Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 268 del 27/10/2020
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
268a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Onorevoli colleghi, rivolgo un invito non formale, ma sostanziale a tutti a indossare sempre la mascherina in Aula. Vi informo che, come da ultime disposizioni dei senatori Questori, in Aula si può intervenire dal posto, ma sempre indossando la mascherina. Nel caso di eventuale dimenticanza, lo ricorderemo.
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 ottobre
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, desidero richiedere alla Presidenza, se possibile nella giornata odierna, di procedere a una riunione della Conferenza dei Capigruppo per valutare l'opportunità di avere in Aula, in tempi molto rapidi (credo che potrebbe essere possibile già nella giornata di domani), il ministro Lamorgese, per una informativa al Senato della Repubblica su quanto accaduto nelle serate precedenti in alcune città del nostro Paese.
Ritengo sia di estrema urgenza e importanza per il Parlamento essere edotto anche sui provvedimenti e sulle politiche che il Ministero dell'interno sta portando avanti. Quindi, le chiedo se può riferire al Presidente del Senato questa richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, ovviamente avrò cura di riferire al Presidente, perché la prima risposta che dobbiamo concordare e ricevere è la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Confido, nel corso della seduta, di poter dare una risposta.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo perché riteniamo assolutamente urgente la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo, relativamente alla tematica che è stata messa in evidenza, con la presenza del ministro Lamorgese, a cui avevamo già chiesto, anche in precedenza, di intervenire rapidamente in Aula per informarci dei fatti accaduti.
Chiaramente, adesso è molto più urgente soffermarsi sulla questione delle rivolte sociali e delle manifestazioni di piazza. Anche noi, dunque, chiediamo con urgenza che si vada in questa direzione.
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi associo anche io alla richiesta di convocare la Conferenza dei Capigruppo.
La situazione è tale per cui i lavori non possono andare avanti come se nulla fosse e, pertanto, nella Conferenza dei Capigruppo si potrà esaminare quanto proposto dal presidente Marcucci e quanto detto dal presidente Romeo perché indubbiamente il momento non è banale ed è tutt'altro che di ordinaria amministrazione. (Applausi).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, trovo leggermente paradossale - per usare un eufemismo - che la maggioranza si preoccupi (è una preoccupazione legittima) che domani mattina possa riferire il Ministro dell'interno sugli accadimenti delle piazze italiane e non sia più urgente il fatto che, prima del ministro Lamorgese, venga a riferire in questa Assemblea il presidente Conte, che è il responsabile politico di quanto sta avvenendo nelle piazze italiane. (Applausi).
A noi fa piacere che il ministro Lamorgese venga a dirci qual è stato l'operato delle Forze di polizia, cui va la nostra totale solidarietà, però prima è importante che nella casa degli italiani, cioè il Parlamento, venga il primo ministro Conte, che si è preso quattro giorni di tempo per riferire su questioni urgentissime e drammatiche per la vita di centinaia di migliaia di lavoratori, professionisti e imprenditori italiani. Venga pure il ministro Lamorgese, ma prima venga il presidente Conte. È molto più urgente ascoltare il presidente Conte che non il ministro Lamorgese. (Applausi).
Presidente, trovo surreale che la maggioranza si preoccupi di ciò anziché preoccuparsi che il Presidente del Consiglio riferisca urgentemente in quest'Aula di quanto ha fatto senza il consenso delle Regioni, delle categorie, di sindaci e del Parlamento.
Di questo si deve parlare e non degli scontri di piazza, che condanniamo. In piazza, però, ci sono i cittadini italiani esasperati, preoccupati e terrorizzati per il loro futuro. Di questo si dovrebbe parlare e non della presenza del Ministro dell'interno. (Applausi).
PRESIDENTE. Presidente Ciriani, come lei sa per le vie brevi, posso anticipare che giovedì, 29 ottobre, alle ore 12,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà, con trasmissione diretta televisiva, un'informativa sull'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre recante ulteriori misure per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti.
Restano ferme le sue valutazioni che ci ha appena esposto.
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (Relazione orale)
e dei documenti:
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2020)
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019) (ore 16,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3.
Ricordo che nella seduta del 15 ottobre si è conclusa la discussione generale congiunta.
Non intendendo intervenire in replica il senatore Pittella, relatore sul disegno di legge n. 1721, ha facoltà di parlare la senatrice Gaudiano, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3.
GAUDIANO, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3. Signor Presidente, vorrei fare semplicemente dei ringraziamenti.
Innanzitutto vorrei ringraziare il ministro Amendola per il lavoro svolto in seno al proprio Ministero. Al tempo stesso, ringrazio il sottosegretario Laura Agea per il tratto di signorilità che ha contraddistinto il suo operato in seno alla 14a Commissione, di cui sono onorata di fare parte.
Ringrazio tutti i membri della Commissione, i presidenti Licheri e Stefano, che hanno sempre svolto il loro operato con garbo istituzionale. In particolar modo, ringrazio il collega, senatore Pittella, che ha messo sempre a disposizione la sua esperienza in un rapporto di stretta collaborazione.
Signor Presidente, tutto ciò assume una valenza particolare visto che ancora oggi la pandemia ci attanaglia, ci spinge e ci sollecita a rapporti di collaborazione per mettere insieme tutte le nostre energie, le nostre forze, il nostro senso di appartenenza, il nostro orgoglio e il nostro amor patrio. Abbiamo già dimostrato in passato di possedere tali fattori, che albergano nel nostro patrimonio genetico.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice, Nannicini, Ginetti, Lonardo e Durnwalder, n. 2, a firma della senatrice Bernini e di altri senatori, n. 3, a firma del senatore Ciriani e di altri senatori, e n. 4, a firma del senatore Romeo e di altri senatori.
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, relativamente alle proposte di risoluzione, il Governo esprime parere favorevole alla risoluzione di maggioranza e contrario alle altre risoluzioni.
Per prima cosa mi corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti, in particolare alla 14a Commissione del Senato, che ormai da circa un anno lavora alacremente, con grande convinzione e con l'obiettivo di raggiungere il massimo risultato, alla legge di delegazione europea.
Nello specifico, il mio primario ringraziamento va al relatore, senatore Gianni Pittella, che con uno spirito di grande collaborazione ha gestito il lavoro in seno alla 14a Commissione, e a tutti i senatori che di essa fanno parte, alla correlatrice, la senatrice Gaudiano, ai Presidenti della Commissione, che poi si sono avvicendati, ai quali esprimo un ringraziamento per avermi sempre coinvolto e con i quali la collaborazione è stata estremamente produttiva: il presidente, senatore Licheri, e poi, decaduto dalla carica, il suo sostituto, oggi Presidente della 14a Commissione, senatore Stefano.
Implementare, in un momento come questo, la normativa europea in seno all'ordinamento nazionale non è cosa semplice, richiede particolare attenzione. Richiede un'attenzione particolare non solo perché la normativa europea è il frutto di negoziati in seno a Istituzioni che rappresentano non solo 550 milioni di cittadini europei, ma anche 27 Stati membri, che molto spesso hanno realtà, situazioni e condizioni diverse. Non è stato sicuramente facile trovarci ad implementare nella legge di delegazione europea 2019 un numero così alto di direttive e regolamenti, ma il massimo sforzo che la Commissione e i senatori hanno fatto ci consente oggi di poter dire di essere estremamente orgogliosi e soddisfatti non solo di poter licenziare un testo ambizioso, ma anche di farlo in un momento estremamente complesso; un momento nel quale, oltre a dover essere particolarmente attenti alle richieste che ci vengono fatte dall'Unione europea, dobbiamo anche avere la responsabilità di rendere quella normativa adatta e assolutamente efficace con riferimento all'attuale realtà economica e sociale del nostro Paese. Stiamo affrontando un momento di estrema difficoltà, una crisi pandemica alla quale non eravamo preparati, ma che con coraggio e con convinzione stiamo cercando di affrontare anche con questo strumento, cercando di dare attuazione alla normativa europea e di farlo in maniera che essa non gravi troppo sul nostro tessuto produttivo.
Non entrerò nello specifico di tutte le direttive e i regolamenti ai quali si dà delega al Governo per la loro attuazione. Mi preme però ricordare come l'Italia oggi ponga la sua attenzione su temi estremamente importanti che riguardano la cybersicurezza, l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenere la famiglia in un momento così complesso e sfidante, nel quale dobbiamo essere all'altezza delle tante complessità. La direttiva, che regola l'equilibrio tra vita familiare e vita lavorativa, ci consente di dare supporto e sostegno maggiore a quelle famiglie che vivono l'esperienza lavorativa, ma che hanno bisogno di modellarla sulle reali necessità dei propri nuclei familiari. Mi concentrerò sulle altre priorità affrontate con questa legge di delegazione, come la direttiva sul copyright, un tema estremamente complesso, sul quale era necessario porre ordine ed attenzione e sul quale l'Italia sta facendo un passo avanti. Credo che l'Italia sia uno tra i pochi Paesi che darà completa attuazione alla direttiva sul copyright, cercando anche di dare sostegno e supporto a tutte quelle categorie che, per un motivo o per un altro, fino ad oggi sono state escluse da questa regolamentazione. C'è poi la direttiva sulle fonti rinnovabili: oggi l'Europa parla di green deal, di transizione verde, di raggiungimento di obiettivi di neutralità energetica al 2050. Ebbene, questa direttiva va in quella direzione, consente al nostro Paese di fare un passo in avanti, di cercare veramente, anche alla luce di quelle che poi saranno le risorse del recovery fund, di andare verso l'ottica della transizione verde, una transizione che ha bisogno di coraggio, di decisioni importanti, che avranno un impatto forte. Non dimentichiamo che all'interno di questa direttiva parliamo delle comunità energetiche, di quei cittadini che da oggi avranno la possibilità di produrre, stoccare e vendere l'energia. (Applausi). Questi sono passi in avanti. L'Europa sostiene questi cambiamenti. Le energie rinnovabili sono un cambiamento necessario ed una strada da percorrere con coraggio e senza un minimo tentennamento.
Mi soffermo brevemente anche su altri argomenti sui quali oggi si pone l'attenzione: la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo documento, non immaginavamo quanto sarebbe successo di lì a poco, nessuno si aspettava che il mondo, l'Italia, l'Europa si sarebbero trovati a misurarsi con quello che è probabilmente uno degli eventi più inaspettati e tragici dal secondo Dopoguerra. La pandemia ha posto l'attenzione su quelli che devono essere gli obiettivi, i compiti, i ruoli, gli sforzi e le sfide che da oggi in avanti ci troveremo ad affrontare relativamente a tutti i futuri cambiamenti che accadranno dopo la pandemia. Oggi ci troviamo in un momento che ci pone di fronte all'assoluta necessità di ripensare al contesto europeo, alla luce di quelli che saranno cambiamenti che non potremo fare a meno di considerare tali. Gli stessi slanci e lo stesso sforzo dell'Unione europea devono andare quindi in questa direzione. Gli obiettivi alla base del recovery fund sono gli stessi alla base della relazione sulla partecipazione dell'Italia alla l'Unione europea. Non sono cambiate le nostre priorità, perché già prima della pandemia e parlando dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ci ponevamo interrogativi importanti, erano quelli delle sfide verso una transizione verde, verso la transizione verso il digitale, sfide che dovevano riguardare l'inclusione sociale, un pilastro sociale non semplicemente negli enunciati, ma nella sua concretezza.
Sarà quindi fondamentale affrontare qualunque tipo di intervento tenendo presenti e saldi questi principi. Credo fortemente che l'impegno del Governo e il mandato forte che il Senato darà al Governo su questi temi ci permetterà di essere credibili in Europa e di portare avanti con coraggio le nuove sfide, i nuovi obiettivi che ci pongono di fronte a un interrogativo fondamentale.
Noi oggi ci troviamo a programmare, a pensare e a progettare un Paese che dobbiamo lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti e dobbiamo avere il coraggio di farlo in maniera tale che sia un'eredità della quale essere non solo orgogliosi, ma anche fieri e che renda il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti all'altezza della loro bellezza. Green deal, transizione digitale, economia verde, inclusione sociale sono parole che diventano atti concreti non solo nella legge di delegazione europea, ma nei principi che ci permettono di sentirci parte dell'Unione europea. Lo abbiamo ricordato con la nostra partecipazione italiana all'Unione europea.
È fondamentale corrispondere oggi a questi obiettivi, pensando che ci sono ambiti nei quali il nostro intervento lascerà un segno non solo in questo momento emergenziale; noi, come Governo, dobbiamo sentire la grande responsabilità, con il mandato forte del Parlamento, di fare qualcosa che possa diventare un moltiplicatore positivo. Il recovery fund è diventato un progetto comune; mai l'Europa aveva parlato di un fondo le cui risorse finanziarie fossero recuperate sui mercati con una garanzia posta da tutti gli Stati membri. Io credo che questo sia un passo in avanti e questo deve renderci ancor più responsabili nell'utilizzo di queste risorse: 750 miliardi sono un punto di partenza, ma possono essere un moltiplicatore positivo laddove l'azione di programmazione e il senso di responsabilità impegnino tutti al loro utilizzo non come se fossero nostre risorse, ma come se fossero risorse da lasciare a qualcuno che verrà dopo di noi e che, come noi, saprà non solo utilizzarle ma moltiplicarle, non semplicemente perché siamo bravi a fare le cose, ma perché abbiamo una capacità di ripensare e progettare il nostro Paese da qui e per i prossimi trent'anni.
Ringrazio di nuovo il senatore Pittella, la senatrice Gaudiano e i commissari che hanno lavorato con i loro emendamenti, con il massimo sforzo, per rendere questo lavoro veramente all'altezza dell'Italia e di come oggi il nostro Paese si presenta in Europa. (Applausi).
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.
Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.
Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1721, nel testo proposto dalla Commissione.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei rivolgere una richiesta di attenzione alla Presidenza.
L'esame del provvedimento è stato spezzettato in più sedute e si è perso anche un po' il senso dei termini temporali; credo che i tempi d'intervento dei Gruppi siano ormai molto limitati, quindi chiedo alla Presidenza di valutare opportunamente di non considerare in maniera estremamente severa i termini temporali, perché altrimenti non si possono neanche illustrare gli emendamenti.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, come sempre la Presidenza cercherà di gestire i tempi in modo flessibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con gli emendamenti 1.6 e 1.7 vogliamo portare all'attenzione dell'Assemblea una problematica seria che oggi è sul tavolo di tutti: il nostro Paese ha contratto 100 miliardi di debito pubblico, 84 dei quali sono ancora nelle casse del Ministero. Abbiamo un PIL che scende di 12,8 punti, siamo da nove mesi in stato di emergenza, piangiamo quasi quarantamila morti, abbiamo fatto tutti milioni di tamponi, le Regioni sono chiuse, abbiamo difficoltà quotidiane e chiediamo al Governo di uniformare la legge di delegazione europea alle necessità odierne, che purtroppo non sono inserite nel disegno di legge al nostro esame. Lo abbiamo chiesto più volte, lo abbiamo rimarcato anche nel formulare la relazione programmatica ma sembra che questa necessità non voglia essere accolta.
Con l'emendamento 1.6 cerchiamo di porre l'attenzione sulla quotidianità e sui problemi di tutti i giorni, problemi che riscontriamo parlando con i ristoratori e che emergono parlando con le persone che dirigono le palestre e i centri sportivi, problemi che si fa finta di non vedere. Ci sono tantissime problematiche che tutti i giorni caratterizzano la vita di ogni attività, grande o piccola. Quindi noi chiediamo all'Assemblea di votare a favore dei nostri emendamenti per andare nella direzione di chi, nell'emergenza Covid, sta perdendo tutto e sta facendo sentire il proprio grido d'allarme. (Applausi).
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, posso parlare dal mio posto?
PRESIDENTE. Può farlo, senatore Fazzolari, tenendo la mascherina, come ho detto all'inizio della seduta.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, è bene ricordare che quest'Assemblea, a dicembre 2018, ha votato a favore di una risoluzione di maggioranza emendata da Fratelli d'Italia che prevedeva due concetti: ribadire la supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo e, in secondo luogo, la necessità di fare una valutazione di impatto di tutte le leggi europee sull'ordinamento italiano (e ovviamente sull'ambito economico e sociale italiano) prima di recepirle. Questa risoluzione è stata approvata da quest'Assemblea a dicembre 2018.
In coerenza con tale testo, abbiamo presentato l'emendamento 1.8 che prevede semplicemente di chiedere che, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, ad ogni singolo provvedimento sia allegato, da parte del Governo, lo studio di impatto che l'adeguamento della norma italiana a quella europea avrebbe sul contesto italiano. Sembra quantomeno bizzarro che questa cosa non si voglia fare, perché, al di là della posizione politica di ognuno, tutti, a parole, hanno concordato sulla necessità di una maggiore attenzione per sapere, quantomeno, che cosa approva il Parlamento e qual è l'impatto che la nuova normativa avrà sui cittadini. Evidentemente la legge di delegazione europea è ormai una sorta di tabù e quindi qualunque cosa possa non rispondere al modello di totale asservimento dell'Italia all'eurosistema deve essere bocciato.
Io chiedo un po' di buon senso e quindi il recepimento della nostra proposta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti.
Sull'ordine del giorno, fermo restando che il Governo ha preannunciato una richiesta di riformulazione, esprimo un parere favorevole.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor presidente, relativamente agli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 il Governo esprime un parere contrario.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, il Governo lo accoglie, a patto che venga così riformulato: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, il parere contrario sia del relatore che del Governo sull'emendamento 1.6 mi fa veramente specie, dopo aver ascoltato la prolusione - proprio del Governo - rispetto a quanto sia importante questo disegno di legge di delegazione europea e di recepimento delle direttive, soprattutto per le generazioni future. Ecco, davanti a dichiarazioni del genere, ci saremmo aspettati piuttosto, da parte del Governo, una presa di coscienza rispetto al fatto che oggi andiamo a votare direttive che sono state emanate - e che oggi dobbiamo andare a recepire - in un periodo assolutamente lontano e distante dal momento attuale.
Gli emendamenti presentati chiedono semplicemente di non andare a pesare ulteriormente - a causa delle suddette direttive - sugli impegni di spesa degli imprenditori e di tutti coloro che si occupano di doverle recepire e far rispettare.
Poteva essere l'occasione - oggi più che mai - di dimostrare veramente l'attenzione che questo Governo vorrebbe avere nei confronti di chi fa attività e di chi produce. Quindi, c'è assolutamente un grande e grave ossimoro tra quello che il Governo dice e quello che fa.
Forza Italia voterà a favore degli emendamenti riferiti all'articolo 1 proprio perché, oggi più che mai, vorremmo essere qui non a votare l'ordinario, ma ad ascoltare il perché e il per come del presidente del consiglio Conte che, invece, va avanti senza ascoltare il Parlamento, salvo ascoltarlo il giorno dopo aver preso posizione. (Applausi).
Questa era un'ulteriore occasione per poter dimostrare la buona fede e la buona volontà dell'Esecutivo. Dobbiamo prendere atto che il Governo fa delle affermazioni, ma poi va esattamente nella direzione contraria agli interessi degli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, fino alle parole «sostenibilità economica».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.7.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, essendo precluso l'emendamento 1.7, mi limiterò alla dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 che, per materia, è assolutamente coerente.
Signor Presidente, inorridisco per la votazione che si è appena tenuta. Inorridisco per l'argomento e per l'asprezza che ha dimostrato il Governo rispetto alle motivazioni sottese agli emendamenti 1.6 e 1.7. Non è possibile fregarsene dei costi che caleranno sugli italiani e sulle imprese nel momento in cui si approva una normativa. (Applausi). Non è possibile!
In questa sede abbiamo chiesto in maniera esplicita al Governo di tenere conto dei costi, della valutazione rigorosa di impatto, della sostenibilità economica e di prevedere un fondo adeguato a sostenere i costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive. Non è possibile che, in parallelo, in 14a Commissione ci sia un parere di maggioranza che scrive esattamente queste cose, ma se le stesse vengono dette dalla Lega, la proposta viene bollata e respinta. Questo vuol dire non considerare l'interesse degli italiani, ma dividere gli italiani! (Applausi). Questo non è quello che il Governo va a dire in televisione, quando invita a collaborare, ma vuol dire avere una faccia quando si va in televisione e fare un'altra cosa in Parlamento.
Inorridisco per il disprezzo che avete nei confronti delle piccole e medie imprese italiane. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Fazzolari e Bossi Simone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, della Commissione, che viene accettata dai relatori.
Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, parliamo tanto dei pericoli della Rete e parliamo tanto di preservare i nostri bambini, i nostri adolescenti da quei pericoli, di cui vediamo le conseguenze. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 andavano appunto nella direzione di prevenire certi rischi e di preservare i nostri bambini, i nostri adolescenti e di coinvolgere anche le famiglie. L'approvazione di tali emendamenti sarebbe un bellissimo segnale di tutela nei confronti dei nostri giovani; un segnale importante soprattutto in questo momento storico in cui i bambini e gli adolescenti sono sempre collegati in Rete, dove possono trovare di tutto.
Parliamo tanto di formazione e informazione e quegli emendamenti andavano proprio nel senso della formazione e dell'informazione corretta, dell'uso della Rete in un modo corretto e non sbagliato. Il non accoglimento di tali emendamenti significa non volere veramente bene ai nostri giovani e ai nostri bambini; significa non volere veramente bene alle famiglie di quei bambini e ragazzi.
Voglio sollecitare il Governo a riflettere sulla necessità di dare una maggiore informazione e formazione in questo senso. (Applausi).
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche con i miei emendamenti, per la precisione il 3.100 e il 3.13 che verrà votato a seguire, si chiede di introdurre l'obbligo da parte dei social network di richiedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione dell'utente, ovviamente per poter procedere a una più veloce identificazione del proprietario dell'account in caso di reati commessi sul web.
Sappiamo che c'è anche una proposta a firma di Italia Viva che va in questa direzione, e quindi una proposta della maggioranza, depositata alla Camera, se non erro a prima firma dell'onorevole Marattin. Pertanto, non capisco perché non dare il via libera a un emendamento che mira a tutelare gli utenti del web da reati troppo spesso odiosi e che, tra l'altro, è in linea con la strategia europea a tutela dei minori da abusi commessi online, di cui stiamo discutendo attualmente in sede di Commissione al Senato.
Serve uno strumento di identificazione dei fruitori del web, che non può essere più una giungla dove tutto è permesso. Chiedo pertanto anch'io al Governo di rivedere la posizione su questo emendamento. (Applausi).
PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere gli emendamenti 3.1 e 3.2.
PRESIDENTE. Va bene, senatore Pillon.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.100, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Saponara e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Saponara e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalle senatrici Giammanco e Masini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che è assurdo esprimere un parere contrario su un emendamento importante come quello in esame.
Noi chiediamo di non applicare i considerando 28 e 58; il primo riguarda il controllo dell'esposizione a comunicazioni commerciali relative a prodotti alimentari, mentre il secondo riguarda il controllo sui contenuti delle comunicazioni relative all'agroalimentare in merito al contenuto di grassi e sali. La richiesta è motivata dal fatto che ci potrebbe essere una lotta contro il made in Italy proprio attraverso questi articoli. Perciò noi chiediamo espressamente oggi a quest'Aula di riflettere su questo tema, perché è fondamentale. Il rischio è che vengano pubblicizzati come cattivi i cibi del nostro made in Italy. Un esempio su tutti: un cibo ad alto contenuto di grasso come il parmigiano potrebbe essere indicato come cibo cattivo, con una pubblicità negativa.
Su questo argomento l'Europa sta massacrando le nostre imprese, le nostre aziende, i nostri agricoltori, i nostri industriali. Noi stiamo faticando; con le assurde decisioni dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un terzo dell'importante canale dell'acquisto fuori casa va perduto. Abbiamo dei problemi enormi in termini di latte e di trasformazione della carne. La scorsa settimana il non decidere del Parlamento europeo è stato gravissimo: un hamburger non è vegano, un hamburger è di carne. Sia chiaro. (Applausi).
Non possiamo continuare a prendere in giro gli italiani, ma dobbiamo parlare in modo corretto e chiaro. La prima etichettatura - ricordatevelo - è la denominazione corretta di un prodotto, attraverso la sua identità, attraverso la sua catena produttiva e la sua filiera. Il ministro Bellanova tutti i giorni ci parla di aiuto alle filiere; vorremmo capire quali sono detti aiuti. Se l'Europa dà le risorse - come ha detto prima il Vice Ministro - sia chiaro che devono essere identificate bene, altrimenti si rischia di trovarsi di fronte a un parolaio collettivo da televisione, che non serve a nulla. Noi andremo in crisi; tutte le nostre imprese e il milione e mezzo di partite IVA agricole verranno a prendere a calci nel sedere chi di dovere. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalle senatrici Giammanco e Masini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 3.
GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, era molto tempo - non so quanto - che non esaminavamo un disegno di legge ordinario, con gli emendamenti e la dichiarazione di voto sull'articolo, che per fortuna non è stata ancora abolita da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, intanto saluto positivamente questo normale modo di lavorare in Parlamento. (Applausi). Tra decreti e fiducia, non so quale sia stata l'ultima occasione in cui ciò è accaduto: forse nel caso dell'approvazione di un disegno di legge di ratifica di trattati internazionali, ma comunque non si trattava di un disegno di legge così articolato cioè quello in esame. Già questo mi rende felice, indipendentemente dal giudizio di merito.
In ogni caso, la facoltà di poter esaminare secondo il normale iter questo disegno di legge mi consente di fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3, soprattutto in un momento di grande difficoltà per il mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della letteratura, al quale voglio inviare la piena solidarietà (Applausi). Il bavaglio alla cultura, al cinema e alla musica non risponde a esigenze di salute, stando ai dati statistici che sono stati divulgati, anche all'indomani del Festival del cinema di Venezia, della Festa del cinema di Roma e di eventi culturali importanti, che non hanno determinato un aggravamento della drammatica situazione in cui ci troviamo, anzi.
Il maestro Muti in una lettera molto bella e importante, con l'equilibrio e l'autorevolezza del suo dire, al di sopra delle parti politiche - lo ricordiamo anche protagonista in quest'Aula del Senato di concerti importanti nelle occasioni celebrative - ha lanciato un grido di dolore.
Oggi un importante regista Pupi Avati, in un'intervista sul «Corriere della sera», rispetto alla misura contro il cinema, il teatro e lo spettacolo ha detto che è come avere chiuso la stanza dei giochi. Se in una casa uno chiudesse la stanza dei giochi, impedirebbe alla parte più vivace e in crescita della famiglia di fruire dello svago, anche se la cultura e il sapere sono non solo svago, ma - come si dice con un'espressione abusata - anche cibo dell'anima.
Che cosa c'entra tutto questo con l'articolo 3 della legge di delegazione europea? C'entra. Molti sono i nostri spunti critici sul modo con il quale il Governo si muove in Europa. Abbiamo molte cose anche contro alcuni principi contenuti in questo provvedimento, ma come Forza Italia ci riteniamo autori fondamentali dell'articolo 3, che contiene la tutela del diritto d'autore. In particolare, fare chiaramente riferimento nell'articolo alla direttiva europea 2018/1808 vuol dire tutelare il diritto d'autore.
È stato un tema delicato e controverso nel Parlamento europeo. Ricordo l'impegno di un nostro autorevole parlamentare, Antonio Tajani, e quello di tanti altri del Gruppo Forza Italia-Partito Popolare Europeo, affinché la direttiva europea fosse varata.
