imprime dei principi generali alti che però necessitano di misure attuative per essere riempiti di contenuto.
Mi riferisco, ad esempio, al principio generale della tutela dei testimoni; è difficile provare una violenza o il mobbing. È altresì difficile avere dei testimoni a supporto. Per questo è importante non solo affermare il principio, ma anche dotare il nostro ordinamento di strumenti che definiscano la situazione, che siano per esempio nulli licenziamenti, demansionamenti e trasferimenti. È importante dare la necessità e quantificare i risarcimenti, non solo quelli patrimoniali, ma anche i risarcimenti dissuasivi.
Per questo, Ministro, ci sono dei disegni di legge studiati e scritti bene che il Parlamento propone all'attenzione del Governo, soprattutto a tutela di tutti i lavoratori.
PRESIDENTE. La senatrice Guidolin ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02574 sull'accesso al prepensionamento da parte degli operatori socio-sanitari, per tre minuti.
GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, al centro dell'interrogazione 3-02574 c'è la figura professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS). Ad oggi purtroppo il lavoro dell'operatore socio-sanitario non è riconosciuto come gravoso e, di conseguenza, gli OSS non possono accedere al prepensionamento in presenza degli opportuni requisiti di legge. Infatti il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, che ha provveduto alla specificazione delle professioni individuate alla lettera f), dell'allegato B, della legge n. 205 del 2017, alla voce addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza ha inserito esclusivamente il codice Istat 5.4.4.3. Questo ricomprende al suo interno la professione di operatore socioassistenziale, cosiddetto OSA, ma non quella affine, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario, indicata invece con il codice Istat 5.3.1.1.0. Quindi l'OSA può accedere al prepensionamento per aver svolto lavoro gravoso in presenza dei requisiti di legge; l'OSS, invece, pur in presenza dei requisiti di legge, non lo può fare.
Sottolineo che le due professioni differiscono esclusivamente per la maggior formazione e responsabilità che caratterizza la figura dell'operatore socio-sanitario.
Alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa, che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS. È quindi necessario superare questa ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili.
Alla luce di quanto detto, Ministro, le chiediamo anzitutto se sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita dalla legge n. 160 del 2019, e quali valutazioni stiate facendo sia lei che la commissione in parola; se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Orlando, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
ORLANDO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti pongono il tema della revisione, della classificazione e specificazione delle categorie lavorative gravose, ai sensi del decreto interministeriale del 5 febbraio 2018, con particolare riferimento al riconoscimento in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario.
Si tratta di una professionalità che svolge - nell'ambito delle proprie competenze - importanti attività di assistenza, cura e prevenzione. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge sostegni-bis, è stato riconosciuto l'inserimento della professione degli OSS nel ruolo socio-sanitario.
In via generale non vi è dubbio che occorre procedere a un aggiornamento della classificazione delle occupazioni gravose, al fine di considerare le specificità delle condizioni attuali di vita e di lavoro e garantire maggiore equità nel sistema dei benefici pensionistici. Non tutte le mansioni gravose e usuranti sono infatti oggi adeguatamente riconosciute e tutelate. Per questo, ho ritenuto prioritario attivare la commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita lo scorso novembre.
Il 5 maggio scorso è tornata a riunirsi, dopo la modifica della sua composizione conseguente alla nascita del nuovo Governo. Compito della commissione è valutare l'impatto sull'aspettativa di vita di talune condizioni di lavoro per meglio analizzare e studiare le risposte previdenziali più adatte a specifiche categorie professionali.
I lavori della commissione sono ancora in corso, essendo stato prorogato al 31 dicembre 2021 - ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 183 del 2020 - il termine previsto per la conclusione dei lavori.
Riguardo all'attività della commissione, si evidenzia comunque che, grazie al contributo tecnico-scientifico, offerto, tra gli altri, da INAIL, Istat e INPS, è attualmente in corso una puntuale ricognizione sia delle categorie per le quali sono già oggi riconosciuti i benefici pensionistici riservati alle occupazioni gravose sia nei confronti di altre che potrebbero essere ad esse assimilate in quanto caratterizzate da indici di faticosità e rischiosità particolarmente elevati.
In tale prospettiva di studio sono esaminati anche i profili finanziari connessi alla predisposizione di eventuali interventi normativi di riordino della materia, con ridefinizione pertanto delle categorie lavorative considerate gravose.
Il lavoro della commissione rappresenta quindi un'occasione molto importante per procedere a un aggiornamento del quadro delle gravosità delle attività lavorative e arrivare a un nuovo sistema che risponda alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. In tale ambito potrà essere certamente sottoposta a valutazione la richiesta degli onorevoli interroganti.
I presupposti sui quali si sta muovendo la commissione incoraggiano a pensare che tutta una serie di attività che rientrano negli indici indicati possano essere prese in considerazione. Attendiamo, però, l'esito di questo tipo di analisi, sulla base del quale sarò in grado di dare una risposta compiuta.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Guidolin, per due minuti.
GUIDOLIN (M5S). Signor Ministro, mi ritengo comunque soddisfatta della sua risposta. Ci tengo a sottolineare, come ha ricordato bene anche lei, che recentemente, nel decreto-legge sostegni-bis, abbiamo collaborato insieme per poter dare un ruolo all'operatore socio-sanitario ma anche agli assistenti sociali e ai sociologi.
Alla luce di tutto questo, sono sicura, come lei stesso ha ribadito, che verrà posta l'attenzione su questo ennesimo problema, rimediando a un errore commesso anni fa e che potrebbe dare risposte a una categoria che si è spesa molto, anche nel periodo emergenziale, insieme a infermieri e medici. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la vittoria della nazionale di calcio agli Europei, le campionesse del mondo della pallavolo under 21, il successo di Berrettini sono motivo di orgoglio e felicità per tutti noi. In questo momento così difficile, lo sport, il colore azzurro, gli azzurri, il Tricolore diventano motivo di aggregazione sociale, non di semplice tifo, ma di appartenenza ideale, nazionale e culturale.
Per questo, vorrei ringraziare tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e permettetemi di rivolgere un augurio particolare ai quattro atleti della mia città, Fiumicino. Questi atleti sono l'orgoglio di un Comune come tanti, che ha sofferto per questa pandemia, a causa della crisi del settore turistico, della ristorazione, del trasporto aereo (Alitalia a Fiumicino ha l'importante hub Leonardo da Vinci). Avere questi atleti che parteciperanno alle Olimpiadi è quindi per noi un momento di gioia. Avere dei concittadini che partecipano ad un evento sportivo così importante è un onore per la nostra città. Vorrei fare i loro nomi: Daniele Lupo, Giordana Sorrentino - una donna - per il pugilato, Francesca Milani - una donna - per il judo. Un ringraziamento speciale a Edoardo Giordano, della nazionale di scherma paralimpica. Sono degli atleti importanti della nostra città. A loro va il nostro augurio e sono convinto che tutti gli italiani tiferanno per loro e per tutti gli atleti. In questo momento lo sport è aggregazione, lo sport italiano è vincente e anche in questa occasione l'Italia vincerà. (Applausi).
CROATTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione sul tema delle discoteche e delle sale da ballo. La decisione se riaprirle o meno è un tema che le sta portando all'attenzione pubblica. In realtà, dietro questo settore c'è una generazione economica molto importante, soprattutto degli imprenditori che pagano tasse, che hanno dipendenti, che stanno facendo grandissimi investimenti.
Cito un imprenditore riminese, Enrico Galli, che nel febbraio 2020 ha acquistato una delle discoteche più importanti d'Italia e a fronte di un investimento molto alto, in 17 mesi ha aperto solo per qualche serata. È un momento molto difficile per questo settore. Il ministro Garavaglia ha dato una grande disponibilità per discutere il tema di una riapertura, in questo momento, ordinata, coordinata e precisa. Attualmente, ogni angolo delle nostre città sta diventando una discoteca assolutamente fuori controllo: ci sono feste da tutte le parti, notevoli problemi di ordine pubblico che i locali in realtà possono gestire.
Ci vuole assolutamente molta prudenza in questo momento, quindi ringrazio il Ministro per la disponibilità e per il lavoro che sta facendo con il comitato tecnico-scientifico per poter riaprire con delle linee guida corrette, perché è assolutamente importante mantenere la salute pubblica al centro di ogni dibattito.
Auspico che questo settore, che è stato colpito in maniera molto forte dalla pandemia, possa avere ristori e aiuti sufficienti. In realtà, tale settore viene sempre collegato ai giovani, ma tocca tutte le generazioni in maniera trasversale. In questo momento non lo si può lasciare indietro, ma bisogna garantirgli un aiuto e una vicinanza e ci tengo a ricordarlo perché questo settore viene sempre preso in esame per essere castigato, mentre sul tavolo ci sono delle proposte molto importanti che il Parlamento deve portare avanti.
In ambito fiscale, bisogna bloccare la cessione delle licenze che sta avvenendo in questo momento e soprattutto bisogna far rientrare questi locali nel settore della cultura, nel cui ambito avrebbero poi la possibilità di utilizzare le risorse del FUS e di ammortizzare l'IVA come tutti gli altri settori culturali e come avviene in tutti gli altri Paesi d'Europa. Bisogna soprattutto abolire la tassa sull'intrattenimento e intervenire sull'articolo 100, che è una vera problematica per questo settore. In un momento di grande difficoltà in cui si parla sempre di discoteche, bisognerebbe mettere al centro del discorso il rinnovamento di questo settore, sostenendone la riforma. (Applausi).
LOMUTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMUTI (M5S). Signor Presidente, nella Commissione giustizia stiamo lavorando sulla riforma del processo civile in maniera seria e scrupolosa e rimanendo attenti ai bisogni dei cittadini di fronte alla macchina della giustizia civile.
Parlo di un corpo di norme molto importante che interessa quasi tutti gli istituti della procedura civile e, tra questi, anche l'esecuzione civile. Abbiamo letto con amarezza quanto riportato a pagina 57 del PNRR, che riporta praticamente l'intenzione di voler abrogare la normativa attuale sulle esecuzioni. Ciò ci dispiace perché ci fa temere che vengano abrogate le norme tanto faticosamente ottenute durante questa legislatura. Riteniamo tali norme di buonsenso perché vanno a contemperare gli interessi sia del creditore che del debitore, un compito molto difficile in un campo minato, molto delicato come quello delle esecuzioni immobiliari.
Abbiamo timore che si vogliano abrogare norme come, ad esempio, la legge n. 12 del 2019, la famosa legge Bramini, o la legge n. 28 del 2020 che, insieme all'articolo 560 del codice di procedura civile, dispongono una serie di misure che intervengono sulle procedure esecutive come, ad esempio, quelle che riguardano le aste giudiziarie, che consentono all'esecutato, la cui abitazione è sottoposta a vendita agli incanti, di continuare a vivere insieme alla famiglia nella propria abitazione anche dopo l'aggiudicazione e fino a un termine congruo - penso sia di sessanta giorni - che consente all'esecutato di cercare una nuova sistemazione.
Rilevo che c'è stato un attacco all'articolo 560 del codice di procedura civile, che è osservato proprio dal sistema bancario proprio per ciò che ho appena affermato. Ricordo l'episodio, ad esempio, di Fratelli d'Italia che deposita l'emendamento che vuole l'abrogazione di quell'articolo, che poi è stato ritirato e dopo nuovamente ridepositato dai colleghi di Forza Italia. Non è una situazione di poco conto, dato che le abitazioni sottoposte agli sfratti sono circa 100.000. Ciò determina che abbiamo in Italia circa 650.000 persone che sono sottoposte allo sfratto. Di queste fanno parte sia alcuni tra i 5 milioni che vivono in totale povertà sia qualcuno dei 10 milioni che vivono sulla soglia di povertà.
Un mancato controllo della situazione potrebbe determinare una condizione di caos come, ad esempio, l'aumento dei suicidi, l'aumento nelle periferie di vere e proprie bidonville, di vivai per la criminalità organizzata. Lasciare le categorie più deboli come gli anziani, i minori e i disoccupati va a disgregare proprio l'istituto della famiglia, perché queste persone verrebbero divise nelle varie RSA, comunità e case famiglia. Queste persone, invece, contano su di noi e, quindi, faccio un appello a tutto il Parlamento e al centrosinistra di non votare norme che vadano ad abrogare la normativa attuale.
Faccio un appello a Fratelli d'Italia, che continua a essere folgorata sulla via di Damasco, non soltanto perché ritiri questi emendamenti, ma anche perché voti contro quelli che vanno in questo senso. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 27 luglio 2021
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 16,05).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (2320)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.
3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;
al comma 4, le parole: «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 5.873 milioni»;
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
«25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 27, le parole: «previste dal comma 16 al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»;
al comma 28, le parole: «dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;
al comma 29, le parole: «in 11.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 9.273 milioni di euro»;
il comma 30 è soppresso;
dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:
«30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19) - 1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.
Art. 1-ter. - (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 1-quater. - (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) - 1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 1-quinquies. - (Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) - 1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 1-sexies. - (Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione) - 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".
Art. 1-septies. - (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 2:
al comma 1:
le parole: «data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione», le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni», le parole: «alle attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività» e le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;
al comma 4, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 3:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «come da Allegato che segue» sono sostituite dalle seguenti: «nelle quote determinate dalla tabella seguente»;
nella tabella annessa, alla prima colonna, dopo la parola: «REGIONE» sono aggiunte le seguenti: «O PROVINCIA AUTONOMA» e le parole: «EMILIA ROMAGNA» sono sostituite dalle seguenti: «EMILIA-ROMAGNA»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
alla rubrica, le parole: «Incremento risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Incremento delle risorse».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali) - 1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 3-ter. - (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026) - 1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 4:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) - 1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
"Art. 6-novies. - (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali) - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020".
Art. 4-ter. - (Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori) - 1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;
alla rubrica, le parole: «Proroga riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga della riduzione».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Misure per il settore elettrico) - 1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi) - 1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 6-ter. - (Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero) - 1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;
al comma 4, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione) - 1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "servizi" sono inserite le seguenti: "e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,".
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "imprese turistico-ricettive" sono inserite le seguenti: ", le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici".
3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
Art. 7-ter. - (Aree naturali protette) - 1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «n. 62 del 9 marzo 2020",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 62 del 9 marzo 2020,"»;
alla lettera c), capoverso 4, secondo e terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali) - 1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021"».
All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: "svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV".
1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2023";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021".
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato"»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
alla rubrica, le parole: «dei termini plastic tax» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego» e le parole: «dal sisma 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Differimento della TARI) - 1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9-ter. - (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale) - 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo».
All'articolo 10:
al comma 2, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «pari a»;
al comma 3, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19», le parole: «56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «86 milioni» e dopo le parole: «a ristoro delle spese sanitarie» sono inserite le seguenti: «di sanificazione e prevenzione e»;
al comma 4, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 5, le parole: «180 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni»;
al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati,» e le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,»;
al comma 10:
alla lettera c), le parole: «punto 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando»;
alla lettera e), le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «di €» sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022";
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022";
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori"»;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. - (Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo) - 1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto "Sport nei parchi", promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 10-ter. - (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche) - 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico- finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"».
All'articolo 11:
al comma 3:
all'alinea, la parola: «apportare» è sostituita dalle seguenti: «sono apportate»;
alla lettera a), la parola: «cinquanta,» è sostituita dalla seguente: «cinquanta», le parole: «n. 394",» sono sostituite dalle seguenti: «n. 394,"» e la parola: «; infine,» è sostituita dalla seguente: «e».
Nel titolo I, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta POS) - 1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5";
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2";
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto";
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto".
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo".
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
"Art. 22-bis. - (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici) - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura".
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", asseverate dai relativi organi di controllo".
Art. 11-ter. - (Semplificazione e rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini") - 1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11-quater. - (Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.) - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 11-quinquies. - (Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni) - 1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11-sexies. - (Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione) - 1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e impoverimento del tessuto produttivo e industriale" sono soppresse;
b) le parole: "da destinare ai comuni dei" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei".
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Art. 11-septies. - (Misure per il sostegno al settore pirotecnico) - 1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Nel titolo II, all'articolo 12 è premesso il seguente:
«Art. 11-octies. - (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) - 1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:
"Art. 120-quaterdecies.1. - (Rimborso anticipato) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater";
c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:
"Art. 125-sexies. - (Rimborso anticipato) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;
alla lettera e), le parole: «superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al secondo periodo, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati) -1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
alla lettera f), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
alla lettera h), la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;
al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;
al comma 4, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;
al comma 5, la parola: «lett.» è sostituita dalla seguente: «lettere»;
al comma 6, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;
al comma 7, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso»;
al comma 8, le parole: «pari a 1.940,20» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.940,202».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese) - 1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e la durata effettiva delle garanzie medesime"».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021";
b) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2021"»;
alla rubrica, le parole: «capital gain» sono sostituite dalle seguenti: «delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021) - 1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021" sono inserite le seguenti: "fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 3, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti».
All'articolo 16:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
"5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"».
All'articolo 17:
al comma 1, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "sono investiti" sono inserite le seguenti: ", a cura della società Poste italiane Spa,";
b) le parole: "a cura di Poste Italiane Spa" sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente"».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera c), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
alla lettera g), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b),»;
al comma 2, le parole: «in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla rubrica, la parola: «iva» è sostituita dalle seguenti: «dell'IVA».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto) - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 19:
al comma 4, terzo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;
al secondo periodo, le parole: «inferiore rispetto a quello in corso» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore rispetto a quella del periodo in corso», dopo le parole: «il reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini» e dopo le parole: «del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «ai fini»;
al comma 7, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 8, le parole: «1 gennaio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «il cui progetto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto»;
al comma 9, le parole: «, 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034» sono sostituite dalle seguenti: «e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033».
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Proroga degli incentivi per le società benefit) - 1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente"».
All'articolo 20:
al comma 1, capoverso 1059-bis, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «inferiore».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» e le parole: «dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;
al comma 5, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;
al comma 8, le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari) - 1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
"Art. 32-bis. - (Morte del socio) - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter. - (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile".
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma," sono inserite le seguenti: "2534, 2535, secondo comma, primo periodo,".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
Art. 23-ter. - (Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari) - 1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
"Art. 150-quater. - (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari) - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile"».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,» al comma 2, le parole: «Al fine scongiurare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di scongiurare».
All'articolo 25:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «apportate te» sono sostituite dalle seguenti: «apportate le»;
alla lettera a), le parole: «il primo periodo, è» sono sostituite dalle seguenti: «il primo periodo è»;
al capoverso 1, le parole: «n. 808» sono sostituite dalle seguenti: «n. 808,».
Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis. - (Misure di sostegno del settore aeroportuale) - 1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «comma 2 lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b) e c),»;
alla lettera b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c),» e le parole: «n 104» sono sostituite dalle seguenti: «n. 104,»;
all'ultimo capoverso, le parole: «decreto legge n. 14 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, e, ferma restando» e, al terzo periodo, le parole: «precedente, rendicontano» sono sostituite dalle seguenti: «precedente rendicontano»;
al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 6-bis»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 27:
al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 29:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2»;
al comma 2, le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni»;
al comma 3, dopo la parola: «lettera c)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 30:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «1 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:
"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";
2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".
7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa) - 1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti"».
All'articolo 31:
al comma 1, la parola: «innovativi» è sostituita dalla seguente: «nuovi»;
al comma 3, le parole: «Gazzetta ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di "Enea Tech e Biomedical"; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricerca applicata," sono inserite le seguenti: "compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,";
2) le parole: "con particolare riferimento alle start-up" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento alle start-up";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5";
c) al comma 2:
1) dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso strumenti di partecipazione,";
2) le parole: "di progetti di innovazione e spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative di cui al comma 1";
d) al comma 4, le parole: "previa stipula" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione";
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata 'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis";
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021"»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 8, le parole: «dall'entrata in vigore di cui ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis. - (Credito d'imposta per la ricerca biomedica) - 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 31-ter. - (Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei) - 1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 31-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione) - 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: "La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e";
2) le parole: ", le modalità e i tempi" sono sostituite dalle seguenti: "e le modalità";
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana," e le parole da: "da intermediari" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane";
2) alla lettera b), le parole da: "e gli intermediari" fino a: "n. 385," sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane," e dopo le parole: "nazionali" sono inserite le seguenti: "o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana";
c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari) - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio"».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: «a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast».
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio) - 1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi».
All'articolo 33:
al comma 1, dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 34:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «susseguente al passaggio di consegne» sono sostituite dalle seguenti: «relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi»;
al comma 7, le parole: «n. 135 e fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135, e ferma restando»;
al comma 8, le parole: «le parole: "retribuiti" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «la parola: "retribuiti" è soppressa»;
al comma 9, le parole: «di conversione» sono soppresse;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti";
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni".
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini) - 1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
All'articolo 35:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 68» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».
Al titolo III, dopo l'articolo 35 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 35-bis. - (Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco) - 1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 35-ter. - (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi) - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, la parola: "400," è soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:
"401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405";
d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:
"401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
e) al comma 402, le parole: "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";
f) al comma 402-bis, le parole: "ai Fondi previsti ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto al comma 401" e le parole: "dei Fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401";
g) al comma 405, le parole: "dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401" e le parole: "ai citati commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al citato comma 401";
h) al comma 406, le parole: "di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 401".
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».
All'articolo 36:
al comma 4, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «n. 77» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 37:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti»;
al capoverso 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 44» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 1-quinquies, le parole da: «adottato» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. - (Incremento del Fondo per le non autosufficienze) - l. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 37-ter. - (Misure in favore dei lavoratori socialmente utili) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «1 giugno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;
al comma 2, dopo le parole: «in 327,2» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di trattamento di mobilità in deroga».
All'articolo 40:
al comma 1, ottavo periodo, le parole: «articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77»;
al comma 3, le parole: «dalla legge dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».
Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis. - (Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria) - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Art. 40-ter. - (Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 40-quater. - (Disposizioni per il settore marittimo) - 1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato) - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022"».
All'articolo 42:
al comma 3, alinea, è aggiunta, in fine, la seguente parola: «euro»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «750,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «848 milioni»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro»;
i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole: «e del commercio» sono inserite le seguenti: «nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»;
al comma 4, le parole: «770,0 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023»;
al comma 5, le parole: «Il beneficio previsto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «L'esonero di cui al»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. - (Contributi per i servizi della ristorazione collettiva) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 43-ter. - (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica) - 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «Comitato Olimpico Nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato olimpico nazionale italiano»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 7, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute», le parole: «ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali siano state riconosciute le indennità», dopo le parole: «legge 17 luglio 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 77,», dopo le parole: «legge 13 ottobre 2020,» sono inserite le seguenti: «n. 126,» e le parole: «decreto 28 ottobre 2020 n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,»;
al comma 8, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e Salute S.p.A.»;
al comma 9, le parole: «Si considera» sono sostituite dalle seguenti: «Si considerano»;
al comma 10, le parole: «dal Ministro» sono soppresse;
al comma 13, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e Salute S.p.A.».
All'articolo 45:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le cui azioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e, al terzo periodo, la parola: «2022si» è sostituita dalle seguenti: «2022 si».
All'articolo 46:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;
alla lettera c), numero 2), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 4, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis. - (Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa) - 1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1».
All'articolo 48:
al comma 3, le parole: «tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis. - (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti) - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 49:
al comma 1, le parole: «All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;
al comma 2, le parole: «mediante 77» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 77»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 50:
al comma 1, le parole: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari»;
al comma 2, le parole: «10.000.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui».
Al titolo IV, dopo l'articolo 50 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 50-bis. - (Misure in materia di tutela del lavoro) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.
