Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 300 del 25/02/2021
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
300a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
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Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2101, già approvato dalla Camera dei deputati.
Chiedo al Presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.
PARRINI (PD). Signor Presidente, in 1a Commissione abbiamo avuto in assegnazione il provvedimento nella giornata di ieri, nella quale abbiamo svolto la discussione generale. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione degli emendamenti, ne sono stati presentati 144, più 44 ordini del giorno. Ci siamo riuniti nuovamente stamani e siamo riusciti a esaminare gli ordini del giorno. Debbo comunicare l'impossibilità di completare l'esame del provvedimento con la votazione degli emendamenti, anche in assenza dei pareri della Commissione bilancio relativamente agli emendamenti stessi. Questo è lo stato dei fatti.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2101, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, ho ascoltato il presidente della Commissione affari costituzionali Parrini, che riassumendo ci ha detto che è stato impossibilitato a chiudere i lavori del decreto milleproroghe in Commissione e, quindi, ha comunicato a lei, Presidente, che non è stato possibile assegnare il mandato al relatore in Aula. Questa è la cornice di riferimento per il primo atto del Governo Draghi che voglio racchiudere con una frase molto semplice: è necessario che tutto cambi affinché non cambi nulla.
Presidente, dico ciò perché noi speravamo che il nuovo Governo cambiasse questo modus operandi, ormai in vigore da quasi tre anni e che vede coinvolta nell'approvazione di provvedimenti così importanti sempre e solo una Camera, senza che l'altra, in questo caso la Camera alta, il Senato, possa incidere su nulla rispetto al provvedimento che, ripeto, è importantissimo perché stiamo parlando del milleproroghe. Anche se il provvedimento è stato incardinato questa mattina, nemmeno in Commissione bilancio è stato possibile esprimere il parere perché non c'è stato neanche il tempo di poter vedere i 144 emendamenti di cui ci ha appena parlato il presidente Parrini. Noi speravamo in un cambio di passo e che potessero cambiare le cose, se non altro perché, essendo mutati gli equilibri di questa Assemblea, come tutti sanno, l'unico partito all'opposizione è Fratelli d'Italia, che ha l'esigenza e il diritto di intervenire su provvedimenti cruciali. C'è stato risposto chiaramente di no. Non riusciremo nemmeno a leggere l'atto licenziato nei giorni scorsi alla Camera e ancora una volta chiederete l'ennesimo voto di fiducia da parte dell'Aula.
Siamo in attesa del nuovo decreto ristori, che è in fortissimo ritardo. Sono due mesi che le imprese e le famiglie italiane aspettano il decreto ristori 5, che non vede ancora la luce. Grazie ai vostri litigi in maggioranza, con particolare riferimento al senatore Renzi, e alla crisi di Governo avremo migliaia di imprese e milioni di lavoratori in grave difficoltà.
Noi di Fratelli d'Italia, prima che venga approvato il decreto ristori, che speriamo veda la luce al più presto e che sarà il primo vero atto del Governo Draghi, perché il decreto di oggi è un'appendice del vecchio Governo Conte, auspichiamo che ci sia un cambio di passo e un completo cambio di filosofia per quanto riguarda le misure da approvare. Abbiamo detto: basta con i bonus, i risarcimenti e le prebende che sono state date in questo ultimo anno attraverso i decreti economici approvati. Abbiamo anche detto: basta con i codici ATECO. Queste scelte hanno messo in ginocchio, come dicevo prima, le imprese italiane che non riescono più a sopravvivere.
Presidente, noi ci impegneremo, come sempre abbiamo fatto con i Governi precedenti, affinché il Governo possa valutare le nostre proposte, sperando che almeno vengano ascoltate dal nuovo Governo Draghi. Le nostre proposte sono le solite che ripetiamo da un anno.
La principale proposta che sarà avanzata rispetto al decreto che ci aspettiamo verrà approvato dal Consiglio dei ministri è che vengano cancellati i ristori e i codici Ateco, per dare la possibilità alle imprese di avere dei contributi a fondo perduto che possano coprirne i costi fissi, che sono il vero problema per ognuna di loro.
Allo stesso modo, la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali non significa un nuovo condono, come qualcuno vuol far credere. Sappiamo già, Presidente, che tra qualche giorno, domenica 28 febbraio, scadrà il termine che autorizza l'Agenzia delle entrate a far partire 50 milioni tra atti e cartelle nei confronti dei contribuenti italiani, che non sono nella condizione di poterli pagare.
Riproponiamo altresì quanto già proposto nei precedenti provvedimenti di natura economica, ossia un nuovo saldo e stralcio e una sorta di pacificazione, intesa non come un condono, ma come un anno bianco, che possa consentire alle imprese di poter respirare dopo questo primo anno di crisi pandemica ed economica.
In conclusione, signor Presidente, auspico veramente che ci sia, per il bene degli italiani, almeno la possibilità che questo nuovo Governo, insediatosi da qualche giorno, possa ascoltare le proposte che arriveranno da questi banchi, da coloro i quali rappresentano l'unica opposizione a questo Governo, che vede riuniti tutti gli altri partiti dell'arco costituzionale. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Corrado. Ne ha facoltà.
CORRADO (Misto). Signor Presidente, non so se il cosiddetto decreto milleproroghe contenga realmente un migliaio di interventi o se siano molti di più o molti di meno. Certo, alcuni sono di grande momento, altri sono più semplici, addirittura micro settoriali in qualche caso. Ne commento uno solo e lo traggo dalla voce «Cultura e spettacolo».
Il 2017 è stato l'anno ovidiano: ricorrevano, cioè, i duemila anni dalla morte del poeta latino Publio Ovidio Nasone, nativo di Sulmona, autore delle famose «Metamorfosi». La legge cosiddetta Ovidio, cioè la legge n. 226 del 2017, che ha istituito il comitato promotore e il comitato scientifico, è datata 29 dicembre 2017; c'è voluto febbraio 2018 perché entrasse in vigore, mentre il relativo regolamento ha dovuto attendere aprile 2019 per essere pronto e, poi, la fine di luglio per avere l'assenso del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A quel punto, sono decorsi i venti giorni richiesti per la presentazione dei progetti, che sono di varia natura, coinvolgono più Comuni, non soltanto Sulmona, e prevedono un gemellaggio con Roma.
Signor Presidente, faccio riferimento a questa vicenda - e non me ne vogliano gli amici abruzzesi - perché la ritengo comunque emblematica. Mi riferisco al fatto che il decreto milleproroghe prevede di prorogare, fino al 31 dicembre di quest'anno, quindi di un anno, il termine per la realizzazione delle opere previste e anche per la vitalità del comitato stesso. Dal punto di vista degli oneri relativi, pari a 350.000 euro per il 2021, leggo nel decreto-legge che si provvederà mediante una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. In sostanza, si attinge a quei 10 milioni di euro che annualmente il MIBACT destina ai musei.
La legge Ovidio in origine prevedeva, invece, per il 2017 e il 2018, che erano gli anni inizialmente conteggiati, 350.000 più 350.000 euro, quindi 700.000 euro, da rendicontare entro il 2019, da ricavare, in questo caso, dalla riduzione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore delle biblioteche e degli archivi e degli istituti centrali autonomi del Ministero per i beni culturali. Signor Presidente, colleghi, ora si spoglieranno i musei, così come due anni fa era previsto che si spogliassero le biblioteche e gli archivi.
Rifletto allora su quanto siamo pezzenti e su quanto è miserabile un Paese che toglie il pane di bocca ai propri archivi, alle proprie biblioteche e ai propri musei per finanziare un'iniziativa senz'altro lodevole, come le celebrazioni ovidiane, ma che a mio avviso andrebbe finanziata con altre risorse, non sottraendole ad istituti che oggi si trovano tutti in condizioni di gravissima penuria di risorse, tant'è vero che non riescono neanche a garantire le aperture al pubblico. Questo significa fare le nozze con i fichi secchi, come si suol dire: mi riferisco cioè ad una volontà che è volontà politica, quando si parla di cultura in questo Paese, di apparire prodighi solo per ragioni propagandistiche, ingannando di fatto la comunità nazionale, vendendo fumo, mentre si fa lentamente morire d'inedia proprio ciò che con il denaro di tutti dovrebbe essere conservato e messo in grado di acquisire altro valore, assicurando al contempo l'incremento di conoscenza e dunque il progresso intellettuale e spirituale dei cittadini, al quale mira l'articolo 9 della Costituzione.
Quanto siamo pezzenti, Presidente, e lo ripeto. Quanto è miserabile un Paese che toglie il pane di bocca agli archivi, alle biblioteche e ai musei e poi, pilatescamente, loda i volontari che suppliscono a lacune causate dal rifiuto dello Stato di mettere risorse là dove c'è bisogno, nel momento stesso in cui però finanzia largamente comparsate televisive, cede ai privati i propri tesori senza un congruo vantaggio pubblico, spreca ingenti risorse per il cosiddetto bonus cultura, giunto al quinto anno senza un vero monitoraggio, come rilevato dal Consiglio di Stato, per trasformare i siti culturali in luna park affidati a menestrelli male addestrati. Vi lascio con questa riflessione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà. (Brusio).
Inviterei i colleghi ad un minore brusio, se è possibile; non voglio dire a più attenzione, ma almeno a disturbare meno chi parla.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, il decreto milleproroghe è diventato da tempo un decreto omnibus, all'interno del quale si possono trovare problemi della più diversa specie. Per quello che mi riguarda però mi voglio concentrare sul grande tema della salute, che rappresenta indubbiamente in questa legislatura, certamente in questa terza parte della legislatura con il Governo Draghi, uno degli assi preferenziali ai quali andrebbero dedicate, anche attraverso lo strumento del milleproroghe, le maggiori attenzioni possibili.
Non c'è dubbio infatti che, se è vero che l'altro punto nevralgico che ferisce in questo momento il nostro Paese è la questione economica, è anche vero che la questione economica richiede come conditio sine qua non che venga affrontata e gestita, nel miglior modo possibile, la questione sanitaria che in questo momento, a sua volta, assume una dimensione particolarmente chiara. Mi riferisco al cosiddetto piano vaccinale e, quindi, a come garantire tutti gli italiani perlomeno in via preventiva, posto che in via curativa non disponiamo ancora di farmaci adeguati per trattare le pandemie in cui siamo pienamente immersi. L'unica nostra risorsa resta affidata a un piano vaccinale intelligente, che sappia essere allo stesso tempo fonte di certezza per la qualità della salute, ma anche fonte di giustizia per la tempistica con cui questi processi di vaccinazione verranno affrontati.
Parte di questo aspetto della giustizia del piano vaccinale richiede anche un'attenta precisazione di quali categorie hanno diritto ad essere vaccinate prima di altre. Il problema di fondo è ovviamente il reclutamento del personale, la definizione degli spazi, la selezione dei modelli e del tipo di vaccini che verranno approntati.
Il decreto milleproroghe, da questo punto di vista, non affronta questo tema in modo centrale: non è il suo problema, perché il suo scopo è prorogare. Il problema però, in questo caso, riguarda ad esempio il personale sanitario, rispetto a cui mi piacerebbe identificare perlomeno tre punti su cui, onestamente, si sarebbe potuto fare di più e meglio. Un primo punto riguarda la precarizzazione del personale sanitario. È stato fatto molto e mai come in questa occasione sono stati lanciati dei proclami, anche televisivi, per una chiamata alle armi di medici e di infermieri, perché si offrissero a collaborare, in questa situazione di pandemia, che ha causato circa 100.000 morti, che certamente non sono pochi, visto che equivalgono alla scomparsa di una città di medie dimensioni. Questa chiamata, rivolta al personale sanitario, ha coinvolto in parte persone che erano andate in pensione, in parte liberi professionisti, ma in parte anche medici molto giovani. È stata fatta, per la prima volta, una sorta di contrattualizzazione degli specializzandi, affinché già negli ultimi anni della loro specializzazione potessero mettersi in gioco, attraverso una formula giuridica che non è solo quella della borsa di studio, ma del contratto di lavoro. In sostanza, vi è una sorta di promessa che, alla conclusione degli studi relativi alla specializzazione, vincola alla prospettiva di un contratto reale.
Ebbene, il decreto milleproroghe si limita a dare continuità alla precarietà e, da una parte, non offre alcuno spazio a coloro che da precari si sono lasciati coinvolgere in questa operazione di generosità, che - non dimentichiamolo - in qualche modo mette a repentaglio anche la vita e, dall'altra, parla a specializzandi, che nel momento in cui accettano il contratto con l'ospedale o con la struttura in cui si trovano, in un certo senso rafforzano la competenza specifica legata a quanto stanno facendo in quel momento, ma pregiudicano la competenza proiettata in avanti, che è quella della loro formazione. Faccio un esempio banale: se ad esempio uno specializzando è molto bravo a fare un'ecografia, l'interesse della struttura sarà che continui a fare le ecografie e che ne faccia tante, perché le fa in modo veloce e preciso, e così diventerà un tecnico specializzato. Viceversa, è proprio dello specializzando avere di fronte a sé la prospettiva di una formazione a 360 gradi. La scelta di dare una consistenza riduttiva, ancorché più sicura, alla propria competenza, è una rinuncia a cui, forse, chi è più giovane non fa sufficientemente caso, perché non si rende conto che in realtà sta mettendo un'ipoteca sulla sua formazione. Questo, tanto per citare alcuni esempi, ma il decreto-legge si limita esclusivamente a formalizzare questo processo.
Voglio fare un accenno ad un altro aspetto, che riguarda sempre i temi di cui cerco di occuparmi, anche per cercare di raggiungere una competenza maggiore e quindi superare lo hiatus che in questo periodo ci ha affranto tutti, ovvero la divisione stratosferica tra tecnici e politici, laddove i tecnici sono i competenti e i politici sono gli incompetenti, nella sforzo di far sì che la competenza maturi anche nel contesto della sensibilità e dell'attività politica. Voglio dunque parlare dell'attività di ricerca.
Tra le tante cose che troviamo nel decreto milleproroghe, c'è una proroga sine die, che pone, anche in questo caso, un'ipoteca molto forte sulla ricerca scientifica. Sappiamo tutti che, nell'ambito della ricerca scientifica, uno dei nodi cruciali è quello del modello animale. Sappiamo anche che, rispetto al modello animale, sono molto forti alcuni pregiudizi, che riguardano l'universo composito dei cosiddetti animalisti.
La sensibilità di chiunque fa ricerca clinica vuole che a un certo punto il modello animale debba necessariamente intervenire nel processo della ricerca, una volta fatte salve una serie di caratteristiche che conosciamo tutti molto bene, ovvero che si utilizzi il minor numero possibile di animali, che non si imponga agli animali sofferenza inutile, che si abbia un disegno chiaro, per cui i risultati che verranno da quella sperimentazione siano strettamente funzionali al disegno della ricerca che si sta facendo. Si tratta di princìpi che il Comitato nazionale di bioetica ha esposto e ribadito molte volte. Arriva un momento in cui il passaggio per il modello animale è vincolante prima di poter passare al modello umano, cioè all'uomo. Ebbene, anche su questo punto il milleproroghe si limita semplicemente a fare una prorogatio senza risolvere un problema fondamentale, che peraltro costituisce una discriminante importante tra i ricercatori italiani e i ricercatori degli altri Paesi. L'Italia, in alcune situazioni, si deve avvalere di quadri di riferimento, per cui il nostro Paese è penalizzato rispetto al Paese straniero, anche perché da noi le ideologie assumono una notevole corposità, un'invadenza mediatica, una capacità di imporre da parte di pochi ai molti delle scelte che sono ampiamente discutibili. La ricerca scientifica privata, però, ad esempio, nella prospettiva di condurre un disegno fino alla fine, non riesce a dare ragione dei risultati che ottiene. In questo contesto, ancora una volta, il disegno di legge, per non scontentare alcuni, non garantisce gli altri sotto il profilo di quello che, oggi come oggi, potremmo francamente definire il profilo dei vaccini. Non avremmo avuto i vaccini se non ci fossero stati i modelli animali di ricerca e l'uso degli animali in questo senso.
In conclusione, desidero soltanto dire che intendere il milleproroghe esclusivamente come un modello normativo che ci permette di spostare una pratica da un tavolo a un altro, cioè prorogarla, soprattutto in questa fase nascente di un Governo che vorrebbe essere all'insegna del rigore e della competenza, che vorrebbe fare della scienza il punto nodale che orienta il lavoro del Comitato tecnico-scientifico, è veramente un vulnus e un segno di debolezza che sancisce una fragilità perdurante che vorremmo terminasse una volta per tutte.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cercherò di dividere il mio intervento in due parti. La prima parte sarà dedicata al tema della giustizia, la seconda parte sarà dedicata al tema della famiglia. Quando il Governo sarà in ascolto, proseguirò il mio intervento.
PRESIDENTE. Il Governo è teso all'ascolto dell'intervento del senatore Pillon.
PILLON (L-SP-PSd'Az). La situazione della giustizia, signori del Governo, ha purtroppo messo in luce, in questi ultimi mesi di lockdown, danni e problemi strutturali che da tempo affliggono il nostro sistema.
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi lei ha rinunciato al suo intervento, ma non può sostituirlo con un colloquio lungo con il Governo.
Prego, senatore Pillon.
PILLON (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, Presidente.
Non credo sia notizia riservata il fatto che oggi nel nostro Paese ci sono tribunali purtroppo nel caos, cause rinviate di anno in anno, protocolli a macchia di leopardo che rendono l'amministrazione della giustizia diversa da città a città, da Regione a Regione, da circondario di corte d'appello a circondario di corte d'appello. Tutto questo, signor Ministro, in una situazione di carenza cronica di efficienza e di immediatezza. Purtroppo, in questo ultimo anno e mezzo, da parte della Lega c'è stata una continua opera di segnalazione e di denuncia di questi problemi.
Tale opera di segnalazione e denuncia non è stata - ahimè - ascoltata.
Mi fa pertanto molto piacere apprendere che, almeno in un momento di inversione di rotta - e questo è certamente significativo - questa mattina anche in Senato la Commissione affari costituzionali ha approvato una mozione che di fatto pone l'accento sull'iniquità della riforma della prescrizione. Il tema è quello su cui si è già espressa la Camera dei deputati con voto favorevole: l'attuale legislazione vigente, per effetto della cosiddetta riforma Bonafede, ha di fatto creato un vulnus all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, visto che il limite del processo penale è nel rispetto della sua ragionevole durata (anche perché, come si legge, tutto ciò si riflette sull'efficacia rieducativa della pena, che diversamente rischia di veder vanificato quanto previsto dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale).
Vi è però un ulteriore aspetto su cui vorrei attirare la vostra attenzione, riguardante la giustizia civile. Siamo stati tutti molto contenti di sentire il Presidente del Consiglio, in occasione del discorso sulla fiducia, enunciare tra gli obiettivi del Governo anche quello della riforma del processo civile. Abbiamo una situazione di tempi inaccettabili e di arretrati insostenibili, ma il rischio è di trovarsi di fronte all'ennesima riforma che resta lettera morta. Non so se qualcuno ha avuto recentemente avventura di tentare un'iscrizione a ruolo nel processo civile telematico presso la Corte di cassazione, che sulla carta dovrebbe essere già attivo. In realtà ciascuno di voi può scoprire che ancora attivo non è e che per depositare un ricorso per Cassazione si deve ancora procedere con la sana vecchia fotocopia e il sano vecchio recapito del fascicolo cartaceo, nonostante sia previsto dal 1° gennaio scorso l'utilizzo dello strumento del processo civile telematico.
Se le riforme vengono fatte a costo zero non riescono poi a partire e quindi capite bene che è perfettamente inutile adottarle. Mi fermo qui, anche se potrei andare oltre parlando della situazione della giustizia minorile, che di fatto è paralizzata da quando c'è il lockdown, nonché dei minori che vengono collocati fuori famiglia e non riescono a incontrare i genitori da un anno. Potremmo parlare anche della situazione dei figli di famiglie separate, anch'essi tenuti lontani dai genitori a causa dalla situazione giudiziaria e del lockdown.
Spero che tutto questo diventi occasione di resipiscenza e di riforma coraggiosa. Per piacere, non facciamo le riforme raffazzonate o a tutti i costi, oppure - peggio ancora - a costo zero. Questa è la prima parte del mio intervento.
Come ho già accennato, vorrei dedicare la seconda parte dell'intervento alla situazione delle famiglie italiane, che di fatto si trovano oggi in prima linea a combattere la pandemia e la crisi economica. In prima linea significa che i genitori devono dividersi tra il lavoro e la cura dei figli, litigare e combattere con la didattica a distanza, nonché trovare efficaci modalità per gestire i figli minori visto che in molte Regioni e Province sono stati chiusi anche gli asili nido. Le famiglie si trovano quindi a gestire una quotidianità sempre più faticosa e il tutto senza alcun tipo di sostegno reale e, soprattutto, di politica strutturale per la famiglia.
In Italia ci sono oltre 20 milioni di famiglie, che sono il nerbo economico e sociale del Paese e la comunità che costruisce la tenuta sociale del nostro Paese e vengono attaccate da tre versanti.
L'attacco frontale è certamente dato dalla situazione pandemica, ma l'attacco frontale che viene da lunga data è quello fiscale, per cui oggi i carichi familiari non vengono in alcun modo riconosciuti dal nostro sistema fiscale e le famiglie si trovano gravate dal punto di vista fiscale e nell'impossibilità di compiere quelle stesse attività che pure la Costituzione pone a loro carico. I genitori, per Costituzione, cari colleghi, hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole; tuttavia, se lo Stato, che da una parte li obbliga a questo, dall'altra toglie loro le risorse per farlo, con un fisco vorace che non riconosce i carichi familiari, siamo di fronte a un'autentica violazione dei princìpi costituzionali. Per questo siamo persuasi che la politica dell'assegno unico, che pure è una prima modalità per venire incontro a questa situazione, non sia sufficiente. Noi chiediamo che la questione famiglia sia posta con forza dal punto di vista fiscale, economico e anche ideologico; non possiamo più sopportare aggressioni ideologiche alla famiglia. La famiglia non è genitore 1 e genitore 2; la famiglia è mamma, nonni, papà, zii, cugini, figli (Applausi). Queste sono le relazioni che noi intendiamo proteggere.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, io mi rivolgo al presidente Draghi per il tramite del ministro D'Incà. Mentre noi parliamo in questa discussione generale ed esaminiamo il decreto-legge milleproroghe (questo termine veramente non mi piace affatto), nel corso dell'anno avremo 15.000 imprese in meno e faccio riferimento alla denuncia fatta da Confcommercio proprio nelle scorse ore. Sto parlando di 15.000 imprese commerciali in meno, migliaia di professionisti in meno, migliaia di aziende che non apriranno le serrande. Questo è il clima nel quale stiamo discutendo. Questo è il clima nel quale ci apprestiamo a votare l'ennesimo decreto-legge che rappresenta - e non è colpa del presidente Draghi, almeno finora - l'ennesimo affronto al Parlamento e soprattutto al Senato, perché in poche ore o addirittura in pochi minuti in Commissione abbiamo dovuto esaminare il provvedimento, che arriva in Aula e in poche ore dovrà essere approvato, peraltro con un voto di fiducia al quale naturalmente noi non ci presteremo.
Si tratta, quindi, di un ennesimo decreto-legge che rappresenta un affronto al Parlamento e che, come dice il termine stesso, proroga invece che dare delle soluzioni, perché le proroghe non sono mai un elemento di normale ordinarietà; sono e dovrebbero essere, come i decreti-legge, elementi eccezionali d'urgenza temporalmente circoscritti; invece, tutte queste cose che dovrebbero essere l'eccezionalità, purtroppo rappresentano l'ordinarietà.
Entrando nel merito, signor Presidente, vogliamo ricordare che c'è un tema scottante per il mondo dell'economia nazionale: 50 milioni di atti e cartelle che, in base al presente decreto-legge milleproroghe, sono prorogati al 28 febbraio. Vorrei ricordare che oggi è il 25 febbraio, quindi sono prorogati ancora per tre giorni mentre noi approviamo il provvedimento in discussione e si dice già che se ne riparlerà nel prossimo decreto-legge di imminente emanazione, il cosiddetto ristori-quinquies. Io mi auguro che nel merito il Governo voglia capire che è necessaria sicuramente una rateizzazione straordinaria delle cartelle; non è pensabile che ci sia un giorno nel quale improvvisamente si possono far arrivare milioni di cartelle ai contribuenti e quei contribuenti, che non le hanno potute pagare nell'anno passato, improvvisamente guariscono e possono pagarle tutte magari il 30 marzo, il 30 aprile, il 30 giugno.
Dobbiamo essere chiari, altro che milleproroghe; occorrono risposte concrete e rateizzazioni straordinarie. Penso ad esempio alle rate che sono scadute nel corso del 2020: ripartiamo dal dies a quo. Non possiamo far pagare quattro, cinque o sei cartelle mensili scadute durante il 2020, tutte il 30 marzo o il 30 aprile. Su questi concetti ci vuole chiarezza.
Nel frattempo l'Agenzia delle entrate si rivolge candidamente all'impresa sofferente dicendo che nel Piano triennale vi sono 14 miliardi di recupero nel 2021, con 340.000 accertamenti destinati alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi nel triennio 2021-2023. Su tali temi aspettiamo dal presidente Draghi e dal Governo delle risposte finalmente concrete perché ad aspettarle è il tessuto produttivo del Paese. Il presidente Draghi ci aveva promesso, o almeno era nelle aspettative di tanti, il Governo dei migliori. Per quanto riguarda i nomi della gran parte della compagine ministeriale, ci ritroviamo purtroppo con un governo Conte-ter. Se non sarà il Governo dei migliori, vorremmo perlomeno un Governo che, per suo tramite, possa dare qualche risposta migliore sui temi dell'economia, sui temi che stanno purtroppo tenendo il nostro Paese col fiato sospeso: le imprese e - ribadisco - i professionisti, i commercianti e gli artigiani.
Abbiamo presentato tanti emendamenti come forza di opposizione costruttiva, che si aspetta collaborazione dal Governo. Li abbiamo presentati sul tema della giustizia, di cui parlerà specificamente il collega Balboni, sul tema dei professionisti, cercando almeno di anticipare una parte del disegno di legge da me presentato recante «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio». Un disegno di legge, sottoscritto e convintamente sostenuto dalla consulta dei parlamentari commercialisti, che è ora all'esame della Commissione giustizia; auspichiamo che il Governo voglia dare un supporto e rivolgere un invito alla Commissione per fare in fretta perché il mondo professionale sulla malattia e sull'infortunio non può più aspettare. Abbiamo presentato degli emendamenti anche su questo argomento e vorremmo avere delle risposte.
Concludo, Presidente, ricordando velocemente il tema degli sfratti sul quale ci aspettavamo un riscontro e che finalmente venisse posta fine al ruolo sociale di assistenza sociale che oggi avete addossato alla piccola proprietà immobiliare.
Inoltre, ci aspettavamo risposte diverse da una moratoria sul tema delle trivelle, che costerà al Paese nei prossimi anni quasi 50 miliardi di PIL e 11,5 miliardi di minori introiti fiscali.
La vostra maggioranza, signor Presidente, purtroppo è litigiosa e non sta cambiando passo rispetto al Governo precedente. Auspichiamo che lei voglia nei prossimi giorni, e non nelle prossime settimane, fare un significativo cambio di passo e dare al Paese che soffre una risposta, che il citato richiamo ai migliori necessariamente richiede.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.
FERRERO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cari colleghi, siamo qui a discutere un provvedimento emesso dalla vecchia maggioranza, ma importante per posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza. Il lavoro è stato svolto alla Camera e quello al Senato è soltanto un passaggio perché il provvedimento è in scadenza. Si tratta, cari colleghi, di un modus operandi che è sempre stato contestato, in particolare dalla Lega, e ci auguriamo che con il nuovo Governo, nella pienezza dei suoi poteri, esso sia superato da una leale e proficua collaborazione tra i Gruppi. (Applausi).
Auguro buon lavoro a tutta la squadra di Governo e ai sottosegretari che sono stati nominati ieri sera.
Per uscire dalla crisi sanitaria ed economica (metto i due aspetti sullo stesso piano), serve sicuramente un cambio di passo. In questo decreto milleproroghe, che non abbiamo potuto esaminare più di tanto, tante proroghe sono necessarie, per carità, ma tanti provvedimenti sono ancora troppo settoriali e poco impattanti sull'economia.
Su questo decreto milleproroghe, la Lega è riuscita ad apportare comunque il suo contributo (alla Camera, ovviamente), con alcuni emendamenti importanti. Mi soffermerò, in particolare, su un emendamento che riguarda il Piemonte e, in particolare, il mio territorio. È un emendamento a firma del Gruppo LeU, cui ha lavorato molto il nostro segretario regionale, nonché onorevole e capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari.
Tale emendamento prevede la proroga dei termini per presentare le osservazioni contro quanto previsto dalla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. I termini passano da sessanta a centottanta giorni. È una proroga che è stata chiesta a gran voce dai territori. Ricordo che in Piemonte (che già ospita siti di stoccaggio di materiale radioattivo, nel Vercellese, a Saluggia e Trino e a bosco Marengo nell'alessandrino) sono otto le zone, individuate tra la provincia di Alessandria e quella di Torino.
Le aree individuate nel torinese e nell'alessandrino mostrano forti controindicazioni, perché densamente popolate e limitrofe ad importanti attività economiche di tipo agricolo ed enogastronomico di assoluto pregio. In particolare, mi riferisco, nella mia zona, a Carmagnola, dove è stato individuato un sito di stoccaggio. Il 17 gennaio, ho partecipato alla tradizionale celebrazione di Sant'Antonio Abate, che è la celebrazione degli agricoltori. Carmagnola è un'assoluta eccellenza nell'agricoltura per prodotti di pregio quali il peperone di Carmagnola, che va tutelato come tante eccellenze italiane del settore enogastronomico.
Tornando a quello che oggi dobbiamo approvare in quest'Aula, abbiamo scelto di percorrere questo tratto di strada insieme. Adesso abbiamo la squadra di Governo completa. Rivolgo quindi un appello ai colleghi tutti: cerchiamo di lavorare bene e con buon senso. Così, non avrà vinto questo o quel partito, ma avrà vinto l'Italia e avranno vinto gli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.
URSO (FdI). Signor Presidente, questo è il primo provvedimento su cui Fratelli d'Italia sta dimostrando, con coerenza, la posizione espressa sin dalla fiducia, cioè quella di un'opposizione patriottica, costruttiva e, quindi, collaborativa. Lo ha dimostrato anche, in questa sede, stamattina, quando in Commissione è stato approvato l'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di prorogare il golden power per l'anno 2021 per il settore siderurgico.
Nel decreto liquidità, sempre per iniziativa di Fratelli d'Italia, alla Camera era stata estesa la possibilità di porre il golden power anche al settore siderurgico, in via temporanea, fino al 31 dicembre dello scorso anno. Così, questa potenzialità esisteva.
Ebbene, qualche giorno fa il neoministro per lo sviluppo economico, incontrando i sindacati e le rappresentanze istituzionali di Taranto in merito alla siderurgia e alla salvaguardia dell'Ilva, aveva detto che avrebbe posto, ove necessario, il golden power a tutela dello stabilimento. Evidentemente gli uffici non gli avevano detto che quello strumento era scaduto il 31 dicembre. Noi ce ne siamo accorti, non essendo tra i migliori ma certamente nemmeno tra i peggiori, e abbiamo suggerito al Governo di mettere un tampone: se vuole minacciare il golden power, è bene che abbia lo strumento per farlo. Pertanto abbiamo presentato un emendamento che non sarà approvato perché porrete la fiducia. Avete però accolto il nostro ordine del giorno per tamponare una falla: quella di dichiarare un'arma che invece non c'è più. Ci auguriamo che nel prossimo provvedimento recepiate il nostro emendamento.
Con lo stesso spirito collaborativo vorrei far notare al Ministro dei rapporti con il Parlamento, che i giornali di oggi, e persino il principale giornale italiano, nel dare conto della delega all'intelligence conferita al prefetto Gabrielli, parlano di un doppio incarico: oltre alla delega all'intelligence avrebbe infatti un incarico - non si capisce bene - come consigliere per la sicurezza. Con lo stesso spirito collaborativo prima espresso, vogliamo far notare che la legge istitutiva prescrive esplicitamente che colui che ha la delega all'intelligence da parte del Presidente del Consiglio - delega particolare che non passa nemmeno dal Consiglio dei ministri - non può avere altra delega e altro incarico nell'ambito del Governo; solo in questo caso la legge prescrive che la delega all'intelligence sia esclusiva e prescrive che colui al quale viene conferita non possa avere altro incarico. Lo diciamo con spirito collaborativo, perché evidentemente i giornali italiani e il «Corriere della sera» si sono sbagliati: non esiste alcun doppio incarico perché non può esistere per legge.
Infine, voglio far notare che la decisione di porre la fiducia per impedire al Parlamento di esaminare i provvedimenti può essere giustificata quando vi è una maggioranza risicata. Ma quando vi è una maggioranza che risponde all'appello del Capo dello Stato e che gode di una fiducia del 93-95 per cento del Parlamento, quindi molto larga, non si può porre la fiducia per coartare la maggioranza, tanto più che l'opposizione non farà mai azione ostruzionistica. In tal caso, porre la fiducia significa espropriare il Parlamento e quindi calpestare una minoranza che obiettivamente è talmente in minoranza che non deve essere calpestata in alcun modo, tanto meno da una coalizione che nasce dall'appello del Capo dello Stato e che si configura come larga intesa che racchiude oltre il 90 per cento del Parlamento. Proprio perché la maggioranza è così larga ed ha risposto all'autorevolezza del Capo dello Stato, non può proseguire nel porre la fiducia che, di fatto, espropriando il Parlamento lede i principi fondamentali della democrazia italiana. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.
FAGGI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, colgo l'occasione anche per congratularmi con la nuova compagine governativa, a cui auguro buon lavoro, affinché si possa finalmente arrivare a lavorare in modo costruttivo, perché fuori di qui i problemi sono tanti e assolutamente non possono più aspettare. Il decreto-legge in discussione prevede proroghe di alcune misure legate allo stato di emergenza che avevano scadenza il 30 aprile 2021.
Ci sono sicuramente delle novità interessanti su molti fronti, dalla proroga del bonus vacanze alla digital tax; non mancano sicuramente disposizioni relative al pacchetto scuola e università. C'è la cassa integrazione e ci sono sicuramente situazioni che riguardano i precari della pubblica amministrazione, a cui si dà un anno in più. C'è una proroga al 30 settembre della moratoria sulle concessioni per la ricerca di idrocarburi; c'è la proroga, molto importante, fino al 2023 del mercato tutelato per l'erogazione del gas e dell'energia elettrica a famiglie e piccole imprese. C'è inoltre la proroga del cosiddetto blocco degli sfratti: la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, viene prorogata fino al 30 giugno 2021, anche se con dei limiti. Ci sono inoltre norme sugli esami di Stato in modalità semplificata, che tengono presente una categoria di interessati amplissima, fino al 31 dicembre 2021, e c'è un mini rinvio per la lotteria degli scontrini. Le proroghe sono tantissime.
