Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 196 del 26/02/2020

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

196a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente ROSSOMANDO,

del vice presidente TAVERNA,

del vice presidente LA RUSSA

e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale)(ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1664.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede replica.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati dalla 7a Commissione permanente e sui relativi subemendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,17).

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.10000/100, 1.10000 e 1.100. Invito a ritirare i restanti emendamenti.

DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000/100, presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.10000/101, 1.10000/102 e 2.1.

L'emendamento 1.10000/103 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2 e 5.1.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invito a ritirare l'emendamento 2.4.

Invito altresì a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100 e 2.8. Invito a ritirare l'emendamento 2.12, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.7 e G2.9 se accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.4?

SBROLLINI (IV-PSI). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie altresì l'invito a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno?

SBROLLINI (IV-PSI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.12?

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, accolgo l'invito e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.10000/100.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.5 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.9 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.9. Gli emendamenti 2.10 e 2.11 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.7. L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.7 (testo 2), G2.9 (testo 2) e G 2.100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.0.300 (testo 3)/100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.0.100 (testo 2)/1, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pesco, presidente della 5a Commissione, a esprimere il parere sull'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1.

PESCO (M5S). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

L'emendamento 3.2 è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.3 è improcedibile. Senatrice Sbrollini, intende insistere per la votazione?

SBROLLINI (IV-PSI). No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.0.200 (testo 3)/100 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100 è improcedibile.

Chiedo al senatore Giro se intende insistere per la votazione o accogliere l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100.

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, lo sottoscrivo e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100, presentato dai senatori Giro e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 4.1, altrimenti esprimo parere contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALLONE (FIBP-UDC). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Moles e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100.

DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, voteremo convintamente a favore della conversione del decreto-legge in esame e ci auguriamo che l'istituzione di due separati Ministeri (quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca) diventi un elemento strutturale. In passato abbiamo visto un continuo dividere e poi riunificare e ciò non è stato ovviamente positivo per i temi centrali che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese, quali l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale, che rappresentano un grande investimento dell'Italia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,31)

(Segue DE PETRIS). Oggi interveniamo con il provvedimento in esame e con esso il Governo si impegna - e noi saremo molto attenti - su due questioni sostanziali: mettere in campo tutte le risorse necessarie per l'intero sistema della ricerca e dell'istruzione e accelerare e adottare gli interventi strutturali nel medio e lungo periodo per restituire centralità, equilibrio e dignità a tutto il comparto.

Quindi, non possiamo pensare di esaurire oggi, con questo provvedimento, l'impegno - sia come maggioranza, che come Governo - nella scuola, nell'università e nella ricerca. Saremo molto attenti anche nel sollecitare e dare il nostro contributo per trovare le opportune risorse nella legge di bilancio. Questo Governo - lo dobbiamo dire con forza - sta andando nella direzione giusta, come ha dimostrato anche con l'ultima legge di bilancio e con il cosiddetto decreto milleproroghe.

Desidero fornire alcuni dati: il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università è stato incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111 milioni di euro a decorrere dal 2022. Allo stesso modo, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, è stato incrementato con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, e tale misura ha ovviamente comportato un impegno di spesa non indifferente. Inoltre, tutti gli incrementi operati con la legge di bilancio sono stati finalizzati a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, ridurre il sovraffollamento delle classi e favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. Altrettanto positiva risulta l'autorizzazione a trasformare, dall'anno 2020-2021, a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 tra assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ex collaboratori coordinati e continuativi assunti a tempo parziale nell'anno scolastico 2018-2019. Questo garantisce anche un incremento del personale ATA che, negli ultimi anni, è stato vessato e trascurato.

Come diciamo da molto tempo, i temi dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano strategici non solo perché interessano 10 milioni di studenti e le loro famiglie, nonché 1,2 milioni di lavoratori e lavatrici, ma anche e soprattutto perché riguardano i paradigmi economici, sociali e culturali con cui si costruisce il futuro del Paese. Per questo - secondo noi - rivestono una priorità elevata, a maggior ragione per un Paese come il nostro che si trovava già in una situazione difficile prima della grande crisi finanziaria e oggi fatica a riprendersi.

C'è un dato che pare inconfutabile e dà un'idea di come dovremmo agire. L'Italia risulta essere uno degli Stati europei che investe meno in educazione rispetto alla propria economia. Secondo il rapporto «Education at a Glance» del 2019, il nostro Paese investe in istruzione il 3,6 per cento del PIL contro una media del 5 per cento dei Paesi dell'area OCSE. Nei raffronti riguardanti la spesa media per alunno, gli stipendi dei docenti e il diritto allo studio, tutto ciò che è riferito al nostro Paese porta, purtroppo, il segno meno.

Abbiamo quindi davanti a noi un grande compito e questi sono i primi passi per recuperare il grande gap.

Quindi ben venga l'incremento dei fondi ordinari delle università e degli enti di ricerca, ma ora è necessario costruire un sistema nazionale del diritto allo studio che freni l'emigrazione dei cervelli piuttosto che alimentarla come fa quello attuale. È indispensabile a nostro avviso abolire il numero chiuso e programmato per l'immatricolazione presso le università (tra l'altro ho già depositato un disegno di legge in merito), avviare un piano straordinario dei ricercatori, mettere più risorse per coprire la no tax area, che altrimenti diventa una spada di Damocle per le università, fare un riordino normativo del comparto Afam, oppure, per evitare che ogni anno l'apertura dell'anno scolastico si trasformi in una roulette, rendere finalmente stabili tutti i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare.

Dobbiamo aver chiaro il fatto che se noi non facciamo un investimento massiccio in tutto il settore dell'istruzione, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, il nostro Paese non sarà mai in grado di competere ai più alti livelli nello scenario internazionale. Si tratta di una questione strategica per il nostro Paese. Credo che in questi tempi non possiamo assolutamente non tener conto di questo e non possiamo poi regolarmente dimenticarcelo, magari quando facciamo la legge di bilancio. Tale questione, assieme a quella concernente il personale e della stabilizzazione e dell'incremento di tutti i ricercatori universitari, è centrale in questo percorso ed è la precondizione per una didattica di qualità.

Vorrei inoltre rilevare che il decreto-legge al nostro esame risolve alcune questioni annose, che ci trasciniamo da molto tempo, sulla vicenda dell'Afam, dove, ormai da molto tempo, troviamo un problema di precariato molto forte. Diamo atto alla relatrice che grazie al suo emendamento alcune questioni sono state risolte, compiendo certamente un primo passo importante. Mi riferisco alla proroga del decreto regolamento e alla riapertura delle graduatorie nazionali che, tra l'altro, avevamo presentato anche nel cosiddetto milleproroghe alla Camera. Purtroppo è stato lasciato fuori il riconoscimento dell'anno accademico per chi ha preso servizio dopo il primo febbraio su cattedra vacante. Crediamo sia una questione che debba essere assolutamente risolta per impedire che molti degli insegnanti - certamente non per colpa loro - vedano inficiata la ricostruzione della carriera che risulterebbe depennata di un anno. Sono stati fatti però molti passi avanti e, seppur non sono stati risolti tutti i problemi, si è cominciato ad affrontarli.

Ricordo inoltre che alcuni studenti sono stati molto penalizzati per questi motivi: molti precari, vincitori di concorso e inseriti nelle graduatorie nazionali in attesa di essere immessi in ruolo, si erano trovati davanti proprio al burrone della totale revisione del sistema Afam. Nel frattempo, però, erano partite le nomine a tempo indeterminato e determinato attraverso la delega del nuovo Ministro (che voglio ringraziare per aver compreso la questione, che era molto problematica). Torno a ripetere quindi che l'emendamento approvato ha in parte risolto le problematiche esistenti, mentre altre questioni sono rimaste fuori.

Avviandomi alla conclusione, penso che noi da tempo, anche in quest'Aula, abbiamo indicato come intervenire per migliorare i settori della conoscenza, ampliando l'offerta formativa (a partire dal tempo scuola) stabilizzando i precari e con il reclutamento ciclico basato sulla centralità dei percorsi di formazione, serve però un investimento vero sulle tante professionalità dei settori, guardando con attenzione a ciascuno e adeguando progressivamente le retribuzioni alla media europea; è questo un altro impegno che sembra impossibile, ma che dobbiamo assumerci perché non possiamo più continuare ad avere gli stipendi medi dei nostri insegnanti molto al di sotto della media europea. Si tratta, anche in tal caso, di un impegno che progressivamente ci dobbiamo assumere.

Ora ci aspettiamo però che i nuovi Ministri siano garanti di questi impegni e diano sostanza anche agli annunci che sono stati fatti. Due Dicasteri dunque che richiederanno per essere pienamente funzionanti una serie di atti successivi al decreto-legge, ma anche tanto impegno da parte di tutti.

Torno a ripetere: ci auguriamo che finalmente questo diventi il settore strategico su cui investire come sistema Paese perché è messo in gioco non solo il nostro prestigio ma anche la possibilità di un futuro migliore, non solo per gli studenti, ma per tutto il sistema Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Rampi).

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, signori rappresentanti Governo, colleghe e colleghi, nella discussione generale di ieri molti di noi hanno ribadito l'importanza del provvedimento.

Con la votazione degli emendamenti di oggi confermo il nostro impegno e la nostra collaborazione a lavorare, speriamo anche con la minoranza non solo come maggioranza, affinché il provvedimento venga applicato in tempi veramente rapidi. Anche ieri lo abbiamo voluto sottolineare, per noi adesso il tema è proprio questo: fare bene e fare presto perché siamo già a ridosso del nuovo anno scolastico e abbiamo bisogno di dare certezze al mondo della scuola.

È stato ricordato sia dalla collega De Petris adesso che ieri nella discussione generale nel mio intervento come abbiamo la necessità di dare stabilità a questo settore strategico e prioritario del nostro Paese. Siamo favorevoli al cosiddetto riordino e spacchettamento dei Ministeri. Pensiamo come Italia Viva-PSI che ci sia la necessità di avere un Ministero dell'università ad hoc, con un investimento finanziario preciso e personale adeguato per il mondo dell'università e della ricerca. Allo stesso modo, abbiamo bisogno di stabilità per il Ministero dell'istruzione perché - voglio ribadirlo e ricordarlo anche oggi in dichiarazione di voto - il tema della dispersione scolastica è grande e, ancora una volta, spacca l'Italia in due aree geografiche (da una parte le aree ricche e, dall'altra, aree disagiate e povere del nostro Paese). C'è la necessità di un investimento non solo per il futuro ma anche strategico per ciò che qualche settimana fa chiamavamo ancora alternanza scuola-lavoro e che oggi identifichiamo in un dialogo aperto e costante tra due mondi che si devono parlare. Tutto il sistema formativo necessita, infatti, di una stabilità.

Sappiamo che negli ultimi anni si è assistito ad un'unificazione e poi ad una divisione dei due Ministeri e sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati troppi Ministri, soprattutto negli ultimi cinque anni, che non hanno dato stabilità a tutto il settore dell'istruzione e della formazione. Oggi consideriamo davvero positivo il provvedimento perché va nella direzione di dare priorità agli investimenti che riguardano il mondo del sapere, della conoscenza, della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia. Con il provvedimento si adegua la formazione di tutto il corpo docente, rendendola permanente. Facciamo ripartire i concorsi e parliamo finalmente di scuola in maniera moderna; sappiamo infatti che non solo ci sono ancora troppe differenze per la complessa e difficile crisi sociale in atto ma anche che questo settore ha bisogno davvero di un forte rinnovamento sul piano formativo. Abbiamo la necessità di riprendere questo luogo della conoscenza e della formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze cercando di ridurre il gap fortissimo che oggi ancora permane, per esempio nelle materie scientifiche, tra ragazze e ragazzi.

Abbiamo anche bisogno - e a tal fine devono intervenire lo Stato e il Governo - di non perdere, soprattutto negli anni della scuola l'obbligo, nessun ragazzo e nessuna ragazza. Sappiamo invece che i dati sono allarmanti: molti ragazzi (circa 600.000) abbandonano la scuola addirittura prima della fine della scuola dell'obbligo e abbiamo ancora pochi laureati rispetto alla media europea; quindi abbiamo la necessità di un investimento che non sia solo finanziario ma anche sul personale docente, affinché sia adeguato.

Questa mattina sono stati accolti, con il favore del Governo, diversi emendamenti proposti dal Gruppo Italia Viva-PSI relativi a diverse tematiche che spingono nella direzione di uniformare il paese Italia e quindi di garantire livelli di prestazione uniformi nel nostro Paese e di investire in servizi educativi fin dal nido e dalla scuola materna, perché già nei primi anni di vita sappiamo che è importante investire sui nostri bambini e sulle nostre bambine.

Abbiamo anche la necessità di sostenere la qualità del servizio educativo e scolastico soprattutto nelle aree più disagiate, nelle quali vi sarà la necessità di investire perché parliamo di servizi. Ci sono alcune aree del nostro Paese, infatti, nelle quali tali servizi sono del tutto assenti o sono carenti rispetto alle necessità di alcune Regioni.

Bisogna inoltre affrontare il tema della formazione dei dirigenti scolastici. Ieri mi sono soffermata anche sulla necessità di stipendi adeguati perché sappiamo che questo è un grande tema che chiaramente non si risolve con il provvedimento al nostro esame ma sul quale sicuramente noi poniamo l'attenzione.

È necessario poi affrontare il tema di come reperire risorse finanziarie anche dall'Unione europea; anche su questo l'Italia deve fare un salto di qualità perché potremmo sicuramente ricevere molte risorse aggiuntive se ci fosse la necessità di investire più di quanto si faccia oggi.

Consideriamo importante anche un assetto complessivo per la valutazione del sistema formativo nella sua interezza. Mi riferisco in modo particolare alle scuole superiori di formazione tecnica. Ribadisco l'importanza di un investimento strategico anche in tale settore se vogliamo collegare le nostre aziende, il nostro sistema di imprese con il mondo della scuola.

Infine vi è la necessità di un riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo. Questi sono alcuni degli elementi assolutamente prioritari e strategici contenuti nel provvedimento al nostro esame.

Concludo dicendo che monitoreremo attentamente e anche in tempi molto stretti l'iter del provvedimento affinché esso venga applicato subito per dare certezze all'avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Ribadisco però la necessità di dare stabilità al settore, quindi le linee di indirizzo che sono state espresse nelle settimane scorse sia dal ministro Azzolina che dal ministro Manfredi devono trovare al più presto concretezza e soprattutto uniformità se vogliamo far ripartire il nostro Paese non solo dal punto di vista economico ma anche della conoscenza.

Sul disegno di legge al nostro esame esprimiamo ovviamente un giudizio positivo e favorevole come Gruppo Italia Viva-PSI (Applausi dal Gruppo IV-PSI).

IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, Fratelli d'Italia voterà contro questo provvedimento e lo farà per motivi squisitamente politici, oltre che di merito.

La conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è il "fiocco" del regalo di Natale che il ministro Fioramonti ha lasciato alla maggioranza: da un Ministero se ne fanno due per riequilibrare rapporti interni alla maggioranza tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico: in venti mesi abbiamo visto passare al MIUR quattro Ministri.

Rispetto alla propaganda della riduzione del numero dei parlamentari - riduzione su cui Fratelli d'Italia ha votato a favore e segnalo che nessuno dei nostri senatori ha firmato per indire il referendum costituzionale, nel quale noi confermeremo tale nostro orientamento - la maggioranza, in particolare il MoVimento 5 Stelle, si contraddice, aumentando dopo anni il numero dei Ministeri con un automatico incremento della spesa pubblica. Lo scollamento interno alla maggioranza è evidente e non basterà una poltrona in più a soddisfare questa fame atavica. Abbiamo assistito inoltre in Commissione a quindici giorni di lavoro che si sono trascinati in maniera molto confusa, con emendamenti che paradossalmente provengono quasi tutti dalla maggioranza.

Per quanto riguarda i motivi di merito crediamo sia un errore di visione politica spacchettare il MIUR, tornando così indietro di dieci anni. Ci chiediamo perché in questa discussione si passi tale spacchettamento per una decisione strategica quando poi questo evidentemente non si riteneva nel corso delle precedenti esperienze di Governo. Mi chiedo e vi chiedo: Conte I era un'altra persona? Conte II, prima maniera, era un altro Presidente del Consiglio? Evidentemente questi miei interrogativi sono di carattere retorico. Se volete ricorrere alla decretazione d'urgenza, signori del Governo, fatelo per i problemi reali che vive il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Non pensate ai problemi della vostra politica, ma ai problemi della stabilizzazione del precariato della scuola italiana, che ne ha retto e ne regge le sorti da tanti anni. Pensate a restituire autorevolezza al nostro corpo docente e a riconoscere stipendi che siano più adeguati alla nobile funzione di educatori che essi svolgono. Pensiamo a garantire continuità didattica agli alunni diversamente abili perché siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale oltre che ad un'ingiustizia inaccettabile perché perpetrata direttamente dallo Stato.

C'è inoltre la necessità di garantire sicurezza ai luoghi della didattica: lo ripeto sempre - e lo farò ancora - abbiamo tanti istituti che hanno gravi problemi di staticità, soprattutto dopo che sono state distrutte le Province, che pensavano ad assicurare il livello di istruzione medio superiore.

C'è poi la necessità di combattere, non a chiacchiere ma con i fatti, la fuga dei cervelli e stabilizzare i nostri ricercatori precari. Ieri veniva detto che importanti scoperte scientifiche, anche in questo momento di preoccupazione, sono state realizzate da ricercatori precari. È una vittoria del cittadino e dell'individuo, ma è una sconfitta dello Stato, se persone eccellenti non sono ancora stabilizzate.

Bisogna inoltre combattere il problema che veniva menzionato anche prima dalla senatrice Sbrollini della dispersione scolastica, che purtroppo fa guadagnare alla nostra Nazione gli ultimi posti negli indicatori europei. Queste sono le vere questioni, a nostro avviso sulle quali bisogna lavorare, intervenire e investire risorse, come ha denunciato lo stesso ex ministro Fioramonti all'atto delle sue dimissioni.

Pertanto, vi invitiamo a sintonizzarvi sul Paese reale, cosa che ci sembra non avvenga affatto. Per questo motivo non potrete mai raccogliere il voto favorevole di una forza patriottica qual è quella di Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).

RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori Sottosegretari, cari colleghi, questo è uno di quei passaggi che non voglio definire epocale. In un Paese normale ci sarebbe una discussione serena e pacata per valutare se sia meglio, come in certi momenti della storia recente repubblicana, favorire l'integrazione tra i due Ministeri per far funzionare meglio le attività che si mettono in comune, oppure, come in altri momenti della storia repubblicana, dividere le forze e non lavorare insieme, per mettere a disposizione maggiori intelligenze e far funzionare meglio due Ministeri che sono cruciali per il Paese.

In politica è giusto dividersi; magari non essere nemici e non farsi la guerra, ma dividersi quando si hanno soluzioni diverse. Ma questa è una di quelle questioni che non dovrebbe francamente dividere un Paese, ma unire. Che cosa abbiamo in questo provvedimento? L'abbiamo visto e sono dati evidenti: abbiamo un aumento di risorse di personale e abbiamo un aumento di intelligenze che verranno dedicate all'una e all'altra strategia. Questo dovremmo condividerlo tutti e poi magari discutere in Aula su come meglio utilizzare queste intelligenze e queste risorse.

Noi del Partito Democratico pensiamo che la strategia fondamentale per questo Paese sia investire in scuola, istruzione e ricerca, perché il grande virus, il grande male di questo Paese è l'emergenza culturale. Noi siamo un Paese che oggi non ha gli strumenti per intervenire di fronte a un'emergenza, non ha gli strumenti nella testa delle persone. Siamo un Paese che, di fronte a un dramma come quello che stiamo vivendo, deve ringraziare - lo hanno fatto in molti - i tanti ricercatori e i tanti scienziati che ci hanno dedicato la loro intelligenza. Ma la domanda che ci facciamo è: stiamo costruendo le condizioni perché tra dieci, quindici o vent'anni quelle intelligenze e quelle competenze ci siano ancora? Stiamo andando ad incentivarle e ad accrescerle o le stiamo riducendo? Questo è uno dei problemi che abbiamo oggettivamente davanti ed è il motivo di tale scelta: abbiamo investito su persone competenti e abbiamo deciso di avere più energie e risorse in questo campo.

Vedete, la differenza dei mestieri dell'oggi rispetto ai mestieri di ieri è che oggi stiamo preparando studenti (pensiamo ai nostri bambini che iniziano le scuole elementari) e non siamo in grado di sapere - ma è giusto così e non lo vediamo come un elemento negativo - quali saranno i lavori che faranno da grandi.

Noi dobbiamo essere in grado di preparare le persone per affrontare qualche cosa che a noi oggi è sconosciuto. Noi dobbiamo educare all'ignoto. Questa è la grande scommessa delle società moderne.

Di fronte a questo tipo di educazione, noi dobbiamo ripensare completamente il sistema scolastico, a partire da quello della istruzione, di cui si occuperà da domani il Ministero della pubblica istruzione, cioè l'educazione primaria. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze nelle scuole siano educati ad imparare; che ad ognuno di loro venga dato il meglio rispetto alle loro specifiche caratteristiche; che ci sia una scuola diversa per ogni bambina e per ogni bambino. Questo è un cambiamento completo del paradigma pedagogico, che non inizia oggi, ma è iniziato diversi anni fa. Se vogliamo, è il pensiero di fondo di don Milani in quella splendida «Lettera a una professoressa». È però qualche cosa che dobbiamo ancora realizzare; che oggi nelle nostre classi non c'è o c'è troppo poco; che è stato rafforzato dall'autonomia, ma che ancora non si è realizzato e che dipende, ancora e troppo - ed è un fatto positivo ma anche negativo - dalle singole capacità di quelle insegnanti e di quegli insegnanti, di quelle maestre di quei maestri, di quei professori che decidono loro di mettersi in gioco. Avere un Ministero dedicato solo a loro vuole allora dire essere più forti in questo senso.

Dobbiamo, poi, preparare l'istruzione superiore e dobbiamo fare in modo che siano diverse anche le nostre università, che troppo spesso sono solo il luogo dove si misura se una conoscenza c'è o non c'è. Le ragazze e i ragazzi che entrano in università vanno ad un esame e viene loro verificata una conoscenza. Ma qual è il momento della trasmissione di questa conoscenza? E qual è il momento della costruzione collettiva di questa conoscenza? Perché l'università non può essere un fatto individuale e in molte facoltà lo è, lo è sempre di più, e questo è un problema.

Se c'è da ripensare la nostra scuola e la nostra università, se c'è da ripensarle perché esse sono i presidi democratici, i fondamenti della società civile, le condizioni per stare insieme in una democrazia e le condizioni anche di uno sviluppo economico e per affrontare tutte le emergenze del Paese (compresa quella che stiamo attraversando in questi giorni e in queste settimane e che attraverseremo in questi mesi), se siamo di fronte a una sfida così grande, non possiamo che essere avvantaggiati da avere due strutture dedicate.

Mi ha colpito, lo dico con franchezza, che qualcuno di fronte a questa sfida dica che c'è un problema di tagli, che c'è un problema di costi delle strutture. Questo ci ricorda infatti un passato, non tanto lontano e drammatico, in cui, come ho sostenuto anche da studente, il dramma non sono state le politiche dell'istruzione sbagliate; il dramma è stato che la politica dell'istruzione la faceva il Ministero dell'economia e che la faceva con un approccio ragionieristico: andava a vedere dove nel bilancio dello Stato c'erano dei cespiti corposi da tagliare e li tagliava.

Quella stagione del Paese non è l'unica causa dei problemi che abbiamo, ma ha contribuito significativamente, in un mondo che è diventato sempre più complesso, a peggiorare la condizione dell'Italia rispetto ad altri Paesi.

Abbiamo votato recentemente un provvedimento sulla lettura. I nostri dati non sono gli stessi degli altri Paesi europei; c'è un problema complessivo, ma i nostri dati non sono gli stessi. Nella scuola e nell'università si impara ad avere un rapporto con il sapere, con tutto il sapere, non solo quello logico, non solo quello cognitivo, ma anche quello artistico, che è fondamentale nella preparazione delle persone.

Per tutte queste ragioni, senza trionfalismi, senza dire che con il voto che effettueremo tra pochi minuti avremo risolto tutti i problemi (assolutamente no: anzi, sarà solo l'inizio di un cammino), siamo però convinti che stiamo individuando efficacemente una priorità (perché questa maggioranza, questa coalizione di Governo, ha deciso che questa è una priorità per il Paese) e stiamo costruendo le condizioni per fare questo pezzo di lavoro. Possiamo condividere insieme questa strategia per il Paese? Possiamo dividerci sui contenuti ma non su quali siano le priorità strutturali, valutando se servano o no quattro ruote per far funzionare meglio l'automobile e poi ognuno decide dove la vuole condurre? Questo a mio parere è quanto sarebbe richiesto ad una classe dirigente in un momento fondamentale di passaggio per un Paese, che deve affrontare tanti drammi e tanti problemi ma che è in grado di farlo se gli si danno gli strumenti per farlo. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con il voto di oggi ci accingiamo a sancire la divisione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca. Potrebbe sembrare una scelta politicamente sensata, perché le politiche della scuola sono diverse da quelle dell'università. In realtà i due Dicasteri richiederanno, per essere pienamente funzionanti, una serie di atti successivi al decreto-legge sia per la ricognizione del personale che per la vera e propria riorganizzazione, oltre ad un'ulteriore spesa per il bilancio.

Anche se il Governo crede di poter risolvere la situazione in tempi brevi, sarà inevitabile che la macchina amministrativa rimarrà bloccata per mesi. Si tratta di una paralisi che non è pessimistico stimare durerà per alcuni mesi e intanto alle porte ci sono scadenze e impegni, che i neo-Ministri dovranno onorare. Una situazione, insomma, caratterizzata dal caos, che non è proprio quello di cui il settore ha bisogno. Sono infatti ben altre le necessità del comparto. La ricerca ha una spasmodica necessità di risorse economiche e ciò è sotto gli occhi di tutti. È di questi giorni la storia del successo professionale della ricercatrice dello Spallanzani, che ha isolato il coronavirus, aprendo così le porte agli studi per trovare un vaccino. Ci ha naturalmente riempito di orgoglio pensare che sia stata una ricercatrice italiana l'artefice di questo successo, una studiosa, che è però da anni precaria, con uno stipendio non certo commisurato al suo valore professionale.

Al contrario, il Governo indirizza le risorse verso la creazione dell'Agenzia nazionale per la ricerca, presso palazzo Chigi, un ente che di fatto uscirà dal perimetro dell'università, con pesanti conseguenze sulla libertà della ricerca. In tema di diritto allo studio, un'altra urgenza è costituita dai cosiddetti idonei non beneficiari. Per ottenere una borsa di studio universitaria, che può andare dai 2.000 ai 5.000 euro circa, occorrono infatti requisiti di reddito e di merito, diversi da Regione a Regione. Il problema è che l'Italia è l'unico Paese dell'OCSE in cui si può avere diritto ad una borsa di studio senza però vedersela mai erogare per assenza di risorse. Così gli idonei si vedono azzerare le tasse universitarie, ma non possono accedere agli altri benefici, come il diritto ad un alloggio.

Le difficoltà che i nostri ricercatori devono affrontare rispetto ai colleghi stranieri porta al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero, che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza per il Paese. Solo per dare qualche numero, nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero è stato di 157.000 unità, un dato in aumento dell'1,2 per cento rispetto a quanto registrato nel 2017. Le emigrazioni che riguardano nello specifico i cittadini italiani sono il 74 per cento del totale (116.732 unità). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall'estero di cittadini italiani) pari a 46.824, il saldo è decisamente negativo, con ben 69.908 unità in meno. La maggioranza, cioè il 73 per cento dei nostri concittadini che ha lasciato il Paese, è over 25: in pratica si tratta di giovani, che si sono formati in Italia, con i relativi costi per il sistema, ma che non contribuiscono più alla ricchezza del nostro Paese e di questo ci dobbiamo fare i complimenti. Questi sono i principali nodi, che dovrà sciogliere il neo-ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.

Non meno impegnativi sono però i dossier sul tavolo del nuovo Ministro dell'istruzione Azzolina, come ad esempio quello dei concorsi per i nuovi dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione cattolica (per questi ultimi il primo e unico concorso si è tenuto ben quindici anni fa, anche se il Ministro ha detto che per ora non è in agenda).

Inoltre dovranno svolgersi i concorsi ordinari per i docenti dell'infanzia, primaria secondaria, per 48.000 posti complessivi e concorsi straordinari per scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel mondo della scuola, inoltre, è molto attesa una regolamentazione in materia di sicurezza che i docenti, ma anche gli studenti e le associazioni, valutano da tempo come insufficiente per le caratteristiche specifiche delle realtà educative. Peraltro si dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle nuove risorse per la sicurezza degli edifici scolastici. Necessita altresì un piano di attuazione nazionale della scuola digitale, considerato un pilastro fondamentale della riforma la buona scuola, varata dal Governo Renzi nel 2015. Evidenti sono quindi i problemi strutturali, non esclusa la formazione del corpo docente, dall'età media avanzata. Infine, resta ancora in attesa di soluzione la reiterata richiesta dei docenti di adeguare gli stipendi alla media dei Paesi dell'Unione europea.

Senza voler essere a tutti i costi catastrofica, credo che questa situazione richieda un impegno notevole da parte dei neo-Ministri, ma qualsiasi loro iniziativa si scontrerà con la cronica assenza di risorse, che il provvedimento in esame depaupera ulteriormente distogliendole dagli obiettivi importanti che ho tentato in sintesi di delineare e che sono stati già messi in evidenza durante l'esame della questione pregiudiziale che il Gruppo ha presentato ieri.

In sintesi, se vogliamo riassumere, quello in discussione è un provvedimento che replica Prodi e contraddice Monti, continuando, in barba al contenimento delle spese, a moltiplicare Ministeri e agenzie come fossero pani per sfamare, senza sfamare però chi aveva realmente bisogno di esserlo, cioè la scuola e la ricerca, che restano così in attesa di soluzioni.

Penso che queste siano tutte ragioni sufficienti e valide per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

MOLES (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLES (FIBP-UDC). Signor Presidente, sono tante le ragioni che motivano la nostra assoluta contrarietà al decreto-legge in discussione e quindi al disegno di legge con cui si intende convertilo in legge. Innanzitutto vi è una questione di coerenza con le posizioni sostenute fino ad oggi la nostra forza politica, che in passato stata al Governo assieme alla coalizione di centrodestra. In più, se è evidente a tutti che la ragione principale di questo decreto-legge è quella di assegnare due poltrone a due forze politiche che se ne contendevano una, al danno si aggiunge la beffa, perché con la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione si decide di apportare variazioni di spesa occorrenti l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo nonché - con le disposizioni finali e transitorie - degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Il provvedimento ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti e dispone trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro, con nuovi aggravi a carico della finanza pubblica, cioè dei cittadini e parliamo di milioni di euro.

Inoltre, per effetto della divisione di competenze, il numero di unità di livello dirigenziale generale è aumentato da 28 a 30. Il personale degli uffici di diretta collaborazione aumenta, essendo stabilito in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta al suddetto contingente, i Ministri titolari del Dicastero possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Il problema è che il decreto-legge in esame abroga il limite di 13 Ministeri, lasciando prevedere possibili future moltiplicazioni dei Ministeri con portafoglio.

E ciò soprattutto non per un'azione più incisiva, quanto per accontentare le componenti, a volte distinte e distanti, della maggioranza governativa o, come in questo caso, per coprire, con una coperta di Linus pagata dai contribuenti, i contrasti politici all'interno della stessa maggioranza. Questa si chiama moltiplicazione dei posti per guadagnare un po' di ossigeno.

Tra l'altro, il tono di questo provvedimento determina l'abuso ingiustificato dei criteri di necessità e urgenza: ma quale urgenza, quale necessità? Questa urgenza e questa necessità derivano solo dal bisogno di una politica politicante di produrre l'ennesima "rispartizione" come dice una mia amica e collega - dimostrando ancora una volta di ignorare che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese e per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno.

Un altro decreto-legge urgente, dunque, che di urgente ha solo la necessità di non dare a questo Parlamento la possibilità di approfondire, ascoltare, costruire con tutti gli attori del nuovo percorso per un rilancio della scuola e dell'università. Ci troviamo allora di fronte all'ennesima espropriazione del potere legislativo, senza alcun rispetto per la forma istituzionale.

Ho sentito in queste ore, ieri nella discussione generale, oggi nella dichiarazione di voto, tante belle parole, tanti auspici, tante idee, ma è quello che votiamo oggi? Stiamo votando le linee programmatiche sulla scuola e sull'università? No. Questo decreto-legge non ha un disegno, mortifica le competenze, non aggiunge altro se non le poltrone. Altro che rilancio dei due pilastri della Nazione, come qualcuno ha sostenuto ieri in discussione generale! Tra l'altro è una decisione illogica da parte di chi dichiara quotidianamente di voler seguire i migliori esempi europei. (Brusio).

Signor Presidente, non è possibile continuare così. Non riesco a continuare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi. Ero impegnata a risolvere una questione sul prosieguo.

MOLES (FIBP-UDC). Capisco che non è interessante quello che dicono le opposizioni, ma almeno il rispetto.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che purtroppo la disattenzione oggi è equamente ripartita. Colleghi, vi prego di abbassare il tono di voce, in modo da consentire al collega di proseguire e a noi di seguire l'intervento. Prego, senatore.

MOLES (FIBP-UDC). Grazie, Presidente. La domanda che noi ci poniamo è a cosa serva tutto questo, quali siano i contenuti, quali siano gli investimenti in risorse umane. Qui ci sono soltanto milioni di euro per gli staff.

Serve per colmare quell'immenso baratro che c'è tra la fine del percorso di studi e l'inizio dell'avventura nel mondo del lavoro? Serve per coprire quell'enorme gap di figure professionali richieste? Serve per avere una scuola e un'università con una preparazione non più fine a se stessa? Siete in grado di mostrarci come intendete far sì che i due Ministeri e i due Ministri lavorino all'unisono per tutto questo?

E ancora: cosa vuole fare il ministro Manfredi, che è lo stesso che poco tempo fa aveva criticato duramente la manovra del Governo, di cui oggi fa parte, parlando di «profonda preoccupazione per la direzione diametralmente opposta a quella attesa» e aggiungeva addirittura: «Perfino i Paesi emergenti puntano su università e ricerca: l'Italia no»? Cosa propone rispetto a indirizzi sballati, alla riforma preruolo, alla mancanza di visione a medio termine, alle lamentele populiste e baronali? E ancora: cosa si vuol fare - se lo si vuol fare - per integrare finalmente le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie? (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Se è vero, come è vero, che le risorse presenti nel bilancio dello Stato per l'istruzione e l'università rappresentano poco meno dell'8 per cento (e abbiamo in Europa casi come la Germania al 9,3, la Francia al 9,6, il Regno Unito a 11,35 e abbiamo picchi in Paesi come l'Olanda e il Belgio oltre il 12 per cento), la scarsità di risorse economiche investite in un settore fondamentale come quello della scuola e dell'università è identica a quella evidenziata dalle dimissioni dell'ex Ministro grillino. Cosa intendete fare? Avrete voi, nuovi Ministri - che non ci sono - il coraggio di passare dalle parole ai fatti, magari spostando parte dei 7 miliardi sprecati per il reddito di cittadinanza all'università e alla scuola? Mi dispiace che i due neo Ministri non si siano degnati di venire almeno una volta in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Se non c'è rispetto per le opposizioni, avrebbero dovuto almeno essere presenti per ringraziare la maggioranza che gli fa dono dei Ministeri.

Prima di riorganizzare e moltiplicare i Ministeri, questo Governo dovrebbe finalmente riordinare le idee.

Dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri e invece attua semplicemente uno spacchettamento di Ministeri, mentre rimangono tutte le cause delle dimissioni dell'ex ministro Fioramonti.

Il ministro Fioramonti è stato licenziato politicamente e al posto di un Ministro se ne fanno due, quasi come i saldi di fine stagione. Non male per chi, l'avvocato del popolo, sosteneva di interpretare l'ansia di cambiamento della mitica società civile.

Se il titolo di studio continua ad avere formalmente valore legale, volete dirci finalmente come volete dare senso a questo valore legale? Alla realtà italiana della scuola e dell'università non serviva e non serve un rimpasto di Governo. La scuola e l'università sono un bene comune che appartiene all'intero Paese, e non alle maggioranze raccogliticce che pro tempore lo governano.

Per l'abuso che state consumando ai danni di questo bene comune, per tutte le altre ragioni esposte, per coerenza e soprattutto per rispetto della verità, Forza Italia voterà orgogliosamente e convintamente contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, da diverse settimane sentiamo parlare di università, di ricerca, di quanto siano validi i nostri ricercatori e, come spesso accade in questi casi, questi racconti si arricchiscono di particolari, quali ad esempio la provenienza geografica dei ricercatori o il genere, trattandosi di donne. Eppure la ricerca non ha bisogno di questo; la ricerca non ha bisogno di propaganda fine a se stessa. La ricerca ha bisogno di fondi, di investimenti, di visione, di programmazione del futuro Paese che si vuole costruire.

La ricerca non è un mezzo di strumentalizzazione politica né può essere un argomento a piacere che si tira fuori quando si vuole creare un effetto speciale. La ricerca, cari colleghi, è un baluardo per garantire la stabilità del futuro e volano per lo sviluppo del Paese e se finora abbiamo investito troppo poco in questi settori, vuol dire che siamo stati miopi. Secondo i dati Istat, infatti, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti in ricerca e sviluppo, con solo l'1,3 per cento del PIL investito in questi settori. E se consideriamo che il 95 per cento di questi investimenti è a carico delle aziende private, vuol dire che l'investimento pubblico raggiunge a malapena lo 0,5 per cento del PIL.

Questo perché i Governi che ci hanno preceduto hanno operato dei tagli devastanti a università e ricerca, giustificando gli scarsi investimenti con una maggiore meritocrazia. Quindi un assurdo: meno istruiti, ma più meritevoli. E per effetto di questi tagli, l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che in questi anni di crisi economica ha tagliato proprio nei settori in cui tutti gli altri Paesi investivano, Germania in testa: ricerca, innovazione e nuove tecnologie.

I tagli scellerati in Italia hanno portato a un blocco del ricambio generazionale nelle università con una concentrazione del sistema accademico in pochi poli, con il 50 per cento del corpo docente ormai rappresentato da figure precarie. Le borse di dottorato dal 2007 si sono ridotte del 43 per cento. Abbiamo il numero più basso di ricercatori per numero di occupati con cinque ricercatori ogni mille occupati, contro i dieci di Giappone e Stati Uniti, i quindici di Corea, Svezia, Danimarca e Finlandia. Dopo di noi ci sono solo Cile, Turchia e Polonia.

Nonostante questi tagli, la nostra è una produzione scientifica di eccellenza. Il contributo alle pubblicazioni scientifiche internazionali dei nostri ricercatori è salito dal 3 al 4 per cento. Questo vuol dire che abbiamo delle eccellenze che non sappiamo o non vogliamo valorizzare.

E per darvi un'idea ancora più chiara di cosa voglia dire fare ricerca in questo Paese, voglio raccontarvi una storia, quella di una ricercatrice del Sud che, per amore di questo lavoro, unica del suo corso di laurea in medicina, decide di seguire la strada del dottorato di ricerca e poi di trasferirsi negli Stati Uniti, dove produce numerose pubblicazioni scientifiche, una, a primo nome, su «Science», rivista tra le più prestigiose. Nonostante abbia un futuro di successo negli Stati Uniti, però, decide di ritornare nel Paese che l'ha formata, convinta che il merito prima o poi venga premiato: in Italia si scontra invece con un mondo fatto di baronati e circoli elitari, che le permettono di partecipare ad un concorso per ricercatore solo cinque anni dopo il suo rientro. I ricercatori degli enti di ricerca, però, in Italia non hanno un percorso preruolo definito, ma uno stipendio quattro volte più basso rispetto a quello dei propri colleghi europei, né hanno a disposizione un piccolo budget che permetta loro di fare ricerca. Se avesse funzionato così anche in America, il lavoro su «Science» quella ricercatrice non l'avrebbe mai pubblicato: si convince allora che la responsabilità sia soprattutto politica, di una politica che finora ha pensato alla ricerca come una voce di spesa e non d'investimento, che grava sui conti pubblici, una politica che non sa valorizzare i propri talenti e li costringe a emigrare.

Con la consapevolezza che la responsabilità sia soprattutto politica, questa ricercatrice abbandona temporaneamente, con sofferenza, il suo amato laboratorio e decide di parlare a quel mondo: da due anni denuncia la condizione in cui lavorano i propri colleghi in Italia e in tutti i provvedimenti utili prova a inserire emendamenti a favore della ricerca. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso). Emendamenti che vanno dall'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo all'aumento del numero delle borse di dottorato disponibili ogni anno, dall'incremento del fondo dedicato agli enti di ricerca alla distribuzione equa dei fondi su tutto il territorio nazionale, dalla riforma del preruolo per i ricercatori alla valorizzazione del merito in tutti i concorsi pubblici.

Questa ricercatrice ha persino chiesto ai membri del suo Gruppo parlamentare di destinare parte degli stipendi che restituiscono proprio a dotare i ricercatori di un piccolo budget per fare ricerca. (Applausi dal Gruppo M5S). Oggi è qui, armata di un'ultima fiammella di speranza, che ripone proprio nell'istituzione - finalmente - di un Ministero dedicato ad università e ricerca che si affianchi a quello dell'istruzione.

Aver garantito in legge di bilancio nuove risorse per il diritto allo studio e aver ampliato il numero dei contratti di formazione specialistica sono segnali incoraggianti, così come lo è la volontà, annunciata dal presidente Conte, di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 10.000 ricercatori nei prossimi cinque anni. Il piano in parte è già partito nel provvedimento che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula nel pomeriggio.

Che sia questo, allora, cari colleghi, il tentativo vero e concreto di invertire finalmente una rotta sbagliata, perché il progresso del nostro Paese non può più prescindere da investimenti importanti in istruzione, università e ricerca. A questi Ministeri, ai ministri Manfredi e Azzolina, andranno affidate le sfide che ci attendono in questi settori.

Dare ai nostri giovani talenti la possibilità di formarsi in questo Paese e poi di tornare nel Paese che li ha formati deve diventare l'opportunità per l'Italia di essere culla di rinascimento scientifico, oltre che di nuovo umanesimo. Spingere la nostra economia verso l'avanguardia vorrà dire tirarla fuori dal ristagno in cui ormai è impantanata da anni, perché in un territorio così ricco di tradizione, cultura, risorse umane eccellentemente formate e potenzialità, la ricerca scientifica e tecnologica può davvero funzionare da perno per la crescita e la competitività a livello internazionale anche delle imprese italiane.

Infine, dare a noi stessi, colleghi, e quindi alla politica la possibilità morale di dimostrare che abbiamo una visione e teniamo al futuro quanto al presente, significherà nei fatti avere la facoltà di costruire un Paese migliore imparando dagli errori del passato.

Con fiducia in un futuro che metta finalmente la formazione e la ricerca tra i tesori da proteggere e tutelare, annuncio quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dai Gruppi M5S e PD. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una proposta di coordinamento da parte della relatrice, che invito ad illustrare.

ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, dò lettura della proposta di coordinamento: «All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e PD).

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, valutato l'andamento dei nostri lavori e sapendo che il prossimo argomento all'ordine del giorno sarà la discussione del disegno di legge del cosiddetto decreto milleproroghe, visto che in Commissione penso non potremo esaminare gli emendamenti, che sono 600, ma per lo meno votare gli ordini del giorno, chiedo una sospensione dei lavori di Assemblea fino alle ore 13, così da poter iniziare l'esame del provvedimento e ragionevolmente concluderlo nell'arco di questa giornata.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che siamo d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Calderoli.

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, sospendo pertanto i lavori fino alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 13,02)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione.

BORGHESI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione non ha potuto terminare i propri lavori; anzi, non è riuscita ad affrontare neanche la votazione di un singolo emendamento in quanto mancavano i pareri della 5a Commissione. L'unica cosa che la Commissione ha potuto fare è stata affrontare e votare gli ordini del giorno. Siamo arrivati a questo punto e credo proprio che non vi siano più margini per poter continuare i lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 1729, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrarla. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor presidente Calderoli, illustri colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca proroghe di termini relativi a un ventaglio ampio e disomogeneo di materie negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione, di università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e di gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Capite bene che è davvero troppo rispetto a un solo disegno di legge. Si tratta di più di 230 temi e argomenti differenti tra loro, se si considerano anche le modifiche introdotte dalla Camera in completa e assoluta disomogeneità.

Non entrerò nel merito dei temi perché lo faranno i colleghi dopo di me, ma il decreto-legge al nostro esame, più di quelli che lo hanno preceduto negli anni passati, segna un approccio legislativo totalmente sbagliato, errato, perché ripropone norme inesatte o di difficile attuazione, prorogandone l'entrata in vigore o l'efficacia. Segnala anche - e questa è la cosa più grave a nostro sommesso giudizio - l'incapacità della pubblica amministrazione e del Governo, che dà l'indirizzo politico, di rispettare i tempi previsti dalle leggi. Capite bene che è una sorta di dimostrazione di incapacità a governare questo Paese, un riconoscimento pubblico di responsabilità politica.

Ecco allora che il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in molteplici ambiti - non a caso da sempre definito milleproroghe per questo motivo - rende privo di significato l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza che sono sanciti in modo chiaro ed inequivocabile dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze.

Questa prassi legislativa - lo abbiamo più volte ricordato anche in altre circostanze - censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua, ancora una volta, a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento. Ma è nota ormai a tutti gli italiani la volontà, il desiderio da parte di questa maggioranza di dare sempre minor significato alle Camere, di dare sempre minor significato soprattutto ai capisaldi della nostra Carta costituzionale. Ciò in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce esclusivamente alle Camere l'esercizio della funzione legislativa.

Il contenuto disorganico ed eterogeneo del decreto-legge al nostro esame si pone oltremodo in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in tema di decretazione d'urgenza. Il rilievo del criterio di omogeneità del contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha, in diverse pronunce, fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione per la legittima adozione di decreti-legge.

Il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie, di predisposizione di provvedimenti normativi che anche nel corso di questa legislatura stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza attraverso la continua, reiterata e insistente composizione di decreti omnibus, rappresenta una evidente alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, quindi tra potere esecutivo e potere legislativo. Ciò determina una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia.

Ora, molto presto il Governo Conte, ora definito Conte 2, porrà su questo provvedimento la sua ventottesima - lo ripeto, cara sottosegretario: ventottesima - questione di fiducia. Conte è ormai diventato un recordman anche rispetto al passato. Questo è il cambiamento, giustamente! (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Bisogna fare un applauso, ma al presidente Conte non certo a me che parlo, perché ha battuto tutti i record, va fortissimo e sarà quasi impossibile superarlo in futuro. Peraltro, va ricordato che si tratta di un Governo che, come il precedente, non ha un mandato popolare diretto, com'è stato più volte ricordato, ed è presieduto da un Presidente del Consiglio che non ha passato alcun vaglio elettorale, quindi si assume una responsabilità che non gli è stata nemmeno conferita dagli italiani. Ed è sostenuto da una maggioranza che ha portato avanti una riduzione del numero dei parlamentari illogica ed iniqua e che tende ad essere qualificata come una norma antiparlamentare in quanto non legata ad una precisa e proporzionata architettura costituzionale. Ma di questo avremo modo di parlarne ancora, visto che il referendum si celebrerà tra poco.

Lo strumento della decretazione d'urgenza, quindi, che dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile - dunque solo un'eccezione, mentre, come abbiamo visto, è divenuta una regola - nel momento in cui se ne avvale l'attuale Esecutivo, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti, come ho già detto. dalla nostra vigente Costituzione, cui, nonostante l'età, continuiamo a voler bene. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Per questo l'utilizzazione assolutamente arbitraria - e vado a concludere - dell'articolo 77 della Costituzione impone una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Chiediamo dunque, anche in questa occasione, di non passare all'esame del provvedimento. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LA PIETRA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, Fratelli d'Italia voterà a favore della questione pregiudiziale.

Non entrerò nel merito del testo appena descritto, visto che è stato ben spiegato come questo provvedimento impatti in maniera contrastante con i dettami della nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 70 e 77. Occorre, invece, entrare nel merito e nel metodo di come questo provvedimento sia stato portato all'attenzione di quest'Assemblea.

È ormai prassi consolidata, purtroppo, quella di adoperare questo provvedimento per prorogare scadenze che spesso lo stesso Governo non è in grado di rispettare, così com'è ormai prassi inserire al suo interno elementi disomogenei fra loro, trasformandolo in un vero e proprio decreto omnibus: di fatto un'altra finanziaria. (Brusio).

Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un po' di ascolto. (Richiami del Presidente).

«Milleproroghe» è un nome che fu scelto e che continua ad essere usato per questo tipo di decreti. Non a caso «mille» nel linguaggio popolare, quotidiano, rappresenta un valore indeterminato: avere mille pensieri, mille preoccupazioni, mille ragioni, un modo per quantificare qualcosa di esagerato.

Ebbene, io credo proprio che questa volta l'esagerazione si sia raggiunta, inserendo all'interno di questo provvedimento tutto quello che si potesse inserire e dando vita, di fatto, ad un riconoscimento, un obolo, un aiuto, un tentativo in qualche modo di mettere a tacere, da una parte, le fibrillazioni ormai palesi all'interno della maggioranza e, dall'altra, di tamponare l'incapacità del Governo di gestire e indirizzare una politica di sviluppo della Nazione.

Ci sono anche provvedimenti utili all'interno, pochi, ma la necessità di chiedere la fiducia ha impedito alle forze politiche di minoranza di poter interagire e di apportare elementi di correzione: l'ennesima situazione in cui le prerogative di dialogo e confronto del Parlamento sono venute meno.

Fratelli d'Italia ha potuto dare un contributo positivo, facendo alcune proposte correttive e migliorative, presentate dal partito durante il dibattito alla Camera dei deputati: penso alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali o alla proroga dei termini per il completamento dei lavori di prevenzione incendi per tutte le strutture turistico-alberghiere, non solo quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e dagli eventi sismici del 2016 e 2017, le quali ovviamente necessitano di più tempo per ultimare l'adeguamento, o, ancora, all'applicazione della norma relativa alla cedolare secca nei Comuni colpiti da eventi calamitosi o il differimento al 31 dicembre del 2021 dei termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Molte altre sono state le proposte del nostro Gruppo non accolte, né recepite dal testo e quindi riproposte qui in Senato, nonostante il testo sia pervenuto blindato. Avremmo potuto fare di più e meglio se ascoltati.

Si tratta di risultati che il Gruppo Fratelli d'Italia considera necessari e corrispondenti alle numerose proposte emendative avanzate nei diversi comparti interessati dal provvedimento, da quelli della sicurezza e difesa all'agricoltura: parlo, ad esempio, del posticipo dell'obbligo di fatturazione elettronica per i Comuni senza copertura di rete, della proroga per la rottamazione delle cartelle e delle norme dedicate agli enti locali. Queste e molte altre proposte di buon senso non hanno trovato ascolto, dimostrando un'insensibilità politica nel recepire le esigenze che pervengono da più parti del Paese e da più settori della nostra società ed economia. Ma saranno i miei colleghi di Gruppo poi a soffermarsi e approfondire nei loro interventi i numerosi emendamenti presentati, di cui ho citato solo alcuni esempi.

Vorrei invece sottolineare come questo provvedimento manchi totalmente di una visione sull'agricoltura e sul made in Italy, tema a noi molto caro. La proroga sulla plastic tax e sulla sugar tax sono solo una toppa, se pensiamo ai danni che queste tassazioni hanno già provocato: penso alle aziende che hanno già annunciato di spostare la loro produzione in altri Paesi o a quelle che vedranno raddoppiare i costi della materia prima con la reale preoccupazione di creare un danno economico e quindi occupazionale.

Nessuna azione concreta contro la contraffazione e la tutela dei nostri prodotti d'eccellenza dell'agroalimentare. Nessun sostegno alle nostre aziende in vista di quanto accadrà a causa della Brexit e dei dazi americani. Come è ormai consuetudine, vi è mancanza di iniziative a favore del comparto della pesca, come una vera semplificazione del settore che potrebbe dare competitività a un comparto così importante per la nostra Nazione.

Ancora una fiducia al provvedimento. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma ciò denota come questa maggioranza eterogenea manchi di un progetto unitario e sia unita sola dalla necessità di non rendere agli italiani la possibilità di votare per la paura di andare a casa e per questo deve ricorrere sempre più spesso allo scontato voto di fiducia.

Per questi motivi, ribadisco, a nome di Fratelli d'Italia, il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP1 e quindi al non passaggio all'esame di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FdI).

GARRUTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, il decreto milleproroghe - si sa - è prassi ormai consolidata in Italia. Ma mi preme ricordare ai colleghi senatori che oggi ci parlano - cito testualmente - di un «ampio e disomogeneo ventaglio di materie, un veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso», che il primo milleproroghe è stato introdotto in Italia nel 2005, quando al Governo c'erano proprio i loro partiti, che hanno non solo introdotto, ma anche avallato una prassi perpetrata per dieci anni consecutivi, fino al 2015. Perché non avete presentato la pregiudiziale in quelle occasioni? Eppure, l'articolo 77 della Costituzione non risulta essere stato modificato da quando è entrato in vigore nel 1948.

Dirò di più: nel 2007, sotto il Governo Berlusconi-ter, lo stesso decreto venne appellato ironicamente millederoghe dal momento che conteneva molte disposizioni ad personam tra cui: l'estensione di due anni del mandato dei componenti delle Autorità indipendenti; il significativo pacchetto di deroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; modifiche del patto sulla spesa sanitaria delle Regioni. Allora, colleghi, non è che il decreto-legge va bene solo quando si intende prendere un certo tipo di decisioni. Noi qui stiamo lavorando per i cittadini e ogni nostro provvedimento mira a sopperire ad anni e anni di immobilismo della politica italiana. Lo abbiamo fatto con la legge di bilancio, una manovra assolutamente non semplice e coraggiosa, che siamo riusciti a portare a termine comunque dopo soli tre mesi dall'inizio del Conte-bis e ora stiamo terminando con questo decreto-legge, che mira a impattare realisticamente sull'economia e sulla pubblica amministrazione. Perché è questo quello che vogliamo incoraggiare.

Voi parlate di incapacità della pubblica amministrazione e del Governo di rispettare i tempi previsti, ma la pubblica amministrazione non è un concetto astratto come volete far credere.

La Pubblica Amministrazione, che rappresenta il tassello fondamentale del Paese, ha bisogno, più di tutti, di norme coraggiose, che servano a svecchiarla e a darle nuova linfa.

Per questo, in questo provvedimento, abbiamo inserito numerose norme che la riguardano, garantendo, non solo il turnover, ma anche la stabilizzazione di quei profili che, pur avendo acquisito delle competenze sul campo, rischiano di perdere il lavoro da un momento all'altro, privando la stessa pubblica amministrazione di competenze importanti.

Poi, se volete una pubblica amministrazione più veloce, bisogna favorirne la digitalizzazione. Noi lo stiamo facendo, ad esempio tramite la piattaforma PagoPA. Voi dove eravate mentre la pubblica amministrazione diventava obsoleta? (Applausi dal Gruppo M5S).

È una questione di priorità. Per noi ci sono tantissime urgenze trasversali, sia al Paese che per materia, e utilizzeremo sempre tutti gli strumenti a nostra disposizione per soddisfare tutte le urgenze del nostro Paese, nel minor tempo possibile. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga riaperto il termine per presentare gli emendamenti al decreto-legge sul cosiddetto cuneo fiscale. Questo perché la questione legata al coronavirus certamente riveste aspetti innanzitutto sanitari, ma vi è anche l'aspetto economico, sul quale noi abbiamo cercato di attirare l'attenzione già la settimana scorsa.

Ci sono moltissime imprese in difficoltà. Ci sono famiglie in difficoltà nei settori del turismo, del commercio, della ristorazione, ma ormai in tutti i settori. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Con una serie di chiusure, in Italia e fuori dall'Italia, infatti, ci sono davvero moltissimi aspetti che devono essere trattati al più presto. Naturalmente, noi presenteremo un numero molto limitato di emendamenti, perché il fine è davvero quello di fare delle proposte che servano all'Italia. Noi speriamo che la maggioranza e il Governo vogliano accoglierle e che vogliano studiarle nel merito e non soltanto per categoria.

Ad esempio, c'è la questione dei voucher, per citare solo uno degli aspetti. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Di questi tempi, con tanti lavoratori precari che non hanno potuto lavorare e con dei lavori in arretrato, che speriamo riprendano al più presto, noi chiediamo di poter formulare le nostre proposte su questo provvedimento, che, per l'appunto, è di carattere fiscale e ha anch'esso, nelle sue finalità, il compito di andare incontro alla crescita dell'Italia o, purtroppo, di questi tempi, alla non decrescita. Pertanto, chiediamo la possibilità di questa riapertura dei termini. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo soltanto per dire al senatore Malan che, naturalmente, condivido la sua preoccupazione e quella di chi esprime la necessità di intervenire celermente per individuare quali provvedimenti mettere in campo su un tema anche economico che, a seguito della vicenda del virus, purtroppo, sta caratterizzando molto del nostro impegno anche politico.

Vorrei, dire però al senatore Malan che lo strumento ce lo darà molto presto il Governo, con un provvedimento ad hoc che, tra l'altro, hanno richiesto tutte le forze politiche. Pertanto, eviterei di trasformare il decreto-legge sul cuneo fiscale in un provvedimento in cui si inseriscono strumenti che abbiamo già intenzione di inserire, con un decreto apposito cui potremo partecipare anche noi parlamentari, presentando emendamenti e provvedimenti ad hoc. Questo subito e, infatti, il Consiglio dei ministri ha intenzione di agire al più presto.

Poi magari il Governo vorrà dire qualcosa, per rafforzare quanto sto dicendo, sul fatto che ha intenzione di intervenire immediatamente sui temi economici. Pertanto non dividiamoci sullo strumento: siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna intervenire celermente, si stanno individuando i percorsi migliori ed eviterei di utilizzare questo, visto che il Governo ha preso l'impegno di mettere immediatamente uno strumento a disposizione. (Applausi dal Gruppo IV-PSI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MALPEZZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, è chiaro che il Governo si sente sollecitato dalle richieste avanzate, ma si sente anche in dovere di poter rassicurare. Sapete bene che il decreto-legge sul cuneo fiscale nasce dopo l'approvazione, nella legge di bilancio, di una norma importante ed è un provvedimento a cui la Commissione sta lavorando in maniera ordinata, tanto che è stato presentato un numero strettamente limitato di emendamenti, anche in accordo con le opposizioni, per concentrarsi su quell'aspetto.

Sapete anche che, a fronte dell'emergenza che il Paese sta vivendo, è stato predisposto un decreto-legge sull'emergenza, più legato alle norme riguardanti la salute, che come sapete è già stato presentato in Commissione alla Camera dei deputati e che si risolverà in giornata. Inoltre, proprio in questi giorni, è già stato affrontato anche tecnicamente - lo segnalo, perché tutte le forze di opposizione sono state chiamate a portare i loro contributi, nella fase della stesura - un decreto-legge, che il Consiglio dei ministri realizzerà nei prossimi giorni, per il quale ci sarà un lavoro concertato, per poterlo convertire, con le misure che il Parlamento segnalerà, in un rapporto di completa condivisione, visto che il tema lo stiamo condividendo e lo stiamo vivendo tutti. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, ho qualche perplessità rispetto quanto ho sentito e che non dovrebbe essere oggetto del quesito sulla possibilità e sulla valutazione di ammissibilità rispetto alla materia. Sull'eventuale dilazione, posso proporre un termine di transazione tra le due cose, visto che il termine per la presentazione si sarebbe già concluso ieri, alle ore 19. Chiedo dunque se il termine per la presentazione alle ore 12 di domani troverebbe la condivisione di tutti.

BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al rappresentante del Governo e naturalmente al collega Faraone. Ci rendiamo conto della particolarità della richiesta che stiamo facendo. Signor Presidente, lei ci è maestro sulle tecnicalità parlamentari e di certo sta dicendo le cose giuste. Ci rendiamo anche conto, però, del clima emergenziale che caratterizza queste ore. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Signor Presidente, per carità, i tecnicismi del Regolamento parlamentare li dobbiamo rispettare ad litteram, ma abbiamo un Paese che sta passando dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica spinta. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Purtroppo sabato e domenica abbiamo visto il Presidente del Consiglio circolare in tutte le reti televisive italiane e lo abbiamo visto dire che stavamo passando da un'epidemia ad una pandemia. Ieri eravamo il lazzaretto d'Europa e oggi va tutto bene. Quella tenuta dal Governo è una discrasia comunicativa e ve lo dice chi, con tutto il Gruppo parlamentare Forza Italia del Senato e della Camera dei deputati, ha tenuto un comportamento assolutamente responsabile - fatemi usare questa parola per tutti - nei confronti del drammatico problema del coronavirus. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Signor Presidente, non possiamo però credere che un decreto-legge, che doveva essere emanato due giorni fa e che non ha ancora visto la luce, sia sufficiente per rispondere alle esigenze drammatiche del Paese. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Quindi vi prego: meno tecnicalità e più comprensione per il problema dei nostri concittadini. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. Colleghi, darò la parola a chi la richiede, richiamando tutti al fatto che stiamo discutendo sul termine per la presentazione degli emendamenti e non dobbiamo entrare in una discussione nel merito, che francamente non è oggetto dei nostri lavori.

PERILLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, mi ha preceduto perché a mio avviso, se vogliamo affrontare le situazioni emergenziali, bisogna farlo innanzitutto con lucidità e con metodo, altrimenti si dà una risposta che credo non sia neanche nell'interesse di tutti.

GALLONE (FIBP-UDC). È un assist.

PERILLI (M5S). Rispondendo alla sua sollecitazione, signor Presidente, direi che il decreto-legge sul cuneo fiscale non c'entra, deve avere il suo percorso, lo ha già avuto e il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto. È stata data una risposta dal Governo e anche noi stessi Presidenti di Gruppo sappiamo che si sta lavorando a un decreto-legge. Credo lei abbia rivolto un invito, che io riprendo, a non cercare di forzare determinate strumentalizzazioni dal punto vista della drammatizzazione, perché in questo modo si va veramente nella direzione opposta. Non voglio alimentare polemiche, però invito i colleghi a cercare di non passare dall'altra parte rispetto a una questione che è già stata definita. Il Governo è intervenuto e ha detto che ci sarà un decreto-legge, ne siamo consapevoli. Si dia il tempo per poter mettere insieme tutte le norme nell'interesse di tutti, perché adesso, dicendo che c'è l'emergenza, ci si può agganciare a ogni provvedimento per chiedere di aprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Dobbiamo darci metodo, perché la lucidità, la calma e il modo di procedere fanno veramente la differenza in questi momenti.