Art. 50-ter - (Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza") - 1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 50-quater. - (Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria) - 1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 51:
al comma 5, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 7, alinea, le parole: «delle infrastrutture e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità»;
al comma 9, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».
Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "monitoraggio della spesa pubblica" sono inserite le seguenti: "nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica", dopo le parole: "dalla legge 6 agosto 2008, n. 133," sono inserite le seguenti: "alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135," e la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611"».
All'articolo 52:
al comma 1, le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero», le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni», le parole: «alla BDAP» sono sostituite dalle seguenti: «alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)», le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e le parole: «30 giorni dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»;
al comma 4, le parole: «506,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «666,5 milioni» e le parole: «2021, e di» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e a».
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. - (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario) - 1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
"843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021".
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo».
All'articolo 53:
al comma 1, lettera c), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili».
Dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis. - (Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario) - 1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 54-ter. - (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana) - 1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 55:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;
al comma 2, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
Dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
«Art. 56-bis. - (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche) - 1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
Art. 56-ter. - (Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali) - 1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".
Art. 56-quater. - (Misure in favore degli enti locali) - 1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 57:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,».
Al titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis. - (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva) - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020"».
All'articolo 58:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:
"Art. 419. - (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti: "vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 è abrogato»;
la lettera c) è soppressa;
alla lettera i), alinea, le parole: «con modificazioni, alla» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni, dalla»;
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «, alle scuole dell'infanzia e» e le parole: «50 milioni di euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche paritarie» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia,» e le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 è sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 è sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021";
c) il comma 625 è abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis. - (Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) - 1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».
All'articolo 59:
al comma 2, il segno: «%» ovunque ricorre, è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»;
al comma 10, lettera d), le parole: «a concorso;» sono sostituite dalle seguenti: «a concorso.»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»;
al comma 11, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;
al comma 12, le parole: «percorso di formazione prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di formazione e di prova»;
al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 16, le parole: «a fronte di gruppi di candidati superiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta»;
al comma 18, al primo periodo, le parole: «, anche in deroga al secondo periodo del comma 13» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Ministro per le» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la».
All'articolo 60:
al comma 3, le parole: «dalla legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla rubrica, le parole: «della ricerca e, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca nonché».
Dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - (Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) - 1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
"536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539".
Art. 60-ter. - (Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno) - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 61:
al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 62:
al comma 1, lettera a), le parole: «a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
al comma 1, lettera b), capoverso lettera b):
all'alinea, le parole: «sono infine aggiunti i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole»;
al capoverso lettera c), le parole: «inerenti l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attività»;
al comma 2, le parole: «a decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».
Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Centro italiano di ricerca per l'automotive) - 1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77».
All'articolo 63:
al comma 2, le parole: «riparto delle risorse ai» sono sostituite dalle seguenti: «riparto delle risorse tra i» e le parole: «quelle di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle di recupero».
Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. - (Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica) - 1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione"».
All'articolo 64:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
il secondo periodo è soppresso;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
al comma 6, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica» e la parola: «castale» è sostituita dalla seguente: «catastale»;
al comma 9, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 10, le parole: «Presidente della repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»;
al comma 12, le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 13, le parole: «del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 12» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 65
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parte corrente» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
"3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma"»;
al comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale"»;
al comma 6, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 7, le parole: «8,65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,95 milioni» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
«Art. 65-bis. - (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico) - 1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 66:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;
al comma 8, lettera d), le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;
al comma 10, le parole: «la percezione» sono sostituite dalle seguenti: «il percepimento»;
al comma 13, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio» e le parole: «di lavoro di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro»;
al comma 16, dopo le parole: «commi da 7 a 15» è inserita la seguente: «non»;
al comma 17:
alla lettera a), numero 2):
al capoverso 15-ter, le parole: «superiore quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a quattro volte» e dopo le parole: «d'ufficio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 15-quater, le parole: «fino a del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza del requisito»;
alla lettera b), numero 2), capoverso 2-bis:
alla lettera a), le parole: «attività di insegnamento retribuite o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività retribuite di insegnamento o di formazione»;
alla lettera b), le parole: «o di attività educativa collegate» sono sostituite dalle seguenti: «o di attività educative collegate»;
alla lettera c), capoverso, le parole: «Ai fini dell'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «7. Ai fini dell'accesso»;
al comma 20, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 19»;
al comma 21, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutato» e le parole: «53,7 milione» sono sostituite dalle seguenti: «53,7 milioni».
All'articolo 67:
al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 6, le parole: «credito d'imposta medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta di cui ai medesimi commi»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto- legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2021. Fino alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo"»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi"».
al comma 12, le parole: «rinvenienti dal comma 11, a tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dal comma 11. A tal fine»;
al comma 13, terzo periodo, le parole: «sulla quota», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla quota»;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: "per i successivi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021"».
Al titolo VII, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:
«Art. 67-bis. - (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - 1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
All'articolo 68:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ", 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e 2020";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 6, le parole: «ottanta percento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
al comma 7, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 8, le parole: «pari ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;
al comma 9, le parole: «dopo le parole "e condotte" sono aggiunte "da una donna oppure" e dopo le parole "quote di partecipazione," sono aggiunte "da donne e"» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole: "e condotte" sono inserite le seguenti: "da una donna oppure" e dopo le parole: "quote di partecipazione," sono inserite le seguenti: "da donne e"»;
al comma 13, capoverso, le parole: «Allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Allo scopo»;
al comma 14, capoverso 2-bis, dopo le parole: «di vigenza» è inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e 2020" sono inserite le seguenti: "nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021".
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
Dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis. - (Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura) - 1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 68-ter. - (Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) - 1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Art. 68-quater. - (Misure a sostegno del settore della birra artigianale) - 1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 69:
al comma 4, le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero».
All'articolo 70:
al comma 1, le parole: «epidemia da» sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di».
All'articolo 71:
al comma 1, le parole: «gelate e brinate» sono sostituite dalle seguenti: «gelate, brinate e grandinate», dopo la parola: «aprile» sono inserite le seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «gelo brina» sono sostituite dalle seguenti: «gelo, brina e grandine»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese agricole che hanno subìto danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa»;
al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 102 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «incrementata di 105 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 73:
al comma 1, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 5, le parole: «tra il 1° maggio 2021 al» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio 2021 e il»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: "per ogni lavoratore" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021".
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 7, le parole: «l'anno 2021, 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2021 e in 7 milioni».
Nel titolo VIII, dopo l'articolo 73 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 73-bis. - (Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori) - 1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come "ponte Morandi", avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonché dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 73-ter. - (Disposizioni urgenti per il settore ferroviario) - 1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
Art. 73-quater. - (Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera) - 1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 73-quinquies. - (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";
b) al comma 657, le parole: "al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km | Contributo (euro) |
0-60 | 2000 |
61-90 | 1000 |
91-160 | 750 |
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».
All'articolo 74:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 7 e al comma 8, le parole: «Prefetture-U.t.G.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prefetture - uffici territoriali del Governo»;
al comma 10, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
Dopo l'articolo 74 sono inseriti i seguenti:
«Art. 74-bis. - (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Art. 74-ter. - (Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate) - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».
All'articolo 75:
al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 137 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - (Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero) - 1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";
2) il quinto comma è abrogato;
b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
"Art. 211. - (Assicurazioni) - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente".
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
All'articolo 76:
al comma 5, primo e terzo periodo, le parole: «in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa».
All'articolo 77:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «euro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2021»;
al comma 8, la parola: «valutati» è sostituita dalle seguenti: «sono valutati»;
al comma 9, le parole: «traferite/versate» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite o versate»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
«Art. 77-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».
ARTICOLI DA 1 A 78 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
TITOLO I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI
Articolo 1.
(Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.».
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)
1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.
Articolo 1-ter.
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 1-quater.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 1-quinquies.
(Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 1-sexies.
(Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».
Articolo 1-septies.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 2.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 2-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 3.
(Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)
1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | QUOTA SPETTANTE |
BOLZANO | € 26.600.000 |
TRENTO | € 20.900.000 |
VENETO | € 10.068.310 |
LOMBARDIA | € 9.776.882 |
VALLE D'AOSTA | € 8.304.614 |
PIEMONTE | € 7.633.285 |
ABRUZZO | € 3.679.154 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | € 2.354.107 |
EMILIA-ROMAGNA | € 2.308.240 |
MARCHE | € 1.717.317 |
TOSCANA | € 1.574.668 |
SICILIA | € 1.266.773 |
BASILICATA | € 1.051.550 |
UMBRIA | € 949.254 |
CALABRIA | € 690.868 |
CAMPANIA | € 461.343 |
MOLISE | € 254.017 |
LIGURIA | € 218.587 |
LAZIO | € 106.721 |
SARDEGNA | € 62.725 |
PUGLIA | € 21.585 |
TOTALE | € 100.000.000 |
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 3-bis.
(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 3-ter.
(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026)
1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali è eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 4.
(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 4-bis.
(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)
1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies. - (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali) - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».
Articolo 4-ter.
(Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori)
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 5.
(Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 5-bis.
(Misure per il settore elettrico)
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
Articolo 6.
(Agevolazioni Tari)
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 6-ter.
(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 7.
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro.
2. All'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per i beni e le attività culturali e per il» sono sostituite dalla seguente «del».
3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte le parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator».
4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica.
5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «per i due periodi di imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022».
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 7-bis.
(Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)
1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici».
3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
Articolo 7-ter.
(Aree naturali protette)
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 8.
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,» sono inserite le seguenti: «ed a quello in corso al 31 dicembre 2021,»; le parole «in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di spettanza del beneficio»; le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;
b) al comma 3, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di maturazione»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 8-bis.
(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)
1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».
Articolo 9.
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV».
1-quinquies. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021».
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 9-bis.
(Differimento della TARI)
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 9-ter.
(Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
Articolo 10.
(Misure di sostegno al settore sportivo)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, è istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.»;
d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I benefìci accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022»;
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori».
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 10-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo)
1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1o marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 10-ter.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».
Articolo 11.
(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)
1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole «dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,» e dopo la parola «criteri» è inserita la seguente: «selettivi»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e»;
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 11-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. - (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici) - 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennità prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, asseverate dai relativi organi di controllo».
Articolo 11-ter.
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 11-quater.
(Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 11-quinquies.
(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 11-sexies.
(Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione)
1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e industriale» sono soppresse;
b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei».
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Articolo 11-septies.
(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)
1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
TITOLO II
MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Articolo 11-octies.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente:
«Art. 120-quaterdecies.1. - (Rimborso anticipato) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:
«1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater»;
c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 125-sexies. - (Rimborso anticipato) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Articolo 12.
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 12-bis.
(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)
1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
Articolo 13.
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole «non superiore a 6 anni» sono aggiunte le seguenti «ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»;
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»;
d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole «trenta per cento» sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) all'articolo 1-bis.1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e l)»;
f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento.»;
g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.».
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole «con copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento,» e dopo le parole «con durata analoga al finanziamento» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»;
i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese».
4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole «per finanziamenti sotto qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi portafogli di finanziamenti,».
5. Per le finalità di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.
6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».
7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 13-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)
1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e la durata effettiva delle garanzie medesime».
Articolo 14.
(Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative)
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021».
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 14-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)
1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 15.
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)
1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 16.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019».
Articolo 17.
(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)
1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidità,».
2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a cura della società Poste italiane Spa,»;
b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».
Articolo 18.
(Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)
1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.»;
c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: «10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;
g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, lettera b),».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 18-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 19.
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 19-bis.
(Proroga degli incentivi per le società benefit)
1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».
Articolo 20.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente:
«1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.».
2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 21.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)
1. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
6. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.
12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 22.
(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)
1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 23.
(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)
1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse.
Articolo 23-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)
1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 32-bis. - (Morte del socio) - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter. - (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile».
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,» sono inserite le seguenti: «2534, 2535, secondo comma, primo periodo,».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.
Articolo 23-ter.
(Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)
1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Art. 150-quater. - (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari) - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
Articolo 24.
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)
1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 25.
(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.».
b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 25-bis.
(Misure di sostegno del settore aeroportuale)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
TITOLO III
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Articolo 26.
(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)
1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 27.
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)
1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 28.
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima)
1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 29.
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.
Articolo 30.
(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.
1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica.
3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presìdi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.
4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918.
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 può essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalità di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207».
7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:
«996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»;
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo»;
2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo».
7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 30-bis.
(Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa)
1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti».
Articolo 31.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)
1. Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Tech e Biomedical»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical.
7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le seguenti: «compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»;
2) le parole: «con particolare riferimento alle start-up» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della Fondazione di cui al comma 5»;
c) al comma 2:
1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso strumenti di partecipazione,»;
2) le parole: «di progetti di innovazione e spin-off» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «previa stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite stipulazione»;
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical è adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico può procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»;
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 31-bis.
(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 31-ter.
(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)
1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 31-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»;
2) le parole: «, le modalità e i tempi» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità»;
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono inserite le seguenti: «e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane»;
2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n. 385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole: «nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana»;
c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari) - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio».
Articolo 32.
(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 32-bis.
(Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)
1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
Articolo 33.
(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 33-bis.
(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 34.
(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)
1. Per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.
5. Le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: «retribuiti» è soppressa e le parole «Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità ovvero con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 34-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)
1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Articolo 35.
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».
b) alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento.».
2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Articolo 35-bis.
(Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco)
1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
«431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 35-ter.
(Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, la parola: «400,» è soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:
«401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405»;
d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:
«401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401» e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»;
g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e le parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 401»;
h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401».
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Articolo 36.
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)
1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 37.
(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-sexies. L'indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 37-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 37-ter.
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale.
Articolo 38.
(Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga)
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 39.
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «500 unità» e «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità» e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «3,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 40.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)
1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subìto un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 40-bis.
(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 40-ter.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 40-quater.
(Disposizioni per il settore marittimo)
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 41.
(Contratto di rioccupazione)
1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 41-bis.
(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».
Articolo 42.
(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 43.
(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo)
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.
Articolo 43-bis.
(Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 43-ter.
(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)
1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 44.
(Indennità per i collaboratori sportivi)
1. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
4. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla società Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, né ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del predetto decreto.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.
13. Le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.
Articolo 45.
(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 46.
(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il direttore»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.»;
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»;
d) l'articolo 8 è abrogato.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 47.
(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Articolo 47-bis.
(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)
1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.
Articolo 48.
(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)
1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Scuole dei mestieri».
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 48-bis.
(Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 49.
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021»;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 50.
(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 50-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.
Articolo 50-ter.
(Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 50-quater.
(Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria)
1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
TITOLO V
ENTI TERRITORIALI
Articolo 51.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto è determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4 nonché le modalità di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 51-bis.
(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «alla società di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle ulteriori attività svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
Articolo 52.
(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 52-bis.
(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)
1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021».
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo.
Articolo 53.
(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 54.
(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)
1. Nell'anno 2021 è corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 54-bis.
(Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario)
1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 54-ter.
(Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)
1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 55.
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «350 milioni di euro»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.».
2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 56.
(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)
1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.».
2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 56-bis.
(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)
1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
Articolo 56-ter.
(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».
Articolo 56-quater.
(Misure in favore degli enti locali)
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 57.
(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:
Regioni e Province autonome | Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro) |
Valle d'Aosta | 6,78 |
Provincia di Trento | 28,67 |
Provincia di Bolzano | 29,88 |
Friuli-Venezia Giulia | 43,45 |
Sicilia | 63,00 |
Sardegna | 88,22 |
TOTALE | 260,00 |
Articolo 57-bis.
(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020».
TITOLO VI
GIOVANI, SCUOLA E RICERCA
Articolo 58.
(Misure urgenti per la scuola)
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:
«Art. 419. - (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»;
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse;
2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;
2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione»;
2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»;
3.1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;
3.1.4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione»;
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»;
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi a concorso»;
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 è abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis è abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»;
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti».
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 è sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»;
b) il comma 624 è sostituito dal seguente:
«624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
c) il comma 625 è abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 58-bis.
(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)
1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
Articolo 59.
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)
1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto | Numero posti |
A020 - Fisica | 282 |
A026 - Matematica | 1005 |
A027 - Matematica e fisica | 815 |
A028 - Matematica e scienze | 3124 |
A041 - Scienze e tecnologie informatiche | 903 |
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonché dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
17 Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato.
Articolo 60.
(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria».
3. All'articolo 19 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale».
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo «Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.» è soppresso.
Articolo 60-bis.
(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».
Articolo 60-ter.
(Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 61.
(Fondo italiano per la scienza)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano per la scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e «Advanced Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 62.
(Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)
1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la collaborazione con» sono inserite le seguenti «università e» e le parole «anche mediante attività d'insegnamento e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante attività di formazione»
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Il Centro promuove e organizza attività di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attività del Centro.»
c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Politecnico di Torino è identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, è individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino è tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 62-bis.
(Centro italiano di ricerca per l'automotive)
1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna alla fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.
Articolo 63.
(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
5. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per l'anno 2022.
6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»;
7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».
8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Articolo 63-bis.
(Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
Articolo 64.
(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno compiuto trentasei anni di età.».
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
TITOLO VII
CULTURA
Articolo 65.
(Misure urgenti per la cultura)
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
b) il comma 2 è abrogato.
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;
a) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.»;
b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.».
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro» sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni».
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 65-bis.
(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 66.
(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)
1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe».
3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,» e le parole «lire 130.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 100».
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
«59-bis. - (Lavoro nel settore dello spettacolo) - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennità di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità.
11. L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
12. L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennità di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «45 contributi» e le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»;
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
«15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.»
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti: «90 contributi»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
c) all'articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché» e, dopo le parole «sono adeguate», sono inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,»
b) al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e il Ministro della cultura».
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 67.
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)
1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalità ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo».
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612 e 613 sono abrogati.
11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».
Articolo 67-bis.
(Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
TITOLO VIII
AGRICOLTURA E TRASPORTI
Articolo 68.
(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e 2020»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera ì) del medesimo comma, si applicano nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefìci accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.».
4. Al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto è erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte» sono inserite le seguenti: «da una donna oppure» e dopo le parole: «quote di partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)».
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
«2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.»;
«2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.».
15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 68-bis.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)
1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 68-ter.
(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.
Articolo 68-quater.
(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)
1. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 69.
(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)
1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità una tantum di 950 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 70.
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 71.
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)
1. Le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le imprese agricole che hanno subìto danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021.
3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 72.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 73.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)
1. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
3. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla compensazione:
a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subìti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subìti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma.
6. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.»
6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonché di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «e fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021». Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7 milioni di euro per l'anno 2022.
8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 73-bis.
(Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori)
1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonché dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 73-ter.
(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)
1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
Articolo 73-quater.
(Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera)
1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonché dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorità di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 73-quinquies.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km | Contributo (euro) |
0-60 | 2000 |
61-90 | 1000 |
91-160 | 750 |
3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 74.
(Proroga del contingente «Strade sicure» e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture - uffici territoriali del Governo, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000.
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle prefetture - uffici territoriali del Governo e lo svolgimento dei compiti affidati, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette prefetture - uffici territoriali del Governo.
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalità economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Articolo 74-bis.
(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 74-ter.
(Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate)
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
Articolo 75.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività di cui al comma 1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente.».
Articolo 75-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)
1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»;
2) il quinto comma è abrogato;
b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
«Art. 211. - (Assicurazioni) - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 76.
(Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa)
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole «, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,» e le parole «, con riferimento alle predette entrate,» sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. È fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subìti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.
11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 77.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 77-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Articolo 78.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» con le seguenti: «presentano istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41».
1.2
Precluso
Sostituire i commi da 16 a 25 con i seguenti:
«16. Agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è riconosciuto un contributo a fondo perduto aggiuntivo.
17. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato in misura pari alla differenza tra il cento per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente o del minor termine dall'inizio dell'attività ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, se tale differenza risulta positiva.
18. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto aggiuntivo di cui ai commi 16 e 17, i soggetti interessati presentano la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
19. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 6-quater dell'articolo 4 del medesimo DPR nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
20. Il contributo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.3
Precluso
Al comma 19 e al comma 20 sostituire le parole: «a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019» con le seguenti: «alla media del triennio precedente».
1.4
Precluso
Al comma 19, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Nel caso in cui si tratti di attività intraprese nell'anno 2020 tale condizione non è richiesta e il contributo a fondo perduto sarà definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
1.6
Precluso
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
«24-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che presentano per conto del soggetto interessato la dichiarazione dei redditi di cui al comma 24, nei termini stabiliti dallo stesso comma, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
24-ter. Il contributo di cui al comma 24-bis è determinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 20».
1.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni;
a) al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di».
1.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 30-bis le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;
b) al comma 30-quater le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di».
G1.1
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 2011 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) della legge n. 44 del 2012 di conversione del decreto legislativo n. 16 del 2012, stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Considerato che:
recentemente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4166/2020 e 20130/2020 ha ribadito, come già sostenuto dall'Ufficio Tributi comunale, che per poter beneficiare delle agevolazioni/esenzioni previste per l'abitazione principale è necessario che l'intero nucleo familiare del possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente nella stessa unità immobiliare;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure volte a chiarire che le agevolazioni richiamate in premessa trovino applicazione ad un solo immobile anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente nella medesima abitazione, avendo i coniugi stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora in comuni diversi, attribuendo lo stesso trattamento agevolativo sia che le residenze e dimore coniugali si trovino nello stesso comune sia che si trovino in comuni diversi.
G1.2
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il meccanismo che regola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola attualmente vigente rende poco conveniente per i lavoratori superare la soglia di 182 giornate di lavoro nell'anno, in quanto le giornate che vengono effettuate oltre questa soglia determinano la diminuzione dell'importo percepito;
a titolo esemplificativo, un lavoratore che ha versato i contributi per 200 giornate, percepirà la stessa cifra di un lavoratore che ha lavorato per 164 giornate, rendendo di fatto disincentivante per il lavoratore la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro e favorendo la propensione al lavoro in nera, anche, purtroppo con la connivenza di aziende senza scrupoli che approfittando della situazione per evitare di pagare le giornate contributive;
è evidente come le conseguenze di tale sistema volgano a discapito delle aziende strutturate e serie che in determinate situazioni queste si trovano a dover fronteggiare carenze di personale specializzato, con gravi ricadute economiche;
ferme restando le norme attualmente vigenti per l'erogazione della disoccupazione agricola, appare opportuno valutare l'opportunità di variare il sistema di computo delle giornate oltre la soglia oggi attualmente prevista, in modo tale che al lavoratore che oltrepassa le 182 giornate dichiarate, non siano decurtate dal calcolo della disoccupazione le giornate di lavoro svolte in più;
al fine di favorire l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate potrebbe essere anzi conveniente l'introduzione di un sistema incentivante in base al quale il lavoratore possa percepire 10 euro al giorno in più per ogni giornata dichiarata dal datore di lavoro, fino a un massimo di 230 giornate;
le ulteriori 10 euro che il lavoratore riceverebbe non determinerebbero l'emersione di oneri a carico del datore di lavoro né a carico della finanza pubblica, considerando che questo verserebbe circa 15 euro al giorno di contributo per ogni giornata dichiarata;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, al fine di contrastare l'emersione di prestazioni lavorative non denunciate, di rivedere il meccanismo di calcolo dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola nelle forme e modalità illustrate in premessa.
G1.3
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;
questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;
un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;
il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;
per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, durante la prima lettura alla Camera sono stati approvati emendamenti volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.