Contro questa direttiva europea c'è stato il peso delle lobby dei colossi della rete, adusi al saccheggio digitale: Google, Facebook, Amazon rubano i contenuti dell'arte e del sapere senza pagare la creatività. (Applausi). Scrivere un romanzo, un'opera musicale o una canzone - anche la cultura popolare non va disprezzata - realizzare un film, produrre informazione televisiva, scrivere un articolo su un giornale solo un costo - quello dell'editore, dell'organizzazione produttiva - è il valore del sapere, che il regista, l'attore, il giornalista, il musicista e l'autore profondano nella propria opera: un valore morale, spirituale, ma anche materiale.
La direttiva sul diritto d'autore tutela tutto ciò. E non è stato facile vararla nel Parlamento europeo, in quanto le grandi lobby della rete hanno ingaggiato tutti i giuristi e gli avvocati di Bruxelles per fare pressione lobbistica. Le aziende editoriali e culturali, i teatri dell'opera e i musicisti hanno avuto grande difficoltà.
Desidero salutare e ringraziare una persona importante - Giulio Rapetti Mogol, Presidente della SIAE - che ha fatto questa battaglia non per i grandi artisti. (Applausi). Come ha detto anche in Senato in occasione di vari incontri, ci sono non solo i grandi autori e cantanti - anche se questa fase non consente loro di fare concerti ed eventi, sopravvivranno - ma anche tanti altri artisti, che non sono quelli che tutti conosciamo e ascoltiamo, che sopravvivono con diritti d'autore di entità molto bassa e contribuiscono alla creatività e all'intrattenimento.
La direttiva sul diritto d'autore tutela tutto questo mondo, comprensivo di una base di operatori della cultura, dell'informazione, del giornalismo e della letteratura che non sono i grandi protagonisti che possono resistere anche un anno senza eventi, né concerti. Pensiamo, in questa fase in cui gli eventi non ci sono, a tutti i lavoratori che fanno parte del mondo della SIAE e vantano diritti d'autore. Non ci sono solo i 10 grandi cantanti e artisti, ma esiste una miriade di persone.
L'altro giorno li avete visti manifestare a Piazza del Duomo in maniera composta, portando quei bauli che in genere si usano quando si organizzano i concerti e le interpretazioni liriche. La tutela del diritto d'autore serve anche a quei lavoratori della cultura, della musica e dell'arte.
Per questi motivi, siamo molto favorevoli a tutto ciò e riteniamo che la modernità e la digitalizzazione - tutti la invochiamo, per carità - non debbano comportare il saccheggio. È ovvio che, facendo un click, si può riprodurre all'infinito qualsiasi opera senza costo, in quanto non siamo nell'epoca in cui i libri si scrivevano a mano nei monasteri (si tratta ormai di opere d'arte). Oggi basta un click per divulgare tonnellate di pagine, byte e megabyte di musica e tutto ciò che si vuole. Tutelare tutto questo è importante.
Ricordo che anni fa un cantante - parlo della cultura popolare e mi riferisco ad Adriano Celentano - scrisse sul quotidiano «Corriere della Sera» che, se il pane non si pagasse, nessuno farebbe il fornaio. È una frase abbastanza chiara.
Se la cultura, l'arte e lo spettacolo vengono saccheggiati, noi uccidiamo la creatività, che deve essere remunerata e tutelata anche nell'epoca dell'elettronica avanzata e della digitalizzazione, che devono essere un'opportunità per la conoscenza e non un furto del sapere legalizzato. È infatti questo che sta avvenendo.
Onorevoli colleghi, su 4,5 miliardi di euro di volume di affari in Italia (nel commercio, ma anche nella divulgazione del sapere), Amazon ha pagato 11 milioni di euro di tasse, pari allo 0,2 per cento. La Commissione europea ha sanzionato Google con una multa da 14 miliardi di euro, che però è riuscito a farsi annullare dalla magistratura irlandese. Quando si devono pagare 14 miliardi di euro si trova un giudice amico a Dublino, piuttosto che a Berlino.
Noi vogliamo equità, progresso e conoscenza, ma anche riconoscimento della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. L'articolo 3 del provvedimento - lo dico al Governo - non conclude l'iter, perché servono i provvedimenti attuativi. La modernità ci deve aiutare a fruire più facilmente e liberamente della cultura, del sapere, della letteratura, della musica e dell'informazione, ma non deve essere il furto del sapere.
Noi esprimeremo pertanto voto favorevole all'articolo 3, nel rispetto della creatività e anche, in questo momento, come gesto di solidarietà verso il mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello spettacolo, di cui il Governo non si sta occupando affatto. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Paroli e Cangini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.35, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dal senatore Corti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dal senatore Corti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal senatore Corti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 5.81, 5.85 e 5.87.
PRESIDENTE. I suddetti emendamenti si intendono quindi ritirati.
NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, ci tenevo a parlare dell'emendamento 5.311 perché lo ritengo molto importante e perché è stato firmato da molte parti politiche in maniera trasversale. Oltre alla firma mia e della collega De Petris, ci sono infatti le firme delle senatrici La Mura, Fattori e Cirinnà.
L'emendamento è importante perché intende porre fine a un equivoco che va avanti da molto tempo. Chiede di porre una graduale esclusione dal 1° gennaio 2024 fino al dicembre 2030 degli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, dei carburanti ad alto rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, come l'olio di palma.
Ciò crea chiaramente un conflitto importante con l'uso agricolo dei terreni, che non solo è grave perché veniamo a perdere altro uso di terreno agricolo, ma anche perché, nel momento in cui c'è la trasmigrazione della produzione agricola, si vanno a produrre molte più emissioni di CO2 quando si vanno a intaccare terreni ad alta ricchezza di carbonio, come - per esempio - quello delle foreste. Il bilancio complessivo diventa, pertanto, estremamente negativo per il contenimento di CO2 in atmosfera.
Ritengo che l'emendamento 5.311 sia assolutamente importante e da sostenere.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, auspico un ripensamento da parte del Governo sull'emendamento 5.86.
L'articolo 5 si occupa delle energie rinnovabili - e per questo ben venga - ed è stato ampiamente integrato in sede di Commissione. Il testo che arriva in Aula è, quindi, decisamente più corposo e la Commissione si è posta il problema di poter collocare - per esempio - gli impianti fotovoltaici anche sui terreni dell'ex discariche, su cui c'era una condivisione complessiva. Si è posta il problema di semplificare gli interventi sugli impianti anche quando vanno al di là della sostituzione delle batterie di alcune parti. Si è posta tutta una serie di passaggi.
L'ultimo metro che manca è che non si può immaginare che, con una bacchetta magica, scompaiano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche anche quelle delle fonti di energia rinnovabili. Noi chiedevamo semplicemente che nel testo della delega al Governo fosse inserito di tener conto del fine vita degli impianti fotovoltaici e di alcune loro parti e di farlo attraverso il coinvolgimento dei consorzi. Non si capisce perché una parte della maggioranza abbia una preclusione ideologica rispetto al sistema consortile senza il quale il nostro Paese sarebbe molto più indietro in vari settori, compreso quello dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Mi auguro, quindi, che ci sia un ripensamento e che l'emendamento, che non comporta alcun costo (il parere contrario è stato, pertanto, esclusivamente nel merito e di natura ideologica), possa essere riesaminato e accolto dall'Aula.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200, 5.6, 5.13, 5.16, 5.18, 5.23, 5.36, 5.46, 5.50, 5.54, 5.59, 5.61, 5.67, 5.68, 5.74, 5.77, 5.78, 5.79, 5.82, 5.83, 5.84, 5.86, 5.87, 5.90, 5.95, 5.307, 5.308, 5.309, 5.310 e 5.97.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.302, 5.303, 5.304, 5.305 e 5.306.
Per quanto riguarda l'emendamento, 5.311 mi è stata annunciata una proposta di riformulazione da parte del Governo, sulla quale esprimo fin d'ora parere favorevole.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti dal 5.200 al 5.310.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.311, se così riformulato: "Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente: «prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime o relativi residui e sottoprodotti derivati ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni»".
Relativamente all'ordine del giorno G5.100, il Governo è favorevole all'accoglimento se dopo le parole «a valutare», vengono inserite le parole «nell'ambito della revisione della normativa di settore».
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione proposta.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, poiché la prima firmataria è d'accordo, accettiamo la riformulazione e quindi ritiro gli emendamenti 5.308 e 5.310 a mia prima firma. Le firme che erano state apposte a questi emendamenti ovviamente confluiscono tutte sul testo riformulato dell'emendamento 5.311.
PRESIDENTE. Colleghi, sulle riformulazioni vi chiedo di procedere nell'ordine, quando trattiamo l'emendamento (ora non ho interrotto la senatrice De Petris, ovviamente). Inizierei con l'esame dell'emendamento 5.200 e poi, quando ci arriveremo, ognuno interverrà, se lo ritiene, sulla riformulazione o su altro.
BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 5.311, come riformulato.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
CIRINNA' (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRINNA' (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia prima firma.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6 (testo 3), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5.300 e 5.301 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.302, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.303.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, annuncio il voto contrario da parte del Gruppo, perché riteniamo che i sei mesi di tempo introdotti dall'emendamento siano troppo pochi. È troppo poco, infatti, il tempo che viene dato alle Regioni per individuare sul proprio territorio le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Ritenevamo più congruo e opportuno mantenere il testo approvato dalla Commissione. Peraltro vorrei segnalare che le Regioni non possono da sole individuare queste aree, ma ovviamente si devono raccordare con le Province e soprattutto con i Comuni e quest'attività necessita di tempo. Per questo motivo il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà contrario (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.303, presentato dai senatori Girotto e De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Colleghi, intanto vi dico che non è che improvvisamente abbiamo dei guasti. Avendo cambiato le modalità di intervento, alcuni microfoni (ovviamente non sappiamo a memoria quali) sono stati deviati per consentire il loro funzionamento sulle tribune. Dobbiamo quindi avere un po' di pazienza e, se vediamo che il microfono non funziona, ci dobbiamo spostare.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei solo dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 5.13, che secondo noi è di estremo buon senso e, anzi, prevede la valorizzazione, ad esempio, delle aree già edificate e compromesse, nel rispetto della difesa di quelle agricole, soprattutto per quanto riguarda proprio l'evoluzione delle cosiddette energie rinnovabili.
Chiediamo quindi che nel settore delle energie rinnovabili, anche in deroga a precedenti disposizioni normative, le cave, le discariche esaurite, le aree ripristinate dal punto di vista ambientale, a seguito di procedimenti di bonifica, ai sensi di quanto disposto dalla normativa, non siano considerate agricole, ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a prescindere dalla qualificazione delle medesime, dettata dal pertinente strumento urbanistico. Questo per fare in modo che su terreni non più utilizzabili per nessun altro scopo possano invece insistere, con gli incentivi che meritano, i pannelli fotovoltaici, l'eolico o quant'altro (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.304.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 5.304. In particolare, chiedo di votare separatamente la lettera a) e la lettera b).
PRESIDENTE. Essendo stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate, chiedo all'Assemblea di pronunciarsi su questo punto.
Passiamo alla votazione della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.304.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 5.304, presentata dal senatore Calderoli.
Non è approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.304, presentato dai senatori Girotto e De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 5.18 vuole riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento degli incentivi statali e sanare una discrepanza normativa con il decreto ministeriale cosiddetto FER1, emanato a luglio 2019, che dà priorità, nel riconoscimento degli incentivi, agli impianti fotovoltaici realizzati su discariche chiuse, cave esaurite o siti di interesse nazionale o contaminati, che sono stati oggetto di bonifica. Queste tre tipologie di aree, alla fine della loro funzione, prendono la destinazione agricola.
Ebbene, il decreto ministeriale FER1 era in contrasto con il decreto-legge n. 1 del 2012, che di fatto vieta il riconoscimento degli incentivi per impianti fotovoltaici realizzati a terra su aree agricole. Questa discrepanza, che nel nostro Paese è durata quasi un anno e mezzo, è stata oggetto di emendamenti della Lega, che in diversi provvedimenti sono risultati bocciati dal Governo in modo stolto. Infatti, l'Esecutivo esprimeva parere negativo motivandolo con il fatto che l'accoglimento di quegli emendamenti avrebbe aumentato gli oneri della finanza pubblica.
Grazie alla sua caparbietà, in occasione dell'esame del decreto-legge semplificazioni, alla presenza del vice ministro Misiani, la Lega ha presentato un emendamento il cui accoglimento avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda le maggiori fonti di energia rinnovabili; non solo non avrebbe comportato un aumento degli oneri di finanza pubblica, ma, avendo esteso la platea dei beneficiari degli incentivi, avrebbe introdotto un principio di concorrenza favorendo il ribasso delle aste, quindi un minore incentivo, un minor onere generale di sistema e, di conseguenza, minori carichi sulle bollette. Ebbene, quell'emendamento della Lega è stato approvato nel decreto-legge semplificazioni, ragion per cui non ha più senso mettere in votazione l'emendamento 5.18, a prima firma Arrigoni, che ritiro.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.305, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.36, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.46, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.59.
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, questo emendamento riguarda una questione molto importante, che è già stata anticipata in relazione a un altro. Si tratta della questione del fine vita dei pannelli fotovoltaici.
Semplicemente chiediamo di «uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici», perché oggi c'è un sistema non omogeneo, che, di fatto, anziché migliorare la situazione, soprattutto ambientale, può portare a peggiorarla.
Si tratta dunque di un emendamento di estremo buonsenso e, nonostante i pareri negativi, chiediamo all'Assemblea di votare a favore, perché non capiamo come mai si debba votare in senso contrario, visto che vuole semplificare ed uniformare le norme. Non chiediamo dunque niente di particolare, ma avanziamo una proposta di buonsenso, che può aiutare, da un lato, i produttori e, dall'altra, i fruitori e soprattutto garantire un fine vita omogeneo per prodotti che, oggi più che mai, diventano necessari per la transizione. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.61.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, questa volta non ritiro l'emendamento, ma lo confermo. Cito le parole del sottosegretario Agea, che all'inizio del suo intervento ha detto che il provvedimento in esame, la legge di delegazione europea, rafforzerà e perseguirà la transizione energetica del Paese, a cui è improntato, e favorirà il contrasto ai cambiamenti climatici, visto che ci sono misure che contrastano le emissioni, non solo di CO2, ma anche di polveri sottili. Peccato che la bocciatura dell'emendamento in esame testimoni il pregiudizio della maggioranza verso misure che vanno nell'ottica di una migliore transizione energetica, che non può che passare attraverso le città sostenibili.
Ricordo a tutti i colleghi qui presenti che, durante gli oltre due mesi di lockdown, quando la mobilità si è praticamente ridotta a zero, tutti i fautori di quella elettrica si aspettavano un crollo delle emissioni di polveri sottili (PM10, PM2,5 o diossido di azoto). Peccato che le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) abbiamo registrato valori totalmente inalterati, a conferma che l'inquinamento atmosferico è prevalentemente prodotto dal riscaldamento domestico, che incide per il 60 per cento, e non dalle automobili. (Applausi).
Non capiamo dunque la contrarietà di Governo e maggioranza all'approvazione di un emendamento che mira a promuovere, favorire e diffondere l'uso del teleriscaldamento efficiente, prodotto cioè con il calore di scarto dei processi industriali e con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Non capiamo dunque i motivi di questa contrarietà: c'è un profondo pregiudizio, che si vede anche nel cosiddetto superbonus. Avete infatti introdotto il beneficio del superbonus per l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente solo nei Comuni montani oggetto di infrazione: è una presa in giro! (Applausi). Dovremmo invece promuovere il tele riscaldamento efficiente in tutto il Paese e soprattutto nelle città densamente urbanizzate, che sono tantissime.
I vantaggi del teleriscaldamento efficiente sono plurimi: certamente c'è una maggiore efficienza energetica, che è uno dei tre obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che, con i vostri pregiudizi, nel 2030 non verrà raggiunto; ci sono minori emissioni di CO2, di PM10, di PM2,5, di ossidi di azoto; c'è più sicurezza nelle case, perché con il teleriscaldamento una famiglia toglie la caldaietta in casa, che ha necessità di manutenzione e controllo, a fronte di un impianto comune, e ci sono più controlli. (Applausi).
Ecco perché, con il vostro voto contrario smascheriamo l'ideologia ambientalista di questa maggioranza e del Governo. Noi, invece, confermiamo il voto favorevole sull'emendamento 5.61. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.61, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.67, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.68, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.70 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.77, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.74, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.78, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.79, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.79, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.81 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.82, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.83, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.84, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.85 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.86, presentato dal senatore Briziarelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.87 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.90.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di fare un approfondimento, uno studio e una ricognizione per lo sviluppo della capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili che non sono comprese nel perimetro definito dal decreto ministeriale FER1. Sto parlando di fonti rinnovabili quali la geotermia, il biogas e il solare termodinamico. Non comprendiamo il parere negativo espresso dal Governo e dalla maggioranza, perché con questo emendamento poniamo un problema molto serio.
La maggioranza è contenta perché in Europa il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo, quando si metteranno d'accordo, voteranno per un ulteriore taglio delle emissioni di CO2 nel 2030 (oggi è fissato a meno 40 per cento), perché si vuole raggiungere la neutralità climatica nel 2050. C'è la Commissione che vuole portare la soglia da meno 40 a meno 55, mentre il Parlamento europeo ha già votato per portarla a meno 60 per cento. Ebbene, cosa significa in termini di maggiore produzione da fonti rinnovabili nel 2030? Significa che l'attuale quota, fissata al 30 per cento nel 2030, dovrà essere innalzata intorno al 40 per cento.
Non si può solo gioire dei numeri, ma bisogna guardare i fatti. Guardate che, grazie alla burocrazia asfissiante che impiega anni e anni per rilasciare l'autorizzazione per un nuovo impianto o per un revamping, siamo solo al 15-20 per cento dal raggiungimento dell'attuale obiettivo di produzione da fonti rinnovabili entro il 2030. Basti citare il fatto che, in riferimento al terzo bando del decreto ministeriale FER1, che incentiva il fotovoltaico sulle cave, sulle discariche, sui tetti che avevano l'Eternit e sui nuovi impianti fotovoltaici o eolici, rispetto a un contingente di potenza incentivabile di 1.300 megawatt, ne è stato richiesto in posizione utile meno di un terzo. Il problema di realizzare impianti da fonti di energia rinnovabile è serio ed è dimostrato dal decreto ministeriale FER1.
Sul decreto ministeriale FER2, che vuole incentivare le rinnovabili speciali (come geotermia, biogas, solare termodinamico e moto ondoso), il Governo non deve più dormire, perché c'è un'industria che vuole investire nella transizione energetica con i fatti e non con le parole e i numeri. Quindi non riusciamo a capire perché il Governo e la maggioranza vogliano votare contro questo emendamento, su cui la Lega invece voterà convintamente a favore. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.90, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.95, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.306.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dal momento che il proverbio dice: «ritenta, sarai più fortunato», chiedo di poter votare per parti separate l'emendamento 5.306, votando la lettera v-bis) separatamente dalla lettera v-ter).
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Non sono d'accordo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la Presidenza prende atto che non c'è accordo.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, poiché, non essendoci unanimità sulla proposta, occorre procedere ad una votazione per alzata di mano, chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale. (Applausi).
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Calderoli, di votare per parti separate l'emendamento 5.306, votando la lettera v-bis) separatamente dalla lettera v-ter).
Non è approvata.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Non poteva mancare a questo punto la richiesta di controprova.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.306, presentato dal senatore Girotto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.307 è stato ritirato.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, questi emendamenti hanno ad oggetto un po' tutti lo stesso argomento. Avevo annunciato il ritiro di alcuni emendamenti, ma evidentemente c'è stato un equivoco sulla riformulazione.
Le chiedo pertanto se sia possibile sospendere i lavori per mezz'ora così da poter conferire con il relatore e il rappresentante del Governo per sistemare la questione.
PRESIDENTE. Abbiamo svolto una parte considerevole del lavoro e sicuramente una maggiore chiarezza sulla riformulazione gioverà all'Assemblea.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 19.
(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,01).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Invito i colleghi a prendere posto. Senatrice De Petris, eravamo all'emendamento 5.308 che lei vorrebbe ritirare, mentre mantiene l'emendamento 5.310. Giusto?
DE PETRIS (Misto-LeU). Esatto, signor Presidente.
Il senso dell'emendamento 5.310 è molto chiaro. Sapete tutti che la direttiva europea prevede che, per quanto riguarda gli obblighi di miscelazione di combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, ad oggi è ancora previsto l'utilizzo dell'olio di palma, che ha un impatto fortissimo (per quanto riguarda la deforestazione sappiamo quello che accade in Brasile e non solo).
La direttiva prevede che dal 2024 ed entro il 2030 debba essere escluso dalla miscelazione l'olio di palma. Con questo emendamento prevedono un anticipo al 2023, come peraltro alcuni player nazionali stanno cominciando a fare.
Per questo motivo abbiamo coordinato le diverse proposte emendative. Ritiro pertanto l'emendamento 5.308, mentre confermo l'emendamento 5.310, di cui chiedo la votazione e su cui ovviamente il Governo e il relatore devono esprimere il parere. Credo ci sia anche un altro emendamento di cui la senatrice Nugnes annuncerà il ritiro.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.308 e 5.309 sono stati ritirati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.310.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.310.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
LA MURA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA MURA (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.310.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.310, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5.311 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente.
Passiamo all'emendamento 5.97 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.97 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Pittella, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100?
PITTELLA, relatore. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'ordine del giorno G6.100. In Europa ci imponiamo anche i limiti non dovuti, cogliamo almeno le occasioni. L'ordine del giorno riguarda l'aviazione leggera. Il regolamento UE 2018/1139, richiamato dall'ordine del giorno, ha consentito agli Stati membri di poter aumentare il peso massimo degli ultraleggeri. Noi, come produttori, siamo un'eccellenza a livello internazionale. Si intende pertanto impugnare il Governo a cogliere questa opportunità, come hanno già fatto altri Stati come la Germania, sostenendo in questo momento la nostra industria e accogliendo l'aumento di peso reso possibile per gli ultraleggeri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.4 (testo 2) e 6.5.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.100, c'è una proposta di riformulazione del Governo.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.100, il Governo considera l'ordine del giorno accoglibile con la seguente riformulazione nell'impegno: «a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento UE 2018/1139 e di aggiornamento della disciplina nazionale in materia di volo da diporto e sportivo, di adottare ogni iniziativa che, compatibilmente con l'ordinamento eurounitario, favorisca lo sviluppo dell'industria del volo turistico italiana».
PRESIDENTE. Senatore Briziarelli, accoglie la riformulazione?
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). La accolgo, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.4 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.4 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «n. 287».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.5.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.12, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.21, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.25, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.32, presentato dai senatori De Bonis e Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.33 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.35, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.36, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori, fino alle parole «acque interne dolci».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.44.
Passiamo all'emendamento 7.45 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.45 (testo 2), presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.38, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.40, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.41, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.42, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Fazzolari e Bossi Simone.
(Segue la votazione). (Commenti).
Io non lo sto verificando. Sono asimmetrici rispetto alle lucine, però è corretto.
C'è poi il detto: «chi fa la spia non è figlio di Maria». Tre sono i presenti e tre sono i votanti. (Commenti). Colleghi, collocatevi in modo che non ci siano questioni. Nella quarta fila ci sono due persone e due voti. (Commenti).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Commenti).
Colleghi, il distanziamento è una regola introdotta dai nostri senatori Questori, quindi se non vi collocate correttamente sospendo la seduta. Senatore, può usare anche il banco del Governo; sfrutti il posto del Ministro, visto che non c'è.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti; esprimo invece parere favorevole sugli ordini del giorno G9.100, G9.101 e G9.102.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.13, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.17, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.22 (testo 2), presentato dalla senatrice Borgonzoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.30, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.31, presentato dalla senatrice Borgonzoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.35, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.41, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.49, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.48, presentato dal senatore Bossi Simone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.46, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.100, G9.101 e G9.102 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2, identico all'emendamento 10.3.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sarò veramente succinto. Per me è molto interessante osservare come si stanno svolgendo queste dichiarazioni, considerando la materia degli articoli 10 e 11 della legge di delegazione europea, che riguardano argomenti piuttosto importanti. Le lugubri sigle che li contraddistinguono sono BRRD, CRD, CRR, SRM: sostanzialmente quello che va sotto il nome di pacchetto bancario. Ed è quando vedo come stiamo analizzando qui in Aula queste disposizioni che capisco come è stato possibile che, per esempio, sempre in quest'Aula si siano approvate - peraltro, con una grande leggerezza da parte dell'attuale maggioranza - normative come quelle del bail in. Poi, naturalmente, è chiaro che esiste una saggezza della storia e su quel bail in il PD si è fatto del male e si sta facendo del male su altre cose. Per esempio, ho sotto gli occhi un meraviglioso titolo del dicembre 2018 in cui l'attuale ministro Gualtieri ci diceva che sui non performing loan in Europa era stato approvato un testo equilibrato. Quel testo equilibrato conteneva il famigerato calendar provisioning, che è quello che oggi, per esempio, il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, definisce una bomba, e che fa preoccupare perfino il dottor Visco, governatore di Banca d'Italia, di cui all'epoca, però, non si rinvengono particolari opposizioni.
Per quel che riguarda l'articolo 10, in particolare l'emendamento 10.10 del nostro Gruppo, alla lettera g-bis contiene una norma particolarmente importante, perché riguarda il tema del principio di proporzionalità che, senza entrare in dettagli tecnici inutili, si traduce in come non farci troppo del male nel recepire le normative europee.
Quello che noi chiediamo è che non ci si avvalga della facoltà prevista dalla lettera b) del punto 145 dell'articolo 2 del regolamento 575/2013, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso. Richiediamo, cioè, che non venga abbassata la soglia al di sotto della quale una banca è considerata un ente piccolo e non complesso. Questo perché? Perché - secondo quella che è sempre stata la linea politica del nostro partito, e che ha sempre trovato l'opposizione, in particolare della vigilanza nazionale, e anche dell'attuale maggioranza - intendiamo tutelare il credito territoriale; intendiamo tutelare le piccole banche rispetto a un aumento di costi, per esempio di compliance, che inevitabilmente incomberebbero su di loro se si decidesse di considerare piccola una banca con un capitale inferiore ai 5 miliardi di euro.
Qui c'è fondamentalmente il tema del gold plating: gli altri Paesi non si avvarranno della possibilità di abbassare la soglia, quindi è assolutamente importante che anche noi chiediamo al legislatore delegato di non avvalersi della possibilità di abbassare la soglia, altrimenti, come al solito, andremo a competere in Europa con un braccio legato dietro la schiena.
Per aver detto queste parole di saggezza, anche in altre circostanze, anche durante l'approvazione della BRRD nella prima versione, economisti della Lega sono stati accusati di essere antieuropei, di fare critica ostruzionistica; stiamo semplicemente chiedendo cautela.
Esattamente come accadde qualche anno fa al presidente Borghi di rivolgersi all'allora presidente del Consiglio Letta dicendo che non avevano capito cosa stessero facendo («Vi correranno dietro con i forconi e tiferò per gli inseguitori»), ed esattamente come ci siamo opposti, per esempio, al calendar provisioning così come magnificato da Gualtieri, qui chiediamo di fare attenzione. E se la storia ci ha dato ragione due volte, temo che ci darà ragione anche la terza volta.