Signor Presidente, ho apprezzato molto il suo invito a non entrare nel merito, perché se l'intento dei colleghi del Centrodestra era quello di andare contro il Governo, di dire che è irresponsabile come stiamo affrontando il coronavirus, questo è sbagliato, è una cosa che respingiamo con forza.

Ci è stata fatta una domanda, una richiesta. Secondo me il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto, il provvedimento sul cuneo fiscale deve mantenere il suo iter, per questo noi siamo contrari. (Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Faraone e Ferrari).

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, credo che la preoccupazione che il senatore Malan ha fatto presente all'Assemblea sia condivisibile, quindi cogliamo l'occasione - e le parole del sottosegretario Malpezzi ci rassicurano - per chiedere al Governo con forza, da una parte, di velocizzare questo provvedimento e, dall'altra, di approfondirlo con la necessaria attenzione rispetto a una situazione oggettivamente molto delicata.

Il decreto-legge cui si è fatto riferimento ha un titolo specifico e credo che oggettivamente non ci siano termini per inserire al suo interno temi diversi da quello centrale; quindi non ci sono né le condizioni né oggettivamente le motivazioni per riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Procediamo. Si tratta di un decreto-legge che riteniamo importantissimo e che è parte centrale dell'azione di Governo e dell'azione politica di questa maggioranza. Reputiamo quindi si debba procedere così come deciso, ma ci uniamo all'appello di lavorare in tempi serrati con grande attenzione nell'interesse del Paese nel varare un decreto-legge che ci aiuti in questa fase così delicata, nella quale abbiamo bisogno del contributo e del supporto di tutto il Paese e di tutte le forze politiche (Applausi dal Gruppo PD).

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, il decreto-legge sul cuneo fiscale è una sorta di decreto attuativo di una decisione politica inserita all'interno della legge di bilancio. Desidero ricordare a noi stessi che questa volta è noto che, anche rispetto a proposte di inserimento di materie diverse, abbiamo voluto concentrarci solo e unicamente su un tema specifico. Pertanto, non che le questioni poste non siano assolutamente rilevanti, anzi sono all'attenzione di tutti noi e il Governo lo ha appena ribadito. Ovviamente l'appello dell'Assemblea a far presto è importante, ma è evidente che sono ancora in corso incontri con le varie categorie: ieri ne sono stati fatti alcuni dal ministro Patuanelli e ce ne sono altri in corso per decidere meglio tutti insieme le misure più urgenti e più efficaci.

Anche noi ovviamente chiediamo al Governo di fare in fretta, ma i provvedimenti devono avere un loro coordinamento, una loro coerenza e, soprattutto, essere frutto del confronto che in queste ore si sta svolgendo con le varie categorie, con tutti coloro che si trovano in una situazione difficile e di emergenza. Manteniamo quindi questo modo di lavorare.

Ovviamente, come accaduto alla Camera per il decreto-legge recante misure urgenti in ambito sanitario, per il quale vi è stata rapidità e collaborazione da parte di tutte le opposizioni, anche noi (immagino anche le opposizioni) ci impegneremo nell'esaminare rapidamente il provvedimento appena il Governo - e il Governo farà presto - presenterà le misure urgenti dal punto di vista economico. Ritengo che questo sia il modo più lineare e saggio di andare avanti.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Lega siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si possa percorrere la strada di un decreto-legge ad hoc, purché il provvedimento sia varato in tempi rapidissimi. Questo è il tema fondamentale.

Dall'altra parte, visto che ci è stato detto (ormai mi sembra che sia questa la posizione della maggioranza) che assolutamente nel decreto-legge sul taglio del cuneo fiscale non deve entrare nulla che non riguardi il tema in oggetto, allora forse è meglio che il Governo ritiri anche qualche emendamento che ha presentato a quel testo che non c'entra assolutamente niente. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).

Se le regole stabiliscono che l'argomento è quello, l'aumento di 250 milioni di euro sul fondo rotativo per l'internalizzazione delle imprese è un argomento assolutamente importante, ma che non c'entra nulla con la questione del taglio del cuneo fiscale. Se ci si deve attenere alle regole in modo scrupoloso, in attesa che arrivi il decreto ad hoc, questo deve valere per tutti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non è possibile che per un Gruppo parlino in tre: ha parlato il senatore Malan e ha parlato la senatrice Bernini. Lei, senatore, su cosa intende intervenire?

MALLEGNI (FIBP-UDC). Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Se è su questo argomento, non può.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Volevamo porre una domanda non particolarmente argomentata. Considerate le raccomandazioni avanzate da tutti i Gruppi, vorremmo conoscere - spero che il Governo ce lo possa dire - la data in cui, più o meno, si pensa di poter licenziare il provvedimento. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. Benissimo, questo mi sembra corretto.

Per rispondere alla richiesta del senatore Malan, se non fossero già scaduti i termini le suggerirei di presentare un emendamento al decreto milleproroghe per la proroga dei termini del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, essendo una richiesta stabilita in termini di orario dalla Conferenza dei Capigruppo e non essendovi un'unanimità rispetto a questa proposta, devo ritenerla respinta; fermo restando che, se i lavori di quest'oggi proseguono nel cammino previsto, potrebbe esserci una Conferenza dei Capigruppo in cui lei potrà avanzare la medesima proposta.

Rispetto al dibattito e all'attenzione emersa in questa Assemblea sull'argomento, mi faccio portavoce nei confronti del Sottosegretario affinché, nella piena libertà e autonomia del Governo, nell'assegnazione dei provvedimenti si tenga presente anche il Senato come primo assegnatario del prossimo decreto-legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 (ore 13,40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, siamo qui a parlare del decreto-legge milleproroghe, che rappresenta nei fatti un po' l'esame di riparazione della legge di bilancio 2020; una seconda parte di quella legge che, come avviene per questo decreto-legge, di fatto arriva blindata nelle Aule del Senato. Il Senato della Repubblica non ha potuto mettere parola sulla legge di bilancio 2020, perché è arrivata blindata, e così il decreto milleproroghe arriva da noi blindato e non possiamo nei fatti dire nulla. Lo voglio sottolineare per chiarezza.

Voglio altresì sottolineare e ricordare, senza ironia e anche in amicizia, agli amici del MoVimento 5 Stelle che siamo all'ennesima fiducia. Tanto si parlava della decretazione d'urgenza e delle fiducie, ma questo Governo non fa altro che proseguire su questa strada, che espropria di tante peculiarità e potenzialità le Aule parlamentari. Lo voglio far notare con chiarezza.

Entrando nel merito, mi voglio soffermare in discussione generale su due articoli: gli articoli 1 e 12. Il primo riguarda la tassazione automobilistica. A tal proposito, non posso non far notare, vista anche la natura fiscale che caratterizza questo decreto-legge, una storica battaglia di Fratelli d'Italia, ossia quella per l'abolizione del superbollo sulle auto cosiddette sportive, per la quale abbiamo presentato più volte emendamenti - mai accolti - ed anche un disegno di legge.

Voglio ricordare a noi tutti che la tassazione cosiddetta del superbollo sulle auto sportive, introdotta all'epoca del Governo Monti insieme alla tassazione sulla nautica, ha creato solamente un nocumento all'erario dello Stato: sono i dati che lo dicono, non sono pareri. Lo Stato, di fatto, incassa meno soldi di quanti ne incassava prima, proprio perché grazie al cosiddetto superbollo le auto sportive sono state tutte cedute e vendute, non ne vengono più acquistate ed è andato in crisi un intero settore dell'automotive. Abbiamo dunque distrutto un settore per una misura demagogica e populista portando nocumento alle casse dello Stato, da una parte, e al piacere degli automobilisti, dall'altra. In questo decreto-legge si sarebbe potuto metter mano a questa ridicola tassazione sulle auto sportive.

Vengo ora all'articolo 12, nel quale si pone definitivamente la parola «fine» al sistema cosiddetto bonus-malus delle assicurazioni. In sostanza, il bonus-malus era un sistema che premiava gli automobilisti virtuosi, cioè quei guidatori attenti che non creavano incidenti, e penalizzava invece coloro che non erano virtuosi, che provocavano incidenti e quindi gravavano sulle assicurazioni. È successo che, già con i cosiddetti decreti Bersani, il Partito Democratico pose un primo cuneo mortale sul sistema del bonus-malus, laddove si prevedeva che chi comprava nell'ambito di una famiglia un'auto aggiuntiva aveva diritto alla categoria del componente più virtuoso della propria famiglia.

Questo creò non poche difficoltà e anche situazioni di elusione, perché tanti vendevano la macchina e disdicevano l'assicurazione, poi ne compravano un'altra, stipulandone una nuova: già allora, quindi, di fatto, con i decreti Bersani, si applicava la tariffa più bassa all'automobilista che magari era assolutamente non virtuoso, ma con la tariffa più alta; questo ricadeva poi sui premi e sulle tariffe più basse, perché ovviamente le assicurazioni fanno di conto per i loro bilanci.

Non contento di quanto aveva fatto il decreto Bersani, il Governo Conte II, che ha la maggioranza oggi presente, ha voluto andare oltre, con due aspetti: innanzi tutto, estendendo il Bersani a tutte le categorie di veicoli; prima perlomeno era limitato al fatto che si comprasse la stessa categoria (auto con auto, moto con moto); con questo decreto-legge milleproroghe, si applica indifferentemente al mezzo aggiuntivo - che sia autocarro, macchina o moto - la classe più favorevole presente in famiglia, con le conseguenze che dicevo prima.

C'è di peggio, però, purtroppo: questo provvedimento addirittura porta al fatto che, ad ogni rinnovo di polizza, si debba riparametrare la nuova polizza alla componente più virtuosa della famiglia; anche qui, siamo di fronte ad una classica misura populista, perché apparentemente si dà un vantaggio alle famiglie, ma nella realtà dei fatti succede che si creano maggiori oneri amministrativi, in quanto gli agenti di assicurazione, per ogni rinnovo di polizza, dovranno verificare lo stato di famiglia e tutte le polizze di ciascuno di noi, quindi applicare la classe più bassa. Chi paga questi oneri? Gli agenti di assicurazione o le compagnie? In un caso come nell'altro i costi verranno ribaltati sui consumatori.

Quello che è peggio, però, è che, nel momento in cui tutti avranno la possibilità di avere la classe più bassa, quella più virtuosa, del papà o della mamma che non fanno incidenti, le assicurazioni dovranno aumentare i premi delle classi più basse e nel giro di poco tempo, uno o due anni, saremo tutti penalizzati: saranno penalizzate soprattutto le classi più virtuose, gli automobilisti più bravi, quelli che non fanno incidenti... (Il microfono si disattiva automaticamente). Mi conceda un momento, per piacere, signor Presidente.

Saranno penalizzate le classi più deboli, amici della sinistra, e i più poveri, che hanno una sola macchina, anche se erano bravi e stavano attenti a non creare incidenti; verranno invece premiati coloro che hanno tante macchine in casa, quindi i più ricchi, e che non erano disciplinati alla guida. Ecco il risultato del vostro decreto-legge milleproroghe e dell'ennesima politica populista di questo Governo, che - lo ribadisco - prende in giro gli italiani, facendo credere loro di pagare di meno, ma in realtà farà pagare di più tutti, a danno dei più deboli, dei più poveri e dei più virtuosi.

A questo Governo e a questo decreto-legge, Fratelli d'Italia coerentemente e con chiarezza si oppone e dice no. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, sia pur brevemente, perché è mia intenzione manifestare quanto questo provvedimento sia frastagliato e, in alcune parti, bizzarro e anche schizofrenico. Ritorniamo sostanzialmente alle vecchie leggi mancia: qualcuno alla Camera l'ha definito un «marchettificio»; preferisco chiamarlo una vera e propria fiera delle marchette. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

In 150 pagine avete messo di tutto e di più, con l'unico obiettivo di tamponare qua e là una situazione insostenibile e quindi il rischio, alla fine, che permane tutti i giorni e si vede nelle vostre facce, è di perdere la sedia, andare a votare e perdere un caregùn, come lo chiamano al mio Paese. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

State mettendo bene in vista, anche questa volta, il vostro terrore per il confronto con il popolo sovrano.

Negli anni passati avevamo ascoltato i tanti portavoce del popolo giurare che, una volta al Governo, non avrebbero mai più portato in Assemblea, né tantomeno votato provvedimenti come il cosiddetto decreto milleproroghe, che non fanno altro che normalizzare il transitorio attraverso una posticipazione di termini che ormai è diventata ricorrente e anche periodica.

Ma di questo non ci meravigliamo più, anche perché il velo dell'ipocrisia, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, si è stracciato e il popolo non vi darà mai più occasione di governare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Il mio rammarico è che avremo perso un'altra occasione giusta. Infatti, poteva essere questo il momento per intervenire sulle urgenze reali del Paese e trovare risposte efficaci per far ripartire le aziende, l'occupazione e, più in generale, l'economia dell'Italia. E invece no, il Governo, disinteressandosi dei problemi reali, ha deciso di concentrarsi su aspetti che sono di marginale interesse e, soprattutto, non forniscono assolutamente prospettive di sviluppo futuro. Poteva essere l'occasione per trovare insieme percorsi virtuosi su molti temi importanti e ascoltare il grido di allarme degli operatori economici.

Poteva essere l'occasione - e noi della Lega ci abbiamo provato con i nostri emendamenti - per dare una risposta agli agricoltori italiani. E invece no, avete rifiutato, ancora una volta, di affrontare il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Non avete voluto istituire un fondo speciale per i piani di contenimento, da attivare tramite coloro che in questo Paese sono già abilitati. Avete rifiutato di valorizzare la filiera legale della carne di selvaggina, una materia specifica, ma molto importante.

Avete perfino rifiutato - e questa è una cosa grave - di accettare il recepimento in legge di una sentenza della Corte costituzionale riguardante la normativa sulla caccia, forse perché non avete voluto sbugiardare il vostro ministro Costa, che su questo tema ha collezionato e sta continuando a collezionare tante brutte figure. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

E così tutti gli agricoltori di professione e anche coloro che si dedicano all'agricoltura per passione sono destinati a continuare a subire danni che sarebbero evitabili. Continueranno a subire il vostro ambientalismo da salotto, che è il vero nemico del mondo della ruralità. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). E continuerà ad aumentare, purtroppo, il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane per incidenti causati dalla fauna selvatica. Complimenti per il coraggio. Bravi, vi volete rendere responsabili anche di questi incidenti. Visto questo atteggiamento, noi intendiamo che non vi interessano i danni agli agricoltori e, purtroppo, neanche i morti sulle strade. Complimenti.

E complimenti anche al Partito Democratico, che in passato non era così e che oggi si è appiattito sull'animalismo estremista del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC). Siete stati a tratti commoventi. Abbiamo visto e vediamo il vostro imbarazzo quando, per non far innescare una crisi di Governo, continuate a convocare vertici. Fate vertici su vertici. C'è un problema? Dite che farete un vertice. Siete sempre al vertice di questa piramide e poi, alla fine, vi imbelinate giù e non ve ne accorgete neanche. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Andate avanti con i vertici. A forza di fare questi vertici si arubattano, si arubattano e si arubattano ancora; non se ne accorgono e continuano a farsi del male.

Nella legge di bilancio avete fatto addirittura gli illusionisti con tasse e balzelli che apparivano e scomparivano. Adesso con il provvedimento in esame rinviate perché la gente non vi sopporta più, come vedrete a breve in Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Campania.

Signor Presidente, non vado oltre e mio avvio a concludere, dovendo rappresentare la mia tristezza per questa legge marchetta, questa ennesima richiesta di fiducia sullo stesso provvedimento. Fiducia alla Camera e fiducia al Senato e, poi, domani di nuovo fiducia e dopodomani fiducia. Continuiamo ad andare avanti con la fiducia. Fiducia su tutto. Per il MoVimento 5 Stelle è bastato andare al Governo con il Partito Democratico per autoinscatolarsi in un tonno marchiato fiducia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Abbiate il coraggio di andare a chiedere la fiducia agli italiani e non in quest'Aula e vedrete che probabilmente gli italiani alzeranno tanto i piedi da terra per darvi un segnale chiaro e netto. È ora di finirla. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, sottoscrivo quanto detto dal collega Bruzzone sulla caccia, soprattutto per la grave problematica legata agli ungulati. Abbiamo fatto degli annunci sulla pubblica piazza, è venuto il Ministro dell'agricoltura, ma non è cambiato niente e gli incidenti continuano.

Per quanto riguarda il milleproroghe, io non mi metto in contrasto, ma esprimo un'opinione diversa rispetto ad alcuni colleghi. Penso si tratti di uno strumento di Governo, perché è inevitabile che ci si accorga che ci sono dei ritardi, delle anticipazioni o delle modifiche da effettuare. Non mi stupisco neanche che ci sia di tutto e di più; chiederei però, se fosse possibile, almeno politicamente, la presenza un domani di condizioni di reciprocità, concedendo cioè che se la situazione fosse al contrario, se ci fosse un Governo di centrodestra, fareste lo stesso. Non ci credo neanche se andassimo dal notaio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, posta la fiducia, salta tutto. Negli emendamenti ci sono sicuramente delle proposte costruttive, sia da parte della maggioranza, sia da parte dell'opposizione.

Vorrei quindi fare alcune osservazioni. Nel decreto-legge vi è un'omissione molto importante inerente la questione della prescrizione, di cui si è parlato in tutti i contesti tranne che in Parlamento. Avrei proposto la proroga come minimo al 2050, se non sine die, perché il termine di cui si parlava, pari ad un anno, un anno e mezzo, mi pare insufficiente per poter approfondire un argomento di questo tipo che, assieme al provvedimento sulle intercettazioni, oggetto di fiducia insieme al cosiddetto spazza corrotti, mina il sistema della libertà dei cittadini. Ci vorranno anni, lustri e decenni per rimettere in pista il sistema.

Sono stati compiuti poi alcuni pasticci; mi riferisco alla questione delle concessioni autostradali. Credo che quelle concesse tanti anni fa, fino al 2050 circa, fossero da rinegoziare, ma bisognerebbe andare ad indagare, vedere chi le ha preparate, chi le ha sottoscritte e chi le ha approvate. Vi rendete conto però che l'azionariato del gruppo Atlantia non è soltanto la famiglia Benetton, ma c'è un azionariato diffuso, c'è anche la Cassa depositi e prestiti, ci sono delle assicurazioni e delle fondazioni bancarie. I danni sono stati già fatti con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al crollo del ponte Morandi. L'operazione prevista dall'articolo 38 del provvedimento, che autorizza di fatto alla revoca delle concessioni, sarà il secondo passaggio. Credo che così distruggeremo la società. Non avremo però nulla da mettere al suo posto perché l'Anas, con i tanti compiti che ha e che svolge più o meno bene, non è in grado, a mio avviso, né dal punto di vista tecnico, né pratico, di sopperire e di gestire la rete autostradale.

Ci sono, a mio avviso, altri pasticci e altre imprecisioni. Dal momento che mi piace parlare di enti locali, citerò l'articolo 17, che parla del personale delle Province che potranno procedere nuovamente ad assunzioni a certe condizioni, spiegando però il valore soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica per stabilire quante persone si possono assumere. E ciò avverrà «con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Penso si potesse dire semplicemente che le Province possono assumere.

L'articolo 18 riguarda le assunzioni nei Comuni. Il comma 1 prevede l'avvio dei bandi di concorso, ma suggerisce che sia il Dipartimento della funzione pubblica a preparare un bando tipo per aiutare le piccole amministrazioni, che non sono in grado di effettuare queste operazioni. Credo che in questo modo andremo ulteriormente a ritardarle perché le piccole amministrazioni e i piccoli Comuni sono tranquillamente in grado, attraverso le convenzioni, di effettuare i bandi, basta che abbiano il via libera.

Tra le altre questioni che giudico di limitato impatto e di difficoltà di realizzazione, vi è quella prevista dall'articolo 43, che riguarda i piccoli Comuni e i Comuni in generale, sulla riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni con accollo allo Stato.

Orbene, qui vengono stanziati 2 milioni di euro per il corrente anno e 4 milioni di euro per l'anno prossimo. Due milioni di euro diviso 8.000 Comuni fa 250 euro a Comune. Non tutti saranno interessati e, quindi, si tratterà di circa 400 euro all'anno per Comune per un'operazione molto complicata.

Si stabilisce, tra l'altro, che lo Stato si accollerà i debiti rinegoziati e chiederà in cambio un'apposita delegazione e, soprattutto, darà in cambio all'Agenzia delle entrate la facoltà di recuperare immediatamente il non versato eventualmente a scadenza attraverso la riduzione del riversamento degli incassi IMU. Ciò sarà un gran pasticcio e creerà una grande difficoltà agli enti locali. Semplicemente forse si sarebbe potuto dire che la Cassa depositi e prestiti proseguiva nell'opera di rinegoziazione dei mutui, con assunzione del mancato introito da parte della Cassa depositi e prestiti, che deve fare il suo bilancio e deve avere i suoi utili da girare allo Stato, ma con accollo direttamente da parte del Ministero dell'interno. Queste sono alcune delle difficoltà che ho riscontrato. Con l'articolo 44, inoltre, si nomina il commissario per il Gestore dei servizi energetici (GSE), ma non ho sentito spiegare le motivazioni di tale operazione.

Poi ci sono degli emendamenti di Forza Italia che, prima di porre la fiducia alla Camera, sono stati accolti. Su qualcuno volevo eccepire. Uno riguarda la proroga della nomina degli organi di controllo delle Srl e delle cooperative del bilancio 2020 che credo ci trovi tutti d'accordo. Forse si tratta di una proroga troppo breve. È una manovra che comporta ulteriori costi, come avviene per tante norme attuate e approvate dalla maggioranza che non costituiscono una semplificazione.

C'è poi la norma che riguarda i segretari comunali, che è stata recepita attraverso l'abbassamento del termine del periodo del corso (che sarebbe durato due anni a partire dal settembre scorso, più o meno) e la riduzione a tre mesi della frequenza a corsi che possono essere effettuati on line o attraverso delle riunioni locali. Il problema dei segretari comunali per il pensionamento a breve di tanti segretari e per il vuoto nelle assunzioni nel periodo intermedio è veramente serio.

C'è anche una norma che mi sta a cuore e che, magari, genera dissenso in molti di noi. Mi riferisco all'emendamento presentato dai miei colleghi di Forza Italia alla Camera sui monopattini. Credo costituiscano una licenza di uccidere o a farsi uccidere. I monopattini devono essere utilizzati sulle piste apposite. Ci vuole obbligatoriamente il casco ma è previsto soltanto al di sotto dei diciotto anni e non bisogna superare i 50 chilometri orari. Ora, girare con un monopattino a una velocità di 50 chilometri orari senza casco se si ha più di diciotto anni comporta un serio pericolo per sé e per gli altri.

Poi ci sono degli emendamenti che avevo presentato e che qui non saranno discussi, ma che provo a riassumere perché - a mio avviso - interessanti e sottoscritti anche da altri colleghi.

Sottosegretario - lo dico con rispetto - continuo a interessarmi di enti locali e credo che potevamo parlare - immagino che lo faremo in un'altra occasione - delle sanzioni ai Comuni per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Ci sono degli anni da sanare. Le sanzioni sono molto onerose. Per un Comune da 2.000 abitanti possono arrivare anche a 150.000 euro all'anno. Siccome le sanzioni sono state condonate alle Province, chiederei che possano essere condonate anche ai Comuni. Avevo anche chiesto di prorogare il termine dell'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, problema che credo sia anche alla vostra attenzione. Penso che possa essere prorogato il piano finanziario sulla TARI che è problematico.

Inoltre avevo chiesto la proroga del termine dell'attuazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale, sul controllo del versamento dei contributi da parte dell'appaltatore a cura del committente.

Tutto ciò considerato, ritengo che si potesse focalizzare la nostra attenzione anche su altri punti e magari una discussione più ampia in sede di Commissione potrebbe essere utile soprattutto quando si tratta di decreti come questo che hanno natura essenzialmente tecnica e trasversale. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (FdI). Signor Presidente, innanzitutto sarebbe necessario dire qualcosa sul nome del decreto al nostro esame: milleproroghe. Come dice il senatore La Pietra, sembra sottintendere tutto e niente, qualcosa di indefinito, qualcosa che lascia aperto nello spazio delle varianti tutto quello che purtroppo non serve alla Nazione. La nostra patria avrebbe bisogno di chiarezza, di solidità. Invece noi aggraviamo ancora una volta la confusione, aggiungendo alla confusione il ricorso ormai cronico al voto di fiducia, quindi lo svilimento del Parlamento e delle Commissioni, del ruolo dei senatori a favore di un modello che sta andando, secondo noi, oltre la Repubblica parlamentare.

Vedete, cari senatori, ritengo che sia davvero in ballo - e ne possiamo discutere - il ruolo stesso dell'impalcatura istituzionale. Non si può sbandierare, con i costituzionalisti, all'interno dei vari partiti e sui giornali, il ragionamento per cui si possono cambiare le maggioranze in Parlamento senza ricorrere alle istituzioni e poi, al tempo stesso, non consentire ai Gruppi parlamentari di poter svolgere il proprio ruolo. Per noi è stato molto grave, indecoroso non poter dire la nostra, non poter discutere sugli emendamenti, su questioni nevralgiche per la vita della Nazione. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, alla questione delle tasse automobilistiche, alle imprese che regolano la vita delle radio e dei giornali, così come al sistema delle autostrade e al sistema regionale delle Ferrovie dello Stato. È stato per noi mortificante.

Da questo punto di vista, ne abbiamo già visti due di Governi. Ricordo i colleghi del PD scagliarsi con forza contro questo metodo nei confronti dei 5 Stelle. Arrivati al Governo, hanno fatto la stessa identica cosa e, ancora una volta sulla pelle dei cittadini, si consuma l'ennesimo accordo pur di mantenere la poltrona. Credo che tutto questo sia oltremodo avvilente e credo che gli italiani debbano essere informati di questo modo di fare che supera abbondantemente quello che ascoltano nei talk show televisivi. Si va verso una serie di elucubrazioni che vorrebbero trasformare qualcosa che si sta già trasformando, perché questa, così come è oggi, non è una Repubblica parlamentare.

Voglio concludere il mio breve intervento citando un grande filosofo mio conterraneo, Marco Tullio Cicerone, che molti di voi conosceranno. Diceva l'arpinate: «è necessario scegliere dopo aver giudicato e non giudicare dopo aver scelto». Voi ci state inducendo a questo. Non ho molto da aggiungere se non che il silenzio nelle Commissioni e in quest'Aula è del tutto eloquente. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori e senatrici, volevo analizzare ed evidenziare insieme a voi alcuni aspetti relativi all'ambito sanitario presenti nel decreto-legge n. 162 di proroga termini.

In particolare, all'articolo 25, si stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per l'aggiornamento degli screening neonatali che, nel nuovo panel, includeranno anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Tutte patologie, queste, rare ma di grande impatto sociale.

Sono inoltre incrementati i fondi e le risorse per gli screening neonatali con 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.

Ricordo che il programma di screening neonatale, iniziato in Italia negli anni Settanta e Ottanta, con i test per la fenilchetonuria, l'ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica, successivamente normato con la legge n. 167 dell'agosto 2016, a prima firma della senatrice Taverna, prevede che ogni nuovo nato in Italia debba essere sottoposto, entro poche ore dalla nascita, allo screening neonatale esteso o allargato, comprendendo altre malattie genetiche metaboliche.

Con il nuovo panel previsto si ha un ulteriore passo in avanti, aumentando il numero di patologie che possono essere rilevate con un unico esame, con conseguente riduzione dei costi, una diagnosi precoce e la possibilità di istaurare una terapia sostitutiva efficace, capace di aprire prospettive nuove per patologie con prognosi finora infausta.

Un altro aspetto che desidero evidenziare è l'articolo 25-sexies, che stanzia 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 al fine di introdurre lo screening nazionale gratuito per individuare i soggetti potenzialmente affetti da epatite C, così da arrivare all'eliminazione e alla completa eradicazione del virus HCV.

In via sperimentale, per gli anni 2020-2021 è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), nonché ai soggetti detenuti in carcere: tutto questo con l'obiettivo di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C.

Oggi con i nuovi farmaci innovativi è possibile curare e guarire dall'epatite C, da sempre causa frequente di cirrosi e carcinoma epatico.

Riconoscere il cosiddetto sommerso, cioè coloro i quali sono portatori del virus e risultano asintomatici, è fondamentale poiché tale situazione riguarda ancora circa 300.000 persone in Italia. Ciò consentirà, non solo di avviare, una volta individuati, i soggetti HCV positivi presso i centri di riferimento regionali per le opportune terapie risolutive, ma, al tempo stesso, permetterà di interrompere la catena di diffusione e di contagio più o meno latente che, nonostante tutte le norme di igiene e sterilizzazione, ancora oggi causa la mancata eradicazione completa dell'infezione da HCV nella popolazione.

Convinto dell'importanza e della necessità della prevenzione come punto fermo per la tutela della salute pubblica, ritengo questo provvedimento estremamente utile.

A tal proposito, avevo già presentato precedentemente il disegno di legge n. 1581, più organico, che prevede la possibilità di uno screening più allargato a tutta la popolazione, capace di includere fasce più ampie di cittadini e la possibilità di far emergere in maniera capillare il cosiddetto sommerso, prevedendo anche informazioni più complete sulla diffusione, sulla frequenza e sulla possibilità di guarigione dell'infezione da HCV.

Ricordo, infine, l'incremento di 2 milioni di euro per il 2020 per il fondo, già istituito dalla legge di bilancio 2018, previsto per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche.

Massima attenzione verso questi piccoli, che per queste gravi patologie lottano e combattono giorno dopo giorno, insieme alle loro famiglie e all'équipe sanitaria che li assiste e che necessitano, oltre che delle cure mediche adeguate, di assistenza e supporto psicologico per vincere la loro difficile battaglia.

Queste sono solo alcune delle misure contenute nel decreto-legge n. 162, riguardante il campo sanitario, capaci di rappresentare un segnale forte di attenzione alle problematiche quotidiane, e che, provano, in maniera concreta, con lungimiranza programmatica e opportuni investimenti economici a dare risposte concrete per migliorare la qualità della vita degli italiani. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, vorrei prendere lo spunto per sottolineare alcune questioni. In primo luogo, il decreto-legge al nostro esame compie un percorso di conversione molto rapido e in tempi diversi sicuramente sarebbe stato bloccato da una marea di emendamenti e forse non sarebbe arrivato neanche alla fine. Se arriva a termine e viene convertito lo si deve anche al fatto che c'è un atteggiamento da parte dei Gruppi di opposizione che tende a mettere al centro dell'attenzione il prossimo decreto-legge, in fase di discussione oggi pomeriggio alla Camera dei deputati, che è quello riguardante il coronavirus e le procedure da mettere in piedi, accelerando quindi al massimo i lavori. Credo che di questo bisogna dare atto, visto che molto spesso si occupano pagine intere di giornali per sostenere che non deve essere fatta polemica. Oltre a questo ci sono i comportamenti, che sono quelli che contano in politica, di cui credo si debba prendere atto.

Ciò non toglie che questo decreto-legge - come hanno già detto i miei colleghi - oggettivamente fa accapponare la pelle, perché non si sa bene che cos'è. È detto milleproroghe, ma in realtà è un omnibus. Giustamente il mio collega Perosino ha fatto un cenno alla questione del pasticcio di Autostrade; mi dovete dire se si può affrontare un argomento di questo genere, di cui si parla sempre solo per tweet o sui giornali, infilando una norma all'interno del milleproroghe.

Quello che vorrei dire è che in queste proroghe vengono alla luce tutti i nodi che sono stati già evidenziati dalle forze di opposizione quando furono approvati determinati atti. Vi faccio alcuni esempi: il codice dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fu approvato in modo veramente becero, perché c'era di mezzo il bilancio e la cosiddetta legge spazzacorrotti, ed è diventato un tormentone, perché è diventato un costo per le imprese e ha determinato un sacco di problemi. Qui infatti troviamo le tracce delle proroghe. Allora, quando venne varato e quando si chiese a gran voce al Ministro a quei tempi di valutare bene la crisi di impresa, furono liquidati tutti i pareri che sono stati dati dalle Commissioni e fu un errore, perché oggi ci ritroviamo con i nodi non risolti, che diventano semplicemente delle proroghe per i revisori e per l'entrata in vigore di alcuni punti.

Un altro nodo è quello della class action, una normativa approvata e di matrice perlopiù pentastellata: anche in quel caso fu detto chiaramente che era assolutamente inadatta per certi aspetti sia per i consumatori che per le imprese e anche lì furono parole al vento. Oggi ne ritroviamo la traccia, perché viene ulteriormente prorogata.

Vi è poi la questione che riguarda i magistrati onorari che fu affrontata in mille modi.

La questione che riguarda i magistrati onorari, affrontata in mille modi. Si è detto in Commissione giustizia, in tutte le salse, che questo tema deve essere messo all'ordine del giorno. Dimenticato qua e là, fra un provvedimento e l'altro, anche questo è diventato una proroga.

E può essere anche un sistema. Fate pasticci. Dopodiché, ve lo si dice. Nessuno - intendo la maggioranza - fa niente per risolverli, ma, alla fine, si fa una proroga. Quindi, si rimanda il problema, che non è che non si è voluto affrontare, ma che si è creato, perché sono state approvate leggi non adeguate.

Non parliamo poi della questione della giustizia. Ho già detto qualcosa al riguardo, ma due questioni in particolare vorrei sottolinearle. Ci sono ancora circa 700 soggetti idonei, della famosa graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, per i quali la maggioranza alla Camera ha respinto gli emendamenti e ha approvato semplicemente un ordine del giorno.

Siccome sappiamo tutti che c'è carenza di personale e abbiamo uno splendido Ministro, che ogni giorno ci dice che, invece, assume di tutto e di più, la questione degli idonei assistenti giudiziari, almeno qui, poteva trovare una soluzione con riferimento alla validità della graduatoria. Vi faccio, però, un altro esempio. Mi dispiace che il Ministro non sia in Aula. Comunque, il Governo c'è. Ma voi ricordate quando il ministro Bonafede disse che, con il decreto semplificazioni, avrebbe risolto di tutto e di più, anche per quella che era la problematica delle carceri? Egli avrebbe fatto le carceri in quattro balletti, infatti, attraverso il decreto semplificazioni, per cui, improvvisamente, al DAP si dava la possibilità di fare le perizie subito, i progetti subito, le costruzioni subito. Lo sapete che fine ha fatto questa misura spettacolare? È finita in una proroga, nel senso che, evidentemente, tutto questo sprint non c'è stato, ma è stata prevista la proroga addirittura al 31 dicembre del 2022. Tanto per capire come sono affrontate poi, in concreto, le questioni.

Ripeto: in politica contano sempre, alla fine, i comportamenti e queste proroghe, secondo me, sono i comportamenti con riferimento alle sbandierate intenzioni, che sono state sempre tradotte in muri da parte della maggioranza, in particolare per il settore di cui mi occupo, che è quello relativo alla giustizia.

Questo non è solo un provvedimento di marchette, come ha detto giustamente un collega, o un pasticcio, come ha detto giustamente un altro collega. È anche la traccia della incapacità di realizzare le norme. Perché non basta legiferare bene: e già questo mi pare che sia un problema. È anche necessario, poi, che la legislazione porti a degli effetti. Qui non abbiamo effetti, abbiamo proroghe; oppure, se va bene, dei decreti che non si sa mai se verranno attuati o meno. Sappiamo benissimo, infatti, che il nostro mondo è pieno di decreti previsti dalle norme e poi non attuati. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, in un attimo mi sembra di essere tornato al Consiglio regionale dell'Umbria dove, insieme alla collega Modena, molte altre volte abbiamo confrontato le nostre idee. Fra l'altro, anche il numero dei presenti sembra ricordare più quello di un Consiglio regionale. Ma va bene: tant'e!

Collega Malpezzi, noi l'abbiamo vista mille volte salire quasi in piedi sui banchi del Senato, come una valchiria, per protestare contro il Governo, che poneva fiducie su fiducie, che tagliava i tempi delle discussioni in Commissione e che non consentiva ai senatori di fare i senatori, riducendoli a meri passacarte. Lei era contro tutte queste cose e poi questo destino la porta a dover essere presente in Aula. Proprio lei.

Insomma, quasi una sorta di nemesi.

Quindi, non saremo eccessivamente cattivi nel dire che state facendo un disastro. Lasceremo questo compito un po' ai commentatori politici. Lo lasceremo un po' a chi guarda i fatti a posteriori, anche un po' dall'esterno. Però, che dire?

Abbiamo il combinato disposto di un provvedimento milleproroghe - che già nel suo titolo, per uno come me, che della politica ha un'idea più nobile e totalmente diversa, sembra ricordare gli ultimi giorni di Venezia, quando si facevano le cose alla rinfusa, per dare l'idea che esisteva un Governo - con la riproposizione della questione di fiducia, cha rende impossibile ragionare su un decreto-legge, che per sua definizione avrebbe bisogno del contributo di tutti. Trattandosi di un provvedimento milleproroghe in teoria ci dovrebbe essere infatti poca politica e molta più amministrazione delle urgenze, delle scadenze e degli adempimenti. Anche questo è invece assolutamente impossibile. Si tratta quindi di un provvedimento pieno di roba, che costituisce una sorta di marchettificio - mi sento di definirlo tale, forse con poco rispetto - ma che paradossalmente aumenta anche le risorse. Signor Presidente, non capisco come gli Uffici della Camera dei deputati abbiano potuto reputare accoglibili alcune parti del provvedimento in esame che aumentano risorse. Che proroga è l'aumento delle risorse - ancorché encomiabile, sia chiaro - per l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), per un progetto di screening straordinario mobile, che pone attenzione alle problematiche delle minorazioni visive? Vengono aumentate le risorse da 250.000 a 450.000 euro: stiamo evidentemente raschiando il fondo del provvedimento (non del barile, ma del provvedimento). Tale norma aumenta le risorse e quindi cosa c'entra col mille proroghe?

È del tutto evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento che butta là un po' di cose, che vi siete faticosamente spartite, facendo una a me e una te, che poi è l'unica logica che tiene in piedi e insieme il Governo: l'unico collante poco nobile, perché poi avete quello nobile, che è la scusa del Presidente della Repubblica, che non si può nominare neanche e quindi non lo nomino. Il collante meno nobile è quello di tentare di stare lì, per fare un po' di cose, ma tutto ha un limite e dovrebbe avere un confine fisiologico. Tutto dovrebbe avere un'attenzione e un rispetto anche del quadro macroeconomico e microeconomico di una Nazione che sta veramente cedendo pezzi importanti di competitività e di sovranità.

Signor Presidente, rispetto a tutto questo la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nota e la esprimerà meglio di me in dichiarazione di voto il collega Calandrini, che ha seguito il provvedimento in Commissione. Per parte mia, per la parte che riguarda la sanità e che ho seguito nella 12a Commissione permanente, devo dire che ci sono aspetti anche condivisibili, che avremmo votato tranquillamente. Colleghi, nell'insieme di un provvedimento che ha 40 o 50 misure, anche solo per errore qualcosa giusta riuscite ogni tanto a farla. La logica, può, anche in questo caso, è quella di provvedimenti spot, in deroga o in proroga: tutta roba che è l'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno, specialmente per quel che riguarda il tema della sanità. Tutti sapete e tutti sappiamo che circa un anno fa è ricorso il quarantesimo anniversario dell'approvazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Si pone dunque sia il tema della ricorrenza, sia quello dei grandi problemi che incombono sul servizio sanitario nazionale, che non sto qui a riepilogare, perché rischio di andare evidentemente fuori dall'oggetto del provvedimento (e vedo che il microfono inizia a lampeggiare) per cui il tempo a mia disposizione sta per terminare.

Tali problemi avrebbero suggerito, suggeriscono e determinano l'urgenza, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, di un provvedimento di sistema che affronti il tema, partendo magari anche dall'emergenza che stiamo vivendo, ma lo faccia seriamente e non con un insieme di provvedimenti spot, che vanno dalle assunzioni del Ministero ai fondi per la cecità, e chi più ne ha più ne metta, fino a che non sia troppo tardi, cosicché prima di andare a casa concluderemo almeno qualcosa.

Colleghi, speriamo ci aspettino tempi migliori. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, saluto i numerosi membri del Governo a cui faccio i miei complimenti per la loro presenza in Aula.

Colleghi, in questo momento il nostro Paese rischia il ridicolo perché il Governo sta affrontando l'emergenza sanitaria in modo superficiale e le conseguenze purtroppo si prevedono drammatiche: si stima già una perdita di ben 30 miliardi di euro e le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti. Ora pretendete di risolvere i problemi del nostro Paese e delle nostre imprese con il decreto milleproroghe in discussione, però i problemi vengono soltanto rinviati, perché questa a casa nostra, dalle mie parti, si definisce semplicemente ipocrisia.

Visto che siete totalmente inadeguati ad occuparvi delle priorità di questo Paese, bisogna fare uno sforzo - come hanno già detto i miei colleghi - e cambiare nome a questo provvedimento: chiamiamolo pure millepasticci, omnibus, millepause, più che milleproroghe, perché è la certificazione dell'incapacità della vostra politica nel non riuscire a dare risposte agli italiani. Infatti, chi proroga non sa costruire, non sa fare strategie, non sa declinare le istanze sociali e rielaborarle in progetti politici duraturi. Guardatevi ogni tanto allo specchio e sarete in grado di leggere con molta chiarezza la descrizione di quello che siete, cioè assolutamente incapaci.

Con il provvedimento in esame avevamo l'occasione di riparare ai vostri danni, ma l'atteggiamento irresponsabile di questo Esecutivo per l'ennesima volta non ce lo consentirà. Abbiamo assistito ai capannelli e all'ostruzionismo che vi siete fatti da soli, a una continua divisione su temi importanti e su questioni poco edificanti. Vi siete divisi persino per la spartizione delle pochissime risorse che sono state messe sul tavolo dal presente decreto milleproroghe. Diciamolo allora chiaramente a tutti gli italiani chi sono i veri sciacalli: non siamo certo noi che siamo seduti da questa parte dell'Aula (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ezra Pound diceva che l'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. È vero, sono tutte quelle che voi avete utilizzato per farci digerire questo provvedimento vergognoso. Vi sono mancate, invece, le parole vere, reali, sincere per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani e gli anziani (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). In Italia ci sono decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare e nemmeno una misura è stata prevista dal Governo nel milleproroghe per la loro tutela, per il sostegno e la loro valorizzazione.

Vi abbiamo sentito parlare di new green deal, ma sulle detrazioni fiscali per sostenere gli agricoltori e contenere l'impatto dei cambiamenti climatici non avete fatto nulla, non c'è un euro, eppure il nostro settore agroalimentare vale 210 miliardi, pari al 12 per cento del PIL. Ci riempiamo la bocca a dirlo in ogni trasmissione televisiva, poi gli agricoltori e i produttori agricoli vengono lasciati da soli. Ad esempio, il florovivaismo è un settore di punta del made in Italy, con un valore della produzione di 2,5 miliardi, con 27.000 imprese e con oltre 100.000 occupati impegnati nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. Tale comparto avrebbe bisogno di interventi strutturali, non di mancette.

Inoltre, bisognava intervenire da subito per abolire la plastic tax e la sugar tax (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az); invece vi ostinate ad accanirvi contro le imprese che sono costrette ad abbandonare il nostro Paese per produrre a basso costo all'estero, con conseguenze negative sugli investimenti, sulla produzione e sul lavoro in molte Regioni italiane, alcune delle quali hanno tassi di disoccupazione che superano il 20 per cento.

Guardate che anche la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari, per almeno 3,5 miliardi di euro, e soprattutto di vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche della pasta, dei formaggi e dell'olio di oliva: un danno enorme, che dovrebbe essere compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese e da nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del made in Italy; invece nulla, zero assoluto anche in questo caso. È una vergogna.

Mi soffermo su un punto specifico: l'acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, così come concepita, continua a paralizzare e a penalizzare il sistema degli organismi pagatori e penalizza le piccole aziende agricole. Anche in questo caso ci attendevamo nel decreto milleproroghe un provvedimento che non è mai arrivato.

C'è una crisi economica in atto, iniziata a fine 2019 - ne siamo consapevoli - che nel 2020 si aggraverà, a causa degli effetti economici del coronavirus. Ma questo Governo preferisce girarsi dall'altra parte, guardare indietro piuttosto che guardare avanti; un Governo che non riconosce il valore di un settore strategico come quello dell'agricoltura e, anziché incentivare e supportare il mondo agricolo, si accanisce su chi coltiva la nostra terra, su chi dà valore alle tradizioni e all'enogastronomia, su chi investe tempo e denaro. Ricordatevi che lo stanno facendo per un'agricoltura di eccellenza, sana, green e competitiva, nei confronti dell'Europa e non solo.

Già, l'Europa: vale la pena ricordare che come Italia nel 2018 siamo stati contributori netti in Europa per oltre 5 miliardi di euro e nel 2017 per oltre 3,5 miliardi di euro. Se sommiamo i dati dal 2014 al 2018, superiamo i 18 miliardi di contribuzione netta, cioè il valore di un punto di PIL, quello che oggi ci servirebbe, e non sono spiccioli. Perciò l'Europa è pregata di restituirci l'eccedenza in un momento di difficoltà. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Noi dovremmo leggere queste cose nei provvedimenti. Eppure, il Governo non si muove su questo tema e ancora una volta lascia cadere la mannaia sui produttori più deboli. Invece di anteporre gli interessi del Paese alla vostra sete di potere, avete venduto l'anima per rimanere incollati alle sedie. È l'ennesima occasione persa per andare incontro alle imprese e non far pagare agli italiani le vostre scelte scellerate.

Fino all'ultimo abbiamo confidato in un dialogo costruttivo e sperato che si riuscisse a trovare con questo Governo una soluzione di buonsenso, una serie di proroghe, per tutelare gli agricoltori, con gli stanziamenti per le imprese danneggiate dal maltempo, con l'introduzione dei dazi, a favore di progetti contro gli sprechi alimentari e per la realizzazione di nuovi impianti anche nell'agroenergia; proprio su questo tema ho sentito autorevoli esponenti della maggioranza dire che si era risolto per i piccoli impianti fino ai 300 kilowatt, per produrre energia rinnovabile in agricoltura. Ebbene, purtroppo sono irrealizzabili, perché chi conosce la materia sa che è richiesto all'agricoltore autorizzato all'impianto l'utilizzo dell'80 per cento di prodotti di produzione propria, cosa impossibile. Sono stati aboliti i contratti di filiera per l'acquisizione del prodotto e alla fine quegli impianti rimangono in panne o non si possono realizzare. Le domande per portare avanti i nuovi impianti si contano sulla punta delle dita di una mano, ad essere magnanimi, perché forse sono anche di meno.

Io vengo da una terra che purtroppo per questo Governo è di frontiera: quella parte del Sud del Piemonte, in particolare della provincia di Cuneo, enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, in cui i cantieri, come l'Asti-Cuneo, sono bloccati da oltre otto anni. Pensate che fino a otto mesi fa chi ora governa e presiede il Ministero delle infrastrutture protestava con un presidio davanti alla prefettura di Cuneo perché quando noi eravamo al Governo in pochissimi mesi non abbiamo sbloccato i cantieri; passati loro al Governo, non è successo assolutamente nulla.

Analogo ragionamento vale per il Tenda bis: da tre anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da Anas. Si tratta di un collegamento fondamentale con il Sud del Piemonte, con la vicina Liguria e con il Sud della Francia. E lo stesso vale per i valichi, dove i nostri autoarticolati e autotrasportatori subiscono dei divieti assurdi dalla Francia, per poi vedere la concorrenza francese venire da noi senza divieti. La manutenzione delle aree è completamente assente.

Di tutto questo nel provvedimento in discussione non c'è assolutamente nulla. Abbiamo chiesto a gran voce di nominare un commissario per esaminare le problematiche legate alle infrastrutture piemontesi sul modello di Genova, ma nulla, nulla, nulla. È una vergogna. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri: per tutti i cristiani è un giorno importante, che segna l'avvio di quaranta giorni che ci condurranno alla Santa Pasqua. Noi affidiamo l'Italia intera, attraverso quest'Aula - soprattutto chi soffre, gli ammalati e chi si impegna per la salute di tutti - al buon Dio e alla Madre della divina provvidenza, affinché superi l'umana incapacità e guidi tutti noi e chi ci governa al buon senso e alla responsabilità, visto che, considerando come stanno andando le cose negli ultimi tempi, stanno mancando entrambe. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori, sottosegretario Malpezzi, mi limiterò a fare di nuovo qualche considerazione sull'innovazione tecnologica che - lei lo sa, Sottosegretario - è il mio chiodo fisso. Viste le misure sull'innovazione tecnologica nel provvedimento, mi sono chiesta per quale motivo le hanno inserite in un decreto-legge milleproroghe, perché non hanno dedicato un disegno di legge ad hoc a una materia così importante sulla quale andiamo a scommettere veramente la crescita del nostro Paese.

Sapete bene tutti che il cambio del paradigma industriale vede le tecnologie e i servizi centrali nell'evoluzione, nel progresso, nella crescita del nostro PIL, così come l'ambiente. Entrambi, tecnologia e ambiente, costituiscono i due punti di riferimento della programmazione 2021-2027 dell'Unione europea. Come sapete tutti, per le vicende della Brexit e per le notevoli difficoltà incontrate per avviare il Parlamento europeo, ci saranno dei ritardi sulla programmazione 2021-2027. Probabilmente queste misure importanti sul fronte della digitalizzazione saranno calate a terra con degli stanziamenti importanti - questo lo sappiamo già - nel 2022. Quindi, avremmo avuto tutto il tempo - questo Governo, peraltro, ha istituito il Ministero dell'innovazione - per poterci dedicare a una pianificazione seria di tutte le attività che riguardano non le infrastrutture (ossia le telecomunicazioni e tutto ciò che vi ruota attorno), ma tutto quello che va sotto il nome di economia immateriale.

È molto importante centrare bene la programmazione, che non può che essere di medio-lungo periodo, su questo tipo di economia, che già per gli addetti ai lavori è molto difficile da percepire. Non mi sto chiaramente riferendo agli ingegneri e agli informatici di professione, perché ci arrivano prima. Ma attenzione: anche queste figure tecniche vanno assolutamente indirizzate sulla base di un framework, e cioè di una grande cornice che noi, come politici, dobbiamo saper tracciare per dare loro le linee guida e di indirizzo.

La storia dell'innovazione nasce dall'Agid, con il Governo Monti del 2012, e sono già passati otto anni. Se voi andate sul sito dell'Agid, vedete che cosa deve fare come braccio operativo.

Nessuno però dà indicazioni, e intendo la politica e quindi il Parlamento, insieme al Governo, con un lavoro che dev'essere condiviso, in maniera molto forte. Come dicevo ieri nel mio intervento, oggi, da soli, non si va più da nessuna parte, ma sono supernecessarie la coesione e la collaborazione. Su un tema strategico come quello in esame, il Governo dovrebbe presentare il prima possibile un piano al Parlamento, dimodoché anche quest'ultimo possa dare il proprio contributo. Non dobbiamo quindi ritrovarci piccole misure in un decreto milleproroghe che - me ne rendo conto - è stato urgente per quanto riguarda una serie di piccoli provvedimenti che, in scadenza, dovevano essere affrontati. Su un tema però come quello in esame, non me lo sarei veramente aspettato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,46)

(Segue TIRABOSCHI). Per riportare l'attenzione al fatto che dobbiamo lavorare davvero uniti - come ieri dicevo - al di là delle appartenenze politiche, non è più sufficiente il modello della tripla elica, fatto dallo Stato e dalle istituzioni territoriali, ai vari livelli, dall'università e dalle imprese. La crisi economica fortissima degli ultimi vent'anni - lasciatemelo dire, è inutile nascondercelo, e non possiamo neanche dire che si sia verificata solo negli ultimi cinque o sette - ha tirato fuori prepotentemente due attori: da una parte, la comunità, con tutti i suoi corpi intermedi; dall'altra, l'ambiente e le future generazioni.

Ritorno quindi al tema di prima: l'ambiente è centrale; dobbiamo investire nelle future generazioni, con un processo di formazione importantissimo, ibridandole con le altre. Questo è fondamentale: non ho figli ma, come chi ne ha, so perfettamente che oggi i ragazzi smanettano sui telefonini. Si deve però fare attenzione: essi non hanno quella cultura del governo dei processi complessi che hanno invece le nostre generazioni e, quindi, il processo di ibridazione, che è davvero complicato, deve trovare linee guida che passino chiaramente attraverso la formazione digitale, ecosistemica e non verticale.

In questo piano dell'innovazione tecnologia dobbiamo iniziare a indicare anche le misure che vogliamo adottare per alfabetizzare correttamente i ragazzini, non dico già dalle elementari, ma addirittura, se non dal nido, dalla scuola materna. E questo chiaramente va poi portato all'interno delle università.

Per questo ieri provocatoriamente mi chiedevo perché il Ministero dell'innovazione non fosse finito all'interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che poi deve collaborare moltissimo a stretto contatto con il Mise. Se uno vuol prevedere un Ministero ad hoc, va anche bene, ma non riesco a capire quale sarà la mission del povero ministro Pisano, che non ha risorse né portafoglio. Se andiamo sul sito, vediamo che uno dei suoi obiettivi principali è garantire correttamente (seguendo i princìpi della giustizia, dell'equità e della massima democrazia) le tecnologie e i servizi digitali nella società. Questo è un principio sicuramente corretto, ma vedo - per esempio - che sull'alfabetizzazione digitale non si sta facendo nulla.

Non vorrei farvi ridere ma, quando parlo d'intelligenza artificiale nel territorio dai cui provengo (quello di Ivrea, del canavese e dell'Olivetti), che è centrale nel nuovo paradigma di sviluppo economico, spesso mi viene chiesto di spiegare cosa sia, se una scatola nera o una nuvola bianca. Su questo muovo veramente una raccomandazione: bisogna prestare attenzione - lo stiamo vedendo, e non voglio fare parallelismi, con il caso del coronavirus di questi giorni - perché il coordinamento sulla comunicazione, che passa anche attraverso un'attività strategica di alfabetizzazione digitale nelle comunità, è assolutamente fondamentale. In caso contrario, ci scoppierà in mano il problema, perché il digitale, se non governato, finisce per essere ben peggiore della globalizzazione, altro grande fenomeno non governato.

L'alfabetizzazione chiaramente va estesa anche a tutti i portatori d'interesse, soprattutto alle aziende: parliamo tanto di made in Italy e poi non potenziamo questo marchio espresso dalla PMI, dando aiuti.

Sapete che la maggior parte delle piccole e medie imprese è formata da 10-15 lavoratori? Ma voi pensate che un'organizzazione così piccola possa mettere in piedi un dipartimento digitale?

Pertanto, strategicamente, nel piano dell'innovazione dovremmo pensare a dei servizi digitali da erogare alle piccole e medie imprese, perché non ce la fanno da sole, non sono capaci. Eppure, oggi quelle sono veramente le multinazionali tascabili che, con un click, aiutate da un piano del Governo, potrebbero andare dall'altra parte del mondo e aumentare il volume delle esportazioni.

Infine, l'alfabetizzazione va fatta anche in politica. Lo voglio dire provocatoriamente, anche se è fondamentale per molti di noi - a cominciare da me che, con grande umiltà, ho approcciato queste tematiche - per saper indirizzare e controllare. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, con il provvedimento in esame intendiamo convertire un decreto-legge che ha l'obiettivo di consentire a soggetti privati, istituzioni e imprese di beneficiare di una proroga di termini su una serie di provvedimenti che caratterizzano la vita quotidiana nel nostro Paese.

Sento molte critiche, quasi come se ci si meravigliasse del fatto che esso sia un provvedimento tendenzialmente onnicomprensivo che arriva in questa fase della vita politica e amministrativa del Paese, ma credo sia così da quasi vent'anni. E ciò deve probabilmente far riflettere con riguardo al nostro sistema politico-amministrativo e non tanto al fatto che oggi noi proponiamo questo provvedimento, così come avvenuto negli anni passati. Probabilmente nel sistema politico e amministrativo si incontrano difficoltà nel far fronte ai termini che molti provvedimenti legislativi prevedono. Probabilmente ciò significa che sono troppe le norme e alcune si confondono. Ciò significa che forse abbiamo un sistema burocratico confuso ed è un po' colpa di tutti se non è stato semplificato negli ultimi anni. Anzi, dovrebbe essere una nostra missione provare a semplificarlo.

Allo stesso modo, non dobbiamo meravigliarci che, per come sono oggi i ritmi della vita amministrativa e politica, abbiamo ormai un monocameralismo di fatto. Ci lamentiamo ciclicamente - questa è per me la prima legislatura - del fatto che un ramo del Parlamento, in maniera alternata rispetto all'altro, tratta i provvedimenti in tempi molto rapidi e spesso non li può approfondire, né discuterne gli emendamenti, come accade oggi. Si tratta però di un problema relativo al funzionamento del nostro sistema parlamentare e di Governo. Ed è stato così in questa legislatura, sotto il precedente Governo. Ricordo il disegno di bilancio di due anni fa, arrivato il 22 o il 23 dicembre al Senato, mentre quest'anno, dopo essere stato esaminato in Senato, è arrivato alla Camera all'ultimo minuto. Si tratta, quindi, di un tema più generale di sistema che dovremmo affrontare, magari riflettendo sugli anni passati, quando alcune riforme potevano dare dei segnali di cambiamento al Paese. Non voglio tornare su questo perché non dobbiamo fare l'amarcord della storia degli ultimi anni, ma tutto ciò deve portare magari a fare qualche riflessione.

Il provvedimento in esame non risolve tutti i problemi del Paese, ma con esso la maggioranza introduce alcuni elementi positivi, a partire proprio dai primi articoli, con la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, che è un segnale importante. Mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2021 per la stabilizzazione di coloro che hanno rapporti di lavoro a termine con lo Stato, con la condizione che siano stati svolti tre anni di lavoro, anche non continuativo, con contratti a termine. Vengono differiti in avanti non solo il termine entro cui è possibile la stabilizzazione, ma anche quello per la maturazione dei requisiti, spostato al 31 dicembre 2020.

Cito la proroga per il turnover che riguarderà non solo i lavoratori della pubblica amministrazione, ma anche gli importanti lavoratori dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco; per questi ultimi due soggetti si potrà derogare anche alle norme sul turnover. È importante anche l'incremento di unità lavorative nel personale amministrativo del Ministero della giustizia, che dovrebbe consentire di cercare di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Vi sono quindi rilevanti iniziative nei confronti del mondo del lavoro e soprattutto della pubblica amministrazione.

Ricordo, poi, anche per importanti interventi a favore di quelle aree le cui popolazioni negli ultimi venti anni hanno sofferto a causa del sisma. Viene prorogato di tre anni lo stato di emergenza per i sismi della provincia di Campobasso, probabilmente il sisma più datato rispetto agli altri verificatisi negli ultimi anni. Viene prorogato al 2021 lo stato di emergenza per il sisma dell'Emilia; viene prorogato al 31 dicembre 2020, relativamente al sisma dell'Aquila, il termine per consentire agli imprenditori di quantificare i danni subiti. Relativamente al sisma del 2016, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Ricordo l'esenzione dalle imposte per il rinnovo delle ipoteche su immobili dichiarati inagibili; i contributi ai Comuni con più di 30.000 abitanti, sempre nei luoghi del sisma del 2016-2017, per interventi urgenti di manutenzione di strade e infrastrutture comunali.

Non si tratta di piccole cose; in questo provvedimento non ci sono soltanto delle marchette, come ha detto qualcuno, che ha utilizzato un termine che reputo non molto consono ai provvedimenti che vengono approvati in queste Aule. Ci sono, invece, delle attenzioni importanti verso comparti fondamentali dello Stato e nei confronti dei cittadini.

Tengo a sottolineare la considerazione nei confronti degli enti locali. Si parla sempre di Comuni abbandonati, e parlo anche da ex sindaco. Credo che nei provvedimenti cominciano a vedersi sforzi importanti. Viene prorogato al 30 giugno il termine di inizio lavori nei Comuni beneficiari dei contributi per interventi di efficientamento energetico (il precedente termine era il 31 ottobre 2019). Molti Comuni non erano riusciti ad iniziare i lavori; nelle piccole realtà amministrative vi sono, infatti, problemi di carenza di personale e di uffici tecnici e, quindi, mettere in campo le gare di appalto e la progettazione diventa in alcuni casi davvero complicato e si perdono opportunità.

Vi è poi la riapertura del termine per i contributi che i Comuni possono chiedere per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza del territorio: anche in questo caso, spesso, per le piccole realtà comunali è complicatissimo realizzare progetti e trovare i fondi per affidare la progettazione esecutiva e definitiva e spesso, nonostante vi siano i contributi acquisiti dai bandi, non si fa in tempo ad arrivare alla progettazione definitiva.

È importante poi che nel milleproroghe siano previste delle iniziative relative alla liquidità dei Comuni; per i Comuni in dissesto e predissesto vengono dilazionate le rate per poter restituire le anticipazioni di liquidità dello Stato. Vi è inoltre la riduzione dell'onere del debito per Comuni, Province e Città metropolitane attraverso la possibilità di ristrutturare i mutui, che i Comuni avevano nella propria pancia al 30 giugno 2019 e che termineranno dopo il 2024. Si tratta di una boccata di ossigeno, perché spesso quelle risorse che i Comuni devono stanziare per pagare le rate dei mutui e gli interessi vengono sottratte alla comunità, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza, all'illuminazione pubblica e al sistema sociale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno scolastico e tutte le attività in capo alle amministrazioni comunali.

Credo insomma che ci siano dei segnali importanti. Ci sono dei provvedimenti che riguardano le imprese; 6,5 milioni per il sostegno al made in Italy, 50 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese, altro tema molto importante. Ci sono degli stanziamenti per la sanità, sia per il personale, che per il finanziamento di altre attività che non sto qui a ricordare, essendo state in maniera piuttosto dettagliata menzionate in altri interventi.

Ci sono dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'aumento della sostenibilità ambientale (provvedimenti green). Sono previsti l'estensione al 2020 dei contributi agli incentivi per l'acquisto dei motoveicoli ibridi o elettrici; la proroga del bonus verde e di tutti i bonus per le ristrutturazioni e per le detrazioni per la sistemazione dei giardini e così via. L'elenco delle misure presente sarebbe ancora molto lungo, ma mi fermo qui.

Il provvedimento - come ho già detto all'inizio dell'intervento - non risolve certamente tutti i problemi del Paese, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia per i cittadini, per alcuni comparti della società e per il sistema imprenditoriale, per poter avere un po' di respiro perlomeno nell'attuazione di alcune iniziative che la legge consente e che, però, i termini troppo stretti avrebbero pregiudicato. (Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, la maggioranza allaccia la sua cintura di sicurezza, come accaduto in altre occasioni, ricorrendo al voto di fiducia. Definirei tale comportamento un atto di prepotenza politica con un effetto tombale sulla discussione parlamentare, ma andiamo per ordine.