Questa è la parte che io ritengo positiva, perché, laddove ci sono delle situazioni che innescano ulteriori difficoltà per le persone, è necessario intervenire con misure urgenti che permettano a chi vive al di fuori di questo contesto istituzionale, al cittadino normale, di poter sopravvivere. Ci troviamo in un momento in cui la nostra non è vita, ma è sopravvivenza quotidiana, negli ospedali, nelle scuole, nelle imprese e nel lavoro. C'è chi non ha più neanche la possibilità di pensare a cosa farà dopo la pandemia, perché non sappiamo nemmeno quando questa finirà e in che modo. È pura sopravvivenza, è vivere alla giornata. Questo riguarda, però, coloro che sono fuori; noi che siamo dentro saremo chiamati a cercare di legiferare in maniera più strutturata, perché il senso di precarietà che si vive già quotidianamente non debba essere mutuato anche a livello normativo. E invece lo è.
Con decreto milleproroghe si intende, nel lessico politico-giornalistico italiano, un decreto-legge del Consiglio dei ministri che contiene delle disposizioni urgenti da implementare entro la fine dell'anno in corso, magari posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative oppure prorogando l'efficacia di leggi in scadenza; è questo il caso di alcune delle disposizioni che ho appena elencato. Si sarebbe dovuto trattare di una misura eccezionale, che tuttavia è stata riproposta in Italia annualmente a partire dal 2005 fino al 2015 e poi nuovamente negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; per cui è diventata un'abitudine. Inoltre viene interessato un solo ramo del Parlamento, in maniera veloce; per cui manca quell'aspetto democratico che dovrebbe vedere coinvolti entrambi i rami del Parlamento in modo omogeneo. Gli emendamenti vengono esaminati in modo veloce e frettoloso e poi, quando il provvedimento approda qui, solitamente viene posta la questione di fiducia (altro elemento che non va bene).
Questa nuova compagine di Governo ci vede portati a lavorare in modo trasversale, non perché improvvisamente c'è la necessità di essere tutti amici, ma perché siamo persone che ricoprono una carica elettiva e che sono chiamate a cercare di dare aiuto al nostro Paese in un momento di estrema difficoltà, forse il più grave in assoluto dal Dopoguerra, che noi non abbiamo mai provato, ma che abbiamo sentito raccontare dai nostri nonni. A quel tempo magari c'era ancora una filiera di aiuti concreti tra le persone, che invece adesso è mancata. Noi siamo chiamati oggi a lavorare insieme per cercare di costruire.
Mi auguro di non rivedere un altro milleproroghe. Ognuno di noi ha toccato le parti che lo interessavano di più territorialmente, per competenza, per professionalità o per Commissione. Se entriamo nel merito, ci accorgiamo che questo decreto milleproroghe non è usato solo come istituto per prorogare le norme in scadenza che, se non riformulate, possono creare ulteriore danno agli interessati dalle norme stesse. Nelle pieghe ci sono anche tante piccole cose che vengono inserite e che non hanno niente a che vedere con le proroghe. Per cui, è usato anche in un modo estremamente elastico e questa elasticità porta a far credere a coloro cui la norma è diretta di aver risolto il problema, mentre non sa che è stato risolto solo temporaneamente.
Il mio auspicio è che sia l'ultima volta che ci si affidi a questo tipo di legislazione e che, invece, si arrivi a mettersi a un tavolo concentrando le attività, le possibilità e le idee in modo concreto e che la norma sia snella. Anche con riferimento a ciò abbiamo un altro problema: infatti perché riuscire a leggere il decreto milleproroghe è difficile perché è molto frammentario.
Mi auguro che realmente d'ora in poi il decreto milleproroghe appartenga al passato e che le esigenze di coloro che sono fuori vengano finalmente a concretizzarsi per il bene nostro e del nostro Paese, che attraversa un periodo difficilissimo, e per lasciare qualcosa di concreto anche a chi verrà dopo, ovvero una modalità di legiferare in modo corretto e non in maniera così frettolosa e scomposta. Questo è il mio auspicio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.
PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione oggi - è giusto ricordarlo - è stato emanato dal precedente Governo ed è stato licenziato da ben altra maggioranza.
Il provvedimento rappresenta un ponte e un collegamento tra il vecchio e il nuovo e ha l'intento di garantire la continuità del funzionamento dell'intera macchina amministrativa a causa dell'emergenza Covid, racchiudendo disposizioni di varia natura e di carattere sostanziale nei più disparati settori.
Il provvedimento contiene misure a favore di famiglie e imprese. In quest'ottica si inserisce la previsione contenuta in questo decreto di prorogare i termini per la presentazione della domanda per la cassa integrazione Covid e il rinvio al 2023 della fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas. Questo Governo dovrà proseguire e rafforzare il percorso già intrapreso da quello precedente per accelerare la transizione ecologica. Non può esserci un'Italia competitiva e moderna a livello internazionale senza la previsione di un modello di sviluppo sostenibile sia a livello ecologico che sociale. Per essere socialmente sostenibile questa transizione dovrà essere rivolta a raggiungere alti livelli occupazionali, a colmare le disuguaglianze sociali e a ridurre i livelli di povertà e, soprattutto, il divario tra Nord e Sud.
Alle aziende agricole che realizzano impianti di biogas fino a 300 kilowatt verrà consentito di continuare ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili anche per il 2021.
Tale previsione normativa può rappresentare il punto di partenza per il ruolo centrale che l'agricoltura riveste nella transizione energetica ed ecologica del Paese.
Con il provvedimento in esame si pone l'attenzione del legislatore sui temi delicati per i quali il MoVimento 5 Stelle si è sempre impegnato. Mi riferisco, in particolare, a due punti fondamentali: sospensione dell'attività di ricerca di idrocarburi sul nostro territorio e proroga al 30 settembre per l'approvazione del piano che individua le aree su cui ricercare eventualmente petrolio e gas. Per prendere decisioni sulle attività di ricerca ed estrazione di petrolio e gas si deve procedere a un'attenta valutazione complessiva, che tenga conto degli obiettivi di decarbonizzazione e tutela dell'ambiente stabiliti anche a livello comunitario.
Un altro delicato tema affrontato riguarda l'individuazione delle aree utilizzabili per il deposito di scorie nucleari. Nello specifico sono stati concessi sei mesi entro i quali le Regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati potranno formulare osservazioni in merito alla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; sei mesi per poter stabilire un confronto costruttivo con i territori, considerato che dalla carta CNAPI del 2014, che individua i siti possibili per l'allocazione dei depositi delle scorie nucleari, sono trascorsi circa sette anni.
Occorre quindi effettuare un'attenta valutazione dei criteri preesistenti, non deturpando località situate nei pressi di parchi naturali, come avvenuto per la Puglia, dove sono state individuate le città di Gravina e Altamura, situate all'interno dell'Alta Murgia, candidata all'UNESCO come Geoparco. La Puglia ha un patrimonio naturalistico, con le sue eccellenze enogastronomiche, che deve essere valorizzato. È questo l'impegno dei vari sindaci e del presidente del Parco dell'Alta Murgia. Si tratta di una previsione contro cui il MoVimento 5 Stelle ha combattuto e continuerà a combattere strenuamente.
La programmazione dovrà essere l'elemento fondante della politica di questo Governo, al fine di non gettare al vento l'enorme opportunità che abbiamo con il recovery fund ottenuto grazie al già presidente del Consiglio Conte. È stata introdotta la possibilità di aggiungere all'Unità di missione creata dalla Ragioneria generale dello Stato fino a dieci dipendenti delle altre amministrazioni, perché una pubblica amministrazione efficiente è il fulcro fondamentale per rilanciare lo sviluppo del Paese.
Noi del MoVimento 5 Stelle siamo consapevoli di questo ruolo preminente e abbiamo sempre lottato per aumentare l'incidenza dei contratti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Nell'espressione vi è la previsione contenuta in questo decreto-legge, con cui viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per raggiungere i tre anni di lavoro che concorrono alla stabilizzazione. Inoltre, al fine di far funzionare al meglio la macchina statale, vengono sbloccate anche le assunzioni al TAR, al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato.
Viene prorogata la durata dell'anno accademico 2019-2020 per gli studenti che hanno sofferto la condizione particolare cui sono state sottoposte le università nel corso di quest'anno.
Nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, importanti sono le proroghe di alcuni istituti già previsti in disposizioni precedenti, come l'ammissione al regime della semilibertà, la concessione di permessi premio, l'esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, nel contemperamento degli interessi della salute pubblica e privata e di quello della sicurezza generale dei cittadini.
Infine, mi preme far emergere come, a seguito del dialogo proficuo tra tutte le componenti politiche, si sia arrivati a un ordine del giorno che ha il merito di porre al centro dell'agenda politica il tema del rispetto della Costituzione, incentrato su una ragionevole durata dei processi; si tratta di una riforma del processo penale e civile che noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo avviato sin dall'inizio con l'ex ministro della giustizia Bonafede.
Rispetto del dettato costituzionale, come ha affermato la neoministra Cartabia, significa anche rispetto di una serie di articoli che spesso cadono nel dimenticatoio, come ad esempio l'articolo 27 della Costituzione secondo il quale il carcere deve tendere alla rieducazione e al reinserimento nella società civile.
Vorrei concludere il mio intervento con un auspicio: questo Governo nasce dalla fine traumatica e immotivata della precedente esperienza del Governo Conte, fatto oggetto di attacchi e azioni propagandistiche fini a se stesse, a tratti anche pericolose per la tenuta del Paese in questo periodo emergenziale. Mi auguro che questa nuova stagione possa essere almeno l'occasione di un dialogo costruttivo incentrato sul superiore interesse di tutti: il bene dell'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, oggi con la conversione in legge del decreto milleproroghe, tra le tante misure adottate, siamo anche chiamati a dare esecuzione, ai sensi dell'articolo 21, alla decisione europea relativa al sistema delle risorse proprie, adottata lo scorso 14 dicembre. È una materia che, considerata la sua portata storica, merita particolare attenzione: la decisione abroga quella del 2014 e consente la concreta attuazione dello strumento di ripresa e resilienza Next generation EU, la più grande opportunità finanziaria per l'Europa e per l'Italia, con 209 miliardi tra sovvenzioni e prestiti per il superamento della crisi economica e sociale derivata dall'emergenza sanitaria; tale strumento (750 miliardi), con la messa in comune di un debito europeo, costituisce un'accelerazione senza precedenti al processo di integrazione europea.
Signor Presidente, è stato un anno complesso il 2020, che la storia ricorderà per aver affrontato la più grande tragedia dal secondo dopoguerra ad oggi, in termini di perdite di vite umane e per le gravi conseguenze economiche e sociali. Per questo serviva un grande piano europeo di ricostruzione e rilancio; per questo serviva un Governo nazionale europeista e responsabile, capace di traghettarci fuori dalla catastrofe per non fallire la sfida che avevamo e abbiamo ancora di fronte, per le generazioni future e per i prossimi vent'anni.
Auspichiamo fortemente che la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali della decisione sulle risorse proprie possa aprire la strada ad un'unione fiscale in un'Europa federale per il rafforzamento del mercato interno e verso una maggior sovranità condivisa, come richiamato dal presidente Draghi, in un contesto di globalizzazione ormai regionalizzata e con un processo di reshoring di catene di approvvigionamento strategiche.
È una modifica dell'attuale sistema basato sulle risorse proprie tradizionali, tra dazi doganali e parte del gettito nazionale dell'IVA su quella percentuale del reddito interno lordo degli Stati membri che oggi rappresenta oltre il 70 per cento delle risorse, un aumento definitivo dall'1 al 1,4 per cento e un aumento temporaneo previsto al 2 per cento per onorare il debito comune ed evitare il ricorso alle finanze dei singoli Stati membri. La Commissione è poi delegata a definire tali nuove risorse per far fronte alle nuove priorità, a partire da un'imposta sui rifiuti da imballaggi non riciclati, sino alla previsione di una carbon tax alla frontiera, alla digital tax per i giganti del digitale.
Signor Presidente, dopo la ratifica della decisione sulle risorse proprie entro aprile, con la presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tocca a noi dimostrare la nostra credibilità per un impiego efficiente dei 209 miliardi per investimenti pubblici e privati, per le riforme necessarie a rilanciare il Paese, il benessere dei cittadini e per una crescita strutturale duratura in grado di rendere sostenibile, dal punto di vista finanziario, il debito, seguendo anche le raccomandazioni del semestre europeo per una giustizia più veloce, una pubblica amministrazione più efficiente e un'istruzione più qualificante.
Sono risorse, signor Presidente, non prive di condizionalità; si tratta pur sempre di una facility europea, il che significa che non abbiamo ancora in tasca i 209 miliardi e che ricevere le risorse dipenderà dalla qualità del piano nazionale e dal monitoraggio in itinere dei risultati conseguiti con indicatori misurabili.
Avevamo chiesto investimenti pubblici per modernizzare il Paese, a partire dalle opere pubbliche ancora da sbloccare, infrastrutture di connessione veloce, città più smart e rigenerate, a partire dagli investimenti sul più importante dei fattori, quello umano, verso un'economia della conoscenza e della cultura. Come abbiamo imparato, l'economia dipende dall'efficacia del sistema sanitario, di cura e di assistenza e la salute pubblica, a sua volta, dipende dalla salute del pianeta. Per questo concordiamo con la proposta del presidente Draghi affinché la tutela dell'ambiente e della biodiversità diventi una priorità di rango costituzionale.
Next generation EU è dunque la svolta europea e il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiede la svolta italiana, ma per questo serve una discontinuità decisiva per lo sviluppo sostenibile, l'innovazione, la modernizzazione e la riduzione di divari e disuguaglianze. Oggi, con l'articolo 21 del provvedimento al nostro esame, ovvero con la ratifica della decisione europea relativa al sistema delle risorse proprie, stiamo compiendo un passo storico, per tornare, come italiani, a svolgere un ruolo da protagonisti in Europa, con un'Europa più forte nel mondo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, «C'erano una volta i garantisti»: così scrive oggi Piero Sansonetti su «Il Riformista», commentando la svolta, direi l'inversione a U, di alcune forze politiche della vecchia e della nuova maggioranza, su un tema fondamentale per i diritti civili, per i diritti costituzionali, per la certezza del diritto e per i principi sanciti dalla nostra Costituzione, come il giusto processo e la sua ragionevole durata. Mi riferisco ovviamente al tema della prescrizione.
Come sappiamo, la riforma voluta dall'ex ministro Bonafede, che ha sostanzialmente abolito la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, anche nel caso in cui quest'ultima sia di assoluzione, è entrata in vigore il 1o gennaio 2020. Si tratta di una riforma votata dalla cosiddetta maggioranza giallo-verde dell'epoca, formata dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega - rischio di confondermi, con tutte queste maggioranze variabili - con l'accordo ben preciso e ufficializzato in quest'Aula che sarebbe entrata in vigore il 1o gennaio 2020, ad oltre un anno dalla sua votazione, per dare il tempo al Parlamento di varare la riforma del processo penale, che avrebbe consentito di contemperare la riforma della prescrizione con il principio della ragionevole durata del processo, in modo che centinaia di migliaia di cittadini non si trovino imputati a vita. Come tutti sappiamo, infatti, tranne per qualche incallito criminale, nella stragrande maggioranza dei casi è il processo la vera pena, addirittura più grave di quella poi realmente inflitta, nel caso in cui venga accertata la colpevolezza dell'imputato, visto che quasi la metà dei processi si conclude con la sua assoluzione. C'è quindi una pena ingiustamente inflitta, che aumenta esponenzialmente in ragione del tempo che trascorre.
Come noto, la riforma del processo penale è ancora di là da venire e quindi la foglia di fico della riforma Bonafede è caduta. Eppure, l'attuale maggioranza si inventa un ordine del giorno, alla Camera dei deputati, che viene sostanzialmente riproposto anche in questa sede, in base al quale viene trovato l'uovo di Colombo.
Adesso, con le stesse forze politiche che hanno fatto cadere il Governo Conte-bis su questo tema - se ricordiamo bene, il presidente Conte si è dimesso perché in quest'Aula, in occasione della relazione sulla giustizia del ministro Bonafede, era consapevole che la maggioranza sarebbe venuta meno proprio sul tema della prescrizione - avviene un colpo di scena: quello che non andava più bene quando c'era la maggioranza del Conte-bis va bene con il Governo presieduto da Draghi. Adesso pertanto non è più un problema che la riforma della prescrizione sia già in vigore da oltre un anno e il processo penale chissà quando arriverà: siete tutti d'accordo ad aspettare comunque che arrivi la riforma del processo penale, che, come tutti sappiamo, richiede molto tempo, anzi speriamo venga radicalmente riscritta, perché la bozza che circolava era semplicemente impresentabile.
Signor Presidente, pur con tutto il rispetto necessario in questi casi, una domanda me la devo fare: a cosa serve avere i Ministri migliori, se poi si comportano esattamente come quelli peggiori? Sembra una domanda banale, ma vorrei che qualcuno mi desse una risposta, perché finora non solo non abbiamo visto alcuna discontinuità nell'azione del nuovo Governo, ma purtroppo abbiamo visto soltanto segnali di assoluta continuità.
Il tema della prescrizione, tra l'altro, non è banale, ma tocca milioni di cittadini che si vedono sottoposti a processi infiniti e oggi ancora non sanno quando finalmente avrà termine il loro calvario. È una questione che attiene a un principio fondamentale su cui si basa il patto stesso fra Stato e cittadino, perché se lo Stato non è in grado di rendere giustizia in tempi ragionevoli, quando arriverà la sentenza (di condanna o di assoluzione), comunque il primo sconfitto sarà quel cittadino, ma la vera sconfitta sarà la giustizia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento e di richiamare alcuni dei punti più importanti di questo atto, vorrei fare alcune considerazioni in premessa.
È evidente a tutti, in primo luogo, che il decreto-legge in esame è il risultato di un anno di emergenza Covid, che ne ha evidentemente appesantito di molto i contenuti, con le misure rivolte direttamente ad affrontare l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze sociali ed economiche, ma anche con tutti i provvedimenti legati al rallentamento inevitabile della macchina amministrativa, che, come sappiamo, è stata messa sotto stress durante questo ultimo anno. Anche a tale condizione di oggettiva difficoltà il decreto dà attenzione ed evidentemente prova a dare risposte.
Accanto a questo, però, c'è un secondo elemento che va considerato in premessa ed è quello ovviamente legato al quadro politico dentro cui la discussione di questo decreto-legge si è sviluppata e si sviluppa. Non serve ripeterlo: è cambiata la maggioranza e, in parte significativa, è cambiato il Governo. È quindi inevitabile che sia alla Camera dei deputati, dove il decreto è stato modificato, sia qui in Senato, dove invece è arrivato soltanto ieri, la discussione parlamentare abbia subìto le conseguenze di un quadro politico che stava mutando, innanzitutto perché ha imposto una limitazione degli emendamenti da discutere e di quelli che si sono potuti approvare da parte di una maggioranza che, con ogni evidenza, è cambiata in corso d'opera e, come sappiamo, ha caratteristiche molto diverse dalla precedente - ahimè - essendo molto ampia ed eterogenea.
Aggiungo dunque una considerazione, per chiudere questa premessa, che mi è sembrato doveroso fare per amore di onestà, di verità e di coerenza, con uno spirito pacato e aperto al confronto anche con le forze di opposizione.
A partire dal prossimo decreto-legge che sarà all'esame del Parlamento, dovremo tutti quanti insieme essere capaci di ritornare alle condizioni di normalità sia in Commissione, sia in Aula per procedere a una discussione attenta, approfondita e serena dei provvedimenti, in modo particolare di quelli del Governo. Lo abbiamo fatto per gran parte dell'anno passato, anche quando l'emergenza sanitaria aveva raggiunto i suoi livelli più preoccupanti, ed è indispensabile che lo si torni a fare nelle prossime settimane e mesi, quando il Parlamento dovrà dare il suo contributo decisivo per prendere decisioni fondamentali per la ripartenza del Paese.
Detto questo e andando al merito del provvedimento, esso contiene interventi importanti sia per le difficoltà che le imprese vivono in questa fase, sia per consentire alla pubblica amministrazione di provare ad attrezzarsi per rispondere al meglio, anche nella situazione data, alle esigenze dei cittadini.
Per onestà va detto che, oltre a tutto quello che c'era già in origine, la discussione parlamentare è riuscita a portare elementi di novità significativi e, anche sui temi più delicati in cui ha lasciato aperti alcuni nodi che dovranno essere affrontati nel futuro immediato, ha indicato un percorso positivo per provare almeno ad aggredirli.
Per quanto riguarda le imprese, sottolineo due punti in particolare su tutti. Il primo riguarda la liquidità, su cui si è estesa al 30 giugno prossimo la garanzia straordinaria fornita da Sace sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dalla conseguenza della pandemia. Quanto all'altro punto, riguardante il sostegno al reddito, si è spostato a fine marzo il termine per presentare domande per la cassa integrazione Covid e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento e il saldo degli stessi trattamenti.
Penso che questa sia una presa d'atto importante e doverosa della situazione di estrema difficoltà che centinaia di migliaia di lavoratori italiani stanno vivendo. Ora stiamo ancora tamponando una ferita che continua a sanguinare - diciamoci la verità - ma non dimentichiamo che, senza questi provvedimenti, la condizione vera di molte famiglie e lavoratori diventerebbe davvero esplosiva.
Detto ciò, questa necessaria presa d'atto dovrà trasformarsi già nelle prossime settimane nella proposta di soluzioni di natura diversa sia per le politiche attive del lavoro, sia per gli ammortizzatori sociali che dovranno necessariamente continuare ad accompagnarle per una fase.
Passando ai provvedimenti che interessano la pubblica amministrazione, vorrei sottolineare in particolare la proroga dei termini per le procedure concorsuali e l'intervento per la riduzione del precariato nella pubblica amministrazione. In particolare, viene esteso al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale maturare il requisito dei tre anni di anzianità per la stabilizzazione e la data per bandire concorsi in parte riservati ai precari della pubblica amministrazione. Si prosegue poi con questi interventi un percorso che era iniziato durante la scorsa legislatura, per porre rimedio a un problema strutturale nella nostra pubblica amministrazione.
Viene poi prorogato il bonus vacanze che, nonostante sia con ogni evidenza una misura di emergenza, resta comunque un supporto per le famiglie e un elemento di impulso per il settore turistico e speriamo sia accompagnato da altri provvedimenti nei prossimi mesi. Penso poi che meritino una sottolineatura la proroga di altri due anni del taglio dei contributi diretti all'editoria e il rinnovo del contributo a Radio Radicale.
Come dicevo, ci sono poi due temi che, seppure non abbiano trovato piena soluzione, meritano comunque grande attenzione. Il primo è il diritto all'accesso all'abitazione, su cui il dibattito in Parlamento dura da anni. Credo che forse oggi abbiamo finalmente l'occasione per costruire soluzioni in uno spirito di collaborazione reciproca: se è vero che nel decreto è rimasto il blocco dell'esecuzione degli sfratti, si è anche affermata con un ordine del giorno la consapevolezza tra le forze politiche che per un tema come questo non bastano soluzioni di emergenza; servono evidentemente interventi diversificati e su vari livelli, che affrontino il problema in termini strutturali e, contemporaneamente, guardando alla particolarità della situazione posta dall'emergenza in corso. Servono discernimento, equilibrio e la capacità di non caricare l'esigenza di garantire un diritto, come quello alla casa, a chi è in estrema difficoltà a spese di un altro diritto, come quello della proprietà. Serve quindi discernimento sia per distinguere le situazioni di maggiore disagio sociale che richiedono una proroga degli sfratti, sia per quei piccoli proprietari che hanno bisogno di misure compensative, perché su un canone di affitto mensile contano per avere non certo una rendita, ma un contributo fondamentale per il proprio reddito. Tutti dobbiamo sapere che il diritto alla casa è fondamentale, ma è soprattutto un grande tema sociale che impatta trasversalmente sulle giovani generazioni e soprattutto sulle famiglie più in difficoltà.
L'altro tema è quello della prescrizione. Ritengo positiva la scelta di non aver fatto entrare un tema così fondamentale - per fortuna! - come quello della giustizia in un provvedimento come questo, in quanto il rischio sarebbe altrimenti stato quello di caricarlo ancora di più di polemiche esplosive e di un alto, inutile e deleterio livello di tossicità della discussione.
Detto questo, oggi dobbiamo fare un passo in avanti deciso. Non si può più attendere, né mettere la testa sotto la sabbia. È stato indicato da parte della ministra Cartabia un percorso serio e convincente, che mette al centro la durata ragionevole dei processi, come imposto dalla nostra Carta costituzionale. Questa sia la nostra bussola, come dev'esserlo l'articolo 27 della Costituzione, cioè la funzione rieducativa della pena per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che attende di essere ripresa dopo un sonno che dura da tre anni, troppi. Su questi temi della giustizia penale, come naturalmente sulla riforma del processo civile incardinata qui al Senato, il Partito Democratico farà da stimolo per costruire soluzioni che favoriscano un migliore e più avanzato equilibrio tra efficienza del servizio ai cittadini e tutela dei diritti e delle garanzie.
Concludo il mio intervento ribadendo che il decreto-legge in esame, accanto a provvedimenti necessari e aspetti positivi, lascia aperti alcuni nodi che nei prossimi mesi mi auguro potranno trovare una risposta e una soluzione nell'interesse dell'Italia, grazie all'impegno comune di Parlamento e Governo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, colleghi, innanzitutto desidero dare una notizia a quest'Assemblea: ieri abbiamo presentato l'istanza per la costituzione di una nuova componente del Gruppo Misto, che si chiama «L'alternativa c'è» e si prefigge di fare un'opposizione radicale e non di maniera, come quella che ha annunciato Fratelli d'Italia; per questo chiedo al Presidente, anche per questioni di rispetto della democrazia, di provvedere sollecitamente su tale istanza, per dar modo di squarciare la cortina fumogena che, dietro al principio del Governo di unità nazionale, sta facendo grondare melassa da questo Parlamento.
Detto questo, proprio perseguendo l'obiettivo di dire la verità su ciò che avviene, provvedimento per provvedimento e anche all'interno del Governo e non soltanto in quest'Aula, devo iniziare questo intervento con un grido di rabbia e di dolore per ciò che sta accadendo sulla vicenda amministrativa e di trattativa relativa al ponte Morandi. È notizia di ieri che Cassa depositi e prestiti ha fatto un'offerta per l'acquisto della parte di Autostrade per l'Italia in mano ad Atlantia, valutandola più di nove miliardi, cioè sostanzialmente un importo maggiore di quello valutato dalla stessa Atlantia nel proprio bilancio. In tutto ciò, si tiene anche conto del rischio che lo Stato acquisirebbe per i danni che Atlantia e Autostrade per l'Italia potrebbero patire in seguito a tutte le cause che coloro che sono stati danneggiati dal crollo potrebbero intentare. Questo è evidentemente inaccettabile; non è la revoca o la decadenza che avevamo auspicato, ma niente di più che un regalo o un acquisto a prezzo di mercato (e forse anche superiore ai prezzi mercato) per gli azionisti di Autostrade per l'Italia.
L'alternativa c'è anche in questo caso, perché, come sapete, è pendente un procedimento per la decadenza della concessione, chiaramente supportato da pareri legali, che sono stati depositati e sono agli atti, secondo i quali il rischio di soccombenza era comunque minimo. Tuttavia, qualora qualcuno sostenesse che comunque questo rischio è ancora troppo alto, ci sarebbe la possibilità per lo Stato di intentare un'azione legale per l'accertamento dell'inadempimento, perché quel ponte doveva restare in piedi ed era onere del concessionario mantenerlo in perfetta efficienza e non farlo cadere; inoltre, potrebbe richiedere anche la condanna ai danni, altro che pagare nove miliardi per avere ciò che lo Stato potrebbe riprendersi gratis e, anzi, con il risarcimento dei danni.
Detto questo, passiamo a un altro fatto decisamente importante: la nomina dei Sottosegretari, il completamento della squadra dei migliori. Su questo c'è tanto da dire. Ad esempio, tutta la filiera relativa all'informazione (editoria e frequenze) è stata data in blocco a Forza Italia.
Vediamo nel dettaglio: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato assegnato ad un Sottosegretario appartenente a Forza Italia; il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che ha in pancia tutto ciò che riguarda le telecomunicazioni, ha il Ministro appartenente alla Lega e il Vice Ministro, di nuovo, a Forza Italia. Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è di Forza Italia, così come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che dovrebbe controllare su tutto questo, ed è anch'essa egemonizzata da Forza Italia. Per non parlare poi del Ministero della giustizia: per essere sicuri, il presidente Berlusconi ha messo come Sottosegretario il proprio avvocato, un po' come dire che il gregge viene guardato e tenuto a guardia dal lupo.
Veniamo quindi al provvedimento che più ci occupa in questo momento, il cosiddetto milleproroghe. Innanzitutto, va detto che è stato licenziato dalla Camera il 23 febbraio, è approdato ieri in Senato e non sono state date neanche dodici ore per presentare emendamenti. In Commissione abbiamo avuto pochi secondi per prendere atto del parere che la 6a Commissione avrebbe dato alla 1a Commissione e poi, senza sapere niente, è stato trasmesso. Stamattina sono andato anche in 1a Commissione e ho visto perfettamente come si sono svolti i lavori: zero discussione sugli emendamenti, c'è stato appena il tempo di discutere sugli ordini del giorno, peraltro in maniera del tutto inutile, se, come verrà confermato, sarà posta la fiducia.
Questo modus operandi è intollerabile. Chiedo a voi colleghi che cosa ci stiamo a fare qua: qual è la dignità del Senato, se non siamo messi in condizione di verificare i provvedimenti e di incidere attraverso emendamenti e discussione? Il Parlamento dovrebbe essere infatti il tempio della democrazia, il luogo dove si discutono i provvedimenti. Invece qui non discutiamo assolutamente niente e infatti il risultato è che, in questo milleproroghe, come da peggiore esperienza della vecchia Repubblica, insieme a tante buone misure, ne vengono inserite anche altre assolutamente negative e ingiustificabili.
Facciamo qualche esempio. Sapete che, anche grazie all'intervento del MoVimento 5 Stelle, qualche anno fa era stata fatta una legge che impediva agli organi elettivi degli ordini professionali sanitari di ricandidarsi dopo aver svolto due mandati. Ciò evidentemente per consentire un turnover, un ricambio generazionale, per evitare che ci fossero incrostazioni dettate dall'esercizio di tale potere troppo a lungo. Ebbene, con il milleproroghe è stato consentito di derogare a questa norma, quindi sarà possibile presentare la propria candidatura anche dopo i primi due mandati. In tal modo, persone che hanno già ricoperto quei ruoli per decenni potranno farlo ancora per otto anni. L'emendamento in questione è stato presentato da Forza Italia alla Camera e, guarda caso, un parlamentare di Forza Italia, sempre alla Camera, è il presidente dell'ordine dei farmacisti che è già in carica da dodici anni e potrà ripresentarsi così per altri otto. Siamo tornati alle norme ad personam.
Parliamo poi dei due milioni che vengono assegnati anche per il 2021 a Radio Radicale. È indubbio che essa svolga un servizio pubblico; peraltro la ascolto frequentemente e la ritengo molto utile. Questo servizio pubblico dovrebbe essere effettuato però da soggetti che hanno vinto una gara, come tutti; ci può essere qualcuno che lo fa meglio o a minor costo e invece non è così. Il contributo viene assegnato semplicemente per la continuità: non va bene, perché questi due milioni potrebbero essere spesi sicuramente meglio.
E ancora, viene rinviata la norma - che tanto avevano voluto il MoVimento 5 Stelle e, in particolare, il capo politico Crimi - sulla progressiva dismissione degli incentivi e dei contributi diretti all'editoria: la sua applicazione viene nuovamente rinviata per ventiquattro mesi, nei quali si continuerà come prima.
Parliamo poi delle trivelle, del rinvio della moratoria per riprendere i procedimenti amministrativi per le concessioni finalizzate all'estrazione o alla ricerca di idrocarburi.
Ebbene, come sapete, si sta attendendo l'emanazione del piano che dica quali aree sono idonee e quali no. Per evitare che, in attesa del piano, vengano svolte attività lesive delle aree che non sarebbero idonee, si è detto di aspettare la pubblicazione dello stesso. Per questo motivo, dal momento che il piano non è pronto, avevamo chiesto un rinvio di un anno. Così non è stato; si è arrivati a un compromesso e - guarda caso - il rinvio è stato previsto soltanto fino a settembre, quando comincerà il semestre bianco. A quella data il piano non sarà ancora pronto e sicuramente verrà data di nuovo la possibilità di svolgere l'attività di trivellazione, ma il MoVimento 5 Stelle o altri partiti che non fossero d'accordo non potranno dire nulla, perché a quel punto non si potranno più sciogliere le Camere. È una cosa inaccettabile. (Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi).
PRESIDENTE. Le avevo ridato la parola, senatore Crucioli, ma vedo che ha concluso.
È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che nessuno lo abbia fatto, quindi consentitemi innanzi tutto di formulare i più sinceri auguri ai nuovi Sottosegretari e Vice Ministri. È stato un parto un po' travagliato, come tutti quelli che riguardano un primogenito, ma ormai la squadra è completa.
Penso che adesso il Paese si aspetti fatti e non più parole (Applausi) e sono convinto che sarà così, per non mortificare il sacrificio e il grande senso di responsabilità dimostrati da quelle forze politiche che, pur provenendo da diverse tradizioni e culture, hanno deciso, per un periodo limitato e per una situazione contingente, di mettere da parte ciò che le divideva per porsi tutte insieme al servizio del Paese. Questa è un'immagine importante, che ci inorgoglisce, perché rappresenta esattamente il sentiment degli italiani o della maggioranza di essi.
Non voglio parlare delle norme inserite in questo decreto così come ci sono pervenute dalla Camera dei deputati, ma consentitemi di fare una riflessione sull'ultimo intervento che ho ascoltato, in cui il collega si è lamentato della strozzatura del dibattito e del fatto che non è stato possibile discutere neanche gli emendamenti. Benvenuto tra di noi. Lui ha fatto parte di due maggioranze (Applausi) che avevano come unico strumento di lavoro esattamente questo: trasformare il bicameralismo perfetto in monocameralismo. Ci auguriamo che l'attuale Governo voglia dimostrare più attenzione nei confronti del Parlamento.