Auguri a questa maggioranza! (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.3, presentato dal senatore Perosino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori, identico all'emendamento 10.5, presentato dal senatore Perosino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore Tosato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PITTELLA, relatore sul disegno di legge n. 1721. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento.
AGEA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi perdoni, non la annoierò a lungo. Questa cosa annoia anche me e cercherò di farla più noiosa possibile, in modo che la maggioranza non si accorga di quello che sto per dire, perché altrimenti sosterrebbe il nostro emendamento. Quindi, spero che si distragga e intanto dico di cosa si tratta. Qui si tratta, specificamente, di modificare la BRRD, ovvero la direttiva sulla risoluzione e i salvataggi bancari.
I salvataggi bancari, in Italia, si chiamano Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, tanto per capire di cosa stiamo parlando e per ricordarlo affettuosamente ai nostri colleghi di maggioranza.
Qual è, dunque, lo specifico senso dell'intervento emendativo? Non mi diffondo: ci sono due punti e mi limito a ricordare il primo, in modo che rimanga traccia del fatto che, da Cassandre, costruiamo capitale politico. Si sta parlando della risoluzione bancaria e quindi del potere di sospendere taluni obblighi e, in particolare, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento. Chiediamo dunque che non venga esteso il potere di sospensione ai depositi ammissibili e in particolare che si introduca una clausola di salvaguardia, che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria, nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti, cioè nel caso in cui si debba andare a una risoluzione bancaria.
Al netto della concentrazione o della distrazione dei colleghi, scusabile a quest'ora, mi sembra che qui ci sia un tema, che ritengo dovrebbe essere evidente a tutti. Forse non lo è, forse mi sbaglio e lo sottopongo dunque all'attenzione dell'Assemblea. Voglio ricordare quando fu applicato il bail in in Italia, a fine 2015, causando quel bagno di sangue che tutti ricordiamo. Mi riferisco al bail in, ovvero alla BRRD, ovvero la roba di cui stiamo parlando oggi, tanto per essere chiari. Il bagno di sangue fu un crollo del 60 per cento del comparto azionario in borsa, con tutto quello che sappiamo, in termini di danni ai risparmiatori e ai piccoli investitori. All'epoca non era stata percepita la pericolosità dell'intervento legislativo che ci si accingeva a fare. Anni dopo, nel 2018, l'autorità bancaria europea (EBA) intervenne, dicendo che effettivamente la BRRD è un po' destabilizzante, dal punto di vista finanziario. In altre parole, l'Italia era stata usata come cavia, il bail in era stato applicato a casa nostra e a casa loro si disponevano risolutamente a non applicarlo. Del resto, gli sviluppi recenti in materia di bad bank europea ci suggeriscono che lì ci si accinge a salvare le banche con i soldi pubblici.
A me non sembra che la lezione sia stata pienamente compresa, perché il semplice fatto che dobbiamo disporre un emendamento di questo tipo - che adesso la maggioranza boccerà - fa capire che la natura destabilizzante della normativa europea in materia di risoluzione di salvataggi bancari non è stata pienamente compresa dallo stesso legislatore europeo. Quindi ci aspettiamo altre copiose lacrime di coccodrillo dopo l'altro inevitabile incidente. Ci resterà la soddisfazione di averlo detto e voglio sperare che a lungo andare gli elettori si rendano conto che l'unica colpa degli economisti e, in generale, dei parlamentari della Lega non è non voler bene a mamma Europa, ma è semplicemente capire un pochino prima quello che gli altri capiscono un pochino dopo. (Applausi).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, ho appreso adesso da alcuni colleghi che il presidente Conte sta svolgendo una conferenza stampa - non so se in televisione, su Facebook o dove, ma è comunque una conferenza stampa pubblica - mentre il Parlamento sta lavorando e il Senato è impegnato nella discussione e nella votazione di un disegno di legge di delegazione europea.
Trovo tutto ciò inaccettabile (Applausi) e chiedo che il Senato sospenda immediatamente i lavori per consentire anche ai rappresentanti del popolo, quali noi siamo, di poter apprendere direttamente - se non di persona, almeno via Facebook o via televisione - quello che il presidente Conte riferisce agli altri ma non riferisce al Parlamento. (Applausi).
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, prima c'è stata una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo e adesso, ancora una volta, vediamo sugli schermi il Presidente del Consiglio che fa l'ennesima conferenza stampa; probabilmente questa sera l'audience massima è a quest'ora, altrimenti l'avrebbe fatta più tardi. Riteniamo assolutamente indecente questo comportamento. Un comma, peraltro incostituzionale, approvato dalla maggioranza chiedeva di venire ad illustrare preventivamente (Applausi) i provvedimenti in Parlamento, non in televisione; davanti ai rappresentanti del popolo, non con Rocco Casalino. Questo era quello che voi avete scritto, peraltro violando la Costituzione e facendo i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al posto del decreto-legge. Ma neppure questo.
La conferenza stampa la domenica e poi la conferenza stampa mentre noi siamo qui a fare un lavoro molto serio. Ma è certamente prioritario quanto sta accadendo nelle vite degli italiani (Applausi), che sono stravolte da questi provvedimenti. Nelle piazze, purtroppo, c'è chi ha approfittato delle giuste proteste per infilarsi.
Signor presidente Conte, se non viene da noi, saremo noi ad andare da lei. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, stiamo tranquilli.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza per chiedere se non è frustrante essere in Aula mentre nelle piazze di mezza Italia, in quasi totale tranquillità... Ribadisco e ribadirò sempre che la violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione (Applausi). Mentre noi siamo qui a votare... (Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Airola, si segga.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Mentre noi siamo qui a votare, il Presidente del Consiglio è in televisione. (Applausi). Non è normale, dovrebbe essere... (Commenti del senatore Airola). Mi scusi, senatore, si tranquillizzi.
PRESIDENTE. Senatore Airola! (Commenti).
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Vi domando se ritenete normale, al di là delle urla di qualche senatore nervoso del MoVimento 5 Stelle, che, mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile, non è normale, è un insulto a milioni di famiglie e a milioni di lavoratori. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Salvini, si rimetta la mascherina.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Io metto la mascherina ma voi della maggioranza dovreste mettere la maschera, perché dovreste vergognarvi di coprire una situazione surreale. (Applausi). C'è l'Italia col fiato sospeso, ci sono tassisti, commercianti, lavoratori della cultura e dello spettacolo, e noi siamo qui a votare. Alla Camera si sta votando sull'omotransfobia. Questo per darci l'idea di come qualcuno viva su Marte, mentre i problemi degli italiani sono i problemi di questa Terra (Applausi).
Conte non è al Senato, non è alla Camera, ma in televisione. Senza Casalino, perché è a casa.
Non è accettabile; andate avanti voi a lavorare in questa maniera e a prendere in giro gli italiani. Noi usciamo da quest'Aula, perché il Senato ha ancora una dignità. Buon lavoro. E abbiate vergogna, se ne siete ancora capaci. (Applausi).
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Airola).
Senatore Airola, lei ha i diritti e i doveri di tutti i senatori. Quindi si sieda e le verrà data la parola nell'ordine in cui l'ha richiesta.
Prego, senatore Marcucci.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, sembra strano anche a me, per discussioni passate. Però - ahimè - il senatore Airola aveva decisamente ragione, perché sull'ordine dei lavori non ho capito che cosa ci abbia detto il senatore Salvini, oltre a parlare senza mascherina. (Applausi). E mi permetta, signor Presidente: il suo richiamo mi è apparso un pochino tardivo. Ha lasciato volentieri che continuasse con un atteggiamento sprezzante delle regole del Senato.
Dopodiché tutta questa messa in scena mi appare ridicola. Credo che sia corretto che ognuno di noi, soprattutto quelli che hanno incarichi istituzionali, faccia il proprio lavoro. Lo fa il Presidente del Consiglio e, tra i compiti del Presidente del Consiglio, c'è anche quello di informare tutto il Paese sui provvedimenti che il Governo sta prendendo. Il nostro dovere è fare le leggi e siamo qui a votare. Non credo che le due attività debbano necessariamente interferire.
Però, guardi, parlo con grande spirito di collaborazione (è il messaggio che sto dando in queste ore al Paese, anche se mi sembra che le forze di centrodestra non siano affatto disponibili a riceverlo): se si chiede una sospensione, io sono favorevole alla sospensione. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, dopo aver dato la parola anche al senatore Airola, l'andamento dei nostri lavori e la richiesta di quattro interventi di fine seduta ci sta conducendo verso una conclusione dei lavori in maniera naturale.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, io tante volte avrei voluto fare propaganda, magari sull'ordine dei lavori, come ha fatto il senatore Salvini, quando non si tratta di ordine dei lavori. Attualmente il presidente Conte sta parlando non si sa di cosa e la sua comunicazione scatena un dibattito sull'ordine dei lavori; ma la conferenza stampa del Presidente del Consiglio non riguarda l'ordine lavori né il provvedimento che dobbiamo approvare, che serve invece a portare avanti il nostro Paese soprattutto nei riguardi dell'Europa. (Applausi). È vergognoso che si usi quest'Aula come il salotto di qualche talk show e lei non dovrebbe permetterlo. (Applausi). Come sempre equamente - e lo ricordo - lei ha fatto.
Adesso noi dobbiamo finire di votare questo provvedimento e non ascoltare le "cazzate" che ci vengono dette...
PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo.
AIROLA (M5S). No, no, perché quelle sono cose che non si possono dire in quest'Aula.
PRESIDENTE. Più si parla, meno si vota. Lei vuole parlare?
AIROLA (M5S). Infatti mi taccio e le do subito la conduzione dell'Aula.
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S). Signor Presidente, immagino che quanto accaduto (non c'è diretta, non c'è diretta con il Paese e forse questo è un motivo per il quale certe cose devono comunque uscire) sia esattamente quello che non vuole in questo momento il popolo italiano. Non vuole che si strumentalizzi una seduta, non vuole che non si lavori, mentre questo è il risultato: bloccare in questo momento i lavori dell'Assemblea perché c'è una conferenza di un Presidente del Consiglio - che è venuto dieci volte a riferire in Parlamento e che verrà qui in Senato anche il prossimo giovedì (Applausi) - che sta annunciando dei provvedimenti che il Paese attende e che non c'entra nulla con quello che sarà legittimamente il dibattito in quest'Aula.
Ebbene, si è trovato un modo, tante volte cercato nella giornata, per interrompere i lavori e per dire al Paese che si prende la prima occasione al volo per fare propaganda e bloccare l'attività.
Se questo è il risultato che si voleva ottenere, ci si è riusciti e lo si è fatto in maniera sbagliata, perché è evidente a tutti che si è tenuto sostanzialmente un comizio - adesso il collega Airola lo ha colorito - rispetto ad una richiesta di intervento sull'ordine dei lavori che in quest'Aula ha una sua logica e una sua previsione regolamentare.
Quindi il fatto di dire «vergognatevi», quando in realtà chi si dovrebbe vergognare è chi rinuncia a lavorare e a venire in Parlamento quando si tengono i lavori (Applausi), è qualificante e direi in maniera potente riassuntivo del ruolo dell'opposizione del tutto accessorio rispetto alla crisi profonda che sta affrontando il Paese, dando dimostrazione in maniera plastica del suo valore in questa Assemblea. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, non è accettabile - e credo che quest'Assemblea e la stessa Presidenza lo debbano stigmatizzare con forza - che si prenda la parola per dirci «vergognatevi». Ma di che cosa ci dovremmo vergognare? Del fatto che stiamo facendo il nostro lavoro, che è giusto che facciamo? (Applausi). Giustamente infatti i cittadini pretendono da noi - per questo siamo eletti - che portiamo avanti i provvedimenti che servono al Paese.
Quale sarebbe la lesa maestà da parte del Presidente di un Consiglio dei ministri che ha approvato un decreto-legge? Ricordo che alle riunioni dei Capigruppo, in cui erano presenti anche quelli dell'opposizione, tutti hanno chiesto che venisse adottato immediatamente il decreto per poter dare il ristoro. Questo è il punto. (Applausi).
Guardate, vi state assumendo delle responsabilità gravi, perché non si può venire qui e fare gesti più o meno plateali, ad uso non so di chi, per poter fare un comunicato e soffiare sul fuoco, invece di assumersi tutti insieme delle responsabilità, ognuno certamente per la propria parte, noi come maggioranza e il Governo per la sua, ma vale anche per l'opposizione. (Applausi).
Vi pare il caso di mettersi qui a soffiare, in un modo francamente un po' arruffato, sul fuoco delle manifestazioni dei cittadini? Penso che oggi la risposta sia piuttosto quella per cui ognuno, per carità, deve assumersi la propria responsabilità - ciascuno per la propria parte - ma dobbiamo stare qui a fare il nostro dovere, a votare e a portare fino in fondo tutti i provvedimenti. (Applausi).
PARAGONE (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Senatore Paragone, le concedo proprio un istante, perché alle ore 20 è prevista la chiusura dei lavori dell'Assemblea. Ho concesso a due senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle di intervenire, per cui le concedo la parola, ma solo per un paio di minuti.
PARAGONE (Misto). La ringrazio, sarò brevissimo.
Signor Presidente, penso che le tensioni che si registrano siano figlie di un impoverimento del dibattito in Aula, perché gli spazi sono sempre più compressi. (Commenti). Se non vi dà fastidio, colleghi, finisco, così la chiudo anche in fretta.
Questo tema si ripresenterà tutte le volte - e lo vedremo anche quando prossimamente il presidente del Consiglio Conte verrà in quest'Aula - nella ripartizione dei tempi parlamentari: per quanto riguarda il Gruppo Misto, ad esempio, fra un po' avremo il problema di un Gruppo che tenderà a ingrandirsi con una distribuzione dei tempi misurata rispetto ai dieci minuti canonici e questo comprimerà sempre di più gli spazi del dibattito parlamentare.
Questa è una questione che pongo all'ordine del giorno un po' per tutti.
Non volevo essere polemico con nessuno e credo di esserci riuscito.
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, sulla base della richiesta formulata prima da più di un Capogruppo, previ accordi intercorsi, il calendario dei lavori della settimana corrente è integrato con i seguenti argomenti: informativa del Ministro dell'interno sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane, domani alle ore 17; informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, giovedì 29 alle ore 12,30 (per tale informativa è prevista la diretta televisiva).
Sull'informativa del Ministro dell'interno ciascun Gruppo potrà intervenire per quindici minuti, mentre su quella del Presidente del Consiglio dei ministri il tempo attribuito a ciascun Gruppo per intervenire sarà di dieci minuti.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ASTORRE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
ASTORRE (PD). Aspetto un attimo? Mi dica lei, signor Presidente, anche perché devo svolgere un intervento non bello, su una persona giovane, morta di Covid.
PRESIDENTE. Colleghi, invito chi intende lasciare l'Aula a farlo in tempi rapidi, così da consentire a coloro che devono intervenire di poter svolgere il proprio intervento.
Prego, senatore Astorre.
ASTORRE (PD). Grazie, signor Presidente.
Vorrei ricordare anche in quest'Assemblea, così come è stato fatto ieri alla Camera dei deputati, la figura di Giovanni Bartoloni, un professionista - mio portavoce e addetto stampa per tanti anni - che all'età di cinquantuno anni è morto di Covid dopo una settimana di ricovero allo Spallanzani in terapia intensiva, senza alcuna malattia pregressa. Voglio sottolinearlo, perché è bene che si sappia. Purtroppo si tratta di un virus cattivo e maligno, che non legge libri e non spiega che chi non ha una malattia pregressa a cinquantuno anni, con un figlio di otto anni e una donna giovane accanto, può morire dopo una settimana di terapia intensiva.
Voglio ricordare qui Giovanni, una persona mite e buona, ma soprattutto un professionista di grande valore. È stato portavoce alla Provincia di Roma e ha lavorato con Alitalia ed Equitalia. Da dieci anni collaboravamo tutti i giorni e da sette anni era il portavoce del Consiglio regionale del Lazio.
Una persona mite, competente, amata da tanti. Tutte le mattine mi faceva la rassegna stampa e avevo con lui un legame personale e profondo. Se n'è andato senza che la famiglia lo abbia potuto salutare. Oggi la bara è passata sotto la finestra di casa, da cui si sono affacciati la moglie e il figlioletto, che lo hanno salutato. È stato portato al cimitero di Soriano nel Cimino, dove lo andremo a trovare nei prossimi giorni.
Vorrei che anche in quest'Assemblea lui, che ha tanto collaborato, anche indirettamente, ai nostri lavori, fosse ricordato, così come lo è stato dalla stampa romana, laziale e anche nazionale, come un professionista buono, capace e competente. Ciao Giovanni, un amico vero. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Astorre, la Presidenza si unisce al suo ricordo e cordoglio.
EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, anche in Sardegna le terapie intensive, con l'aumento dei contagi da Coronavirus, sono già sature. Tuttavia, niente è stato fatto dalla Giunta sardo-leghista per far fronte al gravissimo problema della carenza cronica di medici e infermieri, il cui organico avrebbe dovuto avere un potenziamento.
Il bando di qualche giorno fa per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per personale medico da destinare a tutte le sedi ATS Sardegna per l'emergenza Covid-19 del 23 ottobre 2020, finalizzato alla formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività assistenziale in Sardegna, oltre ad arrivare con un gravissimo ritardo, sebbene sia stato presentato dal Presidente della Regione come la soluzione a tutti i mali della sanità sarda, altro non è che un mezzo inadeguato, che difficilmente porterà nuove forze lavorative, men che anche meno provenienti da altre realtà regionali.
Ciò a causa della scarsa attrattiva delle condizioni economiche proposte, decisamente inferiori a quelle offerte da altre Regioni italiane, penso ad esempio al Piemonte, che correttamente riconoscono degli incentivi allo svolgimento di prestazioni professionali gravose e rischiose come quelle dei reparti Covid-19. Non solo: le inerzie della Giunta sardo-leghista si sono veramente rivelate delle voragini, anche nel campo della scuola e dei trasporti.
In Sardegna si è dato il via alle lezioni nella totale assenza di un programma che fosse in grado di conciliare il diritto allo studio con un adeguato sistema di trasporto pubblico a tutela della salute degli studenti e dei pendolari di tutta l'isola nell'emergenza coronavirus.
Sono impresse nella nostra memoria l'immagine di tanti studenti sardi costretti a rimanere a terra, perché è rimasto invariato il numero degli autobus e quello delle corse, nonostante le regole anti Covid-19 impongano la riduzione delle presenze a bordo con limitato coefficiente di riempimento, e le scene dei mezzi sovraffollati dei ragazzi che indossano le mascherine, ma tra i quali è impossibile osservare il prescritto distanziamento.
La giunta Solinas non è stata in grado di predisporre le misure necessarie a tutela della salute e del diritto allo studio, con un ritardo imperdonabile che ha sicuramente influito in modo significativo sulla diffusione dei contagi. Il Consiglio regionale ha approvato di recente una legge, la legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020, che stanzia dei fondi per implementare il numero di corse del servizio di trasporto pubblico degli studenti e dei pendolari e per il trasporto scuolabus, gestito dai Comuni.
Si tratta, però, di una legge alla quale ancora non è stata data attuazione e che, nell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, non è solo tardiva, ma rischia di essere inefficace. Insomma, una gestione, quella del governo di centrodestra sardo leghista, destinata a far pagare a caro prezzo l'emergenza sanitaria in Sardegna. (Applausi).
MAUTONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, il barbaro omicidio di Lorena Quaranta, nel marzo 2020, durante il lockdown, ad opera del fidanzato, non ha impedito il conferimento della laurea in medicina alla sfortunata neo dottoressa.
Si tratta di una laurea alla memoria, ovviamente, con una tesi in pediatria, completata e discussa all'università di Messina, da una sua amica e collega, Vittoria, con la presenza delle autorità accademiche e delle istituzioni. La pergamena di laurea, è stata consegnata dal rettore alla famiglia della giovane vittima, con la partecipazione commossa di amici e colleghi del corso di laurea.
Il rettore ha salutato con affetto la mamma e i familiari di Lorena e sottolineato che questo momento solenne, che poteva e doveva rappresentare il raggiungimento di un obiettivo, di un traguardo della vita professionale di Lorena, deve, comunque, dare un segno alla cittadinanza che il rispetto e il ricordo di una persona, di un essere umano deve superare la burocrazia e le pastoie che molto spesso ostacolano le azioni più semplici e partecipate della vita quotidiana.
La sedia vuota nell'aula, che doveva essere occupata da Lorena per coronare il suo percorso di studi e il raggiungimento finale di un sogno suo e della sua famiglia, deve essere, per tutti noi, un momento di riflessione e di compartecipazione sentita al dolore immenso e alla tragedia immane che ha colpito la famiglia di Lorena, e possa, in parte, ricordare il suo entusiasmo e la sua voglia di apprendere e crescere professionalmente.
Questa occasione è stato anche un momento per ribadire la necessità di combattere e contrastare, in tutti i modi e con tutti i mezzi a disposizione, condannando in maniera ferma e decisa, la grave problematica della violenza sulle donne, sia fisica che psichica, e l'assoluta necessità di norme e provvedimenti concreti, capaci di contrastarla. Va in questa direzione l'approvazione del cosiddetto codice rosso.
Questa lotta, oltre che dal punto di vista giuridico e istituzionale, va attuata anche attraverso un percorso di maturazione culturale capace di coinvolgere la scuola, la famiglia, dando supporto e il dovuto risalto all'attività delle associazioni coinvolte attivamente e direttamente nella difesa e nel sostegno delle donne vittime di violenza, che spesso si realizza tra le mura domestiche, prima che le aggressioni ripetute e le loro conseguenze traumatiche sfocino nel dramma estremo dell'omicidio.
Non dobbiamo dimenticare le tante vittime innocenti, la cui unica colpa è stata quella di innamorarsi della persona sbagliata. Rivolgo alla collega Lorena e alla sua famiglia questo ricordo. (Applausi).
PRESIDENTE. (Una senatrice fa cenno di voler intervenire). Senatrice, sono le ore 20,01 e, quindi, chiudo la seduta perché la seduta è conclusa; dovrà svolgere l'intervento nella seduta di domani. Lei non ha fatto una richiesta scritta e non rispetta il numero dei componenti dei vari Gruppi; non si alza la mano alle ore 20,01 e si chiede di parlare.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 ottobre 2020
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,01).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (1721)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A
Art. 1.
Approvato
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021)
30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020).
33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021);
34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura:
a) che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica;
b) i costi di adeguamento alla normativa europea ricadenti su cittadini e imprese, siano attutiti mediante la attivazione di adeguate detrazioni».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica e da un fondo adeguato a sostenere tali costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029, in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate negli articoli da 3 a 20 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»
La Commissione
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
impegna il Governo:
nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a considerare che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:
a) il meno gravosi possibile;
b) commisurati all'obiettivo da conseguire;
c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni.
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
impegna il Governo:
nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di considerare che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:
a) il meno gravosi possibile;
b) commisurati all'obiettivo da conseguire;
c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e i criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Art. 3.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
m) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
Saponara, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato, Pillon (*)
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete;»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Saponara, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato, Pillon (*)
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere l'obbligatorietà per gli operatori telefonici dell' inserimento nelle clausole contrattuali di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori;»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) Non applicare le indicazioni relative ai prodotti alimentari o alle bevande contenute nei considerando 28 e 58, che rischiano di nuocere gravemente al settore dell'agroalimentare italiano»
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità. L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall'accertamento».
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi».
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «con particolare riguardo rispetto la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
d) assicurare il rispetto dei princìpi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.
EMENDAMENTI
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità» con le seguenti: «garantendo altresì l'accesso generalizzato ed uniforme tra le diverse aree geografiche delle reti ad altissima velocità, con un'adeguata velocità minima in download e upload,»
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.».
Respinto
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/1972», aggiungere le seguenti: «e ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radiomobili per collegamenti fissi bidirezionali in modo tale da determinare un contributo in misura ridotta e indipendente dal numero di collegamenti».
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:
«h-bis) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di definire delle linee guida per i processi di switchoff, individuando altresì le aree in cui sia opportuno procedere prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche;».
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente:
«l-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà` per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz.».
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere in fine la seguente:
«l-bis) modificare la disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'Allegato n. 10 del vigente codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una riduzione del contributo dovuto inversamente proporzionale al numero dei collegamenti attivi, indipendentemente dalla tipologia e dalla larghezza di banda.».
Corti, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente:
«l-bis) prevedere la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, attualmente previsti dal Capo V codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), le discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possano essere destinati all'installazione dei predetti impianti, a condizione che essi non ricadano in aree a elevato valore naturalistico e paesaggistico previste dalla Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla biodiversità, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124;
c) prevedere che il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applichi agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
d) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a) e r), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
e) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
f) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
g) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
h) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
i) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato;
l) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
m) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
n) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui princìpi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera q), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
o) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
p) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;
q) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;
r) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
s) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
t) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;
u) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
v) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
z) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
aa) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
bb) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
cc) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
dd) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la individuazione delle superfici e delle aree meno critiche in termini ambientali e paesaggistici per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;»
2) alla lettera d) dopo le parole "procedimenti autorizzativi" inserire le seguenti parole "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";
3) alla lettera f) dopo le parole "da fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole "e cogenerazione ad alto rendimento";
4) alla lettera p) dopo le parole "di incentivazione" inserire le seguenti parole: "e semplificazione";
5) alla lettera q) dopo le parole "a favore dello sviluppo" inserire le seguenti: "e rinnovamento" e dopo le parole: "dell'amianto" inserire le seguenti parole ", e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1.".
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «aree idonee» con le seguenti: «aree a vocazione energetica».
Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, le superfici di strutture edificate, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di revamping e repowering;
a-ter) chiarire in ogni caso l'esclusione dei terreni agricoli, con le seguenti eccezioni:
1) le cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, le discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica;
2) le aree agricole abbandonate da almeno 5 anni;
3) le aree agricole non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegate a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, purché idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici.»
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «capannoni industriali e parcheggi,» aggiungere le seguenti: «aree edificabili e aree che per la loro posizione sono idonee a fornire servizi di approvvigionamento diretto di unità di consumo, incluse aree non utilizzate o utilizzate parzialmente».
Ritirato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa», inserire le seguenti:
«, l'opportunità di stimolare la riattivazione o il miglioramento dell'uso agricolo del suolo congiuntamente all'installazione di nuovi impianti, nonché la sostenibilità economica dei progetti».
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ripartizione fra regioni e province autonome» aggiungere le seguenti: «e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla lettera a) di cui sopra».
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi» con le seguenti: «sei mesi».
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;».
Approvato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;»;
b) sopprimere la lettera c).
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento di incentivi statali agli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, ed eolici, realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) osservare i principi sanciti dall'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;»
Approvato
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «evitando comunque effetti distorsivi sul mercato» aggiungere le seguenti: «e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi».
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera n), dopo le parole:«di cui alla lettera q)», inserire le seguenti:«, nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali».
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali e di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva;»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera q), sostituire le parole «disposizioni agevolative per l'autoconsumo» con le seguenti: «disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo».
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:
"q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in "grid parity", al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE e secondo le indicazioni dell'apposito Rapporto sul potenziale di tali tecnologie di cui all'articolo 15, comma 7 della direttiva;»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera s), dopo le parole «semplificare e stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere le seguenti «anche di mercato».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera s), dopo le parole «stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere le seguenti: «di mercato».
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Ritirato
Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine».