Dalla Camera il testo in esame è arrivato blindato. È evidente che quanto contenuto nel disegno di legge n. 1729 non è tutto sbagliato, ma è anche vero che si poteva migliorare. E, se esiste - ed è così - una pioggia di emendamenti da parte delle forze politiche in un numero, se non erro, di circa 600, significa che il provvedimento poteva essere migliore e, invece, non lo sarà. Fratelli d'Italia - ad esempio - ha presentato 130 emendamenti e ad alcuni di essi accennerò in seguito. Credetemi: non si tratta di questioni bizzarre o astratte, quanto piuttosto di bisogni concreti o di vuoti normativi da colmare.

Il cosiddetto milleproroghe riguarda - come è stato già detto - un ampio ventaglio di materie; è talmente ampio da includere gli ambiti più svariati. Sinceramente dobbiamo dire che non è la prima volta che si ricorre allo strumento del milleproroghe; anzi - e lo sottolineo - si sta profilando un ricorso sistematico a questo metodo tanto da declinare quello che potremmo definire un diritto consuetudinario. Ciò, però, non lo giustifica né nel metodo e neppure nel merito. Cari colleghi, si tratta infatti di un approccio legislativo sbagliato, figlio e frutto di un'incapacità di governo e del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge. Insomma, si tratta di una dilazione per chi non ha saputo gestire tempi e modi. È una sorta - azzardo - di «condono legislativo», ma torniamo alla questione di fondo.

Proprio il vizio di contenuto eterogeneo contraddice il principio dovuto dell'omogeneità e, ancora, la materia eterogenea contraddice il principio invocato del decreto d'urgenza. Servirebbero, infatti, interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze e il rispetto delle scadenze stesse. Ancora: tra merito e metodo questa prassi legislativa, che - lo ricordiamo - anche la Corte costituzionale ha stigmatizzato negativamente, contribuisce a introdurre uno squilibrio nel rapporto tra Governo e Parlamento, perché partecipa a uno svilimento del Parlamento, del suo ruolo, dei suoi compiti e della sua funzione legislativa. Insomma, il Parlamento è sempre meno il luogo della decisione e della discussione. Stiamo diventando una sorta di passacarte, di vidimatori e ratificatori, soprattutto per quanto riguarda le notifiche in materia internazionale, mentre ci passano sopra la testa - lo voglio dire - decreti omnibus - come nel caso in esame - con deroghe a procedere e decretazione d'urgenza.

Anche nella pregiudiziale presentata da Forza Italia, che abbiamo condiviso, è stato correttamente evidenziato che il provvedimento in discussione ha un vizio di legittimità costituzionale: è privo dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. Come si diceva, è insomma un omnibus delle eterogeneità.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato 130 emendamenti e tre ordini del giorno, purtroppo bocciati in 1a Commissione. Ci piacerebbe tanto illustrarli uno ad uno, tanto per parlare un po' di politica, ma non sarà possibile.

Perdonate se mi prendo il lusso di menzionare, sia pure frettolosamente, soltanto alcuni degli argomenti oggetto dei nostri emendamenti, come già hanno fatto altri colleghi. Sono questioni, cari colleghi, che interessano il Paese, interessano chi è fuori da quest'Aula. Mi riferisco - ad esempio - a tutto l'enorme problema della valorizzazione del corpo dei Vigili del fuoco e delle modalità di utilizzo delle risorse a loro destinate dall'ultima legge di bilancio, nonché la proroga delle assunzioni nella pubblica amministrazione; il differimento della cessazione della proroga della provvidenza in favore delle imprese editoriali; le concessioni demaniali marittime, quelle autostradali e ancora gli emendamenti a favore degli alunni con disabilità e l'accompagno per i grandi invalidi. Insomma, sono tantissimi gli emendamenti da noi proposti anche in materia fiscale. Non riesco neanche a citarli a titolo di elenco. Numerosissimi sono quelli relativi al mondo della Difesa, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, per non parlare dello scorrimento delle graduatorie di moltissimi concorsi relativi alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato. Ne cito solo uno a titolo di esempio: il concorso del 26 maggio 2017 per l'assunzione di 893 allievi agenti di polizia di Stato esclusi a posteriori dalla graduatoria; un impegno preso che non è stato mantenuto: almeno quello lo si poteva fare con il decreto milleproroghe.

In conclusione, potrei continuare l'elenco, ma non servirebbe. Si tratta però - credetemi - di richieste specifiche che vengono da comparti che rappresentano la struttura portante del sistema Paese, oppure da Gruppi sociali vulnerabili che la politica dovrebbe includere e sostenere.

E allora, Governo, maggioranza, procedete così, a colpi di voto di fiducia. Approvatevi il vostro milleproroghe e lasciate escluso tutto il resto. Ma c'è una cosa, per fortuna, che non potrete prorogare, e cioè la tenuta di questo Governo, che non avrà mille giorni di legislatura come voi vi augurate. Noi ci auguriamo che gli italiani possano votare al più presto, ricomponendo la frattura drammatica tra politica e popolo. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, io ho il difetto di ricordarmi quello che dico negli anni precedenti. Siccome non è la prima volta che intervengo su un decreto-legge cosiddetto milleproroghe, provo a fare un passo in avanti rispetto alla consuetudine che non riusciamo a modificare, per quanti tentativi si possano fare.

La memoria mi ritorna all'anno scorso, quando il decreto cosiddetto milleproroghe fu inserito con un emendamento nella legge di bilancio. L'anno scorso non fu discusso un decreto milleproroghe, perché era dentro la legge di bilancio che fu approvata alla Camera e poi in Senato senza modifiche. Siamo quindi di fronte a un ritorno alla modalità con la quale si è proceduto negli ultimi anni e non riusciamo mai a riconoscere il problema di fondo.

Per affrontare il problema di fondo, se vogliamo realmente riportare al centro il Parlamento e l'attività parlamentare, dobbiamo riconoscere che, se oggi procediamo con una sorta di monocameralismo alternato, in cui una legge si riesce ad affrontare in modo compiuto solamente in un ramo del Parlamento e successivamente tocca all'altro ramo fare la stessa cosa e servire ai colleghi il piatto già pronto e cucinato, è perché esiste un problema di sistema.

Nella scorsa legislatura abbiamo provato ad affrontare il problema di sistema, che si risolve andando a prendere in considerazione le riforme del sistema, che guardano a come far funzionare meglio il Parlamento; a come rivedere le procedure delle leggi che devono essere esaminate in Parlamento e a come riorganizzare i lavori in un rapporto differente e diversamente equilibrato tra Governo e Parlamento. Da una parte, infatti, c'è il Governo, che ha necessità di fare interventi e di svolgerli in tempi che non siano biblici; dall'altra, c'è il Parlamento, con la giusta aspettativa di poter discutere e poter dare un contributo fattivo e significativo alle norme che passano in queste Aule.

Questo è il tema. Quando parliamo di milleproroghe, dobbiamo avere presente che, se vogliamo fare tutti insieme un passo in avanti nella direzione che prima menzionavo, dobbiamo affrontare certe questioni. Credo che come Partito Democratico, ma anche come maggioranza, abbiamo cominciato oggi a mettere un po' in fila le cose, a partire dalla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. La riflessione che abbiamo fatto insieme è stata quella di dire che, se va bene la riduzione, bisogna però ricostruire ora il sistema con una sua coerenza che guardi a un equilibrio rispetto al territorio e, quindi, al sistema della rappresentanza, nonché, dall'altra parte, alla centralità del Parlamento nel suo rapporto con il Governo, e quindi con le procedure legislative che devono essere messe in campo.

Ritengo che questa sia la consapevolezza che dobbiamo avere oggi con il background che possediamo della scorsa legislatura, con i tentativi che sono andati a vuoto, ma con un approccio nuovo e costruttivo che stiamo mettendo in campo e che credo abbia la possibilità di svilupparsi in modo positivo nella legislatura in corso.

L'altro problema fondamentale che ci troviamo davanti è che non riusciamo ad affrontare in modo organico dei temi decisivi per il Paese. Ormai la legge di bilancio e il milleproroghe rappresentano i due passaggi fondamentali, i due treni che passano con sicurezza e certezza e che noi utilizziamo per andare a incidere sulle questioni del Paese. Al di là del fatto di dire quant'è brutto il milleproroghe, le migliaia di emendamenti le presentiamo tutti, a partire dalla minoranza, e ciò vorrà dire che ci sono delle questioni vere che devono essere affrontate. Dobbiamo riuscire a farlo in modo organico, con dei provvedimenti legislativi che si occupino del tema. Credo che il nostro programma di Governo ci metta davanti questa opportunità.

Abbiamo evidenziato dei temi molto importanti, come il green new deal. Ebbene, non è con degli emendamenti alla legge di bilancio o al milleproroghe che si affronta in modo organico il green new deal. Dobbiamo avere la capacità di mettere in campo dei provvedimenti legislativi di concerto con il Governo e con i Gruppi parlamentari che vadano in questa direzione.

Nel milleproroghe c'è stata qualche sbavatura in questo senso, perché si è intervenuti con emendamenti su temi che invece dovrebbero essere affrontati in modo organico (penso, per esempio, al tema dell'energia); tanti aspetti sono stati trattati, però, in modo positivo.

Come Presidente della 12a Commissione del Senato concludo ragionando più specificamente proprio sulla sanità: penso che il lavoro fatto in questa legislatura all'interno della Commissione - non ho difficoltà a riconoscerlo - abbia portato a una maturazione di consapevolezza su alcuni temi che vengono poi riconosciuti in modo bipartisan dagli stessi componenti della Commissione attraverso i contenuti del milleproroghe in esame, e li cito rapidamente.

Abbiamo trovato i fondi per aumentare gli stipendi dei medici, lavorando sul recupero della RIA (retribuzione individuale di anzianità), che è un tema conosciuto tutti; abbiamo stanziato i fondi per gli screening neonatali e abbiamo consentito agli IRCCS e quindi agli istituti di ricerca di fare investimenti e di assumere personale; abbiamo affrontato il tema della sperimentazione animale in modo puntuale, proseguendo sulla strada che giustamente era stata individuata anche negli anni scorsi. Vi è poi il tema degli specializzandi e delle specializzazioni, che è stato affrontato in vario modo, ma sempre in connessione e allineamento con il Patto per la salute che è stato sottoscritto dal Governo con la Conferenza Stato-Regioni. C'è stato quindi un lavoro di concerto molto positivo che ha trovato immediatamente, nel primo provvedimento utile, la possibilità di esprimere concretamente i contenuti positivi che erano stati condivisi.

È chiaro che ci sono dei temi urgenti e fare questa discussione in questo momento certamente richiama anche altri aspetti, ma sono affrontati problemi che attengono al nostro sistema sanitario: penso alla difficoltà di dare seguito al turnover nelle nostre aziende sanitarie e nei nostri ospedali dei primari specialisti, tema che è stato affrontato in vario modo e positivamente. C'è una quotidianità della gestione della sanità in Italia che ha trovato risposta in questo provvedimento.

Ci sono altri temi che sono stati ricordati da tutti i colleghi della maggioranza e non ne sottolineo altri, ma credo che il lavoro che stiamo facendo - ed è l'appello che rivolgo alla maggioranza - debba andare nella direzione di costruire dei provvedimenti organici sui vari temi che riteniamo importanti per il futuro del Paese. Andiamo in questa direzione; ora con il milleproroghe, insieme alla legge di bilancio, abbiamo dato delle risposte che complessivamente ritengo complete, per quello che potevamo fare in questo frangente e per le cose che avevamo immaginato con la legge di bilancio, di cui questo decreto-legge rappresenta un completamento. Ora dobbiamo cominciare a dare risposte più organiche. Conclusa questa fase anche di emergenza, credo sia necessario iniziare a lavorare in questa direzione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questo decreto milleproroghe non ci piace: è diventato un omnibus, una seconda legge di bilancio; anzi, è diventato una legge-mancia che soddisfa tanti appetiti con la distribuzione di regalie che assommano a 15 milioni di euro. Il decreto doveva essere l'occasione per assumere qualche misura importante per le comunità terremotate del Centro Italia, invece avete respinto i nostri emendamenti. Per esempio, avete negato la proroga dell'esenzione dal reddito dei fabbricati inagibili ai fini del calcolo dell'ISEE; la proroga e la riapertura della zona franca urbana; la proroga della sospensione termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La bocciatura di questi emendamenti e anche di un semplice ordine del giorno rappresenta uno schiaffo ai terremotati e certifica come sia scemata l'attenzione verso le aree colpite dal sisma con questo sciagurato Governo giallorosso. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Soprattutto, la proroga della sospensione delle cartelle era di vitale importanza per le imprese che da anni sono alle prese anche con la stretta creditizia. Soprattutto nelle Marche, dopo il fallimento della Banca delle Marche, commercianti, artigiani e industriali chiedevano di avere ancora ossigeno per l'economia del cratere e voi lo avete irresponsabilmente negato. La mancata proroga della sospensione termini cartelle sta già determinando il blocco dei pagamenti delle imprese creditrici della pubblica amministrazione e molte imprese, non avendo il DURC in regola, non sono in grado di lavorare e fatturare. Noi abbiamo raccolto il grido di allarme di Confindustria e dei rappresentanti delle altre associazioni datoriali; voi purtroppo siete rimasti sordi perché chiusi in questo palazzo.

Ai terremotati avete poi rifilato un secondo schiaffo: oltre al nulla del decreto, avete provveduto in questi stessi giorni a nominare quale nuovo commissario alla ricostruzione un altro politico di razza del PD, stavolta abruzzese dopo i primi due emiliani, al posto di un tecnico competente marchigiano. E ricordo che nelle Marche ricadono i due terzi del cratere.

Voi del MoVimento 5 Stelle avete svenduto al Partito Democratico il professor Farabollini, geologo e docente universitario, tra i pochi ad aver brillato per capacità tra quanti proposti da voi, come testimoniato dall'apprezzamento a lui rivolto dai tanti tecnici e professionisti che da oltre tre anni e mezzo lavorano con fatica nel cratere.

Vergogna delle vergogne, lo avete sacrificato con la complicità e il plauso del gotha del Partito Democratico marchigiano, dei parlamentari della Giunta regionale di Ceriscioli e anche di diversi sindaci marchigiani, i quali, certamente inconsapevoli della portata di questa pessima scelta, si sono rallegrati per il cambiamento del Commissario che, alle vuote promesse di un'accelerazione nella ricostruzione e di un ruolo centrale dei sindaci, invece consoliderà, da una parte, un atteggiamento lassista nei confronti dei terremotati e, dall'altra, costruirà un potente apparato centrale di riferimento al Partito Democratico, dove i territori saranno tagliati fuori dalle decisioni. Vergogna! (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Il decreto è stato anche l'occasione per assumere decisioni riguardanti l'energia. Da un lato, siamo soddisfatti perché la Lega è stata determinante per l'approvazione della norma che introduce in via sperimentale l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, dove famiglie e, soprattutto, imprese potranno diventare i cosiddetti prosumers, cioè produttori e al tempo stesso consumatori, con una sorta di produzione e consumo di energia elettrica a chilometro zero, con meno sprechi e più risparmi sulla bolletta elettrica. Dall'altra parte, non mancano decisioni negative che avete assunto per mettere le mani sul settore energetico. Senza precedenti, è gravissima la decisione del Governo di commissariare per decreto una società dello Stato, il GSE, il gestore dei servizi energetici. Evidentemente, al vostro Governo giallorosso fa gola mettere le mani su una società che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e che guida un gruppo capace di fatturare 30 miliardi di euro all'anno, di cui 15, la metà, sono nella gestione degli incentivi alle rinnovabili.

Ecco a cosa serve il tanto sbandierato green new deal, la svolta verde del Governo giallorosso: gestire un polmone finanziario con un sacco di soldi che gli italiani versano con la bolletta elettrica pagando gli oneri generali di sistema. Così voi, che siete maggioranza in questo palazzo e minoranza nel Paese, ampliate il già enorme perimetro delle prossime nomine. Oltre a quelli di ENI, Enel, Terna, Leonardo e di altre società, andrete così a nominare anche i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri, non solo del GSE, ma anche delle tre società di questo gruppo: l'Acquirente unico, il Gestore dei mercati energetici e la RSE (Ricerca sul sistema energetico).

Un'altra sciagurata decisione che avete assunto è la proroga di altri sei mesi - che non basteranno - del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee: il Pitesai, più noto come bloccatrivelle. Considerato che l'Italia dipende energeticamente dall'estero per il 76 per cento, percentuale che sale addirittura al 93 per cento per la fornitura di gas, questa vostra decisione è assurda ed irresponsabile. È chiaro che, in questo caso, il Partito Democratico è caduto nel ricatto del MoVimento 5 Stelle e dell'ipocrisia ormai diffusa secondo la quale la transizione energetica verso il 2030 e il 2050 si possa fare con il solo fotovoltaico o l'eolico. Così state solo prendendo in giro il Paese, irritando il mondo economico produttivo. Sappiamo tutti, e lo avete scritto anche voi nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), da poco approvato e trasmesso a Bruxelles, che la transizione energetica, nei prossimi trent'anni, dovrà necessariamente essere accompagnato dal gas che, dunque, a lungo sarà ancora fondamentale e strategico per sostituire le fonti fossili più inquinanti. Con la moratoria, non solo lo state umiliando, ma state affossando l'intero comparto italiano dell'oil & gas, in particolare quello di Ravenna, già in ginocchio. Prorogare infatti di altri sei mesi la moratoria per i permessi di ricerca di nuovi giacimenti di gas lascia nell'incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio tanti addetti del settore, ma soprattutto condanna il Paese ad una maggiore dipendenza alla schiavitù energetica dall'estero. (Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az).

Quello che volete, dunque, è importare il gas. Bravissimi! Mi spiegate a chi volete fare un favore, oltre alla Total e dunque alla Francia, che nelle acque territoriali di Cipro sta coltivando gas da un giacimento che è a cavallo con le nostre acque territoriali? Lo sapete che in Italia, nel 2018, hanno attraccato oltre 600 petroliere che non hanno certo i motori elettrici? Eppure dovrebbe essere evidente che l'ambiente ci guadagna, riducendo le importazioni di gas, in primo luogo perché così si riducono le emissioni dei motori diesel delle petroliere e in secondo luogo perché così si riduce il pompaggio delle centrali di compressione del gas, che devono spingere il metano fino al dispacciamento locale. Scusate, ma perché non avete accolto l'emendamento presentato dai parlamentari della Lega che era di assoluto buon senso? Se al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono in ritardo e non bastano diciotto mesi per l'adozione del piano, avreste dovuto prendervi diciotto mesi, due anni o tre anni, ma da subito avreste dovuto restituire efficacia ai permessi di ricerca sospesi, per non escludere ulteriormente il nostro Paese da potenziali investimenti che ora andranno in fumo.

Ora, dal Ravennate, con Bonaccini e il sindaco De Pascale del Partito Democratico in testa, ma anche con rappresentanti istituzionali della Lega, mossi da rabbia e determinazione, verrà ad ore, nel prossimo giorno, inoltrata al Governo la richiesta formale di aprire un confronto nazionale per riconoscere lo stato di crisi di un comparto, che oggi conta circa 3.000 addetti, tra diretti e indiretti, e che solo quattro anni fa ne contava più di 5.000. Insomma, si tratta di un altro cortocircuito nella maggioranza e, soprattutto, nel Partito Democratico, che non può prendere in giro i cittadini, le imprese e il Paese, facendo due parti in commedia: una a Roma e l'altra a Ravenna.

Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza: smettetela di fare danni al Paese, prendete atto della vostra incapacità e dei vostri litigi, andatevene a casa e lasciate crescere l'Italia in armonia, con la Lega e Salvini al Governo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche in un'Assemblea che non sembra manifestare il suo interesse al provvedimento, che invece sembrerebbe molto atteso da diversi settori della vita pubblica, credo di dover iniziare dicendo che siamo alle solite, con l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta di un abuso che alcuni esponenti politici, che oggi siedono comodamente tra i banchi della maggioranza, hanno stigmatizzato in maniera polemica e non assolutamente indifferente nella scorsa legislatura, quando addirittura si è arrivati a occupare i banchi del Governo, proprio per protestare per l'imbavagliamento delle prerogative istituzionali del Parlamento, l'organo principe della legislazione. Oggi ci rendiamo conto che, evidentemente, cambiando la postazione e la prospettiva, anche la decretazione d'urgenza può essere uno strumento utile e che "andasse al diavolo" il Parlamento e facesse quello che meglio crede. Del resto siamo stati abituati ad altre capovolte e ad altre giravolte, a proposito dell'utilizzo delle auto blu, che quando erano utilizzate dagli altri erano uno spreco, ma adesso che invece portano i rappresentanti di questo Governo servono a garantire la sicurezza. Meglio tardi che mai: benvenuti su questa terra. Colleghi, voglio però dirvi di stare attenti, perché è dell'altro giorno una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte della normativa spazzacorrotti, che è stata presentata come il toccasana per la lotta alla corruzione e questa mattina è stata dichiarata un'altra incostituzionalità della stessa normativa. Cercate dunque di collegarvi con la Costituzione, la legge fondamentale del Paese, quando andate a legiferare.

In questa circostanza avete violato in maniera marcata l'articolo 77 della Costituzione - e non solo questo - perché al decreto-legge in esame mancano i presupposti di necessità e di urgenza.

Dico questo perché, come qualche collega osservava questa mattina nel dibattito, il decreto-legge milleproroghe, l'omnibus, è diventato uno strumento ordinario di legislazione e si dimentica che ciò nasconde l'incapacità del Governo di legiferare in maniera adeguata. Questa mattina in Commissione affari costituzionali, di fronte a una contestazione di questo tipo, ci è stato detto che però molte volte è la burocrazia a non essere in collegamento e in sintonia con il Parlamento, quindi non è in grado di adeguarsi alle normative. È sbagliato, perché la burocrazia approfitta di questo strumento sapendo che il Governo è consenziente, è complice, è alleato, quindi non si impegna ad adeguarsi alle normative perché sa che tanto ci sarà il milleproroghe, il provvedimento omnibus. Ciò è tanto vero che, dall'essere uno strumento straordinario per il quale non è possibile prevedere quando ne nasce l'esigenza è diventato proprio uno strumento sistematico: «Questo lo mettiamo nel milleproroghe; questo lo mettiamo nel provvedimento omnibus». Si tratta, quindi, di un modo di legiferare assolutamente contrario all'articolo 77 della Costituzione.

Deve però essere segnalata un'altra violazione all'articolo 70 della Costituzione: l'organo preposto a legiferare è il Parlamento. Peraltro oggi la Corte costituzionale sta decidendo su un ricorso a proposito della compressione ingiustificata dei tempi di discussione in sede di legge di bilancio (non so se la questione è stata già decisa, ma sicuramente oggi sarà delibata). Non è possibile che il Parlamento venga chiamato soltanto come spettatore di una volontà del Governo. Il Parlamento ha una prerogativa, che è quella legislativa; il Governo ha un canale privilegiato nel momento in cui presenta dei disegni di legge, che giustamente devono avere la priorità nella discussione, ma è il Parlamento nella sua interezza, dove ci sono maggioranza e opposizione, a dover legiferare.

Stamattina un collega diceva che la consuetudine del milleproroghe l'avete inventata voi nel 2005 con il Governo di centrodestra. All'epoca però era una strumento eccezionale e riguardava la proroga di termini in scadenza che venivano prorogati per la prima volta. Vorrei ricordarvi che voi ne avete fatto un abuso, se è vero - come è vero - che la scorsa settimana abbiamo votato il decreto-legge in materia di intercettazioni, che recava la quarta proroga per l'entrata in vigore di alcune norme addirittura della riforma Orlando. Non è più, quindi, un momento di eccezionalità ma di ordinarietà, un momento di legislazione che viola le prerogative del Parlamento. A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che hanno richiamato il Governo sostanzialmente a due obblighi, il primo dei quali concerne la omogeneità delle materie. Io credo che non occorra essere dei giuristi o dei costituzionalisti per dire che non c'è assolutamente omogeneità in questo testo, se è vero che si parla della proroga dei termini per gli enti territoriali, di proroga termini di giustizia, di ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione, università, cultura e chi più ne ha più ne metta. Mi chiedo dove sia la omogeneità prevista dalla Costituzione e che ha indicato la Corte costituzionale sia con la sentenza n. 22 del 2012 che con la sentenza n. 247 del 2019.

Vi è però un altro aspetto che vi sfugge e che è stato pesantemente violato: il disegno di legge di conversione del decreto-legge deve essere funzionalizzato e specializzato, cioè non può aprirsi a materie diverse da quelle contenute nel decreto-legge. È quindi sufficiente notare che il decreto-legge in esame è entrato alla Camera con circa quaranta articoli e ne è uscito con quasi ottanta per comprendere che è stata realizzata un'altra violazione. Visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dico ai colleghi dell'opposizione che a mio avviso è arrivato il momento di investire ancora una volta la Corte costituzionale di questa delicata materia.

Non è possibile, infatti, assistere in maniera impassibile a questa violenza nei confronti delle istituzioni. Violando il principio della funzionalizzazione e della specializzazione della legge di conversione avete violato ancora una volta la Costituzione.

Ma vi è di più, e mi avvio alla conclusione, perché tanto è inutile parlare, considerato che le decisioni sono state già assunte e che ancora una volta probabilmente porrete l'ennesima questione di fiducia, forse la ventottesima o la ventinovesima, nel giro di ventiquattro mesi; è più di una al mese, se si considera che ad agosto il Parlamento non lavora. Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non voglia ascoltare. Vi è la questione dell'articolo 35 del decreto-legge, che parla delle concessioni autostradali. Utilizzate un decreto-legge, peraltro finalizzato a prorogare dei termini, per regolare una materia che, essendo di natura ordinamentale, ha bisogno di essere normata con una legge, in violazione di quanto hanno stabilito la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato, che richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi. A voi tutto ciò non interessa assolutamente.

Noi voteremo contro questo provvedimento; voteremo contro per dare un segnale di insofferenza a questo modo di legiferare; voteremo contro anche se una parte di queste norme probabilmente le avremmo condivise e le condivideremmo, ma sono il metodo e il sistema che non condividiamo. Ci auguriamo che questo voto contrario, che probabilmente non servirà a fermarvi su questo percorso, serva come campanello d'allarme, come risveglio delle coscienze di chi vuole legiferare e governare legittimamente e rispettando la Costituzione. È quindi un voto contrario di responsabilità nei nostri confronti, nei confronti del Parlamento e nei confronti del Paese. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge intende garantire la continuità del funzionamento dell'intera macchina amministrativa, che si è trovata purtroppo impreparata sui termini in scadenza posti al 31 dicembre 2019. Un decreto-legge, il cosiddetto milleproroghe, dal nome assai asettico, che racchiude in sé disposizioni di varia natura e di carattere sostanziale, ma soprattutto di urgenza per i più disparati settori.

Purtroppo in questi anni sempre più spesso l'Italia ci ha ricordato di essere un territorio estremamente delicato. Per quanto concerne la prevenzione e la sicurezza, in questo provvedimento abbiamo inserito, in primo luogo, il differimento alla data del 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate di primo e di secondo grado, con priorità per gli edifici situati nei Comuni del Centro Italia colpiti dai disastrosi eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Inoltre, è differito alla stessa data del 31 dicembre 2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile. (Applausi dal Gruppo M5S).

Viene poi posticipata al 31 luglio 2019 la data entro la quale i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e con una popolazione superiore a 30.000 abitanti avrebbero dovuto approvare il bilancio dell'anno 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto dal decreto-legge sbloccacantieri; soldi utili per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Inoltre, con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente e a termine con le pubbliche amministrazioni, nonché posticipando il termine entro cui si dovrà conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, si vuole creare un arco temporale utile alla definitiva stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.

Infine, differiscono al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo delle macerie, dei rifiuti e dei materiali di scavo.

Crediamo che l'Italia debba ripartire e in fretta. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto varare nella scorsa primavera il decreto-legge sbloccacantieri. Ora, per renderlo ancora più efficace, vengono modificati alcuni aspetti della disciplina introdotta a suo tempo dall'articolo 4, in relazione alla nomina di un commissario straordinario incaricato di sovrintendere gli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. In particolare, si stabilisce che il commissario sia nominato entro il 28 febbraio 2020; che la sua attività sia limitata alla rete viaria principale; e che egli possa avvalersi anche dell'Anas, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici. (Applausi dal Gruppo M5S).

Sempre con riferimento ai commissari straordinari previsti dallo sbloccacantieri, al fine di consentirne l'immediata operatività si prevede che, contestualmente alla nomina, venga autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai singoli commissari sulle quali far confluire le risorse assegnate. Non dimentichiamo la Sardegna, per la quale si prevede la nomina, entro il 30 giugno 2020, di un commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della stessa Regione.

Mai - lo sottolineo - avremmo poi potuto dimenticare i cittadini genovesi e la tragedia che li ha avvolti nell'agosto del 2018. In particolare, per loro si prevedono una serie di interventi in materia portuale, al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti il crollo del ponte Morandi, con uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per il 2020 , al fine di rinnovare il parco mezzi utilizzati dalla Città metropolitana di Genova.

Parliamo ora di revoche di concessioni autostradali, dove il dibattito - non solo politico - si è fortemente concentrato negli ultimi mesi. Nel decreto-legge in discussione viene introdotta una disciplina, in deroga a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade. In particolare, si prevede che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, la gestione, la manutenzione e gli interventi necessari alla riqualificazione o all'adeguamento di tali strade possano essere affidati all'Anas, e che l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche le penali e l'indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno, dichiarando nulle le eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate con legge.

Mi riferisco - e qui voglio evidenziarlo - all'articolo 35 del decreto-legge milleproroghe, con il quale si provvede a riequilibrare il rapporto di forza contrattuale tra concedente e concessionario (Applausi dal Gruppo M5S), lo stesso rapporto che finora è stato eccessivamente favorevole per le società concessionarie.

In conclusione, come rappresentante del popolo abruzzese, voglio qui evidenziare quanto di buono questo decreto-legge porta alla mia terra, l'Abruzzo: interventi relativi alla rete ospedaliera, alla geografia giudiziaria, ai fondi e alle azioni per le zone colpite dal sisma e da altre calamità naturali. Si tratta di problemi che l'Abruzzo si trascina dietro da troppo tempo. Mi riferisco al depotenziamento di tanti, troppi ospedali e al rischio di chiusura di importanti presidi di giustizia nelle nostre città. Si continua a porre invece particolare attenzione ai presidi sanitari, come quelli di Penne e di Popoli, in provincia di Pescara, estremamente depotenziati in seguito al decreto-legge Lorenzin, ma di particolare importanza in quanto situati in zone terremotate.

Viene prorogato all'anno 2022 il termine per l'attuazione delle modifiche previste alla riforma della geografia giudiziaria, dando perciò un ulteriore anno di respiro e di tempo per poter provvedere al salvataggio dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, vittime di una riforma fatta sottovalutando troppi aspetti di straordinaria importanza.

E ancora, sul fronte istruzione e ricerca, c'è l'incremento di 4 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per le riforme destinate alla scuola di dottorato internazionale del Gran Sasso science institute.

Infine, citando il mio illustre e storico concittadino, «Sulmo mihi patria est»: la mia città, Sulmona, quest'anno finalmente potrà celebrare il poeta latino Publio Ovidio Nasone a 2000 anni dalla sua morte, grazie alla proroga del comitato promotore per le iniziative culturali in suo onore. (Applausi dal Gruppo M5S).

Un provvedimento quindi dal nome assai asettico è il decreto-legge milleproroghe, ma che di fatto risulta essere una manna dal cielo per l'intero Paese. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,22).

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti cinquanta minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

Resta confermata, alle ore 9 di domani, l'informativa del Ministro della salute sul coronavirus.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729
e della questione di fiducia (ore 16,23)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (Misto). Signor Presidente, faccio velocemente una considerazione generale sul concetto del milleproroghe e fiducia annessa.

Ho sentito un collega prima affermare: sì, è vero, questo è un decreto polpettone, pieno di roba, e c'è pure la fiducia, ma non siamo stati noi ad iniziare la tradizione dei decreti milleproroghe. Quindi, tutto bene. Bel coraggio nel riuscire a fare queste affermazioni! Mi sarei aspettato, piuttosto, un dignitoso silenzio, ma evidentemente così non è stato.

Per quanto riguarda il merito di questo decreto-legge, che cosa contiene? Contiene, tra l'altro, una misura molto fastidiosa come la proroga dei termini relativi alle gestioni commissariali, in particolare quelle sul terremoto, dopo che ci è stato assicurato, in più decreti terremoto, che quei decreti sarebbero stati risolutivi. Quindi, il problema numero uno, sul quale bisogna interrogarsi profondamente, è: possibile che in Italia le procedure autorizzative di rilascio dei pareri siano così farraginose che neppure i poteri commissariali riescono a concludere le pratiche in tempi ragionevoli? Questa è la vera domanda. Ma, invece di porsi questa domanda, si continuano a fare commissari su commissari.

Per esempio, dopo due mesi - sottolineo: due mesi - dall'istituzione del Centro meteorologico europeo, la Regione Emilia Romagna viene investita, come stazione appaltante, dei poteri del commissario straordinario. Due mesi e già serve un commissario straordinario? Neanche siamo partiti e già serve il commissario?

Allora, bisogna capire che il problema è a monte, come continuo a ripetere ogni volta. Non si possono creare due Italie, una nella quale bisogna arrancare con le procedure ordinarie e non si arriva mai alla fine e un'altra parte che viene sottoposta all'ombrello della gestione commissariale con il commissario che, di volta in volta, chiede una deroga a una determinata situazione per poter procedere.

Due Italie non sono costituzionali e un Governo - perché questo è un decreto-legge e lo ha fatto il Governo - non deve permettere che in Italia si creino corsie preferenziali. Interveniamo allora una volta per tutte sulle procedure autorizzative, visto e considerato che alcune forze politiche sono venute qui e si sono fatte eleggere al grido di: cambiamo!

Questa è la cosa da cambiare, non ampliare i poteri commissariali o nominare più commissari.

Ancora di più nel merito, oltre alla citata situazione dei commissari, ci sono altre situazioni che, secondo me, meritavano un maggiore approfondimento e non lo hanno avuto e hanno avuto una risposta sbagliata. Partendo dal fondo, penso, per esempio, all'articolo nel quale si parla, giustamente, del problema dell'inquinamento delle navi ormeggiate. La risposta, sbagliata, a questo è: alimentiamo le navi con impianti di terra, senza specificare quali. Questo apre al fatto che si possano creare delle stazioni di produzione localizzata di energia, ovvero gruppi elettrogeni, eventualmente anche alimentati a gasolio, che forniscano la necessaria potenza elettrica per alimentare i sistemi di bordo di una nave, che normalmente sono alimentati da un motore da 80 o 90 megawatt, che seppure non funzionano a pieno regime necessitano di una grande potenza per essere alimentati. Invece mi sarei aspettato, da qualcuno più attento all'ambiente, che si parlasse di connessione diretta con cavi di media tensione, mentre questo non c'è. Quindi voi aprite alla possibilità di delocalizzare l'inquinamento dalla nave alla banchina, un po' come con i sistemi elettrogeni di alimentazione dei trattori elettrici, che non sono altro che dei gruppi elettrogeni posti a lato del campo, con dei cavi che si collegano al trattore, che diventa un trattore elettrico e quindi viene classificato come veicolo a emissioni zero: attenzione, perché questa è la normativa.

Sempre rimanendo in tema, ho notato che continuano a esserci due fonti di energia "rinnovabile", che hanno un trattamento di favore rispetto ad altre e sono il biogas e il fotovoltaico. Il biogas sfugge al decreto FER1, perché ha un'incentivazione dedicata e quindi non ha il contingentamento e non ha neanche gli scaglioni. Il fotovoltaico non sfugge al decreto rinnovabili FER1, ma ha una legislazione dedicata, che abbiamo visto nei vari provvedimenti sulle comunità energetiche e sull'autoproduzione. La domanda che sorge spontanea è: posto che questo non c'entra nulla con un decreto milleproroghe, perché la maggioranza ritiene di privilegiare due rinnovabili, di cui una, il biogas, è rinnovabile si fa per dire, a scapito di tutte le altre? È non conoscenza o è malizia?

Per quanto riguarda il biogas, parlate di impianti piccoli, classificando come tali quelli fino a 300 kilowatt. Prima considerazione: guardate che 300 kilowatt sono assai, non sono pochi. In secondo luogo, le aziende agricole con i soli scarti non posso alimentare un impianto a biogas, hanno bisogno di colture dedicate e quindi, di fatto, in questo modo si sottrae terreno agricolo a una coltura dedicata e l'agricoltore trova più convenienza nel produrre energia elettrica, che non nel produrre derrate alimentari. Quindi, se lo scopo era questo, va bene, ma se lo scopo non era questo, la freccia è stata mandata in direzione opposta rispetto al bersaglio.

Prima di concludere, cito altri due argomenti in tema di incentivazione. Il primo riguarda i mezzi di trasporto elettrici, che attualmente si stanno diffondendo, come hoverboard, monopattini e singola ruota. L'approccio anche questa volta, secondo me, è fortemente punitivo, nel senso che, se il veicolo che si sta utilizzando non rientra in un apposito allegato, che contiene tutti i veicoli oggetto di sperimentazione, automaticamente si sta usando un veicolo non omologato alla circolazione stradale su strade aperte e come tale passibile di sequestro e multa. L'approccio è punitivo perché, con tutto il proliferare di dispositivi di questo tipo che vengono venduti, come minimo il legislatore dovrebbe prevedere una bella etichetta sull'involucro, in cui si specifica almeno che il veicolo potrebbe non essere adatto alla circolazione su strada aperta. Cerchiamo di mettere l'acquirente nelle condizioni di non incorrere in un reato, anche se è vero che l'ignoranza della legge non è ammessa, si potrebbe cercare di dare una mano al consumatore e non dirgli semplicemente: "L'hai fatto e questa è la tua multa".

Per concludere, cito l'incentivazione all'acquisto di autoveicoli ibridi o elettrici, posto che le loro emissioni di CO2 siano inferiori alla soglia di 60 grammi per chilometro. In primo luogo, mi aspetto che il legislatore sappia, ma evidentemente non lo sa, che questi consumi sono basati su cicli di omologazione e non su prove su strada e su prove reali. Le emissioni di CO2 dei veicoli attualmente a listino, nei vari listini, non corrispondono a consumi reali, ma sono tutti molto, ma molto più bassi. Dunque il legislatore che vuole incentivare l'acquisto di un mezzo sulla base di un dato non reale sta facendo un grandissimo errore. Faccio un esempio: avete abbassato a 60 grammi per chilometro la soglia di emissione per accedere alle incentivazioni. Fatto un rapido calcolo sulle benzine e sulle emissioni, viene fuori che verrebbero incentivati solo i veicoli a quattro ruote, che facciano almeno 40 chilometri con un litro: se qualcuno mi porta un autoveicolo per trasporto persone, che faccia più di 40 chilometri con un litro, gli dò una stretta di mano, perché nella realtà non esiste nessun veicolo di questo tipo.

Addirittura, continuate ad erogare le incentivazioni sulla base del fatto che i veicoli elettrici siano ad emissioni praticamente zero, ma non è vero. Il veicolo elettrico ha un'emissione delocalizzata. Adesso non entro nel dibattito sul fatto che emetta più grammi di CO2 un veicolo elettrico o un veicolo a gasolio nell'intero ciclo di vita, perché ci sono cose contrastanti, ma si può dire tutto tranne che le emissioni siano zero. Pertanto, prima di privilegiare un veicolo elettrico rispetto a uno con un altro tipo di propulsione, bisognerebbe fare questo genere di considerazioni, non foss'altro perché voi trascurate il fatto che qualunque veicolo rottamato salta tutta la gerarchia dei rifiuti e finisce direttamente in discarica. Infatti, il mito che gli autoveicoli siano integralmente riciclabili è veramente un mito.

Incentivate questo, quindi non incentivate il riutilizzo dei veicoli, a prescindere da quanto siano vecchi o da quanto siano usurati. Per quanto riguarda tutta la parte dei veicoli a quattro ruote, questo significa creare un'obsolescenza programmata, rendendo di fatto nulla tutta l'energia che è stata investita nella costruzione del veicolo, sprecandola completamente in favore di un nuovo veicolo, che quindi è stato costruito utilizzando nuova energia e nuove emissioni. Tutte queste cose non vengono considerate.

In ultimo, l'incentivazione di un veicolo a basse emissioni non può prescindere dalla massa dello stesso. Pensare che con provvedimenti come questo possa essere incentivato, perché basso emissivo, un veicolo da 2.500 chili di massa a trazione elettrica e non un veicolo a gasolio da 800 chili di massa è una follia totale: le emissioni di quel veicolo elettrico sono incredibilmente superiori, per non parlare della rischiosità di un veicolo con 2.500 chilogrammi di massa. I nostri limiti di velocità sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade sono infatti tarati su veicoli che avevano un'altra massa decenni fa; un veicolo di 2.500 chili ha un'energia cinetica molto superiore è uno di 1.000 chili, pertanto per lui il limite di velocità non può essere lo stesso. Se volete incentivare veicoli questo tipo potete anche farlo, ma dovete andare a rivedere tutti i limiti di velocità, perché la sicurezza delle persone viene prima dell'incentivazione di qualunque cosa. (Applausi del senatore De Bonis).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, consumerò meno del tempo a mia disposizione perché non posso che ribadire la valutazione positiva che abbiamo espresso nell'intervento precedente, durante la discussione generale in merito ai provvedimenti contenuti nell'Atto Senato 1729 di proroga termini.

Innanzitutto, crediamo che l'aver posto la questione di fiducia possa sicuramente apparire come una compressione - lo è in qualche modo - del dibattito e dell'attività dell'Assemblea, ma indubbiamente a mio avviso in questo momento si pone come tema importante e fondamentale, perché credo che nei prossimi giorni quest'Assemblea avrà bisogno di discutere questioni che sono sicuramente vicine al sentire della popolazione. Fuori di qui c'è infatti un momento di preoccupazione per le difficoltà inerenti le vicende riguardanti il coronavirus, quindi dovremo trattare i provvedimenti che sono già stati emanati dal Governo e poi quelli più di carattere economico che emanerà nelle prossime ore. A nostro avviso è quindi giusto che ci sia stata un'accelerazione dei lavori, perché ciò consente di licenziare un provvedimento che presenta molti aspetti positivi, come abbiamo già detto.

Vengono poste alcune questioni relativamente al fatto che il provvedimento tende a mettere una pezza a quello che è stato fatto con la legge di bilancio e con i provvedimenti precedenti; questo tema può essere reale, ma sappiamo che in questo Paese, come ho detto, c'è spesso un deficit di carattere amministrativo che porta necessariamente a dover prorogare dei termini di legge per consentire alle imprese, ai privati e alle pubbliche amministrazioni di beneficiare di alcune leggi, oppure di non esserne penalizzate nel caso non si possa usufruire delle condizioni che le norme consentono. Si tratta, quindi, di un provvedimento che tocca molti settori della vita e della pubblica amministrazione, come ho detto.

È soprattutto positiva l'attenzione data alla stabilizzazione dei precari. C'è un'attenzione particolare anche per il comparto degli enti locali, sempre più in difficoltà, soprattutto nell'attuazione delle norme e non soltanto a causa della carenza di risorse. Credo quindi che questo provvedimento possa dare ulteriore slancio a quegli interventi già contenuti nella legge di bilancio, i cui effetti positivi siamo sicuri si dispiegheranno nel corso del 2020, tenendo conto che ci troviamo ad affrontare una situazione complessa, in virtù delle novità di questi ultimi giorni. Il Parlamento sarà chiamato a licenziare in maniera rapida il decreto milleproroghe e ad affrontare poi un percorso che dovrà tendere al rilancio dell'economia, in virtù delle difficoltà che sembrano prospettarsi con le vicende che riguardano il coronavirus e della complessità di carattere economico che questa situazione sta determinando.

Noi ci esprimeremo in senso favorevole alla questione di fiducia posta sul provvedimento, con l'auspicio di intraprendere un percorso di lavoro su altre tematiche nelle prossime ore. (Applausi dal Gruppo IV-PSI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, raccolgo volentieri l'invito a intervenire innanzitutto per ribadire la bontà complessiva del provvedimento. Si tratta di un provvedimento che, come già hanno fatto notare molti colleghi, presenta molti aspetti positivi e dà risposte importanti a molte problematiche della vita dei cittadini. Sicuramente, come è stato detto, avremo altre questioni da affrontare con urgenza nei prossimi giorni, ma intanto qui si danno risposte importanti sui più disparati temi.

Anche per la brevità dei tempi che mi sono concessi, mi concentrerò su poche questioni che hanno rilevanza per l'agricoltura. Innanzitutto, vi è la proroga del bonus verde: un provvedimento che già avevamo testato nelle passate annate, che aveva dato risposte importanti, che non eravamo riusciti ad inserire nella legge di bilancio e che trova invece in questo testo una sua collocazione. Crediamo sia importante sia per la qualità della vita delle città e dei cittadini, sia perché introduce quell'elemento di valorizzazione e di bellezza che rappresenta una parte importante del made in Italy, di quella immagine del Paese nel mondo che sostiene una filiera, quella florovivaistica, caratterizzante per moltissimi territori.

Un secondo provvedimento importante per l'agricoltura è quello che proroga l'attuale disciplina che esclude l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, in attesa di una soluzione definitiva di questo tema, che rischia di essere pesantemente ritardante per tutto il mondo agricolo e di intasare le nostre prefetture nella predisposizione dei documenti. Infatti, il termine di 5.000 euro per i contributi europei all'agricoltura è di fatto insostenibile, quindi siamo costretti a rinnovare la proroga, in attesa di un provvedimento definitivo.

Esso inoltre introduce una proposta, che era già stata avanzata in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, relativa al rilancio della possibilità di impianti fino a 300 kilowatt per la produzione di biogas per energia elettrica per le aziende agricole. Vorrei fare una breve riflessione su questo tema, visto che altri colleghi sono intervenuti e hanno commentato questa norma. Quello del biogas è un tema importante per l'agricoltura da un punto di vista tecnico-agronomico. Noi abbiamo una enorme quantità di reflui zootecnici, che oggi vengono utilizzati tal quali per l'alimentazione del terreno, come concime e con funzioni ammendanti al terreno, che, se trasformati e oggetto di biodigestione anaerobica, migliorano enormemente le qualità di apporto al terreno, per quel che riguarda sia la stabilizzazione del prodotto, sia l'assorbibilità degli elementi chimici che contengono. Da questo punto di vista, considerato che il nostro territorio è in larga parte interessato dalla necessità di governare terreni che sono in molti casi vulnerabili, il fatto di poter disporre di concimi che siano stati oggetto di digestione anaerobica (che li rende molto più assorbibili) riduce enormemente i rischi di dilavamento e quindi di inquinamento delle falde. Questo ci aiuta ad affrontare tutta la questione che riguarda i territori colpiti da eccesso di nitrati.

Questo piccolo intervento, da noi voluto con un emendamento presentato alla Camera, rilancia la possibilità di realizzare piccoli impianti aziendali in funzione di sostegno alle aziende agricole con l'utilizzo di materiali che comunque fermenterebbero nel terreno e quindi apporterebbero all'ambiente quel tipo di gas che vanno ad emettere. Ma in questo caso, tale produzione di gas viene ad essere utilizzata per contribuire alle percentuali di raggiungimento di energie rinnovabili fondamentali per il nostro Paese.

Credo che questo intervento, sia pur piccolo e sia pure soltanto per quest'anno, rilanci un settore importante, quello delle energie rinnovabili, dimostrando che vogliamo continuare ad investire e a dare prospettiva a tale settore perché siamo convinti sia importante non solo sul piano energetico, ma anche e soprattutto dal punto di vista agronomico. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, per quanto ci riguarda, la domanda che ci siamo posti è la seguente: ma come si fa ad avere fiducia in un Governo così? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Un Governo che non c'è in Aula. Siete solo uniti dalla paura di Matteo Salvini; siete uniti solo dalla paura della volontà del popolo di avere un Governo diverso. Quindi siete uniti dalla poltrona. (Commenti del senatore Mirabelli). Questo è un Governo che blocca il Paese. Da agosto ad oggi, l'unica cosa che avete saputo fare è stata porre la questione di fiducia, perché non siete uniti. Due partiti: da una parte il partito della decrescita felice, che adesso si sta rendendo conto di che cos'è la decrescita felice, e dall'altra parte il partito delle tasse. Ma come si fa ad avere fiducia in un Governo composto da due soggetti che fino all'altro ieri in televisione erano uno contro l'altro? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).Zingaretti contro Di Maio, Di Maio contro Zingaretti e Renzi.

Da che cosa siete uniti? Non avete una visione! Badate solo alla quotidianità. Avete prodotto due volumi di milleproroghe e a chi servono? Non avete visione; guardate solo a domani mattina, ma è da agosto che siamo fermi. Fuori c'è una situazione completamente diversa. Non siete neanche presenti qui in Aula. Siete veramente qualcosa di inaudito. Per quanto ci riguarda, un Governo così - altro che fiducia - andrebbe mandato a casa subito. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S). Sono contento che ci applaudite.

Mi rivolgo soprattutto ai 5 Stelle. Forse il vostro obiettivo di portare il Paese alla decrescita felice lo state proprio realizzando. (Commenti del Gruppo M5S). È il vostro obiettivo! Il Paese vuole qualcosa di diverso! Speriamo di votare presto. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo lasciato solo dai Ministri, sul decreto-proroghe lo posso anche capire, perché è nota la natura di questo provvedimento, mentre invece questa mattina, quando da un Ministero se ne sono fatti due, di due Ministri che beneficiano del decreto-legge sarebbe stato normale vederne almeno uno; invece non abbiamo visto nessuno. Detto questo, il Governo è degnamente rappresentato dal sottosegretario Castaldi, per cui non diciamo che non c'è. Tuttavia, sarebbe bene se venissero anche i Ministri: se uno fa un decreto-legge - lo dice la Costituzione, non io - dovrebbe essere per casi di straordinaria necessità e urgenza, dunque ci si aspetterebbe, almeno di passaggio, di vedere un Ministro; invece, quello che vediamo sempre è il ministro D'Incà, che viene a mettere la fiducia.

La fiducia, i decreti milleproroghe e i decreti-legge in generale sono strumenti normativi che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione, additava come indice di cattiva politica, di questi politici che ci sono stati fino ad oggi, che non sono capaci, schiacciano le prerogative del Parlamento e vogliono fare le pastette per conto loro, senza rendere conto a nessuno. Adesso vediamo che i decreti-legge (e il decreto-legge recante proroghe in particolare), nonché la fiducia, vengono usati ancora più di prima, per cui adesso poi ce lo direte voi se avevate torno ieri o se ce l'avete oggi.

I decreti-legge di proroga - che personalmente non mi scandalizzano, anche perché contengono una serie di provvedimenti del tutto disomogenei e di conseguenza non rispecchiano indubbiamente i criteri che la Corte costituzionale ha ribadito, ma che sono nella natura stessa del provvedimento, così come descritto nella Costituzione - si possono racchiudere in tre principali categorie.

In primo luogo, vi è la proroga di un termine che il Governo ha posto a se stesso: siccome la pubblica amministrazione, che ne dipende, molto spesso non riesce a organizzarsi per mettere in atto quelle norme, il Governo fa una deroga a se stesso. Ricordo che il Governo - non solo questo, che però è perfettamente in linea e anzi la potenzia in parte - è sempre troppo impegnato ad appropriarsi della funzione legislativa, che dovrebbe spettare al Senato e alla Camera, e si dimentica di fare quello per cui è nato, e cioè far funzionare lo Stato. Non basta fare la legge, bisogna metterla in atto: deve farla il Parlamento e di solito il Governo si prende per sé questa prerogativa; poi dev'essere messa in atto, perché non basta approvare un pezzo di carta qui. Su questo, però, il Governo tante volte è estremamente inadempiente, dunque mette un bel po' di commi nel decreto proroghe per darsi uno, due o tre anni di più.

Una seconda categoria, che definirei la più lodevole che entra nel decreto-legge proroghe, è la seguente: si approva una legge stupida, irrealistica e irragionevole, tendente però a fare quello che si definisce «dare un segnale»; in altre parole, fare una cosa insensata, che si pensa i cittadini siano stupiti abbastanza da apprezzare (questo è dare un segnale). Il segnale che dobbiamo dare è fare leggi fatte bene e applicabili, e poi applicarle: questo dovrebbe essere il dovere del Parlamento e del Governo; invece, si danno i segnali. Quando si danno segnali facendo leggi irragionevoli, poi si pensa di aver fatto una legge per buttare fumo negli occhi agli elettori che si ritiene - non noi, ma chi le fa - siano stupidi e ci caschino, però la si applica dall'anno successivo; poi, quando l'anno sarà trascorso, si parlerà di quello successivo e del seguente ancora.

In quest'ambito, devo dire che quest'anno abbiamo piccoli capolavori: per esempio, abbiamo una proroga nella pubblicazione dei compensi dei redditi dei dirigenti pubblici. C'è una norma che prevede la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici e la si posticipa: ma avevo sentito dire che c'era un certo movimento che era per la trasparenza assoluta, che voleva aprire le scatolette di tonno, eccetera (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC), ma poi mette per decreto una pubblicazione. Sono d'accordo che la trasparenza debba avere anche un limite: ma allora abbiate il coraggio di cambiare la legge, se è sbagliata, anziché dire che lo è e che sarà applicata solo a partire dal 2021, dal 2022 o dal 2023, sperando che tocchi a qualcun altro, altrimenti si farà un'altra proroga; questo è lo spirito.

Oppure un'altra bella disposizione è la previsione di ulteriore personale all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: giusto, svolge - o meglio, dovrebbe farlo - una funzione importantissima; ma com'è che non l'abbiamo mai sentita sulle vicende degli affidamenti illeciti? Non ha fatto nulla (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC), né risulta che mai abbia risposto a esposti o appelli fatti da famiglie disperate perché venivano portati via loro i figli.

Oppure abbiamo un'altra bella previsione: la proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubblica amministrazioni. Avevamo detto che si trattava di una norma irragionevole, che riguardava piccolissimi operatori (perché finché parli di colossi non c'è problema, anzi loro stessi sono avvantaggiati): quando però a doverlo fare sono piccolissimi soggetti, avevamo detto che era irragionevole, ma ci è stato risposto che bisognava mantenerla; lo si farà, sì, ma più in là, dal 2021, dal 2022 e così via.

Un'altra proroga notevole riguarda la concessione di lavori e pubblici servizi. Una norma europea stabilisce che le concessioni, tipicamente quelle stradali, affidate senza gara ad evidenza pubblica o lo strumento della finanza di progetto dovrebbero mettere a gara tutti i lavori che effettuano. Infatti, essendo stata loro data la concessione senza gara (di solito perché ereditano aziende che erano precedentemente pubbliche), dovrebbero mettere a gara, a loro volta, i lavori che fanno. Qualche anno fa si è invece fatto un grande sconto e lo si proroga. Questo sconto, letto così, sembra quasi un obbligo. Invece no, il problema è che ancora il 20 e il 40 per cento sfugge a queste categorie.

Un'altra proroga che va citata riguarda le ricompense al valor militare. Si posticipa al 2 giugno 2021 la possibilità di attribuire delle decorazioni per la Resistenza, che nel 2021 compirà settantasei anni. È sempre una pagina della nostra storia da ricordare, però - forse - ci vorrebbe un po' più di tempestività. Certamente non fa danno ad alcuno, anzi consentirà ancora di valorizzare qualche pagina della nostra storia, però - ripeto - forse un po' più di tempestività non sarebbe stata male.

Poi ci sono le questioni che invece avrebbero dovuto esserci e non ci sono. Ne cito alcune molto rapidamente, perché ormai siamo in chiusura. È stata posta la questione di fiducia. Ricordo una cosa. È vero, come hanno ricordato parecchi colleghi, che tutti i Governi guidati da Berlusconi e Forza Italia, hanno adottato i cosiddetti decreti proroga. Io, infatti, ho detto che non mi scandalizzo per questo. Tuttavia, il fatto di blindare completamente la possibilità per i senatori di introdurre anche solo teoricamente qualche norma, è effettivamente una novità della trasparenza di questi tempi. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). E la trasparenza non è quella che serve a dar beneficio a questo o quel senatore di poter dire che è passato un suo emendamento, ma serve ai cittadini per dire: guardate questa norma, chi l'ha voluta? Non si sa chi l'ha voluta, perché passa con la fiducia. Quella norma è orrenda, però io l'ho votata perché faceva parte dell'insieme: questo dirà chi si esprimerà a favore, dicendo anche il vero. Il decreto milleproroghe contiene - non esagero - circa 240 norme completamente disomogenee. Dove sta allora la responsabilità? La responsabilità è di qualcun altro, non di chi governa, per carità, o di chi la vota. La responsabilità è di qualcun altro, non si sa di chi. In realtà la responsabilità è di chi vuole schiacciare i lavori del Parlamento in modo che tutte le norme vengano scritte nelle trattative tra i capi dei partiti, senza neanche coinvolgere i senatori della maggioranza, figuriamoci quelli dell'opposizione.

Noi abbiamo proposto delle misure importanti, tra cui la proroga dei termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza degli edifici. Si tratta di misure importanti. Tanta parte del nostro patrimonio edilizio avrebbe bisogno di questa misura. Abbiamo anche proposto l'incentivo all'acquisto di immobili antisismici e la proroga delle misure che riguardano le zone colpite dai sismi. (Richiami del Presidente). L'elenco è lungo e giustamente il Presidente mi richiama al rispetto dei tempi.

Concludo ricordando la cosa che manca davvero. Durante lo scorso Governo è stata sciaguratamente approvata la cancellazione della prescrizione. In un Paese dove si pagano centinaia di milioni di euro, a spese del contribuente, per compensare carcerazioni ingiuste o che non rispettano le condizioni previste dai trattati internazionali ed errori giudiziari (situazione, questa, che ci costa centinaia di milioni, oltre alla violazione gravissima dei diritti dei cittadini) cosa si fa? La grande urgenza è stata abolire la prescrizione, per cui processi non lunghi ma senza fine, detenzioni non lunghe ma senza fine, detenzioni arbitrarie fatte anche con la captazione, le intercettazioni e gli strumenti più incredibili che entrano nella vita di ciascuno. Ebbene, quella era la proroga di cui non c'era bisogno (mi riferisco alla proroga della fine dei processi a mai). Si sarebbe dovuto prorogare, quanto meno (visto che abolirla era difficile), l'entrata in vigore di questo mostro, che invece resta.

Per questo motivo voteremo contro, come meglio sarà espresso da chi interverrà per annunciare il voto di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.

CORBETTA (M5S). Signor Presidente, il primo decreto milleproroghe nacque nel 2004 come misura eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell'anno e prolungare l'efficacia di varie norme. Col passare del tempo è diventato una costante - nonostante il suo teorico carattere di eccezionalità - riproposta praticamente da tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni. Spesso, come quest'anno, si arricchisce con misure rimaste fuori dalla legge di bilancio.

Viene quindi spesso considerato - oggettivamente non senza ragioni - in un'accezione negativa; come un espediente per approvare provvedimenti rimasti fuori dalla manovra o per effettuare proroghe che, in un Paese ideale, o forse semplicemente normale, non andrebbero fatte.

Va comunque considerato che lo scorso anno ci siamo trovati a varare una manovra in tempi stretti e in condizioni eccezionali che difficilmente dimenticheremo. Una manovra coraggiosa con la quale siamo riusciti a tutelare gli interessi dei cittadini, evitando l'aumento delle tasse e l'esercizio provvisorio, conseguenze naturali della fuga dalle responsabilità di Governo dei nostri ex alleati della Lega. (Applausi dal Gruppo M5S).

Nel contempo siamo riusciti ad adottare misure che rendono evidente la nostra idea di sviluppo e di futuro. Ed è su questa stessa linea d'onda che si inquadra questo milleproroghe: non mancette per parlamentari scontenti, ma interventi utili ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti adottati sono davvero tanti e non è possibile ricordarli tutti in pochi minuti, ma non posso non partire dalle norme sulle concessioni autostradali. Abbiamo di fatto compiuto un passo decisivo per ripristinare giustizia ed equità in questo settore. Per prima cosa abbiamo bloccato l'aumento delle tariffe fino alla presentazione da parte dei concessionari di un piano economico finanziario. In secondo luogo abbiamo stabilito che sarà lo Stato, attraverso Anas, a subentrare nella gestione della rete stradale e autostradale appartenente ad una concessione revocata, decaduta o risolta, almeno fino a nuovo affidamento tramite gara. Ultima, ma non per importanza, la norma che elimina l'indennizzo per mancati guadagni alle società concessionarie inadempienti.

Abbiamo resistito ai tentativi di cancellare queste norme, a nostro avviso sacrosante, perché sulle concessioni non si scherza. (Applausi dal Gruppo M5S). Non consentiamo alcun passo indietro, soprattutto dopo quanto accaduto con la tragedia del Ponte Morandi di Genova.

Tantissimo è stato fatto sul fronte dell'ambiente, dell'energia e delle bollette. Dopo aver introdotto in manovra un bonus facciate e confermato tutti i bonus edilizi, nel milleproroghe estendiamo al 2020 anche il bonus verde, che aiuta le famiglie nel sistemare a verde aree scoperte di edifici privati, grazie ad una detrazione del 36 per cento.

Quindi, tirando le somme, non solo confermiamo tutti i bonus precedenti, ma ne introduciamo di nuovi, perché per noi investimenti e ambiente devono andare di pari passo. Prolunghiamo a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi, ma abbassiamo la soglia di emissioni degli ibridi sotto la quale è possibile godere degli incentivi. È la strada giusta per potenziare ulteriormente il contenuto ambientale della misura, perché l'ambiente non può essere solo uno slogan di moda. Dovevamo intervenire sul mercato tutelato dell'energia e del gas e lo abbiamo fatto. La fine del mercato tutelato non avverrà prima del 2021 per le piccole imprese e del 2022 per le microimprese e le famiglie. Il termine fissato per quest'anno era insostenibile, perché ancora troppi consumatori sono all'oscuro della transizione al mercato libero e molti degli stessi venditori privati devono adeguarsi alla trasparenza richiesta in merito alle loro offerte. Inoltre solo una minima parte di queste offerte presenta costi più favorevoli di quelli sostenuti da famiglie e imprese nel mercato tutelato.

Di fatto, senza questo provvedimento, 22 milioni di nuclei familiari sarebbero dovuti transitare di punto in bianco al mercato libero con conseguente aumento indiscriminato delle bollette.

Diamo forte impulso all'autoconsumo energetico, il futuro di un'economia compatibile con l'ambiente e con le tasche dei consumatori. Da oggi i consumatori - gruppi di cittadini, condomini, commercianti, piccoli imprenditori e pubbliche amministrazioni - potranno unirsi per condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, creando delle comunità per lo scambio di energia. Energia che potrà essere autoconsumata, ma anche immessa nella rete o immagazzinata per essere utilizzata nelle ore notturne.