Quello in esame è un provvedimento che proviene dalla vecchia maggioranza e che è arrivato qui in Senato in limine mortis. Dobbiamo ringraziare il Governo per aver accolto alcuni ordini del giorno per noi significativi e non è vero che la questione di fiducia travolgerà il parere favorevole su questi ordini del giorno che - voglio rassicurare il collega - sono stati approvati in Commissione, per cui fanno parte a tutti gli effetti del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. (Applausi).
Voglio segnalare alcune priorità che Forza Italia ha voluto evidenziare: anche in questo caso, si rassegnino quelli che le volevano fuori dalla maggioranza e che magari volevano il presidente Berlusconi negletto. Se questo Governo è nato, è soprattutto per l'intuizione e la lungimiranza del presidente Berlusconi (Applausi) che, in un momento non sospetto, ha lanciato l'invito a un Governo dei migliori, salvo poi essere confermato, apprezzate le circostanze, in un momento successivo.
A noi sta molto a cuore, signor Ministro, la questione Alitalia.
Sappiamo che alla Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad affrontare questa problematica nel suo insieme e a non spezzettarne l'asset importante, così com'è stato fatto fino a qualche tempo fa. Se ci troviamo in queste condizioni, è proprio per la cosiddetta politica dello spezzatino, per cui abbiamo sempre messo sul mercato i pezzi pregiati dei nostri asset e abbiamo mantenuto quelli che ci portavano, invece, problematiche.
Un'altra situazione che ci sta particolarmente a cuore è la giustizia. Consentitemi di dire che, per quanto apprezzi e stimi il collega Balboni, non considero la questione esattamente secondo il suo punto di vista. Sono stati infatti approvati un ordine del giorno alla Camera e due in Commissione al Senato, nei quali il problema della ragionevole durata dei processi è stato affrontato.
Il Governo si è impegnato a liberare i finanziamenti e a fare una riforma nel settore della giustizia, oltre che in quello fiscale. Peraltro, è un requisito richiesto dall'Europa e il Governo si è impegnato ad affrontarlo. Certo, abbiamo cancellato o nascosto la parola prescrizione, perché probabilmente avrebbe creato delle ferite, ma quando si dice di voler fare una riforma del processo penale che tenga conto dell'articolo 111 della Costituzione e della ragionevole durata dei processi è evidente che stiamo parlando di prescrizione e che non possiamo permettere che le deficienze di un sistema ricadano sul cittadino.
Abbiamo grande fiducia nel neoministro della giustizia. Oltre ad essere stata una eminente Presidente della Corte costituzionale e una altrettanto eminente docente universitaria, sono convinto che troverà le forme, i modi e i percorsi perché finalmente si possa attuare quella riforma che fino ad ora è stata sbandierata, ma è rimasta soltanto su fogli di carta ed è servita a consumare chilometri di inchiostro, ma non ha trovato alcuna concretezza. (Applausi).
Un altro problema che ci sta particolarmente a cuore, del quale dobbiamo dare atto al Governo di essersi fatto carico, è quello di normare tutta la disciplina sugli sfratti. Ricordiamo che la proprietà privata è un diritto costituzionale ancora vigente nel nostro Paese. (Applausi).
Dunque, a causa della pandemia, che sicuramente ha creato problematiche e situazioni di crisi economica, mettendo molti cittadini nelle condizioni di non onorare l'impegno a pagare il canone, non possiamo consentire ai soliti furbetti, che approfittano di una situazione che non appartiene loro, di inserirsi per cercare di menare il can per l'aia.
Il Governo si è preso l'impegno a normare complessivamente questa materia, distinguendo situazioni contingenti di bisogno e di necessità da quelli che invece hanno sfruttato immeritatamente questa situazione. Si è impegnato, altresì, a trovare il modo e i percorsi per indennizzare e ristorare i proprietari, che non sono dei negletti nel nostro Paese. Sono persone perbene, che con il loro lavoro hanno investito nella proprietà immobiliare: non è colpa loro se, a differenza di quello che succede in tutta Europa, l'85 per cento degli italiani è proprietario di casa. È una percentuale che non esiste da nessuna parte in Europa e neanche, credo, nel mondo. Queste persone meritano di essere tutelate al pari di tutte le altre categorie del nostro Paese.
Prendiamo atto quindi di questa inversione di tendenza, ma abbiamo dato anche ulteriori contributi. Il Governo ha accettato di valutare la possibilità di consentire le assunzioni nella pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021, cercando di evidenziare e di premiare le professionalità acquisite, quelle con i contratti a tempo determinato. Questo potrebbe essere sicuramente un contributo alla pubblica amministrazione, per velocizzare e ottimizzare la propria attività, utilizzando personale già formato, già sperimentato e già sul campo anziché dedicarsi a persone che hanno bisogno di percorsi formativi.
Sono stati anche assunti impegni per dare maggiori risorse agli istituti di ricovero e di cura di carattere scientifico. Abbiamo bisogno di investire nella ricerca e abbiamo visto, se ce ne fosse stato bisogno, come abbiamo affrontato il problema della pandemia. Questo ci deve essere di insegnamento per non trascurare il settore.
Ancora, un aumento dei contributi alle emittenti televisive.
A differenza di quello che dice qualcuno, esse rappresentano la pluralità nel nostro Paese e un principio di democrazia e quindi vanno incoraggiate, che si chiamino Radio Radicale o siano televisioni locali. Credo che il pluralismo sia un bene da tutelare in una democrazia progredita.
Menziono inoltre la proroga di tutti i certificati, gli attestati, i permessi e le concessioni; la proroga dei documenti unici del DURC (quelli che scadevano il 31 gennaio sono stati prorogati al 31 luglio); la proroga della cedolare secca per le attività commerciali; la proroga delle notifiche delle cartelle esattoriali. Signor Ministro, noi chiediamo una riflessione: quanto conviene allo Stato avere centinaia di milioni da recuperare - probabilmente non si recupereranno mai - che servono soltanto per riempire le statistiche quando invece, affrontando una riforma del sistema fiscale, si potrebbe fare una rottamazione che dia la possibilità ai cittadini di pagare con il tempo dovuto il loro debito nei confronti dello Stato?
Ringraziamo per l'attenzione che è stata posta ai problemi sollevati da Forza Italia e ancora una volta auguriamo buon lavoro al nuovo Governo, che finalmente si è stato completato. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come hanno già ricordato diversi colleghi, ci apprestiamo a votare il primo provvedimento della nuova maggioranza che sostiene il Governo Draghi, il Governo del Paese, senza aggettivi, come ha ricordato il Presidente del Consiglio quando è intervenuto qui in Aula; un Governo nato con l'imperativo di cambiare passo, di dare finalmente risposte; un Governo al quale la Lega ha scelto di partecipare per senso di responsabilità nei confronti del Paese, perché per noi prima vengono le esigenze di cittadini, famiglie e imprese e poi gli interessi di partito.
Ironia della sorte, il primo provvedimento è proprio il decreto-legge milleproroghe che, nell'immaginario collettivo, rappresenta un po' l'incapacità della classe politica italiana di dare risposte: tirare sempre avanti la palla senza decidere mai. Anche qui c'è la necessità di un cambiamento, perché ci sono due modi di dire: si può perdere tempo - e spesso il milleproroghe nella storia del Parlamento è stata l'occasione di perdere tempo per non decidere - ma si può anche guadagnare tempo per costruire quelle risposte che fino ad ora non sono state date. Questa è la sfida: guadagnare tempo e dare risposte; anche nel merito è quello che abbiamo fatto.
Si tratta di un provvedimento partito a cavallo fra i due Governi e le due maggioranze, ma responsabilmente come Lega abbiamo cercato di dare delle risposte. È stato detto: dovremmo vivere in un Parlamento e in un Paese in cui il milleproroghe non dovrebbe nemmeno esistere. È vero, speriamo sia l'ultimo, ma presenta una grande differenza rispetto a tutti gli altri provvedimenti che portano questo nome: non è un caso se numerosissimi suoi articoli (18, 19, 20 e 22) riguardano misure legate al Covid. Questo sicuramente richiede di guadagnare tempo, perché è una situazione del tutto nuova e ci fa anche vedere quali sono le criticità che il nostro Paese finora non ha affrontato. Se ci può stare un articolo relativo al personale, alla selezione, alla possibilità di dare risposte immediatamente, ce ne sono alcuni emblematici: penso a un articolo relativo ai collegamenti digitali per le scuole e gli ospedali. Sicuramente emergono una difficoltà e un ritardo con i quali convivevamo, ma non possiamo più convivere.
Una gran parte degli articoli riguarda la proroga di misure legate al Covid e su questo - permettetemi di farlo presente, visti gli interventi un po' critici che pensano sempre a quello che si può fare meglio, ma non guardano a quello che si è fatto bene - non si poteva sicuramente procedere diversamente.
Un altro esempio lo vorrei dedicare - permettetemelo - a tutte quelle misure che prorogano degli interventi fondamentali per un pezzo della nostra popolazione che vive comunque due crisi e due emergenze. Mi riferisco alle popolazioni dell'area del cratere del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016-2017. Anche in questo caso serviva tempo per dare risposte strutturali su argomenti di assoluta giustizia; era assolutamente impensabile che si potesse riprendere a pagare le bollette relative a immobili inagibili. Considerate che un cittadino che abita nel cratere delle quattro Regioni, qualora non avessimo previsto una proroga, avrebbe subito l'ingiustizia di vedere il suo immobile ancora inagibile inserito nel calcolo dell'ISEE per ricevere i servizi. Tenuto conto del fatto che una parte della responsabilità per il ritardo nella ricostruzione deriva dalle lungaggini burocratiche che ancora affliggono questi aspetti, prorogare una tale possibilità anche per il 2021 e il 2022 è un atto di giustizia e non una furberia o una strizzatina d'occhio. Lo stesso si può dire per l'esenzione dal canone della pubblicità per le attività economiche, un'esenzione tuttavia - badate bene - che prevede il ristoro delle minori entrate per le amministrazioni comunali; si tratta quindi di una scelta giusta, che non scarica su nessun altro la responsabilità.
Certo, sappiamo bene che non basta una proroga di pochi giorni per l'invio delle cartelle esattoriali, ma come Lega auspichiamo che quei giorni siano utilizzati per trovare una soluzione prima ponte e poi definitiva, sicuramente con maggior respiro.
Dopodiché non dobbiamo nasconderci che ci sono alcune cose buone che potevano essere fatte meglio. Va benissimo la proroga degli sfratti per chi non può permettersi di pagare a causa della crisi; sicuramente negativo è il fatto che tale proroga possa essere sfruttata anche da chi invece avrebbe questa possibilità, ma non paga gli affitti, scaricando in questo caso il costo sui proprietari, che subiscono un danno, perché magari con quegli affitti si mantengono e ci devono pure pagare - ironia della sorte - le tasse.
Positiva è anche la proroga di un anno, fino al 2025, del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente per lo studio dei decreti end of waste, purché vedano la luce, perché sicuramente si poteva fare di più rispetto a quello che è stato fatto dal Ministro precedente. Ci auguriamo che l'anno in più che viene concesso permetta di recuperare i ritardi accumulati. Rimanendo in tema ambientale, visto che sono state richiamate, che ci sia la seconda proroga della moratoria per la sospensione dei permessi di ricerca (le famose trivellazioni) può anche star bene; del resto, è una proroga dal 13 agosto al 30 settembre (forse si pensava che gli uffici non avrebbero potuto lavorare in estate). Va benissimo se arriverà il Piano nazionale, ma ci auguriamo che questa misura non si trasformi in un ennesimo no a quelle imprese che stanno investendo, che potrebbero investire e dare risposte al nostro Paese per quanto riguarda il fabbisogno energetico.
Serve responsabilità, ma serve anche coraggio per dare quelle risposte, quel coraggio che serve a guidare il Paese e non a inseguire i sondaggi. Per poterlo fare le risorse ci sono, a cominciare dai 32 miliardi disponibili; lo dobbiamo a chi sta stringendo i denti, ma anche a chi non c'è più. È lungo l'elenco di quegli imprenditori che si sono tolti la vita perché non avevano e non vedevano risposte alla crisi; lo dobbiamo a loro. Per farlo serve uno scatto che non è solo nei termini. Questo Parlamento deve essere in grado di approvare non il quinto decreto ristori, ma il primo decreto indennizzi (Applausi), che risponda alle esigenze delle aziende, le tenga in piedi e permetta agli imprenditori di fare quello che vogliono fare da una vita: lavorare per creare ricchezza per le loro famiglie e il nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.
MARINELLO (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, gentili colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula contiene un corposo insieme di norme riguardanti il settore della sanità. Non potrebbe essere altrimenti: la pandemia da Covid-19 ha investito il nostro Paese, come tutto il mondo, e ovviamente i riflessi di tale sconvolgente avvenimento hanno riguardato ogni settore della nostra società.
Il Governo prima e la Camera dei deputati successivamente bene hanno fatto a inserire una serie di misure che intendono intervenire concretamente in materia di sanità. Nel testo, infatti, è prevista la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, con la previsione che le relative disposizioni vengono attuate nel limite delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. A tal proposito, è utile e opportuno porre l'attenzione sulla proroga dei termini che riguardano il potenziamento delle reti di assistenza territoriale. Su questa materia ritengo sia doveroso fare una riflessione di carattere generale.
In questa legislatura è evidente come il Governo e le componenti parlamentari abbiano profuso un notevole impegno per colmare le lacune accumulate negli ultimi anni. L'assistenza territoriale rappresentava la parte debole del nostro Servizio sanitario nazionale. Sono numerosi gli interventi in questa legislatura. Innanzitutto evidenzio la svolta che si è data con l'istituzione della figura dell'infermiere di famiglia, vera pietra miliare per la sanità italiana del futuro. Sia il Governo con il decreto rilancio sia il Parlamento sono intervenuti e stanno intervenendo in modo concreto per introdurre e normare questa figura.
L'infermiere di famiglia costituirà una delle figure fondamentali della sanità italiana, consentendo a pazienti e famiglie di evitare l'ospedalizzazione con enormi benefici in termini di salute a livello psicologico e anche economici. Dobbiamo accogliere, quindi, con particolare favore e soddisfazione gli interventi del decreto che prorogano i termini in ambito di potenziamento delle reti di assistenza territoriale perché rappresentano un altro preciso e concreto segnale di attenzione verso la sanità di prossimità, ovvero la sanità desiderata innanzitutto da milioni di italiani fragili insieme alle loro famiglie.
In questa sede voglio evidenziare anche la norma contenuta nel decreto che dispone la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle Regioni virtuose accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Anche questo punto è molto importante e riguarda la sanità italiana del futuro. Troppo spesso, purtroppo, negli anni passati ci siamo trovati a discutere di sprechi a livello sia centrale che, ovviamente, regionale, anche in considerazione della competenza esclusiva delle Regioni in materia sanitaria.
La sanità italiana non era premiale: non si evidenziavano, infatti, nel modo migliore gli sforzi dei territori più virtuosi in termini economici e, soprattutto, di qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Finalmente si sta cambiando registro ed è giusto in questa sede riconoscere il grande lavoro svolto dalla Conferenza Stato-Regioni, vero momento di sintesi nell'ottica di una fattiva e positiva sinergia tra i vari livelli istituzionali. Il decreto in conversione oggi accompagna concretamente questo sforzo istituzionale e di ciò dobbiamo essere tutti molto soddisfatti.
Altre misure che vanno accolte con grande favore riguardano il trattamento del personale sanitario, messo così a dura prova dalla pandemia in corso e al quale dobbiamo rivolgere sempre la nostra gratitudine e attenzione. Il decreto contiene, tra le altre, alcune norme che riguardano le unità speciali di continuità assistenziale, la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza e, per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'avvio di specifica funzione assistenziale per l'emergenza Covid-19 e la permanenza in servizio del personale sanitario.
Inoltre, sempre in ambito di contratti di lavoro, segnalo la proroga delle norme che dispongono l'attribuzione di alcuni incarichi di lavoro autonomo in ambito sanitario anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.
Sono misure concrete, di sostanza, che vanno incontro alle esigenze degli operatori sanitari e che avranno indiscutibili riflessi positivi anche sul livello dell'assistenza alla cittadinanza.
Anche il fondamentale settore della ricerca ha trovato la giusta attenzione in questo decreto-legge. A tal proposito, è opportuno sottolineare l'intervento normativo che prevede l'accantonamento per il 2021 della somma annua, a valere sulle risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per la realizzazione di obiettivi connessi alle attività di ricerca, assistenza e cura relative al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza.
Inoltre, è opportuno evidenziare la norma che consente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e agli istituti zooprofilattici sperimentali la proroga, fino al 30 settembre 2021, dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca e di supporto alla ricerca.
Infine, vorrei sottolineare la norma che incrementa per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica.
Da tutti questi elementi si evince che il decreto-legge interviene in modo efficace e concreto anche nel settore sanitario. Il momento che stiamo vivendo è gravoso, straordinario e mette a dura prova la nostra società. Ogni giorno il Servizio sanitario nazionale è sotto forte pressione in ogni suo elemento, dalle strutture agli operatori impegnati senza sosta sul campo, agli scienziati che dietro i riflettori lavorano per trovare le giuste soluzioni.
A questo proposito, permettetemi di evidenziare anche la necessità di intervenire nel continente africano. L'Africa ha bisogno di rafforzare i suoi sistemi sanitari e di ridurre l'entità delle centinaia di emergenze a cui fare fronte. Nonostante a livello globale siano molte le incognite relative al progredire della pandemia da Covid-19, per i Paesi africani la situazione è particolarmente complessa, anche perché l'Africa è un continente che consta di 53 Paesi con le più diverse situazioni socio-economiche, sanitarie, politiche e nazionali. Seguire e sostenere le strategie dei Paesi africani contro l'epidemia è di estremo interesse per le Nazioni europee, inclusa l'Italia, poiché siamo così interconnessi che contrastare l'epidemia in Africa significa dare valore e prospettive di consolidamento futuro anche a tutte quelle iniziative congiunte che coinvolgono i Paesi europei.
Le istituzioni, ai vari livelli, dal Governo al Parlamento, alle Regioni, ai Comuni, devono svolgere compiutamente il loro ruolo con senso di doverosa responsabilità, operando in sinergia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Anche il decreto-legge oggi in esame va pienamente in questa direzione.
Il nostro sostegno, auspicabilmente il più ampio e convergente possibile, contribuirà a incidere nella società con la concretezza delle norme, sviluppando nel Paese il necessario clima di positività ed equilibrio. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2101, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 13,32).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga termini, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama, orientativamente intorno alle ore 15.
RIZZOTTI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, sono molto dispiaciuta che non ci possa essere una discussione sulla fiducia, perché il provvedimento in esame, che è arrivato blindato dalla Camera dei deputati e che sappiamo essere l'ultimo colpo di coda del Governo Conte, avrebbe meritato un dibattito più approfondito. Ci sono infatti dei punti molto importanti, come - ad esempio - la proroga di un anno per la sperimentazione animale. È inutile che si faccia gli animalisti per negare che la sperimentazione di determinati farmaci, soprattutto quelli neurotrofici, debba passare per la sperimentazione animale e poi tutti gli animalisti stanno zitti quando esiste in Italia la macellazione rituale, che provoca agli animali crudelissime sofferenze ed è stata bandita in altri Paesi europei.
Ritengo che sia stato giustamente implementato il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, da 5 a 7 milioni di euro. Trovo giustissimo anche quello che è stato fatto per quel che riguarda le assunzioni nei Comuni per i servizi per l'infanzia, così come per le altre stabilizzazioni e per la proroga relativa ai sanitari che sono stati utilizzati nel periodo di emergenza.
Sono stati prorogati molti contratti a termine nell'ambito della pubblica amministrazione, ma purtroppo, ancora una volta, non si capisce perché ci si è dimenticati di 70 famiglie sul lastrico, che non percepiscono lo stipendio dal 31 dicembre. Si tratta dei 70 professionisti che da più di dieci anni lavorano presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Già c'era stato un accordo sul milleproroghe da parte di tutti, dall'Agenas al Ministero, ed erano stati presentati emendamenti da parte di tutti i Gruppi politici per la loro stabilizzazione dal 1o febbraio, ma tutti sono stati bocciati. Ritengo sia gravissimo che l'Agenas, dalla quale dipende l'assunzione di tali persone, spenda già adesso più di 300.000 euro per consulenze esterne e abbia nominato un dirigente ogni sei persone.
La Corte dei conti ha già bacchettato il Ministero della salute per questo. Fanno i concorsi per l'assunzione di altri e buttano via 70 persone, 70 famiglie. Spero che questo elemento continui a essere preso in considerazione.
Anche per quanto riguarda l'ultimo punto, Forza Italia aveva cercato di mettere fine a un'ingiustizia incredibile, creata con il blocco degli sfratti, permettendo a coloro che avevano gli sfratti in atto precedentemente all'emergenza Covid di avere, se non altro, un ristoro. Ci sono piccoli proprietari di immobili, che avevano avviato la procedura di sfratto magari due anni o due anni e mezzo fa, che non percepiscono il canone e continuano a pagare le tasse sull'abitazione. Mi auguro sinceramente che si diano risposte a queste persone che sono due volte maltrattate dal nostro Governo. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2101
e della questione di fiducia (ore 13,36)
PRESIDENTE.Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
FANTETTI (Europeisti-MAIE-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FANTETTI (Europeisti-MAIE-CD). Nel confermare la fiducia al Governo Draghi sul provvedimento cosiddetto milleproroghe, oggi non possiamo che meramente ratificare l'operato della Camera dei deputati. Ovviamente conosciamo tutti le circostanze che hanno tenuto ferme le Camere per quindici giorni e conseguentemente i tempi strettissimi della situazione contingente. Tuttavia, non possiamo sottacere del vulnus democratico inflitto al nostro sistema bicamerale perfetto, specialmente in casi come questo, con un provvedimento complesso, ricco di numerosissimi interventi che coprono svariati settori, dal Servizio sanitario nazionale all'AIFA al MIUR, al settore del cinema, a quello della radio, a quello degli spettacoli dal vivo; interventi sul turismo, sul settore portuale, sul terzo settore, a favore dei lavoratori impegnati in attività gravose, quelli cosiddetti socialmente utili, l'aerospazio. Sono tutte norme che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, come quella che prevede - ad esempio - la proroga del mercato tutelato della fornitura di gas e luce per i consumatori fino a fine 2022, una questione delicata che mai come ora incide sul bilancio familiare, nell'ottica di un passaggio al mercato libero che va affrontato con attenzione, senza danno o svantaggio per gli utenti.
Tra le misure più rilevanti per sostenere il comparto agricoltura, vengono prorogati al 2022 gli incentivi alle aziende agricole che producono energia elettrica sfruttando il biogas. Nel settore ambientale vengono rinviati i termini per la realizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari, ritenendosi che una decisione così importante non possa prescindere da un sereno confronto con i territori.
Viene inoltre prorogato il divieto di trivellazioni fino a fine settembre, nelle more dell'adozione del Piano energetico nazionale per la transizione energetica, che possa dare un'alternativa sostenibile alle aree interessate.
Vengono spostati a fine marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati al Covid e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro fine 2020.
Più in generale, è assicurata a tutti i Comuni, e non solo a quelli terremotati, la possibilità di realizzare interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento di barriere architettoniche, nonché per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica.
Per quanto riguarda gli italiani all'estero, il differimento al 30 giugno 2021 del termine scaduto già il 30 gennaio 2020 per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno recante le modalità attuative dell'utilizzo del fondo di un milione di euro per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico per le elezioni europee, politiche e per il referendum, è da noi visto estremamente interessante.
Infine, vengono prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per il rilascio da parte della rete del Ministero degli affari e steri e della cooperazione internazionale delle credenziali di accesso e di identificazione mediante sistema pubblico d'identità digitale (SPID) e/o attraverso la carta d'identità elettronica per i sei milioni di italiani all'estero. Al momento solo circa 8.000 di questi possiedono un accesso SPID e circa 9.000 la carta elettronica d'identità e solo l'1 per cento degli utenti registrati al portale Fast It ha finora utilizzato la possibilità di accedervi tramite SPID. È quindi opportuna anche questa proroga.
Signor Presidente, le chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il cosiddetto decreto milleproroghe è un appuntamento rituale di questo periodo dell'anno. Molto spesso è oggetto di valutazioni critiche soprattutto perché con esso si va a correggere ciò che durante l'anno si è ritenuto non sufficientemente ben fatto, si prorogano termini e si introducono spesso correttivi alla legge di bilancio.
È però un provvedimento - dobbiamo essere onesti nella valutazione - che, non in questa Camera (e può essere un problema perché noi siamo qui), ma nell'altra, è stato oggetto di correzioni. È stato infatti riproposto uno schema di lavoro - è quello della precedente legge di bilancio - di collaborazione tra forze politiche anche diverse tra loro, inaugurando una modalità di lavoro diversa dal passato e in qualche modo anticipando quello che poi è stato il destino dell'attività di Governo, che ha visto forze diverse trovarsi insieme per sostenere un nuovo Esecutivo.
Come dicevo prima, il provvedimento è stato migliorato presso la Camera dei deputati, superando lo schema amico-nemico, nel senso che sono stati accolti degli emendamenti provenienti da diverse forze politiche, in uno spirito di rinnovata collaborazione.
Come sappiamo, il decreto milleproroghe viene visto alcune volte come una mezza vittoria, altre come una mezza sconfitta. È un po' una mezza sconfitta perché si vanno a prorogare termini di norme che non hanno consentito fino in fondo ai soggetti titolati di beneficiarne. Pertanto, si prorogano i termini dando una possibilità in più. Quindi, se - da un lato - può essere un fallimento perché non c'è stata la possibilità di far fronte ai benefici di quelle norme; dall'altro lato, con l'allungamento della scadenza dei termini, viene data una nuova possibilità ai cittadini e alle imprese di beneficiarne.
Il tema che l'approvazione di questo provvedimento - avviene in maniera molto rapida qui in Senato - ci pone è quello di arrivare progressivamente al superamento del problema presente nel sistema, in cui c'è di fatto un bicameralismo alternato in forza del quale ogni volta una Camera riesce ad approfondire il provvedimento, mentre l'altra deve meramente ratificarlo. Questo è avvenuto in maniera alternata tra Camera e Senato negli ultimi tre anni.
Secondo me, nella condizione politica in cui ci troviamo, nella quale c'è un Governo sostenuto dalla maggior parte delle forze politiche, nelle prossime settimane questo tema può essere attenzionato e approfondito da tutte le forze politiche, in quanto occorre trovare il modo di esaminare i disegni di legge di conversione dei decreti-legge in maniera completa in entrambi i rami del Parlamento. Questo è un tema che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane.
Come ho già detto, il provvedimento è stato oggetto di importanti miglioramenti alla Camera dei deputati e valorizza alcuni temi di fondo, a partire dalla semplificazione degli investimenti. Inoltre, sappiamo bene che è stato introdotto il tema della banda larga per gli ospedali e gli edifici scolastici, soprattutto per ridurre i tempi burocratici per i cittadini. Ci sono inoltre norme importanti sulla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, a partire dal personale sanitario, medici e infermieri. Ricordo altresì le norme per la difesa del pluralismo dell'informazione e termini di proroga per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse per combattere la povertà educativa, che è molto importante in una fase di riduzione della socialità dei nostri bambini. Sono state estese le agevolazioni sulle tariffe di acqua, luce, gas e telefonia nelle zone colpite dal terremoto nel 2016 (Abruzzo, Marche e Umbria) ed è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la contabilità speciale per la messa in sicurezza del patrimonio culturale sempre nelle aree colpite dal sisma del 2016. Insomma, sono molti i provvedimenti importanti che vanno nella direzione della tutela del cittadino e delle attività imprenditoriali.
Dobbiamo quindi prendere atto del fatto che questo provvedimento è stato migliorato dalla Camera dei deputati, dando in questo modo nuovamente respiro alla funzione del Parlamento, dove spesso i provvedimenti, per quello che dicevo prima, non riescono a superare la dicotomia tra Governo e rappresentanza. Il Governo emana provvedimenti e poi spesso l'organo di rappresentanza, appunto il Senato o la Camera, insomma il Parlamento, non riesce a incidere su quella fase di decisione. Noi dobbiamo prendere atto del fatto che con questo voto, rispetto al quale ovviamente Italia Viva esprime sostegno e fiducia al Governo (quindi già da ora posso dire che voteremo a favore del provvedimento), si chiude però una fase politica. Non c'è dubbio che la legge di bilancio e questo provvedimento di proroga termini chiudono la fase della precedente maggioranza e ne aprono una nuova in cui ci sarà una forte collaborazione tra forze diverse. Appoggiando il governo Draghi e ribadendo il nostro sostegno già da questo voto di fiducia, dovremo sostenere la guida di questo Esecutivo con decisione affinché ci porti fuori dalla pandemia e possa far ripartire l'economia. Questo però potrà avvenire facendo recuperare assolutamente centralità al Parlamento nella rappresentanza degli interessi dei cittadini e mi sembra che questo sia stato anche un proposito di indirizzo che il Presidente del Consiglio ha espresso con chiarezza nelle Aule parlamentari.
Ritengo pertanto che noi dovremo lavorare per questo, per consegnare alla prossima legislatura istituzioni funzionanti, altrimenti saranno soltanto i cittadini a pagarne le conseguenze. La pandemia ha indebolito il Paese e noi dobbiamo dare sostegno con decisione a questa fase di Governo perché non basta soltanto aver riversato risorse ingenti nell'economia del Paese per superare le criticità e l'emergenza; adesso dovremo sicuramente incentivare la ripartenza, a cominciare dai provvedimenti che conosciamo, soprattutto il recovery plan, ma lo potremo fare con determinazione perché il nuovo Governo ha una base parlamentare ampia che rappresenta al meglio i risultati delle elezioni del 2018. Sostenendo questo Governo usciamo quindi dalla polemica sul risultato elettorale del 2018 e su quanto i Governi che si sono succeduti lo rispecchiassero: essendo le forze politiche ampiamente coinvolte nella nuova sfida di Governo, supereremo anche quelle polemiche e ciò potrà dare forza decisiva e determinante all'attività di Governo.
A mio avviso le prossime settimane saranno decisive. Noi approviamo questo provvedimento che contiene dei correttivi e mostra attenzione ad alcuni temi che magari nella legge di bilancio erano sfuggiti, però lo dovremo fare come trampolino di lancio per sostenere l'attività futura del Governo, ridando grande grande centralità al Parlamento, come ho detto prima, perché in questo modo faremo quel passo avanti che ha indicato Draghi. Il Presidente del Consiglio ha detto correttamente che, come forze politiche, non facciamo un passo indietro; è cambiato il modo di stare al Governo, è cambiata la maggioranza, ma tutti facciamo un passo avanti nell'interesse dei cittadini. Occorre dare forza al Governo per ridare slancio al nostro Paese, per ricostruirlo e, soprattutto, gestire ancora un'emergenza che non è finita, perché ad esempio il piano vaccinale sarà il banco di prova di partenza di questo Governo, ma poi la nostra sfida futura sarà quella di rilanciare il Paese, ridare fiato all'economia e dare soprattutto un segnale importante ai cittadini. Penso cioè a una politica al fianco dei cittadini, in cui le forze politiche mettono da parte i contrasti, non le differenze di fondo, che rimangono e rimarranno, ma le beghe quotidiane, la battaglia furente di ogni giorno per individuare alcuni punti chiave fondamentali al fine di dare risposte ai cittadini che ci guardano esclusivamente per vedere risolti i loro problemi e non per assistere a consuete battaglie e guerre quotidiane sul nulla.
Concludo quindi dichiarando, come ho già detto, il sostegno al provvedimento in esame e il voto favorevole sulla questione di fiducia da parte di Italia Viva. (Applausi).
DE CARLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CARLO (FdI). Signor Presidente, vorrei svolgere due considerazioni, una sul merito e l'altra sul metodo del provvedimento.
Credo sia evidente a tutti come sia un Governo nuovo, che si trascina però vecchi vizi, come quello di porre l'ennesima fiducia, che ormai è diventata una sorta di riforma costituzionale, in barba a quel referendum che aveva visto il MoVimento 5 Stelle, così come il mio Gruppo, chiedere di esprimere un voto contrario, a favore quindi del bicameralismo, quello che non vediamo oggi e non vediamo da tempo. Il fatto che il bicameralismo sia assolutamente azzerato ce lo dicono i tanti provvedimenti che hanno visto un passaggio solo ad una Camera, facendolo arrivare blindato all'altra Camera. Addirittura ci sono provvedimenti che in entrambe le Camere hanno avuto lo stesso iter. Vi è quindi poco interesse, usando un eufemismo, nei confronti della democrazia e di chi probabilmente ha un'opinione diversa dalla vostra.
Un referendum di fatto compiuto quello che una forza politica oggi al Governo con questa maggioranza, che magari è anche la causa, secondo qualcuno di voi, del ritardo dell'approdo del provvedimento in Aula, che non ha consentito nemmeno alla nostra forza politica - l'unica forza politica di opposizione - di poter discutere un emendamento in Commissione. Ci siamo limitati a degli ordini del giorno, senza esaminare nemmeno un emendamento, nonostante noi, come si è sempre detto, siamo un'opposizione assolutamente patriottica.
Avete portato il provvedimento con ritardo all'esame di quest'Assemblea, facendo credere che la fiducia fosse necessaria proprio per non arrivare a ridosso del primo marzo con il fiato corto; in realtà il fiato corto lo avete avuto perché avete speso questi due mesi a discutere e a concentrarvi di più sulla conservazione della vostra specie piuttosto che cercare soluzioni e di fare uscire la Nazione dalla melma dei problemi irrisolti. Peccato che fuori i problemi irrisolti siano tanti e che siano tante le categorie, diversamente dalla vostra, molto a rischio.
Avevamo capito che non avete tanto rispetto per la democrazia quando avete messo in campo ogni azione pur di non far governare le destre; lo avete addirittura detto. Quindi zero elezioni e nessuna possibilità di dare la parola al popolo e per questo una scusa si trova sempre, basta essere tutti d'accordo o quasi. C'è infatti anche chi come noi la pensa in maniera diversa perché noi siamo patrioti da sempre; lo eravamo anche quando il Tricolore era démodé, anche quando qualcuno di voi agitava altri vessilli e altre bandiere. Noi oggi siamo felici che chi allora lo faceva - fosse la bandiera rossa o di un altro colore - oggi agiti proprio quel Tricolore che noi agitiamo da sempre e abbiamo come faro e baluardo delle nostre azioni.
Ci chiediamo anche, in maniera molto responsabile, come si possa essere patrioti oggi con questo Parlamento, con una maggioranza così schiacciatamente ampia. Come abbiamo detto da sempre, noi sosterremo tutti i provvedimenti che riteniamo utili alla Nazione, facendolo senza chiedere nulla in cambio.
Consentitemi anche un accenno a chi qualche giorno fa ha detto che è più facile stare in tribuna a criticare: noi non siamo in tribuna, noi la giochiamo tutta questa partita, la giochiamo nelle Commissioni dove siamo da soli, nelle piazze dove non siamo da soli, ma sentiamo l'affetto e la condivisione del nostro pensiero da parte di tanta gente e la facciamo anche qui in quest'Aula. Certo, quando ce lo consentite perché ormai siamo rimasti alle frasi dei DPCM, dell'allora premier Conte che diceva ciò che era consentito e ciò che non lo era. Non credo che siate voi a dover decidere cosa è consentito o meno; io credo che ci sia un valore superiore, che si chiama democrazia, a cui anche voi dovete piegarvi perché poter discutere in Assemblea provvedimenti così importanti non è una concessione che ci fate, ma è semplicemente il sale vero e unico della democrazia.
Consentitemi anche di rispondere a chi ha definito la nostra un'opposizione blanda: no, mi dispiace, la nostra è un'opposizione intelligente. (Applausi). Capisco che non sia per tutti e che non possano farla tutti. Lo capisco, però ciò dipende dagli strumenti che madre natura ha consegnato a ciascuno di noi.
È altrettanto evidente che alcuni di voi non capiscono proprio e non comprendono il fatto che qualcuno si metta a lavorare per la Nazione senza avere nulla in cambio; ebbene, fatevene una ragione. Noi siamo così da sempre e i nostri elettori probabilmente ci riconoscono questa grande coerenza, quella cioè di non piegarci, ma di avere sempre come unico faro l'interesse nazionale. Ed è proprio in virtù dell'interesse nazionale che noi siamo qui oggi e lo saremo anche domani, cercando di darvi una mano su qualsiasi provvedimento che riterremo utile.
Noi non soltanto rappresentiamo quella parte di Nazione coerente, ma rappresentiamo anche un presidio della democrazia; rappresentiamo una parte di quell'unico Paese al mondo che si definisce democratico e che ha principi democratici, ma che ha una maggioranza così schiacciante che, se non ci fossimo noi, non avrebbe nemmeno un'opposizione.
Tralascio il fatto che siamo l'unica Nazione nella quale il premier non è scelto dai cittadini e che siamo addirittura l'unica nella quale il premier non ha nemmeno mai corso in una competizione elettorale: altro vulnus della democrazia. Abbiamo però tanta stima in Draghi, ma molto meno della maggioranza che lo sostiene, perché di fatto la maggioranza della maggioranza è numericamente la stessa che ha condotto questa Nazione all'orlo del baratro e oggi invoca come salvifico l'arrivo di Draghi, malcelando così la sua evidente inadeguatezza a guidare il Paese.
Noi siamo molto più di questo: siamo quelli che hanno ancora la presunzione di poter discutere in un'Aula parlamentare dei problemi della gente. Alla Camera è successo qualcosa che a nessun osservatore può essere sfuggito: 2.383 emendamenti sono stati ritirati dalla nuova maggioranza, silenziati, come se 2.383 problemi fossero scomparsi solo perché c'è una nuova maggioranza. Non è così. I problemi restano, vanno affrontati e risolti e, quando vi chiederete chi potrà darvi una mano ad affrontare quei problemi - se lo chiederà anche il primo ministro Draghi - saprete che da questa parte dell'emiciclo troverete molta più lealtà di quella che troverete in tante altre parti dell'emiciclo e della maggioranza che sostiene il Governo, perché noi purtroppo siamo fatti così: abbiamo una parola sola e, quando la diamo, sicuramente non facciamo passi indietro.
Avremmo chiesto negli emendamenti una proroga della validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva), perché mi pare evidente che chiunque sia in difficoltà oggi non potrà avere un DURC che gli consenta di accedere a certi tipi di iniziative.
Quanto al rinvio delle cartelle esattoriali, vedo regolarmente forze politiche con slogan e vignette che fanno riferimento al rinvio delle cartelle esattoriali: bastava votare un emendamento che abbiamo presentato alla Camera e anche qui in Senato e sarebbe stato facile farlo. Mancano tre giorni - avviso ai distratti - al 28 febbraio.
Abbiamo chiesto la proroga del superbonus del 110 per cento; vi abbiamo fornito lo strumento per intercettare e risolvere i problemi delle grandi industrie. Prima il senatore Urso ha parlato di golden power, dando la possibilità al ministro Giorgetti di avere ancora quello strumento per intercettare le crisi e salvare le aziende, soprattutto nei settori agroalimentare e siderurgico. Nulla, però, non ne abbiamo potuto discuterne perché gli emendamenti (solo 100) in Aula non sono mai arrivati.
Insieme a queste ci sono tante altre cose che invece abbiamo portato a casa, grazie al lavoro del Gruppo parlamentare della Camera, al lavoro dell'onorevole Trancassini sull'editoria e a quello sugli impianti a fune e sul terremoto.
Vi stiamo dimostrando plasticamente come sia utile avere una forza politica che presidi quell'ala del dibattito, perché oggi ci siamo noi a presidiare quella zona in cui il dissenso, il dibattito e l'idea diversa sono strozzati, ma domani ci potrà essere una qualsiasi altra forza politica: ebbene, anche per quella forza politica, ma soprattutto per gli italiani, oggi rimaniamo fieramente all'opposizione e voteremo no alla fiducia posta dal Governo su questo provvedimento. (Applausi).
COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Signor Presidente, il succedersi di Governi parlamentari, cioè di Governi che non nascono per l'espressione dell'esito delle urne (per ricordare a chi mi ha preceduto cosa c'è scritto nella Costituzione), è iniziato ormai dal novembre del 2011 e fa sì che molti tra noi, intesi come afferenti a forze politiche presenti in Parlamento, hanno avuto modo di intervenire, sia per difendere che per stigmatizzare il decreto milleproroghe.
Questo Governo parlamentare, però, ha un largo sostegno, perché è chiara l'emergenza che il Paese deve affrontare. Vorrei ragionare, in questa occasione, di come il decreto milleproroghe contenga tanti aspetti che segnalano la drammaticità del momento che stiamo vivendo, ma anche le questioni di fondo che siamo chiamati ad affrontare.
Il decreto milleproroghe si occupa, inevitabilmente, dell'emergenza Covid-19: da una parte, sul versante amministrativo pubblico, per quel che riguarda la capacità delle amministrazioni pubbliche di affrontare l'emergenza con strumenti straordinari; dall'altra, sul versante del rapporto tra l'impresa e il sistema pubblico, in un momento in cui dobbiamo sostenere tanti settori che sono in difficoltà e che non possono vedere sommare, ai problemi economici, anche le difficoltà burocratiche; da un'altra parte, ancora, questioni che attengono ai rapporti tra privati, che coinvolgono persone e famiglie in difficoltà.
Quindi, in questo decreto milleproroghe ci sono quegli interventi che l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, l'emergenza sociale, che il presidente della Repubblica Mattarella ha indicato come problemi da affrontare e risolvere attraverso l'azione di questo Governo, devono essere, in questo momento, neutralizzati riguardo a scadenze che concernono l'attività della pubblica amministrazione e dei mondi produttivi.
Spesso abbiamo ascoltato il refrain che l'Italia è un Paese che governa sempre in emergenza, un Paese che non esce mai dall'emergenza o dalle varie emergenze che si succedono, che poi sono fatti e problemi che, molte volte, ci viene comodo etichettare come emergenze. La particolarità di questo frangente, però, è che il nostro Paese è chiamato, più che in altre occasioni, ad affrontare le emergenze con progettualità.
Non è la progettualità dei tagli; è la progettualità del nuovo sviluppo, che riguarda il nuovo sviluppo e il nuovo futuro che vogliamo dare al Paese, all'interno di un più vasto futuro che l'Unione europea si vuole dare, quest'ultima non solo intesa come Stati, ma come comunità di persone e di cittadini. Noi capiamo, allora, che affrontare l'emergenza con progettualità è il modo con cui si tiene insieme la tempestività dell'azione e la visione del futuro.
Quanto ho appena detto è scritto all'articolo 21 del decreto milleproroghe, l'articolo cioè che dà esecuzione alla decisione dell'Unione europea che stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione per il prossimo settennato e che contiene, nei fatti, la visione che l'Europa nel suo insieme, cioè tutti insieme gli Stati europei, sono disponibili a finanziare; utilizzando ma direi diversamente, un termine per me più proprio, quella visione dell'Europa sulla quale, tutti insieme, gli Stati sono disponibili a investire.
Io sono uno di quelli che non dimentica gli anni passati e, se mi posso permettere, la storia la semplifico così: io sono grato a Merkel e Macron, perché, nel momento in cui la Spagna votava ogni sei mesi (ed è durato due anni), la Gran Bretagna alimentava con forza la sua decisione di uscire dall'Unione europea, i Paesi di Visegrád ponevano sempre maggiori distinzioni sul futuro dell'Unione, in Italia nasceva il più grande Governo euroscettico del continente, Trump alimentava scenari di disgregazione dell'Europa e Putin e Erdogan iniziavano politiche, anche militari, protese a sviluppare un'egemonia nel Mediterraneo, in questo contesto Merkel e Macron, non altri, tenevano la barra dritta e salda sui valori dell'Europa. Condizione che ha consentito, da una parte, di gestire con forza e senza sudditanze la Brexit e, dall'altra, di recuperare il senso di un vero europeismo che oggi ci consente di affrontare, senza disperazione, la pandemia e le sue conseguenze.
Onorevoli colleghi, il decreto milleproroghe è sempre stato il termometro delle inefficienze del nostro sistema, delle discrasie tra i livelli istituzionali, delle incapacità di venire a capo di questioni e di gestioni che si trascinano da anni.
Il decreto milleproroghe è, in definitiva, la cartina di tornasole della mancanza di un'analisi dell'impatto normativo e lo si vede anche in questo nostro esame perché, a parte le misure giustamente necessitate dalla crisi pandemica, ci trasciniamo azioni che dimostrano con chiarezza quello che ho appena detto.
Proprio in questo mille proroghe siamo chiamati a costituire la consapevolezza della sfida che abbiamo davanti. Qui ci sono le risorse date all'Italia, ma anche gli impegni chiesti all'Italia. In definitiva, a noi è chiesto proprio di eliminare le difficoltà che storicamente e costantemente i milleproroghe degli ultimi anni hanno segnalato, se vogliamo dare attuazione a quell'articolo 21 che disegna il futuro dell'Europa. (Applausi). Noi dobbiamo essere capaci di quell'analisi dell'impatto normativo, di quella capacità di semplificazione, di quelle azioni che mettono in sinergia i vari livelli istituzionali (Comuni, Regioni, Ministero, Stato, agenzie dello Stato), che consentano di spendere in modo giusto ed efficace quelle risorse, nei tempi previsti dall'Europa, senza generare contenziosi infiniti e senza che un domani si debbano inventare gestioni commissariali per chiudere gestioni a loro volta commissariali che in questo momento peraltro attiviamo.
Al di là delle diversità politiche, delle legittime aspirazioni e dei piani di ciascuna forza politica, che - spero solo apparentemente - trovano in questo Governo una cesura, credo che in realtà si colga pienamente ciò che siamo chiamati a mettere a fattore comune, non solo per il bene del Paese e per il bene e il futuro delle giovani generazioni, ma anche per un nuovo ruolo che l'Italia può rivestire in Europa. In definitiva, tutti i Paesi europei, con quello che rappresenta l'articolo 21 del decreto milleproroghe che oggi approviamo e con il quale diamo esecuzione al Next generation EU, hanno scommesso sull'Italia: tutti i Paesi europei hanno investito più di 700 miliardi di euro sulla capacità dell'Italia di essere un motore importante dello sviluppo e del cambiamento dell'Unione europea. Ci scommettono e ci investono gli altri Paesi, quindi non dovremmo scommetterci noi mettendoci tutte le nostre energie?
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, non so se vedremo mai abolire finalmente il decreto-legge milleproroghe, che sarebbe la vera svolta e il segno che una reale riforma della pubblica amministrazione si è fatta; sarebbe altresì il segno che i vari Governi tengono ferme le decisioni assunte; sarebbe inoltre il segno che magari anche il Parlamento torna ad esprimere con forza le sue decisioni. Dico questo perché prendiamo sempre come un fatto tradizionale che si proceda a fine anno con il decreto mille proroghe. E ciò determina delle situazioni paradossali, perché spesso addirittura si torna su provvedimenti e norme assunte magari soltanto qualche giorno prima nella legge di bilancio. Oppure peggio: si interviene cercando di cambiare le norme stesse e l'orientamento assunto qualche anno prima dal Parlamento. Certamente vi sono anche misure di urgenza, però credo che questo sarebbe il vero segno di svolta, in modo che il Governo torni a fare il Governo, il Parlamento a fare il Parlamento, e le amministrazioni dei Ministeri a fare il proprio mestiere.
Il decreto-legge mille proroghe in esame è stato anche particolarmente sfortunato, nel senso che si è trovato a cavallo tra la crisi del precedente Governo e il passaggio al nuovo Governo.
Il risultato è stato purtroppo - se ne sono lamentati in molti in quest'Aula e certamente non lo si può passare sotto silenzio - il fatto che oggi in poche ore dobbiamo convertirlo in legge.
Alla Camera è stato fatto un lavoro che ha portato all'approvazione di alcuni emendamenti, i quali hanno certamente prodotto un miglioramento del testo. Altri per fortuna non sono stati approvati, perché altrimenti avrebbero segnato invece un peggioramento del decreto-legge stesso. D'altronde, come dicevo, esso è passato da un Governo all'altro e soprattutto da una maggioranza all'altra. La maggioranza attuale non è una maggioranza di coalizione; tutti noi sappiamo perfettamente che questo è un Governo di emergenza. Aggiungo, sperando di essere ascoltata, che questo Governo non dovrebbe dedicarsi soltanto all'ordinaria amministrazione, perché nasce come Governo del Presidente e come Governo di emergenza (questa è la sua giustificazione), ma dovrebbe concentrarsi innanzitutto sulla lotta al Covid. Ieri abbiamo ascoltato le comunicazioni del ministro Speranza e abbiamo approvato una risoluzione; oggi c'è un Consiglio europeo proprio sulla questione del piano vaccinazioni. Noi dovremo mettere in campo tutti gli sforzi possibili sia per risolvere il problema dell'approvvigionamento, sia per accelerare le vaccinazioni stesse.
L'altra grande questione è il recovery. Questo Governo e questa maggioranza dovrebbero concentrarsi in tutti i modi sul PNRR; anche il Parlamento, che sta svolgendo delle audizioni e sta lavorando nelle Commissioni, in questa fase dovrebbe dare il massimo contributo possibile, perché questa è la questione fondamentale. Approfitto per dire che un'altra urgenza che abbiamo davanti è il quinto decreto ristori, peraltro inserita anche nella risoluzione di ieri. Qualcuno è molto felice; ma purtroppo in questa crisi qualcuno ha creato problemi sin dai primi di dicembre (ora siamo alla fine di febbraio e stiamo arrivando quasi ai primi di marzo) e questo ha comportato di fatto una specie di fermo, per tre mesi, fino alla situazione in cui ci troviamo. Chi si vanta adesso di aver dato finalmente al Paese un Governo forte, grazie al proprio contributo, deve mettere in conto anche il fatto che, grazie a quel contributo, noi siamo stati abbastanza fermi per tre mesi. Oggi bisogna recuperare in fretta il tempo perduto e concentrarsi molto sul ristori cinque.
Ma veniamo al mille proroghe. Non parlo degli emendamenti che per fortuna non sono stati approvati, lasciando il testo così com'è. Penso alla questione degli sfratti e ringrazio la 1a Commissione, che tra l'altro ha approvato un ordine del giorno presentato da noi proprio su questo punto, che rappresenta una grande emergenza. In tempo di Covid, credo che sia aberrante il fatto di aver solo pensato, come qualcuno ha pensato, di mettere in mezzo alla strada tante famiglie. Con il decreto milleproroghe si interviene su una serie di questioni, alcune anche molto importanti. Cito ad esempio la questione delle trivelle (articolo 12-ter); si è arrivati a una proroga al 30 settembre come termine per l'adozione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Anche qui purtroppo vi è un ritardo; va bene la proroga al 30 settembre, ma non posso non ricordare una cosa, a me stessa prima di tutto, visto tra l'altro che il presidente Draghi ha fatto varie volte riferimento, nel corso delle sue comunicazioni, alla questione prioritaria della lotta ai cambiamenti climatici e della transizione ecologica.
Spero in sostanza che non si continui a rinviare il termine e che si assuma una decisione. Spesso il milleproroghe è fatto per non assumere decisioni, ma noi non abbiamo più tempo per non assumere decisioni. Tra l'altro, visto che tutti indicano giustamente gli obiettivi europei e l'Europa, vorrei ricordare a tutti noi che dobbiamo arrivare entro il 2030 a una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra. Bisogna, quindi, certamente accompagnare la decisione e non rinviarla più: bisogna assumersene la responsabilità dal momento che questo processo non può più essere frenato né arrestato. Se continuiamo a pensare di andare avanti con i combustibili fossili, credo che non solo non arriveremo alla riduzione del 55 per cento delle emissioni, ma la neutralità climatica entro il 2050 sarà solo un sogno. Questo è ciò che mi premeva dire. Va bene aver più tempo per fare il piano, però dobbiamo assolutamente sapere che l'obiettivo è lo stop definitivo per garantire la decarbonizzazione.
Vengo ora a un'altra questione. Per fortuna è stato bocciato un emendamento negativo sulla nota questione della vivisezione. Qualcuno aveva proposto di prorogare addirittura di tre anni l'entrata in vigore del divieto. È rimasto il testo del decreto con la proroga a un anno, però questa norma doveva essere operativa già da molto tempo ed erano state date anche delle indicazioni precise al riguardo. Credo sia arrivato quindi il momento di assumere delle decisioni.
Nel decreto milleproroghe al nostro esame sono trattate altre questioni importanti riguardanti la proroga delle graduatorie, gli eventi sismici, l'istruzione e l'università.
Come al solito, in conclusione, si tratta di un provvedimento con luci e ombre e siccome ci tocca anche quest'anno annunciamo il nostro voto favorevole. (Applausi).
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, Ministro per i rapporti con il Parlamento, colleghi senatori, oggi la mia dichiarazione di voto per il Gruppo Forza Italia è particolare perché, per la prima volta, ci apprestiamo a esprimere voto favorevole a un provvedimento nato quando non eravamo in maggioranza e che votiamo oggi.
Questo provvedimento vive, quindi, una patologia particolare non essendo frutto esattamente del lavoro di questa attuale maggioranza, nata in questi giorni fortunatamente per l'Italia e per gli italiani. E sono ovviamente lieto che la mia formazione politica ampiamente rappresentata anche in questa Camera - parliamo di 52 senatori - possa contribuire a migliorare provvedimenti nati prima che la nostra formazione politica potesse dare un contributo concreto e attivo al provvedimento.
Anche il presente decreto-legge in scadenza - ragione per la quale il ministro D'Incà giustamente ha posto la questione di fiducia per conto del Governo visto che il 1° marzo decadrebbero i suoi effetti se non venisse convertito - rientra in una logica di monocameralità sostanziale perché, come è noto, in periodo di emergenza Covid tutti i decreti-legge sono stati approfonditi dalla Camera che ha visto incardinata la decretazione d'urgenza e l'altra, che si trattasse di Camera dei deputati o di Senato della Repubblica, di fatto ha svolto un ruolo di semplice ratifica, direi quasi notarile rispetto all'attività parlamentare svolta della prima Camera.
In questo caso, come è noto a tutti noi che amiamo la nostra Costituzione e che ci crediamo profondamente (dico bene, collega Richetti?), è ovvio che il Senato si trovi semplicemente a ratificare quello che è stato fatto altrove.
Come ha abilmente illustrato nel suo dotto intervento il collega Vitali, nel corso della discussione generale - complimenti a lei, caro collega - noi cosa potevamo fare? Potevamo contribuire a migliorarlo, sia pure solo sotto l'aspetto dell'invocazione, del desiderio, della volontà di apportare modifiche e migliorare secondo il nostro punto di vista, secondo i valori e i princìpi in cui crediamo. Attraverso quale strumento? Quello dell'ordine del giorno.
Così come è stato abilmente affermato nel corso della discussione generale, noi abbiamo migliorato il provvedimento, sia pure sotto l'aspetto della prospettazione futura, della possibilità offerte al Governo di cogliere alcune nostre indicazioni, alcuni suggerimenti estremamente concreti, di cui tra l'altro parlerò tra breve, che nei prossimi provvedimenti legislativi - dico bene collega? - potranno migliorare quel che invece viene frettolosamente approntato in questo decreto-legge, sulla cui conversione noi comunque ci apprestiamo a esprimere un voto favorevole. Mi riferisco ad antichi cavalli di battaglia del nostro movimento politico, al nostro desiderio di stare sempre dalla parte di chi ha ragione e di chi non deve subire le conseguenze di provvedimenti a difesa di qualcuno sulla propria pelle. Porto ad esempio il caso degli sfratti per morosità, che l'amico senatore Vitali ha giustamente evidenziato con enunciazioni che fanno un po' a cazzotti con gli interventi della nostra collega di maggioranza Loredana De Petris - che adesso si sta allontanando dall'Aula - che la vede in modo un po' differente da noi. Non è giusto, infatti, che un proprietario (magari un piccolo proprietario) di appartamento, che vive anche dei proventi dell'affitto di quella casetta, che magari con grande sacrificio ha acquistato con un mutuo, per poi magari concederla successivamente al proprio figlio o alla propria figlia, debba pagare le conseguenze di questo blocco degli sfratti. Non è giusto; che sia almeno lo Stato! (Applausi). E infatti uno degli ordini del giorno approvato questa mattina dalla 1a Commissione Affari costituzionali prevede la possibilità che si tenga conto in futuro del fatto che non è giusto che un piccolo proprietario paghi le conseguenze di un blocco degli sfratti che al limite dovrà pesare sulle casse dello Stato. Ad esempio, il nostro ordine del giorno prevede la possibilità di arrivare almeno al 60 per cento del canone di locazione e degli oneri accessori. Ecco, si dia almeno una speranza a questi cittadini, considerati dallo Stato di serie B, che devono venire incontro alle esigenze magari di un disgraziato che vive in quella casa e che non ha la possibilità, perché magari ha perso il lavoro, di pagare il canone d'affitto. Non è giusto che quel canone di affitto sia pagato dal proprietario; che al limite sia lo Stato! (Applausi).
Questo riguarda gli sfratti per morosità, non certamente gli altri.
Cerchiamo dunque di restituire un po' di ordine a un Paese che, invece, in questo tempo ha fatto tanta confusione e che, soprattutto, non ha dato la possibilità a tanti cittadini di pensare di essere cittadini italiani come tutti gli altri e non cittadini italiani di serie B! Questo è il problema. (Applausi).
Insieme a questi ordini del giorno, abbiamo allora cercato di migliorare il provvedimento con un'altra serie di valutazioni e di impegni. Ecco, il termine giusto è «impegni» per il futuro da parte del Governo. Parliamo di uno di questi impegni: la riduzione dei contratti a termine e la valorizzazione delle professionalità nei contratti delle pubbliche amministrazioni. Non è giusto che anche in questo periodo si speculi sulle persone che magari lavorano a tempo determinato per una pubblica amministrazione. Occorre che si estenda la possibilità delle pubbliche amministrazioni di agire con contratti a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, sulle assunzioni dei medici abbiamo presentato un secondo ordine del giorno: in una situazione come questa si è compreso, in un anno orribile, che nel nostro Paese si era sbagliato quando si era tagliato troppo sulla sanità territoriale. Dico bene, colleghi? Si era tagliato troppo. (Applausi). Abbiamo ospedali con tanti medici alla vigilia del pensionamento e intanto abbiamo parcheggiato tanti giovani medici in attesa di occupazione. Oggi ne abbiamo bisogno, non sappiamo nemmeno come propinare le vaccinazioni e siamo dovuti ricorrere, in emergenza, alla possibilità di stipulare contratti con l'ordine dei medici di famiglia per inoculare i vaccini anti-Covid. Assumiamo medici. Dobbiamo anche aiutare la rete oncologica, cari colleghi, che invece è stata un po' dimenticata. Non dobbiamo dimenticarlo.
Anche in materia di giustizia, relativamente alla ragionevole durata del processo, il collega Vitali - che cito per la terza volta - ha certamente fatto una un grande lavoro per far capire che, seppure è stata sciaguratamente abrogata la prescrizione, bisogna intervenire drasticamente sull'aspetto della durata.
Allora, amici, colleghi, italiani, sappiate che Forza Italia è sempre dalla vostra parte, in modo particolare verso la parte dei lavoratori autonomi e delle partite IVA che hanno tanto sofferto. Anche in questa occasione daremo un contributo votando a favore della fiducia. (Applausi).
OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OSTELLARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, secondo lo studio di Adacta pubblicato ieri, analizzando i bilanci di 22.000 aziende del Nord-Est, chiusure, incertezza e burocrazia hanno contribuito a dissolvere 52 miliardi di fatturato: questo in Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto, Regione da cui provengo; 22,5 miliardi nel solo settore manifatturiero.
Le previsioni non sono migliori dell'immagine istantanea. Le aziende di una delle aree più produttive del Paese usciranno dalla crisi con una perdita media del 16 per cento, dato che si accentua nei settori più prestigiosi del made in Italy, quali il tessile e l'arredamento, e nelle attività che più contraddistinguono il fare impresa nel nostro Paese, tra le quali il turismo.
Per completare il ritratto, al computo sconfortante dell'impatto sull'economia dell'emergenza sanitaria, vanno aggiunti i ritardi strutturali che affliggono il nostro sistema Paese: nel 2019 in Italia c'erano 3.300.000 giudizi pendenti in ambito civile, addirittura in aumento rispetto agli anni precedenti. Un processo civile dura in media sette anni e mezzo: questo dato, cari colleghi, è tra i peggiori d'Europa e ci costa 180 miliardi di investimenti esteri che non vedremo mai, con una perdita del PIL pari a circa 20 miliardi di euro l'anno. Il tutto mentre più di 5.000 magistrati onorari lavorano sottopagati e senza tutele ed eccellenti professionalità negli ambiti del diritto, quali avvocati e notai, attendono di potersi esprimere compiutamente e, perché no, mettersi a disposizione per alleggerire il peso che opprime i nostri tribunali.
Fra gli altri, cari colleghi, ho particolarmente apprezzato un passaggio dell'intervento al Senato del presidente Mario Draghi, secondo cui bisogna: «aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile, attuando e favorendo l'applicazione dei decreti di riforma in materia di insolvenza».
Cari colleghi, in Italia, fra l'altro, ci sono decine di migliaia di lavoratori onesti e di imprese che attendono di essere pagati per prestazioni che hanno regolarmente erogato, per beni che hanno consegnato o per attività che hanno svolto. (Applausi). Si tratta di attività soffocate spesso non per l'impossibilità effettiva del debitore di versare il credito, ma perché, facendosi scudo di leggi sbagliate e di una burocrazia invincibile, un esercito di furbetti ben addestrati ha assunto il costume di approfittare delle persone oneste, senza nei fatti rischiare nulla. Non si tratta di un fenomeno secondario: secondo una stima del 2018, il 70 per cento dei professionisti e delle piccole e medie imprese e l'84 per cento delle grandi aziende segnalano insoluti. Su questo, cari colleghi, la Lega è presente e ha presentato un suo disegno di legge.
Anche nel settore della sicurezza si sarebbe potuto osare di più, lo dico senza polemica, ma citando i dati. Da anni, quando si doveva tagliare, si è scelto di farlo in questo settore, riducendo organici, risparmiando sulle dotazioni di sicurezza e sulle divise, chiedendo sacrifici persino sulle spese di cancelleria. Con i decreti Salvini avevamo provato ad invertire la rotta: ora anche su questo ci sarà da lavorare, pacatamente, ma senza fingere che la realtà sia un'altra.
Come ha ricordato alla Camera dei deputati l'amico onorevole Gianni Tonelli, in Italia mancano 10.000 ufficiali di Polizia giudiziaria; in Sicilia, dal 2015, le pattuglie demandate al controllo sul territorio sono il 40 per cento in meno e in città capoluogo, come Latina, Mantova o Ferrara, le questure hanno a disposizione non più di 500 euro all'anno per comprare carta e penne. Le partite IVA italiane, tartassate e illuse da promesse di ristori giunti in ritardo - quando sono giunti - e in maniera insufficiente, che sono la colonna portante del nostro sistema Paese, non hanno garanzie, sono escluse da ogni forma di protezione del reddito, sono sommerse dalla burocrazia e, più di tutti, sono esposte ai danni della crisi.
Oggi avremmo voluto parlare anche di questo, mettendo davanti a tutto il bene del Paese, come responsabilmente e - lasciatemelo dire - anche coraggiosamente ha scelto di fare la Lega, appoggiando il nuovo Esecutivo. Purtroppo l'inesorabile calendario delle scadenze ci ha imposto di affrontare altre questioni - bene, facciamolo! - anche rinunciando a modificare un decreto-legge, che avrebbe potuto accogliere da questa Assemblea contributi migliorativi, ma che per ragioni contingenti siamo urgentemente chiamati a licenziare così com'è, senza emendamenti. Si tratta di un provvedimento che contiene comunque dispositivi di buon senso su temi importanti; penso a quello relativo al differimento dell'entrata in vigore di parte del decreto gallerie, agli arretrati delle autoscuole e delle motorizzazioni, al sostegno del pluralismo dell'informazione, agli interventi sulla linea ferroviaria ad alta velocità e agli organismi di controllo sui vini DOP e IGP, per citarne alcuni.
Il provvedimento però dimentica tante istanze richieste da cittadini e associazioni, come nel caso della proroga del blocco degli sfratti, effettuata senza un necessario e non prorogabile ristoro per i proprietari (Applausi), che non sono dei Mazzarò, ma sono molto spesso piccoli risparmiatori o pensionati senza altre fonti di reddito. Per loro e per tutti i cittadini italiani, che hanno atteso risposte senza riceverne, apriamo una nuova stagione di dialogo e collaborazione. Basta rinvii e scorciatoie, basta fughe dalla responsabilità, basta proroghe, basta DPCM: cominciamo allora a lavorare per costruire, per innovare, per liberare le forze migliori del nostro Paese dalla burocrazia e dalle ingiustizie, con provvedimenti che guardino al futuro e non al passato. Su questo la Lega c'è e per questo annuncia il suo voto favorevole. (Applausi).
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare contiene misure fondamentali per i cittadini, come è stato ricordato da alcuni colleghi e per questo annuncio subito il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.
Il provvedimento reca diverse norme di proroga di termini legislativi in scadenza che riguardano temi come l'emergenza Covid-19, assunzioni nella pubblica amministrazione, giustizia, istruzione, cultura, lavoro ed altri. Il testo è stato senza dubbio notevolmente migliorato grazie all'esame svolto alla Camera e al fondamentale contributo del MoVimento 5 Stelle e ringrazio il ministro Federico D'Incà per l'enorme lavoro svolto. (Applausi).
Porta, ad esempio, la firma del nostro Gruppo l'emendamento con cui la fine del mercato tutelato dell'energia, prevista nel 2022, è spostata al 2023. Si tratta di una misura volta a garantire i diritti degli utenti più vulnerabili e di quelli che versano in condizioni di forte disagio economico e sociale. In questo momento difficilissimo anche dal punto di vista economico, a causa dell'emergenza Covid, tanti cittadini potrebbero trovarsi in difficoltà rispetto all'imminente liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, le cui tariffe attualmente mediamente risultano del 26 per cento superiori. Per questo abbiamo fortemente voluto e ottenuto la proroga, approvata grazie al nostro lavoro. Il MoVimento 5 Stelle non permette e non ha mai permesso che si mettessero le mani nelle tasche dei cittadini. (Applausi).
Un altro importante punto per il nostro Gruppo è da sempre l'ambiente. Due sono gli emendamenti che riguardano la transizione ecologica. Abbiamo prorogato lo stop alle trivelle fino a settembre, collegato all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, adottato con il decreto semplificazioni, che è volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi, il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta grazie alla quale si passerà da sessanta a centottanta giorni per la consultazione pubblica sulla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitarlo, una proroga utile alla comunicazione e alla formulazione delle osservazioni, dei documenti e delle proposte tecniche da parte degli enti territoriali e dei cittadini. Ciò permetterà un maggiore confronto tra gli enti. Vista l'importanza e la delicatezza della materia in oggetto e proprio per avere una maggiore e più ampia partecipazione, l'emendamento approvato dal MoVimento allunga anche il periodo di confronto del seminario nazionale, che vede coinvolti anche i portatori di interesse qualificati per approfondire tutti gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco tecnologico, disponendo la proroga a duecentoquaranta giorni anziché centoventi. I territori, gli enti locali e quindi i cittadini potranno partecipare con maggiore incisività al processo decisionale su tali questioni che impattano i territori.
C'è poi il tema della digitalizzazione. La digitalizzazione del nostro Paese è diventata una necessità e non possiamo più permetterci di rimanere intrappolati nella burocrazia. Bisogna semplificare in ogni ambito le procedure, quindi siamo soddisfatti che sia stato approvato l'emendamento che prevede che sia sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente per l'installazione e l'adeguamento di impianti di telecomunicazioni utili per portare la fibra ottica alle scuole e agli ospedali.(Applausi).
Abbiamo impegnato 400 milioni di euro per portare la fibra ottica nelle scuole e vogliamo che questi soldi vengano spesi e questa infrastruttura attivata nel più breve tempo possibile.
Un passo in avanti è stato fatto anche per il voto elettronico per le elezioni europee, le elezioni politiche e il referendum. Entro il prossimo giugno il Ministero dell'interno dovrà adottare un decreto attuativo per spendere i fondi stanziati con la legge di bilancio 2020.
Colleghi, bisogna investire sulla tecnologia per facilitare la partecipazione elettorale degli italiani all'estero e dei tanti cittadini che studiano e lavorano lontano dalla propria residenza. Il lavoro fatto in questo senso e in generale sulla digitalizzazione - in particolare sull'accesso ai servizi con SPID - dalla ministra Pisano, che voglio ringraziare, è stato fondamentale e mi auguro che il nuovo ministro Colao possa seguire la strada tracciata.