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Masini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
"t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali".
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Id. em. 5.74
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) Prevedere la proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano o la riconversione degli stessi, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, di almeno 3 anni».
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Candiani
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:
«t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali, ed in coerenza con i principi di bioeconomia ed economia circolare;»
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi, Masini
Respinto
All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
«t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali.».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) coniugare il meccanismo di supporto della bonifica con quello dell'impianto fotovoltaico prevedendo un coordinamento con altri meccanismi di supporto relativi alla sola bonifica, al fine di promuovere gli interventi di sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale istallazione di impianti fotovoltaici a tetto».
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi, Masini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
"t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane."
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.»
Briziarelli, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:
«t-bis) il Governo è tenuto a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinando il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) introdurre misure per la promozione di strumenti per la pianificazione e il monitoraggio dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici a livello locale, al fine di sensibilizzare i cittadini e sostenere la conoscenza dei nuovi meccanismi incentivanti;»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) completare il quadro complessivo per lo sviluppo di una capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili adeguata rispetto agli obblighi nazionali previsti per il 2030, anche attraverso gli incentivi relativi alle tecnologie a fonte rinnovabile escluse dal perimetro del decreto ministeriale 4 luglio 2019, cosiddetto DM FER-1;»
Testor, Briziarelli, Pazzaglini, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) promuovere la conclusione del processo di integrazione e aggiornamento degli allegati tecnici del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di combustibili consentiti per determinati impianti, al fine di introdurre tra la lista delle biomasse combustibili anche i residui di legno incollato con prodotti esenti da metalli pesanti o alogenati, fissando le opportune condizioni di utilizzo del combustibile stesso;»
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere le seguenti:
«v-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di penetrazione di decarbonizzazione del settore dei trasporti;
v-ter) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120;».
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) prevedere l'esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), dal 1° gennaio 2021, delle seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:
1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),
2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.».
De Petris, Nugnes, Buccarella, Ruotolo, Fattori
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) a partire dal 1° gennaio 2021, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:
a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, cosi` come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), in ragione di una riduzione annua dei consumi del 30% rispetto all'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla totale eliminazione entro il 31 dicembre 2023, delle seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:
a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»
De Petris, Nugnes, Buccarella, Ruotolo, Fattori, La Mura (*)
Approvato
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:
a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Nugnes, De Petris, Cirinnà, La Mura, Pavanelli
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:
«dd) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.»
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.
La Commissione
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
considerato che:
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022;
sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due eventi non previsti:
- il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi;
- si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non a regime degli uffici competenti;
impegna pertanto il Governo:
a valutare una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia.
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
considerato che:
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022;
sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due eventi non previsti:
- il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi;
- si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non a regime degli uffici competenti;
impegna pertanto il Governo:
a valutare, nell'ambito della revisione della normativa di settore, una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino;
e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Ripamonti, Centinaio, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a compensazione dei danni subiti;».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ripamonti, Centinaio, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli effetti che la disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, ha avuto sulla competitività della professione di guida turistica e sulla potenziale alterazione della concorrenza a svantaggio degli operatori nazionali rispetto a quelli europei, al fine di sospenderne l'applicazione, nelle more di un'organica revisione della vigente normativa di settore.»
Briziarelli, Simone Bossi, Tosato, Casolati, Candiani
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.);
all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica;
inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:
1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata;
b) con una massa massima al decollo (maximum take off mass «MTOM»), registrata dallo Stato membro:
- non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;
2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro
- non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;
3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non superiore a 600 kg;
impegna il Governo:
ad assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8, per favorire l'intera industria del volo turistico italiana.
Briziarelli, Simone Bossi, Tosato, Casolati, Candiani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.);
all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica;
inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:
1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata;
b) con una massa massima al decollo (maximum take off mass «MTOM»), registrata dallo Stato membro:
- non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;
2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro
- non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;
3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non superiore a 600 kg;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e di aggiornamento della disciplina nazionale in materia di volo da diporto e sportivo, di adottare ogni iniziativa che, compatibilmente con l'ordinamento eurounitario, favorisca lo sviluppo dell'industria del volo turistico italiana.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare;
l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/ 633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;»
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;».
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «non».
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati
Respinto
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il trattamento a scaffale differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale».
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.»
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché disporre che sia esplicitamente citato il rispetto del divieto di vendita sottocosto all'interno del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Ritirato
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: « e dissuasive» inserire le seguenti: «nei confronti degli acquirenti»
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato, Giammanco
Respinto
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «3 per cento».
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:
«m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;
m-ter) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;
m-quater) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;»
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:
«m-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;
m-ter) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
«m-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) n. 2019/633, sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;».
La Pietra, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;»
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
«m-bis) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;»
Simone Bossi, Campari, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Candiani, Casolati, Tosato, Giammanco
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.»
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) Adottare una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell'opera»
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 9.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «, ricomprendendo le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico;".
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) precisare la definizione di "istituti di conservazione" da intendersi come il complesso delle azioni dirette e indirette volte a rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali. Differisce dal restauro che è il momento finale della conservazione, allorché la prevenzione e la manutenzione non sono più in grado di assicurare la salvaguardia del bene culturale.»
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «agli articoli 3 e 4».
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online;».
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790;».
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) precisare il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico nel senso di comprendere i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della direttiva 790/2019.»
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tali pubblicazioni», aggiungere le seguenti: «, incluso il diritto di derogare ad accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva, in ossequio al principio di libertà contrattuale;».
Borgonzoni, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo al titolare del diritto d'autore la possibilità di agire in deroga da accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva;».
Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) precisare la differenza tra fotografia amatoriale o documentaria, intesa come attività raffigurativa della vita e le cose di tutti i giorni e opera fotografica o fotografia artistica nella quale l'immagine deve essere dotata dei requisiti della creatività e della novità , con contenuti che vanno oltre la semplice rappresentazione della realtà, caratterizzati dall'apporto creativo dell'autore, ritenendo meritevole di tutela del diritto d'autore solo quest'ultima in quanto opera dell'ingegno;»
Borgonzoni, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) Prevedere adeguate forme di tutela per la cronaca locale amatoriale e non professionista, diffusa tramite pubblicazione e conseguente condivisione di video e immagini».
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Alla lettera n), sopprimere le parole: «, nel rispetto del principio di ragionevolezza;».
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese;».
Candiani, Campari, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
«q-bis) prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:
a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;
c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;
d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;
e) prevedere tempi certi per di rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;
f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»
Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:
«q-bis) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva in recepimento, chiarire che la previa autorizzazione all'utilizzo delle opere tutelate dal diritto d'autore è richiesta solamente per le piattaforme più grandi, come specificato dal considerando 62 della direttiva;»
q-ter) prevedere, previa concertazione tra Governo e principali rappresentanti del settore, di adottare una chiara definizione per identificare e classificare le piccole piattaforme.»
Iannone, Fazzolari, Simone Bossi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;
tenuto conto che:
la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;
in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:
- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
- in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i remix o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il digital sampling, fan videomaking, fan fiction writing, mash-up, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;
- quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
il mancato esercizio di questa eccezione limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia anche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;
impegna, quindi, il Governo;
a valutare l'opportunità, in sede di recepimento dell'articolo 25 della direttiva 2019/790, di dare attuazione alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore previste dall'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2011, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle adottate da ciascuna istituzione culturale detentrice delle opere o materiali.
________________
(*) Accolto dal Governo
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al "principio di ragionevolezza", mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che l'operatore deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti";
il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore",
impegna il Governo:
a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n), del disegno di legge n. 1721, al fine di contemperare il concetto di "ragionevolezza", con quello dei "massimi sforzi", come da indicazioni della direttiva.
________________
(*) Accolto dal Governo
La Commissione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non deve comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare;
un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica;
impegna il Governo:
ai fini della definizione del concetto di «estratti molto brevi», a valutare l'opportunità di prevedere che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani
Respinto
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti».
Id. em. 10.2
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti».
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»
Id. em. 10.4
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;.»
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
«g-bis) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;
g-ter) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
g-quater) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.".
g-quinquies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;
g-sexies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;
g-septies) prevedere che in relazione alle lettere g-ter), g-quater), g-quinquies), e g-sexies), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU.».
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;
h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO
Tosato, Bagnai, Simone Bossi, Casolati, Candiani
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
«d-bis) prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti.
d-ter) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 45-ter della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di fissare la percentuale in materia di passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione a un livello superiore al 30 %;»
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo e sui relativi emendamenti al disegno di legge n. 1721
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 9.49 parere non ostativo, a condizione che l'obbligo di cui alla lettera a) sia riformulato in termini di facoltà;
sui restanti emendamenti parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera d).
Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5 comma 1, lettere v) e bb); sull'articolo 7, comma 1, lettera h), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere l) ed m); sull'articolo 14, comma 2, lettere m) ed n), nonché sull'articolo 29.
Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.03, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101, e 22.107.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.
Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "n-bis)", con il seguente: "n-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sull'articolo 22, comma 1, lettera d).
Resta sospeso l'esame delle proposte 5.306 e 5.311.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.
A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1721:
sull'articolo 4, il senatore Paragone avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 7.32, il senatore De Bonis avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9.35, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Auddino, Barachini, Barboni, Bonifazi, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Ciampolillo, Crimi, Crucioli, De Poli, Di Marzio, Di Micco, Di Piazza, Galliani, Laus, Magorno, Malpezzi, Mantero, Margiotta, Matrisciano, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nocerino, Pichetto Fratin, Renzi, Rojc, Romagnoli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile e Turco.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cangini e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 21 ottobre 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (Doc. XXIV, n. 28).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 21 ottobre 2020 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seduta del 20 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020) 571 definitivo) (Doc. XVIII, n. 20).
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro degli affari esteri e coop. inter.le
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (1987)
(presentato in data 22/10/2020);
senatrice Binetti Paola
Istituzione della giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico (1988)
(presentato in data 22/10/2020);
senatori Gasparri Maurizio, Caligiuri Fulvia Michela, Gallone Maria Alessandra, Masini Barbara, Rizzotti Maria, Toffanin Roberta
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere, di istituzione dell'Albo delle associazioni e della figura dell'operatore specializzato (1989)
(presentato in data 27/10/2020).
Disegni di legge, assegnazione
In sede deliberante
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Nencini Riccardo ed altri
Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi (1977)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 27/10/2020).
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. D'Angelo Grazia ed altri
Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (1754)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/10/2020).
In sede referente
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Nugnes Paola
Misure e strumenti per la rigenerazione urbana (1943)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/10/2020);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Briziarelli Luca ed altri
Norme per la rigenerazione urbana (1981)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/10/2020).
Camera dei deputati, variazioni nella composizione della Giunta per le autorizzazioni
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 21 ottobre 2020, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, la deputata Elisa Scutellà, in sostituzione del deputato Mario Perantoni, dimissionario.
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199).
Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro l'11 novembre 2020. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è altresì deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 novembre 2020.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, rispettivamente, alla lettera a), b), c), e d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le seguenti relazioni:
sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2021 (Doc. CCVIII, n. 3);
sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento, riferita all'anno 2019 (Doc. CCIX, n. 3);
sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, riferita all'anno 2019 (Doc. CCX, n. 3);
sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2019 (Doc. CCXI, n. 3).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 ottobre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XXX, n. 3).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 1° ottobre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 597).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 16 settembre 2020, concernente la proroga del piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare appartenente alle Forze armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19, ai sensi e dell'articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 598).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 265 del 25 ottobre 2020 (Atto n. 599).
Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 15 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), aggiornata al primo semestre 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 13a Commissione permanente (Doc. CCXXXV, n. 5).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020) 960 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (COM(2020) 569 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 5a, 8a e 14a;
Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del piano d'azione sulla mobilità militare da giugno 2019 a settembre 2020 (JOIN(2020) 16 definitivo), alla 4a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 8a e 14a;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 13a e 14a.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 ottobre 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, per l'esercizio 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 339).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
La Regione Lombardia, con lettera pervenuta in data 23 ottobre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione - per l'anno 2019 - sullo stato di attuazione della citata legge recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CVIII, n. 3).
Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 15 ottobre 2020, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO il deputato Giancarlo Giorgetti, in sostituzione del deputato Matteo Luigi Bianchi, dimissionario.
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 22 ottobre 2020, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (COM(2020) 577 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 23 ottobre 2020, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 17 dicembre 2020. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;
in data 22 ottobre 2020, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2020) 579 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 23 ottobre 2020, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 17 dicembre 2020. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10a e 14a;
in data 26 ottobre 2020, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (COM(2020) 613 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata all'11 gennaio 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Segre, De Poli, Giammanco, Caliendo, Papatheu, Masini e Barboni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02011 della senatrice Ronzulli ed altri.
La senatrice Campagna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04249 della senatrice Nocerino ed altri.
Il senatore Vallardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04276 del senatore Arrigoni ed altri.
Il senatore Lucidi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04277 della senatrice Faggi ed altri.
Mozioni
BOLDRINI, IORI, STEFANO, ALFIERI, D'ALFONSO, PARRINI, MESSINA Assuntela, TARICCO, FERRAZZI, BITI, FEDELI, VERDUCCI, ROJC, ROSSOMANDO, MANCA, PITTELLA, VALENTE, D'ARIENZO, ASTORRE, LAUS, PINOTTI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE - Il Senato,
premesso che:
nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'"European journal of cancer", che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (AIOM ed ESMO 2020);
il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (studio Teravolt, "Lancet Oncology" 2020);
associato al COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati in Italia durante la pandemia ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (rapporto Istat - Istituto superiore di sanità "Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2", 16 luglio 2020);
a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);
in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (AIOM ed ESMO 2020);
i ritardi nell'esecuzione degli screening si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (AIOM ed ESMO);
l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (AIOM ed ESMO);
è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (AIOM ed ESMO);
l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il lockdown, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali, ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza ("Telemedicine during the COVID-19 pandemic: impact on care for rare cancers", pubblicato su "JCO Global oncology");
nel maggio 2020, in occasione della XV giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO), delle principali società scientifiche del settore (AIOM, AIRO, SICO, SIPO) e della FNOPI, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;
a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, FAVO, AIOM, AIRO, fondazione Ant Italia onlus e AIEOP hanno partecipato all'audizione informale sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere inscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;
persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;
i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di follow up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;
la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi deficit organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;
degli 865 mammografi ancora analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti, perché hanno fra i 5 e i 10 anni, e i restanti 726 superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di loro sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui dispositivi medici di Confindustria);
con l'intesa Stato-Regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche" che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;
non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale;
il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 hanno indicato la rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;
solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;
le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;
l'osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso l'AGENAS, al quale la FAVO partecipa attivamente quale ente associativo di secondo livello, costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;
sebbene già con l'intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della rete nazionale dei tumori rari (RNTR), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso l'AGENAS, con il decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della RNTR;
l'ultimo triennio di validità del documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, il piano oncologico nazionale (PON) è scaduto addirittura nel 2016;
la FAVO ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale. Inoltre ha sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di screening oncologico e i percorsi di follow up per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di lockdown, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;
la European guide on quality improvement in comprehensive cancer control, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della "joint action" promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di 25 Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i survivor;
tra le cinque missioni dell'ambizioso programma "Horizon Europe", che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare 3 milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan "Cancer, mission possible";
entro la fine dell'anno 2020 sarà adottato dalla Commissione europea il primo piano oncologico europeo, volto a definire un approccio comune al cancro, promuovendo l'elaborazione di soluzioni condivise e la condivisione di best practice e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca;
l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia, e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (piano oncologico nazionale), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione "a cascata", e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;
2) a monitorare la concreta attuazione del PON, delle azioni e dei contenuti programmatici previsti, attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;
3) ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle Regioni;
4) ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;
5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;
6) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per rinnovare e modernizzare la dotazione strumentale e tecnologica per gli screening diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;
7) a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale per l'adozione di linee di indirizzo o linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale in generale e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare i programmi esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;
8) a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;
9) ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;
10) ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni 26 ottobre 2017 sul documento "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche" nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento inter-istituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;
11) ad adottare iniziative per dare un nuovo impulso all'iter per l'istituzione della rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento degli European referecence networks, reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea, anche attraverso specifici finanziamenti;
12) ad adottare iniziative volte a garantire il sostegno psicologico così come previsto dai LEA anche ai malati oncologici.
(1-00288)
BINETTI, RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, SACCONE, MALLEGNI, PAPATHEU, CALIGIURI, GALLONE, MODENA, ALDERISI, GIRO - Il Senato,
premesso che:
considerando l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da coronavirus, la celebrazione della giornata nazionale del malato oncologico del 17 maggio 2020 si è svolta "a distanza" e le associazioni si sono confrontate sul documento programmatico realizzato dalla FAVO (Federazione delle associazioni di volontariato oncologico) e dalle relative società scientifiche con l'obiettivo di capire come superare l'emergenza da COVID-19 e favorire il ritorno alla normalità delle cure e al riconoscimento dei diritti dei malati di cancro;
la giornata nazionale del malato oncologico, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2006 e modificata successivamente con direttiva del 5 marzo 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2010), si celebra ogni anno nella terza domenica di maggio ed è dedicata al malato, agli ex malati, ai sopravvissuti al cancro e a tutti coloro che hanno vissuto da vicino la malattia condividendone ansie, preoccupazioni, speranze. A distanza di alcuni mesi, è stata organizzata una seconda parte della giornata, per ragionare sui dati raccolti nel rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;
rilevato che:
ogni anno, in Italia circa 370.000 cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50 per cento dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50 per cento una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia e le nuove terapie contro il tumore stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, anche sensibilmente, la vita dei malati senza speranza di guarigione. Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano proprio la vita dei malati: uomini e donne di qualsiasi età, di qualsiasi condizione sociale, sono diventati i protagonisti di una lotta al proprio cancro che coinvolge quotidianamente il loro corpo e la loro mente. Si tratta di una lotta difficile e coraggiosa contro quella che le associazioni di volontariato oncologico hanno definito la "nuova disabilità di massa", in quanto il prolungamento della vita dei malati che non guariscono costituisce un problema sociale di grande rilevanza;
accesso alle terapie, riabilitazione e qualità della vita, difficoltà nel rapporto medico-paziente, cure palliative e terapia del dolore, diritti sul lavoro e corretta informazione ai pazienti sono solo alcune delle problematiche che vengono sollevate e approfondite di anno in anno e per tale motivo la giornata rappresenta l'occasione di portare all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica i bisogni dei malati oncologici e dei loro familiari;
ancor prima dell'emergenza COVID era già chiaro come fosse urgente fare una riflessione sui costi economici e sociali del cancro per i pazienti e le famiglie, per evidenziare l'entità e le caratteristiche dei costi e dei disagi nelle loro linee generali e consentire l'elaborazione di stime di impatto complessivo sul sistema Paese, anche alla luce del raffronto con i valori e i dati raccolti fino ad allora. Di grande interesse per la tutela della salute del paziente oncologico è tenere sotto controllo il disagio economico e il disagio psicologico;
concretamente sono stati evidenziati due livelli di disagio economico: il disagio economico di base, e cioè la misurazione di un primo livello di difficoltà economiche, legato alla quotidianità della vita del paziente e della sua famiglia e il disagio economico rilevante proprio dalle spese affrontate per far fronte alla patologia fin dal momento della sua diagnosi. Analogamente, per l'ambito psicologico occorre tener presente il disagio psicologico di base, cioè la misurazione di un primo livello di disagio psicologico, a partire dal profilo psicologico del paziente e il disagio psicologico rilevante, che ha origine nella diagnosi tumorale. In una indagine costruita ad hoc su 1.289 pazienti risulta che il 70 per cento dei pazienti intervistati manifesta condizioni di disagio economico e il 50 per cento rivela un disagio psicologico;
nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sia sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva, che nell'incidenza dei decessi; una review dell'"European journal of cancer" riferisce di un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento; tasso che aumenta fino al 35 per cento se il tumore è in fase attiva. In Italia l'associazione tra tumore e COVID-19 ha fatto registrare il 12 per cento dei decessi durante la pandemia (rapporto Istat - Istituto superiore di sanità "Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2", 16 luglio 2020);
sotto il profilo della prevenzione e della possibilità di ottenere una diagnosi precoce, bisogna tener conto che a causa dell'emergenza da COVID le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite presso i reparti di oncologia si sono ridotte del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici. Concretamente in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati AIOM ed ESMO 2020). Ovviamente ciò ha comportato una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma quando la diagnosi è stata fatta la patologia era già in fase avanzata e quindi meno curabile, dal momento che l'individuazione di tali neoplasie in fase avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati;
considerato che:
in compenso, i pazienti e i professionisti hanno imparato a fare ricorso alla telemedicina che è stata apprezzata dall'80 per cento di loro, sebbene i risultati non siano ancora pienamente soddisfacenti, né sul piano clinico, né sul piano della relazione tra medico e paziente. Gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici vanno considerati in un più ampio contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo, del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;
per tutti i pazienti, in particolare per i malati oncologici, persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, che è strutturalmente contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale, che sta generando ulteriori disparità nella disponibilità dell'innovazione. Molta della strumentazione diagnostica appare obsoleta. Ad esempio, degli 865 mammografi ancora analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 hanno un'età compresa tra i 5 e i 10 anni e 726 superano i 10 anni. Quindi si può ragionevolmente affermare che l'84 per cento di loro sono inadeguati a rilevare le lesioni in fase iniziale e diagnosticano solo falsi negativi;
i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di follow up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;
tra i fattori di rischio a cui è più facilmente esposto il malato oncologico vi è poi la mancata integrazione tra ospedale e territorio, che costituisce ancora oggi uno degli ostacoli più gravi nel modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti cronici;
dopo aver faticosamente cercato di creare dei tumoral board, caratterizzati da competenze avanzate e integrate sotto il profilo multiculturale e interprofessionale, oggi appare evidente che se non si dà vita a molecolar tumoral board, fortemente integrati con competenze scientifiche di alta qualità, sarà impossibile rendere operativo il piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche, che puntano all'inserimento della medicina personalizzata nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale. In questo senso si pone l'esigenza di disporre di centri per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), indispensabili per dar vita alla medicina personalizzata;
è urgente disporre in ogni regione di una rete oncologica che consenta il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno; ma le reti oncologiche oggi non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle finora costituite hanno livelli di sviluppo e di funzionamento decisamente disomogenee. L'AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, potrebbe costituire un buono strumento di confronto e coordinamento tra le reti, se fosse completato con alcuni profili professionali indispensabili e se fosse più e meglio coordinato con il Ministero della salute;
il piano oncologico nazionale (PON), documento tecnico di indirizzo, è scaduto nel 2016; ma come accade per molti altri piani era stato elaborato almeno 5 anni prima e pubblicato nel 2013, il che ne fa uno strumento superato, anche alla luce dei progressi della scienza e della tecnica di questi ultimi anni. Anche l'European guide on quality improvement in comprehensive cancer control, che raccoglie il risultato di 3 anni di lavoro della "joint action" promossa dalla Commissione europea e ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'aggiornamento dei piani oncologici nazionali, per garantire uguaglianza nell'accesso alla diagnosi precoce, alla riabilitazione e alle tutele per i survivor. La Commissione europea entro il 2020 pubblicherà il primo piano oncologico europeo per definire un approccio comune al cancro, promuovendo l'elaborazione di soluzioni condivise e la condivisione di best practice e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca. Tra le cinque missioni del programma "Horizon Europe", una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare 3 milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan "Cancer, mission possible";
le associazioni di volontariato dei pazienti, coordinate dalla FAVO, hanno evidenziato la necessità di procedere ad una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza da COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale. La rete delle associazioni di volontariato dei pazienti creata dalla FAVO ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di screening oncologico e i percorsi di follow up per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di lockdown, ma, soprattutto per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, indispensabili per una corretta allocazione delle risorse, che sia al tempo stesso efficiente ed efficace;
in definitiva, l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia, e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo piano oncologico nazionale (PON), coordinato con il piano oncologico europeo di prossima adozione, che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali e la più vasta rete oncologica nazionale;
2) a monitorare la concreta attuazione del PON, delle azioni e dei contenuti programmatici previsti, con una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;
3) ad adottare iniziative utili per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato al finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle Regioni;
4) ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;
5) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale per ridurre il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;
6) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per rinnovare e modernizzare la dotazione strumentale e tecnologica per gli screening diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;
7) a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale per l'adozione di linee di indirizzo o linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale in generale e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare i programmi esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;
8) ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;
9) ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni 26 ottobre 2017 sul documento "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche" nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento inter-istituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;
10) ad adottare iniziative per dare un nuovo impulso all'iter per l'istituzione della rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento degli European referecence networks, reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea, anche attraverso specifici finanziamenti;
11) ad adottare nuove strategie comunicative che agiscano in modo integrato per garantire nei tempi e nei modi corretti accesso agli screening diagnostici, alle terapie di ultima generazione e alle varie forme di riabilitazione socio-sanitaria per consentire ai pazienti un re-inserimento tempestivo nella loro vita sociale e professionale;
12) a trasformare una comunicazione prevalentemente verbale in una comunicazione multicanale: televisite, teleconsulti, videochiamate, chat con i familiari, video-meeting tra gli operatori, maggior uso dello smarthphone e dei tablet anche in ospedale o nei servizi territoriali;
13) a facilitare la consegna di farmaci a domicilio per attivare una riduzione degli spostamenti che potrebbe creare un impatto negativo sui pazienti oncologici, in relazione all'approvvigionamento di farmaci in piano terapeutico. L'accesso del farmacista a domicilio consente di controllare l'assunzione, fornire le informazioni necessarie a mantenere alta la compliance al farmaco e un maggior empowerment del paziente e del caregiver.
(1-00289)
CANDURA, FREGOLENT, VALLARDI, OSTELLARI, PIZZOL, ZULIANI, SAVIANE, TOSATO - Il Senato,
premesso che:
l'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso Sant'Angelo è un'infrastruttura di importanza strategica per il bacino del Nord-Est del Paese, che negli ultimi anni sta registrando una tendenza incrementale significativa nel transito di passeggeri, configurandosi tra i principali aeroporti italiani e, soprattutto, contribuendo a rendere il "sistema aeroportuale di Venezia" il terzo tra i poli aeroportuali italiani, dopo quelli di Roma (Fiumicino e Ciampino) e di Milano (Malpensa, Linate e Orio al Serio);
ENAC, insieme alle società di gestione SAVE e AerTre, ha progettato interventi di sviluppo e potenziamento dello scalo di Treviso, che sono stati sottoposti alla valutazione dalla commissione tecnica per la valutazione ambientale nel 2017, ricevendo parere positivo con prescrizioni;
nel 2019 i proponenti hanno presentato un master plan modificato per la pianificazione e l'ottimizzazione al 2030 dell'aeroporto, sul quale si è espressa nuovamente la commissione VIA, fornendo un parere positivo con prescrizioni;
come drammatica conseguenza del lockdown, l'aeroporto di Treviso è chiuso dal mese di marzo e l'approvazione del progetto rappresenta un presupposto per la sua riapertura, dato che prevede strutture accessorie migliorative anche in termini di sicurezza;
ad oggi risulta che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, non abbia ancora acconsentito all'approvazione del master plan dell'aeroporto Canova, creando una paradossale e dannosa situazione di stallo;
considerato che:
l'interruzione imposta dal ministro Costa rappresenta, al momento, l'unico ostacolo all'avvio del progetto e quindi allo sviluppo e all'attuazione delle opere di mitigazione e di miglioramento dei servizi, inclusa la realizzazione di un collegamento ferroviario con la stazione, e sui quali la società SAVE ha dichiarato l'intenzione di investire ingenti risorse, pari a 54 milioni di euro, per lo sviluppo dello scalo anche in chiave di sostenibilità ambientale;
la firma in tempi rapidi da parte del ministro Costa consentirebbe l'immediato avvio dei lavori da parte dei proponenti, approfittando dell'attuale periodo di inattività dello scalo e consentendo quindi di limitare al minimo i disagi derivanti dai lavori sull'operatività dell'aeroporto, dando l'opportunità di apertura di nuovi cantieri con evidenti vantaggi alla catena dell'occupazione;
un ingiustificato eccesso di burocrazia o una rigida ideologia, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo forse alla base della mancata firma del master plan da parte del Ministro dell'ambiente, condanna di fatto l'aeroporto di Canova ad una definitiva chiusura, lasciando la provincia di Treviso, la regione Veneto e tutto il bacino economico e produttivo del Nord-Est orfani di un elemento chiave per lo sviluppo del territorio, incluso il settore turistico dell'intera provincia, e soprattutto un danno economico e morale enorme per tutti i lavoratori che a vario titolo ruotano intorno ad essa,
impegna il Governo ad attivarsi quanto prima al fine di sbloccare lo stallo relativo al master plan dell'aeroporto "Canova" di Treviso, data la sua importanza strategica in termini di infrastrutture, mobilità e occupazione e soprattutto per il complessivo rilancio economico del territorio, dando prospettive e speranze a milioni di cittadini italiani, profondamente provati dalla crisi economica conseguenza della pandemia.
(1-00290)
Interrogazioni
FARAONE, CUCCA, GARAVINI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, NENCINI, PARENTE, SBROLLINI, SUDANO, VONO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la vicenda mediatica che ha accompagnato lo svolgimento delle indagini relative alla attività ed al finanziamento della fondazione "Open" presenta contorni molto rilevanti per ciò che attiene al corretto dialogo che si deve realizzare tra sistema di informazione, da una parte, e sistema politico, dall'altra, nonché sull'importanza che riveste il sistema di informazione all'interno di un Paese democratico;
le indagini, portate avanti dalla Procura di Firenze a partire dal 2019, hanno coinvolto i vertici della fondazione, tra cui l'avvocato Alberto Bianchi, accusato di traffico di influenze e finanziamento illecito ai partiti, e Marco Carrai, accusato di finanziamento illecito ai partiti, determinando lo svolgimento di perquisizioni molto invasive nei confronti dei soggetti coinvolti;
le perquisizioni ordinate dalla Procura durante l'ultima settimana di novembre 2019 si sono svolte in ben 11 città e all'interno delle abitazioni dei soggetti accusati, comprese le sedi di 12 società finanziatrici di Open tra il 2012 e il 2018;
alcune perquisizioni, nondimeno, hanno coinvolto anche persone non indagate, ma che avrebbero asseritamene finanziato la fondazione, incluse anche personalità di rilievo ricollegabili a grandi gruppi industriali italiani, connotando l'inchiesta di un forte interesse mediatico;
Carrai e Serra, inoltre, a seguito di tali operazioni, nel gennaio 2020 hanno presentato un ricorso contro i sequestri, che non veniva tuttavia accolto dal Tribunale del Riesame di Firenze, il quale giudicava le azioni intraprese come legittime e necessarie, al fine di ricostruire i presunti e sospetti rapporti tra i finanziatori e l'associazione;
nell'ordinanza di conferma del sequestro venivano ribadite accuse gravissime nei confronti dei vertici della fondazione: secondo i magistrati, vi sarebbero stati contatti sospetti con diverse società, nonché "trasferimenti di denaro" dissimulatori, e vi sarebbero stati quindi gli estremi per l'ulteriore accusa di finanziamento illecito alla politica, determinati dall'utilizzo di Open quale "articolazione di partito", oltre ad ulteriori reati contestati quali riciclaggio e autoriciclaggio;
il risalto mediatico che è corrisposto alle indagini è stato eclatante: i canali media di rilievo nazionale hanno parlato per giorni della vicenda, seguendone gli svolgimenti e gonfiandone i risvolti, minando altresì la credibilità della nascente Italia Viva e dei suoi leader;
considerato che:
l'enorme discredito che è emerso dalla vicenda è risultato evidentemente ingiustificato, come dimostrano le ultime risultanze giudiziarie: durante lo scorso settembre, infatti, la Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di Carrai e Serra presentati contro il sequestro di documenti e computer avvenuto durante le indagini, annullando di conseguenza il provvedimento di conferma delle perquisizioni emesso dal Tribunale del riesame di Firenze il 19 dicembre 2019;
dalle motivazioni dei giudici della sesta sezione penale della Corte di cassazione emerge l'accoglimento di gran parte dei rilievi oggetto dei ricorsi: i magistrati, in particolare, hanno ritenuto non sufficienti le motivazioni addotte da parte dell'accusa e le relative perquisizioni, sostenendo quindi infondata l'equiparazione della fondazione Open ad un'articolazione di partito, dal momento che mancherebbero gli elementi formali che ne avrebbero determinato la strumentalità funzionale e operativa rispetto all'intera organizzazione partitica;
considerato inoltre che:
alla luce dei rilievi descritti, risulta evidente come l'inchiesta sull'attività svolta dalla fondazione Open, e, in particolare, lo svolgimento dei relativi atti di indagine abbiano avuto un risalto mediatico del tutto eccezionale e sproporzionato;
tale risalto mediatico, invece, non è paragonabile alle successive fasi dell'inchiesta, quelle ovvero ben più importati, che hanno dimostrato l'insussistenza delle accuse sollevate;
rilevato che:
la disparità di trattamento tra le iniziali notizie di accusa e le successive fasi processuali mostra la profonda distorsione che inerisce al sistema mediatico italiano, evidenziandone i contorni meno garantisti, nonché le disfunzioni in termini di credibilità e ricerca della verità;
a tal proposito, risulta fortemente incoerente che il medesimo risalto mediatico utilizzato nei mesi dello scorso anno e avente ad oggetto i reati contestati contro la fondazione Open non sia stato impiegato anche per i successivi risvolti che hanno determinato l'insussistenza delle accuse, spingendo ad una profonda riflessione sul delicato ruolo assunto dal sistema di informazione del Paese ed alla credibilità delle istituzioni e del sistema politico, nonché, per quello che concerne il caso specifico, rispetto alla demarcazione tra organizzazione partitica e altri tipi di organizzazioni, elemento che rischia di minare le fondamenta e la stabilità del sistema democratico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i suoi orientamenti in merito all'intera vicenda;
se ritenga giustificato l'utilizzo così consistente delle forze dell'ordine impiegate nelle operazioni di perquisizione rispetto alle contestazioni in essere;
se e con quali tempistiche intenda chiarire i costi che le complesse operazioni di perquisizione utilizzate nell'inchiesta "Open" abbiano comportato in termini di mobilitazione delle forze dell'ordine e di impiego complessivo delle risorse, inchiesta su cui, durante lo scorso anno, è stato dato fortissimo riscontro mediatico, e di cui tuttavia le recenti risultanze giudiziarie hanno dimostrano l'infondatezza.
(3-02020)
FARAONE - Al Ministro della salute. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il pronto soccorso pediatrico dell'azienda "ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo è un'unità operativa complessa allocata presso il presidio "Cervello" e svolge la sua attività prevalentemente a favore dell'utenza del bacino Palermo-Trapani e della parte occidentale dell'area metropolitana di Palermo;
a causa del riscontro della positività al COVID-19 di un operatore sanitario, il pronto soccorso pediatrico è stato chiuso in data 17 marzo 2020, gli operatori trasferiti in altri reparti, e i locali sono stati occupati dal pronto soccorso per adulti, che logisticamente è allocato vicino al pediatrico;
il 20 maggio il pronto soccorso pediatrico è stato riaperto, operando con un numero di accessi ridotto a causa dell'epidemia, ma incrementando notevolmente le prestazioni in emergenza;
in data 15 settembre, l'Assessorato per la salute della Regione Siciliana, con nota prot. 39586, ne ha disposto nuovamente la chiusura, per consentire alcuni lavori di ristrutturazione di uno dei padiglioni del presidio, con il conseguente trasferimento del personale presso l'ospedale privato "Giglio di Cefalù" per l'assistenza al punto nascita, carente di personale. A tale disposizione non si è dato più seguito a causa della illegittimità del provvedimento;
in data 25 settembre, con nota prot. 23827/1, la direzione strategica dell'azienda "Villa Sofia-Cervello" ha notificato al prefetto, al sindaco di Palermo e ai direttori generali delle aziende sanitarie nuovamente il provvedimento di chiusura e trasferimento del pronto soccorso pediatrico del Cervello presso il presidio pediatrico "Di Cristina" dell'ARNAS Civico, allegando il protocollo d'intesa firmato dai due direttori generali con il quale venivano definiti i vincoli dell'accordo. In particolare, il trasferimento non riguardava tutti i dirigenti medici del pronto soccorso, l'ortopedia e la traumatologia pediatrica, con cui il pronto soccorso lavora a stretto contatto e in rapporto di interdipendenza;
in data 28 settembre, la direzione strategica del presidio pediatrico "Di Cristina" ha trasmesso una nota indirizzata all'assessore Razza, al direttore generale dell'Assessorato La Rocca e al direttore generale Messina, con la quale sono state sollevate alcune perplessità in merito alla chiusura del pronto soccorso pediatrico e all'eventuale trasferimento di alcuni operatori al presidio pediatrico Di Cristina, poiché l'attuale disponibilità di risorse strutturali e tecnologiche non permetterebbe un potenziamento del pronto soccorso tale da reggere l'impatto di accessi che si verrebbe a generare a seguito della chiusura del punto di pronto soccorso del Cervello, con conseguente ripercussione sull'efficienza e sicurezza dei percorsi di assistenza pediatrica;
considerato che:
in data 16 ottobre, con nota prot. 44242, l'Assessorato per la salute nella persona dell'assessore Razza, del direttore generale La Rocca e del commissario per l'emergenza COVID Costa, ha firmato un nuovo provvedimento di trasferimento del pronto soccorso pediatrico al policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nei locali dell'ambulatorio di neurologia;
il presidio pediatrico Di Cristina e il policlinico "Paolo Giaccone" sono situati a circa 700 metri l'uno dall'altro e operano entrambi nel bacino orientale della città e della provincia di Palermo; l'eventuale trasferimento del pronto soccorso pediatrico del Cervello lascerebbe del tutto scoperti dal supporto di emergenza pediatrico la parte ovest della città e i paesi afferenti al bacino occidentale Palermo-Trapani, rendendosi necessario, anche in condizioni di emergenza, percorrere diversi chilometri per raggiungere il pronto soccorso, con un timing di inizio delle eventuali manovre rianimatorie che risulterebbe inevitabilmente tardivo;
il trasferimento riguarda esclusivamente il pronto soccorso pediatrico, che si troverebbe logisticamente staccato dalle altre unità operative del dipartimento materno-infantile con cui è funzionalmente collegato, determinandone un allontanamento anche dall'unità di pediatria, che invece rimarrebbe nel presidio Cervello, e cioè dalla parte opposta della città, insieme agli altri reparti del dipartimento a cui il pronto soccorso dovrebbe inviare i ricoveri urgenti, in contrasto con quanto indicato nei "Requisiti e standard di fabbisogno indicativi per le UUOO pediatriche" del decreto ministeriale 24 aprile 2000;
il trasferimento comporterebbe l'impossibilità dello svolgimento delle attività assistenziali in emergenza-urgenza, in quanto la sede individuata non possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento delle aree di emergenza, come previsto nel decreto ministeriale n. 70 del 2015, con grave rischio per la sicurezza dei pazienti;
pur riconoscendo lo stato di attuale emergenza, non si può prescindere dal garantire ai piccoli pazienti l'assistenza medica in emergenza;
da quanto descritto, sembrerebbe che la chiusura o il trasferimento del pronto soccorso pediatrico risponda a criteri che nulla hanno a che vedere con la logica di efficienza sanitaria e di governo del rischio clinico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a a conoscenza dei fatti esposti e quali siano gli orientamenti in merito;
se non ritenga opportuno adottare, per quanto di competenza, tutte le iniziative possibili affinché il pronto soccorso pediatrico del Cervello non venga trasferito dalla sede dove attualmente risiede, e se non ritenga opportuno chiarire la necessità che, ai fini di un'adeguata valutazione di qualsiasi progetto di trasferimento, debba essere rigorosamente verificato il rispetto degli standard di sicurezza e debbano essere garantiti al contempo i medesimi requisiti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2000.
(3-02021)
SBROLLINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
durante il mese di ottobre 2020, un focolaio di contagi da COVID-19 si è sviluppato all'interno della casa di riposo "La Pieve" di Montecchio Maggiore (Vicenza);
stando a quanto riportato dalla stampa locale, dall'inizio del mese sarebbero stati 62 gli utenti della struttura risultati positivi al tampone, mentre si conterebbero complessivamente 22 anziani deceduti a causa del virus;
stando ad alcune ricostruzioni della vicenda, le informazioni giunte in possesso del consiglio di amministrazione de "La Pieve" sarebbero state ad esso diramate solo dopo l'uscita delle notizie dei contagi sui giornali locali;
nonostante gli annunci rassicuranti rilasciati dall'amministrazione comunale per mezzo del sindaco Trapula, i dati emersi da ulteriori servizi giornalistici sembrerebbero rappresentare un quadro della situazione epidemiologica locale assolutamente non rassicurante;
considerato che:
episodi analoghi a quello accaduto presso "La Pieve" si sono verificati in altre strutture della provincia di Vicenza, al punto da far presumere un mancato e inappropriato controllo dello sviluppo del contagio sul territorio e da dubitare della corretta tutela della salute di degenti, familiari e dipendenti delle strutture interessate;
le case di riposo, infatti, continuano a soffrire fortemente della carenza di personale sanitario, in considerazione del fatto che le risorse umane hanno profondamente risentito dell'estenuante aggravio lavorativo che l'epidemia ha comportato, dimostrando un grandissimo spirito di sacrifico e di responsabilità assicurando quanto più possibile i più alti livelli di assistenza;
un ulteriore problema che è emerso nelle ultime settimane deriva dall'impossibilità per gli utenti di stare a contatto con i propri familiari, circostanza che in taluni casi si protrae da mesi, e che determina la grave sofferenza per gli anziani che risentono della lontananza fisica dai loro cari, di cui vittima in particolare sono le persone che si trovano in condizione di maggiore fragilità, comportandone talvolta una minore collaborazione e una conseguente minore efficacia delle cure assistenziali,
si chiede sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano i suoi orientamenti in merito;
quali interventi intenda mettere in atto al fine di controllare l'eventuale presenza di focolai di contagi da COVID-19 all'interno di strutture per anziani analoghe a quelle descritte, e al fine di verificare l'adeguato rispetto dei necessari livelli di cura e assistenza, attinenti sia all'aspetto sanitario, sia all'aspetto psicofisico, che devono essere offerti all'interno di tali strutture, nonché di verificare la corretta messa in opera di tutte le iniziative necessarie volte a prevenire la diffusione dei contagi e a garantire gli adeguati livelli organici di personale infermieristico e di personale sociosanitario;
se, a tal proposito, siano state trasparentemente assicurate tutte le azioni informative e preventive finalizzate a sensibilizzare sia gli utenti sia le loro famiglie sui possibili comportamenti a rischio che avrebbero potuto metterne a repentaglio la salute a causa di un'eventuale nuova ondata dei contagi;
se non ritenga necessario adottare provvedimenti particolari e specifici finalizzati a contenere i rischi di ulteriori eventuali focolai all'interno delle case di riposo analoghi a quelli descritti, al fine di garantire quanto più possibile la tutela della salute degli utenti e delle loro famiglie.
(3-02022)
BINETTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la maggior parte delle malattie rare ha una causa genetica e dunque congenita, molte producono effetti evidenti e gravi fin dalla nascita, alcune possono portare anche alla morte nel giro di poche settimane o mesi, o ad una disabilità gravissima fin dai primi anni di vita. Grazie alle sempre maggiori conoscenze e agli sviluppi della medicina oggi alcune di queste malattie possono essere diagnosticate fin dai primi giorni di vita al fine di intervenire con terapie, farmacologiche o dietetiche, capaci di evitarne le conseguenze;
questi percorsi di presa in carico, se attuati precocemente, quindi prima che la malattia produca i suoi danni, possono evitare disabilità, morte e gravi sofferenze ai neonati e alle loro famiglie: uno dei più efficaci strumenti per attuare questo tipo di prevenzione secondaria è il percorso di screening neonatale;
lo screening è uno strumento di prevenzione secondaria estremamente efficace e che si sta diffondendo sempre più in diverse aree del mondo. L'Italia è il Paese europeo con la politica di screening neonatale più avanzata, grazie soprattutto alla legge n. 167 del 2016 e ai successivi aggiornamenti e decreti attuativi, che trova le sue radici in precedenti esperienze che il nostro Paese ha portato avanti fin dai primi anni '90;
nel 2016 l'Italia ha spinto sull'acceleratore della prevenzione secondaria, al punto di essere citata come esempio dall'OSCE; da allora però molte novità sono sopraggiunte nelle capacità diagnostiche e terapeutiche, ci sono altre malattie, oltre a quelle oggi ricercate, che potrebbero essere scoperte in tempo;
il legislatore aveva già previsto fin dal decreto attuativo (decreto del Ministero della salute 13 ottobre 2016) della legge n. 167, che sarebbe stato necessario aggiornare la lista delle malattie da ricercare (il "panel") almeno ogni 3 anni, includendo, previa esistenza delle condizioni scientificamente necessarie, anche le patologie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale;
per quanto riguarda i criteri dell'aggiornamento, la legge specifica che "è necessario che le relative patologie dispongano di una terapia farmacologica per la quale esistano evidenze scientifiche di comprovata efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione";
l'integrazione di nuove patologie da sottoporre a screening obbligatorio spetta al Ministero della salute, in collaborazione con l'ISS, l'AGENAS, le Regioni, e sentite le società scientifiche di settore, attraverso la revisione periodica, almeno biennale, della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening; per tutto ciò è stato disposto lo stanziamento strutturale di 4 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2019;
il decreto-legge n. 162 del 2019 ha stabilito come termine per l'aggiornamento del panel il 30 giugno 2020. Termine necessario, visto che i precedenti non erano stati rispettati, anche per dare un messaggio importante alle comunità di pazienti sulla certezza delle tempistiche di attuazione della norma;
nell'ottobre 2019, il Ministero, sulla base di uno studio di fattibilità condotto per determinare se l'inserimento della SMA (atrofia muscolare spinale) fosse fattibile e a quali condizioni, concluse per l'inserimento;
la pandemia che ha investito anche il nostro Paese, purtroppo, ha fatto sì che ad oggi non vi sia stato alcun aggiornamento, né siano stati avviati quei confronti previsti dalla legge, che dovrebbero portare poi a questo atto del Ministero della salute,
si chiede di sapere come intenda procedere il Ministro in indirizzo nei confronti dell'aggiornamento del panel che include le malattie da sottoporre a screening neonatale, anche per non interrompere alcuni progetti pilota, come quello relativo alla SMA, iniziati quest'anno e destinati ad esaurirsi nel 2021, se non verrà urgentemente riprogrammata la data del giugno 2020, ormai scaduta, come previsto dal decreto-legge n. 162 del 2019.
(3-02023)
BERUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
il comma 2 dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1;
tale provvedimento, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate in data 11 settembre 2020, in ragione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione definiti dallo stesso direttore dell'Agenzia con provvedimento del 10 luglio 2020, ha determinato la percentuale del credito d'imposta al 15,6423 per cento, ben al di sotto di quella stabilita dal legislatore,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo sia nota la rilevante differenza tra la percentuale del 60 per cento di credito d'imposta prevista dal legislatore per le spese sostenute nel 2020 dai soggetti di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, e la percentuale effettivamente riconosciuta, pari al 15,6423 per cento;
se non ritenga, come è parere dell'interrogante, che una differenza così marcata comporti un grave danno per tutti quei soggetti che hanno programmato e implementato responsabilmente la sanificazione e l'acquisto di dispostivi di protezione individuale e per la salute di lavoratori e utenti considerando come percentuale di riferimento per il credito d'imposta il 60 per cento determinato dal legislatore e non il 15,6423 per cento secondariamente definito da un atto amministrativo;
quali misure intenda adottare per sostenere coloro i quali sono costretti a far fronte a significative spese per la sanificazione e la tutela della salute in ragione dell'emergenza da COVID-19 in modo congruo rispetto a quanto definito dal legislatore.
(3-02024)
DE PETRIS - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
una delle maggiori criticità emerse in questa seconda fase della pandemia dovuta al COVID-19 è quella relativa al trasporto pubblico locale, che a detta degli esperti è ritenuto, a causa degli assembramenti che determina su alcune linee ed in particolari orari, uno dei veicoli più importanti della diffusione del virus;
nel "decreto agosto" (decreto-legge n. 104 del 2020), all'articolo 39, comma 1-bis, viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il servizio di trasporto scolastico, mentre all'articolo 44 vengono stanziati altri 400 milioni per incrementare le risorse del fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, di cui 300 milioni possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto legate all'emergenza;
più in generale, si deve constatare come in Italia non vi sia un piano aggiornato dei trasporti e della logistica (PGTL, fermo al 2001) che abbia incorporato tutti gli obiettivi ambientali, di sostenibilità, accessibilità, emissioni zero, elettrificazione, ma anche la mobilità condivisa, la bicicletta a pedalata assistita, la rivoluzione digitale nei servizi, i piani urbani per la mobilità sostenibile delle città. È essenziale quindi, in assenza di questo piano che non si può certo adottare in poche settimane, costruire almeno una cornice chiara di riferimento;
il documento "Italia veloce" presentato dal Ministro in indirizzo, allegato al DEF 2020, fa una disamina apprezzabile dello stato dei trasporti, parla di Italia resiliente e innovativa, ma poi la tabella con gli investimenti prioritari prevede una lunga lista di autostrade e potenziamenti stradali, che alimentano nuovo traffico. "Italia veloce" inoltre sottovaluta gli impatti ambientali e sanitari negativi del sistema: non assume la sostenibilità ambientale e gli obiettivi di riduzione dei gas serra al 2030 e 2050, la qualità dell'aria e la de-carbonizzazione come elementi chiave di analisi e selezione della strategia e degli interventi;
tra i 7 "progetti faro" enucleati dalla Commissione UE da finanziare con le risorse del programma "Next Generation EU" compare "l'accelerazione dell'uso del trasporto sostenibile (...) e l'estensione del trasporto pubblico",
si chiede di sapere:
se risulti che i fondi del decreto-legge n. 104 del 2020 siano stati effettivamente spesi e con quali eventuali benefici per l'utenza;
quali altre iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per rafforzare da subito il trasporto pubblico locale, e più in generale per definire un piano pluriennale di misure volte a favorire e promuovere il trasporto pubblico locale e regionale per rispondere non solo all'attuale emergenza sanitaria ma come parte essenziale di un nuovo piano dei trasporti e della logistica.
(3-02025)
CROATTI, PIARULLI, BARBONI, DE LUCIA, LANNUTTI, TRENTACOSTE, LANZI, FERRARA, ROMANO, RUSSO, ANGRISANI, CORRADO, PRESUTTO, MAIORINO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. -
(3-02026)
(Già 4-03946)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FERRARA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati in una tabella allegata al provvedimento. Tra le sedi soppresse c'era anche quella di Monsummano Terme (Pistoia), il cui immobile quindi veniva messo nella disponibilità del Comune;
nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, le linee guida per l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo precisano che il mantenimento degli immobili sedi degli uffici soppressi a servizio dell'ufficio giudiziario accorpante è consentito per non più di 5 anni;
con circolare del 22 agosto 2013 recante linee guida per la chiusura delle attività degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dei tribunali interessati e delle sezioni distaccate, veniva stabilito che i locali potevano essere occupati provvisoriamente dagli archivi giudiziari di competenza dei tribunali accorpanti, in questo caso del tribunale di Pistoia in attesa di trasferimento in diversa sede;
nel 2014 il Comune ha iniziato la riqualificazione della parte della struttura realizzando un plesso scolastico, già in funzione ormai da qualche anno, il quale rimane impropriamente ancora adiacente ai locali degli archivi;
dal 2013 ad oggi sono intercorse numerose comunicazioni tra il Comune di Monsummano Terme, il presidente del Tribunale di Pistoia e il direttore generale del competente dipartimento del Ministero della giustizia per risolvere la questione senza arrivare mai ad un concreto provvedimento, nonostante la grave persistente incompatibilità tra il plesso scolastico e l'archivio del tribunale, che rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza dei bambini in caso di incendio;
considerato che:
in più occasioni il Comune ha sollecitato il trasferimento dell'archivio per utilizzare i locali per un centro culturale e sportivo al servizio dei giovani. Con la crisi da COVID-19, l'ente ha recentemente manifestato l'intenzione di destinare i locali come spazi aggiuntivi per lo svolgimento delle lezioni degli alunni del plesso già ubicato all'interno dell'ex tribunale;
il 31 luglio 2017, il direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dei servizi e del personale, Antonio Mungo, ha sollecitato il Comune di Monsummano Terme ad individuare una struttura alternativa per il trasferimento dell'archivio, a cui l'amministrazione locale ha risposto il 2 agosto successivo, dichiarando di non essere responsabile per la ricerca di un immobile alternativo, dato che questo compito è del Comune di Pistoia;
in data 16 agosto 2017, anche il presidente del Tribunale di Pistoia ha inviato una lettera al Ministero, per sollecitare i Dipartimenti interessati ad agire quanto prima per risolvere il problema del trasferimento degli archivi da Monsummano Terme a Pistoia;
il Comune di Monsummano Terme aveva a suo tempo proposto di farsi carico del trasferimento degli archivi per il tramite del proprio gestore degli archivi, nonostante non fosse propria la competenza ma del Comune di Pistoia, trovando soluzioni temporanee ma rapide per sbloccare la situazione, che non hanno trovato però la necessaria autorizzazione da parte del Dipartimento competente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia attuare ogni utile provvedimento finalizzato alla risoluzione dell'ormai annosa ed imbarazzante situazione esistente a Monsummano Terme, completando il trasferimento dell'archivio presso la sede di Pistoia;
se ritenga utile avviare la digitalizzazione dello stesso archivio, al fine di risolvere il problema della necessità di spazi per l'archivio cartaceo.
(4-04283)
DE PETRIS - Ai Ministri dell'interno e per le politiche giovanili e lo sport. - Premesso che:
la legge 4 aprile 2007, n. 41, ha previsto che in relazione ad una sentenza di condanna per i reati connessi alle manifestazioni sportive il giudice possa disporre, oltre al divieto di accesso, l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive, il cosiddetto obbligo di firma;
l'attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha imposto profonde modifiche nella partecipazione del pubblico alle competizioni sportive, incluse quelle calcistiche: in particolare, i campionati di calcio professionistico consentono la presenza limite di 1.000 spettatori a partita, cui è consentito l'accesso allo stadio unicamente su invito della società;
il fine di tali misure di contenimento delle presenze è quello di escludere la possibilità di assembramenti che impediscano il mantenimento delle distanze, una tra le principali misure giudicate efficaci nella lotta alla diffusione del virus: è evidente dunque come attualmente le ragioni di controllo all'origine dell'obbligo di firma risultino estremamente indebolite di fronte alla necessità di preservare la salute pubblica, in un contesto in cui le partite si giocano di fatto a porte chiuse o semichiuse;
nelle fasi di contenimento della pandemia affrontate sinora, risultano esservi state numerose le richieste di sospensione ed esonero dall'obbligo di firma, in alcuni casi avallate dai giudici per le indagini preliminari e dalle questure;
in un momento come quello attuale, in cui si moltiplicano gli appelli e le ordinanze per la limitazione degli spostamenti, la ripresa delle competizioni internazionali ed europee in concomitanza al campionato di calcio espongono soggetti diffidati e forze dell'ordine a numerosi rischi di contatto del tutto evitabili: si ricorda in tal senso come siano circa 7.000 i provvedimenti di "DASPO" in Italia, di cui la gran parte include l'obbligo di firma, prima, durante e dopo le partite calcistiche,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per quanto di loro competenza, intervenire per consentire la sospensione o l'esonero dall'obbligo di firma per i soggetti sottoposti a DASPO, sino a che l'emergenza sanitaria in atto non consentirà un'ordinaria ripresa delle partite e la piena presenza del pubblico all'interno degli stadi.
(4-04284)
MALLEGNI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
per promuovere ed espandere l'accesso alla banda ultra larga in Italia, il Governo ha previsto l'introduzione di un sistema di voucher al fine di aiutare le famiglie a basso reddito a superare l'attuale "divario digitale". La misura è stata concepita come uno schema in due fasi, la prima volta a disciplinare gli incentivi per scuole e famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro annui, la seconda per imprese e famiglie con redditi ISEE fino a 50.000 euro all'anno;
lo scorso 7 agosto 2020 è stato emanato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto denominato "piano voucher per le famiglie a basso reddito" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 243 del 1° ottobre 2020;
la disciplina dei bonus prevede che solo gli operatori dei servizi di connettività possano fornire anche i dispositivi informatici, cioè i tablet o i personal computer, coprendo un valore fino a 300 euro (che verranno loro rimborsati dallo Stato), utilizzabili dagli aventi diritto per l'acquisto del bene, o come sconto sui prodotti di valore maggiore;
il decreto preclude le stesse attività a tutti gli altri rivenditori di dispositivi elettronici e informatici, restringendo le possibilità di scelta degli aventi diritto e rappresentando un'evidente distorsione della concorrenza;
in data 8 ottobre l'interrogante con l'atto 4-04206 aveva già chiesto al Ministro in indirizzo di rivedere queste posizioni per tutelare tanto il settore del commercio quanto i consumatori;
il 22 ottobre l'AIRES, Associazione italiana retailers elettrodomestici specializzati, e l'ANCRA, Associazione nazionale commercianti radio televisione elettrodomestici e affini, con l'intervento ad adiuvandum di "Mediaworld", hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto contestando i medesimi profili di illegittimità;
hanno anche presentato domanda cautelare di sospensione dell'esecutività e degli effetti del decreto ministeriale, stante l'evidenza e l'irreparabilità dei danni che il provvedimento governativo è in grado di provocare a tutte le imprese operanti nel settore dei prodotti elettronici, sospensione sulla quale il TAR del Lazio dovrebbe pronunciarsi a giorni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;
se non ritenga di dover intervenire rapidamente per evitare che, a seguito dell'ipotesi di sospensione del decreto, esso perda la sua efficacia a scapito dei consumatori che avrebbero dovuto usufruirne.
(4-04285)
BORGONZONI - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dello sviluppo economico. - Premesso che:
il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato per fronteggiare il progressivo aumento dei contagi da COVID-19 stabilisce, tra l'altro, la sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale ed internazionale;
nel testo non viene fatto riferimento specifico ai tradizionali mercatini delle prossime feste natalizie anche se i sindaci vengono autorizzati a chiusure temporanee di vie e piazze per eventuali rischi di assembramenti;
il sindaco di Trento ha deciso che il mercatino natalizio non si farà, perché sarebbe troppo alto il rischio di contagio, visto il numero di visitatori che normalmente frequentano il mercatino da fine novembre ai primi di gennaio, e lo stesso avverrà a Bolzano;
i mercatini di Natale negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo notevole in tutto il territorio italiano, perché costituiscono un valido ed importante canale di vendita di prodotti soprattutto legati all'artigianato e alla filiera alimentare;
Confesercenti lamenta come il nuovo provvedimento che vieta sagre e fiere "colpisce pesantemente un settore, quello del commercio ambulante e delle partite iva, già messo a dura prova anche dopo il lockdown e che ha messo in atto, in questi mesi, tutti i protocolli di sicurezza per garantire la salute pubblica ed il lavoro di migliaia di attività. Si tratta di eventi che si svolgono, in gran parte, all'aperto nel pieno rispetto delle regole e che rappresentano, in una fase delicata come questa, un momento di socialità importante ed ordinato per le comunità e l'economia locale",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano escludere espressamente dal divieto lo svolgimento queste attività commerciali, valutando come far svolgere al meglio ed in sicurezza i mercatini di Natale, al fine di evitarne la chiusura totale, che penalizzerebbe in modo insostenibile un settore già fortemente indebolito e per il quale le festività natalizie costituiscono un'occasione imperdibile di ripresa, e che inoltre significherebbe rinunciare a manifestazioni legate profondamente alla cultura e alle tradizioni popolari;
se, nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal Governo a sostegno di Regioni e enti locali che, a causa dell'emergenza, hanno subito drastiche riduzioni di risorse, una parte di questi verranno riservati al ristoro dei Comuni per tutte quelle attività poste in essere per la riduzione del rischio di contagio in caso di organizzazione di eventi, svolti su territorio comunale, di particolare rilevanza per il sostegno dell'economia locale;
se intendano prevedere, qualora non sia possibile l'organizzazione dei mercatini natalizi, un aiuto economico per gli espositori danneggiati dall'annullamento degli eventi.
(4-04286)
GRASSI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
a Pratola Serra (Avellino) ha sede lo stabilimento FCA (ex FMA) noto per la produzione di motori endotermici alternativi a 4 e 5 cilindri in linea, impiegati su autovetture FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Jeep;
lo stabilimento è un complesso industriale tecnicamente all'avanguardia, con una capacità produttiva di 600.000 motori all'anno e prevede la realizzazione contemporanea di unità a benzina e a diesel; il sito produttivo irpino ha ricevuto importanti certificazioni internazionali come ISO 14001, ISO TS 16949 e ISO 50001, ed il premio di primo livello (bronze level e silver level) nell'applicazione delle metodologie del WCM (world class manufacturing) che certifica il livello di eccellenza dello stabilimento e dei suoi prodotti;
stando agli ultimi dati disponibili, attualmente nello stabilimento lavorano circa 1.700 addetti, con un'età media di 37 anni;
all'indomani della fusione paritetica tra i gruppi industriali FCA e PSA (cui appartengono i marchi automobilistici Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel e Vauxhall Motors), da cui è nato il gruppo Stellantis, lo stabilimento di Pratola Serra sarà ovviamente investito della produzione dei motori da installare sulle vetture di tutti i marchi del neonato gruppo;
il CEO e vicepresidente esecutivo di Peugeot ha recentemente annunciato che il marchio abbandonerà il diesel, privilegiando le motorizzazioni ibride o plug-in;
avendo lo stabilimento sviluppato negli anni una peculiare expertise nella produzione di motori endotermici a diesel, è ragionevole pensare che le scelte industriali compiute dal management dei marchi propri del gruppo Stellantis ricadranno, in negativo, sullo stabilimento irpino, donde la preoccupazione di lavoratori e sindacati,
si chiede di sapere se e quali azioni, di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela della produttività e dei livelli occupazionali dello stabilimento di Pratola Serra.
(4-04287)
PERGREFFI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
sono note le carenze di organico del personale amministrativo in cui da troppo tempo versa il Tribunale di Bergamo, tanto che nel 2019 è stato persino dichiarato sede disagiata;
in particolare, attualmente sono coperti solo 96 dei 140 posti previsti in pianta organica, con una scopertura reale media superiore al 47 per cento, con massime del 61 per cento relativamente ai funzionari e dell'83 per cento relativamente ai direttori;
anche per quanto riguarda il personale di magistratura mancano 9 giudici su una pianta organica di 43 e parimenti critica è la situazione del giudice di pace, che presenta 17 posti vacanti su una previsione di organico di 21 giudici; del giudice di pace di Grumello del Monte, ove mancano tutti e 2 i giudici previsti dalla pianta organica e del giudice di pace di Treviglio, dove non ci sono 2 dei 4 giudici previsti;
in più sedi ed in più occasioni si è rappresentata tale criticità. A ciò si aggiunga il fatto che la pianta organica prevista è persino sottostimata rispetto alle necessità di questo Tribunale, che in Italia è al decimo posto per bacino di utenza ed al 13° per affari sopravvenuti;
al fine di rappresentare la situazione di disagio del Tribunale di Bergamo, la presidente dell'ordine degli avvocati, unitamente al presidente del Tribunale ed al procuratore facente funzioni in data 28 gennaio 2020 è stata ricevuta dal sottosegretario di Stato Ferraresi, il quale assicurava che si sarebbe adoperato con concorsi e scorrimenti di graduatorie finalizzati, quanto meno a ricostituire la pianta organica prevista;
la situazione ad oggi si è ulteriormente aggravata in seguito al fisiologico pensionamento di personale amministrativo non sostituito;
gli effetti della pandemia, che si è abbattuta in modo preponderante sul circondario del Tribunale di Bergamo, rendono ancor più evidenti i limiti di questo sistema, tenuto anche conto che il carico giudiziario del Tribunale è prevedibilmente destinato ad aumentare. Per di più, le risorse umane attualmente in servizio, seppure animate da grande abnegazione, ma già ora provate dalla cronica carenza di organico, non saranno in grado di far fronte all'aumento del carico di lavoro, così che sarà inevitabile il prolungarsi dei tempi per la definizione dei procedimenti, con grave pregiudizio per i cittadini colpiti dalla denegata giustizia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza per colmare i vuoti organici, sia di magistrati che di amministrativi, e per dotare gli uffici di nuova strumentazione, che consenta anche il pieno svolgimento del lavoro in maniera efficiente e moderna;
se, per quanto di competenza, non ritenga opportuno adoperarsi per l'assegnazione dell'edificio della Maddalena al Tribunale di Bergamo e, per garantire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del medesimo edificio, di stanziare i fondi necessari, anche tramite ricorso al recovery fund.
(4-04288)
IANNONE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
precedentemente all'epidemia da COVID-19 con delibera del commissario ad acta n. 91 del 6 novembre 2019 il direttore generale per la tutela della salute della Regione Campania ha invitato i vari direttori generali delle rispettive aziende sanitarie locali a dare l'avvio alle procedure per gli interventi di edilizia sanitaria così come dagli accordi di programma sottoscritti tra la Regione ed il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
con deliberazione del direttore generale della Asl Napoli 3 sud n. 1068 del 17 dicembre 2019 si è dato avvio alle procedure per l'attuazione del "programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/88, completamento", avente ad oggetto l'affidamento alla SO.RE.SA SpA ad espletare la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola Sorrentina;
la città di Vico Equense (Napoli), comune con più di 20.000 abitanti distribuiti su un territorio di quasi 30 chilometri quadrati, caratterizzato da noti problemi di viabilità, richiedeva e richiede necessariamente la presenza sul territorio di un presidio ospedaliero e di un pronto soccorso;
negli ultimi anni si sono susseguite contrastanti dichiarazioni da parte del presidente De Luca circa il destino dell'ospedale "De Luca e Rossano" di Vico Equense;
considerato che:
nell'ambito dell'emergenza da COVID-19 il comune di Vico Equense è oggi duramente colpito dalla diffusione del virus, contando 68 positivi al test;
in data 16 ottobre 2020, con ordinanza sindacale, è stato stabilito un lockdown totale della frazione di Ticciano di Vico Equense, a causa dell'elevato numero di contagiati e di persone in attesa di effettuare il tampone in isolamento domiciliare;
nella serata del 20 ottobre si è diffusa la notizia della chiusura improvvisa del pronto soccorso con la motivazione di spostare il personale presso i vicini COVID hospital;
durante le innumerevoli dirette sui social network, il presidente De Luca ha sempre detto di lavorare alacremente alla gestione dell'emergenza, ma in 7 mesi non è riuscito a mettere in campo provvedimenti per evitare questa prevedibile situazione;
se prima la chiusura appariva quanto mai inopportuna, ora, in piena emergenza sanitaria, costituisce un grave pregiudizio alla salute pubblica, sia per le emergenze COVID sia "non COVID", per le quali i residenti dovranno recarsi presso il già affollato nosocomio di Castellammare o quello di Sorrento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione che vive il comune di Vico Equense;
se intenda intervenire per scongiurare la chiusura del pronto soccorso, che rappresenta un segnale devastante in un momento di così forte apprensione dei cittadini per la salute pubblica.
(4-04289)
PITTONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
da un articolo comparso sul quotidiano "La Verità" del 24 ottobre 2020, si apprende che esisterebbe un file audio inviato sull'applicazione di messaggistica "Telegram" di un gruppo collegato al sindacato Dirigenti scuola, nel quale un dirigente di questo sindacato spiegherebbe quanto sta accadendo nella camera di consiglio della sesta sezione del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi presentati da alcuni partecipanti al concorso per dirigenti scolastici 2017, per presunte irregolarità in 440 elaborati di vincitori;
nel 2019 il TAR aveva annullato il concorso, ordinando la pubblicità di migliaia di elaborati dei vincitori, ma il Ministero dell'istruzione si era rifiutato e aveva avanzato opposizione all'annullamento al Consiglio di Stato che, nel luglio 2019, aveva sospeso gli effetti della sentenza del TAR, rinviando al 15 ottobre 2020 l'udienza per decidere sul merito della questione;
l'attenzione sulla vicenda si è amplificata visto che al concorso ha partecipato anche la Azzolina, al tempo deputata e componente della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, oggi Ministro dell'istruzione in carica, la quale ha svolto il concorso in Sardegna e risulta tra i vincitori. Da quasi un anno il Ministero dell'istruzione ad avviso dell'interrogante nega ogni trasparenza su questo concorso;
la partecipazione a questo concorso di un Ministro in carica rende ancora più inquietante la citata fuga di notizie dalla camera di consiglio del Consiglio di Stato, che sta decidendo in merito ai ricorsi presentati dagli esclusi proprio al medesimo concorso; camera di consiglio che, per legge, dovrebbe essere segreta per assicurare equilibrio nella decisione, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
al contrario, secondo quanto riportato dal quotidiano, l'informatore avvertirebbe il gruppo con le seguenti parole: "messaggi che io ricevo e che chiaramente sono in via riservata e non li posso dire", specificando che lui non parla "con l'ultimo arrivato, eh?" e che le sue fonti sarebbero "il capo dipartimento" e "l'avvocato che segue il ricorso da parte dell'Avvocatura"; insomma i vertici della pubblica amministrazione e l'avvocato dello Stato, i diretti avversari dei ricorrenti, "loro vedono la cosa in senso positivo: hanno avuto segnali di fumo..."; l'informatore suggerisce prudenza, ma avverte che "i segnali sono positivi", invitando tutti alla riservatezza, "perché ci sono un sacco di nemici", ma spiega che "al Ministero stanno tranquilli, Chiaro? Non posso andare oltre, mi sono già spinto molto soltanto per tranquillizzarvi";
se queste dichiarazioni dovessero corrispondere al vero, costituirebbero un'incredibile fuga di notizie. Proprio la sesta sezione del Consiglio di Stato, nel luglio 2016 (sentenza n. 3303), ha stabilito che "il principio di segretezza esclude che le parti abbiano il diritto di essere informate non solo del contenuto, ma anche delle modalità di svolgimento della decisione, sotto il profilo temporale o del numero delle camere di consiglio che si rendono necessarie per completare la deliberazione" e che "la segretezza evidentemente vale non solo nei confronti del pubblico, ma soprattutto nei confronti delle parti, al fine di assicurare la libertà della decisione",
si chiede di sapere:
se quanto descritto corrisponda al vero;
se così fosse, se il Governo non ritenga che ci si trovi di fronte ad una fuga di notizie illecita;
se non ritenga che tutta la procedura concorsuale e i suoi risvolti amministrativi e giudiziari siano stati svolti con una metodologia ben lontana dal principio del "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione", tutelato dall'articolo 97 della Costituzione;
se l'atteggiamento poco collaborativo tenuto dal Ministro dell'istruzione fino ad oggi, in merito all'accesso agli atti di una procedura alla quale lei stessa ha partecipato, oltre ad evidenziare un pesante conflitto di interessi e a ledere il principio della buona amministrazione, non danneggi l'intera politica governativa di cui il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile e, per questo, sarebbe auspicabile valutare soluzioni alternative per la guida di tale dicastero.
(4-04290)
FREGOLENT, DE VECCHIS, AUGUSSORI, BERGESIO, CAMPARI, ZULIANI, ALESSANDRINI, PIANASSO, VALLARDI, MONTANI, DORIA, PISANI Pietro, RUFA, RICCARDI, ARRIGONI, FERRERO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018 ha istituito l'anagrafe nazionale vaccini, disciplinandone il funzionamento, con l'obiettivo di garantire la corretta valutazione delle coperture vaccinali nazionali;
l'anagrafe è intesa a consentire il monitoraggio dell'attuazione dei programmi vaccinali in atto su tutto il territorio nazionale, coerentemente con il calendario vaccinale nazionale vigente, e di fornire informazioni agli organi nazionali, comunitari ed internazionali nell'ambito dello svolgimento di funzioni e compiti correlati alla tutela della salute, anche mediante l'elaborazione di indicatori a fini comparativi;
come annunciato dal Ministero della salute, nella primavera 2019 era prevista una fase di sperimentazione dell'anagrafe nazionale vaccini per consentire l'avvio della registrazione, partendo dai nuovi vaccinati;
il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, identifica i dati da registrare nella medesima anagrafe e specifica le funzionalità che le anagrafi vaccinali regionali devono mettere a disposizione e, sulla base di quanto stabilito al piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019, individua il "data set minimo" di informazioni che le Regioni devono trattare per la realizzazione delle anagrafi uniche a livello regionale, requisito indispensabile per la corretta alimentazione dell'anagrafe nazionale;
al fine di garantire l'aggiornamento delle anagrafi vaccinali regionali, l'anagrafe nazionale mette a disposizione delle Regioni e Province autonome le informazioni relative alle vaccinazioni effettuate in una regione o in una provincia autonoma diversa da quella di residenza, sia che si tratti di prestazioni occasionalmente effettuate al di fuori della propria residenza, sia nel caso di cambio di residenza in un'altra regione o provincia autonoma;
con il decreto del Ministero della salute 15 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2019, sono stati ripartiti i fondi a livello regionale per l'istituzione dell'anagrafe;
considerato che:
il Ministero della salute ha dichiarato che "non è esclusa una co-circolazione" di virus influenzali e Sars-Cov-2, e che pertanto un'ampia vaccinazione antinfluenzale risulta rilevante per verificare in anticipo i sintomi del COVID, ridurre il carico di malattie su tutta la popolazione e quindi sul SSN;
la pandemia da COVID-19 ha drammaticamente messo in evidenza l'importanza di contare su un'estesa copertura vaccinale a livello nazionale e soprattutto ha evidenziato la problematica relativa all'incerta disponibilità di dosi del vaccino antinfluenzale per tutti coloro che ne fanno richiesta, oltre ai soggetti vulnerabili,
si chiede di sapere quale sia l'effettivo stato di funzionamento e di operatività dell'anagrafe nazionale vaccini, anche alla luce dei relativi fondi stanziati.
(4-04291)
FREGOLENT, DE VECCHIS, FUSCO, RUFA, TOSATO, BERGESIO, CAMPARI, ZULIANI, ALESSANDRINI, PIANASSO, VALLARDI, MONTANI, DORIA, PISANI Pietro, RICCARDI, FERRERO, CASOLATI, BAGNAI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
nelle ultime settimane il numero dei contagiati dal COVID-19 è tornato drammaticamente a salire con un preoccupante trend di crescita;
si assiste quotidianamente ad un numero sempre maggiore di cittadini che si recano nei punti di pronto soccorso di molte strutture sanitarie, anche "non COVID", con sintomatologia da coronavirus;
ne consegue che, in molti casi, i pazienti con sintomi da COVID e i COVID positivi si trovano a stazionare nei punti di pronto soccorso di ospedali "non COVID" in attesa di trasferimento in strutture dedicate;
agli interroganti giungono diverse segnalazioni circa la mancanza, nelle strutture sanitarie, di percorsi segnalati ed identificati per i malati COVID, così come di protocolli per gli altri malati, inclusi i pazienti chirurgici non trasferibili, che necessitano di essere operati in urgenza;
considerato che:
è quanto mai evidente la necessità di garantire le opportune misure cautelative per scongiurare qualsiasi rischio di trasmissione del virus, in particolare presso le strutture sanitarie;
è necessario assicurare che presso gli ospedali "non COVID", come l'ospedale "San Camillo" di Roma, non si possano rivolgere malati con sintomatologia da COVID, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i malati e del personale medico;
è importante che i pazienti con sintomi da COVID-19 si possano rivolgere direttamente ed esclusivamente a strutture dedicate, ed essere assistiti in maniera tempestiva ed opportuna da strutture sanitarie attrezzate;
la problematica è di estrema urgenza, anche a seguito del malumore e della paura che si stanno rapidamente diffondendo tra tutti gli operatori sanitari, già profondamente provati dalla drammatica esperienza della scorsa primavera,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere con la massima urgenza la situazione descritta, così da garantire e tutelare la salute di tutti i cittadini e del personale sanitario, assicurando tempestivo e opportuno intervento a tutti i malati, in completa sicurezza sanitaria.
(4-04292)
VANIN, MONTEVECCHI, MAIORINO, TRENTACOSTE, PAVANELLI, PRESUTTO, DONNO, ACCOTO - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
il consorzio interuniversitario nazionale "La Chimica per l'Ambiente" (INCA), costituito nel 1993 da 5 università italiane (Venezia "Ca' Foscari", Lecce, Milano, Firenze e Viterbo "della Tuscia"), proponeva qualche anno fa al Comune di Venezia di finanziare uno screening per il monitoraggio biologico di microinquinanti organici persistenti trasmessi dall'alimentazione nel siero e nel latte materno di residenti del comune di Venezia, al fine di redigere una proposta di piano triennale da sottoporre a diversi finanziatori, tra cui il Comune stesso;
accogliendo l'iniziativa, il Comune di Venezia, con determina n. 2734 del 22 novembre 2011 del direttore della Direzione ambiente e politiche giovanili, affidava il servizio di monitoraggio biologico di microinquinanti organici persistenti (PCDD/F, PCB, HCB) trasmessi dall'alimentazione nel siero e nel latte materno di residenti nel comune al consorzio INCA. Lo screening doveva essere effettuato per conto del Comune e la parte analitica doveva includere il prelievo del sangue presso una struttura autorizzata e l'esame dei vasi di campionamento del latte materno finalizzata all'analisi di PCDD/F, PCB e HCB in circa 15 campioni;
lo studio mirava a valutare la persistenza o meno delle risultanze di studi pregressi che evidenziavano un tasso di diossine nel latte materno delle mamme veneziane pari al doppio di quello rilevato nelle mamme romane (rapporto finale del programma "Latte umano" dell'Istituto superiore di sanità, Roma luglio 2002, condotto da Alessandro Di Domenico in collaborazione con la AULSS di Venezia dipartimento di prevenzione);
il rapporto con le risultanze dello screening sul latte delle puerpere tuttavia non risulterebbe essere stato consegnato nei termini e, per questo motivo, il Comune in data 19 dicembre 2013 con nota PG/2013/554458 decideva di risolvere il contratto;
nonostante la formale richiesta di INCA di riprendere lo studio, il Comune di Venezia decideva comunque di non proseguire con lo screening;
proprio nel comune di Venezia e aree limitrofe, vi è un forte timore per quanto riguarda il futuro prossimo con l'imminente accensione della terza linea dell'inceneritore di Fusina-Marghera, fonte di grande preoccupazione per la tutta la cittadinanza e in particolare per le mamme;
rilevato che:
l'associazione medici per l'ambiente ISDE di Forlì-Cesena, con la collaborazione di altre associazioni con finalità di tutela dell'ambiente e della salute, promuoveva a Forlì un'iniziativa di biomonitoraggio per valutare la concentrazione dei metalli pesanti nelle unghie dei ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 9 anni; alla stessa iniziativa, inoltre, aderiva a posteriori anche il Comune di Forlì;
all'iniziativa partecipavano un totale di 221 bambini volontari in età 6-9 anni che contribuivano alla raccolta dei campioni di unghie per ricerca di 23 metalli analizzati poi dal laboratorio specializzato "Eurolab" di Torino;
dall'indagine è emerso che l'ambiente cittadino a nord della ferrovia di Forlì, più esposto a fonti di inquinamento come gli inceneritori, la zona industriale in generale e gli assi a maggior traffico come l'autostrada sono più contaminati del 50-60 per cento, per quanto riguarda i metalli pesanti, rispetto alla zona sud della linea ferrata;
in particolare si rinveniva la presenza di cadmio (metallo potenzialmente tossico e cancerogeno) in oltre il 76 per cento dei campioni, e accanto a questo tracce di alluminio, antimonio, nichel, piombo: elementi estranei, nocivi e talora cancerogeni, che nessuno vorrebbe che fossero presenti nel corpo dei propri figli;
le esposizioni tossiche ambientali non sono all'origine solo del cancro, ma minano le fasi più delicate della vita, a cominciare dalla salute riproduttiva; già nel 2015 la Federazione internazionale di ginecologia e ostetricia individuava come assoluta priorità per ostetrici, ginecologi, ostetriche e gli altri professionisti della salute perinatale un'adeguata conoscenza di questi problemi;
considerato che con regolamento (CE) n. 166/2006 del 18 gennaio 2006 è stato istituito il registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (PRTP europeo) sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico. Il successivo regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare, stabilisce nei considerando, per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini che costituiscono un gruppo vulnerabile, l'opportunità di stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate nella produzione degli alimenti loro destinati, incoraggiando inoltre le autorità competenti ad individuare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano riconoscere l'importanza dei progetti descritti sia per verificare la qualità degli ambienti (aria, acqua, suolo, matrici alimentari, emissioni da ciminiere o da ambienti di lavoro) dove si siano evidenziate concentrazioni di alcuni metalli particolarmente elevate ed avviare così eventuali verifiche e ricerche secondo le modalità indicate dalle vigenti normative e secondo i dettami della ricerca scientifica, sia al fine di condividere e incrociare i dati che emergono dagli studi con quelli del registro tumori per conoscere i risultati relativi agli eventuali agenti inquinanti e pericolosi per la salute, attuando la necessaria prevenzione;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di condurre, su tutto il territorio nazionale, attività di biomonitoraggio di microinquinanti organici persistenti trasmessi dall'alimentazione nel siero e nel latte materno, nonché per verificare l'esposizione a metalli pesanti presenti nell'ambiente misurandone la concentrazione nelle unghie della popolazione di età fra i 6 e i 9 anni, così fornendo un'osservazione trasversale della condizione ambientale.
(4-04293)
SIRI, SALVINI Matteo, BAGNAI, BERGESIO, DE VECCHIS, ZULIANI, ALESSANDRINI, PIANASSO, VALLARDI, MONTANI, DORIA, PISANI Pietro, RICCARDI, RUFA, FREGOLENT, FERRERO, MARIN - Al Ministro della salute. - Premesso che:
agli inizi della pandemia, tra i vari farmaci utilizzati per curare diverse patologie, il Plaquenil, nome commerciale dell'idrossiclorochina, ha dimostrato la capacità di bloccare la progressione della malattia da COVID-19, se assunto, anche nell'ambito di protocolli di cura domiciliare, all'insorgenza dei primi sintomi;
il 22 maggio 2020, la rivista "Lancet" ha pubblicato uno studio in cui viene messa in dubbio l'efficacia del farmaco nelle terapie anti COVID evidenziandone alcuni effetti collaterali, e tempestivamente l'Organizzazione mondiale della sanità ha interrotto gli studi sull'idrossiclorochina, mentre l'AIFA ne ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo per il trattamento dell'infezione da COVID-19;
lo scorso maggio, Lancet ha avviato un controllo indipendente su provenienza e validità dei dati riportati nell'articolo, anche a seguito dei forti dubbi espressi da parte di 120 autorevoli ricercatori di tutto il mondo, incluse le università di Harvard e Oxford, e, conseguentemente il 3 giugno l'OMS ha ripreso gli studi sul farmaco;
in Italia, ad inizio giugno, 140 medici hanno depositato un'istanza al Ministero della salute e all'AIFA chiedendo a quest'ultima la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'uso del farmaco, per consentirne la prescrizione precoce nelle cure domiciliari del COVID-19, ma ad oggi in Italia la situazione risulta ancora bloccata;
considerato che:
nelle ultime settimane il numero dei contagiati da COVID-19 è tornato a salire con un preoccupante trend di crescita, con conseguente preoccupazione da parte della popolazione e degli operatori sanitari; il 5 per cento dei positivi al COVID presenta sintomi lievi che possono essere gestiti domiciliarmente e lo 0,3 per cento circa dei positivi necessita di ricovero ospedaliero;
come evidenziato da moltissimi operatori sanitari, la ripresa degli opportuni protocolli di cura domiciliari, se attivati tempestivamente, consente di ridurre significativamente il numero di ricoveri ospedalieri di pazienti COVID, con un enorme beneficio per il sistema ospedaliero italiano;
ci si trova, di fatto, di fronte ad un rischio di emergenza ospedaliera piuttosto che di emergenza sanitaria ed è pertanto necessario mettere in atto tutte le pertinenti e opportune misure al fine di ridurre il più possibile il numero di ricoveri nelle strutture ospedaliere;
recenti autorevoli studi, tra cui quello del 29 settembre pubblicato sull'"International medical journal", relativo ad un'importante sperimentazione clinica dell'università di Oxford, non ha dimostrato l'inefficienza del idrossiclorochina per la cura del COVID-19, ma al contrario ne ha evidenziato la sicurezza clinica anche ad alti dosaggi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare con estrema urgenza un confronto con i soggetti interessati, in primis il presidente dell'AIFA e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, al fine di sbloccare un'ingiustificata situazione di stallo nei protocolli di cura domiciliare dei sintomi da COVID-19, consentendo di prevenire un gran numero di ricoveri ospedalieri e quindi scongiurare un'emergenza ospedaliera, a beneficio dell'intera comunità.
(4-04294)
CORTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
il consorzio intercomunale "Acquedotto del dragone" è stato costituito nel 1954 tra i Comuni di Montefiorino, Lama Mocogno, Polinago e Prignano sulla Secchia. Nel 1971 entrano anche i Comuni di Pievepelago, Palagano, Pavullo nel Frignano e Serramazzoni. La zona interessata comprende, inoltre, i Comuni di Riolunato e Frassinoro che, pur non essendo consorziati, hanno le sorgenti più importanti;
la manutenzione e il pronto intervento erano garantiti da un nucleo operativo alle dipendenze dell'ufficio tecnico che, in caso di guasti, assicurava interventi di emergenza nell'arco della giornata; i punti sensibili del sistema erano monitorati da un moderno sistema di telecontrollo che permetteva l'acquisizione di dati relativi alle portate, alla clorazione ed al livello dei serbatoi, in tempo reale;
la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale n. 23 del 2011, ha delegato all'Agenzia territoriale Emilia-Romagna servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) molte delle funzioni precedentemente attribuite alla Regione;
secondo gli ultimi dati ISTAT, tutta l'acqua potabile immessa nella rete distributiva del nostro Paese risulta avere uno spreco totale di circa il 40-42 per cento relativa a oltre 3,45 miliardi di metri cubi d'acqua, con riferimento agli acquedotti regionali, la dispersione raggiunge anche il 60 per cento;
la dissipazione dell'acqua è dovuta alle pessime condizioni delle tubature e alla carenza sistematica di manutenzione strutturale; molte tubature, inoltre, sono in "cemento amianto";
per quanto riguarda Modena e la provincia la rete idrica perde il 34 per cento dell'acqua circa. Si rileva sul punto che il gruppo Hera nel 2015 aveva stabilito un piano triennale per applicare un sistema di controllo satellitare su tutti i territori di propria gestione. A Modena le prime scansioni da parte di "Alos-2" dovevano essere attivate nel 2018 per mille chilometri di rete. Nel 2019 altri mille chilometri avrebbero dovuto essere "fotografati" dall'alto. Questo nuovo sistema avrebbe dovuto affiancare i classici metodi di individuazione delle perdite idriche che affliggono in particolare i territori modenesi,
si chiede di sapere:
quali interventi siano in programma o quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda programmare per evitare tali sprechi;
se non ritenga, al fine di evitare perdite economiche di miliardi di euro, di adottare misure per investire tali risorse nella costruzione di nuove condotte e chiedere chiarimenti al gruppo Hera.
(4-04295)
AIMI, MALAN, SCHIFANI, GALLONE, CANGINI, GALLIANI, BARBONI, MASINI, MOLES, SICLARI, PAPAEVANGELIU, PEROSINO, BINETTI, DE SIANO, CALIGIURI, CALIENDO, MODENA, TOFFANIN, RIZZOTTI, BERARDI, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, CESARO - Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
recenti studi hanno dimostrato che le particelle virali del Sars-Cov-2, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, possono resistere sulle superfici da alcune ore, per esempio sulla carta, fino a diversi giorni, come sulla plastica o l'acciaio;
diversi e numerosi altri studi sulla sopravvivenza dei coronavirus umani hanno generalmente dimostrato che tali virus possono sopravvivere da 48 ore fino a 9 giorni a seconda del materiale su cui si depositano, della temperatura e dell'umidità. Pertanto, in via precauzionale, è stata raccomandata la pulizia e la sanificazione delle superfici al fine di arginare il diffondersi del contagio da Sars-Cov-2;
nella stessa circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2020, recante "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" si afferma che "la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus";
prosegue: "la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro inferiore o uguale a 5 micrometri che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi";
alla luce di tali evidenze occorre interrogarsi anche sull'utilizzo promiscuo di alcuni mezzi di trasporto, come i monopattini, che per loro natura sono facilmente noleggiabili e dunque ripetutamente fruibili da un vasto numero di persone;
esiste infatti il rischio concreto che il virus possa resistere sull'impugnatura dei monopattini e, allo stato attuale, non vi sono informazioni dettagliate rispetto alle sanificazioni che vengono effettuate su quelli che sono, a tutti gli effetti, mezzi di trasporto. Si pensi al caso ad esempio di utilizzo con mani sudate o che magari sono entrate in contatto con mucosa infetta (fazzoletto da naso). Peraltro, date anche le notizie di recenti e gravi incidenti, anche mortali, occorsi a conducenti di monopattini, sarebbe auspicabile il loro ritiro dalla circolazione fino a che la normativa non diventerà maggiormente chiara e stringente (ad esempio in tema di utilizzo del casco e di accensione di assicurazione),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se intendano valutare il ritiro dei monopattini dalla circolazione, in attesa di fugare ogni dubbio sul potenziale rischio di contagio da COVID-19 e comunque fino a che la normativa non sarà resa maggiormente chiara in relazione al loro utilizzo, anche per evitare che i contagi vengano portati ad ulteriori conseguenze.
(4-04296)
CORTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, gli istituti scolastici e le università sono state chiuse per mesi e tuttora si discute nuovamente di didattica a distanza;
molte pubbliche amministrazioni hanno cessato lo svolgimento dell'attività ordinaria, vedendo fortemente ridotto il personale presente sul luogo di lavoro;
sono circa 50.000 i lavoratori delle mense scolastiche fermi da febbraio 2020 in una situazione di grave difficoltà, come l'azienda "Madonna industrial bakery" di Modena, che tuttavia con grande senso civico hanno donato cibo alle strutture sanitarie durante il periodo di lockdown. Infatti solo alcune di queste aziende hanno ricevuto l'anticipo del fondo di integrazione salariale dall'azienda e da giugno a settembre 2020, è scattata la "sospensione" estiva, senza diritto alla disoccupazione, né agli ammortizzatori sociali, né al riconoscimento dei contributi figurativi per la pensione;
in particolare, ci sono lavoratori che, ad oggi, hanno terminato la copertura dell'ammortizzatore sociale (FIS) con causale "emergenza Covid-19" e per i quali i sindacati stanno chiedendo alle imprese la collocazione in FIS ordinario, ricevendo positiva disponibilità solo da alcune. Molti lavoratori sono senza reddito da 3 mesi a causa dell'indisponibilità di numerose imprese a dare l'anticipo dell'assegno ordinario, del grave ritardo nella liquidazione dell'indennità da parte dell'INPS;
nell'incertezza attuale, peraltro, il servizio di mensa rischia di continuare ad essere sospeso o di subire pesanti limitazioni, a causa dell'inadeguatezza dei locali, derivanti dalle misure di contenimento del contagio;
è necessario lavorare a soluzioni idonee a dare continuità occupazionale e reddituale a tutti i lavoratori che svolgono servizi in appalto per le varie istituzioni scolastiche; un aiuto concreto sia in termini di proroga degli ammortizzatori sociali, che di interventi complessivi per un settore che rischia il collasso;
le imprese pagano canoni demaniali e concessori alle pubbliche amministrazioni per la presenza delle macchine di distribuzione bevande ed alimenti in tali luoghi; nonostante ciò, molte pubbliche amministrazioni continuano a pretendere il pagamento dei canoni concessori e demaniali per i distributori ormai spenti da mesi;
l'articolo 165 del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
alla luce della disposizione, a parere dell'interrogante, il verificarsi di un evento come l'epidemia COVID-19 può comportare la revisione del canone concessorio, ma la pubblica amministrazione si oppone alla richiesta delle aziende di sospendere i canoni;
occorrerebbe, quindi, un provvedimento ministeriale che, a livello nazionale, disponga la sospensione dell'obbligo di versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del vending; tale sospensione dovrebbe essere disposta con decorrenza 15 febbraio 2020, per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per trovare una soluzione ai problemi prospettati ed evitare il danneggiamento economico del settore del vending, e se si intenda adottare iniziative per sospendere l'obbligo di versamento dei canoni concessori da parte degli operatori di tale comparto in favore delle pubbliche amministrazioni;
quali iniziative di competenza si intenda adottare per dare una risposta strutturale alle criticità esposte del settore delle mense scolastiche, delle mense che vivono dei pasti erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che gestiscono le macchine di distribuzione di cibi e bevande nelle scuole e amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la copertura straordinaria degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori del settore che subiranno riduzioni di orario, non riprenderanno a lavorare o sono in attesa di ricollocazione.
(4-04297)
CORTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato, nella seduta di martedì 6 ottobre 2020, in mera linea tecnica lo studio di fattibilità denominato "Ponte Veggia - studio di fattibilità" dei Comuni di Sassuolo e Casalgrande, che prevede una spesa complessiva per complessivi 6.180.626 euro compresa IVA e spese accessorie, di competenza del Comune di Sassuolo per il 50 per cento;
il ponte della Veggia, così denominato per indicare la località in cui esso scavalca il fiume Secchia, al confine tra il comune di Sassuolo (Modena) e quello di Casalgrande (Reggio Emilia), costituisce un'importante opera d'arte della rete stradale e ferroviaria a carattere locale, che collega i territori modenesi con quelli reggiani. La strada comunale, via Radici in Monte, collega i due comuni di Sassuolo e Casalgrande;
il ponte Veggia è costituito da 11 campate di luce di 20 metri circa ad arco in calcestruzzo armato per uno sviluppo di 220 metri più il tratto lungo i muri andatori delle spalle pari ad altri 9.80 metri circa dal lato di Casalgrande e 15.80 metri circa dal lato di Sassuolo;
le opere di ripristino o consolidamento delle strutture ammalorate del ponte Veggia sono tali da garantire un adeguamento della struttura nei confronti dei carichi statici. Il secondo intervento consiste nel rendere omogenea la sezione di progetto del camminamento tecnico fra i due comuni e lo si può fare restringendo di 10 centimetri la carreggiata sul ponte sopra la provinciale, allargando il cordolo per posizionare il guardrail a filo interno, e spostando a bordo cordolo esterno la rete parapetto;
il ponte, situato nella fascia pedemontana tra le province di Modena e Reggio Emilia, collega il distretto ceramico che è il principale polo produttivo mondiale per la produzione di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in materiale ceramico: 300 aziende con un'occupazione di 18.000 risorse umane;
il comune di Casalgrande e il comune di Sassuolo, epicentro del distretto, sono fra loro collegati con due ponti che attraversano il fiume Secchia. Il ponte più recente è quello posto a nord, più distante dai centri, concepito esclusivamente per traffico commerciale, ed è privo completamente di attraversamento pedonale e ciclabile; quello storico, collega la frazione di Veggia con Sassuolo,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, visto il contesto urbano densamente produttivo, per ripristinare ed agevolare un adeguato collegamento fra le due sponde del fiume Secchia all'altezza della frazione di Veggia (Casalgrande) e la città di Sassuolo, al fine di favorire la realizzazione di un'istanza territoriale che risponderebbe ad esigenze di circolazione in condizioni di sicurezza.
(4-04298)
LONARDO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'Italia si trova a fronteggiare una grave emergenza sanitaria che si è abbattuta anche sull'attività giudiziaria e forense;
nelle ultime settimane la curva dei contagi è in risalita, e già si sono verificati contagi nelle aule dei tribunali che hanno determinato il blocco delle udienze e quarantene per il personale addetto alle cancellerie, nonché per i magistrati e gli avvocati;
la categoria degli avvocati è senza dubbio la più esposta del settore giustizia al rischio di contagio da coronavirus, dato che i difensori frequentano le diverse aule di giustizia del Paese;
qualora gli avvocati siano posti in quarantena o in isolamento fiduciario o, nella peggiore delle ipotesi, siano contagiati dal coronavirus non possono avvalersi di una norma ad hoc sul legittimo impedimento;
questa categoria di professionisti, oltre a rischiare perdite economiche a causa di una forzata inattività, avrebbe ulteriori difficoltà a svolgere il proprio ruolo difensivo per l'impossibilità di presenziare alle udienze, non trattandosi di fattispecie espressamente rientrante nel codice di procedura come legittimo impedimento per COVID-19,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere al fine di garantire che l'avvocatura possa avere idonee cause di legittimo impedimento qualora gli avvocati siano posti in quarantena o in isolamento fiduciario o, nella peggiore delle ipotesi, siano contagiati dal coronavirus;
se ritenga di attivarsi per consentire di avere salve le legittime partecipazioni alle udienze, ma anche le scadenze processuali e i termini che devono essere sospesi e rinviati, per evitare ulteriori disagi all'avvocatura e ai loro clienti;
se ritenga di assumere iniziative urgenti al fine di prevedere una norma a cui possano far ricorso gli avvocati in caso di legittimo impedimento per COVID-19 anche riguardante la calendarizzazione preferenziale di rinvii di udienza in tempi brevi, in modo da consentire il giusto bilanciamento fra la tutela della salute e l'accesso alla giustizia dei cittadini, senza continuare a mortificare la classe forense nel proprio ruolo professionale.
(4-04299)
LONARDO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
nell'attuale drammatica situazione di emergenza appare impensabile che i numerosi giovani candidati all'abilitazione della professione forense siano costretti a trascorrere tre giorni chiusi all'interno di padiglioni, spesso sovraffollati, al fine di svolgere le prove scritte dell'esame;
le segnalazioni in tal senso sono molteplici, tra cui in particolare quelle relative agli esami dei candidati della Corte di appello di Palermo, che si svolgerebbero in angusti corridoi e in aule bunker, senza finestre (di cui le poche presenti sigillate), del carcere "Pagliarelli";
per oltre 7 ore al giorno, dunque, migliaia di candidati si troverebbero a condividere spazi ancora più ristretti di quelli dei padiglioni, con rischi notevoli non soltanto per sé stessi, ma anche in relazione al contagio che potrebbero estendere nel caso uno solo di loro fosse positivo al COVID-19;
è evidente, dunque, la necessità nelle condizioni attuali di far svolgere unicamente la prova orale della prossima sessione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense prevista per il mese dicembre 2020,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda tenere conto della situazione, attivandosi per consentire un'unica prova orale per la prossima sessione di abilitazione all'esercizio della professione forense, al fine di tutelare la salute pubblica e di non precludere ai candidati la possibilità partecipare ad un esame così significativo per il proprio futuro professionale.
(4-04300)
CIRIANI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
oramai da troppo tempo è presente nelle scuole quello che appare come un "esercito" di precari con anni di servizio e a supplenza breve, che chiede di essere stabilizzato oppure inserito in percorsi atti a valorizzarne adeguatamente le competenze acquisite sul campo;
nella condizione di emergenza nella quale versa il Paese, le indispensabili prestazioni di questo personale appaiono quanto mai necessarie al fine di coprire il fabbisogno di posti necessari a garantire la corretta organizzazione didattica e formativa, anche in ragione della mancata nomina del personale docente in diverse regioni;
in particolare, molte Regioni sono state costrette a sospendere le procedure di assunzione a causa di un errore di calcolo nella ripartizione delle risorse da parte del Ministero dell'istruzione; le risorse stanziate non sarebbero infatti sufficienti a procedere al pagamento di insegnanti e personale ausiliario aggiuntivo: 70.000 persone in tutto, il cosiddetto organico COVID, a sostegno delle scuole in questo anno così complicato;
si tratta di un "incidente" inaccettabile che, in una fase così complessa, rischia di inficiare sul nascere proprio una delle misure finalizzate a consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, provocato dal Ministero dell'istruzione lo scorso agosto quando ha inviato agli uffici scolastici una tabella di calcolo non corrispondente alla spesa calcolata dal sistema "NoiPa", il servizio di gestione degli stipendi della pubblica amministrazione;
ad oggi ancora mancano i supplenti ordinari che gli uffici scolastici sperano di avere in cattedra entro la fine di novembre per completare l'organico, e, conseguentemente, le scuole che invece hanno diritto alle nomine di docenti e ausiliari aggiuntivi per quest'anno subiranno così un fermo ai contratti non ancora firmati, in attesa che i tecnici procedano a rifare i conti e corrano ai ripari;
l'interrogante evidenza come la situazione, oltre a denotare inesperienza, inefficienza ed impreparazione politico-gestionale del comparto scolastico da parte del Ministero competente, è suscettibile di aggravare ulteriormente un quadro già interessato da fortissime criticità e messo a dura prova, sul quale il Paese non può permettersi passi falsi,
si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di mettere in atto al fine di porre rimedio a queste situazioni imbarazzanti e tutelare gli alunni e la comunità educatrice;
se non ritenga di intervenire con ogni mezzo affinché si addivenga all'immissione in ruolo di tutti i docenti e di tutto il personale educativo, che da anni tengono in piedi il sistema scolastico italiano, vigilando affinché siano trovate celermente soluzioni adeguate e non venga leso il principio primario della continuità didattica.
(4-04301)
BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, CORTI, PISANI Pietro, PITTONI, ALESSANDRINI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
già con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 il Governo ha purtroppo introdotto il divieto di sagre, fiere di comunità e congressi con enormi danni per l'intero indotto che conta attualmente un giro d'affari di 60 miliardi di euro e rappresenta il 50 per cento dell'export del made in Italy;
fino al 26 ottobre venivano tuttavia consentite perlomeno le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei prescritti protocolli e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Ciò perché l'intero comparto ha sempre osservato rigidissimi protocolli di sicurezza anti COVID organizzando nella stragrande maggioranza dei casi eventi in aree molto ampie e controllabili;
in virtù di tale previsione normativa i quartieri hanno continuato a lavorare: si pensi ad esempio che a Modena con il solo evento "Skipass" dal 29 ottobre al 1° novembre, ora annullato, erano stati coinvolti 250 espositori. Parma invece aveva organizzato dal 29 al 31 ottobre il "Mecspe", la fiera di riferimento per l'industria manifatturiera, con mille aziende partecipanti e gli stand già pronti, mentre Rimini aveva già programmato la manifestazione "Ecomondo" con 600-700 imprese presenti;
il nuovo decreto in vigore da lunedì 26 ottobre ha introdotto la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche determinando, a detta dell'AEFI, Associazione esposizioni e fiere italiane, "uno shock gravissimo per il settore fieristico": solo in Emilia-Romagna, si calcola una perdita di 40 milioni di euro di fatturato;
il Governo aveva garantito che un'eventuale stretta sarebbe stata programmata e concordata con gli addetti ai lavori mentre questa sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio dalla chiusura forzata da marzo al 1° settembre, con una perdita di oltre il 70 per cento del fatturato, ma rappresenta un'ulteriore stangata economica per i quartieri che avevano già avviato gli allestimenti per le manifestazioni programmate nei prossimi giorni;
le fiere d'altronde vivono di programmazione e investimenti e richiedono tempi lunghi di organizzazione per chi le realizza, per gli espositori e per le società che contribuiscono alla loro preparazione. Pertanto non si può pensare di chiudere l'intero settore da un giorno all'altro;
dallo scorso lockdown il sistema delle fiere ha avuto solo la possibilità di indebitarsi grazie al "decreto liquidità" senza alcun significativo ristoro delle perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica: si pensi che a Bologna a fronte di 150 milioni di euro di fatturato andati persi sono stati elargiti solo 300.000 euro a fondo perduto;
con l'adozione di un nuovo improvviso divieto dalla scorsa settimana ad oggi il sistema fieristico ha bruciato decine di milioni di euro e chiede un serio ed immediato intervento economico per far sopravvivere questo strategico comparto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda riconoscere agli operatori del settore fieristico indennizzi immediati per le ingenti perdite causate dagli ultimi decreti, i cui divieti ancora una volta non sono stati programmati con gli addetti ai lavori e mettono inevitabilmente a rischio la sopravvivenza di un comparto fondamentale per il Paese sia sul piano produttivo che su quello occupazionale.
(4-04302)
PARAGONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
negli ultimi giorni si sono susseguite numerose manifestazioni di protesta, in particolar modo a Milano, Napoli, Roma, Catania e Torino, dove migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro le nuove misure restrittive anti COVID volute dal Governo e contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre e 24 ottobre 2020 e contro le successive ordinanze regionali, che avrebbero imposto ulteriori limitazioni sugli orari di apertura di esercizi commerciali, proclamato in alcune zone d'Italia il coprifuoco e un nuovo lockdown in Campania;
accanto a liberi cittadini, movimenti, associazione e federazioni che manifestavano il proprio dissenso legittimamente e pacificamente, si sono registrate infiltrazioni della criminalità organizzata e di gruppi estremisti violenti che, lanciando petardi e bombe carta, aggredendo agenti delle forze dell'ordine, incendiando cassonetti, saccheggiando negozi e trasformando a Napoli il quartiere Santa Lucia, a Roma il quartiere Flaminio e alcune zone di Milano e Torino in vero e proprio terreno di scontro, hanno delegittimato la protesta giusta di tanti italiani perbene;
considerato che l'art. 17 della Costituzione sancisce il diritto di riunirsi pacificamente anche in luogo aperto e l'art. 21 garantisce il diritto "di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda limitare la vigenza degli articoli della Costituzione citati, come già avvenuto nei mesi del lockdown, quando numerosi cittadini vennero multati per essersi riuniti in piazza;
se intenda riferire urgentemente in relazione alle misure adottate e da adottare contro infiltrazioni di frange violente durante pubbliche proteste, garantendo ai cittadini l'esercizio del proprio diritto a riunirsi e manifestare in strada liberamente e pacificamente senza alcuna forma di repressione e delegittimazione.
(4-04303)
PARAGONE - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
"Casa Papanice" è un villino di tre piani nel quartiere Nomentano di Roma, opera dell'archistar Paolo Portoghesi realizzata in collaborazione con l'ingegnere Vittorio Gigliotti su commissione dell'imprenditore edile Pasquale Papanice, che desiderava renderla "la casa del cinema", iniziata nel 1966 e terminata nel 1969;
l'edificio di tre piani presentava alcuni elementi caratteristici che hanno reso l'opera famosa in tutto il mondo, emblema dell'architettura postmoderna e classificata in America come la settima casa più studiata e fotografata al mondo: la celebre facciata ornata di canne e rivestita di maioliche colorate dove era stata trascritta in termini matematici la "Primavera" di Vivaldi, la scala esterna presente in tanti libri di architettura, le pareti esterne perimetrali concave e convesse, quelle interne rivestite di maioliche colorate e il soffitto decorato con cilindri convessi. Anche per queste sue peculiarità, nel 1970 fu scelta da Ettore Scola per girare "Dramma della gelosia: tutti i particolari in cronaca" con Marcello Mastroianni e Monica Vitti; fu poi l'ambientazione per due piccoli cult B-movie: "La dama rossa uccide sette volte" di Emilio Miraglia e "Lo strano vizio della Signora Wardh" di Sergio Martino;
la palazzina fu venduta nel 1972 alla casa editrice Giunti, scelta proprio perché ente di cultura, per poi passare all'ambasciata del Regno hascemita di Giordania;
come denunciato da più parti, ad oggi l'edificio versa in uno stato di incuria e abbandono tanto che lo stesso Paolo Portoghesi si era offerto per realizzare il progetto di restauro del villino, senza ricevere risposta dall'attuale proprietà. La scala esterna è stata abbattuta, non c'è più la cancellata composta da tubi cilindrici in acciaio, sono state rimosse le canne che componevano l'organo sul tetto e non è chiaro se anche all'interno abbia subito interventi che ne abbiano alterato significativamente l'originale costruzione;
considerato che:
non è noto secondo quali autorizzazioni la proprietà avrebbe apportato modifiche di tale rilievo, tanto più che l'extraterritorialità di cui godono le sedi diplomatiche non varrebbe quale elemento di autoregolamentazione in materia di interventi strutturali su edifici;
in passato il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito dell'iter per il riconoscimento dello status di "bene culturale", aveva chiesto di verificare lo stato di conservazione degli spazi interni, ma il Regno hascemita aveva negato l'ingresso alla Soprintendenza;
più recentemente, grazie all'attuale risonanza mediatica, il Comune di Roma ha segnalato la Casa nella carta della qualità del piano regolatore della città, con il codice 8216, "opera di rilevante interesse architettonico" e, stando a quanto si apprende, avrebbe inviato una lettera alla sede diplomatica chiedendo il ripristino originale dell'opera e un incontro,
si chiede di sapere:
se e quali azioni il Ministro per i beni culturali abbia intrapreso, nell'ultimo anno, per il riconoscimento di "Casa Papanice" quale "bene culturale" ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la tutela dell'intera opera e l'assoggettabilità al vincolo architettonico, affinché la proprietà sia costretta al ripristino degli elementi caratterizzanti oltre che ad un'accurata manutenzione del villino;
se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda avviare, per quanto nelle proprie competenze, un'interlocuzione con il Regno hascemita di Giordania per sostenere l'iter di riconoscimento di "Casa Papanice" quale "bene culturale".
(4-04304)
PAPATHEU - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
la Procura di Roma ha avviato un'indagine per falso aggravato sul concorso per dirigenti scolastici svoltosi tra il 2018 e il 2019 per il reclutamento di circa 2.400 presidi ed annullato dal TAR Lazio il 2 luglio 2019; il fascicolo è stato trasmesso ad altre 5 procure italiane affinché queste indaghino, a loro volta, sulla procedura concorsuale: si tratta degli uffici giudiziari di Catania, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Ravenna e Napoli;
la vicenda, riportata da tutti gli organi di stampa, fa riferimento ad ipotesi di reato ed eventuali responsabilità concernenti conflitti d'interesse, fughe di notizie, disparità di trattamento ed inefficienze del software; in particolare, come riporta il "Corriere della Sera" di giovedì 8 ottobre 2020, viene contestato il falso aggravato ad alcuni responsabili della procedura;
sul concorso, peraltro, si dovrà pronunciare il Consiglio di Stato dopo che il TAR ha dato ragione al gruppo di candidati che ha chiesto l'annullamento delle prove concorsuali; dall'esposto dei concorrenti sarebbero emersi elementi che hanno fatto scattare l'indagine; il 15 ottobre si è già svolta un'udienza del Consiglio di Stato sui vari appelli proposti sia dal Ministero dell'istruzione che dai vari controinteressati, avverso le sentenze emesse dal TAR Lazio nel luglio 2019, con le quali il giudice amministrativo di primo grado aveva annullato l'intera procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta nel 2017; gli elementi oggetto di verifiche in corso riguardano le diverse percentuali di ammessi nelle varie regioni, la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici e la fuga di notizie riguardanti le prove scritte (alcuni siti internet hanno riportato "lo stato di avanzamento delle correzioni con dovizia di particolari");
tra i vari partecipati al concorso dirigenti scolastici 2017 figura anche l'attuale Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, all'epoca del concorso deputato e componente della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera; i vincitori, attualmente, restano al loro posto, grazie alla sospensione degli effetti della sentenza disposta dallo stesso Consiglio di Stato nel luglio 2019; dopo un anno dalla prima assunzione in ruolo, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione degli idonei; rimangono ancora in graduatoria 897 aspiranti tra i quali l'attuale Ministro (nel 2018 docente precaria in Liguria e poi entrata in ruolo a Biella);
il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato per l'anno scolastico 2020/2021 529 nomine e di queste 458 riguardano la procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale n. 1259/2017; 29 i soggetti inclusi nella graduatoria di merito ex decreto del direttore generale n. 42/2011 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio ex articolo 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015; la nomina dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020/2021 è avvenuta il 21 agosto 2020 e, in seguito alle rinunce pervenute, il Ministero dell'istruzione ha avviato nuovamente il 14 settembre la procedura di preferenza tra le 18 regioni disponibili per scorrimento della graduatoria; i nuovi dirigenti scolastici, nominati ad attività scolastiche avviate, sono già oltre 30, ma non si conosce il numero esatto delle rinunce, in attesa dei dati aggiornati da parte degli uffici scolastici;
una nota ministeriale ha inteso precisare che "assunzioni e scorrimento graduatoria sono di stretta competenza del ministero, cioè dell'amministrazione, e non della ministra, in base a un principio di netta separazione del potere politico dalla funzione amministrativa", che le assunzioni servono a evitare le reggenze e che "smettere di assumere solo perché fra i vincitori di quel concorso figura anche la ministra sarebbe un illecito"; tuttavia, se ci fossero almeno 36 rinunce, la Azzolina potrebbe essere nominata preside; la stessa in graduatoria risulta 2.539ª e l'anno scorso sono stati già presi i primi 2.045 dirigenti. Quest'anno è stato dato il via libera all'assunzione di altri 458. Il totale fa 2.503, la graduatoria ad oggi non raggiunge la Azzolina, ma per effetto delle rinunce potrebbe essere assunta,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sui fatti, e se in particolare non ritenga che stante la sua presenza tra i candidati del concorso, pur ritenendosi legittima la sua partecipazione all'epoca dei fatti, si possa altresì prefigurare allo stato attuale la sussistenza di un conflitto di interessi con il rischio di pregiudizio del principio di imparzialità e trasparenza nelle valutazioni o iniziative del Ministero sulla procedura già poste in essere avverso l'annullamento della selezione.
(4-04305)
DE PETRIS - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
da recenti notizie di stampa si è appreso della pendenza di un procedimento presso la Regione Lazio concernente la concessione di grande derivazione ad uso idropotabile di acque da derivare dal fiume Tevere. Tali acque andrebbero destinate, previa potabilizzazione in un impianto sito in località Grottarossa, al consumo umano di circa 4 milioni di cittadini del bacino idrico ATO 2;
il procedimento amministrativo è stato inusualmente rapido: l'approvazione è stata data dalla conferenza dei sindaci dell'ATO 2 a dicembre 2017 e dalla Regione Lazio nella primavera 2018. L'impianto è stato ultimato e inaugurato, a porte chiuse, il 12 dicembre 2018. Tra aprile e maggio 2020 ACEA risulterebbe aver avviato anche due grandi appalti da 3 milioni di euro per l'acquisto di "carboni granulari", i filtri che dovrebbero tentare di ripulire l'acqua del Tevere;
ai fini del definitivo avvio dell'impianto: a) con emendamento approvato nella commissione consiliare ambiente è stato abolito il divieto assoluto di derivare ad uso idropotabile acque prelevate da fiumi nei quali è consentito lo scarico di effluenti industriali. Un passaggio non contenuto nel progetto di aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque e dunque non sottoposto a valutazione ambientale strategica e alla relativa fase di pubblicità e partecipazione del pubblico in violazione delle disposizioni della parte II e dell'art. 122 del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) è stato avviato, su istanza di ACEA ATO 2, il procedimento per prelevare dal Tevere le acque con cui approvvigionare il potabilizzatore. La procedura è giunta alla fase della conferenza dei servizi senza raggiungere l'intesa, con rimessione del fascicolo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) è stato avviato il procedimento di delimitazione dell'"area di influenza" che dovrebbe proteggere le opere di presa da fonti inquinanti; d) con delibera di Giunta regionale n. 276 del 19 maggio 2020, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 68/2020, la Regione Lazio ha classificato le acque del Tevere al di sotto della categoria A3 di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, certificandone un livello di inquinamento tale da consentirne l'utilizzo, previa idonea potabilizzazione, soltanto in circostanze eccezionali;
tutte le procedure sono state caratterizzate da gravissime violazioni degli obblighi di trasparenza e partecipazione del pubblico ai sensi della normativa internazionale (Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Convenzione di Aarhus del 1998) e della disciplina europea e statale: nessuna valutazione d'impatto ambientale o altra procedura di verifica (screening); a fronte di motivate istanze di accesso, dinieghi da parte della Regione nonostante gli atti del procedimento di grande derivazione siano soggetti a pubblicazione obbligatoria (artt. 7-10 del regio decreto n. 1775 del 1933); inaccessibilità da parte di cittadini e associazioni interessate degli atti del procedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, soggetti ad obbligo di pubblicazione;
l'iniziativa appare foriera di gravissimi rischi per la salute pubblica e per l'equilibrio idrico-ambientale: a) il fiume Tevere, lungo circa 405 chilometri, attraversa zone agricole e industriali di 4 regioni, raccogliendo scarichi provenienti da agglomerati urbani, depuratori, aree agricole, infrastrutture, nonché di 26 grandi industrie a rischio di incidente rilevante (RIR), con conseguenti elevate concentrazioni di idrocarburi, metalli pesanti, pesticidi, tensioattivi e microplastiche. La qualità delle acque è pertanto pessima, tanto da essere stata classificata dalla Regione al di sotto della categoria 3 (l'ultima in grado utilizzabile ad uso idropotabile salvo casi eccezionali: art. 80 citato). Sintomo evidente del pericoloso stato di inquinamento del fiume sono le ripetute morie di pesci e di altri organismi acquatici. A fronte di tali rischi nessuna area di salvaguardia potrebbe garantire la qualità della risorsa convogliata negli acquedotti pubblici e messa a disposizione di oltre 4 milioni di cittadini; b) la stessa società ha dichiarato che il "potabilizzatore" funzionerà solo per livelli "ordinari" di inquinamento declinando ogni responsabilità per eventuale presenza di inquinanti nei casi di "sversamento o rilascio accidentale, casuale o doloso" che dovessero verificarsi nel Tevere, poiché "non si può escludere che nel fiume (...) si verifichino concentrazioni significative di metalli e inquinanti anche ben oltre la soglia di potabilità"; c) particolarmente grave, sotto il profilo della carenza di istruttoria, è il silenzio degli altri soggetti tecnici chiamati ad esprimere il proprio parere (ISPRA; ARPA Lazio; ASL Roma 1; Città metropolitana di Roma; protezione civile);
l'iniziativa non si giustifica neppure sotto il profilo dell'analisi del rapporto tra costi e benefici ambientali: l'impianto è già costato circa 13 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i costi dei filtri da sostituire con adeguata frequenza, i costi di smaltimento dei fanghi e altri rifiuti, il consumo energetico e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
per contro, la rete idrica di Roma e provincia, a distanza di 26 anni dalla "legge Galli" (legge n. 36 del 1994 in materia di risorse idriche), risulta affetta da perdite non inferiori al 40-44 per cento dell'acqua immessa in conduttura;
non essendo state svolte né la VIA né la VAS, non sono state valutate nemmeno le conseguenze sulla pianificazione di bacino e sul tratto di ecosistema fluviale a valle, nonché sui possibili usi alternativi della risorsa idrica derivata, a partire dalla sua destinazione all'agricoltura;
costituiscono fondamentali principi del diritto dell'ambiente (art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) l'utilizzo a scopo idropotabile di acque di categoria inferiore alla A3, previa completa potabilizzazione, soltanto qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, e il divieto di conseguimento dei valori limite legali (di potabilizzazione) mediante diluizione o trasferimento degli inquinanti da un fattore ambientale contaminato a un fattore ambientale puro o non contaminato;
il principio di pubblicità dei procedimenti di derivazione delle acque pubbliche è un corollario del regime di pubblicità e della natura di "bene comune naturale e diritto umano universale" dell'acqua (legge n. 36 del 1994; sentenze della Corte costituzionale 10 luglio 1996, n. 259, e 12 dicembre 1996, n. 419),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, in relazione al procedimento di concessione di derivazione delle acque del Tevere avviato su istanza di ACEA ATO 2;
se il Ministro dell'ambiente intenda attivarsi nel rispetto del principio di precauzione al fine di: 1) impartire opportuni indirizzi o direttive all'Autorità di bacino del Tevere e all'ISPRA e all'ARPA Lazio, rendendo parere negativo all'iniziativa; 2) garantire a tutti i cittadini la pubblicità di tutti gli atti delle procedure; 3) attivarsi presso l'ARERA per l'esercizio dei relativi poteri regolatori nei confronti del gestore ACEA ATO 2, affinché siano garantiti gli standard di servizio pubblico e sia impedita la distribuzione di utili agli azionisti del gestore in mancanza dei dovuti investimenti per l'eliminazione delle perdite;
se il Ministro della salute intenda analogamente esercitare i propri poteri in materia nei confronti dell'Istituto superiore di sanità e di attivarsi presso la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma capitale e le aziende sanitarie locali interessate, affinché siano negati, o revocati, gli atti di assenso comunque denominati di competenza dell'amministrazione sanitaria.
(4-04306)
PAPATHEU - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi; l'ente è stato istituito nel 1999 ed è operativo dal 1° gennaio 2001, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999; dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate ha incorporato l'Agenzia del territorio (articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012); è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia, che ha la responsabilità dell'indirizzo politico, ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
l'Agenzia, preposta a garantire gli adempimenti degli obblighi fiscali da parte dei cittadini contribuenti, risulta al momento aver stipulato contratti di affitto per la fruizione in locazione di vari immobili per un costo annuale complessivo di 86 milioni di euro; nella fattispecie, come documentato da un'inchiesta giornalistica del programma televisivo "Fuori dal coro", trasmessa in data 21 ottobre 2020, si farebbe carico di sostenere il pagamento di affitti per diverse strutture private mentre il Ministero dell'economia dispone della titolarità di numerosi palazzi pubblici, lasciati vuoti e inutilizzati, che versano in condizioni di degrado;
risulta inoltre che l'Agenzia delle entrate per l'affitto del centro di gestione documentale (Lazio-uffici centrali), uno spazio di 5 edifici per 50.000 metri quadrati, al cui interno si trovano atti e documenti provenienti da tutta Italia, versa un canone dell'importo complessivo di oltre 5 milioni di euro all'anno; l'Agenzia paga questa cifra dal 2010, quando è stato firmato il primo contratto di affitto per 9 anni; a tal proposito nel 2012 l'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato l'opportunità di "comprare gli immobili oggetto della locazione" ma l'Agenzia ha risposto che ciò non era possibile e non vi era "nessuno spreco"; lo scorso anno tale contratto di affitto è stato rinnovato sino al 2028; in totale questa operazione costerà quindi all'Agenzia circa 90 milioni di euro;
a dir poco paradossali, inspiegabili ed inaccettabili appaiono a tal proposito le scelte dell'Agenzia delle entrate a fronte di circa 84.000 immobili di proprietà dello Stato che risultano ad oggi vuoti, sfitti o non utilizzati, tanto più in un momento di crisi economica epocale in cui lo Stato dovrebbe contenere i costi e perseguire con ogni suo ufficio politiche volte al contenimento, risparmio e razionalizzazione della spesa; non si possono chiedere sacrifici ai cittadini ed imporre il pagamento forzoso delle imposte con asfissianti azioni per il recupero delle somme verso imprese e persone, contribuenti e detentori di partite IVA in difficoltà, mentre lo Stato spreca ingenti risorse, non utilizza e non riqualifica immobili pubblici disponibili ad essere resi funzionali e decide, invece, di pagare affitti esorbitanti per strutture private;
si evidenzia che l'Agenzia per le proprie sedi in affitto versa canoni annuali onerosi, come ad esempio: a Milano 1.131.000 euro; a Cagliari 2.387.000 euro; a Padova 1.187.000 euro; a Venezia 2.112.000 euro e a Firenze 1.576.000 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sui fatti esposti e di fornire un elenco dettagliato dei costi attualmente sostenuti dall'Agenzia e se intenda avviare provvedimenti finalizzati ad avviare un piano di modifica o revoca delle locazioni, per favorire la riqualificazione di immobili pubblici dove trasferire e allocare le sedi territoriali dell'Agenzia delle entrate.
(4-04307)
DE BONIS - Al Ministro della salute. - Premesso che:
gli ultimi dati sulla pandemia da Sars-CoV-2, come si è potuto osservare in questi giorni, sono purtroppo molto preoccupanti. Questi dati dicono che la seconda ondata del coronavirus è forse più violenta di quanto non si credesse nelle scorse settimane e torna al primo posto, rispetto agli altri non meno importanti, il diritto alla salute;
ormai l'epidemia dilaga da Nord a Sud e la domanda che sorge spontanea è che cosa abbia fatto il Governo negli ultimi mesi per evitare lo scenario attuale. Già a maggio si sapeva perfettamente di che cosa si sarebbe avuto bisogno per arginare una possibile seconda ondata. Anzitutto di un sistema di contact tracing più efficace per spegnere sul nascere i focolai e contenere la diffusione dell'epidemia. Quindi di potenziare la medicina territoriale, per assistere i pazienti con sintomi più lievi, evitando di gravare sugli ospedali, dove invece si doveva aumentare il numero di posti letto nei reparti di terapia intensiva. E poi ancora: di investimenti per rendere più sicura la mobilità sui mezzi pubblici in vista della riapertura autunnale di scuole, fabbriche e uffici. Infine, di un piano pandemico per gestire un'eventuale seconda ondata in modo coordinato, prendendo decisioni rapide ed efficaci (perché basate sull'evidenza scientifica ormai disponibile) nel caso in cui si fossero rese necessarie restrizioni per mitigare l'epidemia;
passata la fase acuta dell'emergenza, sono trascorsi 5 mesi per attrezzare il Paese in vista dell'autunno, la stagione dove le infezioni respiratorie sono più evidenti. Una volta tanto, non mancavano neppure le risorse finanziarie: bisognava soltanto spenderle bene e senza perdere tempo. Ma dai risultati ci si accorge, purtroppo, che non è stato fatto nulla di tutto ciò;
dai dati elaborati dalla fondazione Gimbe nella settimana del 14-20 ottobre, quando con una brusca impennata il rapporto fra casi positivi e casi testati è passato dal 7 a quasi l'11 per cento, si è certificato "il fallimento del sistema di testing and tracing per arginare la diffusione dei contagi". Eppure, su questo fronte dei miglioramenti c'erano stati, basti pensare che nella primavera, nella prima fase dell'epidemia, non si riusciva ad andare oltre i 30.000 test giornalieri; inutili al fine del tracciamento perché erano riservati per lo più a pazienti ospedalizzati o con sintomi evidenti del COVID-19. Oggi si è intorno a 150.000 tamponi al giorno ma, evidentemente, non è abbastanza;
il professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia e direttore del dipartimento di Medicina molecolare presso l'università di Padova, a maggio scorso aveva presentato al Governo un piano per dotare l'Italia di un sistema di sorveglianza attiva in grado di effettuare 400.000 tamponi al giorno. Ma da allora di quel piano non si è saputo nulla. In un'intervista, il professore ha rivelato che il Governo ha ignorato il piano di stabilizzazione dei contagi presentato al comitato tecnico scientifico tra luglio e agosto in vista della seconda ondata di epidemia. Il documento non ha ricevuto nemmeno una risposta e, riproposto al viceministro Sileri, che si era dichiarato favorevole alla sua presentazione al Senato e al comitato, ha subito la stessa sorte, cioè non è stato ritenuto degno di considerazione. Eppure, il professore lo aveva caldeggiato e ritenuto indispensabile per la prevenzione dell'epidemia;
adesso si assiste a file interminabili, di 10-12 ore ai drive through, che dimostrano che i tanti mesi a disposizione per preparare il Paese non sono stati utilizzati adeguatamente. Secondo gli esperti, infatti, il tracciamento funziona finché i numeri dei contagi sono contenuti, ma con 19-20.000 casi giornalieri è ormai impossibile;
un supporto tecnologico al tracciamento doveva arrivare dall'app Immuni, che però si è rivelata un fallimento, non solo perché la comunicazione istituzionale è stata incapace di spiegarne i vantaggi e motivare le persone a scaricarla, ma anche perché chi l'ha scaricata non ha avuto riscontri né dai medici, né dalle aziende sanitarie;
il secondo argine al coronavirus doveva essere la medicina territoriale: medici di base, aziende sanitarie, servizi di prevenzione con il coinvolgimento anche di pediatri e medici di famiglia per eseguire i tamponi ma, purtroppo, scarseggiano ancora i dispositivi di protezione e gli spazi adeguati negli ambulatori per garantire la sicurezza. Per non parlare della telemedicina, che in Italia non è mai partita davvero. E così, in assenza di una rete di assistenza capillare, capita ancora che chi avverte i sintomi della malattia si precipiti al pronto soccorso. Inoltre, delle 1.200 unità speciali di continuità assistenziale che avrebbero dovuto garantire l'assistenza domiciliare delle persone con sintomi più lievi ne risultano attive appena la metà;
per quanto riguarda i posti letto nelle terapie intensive, alcune regioni si sono già avvicinate alla soglia critica, fissata al 30 per cento dei posti letto occupati da pazienti COVID. Oltre questa soglia assicurare cure adeguate a tutte le altre persone che necessitano di terapia intensiva per altre malattie gravi diventa sempre più difficile. Secondo il commissario Arcuri, prima della pandemia si contavano 5.179 posti letto in terapia intensiva, ora sono 6.628 e si dovrebbe arrivare a 8.288. Le attrezzature sono già stata distribuite alle Regioni ma all'appello ne mancano ancora più di 1.600 senza che nessuno sappia perché. Un altro problema è quello di assicurare che attorno ai quei letti operi un numero adeguato di personale specializzato, che pure manca;
decenni di tagli alla sanità hanno svuotato le corsie. Nelle piante organiche degli ospedali e degli ambulatori di medicina generale si contano 20.000 posizioni vacanti tra medici, infermieri e operatori sanitari. Diverse Regioni hanno indetto concorsi, ma le assunzioni non sono ancora state fatte. Grande assente nella prima ondata epidemica è stato un piano pandemico che consentisse una gestione proattiva dell'emergenza;
l'impressione è che si continui a "navigare a vista", senza neppure una mappatura affidabile dei dati locali dell'epidemia che possa fare da guida per interventi mirati a livello territoriale e rinviando le misure di contenimento necessarie a quando è già troppo tardi. La verità, a parere dell'interrogante, è che aver perseguito la salvaguardia dell'economia a scapito della protezione della salute ha minato contemporaneamente la tenuta del sistema sanitario e quella del tessuto economico e sociale. Basta guardare quello che è accaduto nel trattamento domiciliare. L'OMS ha negato l'uso dell'idrossiclorochina, che ha invece ben funzionato nel trattamento domiciliare dei malati COVID. Se si è tempestivi nella cura a domicilio il numero potenziale dei pazienti da ricoverare diminuisce. E questo è un grosso risparmio di vite umane perché più aumentano i pazienti COVID negli ospedali, minori sono le possibilità di curare i pazienti affetti da patologie ben più gravi che non possono aspettare. E il vaccino pare ancora molto lontano, almeno per quanto riguarda le dosi che occorrono per tutti gli italiani;
l'avvicendarsi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a cadenza settimanale e la parallela introduzione di ulteriori misure da parte di alcune Regioni, dal coprifuoco alla chiusura dei centri commerciali nei weekend, per non parlare delle misure contenute nell'ultimo decreto 24 ottobre, dimostrano che il Governo non ha una vera strategia per contenere questa seconda ondata. Se, come riferito dal premier Conte il 21 ottobre in Parlamento, l'obiettivo è quello di tutelare sia la salute che l'economia, Governo, Regioni ed enti locali devono prendere atto che il virus corre sempre più veloce delle loro decisioni. Non si può continuare ad inseguirlo basandosi sui numeri del giorno che riflettono i contagi di 15 giorni prima, ma occorre guardare alla proiezione delle curve a due settimane per decidere immediatamente lockdown mirati, eventuali zone rosse locali e misure restrittive molto più rigorose,
si chiede di sapere:
per quale motivo non si sia fatto in primavera ed in estate quanto sollecitato sia dal comitato tecnico scientifico sia da esperti, come il professor Crisanti, per non far trovare il Paese impreparato in questa seconda, prevedibile ondata di epidemia circa la dotazione di un sistema di sorveglianza attiva in grado di effettuare 400.000 tamponi al giorno, circa l'incremento dei reparti di terapia intensiva o la creazione di ulteriori strutture ad hoc, circa l'omologazione dei test salivari, in merito ad un uso più appropriato e diffuso della diagnostica, sulla distribuzione dei vaccini antinfluenzali, sull'uso dell'idrossiclorochina e sull'assunzione di medici specializzati ed infermieri;
come mai non sia stato allargato il tavolo del comitato tecnico scientifico rendendo più trasparenti modalità e logiche operative;
in che modo il Ministro in indirizzo intenda operare nell'immediato per cominciare ad ovviare alle numerose carenze sul piano sanitario, che se non ci fossero state si sarebbero certamente evitati il dilagare smisurato della pandemia e le gravi conseguenze attuali non solo sul piano della salute ma anche su quello economico e sociale.
(4-04308)
GASPARRI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
l'art. 30, comma 1, dello statuto del Comune di Sacrofano (Roma) attualmente in vigore e di quello adottando recitano entrambi: "Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze anche a titolo gratuito presso il Comune nonché presso Enti, aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune o nei cui organi di amministrazione il Comune sia rappresentato";
l'art. 14, comma 1, prevede la convalida degli eletti nella prima seduta del Consiglio comunale neo eletto;
il consigliere comunale Rosella Capparella, alla data odierna, ricopre la carica di consigliere comunale di Sacrofano, nell'esercizio della quale svolge l'incarico di presidente del Consiglio comunale, nonché presidente della Commissione statuto e regolamento;
la medesima ricopre anche la carica di consigliere dell'università agraria di Sacrofano, la quale, come noto, è sottoposta alla vigilanza del Comune,
si chiede di sapere:
per quale motivo tale vizio non sia stato rilevato in sede di convalida degli eletti di cui all'art. 14, comma 1, dello statuto del Comune di Sacrofano;
per quale motivo, la signora Rosella Capparella, trascorsi già 2 anni e 5 mesi dalla sua elezione a consigliere comunale, non abbia dato le proprie dimissioni da una delle cariche all'indomani della proclamazione della vittoria della lista di appartenenza, essendo la carica di consigliere che andava a ricoprire incompatibile con quella di consigliere dell'università agraria che già ricopriva prima delle elezioni comunali;
quali provvedimenti, a tal proposito, siano stati presi e in caso negativo come si intenda procedere, fermo restando il fatto che per 2 anni e 5 mesi il consigliere ha disatteso le norme contenute nello statuto comunale ed attualmente ricopre incarichi di notevole importanza quali presidente del Consiglio comunale e presidente della Commissione statuto e regolamento.
(4-04309)
MOLES, GASPARRI, PAPATHEU, CALIENDO, DE SIANO, BATTISTONI, CALIGIURI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, FERRO, STABILE, GALLIANI, AIMI, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, CANGINI, ALDERISI, CESARO, MALAN, MASINI, BARBONI, PEROSINO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dello sviluppo economico. - Premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'", ha disposto ulteriori restrizioni delle attività economiche;
le nuove disposizioni colpiscono settori già duramente provati dalla pandemia, come la ristorazione, lo spettacolo, le palestre;
il decreto cita nelle premesse i verbali n. 119 e n. 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, senza però fornire alcun chiarimento sui dati sanitari che sarebbero emersi da tali sedute e presumibilmente alla base delle decisioni assunte;
nonostante l'impegno preso alla pubblicazione dei verbali del comitato alla data del 26 ottobre, l'ultimo verbale pubblicato è quello della seduta del 7 settembre 2020;
considerata l'estrema delicatezza delle decisioni assunte nel citato decreto e considerato altresì che in molte parti d'Italia numerose categorie hanno iniziato a manifestare il loro malessere,
si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno fornire ogni utile informazione sulle modalità con cui sono state decise le chiusure di interi comparti produttivi;
se non si ritenga opportuna l'immediata pubblicazione dei verbali del comitato tecnico scientifico e dei dati sul numero dei contagi e sui relativi luoghi di probabile infezione alla base delle decisioni di chiusura di interi settori economici.
(4-04310)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02026 del senatore Croatti ed altri, sulla ripresa dell'attività delle guide turistiche dopo le limitazioni imposte in relazione all'emergenza da COVID-19.