In tema di trasporto pubblico locale abbiamo assegnato ai grandi Comuni risorse aggiuntive per 40 milioni nei prossimi due anni, per il rinnovo dei parchi automobilistici e filoviari. La conseguenza sarà il miglioramento della qualità dell'aria, come previsto dal piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile.

Passiamo al mare: mettiamo più risorse per la gestione delle aree marine protette. Per troppo tempo le bellezze naturali e la ricchezza di biodiversità nel nostro Paese non hanno ricevuto la giusta tutela.

Per questo abbiamo lavorato per aumentare il numero di aree protette e potenziarne la gestione con oltre un milione di euro per i prossimi due anni. (Applausi dal Gruppo M5S). Abbiamo esteso a trenta mesi la moratoria contro trivelle e airgun, di fatto sei mesi in più rispetto a quanto previsto nella norma originaria. Si tratta di un'azione necessaria per continuare a tutelare l'ambiente marino e terrestre, ma il prossimo passo sarà vietare definitivamente nuove trivelle su tutto il territorio nazionale. (Applausi dal Gruppo M5S). È un punto programmatico fondamentale per noi e andremo avanti fino a obiettivo raggiunto, puntando fortemente su fonti rinnovabili e riqualificazione energetica.

Sul capitolo lavoro, continuiamo a investire sulle politiche attive stanziando 10 milioni di euro per migliorare il funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Con la rivoluzione introdotta con il reddito di cittadinanza, abbiamo già consentito di avviare l'assunzione di 11.000 addetti nei centri per l'impiego, compresi i 3.000 navigator contrattualizzati proprio da ANPAL. Con queste nuove risorse puntiamo a rendere più efficiente questa Agenzia a supporto di chi cerca lavoro. Abbiamo approvato un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi. All'interno ci sono 19 milioni di euro per l'ex Ilva. Sono previste anche la cassa integrazione straordinaria per dodici mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale in Campania e in Veneto e la mobilità in deroga per alcune aree della Campania e l'area di Venezia-Porto Marghera. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza e che potranno finalmente avere un po' di ossigeno. (Applausi dal Gruppo M5S). Il milleproroghe stanzia anche 20 milioni di euro come sostegno tampone ai lavoratori dei call center. In attesa di soluzioni strutturali, era nostro dovere dare un segnale di attenzione ai lavoratori del comparto che da troppi mesi vivono in un futuro incerto.

Parliamo del made in Italy e dell'internazionalizzazione delle imprese. La dotazione per il piano straordinario per il made in Italy viene incrementata per il 2020 di 6,5 milioni, anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione in ragione delle opportunità di business derivanti da importanti eventi internazionali. Rifinanziamo, inoltre, con 50 milioni di euro il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri. Parlando di made in Italy e imprese italiane all'estero, non posso dimenticare il grande lavoro che il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio sta facendo per rafforzare i rapporti con i mercati più promettenti per il nostro export e, in generale, per la nostra presenza imprenditoriale all'estero.

Il tempo a mia disposizione non consente ulteriori approfondimenti, ma tanto è stato fatto anche per i controlli del made in Italy in agricoltura; per aumentare i docenti nelle scuole e ridurre il sovraffollamento nelle aule scolastiche, per assumere nuovi operatori nel comparto sicurezza, Vigili del fuoco e Polizia locale; per la digitalizzazione della pubblica amministrazione; per gli investimenti sui territori grazie agli introiti del bollo auto, che da oggi rimarranno interamente nelle casse delle Regioni; per l'equivalenza dei titoli nelle professioni sanitarie e per contrastare le frodi finanziarie online.

Presidente, dopo questa lunga carrellata di misure, peraltro parziale, appare del tutto evidente come il nostro Governo sia riuscito a trasformare il famigerato milleproroghe - che con il passare degli anni si è trasformato da provvedimento eccezionale a un appuntamento fisso della politica italiana - in uno strumento di crescita e di sviluppo per il nostro Paese a tutto beneficio dei nostri concittadini. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche questa volta il Senato non ha la possibilità di intervenire sul testo ratificando il lavoro della Camera. Si allunga, così, l'elenco dei provvedimenti trattati da un solo ramo del Parlamento. Non è più l'eccezione; questa è diventata una regola che confligge con i dettami costituzionali.

Più di una volta il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato hanno criticato questo modo di fare, invitando il Governo al rispetto dei ruoli e della centralità del Parlamento. Lo chiediamo anche noi: il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di esercitare fino in fondo le sue prerogative.

Fatta questa doverosa premessa, questo disegno di legge introduce alcune misure necessarie e anche positive per il nostro territorio.

La prima che voglio citare è una misura a favore delle Province autonome di Bolzano e Trento che sono esentate dall'applicare i nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, ripristinando le condizioni normative antecedenti all'ultima legge di bilancio, in cui tale esenzione non era più prevista. Così facendo si evita una situazione che avrebbe portato sicuramente ad un contenzioso tra Stato centrale e Province autonome.

La seconda riguarda la scuola ed è la proroga a settembre 2022 dell'entrata in vigore della prova Invalsi nella lingua d'insegnamento per le scuole di lingua tedesca e ladine, per dare così alla Provincia autonoma di Bolzano il tempo necessario per la preparazione delle proprie rilevazioni.

Importante è poi l'articolo a favore dei cori musicali. Grazie all'intervento del senatore Lanièce con il Mibact, è stato corretto un articolo della legge di bilancio che, per un mero errore materiale, aveva escluso i cori dall'accesso ai contributi per il periodo 2020-2022 a favore delle bande musicali e dei festival.

È giusto poi menzionare anche altre misure con un impatto positivo dal punto di vista economico e del contenimento burocratico. Penso alla proroga del bonus verde, con la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree o di impianti di irrigazione; penso alle bollette di luce e gas, per dare maggior tempo ai cittadini di adeguarsi al mercato libero, scongiurando il rischio di aumento generalizzato delle bollette.

Penso anche alla proroga delle esenzioni e degli incentivi per i territori colpiti dal terremoto, al sostegno ai lavoratori di aziende in crisi, al congelamento dei rincari delle tariffe autostradali fino al 31 luglio, al maggior tempo concesso alle imprese per i pagamenti alla pubblica amministrazione o per il bollo dell'automobile attraverso la nuova piattaforma "pagoPA".

Sono tutte norme positive che completano e limano alcuni elementi di una legge di bilancio che ha avuto il merito di scongiurare l'aumento dell'IVA e di puntare a redistribuire risorse al ceto medio.

Purtroppo gli avvenimenti di questi giorni ci stanno dicendo che la strada per la ripresa economica sarà ancora più difficile. Per questo ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo presenti una proposta in grado di dare una scossa a favore della ripresa economica e per una massiccia semplificazione burocratica. I tempi di crisi sono l'occasione, sul fronte della burocrazia, di porre rimedio ove necessario.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento al nostro esame. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV, M5S e PD).

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. a questo disegno di legge di proroga termini per tutte le motivazioni che sono state esposte nei precedenti interventi, durante la discussione generale e durante la discussione sulla fiducia poc'anzi posta.

Il provvedimento al nostro esame è necessario nel momento in cui, come abbiamo già detto in vari interventi, si impone la necessità di consentire a soggetti, categorie sociali, privati e imprese di usufruire di norme di legge in prossimità di una scadenza dei termini, quindi per non danneggiare alcune categorie oppure per aiutarne altre che sarebbero penalizzate dalla possibilità di non poter usufruire di norme che sono state approvate o sono presenti nell'ordinamento. Crediamo quindi che non ci si debba scandalizzare perché è in discussione un provvedimento di questa natura. Dobbiamo avviare una riflessione che consenta di capire come è possibile migliorare il sistema amministrativo del nostro Paese e il funzionamento della pubblica amministrazione, e incentivare la sburocratizzazione dei centri decisionali e l'agevolazione dell'attività dei Comuni, in modo tale che questo possa consentire a tali soggetti di far fronte alle norme che li riguardano e comunque, più in generale, all'assetto normativo che lo Stato pone loro come punto di riferimento.

Credo che questo decreto milleproroghe abbia fatto parlare molto di sé soprattutto perché, nella fase politica di alcune settimane fa, sembrava che al suo interno potessero essere inserite norme che riguardavano la giustizia penale. È stato un bene l'aver tolto dal milleproroghe l'ipotesi di inserire la riforma della prescrizione, che ha fatto molto discutere e che probabilmente lascia le forze politiche nelle proprie posizioni di partenza, così com'è per Italia Viva, che crede che quella sia una riforma sbagliata. Non è questo il luogo in cui trattare questa riforma, ma sarà nel disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Bene quindi che il tema sia stato trasferito in una sede opportuna, che altro non poteva essere se non un nuovo disegno di legge, in modo tale da stemperare anche la tensione nell'approvazione di un provvedimento che invece presenta molti elementi positivi.

Come è già stato detto, Italia Viva vi ha contribuito soprattutto con l'impegno, alla Camera dei deputati, al miglioramento di alcuni punti, anche grazie all'emendamento del nostro collega Marco Di Maio, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 la data per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Grazie a un nostro emendamento sono stati stanziati 3 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori di ANPAL Servizi, provvedimento che ci sta molto a cuore perché frutto di una battaglia molto decisa e determinata anche nella legge di bilancio.

Abbiamo posto l'attenzione, sempre come Gruppo, alla proroga dei termini per la richiesta di accesso ai fondi per il sostegno al piccolo commercio nei Comuni piccoli e medi, fino a 20.000 abitanti, perché c'era un termine che scadeva alla fine di febbraio. Questo termine viene riaperto fino al 30 settembre e consentirà a chi ha la possibilità di investire di riaprire delle attività o ampliarle, potendo usufruire del fondo di sostegno al piccolo commercio.

Avremmo voluto, ad esempio, rispetto alle norme di cui ho parlato prima riguardanti il sisma, che venisse posta un'attenzione maggiore al tema del personale delle zone terremotate, che è entrato a far parte degli organici dei Comuni per la gestione dell'emergenza. Questo problema non è risolto; il Governo ha dato rassicurazioni che il tema sarà attenzionato in prossimi provvedimenti. Noi confidiamo e abbiamo fiducia nel Governo che possa dare risposte anche su questo tema. Nostro malgrado, quindi, nell'altra Camera abbiamo ritirato i nostri emendamenti nella convinzione però che ci sarà un provvedimento che terrà conto della stabilizzazione di quel personale, che ha comunque acquisito notevole professionalità nei Comuni anche per effetto delle vicende che riguardano il terremoto.

Credo quindi sia stato dato un contributo importante per la stesura di questo provvedimento. Oggi questa Assemblea è chiamata ad approvarlo. Ribadisco - come ho detto prima - che è necessario approvarlo perché presenta molti elementi positivi, ma dobbiamo nello stesso tempo, a mio avviso, pensare anche alla necessità di spostare la nostra attenzione sul momento complicato che vive il Paese. Dovremmo quindi caratterizzare il dibattito delle prossime ore e della prossima settimana soprattutto per dare segnali positivi ai cittadini in merito al superamento di questa fase d'emergenza, proponendo soluzioni che abbiano anche a cuore il rilancio economico del Paese, adesso ancor più viste le notizie che prefigurano delle difficoltà in termini di crescita e, anzi, di contrazione della crescita, ancor più di quello che sembrava dalle statistiche di alcune settimane fa, o meglio del terzo trimestre dello scorso anno.

Con questo auspicio consideriamo il provvedimento al nostro esame un ulteriore passo avanti, dobbiamo licenziarlo questa sera e siamo convinti di doverlo approvare. Quindi, a nome del Gruppo Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo per il sostegno a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo IV-PSI).

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare questa fiducia, l'ennesima, a questo decreto milleproroghe. Come dice il nome stesso di questo provvedimento, esso contiene delle proroghe, contiene delle deroghe e delle misure, che sicuramente non si è riusciti a fare nel tempo giusto; quindi, si richiede un tempo extra per varare questo provvedimento.

Non è scritto in questo testo di legge che ci apprestiamo a votare, ma credo ormai sia chiaro a tutti che la prima cosa che è prorogata, perché sta andando avanti oltre ogni limite, è proprio la durata di questo Governo. Questo provvedimento è una proroga che vi state dando, per continuare a governare un Paese che non vi riconosce più e che voi non rappresentate nemmeno più adeguatamente.

Signor Presidente, noi auspichiamo di non proseguire più questa legislatura, perché è nata male e, probabilmente, finirà peggio. Questo Governo sta dimostrando che non c'è un progetto politico e che, se c'era, è un progetto politico che è fallito e sta facendo schiantare il Paese, perché non si ha una visione d'insieme.

Questo decreto è anche questo: è chiedere ulteriore tempo ed essere sempre in ritardo. Il mondo va avanti, l'Italia dovrebbe andare avanti, e noi, in quest'Aula, chiediamo una proroga e non diamo risposte perché voi non sapete organizzare e non sapete pianificare il futuro di questo nostro Paese.

Speravamo che questo provvedimento potesse dare delle risposte a quelle imprese che ci chiedono una prospettiva di rilancio del sistema economico e del sistema produttivo del Paese, ma purtroppo così non è. Noi avremmo voluto che, in questo decreto-legge, si trovassero tutte quelle risposte che non abbiamo trovato nella legge di bilancio approvata nel mese di dicembre; risposte che potevano essere una possibilità di restituire fiducia al sistema Italia.

Una fiducia, appunto, che voi riuscite a dare solo con questo ennesimo voto, che è un voto di fiducia. E se proviamo a tornare indietro nel tempo, andando anche un po' a memoria, vediamo che tutti i provvedimenti più importanti che ha varato questo Governo sono stati votati con la fiducia. Il cosiddetto decreto fiscale, che è stato collegato alla legge di bilancio; la stessa legge di bilancio e, più recentemente, il cosiddetto decreto intercettazioni, oltre a questo milleproroghe (o, come dicevo prima, forse "millederoghe"), che è una sorta di appendice alla legge di bilancio, che pure è passata con il voto di fiducia.

C'è questa tradizione, ormai: o alla Camera o al Senato viene posto il voto di fiducia, un po' per accorciare i tempi di discussione e un po' anche perché avete l'esigenza di fare una conta dei voti, visto che litigate un giorno sì e l'altro pure.

State non solo esautorando la democrazia rappresentativa di questo Paese, perché vi ostinate a voler governare un Paese che non sapete più rappresentare, ma state svilendo anche la democrazia parlamentare, perché, di fatto, impedite alternativamente ad una delle due Camere di poter lavorare e potersi confrontare.

La fiducia, come dicevano la legge e i colleghi che mi hanno preceduto, deve essere chiesta in casi eccezionali. Con questo Governo sta diventando la regola, che svela la vostra stessa incapacità di far rispettare i tempi che voi stessi vi siete dati e l'impossibilità della maggioranza di restare unita. Ogni giorno, signor Presidente, i componenti di questo Governo e di questa maggioranza dimostrano, non solo di essere quanto più lontani possibile dal Paese reale, ma anche di essere lontani tra di loro anni luce.

Se Renzi, infatti, oggi dice una cosa, domani Zingaretti ne dice un'altra e dopodomani Di Maio un'altra ancora. Quindi, è evidente che il loro è un matrimonio di convenienza e che, quindi, c'è una convivenza che diventa sempre più difficile ogni giorno che passa.

La politica, invece, deve essere passione, deve essere consenso della gente. Voi non avete né l'una né l'altro. Anzi, state qui ad evitare che la gente vi possa giudicare.

Con questa fiducia, garantite a voi la possibilità di fare centinaia di nomine ed è questa la vera ragione del vostro stare incollati alle poltrone ed è questo il vero inganno che fate oggi al popolo italiano. Non c'è una ragione, non c'è una politica, non c'è un consenso che possa giustificare questo vostro modo di governare.

Signor Presidente, questo continuo ricorso al voto di fiducia, oltre a strozzare il confronto parlamentare, è indice delle divisioni che avete al vostro interno. Oggi si pone un problema di centralità del Parlamento, le cui prerogative voi stessi state sistematicamente violando. Vi definite democratici a parole, ma nei fatti state mortificando il Parlamento italiano. Quando dovete fare i Governi con i ribaltoni, ribadite o sbandierate che siamo una democrazia parlamentare, ma quando dovete gestire il potere vi dimenticate e umiliate il Parlamento. Alla democrazia parlamentare o ci si crede sempre o non ci si crede mai. (Applausi dal Gruppo FdI).

Questo vogliamo dire chiaramente ai membri del Governo: oggi otterrete la fiducia del Senato, come avete ottenuto qualche giorno fa quella della Camera dei deputati, ma è il Paese che non nutre più fiducia nei vostri confronti. E non potrebbe essere altrimenti, perché il provvedimento in esame non è un milleproroghe, come dicevo prima, ma è un millederoghe, un decreto-legge omnibus, che contiene provvedimenti spot, fatti più per accontentare singoli parlamentari, che non il sistema nella sua interezza. Anche se al suo interno devo riconoscere la bontà di alcune misure che - guarda caso - sono state fortemente volute dai parlamentari di Fratelli d'Italia. Cito in tal senso la proroga degli incentivi per chi vuole riaprire un'attività economica, commerciale o artigianale. Penso anche all'emendamento del nostro Capogruppo alla Camera dei deputati, che prevede fino al 2020 la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per i contratti di locazione nei Comuni fino a 10.000 abitanti e in quelli che si trovano in una zona rossa. Chiaramente molto ancora si poteva fare e non è stato fatto e qualcosa è stato pure scongiurato: penso, ad esempio, alla Casa internazionale delle donne di Roma e alla mancia elettorale di 900.000 euro per finanziarla, che è stata scongiurata, ma che si voleva dare ad un'associazione di Roma, che guarda caso si trova nel centro storico, dove oggi è candidato un ministro del vostro Governo, ovvero il ministro Gualtieri.

So che i miei colleghi di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati ce l'hanno messa tutta per modificare e migliorare il provvedimento in esame e di questo li ringrazio. Resta il rammarico di dover prendere quello che arriva qui in Senato, senza poter incidere nella modifica del decreto mille proroghe. Non possiamo accettare questo comportamento. Questa legge dai mille provvedimenti spot, senza un filo conduttore, non va nella direzione che serve al nostro Paese, a cui servirebbe ben altro. All'Italia serve un Governo serio e unito, che possa tutelare gli interessi nazionali, rilanciare le sue imprese e non pensare solo alle politiche assistenzialiste, che prosciugano i conti dello Stato e non creano neppure un posto di lavoro. All'Italia serve una guida coesa e coerente, che dia un futuro ad una Nazione, che è una grande Nazione, ma che purtroppo ha smesso di crederci e anche di sognare. All'Italia serve un Governo di centrodestra. Voi non siete quello di cui ha bisogno l'Italia e chiaramente non avrete mai la fiducia di Fratelli d'Italia. Per questi motivi, signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento milleproroghe sarà contrario. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, si è discusso molto sulla vicenda del cosiddetto decreto milleproroghe, che certamente è diventato una prassi, ma che, è evidente, bisognerebbe modificare, e di questo sono assolutamente certa. Lo dico, senza fare una difesa d'ufficio della maggioranza. Si tratta infatti di una questione che purtroppo ha sempre riguardato tutti i Governi e le maggioranze che si sono succedute, non solo dal 2005. Questa pratica era iniziata addirittura prima e si somma al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Credo che questo dovrebbe essere dunque uno degli elementi di preoccupazione e di intervento a livello costituzionale, proprio per ridare forza alla centralità del Parlamento. Per di più dobbiamo sapere che questa volta c'è stata una necessità: visto che la legge di bilancio era stata per molto tempo all'esame del Senato, è evidente che alla Camera dei deputati si è intervenuti per approvare nel milleproroghe una serie di misure necessarie che non erano state inserite nella legge di bilancio. Questo è certamente l'altro problema che si pone, ovvero il fatto che, nel tempo, tale provvedimento si sia poi trasformato in una sorta di suppletiva della legge di bilancio. Dunque, tra maggioranza e opposizione, dovremmo qui assumerci tutti l'impegno di far tornare la legge di bilancio ad essere quell'atto che, in qualche modo, avevamo tentato di farla diventare. Mi riferisco cioè a un provvedimento che tratti i grandi temi tracciando il quadro programmatico, in una linea corposa e generale, ma che non entra e non assuma al suo interno tutti i microinterventi. Infatti, se poi si decide per i micro interventi - e questo riguarda tutti, maggioranza e opposizione, a seconda di come capita - poi evidentemente non c'entrano tutti e accadde quel che accade, cioè si ricorre puntualmente, come appuntamento fisso, al decreto milleproroghe.

Inoltre vi è certamente anche una questione che riguarda la capacità. Noi siamo legislatori e variamo, magari anche all'unanimità, un provvedimento, ma spesso si verificano molti rallentamenti all'interno dei Ministeri; anche il provvedimento in esame reca misure volte a far sì che finalmente, dopo una lunga pausa di blocco del turnover, anche all'interno della pubblica amministrazione siano finalmente immesse forze nuove e giovani e quindi sia rinforzata la capacità e la professionalità della pubblica amministrazione.

Il provvedimento certamente esce "raddoppiato" dall'esame della Camera, su questo non c'è ombra di dubbio, ma bisogna rendersi conto che è avvenuto anche perché il Governo e la maggioranza hanno recepito molte delle istanze e delle ragioni dell'opposizione. Ci sono state molte misure oggetto di discussione. Cito, a titolo di esempio, il confronto sulle concessioni autostradali, che era certamente molto delicato e importante. Ebbene, con l'articolo 35 si introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza e risoluzione di concessioni stradali o autostradali. Ovviamente questo tema ci ha visto discutere molto anche dopo il crollo del ponte Morandi, ma nel confronto, quindi anche con le dovute mediazioni, a nostro avviso si è trovata una posizione certamente seria e meritevole di rispetto, anche perché sappiamo bene quale questione ci troviamo di fronte. Si tratta di concessioni - e questo vale in linea generale - sbilanciate in senso favorevole al concessionario, come ci ha detto la Corte dei conti in vari rapporti, quindi era comunque necessario intervenire con un riequilibrio.

Nel decreto-legge sono poi stati inseriti altri provvedimenti che oggettivamente sono necessari e rappresentano un passo in avanti. Tornando alla pubblica amministrazione, penso alla stabilizzazione di molti precari (perché sappiamo tutti che in tutti questi anni il primo datore di lavoro ad avere precari era di fatto la pubblica amministrazione) e all'inizio del percorso per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili in molte Regioni del Sud. Ci sono poi interventi per il rafforzamento di una serie di Ministeri, nonché per realizzare assunzioni di personale nelle Forze di polizia, nei Vigili del fuoco; si riaprono le assunzioni nelle Province e nelle città metropolitane, quindi si permette agli enti locali di portare a termine i nuovi ingressi già programmati in attesa delle nuove norme sul turnover.

Altri elementi importanti riguardano i contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,29)

(Segue DE PETRIS). A proposito del decreto-legge che abbiamo votato poche ore fa, si finanzia l'assunzione di 1.600 ricercatori di tipo B nelle università, si promuovono 1.034 ricercatori. Si mettono a disposizione 140 milioni per la cassa integrazione straordinaria per il 2020 e non dite che non può essere qualcosa che interessa tutti, maggioranza e opposizione, perché quanti hanno a cuore situazioni di crisi nei loro territori sanno che era necessaria. Si dà dunque un sostegno vero al reddito di decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, dal gruppo Ilva a tutta l'enorme platea dei call center e ai lavoratori di tutte le aree di crisi industriale complessa.

Vi sono, poi, una serie di interventi sulla previdenza molto importanti, che riguardano anche le zone del terremoto, che certamente non risolvono i problemi. Ho sentito molti interventi oggi; ci sono ancora molte altre questioni da affrontare, ma si tratta comunque di un aiuto a quelle popolazioni che si trovano nel pieno delle conseguenze della tragedia.

Inoltre, il decreto-legge individua le risorse per riconoscere il salario accessorio ai 60.000 dipendenti delle agenzie fiscali e interviene non soltanto con una serie di assunzioni importanti in campo sanitario, ma anche per contrastare la carenza dei medici; non è risolutivo, ma siamo in emergenza. Negli ospedali è stato disposto che fino al 2022, su base volontaria, in caso di esigenze delle ASL, potranno restare in servizio i medici fino a settant'anni e potranno essere assunti, anche se solo a tempo determinato, gli specializzandi dal terzo anno di corso.

Vi è infine lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione ai Comuni delle richieste di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

Vorrei aggiungere molte altre cose: il bonus verde e quello per gli autoveicoli elettrici, di cui avevamo discusso molto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio. Come vedete (è il discorso che facevo prima), si è trovata una composizione nel decreto milleproroghe.

Certamente ci sono anche delle ombre e lo dico con franchezza. Mancano norme che noi avremmo voluto ci fossero. Penso ad una per tutte: noi abbiamo ancora gli esodati in questo Paese. Ne abbiamo discusso nella legge di bilancio, non si è trovata la composizione, ma certamente resta un problema.

Personalmente avrei voluto - e so che parlo a nome di molti altri colleghi - che si risolvessero, non più, ancora una volta, con una proroga, le difficoltà per far entrare finalmente in funzione la norma che questo Parlamento aveva votato qualche anno fa all'unanimità relativa al divieto di sperimentazione per le sostanze di abuso e per gli xenotrapianti. Ci abbiamo lavorato e avevamo pensato che questa fosse la volta buona per riuscire a trovare una soluzione, ma almeno si sono aumentati i fondi per la ricerca con i metodi alternativi e sostitutivi: un piccolo passo in avanti, cui spero un domani seguiranno altri.

Il provvedimento - e lo voglio evidenziare - contribuisce a far fare molti passi in avanti a tante realtà in difficoltà e a diverse situazioni di sofferenza sociale. Esso chiude una fase della maggioranza e ne apre un'altra, non solo per affrontare i provvedimenti relativi all'emergenza economica derivante dall'impatto del coronavirus, ma anche per portare avanti con serietà e con determinazione le politiche per l'occupazione, la transizione ecologica, l'innovazione, la giustizia fiscale e sociale. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento e della fiducia al Governo. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).

PARRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, alla luce del dibattito che si è svolto finora su questo provvedimento di proroga dei termini legislativi probabilmente farò un discorso che sembrerà anomalo. Cercherò di parlare del merito del provvedimento, cosa che molti hanno deciso di non fare, per rifilarci sermoni pieni di parole d'ordine, che sono sembrate tanto stanche e pigre, quanto infondate. Come si possa concentrare la discussione su un provvedimento di questa rilevanza sulla ossessione per la richiesta del voto anticipato, con un'alluvione di frasi fatte, di luoghi comuni che veramente hanno stufato, per i quali è difficilissimo non provare fastidio, a noi non riesce di capire. (Applausi dal Gruppo PD).

Questo provvedimento, finché il nostro lavoro legislativo sarà strutturato come è strutturato oggi (e per fare una riforma non è sufficiente l'accordo della maggioranza) ha una grande rilevanza, perché rappresenta all'inizio dell'anno un completamento necessario delle scelte che si compiono con la legge di bilancio; è difficile esaminarlo separatamente dalla legge di bilancio.

Noi, nel fare questa valutazione in sede di dichiarazione di voto, dobbiamo ricordare che con la legge di bilancio si è fatta un'opera di discontinuità rilevante rispetto al passato (per il blocco dell'IVA, per l'aumento degli stipendi, per l'incremento della lotta all'evasione fiscale, per le misure nella sanità), e con le scelte che sono all'interno del provvedimento di proroga termini completiamo, in un certo senso, quel lavoro. Come è stato ben detto nell'intervento precedente al mio, si chiude una fase per aprirne un'altra, che dovrà essere di impegno forte per politiche di crescita e di coesione sociale.

Penso che si debba prestare molta attenzione ad alcune misure. Non voglio fare elenchi - ne sono stati fatti e giustamente - delle misure che sono in questo decreto-legge, ma sono molto importanti dal nostro punto di vista quelle per la pubblica amministrazione, per le stabilizzazioni dei precari nel pubblico impiego, per le assunzioni. Sono molto importanti le misure che si adottano per l'amministrazione giudiziaria, per gli straordinari e per le assunzioni nei comparti della difesa e della sicurezza, per le Forze di polizia, per i Vigili del fuoco. Sono importanti i provvedimenti, che in questo decreto-legge sono presenti, di proroga del bonus verde e gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese che operano sui mercati esteri, nonché le misure di agevolazione ai Comuni che devono fare interventi di efficientamento energetico. Riteniamo che siano importanti anche le decisioni che sono state prese dal Governo, e poi dal Parlamento che ha confermato queste scelte, in termini di rafforzamento e di estensione delle misure di sostegno al reddito per le imprese e i lavoratori che si trovano nelle aree industriali di crisi complessa, e in particolare per i lavoratori dell'Ilva e dei call center.

A noi sembra che il segno dell'equità sia ben impresso su questo provvedimento e davvero non comprendiamo, alla luce dei suoi contenuti, come si possa - ed è stato fatto abbondantemente anche nel dibattito di oggi - mostrare così tanto disinteresse per il fatto che con questa misura legislativa noi diamo delle risposte concrete ad esigenze delle imprese e delle famiglie; affrontiamo delle emergenze, comunque la si voglia mettere. Si è reagito a tutto questo dicendo che siamo di fronte ad una "legge mancia". Dove sarebbero le mance? Non le vediamo. Si è reagito a tutto questo dicendo che bisogna andare a votare. Ma bisogna andare a votare che cosa? Adesso c'è da votare questo provvedimento, se vogliamo avere a cuore le esigenze delle famiglie e delle imprese di questo Paese.

Ci è stato detto che siamo uniti soltanto dalla paura di Matteo Salvini. Non vi sopravvalutate, colleghi della Lega: noi non siamo uniti dalla paura di Matteo Salvini (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az), ma dalla voglia di fare proposte utili per questo Paese e di allontanarlo sempre più dall'orlo del burrone verso il quale l'arroganza di Matteo Salvini ci aveva portato. Questa è la cosa che ci unisce e voi dovreste... (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Che succede? Vedo un po' di agitazione.

PARRINI (PD). Voi dovreste, a nostro giudizio, cercare di essere più costruttivi, dimostrare maggiore senso di responsabilità e riconoscere i provvedimenti utili per quello che sono: cose che fanno bene all'Italia e agli italiani. Ma ancora una volta avete dato la dimostrazione di essere scarsamente capaci di fare questo. E anche il rumore, il brusio, il tentativo di disturbo del mio intervento, che mettete in campo in maniera abbastanza ridicola, è una prova della vostra inefficienza. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, in realtà il disturbo non era così importante, anzi; semmai, testimoniava che una parte del Senato la stesse ascoltando, quindi me ne potrei persino rallegrare.

MIRABELLI (PD). Vale sempre, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vale sempre, quando non è tale da provocare un vero disturbo non sostenibile.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non la vedo, presidente Grasso. (Commenti). Non Grasso, ma Grassi: chiedo scusa: si tratta di una «i»; siete in due.

Ne ha facoltà, senatore Grassi.

GRASSI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio per la qualifica, che continua a non spettarmi, perché non sono Presidente.

PRESIDENTE. La faranno, la faranno, diceva Totò. (Ilarità. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

GRASSI (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, di questi tempi un auspicio di buon augurio è sempre gradito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge milleproroghe è notoriamente un atto di amministrazione - in senso lato, consentitemi di dirlo - impropriamente affidato al ruolo di atto di normazione primaria. Così, la conversione del decreto-legge dovrebbe essere poco più di una presa d'atto, eppure anche ciò che appare come un oggetto meramente tecnico, come spesso accadde nella vita, può raccontare molto di colui o coloro che l'hanno scritto, voluto e progettato.

Questo decreto-legge segnala che sullo sfondo vi è una rumorosa assenza di progettualità per il Paese. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). È un'occasione persa: un decreto-legge in cui dovrebbero trovare spazio differimenti di termini urgenti si trasforma in un pacchetto di misure eterogenee, microsettoriali e senza alcun coordinamento tra loro.

Se me lo consentite, posso fare alcuni esempi. All'articolo 6, si parla della proroga di termini in materia d'istruzione, università e ricerca. Il comma 1 prevede la proroga per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Sono interessate tre università, le quali hanno fatto presente con una nota congiunta che, a causa della complessità degli appalti, non riusciranno a terminare le opere nel termine indicato. Sullo sfondo, la normativa in tema di appalti, che da tempo chiede di essere riformata.

All'articolo 35 si parla di disposizioni in materia di concessioni autostradali: si tratta di una norma con chiari profili ordinamentali, che potrebbero essere oggetto del normale iter legislativo, consentendo a questo Parlamento di lavorare e fare il proprio mestiere. Si prevede, nello specifico, che, in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo concessionario, l'Anas possa assumere la gestione delle strade. Tale procedura è in deroga all'articolo 176, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici. La norma segnala che questa maggioranza, ancora una volta, interviene con normative isolate in questioni di ben più ampio respiro e gravità. Questa norma è espressione di una maggioranza che non decide, lasciando in sospeso una questione che andrebbe affrontata in modo risoluto, in un modo o nell'altro, per dare chiarezza e certezza al Paese.

L'articolo 12 contiene una proroga di termini in materia di sviluppo economico e, al comma 1, interviene in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a motore elettrico. Nel corso dei lavori delle Commissioni non è stata approvata la proposta Galli, volta a consentire la cessione della relativa detrazione fiscale ai soggetti che acquistano e installano le infrastrutture di ricarica e ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il tema della conversione del parco circolante con motori elettrici viene ancora una volta affrontato in modo isolato, senza che sullo sfondo vi sia stata una seria interlocuzione con il più importante produttore automobilistico di questo Paese. In questo modo, senza un'adeguata programmazione, stiamo favorendo altri produttori, che non appartengo a questo Paese, con un grave danno per la nostra economia. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).

Sono esempi che dimostrano l'assenza di un progetto per il Paese e ciò accade in un momento in cui è più che mai necessario studiare un piano per rilanciare l'economia, che definirei straordinario, a sostegno delle imprese e delle famiglie.

Oggi ci troviamo a votare assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finanziamenti a specifiche accademie e scuole e contributi per migliaia di euro a un famoso complesso conventuale.

Il decreto milleproroghe - questo è il punto - non si può presentare isolato da una programmazione più ampia, altrimenti diventa solo un atto di bassa amministrazione, mortificante per il Parlamento. Servono risposte efficaci per le aziende e l'occupazione e non c'è attenzione alla parte produttiva ed efficiente del Paese che invece, oggi più che mai, ha bisogno di aiuto: 160 sono i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico e il numero è in aumento, perché il Governo non ha avuto il coraggio di dire che la plastic tax sta uccidendo le nostre aziende e ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi soggetti industriali, danneggiando irreversibilmente lo sviluppo dell'Italia; e così nessuna soluzione per Taranto, nessun impegno per Whirpool e poi - ancora - il problema di Alitalia e Air Italy.

Avremmo voluto trovare ben altro non solo nel decreto-legge, ma nella politica di questo Governo. Abbiamo proposto molti emendamenti per intervenire sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in materia di appalti e subappalti. Penso a modifiche alla decorrenza e alla disciplina applicativa per riconoscere alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento dei processi gestionali (sono tempi che variano, nelle ipotesi migliori, da quattro a sei mesi); all'esclusione degli enti locali dall'applicazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale 2019; all'aumento del tetto ai fini dell'applicazione della disciplina ora citata.

Oggi chiediamo che siano dati, sul modello Genova, che si è dimostrato efficiente, più poteri ai sindaci per dare appalti, aprire cantieri e rilanciare le opere pubbliche. Le infrastrutture di questo Paese, di cui si parla, sono a oggi dimenticate. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Si poteva stabilire che il 50 per cento di questi lavori fosse assegnato per norma alle piccole e medie imprese, da tutti evocate ma sempre accantonate e messe ai margini, che sono quelle che soffrono di più l'attuale stato di emergenza.

Abbiamo proposto emendamenti per intervenire sulla flat tax, con il ripristino al 20 per cento per compensi tra 65.000 e 100.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; sulla mini flat tax, con la proroga di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi limiti di accesso al regime mini flat tax fino a 65.000 euro. Abbiamo proposto la non riconferma della mini flat tax per i redditi più alti, che quest'anno avrebbe visto scattare l'aliquota del 20 per cento dell' Irpef e dell'IRAP, pari al 20 per cento del reddito per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro. Questi sono profili critici. Inoltre, per lo scaglione fino ai 65.000 euro, seppur rimasto, si vede diminuire la platea per effetto di aumentati paletti, sui quali sorvolo per brevità.

Avremmo voluto trovare risposte a una crisi preannunciata. L'emergenza sanitaria - questa sì, grave - che si è abbattuta sul nostro Paese era in qualche modo prevedibile e non è accettabile che i governanti non se ne siano accorti per tempo. Si doveva e poteva agire prima e meglio per evitare questo stato di emergenza che, in questo momento, viene gestito in modo mediaticamente inaccettabile. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Stiamo offrendo un vantaggio incredibile agli altri Paesi che, con disprezzo della tanta decantata unione dei Paesi europei, agiscono per il loro tornaconto. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ci auguriamo di vedere presto interventi in materia fiscale e previdenziale, con un esonero dagli adempimenti e versamenti delle imposte e della rata della cosiddetta rottamazione-ter che scade il 28 febbraio - non dimentichiamolo - per i contribuenti delle aree interessate dai focolai dove è presente il virus e una free tax zone di alcuni mesi una volta finita l'emergenza. Infatti, anche quando sarà ufficialmente finita, l'emergenza darà conto delle sue conseguenze per tempi lunghi che vanno gestiti sin da ora. Bisogna prevedere lo scenario peggiore per poter programmare adeguatamente gli interventi.

È necessario un fondo per il commercio e l'artigianato e la riproposizione di alcune proposte come la cedolare secca sugli immobili commerciali.

Non voglio approfittare oltre del tempo che mi è stato concesso. Credo adeguatamente di aver motivato la ragione per la quale la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dichiara il proprio voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, cara esponente del Governo, che ringrazio per la pazienza, per essere oggi rimasta qua, lei da sola, ad ascoltarci, e cari colleghi, oggi - così, per la cabala - celebriamo la tredicesima fiducia del Governo Conte II, la ventottesima parlando solo di quelle poste sui provvedimenti tra Governo Conte I e Governo Conte II. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'opposizione qui in Senato, sgolandosi, «colpo di Stato» e «dittatura della maggioranza» al Governo PD? (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Lo stesso PD con il quale oggi governa serenamente. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista, in Aula, alla Camera, accusava il governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il MoVimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia, per approvare - mi scuso per il termine - le sue porcate? Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di emergenza democratica, di aberrazione istituzionale, riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura, con il quale governa?

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,54)

(Segue GALLONE). Quei memorabili giorni, a quanto pare, rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserveremo e ne perpetueremo la memoria.

E oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di opposizioni di fiducia poste dal Governo Conte I e Conte II, "la vendetta", mi viene da dire. L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70 che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare, che la prerogativa legislativa è di queste Aule. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale, che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto-legge reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie, come ricordava stamattina il collega Pagano, e negli ambiti più svariati, da andare oltre ogni immaginazione. Proroga dei termini in materia di enti territoriali, non risolvendo però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni, dove Forza Italia invece continua ad intervenire, anche un po' efficacemente, con un piccolo emendamento, ad esempio, approvato alla Camera).

Penso allo sfregio nei confronti dei cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi, invece rimangono fuori dal testo perché è rimasto fuori il tema che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo ISEE. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia, che dal primo gennaio di quest'anno, grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato, rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'ISEE. Credo che siamo di fronte ad un paradosso inaccettabile.

E ancora, il provvedimento al nostro esame reca proroga dei termini in materia di giustizia, non risolvendo i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo dei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata). (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Proroga termini in materia di infrastrutture, dove la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese perché evidentemente ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione per effetto delle denunce dell'Unione europea stessa, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali. Quello che si deve pretendere da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade è che lo faccia con diligenza, responsabilità e, nel caso di specie, che si occupi davvero di manutenzione.

Il proroga termini in materia di ambiente è senza soluzioni efficaci. Sono previsti semplicemente degli interventi spot con un sistema della transizione verso l'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta come il cuculo che mette le uova nel nido degli altri a portare i rifiuti in altre Regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti.

Per quanto riguarda la proroga dei termini in materia di politiche sociali, cultura, università e commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata, che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Con il proroga termini intervenite in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave vulnus che state creando, realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole statali e scuole paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale - sottosegretario Malpezzi, lei sa che non mi riferisco a lei - senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Per quanto riguarda il proroga termini in materia di scuola e lavoro, cito il piano di internazionalizzazione delle pulizie nelle scuole, varato senza considerare né la funzionalità, né le conseguenze di questa stabilizzazione fasulla, come denunciato dall'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP) - Confindustria, che invece creerà almeno 5.000 disoccupati.

Con riferimento al proroga termini in materia di banche, sottolineo l'ennesima brutta figura del Governo sul fondo indennizzo risparmiatori: dopo aver strombazzato sui media e sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità per materia rispetto a tutti gli altri contenuti nel milleproroghe.

Chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe. Noi, però, reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza. Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule; ma, così facendo, state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere, ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto ancora prima della riduzione del numero dei parlamentari, che toglierà definitivamente la voce ai cittadini. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). E dico estrema unzione e non funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo, usando la definizione peraltro data dal Movimento 5 Stelle quando al Governo non erano loro, ma i loro alleati.

Celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura, come è successo per il decreto intercettazioni la settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera; decreto-legge, peraltro, che riporterà il Paese ai bei tempi bui dell'inquisizione.

Come opposizione siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli: ci state togliendo il lavoro, ve la cantate e ve la suonate; andate a braccetto, ma intanto litigate mentre il Paese langue. Non è però più tempo di superficialità e incompetenza perché ora siamo proprio al capolinea. Non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti. Parlo di crisi sanitaria e, di conseguenza, di crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima, per affrontare la quale sarà necessario mobilitare ogni risorsa e profondere ogni sforzo. Noi speriamo con tutto il cuore, per il bene del Paese, che non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini, di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo, litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Mi riservo di consegnare il testo completo del mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna e mi avvio alla conclusione.

Mi lasci constatare, Presidente, ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia di fatto la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico. Chi, come me, è stato presente in quest'Aula anche nei banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni. Noi avremmo anche potuto accettare la vostra arroganza politica, la vostra maleducazione istituzionale, se fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il potere oggi di fare da paracadute e domani da motore propulsore, quando finalmente il centrodestra riuscirà a tornare al Governo perché i cittadini si potranno esprimere.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia al Governo su questo provvedimento. Veda, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito frasi fatte, noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo e vogliamo andare a votare, al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa. (Commenti del senatore Mirabelli). Non ti preoccupare. Pensate a voi.

Concludo ricordando me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PELLEGRINI Marco (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, stiamo discutendo della conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2019, il cosiddetto milleproroghe, che interviene in numerose materie come da ampia tradizione governativa.

Questo provvedimento contiene misure importantissime che impattano sulla vita reale degli italiani, alcune delle quali sono figlie di battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle e facevano parte del nostro programma da anni. Quindi, siamo particolarmente orgogliosi di poterle approvare. Voglio passarle brevemente in rassegna, limitandomi a quelle che ritengo più significative.

Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'abbattimento della produzione dei gas serra, il decreto-legge al nostro esame proroga a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto degli autoveicoli elettrici e ibridi. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle alla Camera abbiamo abbassato la soglia delle emissioni gassose dei motori al di sotto della quale è possibile accedere agli incentivi. In questo modo potenziamo ancor di più il contenuto ambientale della misura, a conferma che per noi del MoVimento 5 Stelle l'ambiente non è uno slogan ma è un impegno che mettiamo in ogni nostra azione di Governo. (Applausi dal Gruppo M5S).

Sempre nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici e più precisamente in tema di produzione di energie rinnovabili, un nostro emendamento dà la possibilità ai cittadini, che siano essi condomini dello stesso edificio, commercianti, artigiani o anche pubbliche amministrazioni, di unirsi in gruppo di consumo per condividere l'energia elettrica rinnovabile prodotta, che potrà quindi essere consumata sul posto, stoccata per essere utilizzata nelle ore notturne o immessa nella rete per la parte non utilizzata.

Ancora, sempre in ambito ambientale, in questo caso marino e terrestre, e sempre grazie ai nostri emendamenti alla Camera, estendiamo a trenta mesi la moratoria sulle trivellazioni e sulla pratica air gun per la ricerca ed estrazione di combustibili fossili. (Applausi dal Gruppo M5S). Spostiamo in avanti, di sei mesi, sia il termine per il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), sia il blocco delle trivelle e degli air gun, che hanno effetti inaccettabili su balene, capodogli e delfini, ma anche sul plancton: in sostanza, sull'ecosistema marino. Il prossimo passo - ed è questo il nostro auspicio - sarà quello di bandire definitivamente nuove trivellazioni sul territorio nazionale a tutela del nostro ambiente, con l'obiettivo di rilanciare, migliorandole, le produzioni di energia rinnovabili, nonché la riqualificazione energetica del Paese. L'obiettivo è duplice e si tende sia ad avere una pianificazione energetica che tuteli sempre più le zone fragili e pregiate della nostra Italia, sia a dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e tecnologico basato sul rispetto dell'ambiente: il green new deal. Ancora una volta i nostri sono fatti concreti e zero chiacchiere.

Per ciò che riguarda le tasche dei cittadini, in particolare la prevista fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas, rinviamo il termine al 2022 per le famiglie e le microimprese e al 2021 per gli altri soggetti. Il termine previsto per quest'anno era insostenibile, perché tantissimi consumatori non sono ancora informati sulla transizione verso il mercato libero e su cosa essa comporti. Ma, soprattutto, abbiamo verificato che solo una piccola parte delle attuali offerte sul mercato libero, destinato alle famiglie, prevedeva prezzi uguali o inferiori a quelli attuali del mercato tutelato. Quindi, senza il nostro intervento, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero avrebbe comportato bollette più alte per milioni di italiani: 22 milioni sarebbero state le famiglie coinvolte. (Applausi dal Gruppo M5S).

Questo per noi era inaccettabile e lo abbiamo evitato. Il prossimo passo sarà di fare in modo che il libero mercato, quello vero, e cioè la concorrenza, abbia come conseguenza una diminuzione delle bollette e non il loro aumento.

Per ciò che riguarda il contrasto al lavoro precario e la battaglia per la dignità dei lavoratori, uno dei capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle, legiferiamo in materia prorogando, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di stabilizzare i dipendenti pubblici precari. Com'è noto, eravamo già intervenuti in questa materia nell'ambito dei dipendenti privati con il cosiddetto decreto dignità che, a differenza delle errate previsioni dei profeti di sventura, che anche in quest'Aula lo avevano bollato "decreto disoccupazione", il decreto dignità è stato un successo clamoroso (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ).

Ha prodotto quasi 300.000 contratti a tempo indeterminato in più, con incrementi di oltre il cento per cento rispetto ai periodi precedenti, invertendo un trend negativo che i bravi, quelli che governavano prima, si portavano dietro dal 1997: questi sono i risultati. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Lucidi).

Ci siamo presi gli insulti e le risatine dei soloni di turno e di chi evidentemente non ha a cuore gli italiani, ma i fatti ci hanno dato ragione. Continuate pure a deriderci mentre noi facciamo l'interesse degli italiani. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ).

Ora vengo al tema che a noi del MoVimento 5 Stelle sta molto a cuore, che riguarda la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici e quanto le gestioni virtuose e illuminate siano decisive in un processo di sviluppo economico sostenibile e che guarda al futuro. Ma a questo tema attiene anche un altro aspetto, e cioè quanto sia nostro dovere, come rappresentanti del popolo, fare esclusivamente gli interessi dei cittadini e non quello delle lobby, dei potentati economici e degli amichetti che finanziano le campagne elettorali o i mezzi di informazione. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ).

Mi riferisco alla materia delle concessioni autostradali e ai regali che in passato lo Stato, con le sue articolazioni, e la politica hanno fatto all'imprenditore privato, accettando di sottoscrivere un contratto capestro che favoriva esclusivamente il concessionario - cioè Autostrade per l'Italia, controllate da Atlantia e quindi dalla famiglia Benetton - a scapito del concedente, cioè a scapito di tutti noi cittadini. Con quel contratto totalmente sbilanciato e folle dal punto di vista economico e finanziario si è consentito al concessionario di realizzare guadagni colossali e sicuri, enormemente superiori a qualsiasi altro esempio nel mondo di operatori del mercato nello stesso settore, senza rischio d'impresa. Alla faccia del libero mercato di cui anche molti in quest'Aula si riempiono la bocca! (Applausi dal Gruppo M5S).

Il canovaccio è stato sempre il solito: si vogliono privatizzare gli utili e si collettivizzano le perdite, cioè il sogno di ogni pseudo - quello vero non fa così -imprenditore. È una beffa, e un insulto per i milioni di nostri piccoli micro e medi imprenditori che costituiscono l'ossatura produttiva del nostro Paese, che ogni giorno alzano la serranda della loro attività e non chiedono nulla allo Stato, anzi con le tasse contribuiscono al benessere collettivo! (Applausi dal Gruppo M5S. Brusio).

Signor Presidente, le chiederei di poter svolgere il mio intervento con un minimo di tranquillità. (Richiami del Presidente).

Quel contratto folle conteneva poi clausole quasi esilaranti, se non fossero tragiche per il Paese, come - per esempio - prevedere il diritto per il concessionario di vedersi riconosciuto un risarcimento miliardario in caso di revoca della concessione, anche se essa era conseguente a gravi inadempimenti del concessionario stesso.

Questo regalo - ve lo voglio ricordare - nonostante gli avvertimenti e le censure degli organismi di controllo e di regolazione, fu blindato per legge, tra il 2007 e il 2008, tra i Governi Prodi e Berlusconi. Siamo dovuti arrivare noi per cambiare le cose! (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).

Nell'articolo 35 di questo decreto milleproroghe si stabilisce che, qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 186, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il cosiddetto codice degli appalti, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi presenti nella convenzione, anche se approvate per legge - come in questo caso - che sono da intendersi nulle.

Noi stiamo parlando di inadempimenti gravi. Ebbene, mi dovete spiegare che cosa deve accadere ancora perché sia chiaro l'inadempimento di Autostrade per l'Italia? Non bastano i 43 morti del ponte Morandi? Non bastano i pezzi di galleria caduti, dove si è evitata una strage per puro caso? (Applausi dal Gruppo M5S).

Non bastano le risultanti agghiaccianti delle indagini sul ponte Morandi, su quella tragedia, che dimostrano che le mancate manutenzioni erano causate solo dalla voglia di fare più denaro e più utili da distribuire agli azionisti e al management? Tanto, chi se ne importava della vita dei cittadini? Tanto c'era la prescrizione, che cancellava tutto, come è successo a Viareggio, come è successo per il caso Eternit e come è successo tante altre volte! (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az). Con questa norma, abbiamo ripristinato il primato dell'interesse pubblico, il primato della vita umana sulla avidità e sul denaro! (Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az). Siamo arrivati ai fischi, ma va benissimo.

Infine, abbiamo bloccato l'aumento dal 2020 dei pedaggi autostradali fino alla presentazione, da parte del concessionario, di un piano economico finanziario aggiornato… (Il microfono si disattiva automaticamente).

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE. Può consegnare il testo, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Marco (M5S). In conclusione, vorrei dire che i regali in questo campo sono ben che finiti. Si è cambiato registro.

Per quanto fin qui illustrato, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia. Lo annuncio con orgoglio! (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Siclari).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Siclari.

(Il senatore Segretario Carbone e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello).

Rispondono i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cerno, Cioffi, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giarrusso, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pittella, Presutto

Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco

Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono, Zanda

Rispondono no i senatori:

Arrigoni

Bagnai, Balboni, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Briziarelli, Bruzzone

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Corti, Craxi

Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis

Ferro, Floris, Fregolent

Gallone, Gasparri, Giro, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, La Russa, Lucidi

Malan, Mallegni, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani, Nisini

Ostellari

Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pittoni, Pucciarelli

Quagliariello

Rauti, Ripamonti, Rivolta, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini

Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Stefani

Tiraboschi, Tosato

Urraro, Urso

Vallardi, Vescovi, Vitali, Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

251

Senatori votanti

250

Maggioranza

126

Favorevoli

154

Contrari

96

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 162.

Giunta per il Regolamento, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che domani, al termine dell'informativa del Ministro della salute sul coronavirus, è convocata la Giunta per il Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la prossima settimana, a partire da mercoledì 4 marzo, alle ore 9,30, saranno discussi i decreti-legge sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 febbraio al 5 marzo 2020:

Giovedì

27

febbraio

h. 9

- Informativa del Ministro della salute sul coronavirus

Mercoledì

4

marzo

h. 9,30

- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19 (ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (scade il 23 aprile)

- Disegno di legge n. 1698 - Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (voto finale entro il 7 marzo) (scade il 5 aprile)

Giovedì

5

"

h. 9,30

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori

40'

Governo

40'

Votazioni

40'

Gruppi 5 ore, di cui:

M5S

1h

5'

FI-BP

48'

L-SP-PSd'Az

47'

PD

36'

Misto

28'

FdI

27'

IV-PSI

27'

Aut (SVP-PATT, UV)

23'

Dissenzienti

5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1698
(Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori

60'

Governo

60'

Votazioni

60'

Gruppi 7 ore, di cui:

M5S

1h

31'

FI-BP

1h

7'

L-SP-PSd'Az

1 h

6'

PD

50'

Misto

39'

FdI

38'

IV-PSI

38'

Aut (SVP-PATT, UV)

32'

Dissenzienti

5'

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,14).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

1.1

Russo, Vanin, Corrado, Montevecchi, Granato

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;

        b) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

        Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», e le parole: «Ministro dell'università e della ricerca», con le seguenti: «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

Sbrollini, Faraone

Approvato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti:  ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

Sbrollini, Faraone

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

Sbrollini, Faraone

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".»

1.10000/103

Sbrollini, Faraone

Ritirato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;

        b) all'articolo 2:

            1) al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

            2) al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;

            3) al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;

            4) al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;»; sostituire le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» con le seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali»; sostituire le parole: «comunitario ed» con le seguenti: «europeo e» e dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere la seguente: «nazionali»;

            5) al comma 2, sostituire le parole: «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

          c) all'articolo 3:

            1) al comma 1, dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

            2) al comma 2, dopo le parole: «sono assegnate» inserire le seguenti: «le strutture,» e dopo le parole: «presta servizio a qualunque titolo» inserire le seguenti: «presso detto Dipartimento»;

            3) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

            «3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

        3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

            4) sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

            «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

        5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

            5) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»

            6) sopprimere il comma 7;

            6-bis) sopprimere il comma 8;

            7) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

            «9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

            "f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

            9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

          d) all'articolo 4:

            1) dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

            2) al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;

            3) dopo il comma 3, inserire il seguente:

            «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

            4) dopo il comma 7, inserire il seguente:

            «7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

          e) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

            a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

          f) allegare al decreto-legge la seguente tabella:

            «Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

 

Dirigenti di prima fascia

Dirigenti di seconda fascia

III area

funzionale

II area

funzionale

I area

funzionale

Ministero dell'istruzione

25

381

2.307

2.909

322

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

6

130

di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva

190

Ministero dell'università e della ricerca

6

35

195

244

28

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale

31

416

2.502

3.153

350

1.100

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

Capo XI-bis

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-quater.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Sbrollini, Faraone

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.10000/100

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «Art. 50», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»

            b) al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».  

2.2

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.2 (testo 2)

Sbrollini, Faraone

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore" e, alla fine, dopo le parole "nonché dalla vigente legislazione" inserire le seguenti: "ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.".

2.3

Granato, Montevecchi, Vanin

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

        1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

            1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.".

2.5

Sbrollini, Parente, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.5

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

G2.5 (già em. 2.5)

Sbrollini

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1664,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.5.

________________

(*) Accolto dal Governo

2.6 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola:«coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;

        b) dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;

        c) dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».

        d) dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;

        e) dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».

2.9

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;

        b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

       c) al comma 2, sostiture la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»

2.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

     Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

        a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4,  tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

        b) fino al  completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Il Senato,

            preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

            atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggigiorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

        impegna il Governo:

            ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione",  dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

            a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.7 (testo 2) (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

Sbrollini, Faraone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

            atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggigiorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di:

            introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione",  dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

            ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

________________

(*) Accolto dal Governo

G2.9 (già emendamento 2.9)

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Il Senato,

            preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

        impegna il Governo:

            ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.9 (testo 2) (già emendamento 2.9)

Sbrollini, Faraone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

________________

(*) Accolto dal Governo

G2.100

Montevecchi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

            il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

            inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

        considerato che:

            la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

            la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" ad hoc per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

        considerato altresì che:

            numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

            la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

            valutato infine che:

            è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

EMENDAMENTI

3.1

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

Sbrollini, Faraone

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;

        b) al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».

3.3

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al budget degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100 (testo 2)/1

Sbrollini, Faraone

Approvato

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno 3 anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione».

3.0.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

        1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

            a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

             b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

             c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

            d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica.  In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

            e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

        2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-bis. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

Verducci

Ritirato

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

       1. All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

       2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e-ter), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

            b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-ter), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

            c) all'articolo 52, comma 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collet­tiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater".».

3.0.300 (testo 3)/100

Giro, Malan (*)

Respinto

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

 - al comma 2, dopo le parole:  "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;

            - dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

        5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.300 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

        1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

        2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

        3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

4.1

Moles, Gallone, Modena

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

        «4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

            c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

        4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

        4-quater. Le misure di cui al comma 4-bis sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

Pittoni, Saponara, Barbaro

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Sopprimere l'articolo.

5.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

         2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (1729)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Pagano, Fazzone, Schifani, Quagliariello, Vitali

Respinta

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge AS 1729, di conversione in legge del decreto-legge, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

            il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento e rappresenta, sotto certi aspetti, un segno di un approccio legislativo sbagliato perché introduce norme irrealistiche o sbagliate costringendo a prorogarne l'entrata in vigore o l'efficacia e, sotto altri, l'incapacità della pubblica amministrazione o del governo di rispettare i tempi previsti dalle leggi;

            il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme privo di significato, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

            tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

            il contenuto disorganico ed eterogeneo, si pone altresì in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

            il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge; in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            come si legge nella citata sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

            più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019, nel pronunciarsi sull'incompatibilità tra la carica di commissario ad acta della regione Molise e qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-septies aggiunto in Parlamento durante l'iter di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, perché non omogeneo con il provvedimento d'urgenza;

            come si legge nella sentenza, "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2010);

            occorre ribadire che «la legge di conversione [...] rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014);

            giova ricordare che anche il decreto-legge fiscale 26 ottobre 2019, n.124 inizialmente costituito da 56 articoli, è stato approvato, con una sola lettura da parte della Camera (avendo il Senato solo confermato/vidimato il lavoro del primo ramo) con oltre 90 articoli, rendendo palese l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute;

            il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

        considerato che:

            appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

            come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati;

            è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario; in tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

            molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

            emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

            in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

            il decreto-legge, inizialmente composto da 44 articoli, ha subìto numerose integrazioni nel corso dell'esame alla Camera ed è stato trasmesso al Senato con 79 articoli che incidono su materie palesemente eterogenee: stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, comparto sicurezza e difesa, piattaforme digitali per i pagamenti verso la P.A., tassa automobilistica dei veicoli in locazione a lungo termine, disposizioni in materia di osservatorio nazionale di persone con disabilità, proroga del termine di richiesta di agevolazioni per attività commerciali, contributi agli enti locali per la progettazione per la messa in sicurezza del territorio, disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria, screening oftalmologico straordinario, misure di contenimento della spesa e dei poteri di vigilanza Consob, accisa sui sigari, estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca, cartolarizzazioni, requisiti di ammissione all'esame di stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine, assunzioni di dirigenti scolastici, assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del ministero della giustizia, stanziamenti per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a., misure per il riequilibrio finanziario dell'Inpgi e sospensione della norma sul commissariamento, assegni nucleo familiare per i dipendenti di Poste italiane, Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, attribuzione di classi di merito delle assicurazioni per la responsabilità civile sulle auto, piani di gestione dello spazio marittimo, formazione al salvamento acquatico, programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero,  disposizioni relative al sisma in Abruzzo e al sisma in Emilia Romagna, disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della P.A. nei piccoli comuni, modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni, ampliamento della dotazione organica della Corte dei Conti, disposizioni in materia di screening neonatali, figure professionali per le cure palliative, spesa per il personale degli enti del SSN, edilizia sanitaria, sicurezza nazionale cibernetica, presidenza italiana del G20, rifinanziamento del Piano per il made in Italy, monopattini elettrici, disposizioni in materia di concessioni autostradali, contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, utilizzo da parte delle province e delle città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, potenziamento delle Agenzie fiscali;

            l'articolo 1, ai commi 10-duodecies e 10-terdecies, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, interviene rispettivamente sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la costituzione di una Commissione nazionale di esperti per la definizione delle sole prove scritte e delle griglie di valutazione, e sulla proceduta straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola;

            l'articolo 7 - rubricato Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo - nel corso dell'esame alla Camera ha subìto copiose modifiche aggiuntive di commi che pur incidendo sulla materia del turismo e delle attività culturali, non tutti recano proroghe di termini (il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; i commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica; il comma 10-ter autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di festival, cori e bande; il comma 10-quater reca disposizioni in materia di assunzioni nel MIBACT; il comma 10-quinquies incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale Accademia Vivarium Novum, con sede a Roma, e lo rende stabile a decorrere dal 2021; i commi 10-sexies e 10-septies dell'articolo 7 autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla Legge di bilancio 2019; i commi 10-octies e 10-novies dell'articolo 7  incrementano la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; il comma 10-quinquiesdecies dell'articolo 7  autorizza, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili etc.);

            l'articolo 8, al comma 6-sexies, intervenendo sull'articolo 379, comma 3, del codice delle crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14 del 2019, che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo e dei revisori in taluni casi specifici (e cioè se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti; tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono effettuare la prima nomina dei suddetti organi e revisore;

            l'articolo 13, al comma 5-ter, reca l'ennesima proroga - al 31 dicembre 2021, della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

            l'articolo 16 modifica il decreto-legge 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) al fine di prevedere la nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi della rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che venga svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari che operano con riferimento a interventi infrastrutturali ritenuti prioritari;lo stesso articolo, al comma 1-ter, per accelerare opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni;

            l'articolo 26-bis dispone un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internalizzazione delle imprese italiane prevedendo che garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse da SACE anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

            l'articolo 35 in materia di concessioni autostradali, al centro di recenti polemiche, introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade; in particolare, sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

            è evidente come le disposizioni in materia di concessioni stradali abbiano natura ordinamentale, e siano pertanto inidonee al decreto-legge e alle disposizioni di proroga in esso contenute; occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro; al contrario, la concessione ad Anas, attualmente gestore di strade e autostrade, è qui introdotta senza procedura di evidenza pubblica e senza equo indennizzo per l'acquisizione dei progetti del concessionario uscente in violazione dell'articolo 176, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici;

        ritenuto che:

            il provvedimento appaia quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi integrativi successivi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

            un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento omnibus, ovvero il veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

            è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1729 .