G1.4
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incrocio di domanda e offerta;
molte imprese non riescono a trovare personale da impiegare per la stagione ormai avviata;
ci sono persone che pur di non perdere l'istituto ottenuto, che sia reddito di cittadinanza, cassa integrazione o altro, chiedono un'assunzione in nero;
occorre, pertanto, rivedere il sistema delle misure di sostegno al reddito
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere misure premiali ai titolari di imprese che assumo lavoratori percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, disponendo per i percettori di tali misure il decadimento dalle stesse in caso di rifiuto dell'offerta lavorativa.
G1.5
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
le imprese operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, pur avendo segnali di ripresa, sta scontando il problema di mancato incrocio di domanda e offerta;
occorre operare una revisione delle modalità di impiegare il personale già dipendente delle imprese del turismo attraverso, ad esempio, il mantenimento in essere di tutti gli ammortizzatori sociali che attualmente percepiscono. In questo modo il vantaggio sarebbe per le imprese e per lo Stato perché nell'ipotesi in cui un dipendente percepisse prima della pandemia 1500 euro netti di stipendio ed oggi ne percepisce tramite, cassa integrazione 900 euro, l'imprenditore dovrebbe versare la differenza quindi di 600 euro più ovviamente la tassazione prevista. In questo caso la tassazione tornerebbe nelle casse dello Stato che andrebbe quindi a ridurre l'importo versato per la cassa integrazione. Le imprese avrebbero un grande beneficio del risparmio e il lavoratore potrebbe tornare regolarmente al lavoro con lo stipendio pieno. È evidente che per questo importante provvedimento le imprese si dovranno impegnare al mantenimento dei livelli occupazionali precrisi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa.
G1.6
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il problema maggiore in questa fase di lieve ripresa del mercato del lavoro e in vista dello sblocco dei licenziamenti occorre prevedere misure che incentivino l'occupazione stabile;
occorre prevedere una vera drastica riduzione del c.d. cuneo fiscale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una forte riduzione del cuneo fiscale sulla quota a carico del datore di lavoro e su quella a carico del lavoratore per almeno i primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o dalla data della nuova assunzione del lavoratore.
G1.7
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
premesso che:
ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 165 del 1997 per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato;
il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, ha introdotto una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165 del 1997 richiamato, al fine di estendere anche alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
l'INPS ha interpretato la predetta disposizione come norma speciale, escludendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare urgenti misure normative volte ad estendere anche ai Vigili del fuoco di Trento e Bolzano l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze annate e per Forza di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
G1.8
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
premesso che:
con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS;
l'INPS, avverso tale decisione, ha fatto ricorso lamentando la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione;
con sentenza del 15 ottobre 2019, n. 26039 la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'INPS;
considerato che:
sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto ad estendere tale pronuncia della Corte di Cassazione a tutti i soggetti ricadenti in tale fattispecie;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riconoscere la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
G1.9
Mallegni, Damiani, Modena, Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Zuliani
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, in relazione al periodo di emergenza epidemiologica, di reintrodurre i contratti a tempo determinato senza l'obbligo del passaggio a tempo indeterminato dopo la seconda riconferma.
G1.10
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo I del decreto-legge in esame reca una serie di provvedimenti volti a sostenere la ripresa economica, mediante la corresponsione di fondi perduti, sgravi fiscali e incentivi finalizzati al contrasto degli effetti economici negativi conseguenti alla pandemia dal virus COVID-19;
considerato che:
nella Costituzione italiana la dignità dell'individuo è al centro di numerose disposizioni. In particolare nell'articolo 36 della Costituzione essa è declinata in termini di equità della retribuzione del lavoratore, dovendo essere correlata sia alla qualità che alla quantità del lavoro prestato, sia alla necessità di assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;
in Italia si è assistito ad un fenomeno di apertura al mercato concorrenziale che tuttavia non sempre ha determinato una reale e legittima competizione tra gli agenti del mercato; inoltre, spesso, si è registrata una scarsa vigilanza dello Stato relativamente al corretto operare degli stessi;
nel settore dei professionisti, la cui attività è strettamente connessa all'iscrizione agli ordini professionali, si è registrata, sovente, una vera e propria competizione «al ribasso», mediante la pratica di prezzi per le prestazioni professionali, lesive del principio di dignità di cui all'articolo 36 della Costituzione;
considerato inoltre che:
questa situazione si è aggravata in-seguito all'amplificazione degli effetti economici negativi scaturenti dalla diffusione del virus COVID-19;
il professionista assume, dunque, la posizione di soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, privato o pubblico, in un contesto economico segnato da una sensibile diminuzione dei redditi, frutto della crisi economica ciclica aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria in atto;
è di drammatica attualità ed urgenza la necessità dell'introduzione dell'istituto dell'equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;
si tratta di una misura che è finalizzata a tutelare, indirettamente, anche i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte ad introdurre una nuova normativa sull'equo compenso nelle attività professionali la quale preveda in particolare:
a) la rimessione della valutazione circa l'equità del compenso ad un comitato permanente costituito nell'ambito del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, già istituito con la recente legge n. 81 del 2017;
b) la sanzione della nullità testuale parziaria, operante a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, di ogni clausola o patto che, prevedendo un compenso non equo, determini uno squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, fermo restando le ulteriori parti del contratto.
G1.11
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha avuto un impatto deleterio sull'intero tessuto economico;
alcune categorie di cittadini, tuttavia, hanno risentito maggiormente degli effetti negativi causati dalla pandemia e dalle restrizioni che sono state adottate dal Governo per farvi fronte;
è il caso, tra le altre, delle lavoratrici femminili: sono noti a tutti i dati riportati dall'Istat nel febbraio scorso all'interno del Report lavoro, concernenti in particolare la diminuzione dell'occupazione durante l'anno 2020. Il valore più allarmante, per citare un esempio lampante, è stato quello del mese di dicembre: su 101 mila occupati in meno, ben 99 mila sono state donne;
considerato che:
le riflessioni espresse in premessa non possono che condurre ad una riflessione circa l'importanza assunta dalle donne nel contesto sociale ed economico del Paese: tale contesto è risultato fortemente alterato durante i mesi interessati dalla pandemia, durante i quali gli sforzi che il mondo femminile ha dovuto sostenere per far fronte alle difficoltà lavorative hanno subito un preoccupante incremento;
per questi motivi, ora più che mai si rendono necessarie misure di sostegno economico a favore delle lavoratrici, al fine di garantirne il necessario supporto consentendone il corretto impiego e l'adeguata valorizzazione in tutti i settori socio-economici,
impegna il governo:
a prevedere che, limitatamente all'anno 2021, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro cinquemila annui, non concorrano a determinare l'ISEE o l'ICEF.
G1.12
Arrigoni, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2320 di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il provvedimento in esame, con le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, interviene anche in materia di trasporto sostenibile rinnovando gli incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi meno inquinanti;
il parco auto circolante italiano resta il più vecchio d'Europa, con un'età media delle auto di oltre 10 anni, con impatti negativi in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera;
la crisi economica derivante dalla pandemia da COVID inoltre ha impattato negativamente anche sull'acquisto di auto nuove, rallentando ulteriormente il ricambio e il rinnovo del parco auto circolante nel nostro paese, limitando quindi gli attesi e necessari benefici ambientali;
risulta pertanto necessario identificare tutte quelle misure coordinate che possano consentire di ottenere effetti reali e significativi in termini di riduzione delle emissioni sia di CO2 che degli altri inquinanti atmosferici, in primo luogo delle polveri sottili,
considerato che:
l'Italia può contare su un'eccellenza nazionale rappresentata dal settore dei carburanti alternativi gassosi quali il GPL e il gas naturale, sia in termini industriali che di disponibilità della rete di distribuzione degli stessi;
gli obiettivi ambiziosi in termini di mobilità sostenibile possono essere raggiunti con interventi ad ampio spettro, che considerino le diverse opzioni disponibili, dopo un'attenta valutazione costi/benefici;
i carburanti gassosi GPL e gas naturale consentono di convertire a gas i veicoli alimentati a benzina e gasolio più vetusti, con immediati benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, rappresentano un'alternativa valida per quella fascia di popolazione con basso potere di spesa che non potrebbe comunque accedere all'acquisto di un'auto nuova seppure incentivato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, necessarie a ridurre l'inquinamento dell'aria e gli impatti degli inquinanti climalteranti dal trasporto stradale.
G1.13
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
le imprese italiane sono state colpite da una notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica;
occorrerebbe introdurre la possibilità di «superdedurre» le spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre la possibilità innalzare i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa.
G1.14
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il pieno inserimento delle persone portatrici di handicap nella vita sociale e il ripristinare a loro favore l'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili;
per l'Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale, che all'articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impedisciti il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Ricordiamo tra le altre: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato; infine ricordiamo la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
è, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 70.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato;
ancora oggi purtroppo si continua a incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno «status differenziato» quasi da proteggere e non una disabilità da affrontare con un adeguato protocollo sanitario e logopedico finendo così, inevitabilmente, non ad offrire tutele ai soggetti che presentano tale disabilità ma assicurandone la permanenza dello stesso fattore diversificante. Perché se è vero che nonostante i notevoli progressi della scienza medica e delle nuove tecnologie protesiche la disabilità permane (tolte le protesi la persona sorda rimane tale) è anche vero che oggi il superamento dell'handicap, mancanza della parola, è possibile;
si ritiene che il diritto alla salute vada «perseguito» e non genericamente «promosso». Perseguito attraverso piani unificati e standardizzati, nazionali, articolati a livello regionale per approntare servizi e prestazioni universali su tutto il territorio nazionale;
ci si interroga sulle motivazioni del perché ancora oggi, le persone sorde (bambini e adulti) debbano accontentarsi di protesi acustiche definite sulla base di un nomenclatore tariffario del 1999, mentre i bambini con deficit uditivo grave e profondo dalla nascita dovrebbero ricevere quanto prima una protesizzazione efficace ed efficiente: una protesi acustica (entro 6-9 mesi di età) o un impianto cocleare (entro 12-18 mesi di età), tutto ciò per sfruttare al meglio il breve periodo di sviluppo dei centri cerebrali uditivi e del linguaggio nei primi anni di vita;
inoltre si ritiene opportuno che la logopedia, necessaria nei processi abilitatiti o riabilitativi per lo sviluppo del linguaggio, debba essere accessibile a tutti i disabili uditivi e non solo ai più fortunati o ai più abbienti in quanto attualmente garantita a macchia di leopardo sul territorio nazionale oppure solo e soltanto sotto fauna di prestazione privata, a pagamento,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.
G1.15
Mallegni, Damiani, Modena, Ferro, Saccone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Zuliani
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
le imprese operanti nel turismo, negli eventi e nel wedding sono quelle che hanno avuto e stanno avendo difficoltà nel reperire personale per la stagione ormai avviata;
le attività stagionali sono caratterizzate dalla imprevedibilità e hanno bisogno di forme semplificate per reperire personale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di reintrodurre nel nostro ordinamento lo strumento dei voucher, sotto forma di buoni orario, per le categorie del turismo, degli eventi e del wedding.
G1.16
Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
considerato che:
le attività produttive che hanno sede nel cratere sismico e che effettuano interventi di ricostruzione o ristrutturazione post sisma sono tenute al pagamento dell'IVA in relazione ai lavori effettuati;
a causa della sospensione o riduzione di attività, si riduce o si azzera VIVA incassata;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di ridurre, per le imprese di cui in premessa, l'IVA sugli interventi di ricostruzione o ristrutturazione.
G1.17
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 1, commi 30-bis e 30-quater del presente decreto-legge, eleva le soglie di fatturato per contributo a fondo perduto, portandolo a 15 milioni di euro;
l'articolo 1-ter autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). A valere sullo stanziamento complessivo testé indicato è destinato: un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore dell'HORECA; un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
con la sigla HO.RE.CA. si intende definire uno specifico settore commerciale, quello afferente alla filiera «Hotellerie-Restaurant-Café» e alle attività connesse ai consumi «fuori casa» dette anche Away From Home (AFH) pertanto distinto da quello della GDO (Grande Distribuzione Organizzata);
l'intero settore Ho.Re.ca. in Italia conta circa 400.000 aziende, essenzialmente costituite sotto forma di ditta individuale e società di persone, di cui Bar e Ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati. Le aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande sono circa 4.000 per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipendenti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del canale HO.RE.CA.;
le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteralmente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del conseguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà economiche di destinazione del prodotto distribuito. Infatti il paradosso che condiziona il disagio del comparto si colloca nel fatto che, malgrado le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso ufficiale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pubblici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati;
malgrado le difficoltà, le imprese hanno assunto un ruolo di garanzia nei confronti del canale ho.re.ca. svolgendo una funzione di «ammortizzatore sociale e finanziario» che da un lato ha alleggerito le responsabilità del Governo nei confronti degli esercenti, dall'altro non è stato ristorato né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l'individuazione di vincoli di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto concesse agli esercenti inadempienti;
occorre con estrema urgenza agevolare le imprese a «rimettersi in piedi», limitando l'indiscriminata dispersione di risorse «a pioggia» ma mirando le stesse verso iniziative funzionati alla ripresa stessa: ad esempio intervenire sulla proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende, e sul c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia prevedere un'estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, rappresenterebbe una premessa imprescindibile per garantire alle PMI italiane una vera e propria ripartenza. È indispensabile che si proceda con interventi mirati che supportino le aziende virtuose e che consentano allo stato di investire sul suo futuro, esorcizzando la dispersione irrazionale di risorse preziose per il sistema economico,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, in un quadro di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, di adottare disposizioni volte a prevedere:
un aumento del limite di fatturato di 15 milioni di euro per aver diritto al riconoscimento del contributo a fondo perduto anche alle aziende medio-piccole;
l'introduzione di misure a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande;
il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande del credito di imposta per i canoni di locazione non abitativo (già previsto dal dl rilancio fino al mese di maggio ma non prorogato per i restanti mesi per le imprese del comparto) anche per i mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;
in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, l'introduzione della riduzione al 50 per cento della tari per l'anno 2021 per capannoni delle imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande;
il riconoscimento alle aziende, operanti nel comparto della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 20 per cento nel corso del 2020, di un credito di imposta, pari ad una percentuale del 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti;
nell'ambito del decreto liquidità un intervento sul fondo centrale di garanzia estendendo a 20 anni la durata del rimborso dei finanziamenti garantiti;
il riconoscimento dell'allungamento del periodo di ammortamento per un periodo massimo di 5 anni correlato alla proroga della moratoria prestiti per le PMI al 30 dicembre 2021;
l'introduzione dell'ipotesi della sussistenza di credito di modeste entità (configurabile in un importo non superiore a 20mila euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 10mila euro per le altre imprese) tra quelle in cui il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo;
l'esonero del 50 per cento dei contributi del personale con contratto in essere per le imprese distributrici di prodotti alimentari e bevande.
G1.18
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ha apportato alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prorogandola sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione legata all'esecuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus è stato riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;
considerato che:
l'allungamento dell'applicazione della norma per i lavori che coinvolgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende origine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei termini attualmente in vigore;
si ritiene necessario, in conseguenza delle suddette proroghe, permettere la cessione del credito d'imposta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire la cessione del credito d'imposta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.
G1.19
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
nell'attuale fase di contrazione economica nella quale versa il Paese, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, occorre evitare che gli effetti negativi sull'economia reale si trasferiscano al settore del credito creando ulteriori impatti negativi su famiglie e imprese, dovuti alla difficoltà di accesso al credito;
le misure fin qui messe in campo, quali la moratoria per i finanziamenti delle PMI, le misure eccezionali di garanzia attraverso il Fondo centrale PMI e il programma «Garanzia Italia» gestito da SACE S.p.a., vanno potenziate ed estese prevedendo in concomitanza meccanismi di semplificazione della valutazione del merito creditizio, ancorando la stessa al periodo pre-pandemico,
impegna il Governo:
ad intraprendere iniziative di intesa con l'ABI e la Banca d'Italia, affinché gli Istituti di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento, tengano conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating fino a gennaio 2020.
G1.20
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
premesso che:
il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;
l'articolo 3 (Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione) del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico bancario (TUB);
la riforma del Titolo V del TUB prevista dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale ex articolo 107, prevedendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto dal nuovo art. 106 TUB;
l'articolo 385, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 sopra richiamato, andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari finanziari nel rilascio della fideiussione. Conseguentemente, gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicurazioni;
considerato che:
ai sensi del TUB, l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106, e che tali soggetti debbono essere in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vigente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti iscritti all'elenco speciale art. 107 del previgente TUB, é ragionevole prendere in considerazione un intervento volto a chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie affinché venga autorizzato il rilascio, da parte dei confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, di fideiussioni nei confronti dei costruttori all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento di un immobile da costruire a un soggetto privato.
G1.21
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;
ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'iter per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;
i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;
l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrafatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;
a questo si aggiunge una eccessiva aziona normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;
gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34/2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sulla cessione del credito in corso di approfondimento.
G1.22
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm, in materia di devoluzione delle opere non amovibili, dispone che salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a reinserire il valore dell'impresa e dei manufatti realizzati sulle concessioni.
G1.23
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contente misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
ritenuto che nell'ottica di offrire un concreto sostegno alle famiglie colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine di garantire loro una quotidianità più serena;
considerato che è fondamentale mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la povertà e le problematiche del tessuto economico, sociale, imprenditoriale e professionale del Paese;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare il 100 per cento delle cattedre disponibili alla mobilità, non alterando il numero complessivo delle cattedre disponibili alle immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/21, a ripristinare il vincolo di permanenza triennale dell'articolo 399 comma 3 del D.lgs 297/1994, conosciuto come Testo Unico del Comparto scuola e a sbloccare la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica di altra provincia rispetto a quella nella quale si opera;
a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento di una graduatoria di punteggio che consideri gli anni di servizio svolti fuori il territorio di origine.
G1.24
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;
il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese;
il Superbonus rappresenta una grande opportunità per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;
tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l'estensione della platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni»,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti e degli immobili che possono fruire dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento, anche agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché agli immobili strumentali a e attività di impresa e non solo a quelli a destinazione residenziale.
G1.25
Pittoni, Saponara, Alessandrini, Bergesio, Pianasso, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
premesso che:
da alcuni anni nella scuola è in atto una progressiva precarizzazione dei docenti a scapito della qualità dell'insegnamento. Stabilizzare il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un «giusto riconoscimento per il grande sforzo sostenuto» nella lotta al COVID-19, il medesimo principio però dovrebbe valere anche per i lavoratori della scuola, obbligati a sottoporsi a continue procedure concorsuali selettive, anche dopo anni e anni d'impegno professionale, anni in cui hanno goduto della piena fiducia dello Stato;
la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea prevedono inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) ha l'obbligo di non reiterare all'infinito contratti a tempo determinato e, conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili a tempo indeterminato. La soluzione si sarebbe potuta trovare con le graduatorie del maxi-piano di stabilizzazione proposto dalla Lega, per avere già a settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto. Si sarebbe coniugato il diritto degli studenti ad avere insegnanti di qualità e il diritto dei docenti di entrare in ruolo per merito;
tutti gli insegnanti hanno conseguito la vecchia e valida laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU) oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il merito, che giustamente si richiede per l'accesso al pubblico impiego, è stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno valutati determinandone spesso l'avvenire scolastico, li hanno vagliati agli esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all'altezza del compito, sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo;
chi non è abilitato sovente è vittima di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti. Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in pensione non meno di 12.000 docenti l'anno, abbiamo dunque 10 annualità di turn-over dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nell'ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di cominciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di precari e «ingabbiati» della scuola. È necessario attivare un percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Inoltre è necessario prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione;
è necessario un percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;
si deve prevedere un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent'anni;
servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria;
urge una normativa atta a risolvere il problema dei docenti di scuola primaria diplomati magistrali prima dell'anno scolastico 2001/2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Aspetto questo che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola statale;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
assegnare, per l'anno scolastico 2021/2022, in via straordinaria con contratto a tempo determinato, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo - salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche - ai docenti che contestualmente:
a) siano inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno;
b) abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
prevedere il contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella classe o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;
consentire ai candidati lo svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Contestualmente i medesimi hanno l'onere di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tanto se nominati su posto comune che su posto di sostegno, in appositi corsi accademici a ciò finalizzati. Prevedendo inoltre per coloro che sono nominati su posto di sostegno il diritto di essere ammessi, anche in soprannumero, al primo corso accademico finalizzato al conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su sostegno che verrà bandito successivamente al conferimento dell'incarico di cui al comma precedente;
prevedere, in seguito al percorso annuale di formazione iniziale e prova, una prova disciplinare cui accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107, considerando detta prova disciplinare superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
prevedere che, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e venga assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato e che la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporti la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e che infine il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporti la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto;
istituire nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, nonché a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto;
prevedere infine che, qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determini, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.
G1.26
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
premesso che:
con la conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 è stata prorogata la scadenza per usufruire del cosiddetto Superbonus per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per gli Istituti Autonomi Case Popolari al 31 dicembre 2023; per quanto riguarda gli immobili unifamiliari, al momento si attende l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea del PNRR per la proroga al 30 giugno 2022;
nel provvedimento appena citato, purtroppo, non è stato fatto alcun riferimento ad un'analoga proroga per usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi;
l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva infatti introdotto questa opzione per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021, ma oggi ci troviamo in una situazione di incertezza circa questa opportunità per le spese sostenute nell'armo 2022;
questa situazione crea particolari difficoltà per coloro i quali hanno già iniziato i lavori o hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni e non hanno la certezza di terminare le opere entro la fine del 2021;
i disagi sono ancora più intesi per quei contribuenti incapienti che, non potendo usufruire della cessione/sconto, perderebbero l'unica possibilità di recuperare il credito in quanto non potrebbero portarlo neanche in detrazione in dichiarazione dei redditi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire per prevedere espressamente che la proroga dei cosiddetti Superbonus si applichi anche a chi usufruisse dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
G1.27
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
premesso che:
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo plurimo, anche in riferimento al Superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio;
lo strumento del Superbonus ha ottenuto un riscontro positivo presso il mondo dell'edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ripartenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le numerose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso, eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell'accesso all'incentivo, con tempi d'attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai 6 mesi;
tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazionali;
in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei margini dell'8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;
tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi dell'acciaio (+60 per cento), dell'alluminio (+80,4 per cento) e del rame (+130 per cento), così come di moltissimi altri materiali;
al netto di una mancata proroga dell'incentivo almeno al 31 dicembre 2023, l'aumento dei costi delle materie prime e le complessità applicative legate all'incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l'entità dei lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno «a fronte delle lungaggini evidenziate» di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori medesimi, pur di poter accedere all'incentivo negli scarsi tempi tecnici messi a disposizione;
nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale, il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applicativo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti sul territorio;
in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per f medesimi periodi di tempo valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del Paese;
se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media 6 mesi di attesa per l'avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l'anno, è virtualmente impossibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei territori montani, stante l'attuale scadenza temporale del Superbonus disposta al 31 dicembre 2022;
nel caso di specie dell'intenzione di avviare dei lavori in area montana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un'attesa media di 5-6 mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con eventuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le rigide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono un'operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a fronte di una scadenza dell'incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo plasticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i lavori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
disporre una immediata proroga del Superbonus 110 per cento nelle aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integrazione con le risorse e la Governance di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
modificare le modalità di erogazione dell'incentivo di cui al Superbonus 110 per cento in modo da garantire il godimento dell'incentivo medesimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il termine edittale disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori stessi.
G1.28
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da-COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
premesso che:
da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;
questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;
un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;
il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;
per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, sono stati approvati emendamenti al decreto-legge 73 del 2021 (cosiddetti sostegni-bis) in corso di conversione in Parlamento, volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici, e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.
1-sexies.1
Precluso
Alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 agosto» con le seguenti: «30 novembre».
1-septies.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-opties.
(Collaborazione volontaria per l'emersione del contante e dei titoli al portatore)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 novembre 2021 è possibile avvalersi di una speciale procedura di collaborazione volontaria.
2. La collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore che, ai fini della presente procedura, si presumono derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione di obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, commesse nell'anno 2019 e nei nove periodi d'imposta precedenti.
3. Ai fini della procedura di cui al presente articolo i redditi di cui al precedente comma si presumono, in ogni caso, redditi di capitale di cui all'articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4. La procedura speciale di collaborazione volontaria ha ad oggetto le annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 43 del decreto presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.
5. I contribuenti rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati.
6. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento dell'imposta di cui al comma 3 entro il 30 novembre 2021, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2021. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in caso di insufficiente o omesso versamento dell'importo di cui ai commi da 1 a 6.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità attuative del presente articolo.».
G1-septies.1
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
premesso che:
in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 curo al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;
con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Superbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;
è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al Recovery plan,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.
G1-septies.2
Gallone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Arrigoni, Zuliani, Damiani, De Carlo
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
in sede di esame del provvedimento alla Camera sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;
con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Superbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;
è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al Recovery plan;
inoltre, molti comuni stanno incontrando rilevanti difficoltà in merito ad interventi pianificati nell'ambito dell'edilizia scolastica "fabbisogno 2018-2020 mutui BEI Piano 2019" e che le principali criticità sono legate alla difficoltà di reperimento dei materiali e delle materie prime e all'aumento dei prezzi delle medesime,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento;
a valutare l'opportunità, con riferimento al settore dell'edilizia scolastica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere una proroga per l'anno 2021 per l'affidamento delle gare e consentire, in via eccezionale, di utilizzare eventuali economie per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dei materiali di costruzione.
2.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni» con le seguenti: «la chiusura, anche parziale, per un periodo complessivo di trenta giorni».
2.2
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di almeno cento giorni», aggiungere il seguente periodo: «comprese le strutture ricettive ad apertura annuale costrette a ridurre l'attività in seguito alla situazione del mercato,».
2-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-ter.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al-primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2-bis.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G3.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi elettorali" (AS 2320);
premesso che:
la Commissione Europea ha più volte riconosciuto che molte località - per la loro ubicazione e per l'utenza prevalentemente di prossimità - non operano in concorrenza transnazionale e che quindi il finanziamento pubblico a favore di questi ultimi non costituisce la fattispecie di "aiuto di Stato";
tale definizione è quindi applicabile, senza ulteriore confronto con la Commissione Europea, nei vari provvedimenti di sostegno alle aziende di gestione degli impianti di risalita operanti in località che rispettano i parametri che la stessa Commissione Europea ha definito riguardo il numero di impianti, il numeri di posti letto alberghieri e il numero di skipass settimanali venduti;
il riconoscimento e l'inserimento del concetto di stazione a utenza prevalentemente di prossimità è stato previsto dall'articolo 3 del decreto in questione, così come modificato dalla Camera dei Deputati, per l'erogazione dei fondi destinati ai soggetti gestori di impianti a fune. Tale definizione, peraltro, rende immediatamente erogabili i fondi previsti a seguito dell'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione;
considerato che:
la mancata apertura degli impianti di risalita ha comportato necessariamente il mancato utilizzo dei beni, dei terreni, o degli impianti affidati in concessione da parte di Enti Pubblici a soggetti gestori privati, rendendo così necessario un rimedio attraverso una proroga automatica di un anno di tali contratti di concessione senza alcun onere per il bilancio dello Stato;
nel corso dell'esame in prima lettura del decreto in questione non è stata accolta la richiesta di specificare quella dei gestori di impianti di risalita tra le categorie di aziende beneficiarie della possibilità di decontribuzione, così come previsto dall'articolo 43, in quanto considerati all'interno della categoria del turismo, penalizzando così un intero settore che ha perso due importanti stagioni di lavoro consecutive;
impegna il Governo:
ad erogare le misure di sostegno nel minor tempo possibile alle aziende aventi le caratteristiche definite dalla Commissione Europea per essere considerate a carattere locale nella percentuale del 49% del fatturato medio del triennio 2017-2019, ovvero nei limiti dei costi fissi e variabili sostenuti per la gestione caratteristica del trasporto a fune durante il periodo corrente dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, detratti i corrispettivi incassati in detto periodo per l' attività di trasporto a fune esercitata;
a prorogare di un anno tutte le scadenze dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo assegnati, tra enti pubblici, di qualsiasi tipologia, e soggetti privati con oggetto beni, terreni ed infrastrutture attinenti la gestione di un'area sciabile;
a riaprire i termini e modificare i criteri di assegnazione per la presentazione delle domande di assegnazione dei diversi bonus stagionali previsti per i singoli operatori dipendenti di aziende del settore del turismo bianco, al fine di poter consentire una parità di trattamento tra i dipendenti delle aziende appartenenti alle diverse categorie merceologiche, rimandando ad un confronto tra i competenti uffici statali e le parti sociali le modalità di attuazione;
ad includere i gestori degli impianti di risalita tra i beneficiari della possibilità di decontribuzione garantita dall'articolo 43 del decreto in oggetto.
3-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.
1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 30/06/2022 la rimozione di detti materiali.
2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.
3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione colturale locale.
4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.
5. I fondi necessari, saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.
6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza.».
4.1
Precluso
Al comma 1, le parole sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «586,5 milioni».
4.2
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «dicembre 2021».
4.3
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
4.4
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 luglio 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
4.5
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione ai» con le seguenti: «nella misura del 100 per cento dei».
4.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «settembre 2021»;
b) al comma 4, sostituire la parola: «1.910,6» con la seguente: «2.160,6».
4.7
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggio 2021» con le seguenti: «giugno 2021».
4.8
Precluso
Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
«2-quater. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8.000 curo per ciascuna procedura sospesa.
2-quinquies. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 2-bis. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
2-sexies. L'indennità di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-septies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».
4.9
Precluso
Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:
«2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
2-quinquies. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.10
Precluso
Dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. 2-quinquies Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.11
Precluso
Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati a decorrere dal 1º luglio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».
G4.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo a dura prova l'economia del nostro paese e con esso tutti gli operatori coinvolti;
l'articolo 4 del decreto legge proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, estendendo per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di introdurre di misure premiali per coloro che decidono, in accordo tra le parti di applicare uno sconto sull'affitto dei beni immobili strumentali di almeno il 40 per cento. Con conseguente applicazione di una cedolare secca del 10 per cento.
4-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.1
1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.
2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ''ricavi'' sono aggiunte le seguenti: ''derivanti da servizi digitali'';
b) al comma 41, le parole: ''3 per cento'' sono sostituite-dalle seguenti: ''12 per cento''.».
4-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-quater.
(Ristoro dei costi fissi immobili ad uso professionale)
1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
3 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77».
6-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.1
1. L'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al Regio decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni è abrogato».
6-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-quater.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6 comma 1 della presente legge».
6-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quater.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'armo 2021 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6 comma 1 della presente legge.».
7.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate limitatamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator. I benefici di cui al presente comma sono cumulabili con i ristori previsti dall'articolo 1, comma 3) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».
Conseguentemente all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «460 milioni».
7.2
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 12-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del predetto articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza, o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore è incrementato di 100 milioni di euro. Il riparto delle risorse è dettato dalle disposizioni applicative di cui all'emanando regolamento del Ministero per i Beni e le attività culturali il 12 agosto 2020».
7.3
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''L'agevolazione può essere fruita anche presso le agenzie di viaggio e anche per l'acquisto di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto mete ricomprese nel territorio nazionale'';
b) dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente: ''5-ter. In riferimento alla quota parte dello stanziamento per il 2020 di cui al successivo comma 7 che non risulta ancora impiegato, pari a 1,6 miliardi, questa sarà indirizzata, con apposito decreto del Ministero del Turismo da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in favore di altre misure per il settore sentite le Associazioni maggiormente rappresentative della filiera''».
7.4
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Il contributo di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è prorogato al 2021. All'articolo 59, del medesimo decreto-legge, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
''3-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni ove siano situati santuari religiosi e dei comuni capoluogo di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017''.
4-ter. Il Contributo a fondo perduto di cui al comma 4-bis è cumulabile con i-contributi in favore dei comuni di cui al comma 4».
7.5
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1 il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e si applica a tutte le imprese che operano nel settore turistico''».
Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».
7.6
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1º agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante parte delle maggiori risorse, pari a 80 milioni di euro, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis del presente decreto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:
''2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
2-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività''.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7.7
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:
''c-quater) il valore dei voucher emessi da agenzie di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e dalle stabili organizzazioni in Italia di quelli residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 88-bis, commi 6, e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati per il pagamento di pacchetti e servizi turistici per un importo massimo di tremila euro;''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.
G7.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 7, comma 5 del presente decreto legge proroga all'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere - c.d. bonus alberghi - di cui al decreto regge n. 83 del 2014, riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020;
occorre sostenere la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive a tutte le attività che operano nel settore turistico,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il c.d. bonus alberghi estendendolo a tutte le attività che operano nel settore turistico.
7-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.1.
(Deducibilità spese sostenute dalle imprese per le feste aziendali)
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente agli anni 2021 e 2022, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relative a feste ed altri eventi di intrattenimento svoltesi sul territorio nazionale sostenute per inaugurare nuove sedi o uffici di impresa o connessi a mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa, sono innalzati di un punto percentuale.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quanto a 50 milioni per l'anno 2023, quanto a 50 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Sostegno allo sviluppo dell'economia digitale per le imprese di viaggi e turismo)
1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, peri periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 curo nei periodi di imposta sopra indicati.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem / router e di impianto wi-fi;
b) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici;
d) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
e) creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi turistici (gestione front, back office e API ''Application Program Interface'' per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);
f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM « Customer Relationship Management;
g) acquisto o affitto di licenze del software ERP ''Enterprise Resource Planning'' per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
h) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
i) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
j) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
k) creazione o acquisto di software per la gestione dei datawarehouse e la creazione di dashboad di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
l) spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio)«.
3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti ''de minimis''. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le-modalità applicative del credito d'imposta.
5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».
7-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Bonus turismo organizzato)
1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di pacchetti e servizi turistici resi in ambito nazionale acquistati presso una agenzia di viaggi e tour operator residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti all'estero, in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi;
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.
6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».
7-ter.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Determinazione dell'imposta su acquisti di beni e servizi erogati da terzi da parte di agenzie di viaggio e turismo)
1. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
''5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori''».
7-ter.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-quater.
(Riqualificazione energetica e antisismica degli-edifici turistico ricettivi e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungere, al comma 9, dopo la lettera e) la seguente lettera:
''f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività''.
2. Ai fini di cui all'articolo 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo la superficie totale calpestabile per la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero».
8.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
2) sostituire le parole: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) al comma 3:
1) sostituire le parole: «il 2022» con le seguenti: «ciascuna delle annualità 2022 e 2023»;
2) sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 77» con le seguenti: «con un definanziamento di pari valore dei fondi a disposizione per il Reddito di Cittadinanza».
8.2
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2021;» aggiungere le seguenti: «le parole: ''operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)'' sono sostituite dalle seguenti: ''operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria''»;
2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)''»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «la parola: ''esclusivamente'' è soppressa, e, in fine al periodo è aggiunto il seguente: ''Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917''».
9.1
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''30 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2022'', il secondo periodo sostituito dal seguente: ''Le somme sospese, al termine del periodo di sospensione, devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese successivo oppure rimodulando i piani di dilazione in essere che, per l'effetto, si estenderanno oltre il termine originario per un numero di rate pari a quelle sospese.'', e l'ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 31 dicembre 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano. Il versamento delle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021 si considera tempestivo se effettuato entro il 31 dicembre 2022''».
9.2
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7».
Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cancellazione della sugar tax».
9-bis.1
Precluso
Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
9-bis.2
Precluso
Al comma 1, le parole: «31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 aprile 2022».
9-bis.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
''Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.'';
b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: ''all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30'';
2) al comma 3, le parole: ''n. 102. Alla'', sono sostituite dalle seguenti: ''n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla''.
2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
''Art. 25-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)
1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.
2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso''».
9-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i Comuni italiani.
2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione».
9-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Stralcio dei crediti inesigibili)
1. Ai fini di una individuazione dei crediti inesigibili e per l'efficientamento del sistema della riscossione, l'Agenzia delle entrate-riscossione procede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a inviare le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori relative alle quote affidate loro per gli anni dal 2000 al 2015, entro il 28 febbraio 2022.
2. Entro il 30 settembre 2022, gli enti impositori dovranno procedere all'annullamento per l'importo residuo dei crediti inesigibili così risultanti, effettuando il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali.
3. Fino al 28 febbraio 2022 è sospesa l'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere avviate fino alla fine del predetto periodo di sospensione.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità dell'annullamento dei debiti di cui al comma 2 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 2, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
5. I termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività dell'agente della riscossione pendenti alla data dell'8 marzo 2020 e quelli relativi agli affidamenti effettuati entro il 28 febbraio 2022 sono prorogati di 36 mesi.
6. Il comma 5 si applica anche alle attività di riscossione coattiva degli enti territoriali che non si avvalgono di Agenzia delle entrate-riscossione.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».
9-ter.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di istituti deflattivi del contenzioso tributario)
1. In deroga a quanto previsto dalle singole disposizioni di legge, per tutti gli atti di adempimento fiscale e le definizioni sottoscritte con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed entro il 31 dicembre 2022, per le annualità fiscali fino a quella in corso al 31 dicembre 2019, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi.
2. Per il pagamento degli importi relativi all'adempimento fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, i versamenti possono effettuati in un massimo di otto rate trimestrali, di cui la prima in scadenza entro e non oltre novanta giorni dalla data di effettuazione dell'adempimento.
3. Per gli altri importi dovuti ai sensi del comma 1 e diversi da quelli di cui al comma 2, in deroga alle singole disposizioni di legge vigenti, il pagamento può essere effettuato in un numero di rate doppio rispetto a quello massimo previsto dalle disposizioni medesime».
9-ter.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)
1. I termini di versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra 3 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si considerano sospesi e l'omesso o insufficiente versamento non determina la decadenza dalla rateazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di dilazione prosegue con il pagamento della prima rata non pagata e conseguente rimodulazione, per le rate residue, del piano originario che, per l'effetto, si estenderà oltre il termine previsto originariamente».
9-ter.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed esclusione dell'applicabilità della disciplina sulle società non operative)
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative».
9-ter.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Proroga del Superbonus del 110 per cento per le aree montane)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
''1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 178/2020».
9-ter.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)
1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021 ed è ridotta del 50 per cento per gli anni 2022 e 2023.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 460 milioni di euro per il 2021 ed a 230 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
9-ter.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-quater.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
''Art. 50-ter.
(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)
1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, si provvede, per l'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e l'esercizio delle piattaforme per la gestione dei processi e il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli armi 2021 e 2022, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3, per le spese di funzionamento della struttura commissariale, di cui all'articolo 50, comma 3-quinquies, e per gli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti strettamente necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici, in base a criteri di economicità ed efficienza, e comunque entro il limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
4. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo''».
10.1
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato ''Fondo per lo sport'', con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 mq. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al comma 1, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato 2020 rispetto all'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
11.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 11.1.
1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2».
11-bis.1
Precluso
Sostituire la rubrica e il comma 1 con i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: abolizione del programma ''cashback'' e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati.
2. Le risorse residue e non utilizzate, stanziate dall'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019 per il finanziamento delle disposizioni abrogate dal comma 1, pari ad euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, nonché le risorse stanziate dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, pari ad euro 1.750 milioni confluiscono nel Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69».
Conseguentemente,
a) all'articolo 1, il comma 290 della legge 27 dicembre 2019 è abrogato;
b) l'articolo 73 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 è abrogato.
11-octies.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-novies.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di curo per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle-imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11-octies.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-novies.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11-octies.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 11-novies.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11-octies.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-novies.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11-octies.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-novies.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
11-octies.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-novies.
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 2 le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
13.1
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) alla lettera b), sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire le parole: ''non superiore a 6 anni'', con le seguenti: ''non superiore a 15 anni''.»;
c) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: ''25 per cento'', con le seguenti: ''100 per cento''».
13.2
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022»;
b) alla lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».
Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
13.3
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: ''36 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''48 mesi''».
13.4
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole: ''per l'intera durata della stessa'' sono sostituite dalle seguenti: ''per 6 mesi dalla data di emissione della stessa'';».
13.5
Precluso
Al comma 1 alla lettera g), le parole: «120 mesi» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «240 mesi».
13.6
Precluso
Al comma 1 alla lettera g), sostituire le parole: «120 mesi» ovunque ricorrano con le seguenti: «240 mesi».
13.7
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: ''40.000,00'' è sostituita dalla seguente: ''75.000,00'';
b) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a)''.
d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni'';
e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi e l'attivo patrimoniale;''».
13.8
Precluso
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-ter. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali-ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
G13.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 13 del presente decreto legge proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI, estendendo da 6 a 10 armi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», anche quelli concessi alle imprese cd. «mid-cap» (lettere. b) e c)),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di estendere la garanzia di stato al 100 per cento con procedura semplificata con tetto massimo, pari al fatturato del 2019 per prestiti bancari e di prevede per i prestiti già erogati durante il 2020, l'allungamento del periodo di pre-ammortamento a tutto il 2022 e rimborso del capitale in almeno 15 anni.
13-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
(Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: ''ricavi'' sono aggiunte le seguenti: ''derivanti da servizi digitali'';
b) al comma 41, le parole: ''3 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''8 per cento''.
2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2021 e 2022, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.
3. Le risorse rinvenenti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione».
14-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1».
16.1
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile», sono soppresse;
2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
16.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile», sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
16.3
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile».
16.4
Precluso
Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 gennaio 2022» e dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente decreto, si applicano anche alle rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle persone fisiche titolari di partita IVA.».
G16.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare di un'ulteriore anno la norma di cui all'articolo 16 nonché di operare la medesima proroga anche per quanto riguarda le rate dei finanziamenti e mutui privati contratti dalle persone fisiche che vivono dei proventi delle loro attività (professionisti e imprenditori).
G16.2
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
l'articolo 16 del presente decreto legge proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in estere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito e la conseguente iscrizione alla Centrale d'allarme interbancaria (CAI) per tutto il 2021.
16.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''31 gennaio 2021'', con le seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2. Fino al 31 dicembre 2021 è conseguentemente sospesa l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)».
18.1
Precluso
Al comma 1 lettera b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis. in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».
18.2
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese».
18-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.18-ter.
(Disposizioni temporanee in materia di sospensione degli effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento)
1. Nelle more del superamento della crisi economico - finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus SARS-CoV-2, gli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, restano sospesi fino al 31 dicembre 2022».
19.1
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'ordinaria aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
G19.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo II del provvedimento in esame detta una serie di misure in materia di accesso al credito finalizzate a far fronte al fabbisogno di liquidità delle imprese;
l'articolo 19 del decreto-legge in conversione prevede, in capo alle società che cedano a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, una proroga al 31 dicembre 2021 della facoltà di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate;
dal medesimo articolo 19 si evince la necessità di aumentare la liquidità delle imprese anche mediante strumenti volti a facilitarne il reperimento;
rilevato che:
l'articolo 2-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, dovendosi intendere ricompreso in tale potere di annullamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Dette previsioni dispongono altresì che, con i richiamati decreti, siano definiti i criteri di economicità in base ai quali si avvia o si conclude l'attività dell'amministrazione;
considerato che:
nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate secondo le regole vigenti, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, con ciò originando un grave pregiudizio nei confronti del contribuente;
la mancata sospensione dell'atto impugnato rischia di pregiudicare la solvibilità e la disponibilità economica delle imprese,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo dell'Agenzia delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato mediante ricorso in autotutela.
19-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-ter.
(PMI - riporto delle perdite fiscali a esercizi precedenti)
1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e di quello in corso al 31 dicembre 2021, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
G20.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), ha sostituito i cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese «misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti» con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;
la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d'imposta, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0;
l'articolo 20 del presente decreto legge consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che: si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volta a prevedere la possibilità per i soggetti beneficiari del credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema della cessione del credito in corso di approfondimento.
25.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25.1.
1. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: ''f) dagli istituti pubblici di assistenza e beneficenza costituiti con regio decreto n. 2841 del 1923''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
25-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-ter.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: ''1º settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º settembre 2022''».
G26.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo III del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di tutela della salute;
l'attuale normativa IVA prevede un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;
l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;
tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari a solo il 7 per cento;
il 4 ottobre 2020, nell'ambito della approvazione del parere relativo alla proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», la Commissione Igiene e Sanità del Senato, proponeva l'eliminazione e la riduzione dell'IVA su reagenti e apparecchiature a favore di Enti pubblici di ricerca, IRCCS, Università e Enti di ricerca senza scopo di lucro;
la settimana successiva, nell'ambito dell'esame della NADEF 2020, la risoluzione approvata in Senato impegnava il Governo a prevedere nella Legge di Bilancio 2021 una misura - a valere delle risorse del pacchetto Next Generation EU (NGEU) «volta a incrementare gli investimenti in ricerca biomedica, anche attraverso la detassazione o la riduzione IVA su reagenti e apparecchiature a favore di enti pubblici di ricerca, IRCCS, università ed enti di ricerca senza scopo di lucro,
considerato che:
l'articolo 31-bis del presente decreto legge reca «Credito d'imposta per la ricerca biomedica». In particolare si prevede che al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di u milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, una misura volta a stabilizzare e rendere strutturale il riconoscimento del credito di imposta per la ricerca biomedica a decorrere dal 2022 e ampliare la platea di beneficiari anche a università, pubbliche e private, enti di ricerca pubblici e IRCCS, pubblici e privati.
26.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le-province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)
1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2021-2022 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
26.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: ''Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito'' sono soppresse».
27.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'armo 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da Covid-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto in precedenza un beneficio economico non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse in precedenza da qualsiasi beneficio.
2. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».
27.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Proroga degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. All'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai commi 1 e 2 le parole: ''nell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2021''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 62,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, colmata 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto».
30.1
Precluso
Al comma 4, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dal comma 371, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione. Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 - Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia, programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
2021:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
2022:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
2023:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
G31.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
il provvedimento in esame contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere il tessuto sociale, economico e produttivo dagli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica diffusa sull'intero territorio nazionale, che hanno determinato gravissime conseguenze per le famiglie e le imprese;
in particolare, si prevedono, agli articoli 31 e 31-bis, misure fiscali in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nonché per la ricerca biomedica, attribuendo un credito d'imposta, rispettivamente nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica;
in coerenza con il quadro normativo suesposto, si ravvisa la necessità di affiancare ulteriori misure agevolative, in favore anche delle imprese che effettuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare per quelle commissionate da soggetti esteri residenti in Italia e che operano sul territorio nazionale, in esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, al fine di sostenere le imprese residenti nel nostro Paese, reintroducendo la normativa già prevista dall'articolo 1, comma 15, della legge n dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) e successivamente abrogata dall'articolo 1, commi 198 e 199 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili e i vincoli di bilancio, a prevedere nella prossima legge di bilancio per il 2022, un intervento normativo ad hoc, volto ad introdurre un credito d'imposta in favore delle imprese in precedenza esposte, che effettuano attività di investimenti in ricerca e sviluppo, considerato che tale misura risulta indispensabile, anche per evitare il proseguimento del fenomeno dell'esodo dal nostro Paese di aziende anche straniere interessate ad investire in Italia.
G34.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),
premesso che:
l'articolo 34 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di salute;
in particolare, il comma 9-ter del suddetto articolo stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sia collocato nel ruolo sociosanitario (istituito dallo stesso comma 9-ter), il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti volti ad estendere la previsione normativa di cui al comma 9-ter dell'articolo 34, richiamato in premessa, stabilendo che siano inclusi nel ruolo sociosanitario anche gli assistenti sociali, i sociologi, gli operatori sociosanitari che lavorano nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.
G36.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;
il decreto-legge prospetta, in generale, misure economiche espansive dirette a sostenere lo sviluppo e l'occupazione e ad avviare la transizione verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, salvaguardando al contempo le esigenze di consolidamento della finanza pubblica;
considerato che:
è indispensabile assicurare la repentinità e universalità del sostegno al reddito dei lavoratori, stante la crisi pandemica in atto in costante crescita esponenziale, non si può non fare tesoro dell'analisi dei dati inerenti l'efficienza e la repentinità delle misure tradizionali di sostegno ai lavoratori, in situazioni emergenziali, quale la CIG;
la valutazione del «caso concreto» evidenzia ritardi burocratici nell'evasione di migliaia di richieste, sia per l'elevato numero delle istanze da vagliare, sia per la frammentarietà ed eccessiva procedimentalizzazione delle procedure volte al loro riconoscimento, nonché per l'eterogeneità delle misure stesse;
come evidenziato dai Consigli degli ordini professionali emerge la necessità dell'introduzione di nuove misure a sostegno dei lavoratori, dipendenti e non, al fine di ridurre l'evidente disparità sussistente tra un rapporto di lavoro svolto in regime di libera professione e quello dipendente;
le criticità sopra segnalate hanno, di fatto, ridotto il ristoro dei destinatari delle stesse ed appesantito di oneri ulteriori gli studi professionali che si occupano di fiscalità;
appare opportuno prevedere l'introduzione di «regole emergenziali» semplificate in materia fiscale e di ammortizzatori sociali, ragionando sulla individuazione delle misure necessarie a scongiurare, nell'immediato, crisi e fallimenti aziendali che spingerebbero verso una dimensione sempre più strutturale e meno congiunturale l'evoluzione della crisi che stiamo affrontando;
al fine di velocizzare, senza appesantire l'ordinamento giuridico primario, si potrebbe intervenire attraverso una rinnovata gestione della Cassa integrazione per Covid-19 in base a fonti normative secondarie;
una utile innovazione, in particolare, potrebbe essere costituita dall'utilizzo di un unico modello di dichiarazione e richiesta delle CIG, quindi un unico invio da parte dei datori di lavoro, attraverso il sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, il cosiddetto «Flusso UNIEMENS»;
tale dichiarazione va inoltrata obbligatoriamente ogni mese da parte dei datori di lavoro, e già esiste a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di maggio 2009 (come indicato nel Messaggio INPS n. 11903 del 25 maggio 2009),
impegna il Governo:
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di introdurre lo strumento dell'ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per tutte le indennità collegate all'emergenza sanitaria, in nome di una necessaria semplificazione degli strumenti di gestione della crisi.
G36.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320);
premesso che:
il Titolo IV del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;
considerato che:
l'articolo 37 della Costituzione stabilisce che «le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»;
oltre alla primaria fonte del diritto di cui sopra, a regolare il rapporto tra maternità e lavoro è il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che, nel corso degli anni, è stato poi modificato ed integrato da altri interventi volti a proteggere i settori più sensibili e a recepire le pronunce della Corte costituzionale;
tra gli altri, l'obiettivo delle norme in questione è proprio quello di evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professionale, e quindi alla carriera, nonché di garantire strumenti, anche economici, che permettano alle lavoratrici madri di tornare al lavoro, incentivando un maggiore coinvolgimento degli uomini alla vita familiare; ed ancora, la tutela in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, così come una serie di ulteriori disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, specialmente con riferimento al rapporto ed alle condizioni di lavoro, nonché al mantenimento del relativo posto;
gli effetti economici negativi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto hanno avuto un peso considerevolmente maggiore sulle donne;
la percentuale di donne che ha perso il lavoro nel 2020 è stata doppia rispetto a quella degli uomini;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte a porre in essere appositi provvedimenti finalizzati a:
a) estendere le tutele in favore delle lavoratrici madri, in particolare quelle con figli di età inferiore a quindici anni, attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno in rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale con orario inferiore al 50 per cento dell'orario settimanale, riconoscendo altresì, in tali casi, una copertura della contribuzione equiparata a quella da lavoro domestico;
b) riconoscere un importo mensile della prestazione dell'assegno per nucleo familiare raddoppiato rispetto a quello previsto ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
G36.3
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;
considerato che:
il lavoro del ferroviere è connotato da elementi tali da qualificarlo come lavoro usurante, ulteriormente aggravato, nella attuale situazione, dall'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, prestando attività lavorativa a diretto contatto con il pubblico;
con la c.d. «riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;
oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;
le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura (Ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci») non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;
sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474 del 2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle «disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS., in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a:
a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psicofisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;
c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.
G37.1
Augussori, Ferrero, Rivolta, Testor, Faggi, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del, disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
in particolare, l'articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previdenziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e aventi natura previdenziale, siano equiparati all'assegno ordinario di invalidità;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporto;
tuttavia, le norme vigenti non hanno disposto alcunché per i lavoratori che, a seguito di valutazione da parte del medico del lavoro, sono stati considerati temporaneamente inidonei allo svolgimento delle rispettive attività professionali e quindi collocati d'ufficio in malattia;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare, sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza, affinché il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie e sulla base di apposita documentazione che attesti la temporanea inidoneità;
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare i medesimi lavoratori, affinché il periodo di assenza dal servizio non sia computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevi ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
G37.2
Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, nonché interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli enti territoriali e ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
in particolare, l'articolo 37 reca disposizioni in materia di indennità di ultima istanza in favore dei lavoratori iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, precisando che gli emolumenti corrisposti dagli enti previdenziali di diritto privato, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e aventi natura previdenziale, siano equiparati all'assegno ordinario di invalidità;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è stato equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporto;
in conseguenza della campagna vaccinale ormai avviata nei mesi scorsi, numerosi lavoratori hanno fatto rientro a lavoro anche grazie all'immunizzazione conseguente all'inoculazione del vaccino;
tuttavia, per i lavoratori fragili si pongono delle particolari esigenze di cautela, in virtù dei potenziali effetti collaterali derivanti dalla somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 disponibili sul territorio nazionale;
diversi studi realizzati sui soggetti immunodepressi hanno infatti evidenziato che essi tendono a riscontrare un livello di immunizzazione inferiore rispetto alla media, pur avendo completato regolarmente l'iter previsto dai protocolli;
a seconda delle particolari condizioni di vulnerabilità, alcuni soggetti immunodepressi non vengono neppure sottoposti a vaccinazione, qualora i medici ritengano che ciò possa comportare ulteriori e gravi rischi nei confronti di un sistema immunitario compromesso;
la diffusione della «variante VUI-21APR-01», anche conosciuta come «variante Delta», ormai significativa anche sul territorio nazionale, incrementa il già elevato potenziale di rischio per i soggetti immunodepressi;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi sottoposti a profilassi vaccinale, prevedendo in particolare che il rientro alle attività in presenza sia condizionato alla sottoposizione degli stessi lavoratori ad un esame sierologico, atto a valutare la risposta immunitaria al virus SARS-CoV-2, in modo da non esporre i medesimi soggetti al rischio di contrarre l'infezione;
a valutare l'opportunità di adottare misure specifiche idonee a tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori immunodepressi che, a motivo delle particolari condizioni di vulnerabilità, non possono essere sottoposti alla vaccinazione, prevedendo per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica l'estensione delle disposizioni richiamate in premessa, per le quali, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto.
G38.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (AS 2320),
premesso che:
il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali ed in particolare:
- l'articolo 38 reca disposizioni in materia di NASPI, e di trattamento di mobilità in deroga;
- l'articolo 41-bis reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato;
- l'articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
considerato che:
una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il part time ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza;
il part time ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;
può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell'anno e part time in altri, oppure lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;
considerato inoltre che:
con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del part time ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività «ossia quello di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico» non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro part time ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.
G38.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320);
premesso che:
l'articolo 38 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga;
il successivo articolo 42 reca disposizioni in favore dei lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
considerato che:
la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) è divenuta operativa dal 1º maggio 2015 con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prendendo il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base al citato decreto legislativo n. 22 del 2015 è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92del 2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;
al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo n. 148 del 2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che, nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;
l'articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo n. 185 del 2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;
l'emergenza sanitaria in atto richiede misure straordinarie, tra le quali rientra l'allargamento della platea dei destinatari della NAsPI,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, necessarie per garantire la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali.
38.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis.
(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)
4. In deroga all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
5. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
6. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
8. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
9. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
10. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
11. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».
38.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis.
1. In deroga all'articolo 54-bis, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-bis.
2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
38.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
«1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per il 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.
3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 10 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».
38.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.
2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».
G40.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali;
l'articolo 40 del provvedimento in oggetto contiene in particolare disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché disposizioni transitorie di esonero dalla contribuzione addizionale per trattamenti ordinari e straordinari d'integrazione salariale e disposizioni in materia di licenziamento;
considerato che:
il sistema fiscale italiano è estremamente macchinoso e ciò pesa sulla competitività delle imprese che, sottoposte ad una tassazione elevatissima, devono al contempo scontrarsi con un sistema che non offre loro certezze sui costi, con ciò rendendo senz'altro difficile la pianificazione operativa da parte degli imprenditori;
rilevato che:
l'articolo 19, comma 1, primo e secondo periodo, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina il calcolo dell'imposta sul trattamento di fine rapporto (TFR), ed il relativo calcolo dell'aliquota di tassazione;
l'articolo 19, comma 1, terzo periodo, in materia di riliquidazione dell'imposta sul TFR da parte degli uffici giudiziari dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, non solo rende inutile il calcolo effettuato dal sostituto d'imposta con le regole di cui alla prima parte, ma comporta anche un'incertezza circa l'importo netto del TFR percepito dal lavoratore dipendente;
gli uffici finanziari effettuano il ricalcolo in un periodo successivo alla percezione delle somme da parte del lavoratore dipendente iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti;
ciò determina spesso controversie tra lavoratore ed ex datore di lavoro;
per ottimizzare e semplificare questo adempimento fiscale si ritiene preferibile che il calcolo dell'imposta sul TFR vada effettuato con un'unica modalità e senza successivi ricalcoli da parte degli uffici finanziari,
impegna il Governo:
a valutare, a fini semplificativi, l'opportunità di intervenire sul dettato dell'articolo 19, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provvedendo alla soppressione del terzo periodo dello stesso comma in materia di ricalcolo ex novo dell'imposta sul TFR, da parte degli uffici finanziari, in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
40-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 40-ter.
(Formazione obbligatoria per i beneficiari di sussidi)
1. I beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25, di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione nel mercato del lavoro, per il periodo in cui viene erogato il sussidio.
2. La mancata partecipazione ai percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al comma 1 determinano la perdita del sussidio attribuito e l'impossibilità di accedere ad ulteriori sussidi nei successivi 12 mesi.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto definisce i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale di cui al presente articolo che tengano conto della formazione già acquisita e delle pregresse esperienze lavorative dei beneficiari del sussidio al fine di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale. Vengono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 2.
4. Ai fini del presente articolo il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 20 milioni di curo per l'anno 2022».
40-quater.01
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 40-quinquies.
(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)
1. Ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta un credito d'imposta.
2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».
40-quater.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 40-quinquies.
1. In favore dei datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale mantengono i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020 è riconosciuta una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico. L'esonero si applica fino al 31 dicembre 2023».
41.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».
41.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 41.1
1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo determinato attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica una riduzione del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 50% su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica nel caso di assunzioni minime di 6 mesi per ciascun anno.
3. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 9% dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».
41.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 41.1.
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2026, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica una riduzione del 1-00% sulla quota a carico del datore di lavoro e del 100% su quella a carico del lavoratore per la durata dei primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto o dalla data della nuova assunzione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante l'incremento fino al 15% dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».
G41-bis.1
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Laforgia
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
l'articolo 41-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato;
in particolare:
la lettera a) del comma 1 introduce una nuova condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (c.d. causali) già previste dalla normativa vigente;
la lettera b) del comma 1 interviene in materia di durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo che, qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti di carattere normativo volti a modificare la normativa di cui in premessa e/o a definire ulteriori stringenti limiti all'applicazione della stessa al fine di evitare abusi in danno dei lavoratori.
42.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Al personale educativo assistenziale nelle scuole ovvero ai docenti specializzati di cui al comma 3, dell'articolo 13, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad esclusione del personale con rapporti di lavoro direttamente instaurati con le pubbliche amministrazioni, che hanno subito la sospensione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 1º marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari ad euro 3.000 per l'anno 2020-2021.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 180.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43.1
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «settori del turismo» aggiungere le seguenti: «degli impianti di trasporto a fune».
43-ter.01
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 43-quater.
(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
43-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 43-quater.
(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.
2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
48.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «industriale» inserire le seguenti: «ed artigianale»;
2) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
3) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale ed artigianale del territorio, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in raccordo con le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento.»;
4) al comma 3, dopo le parole: «le province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «e sentite le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nell'ambito di riferimento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
51.1
Precluso
Al comma 7, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
«Per la realizzazione di un efficace attività di prevenzione, dovrà essere garantito il raddoppio dei mezzi di trasporto a disposizione.».
G51.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
il Titolo V del provvedimento in esame, rubricato «Enti territoriali», prevede misure in favore degli enti locali che hanno subito importanti per perdite di gettito causate dall'emergenza COVID-19;
considerato che:
l'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definisce le modalità di utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione;
Roma Capitale è obbligata al versamento di 200 milioni per il finanziamento del piano di rientro di cui all'art. 78 del DL n 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
il versamento dei 200 milioni da parte di Roma Capitale al bilancio dello Stato è assicurato, ai sensi dell'art. 14, comma 14-quater, del citato d.l. 78/2010, a prescindere dall'andamento effettivo delle componenti che lo finanziano che, per il 2020, avranno un andamento negativo considerata la prevista diminuzione del traffico aereo e del reddito nazionale a causa dell'emergenza COVID 19;
è necessario sostenere Roma Capitale nel mantenimento del proprio equilibrio finanziario atteso che lo stesso è stato raggiunto attraverso un faticoso piano di rientro triennale (2014-2016), come determinato dal D.L. 16/2014, a seguito del quale Roma Capitale ha ridotto il proprio disavanzo strutturale adottando una serie di misure il cui esito è stato avallato nel 2018 dal Tavolo di raccordo interistituzionale previsto dalla normativa, e preposto alla valutazione dei risultati,
impegna il Governo:
a prevedere un contributo straordinario da destinare a Roma Capitale al fine di concorrere ad assicurare, anche in ragione delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni derivanti dal proprio ruolo di Capitale della Repubblica, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'art. 78, commi 1 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
a consentire agli Enti Locali, anche in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, di utilizzare, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, la quota di avanzo di amministrazione, anche presunto, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19, anche attraverso attività di sostegno e di supporto economico, anche indiretto, a cittadini ed imprese del territorio di competenza.
51-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-ter.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)
1. In favore del comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;
b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;
c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane».
51-bis.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 51-ter.
(Contributo straordinario in favore di Roma Capitale)
1. In favore del Comune di Roma Capitale è concesso un contributo straordinario di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza per contrastare la criminalità organizzata, in special modo nelle aree periferiche;
b) accelerazione dei processi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio e adozione di misure di contrasto all'emergenza abitativa attraverso l'incentivazione della pratica della sostituzione edilizia nelle aree urbanisticamente degradate;
c) accelerazione dei processi di riforma della legge urbanistica e delle norme che regolamentano la trasformazione del territorio al fine di rianimare e ristrutturare i borghi e i piccoli comuni investendo su linee di trasporto di area vasta utili al decongestionamento delle aree metropolitane.».
52.1
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «660 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
Conseguentemente:
- al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del Fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP»;
- dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nelle more del riparto del Fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del Fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.
1-ter. Gli importi eventualmente non utilizzati del Fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:
a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 20172019, al netto dell'accantonamento al Fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65 per cento della media nazionale del rispettivo comparto;
c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.»;
- al comma 4, sostituire le parole: «506,5 milioni» con le seguenti: «1.006,5 milioni» e le parole da: «e di 6,5 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77».
52-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 52-ter.
(Ampliamento dei comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale)
1. Il Fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. Hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
2. Sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;
3. Hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;
4. Hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.
2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:
a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla TASI e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
c) il riparto del Fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».
57.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 57.1
1. Al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi metereologici, idraulici ed idrogeologici, è autorizzato a favore della Protezione Civile della Regione Puglia un contributo straordinario di 10.000.000,00 di curo, per l'esercizio finanziario 2021, per l'acquisto di mezzi, attrezzature e per l'installazione ed il potenziamento della rete radar del Centro Funzionale Decentrato».
Conseguentemente, all'articolo 77, al comma 7 sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni».
58.1
Precluso
Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e» con le seguenti: «in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto».
58.2
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) a prevedere che a partire dal 1º settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale definisce l'importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ''Istruzione e Ricerca'' sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;».
58.4
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) A seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si procede con l'assunzione degli assistenti amministrativi e tecnici utilmente collocati nella graduatoria relativa alla procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'allegato A del decreto del ministro dell'istruzione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».
58.5
Precluso
All'articolo 58, al comma 2, alla lettera b), inserire il seguente periodo: «Al decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 6 dell'articolo 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: '' in deroga al possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali previsti per l'accesso dall'esterno.''».
58.6
Precluso
Al comma 2, alla lettera b), inserire la seguente:
«Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole: ''2020-2021'' inserire le seguenti: ''e 2021-2022''».
58.7
Precluso
Al comma 2, alla lettera f), sostituire le parole: «in una qualunque sede della provincia chiesta» con le seguenti: «in una delle istituzioni scolastiche chieste».
58.8
Precluso
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in una qualunque sede della provincia chiesta» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto richiesto dalle motivazioni dell'Ordinario in merito al trasferimento del personale docente di RC, riconosciute dall'USR competente».
58.10
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
«f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: ''cinque anni scolastici'' sono sostituite dalle parole: ''tre anni scolastici'', ed è soppresso il seguente periodo: ''l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro molo o classe di concorso''; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: ''quattro anni'' sono sostituite dalle parole: ''due anni''; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.».
58.11
Precluso
Al comma 2, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai vincoli esistenti, l'assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico che abbia presentato relativa domanda».
58.12
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».
58.13
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Compatto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.».
58.14
Precluso
Al comma 2, alla lettera g), aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastica per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
58.15
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2021, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 1191».
58.16
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012».
58.17
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti».
58.18
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119».
58.19
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico».
58.20
Precluso
Al comma 2, alla lettera g) aggiungere il seguente periodo: «Il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».
58.21
Precluso
Al comma 2 inserire in fine le seguenti parole: «All'articolo 164-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 a 64 apportare le seguenti modifiche:
1. All'articolo 21 comma 2 la parola: ''sei'' è sostituita dalla parola ''tre''.
2. Il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito come segue:
''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici''.
3. L'articolo 23 è sostituito come segue:
''Art. 23. - 1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.
3. Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate''.
4. All'articolo 18 comma 1 il numero: ''674'' è sostituito con il seguente: ''700''. L'articolo 31 è abrogato.
5. Il comma 5 dell'articolo 29 è abrogato».
58.22
Precluso
Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «Sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1º agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al decreto direttoriale n. 413 del 1º aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo».
58.23
Precluso
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 agosto 2022».
58.24
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al periodo precedente».
58.25
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» aggiungere le seguenti: «alle scuole d'infanzia,» e all'ultimo periodo sopprimere le parole: «, compresi i servizi educativi autorizzati».
58.26
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «alle scuole dell'infanzia» aggiungere le seguenti: «paritarie e».
Conseguentemente, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 77, comma 7.
59.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 14;
b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:
«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in molo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lettera b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
59.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento all'anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».
59.3
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Per il medesimo anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».
59.4
Precluso
Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.».
59.5
Precluso
Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: «È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».
59.6
Precluso
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, le immissioni in molo sono effettuale sul 100% dei posti vacanti e disponibili dalle graduatorie di cui al comma 3 della citata legge e attraverso una graduatoria nazionale permanente relativa a una procedura di selezione per titoli e servizi riservata al personale docente di religione cattolica che abbia, complessivamente, prestato 24 mesi di servizio di insegnamento, con decreto del ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza episcopale italiana.».
59.7
Precluso
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Alla suddetta graduatoria è aggiunto un elenco aggiuntivo di tutti i partecipanti che hanno sostenuto le prove ma non hanno conseguito il punteggio minimo, ai fini dell'assunzione ai moli prima delle procedure di cui al comma successivo, e previa superamento del percorso annuale di formazione iniziale e di prova di cui al comma 7».
59.8
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
59.9
Precluso
Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:
«4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) superano la prova scritta di cui al comma 5.
5. Al fine di assicurare un'adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in molo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento della prova scritta di cui al comma 5) e della prova orale di cui al comma 7). Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei componenti.».
59.10
Precluso
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
«4. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi».
59.11
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico».
59.12
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: «2021» con la seguente: «2022».
59.13
Precluso
Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,».
59.14
Precluso
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge.».
59.15
Precluso
Al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola: «oltre» con la seguente: «compreso».
59.16
Precluso
Al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole: «nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12» con le seguenti: «, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale,».
59.17
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».
59.18
Precluso
Al comma 4, inserire in fine il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma si applica altresì ai docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previo superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli articoli 15 e successi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.».
59.19
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Quanto disposto per i docenti di sostegno vale anche per i docenti IRC.».
59.20
Precluso
Sostituire il comma 4-ter con il seguente:
«4-ter. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole: ''2020-2021'' inserire le seguenti: ''e 2021-2022''».
59.21
Precluso
Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Sono esonerati dallo svolgimento dell'anno di formazione e di prova nonché della prova disciplinari coloro che hanno già superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito di immissione in ruolo con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali».
59.22
Precluso
Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «formazione e prova», aggiungere le seguenti: «o della prova disciplinare».
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
59.23
Precluso
Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022, successivamente alle operazioni di immissione in molo previste dal presente provvedimento, sono convertiti a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale docente che abbia superato complessivamente i trentasei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione».
59.24
Precluso
Al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola: «70» con la seguente: «60».
59.25
Precluso
Al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: «I candidati che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i concorsi successivi.».
59.26
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «senza che ciò comporti» con la seguente: «con».
59.27
Precluso
Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:
«14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in molo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lettera b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo periodo del comma 13. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«.
59.28
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: «n. 499», aggiungere le seguenti: «oltre a quelle».
59.29
Precluso
Al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire: «70» con: «60».
59.30
Precluso
Al comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «14 e 15», eliminare la parola: «non».
59.31
Precluso
Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo''.».
59.32
Precluso
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«22. Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di molo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.».
59.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 59-bis.
1. Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo n. 59 del 2017 che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all'articolo 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62 del 2000».
59.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 59-bis.
1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, qualora si verifichi la impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento, è possibile utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia».
59.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 59-bis.
(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico, nonché di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, è istituito un corso intensivo di formazione pari a 80 ore con prova finale, ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione pari a 80 ore con prova finale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».
59.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 59-bis.
(Corso intensivo ricorrenti concorso dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.
2. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale riportando una votazione compresa in un punteggio tra 60 e 69, e che abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il concorso per dirigenti scolastico, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi».
59.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 59-bis.
(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei dirigenti scolastici nelle provincie autonome di Trento e Bolzano)
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, al fine di garantire la regolare ripresa delle attività didattiche in tutte le istituzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano, dopo la nomina dei vincitori sono assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di merito del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6».
60.1
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In ragione all'emergenza epidemiologica e alla semplificazione delle procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero,-con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021».
60.2
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A partire dal 1º settembre 2021 per gli studenti iscritti dei licei musicali, dei corsi preaccademici, dei corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è garantito quanto previsto dal comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per l'acquisto di uno strumento musicale».
62-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 62-ter.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale « I3A)
1. È istituito l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'istituto ha sede a Torino.
2. L'istituto avrà forma giuridica di fondazione. Ne sono membri-fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico, la città metropolitana di Torino e la regione Piemonte, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'istituto. I fondatori emanano lo statuto della fondazione entro 60 giorni.
3. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Sindaco della città metropolitana di Torino e il Presidente della regione Piemonte».
63.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 63.1.
(Misure urgenti di sostegno alle giovani generazioni e per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. Al fine di sostenere le giovani generazioni, favorire il miglioramento culturale dei giovani attraverso la mobilità e promuovere l'incontro tra le diverse realtà territoriali, considerata anche la necessità ed urgenza di pone in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, considerata l'ulteriore necessità, a causa dei gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID-19, di incentivare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza dei Ministero del turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il commissario straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 850.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».
64.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le parole: «alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
G68.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.S. 2320),
premesso che:
l'articolo 68 del decreto-legge in esame reca «Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico»;
l'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede che «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»;
inoltre, nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo li del decreto legislativo 3o aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
considerato che:
il settore agricolo, in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza sanitaria in atto, deve essere oggetto di maggiore tutela da parte dello Stato, anche mediante il riconoscimento e potenziamento dei requisiti per la partecipazione negli organi sociali dei consorzi DOP e IGP;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;
il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 97, reca disposizioni circa l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola, anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi sociali dei consorzi stessi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, mediante precipue modifiche normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela, specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza « in capo al componente medesimo » di sentenze penali definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 416-ter, 648-bis, 648-ter del Codice penale, nonché per i delitti contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo mediante frode, per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio nonché per i delitti previsti dalle norme in materia di sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
G71.1
Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 71, recante interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, prevede un incremento della dotazione finanziaria del FSN - interventi indennizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici, per l'anno 2021;
per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici estremi, le imprese agricole stanno subendo danni molto ingenti;
l'effetto dei cambiamenti climatici con l'alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti;
l'allarme siccità di questa estate, che ha colpito ogni regione del territorio con carattere di tipo emergenziale, ha reso necessaria l'adozione di interventi con irrigazioni di soccorso per non perdere le colture, alcune delle quali già provate, e in alcuni casi compromesse, dalle gelate primaverili;
a livello globale le piogge sono state meno della metà del quantitativo normale, anomalia pari al 56 per cento a livello nazionale. Questo valore rappresenta il 3º più basso della serie storica che parte dalla fine degli anni '50: il 3º giugno più siccitoso dopo quello del 2019 e molto vicino a quello del 2012. Un'anomalia è stata osservata proprio nel Nord-Est dell'Italia, con - 70 per cento di piogge, che rappresenta per questo settore il valore più basso della serie storica;
per fronteggiare la carenza di acqua che sta mettendo in sofferenza l'intero settore agricolo è necessario attivare su tutto il territorio nazionale gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo un ulteriore incremento delle risorse a questo assegnate;
l'agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini cambiamenti climatici degli ultimi tempi,
impegna il Governo
a valutare la necessità di adozione di un intervento immediato per fronteggiare, attraverso lo strumento del Fondo di solidarietà nazionale l'emergenza siccità che ha investito l'intero territorio nazionale, allo scopo incrementando ulteriormente, con risorse adeguate, la dotazione finanziaria del Fondo medesimo.
73-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 73-quater.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)
1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo».
73-quinquies.0.1
Precluso
1. Al fine di sostenere la filiera automotive e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo il rinnovo del parco circolante auto e veicoli commerciali leggeri il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018,11. 145, è rifinanziato nella misura di 410 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:
a) euro 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 60 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dall'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Di questi, 10 milioni sono riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
2. L'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
''657. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e contestualmente rottama un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo e all'alimentazione, salvo in caso di acquisto di veicoli esclusivamente elettrici per i quali il contributo è riconosciuto anche in assenza di rottamazione, come da seguente tabella:
Massa totale a terra | Veicoli esclusivamente elettrici | Ibridi o alimentazione alternativa | Altre tipologie |
0-1,99 | |||
Con rottamazione | 4.000 | 2.000 | 1.200 |
Senza rottamazione | 3.200 | - | - |
2-3,299 | |||
Con rottamazione | 5.600 | 2.800 | 2.000 |
Senza rottamazione | 4.800 | - | - |
3,3-3,5 | |||
Con rottamazione | 8.000 | 4.400 | 3.200 |
Senza rottamazione | 6.400 | - | - |
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 410 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinariziato dall'articolo 77, comma 7.
4. All'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''fino al 30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''.
5. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1º gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 230 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 230 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».
73-quinquies.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 73-sexies.
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.''';
b) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura'.''».
73-quinquies.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 73-sexies.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari;'';
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
''e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero;
e-ter) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;
e-quater) dai soggetti titolari e/o gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79'';
2) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:
''10-ter. Il limite di spesa ammesso alle detrazione di cui al presente articolo, e previsto per le singole camere, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui alle lettere da e-bis) a e-quater del comma 9''».
73-quinquies.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 73-sexies.
(Capienza autoservizi pubblici non di linea e bus turistici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti previsti per il contenimento della diffusione del COVID-19 in ordine alla capienza e alla verticalizzazione delle sedute dei mezzi destinati all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea, nonché i limiti scaturenti dal distanziamento interpersonale di un metro validi a bordo dei mezzi del trasporto turistico di persone mediante autobus, non si applicano nei territori delle regioni che si collocano in ''Zona bianca''».
73-quinquies.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 73-sexies.
1. L'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è abrogato».
76.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 76-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2021, e il limite quantitativo, contenuto nel medesimo comma, di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero è aumentato al 70 per cento».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO
Interrogazione sui profili di ordine pubblico connessi alla ripresa delle esecuzioni delle procedure di sfratto
(3-02658) (06 luglio 2021)
Mirabelli, Malpezzi, Biti. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
l'articolo 40-quater del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, ha previsto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020: a) fino al 30 settembre 2021, con effetto esclusivamente per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); b) fino al 31 dicembre 2021, con effetto per i soli provvedimenti, adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili risultano, pertanto, esclusi numerosi provvedimenti di rilascio pendenti che riguardano non meno di 80.000 famiglie, gran parte delle quali si trovavano, già all'atto dell'originaria pronuncia del magistrato, in situazioni di grave difficoltà economica, sociale, sanitaria, ulteriormente aggravata a seguito della sopravvenuta crisi pandemica. In moltissimi casi si tratta, quindi, di una situazione di morosità incolpevole come prevista dal decreto-legge n. 102 del 2013;
considerato che:
le misure di sostegno e contributo economico previste dal decreto-legge n. 102 del 2013 risultano al momento attuale di problematica e complessa attuazione in quanto l'annualità 2021 non risulta ancora ripartita tra le Regioni;
in analoga situazione si trova il contributo per il sostegno alla locazione, previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, anche in questo caso per mancato riparto dell'annualità 2021;
il contributo ai locatori che riducono l'affitto, previsto originariamente dal decreto-legge n. 137 del 2020, confermato successivamente dal decreto-legge n. 41 del 2021, con appositi fondi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risulta ancora in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che ne definisca i criteri di attribuzione;
rilevato che:
l'utilizzo delle nuove risorse e dei fondi messi a disposizione da tali provvedimenti stenta a decollare, allontanando l'obiettivo di incidere in modo efficace sulla grave emergenza degli sfratti per morosità, sia in rapporto a procedure già nella fase finale esecutiva sia riguardo a procedure di merito e non ancora definite con ordinanza, in corso presso i tribunali con spiccata tendenza ad un forte aumento dei casi interessati;
anche per le annualità pregresse e già ripartite dei fondi previsti per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole si sono riscontrate, a vari livelli, difficoltà e ritardi nelle procedure attuative da parte di Regioni e Comuni;
i dati di individuazione delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno della morosità incolpevole sono carenti in quanto il processo di monitoraggio previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020, i cui risultati dovevano essere acquisiti e resi pubblici entro la data del 31 dicembre 2021, a tutt'oggi non risulta concluso. Pertanto, il riparto e l'ammissione ai contributi, anche direttamente al locatore che non ha ricevuto i canoni di locazione dovuti, risulta non propriamente effettuato con grave pregiudizio per le famiglie coinvolte e in difficoltà per il pagamento del canone;
tenuto conto che:
l'imminente ripresa delle esecuzioni forzate degli sfratti con utilizzo del personale di forza pubblica prefigura un concreto rischio di tensione sociale connessa alla situazione di famiglie che non potranno ottenere adeguate sistemazioni di alloggio alternative, sia pubbliche sia sul mercato privato che attualmente risulta attestato su livelli di canoni richiesti elevati e non compatibili con le condizioni economiche di tali famiglie;
in questa situazione allarmante sono necessarie azioni concrete e coordinate tra tutti i livelli istituzionali e i soggetti interessati (Governo, anche attraverso le prefetture, Regioni, Comuni, tribunali, istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, agenzie comunali per le locazioni), al fine di consentire un reale accompagnamento delle famiglie verso una nuova situazione di alloggio abitativo;
il decreto del Ministero delle infrastrutture 30 marzo 2016 ha previsto all'articolo 6 il ricorso a misure di graduazione programmata della forza pubblica introducendo modalità di rapporto e coordinamento tra Comuni e Uffici territoriali del Governo per "le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto";
in tale contesto, anche con il supporto e l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali dell'inquilinato e della proprietà, vi sono concrete possibilità di consenso a graduazioni delle procedure esecutive sulla base di adeguati ristori ai proprietari e di sostegni all'inquilino, come in parte indicato dai decreti ministeriali attuativi sui criteri di assegnazione dei contributi del fondo per la morosità incolpevole succedutesi dal 2014 in poi;
allo stato attuale, tuttavia, solo in limitati contesti territoriali del Paese risultano avviati confronti finalizzati alla sottoscrizione di protocolli e intese sulla graduazione delle esecuzioni che costituiscano condizione per approdare a soluzioni condivise tra le parti coinvolte,
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo in relazione alla situazione di forte disagio sociale che si determinerà a partire dal 1° luglio in conseguenza della prevista ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità e delle procedure esecutive immobiliari e che vedrà coinvolte migliaia di famiglie in stato di bisogno;
quali misure siano allo studio o in fase di concreta definizione per evitare situazioni di inutile tensione sociale e se intendano, a tal fine, favorire specifici interventi da parte delle prefetture per un'immediata verifica di possibili percorsi condivisi e coordinati di graduazione delle esecuzioni di rilascio degli immobili;
se intendano promuovere, in vista della scadenza del 1° luglio, la convocazione delle altre istituzioni interessate e delle parti sociali rappresentative dei proprietari degli immobili e degli inquilini al fine di favorire la sottoscrizione di protocolli per la graduazione degli sfratti esecutivi, contribuendo per tale via ad allentare la tensione sociale;
quali iniziative, di propria competenza, intendano adottare al di favorire una più rapida ripartizione e assegnazione dei fondi predisposti per il corrente anno e appositamente destinati al ristoro e al sostegno dei proprietari e degli inquilini morosi incolpevoli.
Interrogazione sull'andamento della procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri
(3-02728) (21 luglio 2021)
Bonino, De Petris. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 103, ha introdotto un meccanismo straordinario di emersione dei rapporti di lavoro irregolari in determinati settori produttivi;
dai risultati della ricognizione svolta dalla campagna "Ero straniero" sulla base dai dati forniti dal Ministero dell'interno, circa lo stato di avanzamento dell'esame delle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, a maggio scorso, a un anno dall'approvazione della misura, emergeva che delle oltre 200.000 domande presentate in tutt'Italia, erano stati rilasciati per il primo canale di accesso all'emersione (art. 103, comma 1) meno di 30.000 permessi di soggiorno per lavoro;
molto critica, in particolare, appariva la situazione nelle grandi città: a Roma, al 20 maggio, su un totale di circa 16.000 domande ricevute, solo 2 pratiche erano arrivate alla fase conclusiva della firma del contratto di soggiorno e non era stato ancora rilasciato alcun permesso di soggiorno. A Milano, su oltre 26.000 istanze ricevute in totale, poco più di 400 erano i permessi di soggiorno rilasciati,
si chiede di sapere, ad oggi, quanti permessi di soggiorno per lavoro in seguito alla finalizzazione della domanda di emersione 2020 (art. 103, comma 1, del decreto "rilancio") siano stati finora rilasciati complessivamente a livello nazionale, quanti i permessi di attesa occupazione rilasciati nell'ambito della stessa procedura e quante domande, delle oltre 200.000 ricevute, siano ancora in attesa di essere definite dagli uffici territoriali competenti, con particolare riferimento alla situazione di alcuni territori (Milano, Roma, Napoli, Caserta, Torino, Firenze, Bari, Catania, Ragusa) dove nei mesi scorsi si è registrato il ritardo maggiore, dato l'alto numero di istanze ricevute.
Interrogazione sulla distribuzione alle Forze dell'ordine dei dispositivi di sicurezza ad impulsi elettrici
(3-02731) (21 luglio 2021)
Candiani. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
a partire dal 2018, il Ministro dell'interno pro tempore Salvini aveva dato avvio ad una sperimentazione per l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine delle pistole ad impulsi elettrici, ritenendole un supporto importante per quanti lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;
dopo che a luglio 2020 il Viminale aveva ordinato l'immediato ritiro delle armi date in via sperimentale alle forze dell'ordine, il nuovo Governo ha insistito affinché si rivalutasse la questione, puntando sull'importanza di questo strumento come ausilio per la garanzia della sicurezza e per il contrasto alla criminalità organizzata;
con grande soddisfazione, l'impegno è stato mantenuto: a seguito della recente aggiudicazione della gara nazionale per la fornitura di dispositivi a conduzione elettrica alle forze dell'ordine, nei prossimi mesi la fornitura di 4.482 taser sarà distribuita su tutto il territorio nazionale;
nel momento di crisi che sta vivendo il nostro Paese, anche con l'inevitabile aumento della microcriminalità collegata al disagio sociale, gli agenti sono con troppa frequenza vittime di aggressioni ed è fondamentale per l'intero sistema Paese che vengano loro garantite tutele e strumenti idonei;
episodi di violenze e minacce vedono coinvolti troppo spesso anche agenti della Polizia locale: solo negli ultimi giorni, a Roma un ragazzo originario della Guinea ha aggredito un agente impegnato in un intervento di ripristino del decoro urbano ferendolo gravemente, a Siracusa due agenti sono finiti in ospedale mentre svolgevano un normale servizio di vigilanza. Al momento, per gli agenti della Polizia locale non è prevista la dotazione dei taser, ma sarebbe importante rivalutare questa decisione,
si chiede di sapere quali siano le tempistiche previste per la distribuzione sull'intero territorio nazionale dei dispositivi a conduzione elettrica (taser) e se il Ministro in indirizzo stia valutando l'opportunità di dotare anche gli agenti della Polizia municipale di tale dispositivo di sicurezza.
Interrogazione sulla base logistica dell'Aeronautica militare negli Emirati Arabi Uniti
(3-02730) (21 luglio 2021)
Rauti, Ciriani. - Al Ministro della difesa -
Premesso che:
la Forward logistic air base di Al Minhad opera ininterrottamente negli Emirati Arabi Uniti dal 2002;
si tratta di un'unità posta alle dirette dipendenze del comandante operativo di vertice interforze, impegnata, nel tempo, a supporto diretto alle operazioni "Resolute support mission - RSM" in Afghanistan, "EUTM" nel Corno d'Africa, "Ocean Shield" nell'oceano Indiano e "Prima Parthica" in Kuwait e Iraq, assicurando il necessario appoggio operativo e logistico;
infatti, grazie alla sua posizione strategica nello scacchiere mediorientale, la base ha sempre garantito il trasporto di personale, mezzi e materiali da e verso i contingenti nazionali impegnati nelle missioni internazionali;
da organi di stampa si è appreso che al contingente italiano è stato intimato, dagli Emirati Arabi Uniti, di smantellare la base di Al Minhad dal 2 luglio 2021;
è di tutta evidenza la grave ricaduta sugli aspetti operativi, logistici, tattici e strategici di tale esclusione delle forze italiane da un'area geopolitica di fondamentale importanza, essendo la base emiratina l'unica in grado di supportare le missioni italiane nella regione;
inoltre, la determinazione del Governo emiratino potrebbe essere interpretata come una forma di ritorsione a seguito della decisione del Governo pro tempore Conte II di revocare le autorizzazioni alla vendita di armamenti e di forniture anche per gli Mb339, gli aerei della Leonardo S.p.A. in dotazione alla pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti;
considerato, altresì, che il clima di tensione con gli Emirati Arabi Uniti potrebbe compromettere la partecipazione italiana alla nuova missione internazionale nello stretto di Ormuz ("European maritime awareness" - EMASOH), la cui riuscita dipende dall'utilizzo delle strutture portuali militari in area emiratina,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la vicenda descritta abbia danneggiato l'immagine dell'Italia a livello internazionale, nonché l'interesse nazionale;
se tutti i militari italiani, precedentemente impegnati nella base di Al Minhad, siano stati rimpatriati o se parte del contingente sia ancora nell'area e, nell'eventualità, dove sia alloggiato e con quali funzioni e se tutte le strumentazioni ed i materiali appartenenti alla difesa italiana siano stati recuperati e, in caso contrario, se si ipotizzi un danno erariale per lo Stato.
Interrogazione sulle iniziative per la commemorazione del centenario del Milite ignoto
(3-02729) (21 luglio 2021)
Bernini, Gasparri, Berardi, Minuto. - Al Ministro della difesa -
Premesso che:
il monumento del "Milite ignoto" è dedicato ai 651.000 caduti italiani del primo conflitto mondiale, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all'identificazione, al fine di dedicare loro una degna sepoltura e il riconoscimento di tutti gli onori;
in data 4 novembre 2021 ricorre il "centenario del Milite ignoto", e un secolo dopo il significato profondo del Milite ignoto acquista una nuova valenza e nuovi contenuti, ponendosi come monito per le nuove generazioni, anche in rapporto all'articolo 11 della Costituzione che testualmente recita "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (...) promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";
in occasione di un anniversario così importante, in termini morali ed educativi, come sottolineato dal Presidente della Repubblica nel discorso fine anno e ribadito dallo stesso Ministro della difesa nel corso dell'intervento sulle linee programmatiche del Ministero, la memoria e la consapevolezza della nostra identità nazionale aiutano per costruire il futuro;
considerato, altresì, che in data 7 luglio è stata votata all'unanimità alla Camera dei deputati la mozione (1-00452) concernente iniziative volte a commemorare il centenario della traslazione del Milite ignoto all'Altare della Patria e tale indirizzo espresso dal Parlamento non può essere considerato come un semplice atto parlamentare, ma costituisce invece una solida base di quel sentire comune nazionale nella casa della memoria di un popolo, quello italiano,
si chiede di conoscere se e quali iniziative si stiano predisponendo per la commemorazione, anche al fine di non disperdere il significato della memoria storica, quale patrimonio culturale collettivo, da trasmettere e diffondere, anche tra i giovani, unitamente agli indefettibili obiettivi di educazione, formazione e partecipazione.
Interrogazione sul contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining
(3-02732) (21 luglio 2021)
Conzatti, Faraone. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -
Premesso che:
il 4 marzo 2021, a Cles, in Trentino, è scomparsa Sara Pedri, ginecologa trentunenne di Forlì, che da pochi mesi aveva preso servizio all'ospedale "Santa Chiara" di Trento. Il giorno 3 marzo, inoltre, la dottoressa aveva inviato le sue dimissioni all'Azienda sanitaria trentina, dichiarando successivamente alla sorella, tramite conversazione telefonica, di essersi tolta un peso importante;
da quanto si apprende, infatti, i familiari hanno riportato che, nei pochi mesi in cui aveva prestato servizio, la dottoressa aveva riscontrato sintomi da stress da lavoro, dovuti a numerosi episodi di cosiddetto mobbing, tra i quali figura un calo ponderale certificato dal suo medico. Nella sua deposizione ai Carabinieri di Forlì, la sorella aveva invece dichiarato: "Sara era terrorizzata e le sue colleghe hanno confermato quello che ci diceva lei: turni massacranti, abusi di potere, minacce continue", situazione della quale si apprendono maggiori particolari da un'intervista che la stessa ha rilasciato al telegiornale di Italia 1, raccontando, per esempio, che, durante un'operazione con taglio cesareo, uno dei colleghi aveva persino colpito la sorella Sara al braccio con uno strumento, per poi allontanarla malamente urlando;
con atto di sindacato ispettivo depositato lo scorso 23 giugno (4-05693), la prima firmataria ha sollecitato un intervento da parte del Ministro della salute, del Ministro in indirizzo e del Ministro della giustizia proprio al fine di fare luce su eventuali responsabilità della struttura sanitaria circa le cause che hanno condotto alla scomparsa della dottoressa Sara Pedri;
nei giorni successivi, il ministro Speranza ha inviato gli ispettori ministeriali all'ospedale Santa Chiara, mentre si sono allargate le indagini e sono proseguite le ricerche della giovane ginecologa scomparsa: la commissione ministeriale ha quindi concluso il suo lavoro, e si attende ora di conoscerne nel dettaglio i risultati;
contestualmente, sono arrivate anche le scuse dell'assessora per la salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, la quale, in un'intervista, aveva definito "fragile" Sara Pedri, salvo poi scusarsi anche con la famiglia. La stessa assessora è stata inoltre destinataria, negli scorsi giorni, di una mozione promossa dalle minoranze in Consiglio provinciale, in cui si impegnava la Giunta "a promuovere azioni politiche e amministrative che si collochino in sostanziale discontinuità nella gestione del comparto sanitario";
tali circostanze contribuiscono a mettere in risalto la profonda crisi in cui versa la sanità trentina, in relazione alle criticità di ordine organizzativo interno e di tutela dei dipendenti e della qualità del lavoro. E tuttavia, analizzare il caso Pedri in un'ottica meramente localistica rischierebbe di essere profondamente fuorviante, nonché scorretto dal punto di vista giuslavoristico: la vicenda, infatti, spinge a fare una riflessione generale su alcuni fenomeni che compaiono sempre più spesso e che contribuiscono a distorcere la regolarità dei rapporti di lavoro;
si fa riferimento, nella fattispecie, al mobbing e allo straining, intendendosi, sinteticamente, con il primo una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori, allo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Lo straining, invece, è una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo;
considerato che:
la normativa vigente non disciplina nello specifico, né il fenomeno del mobbing, né quello dello straining, principali condotte persecutorie sul posto di lavoro. La tutela apprestata dall'ordinamento deriva da un'opera di "supplenza giurisprudenziale" che, attraverso una lettura evolutiva dell'art. 2087 del codice civile, ha fino ad oggi veicolato entro gli ordinari strumenti civilistici le fattispecie del mobbing e dello straining;
e tuttavia, questa tutela creata dal diritto vivente si dimostra ormai da anni inadeguata alle esigenze di tutela delle vittime, a causa di un pesante onere probatorio, acuito dal clima di omertà lavorativa che spesso impedisce di accertare la verità dei fatti, e di compendi risarcitori non di rado scarsamente satisfattivi e per nulla dissuasivi;
è necessario, a ben vedere, che l'ordinamento italiano si conformi alle disposizioni internazionali approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, con la convenzione OIL n. 190 del 21 giugno 2019 e con la raccomandazione OIL n. 206 del 2019, che hanno definito un sistema completo di norme di prevenzione e di contrasto alle condotte violente e moleste sul lavoro, in un'ottica di "tolleranza zero". Tali disposizioni internazionali, inoltre, sono state di recente ratificate nell'ordinamento italiano dalla legge n. 4 del 2021, dovendo tuttavia essere ancora attuate dal legislatore italiano ed essendo vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;
preziosa, in questo senso, è la proposta di legge (AS 1339) depositata dalla prima firmataria in data 12 giugno 2019 e recante "Disposizioni per il contrasto ai fenomeni del mobbing e dello straining": il disegno di legge, composto da 4 articoli e contenente la novella della normativa antidiscriminatoria, di cui al decreto legislativo n. 216 del 2003, appresta una tutela completa ed innovativa ai fenomeni di ostilità lavorativa, in aderenza alle indicazioni contenute nella disciplina internazionale dell'OIL,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno adottare, in collaborazione con il Ministero della salute ed il Ministero della giustizia, interventi normativi specifici e pertinenti, volti a disciplinare più compiutamente il fenomeno del mobbing, dello straining e più in generale di tutte le condotte lavorative violente e moleste, al fine di conformarsi ai cogenti obblighi internazionali, di rilievo costituzionale, derivanti dalla convenzione OIL n. 190/2019 e dalla raccomandazione OIL n. 206/2019, nonché allo scopo di garantire maggiore protezione alle vittime di tali condotte, considerando, a tal proposito, anche la direzione indicata dal citato disegno di legge AS 1339, attualmente assegnato alla 11ª Commissione permanente del Senato.
Interrogazione sull'accesso al prepensionamento da parte degli operatori socio-sanitari
(3-02574) (08 giugno 2021)
Guidolin, Matrisciano, Castellone, D'Angelo, Ferrara, Trentacoste, Gaudiano, Campagna, Croatti, Vanin, Donno, Pavanelli, Presutto, Montevecchi, Catalfo, Romagnoli, Romano. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Premesso che:
l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al successivo comma 148;
il comma 148 stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della legge n. 205;
l'allegato B indica alle lettere f) e g) rispettivamente "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza";
con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e g) "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza" vengono indicate mediante il codice di classificazione ISTAT 5.4.4.3;
tale codice include il codice ISTAT 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine, in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario (OSS) la quale è, invece, indicata con codice ISTAT 5.3.1.1.0;
ancora, il codice ISTAT 5.4.4.3.0 include le figure di assistente familiare e badante, soggetti che, in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere al prepensionamento;
considerato che:
chi svolge l'attività di operatore socio-sanitario correttamente inquadrato dal datore di lavoro con il codice ISTAT 5.3.1.1.0, professione molto faticosa, che differisce da quella dell'OSA per la maggior formazione e responsabilità, nonché per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa, viene escluso dalla possibilità, in presenza dei requisiti, di accedere al prepensionamento;
alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa per i lavoratori (ciò potrebbe avere conseguenze sul loro salario oltre a non essere in linea con le competenze acquisite), che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS;
tale situazione implica di fatto un'ingiustificata disparità di trattamento tra professioni simili, invero, si ribadisce come entrambe siano caratterizzano per essere faticose e pesanti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza, e quale valutazione stia facendo la "Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui funzionamento è stato prorogato fino a dicembre 2021;
se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 2018, ricomprendendo anche gli operatori socio-sanitari.
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Botto, Buccarella, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Ferrara, Floridia, Galliani, Giacobbe, Giannuzzi, Ginetti, Lannutti, Laus, Maiorino, Mangialavori, Mautone, Merlo, Messina Assunta Carmela, Minuto, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Perilli, Pichetto Fratin, Pinotti, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Renzi, Rojc, Romano, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano, Turco, Vanin e Zaffini.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini, Rampi, Russo e Saponara, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini, Rampi, Russo e Saponara, per attività della 7ª Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Totaro, entra a farne parte il senatore Malan;
8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Totaro.
Conseguentemente il senatore Malan cessa di far parte della 3a Commissione permanente.
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione
Il Presidente del Senato della Repubblica ha nominato componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la senatrice Valeria Alessandrini in sostituzione del senatore Pietro Pisani, dimissionario.
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 21 luglio 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale la deputata Vincenza Bruno Bossio in sostituzione del deputato Stefano Lepri, dimissionario.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Pellegrini Emanuele
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2331)
(presentato in data 15/07/2021).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. La Russa Ignazio
Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni (2266)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 22/07/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Piarulli Angela Anna Bruna
Disposizioni per il rilancio dell'edilizia penitenziaria e istituzione dei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria (1996)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Piarulli Angela Anna Bruna
Disposizioni in materia di giustizia riparativa (2274)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2021);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Trentacoste Fabrizio ed altri
Disposizioni per il sostegno dell'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale (2213)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2021);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Boldrini Paola
Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero (2231)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2021);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Romeo Massimiliano, Sen. Fregolent Sonia
Inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentali volti a rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza (2265)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/07/2021).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 22/07/2021 la 13ª Commissione permanente Ambiente ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Mantero Matteo ed altri "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare" (674)
(presentato in data 17/07/2018)
sen. Iannone Antonio ed altri "Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino" (1503)
(presentato in data 25/09/2019)
"Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")" (1571)
(presentato in data 25/10/2019)
C.1939 approvato dalla Camera dei deputati
(assorbe C.907, C.1276).
Camera dei deputati, trasmissione di atti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 14 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, nella seduta del 7 luglio 2021, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra omini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final) (Atto n. 895).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05823 del senatore Di Micco ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 16 al 22 luglio 2021)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 112
BERGESIO: sulla messa in sicurezza della strada statale 28 tra Fossano e Imperia (4-05566) (risp. GIOVANNINI, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
BERGESIO ed altri: sulla messa in sicurezza della strada statale 28 tra Fossano e Imperia (4-03657) (risp. GIOVANNINI, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
CIRIANI ed altri: sulla tutela dei cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate italiane (4-04771) (risp. GUERINI, ministro della difesa)
DE POLI: sulla necessità di predisporre un piano di riaperture per ristoratori e commercianti (4-05255) (risp. PICHETTO FRATIN, vice ministro dello sviluppo economico)
DE VECCHIS: sul riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cristiana evangelica "Centro Arca" di Fiumicino (Roma) (4-04730) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)
GARAVINI: sulla considerazione dell'Italia quale Paese a rischio da parte della Repubblica d'Irlanda (4-05398) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
GASPARRI: sui rapporti tra Italia e Cina (4-05702) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
URRARO: sulla stabilizzazione dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito (4-04878) (risp. GUERINI, ministro della difesa)
VESCOVI, DE VECCHIS: sulla necessità di richiedere la residenza permanente da parte dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito (4-05585) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Mozioni
MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, ALFIERI, BITI, BOLDRINI, CIRINNA', COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, IORI, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, MANCA, MARCUCCI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VERDUCCI - Il Senato,
premesso che:
la "Gronda di Genova" rappresenta un progetto infrastrutturale di rilevante importanza strategica per la Liguria e l'intero Paese, nonché una grande opportunità per migliorare la qualità della vita degli utenti delle attuali linee stradali e dei cittadini, per decongestionare il traffico intorno e nella città di Genova e sui tratti autostradali A7, A10 e A12, per ridurre dei tempi di percorrenza, l'impatto acustico e inquinante sulla popolazione locale e i rischi di incidenti stradali, separando il traffico cittadino da quello di attraversamento e dai flussi da e per il porto di Genova;
i recenti eventi di ripetuta congestione del traffico sui tratti autostradali A7, A10 e A12, che hanno visto coinvolti centinaia di mezzi di trasporto merci impossibilitati a raggiungere il porto di Genova nei tempi previsti di consegna, rendono ancora più evidente l'importanza e l'urgenza della realizzazione dell'opera. Le file chilometriche di automobili e camion, in parte dovuti anche ai lavori di manutenzione in corso, hanno provocato forti proteste tra gli utenti per le ridotte condizioni di sicurezza alla guida e i per i lunghi tempi di percorrenza;
considerato che:
la Gronda di Genova è un nuovo tratto autostradale a due corsie per senso di marcia e rappresenta il raddoppio dell'esistente A10 nel tratto di attraversamento del Comune di Genova, dalla Val Polcevera fino all'abitato di Vesima. L'infrastruttura comprende 65 km di nuovi tracciati autostradali e si allaccia agli svincoli che delimitano l'area cittadina di Genova Est, Genova Ovest e Bolzaneto, si connette con la direttrice dell'A26 a Voltri e si ricongiunge con l'A10 in località Vesima. Data la complessità dal punto di vista orografico del territorio attraversato, il nuovo sistema viario si sviluppa quasi interamente in sotterraneo e prevede 23 gallerie, per un totale di circa 50 chilometri, pari a circa l'81 per cento dell'intero tracciato;
le prime discussioni sui progetti di potenziamento dei collegamenti lungo la direttrice est-ovest in prossimità della città di Genova risalgono agli anni '80. Nel corso del primo decennio del 2000 sono stati realizzati i primi studi di fattibilità, le progettazioni dei tracciati e le stipule dei protocolli di intesa per la realizzazione della Gronda;
tra il 13 febbraio e il 29 aprile 2009, l'opera è stata oggetto di un intenso e approfondito dibattito pubblico previsto dal programma dei lavori, che ha rappresentato la prima esperienza nella storia del Paese di coinvolgimento dell'opinione pubblica nella realizzazione di una grande opera infrastrutturale. Tale dibattito è stato gestito da una commissione indipendente presieduta dal professor Luigi Bobbio dell'Università di Torino ed è stato caratterizzato da 12 incontri pubblici nei quali i cittadini hanno potuto presentare proposte e osservazioni. Tra le opzioni, è stato favorito il tracciato con attraversamento su viadotto della Val Polcevera in corrispondenza del mercato ortofrutticolo e della stazione autostradale di Bolzaneto, in quanto presentava il minore impatto complessivo;
il 14 aprile 2011 è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo, al quale il Ministero ha dato parere favorevole ai fini della validazione tecnica il 26 luglio;
il 15 giugno dello stesso anno è stata avviata la procedura di Valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa positivamente con l'emissione del DEC/VIA 23 gennaio 2014, n. 28;
il 12 settembre 2014 il Governo ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 per l'approvazione del progetto definitivo della Gronda di Genova. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2015, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, è stato accertato il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato - Regione Liguria relativamente al medesimo progetto;
l'approvazione definitiva del progetto è avvenuta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 settembre 2017, con il quale è stata contestualmente dichiarata di pubblica utilità l'attuazione del progetto della Gronda di Genova;
nell'aprile 2018 è stato approvato il piano di convalida che ha definito gli aspetti finanziari dell'intervento, trasferendo sul concessionario Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) le responsabilità economiche dell'intervento stesso;
a quanto si apprende da fonti ASPI risalenti a luglio 2019, l'avviamento dei lavori è tuttora in attesa del via libera da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del progetto esecutivo, che è stato inviato da ASPI tra agosto e dicembre 2018. Onde mitigare gli effetti di tale ritardo, ASPI ha realizzato la quasi totalità degli espropri necessari e bandito gare di pre-qualifica per 490 milioni di euro;
il 21 agosto 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito web l'analisi costi-benefici relativa al progetto definitivo. I costi indicati sono 4.755.204.589,47 euro per la realizzazione e 7.3 milioni di euro all'anno stimati per la manutenzione. I benefici previsti riguardano invece i risparmi sui tempi e costi del trasporto, la riduzione dei costi dei pedaggi, dei costi di manutenzione e dei costi dei servizi di trasporto, la riduzione delle esternalità negative legate all'inquinamento e agli incidenti stradali, e la riduzione di accise sui carburanti introitate dagli Stati. Dall'analisi emerge con chiarezza la prevalenza dei benefici sui costi, riflettendo i punti di forza del progetto emersi in sede di dibattito pubblico;
tenuto conto che:
il Governo Conte II, in relazione alla mozione 1-00252 presentata alla Camera dei deputati insieme ad altri atti abbinati sul tema, si era impegnato ad avviare i lavori secondo soluzioni condivise, mantenendo aperto un confronto con tutti gli interessati e le forze politiche, avendo come imperativi categorici la sicurezza delle infrastrutture, il miglioramento della viabilità complessiva e la funzionalità dell'opera rispetto all'esigenza di rilancio del sistema produttivo e portuale del territorio, secondo modalità ecocompatibili;
la realizzazione tempestiva della Gronda di Genova rappresenta una necessità imprescindibile per gli utenti dei tratti stradali interessati dall'opera, nonché i residenti del territorio, per via dei numerosi benefici alla qualità della vita che tale progetto comporterebbe;
l'avvio immediato della realizzazione dell'opera è fondamentale a maggior ragione vista la fragilità infrastrutturale del territorio ligure e della città di Genova, già colpita dal drammatico episodio del crollo del "ponte Morandi" avvenuto il 14 agosto 2018 nel quale hanno perso la vita 43 persone,
impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative necessarie per accelerare i tempi di approvazione del progetto esecutivo della Gronda di Genova al fine di garantire, qualora necessario anche attraverso la nomina di un apposito commissario, il tempestivo avvio dei cantieri per la realizzazione di un'opera infrastrutturale di fondamentale valenza strategica per il Paese dal punto di vista economico, occupazionale ed ambientale;
2) ad adottare, nelle more dell'avvio dei lavori della Gronda, gli interventi ritenuti più opportuni al fine assicurare un effettivo miglioramento della viabilità nella città di Genova e sui tratti autostradali A7, A10 e A12 nei pressi della città, in modo tale da porre fine ai disagi e ai danni, diretti e indiretti, in termini di diritto alla mobilità, nonché di produttività e competitività che stanno subendo famiglie, autotrasportatori, lavoratori e imprese di Genova, della Liguria e del resto del Paese.
(1-00407)
Interrogazioni
MAFFONI, LA PIETRA - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha colpito tutta Italia dal punto di vista non solo sanitario ma anche economico e sociale;
in data 1° luglio 2021 è scaduto il divieto che bloccava le procedure di licenziamento nei confronti dei lavoratori e dipendenti;
la Timken Company è una multinazionale statunitense con sede a North Canton, Ohio;
produce cuscinetti ingegnerizzati e prodotti per la trasmissione di potenza, in cui, grazie a più di un secolo di conoscenza e innovazione, è tra i leader di mercato. Oltre a collaborare con la Nasa collabora con società di energia rinnovabile per alimentare alcune delle più grandi turbine eoliche del mondo, oltre a supportare il settore dei trasporti;
la multinazionale del settore automotive, ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Villa Carcina (Brescia), e il conseguente licenziamento dei 106 i lavoratori che da alcuni giorni sono in sciopero e presidio permanente;
in data venerdì 9 luglio, 422 lavoratori e lavoratrici della GKN di Campi Bisenzio (Firenze) hanno ricevuto da parte della proprietà, il fondo inglese Melrose Industries, un'e-mail di licenziamento senza preavviso e senza motivazioni legate alla situazione economica dell'azienda;
i lavoratori insieme alle rappresentanze sindacali hanno aperto un'assemblea permanente e hanno organizzato un presidio stabile davanti all'azienda per manifestare contro questa decisione e considerato che le amministrazioni comunali della Città metropolitana di Firenze hanno sostenuto il presidio dei lavoratori attraverso la presenza dei sindaci, presidio al quale ha aderito anche il Comune di Pontassieve;
l'avvento di nuove tecnologie informatiche e di nuovi mezzi di comunicazione ha portato, tra gli altri, l'effetto di riformare nella prassi le modalità di irrogazione del licenziamento. In particolare, è sempre più diffusa la comunicazione del licenziamento tramite e-mail, sms o messaggi "Whatsapp" in ordine ai quali sono sorti dubbi circa l'idoneità a garantire la forma scritta del licenziamento, quale elemento essenziale e imprescindibile, previsto dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 a pena di inefficacia;
quanto accaduto è inaccettabile e di gravità inaudita. Senza comunicazione preventiva, si mandano a casa centinaia di persone con famiglie;
in pochi giorni, insomma, due grandi multinazionali del settore automotive hanno deciso di chiudere gli stabilimenti senza neanche l'utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che erano attivabili;
il caso di Timken e Gkn è il simbolo di una situazione che potrebbe ripetersi in altre fabbriche della Lombardia, Toscana e pure a livello nazionale;
la garanzia del lavoro oggi deve essere la priorità assoluta del nostro Paese,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
quali siano le reali intenzioni delle multinazionali e quali siano le reali motivazioni che hanno portato al licenziamento collettivo;
quali urgenti misure intendano intraprendere per salvaguardare il lavoro di centinaia di lavoratori che si sono trovati all'improvviso disoccupati.
(3-02735)
MAGORNO - Al Ministro della giustizia. -
(3-02736)
(Già 4-05801)
BITI, PARRINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI, MANCA, TARICCO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, MARGIOTTA, ASTORRE, COMINCINI, FEDELI, FERRARI, ROJC, PINOTTI, FERRAZZI, PITTELLA, IORI, STEFANO, CIRINNA' - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
la GKN, multinazionale britannica che realizza componentistica per i settori automobilistico e aerospaziale, con un fatturato di 4,8 miliardi di sterline, 29.000 dipendenti e 54 stabilimenti nel mondo, nel 2018 è stata acquisita dal fondo finanziario Melrose Industries, quotato alla borsa di Londra, con l'obiettivo dichiarato di una ristrutturazione aziendale su scala internazionale;
in Italia, lo stabilimento GKN Driveline S.p.A. di Campi Bisenzio, produce semiassi per numerose case automobilistiche, impiegando 422 dipendenti fissi, più 20 dipendenti in contratto di staff leasing;
è notizia di questi ultimi giorni l'intenzione dell'azienda di procedere al licenziamento immediato e alla chiusura dello stabilimento, comunicata via mail ai lavoratori; secondo l'azienda le ragioni sarebbero attribuibili al calo del mercato automobilistico e alla necessità di ridurre drasticamente i costi di produzione a causa della competitività dei mercati internazionali, mentre le organizzazioni sindacali hanno evidenziato come non sussista alcuna crisi aziendale e che il vero motivo sia invece la volontà della proprietà di delocalizzare la produzione spostandola dove il costo della manodopera è minore; le attività degli altri stabilimenti GKN in Italia sarebbero positive: recentemente nei siti di Brunico e Monguelfo sono stati fatti ingenti investimenti per innovare la produzione assumendo oltre 100 nuove figure professionali;
considerato che:
numerose manifestazioni di vicinanza sono state espresse ai lavoratori della GKN da parte di amministratori locali e rappresentanti istituzionali che hanno evidenziato la necessità di una rapida verifica sugli "eventuali finanziamenti, aiuti o sostegni" di Stato che sono stati o che dovranno essere percepiti dalla GKN, al fine di procedere formalmente nei confronti della proprietà;
al tavolo istituzionale convocato dal Ministero dello sviluppo economico lo scorso 15 luglio, tenuto presso la Prefettura di Firenze, i vertici della GKN hanno confermato tramite il loro avvocato, unica presenza per l'azienda, la chiusura dello stabilimento e la sola disponibilità a trattare economicamente i licenziamenti;
alla luce di tutto ciò, è evidente come sia necessario ed urgente un intervento del Governo, anche per evitare che altre aziende presenti nel nostro territorio, di proprietà di multinazionali, in totale autonomia, possano chiudere in brevissimo tempo fabbriche produttive con il solo scopo di delocalizzare le produzioni e ottenere per tale via maggiori profitti,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;
quali iniziative intenda adottare concretamente al fine di assicurare la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento GKN di Campi Bisenzio, anche al fine di evitare il ripetersi di circostanze simili sul resto del territorio nazionale, con chiusure unilaterali di siti industriali produttivi non coinvolti da situazioni di effettiva crisi aziendale.
(3-02737)
MANCA, COLLINA, BOLDRINI, IORI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 130, della legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto un incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, per assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019;
ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, il fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7411) e riguarda il finanziamento di interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi calamitosi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria nonché di interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. Nella legge di bilancio 2021, il capitolo 7411 del Ministero presenta quindi risorse, per tale anno, sia in conto competenza che in conto cassa, per complessivi 90 milioni di euro;
considerato che:
tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile 2021, l'intero territorio nazionale è stato colpito duramente da numerose gelate tardive che hanno causato ingenti danni alla produzione agricola, in particolare al settore vitivinicolo e ortofrutticolo, con danni alla produzione delle aziende più colpite stimate tra il 50 e il 75 per cento. Fra queste, particolarmente gravi sono state le gelate che hanno colpito le produzioni agricole in Emilia-Romagna;
le calamità naturali che colpiscono le produzioni agricole si ripetono ormai con cadenza periodica, anche in ragione dei cambiamenti climatici in atto, provocando pesanti ricadute sia sulla redditività e sull'esistenza stessa di numerose aziende agricole sia sulle finanze pubbliche in ragione degli interventi di ristoro necessari alla ripresa delle attività colpite;
a 8 mesi di distanza dalla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2021, le maggiori risorse del fondo non risultano ancora ripartite in favore dei soggetti aventi diritto al ristoro per i danni subiti dalle aziende agricole a seguito di avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire, entro brevi termini, il riparto delle risorse del fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore dei soggetti che hanno subito danni alle aziende agricole a seguito di avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019;
se non ritenga urgente, per far fronte ai danni alla produzione agricola dovuti agli eventi descritti successivi all'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2021, prevedere un ulteriore adeguato stanziamento di risorse per il ristoro delle aziende che hanno subito ingenti danni alle produzioni, includendo negli aiuti anche le aziende non assicurate;
se non ritenga altresì necessario, anche al fine di garantire maggiormente la redditività delle aziende agricole, adottare ogni iniziativa utile al fine di rafforzare e promuovere progressivamente in tutto il territorio nazionale la sottoscrizione di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi da catastrofi in agricoltura, nonché promuovere l'adesione a fondi mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori per le perdite economiche derivanti da eventi catastrofali di diversa natura.
(3-02738)
MONTEVECCHI, DI GIROLAMO, CROATTI, GIROTTO, LANZI, PAVANELLI, TRENTACOSTE - Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica. - Premesso che:
come noto sono in corso le procedure di autorizzazione del progetto "Rete Adriatica", che prevede la costruzione di un metanodotto di acciaio, diviso in 5 lotti funzionali: Massafra-Biccari (194 chilometri), Biccari-Campochiaro (70 chilometri), Sulmona-Foligno (167 chilometri), Foligno-Sestino (114 chilometri), Sestino-Minerbio (142 chilometri). Attorno al tracciato, verranno realizzate una servitù di 40 metri e strade per consentire l'accesso dei mezzi ai cantieri;
il gasdotto trasporterà metano dal sud al nord del Paese, con una capacità di 28 milioni di metri cubi al giorno. Si tratta di un progetto strettamente legato al TAP (Trans Adriatic Pipeline), la condotta che porterà in Italia il gas naturale del Mar Caspio, in Azerbaijan, dopo avere percorso 3.500 chilometri e attraversato sei Paesi;
contestualmente, nell'ambito del progetto Rete Adriatica, è prevista la realizzazione di una centrale di compressione e spinta a Sulmona, a poche centinaia di metri dal centro abitato, che occuperà una superficie di 12 ettari e sarà costituita da 3 turbine, ognuna delle quali avrà una potenza termica di 30 megawatt;
considerato che:
la centrale di Sulmona, sebbene presentata come un progetto separato, sarebbe funzionale al gasdotto, perché necessaria per far continuare il viaggio del gas proveniente da Massafra, in provincia di Taranto, verso i siti di stoccaggio di Minerbio, nel bolognese;
il territorio di Sulmona rischia di subire un grave impatto da quest'opera, ed è per questo che molte comunità locali hanno messo in piedi un fronte comune contro la sua realizzazione;
l'area interessata, una vasta area di terreni privati acquistata da SNAM, denominata "Case Pente", si trova alle pendici del Morrone, a ridosso del Parco nazionale della Majella;
nell'area di Case Pente c'è un sito archeologico, che si colloca direttamente presso l'infrastruttura SNAM, ed è descritto nel volume "Forma Italiae. Superaequum Corfinium Sulmo", pubblicato nel 1984 dall'archeologo belga Frank Van Wonterghem;
la Soprintendenza a quanto risulta agli interroganti avrebbe chiesto di rivedere il progetto, a seguito dell'individuazione attraverso indagini radar di un edificio che si presume sia di epoca italica;
la SNAM, a cavallo tra il 2018 e il 2019, avrebbe svolto indagini sull'area attraverso il georadar con una società specializzata e, una volta aver rimesso il rapporto alla Soprintendenza, ha ignorato il tutto per avere le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori;
la Soprintendenza, in una lettera del 28 febbraio 2019, ha allertato la società della presenza nel sottosuolo di preesistenze di carattere archeologico, tra cui l'estesa articolazione delle strutture murarie, propria di un grande edificio, che potrebbero già indicare la necessità di delocalizzare l'intervento previsto nell'area;
nella medesima nota la Soprintendenza invitava la società ad effettuare ulteriori indagini ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ma ad oggi nulla è stato fatto;
considerato inoltre che:
il 3 dicembre 2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la concessione dell'Autorizzazione integrata ambientale nel quale il rappresentante della Regione, ha votato a favore del progetto, mentre solo il Comune di Sulmona, rappresentato dall'assessore all'ambiente, ha espresso voto contrario;
ad aprile 2021 il Ministero della transizione ecologica ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale per la centrale di compressione, che varie associazioni e comitati locali hanno impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;
valutato che:
a parere degli interroganti il progetto presenta diverse criticità sotto il profilo della tutela del paesaggio e dei beni culturali, ignorati dalla società;
la Soprintendenza competente, come detto, avrebbe auspicato una delocalizzazione dell'infrastruttura, proprio in ragione degli aspetti descritti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare affinché vengano fatte le opportune indagini sull'area e per porre rimedio per quanto di competenza, alle omissioni che vi sarebbero state nella procedura autorizzativa della centrale di Sulmona.
(3-02739)
TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, L'ABBATE, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, CASTALDI, ROMANO - Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e dello sviluppo economico. - Premesso che:
è un diritto tutelato dalla Costituzione conoscere, valutare, limitare e prevenire gli effetti che un insediamento industriale produce sulla salute dei cittadini e sull'ambiente circostante;
è necessario, nelle aree di crisi industriale complessa a forte impatto ambientale, come nel caso dell'area industriale di Taranto, garantire la tutela dell'ambiente e della salute soprattutto per la continua esposizione all'inquinamento a cui sono soggetti soprattutto i cittadini del quartiere Tamburi, per la presenza dello stabilimento siderurgico ex Ilva/Arcelor Mittal, ora Acciaierie d'Italia;
la Valutazione del danno sanitario (VDS), introdotta a tutela della salute e dell'ambiente di Taranto dal decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207 e disciplinata con decreto ministeriale 24 aprile 2013, risulta poco efficace a prevenire gli effetti dannosi delle sostanze emesse dall'impianto siderurgico, in quanto valuta il danno ex post unicamente quando le autorità di controllo riscontrino contemporaneamente per tutti gli inquinanti cancerogeni osservati (diossine, polveri, benzo(a)pirene e altri inquinanti) valori sopra le soglie legali previste solo nell'intervallo temporale definito;
nelle aree di crisi industriale complessa occorre tutelare maggiormente la salute pubblica e l'ambiente. Risulta pertanto necessario introdurre sistemi per valutare preventivamente l'impatto che un determinato volume di inquinanti produce sulla salute e sull'ambiente;
nessuna valutazione preventiva dell'impatto industriale sulla salute e sull'ambiente è prevista dalla norma di riferimento e ciò, a parere degli interroganti, non è più accettabile, considerando la transizione ecologica in corso;
si trascura la circostanza che gli inquinanti industriali nocivi alla salute e all'ambiente, anche se si mantengano entro i limiti di legge, possono in combinazione tra loro o con altri inquinanti già presenti sul territorio o prodotti da altri siti industriali adiacenti all'impianto siderurgico, come il sito della raffineria ENI, arrecare danno alla salute dei cittadini e all'ambiente, anche per effetto della continuità di produzione degli inquinanti da oltre un trentennio;
le evidenze scientifiche (si ricorda l'indagine epidemiologica del Progetto Sentieri - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) e la recente sentenza di primo grado della Corte di Assise del Tribunale di Taranto, pronunciata lunedì 31 maggio 2021, hanno accertato in maniera incontrovertibile il legame diretto tra inquinanti prodotti dall'impianto siderurgico e danni arrecati alla salute dei cittadini e all'ambiente;
la situazione epidemiologica riscontrata e i dati sulle malattie professionali che l'INAIL riconosce ogni anno testimoniano i danni prodotti dagli inquinanti sul piano umano, ambientale e sulla finanza pubblica;
la sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 gennaio 2019, accogliendo il ricorso presentato da alcuni cittadini di Taranto, ha affermato che "il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio";
considerato che:
sul tema, il 23 gennaio 2019, il primo firmatario del presente atto ha depositato il disegno di legge (AS 1011) che si prepone di introdurre, in occasione del rilascio delle Autorizzazioni di impatto ambientale (AIA), la Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), capace di indicare in via predittiva, tramite l'utilizzo di modelli scientifici già validati e riconosciuti dal mondo accademico e istituzionale, l'impatto ambientale e sanitario di una presunta fonte di emissioni nocive, a prescindere dal superamento dei limiti previsti dalla legge per singolo inquinante. Per detto disegno di legge è stato chiesto, anche in relazione al piano di transizione ecologica in corso di definizione, di accelerare l'iter di discussione, soprattutto in considerazione della ratifica dell'accordo siglato a marzo 2021 tra ArcelorMittal e Invitalia, in modo da poterla contemplare nel futuro piano ambientale;
il citato disegno di legge nasce dall'esigenza di colmare una lacuna normativa concernente la valutazione preventiva dell'impatto prodotto da fonti inquinanti, non soddisfatto dalle procedure attualmente in vigore come la VDS, in quanto il suo utilizzo ex post si attiva solo al superamento in un determinato intervallo temporale di tutti i valori limiti degli inquinanti. È necessario introdurre nell'ordinamento uno strumento di valutazione preventiva che tuteli la salute dei cittadini e garantisca l'ambiente, dando riscontro alle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi dell'Europa e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
secondo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lo sforzo di rilancio dell'Italia si sviluppa intorno a digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente e sulla salute pubblica, è indispensabile per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e un'economia più sostenibile alle generazioni future. La transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto, favorendo la creazione di occupazione stabile e ridurre la spesa pubblica per attività di bonifiche e risarcimento dei danni sanitari,
si chiede di sapere:
se, in considerazione delle future scelte sul ciclo produttivo dell'acciaieria e del rilascio della nuova AIA, i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di introdurre strumenti di valutazione preventiva dell'impatto sanitario e ambientale, come la VIIAS, per contrastare e prevenire gli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente prodotti dagli inquinanti dell'industria e favorire così l'introduzione di nuovi modelli produttivi più sostenibili;
se, in subordine e tenuto conto della grave situazione ambientale e sanitaria nell'area di Taranto, si intenda rivedere in una prospettiva più prudenziale i limiti di legge degli inquinanti e i relativi intervalli di rilevazione di applicazione della VDS, a maggiore salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
se, indipendentemente dalle soluzioni che saranno adottate a livello industriale, si intenda introdurre sistemi di divulgazione dei livelli giornalieri degli inquinanti, in modo da rendere le informazioni sulla qualità dell'aria, del suolo e del mare più trasparenti e consentire alla cittadinanza di avere una maggiore consapevolezza del rischio assunto.
(3-02740)
ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI, LEZZI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
la Commissione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione ha recentemente approvato le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 ed è notizia recente l'approvazione dell'intesa in conferenza Unificata per il Piano di azione pluriennale;
il testo delle linee pedagogiche è stato sottoposto ad un'ampia azione di informazione e consultazione pubblica prima di arrivare alla stesura finale e all'adozione formale;
secondo il Ministero dell'istruzione esso "rappresenta una cornice di riferimento pedagogico e il quadro istituzionale e organizzativo in cui si colloca il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni per favorirne lo sviluppo e il consolidamento";
l'APEI, l'associazione dei pedagogisti e degli educatori italiani, ha evidenziato l'importanza di garantire un approccio pedagogico nel contesto dell'educazione individuale per tutto il segmento di età da 0 a 6 anni, sostenendo la necessità di inserire nei ruoli professionali, al fianco di bambine e bambini e delle loro famiglie, i professionisti dell'educazione titolati a svolgere le funzioni educative specifiche; in questo modo, dunque, sarebbe assicurato un pieno riconoscimento del contributo delle professioni pedagogiche attraverso la scelta del loro utilizzo per tutto il segmento 0-6, in quanto i laureati in ambito pedagogico sono i professionisti più in grado di saper rispondere con consapevolezza, competenza ed efficacia alle esigenze educative dei bambini e delle bambine più piccoli;
considerato che:
per tali ragioni, è assolutamente necessario procedere sia con l'inserimento della figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia non solo nei nidi, ma anche nelle scuole dell'infanzia, in quanto l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che lavora con tutte le età della vita da 0 a 6 anni (se laureato in scienze dell'educazione e della formazione), sia, al contempo, con l'affidamento del coordinamento pedagogico dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia alla figura del pedagogista, il quale rappresenta il più grande esperto di educazione infantile, essendo profondo conoscitore dei processi di sviluppo dei bambini nei contesti educativi e formativi e degli ambienti e delle risorse strumentali necessarie all'agire educativo con la prima infanzia;
la figura del pedagogista, inoltre, appare anche quella più consona all'affidamento delle funzioni di promozione e valorizzazione delle competenze genitoriali e dei rapporti con il territorio, ai fini dell'effettiva realizzazione di una comunità educante;
dunque, se già era necessario l'inserimento a regime di tali figure all'interno del sistema di educazione e formazione di bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni, in modo da permettere effettivamente lo sviluppo dei processi creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto ludico-cognitivo, ciò riveste una rinnovata importanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica e del rischio delle nefaste conseguenze sullo sviluppo della personalità umana;
valutato che:
è necessario, dunque, arrivare nel minor tempo possibile alla creazione di un orizzonte educativo nel segmento 0-6, che sia alla base di un vero sistema integrato;
durante questo percorso, senza l'inserimento e l'impiego a pieno regime di educatori socio-pedagogici e pedagogisti, figure i cui percorsi di studi si pongono l'uno in linea di continuità con l'altro, ed anche in affinità ai percorsi formativi degli insegnanti della scuola dell'infanzia, raggiungere l'obiettivo prefigurato risulterebbe ben più arduo e difficoltoso, anche nell'ottica della migliore spesa delle risorse stanziate a tal fine (che ammontano a 309 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2021-2025),
si chiede di sapere:
quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in relazione a quanto esposto;
se non ritenga opportuno attivarsi, con atti di propria competenza, ove possibile anche di natura giuridica, al fine di garantire l'inserimento a regime della figura dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista all'interno del sistema di educazione e formazione di bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni, in modo da rendere più effettivo lo sviluppo dei processi creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto ludico-cognitivo.
(3-02741)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
STEFANO, FEDELI, TARICCO, PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC, VERDUCCI, FERRAZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, MARILOTTI, LAUS, VALENTE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nelle ultime settimane si registra una preoccupante recrudescenza di fenomeni criminali nel Salento. Al gravissimo omicidio consumato per rapina ad un bancomat nella provincia di Lecce, si sommano decine di casi di eventi predatori nonché la denuncia di uno stupro a Gallipoli;
alla luce di questi gravi episodi si sono tenuti diversi incontri tra alcuni sindacati degli appartenenti alla Polizia e non presso il commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli all'esito dei quali si è tenuto un incontro anche alla presenza del primo cittadino della città di Gallipoli, il quale ha affermato di aver già chiesto presso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica provinciale di Lecce una particolare attenzione per il territorio;
considerato che:
le forze di polizia della provincia di Lecce, normalmente impegnate per la prevenzione e repressione dei reati in genere, nel periodo estivo, devono far fronte, come nel caso di comuni come Gallipoli o Otranto o Porto Cesareo, ad un aumento della popolazione pari a dieci volte gli usuali residenti;
la difficoltà oggettiva nel controllo del territorio è dovuta sia alla contrazione degli organici, che riflettono una pianta ferma a 30 anni fa, sia al senso percepito di scarsa sicurezza da parte di tutte le classi sociali;
non è possibile chiedere agli operatori della sicurezza turni di lavoro massacranti, ulteriormente aggravati dalla difficoltà che il territorio presenta sotto i profili della sua estensione geografica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga necessario attivare tutte le iniziative volte a sostenere l'impegno generoso delle forze di polizia che operano nella provincia di Lecce nei periodi di alta concentrazione turistica.
(3-02734)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MERLO, CARIO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la certificazione verde COVID-19, detta green pass, è il certificato rilasciato dal Ministero della salute, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome, relativi alla vaccinazione, oltre che alla negatività al test o alla guarigione dal virus;
per accelerare la percentuale di vaccinazioni, negli ultimi giorni il Governo sta discutendo le nuove regole relative al green pass e le misure che saranno contenute in un nuovo decreto di misure anti COVID;
tra le varie considerazioni, il Governo sta valutando di rendere obbligatorio, in determinate circostanze, quali ad esempio per accedere ad eventi, locali, treni, aerei e navi, il certificato;
considerato che:
ci sono oltre 6 milioni di cittadini italiani ufficialmente residenti fuori dall'Italia, e quindi iscritti all'anagrafe per gli italiani residenti all'estero (AIRE);
ad esempio, i dati che indicano la distribuzione tra continenti degli iscritti all'AIRE evidenziano che ci sono oltre 2 milioni di cittadini italiani residenti in America meridionale. In diversi Stati, tra cui l'Argentina e il Brasile (Paesi col maggior numero di iscritti) e il Cile, i cittadini sono stati vaccinati, tra altri, anche col vaccino russo Sputnik V e il vaccino cinese Sinopharm;
ritenuto che è opportuno e necessario regolamentare la situazione dei connazionali residenti all'estero, che devono rientrare in Italia per motivi, ad esempio, di lavoro o familiari, che appunto essendo residenti all'estero non possiedono una tessera sanitaria italiana e non hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, e che sono stati vaccinati con vaccini riconosciuti e non riconosciuti nell'Unione europea, e che per le ragioni esposte non avranno accesso al green pass,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per garantire il rientro e la libera circolazione in Italia dei cittadini residenti e vaccinati all'estero con vaccini riconosciuti e non riconosciuti nell'Unione europea;
quali iniziative intenda adottare per riconoscere la validità dei certificati di vaccinazione emessi all'estero.
(4-05840)
PAVANELLI, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, TRENTACOSTE, DONNO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che
ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera 252/16/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), recante "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica", almeno una volta all'anno, l'operatore comunica all'utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente;
le disposizioni della delibera si applicano alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica agli utenti e ai consumatori da parte degli operatori di telecomunicazioni e televisivi a pagamento, limitatamente ai contratti per adesione,
si chiede di sapere:
se il Ministro indirizzo intenda adoperarsi perché sia assicurato che le aziende provvedano ad adeguarsi ai dettami della delibera;
se ritenga di assumere iniziative, anche di carattere normativo e comunicativo, al fine di rafforzare i meccanismi a tutela degli utenti garantendo la trasparenza tariffaria.
(4-05841)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il programma Next generation EU (NGEU). Si tratta di un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF) e il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Esso beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione europea. Le 6 missioni del piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il piano comprende un ambizioso progetto di riforme. Il Governo intende attuare 4 importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza;
in particolare, la riforma della giustizia vuole affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari. Nel campo della giustizia civile lo scopo è quello di semplificare il rito processuale, in primo grado e in appello, e di implementare definitivamente il processo telematico. Il PNRR predispone inoltre interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione. In materia penale, il Governo intende riformare la fase delle indagini e dell'udienza preliminare, ampliare il ricorso a riti alternativi, rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento, definire termini di durata dei processi;
il Governo ha deciso dunque di procedere modificando il testo del disegno di legge AC 2435, noto come "riforma Bonafede" del processo penale. Sono modifiche contestate dall'Associazione nazionale magistrati (ANM) che, ad esempio, sulla norma sull'improcedibilità legata alla riforma della prescrizione, ha affermato: "La normativa delineata dall'emendamento governativo non ha alcuna funzione acceleratoria, di promozione di un obiettivo condiviso, quello della durata ragionevole dei processi, ma soltanto sanzionatoria, irragionevolmente sanzionatoria appunto perché non ha forgiato il termine nella considerazione approfondita della realtà di tutti gli uffici. Ragionevole è quella regola che orienta le prassi verso obiettivi concretamente realizzabili e che cerca di migliorare la realtà muovendo e non prescindendo da essa". L'ANM ha esposto poi le conseguenze che si realizzerebbero con il nuovo sistema di prescrizione e improcedibilità come delineato dagli emendamenti del Governo al disegno di legge: "Azzeramento di non pochi processi" con "un costo sociale molto alto" e con un "forte sacrificio dei diritti delle vittime". Inoltre, per l'ANM, "pensare che sia il Parlamento con regole necessariamente generali e astratte a suggerire a quali reati dare la precedenza, è soluzione distonica rispetto al principio di obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nonché potenzialmente in grado di porsi in frizione col principio di separazione dei poteri". E ancora: "Non sembra innovazione proficua quella di attribuire al Parlamento il potere di indicare 'criteri generali' di indirizzo per l'esercizio dell'azione penale", osserva l'Associazione, sottolineando che "i pubblici ministeri debbono perseguire tutti i reati indistintamente e in egual misura: questo impone la Costituzione, e solo se le risorse umane e materiali non lo consentono in concreto, per contingenze legate all'ufficio giudiziario ove si opera, dosare le limitate risorse e opportunamente indirizzarle verso 'criteri di priorità' la cui fissazione non potrà che essere ragionevolmente demandata ai capi degli uffici giudiziari o al Csm cui compete vigilare sul loro operato";
considerato infine che:
critiche circostanziate alla "riforma Cartabia" sono arrivate anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho. In particolare, per De Raho essa "non corrisponde alle esigenze di giustizia" anche perché "riguarda tutti i processi", compresi quelli per "reati gravissimi" come mafia, terrorismo e corruzione, con conseguenze sulla "sicurezza della nostra democrazia". Il procuratore nazionale antimafia pertanto ha ricordato che se la Costituzione e i trattati internazionali prescrivono la "ragionevole durata del processo", i termini di durata massima del giudizio "si trovano già nella legge Pinto". L'improcedibilità però, secondo De Raho, è illegittima. Piuttosto, ha suggerito, si provveda alla digitalizzazione e si permetta ai giudici la possibilità "di operare come monocratico", perché "la giustizia non può non essere esercitata attraverso un numero di giudici non sufficiente", e senza risorse;
molto critico anche il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, per il quale dopo la riforma Cartabia vi saranno conseguenze molto pregiudizievoli: "Diminuzione del livello di sicurezza", "annullamento totale della qualità del lavoro", "aumento smisurato di appelli e ricorsi in Cassazione" per fare "ingolfare di più la macchina della giustizia e giungere alla improcedibilità", "azzeramento di anni di lavoro di pm, polizia e giudici di primo grado". In uno "slogan": "Ancor di più converrà delinquere". "Il 50% dei processi e i maxi processi che celebriamo saranno dichiarati improcedibili in Appello", è stata infine la previsione di Gratteri;
persino il presidente dell'Unione delle camere penali, Giandomenico Caiazza, che ascoltato dalla II Commissione permanente (Giustizia) alla Camera dei deputati ha invitato a non fare "terrorismo mediatico su prescrizione", ha comunque sottolineato che gli emendamenti del Governo "introducono un istituto nuovo [la prescrizione processuale] che può presentare problematicità";
la riforma è stata criticata duramente anche dalle associazioni dei consumatori (Codici, Adusbef, Asso-Consum, Assoutenti, Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, Casa del consumatore, Confconsumatori, Ctcu Bolzano, Movimento consumatori e Movimento difesa del cittadino) che hanno deciso di firmare un comunicato congiunto. Le accuse si concentrano in particolare sul testo dell'articolo 1-bis che, secondo le associazioni, contiene alcune disposizioni in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione e dall'Unione europea, in quanto vi sarebbero errate interpretazioni della direttiva europea 2012/29/UE, anche in netta contrapposizione con la più recente legislazione che ha riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti no profit. In particolare, viene sottolineato che con la riforma si impedirebbe alle associazioni "di costituirsi parte civile nei procedimenti penali" per difendere gli interessi collettivi lesi da reato. Per questo motivo le associazioni non sarebbero più libere di sostenere determinate tematiche sociali, nella fattispecie "le attività di contrasto dell'usura o di tutela dell'ambiente",
si chiede di sapere se, alla luce delle rilevanti critiche rivolte da parte dell'ANM, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo De Raho, delle associazioni dei consumatori che l'hanno bollata come "a uso e consumo dei potenti", il Governo non ritenga abbia il dovere di ritirare la proposta di riforma Cartabia e di aprire un tavolo di lavoro, sia con i magistrati che con gli avvocati, e quindi apportare le modifiche necessarie al processo penale.
(4-05842)
LUCIDI - Al Ministro della cultura. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il Tribunale di Cagliari, con ordinanze del 19 gennaio 2021 e del 24 marzo 2021, ha impedito alla fondazione "Stazione dell'arte", tra i cui fondatori figura l'artista Maria Lai, di riprodurre delle opere donate dalla stessa Lai alla fondazione;
secondo l'articolo 109 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), infatti, la cessione di un'opera non comporta automaticamente anche la cessione dei diritti di utilizzo;
il "Giornale dell'Arte" - edizione maggio 2021 - riporta alcuni casi di studio in materia, quali, la sentenza della Cass. Civ. 11 agosto 2009 n. 18218, che riconosce al proprietario il diritto di sfruttamento economico dell'opera. La Corte d'Appello di Venezia aveva stabilito il 25 marzo 1955 che all'autore (De Chirico) non spettava un diritto di esposizione sopravvivente all'alienazione dell'opera;
lo stesso giornale denuncia come la normativa in materia sia obsoleta e anacronistica;
risulta all'interrogante che, anche il museo "Palazzo Collicola" di Spoleto sia proprietario delle opere residenti, ma non goda dei diritti di riproduzione;
paradossalmente viene inibita anche la diffusione da parte della RAI di documentari con riprese fatte sulle opere di proprietà del museo Collicola;
considerato che la pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza come le nuove tecnologie e la digitalizzazione possono essere uno strumento imprescindibile per la divulgazione del nostro patrimonio culturale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda provvedere ad un aggiornamento delle norme e dei regolamenti in materia di riproduzione delle opere, in modo da attualizzare e rendere disponibile il nostro patrimonio artistico e culturale.
(4-05843)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-02736 del senatore Magorno, sul provvedimento di rientro in Inghilterra di una minore figlia di madre italiana;
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02739 della senatrice Montevecchi ed altri, sulla costruzione del gasdotto SNAM di Sulmona;
3-02741 della senatrice Angrisani ed altri, sull'inserimento della figura dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista all'interno del sistema di educazione e formazione di bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni;
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-02735 dei senatori Maffoni e La Pietra, sulle procedure di licenziamento collettivo attivate da due multinazionali con stabilimenti in Italia.