Tante sono le norme per migliorare la situazione dei cittadini colpiti dal sisma nel centro Italia e in altre aree del Paese. Vorrei però sottolineare una norma contenuta nel cosiddetto decreto semplificazioni per cui mi sono personalmente battuta in passato in Senato che viene ulteriormente migliorata con il provvedimento in esame. Si tratta della proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità di utilizzare contributi per la ricostruzione in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di una norma dovuta e necessaria per la sopravvivenza di tante aziende agricole dei territori colpiti dal terremoto. Personalmente conosco le realtà del modenese, del ferrarese, del reggiano e del mantovano che sono state colpite dal sisma del 2012 e hanno ancora in corso gli iter autorizzativi ai cantieri. Solo per tali territori sono 124 i milioni di euro provenienti da fondi europei ancora fermi nei conti correnti vincolati per la ricostruzione. La proroga alla fine del 2022 per terminare i lavori permetterà agli agricoltori interessati di non veder andare in fumo quei soldi. L'azzeramento dei conti correnti sarebbe stato una vera ruberia nelle tasche di quei cittadini e avrebbe potuto portare al fallimento di molte di queste aziende. Senza la nostra presenza in questa maggioranza questa misura non avrebbe visto la luce; il MoVimento 5 Stelle ha sempre ascoltato le istanze degli agricoltori e si è impegnato per trovare una positiva soluzione.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,42)
(Segue MANTOVANI). In ultimo, stamattina è stato accolto come raccomandazione dal Governo un importante ordine del giorno firmato dal MoVimento 5 Stelle, a cui si sono aggiunti anche PD e LeU (cioè l'intergruppo che si appena formato in occasione della nascita del Governo Draghi), per prorogare sino al 31 dicembre 2023 il superbonus del 110 per cento (Applausi), al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al contempo generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale, sulla gestione nazionale dell'energia e sul miglioramento climatico. Conosciamo tutti l'importanza di questa misura fortemente sostenuta dalle filiere dell'edilizia e dell'energia pulita e dalle piccole e medie imprese italiane e speriamo che il Governo possa attuare questo impegno.
In conclusione, mi rivolgo a tutti i cittadini che ci sostengono fuori da questi palazzi e che hanno creduto nel MoVimento 5 Stelle perché potessimo portare qui il coraggio del cambiamento, la tenacia e la resistenza per affrontare, anche nelle difficoltà e sfide impossibili, la missione che abbiamo ricevuto da loro. Siamo qui, da cittadini, per ottenere risultati per i cittadini. Lavorare nella maggioranza di Governo a testa bassa su norme ed emendamenti è necessario per cambiare davvero la realtà della vostra vita di ogni giorno.
Siamo all'interno di questa maggioranza per continuare con insistenza a perseguire i punti del nostro e del vostro programma, perché con la nostra insistenza siamo certi che continueremo ad ottenere i risultati giusti come quelli che siamo riusciti ad ottenere nel primo provvedimento di questo Governo, risultati di valore, contrattando con le forze politiche che compongono la maggioranza quelle misure a cui non si poteva dire di no, perché evidentemente sono giuste, eque e indispensabili per il nostro presente, per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni. (Applausi).
GRANATO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GRANATO (Misto). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, arrivato in Senato blindato e in scadenza, è uno dei consueti milleproroghe, vale a dire l'ennesima ghiotta occasione in cui, accanto a misure resesi indispensabili per la pandemia, i soliti volponi hanno approfittato per inserire misure tatticamente dilatorie a tutela di interessi di parte o per mettere una pezza ad ataviche falle della pubblica amministrazione. Accanto, quindi, a misure quali la proroga del mercato tutelato di gas e luce per famiglie e microimprese fino a fine 2022, per fare un esempio, ci sono alcune norme davvero difficili per noi da accettare, come la proroga di due anni del taglio dei contributi pubblici all'editoria e il rifinanziamento di Radio Radicale; il mandato vitalizio per i presidenti degli ordini professionali sanitari, che sfondano il limite imposto nel 2017 grazie a un emendamento a prima firma del deputato Sisto di Forza Italia, che prevede la possibilità di riconferma a presidente di ordine delle professioni sanitarie senza soluzione di continuità per ulteriori otto anni. La proroga per le autorizzazioni per le trivelle solo fino a settembre è insufficiente per realizzare il piano per individuare le aree in cui vietare le attività estrattive; molto attuale è il rischio che il piano non sia pronto in tale breve tempo e che si potrà ricominciare a trivellare senza limitazioni nel semestre bianco. Quanto alla proroga al 2022 dell'adeguamento alle misure antincendio dei locali adibiti ad uso scolastico, si parla di norme entrate in vigore nel lontano 2012, per cui di anno in anno si chiede il differimento dell'attuazione senza che nessuno si preoccupi di intervenire per farle diventare effettivamente esecutive.
Tuttavia la congiuntura in cui ci troviamo è tale che non ce la sentiamo di far pagare al giusto per l'iniquo, negando importanza a tutte quelle misure resesi indispensabili per contrastare gli effetti della pandemia. Per questo, responsabilmente, la componente che fa riferimento a «L'alternativa c'è» ha deciso di astenersi per questa volta dalla votazione (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. A tal fine invito i senatori presenti a prendere posto e ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Fregolent).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fregolent.
PUGLIA, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Accoto, Agostinelli, Aimi, Airola, Alessandrini, Alfieri, Anastasi, Arrigoni, Astorre, Augussori
Bagnai, Barachini, Bellanova, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bini, Biti, Boldrini, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Bressa, Briziarelli, Bruzzone
Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Castaldi, Castellone, Cattaneo, Causin, Cesaro, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Conzatti, Corbetta, Corti, Crimi, Croatti, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, Damiani, De Bonis, De Lucia, De Petris, De Poli, De Siano, De Vecchis, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Doria
Endrizzi, Evangelista
Faggi, Fantetti, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Ferrero, Ferro, Floridia, Floris, Fregolent, Fusco
Gallicchio, Gallone, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giammanco, Ginetti, Girotto, Grassi, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
L'Abbate, La Mura, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lunesu, Lupo
Magorno, Maiorino, Malan, Mallegni, Malpezzi, Manca, Mantovani, Marcucci, Marilotti, Marin, Marinello, Marino, Marti, Masini, Matrisciano, Mautone, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Moles, Mollame, Montani
Nannicini, Naturale, Nencini, Nisini, Nocerino
Ostellari
Pagano, Papatheu, Parente, Paroli, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pazzaglini, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Perosino, Pesco, Piarulli, Pichetto Fratin, Pillon, Pinotti, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittella, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia
Quarto
Rampi, Riccardi, Ricciardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Rojc, Romagnoli, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rossomando, Rubbia, Rufa, Ruotolo, Russo
Saccone, Salvini, Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sbrollini, Serafini, Siclari, Sileri, Stabile, Stefano, Steger
Taricco, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Toninelli, Tosato, Trentacoste
Unterberger, Urraro
Vaccaro, Valente, Vallardi, Vattuone, Verducci, Vescovi, Vitali, Vono
Zanda, Zuliani.
Rispondono no i senatori:
Balboni, Barbaro
Calandrini, Ciampolillo, Ciriani
de Bertoldi, De Carlo
Fazzolari
Garnero Santanchè, Giarrusso
Iannone
La Pietra, La Russa
Maffoni, Martelli
Nastri
Paragone, Petrenga
Rauti, Ruspandini
Totaro
Urso
Zaffini.
Si astengono i senatori:
Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Moronese, Ortis.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 253 |
| Senatori votanti | 252 |
| Maggioranza | 123 |
| Favorevoli | 222 |
| Contrari | 23 |
| Astenuti | 7 |
Il Senato approva. (Applausi).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 183.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
CROATTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, la giustizia e la sicurezza dei cittadini e delle imprese devono essere due priorità anche in questo difficile periodo di pandemia ed emergenza. Certamente dobbiamo preoccuparci di prevenire nuovi contagi e di contenere il virus, ma dobbiamo mantenere uno sguardo vigile sul territorio e prevenire la diffusione della criminalità organizzata, che potrebbe invece trarre vantaggio dalla situazione emergenziale vigente.
È notizia di ieri, infatti, che l'operazione Never dream portata avanti dai Carabinieri del comando provinciale di Rimini e dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini ha efficacemente disarticolato un sodalizio criminale con base sul territorio riminese. I vertici dell'organizzazione erano composti da persone di origine calabrese che hanno dimostrato predisposizione nel costruire una vera e propria associazione a delinquere, con ramificazioni e interessi economici anche in altre Province sparse per l'Italia. In tutto, sono 20 le persone indagate e sono state disposte 16 misure cautelari, riguardanti i seguenti reati: associazione a delinquere, riciclaggio, dichiarazione dei redditi fraudolenta, truffa, usura ed estorsione.
Credo appaia evidente, dal lungo elenco dei capi d'accusa, il carattere endemico di quest'associazione a delinquere. È importante comprendere, però, che purtroppo questa è solamente una delle tante che vivono e prosperano all'interno dello Stato italiano.
Vorrei ringraziare tutte le Forze dell'ordine che hanno conseguito questo risultato, ma vorrei ricordare a tutti i presenti in quest'Aula che la lotta alle mafie dev'essere di primaria importanza per tutti noi. Specialmente in questi mesi di pandemia ed emergenza economica, dobbiamo prestare particolare attenzione al diffondersi delle organizzazioni criminali, perché il rischio di infiltrazione è concreto, esattamente com'è scritto nell'ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia. Dove ci sono crisi e malessere, le organizzazioni criminali trovano terreno fertile per mettere le radici e crescere.
L'Emilia-Romagna è una Regione particolarmente appetibile, data la sua forza economica e il suo peso politico. Dobbiamo essere pronti a prendere misure idonee per prevenire la diffusione delle mafie. Ciò significa non solo impiegare le Forze dell'ordine, ma soprattutto dare reale assistenza ai cittadini e alle imprese, in modo che siano incentivate a non chiedere aiuto alle associazioni criminali. Dobbiamo essere capaci di prendere oggi decisioni efficaci, perché domani potrebbe essere troppo tardi. La mafia non è un problema che può essere rimandato a data da destinarsi: dobbiamo agire e bisogna farlo in fretta, facendo fronte comune. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 marzo 2021
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,41).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (2101)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7.
3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui alla legge 8 marzo 2019, n. 21, sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni";
2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;
c) al comma 3, le parole: ", nel triennio 2018-2020," sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,";
al comma 8, le parole: «il termine per il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «il termine per il conseguimento dei requisiti»;
al comma 10, alinea, le parole: «relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico» e le parole: «per "Matera 2019"» sono sostituite dalle seguenti: «per il programma "Matera 2019"»;
al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "per il triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2020-2023".
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2019-2022".
4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "sono autorizzate per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "nonché per il triennio 2021-2023".
6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce: "Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato", le parole: "n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "n. 23";
b) alla voce: "Consiglieri di Stato", le parole: "n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "n. 111";
c) alla voce: "Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari", le parole: "n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "n. 423".
7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 854 è sostituito dal seguente:
"854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";
b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse";
c) il comma 886 è sostituito dal seguente:
"886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854";
d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: 'Ministro' è sostituita dalla seguente: 'Ministero' ".
8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: "il personale interessato" fino a: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "erogate mensilmente" sono inserite le seguenti: "al personale individuato".
9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
"135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022".
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 18-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 4, le parole: «del 16 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «16 maggio» e le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: "entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni".
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile";
b) al comma 862, alinea, la parola: "libera" è sostituita dalla seguente: "accantonata";
c) al comma 868, dopo le parole: "A decorrere dal 2021," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861,";
d) al comma 869:
1) all'alinea, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021";
2) alla lettera b), le parole: "con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza".
4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte".
4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021"».
All'articolo 3:
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio" e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021"»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"»;
al comma 7, le parole: «consistenti all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «consistenti nell'acquisizione»;
al comma 9, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";
b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di società partecipate) - 1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020».
All'articolo 4:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «di straordinaria di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di straordinaria emergenza»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi".
7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «pubblicato sul portale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel portale telematico»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
"5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge".
8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183";
b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario) - 1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022"».
All'articolo 6:
al comma 4, lettera a), le parole: «e, comunque, entro» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre»;
al comma 5, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma sono soppresse;
al comma 6:
alla lettera a), le parole: «15 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»;
alla lettera b), le parole: «30 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2021»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».
All'articolo 7:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «e lo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «; lo statuto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi»;
al comma 6, le parole: «1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione».
All'articolo 8:
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni"».
All'articolo 10:
al comma 3, dopo le parole: «l'Ente» sono inserite le seguenti: «per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021"».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020»;
al comma 10, dopo le parole: «pari a 7,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «corrisponde riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,», le parole: «l'accontamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento» e dopo le parole: «politiche sociali» è soppresso il segno d'interpunzione: «"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
alla rubrica, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili"»;
al comma 5, le parole: «1 giugno 2011, n. 100.» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2011, n. 100»;
al comma 7, alinea, la parola: «179» è sostituita dalle seguenti: «n. 179»;
al comma 8, lettera c), la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «adeguamento»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021"»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023";
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020 e 2021".
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021";
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021"».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico) - 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";
b) al comma 4, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni"».
Art. 12-ter. - (Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) - 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2021";
b) al comma 8, le parole: "entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021"».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce"»;
al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"»;
al comma 6, le parole: «virus da» sono soppresse;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune" sono inserite le seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da COVID-19," sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e, al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 10, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 12, le parole: «e fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla»;
al comma 13, le parole: «comma 2, c.p.c.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice di procedura civile»;
al comma 14, dopo le parole: «All'articolo 54-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014"»;
al comma 15, lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «e delle finanze» e dopo le parole: «15 marzo 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «ed integrate» sono sostituite dalle seguenti: «come integrato» e dopo le parole: «n. 122» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 16, le parole: «complessivo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivo di»;
al comma 17:
al primo periodo, la parola: «Conseguentemente,» è sostituita dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 16, la società»;
al secondo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 16»;
dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria"»;
dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
«19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022».
All'articolo 14:
al comma 2, le parole: «al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023»;
alla rubrica, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero».
All'articolo 15:
al comma 5, le parole: «pari a 200.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200.000 euro» e le parole: «mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022,».
All'articolo 17:
al comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «eventi sismici del centro Italia» sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» e le parole: «da L'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Aquila»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»;
alla rubrica, le parole: «de L'Aquila» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. - (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018) - 1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 17-ter. - (Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016) - 1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:
"a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".
Art. 17-quater. - (Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi";
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione".
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui". Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"».
All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «fino a giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
All'articolo 20:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare».
All'articolo 22:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del TUB e del TUF, nonché» sono inserite le seguenti: «alle disposizioni»;
al comma 6, al secondo periodo, la parola: «evidenziato» è sostituita dalla seguente: «individuato» e, al terzo periodo, le parole: «dà adeguata evidenza al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza»;
al comma 7:
alla lettera a), le parole: «sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto»;
alla lettera b), le parole: «dei contratti e delle coperture» sono sostituite dalle seguenti: «ai contratti e alle coperture»;
al comma 8, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Proroga di termini in materia tributaria) - 1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi";
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "del presente decreto" fino a: "sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi".
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Art. 22-ter. - (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario) - 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021";
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
Art. 22-quater. - (Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali) - 1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021".
Art. 22-quinquies. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies. - (Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati) - 1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
"8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro';
c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'"».
All'allegato 1:
dopo l'intestazione: «Allegato 1» sono inserite le seguenti parole: «(Articolo 19, comma 1)»;
alla voce numero 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
la voce numero 6 è soppressa;
alla voce numero 7, la parola: «industriale» è sostituita dalla seguente: «individuale»;
alla voce numero 9, la parola: «emergenziali» è sostituita dalla seguente: «emergenziale»;
alla voce numero 16 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19»;
alle voci numero 21 e numero 27, le parole: «Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «Proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari»;
alla voce numero 22, le parole: «Distribuzione in materia» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia»;
alla voce numero 28 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Disposizioni in materia di buoni fruttiferi postali»;
alla voce numero 29, le parole: «maggio 2020 2» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2020»;
alla voce numero 30 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
alla voce numero 32 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile».
Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:
«Allegato 1-bis
(Articolo 22-quinquies, comma 2)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
| RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
| - COMPETENZA - | |||
| Descrizione risultato differenziale | 2021 | 2022 | 2023 |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | -196.064 | -157.000 | -138.500 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 483.299 | 431.297 | 493.550 |
| - CASSA - | |||
| Descrizione risultato differenziale | 2021 | 2022 | 2023 |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | -279.207 | -208.500 | -198.000 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 566.572 | 482.797 | 553.050 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | |||
"».
ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1 E 1-BIS, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalità telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021».
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
b) al secondo periodo, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.».
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'eventuale atto di rinnovo».
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023».
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.
3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022».
4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonché per il triennio 2021-2023».
6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica è incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonché, nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessità di potenziare in particolare la sede di Roma del tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica è incrementata di 20 unità fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla metà alla predetta sede. Per le finalità di cui al presente comma, la giustizia amministrativa è autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di tribunale amministrativo regionale, nonché dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»;
b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»;
c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423».
7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 854 è sostituito dal seguente:
«854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
b) al comma 884 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento." sono soppresse»;
c) il comma 886 è sostituito dal seguente:
«886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»;
d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero"».
8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato».
9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»;
b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,».
3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021».
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».
4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 861 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile»;
b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» è sostituita dalla seguente: «accantonata»;
c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»;
d) al comma 869:
1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»;
2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza».
4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte».
4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021».
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per l'avvio e».
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «può avvalersi» fino a «sei unità» sono sostituite dalle seguenti: «può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis è sostituito dal seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
b) il comma 577-bis è sostituito dal seguente:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli».
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 3-bis.
(Disposizioni in materia di società partecipate)
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
Articolo 3-ter.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.
Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021».
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022,».
4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021».
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dai seguenti: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi».
7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, può essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, è legato all'emergenza in corso ed è erogato dalle regioni e province autonome nelle quali è ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, è completata entro il 31 maggio 2021.
8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».
8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183»;
b) al comma 4-duodecies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e successive proroghe» e le parole «per l'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, è inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.».
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».
Articolo 5-bis.
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)
1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, è prorogata al 30 settembre 2022».
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2020-2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020-2021 e 2021-2022.».
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» e le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023».
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021». Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole «, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021»;
b) all'articolo 3, comma 4, le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti» e le parole «il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data di cui al comma 3»;
c) all'articolo 4, comma 4, le parole «Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3»;
d) all'articolo 4, comma 6, le parole «fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3».
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all'anno 2021.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2021»;
b) le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 settembre 2021».
6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 5, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021».
3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante «Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19», è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale; lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli organismi medesimi.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 3, le parole «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020 e 2021».
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».
Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di agricoltura)
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
«2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il 21 giugno 2021» e le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021».
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «in scadenza nel 2020» sono inserite le seguenti: «e nel 2021».
Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «nei successivi tre anni da tale data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020.
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2021».
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi»;
b) al comma 7, le parole «e 11.200.000 euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021».
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18».
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020 e 2021,».
1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2021»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole «entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79», sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
b) al comma 6, le parole «entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo», sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato».
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.». All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti «nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020».
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100».
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.».
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole «al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di adeguamento».
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino al 30 giugno 2021».
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti» sono inserite le seguenti: «e nell'esercizio 2021»;
b) le parole «sono erogate entro il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021»;
c) le parole «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023».
9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021»;
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2021».
Articolo 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».
Articolo 12-ter.
(Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2021»;
b) al comma 8, le parole: «entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021».
Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 15 giugno 2021» e le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021».
b) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»;
b-bis) al comma 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
c) al comma 18, primo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021» e al secondo periodo, le parole «Fino alla medesima data di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2021».
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «relative all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» e le parole «non oltre il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 luglio 2021».
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «per l'esercizio 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio 2021».
7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune» sono inserite le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: «emergenza da COVID-19,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e, al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «31 gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.».
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021».
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo- Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014».
15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.».
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro.
17. Per i fini di cui al comma 16, la società R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona - bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria».
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo.
19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 aprile 2021;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 agosto 2021;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre 2021;
d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 gennaio 2022.
Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026»;
b) al quinto periodo, la parola «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;
c) al sesto periodo, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2027».
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole «dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti «dal 2021 al 2025».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 14, commi 1e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
Articolo 17.
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto dell'Aquila - Casa Italia)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).».
1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
Articolo 17-bis.
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018)
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 17-ter.
(Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)
1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:
«a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».
Articolo 17-quater.
(Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi»;
b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «euro 40 milioni per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».
Articolo 18.
(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021.».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 19.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Articolo 20.
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
Articolo 21.
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)
1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.
Articolo 22.
(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea)
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà comunicazione al pubblico con adeguata evidenza.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «3 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
Articolo 22-bis.
(Proroga di termini in materia tributaria)
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione».
2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: «del presente decreto» fino a: «sono sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi».
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Articolo 22-ter.
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Articolo 22-quater.
(Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali)
1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».
Articolo 22-quinquies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto.
3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 22-sexies.
(Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati)
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro";
c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e le parole: "in otto rate di pari ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "in dieci rate di pari ammontare"».
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
________________
N.B. Per gli Allegati 1 e 1-bis si rinvia all'Atto Senato 2101 (pagg. 154-161).
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, lettera b), per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice-ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. Per le finalità di cui al presente comma, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.»
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le assunzioni straordinarie ivi previste nel corpo della polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.»
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le assunzioni nel Corpo della Polizia di Stato di cui ai commi precedenti avvengono, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 - 4ª serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: "11-ter. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".».
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.»
Precluso
Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:
«17-ter. Al comma 138 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" sono soppresse.».
Precluso
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.»
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Mininno
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole «e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unità» con le seguenti: «, per complessive 9 unità»;
b) all'ultimo periodo, sopprimere la lettera a).
Zuliani, Rivolta, Pirovano, Augussori
Precluso
Il Senato,
Premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto in esame interviene in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni;
in questo particolare momento emergenziale è infatti fondamentale garantire la piena operatività di tutte le amministrazioni e gli enti locali che sono chiamati a rispondere con tempestività alle problematiche dei cittadini, sia di ordine sociale che economico;
la carenza cronica di segretari comunali, sommata al perdurare del blocco delle assunzioni di queste figure, rende più difficile la gestione ordinaria e straordinaria per gli enti locali;
sarebbe importante dare la possibilità di poter assumere i segretari comunali in pensione, per un tempo determinato e a titolo gratuito, soprattutto ai piccoli comuni che non hanno figure adeguate fra i dipendenti pubblici in carico, da nominare come vicesegretario;
impegna il Governo:
al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operativita` di tutti gli enti locali delle Regioni, nel perdurare del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a valutare l'opportunità, per l'anno 2021, di concedere agli Amministratori locali di richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non piu` di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alla normativa vigente.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,
premesso che:
l'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo:
al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire che le pubbliche amministrazioni possano, fino al 31 dicembre 2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)
1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.
5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.»
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)
1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)
1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.»
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Proroga validità graduatorie dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico)
1. All'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4.1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»
Precluso
Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:
«4-novies. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.»
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a disporre la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nonché dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
visto il protrarsi dello stato di emergenza nazionale il cui termine è stato fissato al 30 aprile 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, sarebbe quanto mai opportuno consentire ai Documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 di conservare la loro validità ai fini previdenziali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di consentire ai Documenti Unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 di conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla proroga dello stato di emergenza fissato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, al 30 aprile 2021.
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021".».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi."».
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
4-ter. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.»
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021"».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «32.209,6 milioni di euro per l'anno 2021».
Precluso
Al comma 6, lettera b), dopo il capoverso «6-bis» aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti. "31 dicembre 2021".»
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021".
6-ter. All'articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021".
6-quater. All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "entro il 16 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16 giugno 2021"».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 13-quinquies, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In deroga all'articolo 2615-bis del codice civile, la situazione patrimoniale dei consorzi è redatta e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. La disposizione di cui al periodo precedente si applica alle situazioni patrimoniali redatte e depositate presso l'ufficio del registro delle imprese entro il 30 giugno 2021.»
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.»
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i commi da 540 e 544 sono abrogati.»
Precluso
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2022" e al terzo periodo le parole: "A decorrere dal 1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2022"».
Precluso
Al comma 10, sostituire la parola: «1° marzo 2021» con la seguente: «1° maggio 2021».
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. In virtù dello stato di emergenza per Covid-19, l'annualità 2020 per la sospensione dei processi su istanza delle parti, ai sensi dell'articolo 624 bis del Codice di procedura civile, non è conteggiata, estendendone il termine a trentasei mesi».
Precluso
Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:
« 11-quater.1. Il termine del 31 gennaio 2021 di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n.178, è prorogato al 31 marzo 2021».
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle PMI come previsto dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.»
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. All'articolo 1, comma 101 della legge 4 agosto 2017, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "della sospensione medesima" aggiungere il seguente periodo: "È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dello sviluppo economico con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ridotte ad un terzo"».
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. All'articolo 112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. Al comma 2 dell'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "fino al 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1° marzo 2021"».
Precluso
Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente:
«11-septies. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di un anno, non rinnovabile" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno, rinnovabile fino a due anni"».
Caligiuri, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 - all'articolo 1, comma 207 ha disposto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare i termini di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n.178, richiamato in premessa, fino al 31 marzo 2021.
Ferro, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,
premesso che:
l'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prorogare dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dal DL Ristori.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,
premesso che:
l'articolo 3 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere il differimento al 1° gennaio 2023 del termine di entrata in vigore della plastic tax, attualmente previsto al 1 luglio 2021 e della Sugar tax, attualmente previsto al 1° gennaio 2022.
Dell'Olio, Accoto, Bottici, Fenu, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pesco, Presutto
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
premesso che:
l'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto, in deroga agli articoli 2364 e 2478-bis del Codice Civile, la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
in sede di esame nelle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, il comma 6 dell'articolo 3, è stato integralmente sostituito, posticipando il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata ed estendendo l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021;
la disposizione in esame, di fatti, ripropone, per i bilanci 2020, la stessa disposizione di cui all'articolo 106, precisando che l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
l'articolo 106, comma 8-bis, prevede che le disposizioni ivi previste si applichino anche a determinate tipologie di fondazioni ed enti;
risulta, pertanto, poco chiaro allo stato attuale se gli enti del terzo settore possano beneficiare della proroga prevista dall'articolo 3, comma 6;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di precisare, con un atto di rango secondario, la reale portata applicativa dell'articolo 3, comma 6, specificando che la stessa si applica anche per l'approvazione dei bilanci degli enti del terzo settore.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sospeso sino al 31 dicembre 2021.
2. È altresì sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni di prestazione di servizi o di cessione di beni effettuate dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore al settanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corrispondente periodo del 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 190 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.
1. In conseguenza della notevole riduzione di attività connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese turistico-ricettive è sospeso sino al 31 dicembre 2021 il pagamento del 100 per cento del canone di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999n.488.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.
All'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021, non è dovuta l'imposta municipale propria"».
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
3-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.»
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Mininno
Precluso
Al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.».
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Mininno
Precluso
Al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021».
Mininno, Angrisani, Granato, Ortis, Giannuzzi, La Mura, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 756 è abrogato .»
Precluso
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Possono iscriversi nell'elenco nazionale anche i candidati che alla data del 5 febbraio 2021 abbiano acquisito l'ammissione al corso regionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale il Ministro della salute con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad un'ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 n. 60, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le parole: "alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".
8-septies. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, sopprimere il punto 22.»
Precluso
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "con durata non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020."».
Precluso
Dopo il comma 8-octies, aggiungere i seguenti:
«8-nonies. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività e dei compiti istituzionali demandati, in base alla normativa vigente, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e, in particolare, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ulteriori esigenze formative del personale sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono rinnovati fino all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione del medesimo personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022, con oneri a valere sull'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.
8-decies. Agli oneri derivanti dal comma 8-nonies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
Binetti, Rizzotti, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
nell'ambito delle politiche di carattere sociale, occorre consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di destinare ulteriori risorse agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" del Ministero della salute.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101);
premesso che:
l'articolo 4, al comma 4-bis prevede che:" La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo."
In particolare, il medesimo comma prevede che le norme - concernenti gli ordini professionali sanitari e le relative federazioni - di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, - si applichino ai mandati successivi rispetto a quello oggetto della proroga in esame.
Considerato che:
l'articolo 2, comma 8 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 stabilisce che il consiglio direttivo dell'ordine territoriale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; i soggetti che abbiano svolto i suddetti incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In base al citato articolo 8, comma 6 del medesimo decreto legislativo, il comitato centrale della federazione nazionale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; i soggetti che abbiano svolto tali incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta;
Impegna il Governo
a valutare l'opportunità nel prossimo provvedimento utile a reintrodurre il limite di un unico rinnovo consecutivo per gli organi predetti, al fine di evitare il persistere dei soggetti uscenti nei medesimi incarichi.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
le necessità del nostro SSN appaiono sempre più complesse ed incalzanti non solo per la pandemia, a stento controllata, ma anche perché si vanno accumulando ritardi drammatici in tanti altri ambiti clinici in merito alla diagnosi e cura e ancor più alla riabilitazione;
in molti casi il Ministero della saluteha fatto ricorso alla assunzione di personale molto giovane, neo laureato e non ancora ben formato, con conseguenze piuttosto evidenti:
a) l'Italia aveva già davanti a sé la prospettiva di una carenza di medici dovuta ai previsti e prevedibili pensionamenti; una situazione che comunque non può essere colmata nel breve periodo, tenendo conto che per avere un medico specialista occorrono almeno 10 anni di studio;
b) la tendenza ad assumere specializzandi si è accentuata con la pandemia, privando i giovani del tempo della formazione e caricandoli immediatamente di responsabilità;
c) le USCA sono state coperte tutte con personale neolaureato, con grandi limiti funzionali malgrado il senso di responsabilità dei giovani;
d) la campagna vaccinale sta impiegando molti giovani neolaureati;
e) alcune amministrazione hanno dovuto rimettere in servizio i pensionati;
f) altri pensionati sono rientrati a dare una mano in chiave di semi volontariato negli ospedali;
g) già oggi stanno andando deserti molti avvisi pubblici per contratti a termine e per concorsi in sedi poco attrattive;
h) esiste infine il bisogno di una trasmissione del sapere che riceverebbe solo danni da pensionamenti di massa;
tra le ipotesi possibili per il contenimento del disagio potrebbe trovare spazio la proposta concernente il prolungamento del trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri e universitari e dei medici Inps e Inail fino al compimento del settantesimo anno d'età così come già previsto per i medici del servizio sanitario nazionale e del Ministero della salute;
di fatto esaminando il quadro della consistenza del personale medico INPS, alla data del 31 ottobre 2020, emerge una situazione allarmante nel quale il 12,27% del personale medico si colloca in una fascia di età compresa tra i 66 ed i 70 anni e ben il 65,33% nella fascia di età compresa tra i 61 ed i 65 anni di età;
a ciò si aggiunga che, nel periodo gennaio 2017 - ottobre 2020, il personale medico di ruolo dell'Istituto è diminuito di ben il 26,33% (in cifra assoluta 134 unità essendo oggi in forza circa 375 medici di ruolo rispetto ai 509 medici di ruolo di gennaio 2017). In assenza, nel breve termine, di nuove assunzioni (l'ultimo concorso fu bandito dall'INPS a fine anni ottanta!), si rischia il default del servizio di medicina legale dell'Istituto con gravi ripercussioni sulle prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, Legge n. 104/1992, Legge n. 222/1984, prestazioni per cecità civile, sordità ecc.) a svantaggio di quei cittadini le cui precarie condizioni di salute sono bisognevoli di interventi rapidi per ottenere prestazioni economiche e relativi ausili che senza il riconoscimento dello status di "invalidi" non possono usufruirne;
una analoga situazione riguarda anche il personale medico Inail. Il piano triennale dei fabbisogni del personale predisposto dall'Inail prevede l'assunzione di n. 102 unità di dirigente medico di I livello a cui va aggiunto il contingente di 100 posti di dirigente di I livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro da reclutare ai sensi dell'art.43, comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020;
tenuto conto dell'incremento della dotazione organica previsto dalla predetta disposizione normativa, a fronte di complessivi 668 posti disponibili il personale sanitario in servizio è pari a 405 unità, la cui età media è di circa 58 anni. Al fine, quindi, di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche all'utenza con i consueti standard di qualità, omogeneità ed economicità, considerato anche i rilevanti adempimenti attribuiti all'istituto in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale secondo l'art. 83 del D.L. n. 34 convertito nella L. n. 77/2020, si ritiene opportuno estendere anche alla dirigenza medica INAIL il contenuto dell'art. 30-bis del D.L. n. 104/2020 convertito nella L. n. 126/2020, che prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, in attesa della definizione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico di ruolo presso i rispettivi Enti ed Istituti, al fine di tamponare la situazione di emergenza, di estendere ai dirigenti medici dei rispettivi Enti quanto previsto recentemente dal legislatore con l'articolo 30-bis del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
Binetti, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
le liste di attesa per le prestazioni specialistiche costituiscono uno dei problemi più sentiti dai cittadini, che rischia di essere accentuato in questa fase di ripresa dell'epidemia e di nuova emergenza nelle strutture sanitarie;
è necessario programmare, una volta superata la fase emergenziale il recupero dell'enorme arretrato di visite, accertamenti e interventi chirurgici rinviati nell'emergenza Covid-19 se non si vuole innescare una seconda epidemia quella di "malati non Covid-19";
la loro riduzione dipende dall'incremento dell'offerta attraverso un aumento di numero del personale medico veterinario e sanitario specialistico o delle ore lavorate;
il CCNL 2016-2018 della Dirigenza sanitaria prevede la possibilità per i professionisti di effettuare prestazioni aggiuntive fissando la retribuzione a 60 euro l'ora. Per ogni milione di ore/anno effettuate si rendono disponibili, alla luce della normativa Covid-19, circa due milioni di prestazioni;
se a questa retribuzione si applicasse lo stesso trattamento fiscale previsto per le lezioni private degli insegnanti pubblici (art. 1, commi 13 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), si metterebbero a disposizione dei cittadini prestazioni aggiuntive al lavoro ordinario adeguatamente remunerate con notevole possibilità di recupero delle prestazioni rinviate,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di applicare alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, per almeno due annualità, l'aliquota fiscale del 15 per cento.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
All'articolo 1, comma 522 della legge n. 145 del 2018, sostituire le parole "e che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio" con le seguenti: "e che abbiano prestato servizio"».
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente.
«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, quarta serie speciale n.90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'art.1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale».
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale in edilizia, il diploma secondario superiore di "geometra", conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, è ritenuto equipollente al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo CAT - Costruzione Ambiente e Territorio - , ai sensi del D.P.R. n. 88/2010».
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"6. Per il biennio 2021/22 e 2022/23, per i Dirigenti dell'area V sono sospesi gli effetti del comma 2, art. 19 del D. Lgs. 165/01. I medesimi dirigenti, su richiesta, possono chiedere il mutamento di incarico ed essere assegnati ad altra regione tramite mobilità straordinaria. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, entro il mese di aprile, rendono disponibili nella dotazione organica i posti disponibili per la mobilità straordinaria. Gli stessi Direttori Generali non possono esprime alcuna valutazione né in entrata né in uscita".
Pittoni, Saponara, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Il Senato, premesso che:
è fondamentale garantire che gli istituti scolastici restino aperti in sicurezza, non c'è, infatti, solo il problema dei trasporti;
gli interventi disposti dal ministero all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 hanno lasciato seri dubbi sulla loro efficacia, fino a portare alla chiusura delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale e di quelle primarie nella maggior parte delle regioni,
impegna il Governo:
ad investire su soluzioni che presentino un indubbio e incontrovertibile carattere scientifico quali ad esempio: presìdi sanitari di medicina scolastica, sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza ("termoscanner"), monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici tramite somministrazione di test agli alunni e al personale docente e non docente con cadenza ravvicinata, sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici, trattamenti delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici.
Pittoni, Saponara, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Il Senato, premesso che:
alla luce delle difficoltà di spostamento e della maggiorata necessità di tutela della salute di tutta la popolazione scolastica emerse durante l'emergenza sanitaria in corso,
impegna il Governo:
ad intervenire per ridurre il numero minimo degli alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.
Pittoni, Saponara, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Il Senato, premesso che:
la mera proroga del concorso per IRC, come bandito, non garantisce concretamente la stabilizzazione degli insegnanti di religione, perché procedendo ad un nuovo concorso ordinario si escludono buona parte dei precari, da quindici anni in attesa di poter accedere al ruolo,
impegna il Governo:
a modificare i termini del bando stesso in modo da garantire concretamente la stabilizzazione degli insegnanti di religione
Pittoni, Saponara, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Il Senato ,
premesso che:
il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di nomina per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado così lungo va ben oltre la necessità di assicurare adeguata continuità all'insegnamento per gli studenti e, nei fatti, dissuade molti docenti ad accettare la nomina, rinunciando al ruolo, soprattutto in sede lontana da casa.;
l'emergenza del covid-19 sta ora acuendo questo rischio di propensione alla rinuncia e occorre creare una condizione di serenità per le scelte dei docenti,
impegna il Governo:
ad abolire i suddetto vincolo, in quanto nella prospettiva incerta che delinea il periodo post coronavirus, è non solo auspicabile consentire a tutto il personale di ricongiungersi con la famiglia, i figli e le esigenze di assistenza (anche alla disabilità grave), ma altresì fondamentale intervenire al fine di rimuovere un'iniqua e penalizzante differenziazione di trattamento fra docenti neoassunti.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter
(Mobilità straordinaria)
1. In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter
(Disposizione in materia di proroga di contratti del personale nominato su Organico Covid)
1. Al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica e nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021.»
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, altresì, all'attività di agente di affari in mediazione per i quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
Matrisciano, Romano, Romagnoli, Catalfo
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa relativa alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione ad alcune professioni;
sia con riferimento al presente provvedimento che con riguardo ai decreti presentati nei mesi scorsi, sono stati innumerevoli gli emendamenti in favore dei liberi professionisti che nel periodo emergenziale si sono trovati e continuano a trovarsi in estrema difficoltà;
in particolare, risulta fondamentale tutelare, con esclusivo riferimento al periodo emergenziale, il professionista che per cause strettamente connesse al contagio da Covid-19 non sia in grado di rispettare un termine che la legge definisca come perentorio o decadenziale nell'ambito della comunicazione con la pubblica amministrazione;
è chiaro che laddove il professionista intenda usufruire della suddetta sospensione o proroga dei termini è tenuto a rispettare una serie di previsioni ed assicurare la presenza di determinati requisiti;
in base agli emendamenti presentati in sede di discussione dei vari provvedimenti emergenziali adottati nei mesi precedenti, il termine previsto per la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista viene automaticamente sospeso al verificarsi della condizione di contagio, alternativamente, dal: a) giorno del ricovero in ospedale; b) giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e sino al quarantacinquesimo giorno successivo a quello di: a) dimissione dalla struttura sanitaria; b) conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) conclusione della quarantena con sorveglianza attiva, certificati secondo la normativa vigente. Si prevede, inoltre, che il professionista sia munito di apposito mandato professionale avente data anteriore al verificarsi dei sintomi da coronavirus. Si prevede, altresì, l'obbligo di inviare il certificato medico anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
considerato che:
la modifica normativa si ritiene oltremodo necessaria in considerazione dell'attività svolta da alcune categorie professionali fondamentali con riferimento - ad esempio - alla gestione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale o delle altre misure di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori introdotte dalla c.d. normativa emergenziale;
in molte aree del Paese, infatti, la consulenza professionale a vantaggio delle imprese è svolta da micro o piccoli studi professionali o, addirittura, da singoli professionisti che, in caso di positività al Covid-19, non sono materialmente in grado di svolgere gli incarichi affidati e, quindi, di rispettare i termini decadenziali individuati ex lege;
tale proposta, inoltre, tutela i clienti dei professionisti i quali sarebbero comunque, astrattamente, responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per inadempimento di obblighi e/o decadenza da facoltà individuati ex lege,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa finalizzata a prorogare i termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.6-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021. Sino al 31 dicembre 2021, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° gennaio 2022, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni."
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»; b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 986 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 è prorogata al 31 marzo 2021 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020, purché entro il 30 giugno 2021.
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Dopo l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente:
Art. 9-sexies. (Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)
1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le concessioni per impianti a fune in scadenza nel 2021 sono prorogate al 2022.
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020, recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria» è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),
premesso che:
L'articolo 7, comma 4-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, differisce di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019;
considerato che:
l'art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l'abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell'art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in materia di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;
in seguito, tutti i termini previsti dall'art. 1, co. 810, della L. 145/2018 sono stati differiti di complessivi 24 mesi dall'art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), come modificato dall'art. 1, co. 10-quaterdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);
pertanto, a seguito dell'ulteriore differimento, decorre dal 31 gennaio 2024 l'abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale; mentre decorre dall'annualità di contributo 2023 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017); enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);
rimane invece fermo che termina con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;
Considerato che:
si rende necessaria una revisione organica della normativa di settore, al fine di garantire un effettivo pluralismo dei mezzi di informazione ed evitare il permanere di posizioni dominanti nel settore medesimo, con una rimodulazione anche dei tetti di partecipazione azionaria all'interno delle società;
impegna il Governo
ad accelerare l'attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, ed in particolare la progressiva riduzione dei contributi (art. 1, co. 810, lett. b della legge 145 del 2018), al fine di non procrastinare ulteriormente una riforma organica di settore che garantisca il pluralismo dell'informazione.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
gli articoli 4 e 6 del Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al DPR 146/2017, recano, rispettivamente, i requisiti di ammissione ad usufruire dei contributi da parte delle emittenti televisive e i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi;
occorrerebbe prevedere, per entrambe le norme, che a partire dall'anno 2021 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle competenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo parziale e per quelli beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal Fondo d'integrazione salariale a seguito di domanda espressa con causale: "emergenza Covid-19" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
tale integrazione è quanto mai indispensabile per consentire l'accesso al bando annuale relativo ai contributi a fondo perduto di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali - DPR 146/17,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a recepire tale integrazione.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, disciplina i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri;
al fine di garantire un uso efficiente delle radiofrequenze attraverso l'equa, neutrale e trasparente assegnazione della capacità trasmissiva a tutti gli operatori televisivi locali legittimamente operanti alla data del passaggio al DVB-T2, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, l'anzidetta capacità, nella fase transitoria del passaggio dal DVBT al DVB -T2 non può superare 1Mb/s per ciascun soggetto richiedente;
al fine di calmierare il mercato per l'uso della capacità trasmissiva, in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo 1, occorrerebbe applicare il seguente listino prezzi: 1. Capacità trasmissiva per Mb/s ? 500,00/mese per milione di abitanti e suo multiplo o frazione di milione. ;2. Capacità trasmissiva in uso alle emittenti televisive locali, in possesso del titolo abilitativo provinciale, ospitate contingentemente sulle frequenze di primo livello regionale: ? 500,00/ mese per milione di abitanti e suoi multipli o frazione di milione; 3. La capacità trasmissiva assegnata alle televisioni comunitarie è scontata del 50%;
al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, detto passaggio dovrebbe avvenire contestualmente senza soluzione di continuità;
al fine di evitare illeciti accaparramenti della capacità trasmissiva che comporterebbe l'esclusione di oltre 300 emittenti televisive comunitarie e circa 235 emittenti televisive commerciali e di assicurare la continuità aziendale nel passaggio dal DVB-T al DVBT2 senza ripercussioni negative sulla occupazione dei dipendenti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di apportare modifiche alla citata disciplina recependo le indicazioni citate in premessa.
Mallegni, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto un incentivo volto a promuovere la ripartenza delle imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, riconoscendo un esonero contributivo della durata di tre mesi per le assunzioni stagionali e a tempo determinato effettuate sino al 31 dicembre 2020;
a causa delle condizioni avverse di mercato e dei provvedimenti restrittivi connessi alla proroga dello stato di emergenza, tale istituto ha potuto trovare limitata applicazione. Ad esempio, le imprese della montagna, a causa delle limitazioni agli spostamenti previste per le festività natalizie e prorogate per i periodi successivi in seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, hanno dovuto rinviare le assunzioni in programma per la stagione invernale;
la problematica ha carattere generale, connessa - oltre che al divieto di spostamento - anche al blocco degli impianti a fune, degli stabilimenti termali, dei centri congressi, etc.,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare la suddetta misura, affinché la stessa possa essere utilizzata nel corso del primo semestre del 2021.
Mallegni, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'attività termale, anch'essa provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID - 19, rappresenta un servizio di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale;
per tali ragioni è necessario attivare con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore termale così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di accantonare nell'ambito del fondo sanitario nazionale una quota di risorse, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è concessa anche agli avvocati che abbiano procedimenti disciplinari definitivi o pendenti.»
Precluso
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti al 31 dicembre 2019».
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "nove"».
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro, Caliendo
Precluso
Il Senato
premesso che:
la legge 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), ha apportato una modifica agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che inibirà, per i fatti-reato commessi dopo la sua entrata in vigore (10 gennaio 2020), la possibilità del maturare della prescrizione dopo la pronunzia di una sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna;
per quanto riguarda il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, in particolare, è stato previsto che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito, quindi, di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto di condanna;
la normativa in materia di prescrizione incide su una pluralità di principi costituzionali dei quali occorre assicurare l'equilibrato bilanciamento;
è in discussione presso la Camera il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (AC 2435);
considerato che:
occorre garantire il funzionamento della giustizia penale, assicurandone sia 1 efficacia, ossia la capacità «produrre giustizia» accertando fatti e responsabilità penali attraverso decisioni definitive, sia l'efficienza, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;
uno dei parametri di efficienza del processo è la durata, che secondo l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 Cedu, deve essere «ragionevole»;
il rispetto della ragionevole durata del processo si riflette anche sulla efficacia rieducativa della pena, che, se inflitta ad eccessiva distanza dai fatti, rischia di veder vanificata la funzione che le assegna l'articolo 27 della Costituzione, andando a incidere su una personalità mutata nelle more o per la quale diventa impossibile la costruzione di un percorso rieducativo effettivo ed attuale;
d'altro canto, come anche evidenziato in importanti prese di posizioni delle Corti europee (Corte di Giustizia, Grande Camera, 8 settembre 2015, Taricco, n. C-105/14; Corte EDU, casi Alikaj c. Italia, 15 settembre 2011, n. 47357/08 e Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, n. 6884/11, con le quali la regolamentazione italiana della prescrizione è stata ritenuta violare anche gli articoli 2 e 3 CEDU) e di organismi internazionali come il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), consentire l'estinzione per prescrizione del reato a processo in corso, quando lo Stato ha già dimostrato l'interesse ad attuare la sua pretesa punitiva, rischia di vanificare l'attività processuale già compiuta e di indebolire la tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale, frustrando le legittime istanze delle persone offese dai reati,
le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del processo penale di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia - CEPEJ, istituita presso il Consiglio d Europa);
è necessario quindi, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l'iniezione e l'organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia - in linea con gli standard europei - cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze di effettività nell'accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.
Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
il Recovery Plan reca, tra le altre, disposizioni in materia di giustizia,
in vista di una riforma più ampia della giustizia,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 111 della Costituzione, assicurando agli stessi una durata media in linea con quella europea, e ad adottare misure di modifica dell'istituto della prescrizione.
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2022».
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, le parole "dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite da "dal 1° luglio 2021"».
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: 16 febbraio 2021 con le seguenti: 17 marzo 2021.
Precluso
Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
6-ter. La validità dei certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, aventi scadenza nell'annualità 2021, è prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza naturale.
Precluso
Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
6-ter. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «nel 2020», sono aggiunte le seguenti: «e 2021».
Precluso
Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
6-ter. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «possono definire», sono inserite le seguenti: «, a far data dal 1° gennaio 2023,».
Precluso
Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
6-ter. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «centottanta giorni».
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge relativo alla conversione in Legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
premesso che:
l'articolo 10, come modificato durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, prevede 6 distinte proroghe concernenti il settore agricolo;
considerato che:
l'iter di approvazione del provvedimento all'esame è stato influenzato dalle circostanze dovute dalla formazione del nuovo Esecutivo e quindi si è ritenuto di dover intervenire esclusivamente su questioni di primaria importanza per le quali è stata necessaria una sintesi dei contenuti rendendo necessaria una riduzione significativa del numero degli emendamenti da mettere in discussione e approvare, restringendo al massimo i tempi per la discussione nel merito delle tante questioni ancora purtroppo aperte;
il risultato finale del testo contiene diverse misure concrete in favore di cittadini e imprese e che molte misure onerose e importanti sono state, quindi, rinviate ai prossimi provvedimenti, come il "decreto Ristori", che conterrà disposizioni nell'interesse dei cittadini italiani e delle aziende particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in atto;
valutato che:
in questo momento è necessario venire incontro alle esigenze di quanti fanno i conti con i danni dovuti dall'emergenza sanitaria in atto, non gravando cittadini e imprese di ulteriori tasse e balzelli;
il lockdown generale della primavera scorsa, nonché i DPCM che hanno disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa», in particolare nei mesi di novembre e dicembre, ha portato a divieti e limitazioni anche all'esercizio dell'attività venatoria colpendo in questo modo anche le Associazioni venatorie e i cacciatori;
Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020 ha disposto un adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria;
tale decreto non conosciuto prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fissa la data di entrata in vigore e produce i suoi effetti a partire dallo stesso giorno della pubblicazione, ossia dal 18 gennaio 2021, rivalutando il premio da corrispondere alle società assicuratrici secondo i nuovi massimali con riscossione alla prima scadenza utile;
tale disposizione, nel mentre dispone l'entrata in vigore immediata dei nuovi massimali, lascia alla discrezione delle compagnie assicuratrici l'aumento dell'entità dei premi che dovrà essere versato;
la norma produce pertanto effetti iniqui perché, oltre a far venir meno l'equilibrio dei bilanci delle associazioni (equilibrio in genere stabilito con i bilanci preventivi entro la fine dell'anno precedente), lascia le stesse prive di potere contrattuale, violando un principio fondamentale del diritto secondo il quale un contratto si fonda sull'accordo delle parti e non sulla volontà di una sola, essendo nel caso specifico la società assicuratrice arbitra del canone aggiuntivo da fare versare a ciascuna associazione;
per non parlare poi delle difficoltà delle associazioni stesse di dover ristampare tessere e manifesti e di dover ricercare singolarmente, iscritto per iscritto, per la sostituzione delle stesse con nuovi documenti, indicando i massimali più elevati imposti per decreto;
tale norma infelice ha mancato di prevedere una saggia e dovuta previsione di un tempo adeguato tale da consentire alle associazioni venatorie di far fronte agli aumentati oneri e ai conseguenti adempimenti, si ripete, lasciandole prive di potere contrattuale e senza il tempo necessario per adeguare bilanci e svolgere i necessari adempimenti;
in sostanza tale decreto non appare rispondere alle esigenze del mondo delle associazioni venatorie inficiando la validità degli accordi presi nella trattativa privata;
sarebbe opportuno che la materia divenisse oggetto di un apposito disegno di legge, riconoscendo in ogni caso l'applicazione di un congruo periodo transitorio, nel rispetto del nostro codice civile e del mantenimento della parità tra coloro che vogliono stipulare un accordo;
il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore e le istituzioni hanno il compito di dimostrare vicinanza al mondo dell'associazionismo, e nel caso specifico il venatorio.
Impegna il Governo
a valutare la possibilità di un congruo periodo di transizione dell'entrata in vigore dell'aumento dei massimali per i contratti in essere, non inferiore al 31 dicembre 2021, evitando così adeguamenti automatici del premio e modifiche non negoziate alle condizioni di polizza, al fine di evitare che un aumento immediato costituisca una misura di difficilissima attuazione e gestione, elidendo ogni possibile effetto negativo che risulterebbe particolarmente gravoso per le Associazioni venatorie e per i cacciatori e che viola comunque la situazione di parità dei soggetti che contraggono un accordo, lasciando una parte in balia della volontà dell'altra.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga in materia di patentini fitosanitari)
1. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroga in materia di registrazione cereali)
1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»».
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al secondo periodo, le parole: «entro il 16 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere i seguenti:
10-quater. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.
11-quinquies. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Sono prorogati al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole da: «con riferimento ai settori» a «di cui al comma 9» sono soppresse e le parole: «il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021».
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
Precluso
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-quater. Gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono sospesi fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
considerato che:
le c.d. Casse di previdenza professionali sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione. Alla privatizzazione di tali enti effettuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successivamente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ha fatto seguito un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza;
le Casse, anche se privatizzate, continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;
le Casse, tuttavia, pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del d.lgs. 509/1994, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile;
nell'ottica di una maggiore semplificazione della loro operatività, sarebbe opportuno introdurre una semplificazione procedurale per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione;
tale semplificazione comporta l'applicazione dei principi di derivazione eurounitaria e comuni agli Stati membri, che tutelano la concorrenza, ricompresi nel Codice dei contratti pubblici;
la rilevanza della materia, infatti, determina l'estensione alla stessa dei principi generali, pur nella peculiarità della procedura di evidenza pubblica per essi statuita da tale intervento legislativo,
impegna il Governo:
a introdurre una forma semplificata di procedura di evidenza pubblica per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
considerato che:
la situazione pandemica in atto ha determinato e continua a determinare consistenti perdite economiche in vari settori produttivi del Paese;
tra essi particolarmente grave è la situazione del settore turistico-ricreativo, con conseguente insorgenza di difficoltà socio-economiche per molti dei soggetti impiegati nello svolgimento di attività lavorative ad esso connesse;
i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, in tale contesto, sono individuabili nei lavoratori stagionali non agricoli;
ai fini dell'individuazione dei predetti lavoratori occorre fare riferimento a quei soggetti assunti per le attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 a quelli definiti da avvisi comuni e dal CCNL, nonché a quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico;
al fine di rispondere ad esigenze socio-economiche di notevole importanza in questo contesto di grave crisi sanitaria e lavorativa e di costituire una forma di tutela effettiva dei lavoratori sopra citati, attualmente sprovvisti di tutele economiche, apparirebbe opportuna l'istituzione di una forma di NASPI specificamente ad essi destinata, il cui importo mensile non dovrebbe superare i 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e con il rinvio ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'individuazione dell'elenco delle attività aventi carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
impegna il Governo:
a porre in essere opportune misure di carattere normativo al fine di rimodulare le disposizioni in materia di NASPI attualmente previste all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, al fine di estenderne le tutele ai lavoratori stagionali non agricoli.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»,
premesso che:
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che, sino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguenza che tali giorni di assenza non sono stati computati ai fini del periodo di comporto previsto per i lavoratori del settore privato;
gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e poi sino al 15 ottobre 2020, per effetto dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto altresì che dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili dovessero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
da ultimo, l'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto che le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
considerato che:
le tutele in favore dei lavoratori fragili cesseranno il 28 febbraio 2021, in quanto non è stata disposta alcuna proroga dell'efficacia delle disposizioni richiamate, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia ben lungi dell'essere superata;
è di tutta evidenza la necessità di prorogare l'efficacia delle misure anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021, considerati l'attuale contesto epidemiologico, lo stato di avanzamento della campagna vaccinale e la condizioni di grave rischio in cui si trovano i lavoratori richiamati;
peraltro, gli stessi lavoratori attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel c.d. periodo di comporto;
tale chiarimento appare indispensabile per porre fine alla situazione di grave confusione venutasi a creare sul punto ed evitare che i lavoratori medesimi siano costretti a scegliere tra il diritto alla salute e quello alla conservazione del posto di lavoro;
già nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2790-bis, presso la Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno 9/2790-bis-AR/349, che ha impegnato il Governo a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili nel senso appena descritto;
impegna il Governo:
a tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori fragili, riconoscendo loro la possibilità di beneficiare delle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Le procedure di asta e registro n. 6 e 7 di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 2019 sono posticipate di sei mesi, al fine di garantire la più larga partecipazione alle procedure. La potenza disponibile per le procedure precedenti alle procedure n. 6 e 7 e non aggiudicata potrà essere riallocata in procedure aggiuntive di asta e registro disposte alle date in cui erano previste le procedure n. 6 e 7.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del titolo edilizio o la presentazione dell'atto legittimante l'intervento, comunque denominati, siano presentati successivamente al 1° gennaio 2022.».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Per l'anno 2021, la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è presentata entro il mese di settembre.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, le misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale previste dal comma 1 dell'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono differite fino al 30 aprile 2021. Le misure di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinquies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. I termini per lo svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2, commi 2 e 8, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati di novanta giorni.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119: 1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 2) il comma 3-bis è abrogato; 3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 4) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 5) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»; 7) il comma 8-bis è abrogato. b) all'articolo 121, comma 1, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023». 9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. All'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».
Precluso
Il Senato
premesso che:
il settore siderurgico costituisce un elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese ed è per questo considerato un asset strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, cuore pulsante dell'intera manifattura, dalla meccanica all'auto, dagli elettrodomestici all'edilizia, dalla difesa alle ferrovie, con un fatturato totale delle imprese della sola parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) che si aggira tra i 60 e i 70 miliardi di euro (prima della pandemia);
l'acciaio in Italia ha una lunga tradizione industriale, caratterizzata dall'eccellenza e dalla flessibilità tipica del made in Italy che ha consentito alle imprese nazionali di mostrare grande resilienza di fronte alle sfide poste dai colossi internazionali - con capacità produttive enormemente più elevate - e ai cambiamenti del mercato legati alle diverse modalità di utilizzo dell'acciaio nei paesi ad economie avanzate rispetto alle economie emergenti;
per queste ragioni la siderurgia italiana mantiene un ruolo di primo piano non solo nel contesto economico nazionale ma anche in quello europeo e globale, essendo la seconda potenza produttiva a livello continentale dopo la Germania e la decima a livello mondiale.
l'Italia ha quattro siti siderurgici di rilevanza nazionale a Taranto, Piombino, Trieste e Terni, tutti coinvolti in opere di ristrutturazioni tecnologiche e industriali anche al fine della necessaria salvaguardia ambientale;
le gravi crisi esplose negli ultimi anni all'Ilva di Taranto, alla Lucchini di Piombino e all'Ast di Terni mettono in discussione la vitalità dell'intero settore della siderurgia italiana, esponendo l'intera economia italiana a un rischio di sistema di enorme portata che non sembrano essere prese nella giusta considerazione dal Governo;
gli operatori esteri detentori dei siti siderurgici sembrano più attenti ad operare per disimpegnarsi dagli investimenti intrapresi e i "casi" Ilva, Lucchini e Ast continuano ad essere trattati su tavoli separati, secondo una logica emergenziale che privilegia soluzioni di breve periodo e non tiene conto delle implicazioni sistemiche delle singole vertenze;
è necessario realizzare al più presto un piano strategico per la siderurgia, che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto, in un'ottica di maggiore competitività, ma anche per una specializzazione sugli acciai di qualità a beneficio di filiere ad alto valore aggiunto, come l'industria elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l'Italia è leader;
nel decreto cosiddetto liquità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), è stato esteso anche al settore siderurgico il Golden Power, il potere concesso al governo di bloccare eventuali scalate in settori strategici per l'economia, con l'obiettivo di garantire i livelli occupazionali e la produttività; tale potere è però cessato il 31 dicembre non essendo stato prorogato dal precedente governo;
il ministro dello Sviluppo economico insieme con il ministro del Lavoro, a seguito di un incontro con le rappresentanze sindacali dell'ex Ilva ha ricordato l'importanza del settore dell'acciaio in Italia e la necessità della tutela ambientale come uno dei capisaldi dell'azione di Governo affermando altresì quanto la siderurgia è strategica per il Paese,
impegna il Governo
a valutare la possibilità a prorogare il golden power per l'anno 2021 per il settore siderurgico.
Precluso
Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2021» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Mininno
Precluso
Al comma 1, lettera b) le parole: «entro il 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
Precluso
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 e delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per le domande dirette al conseguimento delle abilitazioni professionali presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la prova di controllo è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle medesime domande.
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
1. le parole: «presentate nel corso dell'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «o delle abilitazioni professionali, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020»;
2. le parole: «è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quella analoga per le abilitazioni professionali, è espletata entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, mentre per quelle presentate dal 1° maggio 2020 alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza è espletata entro un anno dalla data di presentazione delle stesse».
Precluso
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente comma:
6-ter. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole "comunque entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
Precluso
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-ter. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore».
Precluso
Dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
7-ter. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «dal 1° marzo 2019».
Precluso
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
Precluso
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Precluso
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Precluso
Al comma 13 dopo le parole: «mancato pagamento del canone alle scadenze» inserire le seguenti:«in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare».
Precluso
Al comma 13, sostituire le parole: «e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari » con le parole: «e ai provvedimenti di rilascio adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».
Precluso
Al comma 13, sostituire le parole: «ed abitati dal debitore e dai suoi familiari » con le seguenti:« ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile».
Precluso
Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo: «I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Precluso
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.»
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:
«13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili.»
Licheri, Santangelo, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Floridia, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Mollame, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santillo, Sileri, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
premesso che:
Il comma 19-bis dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
considerato che:
il decreto-legge 34 del 2020, all'articolo 119, ha elevato al 110 per cento le detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico (anche mediante demolizione e ricostruzione), nonché di adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici (c.d. Superbonus 110%);
la misura risulta riferita alle spese rimaste a carico del contribuente, sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il termine finale di validità del cd. «superbonus», inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
considerato inoltre che:
l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48% di nuovi cantieri e un aumento del 46% del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4% di nuovi cantieri e +160% del valore dei lavori);
il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;
la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di soft law dai soggetti preposti all'attuazione della misura;
la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cd. «superbonus 110%, unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura,
impegna il Governo:
a garantire, anche avvalendosi dei fondi del programma Next Generation EU (NGEU), le risorse economiche necessarie per prorogare sino al 31 dicembre 2023 il cd. «superbonus 110», al fine di sostenere il comparto dell'edilizia profondamente colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, generare ricadute positive di lungo termine sull'economia nazionale nel suo complesso.
Precluso
Il Senato
premesso che:
- i commi 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevedono la sospensione degli sfratti fino al 30 giugno 2021;
- l'emergenza sanitaria ha aggravato la precarietà abitativa di famiglie, a causa delle misure adottate per contrastare il Covid-19;
- nel 2019, secondo dati del Ministero dell'interno, sono state presentate oltre 100.000 richieste di esecuzione azioni di rilascio, di cui 25.000 eseguite con la forza pubblica;
- nel corso del 2020 circa 600.000 famiglie hanno richiesto contributi affitto. I fondi stanziati o anticipati dal Governo e dal Parlamento in relazione ai contributi affitto e morosità incolpevole, pari a oltre 270 milioni di euro, non risultano essere stati in gran parte erogati, talvolta con importi minimi e a distanza di mesi;
- tali interventi non hanno dunque impedito le circa 38.000 sentenze di sfratto emesse nel corso del 2020;
- sono ancora 650.000 le famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso alle case popolari;
- la pandemia è molto lontana dall'essere debellata e l'emergenza sanitaria non accenna a diminuire significativamente nonostante le misure adottate fino ad oggi. In tal senso, vanno tenuti in debito conto anche gli eventuali effetti sui contagi qualora si prevedesse una fine anticipata della sospensione delle azioni di rilascio, con decine di migliaia di sfratti in esecuzione;
- si segnala inoltre come molte delle amministrazioni comunali non siano in grado di fornire alcuna assistenza alle famiglie eventualmente oggetto di sfratto, che rimarrebbero prive di un passaggio da casa a casa;
- risulta necessario, dunque, attivare azioni strutturali che affrontino in modo strategico la questione abitativa, anche attraverso il ricorso alla sospensione delle azioni di rilascio;
impegna il governo:
ad affrontare la questione sfratti e più in generale la questione abitativa nel nostro Paese attraverso:
a) il mantenimento della sospensione delle azioni di rilascio al 30 giugno 2021, indipendentemente dalla data di convalida di sfratto in quanto l'emergenza sanitaria non accenna a ridursi, anzi da più parti si prevede una terza ondata di contagi causata dalle varianti del Covid-19;
b) La previsione che nell'ambito del Recovery Plan venga inserito un apposito capitolo, dotato di adeguata dotazione finanziaria, con la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e, in secondo luogo, di alloggi sociali a canone sostenibile, senza consumo di suolo, attraverso il recupero degli immobili inutilizzati e in degrado. Un elemento che rientra a pieno titolo sia nell'ambito sia della coesione sociale che della progettazione di città green per una elevata qualità della vita nelle città e nelle sue periferie, consentendo ai comuni di affrontare in maniera adeguata non solo l'emergenza sfratti ma anche più complessivamente i segmenti del disagio abitativo, con l'obiettivo di raggiungere la media europea di alloggi sociali;
c) la previsione di ristori e rimborsi dell'Imu 2020, nonché l'esenzione dell'Imu relativa al primo semestre del 2021, per i proprietari di immobili oggetto della sospensione delle azioni di rilascio;
d) l'attivazione immediata di un tavolo nazionale che veda la presenza dei Ministeri competenti, della Conferenza delle regioni, dell'Anci, dei sindacati inquilini e di Federcasa, al fine di definire il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica con tempi certi di attuazione e, nell'immediato, le iniziative nazionali e locali di gestione degli sfratti, attraverso la graduazione degli sfratti e una riduzione dei tempi di erogazione dei contributi affitto, nonchè lo snellimento delle modalità di presentazione delle richieste.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,
premesso che:
l'articolo 13 reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
in data 27 marzo 2018 l'IVASS ha emanato il regolamento n.37 recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'art.132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto individuare gli ulteriori dispositivi idonei all'applicazione degli sconti obbligatori, non risulta ancora emanato;
considerato che:
tale ritardo rischia di recare un danno ingente ai consumatori del settore delle assicurazioni;
l'eliminazione all'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, del termine «portabili» assumerebbe una funzione di stabilizzazione dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati anche "scatole nere", predisposti sulle autovetture, al fine di ottenere lo sconto assicurativo previsto dall'articolato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di eliminare le parole "e portabili".
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
al fine di migliorare e snellire i procedimenti burocratici e agevolare quanto determinato dal legislatore con l'introduzione del SismaBonus, con il quale si sono introdotte le linee guida necessarie a seguito delle intervenute disposizioni regionali in materia edilizia, nonché alle disposizioni legislative nazionali e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili;
la fruizione dei benefici dell'agevolazione, atteso che l'asseverazione di cui al comma 2 del D.M. 58/2017, attestante la classe di rischio prima e dopo l'intervento, nella nuova formulazione dell'articolo 3, c. 3, del D.M. n. 58 del 2017 possa intervenire, nell'ipotesi di titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire, fino a prima dell'inizio dei lavori. Al riguardo, non può non evidenziarsi che le ragioni al diniego all'agevolazione chiarite con quanto illustrato con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019, e 19/E dell'8 luglio 2020, scaturenti da un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, deve essere rivisto alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, c. 3, del D.M. n. 58 del 2017, che nell'ipotesi del permesso di costruire consente il deposito dell'asseverazione di cui al comma 2 del D.M. 58/2017 entro il più ampio termine dell'inizio dei lavori;
è opportuno evidenziare che nella predetta prassi dell'Agenzia delle Entrate viene fatto riferimento generico al "titolo abilitativo" senza operare una distinzione tra la "Scia" e il "Permesso di Costruire" in quanto erroneamente ritenuto non rilevante a fini della tempestività dell'asseverazione dal quale, conseguentemente, discende la possibilità o meno di fruire dell'agevolazione in questione;
come correttamente esplicitato nella risposta all'interpello 295 dell'1/09/2020, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, all'articolo 3, comma 3 del citato D.M. n. 58 del 2017, viene asserito che «Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»;
in raffronto alla precedente formulazione, la versione vigente fa espresso riferimento, oltre che alla "SCIA", anche al "permesso di costruire" prevendendo per tale ipotesi quale termine ultimo per il deposito del progetto di riduzione del rischio sismico e dell'asseverazione, l'inizio dei lavori.
impegna il Governo:
affinché nelle more dell'adozione del decreto di cui in premessa e per tutto quanto sopra esposto per tutti i procedimenti di permessi di costruire avviati successivamente al 1° maggio 2019 -data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3- e che risultano rilasciati successivamente al 16 gennaio 2020 -data di entrata in vigore del D.M. 9 febbraio 2020 n.24 , si applicano le norme transitorie che prevedono si possa integrare il titolo edilizio anche in corso di formazione con la Asseverazione di cui al All. B al D.M 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i. entro la data di avvio dei lavori, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari. La suddetta Asseverazione deve espressamente riportare il riferimento di Deposito/Autorizzazione al Genio Civile, come da modello All. B al D.M 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i."
Vitali, Pagano, Fazzone, Rizzotti
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
i commi 13 e 14 dell'articolo 13 del decreto legge in oggetto, prorogano, rispettivamente, fino al 30 giugno 2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di limitare la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ai soli provvedimenti che riguardino l'abitazione principale del conduttore adottati in data successiva all'insorgere dell'emergenza e di riconoscere ai proprietari di tali immobili un contributo a fondo perduto da calcolare nella misura di almeno il 60% del canone e degli oneri accessori.
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (AS 2101),
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche;
considerato che:
il comma 39 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, indica i termini perentori entro cui il Comune, beneficiario del contributo per l'anno 2019 di cui al comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle relative opere pubbliche, pena la perdita del finanziamento;
alla luce delle conseguenze derivanti dall'attuale crisi pandemica, che hanno comportato, fra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii., la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 (art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) di tutti i procedimenti amministrativi in essere a tale data, si rende necessario prorogare i suddetti termini al fine di preservare l'utilizzo dei finanziamenti pubblici già stanziati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre, nei prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziari, una proroga dei termini di cui al comma 39 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
a seguito della negativa sperimentazione, relativa al riparto dei contributi con le modalità del Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al DPR 146/17, applicata nei cinque anni 2016/17/18/19/20, che ha comportato una ripartizione troppo sperequata in favore delle note cento emittenti televisive in graduatoria, le quali hanno beneficiato dell'80% del fondo, causando oltre 1500 licenziamenti in tre anni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di aumentare i contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario.
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».
1-ter. All'articolo 1, comma 955, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e dopo le parole: «23 giugno 2016» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2021, agli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici».
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: «all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2021».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «all'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020 e 2021».
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° giugno 2021».
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: primo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.
Precluso
Al sesto comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: primo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 1° luglio 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023».
Mininno, Angrisani, Granato, Ortis, Giannuzzi, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
Briziarelli, Arrigoni, Testor, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, Atto Senato 2101,
premesso che:
l'art. 1, comma 317 della legge di bilancio 2019 nell'autorizzare il MATTM all'assunzione di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022, ha disposto la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale;
il Ministero dell'ambiente si avvale, per numerose attività di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico ed operativo, della Sogesid S.p.A., a capitale statale, attraverso la stipula di numerose convenzioni;
l'attuale situazione del Ministero dell'Ambiente vede le procedure concorsuali per l'ampliamento dell'organico bloccate, già prima della pandemia, e ulteriormente condizionate da questa, ma si trova a dover affrontare impegni sempre più onerosi anche per far fronte ai ritardi accumulati nelle di procedure e attività del dicastero, per i quali è necessario personale già formato, specializzato e operativo come quello Sogesid;
la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente in Ministero per la Transizione Ecologica prevede l'acquisizione di ulteriori competenze e quindi di un incremento delle attività e quindi la necessità di avere a disposizione personale formato e qualificato;
in una visione d'insieme del Paese in cui la pandemia ha creato una situazione occupazionale generale drammatica e precaria, è opportuno limitare quanto possibile di mettere a rischio il contratto di numerosissimi lavoratori SOGESID;
impegna il Governo:
a prorogare di almeno ulteriori 2 anni i termini per la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,» sono inserite le seguenti: «o cinque anni nel caso di impianti natatori,».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
« Art. 17-bis.1
(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione - terremoto di Ischia del 2017)
1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera i-ter) è sostituita con la seguente:
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile.
b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2021";
2) al comma 4, le parole "dal 2018 al 2020 dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2021 dei mutui";
3) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2021"
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";
2) le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022".
d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
2) le parole "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022".
e) All'articolo 35, comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in € 1.330.000,00 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in € 810.000,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-quinquies
(Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».
3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 luglio 2022».
4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le risorse assegnate e non utilizzate di cui al comma 1, lettera a), possono essere spese fino a settembre 2021».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: povertà educativa inserire le seguenti: e risorse centri estivi.
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «all'allegato 1» aggiungere le seguenti: «, nonché quelli decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 1° marzo 2021.».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Precluso
All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
Precluso
All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 6-bis, comma 10, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di nove mesi».
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti:31 maggio 2021.
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti:31 marzo 2021
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in tre rate nei tre mesi successivi al termine del periodo di sospensione.
Precluso
Al comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro il mese successivo con le seguenti:entro i tre mesi successivi.
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché quello di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. Per il medesimo periodo è altresì prorogato al 15 maggio il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022".
4-ter. All'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Limitatamente all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente all'anno 2021"»
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022".»
Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Mallegni, Pichetto Fratin
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018,n.145 stabilisce che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento;
tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale;
visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sarebbe opportuno prorogare tale regime fiscale agevolato al fine di salvaguardare il mercato immobiliare dalla crisi economico-finanziaria a cui stiamo assistendo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare per tutto l'anno 2021 il regime della cedolare secca per le locazioni commerciali.
Mallegni, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 aprile 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi;
considerato il perdurare della crisi economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di differire almeno fino al 30 giugno 2021 il suddetto termine.
Mallegni, Vitali, Pagano, Fazzone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 181 del decreto-legge 34/ 2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha esonerato dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap);
considerato il perdurare della crisi economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare almeno fino al 31 ottobre 2021 l'esonero dal pagamento delle imposte TOSAP e COSAP.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 13-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
l'articolo 13-septies del citato decreto legge 137/2020, proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari, considerato il perdurare della crisi;
considerato il perdurare della crisi economica che stanno attraversando i suddetti soggetti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente: il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il 2020 dai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonché il termine per il pagamento della prima rata o unica rata delle imposte sui redditi e dell'IRAP; il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 28 del 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, e successive modifiche e integrazioni, introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
il comma 5 del citato articolo 28 specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio;
considerata la crisi economica che ha interessato, in particolare, le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad assicurare che il suddetto credito d'imposta relativo ai canoni previsti dai contratti di locazione degli immobili aziendali e dai contratti di affitto d'azienda, sia usufruibile anche nei casi in cui a causa della difficile congiuntura economica - le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali paghino il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti.
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183,
premesso che:
l'articolo 25 del decreto legge 34/2020 - c.d. decreto Rilancio -, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
visto il protrarsi delle chiusure forzate, occorre sostenere maggiormente i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19",
impegna il Governo,
a valutare la possibilità di sospendere i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, in favore dei soggetti indicati in premessa, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell'anno 2020 superiore a un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
Bernini, Vitali, Pagano, Fazzone, Schifani, Ferro, Pichetto Fratin
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge n.183 del 2020,
premesso che:
il decreto legge 30 gennaio 2021, n.7 è intervenuto sulla disciplina riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 stabilendo che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
tale termine visto ancora il perdurarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non risulta in grado di consentire alle imprese di adempiere correttamente al versamento di tali importi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere la proroga al 30 settembre 2021 del termine iniziale della notifica delle cartelle esattoriali, nonché la proroga del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione
Allegato B
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fantetti nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2101
Presidente, colleghi, nel confermare la fiducia al Governo Draghi sul provvedimento oggi in esame non possiamo che meramente ratificare l'operato della Camera dei deputati.
Ovviamente conosciamo tutti le circostanze che hanno tenuto ferme le Camere per quindici giorni e conseguentemente i tempi strettissimi della situazione contingente: tuttavia non possiamo sottacere del vulnus democratico inflitto al nostro sistema bicamerale perfetto, specie in casi - come questo - di un provvedimento complesso, ricco di numerosissimi interventi che coprono svariati settori (SSN, AIFA, MIUR, cinema, radio, spettacoli dal vivo, turismo, settore portuale, terzo settore, lavori gravosi e/o socialmente utili, aerospazio, ecc); norme che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, come quella che prevede la proroga del mercato tutelato della fornitura di gas e luce per i consumatori fino a fine 2022: una questione delicata che mai come ora incide su un bilancio familiare, nell'ottica di un passaggio al mercato libero che va affrontato con attenzione, senza danno o svantaggi per gli utenti.
Tra le altre misure più rilevanti, per sostenere il comparto agricoltura vengono prorogati al 2022 gli incentivi alle aziende agricole che producono energia elettrica sfruttando il biogas.
Nel settore ambientale vengono rinviati i termini per la realizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari, ritenendosi che una decisione così importante non possa prescindere da un sereno confronto con i territori; viene inoltre prorogato il divieto di trivellazioni fino a fine settembre in attesa nelle more dell'adozione del Piano energetico nazionale per la transizione energetica che possa dare una alternativa sostenibile alle aree interessate.
Vengono spostati a fine marzo 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati al Covid e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro fine 2020.
Non sono state dimenticate le zone terremotate, con l'estensione fino a fine 2021 delle agevolazioni sulle bollette dei titolari di immobili inagibili per il terremoto del Centro Italia e l'estensione della loro rateizzazione da trentasei a centoventi mesi relativamente alle soluzioni abitative in emergenza; inoltre, fino al termine della ricostruzione pubblica, nelle aree del terremoto del Centro Italia le stazioni appaltanti procederanno all'affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture e dei servizi di ingegneria e architettura fino a 150.000 euro per consentire una ricostruzione più celere sburocratizzando i vari passaggi.
Più in generale, viene assicurata a tutti i Comuni la possibilità di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, oltre a prevedere un forte sviluppo della banda ultralarga per scuole e ospedali.
Sono previste assunzioni al MEF per efficientare gli uffici che si occuperanno del recovery fund, e bandi di concorsi specifici per rafforzare la funzione della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura di Stato.
Per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, viene opportunamente prorogata la convenzione del MAECI/ICE con INVITALIA per attivare i fondi del Piano straordinario "made in Italy".
Interessante, per gli italiani all'estero, il differimento al 30 giugno 2021 il termine ultimo, scaduto il 30 gennaio 2020, per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno recante le modalità attuative di utilizzo del Fondo di 1 milione di euro per l'introduzione in via sperimentale del voto elettronico per le elezioni europee, le elezioni politiche e per i referendum.
Così come la proroga fino al 31/12/2022 per il rilascio da parte della rete MAECI delle credenziali di accesso/identificazione mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e/o CIE (carta d' identità elettronica) dei sei milioni di italiani all'estero: ad oggi sono solo circa 8.000 e solo l'1 per cento degli utenti registrati al portale "FAST-IT" ha finora utilizzato la possibilità di accedervi tramite SPID.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Botto, Cario, Catalfo, Cattaneo, Cerno, Dal Mas, De Poli, Dessì, Di Marzio, Durnwalder, Errani, Faraone, Galliani, Merlo, Montevecchi, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre e Vanin.
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Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Casini, Castiello, Comincini, Giannuzzi, Mininno, Quagliariello, Romani e Romano.
Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Gruppo parlamentare Europeisti - MAIE -Centro Democratico ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto all'integrazione del proprio Ufficio di Presidenza.
Sono risultati eletti:
Vice Presidenti: senatori Saverio De Bonis e Gregorio De Falco
Tesoriere: senatore Maurizio Buccarella
Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
Il senatore Dessì ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Rizzotti Maria, Masini Barbara, Giro Francesco Maria, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Mallegni Massimo, Pichetto Fratin Gilberto, Barboni Antonio, Serafini Giancarlo, De Poli Antonio, Saccone Antonio
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (2102)
(presentato in data 17/02/2021);
senatrice Borgonzoni Lucia
Disposizioni sulla concessione in uso per finalità di valorizzazione dei beni culturali appartenenti al demanio e patrimonio dello Stato in giacenza nei depositi (2103)
(presentato in data 17/02/2021);
senatore Ciampolillo Lello
Disposizione per il divieto della sperimentazione animale (2104)
(presentato in data 17/02/2021);
senatori Accoto Rossella, Pesco Daniele
Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di sistema contributivo previdenziale (2105)
(presentato in data 22/02/2021);
senatore Gasparri Maurizio
Ripristino della festa nazionale del 4 novembre (2106)
(presentato in data 23/02/2021);
senatori D'Arienzo Vincenzo, Verducci Francesco, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Iori Vanna, Giacobbe Francesco, Boldrini Paola, Rossomando Anna, Fedeli Valeria, Manca Daniele, Ferrazzi Andrea, Taricco Mino, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno
Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (2107)
(presentato in data 25/02/2021);
senatori Pavanelli Emma, L'Abbate Patty, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta, Piarulli Angela Anna Bruna, Mautone Raffaele, Di Girolamo Gabriella, Romano Iunio Valerio, Mantovani Maria Laura, Russo Loredana, Romagnoli Sergio, Puglia Sergio, De Lucia Danila, Donno Daniela, Taverna Paola
Istituzione dei "Boschi della Memoria" in onore delle vittime dell'epidemia da Covid-19 (2108)
(presentato in data 25/02/2021).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Zanda Luigi
Norme generali in materia di social media e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e di notizie ingannevoli (2049)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/02/2021);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Schifani Renato
Modifica all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, in materia di nomina a consigliere di Stato (2068)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Verducci Francesco ed altri
Disposizioni in materia di utilizzo doloso di spray urticanti o prodotti contenenti gas paralizzante (1917)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Donno Daniela ed altri
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti l'esenzione dal contributo unificato nei casi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (1976)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Pacifico Marinella
Norme in materia di pubblicazione di dati delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato (1998)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Modena Fiammetta, Sen. Gasparri Maurizio
Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati (2042)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Rauti Isabella ed altri
Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (2043)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Pichetto Fratin Gilberto ed altri
Modifiche all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di compensazione delle plusvalenze finanziarie (2002)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 25/02/2021);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Fedeli Valeria
Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo (2011)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2021);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Di Girolamo Gabriella
Disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale (2026)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/02/2021);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Urso Adolfo ed altri
Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo (2037)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/02/2021);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Ruotolo Sandro ed altri
Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali (2021)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 25/02/2021);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Pirro Elisa ed altri
Misure dirette alla incentivazione delle cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti (1990)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2021);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Quarto Ruggiero
Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio (2058)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2021);
Commissioni 1ª e 8ª riunite
Sen. Di Nicola Primo ed altri
Introduzione di una soglia massima di partecipazione azionaria in aziende editoriali, giornalistiche, televisive, radiofoniche o testate on line, da parte di soggetti operanti in modo prevalente in settori diversi da quello editoriale (1929)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 25/02/2021).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. La Russa Ignazio, Sen. Balboni Alberto
Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di esercizio del voto di fiducia da parte dei senatori a vita (2081)
(assegnato in data 25/02/2021);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-II: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (2044)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/02/2021);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Sen. Ferrara Gianluca
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (2065)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2021);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. de Bertoldi Andrea ed altri
Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale (2012)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/02/2021);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Russo Loredana
Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici (2020)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2021).
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 24 febbraio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 - la proposta di nomina della dottoressa Marta Donzelli a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 77) e le proposte di nomina della dottoressa Cristiana Capotondi (n. 78), della dottoressa Guendalina Ponti (n. 79) e del dottor Andrea Purgatori (n. 80) a componenti del Consiglio di amministrazione della medesima Fondazione.
Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 marzo 2021.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Astorre, D'Arienzo, Ferrazzi, Iori, Rojc, Pinotti, Giacobbe, Laus, Pittella, D'Alfonso, Stefano, Fedeli, Manca e Rossomando hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02284 del senatore Taricco.
Interrogazioni
DE BERTOLDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
nell'ultimo decennio, la rete carburanti a servizio della mobilità su gomma di persone e merci (composta da circa 23.000 impianti stradali e autostradali e dalle vendite del canale "extra rete" praticato dalle stesse compagnie petrolifere e dai nuovi fornitori di prodotti petroliferi) ha subìto una perdita di fatturato di circa il 18 per cento, equivalente a 5 milioni di tonnellate di consumi totali che equivalgono a più di sei miliardi di litri di carburante;
al riguardo, l'interrogante evidenzia come nel settore della distribuzione carburanti siano impiegati, tra gestori e addetti, circa 100.000 operatori, ed inoltre come, a differenza del 2010, in cui il canale extra rete vendeva il 26 per cento del totale (la rete erogava il restante 74 per cento), nel 2019, il medesimo canale distribuisse oltre il 41 per cento del totale, lasciando alla rete il restante 59 per cento di vendita;
negli ultimi anni si è verificato, un profondo cambiamento nella fornitura dei prodotti petroliferi (fino a quindici anni fa era praticato da sei o sette compagnie petrolifere, mentre attualmente è composto da più di 200 nuovi soggetti non produttori) le cui conseguenze hanno determinato la mancata ristrutturazione della rete, lo stoccaggio del prodotto in luoghi non sicuri e non controllati e soprattutto il diffondersi di quote di illegalità stimate ormai tra il 30 e il 40 per cento;
nell'ultimo decennio, le condizioni complessive dell'intera rete autostradale nazionale hanno subìto, fra l'altro, un significativo peggioramento, considerato che: se nel 2006 la rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali erogava ancora 3.152.400 tonnellate di prodotto (pari all'8,12 per cento del totale ed equivalente a circa 4 miliardi di litri), nel 2019 ha invece distribuito 1.174.000 tonnellate di prodotto (pari al 5 per cento del totale ed equivalenti a circa 1,5 miliardi di litri), con una perdita di erogazione superiore al 60 per cento; inoltre le 430 aree di servizio che dodici anni fa distribuivano mediamente circa 10 milioni di litri all'anno, nel 2019 hanno registrato una perdita media pro capite a circa 2.700.000 litri (con l'impiego, però, di circa 6.000 addetti, necessario per consentire l'apertura per l'intera giornata);
le criticità esposte, a giudizio dell'interrogante, riguardano principalmente le società petrolifere e le rispettive concessionarie autostradali, in relazione a un evidente abuso di una posizione dominante sul mercato (da parte delle medesime compagnie petrolifere) spesso in commistione con la posizione dei concessionari, le cui responsabilità emergono anche a livello legislativo, in relazione ai disciplinari di gara (sottoscritti dalle società petrolifere ed in seguito prescritti ai gestori) ed evidenziano come il gestore titolare di licenza attualmente non operi più al servizio degli utenti della mobilità su gomma, cosa che dimostra una palese inefficienza di tali soggetti, operanti peraltro su aree di servizio demaniali;
tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, evidenziano un quadro complessivo grave e preoccupante, che configura un processo di liberalizzazione del mercato (a partire dalla fine degli anni '90) incompiuto e nella sostanza inefficiente, reso sterile a causa di una politica fortemente oligopolistica delle compagnie petrolifere e dei concessionari autostradali, che hanno di fatto annullato i criteri che rendevano la distribuzione dei carburanti un servizio pubblico, una situazione inasprita, peraltro, da costi ampiamente ingiustificati e non proporzionati, nonché dalla mancata osservanza delle vigenti disposizioni a tutela del consumatore finale,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se condividano le criticità richiamate e in caso affermativo, quali iniziative urgenti e necessarie intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di:
a) separare la distribuzione dalla "produzione o fornitura" del prodotto, al fine di garantire la concorrenza tra i produttori per il prezzo d'acquisto all'ingrosso (prezzo extrarete), che rappresenti anche il prezzo base accessibile di diritto al gestore titolare di licenza e consentire, al contempo, uniformità al prezzo d'acquisto accessibile a tutta la rete distribuzione carburanti;
b) rendere impraticabile l'abuso della posizione dominante da parte delle compagnie petrolifere, dei proprietari degli impianti e dei concessionari autostradali, rendendo nulli i contratti di comodato gratuito, sostituendoli da contratti di affitto dell'impianto protetti, in grado di evitare (al servizio pubblico) costi ingiustificati o non proporzionati, che graverebbero sull'utente finale;
c) restituire una dignità giuridica ed imprenditoriale al gestore titolare di licenza, al fine di stabilire con chiarezza il quadro degli investimenti di ammodernamento e delle manutenzioni, anche attraverso l'istituzione di una carta dei diritti-doveri per l'accesso alla licenza.
(3-02292)
DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
con decreto del 23 novembre 2020 n. 169 del Ministro in indirizzo, è stato emanato il nuovo "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli IMEL e degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti";
a decorrere dal 30 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto, sono stati abrogati i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e 30 dicembre 1998, n. 516;
l'articolo 23, comma 2, del citato decreto detta disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti, stabilendo che: "la valutazione da effettuare in occasione della nomina è condotta, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7";
al riguardo, l'interrogante evidenzia che al testo originario non sono state, tuttavia, apportate le necessarie modifiche, al fine di rendere effettivo il principio di proporzionalità, soprattutto relativamente alle banche minori, nonostante in sede di consultazione fosse stata rimarcata l'opportunità che la regolamentazione fosse ispirata proprio ad una maggiore proporzionalità, conformemente al dettato normativo dell'articolo 26, comma 3, del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) che proprio a tale principio fa espresso riferimento (auspicando, nel complesso, l'introduzione di una disciplina differenziata o quanto meno "alleggerita" per le banche diverse da quelle significative);
le nuove disposizioni, inoltre, si applicano alle nomine successive al 30 dicembre 2020 e per le banche di minore dimensione e complessità operativa uno speciale regime è previsto soltanto in via transitoria per il primo rinnovo, tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021, non applicandosi alcune disposizioni in materia di indipendenza degli amministratori;
tali fattispecie, particolarmente restrittive, non tengono conto, a parere dell'interrogante, del principio di proporzionalità in quanto impongono (anche alle banche di minore dimensione o complessità operativa) di ricercare ogni tre mandati nuovi candidati indipendenti, senza considerare le oggettive difficoltà che tale categoria di intermediari incontra (in considerazione sia del minor numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sia per la maggiore difficoltà nell'individuare candidati con competenze ed esperienze in linea con i requisiti richiesti) vista peraltro anche la disciplina sul cosiddetto "divieto di interlocking" (articolo 36 della legge n. 214 del 2011) che impone il divieto di assumere o esercitare cariche in altre banche, assicurazioni o società finanziarie, ponendo quindi il problema di come "attrarre" e "mantenere" esponenti (anche indipendenti);
risulta di tutta evidenza, alla luce del decreto ministeriale richiamato (il quale impone, fra l'altro, requisiti particolarmente stringenti specie per gli amministratori esecutivi relativamente alla professionalità) come sia indubbiamente assai arduo riuscire a soddisfare le nuove regole di composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo delle banche;
i nuovi requisiti non considerano infatti, la natura del sistema bancario italiano, che non è affatto omogeneo e che, oltre a grandi gruppi bancari, è formato da banche medie, piccole e piccolissime, che possono essere società per azioni, popolari e del territorio o di credito cooperativo e che rappresentano una quota importante di mercato;
al riguardo l'interrogante evidenzia altresì che un conto è amministrare una multinazionale del credito con sedi e filiali in ogni parte del mondo (e che oltre a gestire il risparmio svolge importanti attività finanziarie) altro è amministrare una piccola banca del territorio inserita in una determinata comunità e che trae dall'imprenditoria di quel territorio la propria clientela principale;
i nuovi requisiti, in relazione a quanto esposto, porterebbero pertanto ad escludere (non senza danni operativi e reputazionali per le rispettive banche) molti soggetti, quali imprenditori o artigiani che operano nelle rispettive comunità e che, pur avendo un'indiscussa professionalità ed esperienza conquistate sul campo (e nel tempo grazie al rapporto con l'imprenditoria locale) potrebbero non rientrare negli schemi dalla nuova normativa che, interamente focalizzata sulle competenze bancarie, trascura il principio della necessità di diversificare le competenze stesse degli amministratori ai fini di una composizione quali-quantitativa ottimale, soprattutto in banche che hanno nel sostegno all'economia reale e nel localismo la propria mission;
nella composizione di un consiglio di amministrazione di una banca non si rilevano soltanto le competenze bancarie e finanziarie, ma anche i fini statutari che ogni tipologia di intermediario persegue e che presuppongono una diversificazione delle competenze degli amministratori, in virtù della specifica caratterizzazione dell'oggetto sociale, e non solo di dimensione e complessità, in linea peraltro con quanto previsto dalla CRD IV e dalla circolare 285 della Banca d'Italia; senza distinguere in alcun modo né fra banche significative e banche less significant e minori, né con riguardo alla peculiarità degli obiettivi cui è precipuamente orientata (per storia e per statuto) l'attività delle banche cooperative e del territorio, la biodiversità bancaria è necessaria non tanto per la solidità del sistema creditizio, ma anche e soprattutto per quella economica, che non viene considerata e valorizzata, ma evidentemente ostacolata;
i nuovi requisiti paradossalmente potrebbero infatti ostacolare anziché agevolare il rinnovamento degli organi sociali, rendendo oltremodo arduo raggiungere l'auspicata diversificazione in termini di competenze, professionalità ed età anagrafica,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se condivida le criticità richiamate e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di emanare in tempi rapidi, per la prossima stagione assembleare degli istituti di credito, le misure volte a modificare il decreto ministeriale n. 169 del 2020 esposto, al fine di graduare i requisiti degli esponenti bancari, in particolare quelli di professionalità, al principio di proporzionalità così come previsto anche dalla norma primaria, di cui all'articolo 26 del Testo unico bancario.
(3-02293)
CASTELLONE, PIRRO, MARINELLO, ENDRIZZI, PISANI Giuseppe, MAUTONE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
come emerso dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi n. 2 dell'8 gennaio 2021, "la data del Concorso per l'ammissione ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale del triennio 2020/2023, già fissata per il 28 gennaio 2021, è stata annullata";
il rinvio rappresenta solo una delle criticità che gli aspiranti medici di Medicina generale stanno affrontando in questi anni, unitamente all'assenza di un core curriculum studiorum su base nazionale, nonché degli adeguati riconoscimenti retributivi e delle tutele connessi ad un contratto di formazione o di formazione-lavoro;
considerato che:
il Servizio sanitario nazionale sta affrontando una situazione di grave carenza di personale medico, in particolare nell'ambito della medicina generale e delle cure primarie, emersa in maniera tangibile, e con gravi danni per la salute pubblica, nel corso della pandemia da SARS-COV-2, quale risultato dei tagli e delle inefficienze del sistema di formazione per i medici di Medicina generale;
ad oggi non è possibile prevedere un periodo di fine emergenza sanitaria;
il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria 2020 si è svolto, in data 22 settembre 2020, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contagio da COVID-19;
l'inizio del corso di formazione specifica in Medicina generale ha subito già notevoli ritardi, in particolare per il triennio 2019/2022, le cui attività sono iniziate a settembre 2020, e per il triennio 2020/2023, la cui prova è ancora da svolgersi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano rendere note, quanto prima, la data e le modalità di svolgimento della prova d'accesso ai corsi di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2020-2023 e le tempistiche di inizio delle attività del corso;
se si intenda recuperare l'anno di formazione perso a causa dei suddetti ritardi e adeguare il numero di borse al fabbisogno territoriale di medici di Medicina generale con uno stanziamento ulteriore di risorse;
se, altresì, si intenda provvedere al riordino della Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie in Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consenta l'esercizio dell'attività professionale di medico di Medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, allineando l'Italia al resto d'Europa.
(3-02294)
CORRADO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che negli ultimi quarant'anni il patrimonio culturale della cittadina di Arienzo (Caserta) è stato colpito con particolare crudezza e intensità dal fenomeno dei furti d'arte: dipinti, sculture, marmi scolpiti e intarsiati, arredi liturgici, lavori di cesello e intaglio, elementi decorativi di fontane, manufatti d'arte applicata e oggetti di oreficeria sono stati sottratti in più occasioni dalle chiese e dai compendi conventuali di Ave Gratia Plena, Sant'Agostino, Santa Maria del Carmine (detta di San Sebastiano) e San Filippo Neri, di proprietà esclusiva del Comune;
considerato che:
a distanza di anni da quelle eclatanti spoliazioni, avvenute in particolare durante lavori pubblici di recupero e ristrutturazione dei suddetti complessi, la comunità locale non ha più notizie delle opere rubate. Ignora, ad esempio, quante siano state le sottrazioni nel tempo, le denunce effettuate dalle autorità locali, le istruzioni delle pratiche di furti;
disconosce se le informazioni sui singoli manufatti d'arte, corredate di fotografie, siano state registrate nei database del comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale e delle polizie internazionali specializzate, come pure se s'intenda dar corso a nuove verifiche e riscontri approfonditi tra i beni trafugati e quelli ancora esistenti, avvalendosi della documentazione iconografica conservata presso le fototeche della Direzione regionale Musei della Campania e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento o delle associazioni culturali del territorio;
la società civile di Arienzo ignora, inoltre, se gli uffici del Ministero abbiano sollecitato il Comune a provvedere alla catalogazione integrale dei beni culturali di sua proprietà, ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e se detta operazione sia stata compiuta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e sia in grado di dare risposte puntuali ai tanti interrogativi inevasi circa i beni culturali arienzani che in passato sono stati oggetto di trafugamento;
se non ritenga di assumere le iniziative di competenza, perché gli uffici preposti alla tutela promuovano una ricognizione fotografica integrale delle cose d'interesse culturale mobili o comunque facilmente asportabili ancora presenti nelle architetture sacre cittadine e in tutti gli edifici monumentali (siano essi di proprietà pubblica o privata, civile o ecclesiastica), revisionando, aggiornando e integrando le precedenti campagne fotografiche, per abbattere il rischio che altri pezzi del ricco patrimonio storico-artistico di Arienzo siano sottratti al pubblico godimento senza lasciare tracce utili alla loro identificazione e recupero.
(3-02295)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
LAFORGIA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
all'alba del 23 febbraio 2021, agenti di Polizia hanno effettuato a Trieste una perquisizione nella sede dell'associazione di volontariato "Linea d'Ombra ODV" (che si occupa di raccogliere fondi per sostenere le popolazioni migranti lungo la rotta balcanica), nonché nell'abitazione privata di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, e hanno sequestrato telefoni, libri contabili e altri materiali, con l'ipotesi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
come si apprende da una nota pubblicata dalla stessa organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019, Linea d'Ombra ODV dichiara il suo sconcerto "nel constatare che la solidarietà sia vista come un reato dalle forze dell'ordine", e perciò condanna "le azioni repressive nei confronti di chi è solidale", chiede "giustizia e rispetto di quei valori di libertà, dignità ed uguaglianza, scritti nella Costituzione, che invece lo Stato tende a dimenticare", nonché "la solidarietà di tutta la società civile, per tutte le persone attaccate perché solidali";
dal 2015 Lorena Fornasir, 68 anni, psicoterapeuta, e suo marito Gian Andrea Franchi, 84 anni, professore di filosofia in pensione, hanno creato, assieme ad altri volontari, un presidio all'esterno della stazione di Trieste per offrire prima assistenza ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica, e dal 29 gennaio al 3 febbraio 2021, Linea d'Ombra ODV è tornata con suoi attivisti in Bosnia, dopo quasi un anno per offrire assistenza;
la rotta balcanica, che si snoda, da Sud verso Nord, dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia all'Italia, come è stato documentato da diversi fonti e dai media italiani ed europei, è percorsa ancora oggi da migliaia di migranti che stazionano al freddo, tra la neve e il gelo, nella speranza di varcare il confine europeo e di non essere respinti con violenza feroce, come testimoniato da inchieste giornalistiche, in contrasto con il diritto europeo e internazionale. Appare, quindi, intollerabile, a giudizio dell'interrogante, la catastrofe umanitaria che si sta consumando in Bosnia, per le condizioni drammatiche a cui è esposta la vita di migranti e rifugiati lungo la rotta balcanica;
nel pieno rispetto e nell'assoluta fiducia del lavoro della magistratura nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Trieste sul traffico di clandestini lungo la rotta balcanica, a giudizio dell'interrogante, è altresì doveroso esprimere solidarietà ai due volontari di Linea d'Ombra ODV indagati, poiché l'associazione si è distinta sempre per attività trasparenti improntate ad un prezioso spirito umanitario, di accoglienza e assistenza per i richiedenti asilo e i migranti della rotta balcanica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quale sia la sua valutazione, per le sue competenze e nel doveroso rispetto del lavoro della magistratura, affinché sia salvaguardata una sana iniziativa di solidarietà a tutela dei diritti umani dei migranti sulla rotta balcanica.
(3-02296)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BARBARO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
all'interrogante risulta, per averlo appreso dagli organi di informazione, che la storica sartoria teatrale Canzanella sia sottoposta alla procedura di sfratto da parte del Comune di Napoli; l'ente comunale aspira, infatti, alla riconsegna dei locali occupati dalla sartoria e che furono già concessi dall'amministrazione per la realizzazione del "Museo Permanente del Costume Storico" diretto dalla "Associazione artistica culturale A.A.C.39";
si tratta di un'attività di eccellenza unica, conosciuta a livello mondiale, e che custodisce un immenso e pregevolissimo patrimonio sartoriale, con oltre 15.000 costumi scenici indossati da artisti, anche di fama internazionale, durante le rappresentazioni teatrali e cinematografiche; tale patrimonio culturale è conservato presso la sede concessa nella struttura monumentale di Sant'Eligio, peraltro in un contesto urbanistico ed edilizio lasciato, per anni, all'incuria e alla malversazione da parte del Comune di Napoli; incredibilmente, senza nessuna sensibilità, né per il patrimonio custodito, né per la crisi del comparto teatrale, che patisce gli effetti dei provvedimenti normativi di contrasto alla pandemia da coronavirus, oggi l'amministrazione comunale del capoluogo regionale campano ha intrapreso l'azione per il rilascio del bene immobile affidato, con il rischio di dissipare e disperdere l'immensa quantità di costumi e accessori detenuti, fra cui gli abiti di scena delle compagnie di Edoardo De Filippo e del Teatro San Carlo, o di opere cinematografiche di grande notorietà;
la sartoria teatrale Canzanella ha prodotto costumi iconici, come l'abito bianco indossato da Claudia Cardinale nella scena del ballo ne "Il Gattopardo" di Luchino Visconti del 1963, quelli di Sophia Loren ne "Il Viaggio", ultima regia di Vittorio De Sica del 1974, o finanche i vestiti scenici di Audrey Hepburn in "Vacanze Romane", pellicola del 1953 di William Wyler pluripremiata a livello internazionale; a parere dell'interrogante è dovere delle Istituzioni preservare, tutelare e proteggere il patrimonio della sartoria Canzanella, quale testimonianza formidabile di arte e di cultura,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto appreso dagli organi di informazione rispetto all'azione di rilascio e riconsegna dei locali siti in piazza Sant'Eligio 7 da parte del Comune di Napoli nei confronti della sartoria teatrale Canzanella e dell'Associazione artistica culturale A.A.C.39;
se, comunque, il Ministro in indirizzo intenda salvaguardare il patrimonio artistico conservato dalla sartoria teatrale Canzanella e dall'Associazione artistica culturale A.A.C.39, attraverso una efficiente opera di catalogazione e custodia, anche al fine di incentivare le attività del "Museo Permanente del Costume Storico", rinnovandone la caratteristica di polo museale attrattivo per la fruibilità degli utenti.
(4-04955)
GARAVINI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il decreto ministeriale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 ha stabilito le modalità di erogazione dei voucher per l'internazionalizzazione rivolti alle micro e piccole imprese (MPI) manifatturiere che intendono consolidare o espandere le propria attività sui mercati esteri. Tali voucher, come disposto dal decreto, finanziano le spese sostenute dalle MPI manifatturiere per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM), iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli affari esteri, che vantano competenze digitali e che offrono una consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti di imprese;
l'articolo 7 del citato decreto ha previsto la creazione di un apposito elenco speciale dove possono iscriversi i TEM e le società TEM aventi partita IVA attiva da almeno 2 anni, ed ha altresì esplicitato i requisiti specifici che gli stessi devono possedere ai fini dell'iscrizione;
in particolare, al comma 2, viene precisato che, per essere iscritti nel suddetto elenco, è necessario che gli aspiranti TEM abbiano maturato una significativa esperienza in diversi ambiti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la progettazione e l'organizzazione della rete di distribuzione di prodotti e servizi in nuovi mercati esteri, nonché l'implementazione di strumenti di logistica integrata per distribuzione e approvvigionamenti;
inoltre, gli aspiranti TEM devono dimostrare di essere in possesso di almeno due certificazioni sull'utilizzo di strumenti digitali di marketing rilasciate da società private, come Hubspot Academy, Facebook Bluprint, Google SkillShop, e Microsoft Advertising;
gli stessi, come stabilito dal comma 4, devono inoltre dimostrare di aver svolto con esito positivo almeno 5 progetti di supporto a processi d'internazionalizzazione d'impresa, tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco;
il medesimo articolo, al comma 6, prevede anche per le società TEM la possibilità di presentare domanda di iscrizione all'elenco purché, al momento della domanda, siano in possesso di una serie di requisiti, tra i quali avere sede legale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
dalle disposizioni citate appare evidente l'intento del Ministero di ammettere al finanziamento del voucher solo quelle aziende che utilizzeranno, nell'attività di consulenza, i TEM iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale;
nessuna disposizione, tuttavia, è stata inserita per aspiranti TEM italiani residenti all'estero, oppure per società costituite da italiani all'estero e con sede legale fuori dal territorio nazionale;
considerato che:
i TEM sono dei consulenti aziendali con spiccata specializzazione nei processi legati all'internazionalizzazione che, grazie anche alla loro esperienza sui mercati esteri, risultano in grado di supportare le micro e piccole imprese nelle attività legate non solo all'export, ma anche all'import;
ad oggi, a differenza di altre professioni, tale attività non presenta alcuna necessità di essere codificata, né dalla legislazione nazionale né da quella europea, soprattutto in ragione dell'eterogeneità dei professionisti che possono svolgerla: infatti, un TEM potrebbe essere un commercialista che ha maturato esperienze nel settore del commercio internazionale o che ha frequentato corsi di formazione continua in diritto commerciale internazionale, oppure un avvocato specializzato in diritto internazionale con esperienze maturate nella contrattazione europea o nei trattati di libero scambio, o ancora un imprenditore o un lavoratore autonomo che ha acquisito significative esperienze maturate in attività di import-export e che magari ha gestito procedure doganali per Paesi emergenti, oppure ha frequentato corsi di marketing digitale gratuiti scevri da necessità di accreditamento;
l'istituzione di tale elenco, pertanto, si andrebbe a sovrapporre alle molteplici professionalità già esistenti in Italia e all'estero, che sono di per sé già regolamentate da Ordini professionali, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della giustizia e non del Ministero degli affari esteri;
alcune associazioni, a tal proposito, hanno sollevato perplessità riguardo all'impossibilità, per le aziende che intendono usufruire del voucher, di scegliere liberamente il proprio export manager, e al contestuale obbligo di scegliere un consulente dall'apposito elenco predisposto, imponendo altresì agli stessi export manager il possesso di requisiti particolarmente selettivi e stringenti;
da quanto si apprende, la Commissione europea ha interpellato nei mesi scorsi alcuni Stati membri, ovvero Cipro, Germania, Malta e Slovacchia, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla non conformità di alcune disposizioni nazionali con le norme europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, con la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, nonché con gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali norme agevolano il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi dell'Unione, semplificando l'accesso e la prestazione di servizi per i professionisti che intendono prestare i propri servizi in Europa, garantendo al contempo una migliore protezione dei consumatori e dei cittadini,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare specifiche iniziative di competenza volte a modificare, con urgenza, il decreto ministeriale analizzato in premessa, eliminando l'obbligatorietà per le micro, piccole e medie imprese di utilizzare il voucher esclusivamente per le consulenze erogate da TEM accreditati nell'elenco, allo scopo non solo di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ma anche e soprattutto di valorizzare l'incontro lavorativo e professionale tra la comunità degli italiani all'estero e l'ecosistema imprenditoriale italiano, così come indicato dallo stesso Ministro nell'ambito del "Patto per l'export".
(4-04956)
GAUDIANO, CIOFFI, MAUTONE, MARINELLO, MOLLAME, FEDE, CROATTI, AIROLA, L'ABBATE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la provincia a sud di Salerno, che si estende su un territorio compreso tra la Valle del Sele, la Valle di Diano e il Cilento, nella quale risiede una popolazione di oltre 500.000 abitanti, secondo quanto risulta agli interroganti è attualmente priva di una struttura sanitaria capace di attuare reparti per screening oncologici di prevenzione, accertamenti, cure e terapie per neoplasie, e che non sono attive strumentazioni di ultima generazione per effettuare ad esempio TAC, risonanze e PET, ma anche per l'adeguata fruizione di radio terapia e chemio terapia per i pazienti;
considerato che:
il territorio a sud di Salerno si qualifica negativamente per un elevato tasso di mortalità in relazione alle patologie oncologiche, come risulta dai dati esistenti presso il registro tumori della Regione Campania;
è indubbia una disparità nel nostro Paese tra i servizi sanitari offerti dalle regioni del nord rispetto a quelle del sud, che genera il fenomeno, tristemente noto, della "migrazione sanitaria". Ciò comporta notevoli esborsi economici per i cittadini e per la regione di appartenenza, ma anche disagi gravissimi alle famiglie dei malati e agli stessi pazienti, che si espongono all'ulteriore stress del doversi trasferire in altre regioni per potersi assicurare cure adeguate;
è responsabilità dello Stato assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo;
considerato, inoltre, che a quanto risulta agli interroganti:
oltre 2.000 cittadini, insieme ad associazioni del territorio, medici specialistici e addetti del settore hanno presentato una petizione popolare, regolarmente autorizzata ai sensi di legge dal sindaco del Comune di Battipaglia (Salerno) in data 17 giugno 2020 (prot. 38632), e depositata presso il Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, per l'istituzione a Battipaglia di una "Torre Oncologica";
il comune di Battipaglia vanta una struttura adatta (palazzo ASL), già compresa nel perimetro ospedaliero, che risulta adeguata alla creazione di un polo oncologico nel territorio, anche in considerazione della posizione strategica del comune stesso che si trova al centro delle maggiori infrastrutture della zona;
il bilancio pluriennale europeo ha destinato oltre 9 miliardi di euro al settore sanitario in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intervenire al fine di assicurare adeguati livelli essenziali di assistenza per i pazienti oncologici residenti nel territorio a sud di Salerno, anche tramite l'istituzione di un polo oncologico presso il Comune di Battipaglia.
(4-04957)
RAUTI, BALBONI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, TOTARO, URSO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
in data 24 aprile 2019, in sede di assegnazione in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo della Polizia penitenziaria, al termine del VI corso per vice ispettori, avviato il 10 settembre 2018 e conclusosi nel marzo 2019, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con apposito provvedimento del 24 aprile 2019, n. 0132129, riattivava per 4 mesi, dal 3 maggio al 15 settembre 2019, l'assegnazione a servizi provvisori di 98 neo vice ispettori, ottenuti a vario titolo ai sensi dei benefici di legge vigenti; al termine di tale periodo, con nuovo provvedimento del 27 settembre 2019, n. 0289126, la Direzione generale del Personale prorogava le assegnazioni provvisorie per ulteriori 6 mesi fino al 15 marzo 2020;
considerato che nella proroga sono rientrati ulteriori 60 vice ispettori e, contestualmente, sono stati sanati quelli che già erano presenti nel primo elenco e nel provvedimento di rinnovo si specificava che l'amministrazione rinnovava il distacco, ma che era in corso di approvazione un decreto di sanatoria per tutti gli ispettori posti in distacco;
considerato altresì che:
la Direzione generale del Personale, con successivo provvedimento del 24 marzo 2020, n. 0098933, prorogava il servizio temporaneo di 48 vice ispettori per mesi 2 fino al 15 maggio 2020, ribadendo anche in questo caso nella nota del rinnovo che l'amministrazione stava lavorando per un provvedimento d'assegnazione definitivo; uguale proroga di mesi 4 veniva concessa dalla stessa Direzione a 42 vice ispettori con provvedimento del 14 maggio 2020, n. 0160973, fino al 15 settembre 2020. Successivamente, con ultimo provvedimento dell'11 settembre 2020, n. 0314587, la Direzione generale del Personale prorogava fino a marzo 2021 le assegnazioni provvisorie per i 34 vice ispettori rimasti, nelle more dell'assunzione di definitive determinazioni; al termine di tale sequela di provvedimenti di proroga, alla data del 19 ottobre 2020, la Direzione generale del Personale con provvedimento n. 0366999 procedeva all'assegnazione definitiva di 64 appartenenti ai vari ruoli, in cui risultano presenti anche 15 vice ispettori del VI corso e appare, quindi, del tutto illogica a giudizio degli interroganti la scelta dei criteri discrezionali individuati dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria per la scelta del personale avente diritto alla stabilizzazione preso la sede o il servizio di assegnazione provvisoria;
considerato inoltre che tali criteri, a giudizio degli interroganti, sembrerebbero non aver generato una reale selezione o discrimine quanto, piuttosto, sembrerebbero fissati per escludere artatamente qualcuno, verosimilmente rientrante tra i tre agenti residuanti e al fine di sanare quanto illustrato e al fine di fugare ogni ombra di dubbio dall'operato dell'Amministrazione penitenziaria, sarebbe opportuno includere nei provvedimenti elencati anche i tre agenti attualmente esclusi, data l'esigua consistenza numerica del contingente ancora non stabilizzato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la stabilizzazione dell'assegnazione presso le sedi di servizio provvisorio anche per i tre agenti attualmente esclusi dai provvedimenti finora adottati e indicati.
(4-04958)
SBROLLINI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
Palazzo Thiene è un palazzo del centro storico di Vicenza risalente al XV secolo, con forme gotiche e rinascimentali: esso fu costruito per Lodovico Thiene da Lorenzo da Bologna nel 1490, e ristrutturato a partire dal 1542 da Andrea Palladio;
il palazzo è inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco, e raccoglie stampe settecentesche della tipografia del Remondini;
la pinacoteca annovera dipinti risalenti al periodo compreso tra il XV ed il XIX secolo attribuiti ai grandi maestri veneti, tra i quali Bartolomeo Montagna, Giovanni Buonconsiglio, Jacopo Bassano, il Padovanino, Giandomenico Tiepolo;
nel palazzo è presente, tra l'altro, un Museo della Ceramica popolare vicentina, la più completa collezione al mondo di Oselle Veneziane, una "Collezione Arturo Martini" composta da 16 sculture dello stesso scultore veneto, una Collezione-raccolta di sculture del Maestro Nereo Quagliato;
considerato che:
il Palazzo è stato per moltissimi anni sede della Banca Popolare Vicentina: a seguito della messa in liquidazione della banca, il Palazzo è diventato di proprietà del Fondo "Bain Capital Credit", grazie alla vendita da parte di Immobiliare Stampa, che detiene il patrimonio immobiliare dell'ex Banca Popolare di Vicenza;
da quanto si apprende, una manifestazione d'interesse formale per acquistare Palazzo Thiene sarebbe stata presentata da una fondazione legata a Banca Mediolanum;
parimenti, sarebbero state avanzate ipotesi di progetti inerenti allo sfruttamento del potenziale abitativo e ricettivo del Palazzo, trasformando così, almeno parzialmente, la destinazione sostanziale originaria dell'edificio, ossia la fruizione da parte della comunità dei tesori artistico-culturali in esso custoditi, e snaturandone oltremodo la preziosa funzione sociale e storica;
il Comune di Vicenza, sebbene intenzionato a entrare in possesso di questo gioiello incastonato nel cuore della città, non risulterebbe tuttavia in grado di acquistarlo per motivi di carattere finanziario;
considerato, inoltre, che la normativa attualmente vigente in materia prevede che, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene di interesse storico-culturale, il Ministero, la Regione o un altro ente pubblico territoriale interessato, abbiano la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, e che la medesima prelazione debba essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, essendo già stato informato della questione, non ritenga necessario adottare le più idonee iniziative volte ad evitare che Palazzo Thiene venga destinato ad ospitare un progetto alberghiero o abitativo, così come sarebbe stato recentemente paventato, ed in considerazione, altresì, della manifestazione di interesse espressa da un istituto bancario;
se non ritenga contestualmente opportuno valutare l'opportunità di esercizio, da parte del Ministero, del diritto di prelazione nell'acquisto del palazzo, al fine di preservarne e valorizzarne la destinazione, il prestigio e l'importanza storico-culturale.
(4-04959)
DE CARLO - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
la legge 30 marzo 2004 n. 92 intende conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, giuliani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;
considerato che, al comma 2, dell'articolo 1 della legge si dispone che "Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero";
appreso che:
nel comune di Vanzaghello (Milano), la celebrazione della ricorrenza del "Giorno del Ricordo" non ha avuto luogo, a causa della decisione del dirigente scolastico, Domenico Pirrotta, che ha vietato la distribuzione del fumetto "Foiba rossa", che ripropone per immagini la tragica vicenda di Norma Cossetto, nelle classi della scuola media dell'istituto "De Gasperi";
il preside Pirrotta avrebbe sospeso la distribuzione del fumetto, in quanto i docenti, dopo averlo letto per valutarlo, avrebbero deciso che non fosse adatto "per ragazzi di quell'età";
verificato che il blocco della distribuzione del materiale commemorativo del Giorno del Ricordo sarebbe avvenuto in realtà in seguito al suggerimento dell'ANPI, di vietarne la diffusione;
appurato che le tesi negazioniste e giustificazioniste relative alla tragedia delle Foibe e dell'Esodo sono state stigmatizzate anche dal Presidente della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in occasione della commemorazione del 10 febbraio 2021,
si chiede di sapere:
in quale modo per il futuro il Ministro in indirizzo intenda garantire l'applicazione della legge n. 92 del 2004, anche tramite la distribuzione di materiale e documentazione inerente ai quei tragici fatti, come nel caso della distribuzione agli studenti della terza media dell'istituto "De Gasperi" di Vanzaghello (Milano) della grafic-novel "Foiba rossa" sulla storia di Norma Cossetto.
(4-04960)
CALIGIURI, ALDERISI, BARBONI, CANGINI, CRAXI, FERRO, MALAN, PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, GALLIANI, GALLONE, MASINI - Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19, nel corso del 2020, ha messo in luce una serie di criticità latenti del Sistema sanitario nazionale e dei diversi sistemi sanitari regionali;
le varie criticità scaturiscono, tra l'altro, da una vera e propria difficoltà a reperire personale medico qualificato, carente nei diversi settori della sanità territoriale e ospedaliera;
nonostante la carenza di personale medico qualificato, nel 2020 risulta che, a fronte di circa 70.000 candidati al test di ammissione in Medicina e Chirurgia, solo 13.000 sarebbero stati i posti realmente disponibili;
tra gli ammessi alla facoltà, bisogna tenere in considerazione che una parte di studenti solitamente non arriva a completare gli studi e che, tra i laureati, non tutti riescono ad accedere ai corsi di specializzazione preferiti,
si chiede di sapere:
se questo tipo di programmazione non risulti carente ed insufficiente per il concreto efficientamento del sistema, già al collasso a causa della pandemia da COVID-19;
se non sia il caso di implementare in misura consistente o finanche liberalizzare, già da subito, l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia ed il successivo accesso alle scuole di specializzazione o ai corsi di Medicina generale, privilegiando i settori specialistici in cui maggiore attualmente è la carenza;
se, pur in assenza di risorse sufficienti per attivare borse di studio collegate alla scuola di specializzazione, sia comunque possibile consentire, vista la penuria e la criticità del momento, al laureato in Medicina di poter proseguire gli studi al fine di conseguire, in ogni caso, anche senza percepire borsa di studio, un titolo di specializzazione medica assolutamente oggi necessario per coprire le carenze di posti nelle diverse piante organiche del Sistema sanitario.
(4-04961)
GRANATO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è nominato dal Ministro dell'Università, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e dell'articolo 1, comma 7, dello statuto dell'ente;
in particolare, come prevede la normativa, la nomina è disposta dal Ministro sulla base della proposizione al medesimo di una cinquina di candidati, da parte di un comitato di selezione (di nomina anch'esso ministeriale);
l'atto di nomina del presidente Massimo Inguscio, scelto dalla ministra Stefania Giannini, è scaduto il 20 febbraio 2020;
tuttavia, a partire da tale data, non si è provveduto, da parte del titolare del dicastero dell'Università, alla nomina del nuovo Presidente, nell'ambito dei nominativi proposti dal comitato di selezione, insediatosi nel dicembre 2019;
a partire da tale data, dunque, il presidente Massimo Inguscio ha operato in regime di proroga ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 293 del 1994 (gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine della scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili);
tuttavia, in seguito, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, il 17 marzo 2020 (nell'iniziale contesto pandemico da COVID-19), ha stabilito una proroga del mandato degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca (incluso, dunque, il presidente Inguscio), anche se, nel frattempo, scaduti;
l'articolo 100 del decreto-legge, difatti, postergava il rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari di tutti gli enti pubblici di ricerca, prorogando quelli in corso, anche se scaduti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), come nel caso di specie, oppure in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo (stabilito al 31 luglio 2020);
tuttavia, durate l'iter di conversione in legge del decreto-legge, un emendamento approvato in Senato, a prima firma della presente firmataria, modificava il testo dell'articolo 100, stabilendo che la proroga del rinnovo dei mandati in questione, potenzialmente sine die in ragione della scontata deliberazione di rinnovazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Governo oltre il 30 luglio 2020, trovasse comunque un limite definito ex lege entro il termine, perentorio, del 31 gennaio 2021. L'ultimo periodo dell'articolo 100, comma 2, difatti, dispone testualmente che: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021";
in seguito, un'interpretazione particolarmente "elastica" degli uffici ministeriali, nonostante la chiara ratio della norma citata che pone un termine perentorio per addivenire alla nuova nomina, ha previsto che la scadenza del mandato del presidente Inguscio potesse essere ulteriormente differita al 14 febbraio 2021: tuttavia, anche oltre quella data, superata da più di 10 giorni ormai, non si è ancora giunti alla nomina del successore;
il CNR, dunque, si trova in una situazione di totale paralisi e l'ente si trova sprovvisto, attualmente, non solo del presidente, ma anche del vice-presidente e di due consiglieri di amministrazione su cinque;
considerato che:
il Presidente del CNR ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. In particolare, egli: convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; convoca il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; conferisce l'incarico al direttore generale sulla base della delibera di nomina del consiglio di amministrazione;
valutato che la situazione in cui versa il più importante ente pubblico di ricerca italiano è, a dir poco, allarmante ed insostenibile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al più presto procedendo alla nomina del nuovo Presidente del CNR;
quale sia la sua valutazione in merito alle procedure di rinnovo dei mandati degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento al CNR.
(4-04962)
DE BONIS - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
nel terzo trimestre del 2020, i fallimenti delle imprese in Basilicata sono aumentati del 133,3 per cento;
il dato è del CERVED, Agenzia di informazione commerciale, che nelle scorse settimane, come riportato da numerosi articoli di stampa, aveva acceso i riflettori sul "rischio infiltrazione mafiosa" per un centinaio di piccole e medie imprese lucane;
questa volta il CERVED si è occupato di procedure fallimentari già avvenute. Vi sono regioni, segnalano gli esperti, che vedono aumentare le procedure su base annua, come Basilicata (133,3 per cento), Umbria (9,1 per cento), Friuli-Venezia Giulia (6,1 per cento) e Calabria (5,4 per cento), regioni in cui si registra un declino rispetto al 2020, che tende tuttavia a colmarsi (tra queste Liguria meno 5,1 per cento, Toscana meno 17,4 per cento e Veneto meno 21 per cento) e regioni in cui il calo risulta ancora ampiamente superiore all'anno precedente, come il Lazio (meno 52,5 per cento) e la Sicilia (meno 46,8 per cento);
i dati sono ancora fortemente influenzati dal mancato ritorno alla piena operatività dei tribunali e dai ritardi accumulati nel corso del lockdown, che impattano sull'apertura di nuove pratiche. Si stima, infatti, che la chiusura dei tribunali e i ritardi connessi al rallentamento delle attività abbiano fatto slittare di oltre 4 mesi gli incassi previsti nel recupero crediti. Un simile scenario potrebbe spostare in avanti i tempi di apertura di nuove procedure e di lavorazione delle pratiche;
tra luglio e settembre 2020, complessivamente, nel Paese sono stati registrati 1.606 fallimenti (14 in Basilicata, a cui si aggiungono 31 dei trimestri precedenti), un dato in calo del 30,2 per cento su base annua, a livello nazionale, ma non regionale;
ci sono, poi, le procedure non fallimentari aperte nel terzo trimestre 2020, i concordati preventivi che si confermano sempre più numerosi: 207 in Basilicata (più 14,7 per cento). In base ai dati sono 5 le regioni in cui si osserva un aumento delle liquidazioni in bonis nel terzo trimestre 2020: Valle d'Aosta (63,3 per cento), Friuli-Venezia Giulia (19,5 per cento), Basilicata (14,7 per cento), Lombardia (13,4 per cento), Umbria (8,1 per cento), Trentino (4,2 per cento) e Molise (14,5 per cento). Valori ancora molto bassi rispetto al terzo quadrimestre 2019 in Lazio (meno 25,4 per cento), Campania (meno 24,8 per cento), Veneto (meno 21,6 per cento). Si registrano cali di minore intensità in Toscana (meno 4,1 per cento) ed Emilia-Romagna (meno 7,2 per cento);
l'Agenzia di informazione commerciale riferisce che prima del COVID, in Italia, circa l'8 per cento delle piccole e medie imprese cosiddette a rischio era sulla soglia di un possibile fallimento, ma ancora non fallite. Questo numero, con un nuovo lockdown, potrebbe crescere fino a oltre il 20 per cento. Le piccole e medie imprese che rischiano di fallire potrebbero arrivare al 21 per cento;
allargando le previsioni a tutte le imprese, non solo alle PMI, sempre secondo l'Agenzia CERVED, con un nuovo lockdown potrebbe materializzarsi uno scenario ancora più severo rispetto alle previsioni anche dal punto di vista occupazionale, con una perdita di 1,9 milioni di posti di lavoro, rispetto ad uno scenario base che si attesta a 1,4 milioni. Stime pesanti che tengono conto del fatto che in questo momento c'è una fetta di imprese che è più bloccata rispetto ad altre;
in un recente "Report Pmi 2020", sottolinea l'amministratore delegato del CERVED, sono state anche messe in evidenza quelle che sono le aziende che rischiano un impatto più forte in questa situazione, per un totale di 19.000 imprese, che hanno a che fare con agenzie di viaggi, ristorazione, organizzazione di fiere e convegni, industria cinematografica e persino catene retail. Per questi settori, con nuovilockdown, le perdite di fatturato possono andare dal 30 al 50 per cento. In pratica, questo 20 per cento di imprese maggiormente impattate arriverà ad avere anche punte del 50 per cento in meno di fatturato e a rischiare di più sarebbero le piccole e medie imprese, già in sofferenza oggi e che operano nei settori di agenzie di viaggio e tour operator, alberghi, ristorazione e organizzazione di fiere e convegni,
si chiede di sapere quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per le numerose imprese di cui alle premesse, soprattutto piccole e medie, affinché possano superare questa grave crisi e rialzarsi, considerato che ulteriori nuovi lockdown le costringerebbero a chiudere definitivamente.
(4-04963)
MODENA - Al Ministro della salute. - Premesso che:
in Europa si sta assistendo allo "scaricabarile in corso tra BioNTech, l'Ema e le autorità nazionali" sul numero di dosi di vaccino anti-COVID prelevabili dalle fiale fornite da Pfizer-BioNTech, attualmente sei, quando invece "la maggior parte delle volte sono sette", se vengono usate le siringhe appropriate;
a sottolinearlo è stato l'eurodeputato della CDU, Peter Liese, responsabile Salute del gruppo del PPE nel Parlamento europeo, che è medico e ha dichiarato "ho vaccinato persone io stesso, so bene che possono essere estratte sette dosi" da ogni fiala, e non solo sei com'è attualmente consentito dall'EMA e dalle autorità nazionali. Non sono sette "il 100% delle volte, ma la maggior parte delle volte sì" e, nelle condizioni di scarsità di vaccini in cui ci si trova attualmente in Europa, di certo "non possiamo permetterci" di gettare via dosi di siero, che possono salvare vite. Lo stesso discorso dovrebbe valere per il vaccino di Moderna: in questo caso le dosi prelevabili da ogni fiala "sono 11", contro le attuali "10" prelevabili in base ai protocolli,
si chiede di sapere quale sia l'attuale situazione in Italia e quante dosi di vaccino vengano estratte.
(4-04964)
FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA, PETRENGA, RAUTI, GARNERO SANTANCHE', TOTARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
come è noto nel novembre 2022 si terranno i mondali di calcio in Qatar;
almeno dal 2013, a seguito di un'inchiesta giornalistica, era emerso che la manodopera impiegata per la costruzione degli impianti sportivi che avrebbero dovuto ospitare il campionato di calcio era prevalentemente immigrata (all'epoca nella misura del 40 per cento dal Nepal) e sottoposta a condizioni di lavoro disumane e ad abusi di ogni genere;
nel 2016 un rapporto diffuso da Amnesty International ha fatto emergere che lo stadio internazionale Khalifa, dove si svolgerà una delle semifinali dei mondiali di calcio, era stato costruito grazie allo sfruttamento di lavoratori migranti, sottoposti a sistematici abusi che in alcuni casi corrispondevano a lavori forzati;
il rapporto del 31 marzo 2016 di Amnesty International ("il lato oscuro del gioco più bello del mondo: lo sfruttamento del lavoro migrante per costruire un impianto dei mondiali di calcio 2022") ha condannato lo sfruttamento del lavoro migrante nella costruzione dello stadio Khalifa, chiedendo alla FIFA, alle squadre e agli sponsor di alzare la voce e prendere posizione per non essere complici;
nel rapporto, che si basava su interviste a 231 migranti impiegati nella ricostruzione dello stadio Khalifa e nella manutenzione di annessi ad altri impianti sportivi, gli intervistati riferivano tutti di versare in condizioni di sovraffollamento e inadeguatezza alloggiativa, di avere spesso versato somme di denaro a reclutatori per trovare lavoro in Qatar, di essere stati spesso sottopagati o di non aver percepito salario, di essere in taluni casi stati privati del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio;
nonostante le denunce delle organizzazioni internazionali e il costante monitoraggio della situazione, non si sono registrati miglioramenti nelle condizioni di lavoro della manodopera impiegata nei cantieri, né il Governo del Qatar ha adottato misure idonee al contrasto del fenomeno;
sempre in base alle fonti che si traggono dalle organizzazioni internazionali e dalla stampa italiana ed estera, in Qatar sono ancora ad oggi sfruttati lavoratori di India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka per i lavori di edificazione, ricostruzione e ammodernamento di tutti gli impianti sportivi, degli annessi che verranno utilizzati per i mondiali di calcio, nonché delle infrastrutture relative;
da un'ulteriore inchiesta giornalistica, pubblicata su "The Guardian", si apprende che negli ultimi dieci anni i lavoratori migranti che avrebbero perso la vita in Qatar, in conseguenza delle condizioni lavorative proibitive ed a causa di incidenti sul lavoro, sarebbero oltre 6.700, stima definita per difetto e effettuata anche sulla base delle informazioni rese dai governi degli Stati di provenienza dei lavoratori;
nel maggio del 2020 il Parlamento italiano ha ratificato un trattato bilaterale di cooperazione culturale con il Qatar che consente di finanziare università e borse di studio in Italia, di favorire l'insegnamento della lingua araba nelle scuole e prevedere interscambi culturali e studenteschi;
in virtù del predetto accordo dunque, sarà favorita e incentivata la diffusione in Italia dei principi e modelli culturali dell'emirato;
Fratelli d'Italia già all'atto della ratifica parlamentare si era espressa negativamente, atteso che il Qatar applica la sharia, non riconosce la parità dei diritti tra uomini e donne, ammette la pratica delle spose bambine, prevede nel suo ordinamento i reati di omosessualità, apostasia e proselitismo cristiano e pratica la tortura di Stato;
alla luce di questi ulteriori gravissimi fatti di cronaca si assiste alla conferma che l'emirato seguita a porsi in contrasto con le più elementari norme del diritto internazionale, violando costantemente e proditoriamente i diritti umani, tanto da arrivare a consentire per la costruzione di opere pubbliche la sostanziale riduzione in schiavitù della manodopera;
risulta dunque evidente che, se già prima non sussistevano le condizioni per la ratifica dell'accordo bilaterale attesi i motivi già ampiamente esplicitati anche dal primo firmatario nella dichiarazione di voto contrario, a maggior ragione oggi, a seguito dei fatti descritti, non sussistono più le condizioni affinché si dia corso all'accordo,
si chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri intenda approfondire la vicenda chiedendo espressamente conto della sussistenza delle violazioni evidenziate dalle organizzazioni internazionali e dagli organi di stampa, riferendo in Parlamento sulle informazioni assunte;
se il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione della patente violazione da parte del Qatar delle norme a tutela dei diritti umani, abbia intenzione di far valere il mutamento fondamentale delle circostanze che hanno condotto alla ratifica dell'accordo bilaterale di cooperazione culturale tra Italia e Qatar e, per l'effetto, dichiararne la sospensione.
(4-04965)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel luglio 2020, banca Monte dei Paschi di Siena, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è socio di maggioranza assoluta con il 64 per cento del capitale sociale, ha affidato ad un professionista nella persona dell'avvocato Paola Severino l'incarico di predisporre un'opinione legale onde individuare il termine di prescrizione dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola;
come riportato dal quotidiano "la Repubblica" il 31 luglio 2020, il consiglio d'amministrazione di banca Monte dei Paschi di Siena si era avvalso del parere rilasciato dal citato professionista onde assumere la decisione in modo "unanime di non procedere su Alessandro Profumo (i cui tempi si prescrivono il 5 agosto) e Fabrizio Viola" poi condannati il successivo 10 ottobre 2020, con questo decidendo di non interrompere i termini della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità;
nel settembre 2020, banca Monte dei Paschi di Siena ha affidato sempre allo stesso professionista l'incarico di agire come difensore di fiducia nel procedimento penale RGNR 955/2016, in cui la banca (poi condannata il successivo 15 ottobre 2020) risultava imputata per la responsabilità amministrativa dell'ente unitamente agli ex amministratoti Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, anch'essi poi condannati;
il suddetto procedimento penale RGNR 955/2016 verteva sulla falsa contabilizzazione di due derivati negoziati da banca Monte dei Paschi di Siena con le due banche estere (Deutsche Bank e Nomura) e del nesso causale tra la falsa contabilizzazione delle operazioni e la procedura autorizzativa degli aiuti di Stato (detti "Monti bond") concessi alla banca nel periodo 2012-2013 dall'allora Governo presieduto dal professor Mario Monti con decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con cui i "Monti bond" di MPS erano stati approvati;
il citato professionista ha depositato nel procedimento RGNR 955/2016 una memoria nell'interesse della banca volta ad escludere la responsabilità degli imputati, poi tutti condannati;
è risultato che la banca aveva affidato l'incarico di difensore di fiducia nel procedimento RGNR 955/2016 a un professionista titolare dello studio che aveva precedentemente prestato assistenza legale all'ex responsabile dell'area Affari legali di banca Monte dei Paschi di Siena, l'avvocato Raffaele Giovanni Rizzi, in quanto indagato (la posizione è stata poi archiviata) in un procedimento penale che aveva riguardato gli ex vertici apicali della banca Giuseppe Mussari e Antonio Vigni (condannati l'8 novembre 2019) e Alessandro Profumo e Fabrizio Viola (condannati il 15 ottobre 2020);
in relazione a fatti per cui è stato indagato dalla Procura della Repubblica, l'avvocato Raffaele Giovanni Rizzi è stato sanzionato dalla Banca d'Italia per irregolarità contestate anche all'ex presidente Mussari (ed altri) con medesimo provvedimento;
secondo un articolo a firma di Marco Chiocci pubblicato il 24 gennaio 2013 sul quotidiano "Il Giornale" dal titolo "Così Mussari guidava la Severino nell'inchiesta sullo scalo di Siena", il professionista a cui MPS aveva affidato il ruolo di difensore di fiducia nel procedimento RGNR 955/2016 sarebbe stata "formalmente incaricata di difendere" l'avvocato Raffaele Giovanni Rizzi "responsabile dell'ufficio legale di MPS nonché componente della Commissione di Valutazione della procedura di evidenza per la privatizzazione dell'aeroporto" anche in un secondo procedimento che riguardava la privatizzazione dell'aeroporto di Siena in cui l'avvocato Rizzi risultava anche questa volta "indagato di Mussari" (ex presidente di MPS), conclusosi poi con l'assoluzione;
la vicenda relativa alla privatizzazione dell'aeroporto di Siena aveva formato oggetto anche di un articolo pubblicato il 18 gennaio 2013 su "L'Espresso" a firma di Camilla Conti e Luca Piana dal titolo "Quando Mussari voleva volare. Il banchiere, i politici, i vertici dei ministeri. Le intercettazioni sulla privatizzazione dell'aeroporto di Siena mostrano la rete di potere del Monte dei Paschi. E nei verbali finisce anche l'attuale ministro Severino";
considerato, infine, che, sempre per quanto risulta:
in pratica banca Monte dei Paschi di Siena, portatrice di un interesse pubblico in quanto il Ministero dell'economia detiene il 64 per cento del capitale, avrebbe nominato come difensore della banca nel procedimento in cui la banca veniva chiamata a rispondere per la responsabilità amministrativa dell'ente e come responsabile civile in relazione ad illeciti contestati ai precedenti vertici apicali Giuseppe Mussari, Antonio Vigni, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola un professionista che avrebbe agito quale difensore di fiducia di ex dirigenti della banca indagati e sanzionati e che sarebbe stato "guidato" dall'ex presidente Mussari, condannato per lo stesso reato commesso dal successore Alessandro Profumo condannato nel processo in cui l'avvocato Paola Severino era stata chiamata a difendere la banca;
emergendo da questi fatti un intreccio di interessi e relazioni professionali tra il particolare difensore a cui la banca ha affidato l'incarico di difensore di fiducia nel procedimento RGNR 955/2016 ed esponenti della banca che sono stati imputati (e poi condannati) proprio per le vicende di cui la banca si trovava a processo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
se il Ministero dell'economia, in quanto socio di controllo di MPS, fosse stato messo al corrente della nomina dell'avvocato Paola Severino quale difensore della banca Monte dei Paschi di Siena o avesse la stessa amministrazione indirizzato la nomina.
(4-04966)