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162

All'articolo 1:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020"»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista»;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», le parole: «del medesimo decreto. Conseguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con», le parole: «articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 2» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,»;

alla lettera a), le parole: «a)e «, c)sono soppresse e dopo le parole: «all'esercizio della funzione dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza»;

alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023".

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: "sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo" e le parole: "del contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "del contratto";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione»;

al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020"»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo".

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-octies. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (Disposizioni in materia di personale) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati".

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

"147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali".

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione".

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "bandito nell'anno 2016" sono soppresse.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020"».

All'articolo 4:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1o gennaio 2021.

3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa'".

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di cartolarizzazioni) - 1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-bis del presente articolo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)";

b) dopo le parole: "inferiore a 2 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,".

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

"1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge".

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono inserite le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

b) al comma 4-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Gli incassi" sono inserite le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) al quinto periodo, dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono inserite le seguenti: ", e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1," e dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020".

5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti";

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e, al settimo periodo, dopo le parole: "sono definite" sono inserite le seguenti: ", sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio».

All'articolo 6:

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina "tedesco", e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline "italiano" e "tedesco".

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1o settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".

5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

All'articolo 7:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

al comma 2, lettera c), le parole: «di 750.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;

al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2020"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

"5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei"»;

al comma 7, le parole: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

al comma 9, lettera a), le parole: «e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020";

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020".

10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2020".

10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale scolastico».

All'articolo 8:

al comma 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: "articolo 65" sono inserite le seguenti: ", comma 1, lettere b) e c-bis),"»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2022". Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: "di durata annuale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020", le parole: "800 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.095 unità", le parole: "200 unità di Area I/F2" sono sostituite dalle seguenti: "340 unità di area I/F1" e le parole: "600 unità di Area II/F2" sono sostituite dalle seguenti: "755 unità di area II/F1".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "otto".

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "nove".

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2022";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020"».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria) - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"».

All'articolo 9:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e le parole: "nel 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020, 2021 e 2022".

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "aprile 2020".

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione) - 1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020».

All'articolo 11:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020», dopo le parole: «nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11-ter. - (Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili) - 1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Art. 11-quater. - (Proroga di misure di sostegno del reddito) - 1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020". All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 11-quinquies. - (Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma) - 1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

21-60

2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-60

1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

"60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato";

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

"81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Entro diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre ventiquattro";

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

2) al quinto periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta mesi".

4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".

4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere».

All'articolo 13:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 ottobre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: "a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi" sono sostituite dalle seguenti: "a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi".

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: ", e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2022"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 aprile 2022".

7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019".

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Nel capo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis. - (Proroga in materia di sport) - 1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 15-ter. - (Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013) - 1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza».

All'articolo 16:

al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

"6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

'4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente'"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. - (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna) - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Art. 16-ter. - (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) - 1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila».

All'articolo 17:

al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "la spesa di personale registrata nell'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo".

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome," sono inserite le seguenti: "anche attraverso le società a partecipazione pubblica,"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti"».

All'articolo 18:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: "commi 1 e 4" sono inserite le seguenti: "nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici".

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti";

d) al comma 14, dopo le parole: "pubblico impiego" sono inserite le seguenti: "e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)".

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ", di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici" sono sostituite dalle seguenti: ". Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici".

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

al comma 2:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile"»;

al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. - (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni) - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Art. 18-ter. - (Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - 1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 18-quater. - (Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) - 1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma".

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. - (Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 19-ter. - (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1"».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione) - 1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22:

al comma 1:

al capoverso 320-bis:

al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;

al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;

al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» è soppressa;

al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: «annui».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48) - 1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: "favorevole" è soppressa».

All'articolo 23:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse.

All'articolo 24:

al comma 2, dopo la lettera a)sono inserite le seguenti:

«a-bis) al quarto periodo, le parole: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025";

a-ter) al quinto periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2025";

a-quater) al sesto periodo, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026"»;

al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;

ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale»;

al comma 2, capoverso c-bis):

all'alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono inserite le seguenti: «, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale"»;

al comma 3, le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000.000»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020".

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria," sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,".

4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali";

b) al comma 3, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato".

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis. - (Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma) - 1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25-ter. - (Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari) - 1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 25-quater. - (Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, le parole: ", fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali" sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Art. 25-quinquies. - (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Art. 25-sexies. - (Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV) - 1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

All'articolo 26:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza"»;

alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143) - 1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"».

All'articolo 27:

al comma 1:

dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica";

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica"»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" fino a: "e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;"»;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione"»;

dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

"19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni"».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate";

2) al comma 6, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità";

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni";

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: "stipulati" sono inserite le seguenti: "per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero" e le parole: "possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto".

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino a 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 29".

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 28:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 31:

al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria»;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26) - 1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata";

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

"

Ente

Importo

Città metropolitana di Catania

16.261.402

Città metropolitana di Messina

10.406.809

Città metropolitana di Palermo

17.718.885

subtotale città metropolitane

44.387.096

% di copertura per città metropolitane

40,51%

LCC di Agrigento

7.146.531

LCC di Caltanissetta

4.943.572

LCC di Enna

4.053.997

LCC di Ragusa

5.559.427

LCC di Siracusa

7.157.158

LCC di Trapani

6.752.219

subtotale LCC

35.612.904

% copertura per LCC

40,51%

TOTALE

80.000.000

".

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: "a titolo gratuito" sono inserite le seguenti: "e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,";

2) dopo le parole: "i predetti beni" sono aggiunte le seguenti: ", con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"».

All'articolo 32:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono essere previsti appositi finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze».

All'articolo 33:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento) - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza"»;

alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;

al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (Monopattini elettrici) - 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

"75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione"».

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Cold ironing) - 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: "Energia elettrica" dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

"per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti».

All'articolo 35:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione"».

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di finanza locale) - 1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il termine perentorio di cui al comma 470" sono soppresse;

b) le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020", le parole: "le modalità di riparto" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalità di recupero" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di revoca, di recupero";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre";

b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

"63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034";

c) al comma 64, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione", le parole: "31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento," sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020, sono individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta";

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034".

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

All'articolo 39:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;

al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;

all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;

al comma 6, lettera f), le parole da: «di parte corrente» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati»;

il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2017-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2022";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022".

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033".

14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

"322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".

14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2017 al 2022" e dopo le parole: "sicurezza stradale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali".

Art. 39-ter. - (Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali) - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Art. 39-quater. - (Disavanzo degli enti locali) - 1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato».

All'articolo 40:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 40-bis. - (Potenziamento delle Agenzie fiscali) - 1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 40-ter. - (Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro».

All'articolo 41:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020"».

All'articolo 42:

al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».

Nel capo III, dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

«Art. 42-bis. - (Autoconsumo da fonti rinnovabili) - 1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 43:

al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1

(articolo 1, comma 134)

Regioni

Percentuali di riparto

Riparto contributo investimenti

Contributo

per ciascuno degli anni 2021 e 2022

Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025

Contributo

per l'anno

2026

Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032

Contributo

per l'anno

2033

Contributo

per l'anno

2034

Abruzzo

3,16%

4.269.481,58

3.937.410,79

8.206.892,37

9.630.052,89

11.053.213,42

6.325.157,89

Basilicata

2,50%

3.373.081,58

3.110.730,79

6.483.812,37

7.608.172,89

8.732.533,42

4.997.157,89

Calabria

4,46%

6.021.781,58

5.553.420,79

11.575.202,37

13.582.462,89

15.589.723,42

8.921.157,89

Campania

10,54%

14.228.786,84

13.122.103,42

27.350.890,26

32.093.819,21

36.836.748,16

21.079.684,21

Emilia-

Romagna

8,51%

11.483.881,58

10.590.690,79

22.074.572,37

25.902.532,89

29.730.493,42

17.013.157,89

Lazio

11,70%

15.799.476,32

14.570.628,16

30.370.104,47

35.636.596,58

40.930.088,68

23.406.631,58

Liguria

3,10%

4.186.065,79

3.860.482,89

8.046.548,68

9.441.903,95

10.837.259,21

6.201.578,95

Lombardia

17,48%

23.601.410,53

21.765.745,26

45.367.155,79

53.234.292,63

61.101.429,47

34.965.052,63

Marche

3,48%

4.701.197,37

4.335.548,68

9.036.746,05

10.603.811,84

12.170.877,63

6.964.736,84

Molise

0,96%

1.292.234,21

1.191.727,11

2.483.961,32

2.914.706,05

3.345.450,79

1.914.421,05

Piemonte

8,23%

11.106.734,21

10.242.877,11

21.349.611,32

25.051.856,05

28.754.100,79

16.454.421,05

Puglia

8,15%

11.006.123,68

10.150.091,84

21.156.215,53

24.824.923,42

28.493.631,32

16.305.368,42

Toscana

7,82%

10.553.376,32

9.732.558,16

20.285.934,47

23.803.726,58

27.321.518,68

15.634.631,58

Umbria

1,96%

2.648.771,05

2.442.755,53

5.091.526,58

5.974.450,26

6.857.373,95

3.924.105,26

Veneto

7,95%

10.727.597,37

9.893.228,68

20.620.826,05

24.196.691,84

27.772.557,63

15.892.736,84

TOTALE

100,00%

135.000.000,00

124.500.000,00

259.500.000,00

304.500.000,00

349.500.000,00

200.000.000,00

"».

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTAti E ALLEGATO 1

Capo I

PROROGHE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».

10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-octies. A decorrere dal 1o marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Disposizioni in materia di personale) - 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali».

10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».

10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;

b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;

b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1o gennaio 2021.

3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa"».

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;

b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

«1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

b) al comma 4-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;

3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».

5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».

5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;

b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1osettembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1o settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Articolo 6-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonché di personale scolastico)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.

1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;

b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;

c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».

4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei».

5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

b) il secondo periodo è soppresso.

10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».

10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».

10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),».

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unità», le parole: «200 unità di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unità di area I/F1» e le parole: «600 unità di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unità di area II/F1».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Articolo 8-bis.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 10-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cu i al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 11-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Articolo 11-quater.

(Proroga di misure di sostegno del reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11-quinquies.

(Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».

2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

21-60

2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

«

CO2 g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-60

1.500

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.

3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali princìpi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».

4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.

4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;

b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1o gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1o gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori».

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;

d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».

5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022».

7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 15-bis.

(Proroga in materia di sport)

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Articolo 15-ter.

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.

(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».

1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente"».

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Articolo 16-ter.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Articolo 17.

(Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».

Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

Articolo 18.

(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;

d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Articolo 18-bis.

(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Articolo 18-ter.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Articolo 18-quater.

(Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) seicentosettanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) seicentosettantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 19-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 19-ter.

(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.

(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 21-bis.

(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:

«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato

n. 1

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

n. 1

Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

n. 22 (*)

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale

n. 24

Consiglieri di Stato

n. 102 (*) (**)

Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari

n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426."».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 22-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» è soppressa.

Articolo 23.

(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate».

2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.

2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;

a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;

a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;

a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;

b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;

b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-bis.

(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.

3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-ter

(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 25-quater

(Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37, le parole: «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Articolo 25-quinquies.

(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Articolo 25-sexies.

(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».

2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 26-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».

Articolo 27.

(Sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;

f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;

h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis , e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;

i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;

l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;

n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni»;

o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;

2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;

b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.

(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.

(Contributo alla regione Sardegna)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.

2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31-bis.

(Modifiche all'articolo 38-quaterdel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«

Ente

Importo

Città metropolitana di Catania

16.261.402

Città metropolitana di Messina

10.406.809

Città metropolitana di Palermo

17.718.885

subtotale città metropolitane

44.387.096

% di copertura per città metropolitane

40,51%

LCC di Agrigento

7.146.531

LCC di Caltanissetta

4.943.572

LCC di Enna

4.053.997

LCC di Ragusa

5.559.427

LCC di Siracusa

7.157.158

LCC di Trapani

6.752.219

subtotale LCC

35.612.904

% copertura per LCC

40,51%

TOTALE

80.000.000

».

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;

2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Articolo 32.

(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;

b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;

c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 33.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento) - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza»;

b) all'articolo 9-ter:

1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 33-bis.

(Monopattini elettrici)

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Articolo 34.

(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 34-bis.

(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 36.

(Informatizzazione INAIL)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.

(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».

Articolo 38-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;

b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;

b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 39.

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;

b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;

c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;

d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».

14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Articolo 39-bis.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».

Articolo 39-ter.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Articolo 39-quater.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 40-bis.

(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 40-ter.

(Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Articolo 41.

(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.

(Agenda digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;

b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Articolo 42-bis.

(Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e);

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

"Tabella 1

(articolo 1, comma 134)

Regioni

Percentuali di riparto

Riparto contributo investimenti

Contributo

per ciascuno degli anni 2021 e 2022

Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025

Contributo

per l'anno

2026

Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032

Contributo

per l'anno

2033

Contributo

per l'anno

2034

Abruzzo

3,16%

4.269.481,58

3.937.410,79

8.206.892,37

9.630.052,89

11.053.213,42

6.325.157,89

Basilicata

2,50%

3.373.081,58

3.110.730,79

6.483.812,37

7.608.172,89

8.732.533,42

4.997.157,89

Calabria

4,46%

6.021.781,58

5.553.420,79

11.575.202,37

13.582.462,89

15.589.723,42

8.921.157,89

Campania

10,54%

14.228.786,84

13.122.103,42

27.350.890,26

32.093.819,21

36.836.748,16

21.079.684,21

Emilia-

Romagna

8,51%

11.483.881,58

10.590.690,79

22.074.572,37

25.902.532,89

29.730.493,42

17.013.157,89

Lazio

11,70%

15.799.476,32

14.570.628,16

30.370.104,47

35.636.596,58

40.930.088,68

23.406.631,58

Liguria

3,10%

4.186.065,79

3.860.482,89

8.046.548,68

9.441.903,95

10.837.259,21

6.201.578,95

Lombardia

17,48%

23.601.410,53

21.765.745,26

45.367.155,79

53.234.292,63

61.101.429,47

34.965.052,63

Marche

3,48%

4.701.197,37

4.335.548,68

9.036.746,05

10.603.811,84

12.170.877,63

6.964.736,84

Molise

0,96%

1.292.234,21

1.191.727,11

2.483.961,32

2.914.706,05

3.345.450,79

1.914.421,05

Piemonte

8,23%

11.106.734,21

10.242.877,11

21.349.611,32

25.051.856,05

28.754.100,79

16.454.421,05

Puglia

8,15%

11.006.123,68

10.150.091,84

21.156.215,53

24.824.923,42

28.493.631,32

16.305.368,42

Toscana

7,82%

10.553.376,32

9.732.558,16

20.285.934,47

23.803.726,58

27.321.518,68

15.634.631,58

Umbria

1,96%

2.648.771,05

2.442.755,53

5.091.526,58

5.974.450,26

6.857.373,95

3.924.105,26

Veneto

7,95%

10.727.597,37

9.893.228,68

20.620.826,05

24.196.691,84

27.772.557,63

15.892.736,84

TOTALE

100,00%

135.000.000,00

124.500.000,00

259.500.000,00

304.500.000,00

349.500.000,00

200.000.000,00

"».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-bis. 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        ''10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019''».

1.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a) le parole: ''29 febbraio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

        2) alla lettera b), le parole: ''la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo''' sono sostituite dalle seguenti: ''le parole: '1º gennaio 2020''' e le parole: ''il 2018 e il 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'' e ''a decorrere dall'anno 2021'';

        3) alla lettera e), le parole: ''la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: ''marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''le parole: '1º gennaio 2020''' e le parole: ''il 2018 e il 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'' e ''il 2019 e il 2020'';

        4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) all'articolo I, comma 761, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020''».

1.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, le parole: ''29 febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio'';

            b) al comma 5-bis, la parola; ''marzo'' è sostituita dalla seguente: ''luglio''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2-bis, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2010 è estesa fino al 31 dicembre 2020».

1.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate nell'apposito fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei principi e delle decorrenze ivi indicati, fatta salva, in ogni caso, la loro preliminare definizione mediante procedure negoziali, ai sensi degli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

1.6

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

        «5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di ''assistente giudiziario'' già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie pubbliche amministrazioni come da Tabella 7, per un totale di 83 7 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di ''assistente giudiziario'' formata all'esito del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

1.7

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera b), le parole dal: ''2012 al 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2012 al 2016'';

        2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            ''b-bis). Le graduatorie approvate nell'anno 2017 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2021''».

1.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

        «5-bis. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2021''».

1.9

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

        «5-bis. All'articolo l, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) la graduatoria relativa al concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016 è utilizzabile fino al 31 marzo 2021 in deroga ai limiti di cui alla lettera b)''».

1.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

        «5-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.11

Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

        «5-sexies. Alla lettera b) del comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''30 settembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2021''».

1.12

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019, il personale titolare di incarichi conferiti presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli delle medesime nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Analogamente i titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo superiore ai trentasei mesi transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

        6-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 6-bis accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti».

1.13

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

        «8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: ''L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020''.

        8.1. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.14

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021»;

            b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n, l35, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

1.15

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: «30 giugno 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2021»;

            b) dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere le seguenti: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società dì cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

1.16

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «30 giugno 2021».

        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «abilitati ad operare sulla piattaforma.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per garantire l'integrazione con la piattaforma».

1.17

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.18

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.19

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

1.20

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

1.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8.1. Per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, l'articolo 1, comma 107 della legge 27 dicembre 2010, n. 160, si applica dal 1º gennaio 2021».

1.22

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

        «9-ter. All'articolo 1, commi 772, 773 e 774, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021''.

        9-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-ter si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.23

Grassi

Precluso

Sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'assunzione dei componenti della segreteria tecnica, sentiti i componenti dell'Osservatorio e le Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità, è prorogata fino al 31 marzo 2020, con esclusione di ulteriori proroghe oltre tale data, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.24

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

        Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «316.800 euro» aggiungere le seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

1.25

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10.1. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''triennio 2018-2020'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''triennio 2018-2020'' e dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.26

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10.1. Al fine di consentire l'attuazione della riforma del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria negli enti locali, secondo principi di equità gradualità e trasparenza, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 816, le parole: ''dal 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2022'';

            b) al comma 817, dopo le parole: ''fatta salva, in ogni caso,'' sono aggiunte le seguenti: ''a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge'';

            c) al comma 836, le parole: ''1º dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º dicembre 2022''».

1.27

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10.1. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2022, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.28

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole: ''fino al 31 dicembre 2021''».

1.29

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

        «10-terdecies. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''triennio 2018-2020'';

            b) al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''triennio 2018-2020'' e dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».

1.30

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 10-duodecies, aggiungere il seguente:

        «10-terdecies. All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: ''30 giugno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

1.31

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «10-octiesdecies. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo le parole: ''delle regioni'' sono inserite le seguenti: ''a statuto ordinario e'' e le parole: ''31 ottobre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

1.32

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

        «10-octiesdecies. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: ''31 dicembre 2021'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».

1.33

Rivolta, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «10-octiesdecies. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.''.

        10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, quantificati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.34

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «10-octiesdecies. All'articolo 6-bis, lettera b), del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ''È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2010 entro e non oltre il 30 settembre 2020''».

1.35

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 10-septiesdecies, aggiungere il seguente:

        «10-octiesdecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 741, lettera c) punto 3) dopo le parole: ''24 giugno 2018'' sono aggiunte le seguenti: '', come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80'';

            b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso».

G1.1

Berardi, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            la Polizia locale, negli ultimi anni, ha subito più di altri comparti della Pubblica Amministrazione le conseguenze delle politiche restrittive di Governo sulla spesa del personale. A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali, indotto da oltre sette anni di blocco totale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio;

            la situazione di emergenza si è nel tempo aggravata e la stessa Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in questo settore ha richiesto e ottenuto numerosi interventi normativi d'urgenza, ma che non si sono dimostrati risolutivi: a titolo esemplificativo c'è stato l'ampliamento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80 per cento del turnover per l'anno 2017 e 100 per cento per l'anno 2018); oppure, è stato l'ampliamento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019;

            a decorrere dall'anno 2020 non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione;

            è necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, anche a fronte del recente Accordo sottoscritto dal Presidente Anci Antonio Decaro e dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;

            a valutare la proroga dei tempi di assunzione a tempo determinato da un massimo di 5 mesi a un massimo di 8 mesi e, al contempo, di diminuire i tempi di stabilizzazione per gli assunti a tempo determinato da 36 a 24 mesi;

            a valutare la modifica dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in modo tale che le amministrazioni possano determinare, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis del suddetto decreto, non annualmente ma per il triennio successivo.

G1.2

Berardi, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

        impegna il Governo:

            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

G1.3

Berardi, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, contestualmente ai nuovi bandi di concorso, di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G1.4

Matrisciano, Auddino, Campagna, Guidolin, Nocerino, Romagnoli, Romano

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AS 1729),

        premesso che:

            l'articolo 11-quater del decreto-legge in esame reca disposizioni in merito a misure di sostegno al reddito;

        considerato che:

            previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

            la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

            ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1º gennaio 2019;

            con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1º gennaio 2019;

            la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

            con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

            con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1º gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

            per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che,  pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

            l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare coloro che, avendo cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e avendo maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018, non possono attualmente beneficiare dell'indennizzo citato in premessa.

G1.5

Evangelista

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposizioni in materia di trasporto marittimo e ferroviario;

            numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

            di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

        considerato che:

            il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei princìpi di uguaglianza e libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

            il 12 febbraio 2020 gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar airways attraverso Aqa holding, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione;

            a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di Air Italy che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa;

            il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano, mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

            la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere seriamente compromessa;

            il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i collegamenti da e per l'isola;

            il Ministro delle infrasturtture e dei trasporti ha dichiarato di aver firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Presidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro il 31 dicembre 2020;

            il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di sostenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di Air Italy con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incontro previsto tra tutte le parti coinvolte;

        impegna il Governo:

            ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'opportunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.6

Arrigoni, Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge n. 162 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il 31 dicembre 2019 è cessata la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

            come dichiarato anche dalle categorie di settore, la fine del periodo di sospensione minaccia di compromettere i già fragili equilibri finanziari del sistema produttivo locale e si ripercuote negativamente su una comunità ancora segnata dal dramma del sisma;

            la situazione sta diventando sempre più insostenibile e molte aziende del territorio colpito dagli eventi sismici del 2016-2017, soprattutto quelle della filiera dell'edilizia, rischiano il fallimento, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini occupazionali;

            peraltro, con l'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione» è stata prorogata al 31 luglio 2019 il termine per la presentazione della domanda per tutti i soggetti debitori, in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione ha pubblicato nel proprio sito internet, cosiddetta rottamazione-ter;

            purtroppo, i soggetti terremotati del centro Italia, essendo in periodo di proroga, non hanno potuto usufruire di tale istituto agevolativo, pertanto, al fine di garantire equità e parità di trattamento dei contribuenti, e necessario prevedere analoghe agevolazioni per tali soggetti, anche attraverso la riapertura dei termini della rottamazione-ter;

            un altro problema grave, in preoccupante evoluzione, interessa un gran numero delle imprese terremotate che, a causa della terminata sospensione, dal 1º gennaio 2020 non sono in grado di lavorare e di incassare fatture, non avendo il DURC in regola;

            occorre prevedere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi, per tutto il cratere sismico del centro Italia, per alleviare i disagi della popolazione che da quattro anni è impegnata ad un difficile processo di ricostruzione e permettere a cittadini e imprese di riprogrammare meglio le proprie attività concentrando le proprie energie e risorse al rilancio del territorio,

        impegna il Governo:

            ad intervenire con la massima urgenza per risolvere le questioni illustrate in premessa.

G1.7

Manca

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

            gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

            la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

            il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

            nell'iter di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-quater che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

            è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province, che avevano un carattere espressamente transitorio;

            per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

        impegna il Governo:

            ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.8

Bressa

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

            gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

            la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

            il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

            nell'iter di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-quater che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

            è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge n. 56/2014 sulle Province, che avevano un carattere espressamente transitorio e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 2016;

            per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

        impegna il Governo:

            ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G1.9

Mininno, Romano, Drago, Donno

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19-ter interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            nel maggio del 2017 con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è stato bandito un concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; il concorso era aperto anche ai civili e prevedeva come requisiti di accesso un'età non superiore ai 30 anni e il possesso della licenza media; alla conclusione del concorso, sono stati assunti i vincitori ed è stata approvata la graduatoria degli idonei non vincitori;

            successivamente, il decreto legislativo n. 95 del 2017, avente ad oggetto il riordino delle carriere, ha modificato in modo restrittivo i requisiti previsti all'articolo 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'assunzione degli agenti di polizia: il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato dal diploma di istruzione secondaria di primo grado a quello di secondo grado;

            nel 2019 il legislatore, attraverso il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico citato, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore, ossia quelli più restrittivi previsti con l'intervento del d. lgs. n. 95 del 2017 (26 anni di età e possesso del diploma superiore);

            successivamente, il 13 marzo 2019, il capo della polizia ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria vigente per l'ulteriore assunzione dei 1.851 Allievi Agenti; dal 28 maggio 2019 sono partite le convocazioni per gli accertamenti fisici e psico-attitudinali nei dipartimenti a Roma;

            purtroppo si è creata questa situazione paradossale per cui sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria (idonei sulla base dei requisiti previgenti), non possedevano, al 1º gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio più restrittivi;

            è stata messo in atto una sorta di nuovo procedimento di assunzione, completamento slegato da quello previsto dal bando del 2017, pertanto idonei con punteggi più alti in graduatoria sono stati scavalcati da idonei con un punteggio, a volte, notevolmente inferiore, solo perché in possesso di requisiti più restrittivi, non contemplati alla pubblicazione del bando di concorso;

        valutato che:

            le situazioni giuridiche inerenti ai concorrenti idonei esclusi dal reclutamento si sono ulteriormente diversificate, in quanto:

            1) alcuni hanno presentato ricorso al TAR, ottenendo la misura cautelare che consisteva nella possibilità, in attesa del giudizio di merito, di essere ammessi alle fasi successive alla prova scritta: tali concorrenti non sono comunque stati ammessi al corso di formazione (e quindi non sono stati assunti);

            2) alcuni, pur presentando ricorso al TAR, non hanno beneficiato dell'accoglimento della misura cautelare;

            3) altri non hanno esperito alcun rimedio giurisdizionale;

            valutato, inoltre, che:

            al fine di evitare il proliferare del contenzioso e di rispondere alla legittima aspettativa di concorrenti penalizzati dal mutare in itinere dei requisiti concorsuali, è necessario adottare gli opportuni rimedi legislativi ed amministrativi,

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di assumere, a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2021 e 2022, attraverso lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame, gli idonei allievi agenti della Polizia di Stato del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, secondo l'ordine decrescente del voto della medesima graduatoria, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, limitatamente ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello dell'ultimo concorrente assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019;

            valutare l'opportunità di riconoscere ai nuovi assunti unicamente la decorrenza giuridica del contratto del primo concorrente che segue nella graduatoria della prova scritta, assunto ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge richiamato, precedendo quest'ultimo nell'immissione in ruolo.

G1.10

Donno

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia: all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia; l'articolo 19- ter interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

            coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

            il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

            da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

        valutato che:

            il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1º gennaio 2005;

            il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

            l'art. 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

            la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

            appare evidente la lesione di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

G1.11

Donno

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione dell'Atto Senato 1729, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il provvedimento prevede una serie di misure riguardanti il personale delle Forze di polizia; all'articolo 19 viene autorizzata l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia: l'articolo 19- ter interviene a sua volta sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco; l'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

        considerato che:

            al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

            agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

            pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G1.12

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;

            in particolare, l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria);

            nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;

            in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

            siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;

            la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza; inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;

            a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro, pur avendo superato le successive prove, venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;

            sebbene il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settembre 2019 abbia disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del Tribunale amministrativo, privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali:

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);

            ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settembre 2019 dal TAR del Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.

G1.13

De Petris, Perilli, Maiorino

Precluso

Il Senato,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, differisce dal 1º gennaio 2020 al 1º gennaio 2021 il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso (alcool, tabacco e droghe);

            l'articolo 25, comma 2, modificato in sede di esame della Camera, aumenta, contestualmente, lo stanziamento da 1 a 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2020-2022, di cui l'80 per cento finalizzato all'attività di ricerca e sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e il restante 20 per cento al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento - relativi ai medesimi approcci alternativi - per gli operatori degli stabilimenti autorizzati allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi;

            l'articolo 25 prevede altresì che le risorse finanziarie per lo sviluppo di metodi alternativi e sostitutivi possano essere impiegate anche da istituti pubblici di ricerca e dalle Università e non solo dal laboratorio zooprofilattico di Brescia, centro di referenza per i metodi alternativi del Ministero della salute, che in tutti questi anni, non è stato in grado di promuovere né di sviluppare test alternativi e sostitutivi;

            il piccolo fondo che finanzia la ricerca di metodi alternativi e sostitutivi è stato utilizzato solo dal 2014 al 2016;

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi affinché i fondi stanziati dal decreto legge in esame siano effettivamente utilizzati nella ricerca con metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale nonché ad effettuare il controllo e il monitoraggio sulla destinazione delle risorse.

G1.14

Ricciardi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            l'articolo 31-bis del disegno di legge in esame assegna contributi alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

            all'articolo 38-bis si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;

        considerato che:

            il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

            le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

            gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G1.15

Berardi, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia; dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

            il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibattito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

            l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio maremmano è troppo spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

        impegna il Governo:

            a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

            a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.16

Berardi, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, lo stesso articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

            il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso e confusionario;

            risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio maremmano,

        impegna il Governo:

            a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

            a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G1.17

Presutto

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di finanza locale; in particolare, tra le altre misure, figurano:

                - l'articolo 38, commi da 1 a 3, introduce disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano;

                - l'articolo 38-bis interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017;

               - l'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato;

                - l'articolo 39-ter dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale;

               - l'articolo 39-quater introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019;

            in sede di esame presso la Camera dei deputati sono state altresì introdotte talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali. Per quanto riguarda la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-bis differisce al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019; al contempo, l'articolo 18-ter interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale degli uffici di diretta collaborazione nei comuni; l'articolo 16-ter reca una serie di misure riguardanti la figura dei segretari comunali e provinciali;

        considerato che:

            in materia di enti locali e finanza locale era già intervenuto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

            in particolare, l'articolo 57-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali: a tal fine viene novellato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell'articolo 234 del TUEL;

            in base alla normativa vigente - recata, come detto, dal comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

          il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l'elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all'articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

            la procedura recata dal decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, prevede che gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. L'estrazione è effettuata dalla Prefettura competente per territorio dell'ente locale che deve rinnovare l'organo di revisione;

            tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57-ter, al fine di precisare che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale;

            con la lettera b) del comma 1 viene introdotta una disposizione di deroga alla suesposta disciplina per quel che riguarda la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economicofinanziario. La deroga disposta - introdotta mediante l'inserimento del nuovo comma 25-bis nel citato articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 - prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti inseriti nella fascia 3), di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al citato regolamento;

        tenuto conto che:

            in questi anni il ruolo dell'organo di revisione è cambiato, assumendo una funzione sempre più rilevante, da svolgersi in collaborazione con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario, anche al fine di individuare e prevenire situazioni di criticità del singolo ente locale;

            dopo l'esperienza più che decennale della nomina da parte del consiglio comunale, dimostratasi troppo spesso fallimentare, l'estrazione a sorte in questi anni ha garantito l'indipendenza del revisore;

            nell'ambito dell'Osservatorio sulla finanza locale del Ministero dell'Interno era stato avviato un percorso condiviso di modifica al predetto Regolamento proprio al fine di consolidare i requisiti di indipendenza e professionalità dell'organo di revisione, poi interrotto dall'approvazione delle norme introdotte nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

            da più parti è stato segnalato il rischio che nell'ottica di una maggiore operatività che la norma introdotta potrebbe garantire si rischi di compromettere l'irrinunciabile presupposto della terzietà del revisore, consentendo al controllato di scegliersi il controllore in maniera discrezionale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a rivedere le disposizioni di cui al comma 25-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 57-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, nella parte in cui prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione, tenuto conto della necessità di garantire l'indipendenza e la professionalità dell'organo di revisione.

G1.18

De Bonis, De Petris

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica,

        premesso che:

            il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare i criteri di individuazione dei comuni esenti, assicurando un gettito necessario per il bilancio dello Stato, ha disposto che i terreni agricoli ricadenti nei comuni di diverse regioni, tra cui Basilicata e Puglia, fossero assoggettati al pagamento della cosiddetta IMU agricola a partire dal 2014;

            l'inclusione dall'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) per tali territori è stata estesa anche all'anno d'imposta 2015 prima di essere abrogata a partire dal 2016 con la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            i comuni interessati, in virtù di tale inclusione nella lista dei terreni non più esentati, hanno subito un taglio secco a valere sui trasferimenti statali verso i comuni (fondo di solidarietà) di un importo pari ad una stima del gettito che i comuni avrebbero potuto incassare con il pagamento da parte degli agricoltori e dei proprietari di terreni agricoli della cosiddetta IMU agricola, tutti comuni che già versano in condizioni finanziarie difficilissime;

            gli stessi Ministeri interessati dalla vicenda, in sede di Conferenza Stato-Autonomie locali, hanno evidenziato l'inesattezza delle stime di gettito utilizzate per tagliare i trasferimenti ai comuni interessati, tanto da procedere ad una parziale compensazione della presunta differenza tra la situazione reale e le stesse stime;

            il settore agricolo, ormai strutturalmente e non congiunturalmente, sconta una gravissima crisi economica e finanziaria che si aggiunge alle gravissime emergenze provocate dalle ripetute calamità naturali abbattutesi sui territori;

            diversi comuni hanno promosso dei ricorsi amministrativi sfociati in un giudizio di legittimità costituzionale;

            la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2018 dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale, di fatto confermando l'inclusione per il 2014 e il 2015 di alcuni comuni negli elenchi dei territori non più esentati dal pagamento dell'IMU agricola;

            come si può perfettamente immaginare, tale vicenda ha provocato un doppio effetto negativo sulla già critica condizione finanziaria degli enti locali interessati: da un lato si è verificato il taglio netto e consistente dei trasferimenti statali e dall'altro il mancato introito del pagamento da parte degli agricoltori per via della grande crisi che attraversa il settore agricolo, dell'incertezza sull'esito dei ricorsi promossi dai comuni e per la grandissima difficoltà amministrativa dei comuni di dover costruire, a partire dai dati del catasto, la banca dati utile per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dei proprietari dei terreni agricoli;

            tanto la crisi strutturale del settore, quanto la condizione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del ricorso presso la Corte costituzionale hanno provocato lo spirare dei termini per effettuare il ravvedimento operoso del tributo con la conseguenza inderogabile dell'applicazione di interessi e sanzioni a carico dei contribuenti;

            il decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto «crescita», ha stabilito che i comuni possono aderire alla definizione agevolata cosiddetta «rottamazione-ter» nei termini e nelle modalità previsti dallo stesso decreto ma esclusivamente con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (cosiddette entrate già andate a ruolo) e notificati negli anni dal 2000 al 2017;

            pertanto la fattispecie di cui agli accertamenti della cosiddetta IMU agricola 2014 e 2015 non ricade attualmente nel perimetro stabilito dal Governo della cosiddetta «rottamazione-ter» in quanto non trattasi di entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati o ruoli dal 2000 al 2017;

        considerato che:

            alla luce di tale complicata vicenda, il settore agricolo e le deboli economie locali si troveranno in una gravissima difficoltà economica e finanziaria che certamente provocherà anche il collasso di diverse aziende agricole già in ginocchio per le condizioni pessime in cui versano dopo ripetuti cicli economici negativi e calamità naturali;

            tale difficile situazione comporta inevitabilmente anche problemi di tenuta sociale nei territori comunali citati, il cui settore più importante risulta essere l'agricoltura che condiziona a cascata anche i settori residuali (edilizia, commercio, servizi ecc.);

            dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, i comuni interessati, nel rispetto dei principi contabili e delle norme in materia di bilancio e tributarie, con notevolissime difficoltà organizzative dovute alla costruzione della banca dati della base imponibile in un territorio in cui la proprietà dei terreni è notevolmente frazionata anche a causa della crisi di settore, devono procedere per forza di cose e per evitare il pesante illecito del danno erariale, alla emissione di avvisi di accertamento nei confronti delle migliaia di proprietari e comproprietari dei terreni agricoli, accertamenti che, sempre per obbligo di legge (decreto legislativo n. 472 del 1997), devono contenere sanzioni ed interessi;

            questa vicenda riguarda i soli anni d'imposta del 2014 e del 2015;

            i comuni interessati dalla richiamata vicenda non hanno avuto i tempi tecnici indispensabili per mandare a ruolo presso il concessionario della riscossione ex Equitalia i tributi della cosiddetta «IMU agricola»;

            i comuni che oggi sono obbligati ad emettere gli avvisi di accertamento, per obbligo della stessa norma generale in materia di IMU, sono obbligati altresì ad elevare interessi e sanzioni essendo ormai spirati anche i termini per il ravvedimento operoso in quanto i proprietari dei terreni agricoli incolpevolmente non hanno pagato l'imposta sia per mancanza di liquidità, dovuta alla crisi sistemica del comparto agricolo, sia per la situazione di incertezza determinatasi dal lungo periodo di pendenza del giudizio di legittimità in Corte costituzionale;

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione dì specifiche situazioni di crisi, analogo ordine del giorno (G/1354/1/6 e 10 - testo 3) fu accolto dal Governo, ma l'impegno preso non è stato mantenuto,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di estendere la cosiddetta rottamazione ter agli accertamenti IMU agricola 2014-2015, in particolare per i comuni ricadenti nelle regioni di Basilicata e Puglia.

G1.19

Rauti, La Pietra, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, Zaffini

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            il provvedimento in esame riguarda norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del Made in Italy agroalimentare;

            è considerata incombente la necessità di implementare politiche di contrasto all'Italian sounding e supportare con forza la lotta alla contraffazione, nonché contrastare la diffusione del mercato del falso italiano, il cui valore è attualmente stimato in circa 60 miliardi di euro, consentendo alla pirateria internazionale di utilizzare impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano all'italianità associando alla manifattura e produzione del nostro Paese prodotti contraffatti che con essa non hanno nulla a che fare;

            tenuto conto dei nuovi e maggiori adempimenti posti a carico delle struttura amministrative del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale;

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di incrementare le risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

G1.20

Mirabelli

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla governance delle piattaforme digitali;

            l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 13 5 del 2018 è volto a garantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

            l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la materia di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordinamento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordinario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla nuova governance che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente partecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

            al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in materia di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, entrambi concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sempre più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

            sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definitesi a seguito della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla dematerializzazione di procedure esigerebbe una chiara identificazione e regolamentazione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza o delega degli utenti;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di procedere all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge, per garantire l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche, prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente precedenti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, rapida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti telematici.

G1.21

Calandrini, Rauti, La Pietra, de Bertoldi, Iannone, Zaffini

Precluso

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

        premesso che:

            il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza; chi si occupa di giustizia sa che da sempre all'apertura di ogni anno giudiziario si parlerà della mancanza cronica di magistrati e di personale amministrativo sufficienti;

            alla data odierna, dai dati pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, si evidenzia che a fronte di una dotazione in organico di n. 9991 magistrati ordinari, risultano vacanti n. 1031 posti, pari a una scopertura del 10,32 per cento su base nazionale;

            una piaga che è diventata particolarmente grave in alcuni distretti giudiziari, come, ad esempio, il Distretto di Corte di Appello di Catanzaro (13,65 per cento) e in quello di Reggio Calabria (18,67 per cento) a fronte di carichi di lavoro elevati; la carenza di magistrati nei Tribunali ha subito una notevole accelerazione nel corso degli ultimi anni a seguito degli ultimi provvedimenti normativi relativi all'età di pensionamento dei magistrati;

            il ricambio generazionale, che sta avvenendo grazie ai concorsi espletati e a quelli che saranno banditi, sconta però la mancanza di trasferimento delle competenze che era precedentemente garantito dai magistrati più anziani,

        impegna il Governo:

            ad adottare un piano consistente di assunzioni di magistrati anche per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione;

            a prevedere che magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato possano esercitare la facoltà di permanere in servizio a domanda sino al compimento del settantaduesimo anno di età.

G1.22

Romano, Auddino, Campagna, Guidolin, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S 1729, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            l'articolo 14 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 prevede il raddoppio degli importi sanzionatori legati alla violazione di alcuni obblighi in materia di tempi di lavoro e la destinazione in quota parte di alcuni introiti sanzionatori, sino ad un massimo di 13 milioni di euro annui;

            la lettera d) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede degli aumenti sanzionatori;

            la lettera e) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 oltre a prevedere degli aumenti sanzionatori destina gli aumenti al finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato entro il limite di 15 milioni previsto dalla successiva lettera g);

            l'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, destina le rivalutazioni sanzionatorie per le violazioni in materia di salute e sicurezza al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro;

        considerato che:

            con l'abrogazione delle predette norme e con l'istituzione di un meccanismo uniforme e semplificato verrebbe incrementato di circa 40 milioni di euro il finanziamento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato;

            il predetto finanziamento attenuerebbe, seppur solo parzialmente, il «differenziale» che oggi si registra tra i trattamenti economici del personale dell'Ispettorato con quelli dell'INPS e dell'INAIL;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milioni di euro già finanziato in virtù della normativa sopra richiamata e integrare detto finanziamento con un'ulteriore somma pari a 42 milioni di euro al fine di superare le problematiche descritte afferenti al corretto funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

G1.23

Stabile, Rizzotti

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita: «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio -sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

            la norma eccede la competenza del legislatore in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

            tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

            l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbe trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 - e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

            si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PT A e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

        considerato che:

            la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

            la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

            la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

            la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

            dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche ( avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

            pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di posticipare le previsioni del comma 687 dell'articolo 1 della Legge 145 del 2018 dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024.

G1.24 (già 29.0.2)

Calderoli

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, limitatamente ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

G1.200

Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riordinato la materia in attuazione della delega che la riforma Madia aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione;

            l'articolo 24 ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;

            la legge di bilancio per il 2019 è poi intervenuta nuovamente sulle società a partecipazione pubblica e l'articolo 1, comma 723, in particolare, ha disapplicato, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;

            l'amministrazione pubblica, quindi, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati,

        impegna il Governo

            a prorogare ulteriormente, ovvero ad eliminare, il termine previsto al 31 dicembre 2021 entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare, anch'esse, all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche al fine di consentire a tali società la possibilità di proseguire gli investimenti con un termine più lungo, quanto meno pluriennale.

1.0.1 (già 1.36)

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno ai piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali)

        1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è attribuito uno specifico contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. I criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020. 2021 e 2022, sì provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondo di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2 (già 1.37)

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)

        1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno».

2.1

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

        ''31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica''».

2.2

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nelle more della revisione organica della normativa di settore di cui all'articolo 1, comma 810 della legge 20 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati».

2.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, tutti i termini di cui all'articolo 1, commi 772, 773 e 774 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti al 1º gennaio 2021».

3.1

Candura, Fusco, Pucciarelli, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

3.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: ''Negli anni 2018 e 2019'' aggiungere le seguenti: ''e 2020''».

3.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «5-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020''.

        5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

3.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga termini dei pagamenti, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali)

        1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''15 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2021''».

4.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: ''30 aprile 2015'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».

        Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per consentire un adeguato monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, al comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: ''Per l'anno solare'' a ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno solare 2019 entro il 30 settembre 2020 e per l'anno solare 2020 entro il 30 luglio 2021''.

        2-ter. Il ripiano di cui al comma 5 80 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo a quello dell'anno precedente, come determinato dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        2-quater. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

4.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2020'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020''.

        3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

4.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo le parole: ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2019 e 2020''.

        3 .2. Agli oneri derivanti dal comma 3 .1 pari a 163 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3.1. All'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: ''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''.

        3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1 pari a 140 milioni di euro nel 2020 e 5 00 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.7

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021''. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3.1. Al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, la parola: ''2020'' è sostituita dalla seguente: ''2021''.

        3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel 2019 soddisfacevano tutte le condizioni per poter fruire del regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 2020 la possibilità di avvalersene senza tenere conto della causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come introdotta dall'articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito:

        ''3-bis. A decorrere dal 1º luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1º gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro''».

4.11

Gallone, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 6-ter le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

4.12

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021''. Al relativo onere, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.13

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2020''. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.14

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1º luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto''».

4.15

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.16

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. All'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        ''a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.  147''».

4.17

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Le disposizioni in materia di credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si interpretano nel senso che sono agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, anche nel caso in cui non generino nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche per il settore di riferimento. Con riferimento alle sanzioni per la non corretta applicazione del credito d'imposta di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, limitando la sanzione per il credito inesistente ai casi dimostrabili di comportamento fraudolento del contribuente».

4.18

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.19

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 3-quater, sostituire le parole: «all'anno 2020» con le parole: «agli anni 2020 e 2021».

        Conseguentemente, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

        «3-quater.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 816, sostituire la parola: ''2021'' con la parola: ''2022''».

4.20

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 3-quater, aggiungere, in fine, le parole: «Le tariffe del nuovo canone unico di cui all'articolo 816 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non potranno eccedere quelle attualmente applicate dai comuni per i tributi e i canoni abrogati relativi, alle singole fattispecie».

4.21

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        1-sexies. Prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 98 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.22

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: '', senza possibilità di compensazione'' sono soppresse;

            b) al comma 5, dopo le parole: ''comma 2,'', sono inserite le seguenti: ''di almeno uno''.

        3-duodecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020''.

        3-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni».

4.23

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: '', senza possibilità di compensazione'', sono soppresse;

            b) al comma 5, dopo le parole: ''comma 2,'', inserire le seguenti: ''di almeno uno'';

        3-duodecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: ''1º gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''1 º luglio 2020'', e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020''«.

        Conseguentemente,

        agli oneri derivanti dalla misura, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, Missione 23, Programma 1, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.25

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.26

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020».

4.27

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi''.

        3-duodecies. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi''.

        3-terdecies. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''si applica'', sono aggiunte le seguenti: '', per tre mandati consecutivi''».

4.28

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica'' sono eliminate».

4.29

De Bonis

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IV A con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022».

4.30

Cirinnà, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1º luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto''».

4.31

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 º luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto''».

4.32

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies inserire il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano altresì ai soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1 Q luglio 2019 che trasmettano i corrispettivi relativi al 2019 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto''».

4.33

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.34

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º gennaio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle del le società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento».

4.35

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 3, del decreto legislativo 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: ''al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2018'';

            b) al comma 2, lettera a), le parole: ''31 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2020'';

            e) al comma 2, lettera b), le parole: ''30 novembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2020'' e le parole: ''a decorrere dal 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 2021'';

            d) al comma 3 le parole: ''lº agosto 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º agosto 2020'';

            e) al comma 5 le parole: ''30 aprile 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2020'';

            f) al comma 7 le parole: ''30 aprile 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2020'';

            g) al comma 11 le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno'';

            h) al comma 13, lettera a), le parole: ''31 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2020''».

4.36

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: ''24 ottobre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019''.

4.37

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: ''31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021''».

4.38

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.».

4.39

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''negli anni 2019 e 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Miur per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle Politiche agricole per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero dei Beni culturali per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.40

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: ''nell'anno 2019'' con le seguenti: ''negli anni 2019 e 2020''».

4.41

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato.».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 1.084 milioni di euro per il 2020 ed a 878 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sì provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.42

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''lº gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2020'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020.''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.43

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.».

4.44

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: ''lº gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2024''. Fino al 31 dicembre 2023 la soglia è elevata a 500.000».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 250 milioni di euro per il 2020, a 650 milioni di euro per il 2021 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al relativo onere per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.45

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: ''11'' gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2024''.».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.46

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''dal 1 º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021''».

4.47

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, capoverso articolo 17-bis, al comma 1, le parole: ''ad euro 200.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad euro 500.000''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.48

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, è abrogato».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021 e a 713 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.49

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, non si applica agli Enti locali».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'Ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.50

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Al fine di tutelare i princìpi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1º gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019 per gli Enti locali e le società di lavoro interinali».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.51

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

4.52

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 16-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, comma 5, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2025''».

4.53

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 /2019, alla lettera a), primo periodo, le parole: ''dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022'' ed al secondo periodo, le parole: ''dal 1º gennaio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2023''».

4.54

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 20191 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020».

4.55

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157/2019, le parole: ''1º luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2024''».

4.56

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, '' sono soppresse.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.57

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 185 le parole: ''dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022'';

            b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:

        ''195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: 'dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'.

        195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019' sono sostituite con le seguenti: 'entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021''';

            c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), le parole: ''1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione a i quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''1º gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021'';

        2) alla lettera b), le parole: ''1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''1º gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021'';

            d) al comma 198 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            e) il comma 209 è soppresso.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021».

4.58

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Al comma 198 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».

4.59

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere in fine i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''1º ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º ottobre 2023''; e le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2024''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 117 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.60

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «3-undecies. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''1º luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio 2023'';

            b) al terzo periodo, le parole: ''al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024'';

            c) al quarto periodo, le parole: ''al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-undecies del presente articolo, valutati complessivamente in 1 milioni di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.61

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al lo gennaio 2021.

        3-duodecies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal lo gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

        3-terdecies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-undecies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.62

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo l della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 679 è inserito il seguente:

        ''679-bis. Le disposizioni di cui al comma 679 si applicano a decorrete dal 1º gennaio 2021''».

4.63

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: ''680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.64

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. Al comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento alle spese sanitarie differenti da quelle menzionate dal primo periodo, detraibili dai contribuenti ai sensi della normativa vigente, la disposizione di cui al comma 679 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.65

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies, aggiungere il seguente:

        «3-undecies. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: ''sono abrogati'', sono sostituite dalle seguenti: ''acquistano efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2021''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-undecies, pari a 109,2 milioni di euro per il 2020, a 1.131,4 milioni di euro per il 2021 e 857,7 milioni di euro per il 2022, si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui al comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

4.66

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 738, le parole: ''l'imposta municipale propria (IMU)'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2021, l'imposta municipale propria (IMU)''.

            b) al comma 741, il numero 3) della lettera c), è sostituito dal seguente: ''3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008''.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.67

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere i seguenti:

        «3-undecies. Al comma 741, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il numero 3) con il seguente: ''3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

        3-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, stimati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

4.200

Nencini

Precluso

Dopo il comma 3-decies aggiungere il seguente:

        «3-undecies. Il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019»

G4.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            con circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, è stato chiarito, in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti locali;

            in particolare la circolare rammenta che: «Il comma 3 dell'articolo 4 ha aggiunto la lettera a-quinquies) al sesto comma dell'articolo 17 del decreto della Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della quale il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», precisando che l'efficacia è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;

        ritenuto che:

            tali adempimenti rappresentano un aggravio di costi e di impegni del personale degli enti pubblici; valutato altresì che:

            la provvisorietà della norma in attesa della deroga rappresenta un inutile dispiego di personale oltre che un'inutile formazione rispetto a materie che non sarà oggetto di applicazione per gli enti locali,

        impegna il Governo

            nelle more dell'ottenimento della deroga a meglio dettagliare con provvedimenti di natura interpretativa l'esenzione dall'applicazione per gli enti locali della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019.

G4.201

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nel corso dei lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio del cosiddetto decreto Milleproroghe, in ragione dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, 2025 e 2030, si è ravvisata l'esigenza di modificare il secondo comma dell'articolo 12 riducendo la soglia delle emissioni di CO2 utile ai fini dell'accesso ai benefici di legge, per includere - in coerenza con la nuova regolamentazione relativa alle auto aziendali in «fringe benefit» introdotta nella legge di bilancio 2020 - tra i veicoli elettrici-ibridi incentivabili i soli ibridi a ricarica esterna (plug-in hybrid);

            sempre durante l'esame del provvedimento si è inizialmente previsto con l'approvazione di un apposito emendamento la riassegnazione alle annualità successive delle eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto per vincolarne il reimpiego nel settore automotive. Purtroppo tale disposizione è stata successivamente espunta dall'articolato, di fatto impedendo il certo riutilizzo di tali somme per questo importante comparto produttivo;

            le nuove disposizioni introdotte con l'articolato in esame contribuiranno certamente ad un aumento dei volumi di vendita di veicoli elettrici ed ibridi a ricarica esterna (BEV e PHEV) e ciò renderà necessaria la previsione di incentivi ulteriori per l'installazione di infrastrutture di ricarica sia in ambito domestico che condominiale. Sarebbe pertanto utile prevedere la possibilità, per i soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica, di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto previsto in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ex articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con le modalità definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

        impegna il Governo

            a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di riassegnare alle annualità successive le eventuali risorse residue destinate al «Bonus» auto, e al contempo riconoscere ai soggetti che acquistano ed installano le infrastrutture di ricarica la facoltà di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

G4.202

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

            ricordato che il Governo, con l'articolo 4 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto una serie di misure in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, le cui criticità e relative problematiche applicative sono state ripetutamente sollevate da tutte le associazioni di categoria, le quali, proprio in occasione dell'esame del decreto-legge «milleproroghe», auspicavano in un rinvio delle medesime;

            evidenziato, in particolare, la criticità relativa alla previsione, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che il datore di lavoro provveda al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente;

            ritenuta tale previsione un assurdo onere burocratico, considerato che, nella ipotesi di 10 lavoratori in 10 appalti diversi, significa procedere a 100 F24,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4, del decreto fiscale 124 del 2019, richiamata in premessa e, comunque, a prevedere, in un'ottica di semplificazione burocratica, la consegna dalla ditta appaltatrice alla ditta committente del modello F24 totale pagato per tutte le retribuzioni dalla ditta appaltatrice al 16° giorno del mese di riferimento.

G4.203

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato

        premesso che:

            con l'entrata in vigore di una liberalizzazione che è andata ad abolire molte delle regole utili a garantire, in presenza dell'inevitabile ricambio generazionale, la continuità strutturale e qualitativa dei mercati, il commercio ambulante sta vivendo negli ultimi anni una situazione di crisi;

            causa l'avvento di molti «improvvisati» ambulanti che dalla sera alla mattina decidono di dotarsi di un mezzo di fortuna, due brandine, qualche capo di merce scadente, il settore si è esposto ad episodi di abusivismo diffuso e concorrenza sleale, con la conseguenza di costringere alla chiusura molte piccole imprese regolari;

            l'incertezza del proprio futuro legata alla Direttiva Bolkestein, ha portato a limitare molto gli investimenti strutturali mettendo così in crisi anche tutto l'indotto legato al commercio ambulante;

            nel frattempo, ad aggravare ancora di più la già difficile situazione, è arrivata la crisi e sono sopraggiunti una serie infinita di nuovi adempimenti burocratici e fiscali a cui le piccole realtà individuali, o familiari, sono state chiamate a fare fronte in termini di tempo e di incremento dei costi annuali di gestione;

            moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovano quotidianamente a sopravvivere per non chiudere;

            la chiusura delle aziende equivale ad una diminuzione di posti di lavoro, determinando un ulteriore diminuzione del gettito fiscale/previdenziale e l'aumento smisurato delle richieste di misure di sostegno;

            è doveroso un atto di responsabilità delle Istituzioni e della politica per prendere coscienza dell'urgenza di una riforma fiscale atta a semplificare l'attuale sistema impositivo per le piccole attività del commercio ambulante al fine di prevenire, con criteri semplici ma efficaci, eventuali episodi di abusivismo ed elusione;

            dopo gli adempimenti richiesti con l'introduzione della fatturazione elettronica, con conseguente incremento dei costi di gestione annuali, ora si prevedono ulteriori aggravi di spesa e nuovi impegni burocratici, in conseguenza dell'obbligo del nuovo registratore e le relative procedure telematiche che ne conseguiranno,

        impegna il Governo

            a posticipare il termine del regime transitorio, relativo all'entrata in vigore del cosiddetto registratore telematico, lo scontrino elettronico, al 31 dicembre del 2020, valutando nel frattempo l'istituzione di una Tassa unica annuale, basata sul numero complessivo delle concessioni in uso ad ogni singola piccola impresa del settore e calcolata con criteri di progressività applicati con un indice di valore economico dei singoli mercati e fiere, da stabilirsi in successiva fase di elaborazione dei criteri applicativi (numero dei soci e/o collaboratori, settore merceologico di appartenenza, alimentari/non alimentari e altro), mettendo il tutto in relazione ai tabulati tributari che certificano l'esatto ammontare delle entrate in carico al commercio ambulante.

G4.204

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato 

            considerati i commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio alla Camera dei deputati, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

            ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

            ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

            rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita on-line, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

G4.205

Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato,

            considerati i commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4 del provvedimento, introdotti nel passaggio parlamentare, anche grazie all'approvazione dell'emendamento 4.101 della Lega-SP, sono volti ad estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

            ritenuto un ottimo risultato la stabilizzazione della cedolare secca al 10 per cento per gli affitti calmierati nei comuni colpiti dal sisma, ma al contempo una occasione perduta la mancata proroga per il 2020 della cedolare secca per gli affitti commerciali di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 145 del 2018;

            ricordato che la cedolare secca al 21 per cento per gli affitti commerciali è una misura che si autofinanzia con l'emersione da evasione, giacché una tassazione più bassa e sostenibile invoglia il contribuente a regolarizzare la propria posizione col fisco;

            rammentato, altresì, che tale misura è uno strumento necessario e fondamentale al sostegno delle nostre attività commerciali e artigianali ed alla sopravvivenza delle stesse, costretti ad affrontare una crescente e forte concorrenza con la vendita on-line, e quindi, in ultimo, una misura funzionale alla ripresa economica,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, la misura di cui all'articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019 anche per l'anno in corso.

4-bis.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-ter.

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''1º luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''1 º gennaio 2021'';

            b) le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

            c) le parole: ''1º gennaio 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''1ºgennaio 2023''.

        2. Al comma 1-ter dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2022'';

            b) le parole: ''dal 1º gennaio 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2023''».

4-bis.0.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

        1. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ''superiore a euro 400.000 e'', aggiungere le seguenti: ''e nel primo anno di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente''».

4-bis.0.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

        1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13 6, e come ulteriormente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''luglio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''gennaio 2021''».

4-bis.0.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

        1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: ''2020'', è sostituita dalla seguente: ''2021''».

4-bis.0.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete)

        1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 909 a 928, della legge n. 205 del 2017, sono prorogate per i comuni italiani situati in aree senza una copertura di rete a banda larga.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 240 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 3 O dicembre 2018, n. 145».

4-bis.0.6

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter.

        1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 20-bis, 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 722, 724, 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 472, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009».

5.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1º gennaio 2021» con le seguenti: «1º luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».

5.3

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «1º gennaio 2021», con le seguenti: «1º gennaio 2022».

5.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 5, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

5.5

Binetti, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 10-quater è sostituito con il seguente:

        ''Dal 31 dicembre 2021 è vietato qualunque tipo di propaganda pubblicitaria e/o sponsorizzazione diretta e indiretta dei prodotti del tabacco da fumo e non da fumo, nazionali od esteri, dei dispositivi destinati al consumo di tali prodotti, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica con o senza nicotina da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, le agenzie pubblicitarie, dei principali social media, nonché nei luoghi pubblici, in tutti i canali dell'informazione e comunicazione diversi da quelli riservati ai professionisti del commercio, e nella cartellonistica stradale'';

            b) i commi 10-ter, 10-quinquies, 10-sexies, 10-septies, 10-octies sono soppressi;

            c) il comma 10-novies è sostituito con il seguente:

        ''La violazione delle disposizioni di cui al comma 10-quater è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed alla promozione della salute nonché a studi é ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie correlate all'uso dei prodotti del tabacco, nonché delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica, con o senza nicotina''.

        5.2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n.165, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 è abrogato.».

5.6

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244'', fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.''.

            b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.

        5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

5.7

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016».

5.8

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5.1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio I 999 n. 42, si aggiunge il seguente comma 4-ter:

        «4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018 , possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio ''elenco con riserva massofisioterapisti'', appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)».

5.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA al 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli ''sciroppi di qualsiasi natura'', non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato 1 del regolamento (CEE) n.2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

5.10

Binetti, Pagano

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1 All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la parola: ''due'' è sostituita dalla seguente ''tre''».

5.11

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1 All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        ''12-bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro .il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12''».

5.12

Caligiuri, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato nelle annualità 2020 e 2021 per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88 della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

5.13

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5.1. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 4, le parole: ''per l'anno 2020'' ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2020, 2021 e 2022''. e le parole: ''si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.'' sono sostituite dalle seguenti: '', 1 O milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''.».

5.14

Pucciarelli, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 536 della legge 31 dicembre 2018 n.  145, sopprimere l'ultimo periodo».

5.15

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici- settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

5.16

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5.1 I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma dì laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici, e dei fisici - settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

5.17

Stabile, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

        «5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022-2024''.»

5.18

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-quinquies. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022-2024''».

5.19

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

        «5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020.».

5.20

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

        «5-quinquies. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci che abbiano ricevuto status di innovatività e per i quali non siano disponibili nuove alternative terapeutiche, il medesimo termine è prorogato di ulteriori 12 mesi.».

G5.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni in materie di competenza del Ministero della salute;

            in tale ambito, una questione di primo piano concerne la grave carenza di medici specialisti che sta mettendo a rischio le basi portanti del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);

            l'ammanco di medici specialisti è superiore alle 10 mila unità e questo dato, purtroppo, è destinato ad aumentare nei prossimi anni, a causa dei pensionamenti, dei vincoli di spesa e della programmazione insufficiente dei contratti di formazione specialistica. Secondo le recenti proiezioni del sindacato della dirigenza medica e sanitaria, se non si inverte la rotta, nel 2025 mancheranno all'appello oltre 16.500 medici specialisti;

            i dati Eurostat fotografano alla perfezione l'emergenza: nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100 mila abitanti. In assenza di contromisure, con l'ondata di pensionamenti, nel 2025 l'Italia rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila abitanti, una quota assolutamente insufficiente se si vogliono garantire prestazioni sanitarie in quantità e qualità accettabili;

            il provvedimento in titolo interviene in maniera molto circoscritta sul tema, limitandosi ad autorizzare l'assunzione dei medici specializzandi a partire dal terzo anno di corso e la permanenza in servizio dei medici fino al settantesimo anno di età;

            tali provvedimenti, peraltro, non si ritengono sufficienti a sopperire da soli alla situazione di grave emergenza di cui si è dato conto poc'anzi; si ritiene indispensabile, quantomeno in via transitoria, l'adozione di una misura aggiuntiva finalizzata a consentire, a determinate condizioni, l'accesso al SSN dei medici abilitati privi di diploma di specializzazione, come richiesto a più riprese dalle regioni;

            si potrebbe in questo modo superare la carenza di specialisti, garantendo al tempo stesso una boccata d ossigeno agli oltre 10 mila medici abilitati che, secondo le stime fornite, sono rimasti esclusi dal sistema formativo post lauream in conseguenza del numero insufficiente di borse di specializzazione programmate annualmente,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di consentire, a fronte di comprovate carenze di personale e tramite graduatorie separate, I accesso al Servizio sanitario nazionale dei medici abilitati privi del diploma di specializzazione, in particolare nelle aree dell'emergenza urgenza e della medicina generale.

G5.201

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-bis, dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, stabilendo che i professionisti sanitari che abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività previste dal profilo della professione di riferimento, purché si iscrivano entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

            l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge in titolo ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione all'interno dei ridetti elenchi speciali ad esaurimento, tenuto conto dei ritardi accumulati nell'attivazione delle piattaforme informatiche sviluppate per il caricamento delle domande;

            è stata, quindi, debitamente tutelata la posizione dei professionisti sanitari in possesso dei 36 mesi di attività lavorativa che possiedono i requisiti per l'iscrizione nei ridetti elenchi speciali;

            continua, invece, a rimanere priva di tutele sul piano normativo la posizione dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo abilitante sulla base di un corso di formazione avviato 0 concluso a ridosso dell'entrata in vigore della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che di conseguenza non sono in possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali;

            tali professionisti possiedono un titolo del tutto identico a quello dei colleghi con 36 mesi di esperienza lavorativa, conseguito sulla base di un corso formativo intrapreso nel rispetto normativa applicabile ratione temporis. Eppure, nei loro confronti non viene prevista nessuna forma di tutela e/o clausola di garanzia, in palese contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 33 della Costituzione,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di tutelare, sul piano normativo, i diritti e i legittimi interessi dei professionisti sanitari, in particolare massofisioterapisti, che nel rispetto della normativa applicabile ratione temporis hanno avviato o concluso un corso di formazione per il conseguimento del titolo abilitante a ridosso dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che conseguentemente non sono in possesso del requisito dell'esperienza lavorativa di 36 mesi richiesto ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento.

5-bis.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i medici e i medici veterinari fino alla fine della lettera» con le seguenti: «i medici, i medici veterinari nonché i farmacisti specializzandi in farmacia ospedaliera con esclusione delle equipollenze, regolarmente iscritti.».

5-bis.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi, di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, è aumentata di un anno l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età prevista dai rispettivi ordinamenti per: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, gli avvocati e Procuratori dello Stato, i medici e chirurghi universitari e ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale nonché per i professori universitari ordinari e associati che ne facciano richiesta. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5-bis.3

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. I termini previsti dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 13 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2018, n. 80 sulla ''Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico» sono prorogati di ulteriori dodici mesi''.».

5-bis.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1º gennaio 2020 al 1º gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.».

6.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: ''2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025-2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'80 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 60 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 40 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 30 per cento per i bienni successivi''».

6.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole ''2018/2019 e 2019/2020, nonché 1'80 per cento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il 60 per cento per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40 per cento per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30 per cento per gli anni 2026/2027 e 2027 /2028 e il 20 per cento per i bienni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale''.».

6.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Al comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera a) le parole: ''29 febbraio 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            2) alla lettera b), le parole: ''la parola: 'gennaio' è sostituita dalla seguente: 'marzo''' sono sostituite con le seguenti: ''le parole: '1º gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: '1º gennaio 2021' e: 'a decorrere dall'anno 2021''';

            3) alla lettera c), le parole: ''la parola: 'gennaio' è sostituita dalla 'seguente: marzo''' sono sostituite con le seguenti: ''le parole: '1º gennaio 2020' e le parole: 'il 2018 e il 2019' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1º gennaio 2021' e: 'il 2019 e il 2020''';

            4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            ''e-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: 'sino al 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'».

6.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti già inseriti nelle proprie graduatorie costituite per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di docente relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

6.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo di docenti per le scuole di ogni ordine e grado è bandita solo per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per i quali risultano esaurite le relative graduatorie.».

6.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Alle procedure di immissione in ruolo del personale docente è annualmente destinata una quota di posti pari al numero di cattedre rese vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti per effetto di quota 100, con decorrenza giuridica a partire dal 2019/2020 e decorrenza economica a decorrere dal 2020/2021, ai vincitori e agli idonei dei concorsi 2016, sino all'esaurimento delle relative graduatorie.».

6.7

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 5-sexies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) nell'anno 2021 assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 48,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università.

            b) nell'anno 2020 la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 12,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata diretta di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercati universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il 100 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240».

6.8

Pagano, Berutti, Perosino, Rizzotti

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «5-undecies. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, le parole: ''29 febbraio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 5-bis, le parole: ''1º marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'';

            c) al comma 5-ter le parole: ''1º marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'' e le parole: ''il 2018 e il 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 2018, il 2019 e il 2020'';

            d) al comma 5-sexies le parole: ''il 2018 e il 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 2018, il 2019 e il 2020''.

        5-duodecies. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, le parole: ''sino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''.

        5-terdecies. Agli oneri derivanti dai commi 5-undecies e 5-duodecies, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.9

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022/2023''.».

6.10

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: ''Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo''».

6.11

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. All'articolo l, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio''.».

6.12

Pittoni, Saponara, Barbaro

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «Il combinato disposto dell'art. 22 bis del D.L. 50/2017 e della legge 205/2017, comma 655, si applica anche al personale che ha prestato il servizio d'insegnamento negli Istituti Superiori di Studi Musicali ex pareggiati e nelle Accademie Storiche in via di statizzazione di cui alla legge 508 del 1999 e al DPR 132 del 2003».

6.13

Pittoni, Saponara, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati a/l'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

6.14

Pittoni, Saponara, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

            ''b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;''».

6.15

Pittoni, Saponara, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. Al comma 1-undecies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere il seguente:

        ''1-duodecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020''».

6.16

Pittoni, Saponara, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. Al comma 1-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: ''per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020'', con le seguenti: ''per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021'';

            b) sostituire le parole: ''con termine finale fissato al 30 giugno 2019'', con le seguenti: ''con termine finale fissato al 30 giugno 2020'';

            c) sostituire le parole: ''con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019'', con le seguenti: ''con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020''».

6.17

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 760:

        1) alla lettera a) le parole: ''sino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

        2) alla lettera b), capoverso ''5-bis'', le parole: ''1º gennaio 2020'' e le parole: ''a decorrere dall'anno 2020'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'' e: ''a decorrere dall'anno 2021'';

        3) alla lettera b), capoverso ''5-ter'', le parole: ''1º gennaio 2020'' e le parole: ''il 2018 e il 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2021'' e: ''il 2019 e il 2020'';

            b) al comma 761 alla lettera a), le parole: ''sino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».

6.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-decies, aggiungere il seguente:

        «5-undecies . All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole ''7,90 milioni di euro'' aggiungere le seguenti: ''a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3'';

            b) sopprimere le parole: ''di cui al medesimo comma 94''».

G6.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            sulla G.U.R.I. del 24 novembre 2017, n. 90 il MIUR indiceva il «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

            tale concorso prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di una prova scritta - unica su tutto il territorio nazionale - da parte dei candidati ammessi, nelle sedi opportunamente allestite, con predisposizione di una postazione informatica per ciascun candidato ammesso ed un pc con installato un programma -software-elaborato e sviluppato dal CINECA - Consorzio interuniversitario;

            successivamente allo svolgimento della prova scritta, numerosi concorrenti, lamentando irregolarità e criticità nel funzionamento del software, anche con riguardo alla correzione delle prove scritte, hanno fatto ricorso,

            il Tar del Lazio, con sentenza del 6 giugno 2019, ha ordinato al MIUR la consegna del relativo codice sorgente e con sentenza del 2 luglio 2019, n. 8655, ha sospeso l'iter dello svolgimento del corso-concorso in attesa che il Consiglio di stato si pronunci in merito il prossimo 12 marzo;

        considerato che:

            i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dovrebbero essere condizioni imprescindibili in qualsiasi accesso per concorso alla pubblica amministrazione,

        impegna il Governo

            ad adottare utili iniziative per far luce sulla vicenda a garanzia della trasparenza del dicastero interessato.

G6.201

Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            il comma 583 del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripristina l'obbligo per tutta la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le università e gli enti di ricerca ad approvvigionarsi tramite Consip;

            ricordato che nel decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 4, lettera b), le università sono state affrancate da tale obbligo, in quanto ritenuto inadatto per le specificità tecniche delle apparecchiature necessarie ai ricercatori, spesso offerte da un unico fornitore che talvolta opera su mercati (liberi) prevalentemente esteri,

        impegna il Governo

            a prorogare al 1 gennaio 2023 l'obbligo di approvvigionamento di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G6.202

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

            in caso di mancanza di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020,

        impegna il Governo

            a trovare soluzioni anche di tipo legislativo al fine di sanare la posizione dei docenti di cui in premessa per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

7.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) le parole da: ''in occasione'' fino a: ''fondazione'' sono soppresse, e dopo le parole: ''e 2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022'';

        2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il finanziamento relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 è erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 marzo del rispettivo anno. Il soggetto beneficiario presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie erogate''.

        8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.2

Candura, Fusco, Pucciarelli, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 10-ter, dopo le parole: «comma 608» inserire le seguenti:«e del comma 888», le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate»; le parole: «pari a 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2 milioni»; dopo le parole: «si provvede» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,»; dopo le parole: «comma 371» sono aggiunte le seguenti: «e comma 858».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

7.3

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 10-octies, aggiungere i seguenti:

        «10-octies.1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

        10-octies.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

7.4

Centinaio, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta in corso e alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma pari a 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

G7.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 7 reca proroga termini in materia di cultura;

            gli archivi di Stato sono uno dei luoghi strategicamente rilevanti per la trasmissione della memoria e del sapere storico, attraverso i quali si studia il passato per capire il presente e progettare il futuro;

            il loro ruolo, tuttavia, oggi sembra essersi svuotato;

            le cause sono varie, la mancanza di personale specializzato innanzitutto, con la conseguente assenza di ricambio generazionale, le recenti assunzioni, infatti, non riescono a coprire tutti i posti lasciati vacanti da una valanga di pensionamenti;

            ne deriva un sovraccarico di lavoro e di responsabilità che grava sui pochi dirigenti rimasti;

            è altresì preoccupante la mancanza del personale di supporto e dei custodi che tengono aperti gli archivi e assicurano la consultazione delle carte nelle sale studio;

        considerato inoltre che:

            a tutto questo si aggiunge una situazione economico-finanziaria da tempo sempre più precaria che rende molto difficile gli interventi di inventariazione e di ordinamento delle carte versate, e che, a causa degli spazi inadeguati, mette a serio rischio le stesse operazioni di versamento della documentazione destinata alla conservazione,

        impegna il Governo

            a reperire le risorse necessarie al fine di salvaguardare un patrimonio culturale italiano.

7.0.1

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

        1. Per garantire il funzionamento dei teatri nazionali di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri nazionali ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.2

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il sostegno ai teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri Nazionali)

        1. Per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna i contributi di cui al presente comma ed entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 eroga i contributi assegnati. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

7.0.3

Lonardo, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

        1. Al D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, al comma 2, le parole: ''e possono essere confermati consecutivamente una sola volta'' sono soppresse;

            b) all'articolo 6, al comma 2:

        1) al primo periodo dopo le parole: ''dagli assistenti'' aggiungere la seguente: ''amministrativi'';

        2) al secondo periodo le parole: ''In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento'' sono soppresse».

8.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di ''assistente giudiziario'', pubblicata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 è autorizzato a procedere, anche in soprannumero, alle assunzioni ordinarie relative al profilo di ''assistente giudiziario'' già autorizzate ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad assumere presso le pubbliche amministrazioni, come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria».

8.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

8.3

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 389, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: ''379'', è soppressa ed è in fine aggiunto il seguente periodo: ''L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021''».

8.4

Siclari, Pagano

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

        «6.1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole: ''98 euro'', sono sostituite con: ''250 euro'';

            b) al comma I sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''nonché per ogni altra attività, diversa da quella d 'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente'';

            c) al comma 1-bis dopo le parole: ''Ai giudici onorari di tribunale spetta'', è inserita la seguente: ''sempre'';

            d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: ''b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza'';

            e) al comma 2-bis dopo la parola: ''spetta'' è inserita la seguente: ''sempre'';

            f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: ''2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica'';

            g) al comma 3 la parola: ''può'' è sostituita dalla seguente: ''deve''.

        6.2. All'articolo 11 comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: ''Euro 36,15'' sono sostituite dalle seguenti: ''Euro 70,00'';

            b) al comma 3 le parole: ''Euro 258,23'' sono sostituite da: ''Euro 500,00''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1 e 6.2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014».

8.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis la parola: ''98 euro'' è sostituita con la seguente: ''180 euro''.

            b) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ''ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente'';

            e) al comma 1-bis dopo la frase: ''Ai giudici onorari di tribunale spetta', si aggiunga la parola sempre''';

            d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma l-ter: ''Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 250 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza'';

            e) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente b-bis) ''ogni altra attività strumentale all'udienza'';

            f) al comma 2-bis dopo la parola: ''spetta'' si aggiunga ''sempre'';

            g) il comma 2-ter è così sostituito: ''Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica'';

        2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola: ''può'' è sostituita dalla parola: ''deve''».

8.6

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) dopo il comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiungere il seguente:

        ''10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo''».

8.7

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 24 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

            - al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ''gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età'';

            - al comma 2 sostituire la parola: ''confermati'', con le seguenti: ''e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca'';

            - al comma 2 dopo le parole: ''materie giuridiche'', inserire le seguenti: '', i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio'';

            - al comma 3 dopo le parole: ''superando l'attuale sistema dei crediti formativi'', inserire le seguenti: ''L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno''».

8.8

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) al comma 1 dell'articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: ''ogni tre anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''ogni cinque anni''.

8.9

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis). Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''sette'', è sostituita dalla seguente: ''dieci''».

8.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 201 7, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, le parole: ''alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 29 febbraio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021'';

        2) al comma 2, le parole: ''a decorrere dal 1º marzo 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º luglio 2021''».

8.11

Siclari, Pagano

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6.1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

        ''2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse :finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

        2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

        2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 6.1, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307».

8.12

Iwobi, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

        2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma ''Giustizia civile e penale'' della missione ''Giustizia'' dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

        2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.13

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nel primo comma, dopo la parola: ''senza'', che viene soppressa, sono aggiunte le parole: ''fermo il'', e soppressa la frase: ''per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2'';

            b) nel secondo comma, dopo la parola: ''senza'', che viene soppressa, sono aggiunte le parole: ''fermo il'';

            c) nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: ''procuratori onorari'', è aggiunta la frase: ''i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986''. Al secondo periodo viene soppressa la frase: ''Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata'', e sostituita con la seguente: ''I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense'';

            d) è abrogato l'ultimo periodo del comma 3;

            e) il quarto comma è abrogato;

            f) al quinto comma, ultimo periodo, è soppressa la frase: ''pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto''».

8.14

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla scadenza del primo quadriennio di cui al D.lgs 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'art. 32 comma 8, conservano l'incarico per i successivi quadrienni sino al raggiungimento dell'età di cui al secondo comma del presente articolo''.

            b) al comma 2, la parola: ''sessantotto'' è sostituita dalla seguente: ''settanta''.».

8.15

Iwobi, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs.116/2017 entrano in vigore in data 01.01.2022.

        Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 116/2017.

        Sino alla data di cui al primo comma, l'Ufficio per il Processo può essere istituito unicamente per consentire lo svolgimento del tirocinio per magistrati onorari di nuova nomina e non possono esservi assegnati i magistrati onorari in servizio.

        L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 01.01.2022 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

        La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

        La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già m servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace».

8.16

Siclari, Pagano

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

        «6.1. Le disposizioni di cui all'art. 30 D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, entrano in vigore il 15 agosto 2025.

        6.2. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano gli artt. 9, 10, 11, 12 e 30 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

        6.3. L'efficacia degli Uffici per il Processo già istituiti è sospesa sino alla data del 15 agosto 2025 ed ai magistrati onorari ivi destinati, sono assegnati ruoli in via autonoma.

        6.4. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza del tribunale è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale.

        6.5. La trattazione dei procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace è assegnata esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace.».

8.17

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'art. 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di ''udienza'' deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.''.

            b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        ''2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

            a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

                a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo senza stesura di sentenze o provvedimenti riservati;

                a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

            b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo, con le specificazioni di cui alla lettera a) per Gop e Vpo''.

            c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        ''2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 Ord.Giud., per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.

        2-ter.:

            a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lettera a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 48.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

            b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione sub lettera b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 56.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

        2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23''.

            d) Al comma 4 le parole: ''dai commi 2 e 3'' sono sostituite dalle parole: ''dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater''.

            c) Al comma 5 le parole: ''dai commi 2 e 3'' sono sostituite dalle parole: ''dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater''.».

8.18

Iwobi, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116, aggiungere il seguente:

''Art. 33-bis.

(Modifiche di altre disposizioni normative)

        1. All'articolo 4 delle nonne di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.449, recante nonne per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole: '98 euro' sono sostituite con: '250 euro';

            b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente, indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente';

            c) al comma 1-bis dopo le parole: 'Ai giudici onorari di tribunale spetta', è inserita la seguente: 'sempre';

            d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            'b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza';

            e) al comma 2 bis dopo la parola: 'spetta' è inserita la seguente: 'sempre';

            f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        '2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica';

            g) al comma 3 la parola: 'può' è sostituita dalla seguente: 'deve';

        2. All'articolo 11 comma 2 della Legge 21.11.1991 n. 371, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: Euro 36, 15' sono sostituite dalle seguenti: Euro 70,00';

            b) al comma 3 le parole: Euro 258,23' sono sostituite da: 'Euro 500,00'''.».

8.19

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6.1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

        6.2. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 6-bis, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata dei processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, l'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 15 8, 15 9 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019» .

8.20

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un ''servizio giustizia'' per il tramite di una riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad incentivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2019, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante ''Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici''».

8.21

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: ''1 gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 2021''.

        6-ter. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019».

8.22

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6.1. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1º luglio 2021».

8.23

Siclari, Pagano

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6.1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.».

8.24

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. n. 162 del 30.12.2019 sono prorogati nelle funzioni sino al raggiungimento del settantesimo anno di età».

G8.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            in ogni sede di dibattito e confronto con la Magistratura di ogni ordine e grado e con il personale di Cancelleria, e relative rappresentanze istituzionali e sindacali, si lamenta la drammatica e crescente carenza di personale amministrativo nei tribunali e nelle corti di appello;

            tale carenza è aggravata dal fatto che il personale in servizio è mediamente piuttosto anziano di età, cosa che rende meno agevole e immediata la familiarizzazione con le procedure digitalizzate via via implementate;

            anche i numeri che sono venuti fuori nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 rappresentano una conferma alla necessità di aumento del personale della giustizia;

            i dati sulle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani descrive una situazione disastrosa che finisce per avere ripercussioni sul lavoro degli operatori giudiziari e conseguenze sulla richiesta di giustizia dei cittadini;

            nel confronto tra le carenze di personale amministrativo registrate a fine 2018 con quelle registrate a fine 2019 si nota, che «gli uffici giudiziari del nostro Paese oggi stanno peggio di ieri»;

            per il 2018 su una dotazione organica di 43.658 unità ne risultavano coperte 34.322, con un saldo in negativo pari a 9.336; il 2019 ha visto una riduzione della dotazione organica portandola a 43.304 unità ed ha chiuso l'anno con solo 33.424 presenze, «portando le carenze del dipartimento a 9.880 unità, numero che in assenza del "magheggio" della riduzione della dotazione organica sarebbe stato di 10.234 unità»;

            le cifre sostengono che «il piano assunzioni del ministro Bonafede, di cui si parla ormai da quasi 2 anni, per poter portare frutti necessita di tempo e se non si tampona l'emorragia di personale amministrativo, esasperata dall'introduzione della "quota 100", la situazione degli uffici giudiziari, oggi emergenziale, sfuggirà di mano»;

            occorre invertire, da subito, la tendenza negativa in termini di personale amministrativo in forza al Ministero della giustizia, e conseguentemente in termini di performance degli uffici giudiziari, elementi che generano ricadute distruttive su investimenti, sulla domanda di giustizia dei cittadini, sulla qualità tout court della prassi democratica e sulla credibilità del Paese nel suo complesso;

            è davvero emblematica del drammatico rischio paralisi che grava sugli uffici della pubblica amministrazione, la vicenda che coinvolge gli assistenti giudiziari risultati idonei al relativo concorso, ma la cui assunzione a tempo indeterminato viene, anche nel provvedimento in oggetto, attualmente negata;

            durante l'iter in commissione, con l'esame dell'articolo 8 si è approvato lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma non la loro assunzione immediata che avrebbe altresì contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani;

            inoltre, anche i cosiddetti «lavoratori precari della giustizia» sono tirocinanti che da molti anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia; si tratta di soggetti ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno dell'ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato;

            la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti «precari della giustizia» è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

            trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

            alla luce di tali fatti, non si comprende perché non valutare l'opportunità concreta di poter consentire un'immediata iniezione di risorse umane tanto agognate dagli uffici giudiziari dell'intero Paese,

        impegna il Governo:

            a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di riconsiderare alla prima occasione utile la scelta, anche in soprannumero ed in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, delle assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 14, comma 10-sexies, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

            a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

            a colmare i vuoti di organico degli operatori giudiziari con i tirocinanti per l'Ufficio per il Processo che sono presenti sul territorio nazionale mediante corso-concorso;

            a procedere all'adozione di atti concreti che soddisfino le legittime aspettative dei lavoratori di cui nelle premesse che, sicuramente, non vanno in rotta di collisione con le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

9.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

        «2-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1. Al comma I dell'articolo 2196-bis, ai commi le 2-ter dell'articolo 2197, al comma 1 dell'articolo 2197- bis, al comma 1 dell'articolo 2204, al comma 1, dell'articolo 2207, al comma 1-bis dell'articolo 2208, al comma 1 dell'articolo 2209-ter, al comma 1 dell'articolo 2209-quater, al comma 1 dell'articolo 2209-septies, al comma 4 dell'articolo 2214-bis, al comma 1 dell'articolo 2221-bis, al comma 1, lettera a), dell'articolo 2224, ai commi 1 e 6 dell'articolo 2229, al comma 1 dell'articolo 2233-bis, al comma 1-quater dell'articolo 2236-bis, al comma 1 dell'articolo 2238-ter, al comma 1 dell'articolo 2259-quater, al comma 1 dell'articolo 2259-quinquies, al comma 1, dell'articolo 2259-sexies, la cifra: ''2024'' è sostituita dalla seguente: ''2034''.

            2. Al comma 1" lettera c), dell'articolo 2206-bis, al comma 1, lettera b), dell'articolo 2224, al comma 1 dell'articolo 2259-ter, la cifra: ''2025'', è sostituita dalla seguente: ''2035''.

        2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

9.0.2 (già 9.2)

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

        1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma I-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

            a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

            b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

            c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

10.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: ''per l'anno 2019'', sono sostituite dalle parole: ''per gli anni 2020, 2021, 2022''; le parole: ''36 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''50 per cento''; le parole: ''5.000 euro'', sono sostituite dalle parole: ''10.000 euro''».

10.2

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «, le parole ''36 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''50 per cento''; le parole: ''5.000 euro'', sono sostituite dalle parole: ''10.000 euro''».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,9 milioni per l'anno 2022 e 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 con le seguenti: pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 17,7 milioni per l'anno 2022 e 10,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030»;

        Dopo le parole: «5,9 milioni di euro dal 2021», aggiungere le seguenti: «Quanto 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, 11,8 milioni per l'anno 2022 e 7,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

        Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.3

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

All'articolo 10, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: ''36 per cento'', sono sostituite dalle parole: ''50 per cento''; le parole: ''5.000 euro'', sono sostituite dalle parole: ''10.000 euro'';

        b) al secondo periodo le parole da: «pari a 0,2 milioni di euro», fino a ''2030'', sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.4

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020.» è aggiunto il seguente periodo: «Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che tra le spese agevolabili sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con motori a partire da euro 5 o a batteria, per la cura e la manutenzione del verde».

10.5

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per 1 realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

        1-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1-bis, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

        1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ''delle operazioni'' inserire: ''ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto, da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario''.

10.7

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica'' sono soppresse;

            b) all'articolo 83, comma 2-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';

            e) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».

10.8

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83 comma 3-bis le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle parole: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''.

        2-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91 comma 1-bis le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle parole: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».

10.9

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';

            b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000,00 euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro''».

10.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al fine di velocizzate i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

            a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020. Non si applicano altresì nelle aree a ridotta densità mafiosa. A tal fine le Prefetture, anche su proposta delle regioni, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, inviano annualmente una relazione al Ministro dell'interno sull'impatto della criminalità organizzata nelle aree agricole di competenza. Il provvedimento di disapplicazione è adottato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle relazioni'';

            b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''».

10.11

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:

            a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020''.

            b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''».

10.12

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

        ''1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma le comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.

        1-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica''».

10.13

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.14

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

10.15

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

10.16

Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italy agroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 669 sono apportate le seguenti modifiche:

        1. le parole: ''un numero massimo di 57'', sono soppresse;

        2. le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2020 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021''.

            b) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: '', e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.''.

        2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione, a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.17

Vescovi, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di rafforzare e rendere efficaci i controlli dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela del Made in Italyagroalimentare, anche per gli accresciuti compiti in materia di etichettatura dei prodotti e dei controlli nel settore dell'agricoltura biologica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 669, le parole: ''un numero massimo di 57'', sono soppresse;

            b) dopo il comma 670 è aggiunto il seguente:

        ''670-bis. All'articolo 6, comma 14, ultimo capoverso, del decreto legge 31 maggio 201 O, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco' sono aggiunte le seguenti: ... , dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari'''.

            c) al comma 671, al comma 3-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono soppresse le seguenti parole: '', e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, e a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.18

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso''».

10.19

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

            ''e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro'';

            b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente''».

10.20

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701, la parola: ''dodici'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».

10.21

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            ''e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale da soggetti iscritti nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250''».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.22

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, le parole: ''mensilmente, per ogni unità produttiva,'' sono sostituite dalla seguente: ''annualmente'';

            b) al comma 3, le parole: ''entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2020''».

10.23

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al comma 297, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: ''dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e 1), del predetto articolo 30'', inserire le seguenti: ''e di ulteriori 100 milioni di euro dall'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, anche con la finalità di tutelare i prodotti i prodotti DOP, IGP e STG, e di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy', anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

10.24

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. Entro il 31 luglio 2020, in caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti e trasmette entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

        4-ter. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma 4-bis le Amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

        4-quater. La sottoscrizione di cui al comma 4-bis costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

10.25

Lonardo, Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4.1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

        4.2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.26

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al comma 506, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sostituire le parole: ''per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020'' con le seguenti: ''per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021''.

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis paria a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.27

Lonardo, Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: ''entro il termine di tre mesi'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il termine di sei mesi''.».

10.28

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986 n.  917 dopo le parole: ''l'allevamento di animali'' aggiungere le seguenti: ''in proprietà o di terzi''».

10.29

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: ''15 luglio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''».

10.30

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

        «4-bis». Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole:''15 luglio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''.».

10.31

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. Le disposizioni previste dai commi 954-957 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nell'anno 2020. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 954, le parole: ''anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici'' sono sostituite dalle seguenti: ''in forma singola o associata e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da sottoprodotti della tabella 1 A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 nonché da prodotti biologici della Tabella 1 B del medesimo decreto'';

            b) al comma 955, le parole: ''31 marzo 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''30 giugno 2020''».

10.32

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''quarto mese'' sono sostituite da: ''dodicesimo mese''».

10.33

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1 della legge27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 98 le parole ''31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''31 ottobre 2021'', le parole: ''a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dall'anno 2022'' e le parole: ''entro il 31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio 2021'';

            b) al comma 100 le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021''».

10.34

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 98 le parole: ''31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2021'', le parole: ''a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dall'anno 2022'' e le parole: ''entro il 31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio 2021'';

            b) al comma 100 le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021''».

10.35

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: ''entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2021, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022''».

10.36

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1 º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.37

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole ''secondo mese successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''sesto mese successivo''. All'onere di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.38

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la ripartizione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

        Circuizione (PS) 18,00 per cento; Palangaro (LL) 15,00 per cento; Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;

        Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento; Quota Indivisa (UNCL) 50,00 per cento;

        4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT- Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 4-bis, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivizonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

10.39

Lonardo, Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4.1. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

        4.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.40

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

        «4-quinquies. All'articolo l della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 98 le parole: ''31 ottobre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2021'', le parole: ''a partire dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dall'anno 2022'' e le parole: ''entro il 31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 gennaio 2021'';

            b) al comma 100 le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021''».

10.41

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

        «4-quinquies. All'articolo 1 comma 676, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: ''secondo mese'' sono sostituite dalle seguenti: ''sesto mese''».

10.42

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quater.1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1º settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Per la copertura dei posti si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

        4-quater.2. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 5-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001».

10.43

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

        ''e-bis. le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 3» con le seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

10.44

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

G10.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

            esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

        premesso che:

            nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

            il comma 98 della legge di Bilancio 2020 prevede l'istituzione entro il 31 gennaio 2020, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (cosiddetto SAD), con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030;

            il gasolio è l'unico carburante utilizzabile al momento in agricoltura e pesca e tassarlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative a favore delle quali dovrebbe invece essere sviluppato un programma di ricerca e di sperimentazione;

            l'aumento dei costi del carburante costringerebbe molti pescatori, agricoltori e allevatori a chiudere la propria attività con un devastante impatto economico e ambientale soprattutto nelle aree interne più difficili. Il risultato sarebbe solo la delocalizzazione delle fonti di approvvigionamento alimentare con un enorme costo ambientale legato all'aumento dei trasporti inquinanti su gomma dall'estero facendo, altresì, perdere competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei;

            l'ultimo censimento disponibile, relativo al 2017, del ministero dell'Ambiente quantifica in 19,291 miliardi di euro i sussidi ambientalmente dannosi accertati: di questi solo 279 milioni riguardano agricoltura e pesca;

            si devono incentivare e supportare azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, sviluppare un programma di ricerca e di sperimentazione per i mezzi agricoli rendendoli sempre più ambientalmente compatibili, invece con questa disposizione si vanno a colpire tutte le imprese, agricole e non, mettendo in difficoltà interi comparti produttivi,

        impegna il Governo

            a prevedere che il termine del 31 ottobre 2020, relativamente all'elaborazione di una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni, venga prorogato al fine di premettere alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di avere maggior tempo a disposizione per poter trovare, in tempi adeguati, soluzioni alternative e compensative con carattere di sostenibilità per poter effettuare una transizione che non arrechi danno ai settori più sensibili da salvaguardare come quelli dell'agricoltura e della pesca.

G10.201

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nonostante il provvedimento in esame debba essere considerato come un atto di completamento della manovra economica per il 2020, esso non contiene alcune misure fondamentali e da tempo attese per il comparto agricolo e quelle previste appaiono assolutamente prive di una visione strategica per il settore;

            dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale che impone l'obbligo dello scontrino elettronico per tutti i negozi ed esercizi commerciali;

            con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019 vengono individuate alcune categorie che sono esonerate dall'applicazione del decreto; sono «le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi» e la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n. 63, ovvero «I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi...»;

            per prodotti agricoli si intendono «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»;

            l'imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, e la vendita diretta che consente all'imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità;

            l'esonero dallo scontrino elettronico per la pesca, in particolare per i pescherecci inferiori alle 10 TSL, è anche legato alle caratteristiche stesse dell'attività a bordo del peschereccio: nella vendita diretta si opera o dall'imbarcazione stessa o appena arrivati in porto sulla banchina, luoghi dove ben difficilmente potrebbero trovare collocazione strumenti elettronici di registrazione. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si punta ad evitare un'altra incombenza al pescatore, già preso da una serie lunghissima di adempimenti per la tracciabilità del pescato,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un differimento dell'obbligo di emissione elettronica dello scontrino per gli imprenditori ittici fin quando non sarà prevista una disposizione che preveda una revisione delle esenzioni comprendendo anche i suddetti soggetti, ferma restando la disposizione generale dell'emissione cartacea, come è stato fatto sinora, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori (in regime IVA speciale o in regime di esonero) e pescatori in regime assicurativo di cui alle 250/58.

10.0.1

Cantù, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Proroga del Piano nazionale integrato e norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

        1. Ai fini dell'adeguamento del Piano Nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sanità animale e la sanità dei vegetali che entrano nella catena alimentare (PNI) 2015-2019 alle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2017/625, il Piano è prorogato al 31 dicembre 2020.

        2. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di governance per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

        3. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità, accertarti dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

            a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità del1'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

            b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;

            c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.

        4. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

        5. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

            a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

            b) predispone le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;

            c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

            d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del ''made in ltaly'';

            e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

        6. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

        7. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato ''Eccellenze Italia'', con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

        8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, alfine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e del! 'importo del beneficio economico.

10.0.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2030'';

            b) al comma 1-ter, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2030''.

        2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 300 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.3

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

        1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n .63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030''.

        2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nel limite di 200 milioni dall'anno 2022 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

        1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

        2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni dall'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10.0.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127)

        1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ''dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', nonché fino al 30 settembre 2020''».

10.0.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1.

(Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

        1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1º gennaio 2020 al 1º luglio 2020».

10-bis.0.1

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)

        1. All'articolo 16 del decreto legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2030'';

            b) al comma 1-ter, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2030''.».

10-bis.0.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Proroga termini per gli incentivi all'acquisto di immobili antisismici)

        1. All'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030''».

10-bis.0.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-ter.

        Proroga di termini di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1º gennaio 2020 al 1º luglio 2020.».

10-bis.0.4

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica)

        1. All'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: ''di primo'', aggiungere le seguenti: ''e secondo''.

        2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:

        ''1-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2020, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari''.».

10-bis.0.5

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Riapertura termini per gli incentivi all'acquisto di case in classe energetica elevata)

        1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».

10-bis.0.6

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127)

        1. All'articolo 2, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ''dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', nonché fino al 30 settembre 2020''».

10-bis.0.7

De Bonis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(IMU agricola)

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta ''IMU agricola'' per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

10-bis.0.8

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Proroga di termini dì competenza del Ministro dell'economia e delle finanze)

        1. L'entrata in vigore dei commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata dal 1º gennaio 2020 al 1º luglio 2020».

11.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

        «4-bis. Per l'anno 2019 le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sodalizi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

11.2

Berutti, Pagano

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

        «5-ter. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter decreto legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione.

        5-quater. All'onere derivante dal comma 5-ter, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

11.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

        «5-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

            b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

        ''5-ter. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento''.

        5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati''».

11.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

        «5-ter. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, primo periodo, le parole: ''29 febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º luglio'';

            b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: ''marzo'' è sostituita con la seguente: ''luglio''».

        Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, dall'articolo 11, pari a 176 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.5

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «5-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';

            b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ai fini del diritto e del calcolo''.

        5-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al Ministero del lavoro.».

11.6

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1º gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex I post, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

            a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

            c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.7

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci».

11.8

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020,'' sono soppresse e la parola: ''1000'' è sostituita dalla seguente: ''500'';

            b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile'';

            c) al comma 7, le parole: ''sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021''».

11.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

        «5-ter. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: ''2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'' e dopo le parole: ''Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito'' sono aggiunte le seguenti: ''e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo''».

11.10

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: ''2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

11.11

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

        «5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: ''2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

11.12

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

        «5-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: ''2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

11.13

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è abrogato».

11.14

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile ai fini sia del calcolo sia del diritto alla pensione''».

11.15

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-ter. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''di cui al presente comma'' sono aggiunte le seguenti: ''ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale''».

G11.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

            preso atto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del provvedimento, introdotti dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            valutato che le predette disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019 (comma 2-bis), nonché autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa (comma 2-ter);

            ricordato che l'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha rivisto la disciplina dei trattamenti, straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, contemplando talune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale in materia, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, ovvero, nel dettaglio, la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento) e la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale fissata in 24 mesi (invece dei 12 mesi previsti dalla normativa generale);

            evidenziato, tuttavia, che il comma 4 del summenzionato articolo 25-bis stabilisce che il trattamento di CIGS non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, la disposizione in questione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018;

            rammentato che, in precedenza, per il settore editoriale non c'erano vincoli temporali per il ricorso alla cassa integrazione e che tale vincolo, considerate le condizioni del settore, in crisi ormai dal 2008, non potrà che determinare, decorsi 24 mesi dalla partenza del quinquennio (gennaio 2018), e quindi già dal 2020, l'insorgenza di elevati esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, non potranno che essere gestiti con procedure espulsive, determinando un problema sociale gravissimo, stimabile in centinaia di posti di lavoro perduti,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo proprio provvedimento, il posticipo al 1° gennaio 2020 del vincolo temporale di 24 mesi di durata del trattamento di integrazione salariale straordinario.

11.0.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11.1.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

        1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

            a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 3 l dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

        2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1º gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

        3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

        4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

        5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

        6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 13 5 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

11-quater.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1º gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

            a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

            c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2, 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quater.2

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

        «8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex I post a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1º gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex lpost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per-tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno-degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

            a) quanto a 2, 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

            c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021,2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11-quinquies.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

        1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti a:: sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

            a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            b) ai lavoratori di cui all'articolo l, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

        2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1, non trovano applicazione, a partire dal 1 º gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1 º gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

        5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

        6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023,71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, 1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6, l milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-quinquies.0.1a

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-sexies.

        1. I soggetti di cui al comma 2 i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011, con un'anzianità contributiva inferiore a venti anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di cinque anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

            a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), e) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

            e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.1

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Euro 4» aggiungere le seguenti:«, o a Euro 5 se veicolo adatto a persona invalida».

12.2

Pichetto Fratin, Floris

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

12.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

        «2-quater. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        2-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        2-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) al comma 185;1e parole ''a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la-data del 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'';

            ii) al comma 196, lettera a), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020'';

            iii) al comma 196, lettera b), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 20120''.».

12.4

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        «3. Il primo periodo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è sostituito dal seguente: ''Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2020 per le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e a decorrere dal 1º gennaio 2021 per i clienti finali domestici, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1 º giugno 2011, n. 93, è abrogato''.

        3-bis. I commi 80 e 81 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono sostituiti dai seguenti:

        ''80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, a decorrere dal 1º luglio 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali cui sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta controparti commerciali dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

        81. A decorrere dalla data della sua istituzione, l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

        81-bis. Con i commi da 81-ter a 81-vicies quater sono introdotti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.

        81-ter. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita di energia elettrica non devono:

            a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile;

            b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione;

            c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:

                i. la pena detentiva per uno dei reati previsti dalle nonne che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

                ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

                iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

        81-quater. Le imprese di vendita di energia elettrica controparti commerciali di contratti ai clienti finali non devono trovarsi:

            a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

            b) nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.

        81-quinquies. I requisiti di cui ai commi 81-ter e 81-quater devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del Codice Civile, le quali:

            i. svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita;

            ii. svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa;

            iii. operano nella vendita di energia elettrica ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai precedenti punti i e ii.

        81-sexies. In deroga a quanto disposto al comma 81-quater, possono continuare la propria attività le imprese di vendita iscritte all'Elenco che si trovano, in un momento successivo all'iscrizione, nelle, condizioni di cui alla lettera b) del predetto comma, anche con riferimento alle altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui al comma 81-quinquies.

        81-septies. Le imprese di vendita di energia elettrica devono essere costituite in una delle seguenti forme:

            a) società per azioni;

            b) società in accomandita per azioni;

            c) società a responsabilità limitata;

            d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b), c);

            e) consorzi con attività esterna;

            f) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

            g) società cooperative.

        81-octies. L'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale riportato nel certificato camerale se l'impresa ha sede in Italia, ovvero, nel caso di impresa avente sede all'estero, dall'atto costitutivo in traduzione giurata.

        81-novies. Ciascuna impresa di vendita di energia elettrica deve possedere un capitale interamente versato non inferiore a centomila euro.

        81-decies. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori, le imprese di vendita di energia elettrica, qualora esse stesse siano utenti di dispacciamento, ovvero con riferimento all'utente o agli utenti di dispacciamento di cui si servono per la conclusione dei contratti di trasporto e dispacciamento di energia elettrica con i distributori e con Terna, devono assicurare:

            a) la regolarità dei pagamenti nei confronti dei distributori;

            b) la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna.

        81-undecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera a), è soddisfatta qualora, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. A tal fine, le verifiche sono effettuate ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Codice di Rete Tipo. La verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alte fatture di trasporto con scadenza nel medesimo periodo nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo. Le imprese di distribuzione di energia elettrica effettuano le verifiche di cui al presente comma e ne trasmettono gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

        81-duodecies. La regolarità dei pagamenti di cui al comma 81-decies, lettera b), è soddisfatta qualora l'indice di onorabilità lo di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A61 al Codice di rete) non segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dal medesimo Regolamento per almeno due volte nel semestre di riferimento. Terna effettua la verifica di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

        81-terdecies. Le imprese di vendita di energia elettrica sono soggette all'obbligo di certificazione del bilancio di esercizio a decorrere dal primo esercizio di bilancio chiuso successivamente all'iscrizione all'Elenco venditori. Le medesime imprese sono tenute a produrre al Ministero dello sviluppo economico copia della certificazione stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.

        81-quaterdecies. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori di energia elettrica ai clienti finali di cui al comma 80, è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

        81-quindecies. La domanda di cui al comma 81-quaterdecies, può essere inoltrata a mezzo raccomandata ovvero, per via telematica. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa ed essere accompagnata da copia del documento di identità, secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83.

        81-sedecies. Le imprese che presentano l'istanza di iscrizione all'Elenco venditori dichiarano e autocertificano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies.

        81-septiesdecies. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, e inserisce nell'Elenco venditori le imprese entro novanta giorni dalla ricezione delle domande dandone comunicazione all'interessato. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        81-octiesdecies. I termini per l'espletamento della verifica di cui al comma 81-septiesdecies decorrono dalla ricezione della domanda di cui al comma 81-quaterdecies. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere integrazioni o chiarimenti e, in tal caso, il termine di cui al comma 81-septiesdecies si intende sospeso sino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.

        81-noviesdecies. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'impresa deve fornire la descrizione della propria struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili, anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte nell'ultimo anno. Qualora l'impresa sia di più recente costituzione devono essere forniti elementi relativi almeno alla struttura societaria della controllante o del gruppo societario di appartenenza, se disponibili.

        81-vicies. Le imprese di vendita di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali possono continuare ad esercitare l'attività in via provvisoria. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le suddette imprese presentano istanza di inserimento nell'Elenco venditori attestando il possesso dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che la documentazione dia atto del completo possesso dei requisiti e inserisce nell'Elenco venditori le imprese che rispettano i requisiti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Qualora siano ravvisati motivi ostativi all'accoglimento della domanda trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

        81-vicies semel. Le imprese operanti all'entrata in vigore della presente legge che non presentano istanza per l'iscrizione nell'Elenco venditori nei termini di cui al comma 81-vicies non sono incluse nell'Elenco.

        81-vicies bis. Le imprese incluse nell'Elenco venditori, ai fini della permanenza nell'elenco stesso, sono tenute a comunicare:

            a) la perdita del possesso di uno dei requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

            b) ogni variazione rilevante delle informazioni fornite all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco venditori, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.

        81-vicies ter. La perdita del possesso di uno o più requisiti di cui ai commi dall'81-ter a 81-novies comporta l'esclusione immediata dall'Elenco venditori. Le imprese iscritte nell'Elenco venditori sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di vendita di energia elettrica.

        81-vicies quater. Le imprese cancellate dall'Elenco venditori, nonché le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli articoli dal 2497 al 2497-septies del Codice Civile, e i rappresentanti legali delle suddette società, che intendono nuovamente conseguire l'iscrizione, ne fanno richiesta purché sia decorso un anno dalla data di esclusione dall'Elenco''.

        3-ter. Dopo il comma 82 della legge 4 agosto 2017 n. 124 sono inseriti i seguenti commi: ''82-bis. L'aggiornamento mensile dell'Elenco previsto dal comma 82 tiene conto:

            a) degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di iscrizione all'Elenco venditori;

            b) dei casi di esclusione dall'Elenco venditori.

        82-ter. Il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dalle imprese e sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. Per lo svolgimento delle verifiche per l'iscrizione all'Elenco venditori e del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo elenco, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere la collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti energia e ambiente, e si avvale del supporto di Acquirente Unico Spa, nonché delle informazioni del Sistema Informativo Integrato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Costituisce in ogni caso motivo di esclusione dall'Elenco venditori la dichiarazione di dati non veritieri, rilevanti ai fini dell'iscrizione e della permanenza nello stesso elenco.

        82-quater. I clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono forniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Fino alla data di cui al medesimo articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i suddetti clienti sono forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

        82-quinques. I clienti finali diversi dai clienti domestici e dalle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che rimangono senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'Elenco venditori, sono serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia di cui al decreto del Ministro sviluppo economico 23 novembre 2007''.».

12.5

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) al comma 59 le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021 per il mercato del gas e per i clienti del mercato elettrico diversi da quelli domestici, come individuati dal comma 25-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dal 1º gennaio 2022 per i clienti domestici del mercato elettrico''».

12.6

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

        «b) il comma 60 è sostituito con i seguenti:

        ''60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1º gennaio 2021, al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, le parole: ''e le imprese connesse in bassa tensione con: meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero,'' sono soppresse. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

        60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1º gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità dì regolazione per energia, reti e ambiente adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedura concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero''».

12.7

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

        «b-bis) Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:

        1) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''Il portale è organizzato secondo modalità che consentano la confrontabilità sia qualitativa che quantitativa delle offerte, ivi compresa la confrontabilità delle offerte di cui al comma 62 e quelle che prevedono servizi aggiuntivi'';

        2) al secondo periodo dopo le parole: ''sono tenuti a trasmettere» aggiungere la parola: «tempestivamente'';

        3) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: ''Il Comitato si riunisce, su richiesta motivata, ogni qual volta lo richieda uno dei suoi componenti e può fornire indirizzi all'Autorità,'';

        b-ter) al comma 62 secondo periodo, sostituire la parola: ''periodicamente'' con la seguente: ''tempestivamente'';

        b-quater) dopo il comma 63 aggiungere il seguente: ''63-bis. L'Autorità di riduzione per energia reti e ambiente definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le misure necessarie per la riduzione ai costi meramente tecnici, per la semplificazione e per la velocizzazione delle procedure da adottare, con riferimento al cambio di gestore, alle volture, nonché all'adeguamento della fornitura e dei servizi alle esigenze, anche temporanee, del cliente finale.'';

        b-quinquies) al comma 72 dopo le parole: ''nonché il trattamento efficace'' aggiungere le seguenti: '', e la gratuità''».

12.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «16 febbraio» con le seguenti:«16 aprile».

12.9

Toffanin

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. All'articolo 4, comma 21 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2021''».

12.10

Toffanin

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ''1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º giugno 2020''».

12.11

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4.1. L'operatività delle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 in materia di riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza non ancora entrate in vigore è posposta di un anno».

12.12

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        «4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.13

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        «4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale».

12.14

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 4-ter.2 inserire il seguente:

        «4-quater. Al comma 1, lettera h) dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energià' sono inserite le seguenti: '', ivi compresi gli eventuali accumulatori connessi ai medesimi impianti''»

12.15

Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma a-quater, sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        4-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        4-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) al comma 185, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'';

            ii) al comma 196, lettera a), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020'';

            iii) al comma 196, lettera b), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2022''.».

12.16

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di agosto dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.17

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.18

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di agosto dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.19

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente: ''4. I sovracanoni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.20

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati ''MACSI'', al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di maggio dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.21

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, sono soppressi i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.22

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

        «4-quinquies. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, dopo le parole: ''medesimo ciclo produttivo'', sono inserite le seguenti: ''o al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici,'';».

12.23

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-quinquies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: ''effettuato entro il 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''effettuato entro il 31 dicembre 2022''.

        4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, di cui al comma 4-bis, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.24

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati ''MACSI'', al comma 651 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di maggio dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

12.25

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:

        «4-quinquies. Per favorire lo sviluppo economico e riattivare gli investimenti in Italia sospesi o revocati dopo l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati ''MACSI'', sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

12.26

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-quinquies. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2019 e 2020''.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, pari ad euro 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

12.27

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

        «4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al completamento di programmi addestrativi e di formazione mirati, da somministrare al personale del Soccorso tecnico urgente, delle polizie municipali e delle forze dell'ordine attivo nel campo della sicurezza stradale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

12.28

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

        «4-quinquies. Al fine di ridurre i rischi specifici determinati dalla necessità di intervenire su autoveicoli incidentati a propulsione ibrida o totalmente elettrica dotati di batterie ad alta tensione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzati al finanziamento della radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV è sospesa, limitatamente agli autoveicoli a trazione ibrida o full electric, fino al pieno adeguamento dei mezzi adibiti al soccorso tecnico urgente e di quelli in uso alle polizie municipali e alle forze dell'ordine, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.29

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

        «4-quinquies. Al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018 n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 1, comma 10, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2027'';

            b) All'articolo 8, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            c) All'art. 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 30% in peso di reflui zootecnici;

            d) All'articolo 8 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

        ''5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6.

            e) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 1 O ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.».

12.30

Corti

Precluso

Dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

        «4-quinquies. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

        ''e-bis. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponiblle.''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di sviluppo economico».

12.31

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-quinquies. l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'anno 2019''».

12.32

Bergesio, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

        «4-quinquies. All'articolo 26, comma 3-bis del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, le parole: ''inferiore al 5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''inferiore al 10 per cento''».

12.33

Bergesio, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

        «4-quinquies. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''stagione sportiva 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''stagione sportiva 2020/2021''.»

12.34

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

        «5. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020''.

        7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) al comma 185, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 202'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021'';

            ii) al comma 196, lettera a), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020'';

            iii) al comma 196, lettera b), le parole: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2020''.».

G12.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            le direttive europee ed in particolare la Direttiva (EU) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, introducono alcune considerazioni iniziali che si riferiscono alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti in plastica e prevedono che eventuali restrizioni del mercato che gli stati membri decidano di attuare devono essere proporzionali e non discriminatorie per le imprese, devono incoraggiare un uso multiplo e devono presumere incentivi economici e di altro tipo tesi a sostenere scelte sostenibili dei consumatori;

            occorre adottare un approccio pragmatico al problema dei rifiuti in plastica, tenendo conto che tale materiale non rappresenta il male assoluto, ma è utile e unico per tanti usi, come la conservazione dei prodotti alimentari, le applicazioni di alta tecnologia, il settore del vestiario, e, dopo l'uso, può essere adeguatamente ed utilmente riciclato, anche più volte, fino al fine vita;

            l'introduzione della plastic tax da parte del Governo, come prevista dall'articolo 1, commi 634-658 della legge di bilancio 2020, in evidente contrasto con le considerazioni delle direttive comunitarie in materia di recupero dei rifiuti e riciclo dei materiali in plastica, da una parte incide sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane e, dall'altra, crea danni economici al settore industriale incentivando la delocalizzazione delle nostre imprese in altri paesi, con inevitabili ricadute sull'occupazione e incremento delle spese a carico dello Stato per ammortizzatori sociali,

        impegna il Governo

            nell'ambito dell'attuazione della Direttiva (EU) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente, a valutare l'opportunità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della plastic tax prevista dai commi 634-658 della legge di bilancio 2020, allo scopo di poter riconsiderare l'opportunità della norma nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo.

G12.201

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'Iper ammortamento è una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dell'agevolazione infatti è quello di dare supporto alle aziende che investono in tecnologie 4.0, puntando a innovarsi e digitalizzarsi;

            l'articolo 1 del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), ha ripristinato la disciplina originariamente dettata dall'articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).

        Come l'iper ammortamento, anche il Super ammortamento è un'agevolazione per aiutare le aziende nell'acquisto di determinati beni strumentali. Il Decreto crescita 2019 ha stabilito la possibilità di maggiorazione del 30 per cento del costo, con tetto di spesa fissato a 2,5 milioni di euro. Il Super ammortamento si può chiedere per investimenti eseguiti dal primo aprile al 31 dicembre 2019. Una supervalutazione del 130 per cento dunque, come precisato dal Mise sul proprio portale;

            la disciplina ha supportato e incentivato le imprese ad investire in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e pertanto a fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un'ottica di mera sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all'acquisto di beni tecnologicamente avanzati e interconnessi (iperammortamento) dovrebbero essere prorogate anche per il prossimo biennio,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prorogare le misure del così detto superammortamento ed iperammortamento in favore delle imprese per tutto il 2020 (ivi comprese quelle previste nel cosiddetto decreto crescita) e rinviare al 1° gennaio 2021 l'applicazione del credito d'imposta che le ha sostituite nella legge di Bilancio 2020 per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

G12.202

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            con la imminente entrata in vigore della cosiddetta Sugar Tax, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si temono forti ripercussioni sulla filiera bieticolo-saccarifera, già in crisi da diversi anni e oggi rappresentata in Italia dalla sola cooperativa bolognese Coprob-ltalia Zuccheri. Come spiegato dalle organizzazioni di categoria questa imposta colpirà soprattutto le aziende agroalimentari che producono succhi e bevande utilizzando prioritariamente frutta italiana;

            a ciò si aggiunge anche l'allarme lanciato dalle imprese operanti nel settore beverage - che in Italia vale ricavi per 5 miliardi di euro e 80 mila addetti, tra diretti e indiretti - le quali, in base ad uno studio relativo all'impatto della SugarTax sulla produzione nazionale, hanno stimato una riduzione del 10% dei volumi, del 3,5% dei ricavi e del 5% degli addetti;

            la sola previsione della futura entrata in vigore della Sugar Tax ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi colossi industriali: come affermato, ad esempio, dal Public affair & communication director di Coca-Cola HBC Italia l'introduzione della nuova tassa ha un impatto devastante e comporterà un ulteriore spesa per l'azienda di 140 milioni di euro all'anno con il conseguente aumento dei prezzi - previsto tra il 15 e il 20% - a fronte di un calo dei consumi del 10%. Ciò potrebbe portare Coca-Cola HBC Italia - che oggi è il principale produttore e distributore di bevande del Paese, con 3 stabilimenti (uno in Veneto a Nogara, uno in Campania a Marcianise, uno in Abruzzo a Oricola) dedicati alla produzione di soft drinks e un impianto d'imbottigliamento di acque in Basilicata - ad operare una revisione dei costi con l'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Marcianise in Campania e il blocco degli investimenti;

            nel corso dell'esame del Decreto Milleproroghe il Governo ha manifestato l'intenzione di convocare «nuovamente i tavoli di trattativa con le associazioni di categoria sui temi della plastic tax e della sugar tax onde verificare i possibili spazi di perfezionamento e rimodulazione delle due citate imposte, la cui entrata in vigore, rispetto alla tempistica originaria, è stata non a caso differita dall'ultima legge di bilancio, proprio al fine di valutarne appieno i profili applicativi»;

            tale proroga purtroppo non ha affatto rassicurato il mondo imprenditoriale che ha guardato con preoccupazione la misura della Sugar Tax e, per circoscriverne i futuri effetti negativi, ha già predisposto nuovi piani industriali che prevedono la contrazione degli investimenti e la chiusura di alcune sedi produttive,

        impegna il Governo

            a prevedere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, la possibilità di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della sugar tax al fine di individuare idonee coperture che ne consentano l'abrogazione e al contempo predisporre opportuni strumenti di supporto per le filiere bieticolo-saccarifera e del beverage, già fortemente colpite dalla sola introduzione della norma nella legge di Bilancio 2020.

G12.203

Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», con particolare riguardo alle disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

            evidenziate le problematiche applicative sollevate più volte da molte associazioni di grande rappresentatività, ultimamente anche ABI, ANCE, Assonime, Confindustria e Rete Impresa Italia, che hanno anche scritto al Ministro Gualtieri per esplicitare come la norma sulla «stretta sugli appalti» prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, mette a rischio di blocco l'attività per interi settori, stante i gravosi obblighi burocratici che necessitano approfondimenti e maggiori tempi tecnici imposti all'impresa appaltatrice o affidataria e alle subappaltatrici;

            rappresentata, in particolare, la criticità relativa all'obbligo di trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente,

            ribadito che senza la predetta trasmissione documentale, che deve avvenire su impulso delle appaltatrici e subappaltatrici, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti;

            rammentato, altresì, che tale norma prevede un adempimento ulteriore rispetto al pagamento delle ritenute che risulta essere già conosciuto all'Amministrazione e che la proroga proposta servirebbe a mettere a punto un sistema di comunicazione automatica e digitalizzata che sarebbe vantaggioso anche per gli uffici periferici, o almeno un sistema di versamenti e comunicazioni accorpate, oltre che risolvere le problematiche sollevate avanti al Garante per la Privacy circa la comunicazione dei dati dei lavoratori impiegati,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prorogare, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 124 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 con conseguente modifica dell'articolo 4, comma 2 del detto provvedimento.

G12.204

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            nel corso dell'esame del decreto-legge in sede referente, il rappresentante del Governo ha invitato i parlamentari a ritirare le proposte di proroga dell'entrata in vigore delle tasse sulla plastica e sullo zucchero, informando le Commissioni riunite I e V del fatto che l'Esecutivo avvierà in tempi rapidi tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e stakeholders, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la plastic tax e la sugar tax;

            tale confronto trova motivazione sulla necessità di verificare ulteriormente gli effetti che discenderanno dall'entrata in vigore delle due nuove tasse, già fissata, rispettivamente, a luglio e a ottobre, con la legge di bilancio 2020;

            i tavoli di confronto con le imprese sarebbero utili prima dell'introduzione della plastic tax nell'ordinamento, allo scopo di individuare le necessità delle imprese, e adottare misure preventive per agevolarle e accompagnarle nell'attività di recupero dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'Italia sia il secondo Paese in Europa per il riciclo di polimeri plastici e tenendo conto che le imprese del settore che intendono avviare un processo di riconversione, hanno necessità di tempi molto più ampi e non compatibili con i pochi mesi a disposizione previsti dalla legge di bilancio 2020;

            l'introduzione della plastic tax, in contraddizione con i principi dell'economia circolare, demonizza inutilmente un prodotto che di per sé non danneggia assolutamente l'ambiente, potendo essere riciclato al 100 per cento, mentre provoca ingenti danni al nostro sistema industriale, creando perdite economiche insopportabili per le imprese e causando la delocalizzazione delle stesse imprese italiane produttive di imballaggi in plastica con inevitabile aumento della disoccupazione, ovvero genera un aumento dei prezzi dei prodotti, con evidenti ricadute negative sulle famiglie; il problema da affrontare sarebbe piuttosto quello di potenziare il recupero e il riciclo dei rifiuti di plastica, tenuto conto del fatto che l'Italia è un Paese a due velocità per quanto riguarda i rifiuti, con regioni in cui la raccolta differenziata raggiunge l'80 per cento ed altre in cui invece non supera il 20 per cento,

        impegna il Governo

            nell'ambito dei tavoli di confronto con le imprese, associazioni di categorie e stakeholders, per valutare la possibilità di miglioramento delle disposizioni che introducono la plastic tax, come annunciati dal rappresentante del Governo nell'ambito dell'esame del decreto-legge in sede referente, e nelle more di una proroga dell'entrata in vigore di tale tassa, a verificare la possibilità di riconsiderare la norma evitando di danneggiare il settore produttivo italiano degli imballaggi in plastica, con inevitabile aumento della disoccupazione causato dalla delocalizzazione delle imprese, e aumento dei prezzi dei prodotti con evidenti ricadute negative sulle famiglie.

G12.205

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 12, comma 4-bis interviene sulla disciplina di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, che prevede, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), finalizzato ad individuare le aree del territorio nazionale ove sarà consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

            tale norma prorogando il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) senza riattivare le attività e i procedimenti sospesi, sospende in realtà per ulteriori 6 mesi i permessi di ricerca e di prospezione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tutti i procedimenti delle autorizzazioni in corso, nonché la presentazione di tutte le nuove istanze per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

            il Piano, che ai sensi della normativa vigente dovrebbe essere approvato entro 18 mesi dalla data del 13 febbraio 2019, ossia entro il 13 agosto 2020, non è stato ancora presentato al Ministero dell'ambiente ai fini della VAS, nonostante l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifica che il processo di valutazione ambientale strategica «deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano»;

            è lampante quindi che il Ministero dello sviluppo economico è ormai fuori tempo per avviare una tale complessa procedura di VAS. E chiaramente non è possibile mantenere sospese tutte le procedure e autorizzazioni per i 30 mesi che prevedrebbe ora il comma 8 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, magari con successive proroghe per chi sa quanto tempo;

            il blocco delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi crea un doppio danno: da una parte il Paese Italia sta perdendo investitori in un momento di crisi per il settore italiano del oil&gas, che metterà ulteriormente in ginocchio un intero comparto, e dall'altra, la diminuzione dello sfruttamento delle risorse proprie incrementa le necessità di fonti energetiche provenienti dall'estero, visto che le risorse energetiche da fonti rinnovabili non sono ancora in grado di coprire il fabbisogno,

        impegna il Governo

            allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e diminuire la necessità di importare fonti energetiche provenienti dall'estero, a provvedere, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere, fino alla data dell'avvio effettivo del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), la prosecuzione nell'istruttoria dei procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge, n. 135 del 2018 e la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, nonché la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe e l'avvio di nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

12.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Armonizzazione norma FSC)

        1. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''per gli anni dal 2018 al 2021'' sono sostituite dalle parole: ''per gli anni dal 2018 al 2030'' e le parole: ''a decorrere dal 2022'' sono sostituite dalle parole: ''a decorrere dal 2031''».

13.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di consentire l'adozione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 10-bis comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: ''giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''aprile 2020''.

        2-ter. Al comma 4, articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, prima delle parole: ''L'inizio ed il termine'', sono anteposte le seguenti: ''Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma''.

            b) al quinto periodo:

                a) la lettera b) è soppressa;

                b) alla lettera e) la parola: ''luogo'' è soppressa;

                c) alla lettera d) la parola: ''destinazione'' è soppressa;

                d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: ''estremi e modalità della avvenuta prenotazione''».

13.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

        «3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

        3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.3

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3.3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e che hanno presentato al Concedente la proposta di aggiornamento quinquennale del piano finanziario prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino al 31 marzo 2020, termine entro il quale è perfezionato l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati.

        3-bis. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, formulate ai sensi della predetta normativa. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020».

13.4

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 2020» aggiungere le seguenti:«Dopo tale data le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari si intendono approvate dal Concedente».

13.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, al primo periodo, le parole: ''procedura ad evidenza pubblica'', sono sostituite dalle seguenti: ''le modalità previste dal presente codice'' e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio'';

            b) al comma 2, le parole: ''il 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 dicembre 2022''».

13.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Al comma 2, articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''il 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 31 dicembre 2022''».

13.7

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5.1. Nelle more della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'applicazione delle predette disposizioni non si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 marzo 2021.

        5-ter. Ai fini della definizione dell'effettivo impatto delle disposizioni di cui all'articolo 93 commi da 1-bis a 1-quater del codice della strada, come previsto dal precedente comma 5-bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 2020 una relazione recante l'analisi di impatto delle predette disposizioni».

13.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5.1. Il termine di cui all'articolo 10-bis, comma 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è prorogato al 28 febbraio 2023, fermo restando il termine della stipula dei contratti individuato dal medesimo comma».

13.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:

        «5-quinquies.1. Le risorse individuate dal comma 5-quinquies nella Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate per il ristoro del grave disagio subito a causa della prolungata chiusura delle fermate della metropolitana di Roma, Linea A, a partire dal 23 ottobre 2018, dalle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno delle aree interessate, che nel periodo dal 24 ottobre 2018 alla data di riapertura della fermata di interesse, abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, cui è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Per la medesima finalità è stanziata, per l'anno 2020, la somma di 3 milioni di euro. Le aree interessate sono individuate con provvedimento del Comune di Roma. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.10

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

        Conseguentemente, dopo il comma capoverso 5-quinquies aggiungere il seguente:

        «5-quinquies.1. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.11

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies aggiungere i seguenti:

        «5-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 23 2, dopo il comma 460 è aggiunto il seguente:

        ''460-bis. Per le finalità di cui al comma 460, nonché per dare avvio alla promozione di strategie sinergiche di valorizzazione degli immobili pubblici delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, e allo sviluppo di iniziative di trasformazione dei beni, secondo le esigenze degli enti locali e coerentemente con gli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica ed economica, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione Patrimonio Comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani''.

        5-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-quinquies.1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

Fregolent, Augussori, Grassi

Precluso

Sostituire il comma 5-septies con i seguenti:

        «5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2023''.

        5-septies.2. Nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area compresa nel bacino del Piave Livenza Brenta, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione del progetto definitivo per la ricostruzione del Ponte di Vidor.

        5-septies.3. Agli oneri derivanti dal comma 5-septies. 2 del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.13

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere in fine il seguente:

        «5-novies. Nelle more del passaggio dalla qualifica di ''Addetto'' a quella di ''Assistente'', ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di ''Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida'', è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.14

Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-novies. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        ''8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

            a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

            b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.'';

            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        ''9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.'';

            c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

        ''9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.'';

            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        ''11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';

            f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

        ''13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2'';

        g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'';

            h) al comma 17 le parole: ''produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa'' sono sostituite dalle seguenti: ''alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13''.

        5-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 5-novies, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.15

Corti

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-novies. Per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

        5-decies. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.16

Tosato, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-octies aggiungere, in fine, il seguente:

        «5-novies. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        ''6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di comprovata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

            a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnica si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

            b) per quanto riguarda la materia nivologica:

        1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

        2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

        3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

        4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

        5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

        6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

        6-bis. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

        6-ter. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».

13.17

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:

        «5-novies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1079, la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'' e le parole: ''e dei progetti definitivi degli enti locali'' sono sostituite con le seguenti: '', dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali'';

            b) al comma 1080, la parola: ''cofinanziamento'' è sostituita con la seguente: ''finanziamento'';

            c) il comma 1083 è abrogato».

13.18

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse dì cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''».

13.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. La durata delle concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1180, della medesima legge, è estesa fino al 31 dicembre 2032. Le Regioni individuano, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le condizioni per la riassegnazione delle concessioni di posteggio alla scadenza successiva al periodo di estensione, che si attengono alla considerazione della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto delle esigenze di carattere occupazionale dei titolari delle attività e dei lavoratori da essi dipendenti; i comuni, nel rispetto di tali condizioni, procedono alla riassegnazione delle concessioni su istanza del soggetto titolare e con modalità semplificate».

14.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 2, sostituire le parole: «82,9 milioni di euro» con le seguenti: «182,9 milioni di euro» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

14.2

Fantetti, Pagano

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14.3

Candura, Fusco, Pucciarelli, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Il comma 4 è soppresso.

15.1

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di escludere anche per l'anno 2020 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali, al comma 986, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''Per l'anno 2019'', sono sostituite dalle parole: ''Per gli anni 2019 e 2020''.

        2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, nei limiti di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».

15.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020» con le seguenti:«2019, 2020 e 2021», e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020» con le seguenti: «, nonché di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

        Conseguentemente, all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

            «a-ter) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.''»;

        b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: ''non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale'' sono soppresse.»;

        c) al comma 3 sostituire le parole da: «lettera a)» fino a: «2020» con le seguenti: «lettere 0a) e a), pari ad euro 21.000.000 per l'anno 2020 e ad 1.000.000 per l'anno 2021».

15.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «2019 e 2020», con le seguenti:«2019, 2020 e 2021» e sostituire le parole: «e di euro 500.000 per l'anno 2020», con le seguenti: «nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

        Conseguentemente, all'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

            «a-ter) all'articolo 9-bis, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti, inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali''»;

        b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

            «2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo delle attività portuali nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''Una stessa impresa o più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riunite in gruppo specificamente costituito, possono ottenere più concessioni per l'esercizio di operazioni portuali, nello stesso porto o in porti del medesimo sistema portuale, anche per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle stesse attività. Deve essere tuttavia assicurata un'effettiva possibilità di concorrenza nell'offerta delle operazioni portuali, da valutare in rapporto al mercato rilevante, all'evoluzione dei traffici e delle infrastrutture e alle caratteristiche degli operatori titolari delle concessioni.''»;

        c) al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri di cui alla lettera Oa) si provvede a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

15.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

        6-ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        6-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.5

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43º, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma precedente, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

15.7

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.

        6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.8

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.

        6-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,''».

15.9

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

        6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

        6-ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

15.11

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''La disposizione di cui al comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23'';

            b) dopo le parole: ''si applica'' sono aggiunte le seguenti: ''per gli anni dal 2020 al 2025'';

            c) le parole: ''negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' con le seguenti: ''negli ultimi undici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione''.

        6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.12

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''La disposizione di cui al comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23'';

            b) dopo le parole: ''si applica'' sono aggiunte le seguenti: ''per gli anni dal 2020 al 2025''.

        6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2020-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020- 2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

15.13

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''La disposizione di cui al comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23'';

            b) dopo le parole: ''si applica'' sono aggiunte le seguenti: ''per gli anni dal 2020 al 2025''».

15.14

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

15.15

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».

15.16

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024.''».

15.17

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f), del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.''».

15.18

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

            b) al comma 13-ter, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.

        6-ter. Al comma 2, dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».

15.19

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. All'articolo 46, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            e) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2019».

15.20

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

        «6-bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'' (legge di stabilità 2018) è abrogato.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

15.21

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 2 le parole: ''a decorrere dal 15 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 15 gennaio 2021''».

15.22

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        ''5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.''».

15.23

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

15.24

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire i seguenti:

        «7-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.''.

        7-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

        ''6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.''».

15.25

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

        «7-septies. - (Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

        2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

        2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.''».

15.26

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 28, comma 7, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

            b) all'articolo 28, comma 13-ter, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

            c) all'articolo 28-bis, comma 2, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''».

15.27

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

        «7-septies. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 13-ter le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''».

15.28

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. All'articolo 28 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 13-ter le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''».

15.29

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexiesa inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, al comma 2, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2021''».

15.30

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, primo periodo, le parole: ''e nei limiti consentiti dalla vigente normativa'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019''».

15.31

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 nº 140 per gli interventi privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14''».

15.32

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

        «7-septies. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

15.33

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'';

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Il beneficio di cui al periodo precedente si applica anche alle attività economiche e produttive che abbiano subito esclusivamente danni agli impianti e macchinari produttivi così come riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 n. 13 del 9 gennaio 2017''».

15.34

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies inserire il seguente:

        «7-septies. - (Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione) - Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti ''a decorrere dal 1º gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

15.35

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7.1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2021''».

        7.2. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

15.36

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire i seguenti:

        «7-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2021''.

        7-octies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.37

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono inserite le seguenti: ''e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».

15.38

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';

            b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 12 anni successivi''; al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024''»;

            c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: ''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';

            d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiari''».

15.39

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari''».

15.40

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies. inserire il seguente:

        «7-septies. (Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati) Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole: ''Per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e dopo le parole: ''2 milioni di euro'' sono inserite le seguenti: ''per ciascun anno''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte con-ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

15.41

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. All'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''per l'anno 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''per gli anni 2019 e 2020'';

            b) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''con le modalità da lui utilizzate per gli anni 2018 e 2019''».

15.42

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2020'', e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

            ''c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        '11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.'''».

15.43

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2020'', e dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

            ''c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        '11-bis. In deroga all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati'''».

15.44

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. I 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

        ''2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'art. 48, com.ma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo''».

15.45

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7.1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''15 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2021. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 201.8, n. 145.''».

15.46

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga termini pagamenti ritenute fiscali contributi previdenziali e assistenziali)

        1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''15 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2021''. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2020 e in euro 8 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

15.47

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''delle ritenute fiscali'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei tributi''».

15.48

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ''Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo''».

15.49

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''15 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio 2021''. All'onere derivante dall'applicazione dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo''».

15.50

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, inserire il seguente:

        «7-septies. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

        ''4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili''».

15.51

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

        «7-septies. L'entrata in vigore dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 12 novembre 2019, n. 614, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2019, n. 271, è differita di 180 giorni e conseguentemente sono posticipati per lo stesso periodo tutti i termini ivi previsti.».

15-ter.0.1

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-quater.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale)

        1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''sessanta giorni'' e le parole: ''possono adottare'' sono sostituite dalla parola: ''adottano'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''ufficio speciale per la ricostruzione'', sono inserite le parole: ''su proposta dei Comuni''».

15-ter.0.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 15-quater.

(Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia)

        1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole: ''alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 luglio 2019''».

15-ter.0.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

        1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

            a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

            b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

            c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.».

15-ter.0.4

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017)

        1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

        2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

        3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

16.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «poteri di cui i commi 2 e 3» con le seguenti: «poteri di cui al comma 2;»

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «, l'affidamento e l'esecuzione».

16-ter.1

Rivolta, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

        «8-bis. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale.

        8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal precedente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16-ter.2

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

        «13-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi''.

        13-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

17.1

Augussori, Arrigoni, Borghesi, Simone Bossi, Candiani, Cantù, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pillon, Pirovano, Rivolta, Romeo, Grassi

Precluso

Al comma 1, al capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, sostituire le parole: «, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,» con le seguenti: «, delle entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato,»;

        2) al secondo periodo, dopo le parole: «valori soglia» sopprimere le seguenti: «prossimi al valore medio»;

        3) al quarto periodo, sostituire le parole: «, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati» con le seguenti: «, e le predette entrate correnti relative all'ultimo rendiconto approvato».

17.2

Augussori, Arrigoni, Borghesi, Simone Bossi, Candiani, Cantù, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pillon, Pirovano, Rivolta, Romeo, Grassi

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        «1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-quater, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-bis, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1-bis, e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.».

17.3

Augussori, Arrigoni, Borghesi, Simone Bossi, Candiani, Cantù, Centinaio, Faggi, Iwobi, Emanuele Pellegrini, Pergreffi, Pillon, Pirovano, Rivolta, Romeo, Grassi

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere infine il seguente:

        «1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia di cui al comma 1-bis e per le finalità di cui ai commi 844 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» con le seguenti: «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente.».

17.5

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo» con le seguenti: «il valore del predetto rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti nette calcolato sulla base della media del triennio precedente».

17.0.1

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, la parola: ''centoventi'' è sostituita dalla seguente: ''duecentoquaranta''».

17.0.2

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 1, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso enti locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5.''».

17.0.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

        «1-quater. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia, di cui al capoverso 1-bis e per le finalità di cui ai commi da 844 a 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

17.0.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, a cui spetta l'erogazione di una indennità a carico del bilancio dello Stato pari al 10 per cento dello stipendio''.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, le parole: ''diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre mesi, seguito da un tirocinio pratico di due mesi, presso uno o più comuni. Il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione, nel biennio successivo alla prima nomina, è tenuto ad ottemperare, ad obblighi formativi suppletivi, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213''.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

17.0.6

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. Le spese sostenute dai comuni con una popolazione fino a cinquemila abitanti riferite alla gestione dei segretari comunali sono a carico del bilancio del1o Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

17.0.7

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1.

        1. Nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, le funzioni di segretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco, da coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.1

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1.1. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo».

18.2

Fregolent, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

        «1-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''A tal fine, con riferimento alle tipologie di entrate correnti di cui all'Allegato 13/2 al D. Lgs. 118/2011, vanno computate tutte le tipologie di entrata ivi descritte, anche se riferibili a servizi pubblici a rilevanza economica, di competenza comunale, gestiti dai Comuni in forma associata o esternalizzati, in conformità alla vigente normativa. In tali casi, va computato, tra le entrate correnti del Comune, l'ammontare del tributo o tariffa riscosso dal soggetto gestore o, nel caso di gestione associata, per la quota riferibile ai cittadini dello stesso, come risultante dai rendiconti di gestione e attestati dall'organo di revisione.''»

18.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1-septies, inserire il seguente:

        «1-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legge 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 1 luglio 2020.»

18.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Al comma 2, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.5

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «e anche in deroga a quanto previsto dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.6

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

        «2-ter. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

        2-quater. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020 non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali Comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

        2-quinquies. Qualora, per i Comuni di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi l e 2 non possono essere considerati esuberi.

        2-sexies. All'onere di cui ai commi da 2-bis e 2-quater, pari ad euro 4 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

18.7

Rivolta, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-ter. Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, al fine di consentire il rafforzamento delle attività di gestione dei servizi sociali in conseguenza di affidamento di ulteriori servizi, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nonché alla dotazione organica vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G18.200

Augussori, Grassi

Precluso

Il Senato 

        premesso che:

            nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, l'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 prevede che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, procedano, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa;

            per i comuni montani dare seguito a tale prescrizione potrebbe essere particolarmente gravoso perché, ancora oggi, nelle zone montane sono pochissime le reti di ricarica disponibili e i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno non hanno le caratteristiche adatte a strade con forti pendenze. A ciò si aggiunga che nelle aree montane molte attività legate agli ordinari adempimenti delle amministrazioni locali richiedono spostamenti su strade ubicate fuori e talvolta lontano dai centri abitati dove è impossibile ricaricare le autovetture in assenza di apposite colonnine o di idonee strutture di approvvigionamento;

            pur comprendendo l'obiettivo di ridurre, anche attraverso la pubblica amministrazione, l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti appare necessario garantire nei comuni montani l'operatività dei mezzi in dotazione al parco macchine comunale e per far questo occorre prevedere una deroga all'articolo 1, commi 107-109, consentendo a tali enti locali, ove necessario per esigenze logistiche, l'acquisto o il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada diversi da quelli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,

        impegna il Governo

            a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa, una proroga di almeno un anno per i comuni montani, come individuati dalla normativa nazionale, dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di bilancio 2020 in materia di obbligo di sostituzione dei veicoli obsoleti con nuovi veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.

18.0.1

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

        1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera e) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

18.0.2

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

        1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica'' sono inserite le seguenti: ''anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale'';

            b) le parole: ''di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150'' sono sostituite dalle seguenti: ''e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti''».

18.0.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

            articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

            articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

            articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.0.4

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.5

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli enti locali

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani delle assunzioni di personale)

        1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

18.0.7

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Piani dei fabbisogni di personale)

        1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.8

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

        1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di ''assistente giudiziario'' già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di ''assistente giudiziario'' formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18.0.9

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

        1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''nell'armo 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2019, 2020 e 2021'';

            b) le parole: ''di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58''»;

            c) le parole: ''nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296''».

18.0.10

Candura, Fusco, Pucciarelli, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

        1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1º dicembre 2018, n. 132, le parole: ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2019, 2020 e 2021''».

        Conseguentemente:

            le parole: «di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

            le parole: «nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

18.0.11

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288)

        1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288/2002, le parole: ''Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo'' sono soppresse».

18.0.12

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1.

(Mobilità straordinaria dirigenti scolastici)

        Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera da a) a f) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti».

18-quater.0.1

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Piani dei fabbisogni di personale)

        1. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa)

        1. Al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica'' sono inserite le seguenti: ''anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale'';

            b) le parole: ''di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'' sono sostituite dalle seguenti: ''e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti''».

18-quater.0.3

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

        1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: a) 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; b) 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; c) 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 43 del presente provvedimento».

18-quater.0.4

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

        d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.5

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali)

        1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

            a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

            c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18-quater.0.6

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

        Per i comuni beneficiari dei contributi annualità 2020 di cui al comma 853, art. 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine di otto mesi, di cui al comma 143, all'Art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro i quali è fatto obbligo di affidare i lavori, è differito al 30 aprile 2021.

        Ai fini del presente comma per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».

18-quater.0.7

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

        1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''nell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2019, 2020 e 2021'';

            b) le parole: ''di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58'';

            c) le parole: ''nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296''.

18-quater.0.8

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Misure a favore del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

        1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa necessità di immettere tempestivamente personale, per l'anno 2020 il Ministero della giustizia provvede ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di ''assistente giudiziario'' già autorizzate, di cui all'articolo 14, comma 10-sexies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7, per un totale di 837 unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di ''assistente giudiziario'' formata all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre 2016».

18-quater.0.9

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

        1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assuntemi di personale sono disapplicate:

        articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

        articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

        articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 172;

        articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18-quater.0.10

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-quinquies.

(Piani delle assunzioni di personale)

        1. I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto».

19.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025».

19.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino 31 dicembre 2024».

19.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2023».

19.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso ''380 allievi finanzieri'' bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.5

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le assunzioni nelle carriere inizia 1i del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso ''380 allievi finanzieri'' bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019».

19.6

Lonardo, Pagano, Gasparri, Mallegni, Moles, Damiani, Modena, Berardi, Ferro

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il periodo di cui alla lettera d) è inserito il seguente periodo: ''A valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata all'assunzione di un ulteriore contingente di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 455 posti, limitatamente ai soggetti che, in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare, siano stati ammessi con riserva all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nell'ambito della procedura per la copertura dei 1.851 posti di allievo agente della Polizia di Stato e che, in esito allo stesso, siano stati dichiarati idonei, sempre con riserva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, previo avvio al corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che sarà avviato entro il 30 giugno 2020 secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e con la medesima decorrenza giuridica dei soggetti assunti ai sensi del comma precedente.''».

19.7

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio, di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fronteggiare le gravi carenze di personale e superare il precariato, per il personale di polizia locale non dirigenziale, il termine di cui al requisito del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b), dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.»

19.0.1

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

        1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

19-ter.0.1

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

        1. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: ''«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'', nella parte in cui prevede che ''coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario'' anziché ''con la qualifica di commissario capo'', è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, e per il triennio 2020-2022, la spesa aggiuntiva di 6,5 milioni di euro, da impiegare nell'ambito della rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: ''Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni''.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»,

19-ter.0.2

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del.fuoco)

        1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del1o stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

19-ter.0.3

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

        1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1º gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19-ter.0.4

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile)

        1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

        3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) le parole: ''214 milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''142 milioni'';

            b) le parole: ''305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022'';

            c) le parole: ''3 75 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024'' sono sostituite con le seguenti: ''159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024'';

            d) le parole: ''340 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''124 milioni'';

            e) le parole: ''421 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''205 milioni''».

19-ter.0.5

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

        1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento'';

            b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

        4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere dì cui all'articolo 3, comma 2-bis''.

        2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1''.

        3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza dì non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale''.

        4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

        ''389-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco''.

        5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: ''alle omissioni commessi con dolo o colpa grave'' sono inserite le seguenti: '', salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo''.

        6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

        7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

19-ter.0.6

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

        1. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

        2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

        3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

19-ter.0.7

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

        Alla lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        ''2-ter. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

            c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

            d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza''».

19-ter.0.8

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

        1. Alla lettera b) dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 2-bis, le parole da: ''purché in possesso'' sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''purché in possesso dell'idoneità psicofisica''».

19-ter.0.9

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

        Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

        ''3-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: 'purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare' sono soppresse.

        3-ter. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.''».

19-ter.0.10

Bergesio, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

        1. La Federazione italiana giuoco calcio FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

        2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

        3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.11

Bergesio, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

        1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

        2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

        3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

19-ter.0.12

Bergesio, Barbaro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-quater.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

        1. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: ''Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''Una quota non inferiore al 6 per cento e non superiore al 11 per cento''».

20.1

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

        Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.0.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

        1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità :finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

            a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

            b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

            c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

22.0.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Adeguamento degli organici dei magistrati degli uffici giudiziari di Bergamo)

        Per il rafforzamento del presidio di legalità, per il necessario compimento della copertura e ridefinizione delle piante organiche e per l'efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, negli uffici giudiziari di Bergamo, al Tribunale e alla Procura della Repubblica, in ottemperanza dei parametri di assegnazione dei magistrati in base al numero di abitanti, alla produttività e al numero di cause, sono rispettivamente assegnate 9 unità e 8 unità».

23.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, centrale e territoriale, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità, nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'individuazione degli uffici medesimi e l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate''»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora comunque inerente l'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie, che rende il parere sentita la Sezione regionale di controllo territorialmente competente per l'amministrazione che richiede il parere. Le amministrazioni regionali e locali, ivi inclusi i loro enti strumentali, hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo territorialmente competente i regolamenti regionali e gli atti di aggiudicazione, comunque denominati, relativi ai contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, nonché le varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo complessivamente pari o superiore al dieci per cento del valore originario. Con i regolamenti autonomi del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato»;

            d) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma 1».

23.2

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.3

Bagnai, Ostellari, Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

23.4

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Augussori, Grassi

Precluso

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. È autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale della magistratura. Le venticinque unità sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Conseguentemente il comma 8-bis dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è abrogato. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di magistrati della Corte dei conti di nomina governativa o regionale, ai sensi della normativa vigente, non meno del 25% è individuato fra coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in discipline economiche e abbiano una documentata esperienza professionale in materia di finanza pubblica.

        2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali e per quelli degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione centrale di controllo per gli affari societari che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Ai medesimi fini, per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, resta competente la corrispondente Sezione regionale di controllo''.

        2-ter. All'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, è esercitato dalla Sezione centrale per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato, che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Corte dei conti, con sede in Roma. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce le modalità per salvaguardare, nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione di cui al periodo precedente, e nell'operatività della stessa, le esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento''.

        2-quater. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

23.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sostituire il comma con il seguente:

        «2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali per un totale di 25 magistrati, ad inquadrare nel ruolo del personale di magistratura i consiglieri in servizio ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e per i posti rimasti disponibili, a bandire procedure concorsuali e ad assumere referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura».

23.0.1

Gallone, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Personale delle amministrazioni regionali)

        1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

24.1

Bruzzone, Bergesio, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        «5-quinquies. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: ''subito dopo l'abbattimento'' sono inserite le seguenti: ''accertato''».

24.2

Bruzzone, Bergesio, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        «5-quinquies. II comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 157/92 è sostituito dal seguente:

        ''6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris) le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea''».

24.3

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        «5-quinquies. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: ''degli enti locali delegati dalle regioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime''».

24.4

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        «5-quinquies. All'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere infine le seguenti parole: ''Nelle more dell'emanazione dei requisiti generali da parte del suddetto Ministero, possono provvedere le Regioni o le Province autonome, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente comma''».

24.5

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Bruzzone, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

        «5-quinquies. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

        5-sexies. I proventi della commercializzazione di cui al comma 5-bis sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

        5-septies. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 5-bis possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

        5-octies. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-quater, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 5-decies e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

        5-novies. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        5-decies. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

        5-undecies. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo Il del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

        5-novies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

        5-decies. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

        5-undecies. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 5-septies, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

24.6

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Bruzzone, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:

        «5-quinquies. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        5-sexies. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

        5-septies. I piani di contenimento di cui al precedente comma 5-ter sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

        5-octies. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi dei commi da 5-bis a 5-quater.

        5-novies. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

        5-decies. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''e 5 milioni di euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.

            b) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole''.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.2

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''e 5 milioni di euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'';

            b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ''ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole''.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.3

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

25.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

        ''c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2,000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50 per cento per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti;

        c-ter) il finanziamento previsto alla lettera e-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche.''».

25.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sopprimere il comma 4.

25.6

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

        ''432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data dei 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427''».

25.7

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante ''Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica'', sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al punto ''A0) Definizioni'', le parole da: ''APPARECCHIATURA RM SETTORIALE'', fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''APPARECCHIATURA RM SETTORIALE: apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, inclino e ortostatismo'';

            b) al punto ''H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI'', le parole: ''MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM''».

25.8

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.9

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.10

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022-2024''».

25.11

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4-sexiesdecies inserire il seguente:

        «4-septiesdecies. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm.''».

G25.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un percorso di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

            in particolare, la citata disposizione ha previsto che «il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427»;

            l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge in esame, al fine di risolvere alcune criticità interpretative emerse in sede di attuazione della disposizione sopra citata, ha modificato la finestra temporale utile per la dimostrazione della predetta anzianità di servizio triennale, ampliandola agli ultimi sette anni antecedenti la data del 31 dicembre 2019;

            nonostante tale modifica, rimane tuttora in vigore il criterio meramente formale del contratto/borsa di studio esistente alla data del 31 dicembre 2017 a causa del quale molti ricercatori rimangono ingiustamente esclusi dall'accesso alla procedura di stabilizzazione, pur avendo molti anni di precariato alle spalle;

            vi sono, infatti, numerosi ricercatori che possono vantare un'anzianità di servizio di lunghissima data, in alcuni casi superiore ai dieci anni; e che, tuttavia, rimangono esclusi dalla procedura sopra descritta per il solo fatto di non essere risultati presenti alla data del 31 dicembre 2017, spesso per motivi non dipendenti dalla propria volontà;

            tale situazione si ritiene discriminatoria e, come tale, contraria ai basilari principi di parità di trattamento sanciti dalla Costituzione,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di prevedere adeguate forme di stabilizzazione del personale precario della ricerca sanitaria che ha maturato un'anzianità di servizio almeno triennale, a prescindere dal requisito formale del contratto/borsa di studio attivi alla data del 31 dicembre 2017.

25.0.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25.1.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 547, le parole: ''qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso'' sono sostituite dalle seguenti: ''qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso'';

            b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''.

        2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.0.2

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

        1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda e previa autorizzazione della direzione dell'ente di appartenenza, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

25-bis.0.1

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.1

(Sospensione di termini in materia di sanità)

        1. Per l'ospedale di Castelvetrano «Valle del Belice», area sismica di 1º grado, non si applicano, in deroga alle previsioni del piano sanitario regionale, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, previo parere favorevole sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015».

25-bis.0.2

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.1

        1. Per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, è attribuito un contributo di 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cu al presente articolo, valutati in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

27.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

27.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera n-bis).

27.3

De Bonis

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera n-bis) inserire la seguente:

        «n-bis-1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3. - 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole da ''quando posti in essere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''è sospesa fino al 31 gennaio 2022'';

            b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

        ''3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

            a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;

            b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da O Hz a 300 GHz;

            c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;

            d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il 'Li -Fi'''.

        4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica.»

        Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

28.1

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

        «3-quater. Per favorire la promozione straordinaria del Made in ltaly e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

28.2

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

        «3-quater. Per favorire la promozione straordinaria del Made in ltaly e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppressi i commi dal 634 al 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 140,6 milioni per l'anno 2020, 497,6 milioni per l'anno 2021, 287,1 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

        «3-quater. Per favorire la promozione straordinaria del Made in ltaly e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di agosto dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

28.4

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 3-ter sono aggiunti i seguenti:

        «3-quater. Per favorire la promozione straordinaria del Made in ltaly e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 675 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''entro il mese di agosto dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''non prima del mese di novembre 2023''.

        3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

29.1

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.».

29.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190 del 2014 è soppresso».

29.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1º gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.4

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata a 1º gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del comma 692, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, lettere a) e d), che modificano i commi 54 e 57 lettera d-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.1

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: ''di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali'';

            b) al comma 3, le parole: ''e le provincie autonome di Trento e di Bolzano'' sono soppresse;

            c) al comma 4, le parole: ''e le provincie autonome di Trento e di Bolzano'' sono soppresse;

            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che prowedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia''».

30.1

Augussori, Grassi

Precluso

Aggiungere infine il seguente comma:

        «1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

30.0.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

        All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il triennio 2020-2022'';

            b) alla lettera b) le parole: ''e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2020, 2021 e 2022''».

        Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.1

Floris, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli dì linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE I 008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.1

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

        «Oa) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

''Art. 2-bis.

(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

        1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento''».

33.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «Oa) all'articolo 4:

        1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona ''rossa/arancione'' perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

        1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona ''rossa/arancione'' perimetrata con decreto del commissario delegato n. 2 dell'11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del commissario straordinario n. 21 del 21 dicembre 2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018''.

        2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4-ter. I costi, sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

        2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto del Regolamento UE n. 651 /2014 della commissione, del 17 giugno 2014 relativo di aiuti compatibili con il mercato interno».

        Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nei fondi di cui agli articoli 4-ter e 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, a 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

33.3

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

        «0a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona ''rossa/arancione'' perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

        1-ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona rossa/arancione perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307 /2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018''.

        00a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

        2-ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4-ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato''».

33.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 4-ter la parola: ''diciannove'' è sostituita dalla parola: ''ventiquattro''.»

        Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.5

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

            «0a) all'articolo 4, comma 1, la parola: ''diciannove'' è sostituita dalla seguente: ''ventiquattro''».

33.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: ''e 23.000.000 di euro per il 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020''».

        Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera 0a), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

33.7

Ripamonti, Bruzzone, Pucciarelli, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

            «0a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo le parole: ''e 23.000.000 di euro per il 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020''».

33.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

            «a.1) all'articolo 7:

                1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: ''in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020'';

                2) al comma 2-ter, le parole: ''tredici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';

                3) al comma 2-quater, le parole: ''è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'', sono sostituite dalle seguenti ''è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della-legge di conversione del presente decreto''».

        Conseguentemente dopo il comma, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a.1), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

            «a.1) all'articolo 7:

                    1) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: ''in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''in arrivo e in partenza dai nodi logistici e portuali dell'autorità di sistema del mar ligure occidentale è concesso, per gli anni 2018, 2019 e 2020'';

                    2) al comma 2-ter, le parole: ''tredici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';

                    3) al comma 2-quater, le parole: ''è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'', sono sostituite dalle seguenti ''è riconosciuto ai concessionari dei servizi, per la durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a.1), numero 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), numero 2, pari a euro 2.400.000 per l'anno 2020, e numero 3, pari a euro 600.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.».

33.10

Mallegni, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. La lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituita dalla seguente: ''n) Esercita, sentito il Comitato di Gestione le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui rispettivamente all'articolo 16 comma 4 e all'articolo 18 commi 1 e 3''».

33.11

Mallegni, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente comma:

        ''15-ter. L'autorità di sistema portuale può altresì destinare una parte delle entrate proprie derivanti dal 15 per cento delle tasse a carico delle merci imbarcate/sbarcate, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 adibiti alle operazioni portuali. Le sopraindicate risorse potranno essere trasferite annualmente ad un apposito fondo nazionale qualora venga costituito''».

33.12

Mallegni, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'art. 37 comma 6 lettera b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. sostituire le parole ''contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto'' con le parole: ''contributo versato dai gestori dei servizi di pubblica utilità in materia di trasporto che siano destinatari delle misure di regolazione dell'Autorità''».

33.13

Mallegni, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 37 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo la parola ''competente'' sono inserite le seguenti parole ''in materia di regolazione'';

            b) dopo la parola ''infrastrutture'' sono inserite le seguenti parole ''che siano soggetti ad oneri di servizio pubblico e la cui tariffa sia determinata dall'Autorità con corrispondente compensazione in applicazione dell'articolo 106 TFUE'';

            c) alla lettera a) dopo la parola ''infrastrutture'' sono inserite le seguenti parole ''soggette a proprie competenze di regolazione in base alla legge,''».

33.14

Mallegni, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Riveste valore di interpretazione autentica la norma di cui al comma 578 art. 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, riguardante banchine, aree e depositi del porto adibiti alle operazioni e servizi portuali nonché al servizio prestato ai passeggeri compreso i crocieristi.».

33.15

Mallegni, Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 716 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera c) è soppressa.»

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.16

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 33-ter.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

        1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuarsi su terreni condotti in affitto o in comodato ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.».

34.1

Berardi, Mallegni, Gasparri, Damiani, Toffanin, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dovuti» aggiungere le seguenti:«fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145».

34.2

Ripamonti, Centinaio, Tosato, Marti, Augussori, Grassi

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «30 novembre 2020»;

            b) dopo le parole: «canoni dovuti» aggiungere le seguenti: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;

            c) aggiungere in fine seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione»;

            d) dopo il comma aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 732, le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono soppresse e le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2019'';

            b) al comma 732, lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';

            c) al comma 732 lettera b), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;'' ed è in fine aggiunto il seguente periodo: ''La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.'';

            d) al comma 733, le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'' la parola: ''sessanta'' è sostituita dalla parola: ''novanta'' e la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732''».

34.3

Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;

            b) dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;

            c) dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

34.4

Centinaio, Ripamonti, Tosato, Marti, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;

            b) dopo le parole: «canoni dovuti» sono aggiunte le seguenti parole: «e sono altresì sospesi 1 procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni»;

            c) dopo le parole: «legge 4 dicembre 1993, n. 494» è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

34.5

Gasparri, Mallegni, Berardi, Toffanin, Damiani, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.6

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

        ''732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

            a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

            b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.'';

            b) al comma 733, le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020''».

34.7

Centinaio, Ripamonti, Tosato, Marti, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 732, le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono soppresse e le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2019'';

            b) al comma 732, lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';

            c) al comma 732, lettera b), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;'' ed è infine aggiunto dopo le parole: ''ente gestore.'' il seguente periodo: ''La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate''.

            e) al comma 733, le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'', la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732'' e la parola: ''sessanta'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''novanta''».

34.8

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 732, le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono soppresse e le parole:ÍL ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2019'';

            b) al comma 732, lettera a), la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';

            c) al comma 732, lettera '', la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;'' ed è infine aggiunto dopo le parole: ''ente gestore.'' il seguente periodo: ''La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate''.

            e) al comma 733, le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'', la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732'' e la parola: ''sessanta'', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: ''novanta''».

34.9

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 732:

                1) le parole: ''da effettuare entro il 15 ottobre 2014'' sono soppresse e le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2019«;

                2) alla lettera a) la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';

                3) alla lettera b) la parola: ''dovute'' è sostituita dalle seguenti: ''richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo'';

                4) è infine aggiunto il seguente periodo: ''La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate'';

            b) al comma 733, le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2020'' e la parola: ''dovuto'' è sostituita dalle seguenti: ''dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732''».

34.10

Gasparri, Mallegni, Berardi, Damiani, Toffanin, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente:

        ''484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione''.

        1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 14 7 e successive modificazioni al comma 73 3 sostituire le parole: ''28 febbraio 2014'' con le parole: ''31 luglio 2020'' e sostituire il comma 732 con il seguente:

        ''732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti, alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore''».

34.11

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.

        1-ter. Le spese di cui al comma 2 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate».

34.12

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.».

34.13

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative».

G34.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

            a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni. Sul punto giova ricordare anche la recente sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 sul tema delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, con la quale il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga generalizzata di 15 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2019, richiamando i principi consolidati dalla sentenza della C.G.U.E. del 14 Luglio 2016, sulla libera concorrenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e pubbliche evidenze per le procedure di assegnazione delle concessioni e negando la possibilità di rinnovo automatico di queste ultime da parte degli enti locali;

            il contenzioso è partito nel 2002, quando due società - la Gema e la Montanino - dopo aver presentato domanda per ottenere la concessione su cui insiste lo stabilimento balneare American Bar Capo Nord di Santa Margherita Ligure, in vista dell'imminente scadenza del titolo, ricevevano dal Comune di Santa Margherita Ligure un diniego a tale richiesta, poiché l'amministrazione riteneva la concessione ancora valida grazie alla proroga fino al 31 dicembre 2020. I due competitor presentavano quindi un ricorso avverso la delibera comunale, appellandosi alla sentenza della Corte di giustizia europea «Promoimpresa» del 14 luglio 2016 che aveva già dichiarato invalida la proroga al 2020 perché in contrasto con la direttiva europea «Bolkestein» sulla liberalizzazione dei servizi e, in sede di giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato tale orientamento dichiarando illegittima la proroga automatica applicata dal Comune;

            alla luce di tali evidenze, anche l'applicazione delle disposizioni sulla proroga contenute nel provvedimento in esame potrebbe creare non pochi problemi alle amministrazioni locali, nel momento in cui i provvedimenti saranno impugnati dinanzi alle autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di responsabilità personali, penali ed erariali per dirigenti e funzionari di Regioni e Comuni che decideranno di applicare la citata disposizione;

            la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente. Per far questo si dovrebbe innanzi tutto prorogare ulteriormente, perlomeno fino al 30 novembre 2020, il termine per il pagamento dei canoni demaniali dovuti e non ancora corrisposti e precisare che sono sospesi fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni,

        impegna il Governo

            a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di prorogare perlomeno fino al 30 novembre 2020 il termine per i pagamenti dei canoni ancora non corrisposti di cui in premessa e sospendere fino alla stessa data i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni.

35.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando un apposito parere preventivo della Commissione europea, con particolare riguardo agli aspetti della concorrenza, della libertà di circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento,».

35.3

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione avviene previa comunicazione scritta agli enti finanziatori del concessionario e in contraddittorio tra il concedente e il concessionario.».

35.4

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.».

35.5

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «sono disciplinati» inserire le seguenti: «le modalità dell'effettuazione dell'eventuale revoca, decadenza o risoluzione della concessione in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, gli indennizzi e le modalità di soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario da parte dello Stato, la tutela della stabilità occupazionale e l'assorbimento da parte di ANAS S.p.a. del personale e degli operatori del concessionario,».

35.6

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        «1-quater. Al fine di soddisfare i rilievi evidenziati dalla Corte dei conti nella delibera 18 dicembre 2019, n. 18, con particolare riferimento alla remunerazione del capitale, alla tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, all'effettiva attuazione dei principi della concorrenza e all'efficienza gestionale, la procedura di gara di cui al comma 1 garantisce la salvaguardia dell'interesse nazionale, mediante apposita clausola informata ai seguenti principi:

            a) vantaggio oggettivo e certificato per lo Stato e la comunità nazionale rispetto alla gestione diretta da parte dello Stato;

            b) piena trasparenza del contratto di concessione, dei bilanci e del piano di investimenti;

            c) tutela della sicurezza nazionale, anche attraverso l'obbligo per i gestori di avere sede legale e fiscale in Italia;

            d) risoluzione unilaterale senza oneri per lo Stato in caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del concessionario, ivi inclusi gravi e reiterati ritardi nelle esecuzioni;

            e) obbligo, per il contraente, di reinvestire nella rete o nell'infrastruttura secondo le indicazioni dello Stato, in aggiunta agli investimenti già previsti dal contratto di concessione, anche la quota eccedente il 15 per cento dell'utile netto».

35.7

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

        «1-quater. Nei casi di cui al comma 1, ANAS S.p.a. provvede all'adeguamento delle tariffe per il periodo della gestione provvisoria, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13».

35.8

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

        «1-quater. Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche prospettici, a carico della finanza pubblica.».

35.0.1

Campari, Pucciarelli, Pergreffi, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Esterovestizione)

        1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-ter, dopo le parole: ''veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita'', sono inserite le seguenti: ''ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o'';

            b) dopo il cornrna 1-quater è inserito il seguente:

        ''1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

            a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

            b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

            c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

            d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

            e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

            f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

            g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

            h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

            i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero».

36.1

Malan, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.3

Malan, Pagano, Gallone, Floris, Pichetto Fratin, Damiani, Perosino, Rizzotti

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 36. - (Informatizzazione INAIL). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

''Art. 7-bis.

(Banca dati informatizzata)

        1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche, attraverso il trasferimento dei dati in possesso delle banche dati degli enti ispettivi privati all'applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati dell'INAIL''».

36.4

Lucidi, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

         a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e articolo 7, comma 2»;

        b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro utilizza personale qualificato iscritto al proprio libro matricola o al proprio libro paga e corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4. »;

        c) al comma 4, dopo le parole: «Le tariffe» inserire le seguenti: «per gli oneri per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, e» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, integralmente applicato»;

        d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Entro centottanta giorni dallo data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di verifica di installazioni, dispositivi e impianti di cui all'allegato XLIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individuando le procedure e le istruzioni operative per le verifiche degli impianti.

        4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni volte a regolare i processi per l'ottenimento e il mantenimento dell'abilitazione degli organismi accreditati per le attività di cui agli articoli 4 e 5 e per i criteri di abilitazione dei rispettivi tecnici.

        4-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, coordina l'applicazione delle presenti disposizioni, ne controlla lo stato di applicazione e vigila sulla corretta attuazione delle norme e dei relativi regolamenti, provvedendo a tal fine con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        4-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di provvedere a quanto previsto al comma 4-quater ed in relazione alle attività di cui agli articoli 4 e 5, ha facoltà di istituire al suo interno apposito dipartimento o agenzia avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa sottoscrizione tra le parti di specifica convenzione, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        4-sexies. Agli oneri derivanti dai costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata ed agli altri oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante le quote di cui al comma 3.».

        Conseguentemente,

        all'articolo 36, rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e abilitazione».

36.5

Malan, Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere i commi 3 e 4.

36.0.1

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. A decorrere dal 1º giugno 2020, nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

            a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro anidro;

            b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro

        2. A decorrere dal 1º giugno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui i consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 2184, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2648/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a partire dal giugno 2020, e in 20 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

36.0.2

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. All'articolo 2, comma 5-quater del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo la parola: ''contributivo'' sono inserite le seguenti: ''e retributivo''.»

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-bis, si provvede nei limiti di 500 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.0.3

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.»

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 36-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

36.0.4

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: ''fino a 3.000 abitanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a 5. 000 abitanti''».

36.0.5

Perosino, Pagano, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversine del presente decreto fino al 1º gennaio 2021 non trovano applicazione le modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

36.0.6

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. L'applicazione della deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è prorogata al 01/01/2021.»

36.0.7

Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Riduzione dei costi a carico degli utenti del trasporto aereo)

        1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2020-2022 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono poste a carico della finanza pubblica.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2020-2022.».

36.0.8

Nisini, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Grassi, Augussori

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. All'articolo 2, comma 29, lettera b-bis), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: ''nel territorio della provincia di Bolzano'' sono aggiunte le seguenti: ''e di Trento''.».

38.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3.1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.»

38.2

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

        «3-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato».

38-bis.1

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per l'anno 2020, con riferimento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla regolazione del servizio rifiuti, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dei comuni, di loro consorzi o forme associative. A decorrere dal 1 º gennaio 2021, l'applicazione di tali disposizioni avviene solo in caso di reiterata sussistenza dei presupposti, senza in ogni caso tener conto dell'aggravante di cui all'ultimo periodo della citata lettera c). Per l'anno 2020 gli enti territorialmente competenti possono determinare l'ammontare complessivo dei costi oggetto di copertura attraverso il prelievo derivante dalla Tari o dalla Tari corrispettiva, di cui ai commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7, in difformità dai criteri definiti con la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, dandone conto nella deliberazione di approvazione del piano finanziario laddove l'organizzazione del servizio fondi la propria natura su criteri di efficacia, efficienza, economicità. Ai soli fini di cui ai periodi precedenti, la decorrenza del primo periodo di regolazione del servizio rifiuti si intende fissata al 1º gennaio 2019».

39.1

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: ''Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118''».

39.2

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Qualora il soggetto gestore rientri tra quelli previsti dal comma 11, le disposizioni del presente articolo si applicano ai mutui di cui all'articolo 153 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, siano essi già trasferiti al soggetto gestore o ancora a carico degli enti locali. Per tali mutui si applicano le disposizioni di cui al comma 11 e, previa autorizzazione dell'Ente Locale contraente il mutuo, il soggetto gestore svolge cumulativamente le operazioni di cui al presente articolo, anche ai fini di un consolidamento unitario delle varie posizioni debitorie.».

39.3

Pergreffi, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. All'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno 2019'' sono inserite le seguenti: ''e 2020'', ed al secondo periodo, le parole: ''entro il 31 ottobre 2019'' sono sostituite con le seguenti: '', rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «a-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero.».

39.4

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. All'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge n.58 del 2019, al primo periodo, dopo le parole: ''per l'anno 2019'' inserire le seguenti: ''e 2020'', ed al secondo periodo, sostituire le parole: ''entro il 31 ottobre 2019'' con le seguenti: '', rispettivamente, entro il 31 ottobre 2019 ed entro il 28 febbraio 2020''».

        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39, comma 13-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'Accantonato relativo al medesimo Ministero».

39.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.'';

            b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.''».

39.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14.1. Al punto 3 .3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ''salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio'' sono sostituite dalle seguenti: ''salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio''».

39.7

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

        ''978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel ''Programma straordinario'' di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

        978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1º gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)''».

39.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14.1. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, le parole: ''per gli anni dal 2018 al 2021'' sono sostituite dalle parole: ''per gli anni dal 2018 al 2030'' e le parole: ''a decorrere dal 2022'' sono sostituite dalle parole: ''a decorrere dal 2031''».

39.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

        «14.1. Nell'anno 2020 agli enti di area vasta della Regione Siciliana che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario viene sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica previsto dai commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 afferente l'anno in corso e i precedenti; al recupero delle predette somme nei confronti degli enti interessati si procederà a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nelle medesime modalità vigenti, in 10 rate annuali di pari importo per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

        14.2. Agli oneri di cui al comma 14.1, pari a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondo di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        14.3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G39.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

            La Camera,

        premesso che:

            le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, affermano che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e che pertanto l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;

            la legge n. 145 del 2018, al comma 820, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 e che, al comma 821, introduce una nozione di equilibrio fondata sul risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

            la legge n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 833-843, comma 134) recepisce inoltre, gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 e del 10 ottobre 2019, nei quali sono stati concordati anche:

            lo «scambio» di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici;

            la realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra;

            l'istituzione di un fondo per gli investimenti da assegnare anche ai comuni del proprio territorio finalizzato a:

            a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

            b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;

            c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;

            d) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

            e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

            f) infrastrutture sociali;

            g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati;

            la legge n. 160 del 2019 rafforza l'impegno del Governo e delle Regioni per l'incremento degli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti territoriali e l'aggiornamento delle finalità di investimento con le nuove priorità indicate dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2019 con particolare riguardo al green new deal;

            la pronuncia della Corte dei conti N. 20/SSRRCO/QMIG/2019 delle le Sezioni riunite in sede di controllo, ritiene che: «Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.
Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento»;

            la pronuncia citata impone la necessità di sciogliere il tema del coordinamento delle norme fra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio secondo la legge n. 243 del 2012 e quelle degli equilibri finanziari nei decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, e che tali norme devono essere costituzionalmente orientate secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 nonché determina la necessità di non interrompere il processo di programmazione degli investimenti già in atto, in conformità alle soluzioni approntate dalla legge n. 145 del 2018, per le ricadute in termini contabili sui bilanci degli enti territoriali;

            ravvisata l'importanza di sostenere gli investimenti, anzi di incrementarli ed accelerarli per lo sviluppo del Paese anche a fronte dei nuovi stanziamenti della legge di bilancio a favore degli enti territoriali oltreché della necessità di tenere conto dell'impegnativo percorso pluriennale e dell'esperienza maturata in sede di armonizzazione dei bilanci territoriali per definire le norme della legge n. 145 del 2018 in tema di equilibri di bilancio,

        impegna il Governo

            ai fini di garantire la crescita economica del Paese nelle priorità già individuate dalla legge n. 160 del 2019 fra cui la sostenibilità ambientale e socioeconomica, ad individuare la più idonea soluzione in linea con i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che permetta agli enti territoriali di accelerare gli investimenti e che nel contempo rispetti gli obblighi di finanza pubblica, i principi di pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari dei bilanci degli enti territoriali.

39-quater.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 97 4 a 977 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1 º gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 marzo 2020, la possibilità di rimodulare i progetti attraverso l'eliminazione della quota di finanziamento a carico degli enti proponenti».

39-quater.0.1

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-quinquies.

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune.''».

39-quater.0.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo)

        1. Al punto 3 .3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ''salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio'' sono sostituite dalle seguenti: ''salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio''».

39-quater.0.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 652, al terzo periodo le parole: ''per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018'' sono sostituite dalle parole: ''per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205'';

            b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

        ''683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario ciel servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati''».

39-quater.0.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroga per approvazione tariffe e regolamenti TARI)

        1. Dopo il comma 683 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il comma:

        ''683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario ciel servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati''».

39-quater.0.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

        1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

        ''848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.''».

39-quater.0.6

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019)

        1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

        ''855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita :richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2021, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.''».

39-quater.0.7

Calandrini, Rauti, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-quinquies.

(Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020)

        1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

        2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

40.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

40.0.1

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40.1.

(Disposizioni urgenti in materia di energia)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 3, lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'' aggiungere in fine le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri'';

            2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri, progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro.''».

40-ter.1

Fattori

Precluso

L'art. 40-ter è soppresso.

40-ter.2

Fattori

Precluso

All'art. 40-ter primo capoverso, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2018, n. 145» inserire le seguenti: «per gli impianti ivi previsti la cui alimentazione deriva in maniera totale ed esclusiva da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici,».

40-ter.0.1

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-quater.

(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 291 è sostituito dal seguente:

                ''291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.'';

            b) al comma 292 le parole: ''e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro'' sono sostituite con le seguenti: '', nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro''.

        2. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 291, 292, 293 e 294 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. Le Autorità competenti garantiscono la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».

41.1

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

al comma 2-bis sopprimere la lettera a).

41.2

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi

Precluso

Al comma 2-bis, lettera a) capoverso «2», primo periodo, dopo la parola: «trimestralmente» aggiungere le seguenti:«, per ogni unità produttiva,».

41.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

        «2-ter. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all'Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 20I6-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

G41.200

Grassi, Augussori

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il comma 2-bis dell'articolo 41 del provvedimento all'esame, modifica la normativa, introdotta dal decreto-legge n. 27 del 2019, così detta Emergenze in Agricoltura, in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari;

            il suddetto decreto-legge 27/2019 conteneva anche una disposizione relativamente alla modifica dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, in merito alla rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

            detta modifica, al fine di sviluppare al meglio le procedure di recupero, fissava nel 15 luglio 2019 il termine per la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;

            la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

            già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati:

            in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

            l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), implica la necessità di dover prorogare il termine del 15 luglio 2019,

        impegna il Governo

            a procedere alla proroga del termine di sospensione del 15 luglio 2019 relativo alle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed ai relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare di latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.

41.0.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme urgenti per l'efficientamento della distribuzione dell'equo compenso da parte della Società italiana Artisti ed Editori)

        1. L'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 71-octies. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S .I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

        2. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93''».

41.0.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure urgenti di adeguamento delle procedure di distribuzione da parte di SIAE dei compensi per il settore audio e video)

        1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative'', sono sostituite dalle seguenti: ''e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35''.

            b) il comma 2 è soppresso;

            c) al comma 3, primo periodo, le parole: ''anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative'' sono sostituite dalle seguenti: ''tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,''».

41.0.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismoalberghiero)

        1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al1ÍL1articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il ''Fondo'', è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso».

41.0.4

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

        1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione'';

            b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: ''con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività''.

        2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''.

        3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere'' si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

        4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.5

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

        1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''assicurativa e fiscale'' sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione'';

            b) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: ''con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività''.

        2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché destinati all'agriturismo''.

        3. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere'' si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto.

        4. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.0.6

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

        All'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, le parole: ''5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro''».

41.0.7

Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

        ''882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi''».

41.0.8

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n.296)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il comma 882 è sostituito dal seguente:

        ''882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, possono essere destinati anche esclusivamente alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 3 85 ed in generale ai fini dei servizi di riorganizzazione, integrazione, consulenza, assistenza e sviluppo operativo dei confidi stessi''».

41.0.9

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazione in materia di acquisizione di documentazione antimafia)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000 euro'';

            b) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: ''Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica'' sono soppresse;

            c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000 euro''».

41.0.10

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche in tema di normativa antimafia)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000,00 euro'';

            b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: ''per un importo superiore a 5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un importo superiore a 25.000 euro''».

41.0.11

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

        1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

            a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;

            b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l'anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

41.0.12

Montani, Siri, Saviane, Augussori, Grassi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme per l'acquisto di beni e servizi)

        All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 10.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificato gara (GIG)''».

41.0.13

Augussori, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modiche all'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242)

        1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il numero 1) della lettera b) è sostituito dal seguente:

            ''1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti, a prescindere dalla percentuale di tetraidrocannabinolo (THC)''.

        2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. I prodotti diversi da quelli tassativamente elencati dal comma 2, quali, tra gli altri, foglie, inflorescenze e resina, rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309''».

41.0.14

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Garanzia dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione)

        1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 19-quaterdecies, il comma 3 è soppresso;

            b) dopo l'articolo 19-quaterdecies, è aggiunto il seguente:

''Art. 19-quaterdecies.1

        1. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, anche ove si tratti di professioni non organizzate in ordini o collegi, in esecuzione di incarichi conferiti e ne assicura, altresì, il rispetto nella fissazione dell'importo a base di gara. È in ogni caso vietato alla pubblica amministrazione prevedere nei bandi, richiedere, aggiudicare o concordare col professionista prestazioni gratuite che non rispettino i criteri di proporzionalità fissati all'articolo 1 comma 2 della presente legge.

        2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara aventi ad oggetto prestazioni di professionisti, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, i bandi di gara stabiliscono il divieto di fare offerte o aggiudicare incarichi per importi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi degli stessi professionisti. In assenza di parametri ministeriali, in ogni caso il compenso deve essere equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti o anticipati dal professionista.

        3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni gratuite o ulteriori rispetto a quelle a base di gara che non siano state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

        4. È in ogni caso vietato prevedere nel contratto o nei bandi di gara clausole vessatorie. Sì applica, in quanto compatibile, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

        5. Il presente articolo si applica agli incarichi affidati ed alle gare indette dopo la sua entrata in vigore''».

41.0.15

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

        All'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'economia e finanze.».

41.0.16

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1, lettera c), e 2 sono abrogati».

41.0.17

Ciriani, Rauti, Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma I, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.18

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

        1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia».

41.0.19

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme urgenti per il settore della pesca)

        1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: ''marittima'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle acque interne''.

        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            ''e-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4''.

        3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Pertanto, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi quindi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

        4. Il comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

        ''517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 la cui dotazione finanziaria è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26''.

        5. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato''».

42.1

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma l, primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica» aggiungere le seguenti: «per incentivare lo sviluppo economico e tutelare la sovranità digitale italiana».

42.2

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «materiali e immateriali» aggiungere le seguenti: «anche al fine di incrementare i livelli di sicurezza cibernetica delle imprese e della pubblica amministrazione, per tutelare la sovranità digitale italiana».

42.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 10-bis».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

        «e-bis) al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di adottare il decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 2, al medesimo comma 2, le parole: ''giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''aprile 2020'';

        c-ter) al comma 4, articolo 11, legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo periodo, sono premesse le parole: ''Fermi restando gli obblighi di prenotazione che precedono e quanto disposto dall'articolo 3, sino alla emanazione del decreto di cui al presente comma'';

            b) la lettera b) è soppressa;

            c) alla lettera c) la parola: '', luogo'' è soppressa;

            d) alla lettera d) la parola; '', destinazione'' è soppressa;

            e) alla lettera e) è sostituito dalla seguente: ''estremi e modalità della avvenuta prenotazione''».

42.4

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «All'articolo 8» con le seguenti: «Agli articoli 8 e 10-bis».

        Conseguentemente, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «e-bis) al comma 9 dell'articolo 10-bis le parole da: ''per un periodo'' fino a: ''due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 13 febbraio 2023'', e le parole da: ''a quindici giorni'' fino a: ''decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».

42.5

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

42.6

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, per l'attuazione dell'Agenda digitale e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

G42.200

Corti

Precluso

Il Senato,

            La Camera,

        premesso che:

            le disposizioni dell'articolo 42 concernono un novero di esperti di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per le sue funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese;

            il progetto della banda ultralarga da quanto si apprende da fonti di stampa sarebbe in ritardo di almeno tre anni rispetto agli impegni assunti in fase di aggiudicazione della gara e che per tale ragione verrebbero messi a rischio anche i fondi europei stanziati per il progetto;

            Open Fiber, come noto, si è aggiudicata i tre bandi indetti da Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione e di un'infrastruttura in fibra ottica in oltre 7600 comuni di piccole dimensioni in 20 Regioni. La rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber stessa per 20 anni;

            il divario digitale continua a rappresentare un'emergenza nei centri montani e le zone marginali del Piemonte dove il programma BUL continua ad accumulare ritardi. In particolare a livello regionale è stato effettuato un investimento di 284 milioni di euro per cablare 1.206 centri garantendo una velocità su internet fino ad 1 Giga;

            il piano fino ad oggi ha raggiunto unicamente 122 centri urbani e secondo l'ultimo cronoprogramma risultano sospesi 141 cantieri e 667 dovrebbero essere ipoteticamente cablati nell'anno 2020. Secondo le istituzioni locali si tratta di uno dei peggiori risultati a livello nazionale;

            i ritardi accumulati fino ad oggi, non sono in alcun modo giustificabili ed il rischio di perdere i finanziamenti europei si profila come una concreta ipotesi di danno erariale. Non risultano, poi, essere stati chiariti e palesati i termini dei contratti di concessione per la realizzazione di una rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato sottoscritti tra Infratel S.p.a. ed Open Fiber;

            in tale ottica sarebbe di preminente interesse coinvolgere maggiormente gli enti locali nella gestione degli aspetti tecnico logistici del piano per la realizzazione della banda ultra larga,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche evidenziate in premessa adottando iniziative, anche normative, per nominare i Presidenti delle Regioni commissari per la connettività.

42.0.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

        1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        ''9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l'obiettivo della progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato''».

42.0.2

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

        1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sono premesse le seguenti parole: ''A decorrere dal 1º luglio 2020'';

            b) le parole: ''agli utenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai consumatori'';

            c) dopo le parole: ''si preavvisa la sospensione'' è inserita la parola: ''totale'';

            d) dopo le parole: ''tramite raccomandata con avviso di ricevimento'' sono inserite le parole: ''o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o tramite modalità telematiche'';

            e) ovunque ricorra, la parola: ''utenti'' è sostituita dalla seguente: ''consumatori''.

        2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

            a) le parole: ''A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º luglio 2020'';

            b) dopo le parole: ''sia accertata dall'Autorità competente ovvero'' sono inserite le parole: ''nei casi in cui la tutela del consumatore non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi'';

            c) le parole: ''e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel caso di importi pari o superiori a 200 euro''».

42.0.3

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Modifiche alla legge 2 7 dicembre 2019, n. 160 in materia di fatturazione delle bollette per forniture e servizi)

        1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

            a) le parole: ''agli utenti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai consumatori'';

            b) dopo le parole: ''si preavvisa la sospensione'' è inserita la parola: ''totale'';

            c) dopo le parole: ''tramite raccomandata con avviso di ricevimento'' sono inserite le parole: ''o supporto durevole così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo o tramite modalità telematiche'';

            d) ovunque ricorra, la parola: ''utenti'' è sostituita dalla seguente: ''consumatori''.

        2. All'articolo 1, comma 292 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

            a) dopo le parole: ''sia accertata dall'Autorità competente ovvero'' sono inserite le parole: ''nei casi in cui la tutela dei consumatori non sia demandata ad autorità indipendenti o loro organi'';

            b) le parole: ''e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel caso di importi pari o superiori a 200 euro''».

42.0.4

Pagano, Perosino, Gallone, Rizzotti

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

        1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

        2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

        3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

        4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

        ''14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per ranno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034''».

42-bis.0.1

Perosino, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385)

        1. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1. In ogni caso, l'insieme dei soci aventi sede in ciascuna Regione italiana non potranno detenere, direttamente e/o indirettamente, un numero di azioni con diritto di voto superiore al quindici percento del totale delle stesse. Nel caso in cui venga superato il predetto limite le azioni eccedenti dovranno essere cedute entro 18 mesi e il diritto di voto per la parte eccedente è sospeso in proporzione alle azioni da ciascuno detenute.'';

            b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        ''3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali su base regionale purché le determinazioni ex adverso siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.'';

            c) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

        ''3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori e comunque quelle che alternativamente abbiano almeno due dei seguenti requisiti (i) fondi propri superiori a euro 100 milioni, (ii) CET 1 §§ 19%, (iii) rapporto crediti deteriorati/crediti alla clientela 10%: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici ed operativi; b) comunicano tali piani alla capogruppo affinché quest'ultima eserciti le proprie attività di controllo; c) nominano autonomamente i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e della direzione generale fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia''».

42-bis.0.2

Perosino

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 42-ter.

        1. All'articolo 118 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. I trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli oneri previsti per i notai incaricati degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà''».

42-bis.0.3

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-ter.

(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

        2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

43.1

Pagano, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il punto 3) è sostituito dal seguente:

        ''3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e dal comma 3, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nonché le pertinenze dei medesimi alloggi classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».

43.2

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3 lettera a), dopo le parole: ''energia elettrica'', aggiungere, in fine, le seguenti: '', ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri'';

            b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera b), del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all'asta o al registro''».

43.3

Pagano, Gallone, Perosino, Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Alla lettera a) del comma 819, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile''»

.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1664 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo:

- viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- vengono fornite rassicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali a livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti, emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.100 (testo 2)/l, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1729

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729

Oggi, per la cabala, celebriamo la 13a fiducia del Governo Conte 2, la 28a (parlando solo di quelle poste sui provvedimenti) tra Governo Conte 1 e Governo Conte 2. La 28a!

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'Aula del Senato, sgolandosi, al Governo PD, al colpo di Stato e alla "dittatura della maggioranza" PD, lo stesso PD con il quale oggi governa?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista in Aula alla Camera accusava il Governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il MoVimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia per "approvare le sue porcate"?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di "emergenza democratica" e di "aberrazione istituzionale" riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura?

Quei memorabili giorni a quanto pare rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserviamo e ne perpetuiamo la memoria e oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di imposizioni di fiducia poste dal Governo Conte 1 e Conte 2 la vendetta.

L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70, che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare. Prerogativa legislativa è di queste Aule!

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie e negli ambiti più svariati da andare oltre ogni immaginazione.

Proroga termini in materia di enti territoriali: non risolve però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni dove Forza Italia è intervenuta efficacemente), e penso allo sfregio ai cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi hanno visto rimanere fuori dal testo un tema importante e condiviso, che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo Isee. Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia che dal 1° gennaio di quest'anno - grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato dal Governo - rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'Isee, e credo che siamo di fronte a un paradosso inaccettabile.

Proroga termini in materia di giustizia: non risolve i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo nei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata); proroga termini in materia di infrastrutture: la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese, perché, evidentemente, ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione, per effetto delle denunce dell'Unione europea, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali.

Quello che si deve pretendere, da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade, è che lo faccia con diligenza, con responsabilità; nel caso di specie, che si occupi della manutenzione e se ne occupi davvero.

Proroga termini in materia di ambiente senza soluzioni efficaci, ma solo con interventi a spot con un sistema della transizione e dell'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta a portare i rifiuti in altre regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti!

Proroga termini in materia di politiche sociali, di cultura, di università, di commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe.

Proroga termini in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave vulnus che state creando realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Proroga termini in materia di scuola e lavoro: cito il piano di internalizzazione delle pulizie nelle scuole varato senza considerare né la funzionalità né le conseguenze di questa "stabilizzazione fasulla", come denunciato da Anip-Confindustria, che invece creerà almeno 5000 disoccupati.

Proroga termini in materia di banche sottolineo l'ennesima brutta figura che ha fatto il Governo sul Fondo indennizzo risparmiatori.

Dopo aver strombazzato sui media, sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, poi l'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché è del tutto evidente che era estraneo per materia a tutte le altre contenute in questo milleproroghe.

E chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe.

Ma noi reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza.

Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule, ma così facendo state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere.

Ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto. Dico l'estrema unzione e non il funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo; e usa la definizione peraltro data dal MoVimento 5 Stelle quando al Governo erano non loro, ma i loro alleati.

E celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura (come successo per il decreto intercettazioni settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera, decreto che, peraltro, riporterà il Paese ai tempi bui dell'inquisizione).

Come opposizione poi siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli. Ve la cantate e ve la suonate, andate a braccetto e intanto litigate mentre il Paese langue.

Ma non è più tempo di superficialità e incompetenza, perché ora siamo proprio al capolinea, non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti: crisi sanitaria e di conseguenza crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima e, per affrontare la quale, sarà necessario mobilitare ogni risorsa e profondere ogni sforzo.

Noi speriamo, con tutto il cuore per il bene del Paese, che voi non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Non è possibile che il Parlamento sia diventato a tutti gli effetti un luogo dove semplicemente ratificare i provvedimenti approvati dal Governo con buona pace di tutti.

Il Gruppo Forza Italia, nei lavori della Commissione alla Camera, ha cercato di modificare qualche passaggio e diversi emendamenti di buon senso sono stati accolti, ma non è sufficiente. In Senato invece il provvedimento è arrivato lunedì pomeriggio e stasera (mercoledì!) fiducia! In due giorni!

É quindi l'ennesimo provvedimento che disonora il Parlamento, che si propone oggi ai cittadini come una sorta di somma indistinta di lasciti, di donazioni, di mance, dove il termine proroga è quasi minoritario rispetto agli altri provvedimenti.

Ed è inaccettabile che poniate la fiducia dopo aver dimostrato di non essere in grado di essere coerenti con ciò che lamentavate quando eravate all'opposizione.

In ultimo, Presidente, Governo, colleghi, lasciatemi constatare ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia, di fatto, la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico.

Chi come me era presente in quest'Aula, anche dai banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni.

Voi oggi, e non da oggi, ancora una volta avete messo in campo un atto di arroganza politica, di maleducazione istituzionale e non perché non avete accolto alcuna delle nostre proposte, ma semplicemente perché non avete dato voce al Parlamento e quindi ai cittadini. E noi avremmo anche potuto accettarlo se la vostra arroganza fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il dovere di fare oggi da paracadute e domani da motore propulsore quando finalmente i cittadini potranno esprimersi e riportare il centrodestra al Governo per amore degli italiani e per necessità del Paese.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia a questo provvedimento.

Vede, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito "frasi fatte", noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo. E noi vogliamo andare a votare al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa.

E concludo ricordando a me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1664:

sull'emendamento 5.100, il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto

favorevole.

Disegno di legge n. 1729:

sulla questione pregiudiziale, la senatrice Botto avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Cirinna', Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Iori, L'Abbate, Lunesu, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Petrenga, Pisani Giuseppe, Pittella, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cerno ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Botto, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Angrisani, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 20 febbraio 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (Doc. XXIV, n. 17).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'istruzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Laforgia Francesco

Misure per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane (1740)

(presentato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Santillo Agostino ed altri

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (1727)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/02/2020);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Mallegni Massimo ed altri

Disposizioni per il riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale (1500)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 26/02/2020).

In sede referente

Commissioni 7ª e 11ª riunite

sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Deleghe al Governo per la riforma del welfare familiare (1689)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Boldrini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Boldrini. - "Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità" (1624).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 25 febbraio 2020 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 aprile 2020. Le Commissioni 5ª, 8ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro il 27 marzo 2020.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Accademia Vivarium Novum, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 9).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 11 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. (Doc. VII, n. 67) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 18 del 15 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge. (Doc. VII, n. 68) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 19 del 30 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (Doc. VII, n. 69) - alla 2a e alla 4a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

disposizioni in materia di messa a ruolo di procedimenti esecutivi in assenza di notifica al debitore ex art. 543 del codice di procedura civile (Petizione n. 500, assegnata alla 2a Commissione permanente);

disposizioni in materia di trasferimento dei magistrati (Petizione n. 501, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche all'articolo 138 del codice di procedura civile in materia di notificazioni di atti giudiziari (Petizione n. 502, assegnata alla 2a Commissione permanente);

la modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Petizione n. 503, assegnata alla 2a Commissione permanente)

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede l'installazione obbligatoria di telecamere di sicurezza nelle celle e negli spazi comuni delle carceri (Petizione n. 504, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancello ed Arnone (Caserta) chiede:

l'eliminazione del criterio del massimo ribasso e della possibilità di subappalti nell'ambito dei lavori pubblici nonché l'istituzione di una Commissione ad hoc deputata a valutare l'utilità per la collettività delle opere appaltate (Petizione n. 505, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento a società dell'accertamento e della riscossione dei tributi (Petizione n. 506, assegnata alla 6a Commissione permanente);

l'adozione di idonee misure preventive in relazione al COVID-19 (c.d. coronavirus) (Petizione n. 507, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede nuove disposizioni in materia di prescrizione (Petizione n. 508, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FALCO, DE BONIS, FATTORI, MARTELLI, NUGNES - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

notizie di stampa riferiscono di un colloquio intercorso nei giorni scorsi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro e il presidente uscente dell'ENI Claudio Descalzi;

non è un'illazione ritenere che quel colloquio sia stato volto ad ottenere da parte di Descalzi la riconferma per un terzo mandato alla guida dell'ENI;

Descalzi è stato nominato per la prima volta quando a palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi, con grande indignazione del Movimento 5 Stelle, che fece fuoco e fiamme contro una nomina ritenuta scandalosa;

sembra che queste critiche siano ora state messe a tacere, e che sia sufficiente la svolta "green" che Descalzi potrebbe dare alla politica di ENI (si leggano le affermazioni recenti del sottosegretario per l'economia e le finanze);

vi sarebbe quindi un accordo di Governo a sancire la riconferma al vertice ENI del manager, nonostante le ombre che si addensano su di lui;

Descalzi, infatti, risulta coinvolto in un processo per corruzione internazionale, a causa di operazioni che avrebbero portato circa un miliardo di euro nelle tasche di politici nigeriani, e non, come invece dovuto, alle casse dello Stato della Nigeria;

inoltre, stretti collaboratori di Descalzi sarebbero accusati di aver depistato le indagini relative a quei fatti;

ferma restando la presunzione d'innocenza, garantita a chiunque, è evidente la non opportunità, a parere degli interroganti, di riconfermare al vertice ENI una persona accusata di reati così gravi, e funzionali a quella carica;

tra l'altro, in casi analoghi, non risulta che vi sia stata la stessa indulgenza;

inoltre, una prima sentenza del settembre 2016, con rito abbreviato, a carico di imprenditori nigeriani, ha confermato che le azioni di cui viene accusato Descalzi hanno natura corruttiva. Per un semplice principio di precauzione sarebbe, quindi, da evitare una nuova nomina di Descalzi al vertice di ENI;

inoltre, Descalzi dovrebbe essere ritenuto in potenziale conflitto d'interessi, dato che la consorte del presidente uscente ha gestito aziende che hanno avuto appalti da ENI, aziende poi cedute alla vigilia della nomina del marito. Si tratta di operazioni formalmente legali, ma che, ancora una volta, fanno ritenere indispensabile il rispetto del principio di buona amministrazione e, quindi, sempre a parere degli interroganti, di non procedere all'ulteriore conferma di Descalzi,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano necessario, o perlomeno opportuno, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, evitare di confermare Descalzi al vertice di ENI;

se non ritengano, comunque, da evitarsi la nomina di persone su cui si addensano ombre di condotte non certo eticamente commendevoli, in particolare per un'azienda quale è ENI che, di fatto, rappresenta non solo interessi industriali, ma all'estero viene giustamente considerata alla stregua dello stesso Stato italiano, e non può, quindi, vedere la sua immagine messa a rischio, o compromessa, da dubbi e da comportamenti che si devono definire inappropriati.

(3-01417)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSATO, ZULIANI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la giustizia in Veneto è quasi al collasso, date le oltre 500 pendenze a carico di ogni magistrato;

in questa situazione il Ministro in indirizzo si è limitato ad inviare 23 nuove toghe, di cui una nel tribunale scaligero, ritenute però insufficienti, già mesi fa, sia dalla presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini, che dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riaccendendo il dibattito sull'apertura di una seconda Corte d'appello regionale, con candidata ideale Verona;

di fronte alla mole dei giudizi di secondo grado, pendenti e in arrivo, la costituzione di una nuova sede di Corte d'appello è ormai urgente. E con la candidatura di Verona a tale ruolo, la ricaduta sul territorio veneto sarebbe ancora più ampia. Ad essa potrebbero, infatti, far riferimento le ulteriori circoscrizioni di Vicenza e Rovigo, in modo tale da coprire il 50 per cento circa del carico gravante sulla magistratura veneziana, con indiretto, ma immediato vantaggio anche per le altre circoscrizioni;

poiché nell'attuale assetto giudiziario tutti i tribunali delle imprese fanno capo a un distretto di Corte d'appello, una sede scaligera consentirebbe la costituzione di una nuova sezione specializzata (di primo grado e d'appello) di supporto a quella veneziana (terza in Italia per tali giudizi), che a causa della scarsa dotazione organica, malgrado le competenze e il lodevole sforzo dei magistrati, fatica a garantire una giustizia rapida, generando nel sistema imprenditoriale veneto varie disfunzioni;

considerato che:

se per il cittadino che attende una decisione in materia successoria avere tempi di giudizio ragionevoli è un diritto, per un imprenditore è vitale;

sapere a distanza di 10 anni dal fatto se, per esempio, un amministratore di società è stato legittimamente o meno revocato è inammissibile, in quanto lo scenario economico ed imprenditoriale è nel frattempo mutato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire con una tempestiva attività istruttoria, al fine di istituire una nuova sezione di Corte di appello in Veneto e in particolare nella provincia di Verona.

(4-02961)

BONINO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

otto giornalisti de "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti da Roma a Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-Gnn e dal direttore del quotidiano che, per l'ennesima volta, scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani a cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo pubblicato sul sito on line de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del «progetto "Digital First"» fissata ai primi di marzo;

la mancata comunicazione ai singoli e l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come La Stampa, che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane;

l'azienda nell'incontro con il comitato di redazione ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale, ipotesi più volte respinte dalla redazione;

per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione, ha respinto il piano prospettato e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque;

contestualmente è annunciato lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul web;

a sostegno della vertenza si sono schierati: rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi e Gnn a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: «Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile»;

è del tutto evidente che, a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione, sono le donne che, come spesso accade, sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che, nel nuovo assetto del giornale, il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio, ad eccezione di una donna, a quanto consta all'interrogante, sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un tavolo istituzionale nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali interessate sia nazionali che regionali.

(4-02962)

LANNUTTI, PESCO, GALLICCHIO, VANIN, CIOFFI, ABATE, DI NICOLA, LOMUTI, FENU, CAMPAGNA, DESSI', MORRA, DRAGO, PELLEGRINI Marco, PIRRO, DELL'OLIO, PAVANELLI, GIARRUSSO, AUDDINO, CORRADO, PRESUTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in un articolo su "Soldionline" dal titolo "Fondi, in Italia tra i più cari d'Europa", viene messa in luce una ricerca dell'ESMA (European securities markets authority), intitolato "Performance and costs of retail investment products in the EU". Lo studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, un organismo dell'Unione europea, raffronta oltre alle performance anche i costi dei prodotti di investimento retail (ossia dedicati ai risparmiatori) dell'area euro. Per l'Italia l'ESMA ha aggregato dati da Consob (il paper "Il costo dei fondi comuni in Italia. Evoluzione temporale e confronto internazionale" del 2018) e Banca d'Italia, che portano a risultati sostanzialmente molto simili ed indicano che i costi totali dei fondi di investimento (dati 2016) sono di circa l'1,58 per cento. Queste spese variano, naturalmente, a seconda del comparto in cui i fondi operano. I prodotti con sottostante la componente azionaria costavano in media il 2,34 per cento, mentre quelli del comparto obbligazionario l'1,16 per cento. I primi, soprattutto, sono più alti che in altri Stati europei, come Lussemburgo, Irlanda e Francia. Sempre riguardo ai fondi azionari, l'ESMA evidenzia come l'ampiezza dei costi, nel nostro Paese, sia la più alta. Assieme al Portogallo questa misura è superiore ai 2 punti percentuali. Vicine a queste percentuali anche le ampiezze di Austria e Spagna, mentre il valore più basso è quello dell'Olanda. Un'altra evidenza è che il 70 per cento dei costi relativi al fondo remunera il canale distributivo. Va cioè alla rete che colloca il prodotto. Questo costo spesso non è neanche noto per il cliente, che quando si rivolge alla banca o all'intermediario pensa di ricevere una consulenza gratuita, quando in realtà il costo del prodotto viene direttamente scalato dall'investimento;

oltre ad avere la palma dei più cari e meno trasparenti, alcune società di gestione del risparmio frodano i risparmiatori ricorrendo a sotterfugi ed espedienti, che non vengono mai sanzionati da Banca d'Italia e Consob. Infatti, come stabilito dalla Banca d'Italia, le SGR (società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Pertanto sono autorizzate a gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso), sono autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, come pure a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA);

sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'albo delle SGR (sezioni gestori di OICVM e gestori di FIA);

considerato che:

le commissioni di performance sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. Queste ultime rappresentano uno dei costi maggiormente variabili, occulti e quindi potenzialmente più lesivi per i rendimenti dei risparmiatori;

solitamente la percentuale trattenuta sull'over performance può essere commisurata all'incremento del valore della quota rispetto a un valore precedente della quota stessa, oppure rispetto ad un parametro di riferimento (benchmark);

la normativa italiana in materia è piuttosto stringente, e prevede che nella definizione delle commissioni di incentivo si debba avere un parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento del fondo. Pertanto, il prelievo è consentito su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio;

purtroppo un modo per "dribblare" i citati paletti è la costituzione di fondi di diritto estero, ad esempio, in Irlanda o in Lussemburgo, da parte delle società di gestione (le quali stabiliscono le modalità di calcolo), che vengono poi commercializzati in Italia. In questo modo, le SGR finiscono per prelevare commissioni di performance su orizzonti temporali trimestrali e mensili, anziché annuali, contravvenendo alle regole imposte della Banca d'Italia, procurando così gravissimo danno ai clienti;

considerato che, come risulta agli interroganti:

negli ultimi anni società di gestione, come Banca Generali, Azimut o Mediolanum, hanno addebitato centinaia di milioni di euro ai propri ignari clienti, applicando commissioni aggiuntive, senza dimostrare di aver ottenuto rendimenti superiori agli altri fondi della stessa categoria, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d'Italia;

nel 2018, ad esempio, Banca Generali è riuscita ad addebitare ai propri clienti 38 milioni di euro di commissioni di performance, benché neppure uno dei comparti sia riuscito a chiudere l'anno con un rendimento positivo, il che significa che, con le regole della Banca d'Italia vigenti, non avrebbero potuto addebitare un bel nulla ai propri clienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'intollerabile situazione descritta;

se non abbia il dovere di attivarsi, per sollecitare le società di gestione del risparmio ed autorità vigilanti al doveroso rispetto dei diritti dei risparmiatori, con il ripristino della trasparenza e la restituzione di quanto addebitato con veri e propri espedienti;

quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine ad espedienti a danno dei clienti, utilizzati dalle società per trarre vantaggi e profitti non dovuti;

se sia a conoscenza di un intervento degli organi preposti ai controlli nei confronti di tali società, atti al ristoro dei danni subiti dai clienti delle società di gestione del risparmio.

(4-02963)

DE BONIS, DE FALCO, MARTELLI, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 6 dicembre 2019 hanno preso il via i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. Gli interventi sono finalizzati a portarla dagli attuali 1.600 a circa 2.000 metri di lunghezza. I lavori dovrebbero concludersi entro 270 giorni e prevedono anche la realizzazione di una bretella stradale per evitare l'aeroporto;

considerato che:

sul territorio interessato ai lavori di allungamento della pista insistono un complesso ospedaliero, uno universitario, alcuni istituti scolastici superiori e la "cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa De Troia", i cui lavori di completamento non sono ancora terminati, a causa di veti posti a seguito dell'approvazione del progetto che riguarda proprio l'allungamento della pista dell'aeroporto;

dal maggio 1984 l'ingegner Rocco Di Stefano fa parte dell'associazione di volontariato denominata "Genoveffa de Troia", della quale è anche consigliere di amministrazione;

l'associazione, che opera dal 1968, è così denominata perché si ispira al modello di vita di Genoveffa de Troia, proclamata venerabile il 7 marzo 1992 da papa Giovanni Paolo II. L'associazione ha sedi sia a Foggia che in alcuni comuni della provincia quali San Severo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Apricena. Ha ricevuto dalla Regione Puglia il premio "Renoir" 1990 per l'impegno sociale e il premio nazionale della solidarietà 1999, promosso dalla Presidenza del Senato. Particolarmente rilevante è l'azione negli istituti penitenziari e l'impegno preventivo nei confronti dei ragazzi a rischio, favorendone la socializzazione e aiutandoli nel recupero scolastico;

l'associazione ottenne il riconoscimento giuridico con decreto del presidente della Giunta della Regione Puglia nel 1989 e divenne ente morale per le numerose attività che tuttora svolge;

nel 1985 l'ente ebbe in donazione un fondo rustico in agro di Foggia, di fronte agli ospedali riuniti, dove iniziò la progettazione della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia. Negli anni 1988-1989 l'ente ricevette un contributo regionale di 1,9 miliardi di lire e realizzò la recinzione del lotto ed il 15 per cento dell'intera opera. Il resto dei lavori, a tutt'oggi, non sono stati completati a causa di varie vicissitudini, oltre che per il prolungamento della pista dell'aeroporto, la cui realizzazione pone diversi interrogativi, soprattutto per i rischi che ne derivano;

tenuto conto che:

le zone di rischio, inerenti alla zona di avvicinamento e decollo di aeromobili, sono classificate dalla vigente normativa ENAC con le lettere A, B e C. La zona A si estende per 500 metri oltre la linea di confine della lunghezza della pista aerea; la zona B si estende per 1.500 metri oltre la linea di confine e la zona C si estende per 3.000 metri oltre la linea di confine;

in dette zone, come specificato nella relazione tecnica piano di rischio connesso con l'attività volativa dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, redatta dall'ingegner Carlo Criscuolo (incaricato dal Comune di Foggia con determinazione dirigenziale procedura n. 966, N.R.G. settoriale n. 45 e N.R.G. delle determinazioni n. 744 del 24 luglio 2012), alle pagine 9, 32 e 36 di 40, nelle aree perimetrali come zone di tutela di tipo A, B, C, non potranno comunque essere realizzate scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili. Eppure, da dicembre 2019 sono iniziati i lavori relativi all'allungamento della pista, con l'approvazione dell'ENAC;

l'ingegner Rocco Di Stefano e l'avvocato Saveria Montemorra, difensore dell'ente morale Terzo ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini, avendo effettuato l'accesso agli atti ed avendo contezza degli elaborati progettuali prodotti, hanno inviato una missiva ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, all'ENAC e all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), specificando che: a) nella zona di tipo B negli elaborati progettuali non è riportato l'edificio di proprietà cittadella francescana; b) nella zona di tipo C negli elaborati progettuali non sono riportati gli edifici del complesso universitario e del complesso ospedaliero; c) nelle zone di tipo B e C sono riportate in mappa alcuni edifici, che, pur essendo strutture scolastiche, non vengono qualificate come scuole; altrettanto si dica per gli edifici ospedalieri, che, pur riportati in mappa, non vengono indicati con la loro reale destinazione;

come si evince anche dalla documentazione, pur essendo la città universitaria di medicina e l'ultimo plesso ospedaliero autorizzati e già in stato avanzato di realizzazione all'atto della stesura del piano dei rischi, non vengono riportati nell'elaborato progettuale. Va da sé, pertanto, che il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto sia stato approvato non solo non tenendo conto di quanto riportato nella missiva, ma anche ignorando il piano di rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia effettuare dei controlli per verificare se il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, in corso di attuazione, sia stato realizzato nel rispetto del piano di rischio;

se risulti come mai negli elaborati progettuali non sono riportati, né l'edificio di proprietà della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia, né il complesso universitario, né quello scolastico e nemmeno quello ospedaliero.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-02964)

TESTOR - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica a seguito della diffusione del "Covid-19" ha comportato, come è noto ormai a tutti, l'adozione da parte del Governo di interventi mirati essenzialmente alle aree di origine dei focolai epidemici. Anche le Regioni e Province autonome sono state coinvolte e invitate a condividere i provvedimenti governativi, volti a prevenire e gestire gli eventuali casi di influenza al di fuori delle zone epidemiche individuate come "zone rosse";

l'ampia pubblicità sulla situazione in Italia data dagli organi di informazione, sia pubblici che privati, oltre a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sul virus molto contagioso, ha determinato un allarme internazionale che ha prodotto come conseguenza immediata una pioggia di disdette e annullamento di prenotazioni in strutture alberghiere e turistiche nel nostro Paese, danneggiando fortemente un settore che conta circa 2 milioni di lavoratori e un giro d'affari da 146 miliardi di euro;

numerosi Paesi hanno sospeso i voli verso l'Italia, vietando ai propri cittadini l'immediato ingresso nel Paese, se provenienti da aree italiane considerate a rischio. Alcuni Paesi hanno già adottato misure preventive che limitano e regolano l'accesso ai passeggeri italiani, ed è possibile che altri lo faranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni;

una volta terminata l'emergenza sanitaria, saranno comunque necessari alcuni mesi per raggiungere una normalizzazione sul territorio ed anche un'accettazione dell'Italia come meta turistica;

il Trentino-Alto Adige, analogamente ad altre regioni colpite dall'epidemia, avrà certamente delle ripercussioni negative indipendentemente che si verifichi un solo caso di influenza e avrà come conseguenza un forte calo di presenze turistiche, non solo adesso, ma anche per gli imminenti periodi primaverile, pasquale e nei mesi successivi. È prevedibile che sino a luglio 2020 si possa registrare il calo e la cancellazione di eventuali prenotazioni effettuate nell'anno 2019 per l'anno 2020 causando, purtroppo, un danno economico notevole per il nostro Paese,

si chiede di sapere:

prima che le cancellazioni costringano molte imprese a ridurre il personale o addirittura a chiudere l'attività, quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di fronteggiare l'emergenza;

se non sia opportuno sospendere il pagamento di tasse, contributi e mutui estendendo l'area d'intervento dei fondi di integrazione salariale alle imprese dell'intero territorio nazionale;

quali misure intendano mettere in atto per sostenere anche le imprese turistiche alberghiere, che si trovano al di fuori delle zone rosse.

(4-02965)

IWOBI, PUCCIARELLI, LUCIDI, VESCOVI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

in data 21 febbraio 2019 è scattata, con i primi contagi in Lombardia, l'emergenza coronavirus in Italia;

tale situazione ha comportato l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero l'attuazione di misure straordinarie al fine di contenere il contagio;

tra le varie misure, si apprende da organi di stampa, ci sarebbe anche l'indicazione da parte del Ministero dell'interno di sospendere i corridoi umanitari previsti per i rifugiati;

nel caso specifico, vengono sospesi i corridoi umanitari della Cei per portare in Italia 66 rifugiati dal Niger;

si tratta di 16 famiglie, per lo più provenienti dal Sudan, in fuga dal conflitto del Darfur, che hanno già ricevuto le visite mediche del caso come previsto dai protocolli dei corridoi umanitari;

considerato che:

al contrario il Ministero nei giorni scorsi, in piena emergenza sanitaria, ha autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Pozzallo, della nave "Ocean Viking" con a bordo 274 migranti;

nelle ultime ore la nave "Sea Watch", con a bordo 194 migranti, ha comunicato di aver ricevuto indicazione di dirigersi verso Messina per le operazioni di sbarco;

non sono previste al momento disposizioni relative all'interruzione degli sbarchi che alimentano i flussi di immigrazione irregolare,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'interruzione dei corridoi umanitari e non, al contrario, a quella degli sbarchi di migranti irregolari.

(4-02966)

IANNONE - Ai Ministri per gli affari europei e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

molte sono le criticità relative all'assegnazione delle possibilità di pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, per quanto attiene all'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quote pesca del tonno rosso nel mar Mediterraneo;

le quote vengono annualmente assegnate alle medesime imprese di pesca, creando un vero e proprio monopolio per la cattura di tali specie, ciò a discapito delle tante imprese di pesca, una volta autorizzate a tali catture, che oggi, vedendosi negati i permessi necessari, versano in una situazione prossima al fallimento;

nel giugno 2008 l'ICCAT e la Commissione europea stabilirono uno stop alla pesca del tonno rosso, conseguente alla rilevazione di una forte riduzione della specie, al fine di salvaguardare lo stock ittico da una possibile estinzione;

a partire dalla stagione successiva, furono stabilite delle quote minime di cui ciascuna imbarcazione doveva disporre, al fine di poter partecipare alla campagna di pesca: ciò impose alle imprese che non raggiungevano i target minimi stabiliti, intimorite dalla possibilità di vedersi sottrarre la quota loro originariamente assegnata per mancato utilizzo della medesima, l'imprescindibile condizione di trasferire momentaneamente la propria quota ad altre imbarcazioni, consentendo a terzi il raggiungimento delle quote minime necessarie per partecipare alle campagne di pesca, evitando, in tal modo, di vedersi disconoscere la propria quota per potervi riaccedere in futuro;

tali trasferimenti, come specificato, furono momentanei e per le singole stagioni in cui non era possibile per una singola imbarcazione raggiungere i target minimi, ma di certo non a titolo definitivo, come viene ad oggi sostenuto;

negli anni successivi, in conseguenza di un progressivo innalzamento annuale dei target minimi di quota necessari per partecipare alle campagne di pesca, le imbarcazioni autorizzate rimanevano 12;

a seguito del convegno ICCAT, svoltosi nel novembre 2014 nella città di Genova, veniva riscontrato e ufficializzato un risanamento e ripopolamento degli stock di tonno rosso, segno questo che il fermo stava portando i suoi frutti e in tale sede, visti i risultati raggiunti, fu concesso un aumento delle quote nazionali del 20 per cento annuo, per il triennio 2015-2016 e 2017;

la notizia aveva rincuorato molte aziende, visti gli aumenti riconosciuti, di poter tornare ad effettuare il proprio lavoro, ma una clausola imposta dall'ICATT precisava che, ancorché vi siano stati gli aumenti delle quote, il numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno non potesse essere, per ciascuno Stato membro, superiore al numero di imbarcazioni autorizzate per la stagione di pesca dell'anno 2014, che per l'Italia era fissato in 12 navi;

fermo restando che l'ICATT non precisava quali imbarcazioni potessero essere autorizzate, soffermandosi sul solo limite numerico, il Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari ha, nel corso del triennio indicato, assegnato le quote e i rispettivi aumenti annuali, sempre alle medesime società autorizzate dall'anno 2014, senza considerare tutte le altre imprese che annualmente hanno fatto richiesta di accesso alla cattura di tale specie e che comunque si ritrovassero in possesso, visti gli ingenti investimenti effettuati durante i periodi in cui erano autorizzati, di tutte le attrezzature necessarie ad effettuare tale tipologia di pesca;

nel maggio 2018, con decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, il Ministero, viste le raccomandazioni ICCAT date da un rinnovato rilevamento del risanamento degli stock di tonno rosso, ed in considerazione dei nuovi aumenti di quota concessi per il triennio 2018-2020 (più 20 per cento per ciascuna annualità), ha autorizzato l'accesso alla pesca al bersaglio del tonno rosso a partire dalla stagione di pesca 2018 ad ulteriori 7 navi, entrate in graduatoria, cui assegnare una quota nel corso del triennio citato;

tanta la speranza riposta da parte di tutte le altre imprese di pesca ormai ferme da oltre 10 anni, di vedersi finalmente autorizzare ad effettuare la cattura del tonno rosso ed ottenere finalmente una quota per il triennio 2018-2020;

un'equa ripartizione delle quote, ovvero assegnando a ciascuna imbarcazione una quota media di circa 50 tonnellate, avrebbe consentito l'accesso alla pesca a circuizione a oltre 60 imbarcazioni con un fatturato di oltre 600.000 euro ciascuna, vedendo così il risanamento delle imprese in difficoltà, la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali, un incremento occupazionale di oltre 800 persone (circa 13 persone di equipaggio per ogni imbarcazione) e quindi famiglie, nel solo settore della pesca, oltre a tutti gli altri posti di lavoro che verrebbero a crearsi in tutto l'indotto, posti già esistenti fino alle limitazioni imposte a decorrere dall'anno 2008;

per quanto comunicato dal Ministero, al fine di ottenere nuovamente una quota per partecipare alla campagna di pesca, in presenza di un futuro bando, necessita ad ogni modo di essere già in possesso di una quota, in quanto non è possibile sottrarla ad altre società ed assegnarla alle nuove;

nessuno compirebbe la follia di cedere le proprie quote e di vedersi ridurre la propria possibilità di pesca, a mente dei ricavi annuali stimati descritti, oltre ad essere irragionevole dover acquistare da privati (dietro compenso) delle licenze di proprietà dello Stato italiano, che dovrebbe garantirne un'equa ripartizione e non autorizzare il monopolio in atto,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo intervenire al fine di addivenire ad un'equa e sostenibile ripartizione delle quote di tonno rosso assegnate dallo Stato italiano, come peraltro prescritto dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107 al fine di sollevare e far in modo che molte piccole medie imprese di pesca italiane che oggi versano in una situazione di grave difficoltà si vedano concedere la possibilità di uscire da questo lungo periodo di crisi che ha caratterizzato il settore e proseguire la propria attività lavorativa che viene portata avanti in alcuni casi da diverse generazioni.

(4-02967)

NASTRI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei. - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato l'8 febbraio 2020 dal giornale "Libero quotidiano", la Commissione europea sarebbe pronta ad introdurre nuovi dazi doganali su prodotti di vario genere provenienti dalla Cambogia, sebbene tuttavia nell'elenco non comparirebbe il riso, nonostante la stessa Commissione abbia accertato che nel Paese asiatico siano in corso da tempo sistematiche violazioni dei diritti umani, civili e del lavoro;

l'articolo evidenzia nuovamente come l'enorme quantità di riso prodotto in Cambogia, certamente di bassa qualità rispetto a quello italiano, che invade l'Europa ed in particolare il nostro Paese, senza alcun tipo di tassazione o sana concorrenza, rischia di determinare gravissime ripercussioni sul piano produttivo e la tenuta dei livelli occupazionali nelle aree geografiche del Nord Italia, come il Piemonte, in cui si coltiva maggiormente il cereale;

rileva altresì come il nostro Paese sia il maggiore produttore di riso in Europa, con oltre 4.000 aziende del settore, che raccolgono 1,4 milioni di tonnellate di riso all'anno, pari a circa il 50 per cento dell'intera produzione dell'Unione europea, con una gamma varietale unica e fra le migliori al mondo dal punto di vista qualitativo;

dalla Cambogia nel 2019 sono giunti in Italia oltre 8 milioni di chili di riso, a costi bassissimi rispetto a quello italiano, la cui vendita ha determinato effetti altamente negativi e penalizzanti per l'intero comparto risicolo italiano, e senza adeguati interventi necessari per riequilibrare i prezzi la produzione italiana rischia di scomparire nei prossimi 5 anni;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il comportamento della Commissione europea su tale problematica, considerato che, nonostante la medesima istituzione abbia effettivamente accertato le ripetute violazioni dei diritti umani e del lavoro da parte del Paese cambogiano, ha tuttavia stabilito di non includere il riso fra quei prodotti (ad esempio, zucchero e scarpe) che invece saranno sottoposti all'applicazione dei dazi d'ingresso da parte dell'Unione europea;

risulta urgente e necessario un intervento in sede comunitaria, finalizzato a prevedere una revoca anche temporanea delle concessioni EBA per il Paese asiatico, considerato come esso sia il terzo esportatore di riso, in Italia dopo Pakistan e Thailandia, nonostante sia da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all'accaparramento delle terre,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali urgenti iniziative intendano adottare, in sede comunitaria, al fine di introdurre necessari e indispensabili dazi doganali in relazione ai prodotti risicoli nei riguardi della Cambogia, la cui attività di pratiche sleali danneggia da tempo pesantemente le aziende italiane, e in particolare quelle piemontesi;

se non convengano sulla necessità di prevedere, in accordo con le istituzioni europee, procedure di compensazione economica necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto risicolo italiano;

se infine non ritengano urgente e opportuno attivarsi celermente per recepire la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare, con particolare riferimento alla vendita del riso.

(4-02968)

NASTRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il territorio piemontese, oltre che dal corridoio dell'alta velocità ferroviaria (TAV) che collega da est a ovest l'Italia con il resto dell'Europa, è interessato, com'è noto, anche dal corridoio Ten24 Genova-Rotterdam; corridoio Reno-Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova, mettendo di fatto in connessione territori, nella vicina Svizzera, il cantone Vallese (da dove scende il corridoio del Lotschberg) e il canton Ticino (da cui scende il corridoio del Gottardo o più conosciuto come AlpTransit verso Milano), e le regioni Piemonte e Lombardia;

come sul versante italiano-piemontese, il corridoio attraversa la Svizzera, passando dal tunnel del Sempione, e attraversa i collegamenti ferroviari Domodossola, Novara e Alessandria e grazie al terzo valico si collega al porto di Genova;

ribadita l'importanza che riveste quest'opera nella rete europea dei trasporti (che a parere dell'interrogante appare trascurata dalla Regione), si evidenzia una serie di criticità e ritardi a livello locale, che penalizzano fortemente lo sviluppo e la crescita dell'interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24 (scalo internazionale di Domo2, il centro intermodale merci di Novara e le aree logistiche del novarese, vercellese e biellese);

in particolare, l'interrogante segnala lungo il tratto Novara-Domodossola-Sempione i seguenti disagi: a) per il Sempione-Lotschberg limitazioni di sagoma in grado di recare un grave impedimento al trasferimento modale dalla strada alla ferrovia; b) la codifica D4L impone che i carri caricati nella massima categoria di peso siano soggetti a limitazione di velocità; c) sebbene lo standard ferroviario europeo preveda una lunghezza dei treni di 750 metri, i convogli che viaggiano attraverso la Svizzera, via Sempione-Lotschberg (a causa di restrizioni) non possono superare la lunghezza di 600 metri; d) esistono limiti strutturali al sedime ferroviario nella tratta Domodossola-Novara che, nei centri storici dei paesi lungo la tratta del Piemonte orientale, ne limitano la portata e la velocità e vi sono evidenti situazioni di criticità in termini strutturali per quanto concerne la portata di ponti, passaggi a livello e viadotti;

l'interrogante evidenzia altresì come l'assenza di azioni volte a risolvere le criticità richiamate sul territorio piemontese verso la Svizzera pone in netto svantaggio il Piemonte, in favore del territorio antagonista lombardo e del canton Ticino che puntano sinergicamente allo sviluppo del tratto Gottardo-Genova insistente sul territorio lombardo, con evidenti ripercussioni negative per i territori piemontesi;

il convegno organizzato il 15 marzo 2020 tra le Regioni Piemonte e Lombardia relativamente agli stati generali della logistica (che si sviluppa proprio grazie a queste interconnessioni con l'alta capacità ferroviaria europea) rappresenta un incontro fondamentale, al fine di definire il prossimo futuro legato allo sviluppo del sistema dei trasporti e infrastrutturale del Piemonte, che interessa anche l'intero sistema economico nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza intenda intrapredere al fine di eliminare i ritardi e le difficoltà esistenti nella regione Piemonte in relazione ai sistemi di interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24, i cui effetti negativi stanno penalizzando il tessuto socioeconomico regionale;

se non convenga sul fatto che la lentezza con la quale la Regione Piemonte starebbe intervenendo nelle delibere autorizzative (necessarie al fine del completamento delle opere di collegamento) rischia di accrescere i già gravi ritardi e le difficoltà economiche a livello locale, gettando ombre sul territorio piemontese nel panorama italiano e europeo e creando anche condizioni di emarginazione.

(4-02969)

VALENTE, ALFIERI, D'ARIENZO, FEDELI, ROJC, ROSSOMANDO, LAUS - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

otto giornalisti del giornale "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti dalla redazione di Roma a quella di Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-GNN e dal direttore del quotidiano "La Stampa" che per l'ennesima volta scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo dal titolo "Sciopero delle firme a tempo indeterminato, il comunicato del comitato di redazione" pubblicato sul sito on line de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che «l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del "Progetto Digital First" fissata ai primi di marzo; la mancata comunicazione ai singoli, l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali, rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come "La Stampa", che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane; l'azienda nell'incontro col Cdr ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale e più in generale di voler introdurre ulteriori misure per il contenimento dei costi, ipotesi più volte respinte dalla redazione; per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione con la consapevolezza che confronto e dialogo possano essere gli unici strumenti da utilizzare in un momento molto difficile per l'editoria e alla vigilia di un necessario cambiamento dell'organizzazione del lavoro che si annuncia complesso, ha respinto il piano prospettato dal direttore Maurizio Molinari e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque; contestualmente annuncia lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul web»;

a sostegno della vertenza si sono schierati: Rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi-GNN a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare, le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: "Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (…) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile";

è del tutto evidente che a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione sono le donne, che come spesso accade sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che nel nuovo assetto del giornale il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio ad eccezione di una donna sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un Tavolo istituzionale, nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali sia nazionali che regionali interessate.

(4-02970)

RICCIARDI, SANTILLO, DE LUCIA, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, ROMANO, CORRADO, LANNUTTI, ORTIS, CROATTI, GIANNUZZI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

la strada statale 372 "Telesina" collega lo svincolo autostradale di Caianello della A1 Milano-Napoli con la strada statale 88 a nord del territorio comunale di Benevento; ha uno sviluppo di circa 69 chilometri e presenta una sola corsia per senso di marcia. L'infrastruttura da tempo necessita di un adeguamento a 4 corsie, 2 per senso di marcia, a beneficio di un territorio totalmente isolato e carente dal punto di vista dei collegamenti;

il progetto definitivo di adeguamento a 4 corsie è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Anas il 20 novembre 2017, data in cui si avviò la procedura per la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità. Nella seduta Cipe del 28 febbraio 2018 il progetto definitivo fu esaminato con esito favorevole: furono avviate e parzialmente completate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva (topografia, indagini geognostiche e sismiche, indagini sulle strutture, indagini archeologiche preliminare e campi prova per i pali di fondazione);

nel mese di giugno 2019, Anas ha reso noto l'aggiornamento dell'appaltabilità della "Telesina", in forza del quale fu stabilito che per l'adeguamento a 4 corsie del secondo lotto dell'infrastruttura, occorreva un incremento dei tempi dovuto al completamento della progettazione da sviluppare e dell'iter autorizzativo (Consiglio superiore dei lavori pubblici, conferenze dei servizi, valutazione d'impatto ambientale);

la motivazione derivava dal fatto che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con delibera Cipe n. 8/2018, la Corte dei conti aveva avanzato dei rilievi riscontrando la mancata convocazione delle conferenze dei servizi, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ottemperanza VIA;

le criticità evidenziate dalla magistratura comportarono il ritiro della delibera Cipe. Nel mese di dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sanò il vulnus che di fatto aveva bloccato l'avanzamento dei lavori, dedicandosi ad una nuova istruttoria finalizzata alla richiesta di una nuova delibera Cipe di approvazione del progetto definitivo. Il che ha comportato, per l'appunto, uno slittamento dell'appaltabilità dal 2019 al 2022;

successivamente, in data 20 dicembre 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara del primo lotto;

considerato che:

nonostante i numerosi autovelox collocati dalle amministrazioni dei Comuni che la strada statale 372 attraversa, il Sannio ha un elevato tasso di mortalità. Il dato è supportato da un recente studio pubblicato da Aci e Istat, cui si aggiunge la denuncia di cittadini e comitati sanniti, stanchi di riscontrare la media di un morto al mese per incidente stradale;

in particolare, nel corso del 2018, per ogni 100 incidenti registrati sulle strade sannite, ben 5,3 sono risultati fatali per le vittime. Un dato impietoso, dunque, ben 3,4 punti in più rispetto alla media nazionale ferma a 1,9 decessi per ogni 100 incidenti. Addirittura 4,3 punti in più rispetto alle virtuose Milano, Monza, Rimini e Ascoli Piceno;

inoltre, il rischio che si verifichino incidenti è intensificato dall'elevato transito di autovetture e autocarri di notevoli dimensioni che ogni giorno attraversano la strada anche per dirigersi nelle regioni limitrofe, approfittando del risparmio temporale offerto da questo percorso viario;

considerato infine che:

con un comunicato stampa del 6 aprile 2018 Anas ha illustrato gli interventi eseguiti e in programma sulla strada ribadendo "che (oltre ad aver provveduto, nell'immediato, al ripristino puntuale di alcuni avvallamenti presenti lungo il piano viabile, sia con il proprio personale di esercizio, sia con l'ausilio di ditte di manutenzione), procederà entro il mese in corso ad effettuare un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato, in prima istanza, al ripristino della pavimentazione in punti maggiormente ammalorati, attraverso l'installazione di cantieri mobili. (...) Entro il mese di maggio, poi, verrà avviato un più ampio intervento di rifacimento di alcune porzioni della pavimentazione già previsto mediante Accordo Quadro per un impegno di spesa di oltre 2,7 milioni di euro";

risulta agli interroganti che ad oggi la strada statale 372 presenti unicamente rattoppi del manto stradale non adeguati a garantire la sicurezza del tratto stradale, che continua a rappresentare un costante pericolo al transito veicolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda perseguire iniziative che possano velocizzare i lavori, al fine di sanare i ritardi dovuti all'aggiornamento dell'appaltabilità al 2022;

se, anche alla luce dei dati raccolti sugli incidenti stradali verificatisi, ritenga di accertare gli interventi effettuati da Anas sulla strada statale 372 e, nel caso, di valutare le opportune iniziative al fine di garantire lavori di rifacimento del manto utili alla messa in sicurezza, nonché di provvedere ad un adeguamento della segnaletica volta a disciplinare e prevenire i comportamenti rischiosi.

(4-02971)

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la nota vicenda legata allo scandalo bancario e finanziario dell'istituto di credito Monte Paschi di Siena rappresenta uno dei casi di crisi, a livello non solo italiano, più complessi e più lunghi i cui esiti potranno effettivamente valutarsi compiutamente solo tra qualche anno;

secondo quanto risulta da un documento in possesso dell'interrogante, i rischi derivanti dai risultati dei bilanci presentati al 30 settembre 2016 della banca senese (ovvero da quando si è insediato il nuovo amministratore delegato Morelli), che appaiono disastrosi, espongono il Paese ad un'ulteriore voragine nei conti dello Stato, considerato che l'incidenza dei costi sui ricavi è passata da circa il 50 al 70 per cento;

inoltre, l'istituto di credito ha ridotto in tre anni l'organico del personale pari a 3.500 unità lavorative, cessando l'attività in oltre 500 filiali sull'intero territorio nazionale, al fine di ridurre i costi, facendo tuttavia collassare i ricavi aziendali, i quali sono scesi nettamente, più dei costi, con la conseguenza che attualmente Mps risulta certamente meno competitiva ed efficiente;

la recente sentenza del tribunale di Milano, che ha condannato a 7 anni di reclusione l'ex amministratore delegato Mussari e l'ex direttore generale Vigni (ritenuti responsabili di gravi irregolarità causate dalla falsa contabilizzazione di miliardi di euro di strumenti finanziari derivati negoziati con Deutsche Bank e Nomura), ed il secondo processo tuttora in corso, in cui per i medesimi fatti continuati dal 2012 al 2015 sono imputati anche altri ex dirigenti, confermano oggettivamente la dimensione drammatica in cui si trova attualmente Mps, anche in relazione al peggioramento della situazione patrimoniale, della liquidità e dei crediti deteriorati, che aggravano ulteriormente la situazione dell'istituto di credito;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il fatto che, nonostante Mps sia stata oggetto di azioni legali (sia civili, che penali) pari a circa 2 miliardi di euro da parte di soci ed ex soci, che hanno rivendicato che gli investimenti erano stati effettuati sulla base dei bilanci falsi, proprio in virtù delle operazioni Deutsche Bank e Nomura, il medesimo istituto di credito non abbia tuttavia attivato alcun provvedimento o iniziativa contro le banche estere, peraltro già condannate in sede penale;

risulta di conseguenza estremamente difficile per lo Stato uscire dal capitale della banca pressata da cause legali dei risparmiatori, per miliardi di euro, senza che la stessa si sia attivata per promuovere azioni di rivalsa contro gli istituti di credito stranieri;

profili di criticità, a parere dell'interrogante, si rinvengono anche nell'attuale composizione del consiglio d'amministrazione di Mps, in cui cinque consiglieri e due membri del collegio sindacale si ritiene che non possano essere considerati sufficientemente estranei all'elaborazione dei bilanci risultati falsi, in quanto in carica in almeno uno dei periodi interessati dagli illeciti contestati a Deutsche Bank e Nomura; o, quando nel 2009 fu decisa ed eseguita l'operazione con Nomura, della cui natura illecita (spalmare i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni) l'attuale amministratore delegato Morelli risultava informato nel 2010; così come l'attuale società di revisione contabile, i cui componenti sono gli stessi che hanno fatto la revisione dei bilanci Mps 2011-2015, risultati successivamente falsi;

risulta pertanto urgente e indifferibile, a parere dell'interrogante, porre in essere ogni iniziativa volta a sostituire l'attuale dirigenza di Mps, al fine di invertire in maniera netta e rigorosa l'attuale trend bancario, in grado di determinare un aumento dei ricavi aziendali, prevedendo al contempo azioni legali nei riguardi delle banche estere per il recupero di ingenti somme derivanti dai danni arrecati al capitale Mps,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se sia a conoscenza di quanto richiamato in relazione all'attuale situazione contabile e finanziaria di Mps, che appare grave e preoccupante;

se non ritenga che la decisione di Mps di non prevedere alcuna azione risarcitoria nei confronti delle banche estere, Deutsche Bank e Nomura, affinché possano rispondere ai danni arrecati, sia immotivata e irragionevole, i cui effetti complessivi rischiano di determinare ulteriori e gravi effetti finanziari per i contribuenti e i piccoli azionisti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare i tanti risparmiatori, correntisti, investitori coinvolti dallo scandalo finanziario di Mps.

(4-02972)

NASTRI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), delinea con i commi 675-685 dell'articolo 1 un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini e le modalità, nonché le successive attività di implementazione da parte delle amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica, al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione;

in particolare, il comma 682 del medesimo articolo 1 prevede per le concessioni demaniali in essere una proroga di 15 anni a decorrere dalla data in vigore della legge di bilancio per il 2019;

a tal fine, attraverso le articolate disposizioni stabilite dalla medesima manovra economica, la nuova durata delle concessioni balneari avrà pertanto un termine fino al 2034 e la sospensione dei canoni demaniali per le imprese colpite dalle mareggiate del 2018, fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni;

in materia di concessioni demaniali marittime e di riordino generale del settore, l'interrogante evidenzia come la vicenda sia stata nel corso della XVII Legislatura e anche nella presente caratterizzata da una serie di critiche e problematiche, che hanno pesantemente danneggiato le imprese balneari (in larga parte micro imprese a conduzione familiare) che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela di sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in concessione;

al riguardo, l'interrogante rileva, altresì, come un settore composto da 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti, sia stato fortemente colpito dalla direttiva europea Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), che nel corso degli anni ha determinato incertezza e difficoltà, anche a causa di responsabilità dei Governi che si sono succeduti, che non hanno adeguatamente sostenuto il comparto imprenditoriale interessato;

a distanza di due anni dall'approvazione delle misure di revisione delle concessioni demaniali marittime, l'interrogante evidenzia inoltre come la mancata emanazione del decreto attuativo da parte del Governo (scaduto il 30 aprile 2019) che rendesse esecutiva la prororoga fino al 2033 delle concessioni per gli stabilimenti balneari sta creando non poche difficoltà a tutto il comparto;

si segnala come numerosi comuni e autorità portuali attualmente si siano rifiutati di applicare la legge, non essendoci un decreto attuativo, con la conseguenza che decine di operatori si sono trovati in situazioni paradossali, per le quali sarebbero legalmente legittimati ad operare, ma non lo sono poi nei fatti;

la necessità di prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, a giudizio dell'interrogante, appare pertanto indispensabile, al fine di sostenere un segmento importante del settore turistico e produttivo nazionale composto da migliaia di imprese e famiglie, già vessate oltre modo nel corso degli anni passati dal problema del rinnovo delle concessioni demaniali marittime,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 675 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019;

se non si ritenga urgente e indifferibile prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, al fine di garantire l'estensione per 15 anni delle concessioni demaniali marittime in favore delle imprese balneari, riconoscendo al contempo il principio del legittimo affidamento per le vigenti concessioni, senza risentire anche dopo la scadenza del 2033 del rischio di procedure comparative.

(4-02973)

ZAFFINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

a più di tre anni dal sisma che nel 2016 ha rovinosamente colpito le regioni del Centro Italia, il problema relativo allo smaltimento delle macerie è soggetto a criticità ricorrenti;

il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 391 del 2016 del capo del Dipartimento della protezione civile, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", stabilisce che il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati e che tali soggetti "sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni";

la società "Valle Umbra Servizi" (VUS) SpA gestisce il servizio integrato dei rifiuti nei comuni dell'Umbria maggiormente interessati dagli eventi sismici del 2016 ed è una società in house a totale partecipazione pubblica;

la Regione Umbria, ai sensi della suddetta previsione normativa e previo parere richiesto alla direzione di comando e controllo dei Vigili del fuoco, ha affidato direttamente al soggetto gestore dei rifiuti, VUS SpA, non solo la raccolta e il trasporto temporaneo delle macerie derivanti dal sisma, ma anche la gestione dell'intero ciclo con il recupero di alcune componenti e lo smaltimento definitivo delle parti non recuperabili; come l'Umbria, anche la Regione Marche ha optato per tale soluzione al fine di avere la disponibilità immediata, sul territorio, delle macerie da reimpiegare per la ricostruzione;

l'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, stabilisce, ai commi 7 e 13-bis, il limite temporale del 31 dicembre 2019 sia per la gestione dei depositi temporanei di macerie che per i materiali da scavo provenienti dai cantieri degli interventi di emergenza, raccolta e smaltimento;

pertanto, l'affidamento a VUS sarebbe formalmente scaduto il 31 dicembre 2019, fatta salva la possibilità di prevedere specifica proroga da inserire all'interno del "decreto Milleproroghe" o della legge di bilancio. Senonché nessun correttivo è intervenuto in finanziaria, e la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e le altre modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, all'art. 28 citato hanno paradossalmente prorogato il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche quello per la gestione dei siti temporanei in cui le macerie vengono stoccate, con l'impossibilità, pertanto, per il gestore di procedere anche alla raccolta: ad oggi Umbria e Marche non possono trattare le macerie;

alla luce della necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'interruzione del servizio, la Regione Umbria ha segnalato la problematica al commissario straordinario che, a sua volta, ha coinvolto il Dipartimento della protezione civile che, a sua volta, ha invitato il commissario a interessare della questione direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel frattempo direttamente interpellato anche dalla Regione Umbria che ha richiesto una modifica urgente del quadro normativo, non ha fornito alcun riscontro;

la mancata proroga dei termini ha indotto la Regione Umbria, in accordo con VUS SpA, a optare per la sospensione del contratto fino al 30 marzo 2020 per ottenere le modifiche necessarie a consentire il ripristino del servizio nella sua interezza; tuttavia sulla legittimità di tale sospensione pende il pronunciamento dell'ANAC non ancora intervenuta, che, qualora negativo, comporterebbe la risoluzione del contratto con effetto retroattivo,

si chiede di sapere se e in che modo si intenda porre rimedio allo stallo determinato dalla normativa vigente e recentemente modificata, che senza alcuna coerenza giuridica ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza post sisma e, tra l'altro, il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche il termine per la gestione dei siti temporanei di deposito delle macerie stesse, bloccando di fatto la ricostruzione nell'Umbria e nelle Marche.

(4-02974)

MASINI, MALLEGNI, BERARDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus è sempre più seria e più estesa a livello mondiale: si contano 2.762 decessi e più di 80.000 contagiati. Ma questi sono dati del tutto provvisori e destinati purtroppo a crescere nei prossimi giorni;

nella situazione globale si sottolinea l'emergenza esplosa negli ultimi giorni in Italia con 12 decessi e più di 350 contagi, dati anche questi destinati a mutare con il passare delle ore;

le decisioni emergenziali adottate dal Governo con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno da un lato sicuramente contribuito a contenere la diffusione del virus ma dall'altro hanno creato nel Paese una percezione di eccessiva gravità e insicurezza che ha provocato, e continua a provocare, il blocco totale di attività connesse alla socialità anche in zone al momento non a rischio di contagio;

il comparto turistico rappresenta per l'Italia un indotto economico da cui non si può prescindere per lo sviluppo futuro del Paese;

secondo i dati di Confesercenti e Federturismo la stagione primaverile vale da sola il 30 per cento circa del fatturato totale annuo del turismo e le sole gite scolastiche muovono un business da 316 milioni di euro;

sempre secondo i dati delle associazioni di categoria, la Toscana è fortemente colpita da questo calo di presenze turistiche. Il comparto, infatti, in Toscana vale da solo tra il 10 e il 12 per cento del Pil, senza contare l'indotto; la Toscana è leader nel turismo scolastico che si svolge tra marzo e maggio con il 18 per cento dei viaggi d'istruzione in Italia, che si traduce in circa 2 milioni di presenze. Inoltre, il 15 per cento dell'attività turistica del periodo tra febbraio e aprile è rappresentato da turisti cinesi e lombardo-veneti;

nella sola area metropolitana di Firenze, già in questo primo scorcio del 2020, l'assenza di turisti cinesi ha comportato una perdita di oltre 123 milioni di euro;

altre città che vivono di turismo sono al collasso. A titolo esemplificativo il comune di Montecatini Terme che già negli ultimi 10 anni ha visto un importante ridimensionamento del proprio tessuto commerciale e produttivo a causa della crisi del sistema termale; più di 90 negozi hanno cessato l'attività, 67 attività alberghiere non esistono più, 100 esercizi fra bar e ristoranti e più di 60 aziende dedicate alla compravendita e alla gestione di immobili si sono cancellate dal registro delle imprese con il conseguente licenziamento di centinaia di dipendenti. Con l'emergenza coronavirus e a seguito del blocco dei viaggi d'istruzione, sono previste, nel solo comune di Montecatini Terme, 18.000 presenze in meno rispetto al 2019,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei dati esposti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano necessario riunire un tavolo con gli amministratori locali e le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione per tamponare l'emorragia dell'intero comparto turistico;

se non ritengano necessario adottare, senza alcuna esitazione le iniziative di competenza per garantire tutte le indispensabili misure di supporto al comparto turistico e commerciale dell'intero Paese.

(4-02975)

BATTISTONI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

in data 28 gennaio 2020 il Ministro in indirizzo, ha partecipato ad un convegno ad Ascoli Piceno, organizzato da Anci Marche "Piccoli Comuni";

in quella occasione ha annunciato che "il ministero ha preso la decisione di commissariare la Salaria insieme ad altre dodici opere bloccate nel Paese e questo per accelerare i lavori di ammodernamento sulla strada consiliare che unisce l'Adriatico con il Tirreno";

i ritardi accumulati nei lavori per la strada statale Salaria superano i 20 anni, dovuti principalmente a rallentamenti burocratici e fallimenti aziendali;

tali ritardi si sommano al disagio infrastrutturale delle Marche, in particolare nell'estensione dei collegamenti verso le altre regioni e principalmente verso Roma ed il Tirreno,

si chiede di sapere:

quando in Ministro interrogato intenda nominare un commissario per i lavori di ammodernamento della Salaria, dopo l'annuncio fatto di fronte all'assemblea dei sindaci marchigiani di un mese fa;

quali siano i poteri del nuovo commissario, alla luce del forte ritardo dell'opera.

(4-02976)

MONTEVECCHI, VANIN, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, ANGRISANI, CORRADO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina l'autorizzazione per il prestito di beni culturali necessaria per mostre ed esposizioni, il cui rilascio è subordinato alle esigenze di conservazione, fruizione pubblica e adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni oggetto del prestito;

il comma 2 dell'articolo 66, concernente l'uscita temporanea per manifestazioni, prevede alla lettera b) che non possono uscire dal territorio nazionale i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo;

da recenti agenzie di stampa, tra cui agenzia "Ansa" del 25 febbraio "Raffaello: polemica Uffizi, comitato scienza lascia", si apprende che i componenti del comitato scientifico del museo degli Uffizi si sono dimessi dal loro ufficio a seguito della decisione del direttore del museo di concedere in prestito il ritratto di Leone X di Raffaello in occasione della mostra "Raffaello" in programma a Roma presso le Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno 2020;

l'opera è stata recentemente restaurata dall'Opificio delle pietre dure che, attraverso il soprintendente Marco Ciatti, ha dichiarato che "Dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Dure, il Leone X di Raffaello è in condizioni perfette, in ottimo stato di conservazione e assolutamente in grado di andare alle Scuderie del Quirinale senza rischio alcuno per la sua 'salute'";

considerato che:

come si apprende da talune agenzie, i membri del comitato scientifico hanno rappresentato di aver lavorato per un lungo periodo sull'elaborazione della lista delle opere inamovibili del museo, tra le quali rientra il ritratto di Leone X di Raffaello, il cui prestito era stato negato quale opera identitaria del museo degli Uffizi;

il direttore del museo, Eike Schmidt, ha deciso ugualmente di procedere al prestito dell'opera, giustificando tale decisione con l'asserita importanza della stessa per la mostra in programmazione a Roma;

le esternazioni del direttore Schmidt in risposta alle dimissioni del comitato scientifico risultano, a modesto parere delle interroganti, inopportune ed offensive nei confronti di un comitato composto da professionisti di chiara fama, la cui funzione è assolutamente imprescindibile e, più in generale, tali affermazioni consentono un approccio eccessivamente autonomo nella gestione delle istituzioni museali e del loro patrimonio, lanciando così un messaggio culturalmente pericoloso dal quale si potrebbe intendere l'inutilità del lavoro svolto da tali comitati;

il soprintendente dell'Opificio delle pietre dure, Marco Ciatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione in cui afferma che: "l'intervento di restauro è stato effettuato secondo i più avanzati criteri e metodi a disposizione, il Papa sta benissimo: se tutte le condizioni di sicurezza e tutela richieste per il suo trasferimento e la sua esposizione sono rispettate, non esiste alcuna ragionevole possibilità che gli venga recato danno";

valutato che:

risulta una discrepanza tra il parere negativo del comitato degli esperti del museo e la posizione del soprintendente dell'Opificio delle pietre dure;

l'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è applicato, solo per analogia, ad ogni spostamento di opere identitarie all'interno del territorio nazionale;

la vicenda si inserisce in un contesto in cui, di recente, un altro prestito, quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo, è stato al centro di decisioni che le interroganti ritengono di discussa legittimità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover approfondire la vicenda allo scopo di valutare le opportune conseguenti iniziative da intraprendere;

se intenda intraprendere delle azioni volte a sanare quello che si può ritenere un vulnus, che riguarda l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio nazionale, stante l'attuale applicazione in via analogica dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che, generando ambiguità, causa conflitti interpretativi con il risultato di rischiare di esporre il nostro patrimonio artistico a scelte inadeguate e a conseguenti eventuali danni.

(4-02977)

RIZZOTTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

si è appresa, a mezzo stampa, l'intenzione del Ministero dell'interno di chiudere sei distaccamenti di Polizia stradale sul territorio nazionale;

tre sarebbero i distaccamenti di Polizia stradale di Domodossola, Borgomanero e Ceva, tutti sul territorio della regione Piemonte, ancora una volta pesantemente penalizzata, dovendo farsi carico del 50 per cento dell'intero taglio previsto;

se tale volontà venisse confermata, il territorio risulterebbe depauperato di fondamentali presidi di sicurezza per i cittadini;

sia i sindacati di polizia che i sindaci colpiti da questa scelta hanno evidenziato l'impatto ingente che essa avrà per il mantenimento di un livello di servizio adeguato e congruo alle problematiche del territorio;

il presidente della Regione Piemonte ha scritto formalmente al Ministro esprimendo preoccupazione e contrarietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'insostenibilità di un ulteriore taglio della presenza di Polizia stradale in Piemonte e se non ritenga di dover incontrare gli amministratori e le istituzioni del territorio per discutere le ragioni di questa scelta.

(4-02978)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 195a seduta pubblica del 25 febbraio 2020, a pagina 64, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)" con le seguenti: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

Nello stesso resoconto, a pagina 66, alla quinta riga, sostituire le parole da "Disposizioni per l'accesso" a "settore privato" con le seguenti: "Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali".