Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 172 del 11/12/2019
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
172a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019
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Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente LA RUSSA
e del presidente ALBERTI CASELLATI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 173 del 12 dicembre 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 dicembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,04)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1631, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Mirabelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, arriva oggi in Aula il decreto-legge, presentato dal Governo, per accelerare e completare le ricostruzioni in corso nei territori, in particolare del Centro Italia, colpiti dai terremoti che si sono susseguiti in questi anni nel nostro Paese.
Discutiamo oggi un decreto-legge su cui il Parlamento è intervenuto in maniera significativa, cui la Camera ha aggiunto molte norme e che, sia alla Camera che in Commissione al Senato, è stato approvato senza voti contrari. Questa è l'ulteriore dimostrazione che stiamo parlando di un provvedimento utile, necessario e urgente, che interviene su una maniera tanto sensibile, che riguarda direttamente la vita di chi ha subìto il terremoto, la perdita della propria casa, spesso del proprio lavoro e che oggi ha il diritto di poter guardare con fiducia e serenità al proprio futuro.
Stiamo intervenendo sulla ricostruzione dei territori di Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Ischia, con l'obiettivo di semplificare la ricostruzione, accelerarla, garantirne la qualità e, soprattutto, restituire a quei cittadini, insieme alla casa, opportunità economiche, lavoro e servizi.
Il decreto-legge cerca di dare più strumenti, e strumenti migliori, agli enti locali, alle Regioni e a tutti gli operatori dell'emergenza, per ricostruire più in fretta e meglio, impedendo si protraggano disagi e sofferenze e per impedire l'abbandono di interi territori del nostro Paese. Nella discussione in Commissione, ci tengo a dirlo, sono state sottolineate altre necessità. Gli stessi Presidenti delle Regioni colpite ci hanno indicato altri bisogni. Questo decreto non è il primo e non sarà l'ultimo intervento. Anche la discussione di questi mesi consegna al Governo e al Parlamento la necessità di mettere in campo ulteriori iniziative e risorse su molti fronti: efficienza della macchina della ricostruzione; personale, semplificazioni.
Pertanto, questo è un decreto-legge utile e necessario, da cui partire per chiudere la fase dell'emergenza e rispondere ai bisogni. Non solo: la discussione di questi giorni ci consegna, ed è il parere di tutti, la necessità di fare presto e bene per approvare quanto prima una legge sulle emergenze, che stabilisca linee chiare ed efficaci per intervenire quando, e purtroppo succede troppo spesso, il nostro Paese subisce calamità naturali. Un decreto, quindi, utile che pone anche un problema più generale di gestione delle emergenze in futuro, a partire dall'esperienza concreta di questi anni.
Come detto, signor Presidente, il decreto-legge si compone di molte norme, a partire dalla proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Si integra, poi, la disciplina relativa agli incarichi di progettazione, prevedendo, per semplificare senza andare a scapito della qualità, l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per importi sotto la soglia di rilevanza europea superiori ai 40.000 euro. Ci sono poi interventi volti a consentire l'utilizzo per la ricostruzione di personale delle società in house della Regione.
L'articolo 2 introduce modifiche della disciplina della ricostruzione privata sulla valutazione del danno e l'agibilità post sisma. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il commissario straordinario, tra gli interventi da effettuare sul patrimonio pubblico, debba dare priorità alla ricostruzione delle scuole.
L'articolo 2-bis introduce la possibilità per un privato di richiedere varianti fino al 30 per cento del contributo concesso per la ricostruzione, sempre stando nei limiti del contributo concedibile.
L'articolo 3 detta disposizioni per semplificare e accelerare la ricostruzione privata. Allo stesso tempo stabilisce che gli uffici speciali per la ricostruzione provvedano a definire due elenchi separati in relazione alle domande di contributo, distinguendo abitazioni e attività produttive. Agli stessi uffici viene dato il compito di fare verifiche a campione, sorteggiando almeno il 20 per cento delle domande.
Ancora. Tra gli interventi da segnalare c'è l'estensione dell'art bonus per gli interventi di protezione e restauro a Venezia e Matera, l'estensione da tre a sei anni della durata del fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese che hanno subìto danni in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Oltre a ciò, per favorire lavoro e impresa, viene estesa la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno definita «Resto al Sud», anche nei territori colpiti dal sisma, prevedendo una deroga all'età per i Comuni più colpiti. Altre norme intervengono per impedire lo spopolamento, dando premi a chi trasferisce la residenza nei Comuni con meno di 3.000 abitanti. Altri interventi sono volti a sostenere economicamente attività culturali e a fare promozione turistica in quei territori.
Infine, e rimando al testo della relazione in Commissione per il resto, il decreto prevede la proroga dell'esenzione IMU, della sospensione dei mutui sugli immobili inagibili e la deroga dei limiti di alunni per classe nelle scuole.
In sostanza, il decreto-legge, come integrato dal Parlamento, va in aiuto delle persone, crea nuove opportunità per la ricostruzione e lo sviluppo economico delle aree del sisma e mette a disposizione strumenti utili per aiutare le istituzioni, a partire dai Comuni, a fronteggiare l'emergenza. L'impegno di tutti deve essere quello di mettere in campo altre risorse e altri strumenti per uscire dall'emergenza e ridare speranza alle persone colpite dal sisma. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).
PRESIDENTE. I relatori di minoranza, senatori Pazzaglini e Cangini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pazzaglini.
PAZZAGLINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, da senatore rappresentante di una delle Regioni più colpite in assoluto, che da sola ha il doppio dei danni delle altre tre Regioni messe insieme, da amico e parente di terremotati, da proprietario di una casa che è ancora in zona rossa, avrei apprezzato più di chiunque altro che l'entusiasmo del collega Mirabelli fosse fondato e che quanto ha poc'anzi detto avesse trovato riscontro nella realtà.
Purtroppo non riesco a dichiararmi altrettanto soddisfatto, sia per quanto c'è nel decreto-legge e anche e soprattutto per quello che non c'è. Poi è vero che il Gruppo Lega, alla Camera, non ha espresso un voto contrario ma di astensione, ma ciò è stato determinato dal fatto che anche se ci fosse stato un solo comma di un solo articolo favorevole alle popolazioni terremotate, il nostro senso di responsabilità ci avrebbe impedito di pronunciarci contro. Quindi vorrei che questo fatto, vero, di cui rivendichiamo la natura positiva e propositiva, non venga strumentalizzato per sostenere una tesi che non ha alcun riscontro nella pratica.
Tutto quanto ho appena evidenziato lo abbiamo potuto riscontrare anche nelle audizioni che si sono tenute sia alla Camera che al Senato, in questa sede in numero limitato ma per importanza e per qualità delle stesse, e soprattutto per le problematiche evidenziate, non meno importanti di quelle tenutesi alla Camera.
Tra chi abbiamo audito ci sono i rappresentanti delle professioni tecniche. Riporto subito una dichiarazione dell'ingegner Conti, che si è dichiarato particolarmente insoddisfatto di questo decreto per tutte le problematiche che non ha risolto, ma anche per qualche problematica nuova che ha creato. In sintonia con l'ingegner Conti, seppur separatamente da lui, il sindaco di Norcia, coordinatore dei sindaci del cratere per l'ANCI, ha dichiarato la stessa insoddisfazione sia per quanto contenuto nel decreto-legge, ad esempio i programmi straordinari di ricostruzione che, a suo dire, peggiorano la situazione attuale (tesi ribadita in termini diversi, ma con la stessa sostanza, anche dall'ingegnere Spuri, responsabile dell'Ufficio speciale ricostruzione per la Regione Marche), ma anche per quanto non è disciplinato, quindi di nuovo per quello che manca.
Nello specifico, tutti hanno evidenziato l'impossibilità di modificare le sagome degli edifici da ricostruire. Questa è una problematica che ha due conseguenze: una sostanziale, per il fatto che comunque, non andando a modificare la sagoma, si rischia di dover ricostruire con problematiche legate appunto a tipologie di edificio che in questo momento non sarebbero più autorizzabili; sia perché, non consentendo la modifica della sagoma, si dovrebbero replicare anche gli errori, quelli che spesso venivano definiti "ecomostri", che per fortuna nelle nostre zone sono numericamente molto limitati. Comunque quegli immobili, realizzati negli anni Settanta, anni in cui evidentemente c'era meno sensibilità rispetto ad oggi, dovrebbero essere ricostruiti identici a come erano prima. È evidente che è un assurdo: spendiamo soldi pubblici per fare questo, anziché migliorare l'esistente e la qualità architettonica dell'edificato, rendendola più coerente con aree di alto pregio. Non dimentichiamo che molti di questi Comuni sono all'interno di parchi nazionali, sono riconosciuti tra i borghi più belli d'Italia, hanno la bandiera arancione del Touring Club e comunque hanno il pregio di essere spesso borghi medioevali. Noi replichiamo situazioni di spregio che avremmo potuto risolvere ricostruendo; ricordo che spesso si tratta di edifici che sono stati addirittura demoliti e li facciamo rifare come erano.
Sempre in tema di problemi non risolti, evidenzio tre tipologie di problematiche diverse, che però nella ricostruzione avranno pari rilevanza: quella degli edifici collabenti, per cui si crea addirittura il paradosso che fuori dal cratere si può intervenire e all'interno al cratere no; quella delle pertinenze, che inspiegabilmente non sono finanziate (non riesco a capire perché, se ho costruito un garage separato dall'abitazione principale ed è stato danneggiato dal terremoto, non lo possa ricostruire); infine, quella degli edifici danneggiati dal sisma del 1997, per cui c'è ancora una graduatoria di ammissibilità a finanziamento, evidentemente non esaurita, per cui il terremoto e lo sciame sismico del 2016 hanno aggravato la situazione ma noi non consentiamo l'ammissibilità a finanziamento.
Ulteriore problema contenuto nel decreto-legge è quello relativo all'esproprio delle aree SAE: le aree SAE sono state realizzate in emergenza con l'obiettivo di ripristinare lo stato dei luoghi una volta finita l'emergenza. È per questo che si è proceduto non con esproprio, ma con occupazione. Trasferire adesso la proprietà delle aree SAE e quindi delle soluzioni abitative su di esse realizzate ai Comuni, significa caricare i Comuni di un onere che sarà impossibile fronteggiare. Quindi il Governo con questo provvedimento si toglie un problema per trasferirlo sulle spalle dei Comuni. Non è la prima volta che si opera in tal senso, perché l'ultima ordinanza di Protezione Civile relativa ai terremotati (l'ordinanza n. 614) che va a disciplinare il CAS (Contributo di autonoma sistemazione) praticamente fa la stessa identica cosa: il Governo si toglie l'onere, parzialmente o per intero, del CAS e lo carica per intero sulle spalle dei terremotati. Ma di questo dirò meglio dopo.
Il responsabile dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche, l'ingegnere Spuri, evidenzia che questo decreto creerà problemi per le opere pubbliche, per l'edilizia privata e per il personale. Ci ha fornito un dato, secondo me molto significativo, per comprendere come si stia procedendo male riguardo alla ricostruzione: al momento sono state ultimate solo 75 opere pubbliche, che per valore rappresentano l'uno per cento del totale.
In più di tre anni, che avrebbero dovuto essere quelli per impostare il modo in cui affrontare il terremoto, quelli in cui c'era più voglia di fare, più voglia di fare presto e bene, in cui si doveva essere tutti più stimolati ad accelerare i tempi, si è realizzato solo l'uno per cento delle opere pubbliche. Si è evidenziato un ulteriore dato: per realizzare un'opera pubblica da un milione di euro ci vogliono quattro anni. Quattro anni per un'opera pubblica banale è un'enormità, se consideriamo che ci saranno interventi anche da alcune decine di milioni di euro.
Cito altri problemi, che sono stati creati o che non sono stati risolti. Mi riferisco a quelli relativi ai responsabili unici dei procedimenti. Venti anni fa, per la gestione del terremoto di Marche e Umbria del 1997, si consentì di poter individuare come responsabile del procedimento un tecnico esterno, assunto magari a tempo determinato o addirittura con una convenzione. Questo perché si trattava di Comuni molto piccoli, che non hanno in pianta organica un numero sufficiente di tecnici per le tante opere da realizzare. All'epoca il problema si è risolto proprio utilizzando un po' di buonsenso. Il buonsenso, però, evidentemente manca oggi, perché oggi è prevalente quanto stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero soddisfare obiettivi che nulla hanno a che vedere con la ricostruzione e quindi, in attuazione appunto di quanto previsto per l'ANAC, ancora non è possibile nominare un responsabile del procedimento esterno.
Come ho detto prima, nel decreto-legge in esame sono contenuti dei paradossi e ne evidenzio uno, relativo a "Resto al Sud", una misura che evidentemente apprezziamo. Non sappiamo concretamente quali effetti potrà portare, ma, come dicevo prima, tutto quello che potrebbe migliorare la situazione è benvenuto e quindi è benvenuta anche la misura "Resto al Sud". Si è deciso che, in deroga ai criteri della misura stessa, per i Comuni più danneggiati si possano prevedere anche deroghe ai limiti di età. Poi, per stabilire quali sono i Comuni più danneggiati, si fa ricorso ad un criterio, cioè quello delle schede AEDES (Agibilità e danno nell'emergenza sismica) con esito E, che, in qualche caso, nei Comuni più danneggiati, invece, potrebbe avere un minor riscontro. Infatti, visto il grandissimo numero di edifici danneggiati nei Comuni distrutti, all'inizio si optò per una procedura diversa e, anziché realizzare la scheda AEDES, si procedette realizzando una scheda FAST (Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto), che aveva come possibile esito solo l'utilizzabilità o la non utilizzabilità degli edifici. Un ulteriore paradosso sta nel fatto poi che nel frattempo è stata introdotta una scadenza per la presentazione delle schede AEDES, ma nei Comuni più danneggiati si è derogata la possibilità di presentare questa scheda, concedendo ai proprietari la facoltà di depositare la scheda AEDES alla presentazione del progetto. I Comuni danneggiati hanno avuto molte aree perimetrate, che dovranno essere ricostruite, previa predisposizione di un piano attuativo. Credo, se ricordo bene, che solo quattro piani attuativi hanno avviato l'iter di progettazione. Le decine e decine di piani attuativi delle zone distrutte dal terremoto ancora non hanno avviato l'iter della progettazione del piano attuativo. Quindi, signor Presidente, a maggior ragione non possono avere l'esito E.
Quindi anche ciò che poteva andar bene del decreto-legge non si è saputo fare, così come accade per le notifiche ai comproprietari. Nelle nostre realtà montane, molto spesso non ci sono state le successioni e quindi capita che un'unica unità immobiliare sia in comproprietà anche di 30 soggetti diversi. Prevedere la possibilità di iniziare l'intervento senza coinvolgerli tutti è stata un'ottima scelta, che ho condiviso e che avevamo proposto anche noi, ma obbligare la notifica tramite raccomandata o tramite PEC a tutti i comproprietari, quando spesso sono impossibili da raggiungere, significa privare di efficacia una delle poche cose utili contenute in questo decreto-legge. Ovviamente c'è molto altro, che verrà sviscerato nella discussione e quindi ringrazio tutti i colleghi per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cangini.
CANGINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, il 9 settembre scorso, nel chiedere la fiducia, il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, disse che la ricostruzione post-sismica dell'Italia centrale sarebbe stata la priorità del suo Governo. Prendemmo per buono quell'impegno, ricordando che il medesimo Giuseppe Conte, nelle stesse condizioni di Presidente del Consiglio incaricato, di fronte alle stesse Camere, un anno prima, aveva trascurato - diciamo così - di occuparsi del destino dei terremotati dell'Italia centrale. Ci sembrò un passo in avanti.
Naturalmente, anche in questo caso, alle parole non sono seguiti fatti apprezzabili e apprezzabilmente coerenti con la solennità dell'impegno assunto in sede istituzionale di fronte agli eletti del popolo. Lo testimonia, tra le tante altre cose, un dato eloquente. Quando è stato licenziato dal Governo, il cosiddetto decreto sisma si componeva di soli nove articoli, per giunta in buona parte orientati a mere proroghe di scadenze di pagamenti. Tutte misure necessarie, naturalmente, ma largamente insufficienti, al punto tale da accreditare l'idea che questo Governo avesse come obiettivo quello di contenere il problema terremoto, piuttosto che risolverlo. Nessun cambio sostanziale di passo, nessuna priorità sensibile.
Tuttavia, poiché dal male a volte nasce il bene, durante il passaggio di conversione del decreto-legge alla Camera dei deputati (purtroppo non al Senato, che non è stato messo nelle condizioni di intervenire sul provvedimento), gli articoli, da 9 che erano, sono diventati 50. Sono stati accolti una quindicina di emendamenti di Forza Italia e questo naturalmente ci fa piacere. Si tratta di emendamenti concordati con i territori, i sindaci del cratere e l'ANCI. Devo dire, per onestà intellettuale, che non sono stati accolti gli emendamenti più significativi e incisivi tra i tanti che abbiamo presentato.
Bene, naturalmente, che siano passati provvedimenti lungamente attesi, come quelli sulle centrali uniche di committenza, sulla maggiorazione dei contributi in caso di demolizione e ricostruzione di strutture con murature di grande spessore, sulla proroga dei pagamenti di mutui, bollette, contributi, tasse e tributi, sulla proroga del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sull'estensione ai territori terremotati delle misure a favore di coloro che vorranno investire in nuove attività nel Sud Italia. Il testo recepisce anche alcune ipotesi di superamento delle problematiche relative alla ricostruzione di edifici demoliti o da demolire, ma su questo tema, come su tanti altri, ci si sarebbe aspettati più decisione e capacità semplificatoria.
Questo vale per molti altri punti, ad esempio in tema di segretari comunali. È previsto - ed è un bene - che i piccoli Comuni possano avvalersi dei segretari di fascia superiore, ma è assurdo che gli oneri vengano scaricati sui bilanci dei medesimi Comuni e nell'ambito delle quote loro riservate per le nuovi assunzioni. In sostanza, lo Stato dice: è necessario integrare i segretari comunali, ma non lo faccio io, lo fate voi a vostro carico. Non è esattamente un sostegno, è uno scarica barile.
Positiva la proroga dei contratti oltre i trentasei mesi per il personale assunto a tempo determinato, ma, a parte il fatto che quel personale è largamente insufficiente rispetto all'immane compito da svolgere (vagliare e licenziare decine di migliaia di pratiche), i contratti in questione scadranno a metà del prossimo anno e l'unica soluzione individuata è stata quella di prevederne di nuovi attraverso le agenzie interinali. Meglio sarebbe stato, dal nostro punto di vista, avviare un confronto serio con l'Unione europea, perché non crediamo sia impossibile spiegare che, nell'arco di tre anni, non è ragionevole che la ricostruzione dell'Italia centrale si completi e che, quindi, è dissennato sperperare questo patrimonio di conoscenza e professionalità creando nuovi contratti, anziché rinnovando quelli in essere. Male, molto male che non si sia accettato di semplificare il codice dei contratti pubblici in merito agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che avrebbe consentito l'avvio dei lavori attraverso procedure negoziate con aziende estratte dall'elenco delle prefetture. L'obiettivo, pertanto, sarebbe stato quello di sbloccare milioni di euro fermi, in coerenza con principi ovviamente condivisibili come quelli di trasparenza e legalità.
Mancano inoltre le procedure per il controllo dello stato di avanzamento dei lavori e il pagamento alle imprese (quelle stesse imprese che, soprattutto le più piccole, non riescono a farsi pagare per i pochi lavori già avviati).
Ma soprattutto, a nostro avviso, manca l'introduzione della Zona economica speciale, che sarebbe stato l'unico vero provvedimento in grado di dare una prospettiva di futuro a famiglie e ad aziende, altrimenti condannate a vivere in un territorio desertificato economicamente e fatalmente destinato allo spopolamento.
La verità, colleghi, è che, negli oltre tre anni e mezzo trascorsi dalla prima scossa, non è stato fatto nulla di significativo per dare un futuro alle quasi 50.000 famiglie che tuttora vivono fuori dalle loro case, lontane dalle proprie radici e dalle proprie attività economiche, e ai 600.000 italiani che vivono all'interno del cratere e risiedono nei 140 Comuni interessati.
Si dice che siano Comuni a rischio di spopolamento. Non è un rischio, non dobbiamo essere ipocriti e non possiamo nasconderci la realtà: è una certezza, lo spopolamento; è una certezza a livello nazionale. Il fenomeno è noto da anni, ma è evidente che, in Comuni terremotati che non hanno alcuna prospettiva di futuro, lo spopolamento sarà un fenomeno col quale dovremo fare fatalmente i conti.
Non si tratta solo del destino di decine di migliaia di famiglie - e già questo sarebbe sufficiente - bensì di uno sfregio all'identità nazionale: l'Italia è il Paese dei piccoli Comuni, dei borghi storici, delle aree interne; questo è l'elemento identitario. Il periodo più glorioso della nostra storia Patria fu quello delle municipalità cittadine. I piccoli Comuni che si spopolano rappresentano l'Italia che muore. Il problema non sono i piccoli Comuni, ma la Nazione. E non possiamo rassegnarci a tutto questo, anche perché questo vorrebbe dire un'ulteriore esposizione del nostro Paese al rischio frane, valanghe, esondazioni. È infatti evidente che un territorio privo della presenza umana è fatalmente destinato a disfarsi.
Colleghi, uno Stato degno di questo nome non abbandona al proprio destino centinaia di migliaia di cittadini che hanno avuto la sola colpa di essere colpiti da una disgrazia. Sinceramente mi chiedo se questo Governo e questa maggioranza si rendano conto del fatto che uno Stato latitante su una questione così viva e così vivamente simbolica sia uno Stato che tradisce il contratto sociale, quel patto implicito tra cittadini ed istituzioni in ragione del quale i cittadini rinunciano a parte delle proprie libertà e al proprio arbitrio in cambio di protezione. Se la protezione viene meno, se lo Stato denuncia quel patto, la fiducia nelle istituzioni scompare e ad essere delegittimati siamo tutti noi.
La soluzione, a nostro avviso, sarebbe stata semplice ma drastica: un cambio di paradigma culturale. Sarebbe necessario passare dalla logica del sospetto al principio di responsabilità, dall'approccio burocratico ordinario all'intervento eccezionale e straordinario, come eccezionale e straordinario è un terremoto. Se aveste applicato questi banali ed evidenti princìpi di buon senso liberale, avremmo potuto condividere sia il metodo che il merito di questo decreto-legge. Non lo avete fatto perché quelle norme giacobine che avreste dovuto confutare le avete scritte voi stessi. È stato un peccato perché è indice di scarsa sensibilità alle esigenze reali del Paese e di scarsa capacità autocritica; scarsa sensibilità che viene fuori anche dal fatto che ancora non è stato neanche valutata l'opportunità di scrivere un Testo unico per le emergenze e le ricostruzioni in un Paese fragile come il nostro, più di altri esposto al rischio di calamità naturali.
Signor Presidente, la storia è la seguente: il Governo Renzi parlò molto di terremoto e non fece nulla; il Governo Gentiloni non parlò e non fece; ne parlarono molto i due leader di partito che poi andarono a costituire il successivo Governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma quel Governo, il Conte I, si assestò perfettamente in una linea di continuità rispetto ai Governi del Partito Democratico che l'avevano preceduto. Il Governo Conte II qualcosa ha fatto: timidi passi nella direzione giusta, ma largamente insufficienti.
Non possiamo rassegnarci a questa inerzia, ne va della nostra credibilità e del rispetto che dobbiamo ai tanti sindaci, terremotati a loro volta, che si sono caricati in spalla responsabilità non proprie, e in alcuni casi, come in quello del sindaco Nico Alemanno di Norcia, sono stati per questo perseguiti dalla magistratura. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, stiamo esaminando l'ennesimo provvedimento che mi fa ricordare l'espressione tipica, tra l'altro abbastanza umbra, «a tozzi e a bocconi». Infatti, le questioni relative al sisma del 2016 e a quelli successivi sono state affrontate a tozzi e a bocconi.
Abbiamo discusso vari provvedimenti, peraltro sempre decreti‑legge, quindi sempre caratterizzati dall'urgenza, e i problemi sono stati evidenziati fin dall'inizio, per la semplicissima ragione che, purtroppo, il nostro Paese ha un'ampia esperienza in materia di sisma e di ricostruzione; tuttavia vi è stata molta sordità prima di riuscire a individuare le questioni e risolverle un pezzo per volta.
Ancora oggi, ad esempio, vi sono pezzi mancanti. Era necessario risolvere alcune questioni peraltro evidenziate dai relatori di minoranza, che ritengo debbano essere sottolineate. In linea generale, riteniamo che non si stiano risolvendo le questioni attinenti allo spopolamento del territorio e all'emergenza specifica delle zone in cui ancora ci sono le macerie. Ma ancor più grave risulta il fatto che una serie di emendamenti continui a non essere presa in considerazione, per cui il lavoro fatto alla Camera non è stato integrato.
Brevemente, sarebbero state rilevanti la questione della busta paga pesante, perché era uno strumento attraverso il quale si poteva riequilibrare la situazione di coloro che avevano fatto i versamenti; la questione relativa alla zona franca urbana, perché era necessario ampliarne il periodo temporale, e la questione relativa alla ZES, la zona economica speciale, già descritta dai relatori di minoranza, che riguarda in modo particolare la creazione, per i Comuni colpiti nell'area centrale dell'Italia, di una zona economica speciale, in cui prevedere una serie di vantaggi e incentivi dal punto di vista economico, di tributi e di accesso.
Ci colpisce che queste richieste non vengano accolte, perché esse, come sempre, non scaturiscono dalla testa di qualche componente della minoranza di quest'Assemblea o di quella della Camera; sono questioni sottoposte sempre e comunque dalle categorie e dagli operatori, cioè da chi è sul campo e vede, ancora oggi, le macerie per strada e un sisma affrontato a tozzi e bocconi. Non c'è mai l'apertura necessaria per mettere un punto.
Francamente credo che, se non ci fossero state le elezioni in Umbria, molto probabilmente il decreto‑legge, in fretta e in furia, tre giorni prima, non sarebbe stato fatto. Questa è la verità. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). E potendo comunque migliorarlo oggi, non è stato fatto come occorreva, per cui presumo che, tra sei o sette mesi, sempre sulla spinta di categorie o sindaci, dovremo rimetterci le mani per l'ennesima volta.
Non ho memoria di una situazione tanto protratta nel tempo da un punto di vista legislativo. Quando, purtroppo, ci sono stati altri terremoti, il problema non era quello normativo, ma dei soldi. Qui ci troviamo di fronte all'assurdo che ci sono le contribuzioni, ci sono i fondi, ma l'assetto individuato è tale che - soprattutto nell'ambito delle richieste fatte dai privati - la ricostruzione non cammina. Non va avanti per paura delle responsabilità; non va avanti per il problema della burocrazia e perché si intreccia con l'inefficienza. Credo, allora, che questa sia la grande riflessione sottesa al provvedimento che discutiamo, e ritengo che sia responsabilità politica di tutti - anche delle forze che governano le Regioni - mettere un punto definitivo per non trovarci, fra sei mesi, un altro tozzo o boccone da dover affrontare. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fede. Ne ha facoltà.
FEDE (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi parliamo del sisma del Centro Italia e di tutti i sismi degli ultimi anni, non solo quindi di quello del 2016 che rappresenta il fulcro di questo provvedimento.
Ho sentito parlare di spopolamento delle aree interne, ma è una questione nota grave che esiste e perdura da anni, anche per i problemi che certi territori hanno avuto nel gestire la profonda crisi occupazionale. Sono tutte scelte frutto di situazioni politiche che per decenni, purtroppo, non hanno mai affrontato e risolto i problemi sistemici, primo tra tutti la carenza di infrastrutture fondamentali per la nascita e lo sviluppo degli stessi territori. Parliamo di territori lasciati a lungo in uno stato di isolamento, che sono arrivati ad una condizione pre-sisma già di grande difficoltà, acuita ancor di più dai problemi che conseguono a una calamità naturale.
Mi riferisco a tantissime zone d'Italia colpite da terremoti; in particolare parlo della mia zona, del Centro Italia, del sisma del 2016, del più grande cratere mai visto in Italia, che ha interessato tante Regioni e molti Comuni di Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche. Sono zone che conosco benissimo perché ci vivo: le Marche del Sud, del Piceno, la zona da cui provengo.
Conoscendo a fondo quei territori, posso testimoniare che una delle principali problematiche è stata la mancanza di infrastrutture o di infrastrutture mai sufficientemente sviluppate.
Ho sentito tante critiche da parte dei relatori di minoranza. Partiamo allora dall'analisi dei fatti per capire quali sono i problemi dell'Italia in generale e in particolare delle aree colpite dal sisma. Molto spesso sento parlare delle problematiche legate all'inefficienza del nostro sistema; voglio ricordare che la prima calamità naturale che l'Italia deve fronteggiare è la burocrazia: una burocrazia creata da mancate soluzioni, da scelte mai effettuate in tanti anni; incagli quotidiani che rendono complesse le procedure, a partire dalle problematiche di corruzione che hanno reso sempre più complesse le norme sugli appalti pubblici. Norme che hanno bloccato ulteriormente la ricostruzione. Forse è il caso di ribadire anche i problemi finanziari, perché se la soluzione ai problemi quotidiani è già difficile con un bilancio che è fra i peggiori d'Europa, sicuramente lo è ancora di più in situazioni di emergenza, come lo sono le calamità naturali. Sistemi non adeguati all'ordinario, figuriamoci se possono andare bene per lo straordinario di quello che è diventato oggi il cantiere più grande d'Europa.
È proprio qui che vediamo la macchinosità delle procedure di un sistema complesso ed estremamente articolato. È molto difficile dare soluzioni a chi non ha il tempo né la pazienza di attendere, perché parliamo non di gestione ordinaria, di favori o di problemi secondari, ma della necessità di ricostruire le case e le aziende crollate per il sisma, frutto di sacrifici di intere generazioni, che oggi sono da ricostruire immediatamente. Sappiamo bene come questo possa essere - anzi è - sicuramente difficile. Parliamo di problemi creati in venti-trent'anni di mala gestione politica.
Oggi coloro che ci consigliano più efficienza, più sviluppo, tagli, sono gli stessi che hanno creato queste condizioni in venti-trent'anni: una politica che si è sempre aggrovigliata su se stessa, che non ha mai dato soluzioni a queste problematiche di cui certamente non siamo noi i responsabili, essendo qui da poco tempo.
Noi interveniamo oggi, tra le macerie del sisma, ma soprattutto tra le macerie di una burocrazia che ha bloccato l'Italia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue fonti. Da qui dobbiamo partire. Le prime - le macerie del sisma - hanno colpito i territori; le altre - quelle della burocrazia - hanno colpito l'intera Nazione. Chiaramente la soluzione è complessa e non di istantanea soluzione. Le soluzioni immediate non sono facili da trovare, hai voglia a dire che non si è fatto questo o quest'altro. Serve trovare risorse tagliandole dal bilancio; noi abbiamo messo anche nel decreto-legge per la ricostruzione post-sisma i soldi recuperati da Camera e Senato con i tagli allo spreco della politica. Serve quindi scegliere tra le priorità dei problemi da risolvere, un poco alla volta, con determinazione e solerzia, senza sosta, fino a quando non riusciremo finalmente a far evolvere il nostro Paese.
Il decreto-legge al nostro esame agisce proprio in questa direzione. È certamente un tassello importante per il rilancio, un passo in avanti concreto verso la normalità con misure emerse dalla sintesi delle richieste dei cittadini, degli enti locali, dei tecnici e di tutti gli interlocutori che abbiamo ascoltato, tenendo conto ovviamente delle possibilità economiche che viviamo in questo momento e dei limiti anche della burocrazia che abbiamo ereditato. Perciò le soluzioni non sono quindi tutte quelle attese, ma quelle possibili, quelle che si potevano fare nell'immediato.
Oltretutto mi piace ricordare che proprio il decreto-legge al nostro esame nasce in mancanza di una legge-quadro, come prima è stato segnalato dal relatore di minoranza, in grado di gestire le situazioni di emergenza e le calamità naturali. Siamo ogni volta a riprogrammare nuovi sistemi e nuove disposizioni che si inventano di volta in volta e si evolvono, senza avere una legge di riferimento, alla cui formazione noi invece lavoreremo, per dare una soluzione strutturale ad un Paese veramente bello e ricco, ma anche molto fragile, con edifici storici e muri a sacco. Tali soluzioni devono essere trovate con una legge ad hoc, che nessuno ha mai fatto. Noi partiamo da qui e partiamo da questi strumenti. È nostra ferma intenzione cercare di mettere a regime una norma di questo tipo e sarà uno dei prossimi nostri impegni per rendere migliore la nostra Nazione. Anche per questo nel provvedimento sono comprese molte misure positive per le aree colpite dal sisma, tante soluzioni migliorative, probabilmente non una disposizione risolutiva.
La complessità del problema è conosciuta troppo bene purtroppo anche da chi vive nei territori colpiti dal sisma di dieci anni fa, quello dell'Aquila, che anche in questo caso andiamo a risolvere. Tanti buoni consigli non sono mai stati attuati, non da oggi, ma da dieci anni a questa parte. Prendiamo atto allora del lavoro che dobbiamo fare con concretezza nelle zone che devono rinascere.
Voglio accennare alcuni aspetti migliorativi di questa proposta; penso a quelli che hanno affinato l'attività legislativa, alla proroga della sospensione dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per tutto il 2020-2021, alla semplificazione delle procedure per rimuovere e gestire le macerie, all'estensione da tre a sei anni della durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese (comprese quelle del settore agroalimentare che hanno subito danni), alla possibilità data al commissario di deferire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla ricostruzione per i danni lievi, all'estensione ai Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma delle misure relative al cosiddetto Resto al Sud per i giovani imprenditori (che sono valide anche per questo cratere), al rafforzamento sul piano qualitativo e quantitativo delle dotazioni del personale delle strutture coinvolte nella ricostruzione. Su questi e ulteriori aspetti parleranno però successivamente altri colleghi, a me preme sottolineare che oltre a queste misure certamente necessarie, bisogna comprendere che la ricostruzione del Centro dell'Italia e del Sud delle Marche potrà avere possibilità di successo solo avviando anche la costruzione e il rafforzamento delle infrastrutture capaci di collegare degnamente queste aree, soprattutto dell'entroterra, con il resto dell'Italia. (Applausi dal Gruppo M5S). Tante attività e strutture mancanti, a partire dalla modernizzazione della principale arteria stradale adriatica, la A14, che anche in questi giorni è bloccata da danni frutto di mancati interventi di riqualificazione e di riparazione, passando per un trasporto ferroviario efficiente, sempre sulla costa Adriatica per i Comuni delle Marche e del Sud dell'Abruzzo. Occorre pensare altresì ad un collegamento diretto fra il Tirreno e l'Adriatico, ad una linea ferroviaria che possa connettere in maniera veloce anche i territori delle zone colpite, quelli centrali, che non sono raggiungibili. Come si può pensare allo sviluppo se un territorio non è raggiungibile per fare economia, impresa e turismo?
Si tratta di una serie di attività che è stata promessa da secoli. Quando parlo della Ferrovia dei due mari, parlo di una promessa del 1903; di cosa vogliamo parlare? Il terremoto è l'ennesima catastrofe che si è aggiunta a quelle che questi territori già vivevano, senza infrastrutture adeguate e prive di fondamenta che possano organizzare i settori produttivi, come il commercio, l'industria, l'agroalimentare e il turismo. Bisogna quindi rafforzare queste comunità con un sistema efficace, con una rete infrastrutturale valida e idonea al nostro secolo, che possa colmare il divario logistico che ha sempre caratterizzato questa zona del Centro Italia.
Presidente, in conclusione mi auguro che in questo sforzo ci possa essere il lavoro congiunto e aggregato di tutte le persone e le figure istituzionali, che non devono parlare solamente per opposizione politica, ma devono pensare a risolvere i problemi del Paese. È l'impegno che io e il mio Gruppo abbiamo assunto e che spero assumeremo tutti insieme. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.
NASTRI (FdI). Signor Presidente, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento risulta nel suo complesso ancora insufficiente rispetto all'ineludibile necessità di dare risposte efficaci e coerenti alle aree colpite dal sisma del 2016. Rappresenta, infatti, l'ennesimo decreto approvato dalla Camera che arriva qui al Senato solo per una mera ratifica che non ci consentirà di inserire nessuna norma, anche a costo zero, che avrebbero agevolato anche una rapida ricostruzione. Presidente, purtroppo si tratta di una prassi sempre più abusata da parte di questo Governo e che nei fatti ha prodotto una riforma della nostra Costituzione inserendo un monocameralismo di fatto. Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che tale situazione sia inaccettabile perché lede le prerogative di tutti i parlamentari, di destra e di sinistra, e che impedisce che queste Aule diventino luogo di confronti e di discussione da cui dovrebbero nascere i provvedimenti. È lo specchio di questa maggioranza, divisa al suo interno e incapace di trovare un punto di sintesi e che spera di nascondere la sua debolezza imbavagliando l'intero Parlamento.
Avevamo sperato che con questo nuovo decreto-legge, cosiddetto sisma, sul terremoto che ha colpito l'Italia centrale si potesse avviare la ricostruzione affrontando le tante problematiche che rimangono aperte. Invece, in questo provvedimento non si affrontano le tante questioni che, come dicevo, rimangono ancora di natura emergenziale. Saranno pertanto ancora più gravi le conseguenze derivanti dalle complesse procedure di ricostruzione, che non si avvieranno e non daranno alcuna soluzione neppure alle questioni normative che, come dicevo prima, non avrebbero comportato alcun esborso di denaro.
Sono passati tre anni e mezzo da quando questi eventi si sono verificati e non c'è dubbio, a tal proposito, che gli interventi di ricostruzione siano purtroppo ancora in evidente ritardo. Credo che tutti noi e tutti coloro che provengono da questi territori avessimo la speranza che questa fosse l'alba della ricostruzione; invece questa alba di un nuovo inizio assomiglia sempre di più al tramonto della speranza che abbiamo coltivato in questi anni, innanzitutto per le sfortunate popolazioni colpite dal sisma che per noi legislatori e rappresentanti delle istituzioni, che evidentemente non riusciamo a essere pronti, coesi e veloci rispetto alle esigenze di casi così urgenti, come i gravissimi eventi sismici richiedono, per il ripristino delle condizioni di normalità. Pensavamo che fosse effettivamente l'alba perché ritenevamo finalmente che sia il Governo precedente che quello attuale si sarebbero occupati di questo terremoto in maniera più seria e pensavamo, in realtà, che questo Governo avrebbe avuto il coraggio e la competenza di farlo in modo organico, in quanto disponibile ad ascoltare i territori perché, Presidente, è passato effettivamente tantissimo tempo, ma soprattutto perché c'erano state numerose occasioni per approfondire la materia. Abbiamo discusso, infatti, di sei decreti; su di essi ci siamo divisi e confrontati e abbiamo ascoltato dai territori sempre le medesime cose. Ne abbiamo parlato in occasione del decreto terremoto di Gentiloni Silveri nella scorsa legislatura, del decreto milleproroghe, del decreto per il ponte di Genova, dello sbloccacantieri e anche della legge di bilancio dello scorso anno. Immaginavamo che si potesse aprire una stagione di confronto anche con noi delle opposizioni per redigere un testo che finalmente rappresentasse la speranza della partenza di questa ricostruzione che, come è stato ampiamente ricordato anche dagli stessi rappresentanti della maggioranza, è ferma a percentuali ridicole che girano intorno al 3-5 per cento. Dopo tre anni e mezzo sembrerebbe effettivamente poco.
Invece non avevamo fatto i conti con le esigenze della politica, delle passerelle e della campagna elettorale del Governo in Umbria, né con la disperazione delle forze del Governo e con la volontà di pensare che un decreto-legge, anche se vuoto, rappresenta comunque un momento d'interesse da parte della maggioranza sull'argomento al fine di aiutare l'agonizzante alleanza di Governo a ottenere un risultato migliore di quello realizzato finora.
Così però non avete raggiunto l'obiettivo e abbiamo perso anche noi, purtroppo, perché ci siamo ritrovati di fronte a un decreto-legge, come dicevo in precedenza, completamente vuoto che, sarà inutile per queste popolazioni. Nel passaggio parlamentare alla Camera avevamo chiesto al Governo e anche alla stessa maggioranza che si inaugurasse una stagione di confronto con tutti i soggetti interessati, per affrontare in maniera organica la ricostruzione, ma soprattutto che attraverso i nostri emendamenti venissero accolte le istanze provenienti dal territorio. Invece, l'atteggiamento di totale chiusura della maggioranza, con la bocciatura di tutte le nostre proposte, ha impedito che si potesse approvare un decreto-legge che puntasse a risolvere i problemi, piuttosto che spostarli in avanti nel tempo.
Come ho già avuto modo di evidenziare anche nel corso dell'esame in Commissione, ci saremmo sicuramente aspettati qualcosa di più significativo e al riguardo fra le tante carenze del provvedimento non può non rilevarsi la mancanza di un vero ed effettivo confronto con le parti interessate.
Da parte di Fratelli d'Italia non c'è stato alcun ostruzionismo: le accuse che ci sono state rivolte dalla maggioranza in questi giorni sono risibili e rappresentano una scusa dietro cui celare l'amara verità di un decreto-legge risolutivo vuoto. Che senso ha, a questo punto, audire gli esponenti locali, se poi nel provvedimento non sono tenute in considerazione le loro osservazioni? Che dire poi degli interventi degli auditi? Sono stati particolarmente significativi e importanti, soprattutto in termini di criticità. Ci sembra grave e assurdo, pertanto, che questa maggioranza abbia deciso di blindare il provvedimento già licenziato dalla Camera, escludendo qualsiasi modifica migliorativa qui a Palazzo Madama.
La maggioranza farebbe bene a riflettere sul proprio comportamento, che nei fatti è una grande presa in giro. Il provvedimento d'urgenza in titolo nasce da questa constatazione di mancato confronto con le parti e, partendo da un'impostazione iniziale chiaramente inadeguata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato arricchito di numerose previsioni che hanno cercato di renderne più incisiva la portata e di allargarne anche l'ambito di operatività. Alcune di queste, ad esempio, come quella in materia di edifici scolastici ovvero quella sulle problematiche concernenti la rimozione delle macerie, sono state introdotte anche grazie al contributo della maggioranza: ciò non toglie, però, che si sia ancora lontani dall'assicurare il livello d'intervento necessario a fronte delle problematiche in esame.
Emerge nuovamente la particolare necessità di misure ulteriori che operino sul versante di una maggiore semplificazione procedurale e pongano rimedio alla carenza di personale che inevitabilmente pregiudica l'efficacia dell'azione amministrativa. In questo caso, cioè, mettiamo ancora più burocrazia.
Aggiungo ancora che la scelta di privilegiare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, come la programmazione urbanistica, ci sembra assolutamente non condivisibile in quanto tale criterio risulta palesemente disfunzionale rispetto ad affidamenti che per essere svolti in modo adeguato chiedono prestazioni di elevata qualità professionale e non sicuramente di chi fa un prezzo inferiore.
Lo stesso vale per le modifiche introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge, che interviene in materia di disciplina di ricostruzione pubblica e privata. Sebbene si possano comprendere le ragioni ispiratrici della previsione, riteniamo certamente irrealistiche le modalità attuative della medesima, in particolare nella parte in cui si prevede che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano avvisati a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica. L'esperienza, per chi abita lì, ha dimostrato più volte che nelle piccole realtà locali, come quelle interessate dagli eventi sismici in questione, spesso la proprietà degli immobili è condivisa fra una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali, a volte irrintracciabili, effettivamente non si riescono a trovare.
Invece, non è andata così. La maggioranza e il Governo, ancora una volta, sono stati sordi a qualsiasi tentativo di correzione e hanno preferito invece proseguire verso una direzione sbagliata, come abbiamo ascoltato in Commissione dai sindaci di Norcia e Visso e dalle reti delle professioni tecniche. Il quadro procedurale in esame, comunque, continua, come dicevo, ad essere estremamente complesso. Questi territori hanno bisogno di avere una prospettiva. Non hanno bisogno di una velocizzazione della ricostruzione, ma di una politica concreta.
È ancora più grave che il tema del dissesto idrogeologico sia completamente sparito dall'agenda di questo Governo. Spiace doversi ripetere, ma questa maggioranza va a dilapidare le risorse importante per aiutare il territorio e invece continua a darle per il reddito di cittadinanza. Questo provvedimento è vuoto come la vostra azione di Governo; è inutile, come i mesi che stanno passando senza che scelte strategiche siano prese per il futuro dell'Italia.
Per l'ennesima volta, avete preso in giro gli italiani, mentre bastava pochissimo per trovare una sintesi tra la maggioranza e l'opposizione e per cercare effettivamente di dare una risposta chiara a queste persone che aspettano da troppi anni. Per questa ricostruzione siamo soltanto al 3 per cento. Quindi, il Governo ha fallito completamente con questo decreto. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Avverto i colleghi che per un malfunzionamento dei microfoni all'ultimo minuto dell'intervento non vedrete la lucina microfonica lampeggiare. Quindi, quando la Presidenza suonerà la campanella, rimarrà solamente un minuto, anche se visivamente non vedrete il lampeggiamento della lucina sul microfono.
È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.
BERUTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi avviamo la discussione in Aula relativa alla conversione di un decreto-legge che impatta su territori messi a dura prova, che hanno sofferto e soffrono, e che è dovere di tutti noi, ognuno nei propri ruoli e con le proprie responsabilità, supportare, sostenere, coadiuvare.
Le istituzioni e lo Stato hanno il dovere morale, prima ancora che giuridico, di essere in modo sussidiario al fianco dei territori del Paese in difficoltà. Lo devono fare nei momenti dell'emergenza più grave e profonda e lo devono fare, in prospettiva, nei mesi e negli anni difficili che seguono eventi repentini, ma dalle conseguenze durature.
Proprio su questo rapporto con il tempo, il tempo dell'emergenza e quello del ritorno alla normalità, il tempo di agire e quello di accelerare e completare, è necessario spendere una prima riflessione. Ci accingiamo a convertire in legge, signor Presidente, un decreto-legge che reca «disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; disposizioni urgenti per accelerare e completare interventi relativi ad un fatto tragico di più di tre anni e di tre Governi fa. Non è inaudito, signor Presidente: chi ha avuto l'onore come me di fare l'amministratore sa che le politiche pubbliche, l'intervento pubblico, specie quando deve inserirsi con cautela su un tema molto complesso come quello della ricostruzione post-sismica, non può essere veloce, ma deve essere declinato con il giusto tempo, con correzioni di rotta e un lavoro di cesello. Non è inaudito che si torni su questo tema e si provi a fare ancora e ancora per i nostri concittadini in difficoltà; concittadini che dovrebbero - anzi devono - essere in cima alla lista delle priorità sulle quali intervenire. Quello che è inaudito è il metodo con il quale si arriva ad intervenire. Quello che è inaudito è che si tratti come emergenziale una ricostruzione che deriva da un'emergenza, ma che deve essere trattata con metodi e strumenti strutturali. Se tutto è emergenza, rischiamo di non considerare emergenza più nulla; e se nulla è emergenza, se non a parole, ci troviamo poi di fronte ad interventi come quello inizialmente proposto dal Governo, che nell'ambito delle proprie prerogative sperava, o credeva, di poter risolvere tutto con pochi articoli, qualche proroga e un intervento di facciata, che ancora una volta non avrebbe potuto cambiare le sorti dei territori da ricostruire, delle persone che li abitano, delle imprese che li rendono vivi.
La gestione del post-terremoto, della ricostruzione, non è una cosa semplice. È uno di quegli interventi che nessun politico vorrebbe dover mettere a punto e che nessun cittadino dovrebbe trovarsi nelle condizioni di vivere. Intervenire in modo superficiale, per non dire sciatto, è quello che nessuno dovrebbe permettersi. L'auspicio è che il Governo non abbia voluto agire in questo senso. L'impressione, però, è certamente questa.
Se quanto abbozzato dal Governo certamente non era sufficiente, non possiamo dire che lo sia quanto messo a punto dall'altro ramo del Parlamento e da questo consesso. Tuttavia, forse per il maggiore realismo che caratterizza le Camere, forse perché la dialettica con un'opposizione costruttiva ha inevitabilmente portato a mettere mano a quello che non andava e ad integrare almeno parzialmente quello che mancava, oggi siamo di fronte ad un testo migliorato ma che ancora non è sufficiente. Non lo è perché niente potrà dare a chi ha perso molto o tutto ciò che non ha più; non lo è perché, come ho avuto modo di dire, vi è un problema strutturale di metodo per cui in questo Paese è emergenza qualsiasi materia si tratti e dunque, alla fine, nulla è emergenza e nulla è ordinario. Non lo è perché, per quanto le opposizioni abbiano lavorato, le condizioni di lavoro e la visione di questa maggioranza restano limitate e limitanti e questo ha conseguenze su quanto il nostro Parlamento può licenziare.
Dunque, fatte salve le molte proroghe - necessarie per carità - continuiamo a non dare risposte vere e concrete all'emergenza abitativa e al connesso rischio spopolamento con il loro impatto sul lavoro e l'impresa. Continuiamo - anzi continuate - a non incidere con il sostegno al mondo agricolo e all'allevamento, che nei territori colpiti dal sisma possono costituire un'occasione preziosa per la rinascita, ma che questo Governo non prende mai troppo in considerazione. Chi lavora e chi crea lavoro, Presidente, merita invece più considerazione e non solo annunci. Merita che i temi siano affrontati con il dovuto metodo, in modo da evitare di fare confusione e di essere superficiali. È il rischio che si è concretizzato con l'impostazione del Governo, il quale, ancora una volta, ha messo in questo decreto i temi più disparati, affrontandoli tutti in modo superficiale, dai contributi ai Comuni agli incentivi alle imprese, dalla rimozione dei materiali alle flessibilità contrattuali.
Il tema della gestione dei territori dopo eventi emergenziali è troppo serio perché non stia a cuore a tutti noi; parliamo delle vite dei nostri concittadini, parliamo di case, luoghi di lavoro, scuole, luoghi di aggregazione, parrocchie: parliamo del cuore del nostro Paese. Per questo il lavoro e l'impegno delle opposizioni, specie di quelle responsabili, non può e non vuole essere superficiale. Abbiamo lavorato e lavoreremo in questo senso, e pretendiamo che anche il Governo e la maggioranza facciano altrettanto sul tema così grave del post-terremoto, così come sui tanti eventi gravi che troppo spesso si abbattono sulle nostre città e le nostre campagne.
Rimandare un'informativa, nascondersi, promettere risorse che non arrivano, non è certo la strada che porta a lasciarsi alle spalle questa superficialità: è invece la via che porta ad una sempre più marcata distanza dal Paese reale. Noi quel Paese, il nostro Paese, lo viviamo ogni giorno. È tempo lo facciate anche voi. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sul decreto sisma, blindato qui in Senato, partiamo dall'inizio. È stato approvato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre, un lunedì che precedeva di sei giorni le elezioni regionali in Umbria, una tempistica alquanto sospetta. Infatti il decreto è stato utilizzato come spot elettorale, sbandierato come un vero cambio di passo per la ricostruzione.
Ricordo bene le parole pronunciate dal premier Conte, del Governo Conte bis, in quei giorni nelle terre di San Francesco: in questo decreto «ci sono tante misure tra cui quelle per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata» del Centro Italia. Questo è il decreto che mancava. Finalmente diamo una svolta.
Ricordo poi le parole del governatore delle Marche Ceriscioli che, in ordine all'autocertificazione introdotta in quei giorni, disse che ci sarebbe stato un grande cambio di passo nella ricostruzione. Peccato che il provvedimento non sia stato concertato con chi vive, amministra e opera nel cantiere più grande d'Europa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Non c'è stato alcun confronto preliminare con i sindaci, nessun confronto con le reti delle professioni tecniche che rappresentano migliaia e migliaia di ingegneri, architetti, geometri e geologi che da tre anni e mezzo operano nel Centro Italia, spesso lavorando, loro e i propri collaboratori - che ovviamente pagano - a sbalzo e con ritardi mostruosi nel percepimento dei compensi. Il provvedimento, come volevasi dimostrare, si è trasformato di fatto nell'ennesimo fallimento del Governo giallo-fucsia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Altro che accelerazione e completamento della ricostruzione: in primo luogo perché in Umbria il presidente non è il signor Bianconi ma è Donatella Tesei perché gli umbri non si sono fatti abbindolare da pochi articoli di legge, in secondo luogo perché il decreto, partito con 9 articoli e gonfiatosi fino a 50 dopo il lavoro della Camera, non solo è stato completamente stravolto ma ha deluso le attese dei territori a fronte dei quali la Lega si pone sempre posizione di ascolto e dialogo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Sempre il Governatore delle Marche, a distanza di poco più di un mese dalle sue entusiastiche dichiarazioni, ha detto che il decreto non serve a nulla e deve essere modificato. Nel corso del breve ciclo di audizioni che qui in Senato la Lega ha chiesto e ottenuto, abbiamo registrato da parte dei sindaci e dei professionisti delle Regioni moltissime critiche. Cito solo quanto ha dichiarato il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione delle Marche in rappresentanza delle quattro Regioni: sono necessari dei correttivi o, diversamente, c'è il rischio concreto di una paralisi totale nella ricostruzione. Ripeto quanto ha detto non un politicante, ma un tecnico che conosce vita, morte e miracoli del decreto-legge n. 189 del 2016 e delle successive ordinanze commissariali: sono necessari dei correttivi, diversamente c'è il rischio concreto di una paralisi totale della ricostruzione.
Eccone i motivi: l'autocertificazione nella ricostruzione privata, come volevasi dimostrare, è un flop. Volevate scaricare sui professionisti la certificazione urbanistica ed edilizia degli edifici, facendo correre loro anche rischi penali: grande errore. Le modifiche apportate poi alla Camera introducono, ogni due per tre (cioè sempre), il parere della Conferenza regionale per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili inagibili o distrutti. Dunque avete partorito un mostro, un nuovo imbuto che determinerà la paralisi. Possiamo tranquillamente dire che ha vinto ancora una volta la burocrazia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Per il personale dei Comuni e degli USR (uffici scolastici regionali) nessuna proroga delle assunzioni e nessun incremento del contingente. Eppure era fondamentale un ulteriore aumento, oltre alle 200 unità da noi introdotte nello sbloccacantieri, per rendere efficace la previsione, sempre introdotta dalla Lega in quest'ultimo provvedimento, che i Comuni possano diventare protagonisti della ricostruzione, svolgendo direttamente l'istruttoria degli interventi di ricostruzione privata: altro fallimento sulla ricostruzione pubblica che è ancora al palo. Nessuna svolta. Introducendo peraltro il concetto di priorità per la ricostruzione degli edifici scolastici e imponendo la ricostruzione in sito, se ubicati nei centri storici, avete seminato il panico, ancora non dissolto - lo ripeto - tra sindaci e presidenti di Provincia, che in questi anni hanno deciso e avviato l'iter per la delocalizzazione dei plessi, individuando altre aree, acquistandoli, affidando dei progetti e sostenendo dei costi.
Che dire poi dei 41 nuovi articoli introdotti alla Camera? Ne cito solo due che meritano attenzione: il primo è quello relativo alla sospensione dell'incremento delle tariffe dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, condivisibile perché ha il fine di mitigare le tariffe che gravano sugli utenti in gran parte terremotati. Ma noi ci saremmo aspettati - mi rivolgo al sottosegretario Castaldi, che peraltro è abruzzese - una sospensione del versamento di quota-parte del corrispettivo della concessione, corrispondente ai mancati introiti legati alla sospensione degli aumenti tariffari. Invece avete deciso di sospendere il versamento del corrispettivo integrale della concessione per due anni, per un importo di oltre 110 milioni di euro. Direi un bel regalo da parte della maggioranza al concessionario; un bel regalo, soprattutto se confermato e autorizzato da quella parte della maggioranza che normalmente mostra livore nei confronti dei concessionari autostradali. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Un altro articolo scandaloso è quello che riguarda il restauro del patrimonio artistico delle quattro Regioni colpite dal sisma. Mi domando perché avete deciso di affidare il programma del restauro all'Opificio delle pietre dure di Firenze; perché non avete coinvolto le Accademie delle belle arti delle quattro regioni terremotate, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Lì ci sono professionalità e tecniche adeguate al restauro. Avete con questa scelta umiliato ancora i territori e soprattutto sottratto agli stessi una possibilità di crescita, di sviluppo e valorizzazione insita nella valorizzazione del patrimonio artistico.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,16)
(Segue ARRIGONI). La Lega, come alla Camera dei deputati, anche al Senato ha cercato di migliorare il testo attraverso un pacchetto di emendamenti: oltre un centinaio, tutti di merito. Oltre a diverse misure sul personale, che non cito in dettaglio, ne ricordo qualcuno, quale ad esempio quello che prevede la possibilità di estendere anche ai Comuni fuori cratere la regolarizzazione delle piccole difformità. Si tratta di una norma efficace, concordata con i professionisti, da noi introdotta con il decreto-legge n. 55 del 2018, l'ultimo dell'Esecutivo Gentiloni Silveri e il primo sul quale il Governo giallo-verde ha messo mano. Perché una norma efficace per i Comuni del cratere non l'avete estesa anche ai Comuni fuori cratere?
Voglio citare un altro emendamento, riguardante l'esclusione, anche per il 2020, degli immobili inagibili dall'accertamento ai fini dell'ISEE. Si tratta di una norma di giustizia, che abbiamo introdotto lo scorso anno nella legge di bilancio e la cui estensione e proroga al 2020 avete bocciato. In un altro emendamento bocciato avevamo previsto il riconoscimento dello sconto del 60 per cento nella restituzione della busta paga pesante anche a quei cittadini terremotati che, all'indomani del terremoto, non si sono avvalsi di quella facoltà. Va bene lo sconto introdotto nel decreto-legge, ma così avete introdotto una palese discriminazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ad esempio avete bocciato la proposta intelligente del sisma-bonus rafforzato, avete bocciato la proroga della zona franca urbana ad oltre il 2020, per altri due o tre anni, per consentire alle imprese di fare una corretta programmazione. Come hanno detto altri colleghi, avete bocciato l'istituzione di una zona economica speciale, che, come la proroga della zona franca urbana, è assolutamente necessaria per tutelare le imprese esistenti, che stanno maledettamente soffrendo e creare le condizioni perché se ne possano insediare di nuove. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Signor Sottosegretario, senza economia non c'è lavoro e senza lavoro non c'è futuro per quelle comunità terremotate. Questi emendamenti sono stati tutti bocciati.
Mi avvio alle conclusioni. Ieri, durante i lavori in Commissione, il Partito Democratico (tramite la stampa) e qualche esponente del Movimento 5 Stelle (in seduta) hanno accusato la Lega e le opposizioni di attuare un irresponsabile ostruzionismo. Guardate colleghi che se qui in Parlamento c'è un comportamento irresponsabile quello è certamente il vostro (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az), per il fatto di aver blindato il testo e aver bocciato emendamenti di merito, senza peraltro il parere della Commissione bilancio. Guardate che c'era tutto il tempo per chiudere il provvedimento alla Camera dei deputati. Il vostro è stato un comportamento irresponsabile perché in piena sessione di bilancio avete emanato, senza che vi fossero i presupposti di necessità e urgenza, diversi decreti-legge, tra cui il decreto clima, che serviva al ministro Costa (sempre in giro per il mondo, per sbandierare questa bandierina) e che contiene misure ideologiche e certamente inefficaci ai fini del contrasto ai cambiamenti climatici. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). C'è infine il decreto-legge in esame, visto che le misure necessarie, come la proroga dello stato di emergenza e di altri termini, si sarebbero potute tranquillamente introdurre nella legge di bilancio, come abbiamo fatto noi lo scorso anno. Così avete intasato il Parlamento e soprattutto i Ministeri. Tra tanta carne al fuoco e i veti incrociati tra le varie componenti della maggioranza, state producendo un pessimo lavoro di cui risulta vittima il bene comune del Paese. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Concludo confermando che la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione proseguirà l'impegno nei confronti dei territori terremotati a rischio di spopolamento e nei confronti di quelle popolazioni, cui va il nostro massimo rispetto. Questo e solo questo ci ha portato, alla Camera dei deputati, non esprimere un voto contrario su questo pessimo provvedimento. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.
DE SIANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni sul provvedimento in discussione. Si tratta del terzo decreto-legge in tema di terremoti che ci troviamo a esaminare e - lo ha detto il relatore nella sua relazione - non sarà certamente l'ultimo, in quanto ce ne saranno altri.
Quanto alla prima considerazione che intendo svolgere, credo che in un Paese come l'Italia, vulnerabile dal punto di vista sismico e sul versante della conformazione geologica, un Governo responsabile e un Parlamento serio, al di là delle appartenenze politiche (che possono essere di destra, centro o sinistra), dovrebbero porsi il problema di emanare una norma-quadro, una legge unica che regoli le emergenze e le criticità. Tutto ciò non è avvenuto, né si ha intenzione di farlo in seguito. Si continuano a emanare decreti su decreti, che rispondono - o dovrebbero rispondere - alle emergenze che si verificano nel nostro Paese.
Alcuni articoli del provvedimento in esame riguardano il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia, in Campania, nell'agosto 2017. Mi soffermo su tali articoli, lasciando la trattazione dei numerosi altri articoli - sono 50, rispetto ai 9 iniziali - ai miei colleghi di Gruppo, alcuni dei quali sono già intervenuti e altri lo faranno dopo di me.
A colpire la mia attenzione sono stati in particolare due articoli, che riguardano esplicitamente l'isola d'Ischia. Ricordo che successivamente all'evento del 2017 nell'isola ci fu la visita autorevole del presidente Conte, del vice presidente Di Maio e del delegato, senatore Crimi, che assicurarono al territorio l'attenzione particolare che meritava e che avrebbero provveduto da subito alla nomina di un commissario per curare la parte assistenziale ed emergenziale, nonché quella della ricostruzione.
Furono di parola. Fu nominato il commissario, il dottor Schilardi, che da subito, con la squadra e le norme che furono inserite all'interno del cosiddetto decreto Genova qualche anno fa, iniziò il lavoro di assistenza e volto a creare le condizioni necessarie per poter far ripartire la ricostruzione in maniera concreta. Fu redatto un piano di microzonazione delle zone colpite dal terremoto e si iniziò a lavorare in tal senso.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,23)
(Segue DE SIANO). Con il provvedimento in esame viene stravolta completamente la filosofia adottata dal precedente Governo, nel senso che si ricorre a un piano di ricostruzione che dovrà redigere la Regione Campania, in accordo con i Comuni interessati e il commissario di Governo. Ciò, di fatto, significa bloccare in maniera concreta le ordinanze emanate dal commissario di Governo per la ricostruzione e non dare il via alla ricostruzione neanche nelle zone dei Comuni colpiti dal sisma del 2017, che non sono zona rossa, né rilevanti dal punto di vista sismico e idrogeologico. Questo è un dato di fatto, è la realtà.
Un altro punto che vorrei evidenziare ai rappresentanti del Governo e ai colleghi degli altri partiti è che, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, non vengono trattati allo stesso modo i cittadini italiani che appartengono e vivono in realtà diverse l'una dall'altra. Mi spiego meglio. Negli emendamenti che abbiamo presentato abbiamo chiesto che ci fosse uniformità di trattamento, per quanto riguarda i contributi, per i cittadini che avevano subito danni alla casa dal sisma del 2017. Analogamente, i cittadini di Catania e Campobasso, con un decreto di qualche mese fa, hanno avuto la possibilità di vedere riconosciuti i contributi anche per le abitazioni sottoposte ad istanza di sanatoria edilizia: ottenuta la concessione in sanatoria e stabilita la legittimità dell'abitazione potevano far ricorso al contributo. Tutto questo viene invece negato ai cittadini dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017.
A tal proposito, voglio leggervi l'articolo 3 della Costituzione italiana, che afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...».
PRESIDENTE. Senatore De Siano, deve concludere il suo intervento.
DE SIANO (FIBP-UDC). Mi concede qualche secondo in più?
PRESIDENTE. Certo. Le ho già concesso due minuti in più.
DE SIANO (FIBP-UDC). La ringrazio.
L'articolo 3 continua così: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tutto ciò viene, da questo Governo e da questa maggioranza, disatteso e non applicato e, di fatto, c'è una diversità di trattamento dei cittadini che appartengono allo stesso Paese.
Per tutto questo, per quanto riguarda i cittadini dei Comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017, dobbiamo ringraziare i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico che, di fatto, oggi hanno posto fine in maniera concreta alla ricostruzione delle case e delle zone danneggiate dal sisma del 2017. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo per convertire in legge è senza dubbio molto atteso, soprattutto dalle popolazioni che hanno vissuto gli eventi sismici del Centro Italia a partire da quel 24 agosto 2016. È vero, la popolazione sta purtroppo abbandonando gradualmente quei luoghi, forse in maniera definitiva, anche con un progressivo impoverimento dal punto di vista socio-economico probabilmente irreversibile. È questo che dobbiamo scongiurare anche con i provvedimenti che stiamo assumendo nel decreto-legge.
Il complesso sistema della ricostruzione ha registrato indubbiamente - come è stato evidenziato - dei notevoli ritardi, anche a causa di un processo normativo che ha modificato in corso d'opera molte norme, ma anche per le complesse procedure - è stato sottolineato - di accesso al contributo, oltre che per la carenza del personale sia negli uffici speciali per la ricostruzione sia nei Comuni. Secondo l'assetto attuale, addirittura in Umbria dovremmo impiegare oltre dieci anni per esaminare tutte le pratiche attese.
L'ANCI ha da tempo costituito un coordinamento permanente per elaborare delle proposte e il decreto-legge in esame di certo risponde a molte di tali esigenze con interventi capaci di accelerare i tempi e ripartire al più presto, anche con la ricostruzione pubblica, oltre a quella privata. Ma dei 20 miliardi di euro stanziati di fondi disponibili, ne sono stati spesi ben pochi: sembra appena 2 miliardi.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato approvato alla Camera senza alcun voto contrario e tante sono le misure utili per andare incontro alle richieste di accelerazione degli interventi. Come è stato ricordato dal relatore: la busta pesante viene abbattuta del 60 per cento e il restante 40 per cento viene rateizzato in dieci anni; è stata eliminata l'IMU dagli immobili inagibili; sono stati stanziati contributi a fondo perduto per attività imprenditoriali, sulla scorta della misura «Resto al Sud», e contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero in favore delle imprese agricole nei Comuni del cratere; è istituita l'autocertificazione dei professionisti; sono previsti programmi regionali straordinari di ricostruzione; vi è l'anticipazione del 50 per cento dei compensi dei professionisti e la costituzione del fondo di rotazione; si prorogano i mutui degli enti locali fino al 2021; sono stanziati 50 milioni di euro per lo sviluppo di aree produttive, per la promozione turistica e culturale, per la formazione e l'accesso al credito; si estende di altri tre anni il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; sono estese per un biennio le misure di facilitazione per lo svolgimento dell'anno scolastico; sono destinati 2 milioni di euro per il personale tecnico-amministrativo e, soprattutto, vi è l'introduzione della procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori e forniture, nonché per gli incarichi professionali di progettazione. Rimangono indubbiamente, tuttavia, incongruenze, che dovremo successivamente affrontare, e contraddizioni, come evidenziato anche durante le audizioni. Ancora troppi sono i vincoli e gli obblighi, ad esempio - è stato ricordato anche questo - nel prevedere che gli edifici pubblici, come le scuole, debbano essere necessariamente ricostruiti nei centri storici o che dovrà essere mantenuta la stessa destinazione dell'area, riducendo così la competenza e lo spazio di pianificazione in capo ai sindaci. Vi è altresì la contraddizione tra la ricollocazione degli edifici e il mantenimento del loro ingombro volumetrico preesistente rispetto agli adeguamenti che la normativa antisismica di sicurezza potrebbe, invece, imporre. Vi sono poi vincoli paesaggistici difficili da conciliare con la ricostruzione e difficoltà per i consorzi obbligatori nella definizione dei confini degli aggregati edilizi compositi. Infine, ma non meno importante, si approssima la scadenza dei contratti del personale dopo tre anni di precariato, con il rischio di perdere competenze e professionalità e di lasciare gli uffici sguarniti.
Sono previsioni su cui probabilmente dovremo tornare, per non deludere le aspettative di popolazioni che non si sono arrese e che hanno scelto di non abbandonare un patrimonio di storia e di generazioni. Questo è il nostro impegno. (Applausi dal Gruppo IV-PSI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, è difficile non essere tutti d'accordo su una serie di misure che ha come obiettivo sanare ferite, che sono dovute non solo al sisma in sé, davanti al quale probabilmente la nostra capacità di previsione è ancora piuttosto limitata, ma soprattutto a quelle problematicità che negli anni si sono accumulate sotto forma di ritardi burocratici, di complessità amministrative, di difficoltà a instaurare un rapporto di fiducia in chi ha sofferto le conseguenze del sisma e chi è impegnato a ricostruire.
Ciò che colpisce maggiormente, ciò che rappresenta un elemento di sofferenza aggiuntiva, a volte difficilmente accettabile da parte delle persone, non è tanto l'ineluttabilità dell'evento, quanto piuttosto quella che appare a tutti gli effetti una sorta di incomprensione delle istituzioni rispetto al vissuto che accompagna questi eventi, legata molte volte a quella che oggettivamente si configura come una cultura della diffidenza e del sospetto. Come sappiamo, soffrono di questa situazione i professionisti impegnati a disegnare progetti che dovrebbero offrire soluzioni che risolvano il problema non a brevissimo termine, ma quanto meno a medio e possibilmente a lungo termine. Questa procedura complessa richiede competenze e dovrebbe richiedere, soprattutto nelle zone ad alto rischio sismico, la possibilità di costruire in modo che davanti all'eventualità di un'ulteriore scossa l'edificio, la scuola o la struttura pubblica non venga giù. Questo richiede tecnicalità che molto spesso hanno una caratteristica di innovatività alle quali si aggiunge una caratteristica di maggiore costo. Ebbene, è difficile, oggi, al professionista interagire sul piano della progettualità, ma anche della relazione di fiducia con le strutture, senza sentirsi in qualche modo bloccato da tre elementi che conosciamo tutti e a cui la legge cerca di dare in qualche modo una risposta. Fra questi, la possibilità di venire incontro alle esigenze dei professionisti che si impegnano a tempo pieno in un'impresa così difficile e che devono poter incassare le loro parcelle, ciò che rappresenta il loro mezzo di sostentamento personale, altrimenti sono sottoposti anche loro ad una sorta di tsunami che non permetterà loro nemmeno di garantire alla propria famiglia e alla propria continuità professionale il necessario sostegno. C'è poi anche la difficoltà di sapere in che misura la loro responsabilità personale si integra con la responsabilità della pubblica amministrazione a proposito delle certificazioni: sappiamo che molto è stato messo in carico ai professionisti e che i professionisti hanno potuto vedere questo, da un lato, come una prova di fiducia, ma, dall'altro, come una situazione ad alto rischio.
Ciò che rappresenta per noi il vero impedimento nel Paese è la complessità burocratica, che con una serie di lacci e lacciuoli fa dire addirittura al Ministero dello sviluppo economico che i fondi ci sono ma non si riesce a spenderli, che è la peggiore ferita che si possa imporre a queste persone. Se non si ricostruiscono le cose non è perché mancano i fondi, ma perché il sistema di cui ci siamo dotati per affrontare questo è un sistema non solo ad alta complessità, ma ad alto rischio di incappare nelle contraddizioni della legge.
Mi sembra che il decreto-legge cerchi, in alcuni passaggi, di fare chiarezza, di liberare ad esempio la ricchezza progettuale spostando il controllo a valle e non necessariamente a monte. Ci sono tantissimi posti in cui questi lavori non possono nemmeno partire, perché i controlli burocratici che li precedono sono tali e di tale complessità da non far correre il rischio di mettere in gioco cantieri che poi potranno addirittura comportare conseguenze e penalità successive.
Da questo punto di vista, c'è anche l'idea che la stessa rimozione delle macerie, in alcuni casi, costituisca un fattore di impedimento tale che contribuisce a dare a questi paesi la dimensione di paesi morti. È chiaro che in teoria il decreto-legge vuole prevenire il depauperamento, lo spopolamento di questi paesi, ma non c'è dubbio che a distanza di numerosi anni (si parla del sisma del 2016, ma noi sappiamo che ci sono ancora - basti pensare a situazioni come quella dell'Aquila, per citarne soltanto una - macerie che vengono da molto più lontano) tutto questo non si riesce a farlo.
Ci saremmo aspettati da questo decreto-legge non soltanto le risorse materiali che vengono messe a disposizione, non soltanto una progettualità che tenga conto, per esempio per situazioni come quella di Venezia o come quella di Matera, del fatto che si tratta di città d'arte e che quindi meritano un'attenzione veramente particolare alla restituzione di un'immagine che è nella memoria, nella testa e nel cuore non solo degli italiani, ma del mondo intero, ma un'attenzione alle situazioni in cui il deficit è quello semplice delle case in cui abitare, delle stalle dove tenere gli animali, delle scuole da far frequentare ai figli, in alcuni casi anche dei luoghi in cui gli anziani possano continuare a vivere. A questo proposito, cito un esempio per tutti: in Provincia di Amatrice c'è una residenza per anziani, l'unica della zona nel raggio di 20 chilometri, che ha chiesto un aumento della disponibilità di posti letto perché i figli di questi anziani si sono spostati, sono andati a vivere fuori, le loro case non sono agibili. L'unica possibilità è essere accolti a vivere in queste realtà, ma di questo non c'è traccia.
È ancora una volta un decreto-legge costruito sulla normatività, per cercare di evitare quelli che possono essere usi e abusi, ma che in realtà in molti casi consegna questi territori all'immobilismo. Non c'è la centralità della persona, in particolare delle persone fragili, e ribadisco il caso concreto di questa RSA per anziani che da mesi attende di vedere semplicemente allargata la propria disponibilità per rendere possibile la vita di persone che non hanno voglia di andare a vivere fuori. Lì non c'è uno spopolamento; c'è un radicamento che va comunque conservato e difeso. C'è poi tutta l'impossibilità dei genitori di garantire ai figli la continuità scolastica, resa difficile anche dei trasporti, dal maltempo e da tanti altri fattori.
Credo che davvero la semplificazione burocratica debba essere un impegno, che nel decreto-legge al nostro esame è recepito solo parzialmente, laddove dovrebbe diventare uno stile di vita perché questi territori possano davvero ricominciare a costruire, a vivere e a rimettere in movimento l'economia locale. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.
PAPATHEU (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo in particolare ai colleghi eletti in Sicilia, che sono 17 del MoVimento 5 Stelle: Francesco Mollame, Lorefice, Marinello, D'Angelo, Drago, Pisani, Campagna, Santangelo, Leone, Trentacoste, Giarrusso, Anastasi, Floridia e Catalfo. Mi rivolgo ai due colleghi di Italia Viva, purtroppo assenti, ovvero la senatrice Sudano e il collega Davide Faraone, e anche al senatore Grasso, di Palermo. Abbiamo tutti questi rappresentanti della Sicilia, che sono stati chiamati a esporre e a difendere le sue ragioni. Ebbene oggi, come sempre, da «terrona», da siciliana, insieme ai colleghi, sono costretta a riportare i problemi del Sud, quel Sud che tutti dite di voler aiutare: dal Conte 1 al Conte 2, al Conte "1 al prezzo di tre": a oggi non si è visto niente. Ma la cosa scandalosa è che ormai questa situazione per noi è diventata la normalità, perché siamo abituati al sottosviluppo, siamo abituati forse ad aspettare, a credere, a sperare ancora nel cambiamento, perché 25 senatori eletti non sono pochi. Eppure, di 25 senatori, nessuno, e dico nessuno - non parlo dei rappresentanti della Camera perché c'è da vergognarsi - è riuscito a scrivere un rigo, una sola parola di aiuto per la Sicilia.
Vi ricordo, allora, colleghi siciliani, che la Sicilia, da cento anni, vive nella città di Messina una situazione di grande vergogna, una vergogna che tutti hanno riportato sui giornali perché il sindaco Cateno De Luca, che tutti conoscete per il suo manifestare - anche folkloristico - le doglianze della nostra Sicilia, ha contratto delle malattie andando ai ghetti, baracche come le favelas, che vengono trasferite di padre in figlio sin dal terremoto del 1908. Parliamo di famiglie che non hanno niente di meno delle famiglie dei poveri terremotati del Centro Italia; famiglie che si sono abituate da generazioni a vivere in mezzo alle malattie perché vivono nell'eternit, con le fogne aperte, senza luce.
Siamo stati là varie volte come parlamentari. Io sono una parlamentare di Catania ma sono stata a Messina e ho vissuto - e vivo - la situazione con grande vergogna e disagio perché le famiglie vivono lì dal 1908. Saranno case meno ricche di quelle del Nord, ma sono case. La casa è la famiglia; la casa è il nucleo dove la famiglia può riunirsi, può e deve vivere. Non si può vivere in queste condizioni nel 2019, a distanza di cento anni.
Lo stesso discorso vale per il Belice; sono trascorsi cinquantuno anni, Presidente. Sono cinquantuno anni che queste famiglie vivono nelle baracche coperte di eternit, con tutti i disagi, le malattie e i retroscena che ci sono in queste zone.
Mi chiedo allora veramente: cosa ci state a fare voi siciliani in Senato, cosa? Noi siamo qua a rappresentare il grido di dolore; tutti i siciliani, anche noi di Forza Italia, dobbiamo finalmente portare in questa sede questi problemi, perché questa può essere un'occasione unica di riscatto per la Sicilia. Si lavora sempre con situazioni emergenziali e con i decreti-legge. Devono morire un'altra volta, allora, le persone? Ma non basta, perché anche durante l'ultimo terremoto del 2018, vicino a dove vivo io, a Catania, sono state evacuate 1.140 persone, anch'esse abbandonate a loro stesse.
Vi chiedo allora - e ve lo chiedo in ginocchio - di prevedere una modalità che non sia sempre quella della decretazione di urgenza, dove naturalmente chi ha la meglio sono gli altri, a discapito e a danno della Sicilia. Dovete prevedere una legge a favore della Sicilia che la dichiari, come tutte le altre Regioni terremotate, con situazioni di calamità naturale, affinché le vengano così riconosciute tutte le prerogative che si riconoscono alle persone colpite dal terremoto, che invece, in alcuni casi, sono addirittura costrette a pagare i mutui, come accaduto nel caso dell'ultima scossa di terremoto del 2018 che ha colpito la zona dell'Etna.
Presidente, concludo dicendo che purtroppo anche con questo Governo, col ministro Costa, sono stati previsti 361 milioni per l'Italia: 236 opere per il 2019 e in Sicilia 3 interventi contro i 105 del Piemonte. I siciliani hanno ricevuto solo 56 milioni.
Invito davvero - questa è la mia richiesta e la mia preghiera - i miei colleghi siciliani ad occuparsi del Sud, della Sicilia e di rappresentare in questa sede, visto che sono stati eletti, il grido di dolore dei siciliani, che aspettano risorse, attenzione e la sensibilità, che ancora oggi non avete avuto. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
DRAGO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO (M5S). Signor Presidente, se mi permette vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Può intervenire solo sull'ordine dei lavori.
DRAGO (M5S). Presidente, le chiedo la gentilezza, quando avvengono manifestazioni dirette contro uno schieramento politico, senza portare delle prove...
PRESIDENTE. Senatrice, questo non è un intervento sull'ordine dei lavori. Se vuole intervenire per fatto personale o per rispondere alla senatrice Papatheu, può farlo al termine dei lavori. In questo momento dobbiamo andare avanti con gli interventi.
DRAGO (M5S). Grazie, Presidente, interverrò allora per fatto personale.
MOLLAME (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLLAME (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire per la stessa motivazione, per fatto personale, siccome sono stato tirato in ballo dalla collega Papatheu, che non è informata su alcuni provvedimenti.
PRESIDENTE. A fine seduta, la senatrice Drago e il senatore Mollame interverranno per fatto personale.
È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.
*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame ha innanzitutto un merito: rimette al centro dell'agenda politica la questione del sisma del 2016. È una questione urgente e dirompente nonostante il troppo silenzio che è calato attorno perché c'è un pezzo grande di Italia, il cuore che da sempre pulsa lungo l'Appennino centrale, dove si incontrano Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, comunità di valori, modi di vita e mentalità legate da una stessa cultura.
C'è una parte d'Italia, la nostra, che ha una ferita ancora aperta e chi non vive nei Comuni del cratere fa fatica a rendersene conto, a immedesimarsi, a mettersi in questi panni, a comprendere la durezza della quotidianità, l'oscuramento di centri storici quasi deserti e le prospettive che già prima del sisma erano complicate e che adesso sono sempre più intermittenti e incerte. Noi stiamo facendo i conti con la calamità più gigantesca e terribile degli ultimi secoli. Il terremoto del 1997, che pure fu tremendo, fu però molto meno esteso e la ricostruzione molto più semplice. Chi dice che già oggi avremmo dovuto risolvere tutto rispetto a tre anni fa non sa di cosa parla; molto spesso fa propaganda cinica. Nel 1997 con molti meno problemi ci vollero almeno cinque anni, ma certamente dobbiamo esigere velocità, non perdere tempo, rompere burocrazia, però non c'è niente di peggio dello sciacallaggio, come avvenuto sulla pelle dei terremotati, utilizzati nella campagna elettorale delle politiche del 2018 come un set di propaganda. È stata una grande messinscena e poi c'è stato il buio perché nei quattordici mesi del precedente Governo gli interventi sono stati pochi e maldestri. Il commissario si è dimostrato debole, incapace di risposte e di atti che sbloccassero e semplificassero. Si è verificata, invece, una stasi e una impasse prolungata, quando sarebbe servita subito una grande reattività, iniziative e partecipazione. Noi abbiamo sempre denunciato il disinteresse della scorsa maggioranza e l'aver fatto scivolare il sisma tra le questioni locali e, quindi, alla fine marginali. Si tratta, invece, di una vertenza nazionale e noi esigeremo sempre che lo sia e mai ci schioderemo da questo punto dirimente. È anche una vertenza nazionale per le aree interne e, allora, servono una visione, progettualità e investimenti che negli ultimi quattordici mesi sono mancati. Servono per costruire un modello di sviluppo non per oggi, ma per i prossimi cinquanta anni del cratere; servono determinazione e una classe dirigente.
Abbiamo valutato con favore la decisione del presidente Conte di tenere per sé le deleghe alla ricostruzione. È un fatto politico e simbolico di grande significato, ma al presidente Conte non abbiamo dato e non daremo deleghe in bianco; non faremo sconti. Faremo il nostro lavoro di parlamentari con la stessa durezza oggi che siamo in maggioranza di quando ieri eravamo all'opposizione perché non abbiamo più il tempo di sbagliare; abbiamo solo il tempo e l'urgenza di fare bene. Questo decreto urgente segna uno spartiacque perché disegna una traiettoria per il futuro, perché c'è un'idea di sviluppo fondata sull'impresa che crea lavoro, estende il fondo di garanzie per le micro, piccole e medie imprese e vuole rilanciare il nostro modello di sviluppo artigiano e dell'imprenditoria legata al territorio, che è versatile, di qualità e che crea lavoro. C'è un modello che difende le imprese perché, quando un'impresa chiude, è difficilissimo che riapra; sono energie perse e che molto spesso non si recuperano. Vuole rilanciare il modello di un'imprenditoria diffusa e giovanile. Le norme che qui ci sono sostengono le partite IVA e l'imprenditoria rurale, che è un pezzo importante della filiera del distretto agroalimentare e del distretto turistico, che attrae mobilità e investimenti, che è un moltiplicatore economico. Ci sono norme che contrastano la desertificazione, che è il pericolo maggiore, che incentivano a tornare a vivere e a scegliere di vivere nei nostri Comuni e nelle aree interne. Ci sono incentivi e c'è una fiscalità speciale e norme per, ad esempio, sostenere la permanenza delle scuole nei piccoli centri. Ci sono norme che permettono nei prossimi mesi di pensare al cratere come a una grande zona economica speciale.
Questo decreto-legge segna dal 2016 un passo importante e generoso per porre le fondamenta di una rinascita duratura delle vite, della socialità, del lavoro, della coesione sociale e della sostenibilità. Perché al tempo stesso, vanno ricostruiti il tessuto sociale ed economico, ma anche le case e gli edifici, pubblici e privati.
Su questo tema della ricostruzione privata, in particolare, signor Presidente, onorevoli colleghi e signor relatore, avremmo voluto di più e abbiamo detto insieme che in questo decreto-legge, che contiene cose importanti, ci fossero strumenti ulteriori. Ci sono cose molto importanti, in particolare per i piccoli Comuni, però rischia anche di essere un'occasione mancata rispetto alle enormi attese che ci sono sulla ricostruzione, in particolare quella privata. Sono mancati infatti, nella fase finale della scrittura del provvedimento, quell'ascolto e quella partecipazione che pure per lunghe settimane l'avevano caratterizzata e vogliamo che questo lavoro di condivisione riprenda. È tanto più importante per la Regione più colpita, le Marche, che ha i danni più estesi e pervasivi, tra le quattro interessate. C'è una specificità delle Marche, infatti, dove si trovano i due terzi dei Comuni del cratere e il 40 per cento del territorio colpito. Sappiamo che, dopo la tremenda notte del 24 agosto, le scosse del 26 e del 30 ottobre hanno enormemente esteso il fronte della calamità e concentrato i danni maggiori negli 87 Comuni delle Marche, sui 140 del cratere. Nel crinale che collega Ascoli, Fermo e Macerata, la zona della Regione dove gli stravolgimenti dell'economia hanno colpito più duramente già negli anni precedenti, ci sono due aree di crisi industriale, quella del piceno e quella del fermano-maceratese, con distretti fondamentali per l'intero Paese: oltre alla specificità economica, pertanto, ce n'è una legata alle esigenze della ricostruzione.
Molte problematiche si sono presentate in corso d'opera, dopo il decreto-legge n. 189 del 2016, tuttora strumento fondamentale. La risposta la sappiamo: dare maggiori funzioni ai Comuni e ai tecnici. In questo decreto-legge, oltre al riconoscimento dell'anticipo delle spese per i tecnici - finalmente! - c'è uno strumento: l'autocertificazione da parte dei professionisti, che è fondamentale, a patto che funzioni e che geometri, geologi, ingegneri e architetti siano messi nella condizione di certificare senza oneri e senza sostituirsi ai Comuni, ai quali vanno date invece maggiori responsabilità. Se questo meccanismo di autocertificazione non dovesse funzionare, c'è il rischio del moltiplicarsi delle conferenze dei servizi e quindi che il meccanismo possa incepparsi, cosa che dobbiamo scongiurare.
Per questo abbiamo approvato un ordine del giorno, voluto da noi, per monitorare questo meccanismo e, se necessario, per intervenire su questo, che è il motore della ricostruzione. Consideriamo quello in esame un decreto-legge aperto, anche se per l'ingorgo dei provvedimenti non possiamo intervenire oggi, signor Presidente. Consideriamo il lavoro sul terremoto una continuità strategica, non un unicum a sé stante.
In conclusione, l'altro tema dei nostri ordini del giorno riguarda le certezze per il personale, perché servono proroghe per chi lavora nei Comuni e negli uffici speciali della ricostruzione, che consentano ulteriori assunzioni. I soldi ci sono, stanziati da noi, e vanno utilizzati.
Chiediamo al Governo di farsi carico della voce dei sindaci e delle categorie e già a gennaio di riprendere un lavoro di condivisione e di intervenire ove necessario. Tutti quanti in quest'Aula, signor Presidente, abbiamo il dovere di non sbagliare e di non trasformare il terremoto in un ring e in un oggetto contundente per politici sciacalli. Abbiamo il dovere di dare certezze e ridare fiducia a chi non vuole andarsene, ha scelto di tornare e farà crescere i propri figli nei luoghi dei propri nonni e concretamente e quotidianamente da tre anni è al fronte con grande forza etica e morale, dimostrando che esiste una grande Italia. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, noi sentiamo parole su parole. Le sentiamo da ore in quest'Aula e le abbiamo sentite per ore ieri, in Commissione ambiente e territorio. Ebbene, si dice che una immagine valga più di cento parole e allora: che cosa è e che cosa è stato il decreto sisma per questo Governo? Lo vedete nella pagina di giornale che vi sto mostrando: un grande spot elettorale, questo sì.
Si legge: «Governo schierato per Vincenzo Bianconi». Un provvedimento, com'è stato detto, approvato il 21 di ottobre per andare a sostenere un tappabuchi qualunque, trovato per candidarsi in una Regione, di fatto persa, ed approvato dopo un impegno ben preciso che il premier Conte era andato a prendere nelle zone terremotate.
«Non è una passerella», aveva detto il premier Conte. Non è una passerella, difatti, il decreto-legge uscito dal Consiglio dei Ministri era una presa in giro: nove articoletti, quattro pagine, questo è il decreto sisma, annunciato dal Conte bis a una comunità in ginocchio, perché ancora così stanno le comunità dell'area del terremoto.
«Non ci saranno più proroghe» aveva detto Conte. Ebbene, forse la misura più consistente di questo provvedimento, nonostante i miglioramenti apportati al testo iniziale, sono proprio delle proroghe.
Questo provvedimento, questo spot elettorale, il premier Conte è andato a presentarlo a Narni, in Umbria. Ebbene, Narni si trova a 115 chilometri da Castelluccio di Norcia. È stato detto che questo Governo è distante dalla realtà: non lo è soltanto idealmente, lo è stato anche fisicamente! (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Sono andati a presentare questo decreto-legge a Narni perché, se fossero andati a Norcia, nella migliore delle ipotesi si sarebbero presi qualche ortaggio sulla faccia, per non dire altro. Magari anche qualche maceria, visto tutte quelle che ancora ci sono. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Di fronte a tutto ciò, mi rivolgo al collega Verducci, anche perché gli devo delle scuse in quanto abbiamo avuto un diverbio in Commissione, però su un punto gli chiedo di darmi atto: lui ha detto che il 2018 è stato un po' uno spot elettorale; ebbene, bisogna avere la correttezza di dire che questo decreto sisma, nel testo iniziale, era uno spot uguale e superiore. Diversamente, non sarebbe passato dai dieci articoli usciti dal Consiglio dei ministri ai cinquantadue articoli licenziati dalla Camera: se si arriva a inserire quarantadue articoli, vuol dire che il testo iniziale sicuramente non risponde a tutto ciò cui avrebbe dovuto rispondere. E quella astensione, critica e responsabile, che c'è stata alla Camera da parte della Lega è dovuta proprio a questo. Come diceva nell'intervento, in apertura, il senatore Pazzaglini, anche se ci fosse stato un unico provvedimento, un unico articolo, un unico emendamento a vantaggio, sarebbe stato giusto contribuire, quantomeno non opporsi, perché esso andava a vantaggio di una comunità, come ho detto, in ginocchio, ancora prostrata: non solo per le condizioni, ma anche per la distanza e l'incapacità che le istituzioni nel loro complesso hanno dimostrato, al di là dei passi avanti e del cambio delle parti fra maggioranza e opposizione intervenuti in questi anni.
Di fronte a tutto questo, anche qui al Senato, la volontà del Gruppo Lega, come ha descritto bene nel suo intervento il senatore Arrigoni, era quella di migliorare, di contribuire a migliorare. Ebbene, qui abbiamo un pacchetto di decine e decine di emendamenti che già sappiamo che non discuteremo e non li discuteremo, badate bene, con una motivazione che non è quella della non condivisione dei contenuti. Alcuni di questi emendamenti, infatti, sono simili e provengono da tutti i Gruppi parlamentari, a riprova che, se ci si vuole porre in maniera obiettiva ed onesta di fronte un problema, quello è il problema e quelle sono le soluzioni.
Ci è stato detto che non c'era tempo e abbiamo avuto questa risposta nelle stesse ore in cui, di giorno in giorno, una Commissione bilancio, che da 37 giorni aspetta di avere un testo definitivo e completo, veniva rinviata continuamente. Tutti sappiamo che una finestra alla Camera per una terza lettura, alla luce dello stato di avanzamento della legge di bilancio, ci sarebbe stata. Bastava un passaggio tecnico che raccogliesse le migliorie proposte non solo dal Gruppo Lega ma da tutti i Gruppi (nel dettaglio sono andati i colleghi) e soprattutto chieste dalle amministrazioni comunali, dai professionisti e dalle Regioni. Abbiamo qui decine di emendamenti proposti e messi per iscritto nel merito da amministrazioni comunali e da sindaci che sono degli eroi, che in questi anni hanno cercato di dare risposta alle loro comunità, comunità qualche volta addirittura disperse fisicamente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ho già avuto occasione di dire che abito nelle vicinanze del Trasimeno e noi abbiamo avuto centinaia di cittadini trasformati, loro malgrado, in sfollati, che avrebbero dovuto stare qualche giorno nei nostri territori e che abbiamo dovuto accogliere con le famiglie, a decine e decine di chilometri dalla loro casa. Cosi come è toccato ad alcune località della costa adriatica di dover accogliere dei cittadini. Ebbene, quei sindaci, qualche volta facendo peregrinazioni per alberghi e residence, hanno cercato di tenere insieme una comunità e oggi ci chiedono, sulla base della loro esperienza, risposte migliorative rispetto al testo uscito dalla Camera, dicendo che non basta e che non risponde a tutto questo e noi gli diciamo no e glielo diciamo mentre, nelle stesse parole anche del collega che mi ha preceduto, si prende atto che altre misure dovranno essere aggiunte. Ma allora, se noi sentiamo dire in quest'Aula che già a gennaio dovremo ripartire con un nuovo decreto, ci chiediamo: ma non valeva la pena di dare quelle stesse risposte oggi? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ebbene, ne valeva tanto la pena, letteralmente, che a dirlo non siamo solo noi ma sono le Regioni. E qui permettetemi, almeno in questo, una nota polemica: le Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo sono riuscite a mettersi d'accordo, pur essendo di diverso colore politico e con diversi problemi, e ci hanno lasciato un documento unitario. È venuto il rappresentante della Regione Marche, che sicuramente non è composta e sostenuta da pericolosi leghisti, a dirci chiaramente che se non verranno corretti gli errori - per carità, fatti in buona fede - contenuti nel decreto-legge, rischiamo la paralisi della ricostruzione. Se il responsabile di una Regione viene allora a dirci questo in nome e per conto del suo Presidente - che è del PD e non della Lega - penso che un supplemento di analisi e una possibile risposta andava trovata perché i tempi per farlo, lo ribadisco, c'erano.
Fra poco voi chiederete una fiducia, una fiducia a Conte che, di fatto, è anche una sfiducia al Presidente della Regione Lazio, tale Zingaretti, perché il Presidente della Regione Lazio chiede determinate cose che non vengono concesse. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Ma del resto ci è abituato ad essere sconfessato anche dal suo partito, il segretario presidente Zingaretti.
Allora, di fronte a tutto questo, non sappiamo chi debba essere più sereno fra Conte, Zingaretti e Di Maio. Quello che sappiamo è che non possono stare sereni i cittadini fintanto che ci sarà questo Governo e non ci rassegneremo e non saremo sereni noi finché finalmente non si potrà tornare a dare risposte e soluzioni concrete ad un territorio che da troppo tempo le attende. Noi del Gruppo Lega - insieme ai colleghi dei 5 Stelle che anche a questo riguardo sembrano essersi persi per strada, come lo saranno, forse, sulla strada dell'Europa, oggi pomeriggio, sul MES - siamo rimasti su quella strada che porta a soluzioni concrete che sapremo dare a una comunità che da troppo tempo le aspetta. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, andrò a cuore su questo provvedimento. Volevo preparare un intervento scritto ma ho deciso di mettere insieme quello che ho provato in questi giorni, all'interno di una Commissione ambiente in cui abbiamo tentato in tutti i modi di far comprendere che l'atteggiamento dei Gruppi di minoranza, di Forza Italia e degli altri colleghi, non era un atteggiamento ostruzionistico nei confronti di un provvedimento così importante. Era semplicemente la volontà di essere voce - come dovrebbe essere il Parlamento in qualità di organo di rappresentanza dei cittadini - dei sindaci, dei Comuni, dei cittadini, della popolazione e delle imprese che stanno operando nei territori del cratere in un clima, dopo tre anni, ancora di emergenza. Non è giusto che il Parlamento non possa lavorare unito, tutti insieme, per il bene di una Nazione meravigliosa come l'Italia, ma una Nazione, come sappiamo bene tutti, fragile.
Il green new deal è la bandiera di questo Governo. Green new deal vuol dire attenzione primaria ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, della salute pubblica e conseguentemente ai temi del lavoro. Ecco, dove sta la rivoluzione all'interno di questo provvedimento? È arrivato ad ottobre alla Camera dei deputati composto da 10 articoli: è un provvedimento superficiale, scritto male e con pochi punti, tant'è che dai 10 articoli inziali, dopo l'esame della Camera, è stato trasmesso al Senato composto da 52 articoli. Vuol dire c'è voluto tanto lavoro per renderlo almeno plausibile.
Poi è arrivato in Senato, all'interno del quale tanti rappresentanti dei cittadini vivono in quelle zone e dove abbiamo chiesto la possibilità - che ci è stata concessa -di svolgere delle audizioni, in occasione delle quali i sindaci e le imprese che stanno lavorando su quel territorio ci hanno segnalato tutta una serie di criticità che il provvedimento non andrà a sciogliere. Mi riferisco, per esempio, alle criticità che riguardano lo stato di emergenza in senso stretto, perché ogni momento si protrae uno stato d'emergenza, ma a spizzichi e bocconi, un pezzettino alla volta, e questo non consente né programmazioni, né calendarizzazioni dei lavori da parte dei sindaci.
Lo stesso dicasi per la stabilizzazione del personale: i sindaci hanno alle proprie dipendenze del personale a tempo determinato; lo formano, il personale cresce, dopodiché vede interrotto il proprio rapporto di collaborazione e bisogna ricominciare tutto da capo. Duecento unità di personale erano state assegnate all'interno dello sbloccacantieri alla zona del sisma: di queste unità ne sono arrivate zero. È una situazione che non può andare avanti. Di fatto, la zona del cratere del sisma è il più grande cantiere d'Italia e, come tale, dovrebbe essere considerato e affrontato. Paradossalmente, si poteva trasformare una tragedia in un'opportunità, ma probabilmente il Governo, chi ci dovrebbe dare gli indirizzi, è cieco e non vede. Quando succedono catastrofi di questo tipo, per cui dicevo che l'Italia è un Paese fragile, siamo i più bravi nei primi sessanta giorni dopo la tragedia ad affrontare l'emergenza. Dopodiché tutto va nel calderone burocratico di un sistema che, se non ci sono elezioni imminenti o qualcosa che accende i riflettori, fa bloccare tutto.
Si ricorre alla decretazione di urgenza anche per questo provvedimento. Decretare vuol dire fare le cose male, facendo lavorare una Camera sola. Oggi voi porrete la questione di fiducia, ma la fiducia in questo caso, su un provvedimento del genere, purtroppo non è un sentimento, quello che dovrebbero provare i cittadini nei confronti delle istituzioni. In quest'Aula, che ormai lavora a botte di decreti-legge e di questioni di fiducia, si trasforma di fatto in un'azione meccanica per tenere insieme Gruppi che non hanno niente da spartire l'uno con l'altro e che stanno insieme probabilmente soltanto per una reciproca convenienza. La fiducia la troverete soltanto all'interno di quest'Aula, perché i cittadini la stanno perdendo completamente nei vostri confronti e quindi, di conseguenza, quando ci sarà - speriamo molto presto - il vaglio del giudizio della cittadinanza, staremo a vedere.
Pensiamo ai sette terremoti, alla gestione ingestibile del problema delle macerie, ai tre punti fondamentali, nella zona del cratere, che ancora non sono stati risolti: il problema della casa, il problema del lavoro e il problema dello spopolamento. Abbiamo cercato di essere il più possibile propositivi, abbiamo cercato di proporre proposte di buon senso, ma niente: non è stato ascoltato niente. Ho continuato a ripetere alla maggioranza che non è peccato e non si va all'inferno se si condividono delle proposte buone e sensate, ma probabilmente l'umiltà non fa parte delle caratteristiche di questa maggioranza.
Manca il metodo e manca un'azione sistematica.
PRESIDENTE. Senatrice Gallone, la invito a concludere.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, concludo dicendo che le proposte non sono state recepite e che il grido delle popolazioni e dei sindaci continua a levarsi alto. Noi lo sentiamo, voi non lo sentite: la vera emergenza del Paese è mandare a casa questo Governo. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.
COLTORTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, al di là degli schieramenti politici, nessuno in questo Paese può dimenticare le tragedie associate ai terremoti, che hanno colpito L'Aquila nel 2009, la Pianura Padana nel 2012, il cratere sismico dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, Ischia nel 2017, la Sicilia nel 2018. Centinaia di persone hanno perso la vita, centinaia di paesi e case sono stati distrutti e migliaia di persone senza casa sono state costrette a emigrare, un ricco patrimonio artistico e culturale è risultato compromesso o perduto e vaste aree desertificate. Il nostro Paese, oltre ad essere uno dei più belli, con una ricchezza culturale e artistica senza pari, è anche un territorio estremamente fragile, interessato da intensi movimenti tettonici, che generano un'elevata pericolosità e un rischio sismico diffuso.
Il decreto-legge in esame vuole intervenire su aspetti non presi in considerazione in precedenza e accelerare la ricostruzione. Purtroppo, la fase di emergenza è ancora in atto e per tale motivo l'emergenza è stata prorogata al 31 dicembre 2020. Il perdurare dell'emergenza è tangibile, osservando la viabilità che deve essere ripristinata, per la necessità di mettere in sicurezza i versanti interessati da frane, che hanno coinvolto strade, ponti e viadotti, lasciando isolate, o comunque con accessi estremamente problematici, intere frazioni.
Il decreto-legge contiene una serie di provvedimenti che riguarda i cittadini, i tecnici e le imprese. Non possiamo dire che nel provvedimento che siamo chiamati a votare non c'è nulla, perché la riduzione del 60 per cento della restituzione della busta paga pesante è importante per queste comunità. (Applausi dal Gruppo M5S). E il restante 40 per cento potrà essere rateizzato in dieci anni. C'è poi l'eliminazione dell'IMU sugli immobili inagibili, per far sì che al danno non si aggiunga la beffa di dover pagare tasse per un bene di cui non si può godere. Sono stati stanziati contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per attività imprenditoriale per persone sotto i quarantasei anni di età, ma senza alcun limite d'età per i Comuni più danneggiati. Si tratta di un provvedimento volto a mantenere i giovani nelle aree del terremoto. Sono previsti contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero per le imprese agricole: non è che non abbiamo pensato agli agricoltori, che costituiscono uno dei presidi più significativi del territorio. Mi sta particolarmente a cuore anche il bando per 122 restauratori delle opere mobili recuperate dal sisma, volto ad intervenire per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico, che era conservato anche nelle chiese e nei Comuni più piccoli. Si dà ossigeno alla professione di restauratore, di cui il nostro Paese ha estrema necessità, dato che il volano per la ripresa occupazionale dell'area del cratere passa anche da un incremento della fruizione turistica. Per facilitare la ricostruzione privata e degli enti locali, è stata introdotta la previsione che i tecnici, che sinora hanno sostenuto con le proprie attività, e dunque con propri fondi, la ricostruzione, anticipando le spese delle indagini e delle progettazioni, potranno accedere alle anticipazioni del 50 per cento dei compensi. Questo è un provvedimento che hanno voluto i professionisti, non ce lo siamo inventati. (Applausi dal Gruppo M5S).
In caso di danni lievi, sarà sufficiente l'autocertificazione del progetto per ricostruire senza l'obbligo di attestare la conformità urbanistica. Questo è un modo per accelerare la ricostruzione. È prevista la possibilità per i Comuni sotto i 3.000 abitanti di assumere segretari comunali di fascia superiore. C'è una proroga dei mutui degli enti locali fino al 2021. Vengono destinati ai territori colpiti dal sisma dell'Italia centrale 27 milioni di euro per interventi straordinari, fino al massimo di 200.000 euro per i Comuni fino a 30.000 abitanti; 50 milioni di euro vengono destinati allo sviluppo economico, imprenditoriale, turistico e culturale, con l'istituzione di una cabina di regia sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono stanziati 2 milioni di euro per assumere personale amministrativo e contabile nei Comuni per le pratiche della ricostruzione: non dite che non prevediamo personale; nel provvedimento precedente erano stati dati ai Comuni 300 funzionari.
Ho ascoltato interventi di vari membri dell'opposizione che hanno citato le parole dell'ingegner Spuri, che criticava il decreto-legge. Forse vi siete dimenticati - o non sapete - che Spuri è stato subcommissario per due anni. Perché non ci si chiede perché queste persone non hanno fatto qualcosa quando potevano? (Applausi dal Gruppo M5S).
È evidente che il provvedimento in esame non costituisce la panacea per le Regioni colpite dal sisma e che molto resta da fare. Un evento catastrofico lascia tracce indelebili, soprattutto nella vita delle persone, costrette a fare salti mortali per adeguarsi a cambiamenti anche e soprattutto del contesto socioeconomico. Per chi non vive nelle aree terremotate non è neppure lontanamente possibile immaginare cosa voglia dire la scomparsa della realtà di tutti i giorni. In queste situazioni, che accentuano il senso di solitudine in un Paese sempre più desertificato, non ci si deve meravigliare che le persone si lascino prendere dallo sconforto e dalla depressione, che possono condurre, come è avvenuto a più riprese, a gesti estremi, come quello compiuto proprio ieri da un anziano a Ussita.
Per i futuri terremoti si deve garantire che non si abbiano perdite di vite umane e perdite così ingenti del tessuto sociale, che solo è in grado di tenere unita una comunità. Dobbiamo imparare a lavorare alla prevenzione, costruendo in aree sicure, dato che ora siamo in grado di individuare quelle aree che in passato i nostri antenati non erano in grado di diagnosticare. Se saremo costretti a ricostruire in aree a rischio, come in ampi settori dell'isola d'Ischia o della Sicilia orientale, dovremo utilizzare criteri costruttivi atti a garantire se non l'idoneità degli edifici, cosa quasi impossibile da realizzare, almeno soluzioni che impediscano la perdita di vite umane. Altri Stati, con terremoti ben più forti, hanno lavorato in questa direzione e l'Italia non può rimanere indietro. Costruire in aree a maggior rischio costa di più, ma cosa è il denaro a confronto della vita umana?
Il provvedimento in esame deve dunque essere visto come un ulteriore tassello verso un compito ben più arduo, quale quello della realizzazione di un territorio più sicuro e della ricostruzione di una comunità. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, sarò rapidissimo. Desidero ribadire che quello in esame è un provvedimento utile, non dannoso come è stato descritto (e comunque chi lo ha così descritto deve giustificare il voto del proprio Gruppo alla Camera dei deputati, che non è stato contrario).
Non è sicuramente un provvedimento perfetto ed esaustivo. Lo abbiamo detto: il Governo dovrà fare altri interventi e serve una legge sull'emergenza in questo Paese. Francamente non condivido una discussione in cui si cancella la realtà. In questo provvedimento ci sono norme per il lavoro; norme per aiutare i territori a non essere spopolati; norme per lo sviluppo, per la cultura e il turismo. E molte di esse sono state proposte alla Camera proprio da quelle opposizioni che oggi ci stanno dicendo che non ci sono: non è questo il modo di discutere di una tragedia come quella del terremoto e della ricostruzione.
Tutto si può migliorare - l'ho detto - ma qui ho solo visto confusione: in molti emendamenti che abbiamo respinto ho visto solo confusione tra l'idea della necessità giusta di semplificare e l'idea che a questa necessità corrisponda invece una deregolamentazione assoluta. Penso che bisogna fare in fretta con la ricostruzione, ma non è accettabile barattare l'idea che la fretta giustifichi il fatto di abbassare il livello della qualità e delle regole. È l'unico tema che abbiamo posto e su cui non ci siamo trovati d'accordo. Tutto il resto - le norme contro lo spopolamento, sul lavoro, sullo sviluppo, sul turismo, sulla scuola e sulla cultura - c'è. E ci sono grazie anche al contributo e agli emendamenti di chi oggi è qui a spiegarci che non ci sono. Credo che ciò non sia giusto.
Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per il provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Pazzaglini.
PAZZAGLINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, il collega Mirabelli chiede di evidenziare dove il decreto-legge in esame crea problemi e, quindi, lo faccio subito: nella Conferenza - per esempio - regionale dei servizi, la quale - così come è stata ipotizzata nel provvedimento - crea difficoltà operative e allungamento dei tempi. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). E non lo dico io, ma lo dice l'ingegner Spuri, che nel 1997 è stato commissario delegato per gli interventi di Protezione civile dopo gli eventi sismici che hanno coinvolto Marche e Umbria e oggi è responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.
Questo decreto-legge crea problemi prevedendo i programmi straordinari di ricostruzione, uno strumento urbanistico ulteriore che sappiamo necessiterà di tanto tempo; è l'esperienza che ce lo dice. I piani attuativi che dovranno essere predisposti a seguito delle perimetrazioni ad oggi sono partiti solo in quattro casi; ossia ancora devono partire i piani attuativi e si prevede un ulteriore strumento urbanistico che dovrà essere adottato dopo l'adozione degli stessi. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Quindi, ci vorranno medialmente circa due anni e mezzo per arrivare ai piani attuativi. E poi aspetteremo lo stesso tempo per i programmi straordinari di ricostruzione, e solo dopo si comincerà a ricostruire.
Collega Mirabelli, il problema di questo decreto-legge...
MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, il senatore Pazzaglini deve replicare all'Assemblea e non a me.
PRESIDENTE. Siamo giunti alle repliche. Lei si rivolga alla Presidenza così non abbiamo alcun problema e lasciamo che i colleghi esprimano le loro opinioni.
PAZZAGLINI, relatore di minoranza. Credevo fosse cortesia rispondere a una domanda esplicita.
MIRABELLI, relatore. Ma io ho fatto alcuna domanda.
PAZZAGLINI, relatore di minoranza. Andrò oltre.
Come dicevo, il problema del decreto-legge in esame è che per l'ennesima volta si tratta di uno spot elettorale, come hanno evidenziato bene i nostri colleghi. Dico «per l'ennesima volta» perché la gestione della ricostruzione in questione è iniziata in siffatto modo.
PRESIDENTE. Chiedo cortesemente ai colleghi di lasciare liberi i banchi del Governo.
Prego, senatore Pazzaglini, continui.
PAZZAGLINI, relatore di minoranza. Il presidente del Consiglio Renzi, che ebbe l'onere di gestire la ricostruzione per primo, avendo in mente come obiettivo non tanto quello ricostruire quanto piuttosto dimostrare di essere più bravo del presidente Berlusconi, che ebbe come responsabilità la gestione del terremoto dell'Aquila del 2009, prese immediatamente come riferimento quella ricostruzione. Non a caso, in un evento che coinvolge quattro Regioni e inizialmente 140 Comuni - oggi però 138, collega Verducci - si parla di cratere.
"Cratere" aveva un senso a L'Aquila, dove, per conformazione morfologica, si poteva parlare di cratere; ma per un evento che coinvolge quattro Regioni già il termine mutuato è del tutto inappropriato. Si è continuato così: si è presa come riferimento la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, con una situazione completamente diversa da quella del Centro Italia. Lo dimostra - ad esempio - il criterio di calcolo del contributo, che utilizza come parametro le superfici utili, non tenendo conto che in Emilia-Romagna i muri perimetrali sono di 30 centimetri, mentre nel Centro Italia sono di un metro; quindi, calcolando il contributo con le superfici utili, non si riuscirà mai a coprire il costo della ricostruzione.
Alcune misure positive sono presenti nel decreto-legge, e non l'abbiamo mai negato, come - ad esempio - la riduzione dell'IRPEF da restituire: molte persone che sono state delocalizzate nella costa hanno dovuto sopportare l'onere di percorrere circa 300 chilometri ogni giorno per andare a lavorare ed è giusto che vengano aiutate. Il problema, però, è che, a fronte di una misura positiva, che ha determinato l'astensione del Gruppo Lega alla Camera, ci sono altre previsioni che creano difficoltà.
Non consideriamo, poi, quello che manca. Come dicevo prima, non è stata data la possibilità di intervenire nella ricostruzione impiegando e rendicontando per intero il contributo sugli aggregati. Si tratta di una necessità tecnica indispensabile, evidenziata da chi, da privato, lavora quotidianamente nell'ambito del terremoto, ma anche da chi è responsabile della ricostruzione per la parte pubblica: di nuovo, l'ingegner Spuri ha evidenziato questa come una problematica da risolvere.
Ci sono evidentemente altre carenze, come - ad esempio - la mancata deroga al testo unico, che attualmente deve essere applicato, perché l'intervento di ricostruzione viene equiparato a nuova costruzione e, quindi, assoggettato a tutti i limiti che le nuove costruzioni hanno in quelle zone, dove evidentemente già troppi sono i vincoli, da quello architettonico a quello ambientale - si tratta di un parco nazionale - a quello urbanistico; il proliferare di norme inevitabilmente comporta l'applicazione di vincoli.
Nonostante la nostra contrarietà a molte delle misure introdotte, riteniamo comunque che, per i piccoli passi in avanti realizzati da questo decreto-legge, il voto di astensione sia stato pienamente giustificato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cangini.
CANGINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, il relatore di maggioranza, senatore Mirabelli, ha detto testualmente che non è accettabile l'idea che, per fare in fretta, si abbassino le regole. Ecco una dimostrazione plastica del fatto che esistono diversità culturali tra le parti politiche che giustificano il fatto che qui non vi sia un unico partito, ma ce ne siano più d'uno, ognuno col proprio punto di vista e il proprio approccio ai problemi. Dal nostro punto di vista la fretta è l'obiettivo. (Applausi ironici della senatrice Nugnes).
Fare in fretta di fronte a un caso del genere non è una possibilità: è un dovere. Le regole valgono meno della vita quotidiana di decine di migliaia di connazionali abbandonati da ormai tre anni e mezzo al loro destino, e non è un destino roseo. Il problema è proprio che le regole per intervenire sul terremoto in questione sono state scritte dal partito di cui il relatore di maggioranza è espressione, il Partito Democratico, nel 2016 - allora governava Matteo Renzi - secondo la logica burocratica ordinaria. È stata smantellata la Protezione Civile, con la catena di comando dei tempi di Bertolaso e del Governo Berlusconi, per furore ideologico, riportando tutto all'ordinarietà.
Il nostro punto di vista è esattamente opposto: non si combatte un fenomeno straordinario con regole ordinarie e non c'è nulla di più straordinario ed emergenziale di un terremoto; non c'è nulla di più assurdo che pensare di porre rimedio ai danni immensi di un terremoto nei tempi ordinari della quotidianità.
Ha ragione il senatore Verducci: questa rischia di essere un'occasione mancata. Ho rispetto e stima del senatore Verducci, che mi pare sia una persona seria e responsabile e ha detto delle verità. Ha detto che questa è una grande questione nazionale, anche se buona parte del Paese fatica a immedesimarsi - ed è comprensibile, ma non possiamo rassegnarci a questo stato di cose - nella condizione di vita delle popolazioni terremotate. Ha detto che serve una visione - ed in effetti serve - che probabilmente non ha riscontrato in questo provvedimento; ha detto che due terzi del cratere sono in territorio marchigiano e che quindi l'emergenza riguarda le Marche più di qualsiasi altra Regione, e questo è un dato indiscutibile. Io sono stato eletto nelle Marche e posso testimoniare che la situazione lì è drammatica ed è peggiore rispetto alla situazione delle altre tre Regioni interessate.
Il Presidente delle Marche, però, ha recentemente dichiarato che con questo provvedimento non si risolvono i problemi; ha detto che così si rischia la paralisi. Il Presidente delle Marche è dello stesso partito del senatore Verducci e del relatore di maggioranza. E allora a chi bisogna credere? Credo che per la prima volta il Presidente delle Marche Ceriscioli abbia non solo parlato, ma anche detto la verità. A lui va buona parte della responsabilità di questa condizione; ha avuto ruoli commissariali; ha taciuto per due anni e mezzo e incredibilmente ora parla e parla con la forza di chi rappresenta un territorio non tutelato dalle istituzioni, proprio nel momento in cui il suo partito si trova al Governo. Questo è un paradosso di cui non riesco a darmi una spiegazione, che probabilmente ha a che vedere con le vicende interne al Partito Democratico. Ma per una volta onore al governatore delle Marche Ceriscioli, che si è ricordato, a distanza di oltre tre anni dai fatti sismici del 2016, di essere il rappresentante delle Marche, di avere ruoli operativi nella gestione del terremoto e ha detto la verità: ha detto che questo provvedimento non è affatto dannoso - come qualcuno ha voluto attribuire al giudizio delle opposizioni - e ci sono molte cose giuste, che abbiamo evidenziato nella relazione di minoranza; semplicemente ne mancano troppe e la fretta - come è stato detto - non è un optional, è un dovere. Sarebbe un dovere di questo Governo, se avesse lo spirito adatto, cioè l'obiettivo di risolvere i problemi nei tempi giusti, e invece l'obiettivo è onorare le regole e così non si onora la quotidianità dei cittadini.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Stella Maris» di Anzio, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631 (ore 11,37)
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato del Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az) sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 123, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12,01).
Presidenza del vice presidente LA RUSSA
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Per la discussione sulla fiducia, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto alle quali seguirà la chiama.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631
e della questione di fiducia (ore 12,02)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
NUGNES (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (Misto-LeU). Signor Presidente, questo provvedimento ci piace o non ci piace? Non ci può piacere, perché è un provvedimento di emergenza. Anzi, è un provvedimento che proroga un'emergenza. Ma è un provvedimento doveroso, che proroga di un anno situazioni non risolte per il terremoto di tre anni fa nell'Italia centrale.
Ed è anche un provvedimento che, comunque, provvede a molte situazioni. Si prevede - per esempio - che l'Ufficio speciale possa avvalersi del personale in house delle Regioni per un supporto specialistico. Si prevedono programmi straordinari di ricostruzione. Si prevedono interventi anche per Venezia, per Matera, per il comune di Ischia e ancora per L'Aquila. Si prevedono piani per la gestione delle macerie e si estende la misura "Resto al Sud" anche ai territori del cratere, con incentivi finanziari e fiscali doverosi per i trasferimenti a favore di chi trasferisce la propria residenza o dimora nei Comuni con meno di 5000 abitanti nell'area del cratere. Quest'azione contro lo spopolamento di quelle aree è estremamente importante.
Ci sono anticipazioni ai professionisti - fortunatamente - e proroghe dei termini di carattere finanziario e contabile, come - per esempio - differimenti di pagamenti di rate in scadenza e di mutui; riduzione del 40 per cento dei tributi; riduzione delle ritenute fiscali e proroghe ai pagamenti delle fatture; agevolazioni alle imprese agricole e boschive per mutui; esenzione per l'imposta IMU dei territori colpiti dal terremoto del 2012. Non finiamo di risolvere un'emergenza per un sisma che ne sopravviene un altro.
C'è anche un ordine del giorno, che ho sottoscritto, che riconosce che non possano rientrare nel modello Isee l'edificio inagibile, perché chiaramente non fa più reddito, e la sospensione dei mutui agli edifici danneggiati.
Ma c'è un "ma" e va detto anche ai territori che chiedono sempre maggiore deregulation, maggiori misure di semplificazione, perché si basa su un equivoco, cioè quello che la fretta, come ha detto il collega - non ha nemmeno usato il termine più appropriato, che è velocità - sia positiva. La fretta è male perché fa fare male le cose necessarie. Non si può barattare la necessità di far presto; la necessità di sburocratizzare che è doverosa, con una mancanza di controllo e un gioco al ribasso sulla qualità, con la svendita delle opere di progettazione, benché urbanistiche. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU). Non si può svalutare la progettazione col criterio del prezzo più basso. Ricordiamoci che in Sicilia, qualche anno fa, è stato pagato un piano urbanistico un euro e mai questo sarà garanzia di qualità. La qualità è anche garanzia di controllo dei costi e dei tempi.
Non si può barattare la certificazione di conformità edilizia urbanistica con un controllo della situazione precedente e non si possono caricare sui professionisti questi accertamenti. É necessario che la pubblica amministrazione rivaluti i propri controlli e la propria funzione. Non si possono svilire i controlli. Non si può prevedere che la gestione delle macerie preveda sempre e solo siti di stoccaggio provvisori, senza creare una filiera urgente anche per la riqualificazione urbana dei nostri territori che preveda una filiera della C&D, ossia di tutti i materiali di costruzione e demolizione, in modo che non finiscano più in discarica. Non si possono svilire neanche il controllo e la progettazione per le zone individuate a bassa e media sismicità e bisogna tener conto, anche nella ricostruzione, dell'esigenza di non aumentare il consumo di suolo.
Per fare tutto questo ci vuole conoscenza del patrimonio immobiliare esistente e dello stato dell'arte delle nostre città, per come sono state costruite negli anni, ma di cui non abbiamo assolutamente il controllo. Le pratiche di condono, anche quelle del 1984, sono inevase non solo in Campania ma in tutta Italia. Sono moltissime perché chiaramente l'onere è a carico del soggetto che deve avere l'approvazione dei propri cittadini. E, quindi, tutto langue perché il soggetto eletto non vuole inimicarsi coloro i quali hanno creato l'abuso, e questo non va bene per il bene comune. Gli abbattimenti degli abusi sono sotto il 20 per cento e non c'è assolutamente conoscenza del patrimonio immobiliare. Si parlò tempo fa del libretto del fabbricato. È caduto in disuso anche il termine, non piaceva. Ma sicuramente bisogna arrivare al concetto condiviso che ci vuole una banca dati certa, una conoscenza approfondita, sia per gli interventi di urgenza, sia per gli abbattimenti che per la riqualificazione urbana di cui si parla tanto.
È necessario quindi un provvedimento legislativo che tiri fuori un modello capace di dare subito rimedio ai disagi dei cittadini e alla ricostruzione, ma che sia strumento non per fare nuovi danni e nuove speculazioni, ma per migliorare la qualità paesaggistica, strutturale e ambientale dei nostri territori invece di svenderli. Inoltre, c'è bisogno di sicurezza in tutti i sensi: sicurezza strutturale e sicurezza nelle scelte e nella possibilità di fare in modo che quei territori riprendano il loro cammino e non restino inabissati per decenni in pratiche che non trovano mai fine.
Dunque - come ho già detto in premessa - dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento al nostro esame, che è assolutamente necessario e urgente. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Mirabelli).
GINETTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI, mi preme sottolineare come il contributo del dibattito parlamentare alla Camera, confermato qui in Senato, sia facilmente leggibile nell'articolato, arricchito di disposizioni che - senza dubbio - favoriscono l'accelerazione dei tempi della ricostruzione, tra semplificazione e misure di sostegno.
Siamo consapevoli, tuttavia, che questo ulteriore intervento normativo non sarà sufficiente a chiudere istanze e proposte di chi - professionisti, imprenditori e cittadini - continua a lottare per rimanere a custodire quei luoghi. La loro lotta non è più contro il terremoto, ma è contro la complessità del sistema, che rischia di allontanare un futuro possibile di rigenerazione e rilancio socioeconomico, spesso di aree interne ferite, ma che non si sono mai arrese; aree ricche di un enorme patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico, in attesa di essere valorizzate, ripensando anche a possibili nuove vocazioni con strumenti di sostegno e di vantaggio, quali quelli delle Zone economiche speciali, più volte richiamate nel nostro dibattito.
In questo quadro è necessario subito sbloccare le risorse già stanziate, oltre che semplificare il sistema di governance. Credo che la sovrapposizione dei diversi livelli di intervento, tra commissario straordinario, vice commissari, uffici speciali e comuni, non abbia aiutato. Sono convinta infatti dell'utilità di lasciare maggior protagonismo agli enti ai quali l'ordinamento attribuisce già poteri straordinari in caso di emergenza, ovvero ai sindaci; un'emergenza che fa fatica ancora oggi a lasciare spazio al tempo della ricostruzione. Ma forse è ancora più a monte che bisogna lavorare, sul fronte della prevenzione, per la messa in sicurezza di un Paese tanto bello, quanto fragile. (Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD).
FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo parlando di un provvedimento assolutamente necessario, perché non possiamo lasciare sole tutte le popolazioni che hanno sofferto in questi anni. Voglio ricordare anche l'ultimo terremoto del nostro Paese: pochi giorni fa nel Mugello migliaia di persone sono state ancora una volta colpite da una scossa molto violenta. Voglio quindi rappresentare, a nome - immagino - di tutta quest'Aula, la vicinanza ai sindaci e ai cittadini che stanno lavorando per far fronte all'ennesima emergenza. (Applausi dal Gruppo PD).
È del tutto evidente, Presidente, che non possiamo lasciare soli i cittadini, le imprese e le istituzioni: i cittadini che, nelle regioni che sono state colpite, già vivevano in situazioni di difficoltà, vista anche l'orografia del territorio e le piccole dimensioni dei comuni; le imprese che competono a livello internazionale in una situazione di infrastrutture, sia hardware che software, non sempre all'altezza; le istituzioni, composte fondamentalmente da decine e centinaia di amministratori molto spesso di piccoli comuni, che la mattina si rimboccano le maniche e fanno un servizio di civil servant, cioè di vero volontariato civico.
Ebbene, Presidente, è stato molto interessante tutto il percorso che è stato compiuto in Parlamento, il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo portato a casa. Voglio ricordare che il provvedimento è stato al vaglio della Camera per ben venticinque settimane ed è stato un lavoro molto più lungo del previsto, proprio perché in quel ramo del Parlamento sono stati presentati 800 emendamenti in Commissione e 500 in Aula, più di cento dei quali sono stati approvati in Aula, tanto che il provvedimento che è arrivato al Senato è passato da 9 a 50 articoli. Questo per dire che il grande lavoro del Parlamento è stato compiuto mostrando grande attenzione all'ascolto dei territori, con audizioni ripetute, che peraltro abbiamo ampliato anche nel lavoro di Commissione del Senato.
Gli interventi sono assolutamente importanti e fondamentali. Sono esaustivi? Assolutamente no, perché è del tutto evidente che l'accompagnamento normativo è tale per cui dovremmo ripensare ad altri provvedimenti successivi per proteggere e accompagnare la rinascita di questi territori, che vanno certamente inseriti in una grande legge nazionale sulle emergenze e per le ricostruzioni.
Gli interventi contenuti nel provvedimento sono stati già evidenziati dai miei colleghi, che hanno preso la parola prima di questa mia dichiarazione di voto. Certamente il più importante è la proroga dello stato di emergenza.
PRESIDENTE. Prego i colleghi di fronte a me di non dare le spalle alla Presidenza. Capisco che c'è un'azione di accerchiamento, ma vi invito a stare tranquilli.
FERRAZZI (PD). Mai le spalle al Presidente!
C'è la restituzione della busta pesante, che è già stata citata da una collega dell'opposizione, e c'è tutta la questione della sospensione dei tributi e dei contributi. Sono molto importanti la sospensione del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali fino al 2021 e l'accelerazione dei tempi ricostruzione, con la definizione di discipline semplificate, ad esempio attraverso la misura dell'autocertificazione per la ricostruzione dei privati. Si tratta di misure particolarmente importanti, in quanto nei piani urbanistici e, soprattutto, nelle note degli uffici preposti, spesso manca la configurazione urbanistica precedente ai terremoti: immaginiamo quindi quanto sia necessario intervenire ora.
Ricordiamo dunque le procedure che permettono la riconfigurazione della conformità urbanistica, l'estensione della misura sul tema del dimensionamento scolastico fino al 2022 e la possibilità di assumere nuovo personale per rispondere a queste emergenze, quindi di derogare anche al dimensionamento delle classi. C'è poi tutta la parte, molto corposa, del finanziamento vero e proprio, oltre all'attenzione normativa, con una serie di agevolazioni per le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e tutto il sistema dell'economia, perché è del tutto evidente che, se deve ripartire un territorio, deve ripartire anche il sistema produttivo e il sistema del mondo del lavoro.
Da questo punto di vista è importante anche il sostegno reale che viene dato con il provvedimento in esame al sistema della pubblica amministrazione e in particolare la conferma dell'indennità straordinaria agli amministratori e il sostegno, a fianco degli amministratori, della figura dei segretari comunali di fascia superiore. Sappiamo quanto sia importante avere una struttura burocratica, per il lavoro di ufficio e di accompagnamento, nelle fasi di emergenza e di post-emergenza come queste. C'è il sostegno economico, di cui parlavo poc'anzi, con 50 milioni di euro, insieme ai 27 milioni di euro, che andranno a finanziare direttamente i progetti dei piccoli Comuni, che costituiscono un tessuto fondamentale della nostra Nazione, fino ai 30.000 abitanti. C'è poi il tema del personale, di cui ho fatto già menzione.
Signor Presidente, naturalmente non va assolutamente dimenticata l'altra questione, quella dell'art bonus a Venezia e a Matera, che è estesa anche alle erogazioni liberali, per gli interventi di manutenzione, di protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso. Voglio peraltro ricordare che tutte le questioni relative agli interventi per i beni artistici o architettonici sono già in corso nelle Regioni colpite dal terremoto. Quindi, da questo punto di vista - mi rivolgo ai colleghi della Lega - non è opportuna alcuna polemica, proprio perché è priva di qualsiasi fondamento.
Concludo, signor Presidente, dicendo che è del tutto evidente, come dicevo all'inizio del mio intervento, che il nostro Paese è un campione nell'intervenire nella fase acuta, ma lo è un po' meno nell'intervento strutturale, quando i riflettori si abbassano. Quello al nostro esame è un intervento importante, in questa seconda fase, e lo ha detto anche il relatore di minoranza, sostenendo che qualcosa il Governo ha fatto, anche con il provvedimento al nostro esame, e che ci sono dei passi nella direzione giusta. Il nostro invito a tutto l'Emiciclo è che l'impegno sia comune, perché i nostri cittadini devono avere la nostra massima attenzione, dopo i fatti drammatici, ma soprattutto nei lunghi anni di buio, che devono affrontare quando i riflettori non ci sono più. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Vorrei pregare il ministro D'Incà, deputato della Camera, ma non senatore, di stare seduto ai banchi del Governo, se possibile. Purtroppo non ha titolo di sedere tra i banchi dei senatori.
La prossima volta si potrà far eleggere al Senato, se vuole.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Lo farò volentieri!
PRESIDENTE. I Ministri devono sedere ai banchi dei Ministri. (Il ministro D'Incà riprende il suo posto). Sono sicuro che è più contento di sedere ai banchi riservati ai Ministri.
MAFFONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFONI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il testo all'esame dell'Assemblea, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, risulta, nel suo complesso, ancora insufficiente rispetto all'ineludibile necessità di dare risposte efficaci e coerenti alle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.
Questo è l'ennesimo decreto, esaminato alla Camera, che arriva qui in Senato solo per una mera ratifica, che non ci consentirà di inserire norme, anche a costo zero, che avrebbero agevolato una rapida ricostruzione. Questo voto di fiducia è la dimostrazione di quello che abbiamo dichiarato sia in Commissione, che, con l'intervento del senatore Nastri, in Aula. Si tratta di una prassi sempre più abusata da parte di questo Governo, che nei fatti ha prodotto una riforma della Costituzione, inserendo un monocameralismo di fatto. È una situazione inaccettabile, che lede le prerogative di tutti i parlamentari e impedisce che queste Aule diventino luogo di confronto e discussione, da cui dovrebbero nascere i provvedimenti. È lo specchio di questa maggioranza, divisa e dilaniata al suo interno, incapace di trovare un punto di sintesi e che spera di nascondere la sua debolezza, imbavagliando il Parlamento.
Avevamo sperato che, con questo decreto cosiddetto sul sisma, che ha colpito l'Italia centrale, si potesse avviare la ricostruzione affrontando le tante problematiche che rimangono aperte. Invece, non solo non si affrontano in questo provvedimento le tante questioni che rimangono ancora di natura emergenziale, ma ciò che è più grave saranno le conseguenze derivanti dalle complesse procedure di ricostruzione che non si avvieranno e non daranno soluzione neppure a questioni normative che, come poc'anzi dicevo, non avrebbero comportato alcun esborso di denaro.
Nel passaggio parlamentare alla Camera dei deputati avevamo chiesto a Governo e maggioranza che si inaugurasse una stagione di confronto con tutti i soggetti interessati per affrontare in maniera organica la ricostruzione, ma - soprattutto - che attraverso i nostri emendamenti venissero accolte le istanze provenienti dai territori. L'atteggiamento di chiusura della maggioranza, con la bocciatura di tutte le nostre proposte, ha invece impedito che si potesse approvare un provvedimento che puntasse a risolvere i problemi, piuttosto che spostarli in avanti nel tempo.
Da parte di Fratelli d'Italia non c'è stato alcun ostruzionismo. Le accuse che in questi giorni ci sono state rivolte dalla maggioranza sono risibili e rappresentano una scusa dietro cui celare l'amara verità, quella di un decreto non risolutivo, ma vuoto.
Non ha alcun senso audire esperti ed esponenti locali se poi, all'interno di questo decreto, non sono state debitamente tenute in considerazioni le loro osservazioni. Ad esempio, anche dai sindaci di Norcia e Visso, dalla Rete Professioni Tecniche e dai rappresentanti delle Regioni abbiamo avuto la conferma di quanto sostenuto dall'inizio e che ho evidenziato nel corso di questo mio intervento, ovvero che il provvedimento in esame delude le aspettative dei territori colpiti dal terremoto e introduce norme così complesse che anziché velocizzare la ricostruzione, rischiano di rallentarla ulteriormente.
Abbiamo ascoltato in audizione le calzanti osservazioni del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, riguardo le difficoltà concrete di ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Emblematico è stato l'intervento dell'ingegner Spuri, direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche, il quale ha sottolineato come siano necessari immediati correttivi per evitare il rischio di paralisi totale della ricostruzione. Misure di cui in questo decreto, purtroppo, non ci sono tracce.
Secondo noi, se il Governo e la maggioranza avessero utilizzato il linguaggio, la concretezza e la competenza dei sindaci che abbiamo ascoltato sia alla Camera che al Senato nel corso dell'esame di questo decreto-legge sisma, probabilmente dei risultati soddisfacenti sarebbero stati raggiunti in questo provvedimento. Ed è ancora più grave che il tema del dissesto idrogeologico sia completamente assente dall'agenda di Governo.
Spiace doversi ripetere, ma questa maggioranza dilapida risorse per il reddito di cittadinanza e per sostenere l'assistenzialismo di Stato, ma non raccoglie le richieste che giungono dal territorio e non prevede investimenti per garantire la sicurezza del suolo. Questo decreto-legge era l'occasione per dimostrare che questa maggioranza è capace di guardare oltre la propria poltrona, di ascoltare gli italiani e di dimostrare che le stanno a cuore gli interessi della Nazione.
Il nostro sarà un voto di astensione in quanto in Commissione il Governo non ha recepito i nostri emendamenti che andavano nella direzione di agevolare i territori colpiti dal sisma. Ed è per questo che Fratelli d'Italia si asterrà. (Applausi dal Gruppo FdI).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e le studentesse dell'Istituto d'istruzione superiore «Marconi-Hack» di Bari, nella magnifica Puglia. Grazie della vostra visita. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1631
e della questione di fiducia (ore 12,27)
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, è con un po' di imbarazzo ed emozione che mi appresto a fare questo intervento, perché la persona che si è tolta la vita ieri abitava a tre chilometri e mezzo da dove abitavo io, frequentava le stesse zone, aveva le stesse problematiche, le stesse speranze, quindi aveva molto in comune con me. Nonostante questo, però, credo che il nostro sia anche un dovere morale di andare avanti, non tanto e non solo per chi non c'è più, ma anche e soprattutto per chi c'è ancora e ancora spera che si possa risolvere questo problema.
Il presidente Conte, che purtroppo non è in Aula nonostante abbia dichiarato più volte che avrebbe mantenuto su di sé la delega per la ricostruzione, a mio avviso ha avuto una fortuna che non capita a tutti nella vita: una seconda opportunità. Nonostante il ruolo propositivo della Lega nel Governo Conte I, che ha fatto sì che si sia riusciti ad arrivare a numerosi provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate, non si è comunque riusciti ad essere risolutivi e a dare quella svolta nella gestione del terremoto, quel cambio di marcia che tutti auspicavano. Quindi non si è riusciti, purtroppo, a rappresentare quella differenza che invece molti auspicavano.
Io ritengo però che questa fortuna e questa seconda opportunità che il presidente Conte ha avuto la stia miseramente sprecando. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Quello che però avrei voluto capire è: la sta sprecando per malafede o per incapacità? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). La mia convinzione è che purtroppo si tratti di questa seconda possibilità: credo che il presidente Conte non sia stato capace di comprendere le esigenze legate a questo terremoto e di adottare i provvedimenti conseguenti.
Siccome capisco che è una dichiarazione importante e dura da fare nei confronti di un Presidente del Consiglio dei ministri, e che accusare di incapacità il Presidente del Consiglio dei ministri è una dichiarazione che deve essere suffragata, a testimonianza di quello che ho appena detto cito l'ordinanza 614 del Capo dipartimento della Protezione civile, che nella sua intestazione dice chiaramente "Presidenza del Consiglio dei ministri". Quindi, anche se il presidente Conte non si fosse auto attribuito tale competenza, comunque questo atto sarebbe ricaduto per intero nelle sue responsabilità.
Andiamo allora a vedere cosa prevede questo atto. Il nostro Presidente del Consiglio dei ministri è un professore, un docente, un auto proclamato avvocato del popolo, quindi si presuppone che dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro i fondamenti e i princìpi del nostro sistema giuridico. Tra questi princìpi vi sono la non retroattività della norma e la certezza del diritto. Con questo provvedimento il presidente Conte li viola entrambi. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Infatti, modificando la disciplina per la concessione del CAS (contributo di autonoma sistemazione), quando la precedente disciplina aveva portato a decisioni da parte di molti dei destinatari, non solo viola il principio della certezza del diritto, ma sostanzialmente ha anche effetti retroattivi. Infatti, chi, ad esempio, aveva acquistato un'abitazione, perché la precedente ordinanza lo consentiva, contraendo impegni ricorrenti come un mutuo, vede ora modificata la disciplina; ciò evidentemente ha conseguenze che possiamo considerare retroattive.
Questa ordinanza ha, però, anche conseguenze e valenze in ambito tecnico, perché va a disciplinare il contributo di autonoma sistemazione per chi deve fare un intervento di recupero sulla propria abitazione. L'ordinanza prevede un tempo massimo di elargizione del CAS che, però, è inferiore a quello che tecnicamente sarà necessario per la ricostruzione dell'abitazione che ha generato il diritto. Quindi, se i tecnici dicono che potrebbero essere necessari anche quaranta mesi, come fa il presidente Conte a prevedere il pagamento per venti mesi?
Il capolavoro lo fa, però, in termini economici. Il CAS fu sollecitato da tutti i soggetti interessati alla ricostruzione - in primis il capo della Protezione civile di allora, poi i presidenti delle Regioni, poi i sindaci - perché immediatamente si capì che le SAE (soluzioni abitative di emergenza) sarebbero costate enormemente di più di un CAS pagato anche per dieci anni: mediamente il triplo, senza tener conto dei costi dell'occupazione dei terreni in cui venivano realizzate le SAE, dei costi della riduzione in pristino e dell'impatto ambientale delle SAE. È evidente, infatti, che in zone montane di particolare pregio, all'interno di parchi nazionali, edificare ettari e ettari per costruire le SAE già di per sé sarebbe stato un motivo sufficiente per preferire il CAS.
Con la nuova disciplina, quindi, non solo si tradisce il patto che si era fatto con lo Stato e quell'accordo implicito che era stato sottoscritto con i beneficiari del CAS, ma si pone anche in essere un'operazione che, dal punto di vista economico, è sia contro i percettori, sia contro lo Stato. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
In Italia, infatti, le emergenze di questo tipo si susseguono con una certa regolarità. La prossima volta, quindi, quando si tratterà di scegliere tra CAS e SAE, tutti sceglieranno le SAE per questo tradimento e lo Stato dovrà spendere minimo il triplo di quello che avrebbe speso.
L'ultimo aspetto che voglio evidenziare riguarda la sperequazione creata tra chi aveva fatto questa scelta e chi deciderà di acquistare un'abitazione. Quindi, chi ha comprato una casa tre mesi fa perde tutto, chi lo farà tra tre mesi avrà un contributo di tre anni. Vorrei quindi chiedere alla rappresentante del Governo da un punto di vista di equità e di giustizia qual è la ratio di questa misura, perché chi, fidandosi dello Stato, ha deciso tre mesi fa viene penalizzato e chi lo farà tra tre mesi avrà un trattamento completamente diverso? Perché, Sottosegretario? Magari dopo avrà occasione di parlarcene meglio.
Dicevo che questo provvedimento ha anche qualche piccolo aspetto positivo, ad esempio nella riduzione dell'Irpef da restituire, che è il motivo per cui la Lega alla Camera si era astenuta, cosa che avremmo fatto anche qui se non fosse stata posta la fiducia. Noi la fiducia al Presidente Conte non la diamo perché non abbiamo una fiducia da dargli, per tutte le motivazioni che ho poc'anzi esposto. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Saremo quindi costretti a votare contro, purtroppo, pur sapendo che, anche se poco, qualcosa c'era. Come ho detto prima, però, purtroppo è molto di più quello che non c'è e soprattutto sono molti di più gli aspetti problematici che questo decreto introduce. Mutuo le parole dell'ingegnere Spuri, responsabile dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, che ha detto testualmente che, seppur poco, qualcosa era stato fatto. Ed è vero. Prima, ad esempio, ho riportato il dato sulle opere pubbliche dicendo che è stato ricostruito l'uno per cento per valore delle opere pubbliche. Quel poco adesso rischia di fermarsi completamente, perché ogni volta che si adotta un provvedimento ne consegue la necessità di adeguare il resto della normativa, quindi a seguito di questo decreto anche le ordinanze dovranno essere cambiate. Non è accettabile il ragionamento che ha fatto la maggioranza, sostenendo che non è né il primo né l'ultimo provvedimento, perché ogni volta che si adotta un nuovo provvedimento la necessità di adeguare la procedura allo stesso fa perdere mesi. Quindi non è accettabile che si dica che dopo aver perso mesi per i provvedimenti precedenti se ne perderanno altri per questo e poi ancora per il prossimo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
La Lega, con spirito propositivo, già in Commissione aveva fatto delle proposte di puro buon senso che non avrebbero avuto altra conseguenza se non quella di migliorare questo provvedimento. Con quel senso di responsabilità, con spirito di collaborazione e con la volontà che ci ha sempre contraddistinto, noi esprimiamo tutto il nostro rammarico per non aver potuto contribuire fattivamente al miglioramento di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola e ringrazio la mia Capogruppo che è qui al mio fianco, con la quale discutevamo proprio del perché, cara collega in rappresentanza del Governo, siamo, nostro malgrado, costretti a votare no a questo decreto sisma. A dire la verità, noi di Forza Italia abbiamo dimostrato, nel corso della nostra storia, di essere la formazione politica certamente più vicina alle tragedie quali quelle delle calamità naturali. In modo particolare lo abbiamo dimostrato ai tempi in cui Silvio Berlusconi era Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2009, all'epoca del devastante terremoto abruzzese con epicentro a L'Aquila. Ero lì in quelle ore e nei giorni successivi, in cui fu gestita l'emergenza e poi una rapida ricostruzione. Si ripartiva con una gestione davvero virtuosa, con una struttura della Protezione civile che funzionava, con a capo Guido Bertolaso, che tutti quanti oggi rimpiangiamo.
Oggi, invece, mi sento di esordire nel mio intervento di merito su questo decreto-legge sisma con un titolo di giornale de «Il Resto del Carlino» di ieri, che mi ha fatto avere il mio collega - che tanto stimo - Andrea Cangini: un articolo del direttore Michele Brambilla che titola «Gli italiani ci sono, l'Italia no». Questo titolo è l'esatta esemplificazione di quanto sta avvenendo nella gestione del terremoto 2016-2017 e di tutti i successivi: una gestione, cioè, inadeguata, incapace di dare soluzioni vere e reali, soprattutto su questioni evidenti.
Sia ben chiaro: la nostra è una critica che riguarda sia la maggioranza di prima sia quella attuale; anzi, forse adesso qualche provvedimento "tampone" si è visto. Per esempio, Brambilla - che citavo prima - diceva che proprio nel giorno in cui si è registrato un terremoto nel Mugello si è posta la prima pietra della ricostruzione nelle Marche. Capite bene che, a distanza di così tanto tempo, non è possibile dare notizie di questo tipo. Vuol dire che l'Italia non c'è; che l'Italia non funziona. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Un Paese dimostra di essere tale quando ha una Protezione civile perfettamente funzionante, che dà risposte alle emergenze che gli italiani chiedono. Mi riferisco in particolare agli italiani che hanno bisogno dello Stato.
Chi crede nel principio di sussidiarietà sa bene che quello è l'esatto esempio di quanto uno Stato democratico e liberale è in grado di dare come risposta ai cittadini che ne hanno necessità.
Vediamo quali sono i punti per i quali, in ogni caso, voteremo no poiché viene posta la fiducia al Governo. Come ben sappiamo - lo ricordava poco fa il collega Caliendo - non è come alla Camera dei deputati: si pone la questione di fiducia su un testo di legge senza fare differenza tra il merito del disegno di legge e la fiducia al Governo. È un unico voto e noi dobbiamo necessariamente affermare che la fiducia a questo Governo, anche per come ha gestito questo decreto-legge sisma, non c'è, non può essere data, e noi non la daremo.
Veniamo al merito. Le misure contenute in questo provvedimento sono inadeguate. Finora, ancora oggi, i residenti delle Regioni del Centro Italia - con tutti quei Comuni, anche molto piccoli, che oggi, purtroppo, tuttora patiscono quella emergenza - non hanno ancora avuto sistemazioni adeguate alle loro necessità abitative. Gli abitanti di quelle zone sono ancora alloggiati in sistemazioni di fortuna o addirittura in prefabbricati. Questo, come dicevo prima, a L'Aquila non accadde. A L'Aquila, dopo soltanto sei mesi, gli aquilani poterono tornare nella loro città e dormire, vivere all'interno di case, di costruzioni tra l'altro altamente antisismici. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
Seconda questione. A tre anni dal terremoto del 2016 il sistema di governance è in fortissimo ritardo e in alcune zone, come accennavo poco fa, soprattutto nei Comuni minori, lo Stato addirittura non c'è, non si è visto, come giustamente ci raccontava Brambilla nel suo articolo.
Altra questione concerne le tre emergenze che sono l'esatta qualificazione di una mancata risposta del decreto-legge sulle questioni del sisma: anzitutto l'emergenza abitativa che dicevo prima, ma anche l'assoluta incapacità di avviare una vera e propria ricostruzione. A questa si collegano anche un'emergenza lavorativa e un'emergenza di impresa. Questa è la verità, perché noi dobbiamo aiutare quelle famiglie, quelle popolazioni, quei cittadini non solo attraverso una casa che deve essere loro concessa e consegnata nel minor tempo possibile, ma anche attraverso un sistema di governance tale da creare una stabilità lavorativa nonché sostegno al mondo imprenditoriale. Tutto questo non avviene.
Una questione che ci aveva invece portato all'idea di poterci anche astenere dalla votazione, così come accaduto alla Camera dei deputati, era quella del sostegno che noi avremmo potuto dare dall'opposizione ad un provvedimento che è un'emergenza nazionale, alla quale anche le opposizioni ovviamente non si sottraggono e vogliono dare il loro contributo. Ebbene alla Camera dei deputati effettivamente 15 dei tanti emendamenti proposti dai nostri deputati di Forza Italia sono stati accolti; pochi rispetto ai tanti che sono stati proposti. Al Senato però ciò non è avvenuto; avevo proposto un emendamento, che mi è stato sollecitato dal sindaco Quirino D'Orazio del Comune di San Benedetto dei Marsi, che sta lottando - lui come altri - per cercare di dare una risposta, nel più breve tempo possibile, ai propri concittadini, dando ad esempio la possibilità, con l'abbattimento delle vecchie scuole, di utilizzare fino in fondo i contributi previsti per le nuove scuole e quindi consentendo ai giovani di recarsi a scuola in tutta sicurezza. Ebbene quel tipo di emendamento non è stato assolutamente accolto, anzi, non è stato fatto proprio dalla maggioranza, dando una risposta negativa a chi ha questo tipo di esigenze in quel Comune, come in tutti gli altri Comuni terremotati.
Il Governo attuale, come quello precedente, anche e soprattutto attraverso la discussione in Assemblea, vede compresso il dibattito parlamentare; tutto questo ci vede assolutamente contrari perché vorremmo dare quel contributo che non riusciamo a dare.
Concludo ricordando anche un altro aspetto fondamentale che non è contenuto nel decreto-legge per la ricostruzione post sisma e che, invece, è tipico di una formazione politica quale è Forza Italia. La cultura della prevenzione nel provvedimento al nostro esame è inesistente. Solo le emergenze sono tenute in considerazione e anche in modo inadeguato. È giusto ricordare che piuttosto che intervenire sulle emergenze bisogna investire sulla manutenzione, bisogna mettere in sicurezza le scuole, che rischiano di cadere a pezzi e dove vengono ospitati i nostri figli e i nostri nipoti.
Allora, cari signori, caro Presidente, cari esponenti del Governo giallorosso, il voto di Forza Italia per queste ragioni e anche perché si tratterebbe di un voto di fiducia al Governo, non può che essere contrario. Vorrei però che tutti i cittadini sapessero che Forza Italia rispetto a chi soffre e a chi deve affrontare le emergenze c'è sempre stata e sempre ci sarà. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).
SANTILLO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTILLO (M5S). Signor Presidente, dall'intervento del collega di Forza Italia sembra che all'Aquila tutte le cose siano a posto. Credo però che bisognerebbe chiederlo ai cittadini aquilani. (Applausi dal Gruppo M5S).
Oggi ci troviamo ad approvare un decreto-legge che ha nella concretezza e nel realismo messi al servizio dei cittadini il suo credo. Un provvedimento volutamente privo di fronzoli e leziosità, scevro dalle tante fanfaronate e sparate che troppo spesso in questi anni abbiamo sentito pronunciare da molti relativamente alle aree del Paese colpite da eventi sismici. Partendo da colui che visitando le tendopoli, invitava i terremotati dell'Aquila ad andare al mare a Pasqua, che tanto avrebbe pagato lui - ve lo ricordate Berlusconi? - (Applausi dal Gruppo M5S) per arrivare alle vane promesse di ricostruzione in tempi rapidi, precisi e certi, addirittura prima della fine della legislatura, fortunatamente finita prima di fare altri danni, e a chi in tempi più recenti diceva che avrebbe restituito alla comunità Paesi più belli di come erano prima.
Nel prendere atto che ancora una volta dobbiamo rimediare a quelle che possiamo definire "sviste altrui", ora ci proponiamo di agire in modo definitivo con il grande rispetto che meritano i cittadini che chiedono risposte ormai da troppo tempo.
Colleghi, il terremoto è quell'evento che, quando arriva, sa stravolgerti la vita come nessun altro fenomeno. Ritrovarsi senza casa, senza il proprio negozio e senza la scuola dei propri figli crea un senso di impotenza e di dolore senza eguali. (Applausi dal Gruppo M5S). Tante e troppe zone colpite da questo dramma negli ultimi anni si sono dovute misurare con la frustrazione di una politica che, complice anche la cronica assenza di risorse, ha sempre fatto fatica a fare proposte organiche e, talvolta, ha disatteso gli impegni presi con un tasso eccessivo di imprudenza.
Oggi tentiamo di muovere un passo necessario per accompagnare la tenacia e il temperamento di quelle comunità e di quei cittadini che da anni si sono trovati a vivere in una quotidianità letteralmente violata dalla natura. Un nutrito pacchetto di misure si pone l'obiettivo di alleggerire le microeconomie delle zone colpite e insieme di procedere con i primi step necessari per avviare, stavolta per davvero, la ricostruzione. Vedere i Comuni sventrati dal terremoto disseminati di cantieri è il modo migliore per lanciare un segnale di speranza atteso ormai da anni, soprattutto nelle aree devastate del Centro Italia. Nel frattempo, si è resa necessaria la proroga dello stato di emergenza, per poi procedere con lo snellimento delle procedure per la ricostruzione pubblica e privata.
Sulla ricostruzione dei danni di lieve entità abbiamo prorogato il termine per presentare i documenti al 30 giugno 2020. Per dare maggiore efficienza a questi processi sono stati stanziati 2 milioni di euro per assumere personale amministrativo e contabile nei Comuni per lo svolgimento delle pratiche della ricostruzione. Si potrà procedere con l'autocertificazione del progetto di ricostruzione da danni lievi per sveltire le pratiche senza l'obbligo di attestare la conformità urbanistica da parte del tecnico. In più, avremo una maggiorazione del contributo per edifici con muri a sacco e lo sblocco dell'ordinanza n. 80 del 2019 per le varianti in corso d'opera al 30 per cento per la ricostruzione leggera. È, infine, prevista la proroga dei mutui degli enti locali fino al 2021.
Abbiamo integrato anche le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione. (Applausi dal Gruppo M5S).
C'è poi molto relativamente alla ricostruzione pubblica, partendo ovviamente dalle scuole che avranno la priorità nei vari iter burocratici. Abbiamo esteso per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.
Il decreto, però, include anche altro ancora: c'è uno sconto del 60 per cento sulla cosiddetta busta paga pesante, vale a dire quegli oneri fiscali e previdenziali sospesi nel biennio 2016-2017.
Per i terremotati del Centro Italia la serie di provvedimenti adottati è nutritissima: è prorogata fino al 1° gennaio 2021 la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas per gli immobili danneggiati e inagibili, siano essi case di abitazioni, studi professionali o anche aziende. Abbiamo esteso anche ai territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria la misura «Resto al Sud», eliminando il limite di età per i Comuni maggiormente colpiti. Abbiamo eliminato l'IMU sugli immobili inagibili, che vengono anche esclusi dal computo per l'ISEE. Sono stati poi stanziati contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero in favore delle imprese agricole.
Con questo decreto-legge viene poi esteso il fondo di garanzia alle piccole e medie imprese da tre a sei anni, comprese le imprese dell'agroalimentare, per importi garantiti fino a 2,5 milioni di euro. Abbiamo provveduto al blocco degli aumenti dei pedaggi autostradali della Roma-Teramo e della Roma-Pescara fino al 2021, misura fondamentale per evitare ulteriori disagi a quei territori. (Applausi dal Gruppo M5S). Il provvedimento prevede le anticipazioni del 50 per cento dei compensi dei professionisti che si occupano della ricostruzione e la costituzione di un fondo di rotazione.
Inoltre abbiamo predisposto una tassazione IRPEF agevolata al 7 per cento per i titolari di pensione erogata da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza nei Comuni del cratere con meno di 3.000 abitanti e la delega alle Regioni per redigere un programma di incentivazioni per chi trasferisce in quei Comuni la propria residenza.
Infine, andiamo a dare una boccata d'ossigeno ai bilanci comunali, prorogando la sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per tutto l'anno 2020 e 2021.
Per il terremoto che ha colpito i Comuni di Casamicciola Terme, Forio d'Ischia e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il 21 agosto 2017, abbiamo previsto che tra le funzioni del commissario straordinario per la ricostruzione rientrino anche quelle di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione. Abbiamo predisposto semplificazioni e, soprattutto, nuove risorse per la ricostruzione post-sisma dell'Aquila del 2009 e dell'Emilia-Romagna del 2012. (Applausi dal Gruppo M5S).
Colleghi, con questo decreto-legge abbiamo voluto badare al sodo, consapevoli che non è facile far tornare alla normalità Comuni che hanno subito uno choc economico e sociale di queste proporzioni. Per affrontare i casi di fenomeni sismici una legge quadro consentirebbe di evitare che ogni volta si ripeta la logica stantia di situazioni emergenziali che si fanno passare per nuove, quando ormai di nuovo non hanno più nulla. Non si può far finta di non vedere che il nostro è uno dei Paesi a maggior rischio sismico del mondo, con una vulnerabilità amplificata dalla fragilità del nostro patrimonio edilizio e dalla grande densità abitativa.
Visto il clima collaborativo che ha accompagnato questo decreto-legge, non sarebbe poi un sogno irrealizzabile. Intanto, però, mettiamo a norma tante piccole e grandi cose importanti per tutte quelle migliaia di cittadini che si troveranno a passare un altro Natale con grande sofferenza ed è soprattutto a loro che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Magorno, Arrigoni, Urso, Schifani, Ortis e Ferro.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Dal Mas).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Dal Mas.
MONTEVECCHI, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Cattaneo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giannuzzi, Giarrusso, Ginetti, Girotto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin
Iori
Laforgia, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo
Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Monti, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes
Ortis
Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Riccardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.
Rispondono no i senatori:
Aimi, Alderisi, Arrigoni, Augussori
Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bonino, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Cesaro, Ciriani, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis
Faggi, Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro
Iannone, Iwobi
La Pietra, Lonardo, Lunesu
Maffoni, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari, Siri, Stabile, Stefani
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zuliani.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 280 |
| Senatori votanti | 279 |
| Maggioranza | 140 |
| Favorevoli | 160 |
| Contrari | 119 |
Il Senato approva. (Applausi)
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 123.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 13,54, è ripresa alle ore 15,36).
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019 e conseguente discussione (ore 15,36)
Approvazione della proposta di risoluzione n. 2. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 3 e 4. Ritiro della proposta di risoluzione n. 1
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019 e conseguente discussione».
Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.
CONTE, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente del Senato, gentili senatrici e gentili senatori, il Consiglio europeo che si svolgerà domani e dopodomani a Bruxelles è il primo dopo il completamento delle nomine dei vertici delle istituzioni europee. Sono infatti in carica, dal primo dicembre scorso, il neo presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Collegio dei commissari e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il 3 luglio - ricordo - è stato eletto il Presidente del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli, mentre il 1° novembre è entrata in carica il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Le istituzioni europee possono, dunque, iniziare a onorare l'impegno di realizzare buone politiche per i cittadini europei ed a fornire loro soluzioni, risposte e opportunità.
Il rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno alla green economy rappresentano degli obiettivi prioritari e necessitano di segnali forti e chiari da parte dell'Europa. Sono lieto che la centralità di tali obiettivi sia stata riaffermata dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del voto del Parlamento europeo a favore della nuova Commissione, il 27 novembre scorso.
Nel percorso europeo volto a realizzare i citati obiettivi, il ruolo del Consiglio europeo rimane centrale in quanto espressione dei Governi nazionali. La maggiore complessità politica emersa alle elezioni europee suggerisce, in ogni caso, una ancor maggiore coesione fra Capi di Stato e di Governo che compongono il Consiglio europeo. Quest'ultimo deve, infatti, fornire un indirizzo politico chiaro e al contempo pragmatico riguardo alle sfide che il continente ha di fronte e deve assicurare, inoltre, più efficacia ed intensità nell'impulso e nel sostegno alla Commissione europea e nel dialogo con il Parlamento europeo, anche nella prospettiva di rafforzamento del potere di iniziativa legislativa che spetta a quest'ultimo.
Il Governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio europeo, questo tipo di approccio nei confronti delle altre istituzioni europee e, come detto poc'anzi, una maggiore coesione tra i leader europei. Non è questo, nella famiglia europea, il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere. Le tensioni internazionali, sia politiche che economiche, impongono di proteggere l'economia europea e la sua dimensione sociale che rende unico al mondo il nostro continente. Affinché non appaia contraddittorio l'elemento della «protezione», intendo subito chiarire che, considerando la struttura economica e sociale dell'Unione, proteggersi qui non significa rinchiudersi, in quanto su scala globale riteniamo che il multilateralismo sia lo strumento migliore per tutelare gli interessi degli Stati membri, a partire dal nostro Stato.
La prospettiva del miglior futuro dell'Europa è prevista, d'altronde, nella discussione e in parte delle conclusioni del Consiglio europeo, in relazione al percorso per una Conferenza sul futuro dell'Europa, che, com'è noto, Germania e Francia auspicano possa essere sviluppato dagli Stati membri e dalle istituzioni europee dal 2020 sino alla Presidenza francese dell'Unione, che coinciderà con il primo semestre del 2022. In merito a questa iniziativa, il contributo franco-tedesco, a differenza di quanto enfaticamente apparso su alcuni giornali, si è limitato sin qui ad una proposta di carattere procedurale, con un definito cronoprogramma. Riguardo a tale esercizio, non solo intendo esprimere il sostegno all'obiettivo di trasmettere segnali concreti di riavvicinamento delle istituzioni europee ai propri cittadini, ma preannuncio che l'Italia - il Governo, confido con il sostegno del Parlamento - non farà mancare le proprie proposte.
All'interno di questo perimetro saranno da valorizzare passaggi come quelli delle consultazioni dei cittadini o della riflessione sulle liste transnazionali europee. Rivendicherò, tuttavia, un metodo inclusivo nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni europee, a partire dai Parlamenti, per la realizzazione di un percorso che non deve avere un carattere elitario, ma, al contrario, deve essere pienamente partecipato e per questo capace di favorire politiche realmente rispondenti ai bisogni dei cittadini.
Sono proprio i bisogni dei cittadini che dovranno essere al centro della discussione che il Consiglio europeo sarà chiamato ad affrontare innanzitutto con riguardo al cambiamento climatico. Questo è un tema che certamente tocca da vicino il futuro dell'Europa. In questo Consiglio europeo si entrerà nel vivo dell'ambizione dell'Unione europea sulla questione, dopo la difficile discussione avvenuta nell'ambito del Consiglio europeo dello scorso giugno, che ha registrato posizioni anche distanti e scettiche da parte di alcuni Stati membri.
Consideriamo opportuno il riferimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, all'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Reputiamo di fondamentale importanza i chiari riferimenti, nelle conclusioni, sia all'impulso che la transizione verso la neutralità climatica può e deve dare alla crescita economica e all'occupazione sia agli investimenti che l'Europa deve saper attivare per tempo a sostegno di una trasformazione di tale portata. Questa transizione energetica non può prescindere da un adeguato cronoprogramma, tale da evitare ricadute negative sul sistema produttivo o, ancor più, sui livelli occupazionali.
È in questa prospettiva che si inseriscono l'impegno recentemente assunto dalla Banca europea degli investimenti per sostenere investimenti verdi per un valore di 1.000 miliardi di euro e l'impegno della Commissione europea a lanciare un green deal europeo, delineato in una comunicazione che è stata resa pubblica qualche ora fa, in tarda mattinata.
A tali impegni l'Italia guarda con apprezzamento, con la consapevolezza di essere ben posizionata in questo ambizioso percorso europeo, grazie a varie misure nazionali che sono state varate in materia di cambiamento climatico. Intendiamo, dunque, accompagnare e sostenere questo sforzo europeo di adeguamento all'obiettivo ineludibile, anche per il futuro del continente, della neutralità climatica entro il 2050. Come già accennato, vigileremo con cura affinché in questa transizione, anche industriale, le istituzioni europee sostengano adeguatamente la dimensione sociale connessa all'economia verde, le esigenze delle piccole e medie imprese e il level playing field europeo. In questa prospettiva è essenziale lo sforzo economico europeo a sostegno di questo processo di trasformazione ed è in particolare essenziale che esso non vada a discapito delle tradizionali politiche di coesione.
Un altro tema del Consiglio europeo che riguarda l'Europa dei prossimi anni è quello del quadro finanziario pluriennale. A ottobre è stato dato mandato alla Presidenza finlandese di presentare uno schema negoziale che tenesse conto delle differenti sensibilità sin qui emerse rispetto ai vari snodi di questo negoziato, vale a dire: il livello complessivo del bilancio, la ripartizione delle risorse tra le diverse politiche, la condizionalità per l'accesso e per l'utilizzo dei fondi, le fonti di finanziamento, incluse le proposte di nuove risorse proprie.
La scatola negoziale sul quadro finanziario pluriennale è stata presentata dalla Presidenza finlandese solo lo scorso 2 dicembre. Essa contiene alcune ipotesi di allocazione dei fondi, peraltro non esaustive, che il Governo italiano reputa insoddisfacenti. Si tratta di una proposta al ribasso, poiché comporta riduzioni di spesa rilevanti, ma soprattutto risulta complessivamente sbilanciata. Sono infatti prospettati tagli significativi sulle politiche destinate alla competitività, all'innovazione, alla gestione dell'immigrazione, alla sicurezza e alla difesa. Questi tagli, se perseguiti, indebolirebbero in misura ingiustificata gli sforzi di modernizzazione, che riteniamo essenziale introdurre nel bilancio europeo 2021-2027 per affrontare sfide che, peraltro, sono coerenti con l'agenda strategica dell'Unione. La discussione sul quadro finanziario pluriennale al Consiglio europeo di domani sarà comunque prevalentemente procedurale, in ragione del fatto che, al pari dell'Italia, vi sono anche altri Stati membri, che reputano inadeguata la proposta della Presidenza finlandese. È dunque da attendersi che il Consiglio europeo si limiti ad auspicare ulteriori progressi negoziali su questo fronte. Per parte mia, continuerò ad affermare in sede europea la posizione italiana, alla cui definizione il Governo lavora con un coordinamento rafforzato, sotto la guida del Ministero per gli affari europei, in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevede un puntuale momento collegiale in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei. Ricordo che il 15 novembre ho presieduto io stesso la riunione dedicata al quadro finanziario pluriennale. Il Governo intende continuare a rivendicare un approccio più equilibrato, chiedendo una profonda revisione della proposta finlandese, che converga verso l'architettura proposta dalla Commissione europea sin dal 2018. Tale rivendicazione verrà da noi declinata lungo tutto l'arco del negoziato. La Commissione europea - lo ricordo - aveva ipotizzato un tetto alla spesa pari all'1,11 per cento del reddito nazionale lordo dei 27 Paesi membri, per un totale di 1.135 miliardi di euro, in sette anni: un volume pressoché analogo a quello in vigore. È una proposta, questa, che, nonostante la Brexit, avrebbe comunque consentito un miglioramento del saldo complessivo per il nostro Paese rispetto all'attuale bilancio europeo, che si concluderà il prossimo anno. La proposta della Presidenza finlandese, che riduce dell'1,07 per cento il tetto di spesa complessiva (si parla di un volume complessivo che scende a 1.087 miliardi di euro) appare del tutto insufficiente e anche distante dalle indicazioni ricevute dal Parlamento europeo per un bilancio ancora più ambizioso. Il Parlamento - lo ricordo - ha proposto la soglia dell'1,3 per cento.
Collegato al volume complessivo di spesa si pone poi il tema delle fonti di finanziamento del bilancio comune europeo. L'Italia, su questo fronte, ha sempre sostenuto l'esigenza di modernizzare anche il modo in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, poiché, in assenza di nuove risorse proprie, non vi sarà la possibilità di allentare la dipendenza del bilancio europeo dai contributi degli Stati membri, né di consentire sufficiente autonomia per lo sviluppo di politiche comuni dell'Unione.
Su questo tema, tuttavia, la convergenza degli Stati membri si indirizza soltanto verso l'introduzione della «risorsa plastica» (uso volutamente le virgolette), cioè quella risorsa derivante dalla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati in ciascuno Stato membro, pari a 0,8 centesimi di euro per chilogrammo. Da parte italiana è stata espressa in passato - ma verrà ribadita - la contrarietà a questo approccio limitato e minimalista, che non contempla altre proposte inizialmente formulate dalla Commissione, come, ad esempio, la risorsa derivante dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea, il cosiddetto Emissions trading system, o la definizione della Common consolidated corporate tax base, chiave per future risorse proprie e per l'armonizzazione dei sistemi di tassazione delle multinazionali fra i vari Stati membri dell'Unione europea.
Con riferimento invece alle singole politiche, il Governo intende opporsi ai tagli sproporzionati che colpirebbero settori strategici, quali lo spazio, il digitale, la difesa e la sicurezza. Si tratterebbe di una sottrazione di risorse alle nuove priorità dell'Unione europea, che devono invece necessariamente rimanere ambiziose. Anche sulle politiche tradizionali (parlo della coesione e della politica agricola comune, dove iniziano a emergere pur limitati progressi) l'Italia è risoluta a tracciare e mantenere alcune linee rosse. Nella politica di coesione è inaccettabile l'ulteriore contrazione subita dall'indice di prosperità relativa, che nel nostro Paese si tradurrebbe in una penalizzazione delle Regioni più in difficoltà. Quanto alla politica agricola comune, la nostra preoccupazione principale resta la convergenza esterna dei pagamenti diretti, sulla quale continueremo a chiedere garanzie di una sua definitiva e possibilmente immediata abolizione. Perseguiremo l'obiettivo dell'abolizione insieme ai numerosi partner che condividono con noi le medesime preoccupazioni, in particolare sul fatto che questo meccanismo non risponda più allo scopo di promuovere lo sviluppo razionale della produzione agricola europea, al suo progresso tecnico e all'obiettivo, ormai prioritario, di contribuire alla transizione ecologica. Sono - se volete - meno incisive, ma non meno opinabili le riduzioni prospettate per il nuovo strumento di cooperazione internazionale, il nuovo NDICI (Neighbourhood, development and international cooperation intrument). È indispensabile tenere a mente che una proiezione esterna forte resta fondamentale per l'Unione europea, che intende esercitare un ruolo credibile nei confronti del resto del mondo e rispondere efficacemente alla sfida del governo multilivello del fenomeno migratorio.
Va anche detto, a tale riguardo, che il volume complessivo degli aiuti allo sviluppo dovrebbe poter beneficiare - ma qui il cammino da compiere si prospetta ancora lungo - di un maggiore coordinamento delle risorse assicurate dai singoli Stati membri. Per dirla in poche parole, l'Unione europea, nel suo complesso, è il maggior donatore su scala mondiale, senza che questa sua lusinghiera posizione venga confermata in termini di influenza geopolitica. E penso, in particolare, al continente africano, ma non solo.
Ricordo infine che sono in discussione anche forme di condizionalità già esistenti nel bilancio che si chiuderà nel 2020, come la condizionalità macroeconomica, nonché nuove condizionalità legate al rispetto dello Stato di diritto, alle migrazioni, al rispetto dell'ambiente. L'Italia è impegnata ad evitare che la traduzione di questi princìpi e regole comuni condivise comporti l'irrigidimento delle regole di bilancio europeo, ma piuttosto farà sì che tali princìpi e regole servano come orientamento verso il raggiungimento di standard comuni, in linea con i valori che l'Unione europea esprime sin dalle sue origini.
È previsto che le conclusioni di questo vertice contengano un invito alla Commissione e all'Alto rappresentante a fornire elementi per una discussione strategica, al Consiglio europeo di giugno, sui rapporti tra Unione europea e Africa e sul prossimo vertice fra Unione europea e Unione africana. L'Italia sostiene questo approccio, anche per le ragioni che ho già riassunto poco fa. Continuiamo a sottolineare, sia in Europa che con le controparti africane, che l'Unione europea deve dare ampio respiro strategico a un partenariato fra eguali, unica visione possibile dal punto di vista dell'Italia e di questo Governo per una politica di successo.
Altrettanto opportuno è il riferimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo, alla preoccupazione per la paralisi in cui si trova il meccanismo di risoluzione delle controversie commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio e al sostegno alla Commissione europea nel suo sforzo di individuare con Paesi terzi rimedi transitori in attesa che si giunga a una soluzione permanente.
La posta in gioco - e ne traggo conferma anche all'esito dei colloqui che ho avuto la settimana scorsa a Londra, in occasione del summit della NATO, ma sono conferme che mi derivano anche dagli ultimi simposi internazionali come il G7 e il G20 - non è solo quella, sicuramente rilevante, del funzionamento di un organo globale di gestione delle dispute commerciali. La posta in gioco è molto più alta: si tratta della fiducia tra Stati, tra continenti, grazie alla quale dal secondo dopoguerra è stato possibile costruire un'architettura internazionale coerente con i valori comuni della libertà e della democrazia.
Incrinare le fondamenta di questo ordine multilaterale basato su regole condivise - parliamo sempre dell'Organizzazione mondiale del commercio - rischia di produrre danni di ampia portata non solo sul piano economico, ma anche su quello politico. È dunque essenziale preservare l'unità, la coesione europea e il sostegno alla Commissione europea, in particolare con l'obiettivo di ripristinare un'agenda commerciale positiva con gli Stati Uniti all'altezza del valore strategico dei rapporti transatlantici.
Il Consiglio europeo affronterà inoltre la discussione semestrale sullo stato dell'attuazione delle intese di Minsk. La discussione sarà introdotta dalla cancelliera Merkel e dal presidente Macron, i quali informeranno il Consiglio europeo, in particolare con riguardo all'esito del recente vertice dei Capi di Stato e di Governo del cosiddetto Formato Normandia. Tale vertice si è svolto lunedì 9 dicembre.
La ripresa del confronto negoziale fra le parti è essenziale per l'Italia; ad un esito positivo di tale confronto, nella prospettiva della piena attuazione delle intese di Minsk, intendiamo comunque continuare a lavorare con i partner europei. Colgo l'occasione per riaffermare che l'Italia intende perseguire un approccio convinto, secondo cui le sanzioni non sono un fine in sé, bensì uno strumento finalizzato ad avviare a soluzione la crisi ucraina.
Nella discussione, se non nelle conclusioni del Consiglio europeo, potrebbe infine emergere, su richiesta di un altro Stato membro, la questione del rispetto da parte della Turchia della sovranità e dei diritti sovrani sulle zone economiche esclusive di tutti i suoi Paesi vicini. La questione, di cui si sono già occupati i Consigli europei di giugno e ottobre scorso (e ricordo anche i Consigli di marzo e giugno 2018), ora viene in rilievo non solo per quanto riguarda le interferenze di Ankara nella zona economica esclusiva di Cipro, tema su cui l'Italia continua ad appoggiare il sostegno europeo a Cipro, bensì anche a seguito della recente sottoscrizione di due memoranda siglati dalla Turchia con il GAN libico in materia di sicurezza e di delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive. È importante che dal Consiglio europeo vengano al riguardo reiterati il sostegno agli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo orientale e il richiamo al pieno rispetto del diritto internazionale; è altrettanto essenziale che i predetti segnali non si traducano in un avallo al rallentamento del processo politico per la stabilizzazione della Libia e in un rinvio sine die della Conferenza di Berlino, che noi appoggiamo.
I temi su cui mi sono sinora soffermato caratterizzeranno le sessioni di lavoro del Consiglio europeo a 28 di giovedì 12 dicembre.
Il giorno successivo, i Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri si riuniranno nel vertice euro, il cosiddetto Eurosummit, che avrà all'ordine del giorno il tema dell'approfondimento dell'unione economica e monetaria, ovvero la riforma del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria e lo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza, sulla base dei lavori dell'Eurogruppo che si sono da poco conclusi, lo scorso 4 dicembre.
Ribadisco in questa sede quanto da me già evidenziato nell'informativa resa al Parlamento lunedì 2 dicembre, circa la coerenza e la trasparenza informativa che hanno caratterizzato sempre l'interlocuzione tra Governo e Parlamento su un tema così complesso e così sensibile. Inoltre, il ministro Gualtieri e io personalmente abbiamo spiegato e dimostrato che la revisione del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità non apporta modifiche sostanziali al Trattato già esistente e in particolare non introduce - ed è nostra ferma intenzione che questo non accada - alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato, ma lascia alla Commissione europea il fondamentale ruolo di valutarne la sostenibilità e di assicurare la coerenza complessiva delle analisi macroeconomiche effettuate sui Paesi membri. Come ho già sottolineato nel corso della mia recentissima informativa del 2 dicembre, qui in questa sede, il MES non è indirizzato contro un particolare Paese o costruito a vantaggio di alcuni Paesi e a scapito di altri. (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az). È un'assicurazione contro il pericolo di contagio di panico finanziario a vantaggio di tutti. In particolare, l'Italia non ha nulla da temere, anche perché il suo debito è pienamente sostenibile, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione europea, e come confermano i mercati.
Bisogna quindi stare attenti a insinuare dubbi e paure nei cittadini italiani, tanto più che quantomeno alcune delle posizioni che si sono delineate nel corso del dibattito pubblico hanno disvelato il malcelato auspicio di portare il nostro Paese fuori dall'eurozona o addirittura dall'Unione europea. Ma, se questo è l'obiettivo, allora converrebbe chiarirlo in modo esplicito, affinché il dibattito pubblico sia trasparente e i cittadini italiani possano essere informati di tutte le implicazioni che tali posizioni traggono con sé. Vero è che un dibattito portato avanti in modo molto confuso rischia di indurre il sospetto nei mercati e nelle istituzioni internazionali che siamo noi stessi a dubitare dell'impegno assunto di mantenere il debito su un sentiero di piena sostenibilità, e questo sì che sarebbe un modo per danneggiare il risparmio degli italiani.
La revisione del MES è solo una parte di una nuova architettura europea che si verrà designando nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Alcuni elementi di questa nuova architettura devono essere considerati assieme alla revisione del Trattato del MES.
In considerazione dell'importanza e della complessità del processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria europea, ho reputato e reputo indispensabile continuare a informare puntualmente il Parlamento, personalmente, ma anche tramite i Ministri competenti, in tutte le occasioni in cui l'Italia sarà chiamata a esprimere nelle sedi europee la propria posizione nei vari passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES.
Il Parlamento, con la risoluzione dello scorso giugno, ha dato mandato al Governo di esprimere una strategia di insieme sul pacchetto di riforme, nella consapevolezza che l'Italia deve giocare un ruolo attivo e propositivo nella sua definizione. Su questo punto non posso che ribadire quanto già auspicato nell'informativa da me resa, sia alla Camera dei deputati che al Senato, lo scorso 2 dicembre, ovvero - ricordo testualmente - che il Parlamento, con la sua autorevolezza, in virtù della sua legittimazione democratica, contribuisca a portare in Europa la voce di un Paese forte, di un Paese coeso che si impegna a rafforzare le istituzioni europee secondo un piano che, ovviamente nel rispetto del nostro interesse nazionale, conduca a un'architettura più robusta e a una più equilibrata condivisione dei rischi.
La posizione del Governo in sede europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere. Il Governo, pertanto, continuerà a operare secondo una logica di pacchetto, assicurando l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'unione economica e monetaria e valutando con la massima attenzione i punti critici.
Riteniamo negativi, in particolare, interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di istituti finanziari e di banche e, comunque, la ponderazione dei rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, come pure riteniamo negative le disposizioni che prevedano una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato.
Nei prossimi passaggi del negoziato sull'unione bancaria, ci faremo promotori nell'introduzione dello schema di assicurazione comune sui depositi (cosiddetto EDIS), di un titolo obbligazionario europeo sicuro. Se ricordate, già nell'informativa del 2 dicembre ho parlato di un safe asset, semmai nella forma di eurobond. Ci impegneremo anche per una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e 3, che sono strumenti maggiormente illiquidi, legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito.
Nel caso di eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità, il Parlamento dovrà essere pienamente coinvolto con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione.
Venerdì 13 dicembre è prevista anche una sessione del Consiglio europeo a 27, all'indomani delle elezioni generali nel Regno Unito, che speriamo contribuiscano a una Brexit ordinata che - vi ricordo - è fissata per il 31 gennaio 2020.
Il Governo - statene certi - continua a lavorare per tutelare i diritti dei cittadini e preservare gli scambi commerciali per le nostre imprese. Anche dopo la Brexit il Regno Unito rimarrà senza dubbio un partner importante per l'Unione europea, in particolare per l'Italia. Una volta ratificato l'accordo di recesso, saremo pronti a contribuire attivamente per definire un nuovo partenariato fra Unione europea e Regno Unito. Questo negoziato sulle relazioni future sarà difficile - non ce lo nascondiamo - soprattutto a causa del limitato tempo a disposizione. Sarà inoltre necessario mantenere una forte unità tra i 27 Stati membri e le istituzioni, ma questa unità l'abbiamo sin qui esibita e conservata sin dall'avvio del negoziato nel 2017.
L'Italia sostiene l'impiego dei metodi di lavoro e collaborazione fra Commissione e Stati membri che si sono sin qui dimostrati vincenti durante la fase negoziale del processo Brexit. E, se mi permettete, sottolineo che la permanenza di Michel Barnier alla guida della nuova task force per le relazioni con il Regno Unito costituisce un importante fattore di continuità. In ogni caso, i benefici che il Regno Unito potrà trarre dalle future relazioni saranno proporzionati - su questo ci impegneremo a fondo - a quelli che saranno gli impegni che Londra sarà pronta ad assumersi. Un partenariato ambizioso, ad esempio, non può prescindere da una mobilità adeguata agli scambi tra i nostri cittadini. Grazie per l'attenzione. (Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU).
PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto alberghiero di Molfetta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 16,13)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.
MARTELLI (Misto). Signor Presidente, vorrei cominciare da una frase che ho sentito spesso ripetere dal Presidente del Consiglio, ovvero: «Il debito italiano è pienamente sostenibile». Perché, forse qualcuno potrebbe venire qui a dire qualcos'altro? Succederebbe un macello in tempo zero, quindi frasi di questo tipo sono talmente scontate che non dovrebbero essere neppure dette.
Prima di entrare nel dettaglio del tema di cui vorrei parlare, cioè il Meccanismo europeo di stabilità e la sua revisione, vorrei far notare che non esiste un'economia europea intesa come un tutt'uno: esistono tante economie nazionali in competizione. Non lo dico io, lo dice la Commissione europea e gli stessi suoi atti, nel momento in cui affermano che gli aiuti di Stato sono sempre illegittimi perché alterano la regolare competizione tra le economie e tra le imprese. Quindi, non esiste un'economia europea, così come non esiste una dimensione sociale, dato che sempre la Commissione europea, nel momento in cui stipula un trattato di libero scambio, afferma che non è importante la creazione o la distruzione di posti di lavoro all'interno dell'eurozona, l'importante è che la massa globale di posti di lavoro incrementi. Quindi anche la seconda affermazione non è vera.
Andiamo avanti, relativamente al Trattato MES. Il problema non è la revisione del MES, perché la revisione del MES è coerente con il MES, che a sua volta è coerente con quello che potremmo chiamare il progetto del dottor Frankenstein, cioè la costruzione dell'Unione europea. Il MES è il cuore di questo mostro e potremmo dire che la revisione è un upgrade del cuore, cioè la versione migliorata del vecchio cuore artificiale. Cosa porta tuttavia dare la vita al mostro di Frankenstein? Porta ad avere un mostro di Frankenstein vivo.
Il vero problema pertanto è il MES in sé e per sé, che è il contrario della visione mutualistica e sociale dell'Unione europea, perché non è altro che un enorme organismo bancario che ha come scopo quello di prestare dei soldi in modalità condizionata, ha la facoltà di emettere obbligazioni di copertura, cioè di cartolarizzare il debito esattamente come una banca d'affari e, per di più, rispetto alle banche normali, ha la facoltà di venirti a dire che cosa devi fare per ottenere tranche successive di prestiti. Inoltre il MES, nella sua formulazione, ha anche la facoltà di prestare soldi al fondo di risoluzione unico bancario, che è quello che deve stabilire - bail-in docet, perché esso viene incorporato - le condizioni affinché un sistema bancario riceva soldi. Quindi, quando si afferma che il MES non serve per salvare le banche delle Nazioni dell'eurozona, si mente: il MES serve anche a quello.
Detto questo, all'interno del MES - non della sua revisione, perché essa potrebbe essere costituita da quelle quattro ciliegine candite sopra la torta, dove il MES è la torta, quindi non preoccupiamoci delle ciliegine, ma della torta in sé e per sé - sono contenute le clausole di azione collettiva. Ho sentito dire, con vanto, che le clausole di azione collettiva (CAC) sono state bloccate a maggioranza singola. Ciò vuol dire che una minoranza può opporsi alla ristrutturazione di un debito sovrano. Già il fatto che si parli di ristrutturazione di un debito sovrano dovrebbe fare alzare non un'antenna, ma tutte quante le antenne e anche le zampe, ma evidentemente va bene pure questo. Vi ricordo che le clausole di azione collettiva sono tutt'ora presenti e sono quelle che di fatto mettono sotto torchio, nell'eventualità di una ristrutturazione, un'intera Nazione.
Per concludere, visto che i quattro minuti a mia disposizione durano poco, vorrei far notare che nel momento in cui uno Stato accede alle risorse condizionali fornite dal MES, quest'ultimo diventa creditore privilegiato: questo ha un senso se parliamo di organismi bancari privati, ma il MES diventa un creditore privilegiato anche rispetto al piccolo risparmiatore, che magari si vede fare un haircut dei propri investimenti in pochi buoni del tesoro. Ebbene, questa è la dimensione sociale che è contenuta nell'Unione europea?
L'unica risposta possibile, concludendo con una battuta, al MES e a questo tipo di trattati è: cara Unione europea, noi vogliamo che tu vada alla porta e porti via i tuoi trattati e tutto il resto. Non vogliamo che l'80 per cento delle leggi italiane siano fatte dalla Commissione europea. Non lo vogliamo. Chi vuole questo, è giusto che voglia anche il Meccanismo europeo di stabilità. (Applausi dei senatori Nugnes e De Bonis).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.
FENU (M5S). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, il Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva Stati, è un'organizzazione internazionale che nel corso del tempo ha assunto la veste di un'organizzazione intergovernativa con il compito di aiutare gli Stati che hanno adottato la moneta unica qualora questi si trovino in difficoltà finanziarie. In altre parole, la funzione del MES è quella di prestare assistenza agli Stati membri in difficoltà, mettendo a loro disposizione risorse finanziarie vincolate ad alcune rigide condizionalità.
La revisione del Trattato istitutivo del MES è quindi frutto anch'essa di un accordo intergovernativo, visto che non è stata condivisa la proposta di regolamento che aveva provato a integrarlo nell'ordinamento dell'Unione europea. La revisione del meccanismo è e deve essere valutata in stretta connessione con il completamento dell'unione bancaria mediante lo schema europeo di garanzia sui depositi e con la realizzazione del bilancio per la convergenza e la competitività da utilizzare per promuovere la crescita dei Paesi membri. La connessione tra tutti questi elementi deriva da quella logica del pacchetto complessivo richiamato nella risoluzione approvata dal Senato in data 19 giugno 2019, in vista del vertice del 21 giugno, con cui si impegnava il Governo ad opporsi ad assetti normativi che costringessero alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti e automatici dei debiti sovrani. Si tratta di impegni che il Governo e lei, signor Presidente del Consiglio, avete rispettato, come ci ha esaustivamente comunicato in Aula il 2 dicembre scorso.
Una delle novità della revisione rispetto al Trattato vigente è rappresentato dal dispositivo comune di sostegno, il cosiddetto backstop, al fondo di risoluzione unica che, a sua volta, è uno degli elementi dell'unione bancaria. Esso consente di raddoppiare il volume di risorse a disposizione, anche se ancora non costituisce un superamento delle regole in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Esistono senz'altro alcuni aspetti critici da approfondire come l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022 per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, delle clausole di azione collettiva con approvazione a maggioranza unica, le cosiddette singlelimb CACS. Per queste occorre definire le regole e le procedure evitando eccessive semplificazioni delle procedure contrattuali di ristrutturazione del debito.
Per quanto riguarda invece, alcuni degli elementi del pacchetto in particolare sul completamento dell'unione bancaria e, quindi, sull'assicurazione sui depositi bancari, vanno respinte le proposte di attribuzione di un ingiustificato livello di rischio per i nostri titoli di Stato detenuti dalle banche italiane. Non avrebbe senso attribuire un livello di rischio a titoli di Stato di Paesi europei e contemporaneamente ignorare il rischio - questo sì più realistico ed elevato - portato da quei titoli e liquidi custoditi nei bilanci di qualche banca estera. Proprio per questo la firma della proposta di revisione del MES andava rinviata, come è stato fatto, con il fine di evitare che sulle altre necessarie riforme l'Europa continui ad alimentare asimmetrie e sperequazioni che dovremmo definitivamente archiviare. Sono certo del fatto che lei ha ben presente quali siano le questioni da approfondire e le criticità del dibattito in corso. Sul MES ci sono quindi aspetti da approfondire.
In questi giorni, tuttavia, da parte di alcuni esponenti dell'opposizione si è sentito di tutto sulle conseguenze di una revisione del Trattato MES. Tale revisione, si condivida o meno l'impianto del meccanismo, non cambia di molto la sostanza del testo originario. Si parla di prelievi nottetempo sui conti correnti degli italiani; si paventa nuovamente l'uscita dall'euro; si dice che l'argomento non deve essere tabù. Sono d'accordo sul fatto che l'argomento non debba essere tabù. Del funzionamento dell'euro si può e si deve parlare, del fatto che finora ha effettivamente funzionato attraverso la svalutazione del lavoro, ha agevolato con l'eliminazione del rischio di cambio la libera circolazione dei capitali, favorendo il dumping fiscale e salariale, favorendo la deindustrializzazione del nostro Paese e alcune altre cause del nostro attuale declino economico. Ma non è una questione di tabù, è una questione pratica: l'uscita dall'euro non è una soluzione. La soluzione ci viene indicata da alcuni importanti economisti eurocritici che vengono citati proprio in questi giorni, come Joseph Stiglitz, secondo cui l'uscita dall'euro, per il nostro Paese, avrebbe un costo e la migliore soluzione sarebbe invece lavorare per una riforma dell'eurozona, arrivando a una condivisione dei rischi tra gli Stati membri e completando l'unione bancaria con la garanzia unica sui depositi per evitare fughe di capitali dai Paesi deboli verso quelli forti. Sono esattamente le indicazioni che noi stiamo esprimendo con la nostra risoluzione e ciò che lei ha appena detto con la sua comunicazione.
È, dunque, evidente come solo una riforma dell'Unione europea in grado di rendere le istituzioni più flessibili e più adatte a facilitare la cooperazione fra gli Stati membri possa aiutare l'Italia e l'Europa a uscire dalla difficile situazione economica in cui si è venuta a creare. È difficile; le resistenze da parte di altri Stati non mancano e, a volte, le confesso che sono anche insopportabili. Questa è, però, la strada da seguire, anche imponendo la logica del pacchetto.
Non dobbiamo certo assecondare quegli esponenti dell'opposizione che parlano del MES a volte un po' inconsapevolmente, con battute che ormai stanno venendo sempre più a noia alle persone, alternando invettive antieuropee a invettive anti-Nutella. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
Non è certo questo il metodo da seguire, ma è evidente che le regole di stabilità e crescita sinora seguite hanno prodotto una fragile stabilità e poca crescita, crescita che spesso riguarda soltanto le fasce più ricche della popolazione.
Credo che stiamo indicando la strada giusta, come Parlamento italiano: è questo il percorso che lei, signor Presidente del Consiglio, ha iniziato a seguire in Europa, ma dev'essere palesato ed evidenziato che le regole economiche che ci siamo imposti negli ultimi venti o trent'anni, forse anche in buona fede da parte di alcuni, non hanno funzionato. E, sempre per citare Stiglitz, quando le regole non funzionano, è il momento di cambiarle. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.
MONTI (Misto). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, le sue comunicazioni, pragmatiche e coerenti, hanno il merito di ridimensionare la portata di un dibattito surreale, quello sul MES, esistente solo in Italia e per essa controproducente, tema comunque gestito sotto il profilo operativo con molta attenzione dal ministro Gualtieri, per dare spazio - lo spero - a un dibattito reale e cruciale per il futuro dell'intera Europa, in cui l'Italia ha molto da dire, quello sul quadro finanziario pluriennale.
Cari colleghi, penso che non dobbiamo esitare a criticare anche duramente l'Unione europea, ma è meglio se lo facciamo là dove essa veramente lo merita, come sul quadro finanziario pluriennale, più che su argomenti quasi di fantasia e che definisco surreali, come la questione del MES.
Lei, signor Presidente del Consiglio, è stato critico, parlando del quadro finanziario pluriennale che viene proposto, ma penso si possa essere anche più duri. Collochiamoci per un attimo nel momento in cui il quadro finanziario pluriennale che viene a scadenza è stato deciso, il 2013; allora le seguenti parole non erano neppure immaginate nel quadro europeo: immigrazioni massicce; terrorismo in Europa; Brexit; Trump (è un avversario dell'integrazione europea che siede a Washington); Xi Jinping, una potenza imperiale tecnologica il cui prestigio internazionale viene continuamente innalzato da ciò che fa il Presidente degli Stati Uniti; gli stessi Putin e Erdogan, che c'erano, ma che erano ben diversi nel loro atteggiamento verso l'Europa rispetto a oggi; in più - e per fortuna - la sensibilità per il cambiamento climatico finalmente è molto aumentata.
Ebbene, rispetto a questo mondo cambiato per l'Europa e intorno all'Europa, cambiato il più delle volte in senso ostile, ci presentiamo con la presunzione che l'1,11 per cento del reddito nazionale lordo europeo proposto dalla Commissione europea sia eccessivo (come pensa di dire la Presidenza finlandese, che parla di 1,07 per cento, come lei ci ha ricordato, che altri invece dicono essere troppo).
Ecco, signor Presidente del Consiglio, credo che l'Italia faccia bene a spingere su una maggior adeguatezza del bilancio europeo. Peraltro non si tratta più - mi auguro di poter dire - dell'Italia spendacciona, quella a cui gli altri contestano di essere sempre a favore di importi maggiori, tanto è abituata al debito: no, salvo frange che abbiamo ancora ben presenti, il debito pubblico disturba l'Italia.
Concludo, signor Presidente del Consiglio, con una semplice riflessione: le preoccupazioni che ispirano anche i partiti cosiddetti sovranisti, relative all'immigrazione, al terrorismo, alla difesa dell'Europa e così via, possono essere tutte risolte in gran parte solo sul piano europeo, bisogna avere beni pubblici europei per contrastarle. Quindi, qui c'è uno spazio, secondo me, nel quale il Governo può cercare, con interesse di tutte le componenti delle Assemblee parlamentari, di mettere a punto proposte persuasive da parte italiana. (Applausi dal Gruppo Misto).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.
TESTOR (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire al presidente Conte, che sono veramente dispiaciuta per come si è svolta la seduta scorsa con le sue comunicazioni in merito al MES; basita, perché ho assistito ad una presa di petto contro chi ha ravvisato l'argomento e non verso un tema importante come la firma sull'accordo del MES.
Una difensiva del proprio elaborato che, di fatto, ha esautorato le Camere da un confronto e da un dibattito che doveva successivamente scaturire in un documento unitario e di garanzia per gli italiani, per i risparmi degli italiani, per il futuro dei nostri figli, per il futuro delle nostre imprese e non per il futuro di uno o dell'altro partito.
Forse lei sta poco in mezzo alle persone e rimane troppo chiuso in questi Palazzi. La gente è stanca di futili polemiche e vuole, da chi è chiamato a governare un Paese, risposte chiare, risolutive e di garanzia. Ciò a cui, invece, abbiamo assistito è stata un'arringa, perpetrata a sua difesa e del suo elaborato. Non capisco se lei è l'avvocato del popolo o di se stesso!
Ha elaborato pagelle (e qui esce la sua vena di professore) su alcuni senatori perché avevano fatto accenno al MES. Ma mi permetta una domanda: sul MES, non le è sorto il dubbio che quelle poche righe delle comunicazioni di giugno erano troppo poche, troppo defilate, per avere un dibattito che coinvolgesse il Parlamento e che scaturisse poi in un documento condiviso? O forse pensava di riuscire a firmare il MES assumendosi tutta la responsabilità? Altro che pieni poteri!
Vede, Presidente, forse lei dimentica che i senatori rappresentano territori, realtà sociali, sensibilità diverse dovute all'appartenenza politica e al luogo di provenienza. Per quanto possono essere critici nei confronti del Governo, possono essere una fonte da cui attingere per trovare soluzioni trasversali e dare risposte a tutte le criticità. Sarebbe una responsabilità condivisa, alleggerendo anche lei da questa incombenza e rendendola forte di fronte agli altri Paesi europei.
Ogni tanto vale la pena giocare in squadra e, se proprio non si vuole percorrere questa strada, perlomeno si ha avuto modo di confrontarsi con più idee, cogliendo gli spunti più interessanti. Di fatto, il tema del MES è molto tecnico e abbraccia un meccanismo composto da una organizzazione intergovernativa. Oltre ai tecnici, vi partecipano anche i Ministri delegati dei Paesi membri. Questa minima partecipazione basta per dare un aspetto politico? Mah!
E la democrazia? Troppi poteri affidati al direttore generale, che può fare il bello e il cattivo tempo. La nostra proposta è quella del Parlamento europeo, che è l'unico ente europeo democraticamente e direttamente eletto dai popoli europei. Bisogna, cioè, creare un fondo di garanzia per tutti, ma sotto il controllo del Parlamento europeo. Va rivisto il voto a maggioranza, perché questo avvantaggia i Paesi più forti, in primis Germania e Francia. Inoltre, il voto dovrebbe essere all'unanimità, per evitare che vengano utilizzati i soldi di un Paese anche se quest'ultimo ha votato contro.
Il Meccanismo europeo di stabilità mette davvero a repentaglio i risparmi degli italiani. Noi di Forza Italia siamo sempre stati europeisti convinti, ma il MES, costruito in questo modo, rappresenta un serio rischio per un Paese fortemente indebitato come l'Italia. Mi chiedo: se mai dovessimo attingere al fondo salva Stati, come pensate di ristrutturare un debito pubblico in aumento costante con crescita zero? Patrimoniale? Prelievo forzoso dai conti correnti?
Ciò che appare più evidente è che bisogna fare politiche di crescita per il nostro Paese. Dobbiamo alleggerire la burocrazia, riformare la giustizia che deve dare risposte più celeri, bisogna attrarre gli investimenti esteri e non farli fuggire, come nel caso ex Ilva, e abbassare le tasse, abbassare le tasse, abbassare le tasse! Dobbiamo fare questo, e subito, se vogliamo veramente bene al nostro Paese.
Altro tema importante che verrà trattato nel prossimo Consiglio europeo sono i cambiamenti climatici. Noi tutti dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta succedendo al nostro pianeta e cercare di rispondere dando soluzioni che possano procedere verso l'ecosostenibilità ambientale, salvaguardando lo sviluppo industriale ed economico, aumentando gli investimenti in ricerca e innovazione, garantendo piani d'investimento per la rigenerazione delle grandi città, pianificando il recupero e il risparmio del territorio e l'efficientamento energetico, ma soprattutto valutare e mettere in atto una mobilità sostenibile.
Il quadro finanziario pluriennale 2021- 2027 deve tener conto della riduzione del bilancio dell'Unione europea dovuto alla fuoriuscita del Regno Unito di circa 13 miliardi. A tale mancanza o gli Stati membri contribuiscono con altre risorse proprie, oppure, come ipotizzato dall'Unione, impongono di esaminare e rivedere l'architettura del sistema delle risorse proprie. La Commissione propone di confermare le tre risorse proprie ma modernizzandole, cioè mantenere inalterati i dazi doganali come risorse proprie tradizionali dell'Unione, ma riducendo dal 20 al 10 per cento la percentuale che gli Stati membri trattengono come spese di riscossione; mantenere la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo; semplificare la risorsa propria basata sull'IVA.
Poi ci sono altre tre ipotesi, vale a dire: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissione; un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova tassa imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati e di imballaggi di plastica. L'Italia sta valutando anche la situazione della web tax ma, considerati dazi che ci vogliono imporre, forse è il caso di pensarci.
Oltre a questo, bisogna tener conto delle nuove priorità emerse negli ultimi anni, come la gestione del fattore migratorio e le sfide per la sicurezza sia interna che esterna dell'Unione europea; fenomeni su cui sono state stanziate importanti e necessarie risorse. Certo, i tagli alla politica agricola comune sono innumerevoli e bisognerebbe considerare che, invece, si dovrebbero prevedere investimenti futuri in relazione alla PAC. Quindi, bisognerebbe investire per cercare non di sfruttare il territorio, ma una maggiore redditività di ritorno, investendo in tecnologia e dando le risposte necessarie, tenendo in considerazione anche l'aumento della popolazione mondiale. Questo potrebbe essere anche un sistema per l'export che potrebbe dare al nostro PIL interno le risorse che cerchiamo.
Concludo rivolgendo un invito al Presidente: non esautori il Parlamento perché, oltre ad essere la casa della democrazia, è una fucina di idee. Presidente, non si isoli in Europa. Ricordi a se stesso e agli altri partner che siamo un Paese fondatore, oltre che contributori diretti, e pretendiamo un ruolo da protagonisti, non di comparsa. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'Organizzazione mondiale meteorologica delle Nazioni Unite ha comunicato tre settimane fa la situazione della presenza dei gas climalteranti nella nostra atmosfera. Ebbene, i dati sono inesorabili: nonostante gli impegni, formalizzati per la prima volta a Parigi da decine e decine di Stati a livello internazionale, la concentrazione di anidride carbonica è ai livelli in cui era dai tre ai cinque milioni di anni fa, quando la temperatura era, rispetto a quella di oggi, maggiore dai due ai tre gradi centigradi e i mari erano più alti dai dieci ai venti metri.
Lo stesso si può dire per la situazione del metano - ci comunicano dalle Nazioni Unite - e anche dell'ossido di azoto, con emissioni aumentate al di sopra della media annuale. Stiamo parlando, Presidente, dei dati della situazione di oggi. È del tutto evidente che, quando parliamo di emergenza climatica, non parliamo di una situazione a venire, ma stiamo semplicemente constatando l'emergenza già in essere. D'altro canto, uno degli assi fondamentali dell'accordo di programma di questo Governo si chiama green new deal e certamente questo richiama - come ho già detto in alcuni interventi in quest'Aula - al new deal degli anni Trenta del secolo scorso, quando si riconobbe una crisi di sistema e, di conseguenza, a partire dagli Stati Uniti in poi, si costruirono e si definirono delle politiche organiche di riforma di sistema.
E dunque bisogna fare lo stesso oggi sul tema ambientale: riforme organiche e sistematiche in campo fiscale, sociale, infrastrutturale ed economico e naturalmente anche di comportamento nei consumi e di mentalità. A nessuno sfugge che la transizione ecologica necessaria non è una passeggiata in un Eden fiorito, ma sarà piuttosto una traversata complicata, quanto necessaria. E sarà possibile attraversare questo territorio solamente nel momento in cui, alla sostenibilità ambientale, avremo la capacità di accoppiare la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Per fare questo, Presidente, servono statisti capaci di pensare al domani; servono risorse economiche e serve il coraggio delle riforme di sistema.
Gli obiettivi dell'Unione europea sono chiari, sono stati comunicati anche stamani dal Presidente della Commissione europea e verranno naturalmente discussi all'interno del dibattito del Consiglio europeo delle prossime giornate.
In estrema sintesi, vi accenno gli elementi centrali sui quali concentrarsi: se l'obiettivo è quello della neutralità carbonica del 2050 - come il presidente Conte ha giustamente sottolineato - è del tutto evidente che non possiamo esimerci dall'imporre la riduzione del 50 per cento nel 2030. Sono dunque necessarie una prima legge europea sul clima, un patto climatico con i cittadini e una nuova strategia industriale europea: sto semplicemente citando gli obiettivi che la Commissione europea si è data, cadenzati con date molto precise e conferendo ad ognuno dei commissari gli obiettivi per il loro raggiungimento. Tra gli obiettivi vi sono anche un nuovo piano per l'economia circolare; un programma efficace per l'efficientamento energetico; un'azione strutturale per la riforestazione; una riforma organica delle politiche agricole; una politica per la smart mobility; una definizione di standard su zero emissioni nel trasporto, anche privato, spostando il 75 per cento del traffico da gomma e aereo sul ferro.
Sono poi necessari ulteriori cantieri, politicamente complicati, ma assolutamente sfidanti: bisogna aprire il cantiere sulla riforma verde delle politiche degli aiuti di Stato. Occorre un provvedimento farm to fork per l'abbattimento dello spreco alimentare. Occorre scorporare dal deficit gli investimenti verdi: sappiamo che in questo c'è un dibattimento anche molto acceso a livello europeo, ma è necessaria una golden rule ed è necessario che il lavoro che sta predisponendo il commissario Gentiloni Silveri e che aprirà a gennaio venga seguito con grande determinazione.
È importante continuare nella discussione e nell'applicazione della carbon tax, cioè di quella tassa volta far pagare i prodotti inquinanti provenienti da Paesi terzi. Da ultimo, è assolutamente centrale vincolare i futuri accordi commerciali al rispetto dell'Accordo di Parigi. Naturalmente all'interno di questo - come già ho detto prima - serve una sostenibilità sociale e quindi i 100 miliardi che la Commissione europea ha definito e metterà negli anni 2021-2027 per mitigare e accompagnare la transizione sociale sono una sfida da cogliere fino in fondo.
Presidente, naturalmente parlavo di Accordo di Parigi: noi dobbiamo, con la responsabilità del nostro Governo e nel rafforzamento dell'Unione europea in questa direzione, portare la discussione anche a livello planetario. È certamente allarmante, Presidente, che un importante Paese come gli Stati Uniti d'America si sia sfilato dell'Accordo sul clima. D'altro canto, abbiamo alfieri del negazionismo climatico anche nella nostra Nazione e nel nostro Parlamento. Sappiamo bene come il senatore Salvini e tutta la Lega abbiano votato addirittura contro l'Accordo sul clima di Parigi.(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ed è esattamente questa politica miope e folle per le generazioni presenti e soprattutto future che dobbiamo contrastare. Dunque, Presidente, buon lavoro e porti buoni risultati per noi e per le future generazioni. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente del Consiglio, raccolgo dal suo discorso l'auspicio che i cittadini possano essere informati e lo interpreto come un successo politico della Lega. L'aver sollevato questo dibattito le fa infatti pronunciare tale auspicio, che evidentemente è pro futuro, dal momento che della trasparenza e della leale volontà di condivisione dei contenuti di uno dei punti qualificanti del prossimo Consiglio europeo, e cioè della riforma dell'accordo MES, non vi sono state grandi tracce. Lo dico per fatti concludenti: basta pensare al fatto che, da quando Paolo Savona ha lasciato il Ministero per gli affari europei, lei ha ritenuto di accentrare le deleghe relative a quel Ministero, anziché volerle condividere con un Ministro, segnatamente con un Ministro della Lega, cosa che ha poi fatto quando la trattativa è andata più o meno in porto, come pareva che lei auspicasse, o forse no, non si capisce. Non si è infatti realmente capito, fra l'altro, se questa trattativa sia andata in porto e questo è un problema di metodo, che ho già evidenziato nella precedente seduta.
C'è però anche un altro aspetto da evidenziare. Lei ha giustamente stigmatizzato il fatto che si rischia di ingenerare delle paure irrazionali, ma per questo c'è un rimedio molto semplice, che è la piena e puntuale osservanza delle regole del coinvolgimento parlamentare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Oggi è l'11 dicembre: è passata una settimana dall'Eurogruppo e ancora non sappiamo se il signor Ministro dell'economia e delle finanze onorerà la Commissione finanze e tesoro dell'invito che gli è stato recapitato, per descriverci cosa è successo a quell'Eurogruppo. Siamo certi che lo farà, anche se rimane per me una questione irrisolta: come mai un Trattato, che - secondo le sue parole - è innocuo, non apporta modifiche sostanziali e per l'Italia è addirittura inutile, è stato recato all'attenzione dei parlamentari con modalità analoghe a quelle con cui il TTIP (Transatlantic trade and investment partnership) è stato presentato agli europarlamentari, ovvero stanza chiusa, divieto di prendere appunti e divieto di comunicare con l'esterno? Evidentemente tanto innocuo non era, se lo si doveva tenere sotto simili vincoli di segretezza. Non parlerei però - come hanno fatto i colleghi della Camera bassa - di tradimento, e non userei questi toni accesi. Non siamo di fronte a un melodramma, a un «Tristano e Isotta». Mi sembra più una commedia all'italiana, di quelle ambientate in provincia, del genere «Lui, lei, l'altro»: «Cara, non è come pensi tu. Dammela la fiducia e io sposerò il tuo progetto di contrastare i poteri europei». (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
È andata avanti così per parecchio tempo, ma non è il tempo di recriminare. Vale la pena, però, di ricordare quando si è interrotta questa commedia, ovvero quando abbiamo avuto la plastica conferma del fatto che il Gruppo dei nostri ex alleati non ci avrebbe più sostenuto, come aveva fatto, nella nostra azione per cercare di contrastare e fornire proposte alternative rispetto a quello che dall'Europa arrivava come un pacchetto preconfezionato.
Ravviso qualche lieve problema di metodo in tutto quello che è successo, che vorrei sottoporre all'attenzione del mio Presidente e degli onorevoli colleghi. Riassumendo direi che Dio è morto, l'Unione europea è moribonda e la maggioranza non sta troppo bene, ma questo lo vediamo in Commissione bilancio (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Sostengo che l'Unione europea è moribonda, perché non si può vendere questo Accordo, con questi contenuti, concluso in questo modo, come un grande successo del progetto politico europeo, perché non lo è. Napoleone chiedeva di dargli generali non bravi ma fortunati. Signor Presidente del Consiglio, lei purtroppo ha la sfortuna che, proprio in questo momento, sul blog della London School of Economics and Political Science, Paul De Grauwe, che sta alla mia scienza come Irnerio, che ci guarda da lassù, sta alla sua, ci spiega per quali motivi questo accordo non funziona. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Il primo motivo è politico. È del tutto evidente che il tentativo di comunitarizzare, ovvero introdurre il metodo comunitario nel meccanico del fondo salva Stati, è fallito e questa non è una premièrie. Pensiamo al fiscal compact, che all'articolo 16 prevede l'obbligo di recepimento nei trattati dopo un periodo di prova di cinque anni. Il recepimento non c'è stato. Questo significa che si ritiene che i parametri del fiscal compact sono stati fallimentari o che nessuno in Europa ci vuole mettere la faccia o ha la volontà politica di recepirli nei trattati. Bene: questi trattati fallimentari sono esattamente quelli che il MES, nella versione riformata, recepisce.
Il MES, a sua volta, è un ulteriore fallimento. Nel 2015 parte con l'idea di fare un fondo monetario europeo, di inserire anche questo nei trattati e sottoporlo a un circuito politico che preveda l'intervento del Parlamento europeo o - quanto meno - che non comprima il ruolo della Commissione. Sotto questo aspetto, il progetto è fallito. Il ruolo della Commissione è stato compresso. Non si può banalizzare questa storia, perché è un passo, magari piccolo, ma in una direzione totalmente sbagliata rispetto a quella che ci viene proposta come salvifica per il progetto europeo.
Vogliamo parlare del fatto che la riforma si proponeva di snellire il meccanismo di sostegno finanziario ai Paesi in crisi? Sì, lo fa, ma a condizioni nelle quali oggi forse rientra solo la Germania. Tutti gli altri Paesi che stanno fuori hanno sostegno esattamente alle stesse condizioni di prima, cioè sottostare a un memorandum. Quindi, di fatto, abbiamo un'istituzionalizzazione della Troika, che a parole nessuno voleva, e neanche lei, signor Presidente del Consiglio. Però, alla fine, ci troviamo con questa minestra. Perché? Mah!
C'era anche l'idea di rinforzare il meccanismo di salvataggio delle banche, il Fondo di risoluzione unico, ma sinceramente lo stiamo facendo con due spiccioli. Le risorse del Fondo di risoluzione unico, più quelle versate nel MES sono pari, insieme, a circa un quarto dei fondi che sono stati necessari per salvare le banche del Nord e del Sud fino al 2014. Di cosa stiamo parlando? Quando ci sarà una crisi, sarà necessario quello che c'è nei Paesi civili, ossia un intervento della Banca centrale.
A cosa serva questo MES non si capisce. Ci raccontate che tutti lo vogliono, ma allora non si capisce perché non lo hanno recepito nei trattati. Insisto nel dire che, dal mio punto di vista, il MES è un momento di debolezza del progetto europeo.
Ci sono problemi di metodo anche nel nostro Paese. Il mancato coinvolgimento del Parlamento deve terminare. Spero che lei, presidente Conte, si faccia latore al ministro Gualtieri del nostro desiderio di vederlo e ascoltarlo su quello che è successo nell'ultima riunione dell'Eurogruppo. Ciò deve terminare anche perché, senza coinvolgimento dei Parlamenti, la logica di pacchetto diventa fallimentare. E questo fallimento lo ha già dimostrato. Perché fallimentare? Sappiamo che i tre pezzi del pacchetto - la riforma del MES, l'EDIS e il BICC - viaggiano su velocità diverse e, in effetti, il risultato di questo approccio non può essere che uno. Se lo si prende sul serio, si blocca completamente il processo di riforma europea, aspettando che l'ultimo pezzo arrivi. E l'ultimo pezzo non arriverà mai, e non perché la Lega è cattiva ed euroscettica, ma per i nein dei nostri fieri alleati tedeschi. D'accordo? Se invece non lo si prende sul serio, si prendono delle fregature. La fregatura è già stata presa, perché i termini del dibattito, quando lei non c'era ma qualcuno nel dibattito c'era, erano ben diversi: avere un vero EDIS in cambio dell'adesione al MES. Una volta che avete ceduto sul MES, c'è stato un arretramento della posizione del nostro Paese. E ciò è tanto vero che adesso il dibattito è tra avere un meccanismo di assicurazione indebolito in cambio di ponderazione per il rischio dei titoli di Stato, che voi dite di non volere. Ma certo, chi direbbe di volere una cosa assurda e irrazionale? Nessuno.
D'altra parte, dicevate anche - e avevate preso l'impegno di rifiutare - di non volere, all'interno del MES, condizionalità che limitassero la crescita. E invece ci sono. A questo proposito, sarebbe forse importante accendere una luce su qual è il reale stato del negoziato sull'EDIS, perché noi sappiamo vagamente che c'è stato un high level working group che ha lavorato. Non sappiamo chi ci fosse per l'Italia e non si rinviene negli atti parlamentari il momento in cui su un aspetto così importante, che voi stessi dite essere importante, questo qualcuno abbia preso, direttamente o indirettamente, un mandato a negoziare. Non è che, anche in questo caso, vi siete venduti - in termini figurati ovviamente - qualcosa e poi verrete a dirci: «Sì, ma sette mesi fa, settordici mesi fa è già stato tutto approvato e ora non si può più dire niente»? Questo metodo - lo avete capito - d'ora in avanti questo Parlamento non lo accetterà più (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az),anche perché si è capito che, per promuovere un reale dibattito nelle sedi europee la subalternità, la quiescenza, le buone maniere, i toni pacati servono fino a un certo punto. Occorre anche andare lì e affermare le proprie ragioni con energia. Occorre anche appoggiarsi a un Parlamento che deve essere coinvolto, perché la forza dei Parlamenti nazionali è l'elemento che a sua volta dà forza ai vari negoziatori in Europa. Ma a questo scopo - mi duole ricordarglielo - gli italiani, appena sarà loro possibile farlo - credo molto presto - si rivolgeranno a Matteo Salvini. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorefice. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghi, nel Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles si dibatterà di vari temi, tra cui anche il MES. I Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni per il nostro futuro, ossia dell'Unione europea. L'Europa deve decidere cosa fare da grande: se rimanere burattino di legno, astratta e scoordinata costruzione burocratica, o diventare un bambino in carne e ossa, matura e solidale comunità di popoli accomunati da secoli di storia che ci hanno insegnato che solo l'unione fa la forza e che insieme - ribadisco, insieme - si sopravvive e si cresce. Divisi, invece, perdiamo tutti. Sia chiaro: divisi perdiamo tutti.
Oggi più che mai l'Europa deve essere forte e unita, in un momento storico caratterizzato da sfide geopolitiche tra attori internazionali come Cina e Stati Uniti. Se non stiamo attenti, verremo stritolati da questi grandissimi gruppi e, quindi, svegliamoci. L'Europa deve affrontare le sfide in modo compatto per non rischiare di diventare un vaso di coccio tra vasi di ferro. Ci riferiamo alla necessità di non indebolire gli investimenti comuni europei nei settori che per noi sono importanti: non solo il digitale, ma anche lo spazio e la difesa, che sono comparti industriali ed eccellenze nazionali che vanno difese a spada tratta.
In quest'ottica è necessario costruire una cooperazione strategica anche tra Europa e Africa, vitale per promuovere sviluppo e stabilità nel Continente africano, anche al fine di contrastare le cause profonde dei flussi migratori che tanto hanno appassionato i colleghi, ma che ora evidentemente hanno abbandonato come tema. Occorre bloccare e fermare anche i disumani traffici illeciti di esseri umani.
L'unità di intenti deve caratterizzare anche la pianificazione della strategia europea di lungo periodo in materia di cambiamenti climatici, cosa importantissima da non sottovalutare. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del green new deal, che stanno molto a cuore al MoVimento 5 Stelle, è necessario non solo vincere le resistenze dei Paesi dell'Est Europa, ma anche ribadire il principio dello scorporo degli investimenti pubblici verdi dalle regole del patto di stabilità e crescita. Abbiamo questa necessità; abbiamo bisogno di maggiore coraggio e di maggiori investimenti in questo importantissimo comparto.
Faccio un breve passaggio anche sulla questione della Brexit. Sappiamo che domani ci saranno le elezioni nel Regno Unito. Speriamo che vadano per il meglio e possano creare i presupposti politici per arrivare a un'uscita ordinata dall'Unione europea, che tuteli gli interessi dei nostri 700.000 cittadini residenti nel Regno Unito e delle nostre imprese che operano e commerciano oltremanica.
Riteniamo importantissimo sostenere anche il lavoro della Commissione europea nella riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), in maniera tale da garantire la possibilità di introdurre meccanismi compensativi di tutela, a difesa anche del nostro tanto amato made in Italy.
E ora veniamo al MES. Abbiamo assistito a un dibattito surreale, scatenato dalle opposizioni. Cito a caso tre moschettieri: Salvini, Meloni e Bernini, e anche qualcun altro, che hanno innescato questo surreale ed emblematico caso, spostando l'attenzione da altri temi secondo me ben più importanti. Oggi, con questo tipo di approccio, si rischia di scadere nella pura contesa retorica di chi la spara più grossa e di chi urla più forte per seminare panico e raccogliere solo meri consensi, allontanandosi pericolosamente dalla realtà dei fatti, non solo nel merito della riforma del trattato MES - molti di quelli che oggi sbraitano non l'hanno nemmeno letto, penso - ma perfino nel dato di fatto basilare che l'origine di questo meccanismo europeo, che non è mai piaciuto al MoVimento 5 Stelle - lo ribadiamo - risale al quarto Governo Berlusconi, con la Lega al Governo, la Meloni Ministro e la Bernini alle politiche europee. (Applausi dal Gruppo M5S). Dove stavano all'epoca? Dormivano? Erano distratti da altro? La storia però è lì, ferma e immutabile.
Parliamo anche del grave danno causato da questa feroce polemica, spacciata per difesa dell'interesse nazionale italiano. Come ha ricordato il Presidente del Consiglio, così facendo si manda un messaggio di debolezza e si dice che l'Italia ha paura del MES. Ma, se i conti pubblici e il nostro Governo sono solidi, abbiamo poco da temere.
Nel merito della riforma del Trattato del Meccanismo europeo di stabilità, la questione è molto semplice. La trattativa per migliorare questa assicurazione comune europea in caso di crisi, nella cornice di un pacchetto di riforme che rafforzi l'intera architettura dell'Unione economica europea, non si concluderà domani o dopodomani. Abbiamo tempo; abbiamo almeno qualche altro mese per approfondire la questione, al fine di chiarire e migliorare gli aspetti tecnici che non ci piacciono e soprattutto per un nuovo e doveroso passaggio in Parlamento nei prossimi mesi, prima del prossimo Eurogruppo. Nessuna firma al buio, nessun via libera senza assoluta chiarezza e garanzia di tutela degli interessi della nostra amata Italia, del nostro Paese.
Signor Presidente del Consiglio, la ringraziamo per l'impegno e siamo sicuri che porterà il nostro messaggio in maniera chiara, senza creare alcun equivoco. (Applausi del Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.
PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, a mio avviso è il Trattato che è sbagliato, non le correzioni che si vanno a fare adesso. (Applausi del senatore Martelli). Il Meccanismo europeo di stabilità è stato approvato nel 2012, con sede a Lussemburgo (noto Stato in cui si combatte l'evasione fiscale). Ma c'è già la BCE che fa questo tipo di operazioni. E, soprattutto, è chiaro che si va verso una grave perdita di sovranità. La auspicano quelli che sono più progressisti, i giornali che vanno per la maggiore, veramente i poteri forti. Perdere sovranità vuol dire che la Francia bombarderà chi le pare; vuol dire che la Germania salverà le sue banche e noi no, resteremo a guardare. È già deciso, come ci è stato detto? Gli italiani lo vogliono? Io non ho sentito, tra il popolo, che la gente sia così appassionata del MES. Il Parlamento prende atto. Se votasse no cosa succede? È possibile oppure è una finta e stiamo giocando? L'Europa per i miei gusti già costa troppo: 16 miliardi cash tutti gli anni, di cui 11 tornano indietro, mentre gli altri 5 vanno a perequare l'Est, che così ci fa concorrenza soprattutto in materia di agricoltura, e a mantenere la costosa struttura.
Ci sono poi i fondi europei: chi si imbarca in queste avventure pena tre, quattro o cinque anni con i cofinanziamenti. Se potete dire qualcosa, magari in un'altra occasione visto che non è questo il tema, sarebbe il caso di chiedere che non è più necessario cofinanziare.
L'Europa in questi giorni ci dice che non facciamo pagare le tasse sui porti, per cui c'è il rischio che venga avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e, mentre la Germania mette a posto le sue banche - dopo metterà a posto le altre, quelle grandi - da noi Tercas è fallita.
Il ministro Gualtieri, in audizione in Senato - a mio avviso e lo dico con rispetto - ha avuto un atteggiamento leggermente sopra le righe; e dico leggermente perché voglio essere corretto. Ha detto che Cannata e Visco non hanno capito, così come Cottarelli, facendo anche un altro nome che in questo momento mi sfugge.
Nei giorni del MES è anche comparso il CES (riassunto in Convenzione europea sessuale), che è la continuazione di quello per cui, quando sono intervenuto per la fiducia, signor Presidente del Consiglio, ho parlato di Apocalisse: non parlo più di Apocalisse - verrà - ma degli ultimi giorni di Bisanzio.
Nel MES abbiamo il 17 per cento: prima o poi dovremmo conferire 125 miliardi, a tranche: dove li prenderemo? Non potendo stampare, a chi li toglieremo? Finiremo per toglierli ai ricchi notoriamente.
Per accedere bisogna rispettare il fiscal compact, altro accordo che si è approvato senza capire o in malafede, sapendo che non si sarebbe adempiuto.
Come risulta chiaramente dagli articoli 12 e seguenti e dall'Allegato III, tradotto in italiano, a noi non spetta l'aiuto: il debito sarà ristrutturato d'ufficio. Gli aiuti non spettano in verità neanche alla Francia e alla Germania, che non rientrano nei parametri.
A decidere sono i Ministri, ma di fatto ci sono dei governatori guidati da un direttore generale, che è sopra la legge e con il quale, prima di parlare, chiunque dovrà fare domanda e fare parecchia attesa, con discrezione, se uno Stato è in grado di rimborsare l'intervento. Tuttavia, se si fosse in grado di rimborsare tout court, tanto varrebbe chiedere un prestito in caso di emergenza, non ci sarebbe bisogno dell'aiuto.
Come ho provato a dire in Commissione - so che sono cose che lasciano il tempo che trovano - perché noi italiani, nella nostra dignità di Nazione e di Patria, non ristrutturiamo da soli il nostro debito con il Fondo salva Italia?
Nei cassetti della Presidenza del Consiglio c'è una proposta di Panerai, Savona e altri: non so, signor Presidente del Consiglio, se vorrà delegare qualcuno. Nella proposta c'è scritto che, con il Fondo salva Italia, attraverso la dismissione degli immobili, si possono fare cose interessanti.
C'è poi la questione dello spread, che ballerà per qualche giorno - è normale - qualora noi dicessimo di no. Ricordo però che, quando si volevano fare certe operazioni, lo spread ha ballato malamente nel 2011, arrivando a oltre 500 punti e non è importato a nessuno.
Penso che questa decisione debba essere rinviata sine die: non ci serve.
Tralascio il capitolo delle banche. Noi abbiamo già il Fondo interbancario; ce lo lasciassero usare. Si dice che è di natura privata, ma lo abbiamo.
Chiudo leggendo una dichiarazione resa a un giornalista da un economista francese, un certo Shahin Vallée, stretto collaboratore di Macron: «La riforma del Trattato MES, nella stesura attuale, non vale la carta su cui è scritto. L'Eurogruppo dovrebbe rinviare l'accordo e definire con la nuova Commissione europea un testo più ampio, più equilibrato e più ambizioso». Conclude Vallé: «C'è qualcosa di vigliacco nel sostenere pubblicamente un accordo, sperando segretamente che siano gli italiani a bloccarlo». Chiude il giornalista: «Chapeau!», come si dice in Francia.
Di fronte dunque a queste situazioni e al fatto che si sono svegliati economisti e persone di diversa tendenza che non hanno portato il cervello all'ammasso, è evidente che non si tratta di questione di Lega o non Lega, perché questo è un attacco facile. Certo, la Lega ha sposato la causa, come anche Forza Italia e tutto il centrodestra, ma vi chiediamo di pensarci ancora: chiedete un rinvio e chiedete una modifica della modifica, affinché non ci sia un cappio al collo per l'Italia. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, devo ammettere che sogno il momento in cui tutta la grande passione che si è messa nella discussione - giusta, per carità, e poi entrerò nel merito - sulla riforma del MES si possa applicare - e spero che il momento di grande dibattito nel Paese arrivi - sulle questioni che sono peraltro al centro del Consiglio europeo. Non si discuterà, infatti, con tutta evidenza, soltanto della riforma del MES e di altre questioni strettamente correlate, ma sappiamo perfettamente - come riporteremo anche nella nostra risoluzione - che si tratteranno temi strategicamente vitali per l'Europa, che dovrà iniziare a mettere a punto fino in fondo una strategia di lungo termine per fronteggiare i cambiamenti climatici. Spero quindi che si possa finalmente scatenare un dibattito su questo con la stessa rilevanza e mi auguro con la stessa passione che ho visto qui e anche fuori, nel Paese.
Spero anche che le parole pronunciate a Madrid dalla presidente von der Leyen, ribadendo l'obiettivo di rendere l'Europa il primo Continente climaticamente neutro entro il 2050, abbiano conseguenze dirette. Questo significa assumersi responsabilità precise in Europa, che non sono evidentemente solo di natura programmatica. Significa avere conseguenze dirette - per esempio - sull'altro tema per noi cruciale. Lei, Presidente, lo ha giustamente detto, ovvero la necessità di delineare con competenza, con una capacità di sfida anche per il futuro, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Questo non significa soltanto stanziare risorse. Significa anche fare delle scelte, in Europa e di conseguenza nel nostro Paese. Non dobbiamo mai perdere di vista questa priorità assoluta. Dobbiamo assolutamente ricordarcelo, perché ne va della stessa sopravvivenza della vita sul Pianeta. E questo aspetto ha impatti, dal punto di vista sociale ed economico, che stiamo già cominciando a toccare con mano, ma evidentemente continuiamo a non averne contezza e a considerare tutto questo come un fatto secondario.
Il Parlamento europeo qualche giorno fa ha dichiarato l'emergenza climatica; spero che l'Italia faccia altrettanto rapidamente. Dobbiamo anche essere in grado di fare molto di più, e invece ci sono resistenze, lo sappiamo perfettamente. Basti pensare alla discussione sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD), con un impatto ogni volta problematico.
Ora, Governo e maggioranza, dal prossimo gennaio, devono fissare un'agenda rigorosa per il green new deal, perché questo - continuo a dirlo - è il vero cemento comune dell'attuale maggioranza, la vera ragione d'essere. (Applausi del senatore Buccarella). Allo stesso tempo, il Governo deve insistere con l'Unione europea perché gli investimenti verdi per la riconversione energetica, per la transizione - altrimenti la transizione non si può fare - siano espunti dalle regole del patto di stabilità e dal calcolo del rapporto deficit-PIL: questa dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione perché aiuta il Paese, fa bene all'economia. (Applausi del senatore Buccarella). Al contrario, tutti sono concentrati sulla riforma del MES.
Molti hanno detto che è stato un dibattito surreale; per carità. Avete fatto la vostra campagna propagandistica e terroristica per diffondere paura, non facendo bene al nostro Paese. Ma noi abbiamo dimostrato che siamo in grado di non nascondere i problemi reali, e non li nascondiamo. Abbiamo voluto affrontarli, e il presidente Conte - per esempio - ha fatto bene a ribadire che non c'è alcun automatismo tra eventuale richiesta di prestito e ristrutturazione del debito: non corriamo questo rischio.
Ciò che è importante è la centralità del Parlamento; per noi è fondamentale. Questa è la garanzia: il Parlamento sia informato nei passaggi cruciali e anche nella contestualità della logica del pacchetto. Cosa che non è avvenuta, ad esempio, con il ministro Centinaio; ricordo infatti di aver chiesto 50 volte spiegazioni sull'accordo economico e commerciale globale (CETA). Il Parlamento in quel caso non era centrale? Forse per gli interessi del Paese sarebbe stato necessario discuterne fino in fondo. Ribadisco questo concetto.
Concludendo, Presidente, ci sono tanti punti che sono precisi e vorrei far notare che l'effetto del dibattito sulla centralità del Parlamento si è già evidenziato nel lavoro svolto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Noi continueremo a portarlo avanti nella convinzione, per noi fondamentale, della centralità del Parlamento, che ha già dimostrato di essere centrale dando alcune indicazioni che sono state prese in considerazione; la contestualità non sarà immediata perché i negoziati hanno tempi diversi, ma certamente sappiamo che questa è l'indicazione che il Presidente del Consiglio ha ancora una volta ribadito nelle sue comunicazioni. (Applausi dai Gruppo Misto-LeU e PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, le fibrillazioni e le polemiche contro il Governo nelle settimane scorse in merito al Meccanismo europeo di stabilità (MES), all'ordine del giorno del Consiglio europeo dei prossimi giorni, non fanno bene all'Italia. Ci indeboliscono, fanno perdere la nostra credibilità e non cambiano di un millimetro la sostanza. Infatti il MES, come è stato detto già in diversi interventi che mi hanno preceduto, è una sorta di assicurazione preventiva a vantaggio dei Paesi maggiormente a rischio crisi a seguito dell'alto debito pubblico. Se è vero, infatti, come diceva il Presidente del Consiglio nel suo intervento, che il nostro debito pubblico è sostenibile, non avremo dunque bisogno del MES; se è vero che l'Italia è il terzo contributore del capitale MES dopo la Grecia per rapporto debito-PIL, è però anche vero che noi siamo il terzo Paese con il rapporto debito-PIL più alto in Europa.
Il MES è quindi qualcosa che torna utile al Paese, perché è una sorta di prestatore, in ultima istanza, a cui poter ricorrere in casi estremi. Purtroppo abbiamo avuto fasi nelle quali anche il nostro spread era alle stelle; pensiamo allora ad un Paese in cui lo spread sia attorno ai 600 punti. In tal caso anziché ricorrere al mercato libero e quindi pagare cifre spropositate per gli interessi sui crediti per fare fronte alle proprie difficoltà, ricorrere al MES consentirebbe di poter usufruire di tassi più agevolati. Pertanto, possiamo dire che è un meccanismo di difesa comune contro il potenziale fallimento di uno Stato.
Chi polemizza dicendo che il MES serve a pagare le crisi delle banche tedesche o francesi dice il falso; il MES aiuta a tutelare i contribuenti perché preserva la stabilità finanziaria, assicurandosi che anche in caso di crisi i correntisti, da un lato, e gli investitori, dall'altro, non perdano cifre smisurate. In questo modo si cerca di garantire il minor impatto possibile sul sistema bancario.
In sostanza, il MES tutela il risparmio degli italiani e anche di altri Paesi; non è un caso che si sia ricorso proprio al MES, insieme a politiche specifiche della Banca centrale europea, nelle fasi di peggior crisi al fianco di Paesi in difficoltà, come ad esempio il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda e la stessa Grecia, garantendo la tenuta della moneta unica.
Quindi dovremmo essere interessati alla costruzione di un'area monetaria stabile e resiliente in cui il MES non è a favore dei banchieri, come invece si è detto polemicamente in queste settimane, ma è a favore dei cittadini.
Certo che chi ha sparato a zero e continua ancora a farlo in queste settimane è poco interessato al merito delle questioni. Sono state messe in giro tutta una serie di notizie false, di vere e proprie fake news. Ad esempio sul fatto che ci sia un automatismo tra l'ottenimento del credito e un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani; come anche la possibilità di una verifica preventiva della sostenibilità del debito; aspetto che invece è già presente nel trattato vigente.
Chi urla al complotto è spesso esattamente colui o coloro i quali hanno, a loro volta, contribuito alla redazione di queste negoziazioni, solo che oggi, non essendo più parti in causa, cercano di mandare tutto quanto a monte. Pertanto, le questioni sono due: forse si continua a non capire di cosa stiamo parlando - in effetti ci sono interviste, anche al presidente Salvini, che attestano proprio questo dal momento che, su esplicita domanda su cosa significhino determinati termini inerenti il MES, si è visto palesemente che non è stato in grado di fornire risposte - oppure, l'altra ipotesi, è che si stia giocando al massacro auspicando un'uscita dell'Italia dall'euro. In effetti, anche questa potrebbe essere una modalità di ristrutturazione del debito, solo che avrebbe sicuramente effetti e costi catastrofici sia per le finanze del Paese che per i risparmiatori.
Presidente, non è chiaro quale delle due ipotesi sia quella più accreditata, però resta l'assurdità di forze politiche che, dopo aver contribuito a loro volta a raggiungere un compromesso anche valido in merito alla modifica della riforma del MES, adesso invece ambiscono a far saltare tutto.
Presidente, credo debba essere dato atto di quanto fatto invece dal suo Governo, anche in occasione dell'ultimo vertice dell'Ecofin di alcuni giorni fa, in cui l'Italia ha portato avanti una linea chiara che mira a evitare che ci sia, per esempio, questo automatismo cui facevo riferimento prima e a contrastare la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze tedesco, che ipotizzava, ad esempio, che i titoli di Stato inclusi nelle pance delle banche possano essere considerati come fattore di rischio e, quindi, desiderava limitarne l'acquisto. Questi sono aspetti che andrebbero a svantaggio del sistema bancario italiano.
Governo, colleghi, credo che, anziché continuare a contestare la riforma di questo meccanismo, che va a favore non soltanto del Paese ma anche dei singoli contribuenti e dei singoli risparmiatori, ci dovrebbe essere una posizione convergente per dare al Governo e al Presidente del Consiglio la possibilità di portare una voce forte e compatta del nostro Paese, in sede di Consiglio europeo, per dire che la riforma del MES non è sufficiente. Serve, invece, il completamento dell'Unione economica e monetaria e, dunque, servono altri tasselli, altri strumenti, a partire dallo European deposit insurance scheme (EDIS), un'assicurazione comune dei depositi, che vada a tutelare i singoli risparmiatori indipendentemente dal luogo in cui si trova la loro banca oppure l'istituzione di un titolo obbligazionario europeo sicuro, come potrebbero essere gli eurobond, per aiutarci a ridurre il debito pubblico del nostro Paese, come pure un bilancio e un quadro finanziario pluriennale con maggiori risorse che ci aiutino, da un lato, a dare stabilità e, dall'altro, a favorire la crescita. Queste sono le priorità dell'Italia.
Presidente, queste sono le priorità che le consegniamo partendo da un presupposto: ci troviamo di fronte a una situazione per certi versi positiva rispetto al passato perché quelle forze populiste che in queste settimane si sono così fortemente espresse contro il Governo oggi sono, comunque, fuori dal Governo. Questo fa sì che l'Italia da qualche settimana a questa parte abbia ripreso a godere della fiducia dell'Europa.
Presidente, si faccia forte di questa fiducia rinnovata nei confronti del Paese e faccia sentire la voce dell'Italia, portando avanti le istanze che abbiamo inserito nella risoluzione di maggioranza e che ho cercato soltanto in parte di sintetizzare nel mio intervento e non si lasci indebolire dalle voci e dalle forze populiste che non sono solo contro il Governo, ma sono in primis contro l'Europa. (Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente Conte, lei torna in Aula oggi, dopo l'informativa urgente del 2 dicembre scorso, quando era stato incalzato a riferire sulla riforma del MES, poiché erano emerse criticità di merito e metodo, compreso un avallo italiano dato senza che il Parlamento ne venisse informato né esprimesse - come invece previsto - un suo atto d'indirizzo; in quei giorni - lo ricorderà - si rincorrevano dichiarazioni contraddittorie e smentite anche da parte di autorevoli della sua maggioranza, storia nota.
Oggi lei, signor Presidente, torna in Aula in vista dell'appuntamento del 12 e 13 dicembre, ma nel suo discorso non abbiamo sentito le risposte alle domande precise che andiamo ponendo sul fondo salva Stati. Continuiamo a ritenere che, così come appare confezionato, il MES comporti conseguenze negative e le sue rassicurazioni -mi scusi, signor Presidente - sono vaghe e quindi allarmanti. È il solito storytelling, il suo, per cui va sempre tutto bene nel Paese, nella maggioranza e nella manovra.
In realtà prevediamo conseguenze negative non solo per l'Italia e i singoli Paesi membri, ma anche per l'intera eurozona, almeno stando a quanto sostenuto da 32 economisti di 13 università italiane, che hanno firmato un documento in cui bocciano la riforma del MES chiedendo di non sottoscriverla. E non si tratta - lo voglio dire - di spaventosi e trinariciuti sovranisti: taluni di loro sono professori universitari anche di sinistra e hanno scelto «MicroMega» per lanciare il loro grido d'allarme.
Prima di entrare nel merito, voglio ricordare che il Fondo salva Stati non ci convince, direi quasi ontologicamente - lo sottolineo - perché otto Paesi su 19, ovvero il totale di quelli compresi dal MES, contribuirebbero a rimpolpare le casse del fondo senza trarne alcun vantaggio; per non parlare del meccanismo mangia soldi che il MES rappresenta e che piace solo ai tecnocrati di Bruxelles, ma non ai popoli europei.
Ricordo inoltre che i membri del MES ricevono stipendi d'oro: è gestito infatti da un consiglio di governatori formato da 19 Ministri finanziari dell'area euro e da un consiglio d'amministrazione nominato dallo stesso consiglio dei governatori, da un direttore generale, oltre che dal Commissario Ue agli affari economico-monetari e dal Presidente della BCE in veste di osservatori. Stipendi d'oro, dicevamo, ma anche immunità, ovvero due cose sempre comunque odiose. L'articolo 35 del MES prevede l'immunità penale, civile e amministrativa per tutti i componenti dell'organismo, mentre l'articolo 32 concede la medesima immunità addirittura al patrimonio e ai beni.
L'Italia finora non ha mai preso in prestito neanche un euro dal MES; in compenso ha già versato ben 14,3 miliardi di euro e sottoscritto un finanziamento di circa 125 miliardi di euro. L'Italia, infatti, è il terzo contributore dopo la Germania e la Francia, ma non ne beneficerebbe, perché ha un debito pubblico troppo alto. Quindi, oltre al rischio della ristrutturazione del debito, e dunque al danno, dobbiamo aggiungere la beffa di Bruxelles di contribuire a un fondo che non potremo mai utilizzare, perché le condizioni per accedervi sono tre e ci escludono automaticamente: non essere in procedura d'infrazione; avere un deficit inferiore al 3 per cento da almeno due anni; infine, avere un rapporto debito-PIL sotto il 60 per cento.
Va da sé, allora, che non ne potremo beneficiare: quindi, in poche parole, stiamo dicendo che con i nostri soldi salviamo le banche tedesche e quelle francesi, i cui derivati sono i più esposti. (Applausi dal Gruppo FdI). E, mentre le salviamo, non ci dimentichiamo, anche se è stata minimizzata, che sullo sfondo c'è la Brexit che fa da detonatore, con il suo effetto di turbolenza sui mercati.
È evidente - e per noi di Fratelli d'Italia è evidentissimo - che il MES ha rappresentato e rappresenta non solo una trappola, ma anche una grande frizione all'interno della vostra maggioranza.
Come è altrettanto vero che, invece di far coerentemente esplodere le contraddizioni che vi agitano, trovate un accordo al ribasso per salvare quello che si definisce, in modo elegante, lo status quo.
Quindi, alla faccia dei programmi elettorali contro il MES! Alla faccia anche delle recenti dichiarazioni per le quali non si firma al buio (invece, alla luce delle tenebre, a quanto pare, sì)! Si ricorre all'escamotage della logica del pacchetto, che richiama, poi, un po' quella delle tre carte. Salvate voi stessi a discapito dell'interesse nazionale, quello che per noi è, invece, centrale.
Infatti, presidente Conte, uno Stato che accede al trattato accetta la ristrutturazione del debito ed espone, quindi, i nostri titoli di Stato, sui quali, tra l'altro, è facile prevedere che si possa innescare anche un spirale speculativa.
Oltre al rischio rappresentato dalla crisi del debito, c'è anche quello, sempre minimizzato, di andare in default. Il punto sul quale mi permetto di attirare l'attenzione non è solo la possibilità che un debito sovrano venga ristrutturato, ma il principio viziato che la ristrutturazione diventi una precondizione pressoché automatica per ottenere finanziamenti. In sostanza, è la trappola di cui parlavo prima.
Signor Presidente, cari colleghi, noi abbiamo presentato, con le forze di centrodestra, una articolata e importante risoluzione comune, che impegna il Governo in moltissimi punti strategici e chiede con forza che le Camere vengano informate sullo stato di avanzamento del negoziato. Infatti, siamo ridotti a rivendicare le prerogative del Parlamento, perché vi dimenticate troppo spesso di informarci.
Ma andiamo avanti. Nella nostra risoluzione si chiede di non procedere ad alcuna formale adesione prima che le tante criticità che stiamo esponendo in questi giorni siano davvero discusse e risolte; anzi, e lo sottolineo, subordinando l'eventuale adesione del nostro Paese alle necessarie modifiche che eliminino questa criticità. Chiediamo, inoltre, di cancellare l'immunità assoluta concessa al MES e ai suoi dirigenti: immunità! (Applausi dal Gruppo FdI).
Il MES, caro presidente Conte, come ha detto anche la presidente Meloni stamattina, per noi è un salva banche a spese degli italiani. Esso minaccia la nostra stabilità e i nostri risparmi. L'Italia, quindi, non ha ragioni di convenienza per sottoscrivere il trattato, che, ce lo lasci dire, è un omaggio alle consorterie europee e franco-tedesche, esattamente quelle consorterie che, dal primo giorno, hanno benedetto questo Governo, vi hanno dato indicazione e, credo, anche ordini.
Lasciamo a voi le vostre consorterie; a noi, interessa l'Italia sovrana. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, con il mio intervento vorrei comprimere il ruolo ed il protagonismo della paura rispetto a questo complesso argomento. La complessità non significa, però, che noi dobbiamo rinunciare a tematizzare, ad entrare nel merito e a cercare anche ciò che ci può convincere tutti. Io sono convinto che le istituzioni riescono a progredire se funzionano e producono convenienza collettiva.
Noi siamo davanti ad un assetto istituzionale dell'Unione europea che ha bisogno di evolvere ulteriormente. Evolvendo, ha bisogno anche di sapere trovare soluzione ai momenti di crisi e anche ai momenti di rottura che si possono presentare.
Infatti, la complessità dell'economia, i rapporti internazionali, la vicenda complessa della globalizzazione ci hanno fatto conoscere tensione, criticità e anche rottura.
Rispetto a questo, un ordinamento della densità di quello dell'Europa deve prevedere strumenti, procedure, modalità, impostazioni e regole contrattuali capaci di prevedere o di contenere e, comunque, di reagire rispetto alla crisi e alla rottura.
Quali sono i fatti nuovi contemplati nello strumento di innovazione e di rinnovamento, laddove volessimo accettare questa dicitura? Per quanto riguarda il meccanismo salva Stati, il Meccanismo europeo di stabilità, noi determiniamo, attraverso il nostro ingresso nel merito e il superamento della paura, la messa a disposizione di due modalità di intervento: una modalità semplificata ed una modalità rafforzata. Abbiamo due livelli di organi collegiali, entrambi partecipati da responsabilità a legittimazione, una democratica ed un'altra a responsabilità a legittimazione tecnica, e poi c'è il direttore generale.
Non mi meraviglio che ad un certo punto una istituzione si faccia carico di prevedere anche meccanismi di semplificazione ma, rispetto al MES, la compiutezza viene ricercata attraverso gli altri due elementi che costituiscono il compimento dei tre pilastri. C'è il pilastro dell'EDIS (European deposit insurance scheme) per quanto riguarda la garanzia dei depositi, e c'è il BICC (Budgetary instrument for convergence and competitiveness), cioè uno strumento di bilancio che deve garantire la convergenza e la competitività.
Sono presenti alcune persone che hanno studiato e hanno esperienza in materia europeista. Non posso non ribadire come la coppia tematica della competitività e della convergenza, o della intrapresa e della coesione, sia stata la coppia tematica che ha animato dall'inizio la parte migliore della vita dell'Europa, cominciando da Delors. Dobbiamo fare in modo che lo strumento del BICC possa contenere in sé tutto ciò che serve all'agenda italiana, attivando un tiro alla fune rispettoso e intelligente, come io sono convinto stiano facendo il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'economia e delle finanze e il nostro Presidente del Consiglio, ma andando lì, argomentando e avendo elementi, senza far saltare il banco, senza chiamarsi fuori, senza scommettere sulla paura, poiché la complessità della questione ci convoca ad entrare nel merito.
Voglio mettere in evidenza la seguente questione: sarebbe immaginabile che al Consiglio europeo di domani e dopodomani ci potessimo andare, che ci avvicinassimo a quel concerto europeo senza aver fatto un'agenda e senza irrobustire ulteriormente l'agenda? Quando si dice logica a pacchetto, o partecipazione con il pacchetto, significa essere all'altezza del cruscotto del negoziato. Dobbiamo fare in modo che l'anno europeo del futuro, che comincerà nel 2020, sia una stagione che ci veda protagonisti, per esempio per tutti gli investimenti riguardanti il superamento della fragilità del suolo o degli edifici. Investimenti destinati a dare risposte a domande collettive, pensate alla scuola, ai trasporti, con parità di opportunità tra Nord e Sud. Tutto questo deve essere al riparo, fuori dal calcolo del patto di stabilità. (Applausi dai Gruppi PD e Misto-LEU).
Ma fare questo significa entrare nel merito, significa anche mettere al riparo i temi dell'ordinamento dalla battaglietta politica, perché quello che abbiamo visto in queste settimane è una battaglietta politica. Noi dovremmo distinguere ciò che è proprio della battaglia politica, ciò che è degli Stati e ciò che è dell'ordinamento dell'Unione europea. Non è possibile divorare tutto, altrimenti ci rimarranno gli stracci. L'alternativa, che nella democrazia si verifica tra maggioranza e opposizione, consegnerà agli altri, a quelli che magari sono oggi minoranza, il ruolo della responsabilità: perché alcuni Paesi nel mondo si fanno riconoscere per maturità rispetto a questi temi? Perché sanno cogliere la differenza tra ciò che è dell'ordinamento e che deve durare e ciò che è della battaglietta politica. Quello che si è consumato qui, alla Camera e in alcuni momenti nelle Commissioni, non è tipico di una classe dirigente nazionale capace di richiedere un patto di fiducia da una parte ai cittadini e dall'altra parte a livello internazionale dello sforzo unionista.
Dobbiamo fare in modo, cari colleghi, che sul tema dell'Europa ci sia più Europa, più meccanismo di funzionamento, più garanzia. Pensate al tema, per esempio, riguardante la coppia che troviamo all'interno dell'EDIS. Valutiamo gli strumenti di garanzia dei depositi ma, dall'altra parte, valutiamo anche che il fondo unico per la risoluzione sia sempre più capiente, proprio per corrispondere ai bisogni di crisi. Ma se non è questo l'ordinamento, allora occorre: prevedere, prefigurare e fare in modo che in anticipo non si venga colti di sorpresa.
Per questa ragione ho apprezzato il lavoro che hanno fatto i Gruppi parlamentari di maggioranza e apprezzo anche lo sforzo del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari europei. Buon lavoro a chi porta avanti questo tiro alla fune per le ragioni dell'Italia. (Applausi dal Gruppo PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 17,40)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Presidente Conte, non tornerò - come già fatto dai colleghi precedentemente - sul merito e sul contenuto specifico del MES. Già prima il senatore Bagnai è stato puntuale e preciso, ma lo era già stato nei confronti del suo ministro Gualtieri, che peraltro non vedo tra i banchi del Governo, in una circostanza nella quale lo avremmo invece voluto presente, non foss'altro che per dare una concreta e figurativa fisiognomica di come lei fa un sorriso e lui invece non sorride mai, quando si parla dello stesso argomento: il MES. Quando Gualtieri viene in Commissione dice cose esattamente opposte rispetto a quello che lei poi dice nei comunicati stampa. Sarebbe stato simpatico vedervi lì, uno accanto all'altro, argomentare con il vostro viso quelle espressioni che poi in effetti contengono la verità su questo MES. Ci dovremo accontentare della sua presenza. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Vede, presidente Conte, questa è anche la circostanza che rende plastico e visibile, all'interno dell'Aula del Senato, ma lo è stato anche stamattina alla Camera, il modo in cui lei gestisce la cosa pubblica, ovvero il suo ufficio di Presidente del Consiglio dei ministri. È evidente la parabola che l'ha portato ad essere sostanzialmente un sovrano di se stesso, emancipandosi totalmente rispetto al MoVimento 5 stelle, fino ad arrivare addirittura a mettere in discussione e in imbarazzo le stesse tesi originarie che il MoVimento 5 Stelle portò davanti agli elettori nel 2018. Non c'è da far grande fatica ad andare a leggere quanto il MoVimento 5 Stelle scriveva nel programma con cui si presentò agli elettori nel 2018: «Il MoVimento 5 Stelle si opporrà in ogni modo ai ricatti dei mercati e della finanza internazionale travestiti da riforme, che comportano la svendita degli asset Paese e la messa in crisi delle politiche di Welfare. In particolare, si impegnerà alla liquidazione del MES (Fondo salva Stati), liberando in tal modo gli Stati dalla necessità di adeguarsi alle rigorose condizionalità imposte attraverso decisioni prese in contrasto con i principi democratici degli organismi sovranazionali che formano la cosiddetta troika».
Al di là della forma decisamente barocca, il ragionamento era «noi del MoVimento 5 Stelle siamo contrari». È molto curioso adesso sentire le voci di imbarazzo in quel Gruppo. (Commenti dal Gruppo M5S). Peraltro non sono dovute a una posizione non condivisa rispetto al mandato ricevuto dagli elettori, ma all'imbarazzo di trovarsi oggi con il Presidente del Consiglio, che essi sostengono con il loro voto di fiducia, che fa l'esatto opposto quando va in Europa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Taverna).
Questa è la forma di tradimento del mandato ricevuto. Ed è altrettanto evidente che questo tradimento per lei sia cosa facile, o quantomeno che non mantenere gli impegni e nascondere le carte per lei sia cosa facile. Bene, presidente Conte, ci piacerebbe sapere se i colleghi 5 Stelle hanno avuto modo di vedere le carte relative all'affair del professor Alpa; ha avuto modo di verificare con loro quelle carte, visto che tutti i giorni ci troviamo in televisione a raccontare questa storia? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Se hanno avuto la fortuna di avere certezza, potranno andare sereni («state sereni») a dare il voto di fiducia al suo Governo e a lei, altrimenti, se non hanno fatto questa verifica di certezza, potranno ancora una volta essere consapevoli di dare fiducia a una persona che ha dimostrato, forse nel piccolo (ma il piccolo poi è la dimostrazione del grande), qual è la sua visione di come ci si comporta quando si ha a che fare con una responsabilità pubblica: si tengono nascoste le carte. Questo è il suo modo di fare. Questa è la trasparenza che oggi contraddistingue «l'avvocato del popolo». (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Lo state dimostrando continuamente. A proposito, la questione del MES non è legata alla forma; mi fa anche piacere aver sentito prima qualche intervento accalorato che arriva a dirci che praticamente sarà la panacea di tutti i mali del nostro Paese. Noi siamo stati orgogliosamente contrari fin dall'origine, nel 2012, al MES. Siamo stati contrari al fiscal compact e ancora oggi dichiariamo la nostra contrarietà totale a questi strumenti (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az), che sono diventati un mezzo di controllo e di coercizione dei popoli europei, da parte di una gestione finanziaria, capitanata dalla sua amica Merkel. Mi riferisco a frau Merkel, signor Presidente del Consiglio, con cui lei beveva un boccale di birra, se non lo ricorda. Rispetto a questo tipo di giogo, siamo qui per fare l'interesse degli italiani, mentre voi siete qui per fare l'interesse di stranieri, che, rispetto all'interesse del nostro Paese, condizionano il Presidente del Consiglio dei ministri. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Mirabelli).
Quello che vi chiedono di fare è un atto di fede. Noi oggi vogliamo invece, ancora una volta, vedere il MES e diciamo al Governo di portare qui, in Assemblea, quel documento e di impedire che ci siano funzionari o terzi che vadano a mettere una firma su quel documento, prima che il Parlamento abbia detto la propria parola, perché questo è quello che è avvenuto dopo la risoluzione del 19 giugno. Signor Presidente, oggi pretendiamo, ancora una volta, che sia rispettata la democrazia. Colleghi, voi tradite il mandato: l'avete tradito il 19 giugno e non esitate a farlo anche in questa circostanza. Volete votare il MES? Votatelo. Volete sostenere un Presidente del Consiglio dei ministri, che, in maniera opaca, si rivolge alla Commissione europea, dicendo che l'interesse dell'Italia è quello che corrisponde all'interesse della Germania? Fatelo: ne sarete responsabili. Noi denunciamo davanti a tutti gli italiani questa bugia.
Le persone fanno bene a non fidarsi, perché, signor Presidente, bisogna anche ricordare che qui si tratta di una questione di fiducia e di credibilità. La fiducia e la credibilità non si comprano al mercato, né a peso, né a fette e neppure sono pezzi di ricambio facilmente sostituibili. Il Premier o il Governo possono avere la fiducia dal voto del Parlamento, ma è un risultato totalmente effimero, se non corrisponde a una vera fiducia e alla credibilità che il Premier e il Governo devono avere nel Paese reale (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az) e questa ve la siete giocata tutta, ma proprio tutta, con questa faccenda del MES. Senza fiducia e senza credibilità non ci sono investimenti e non c'è, da parte della gente, la volontà di guardare al futuro. Gli investitori, che siano italiani o stranieri, non si fidano. Non si fidano, perché un Presidente del Consiglio, che è opaco nella gestione della propria… (Brusio).
Signor Presidente, chiederei almeno di avere dal Presidente del Consiglio un minimo di attenzione, visto che già tacita i cronisti quando vanno a fargli le domande e non risponde sull'affaire del professor Alpa. Che almeno qui in Parlamento porti la responsabilità del proprio mandato! (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Vivaci commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Per cortesia!
Concluda, senatore Candiani.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, capisco il disagio di qualche senatore di maggioranza nel trovarsi oggi richiamato a dare la fiducia a questo tipo di Governo.
MIRABELLI (PD). Dopo averti sentito, siamo più convinti!
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Vi siete piegati al Partito Democratico e lo avete fatto tradendo i vostri stessi elettori e il mandato che avete ricevuto.
SANTANGELO (M5S). Pensa a Berlusconi!
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Siatene orgogliosi e contenti, perché riuscite a stare in questo palazzo e riuscite a stare nei Ministeri, attraverso giochi di palazzo, ma non siete all'altezza di Renzi o di Franceschini, perché ne siete solo la brutta copia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre è un momento cruciale per riscrivere le regole dell'Unione europea, per intervenire ad aggiornarle, per cambiarle rispetto ai tempi e per correggere quanto, in base all'esperienza dagli anni Novanta e dal Trattato di Maastricht in poi, abbiamo avuto modo di provare e abbiamo la necessità di cambiare. Perché, con gli altri Paesi dell'Unione europea, abbiamo molte regole comuni che sono state adottate negli ultimi vent'anni e quindi l'Europa non è solo un'espressione geografica.
Signor Presidente, il dibattito di questi giorni mette purtroppo in evidenza come, forse attratti eccessivamente dai problemi interni, di cui l'Unione europea è in parte responsabile, l'attenzione al cambiamento sia stata scarsa, come scarso è stato il ruolo che purtroppo il nostro Paese ha svolto nella Commissione Juncker. Qui gli errori di designazione - richiamo un cognome: Mogherini - hanno la loro conseguenza, perché noi eravamo lontani dalla Commissione europea. Ora, però, nel Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre verranno trattati temi fondamentali per il nostro futuro: il quadro di finanza pluriennale, l'estero, l'Africa e anche, aggregato, il grande tema del Meccanismo europeo di stabilità e dell'unione bancaria europea, che non possono essere tenuti distinti nella valutazione che dobbiamo fare. Si tratta di temi cruciali per la scelta futura dei popoli dell'Unione europea.
Vi è anzitutto il tema del clima, con un percorso già avviato, di cui hanno parlato alcuni miei colleghi, tra cui la senatrice Testor, per definire un corretto percorso verso l'obiettivo dell'energia pulita, della transizione climatica, che deve essere anche sostenibile e non velleitaria, nonché della riduzione dell'inquinamento, che è un'operazione che non si fa certo con la cosiddetta plastic tax.
C'è poi il tema dell'estero, con il problema della Brexit, che è di attualità nei prossimi giorni, con una questione che riguarderà obblighi e diritti, oltre che il bilancio dell'Unione europea e il quadro finanziario (parlo di obblighi e diritti perché l'integrazione comunque c'è stata). Vi sono anche i temi di Russia e di sanzioni, nonché di Cina e della sua espansione. Vorrei ricordare che, quando parliamo di estero, rispetto alla Russia l'Italia è, dopo la Germania, il primo partner commerciale.
C'è poi il tema dell'Africa, che lei ha citato in un passaggio del suo intervento. La questione del secolo sarà l'Africa, perché investe l'immigrazione (che siamo i primi a dover affrontare con le sue conseguenze), il problema dei commerci e dei consumi e il bilancio dell'Unione europea (quindi quel quadro pluriennale che lei dovrà andare a trattare per quanto riguarda gli aiuti). Quando si parla di Africa, si ritorna anche all'espansione cinese e al futuro equilibrio che si creerà nel Mediterraneo. È anche compreso - mi permetta - il tema degli ultimi giorni, ossia la Turchia, per il suo ruolo economico e che ha nella Nato, nonché per il ruolo militare che sta assumendo nello scacchiere del Mediterraneo anche con l'accordo con il Governo di Tripoli. L'Italia non può essere disattenta, assente o distante da questi temi.
C'è poi il tema delle regole e, quindi, il quadro di finanza pluriennale. Molti interventi hanno già riguardato questo aspetto. Vi sono poi i temi dell'adeguamento finanziario delle nostre politiche agricole, della politica di coesione e della riduzione complessiva, a seguito dell'uscita del Regno Unito, delle risorse (10-12 miliardi di euro in meno), nonché dell'agenda digitale e della ricerca.
Infine, signor Presidente, mi sia permesso ricordare che chi le parla a fine anni Novanta ha gestito Résider. Per molti sarà una semplice sigla, ma è stato il programma, l'asse dell'Unione europea per la chiusura degli impianti siderurgici; voluto dall'Unione europea, imposto con regole del primo Trattato dell'Unione europea (partiva da Maastricht).
Allora mi viene da chiedere: ed ora? Oggi che l'Ilva chiude l'altoforno 2, che genera ulteriori 2.300 esuberi, l'Unione europea dov'è? Poniamoci la questione; se la ponga il Governo della Repubblica. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). E su questo inseriamo il Meccanismo europeo di stabilità, che dovrebbe, secondo i principi della sua creazione, fornire assistenza.
È opportuno pertanto che il nostro Governo, quello che lei, signor Presidente del Consiglio, si opponga ad assetti normativi che potrebbero costringere automaticamente a ristrutturazioni in forza di parametri che non tengono conto della realtà del Paese. Ricordiamoci il parametro del debito pubblico, che non tiene conto del debito privato e del debito bancario, perché la prima regola venne dettata da coloro che avevano un alto debito privato e un basso debito pubblico. Ma sulle regole si crea anche la coesione. E se le regole non sono nell'interesse di un Paese che rappresenta, come popolazione, il 20 per cento dell'Unione europea, non funzionano.
La rilettura del MES, alla luce anche del bilancio a lungo termine dell'Unione europea, deve essere inserita quindi in un pacchetto più ampio di riforme della governance. In una governance dove manca il controllo non vi è trasparenza e non è democratica. La Commissione europea è chiamata a dare un parere tecnico. Ci sarà il diritto di veto sulle scelte, non straordinarie, di Germania e Francia. L'Italia non può permettersi di dare il diritto di veto a due Paesi. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, quindi deve assolutamente contare nell'Unione europea per i diritti che ha, e noi non possiamo accettare questo tipo di regole. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
È per questo che la invitiamo, signor Presidente del Consiglio, a far valere il diritto non del Governo degli italiani, ma degli italiani. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, in questi ultimi giorni si è tanto parlato del Meccanismo europeo di stabilità, facendone un terreno di scontro con il Governo, con la maggioranza, con le opposizioni. Se n'è parlato in tutte le sedi, istituzionali e non, in televisione, in piazza, ovunque, spesso estrapolando solo un frammento di un pacchetto più complesso, al solo scopo di attirare consensi per il proprio tornaconto.
Come abbiamo già potuto spiegare - da ultimo lo ha fatto oggi lei, presidente Conte - il principio cardine dell'accordo ruota intorno a una logica di pacchetto, in cui si inseriscono: la revisione del Trattato sul MES; lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività; in ultimo, il completamento dell'unione bancaria.
Nella risoluzione che voteremo oggi, ribadiamo la volontà di dare il via libera alle varie riforme, a condizione che nel confronto con i partner europei vengano sciolti i nodi su tutto il pacchetto, assicurando l'equilibrio complessivo dei diversi elementi trattati. Credo che questa sia una grande occasione, anzi la grandissima occasione del secolo, per parlare dei meccanismi della rappresentanza politica nell'Unione europea, per dire cosa ci piace e come vorremmo fosse l'Europa, che, volente o nolente, costituisce la nostra casa. Se le fondamenta non sono solide, se non vengono puntellate quando è necessario, tutto rischia di sbriciolarsi e seppellirci sotto una montagna di polvere.
Siamo il Governo del Paese; non è tempo di sfasciare, ma di costruire. (Applausi dal Gruppo M5S). Costruire insieme una visione di ampio respiro, che non guardi ai sondaggi o al prossimo appuntamento elettorale, ma guardi al bene dell'Italia.
E con gli italiani dobbiamo essere chiari: dobbiamo dire al Paese che Unione europea vogliamo e quindi che Paese vogliamo, perché le due cose sono interdipendenti l'una dall'altra. Ciò che accade in Europa influisce sulla vita dei suoi singoli Stati membri e dei suoi cittadini. Il modello sociale europeo, così come descritto dal preambolo del Trattato sull'Unione europea, è minacciato dalle politiche di austerità mal concepite, giustificate all'opinione pubblica come il prezzo da pagare per avere un'economia stabile e in crescita. Il Meccanismo europeo di stabilità infatti nasce nel 2011, in piena crisi economica, e viene costruito sulla paura del dissesto finanziario dell'eurozona. Solitamente, quando si agisce nella paura, si commettono errori. Ebbene, noi riteniamo che questi errori possano essere corretti, anche perché le misure di austerità, se non gestite adeguatamente, danneggiano le conquiste sociali europee, creando divisioni e conflitti fra i Paesi.
A tale proposito, voglio sottoporre all'attenzione dei miei colleghi un passaggio della risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019, sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo. Al punto 13 leggiamo come gli eventuali programmi di aggiustamento futuri debbano tenere conto dell'impatto sociale delle misure proposte, tra l'altro, rispetto all'incidenza a lungo termine del mantenimento delle politiche vigenti, alla luce dell'esito di un'attenta valutazione dell'impatto sociale. Quindi anche gli altri Paesi puntano il dito contro le politiche di austerità, che sì aiutano a tenere i conti delle nazioni in ordine, ma a quale prezzo? Qual è il costo sociale che i cittadini devono sopportare? Il rischio è che i numerosi tagli alla spesa pubblica che le politiche di austerity impongono non siano più in grado di offrire protezione sociale ai cittadini, soprattutto a quelli più vulnerabili. Prendiamo l'esempio della Grecia: il presidente Tsipras ha dovuto adottare misure di austerità pari a 65 miliardi di euro di tagli alla spesa pubblica e, nonostante l'aumento dei tassi di occupazione, c'è stato un crollo vertiginoso degli stipendi. La fotografia del Paese oggi è ancora quella di un popolo affaticato e poco gratificato. Il MES è nato per garantire la stabilità finanziaria dell'eurozona, fornendo sostegno agli Stati membri che si trovano in difficoltà, ma la stabilità finanziaria non garantisce automaticamente il benessere dei cittadini; al contrario, è il benessere dei popoli a garantire la stabilità dei Paesi.
Presidente Conte, lei si è sempre definito l'avvocato del popolo. Sono fiera e orgogliosa di ciò e sono sicura si farà portavoce delle nostre istanze, affinché si concretizzi il sogno di un'Unione europea sempre più equa e inclusiva. Nessuno deve rimanere indietro. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Messina Assuntela). E nessuno rimarrà indietro, se l'Europa agirà con giudizio, spinta dalla necessità di rafforzare i rapporti di solidarietà tra gli Stati. Buon lavoro. (Applausi dai Gruppi M5S e PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Calderoli, n. 2, dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, n. 3, dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani, e n. 4, dal senatore Candiani e da altri senatori.
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.
AMENDOLA, ministro per gli affari europei. Signor Presidente, sulla proposta di risoluzione n. 1 esprimo parere favorevole sul primo dispositivo («Il Senato approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri») e parere contrario sul secondo dispositivo, per favorire il voto sulle altre proposte di risoluzione, a partire dalla proposta di risoluzione n. 2, a firma Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, su cui il Governo esprime parere favorevole. Sulla proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani, il parere è contrario, così come sulla proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.
PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, sarò breve, perché tante cose sono già state dette.
Noi stiamo facendo delle dichiarazioni in ordine al Consiglio europeo, nel quale non si parlerà solamente di un argomento, come sembrerebbe dall'intervento di qualche collega, ma di una pluralità di argomenti che il Presidente del Consiglio ha affrontato compiutamente nella sua relazione.
A nome del Gruppo Per le Autonomie dichiaro dunque, fin d'ora, che appoggeremo convintamente la linea del Governo, partendo dal presupposto che l'Italia è tornata ad assumere una posizione chiara e limpida nel contesto delle Nazioni europee. Ciò non significa che il nostro Paese sia appiattito su elementi che anche noi vediamo con grande preoccupazione maturare all'interno dell'Unione europea, ma la politica della sedia vuota a nulla serve: la sedia va riempita, bisogna rimanere lì, dibattere, discutere e, quando è il caso, prendere il cappello, facendolo però sempre in modo costruttivo, perché trovarsi nella condizione di uscire dalla dinamica che si sta sviluppando in questo momento a livello europeo è solo e semplicemente autolesionista.
Partiamo dal tema della cosiddetta neutralità climatica. Credo che la linea del Governo sulla transizione energetica sia giusta. Mi permetto di fare un solo appunto, già contenuto peraltro nella relazione fatta dal presidente Conte: è giusto che il green deal europeo non sia un libro dei sogni, ma si confronti con la concretezza di questioni che riguardano il sistema occupazionale e produttivo. Se è un libro dei sogni, sarà l'ennesimo manifesto stampato che non servirà a nulla; se invece si confronta con le tematiche dell'economia produttiva e dell'occupazione, sarà allora una grande occasione di rilancio per il nostro Continente.
Un secondo punto riguarda il quadro finanziario pluriennale: la presidenza finlandese, con tutto il rispetto per la Finlandia che tutti noi amiamo, non ha prodotto risultati soddisfacenti. Concordo con il Governo sul fatto che la proposta di bilancio venuta dai colleghi finlandesi segna dei tagli alla spesa complessiva che colpiscono temi come l'innovazione, il digitale, oltre al settore spaziale e altri tre settori di fronte ai quali dovremmo rabbrividire tutti, vale a dire la sicurezza, la difesa e l'immigrazione. Pertanto, quando il Governo dice che è suo intento andare a rinegoziare un progetto diverso, perché da quello finlandese bisogna spostarsi rapidamente, fa un'affermazione assolutamente giusta, così com'è giusto dare il nostro contributo al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità.
Colleghi, il dibattito è stato approssimativo, confuso e strumentale, tutti aggettivi che potremmo sintetizzare dicendo che è stato pericoloso per gli interessi nazionali, soprattutto per noi che, con questo dibattito, non produciamo altro che un effetto sicuro, quello cioè di avvalorare dubbi che non devono esistere sulla piena sostenibilità del debito pubblico italiano. (Applausi dal Gruppo PD). Pertanto, questo dibattito va fermato al più presto, e non perché si voglia rifuggire dallo stesso.
Mi rivolgo ai colleghi della Lega, che ascolto sempre con grande attenzione perché naturalmente ognuno qui dentro porta il suo spicchio di verità. L'altro giorno, ad esempio, il presidente Salvini ha citato il presidente dell'ABI Patuelli. Secondo me ha fatto bene a citarlo perché quando Patuelli parla di una negativa ponderazione di rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento pluriennale dice una cosa giusta. La preoccupazione di Patuelli è anche la nostra, e queste sono esattamente le battaglie che dobbiamo portare avanti nell'ambito del negoziato dell'unione bancaria, come diceva nella scorsa seduta la mia collega, senatrice Bonino. Dunque, non possiamo impropriamente parlare di MES quando le questioni sono in realtà in un altro paniere, in un altro contenitore; su questo è chiaro che il Governo è tenuto a vigilare, ma sta vigilando, sta cambiando, sta seduto al tavolo facendo una sua battaglia negoziale.
Colleghi, un tema che non è all'ordine del giorno della seduta odierna - perché secondo me c'è una certa distrazione su questo - è il tema geopolitico, sul quale vorrei soffermarmi. Anzitutto faccio una premessa: dobbiamo sostenere la Commissione per ripristinare un'agenda commerciale positiva. È il momento dei dazi, è il momento di ripristinare le dogane? No. È il momento esattamente opposto, perché il fatto che gli Stati ritornino a una politica commerciale protettiva come quella del passato è negativo, e non è negativo solo per l'Italia, ma per l'intera Europa. Questo dovrebbe spingerci a fare che cosa? Ad essere veramente più europeisti perché del sovranismo c'è bisogno, ma c'è bisogno di un sovranismo europeo, non di quello nazionale. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e del senatore Ferrari).
In un contesto in cui siamo di difficoltà enorme - lo scontro commerciale con la Cina, la politica certamente molto assertiva della Russia - c'è bisogno di un'Europa unita perché tutti gli Stati sono irrilevanti se procedono in ordine sparso.
Colleghi, guardiamo a quello che sta accadendo nel Mediterraneo, consentitemi questo. Ce ne siamo occupati tutti, ciascuno con il suo grado di responsabilità: pensiamo alla politica, ad esempio, della Russia oggi nel Mediterraneo o alla politica della Turchia nel Mediterraneo, a quello che la Turchia sta realizzando nelle acque territoriali di Cipro; pensiamo all'accordo fatto con il Governo legittimato dalle Nazioni Unite di Tripoli: tutto questo che cosa fa? Trasforma la Libia in una sorta di terreno di guerra per procura tra grandi potenze ed espropria l'Europa.
Vorrei allora rivolgere da questo Parlamento un appello anche ai colleghi francesi, ai colleghi parlamentari e al Governo francese che in questi anni non ha aiutato alla stabilizzazione della Libia. Chi ha avuto responsabilità di governo sa bene che noi ci siamo mossi in una logica che è stata contrastata da una politica francese che oggi, alla fine di questo drammatico film, non può che registrare l'inconsistenza anche della sua politica, per cui è in difficoltà tutta l'Europa: siamo in difficoltà noi, sono in difficoltà i francesi. Perché siamo in queste difficoltà? Perché abbiamo proceduto in ordine sparso, perché non abbiamo realizzato - consentitemi la battuta - il sovranismo europeo, che è l'unico elemento che ci può difendere.
Rischiamo di non essere più padroni in casa nostra, non per le ragioni che qualcuno dice; esattamente per quelle opposte: perché non siamo sufficientemente europeisti e non siamo sufficientemente in grado di fare e negoziare una politica unica europea.
Onorevole Presidente, queste sono le indicazioni e credo anche i consigli che come Gruppo parlamentare diamo al Governo. Ci auguriamo che dal Consiglio europeo esca una nuova consapevolezza, ovvero che l'Europa ha bisogno di maggiore coesione, di più unità, non solo di una politica economica e finanziaria, ma anche di una politica di difesa e di sicurezza e di una politica estera che sia veramente coesa. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, voteremo a favore della risoluzione che ha visto anche il nostro contributo perché è molto chiara ed efficace e afferma con molta chiarezza quali sono le linee non solo della maggioranza, su cui il Governo ha il mandato e la piena fiducia per muoversi in Europa. È una risoluzione dal carattere molto equilibrato perché - dico con chiarezza - non cerca il conflitto tanto per il conflitto, come vorrebbero quelli che in questi giorni e in queste settimane hanno fatto propaganda terroristica sul MES, e non si impegna a scatola chiusa. È un documento positivamente interlocutorio che dimostra l'assoluta lealtà dell'Italia all'Unione europea, ma allo stesso tempo individua con evidenza le criticità e pone paletti precisi. In particolar modo, per quanto riguarda la detenzione di titoli di Stato da parte di banche e istituti finanziari, il no alla ponderazione dei titoli di Stato sulla base del rischio. Il documento traccia, quindi, una linea chiara e un'indicazione forte del Parlamento per quanto riguarda la soluzione di quelle criticità. È il modo giusto per rapportarsi con l'Unione europea di cui facciamo parte.
Così come sono altrettanto chiari e determinati i punti, che vorrei qui ricordare, che riguardano la nostra posizione per il quadro finanziario pluriennale 2022-2027, che è stato un po' in secondo piano in questo dibattito, ma che per noi è assolutamente centrale. Dobbiamo portare avanti la posizione che abbiamo sostenuto fino ad oggi ed essere molto chiari su quelle che devono essere le priorità dell'agenda strategica europea. Il bilancio deve essere all'altezza di queste priorità.
È il modo giusto - torno a ripetere - per rapportarsi con l'Unione europea con chiarezza e fermezza, senza cercare inutili contrapposizioni, ma facendo valere il punto di vista determinante di un Paese fondatore quale siamo noi. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
NENCINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, è indubitabile che la vicenda del nodo MES abbia depistato la natura di un dibattito così importante. Lo sottolineo perché il presidente Conte e i Ministri competenti si troveranno, a cominciare dal ministro Gualtieri, a discutere fra pochissime ore, all'apertura della nuova Commissione. Nuova Commissione, Presidente, significa, secondo la mia opinione, un'impostazione diversa dell'Europa che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni. È paradossale quindi che un tema pure importante come quello del Fondo salva Stati abbia egemonizzato interamente un nodo della politica estera importante di questo Paese che ha sottolineato, tra i pochissimi ascoltati nel pomeriggio, poco fa l'onorevole Casini.
Dietro la vicenda MES leggo una visione diversa, se non alternativa, del nostro approccio verso l'Unione europea. Non giudico il senatore Salvini così sprovveduto. Il senatore Bagnai, in un ottimo e coltissimo intervento, mi ha dato lo spunto per rispondere al senatore Candiani, che ha citato prima la posizione tenuta dal MoVimento 5 Stelle nel corso della campagna elettorale. Il senatore Bagnai ci ha convinti ad alzare la testa verso il soffitto; lo faccia il senatore Candiani in una stanza vicina a questa, che riporta una bella frase di Machiavelli: «Nessuna buona fortuna li fece mai essere insolenti». Ebbene, l'insolenza e la mistificazione con le quali sono state presentate, nel corso di queste settimane, le posizioni circa il MES non possono avere diritto di cittadinanza all'interno di quest'Aula. (Commenti del senatore Candiani). Abbiamo la certezza che il vecchio Governo ha discusso del tema; lo ha fatto in data 19 giugno in entrambe le Camere preparando, il Consiglio europeo del 20 e del 21 giugno ed è paradossale che si continui a discutere se si sia o meno discusso del tema anziché - di questo dobbiamo essere grati a chi ha sollevato la polemica - entrare nel merito.
Il primo punto nel merito, sul quale il ministro Gualtieri ha dato certezze e che è riportato nella risoluzione, è il problema della ponderazione dei titoli di Stato. Questo è il punto che trovo decisivo. Il ministro Gualtieri si è dichiarato indisponibile; ha fatto - è l'opinione del Gruppo Italia Viva-PSI - la cosa giusta sul rifiuto della ponderazione dei titoli di Stato. Ha affrontato e risolto questo problema con una posizione evidentemente chiara e riportata all'interno della risoluzione. Le altre questioni possono essere affrontate con maggiore speditezza. Presidente Conte, ne suggerisco soprattutto una: il nuovo MES rientra nella categoria dei trattati intergovernativi europei; non è un accordo bilaterale. Io non ho dubbi. Quando si tratta di discutere di questa categoria di trattati, è meglio immaginarne una negoziazione preventiva trasparente e figlia di un processo conoscitivo aperto che coinvolga i Parlamenti nazionali fin dall'inizio.
Vengo all'ultima questione, che è la prima, perché lei si troverà a discutere non solo di MES, ma anche dell'impostazione che la nuova Commissione europea dovrà dare come orientamento alla propria attività politica nel corso dei prossimi anni. Innanzitutto è auspicabile un passo diverso e non soltanto nei confronti degli aspetti economico-finanziari. In secondo luogo, lo scenario internazionale vede protagoniste ormai entità statuali gigantesche con Paesi importanti che orbitano nelle loro rotte. Il nostro destino non può essere alternativo o diverso da quello dell'Europa unita. Quella che abbiamo conosciuto in questi anni non è più sufficiente; va ripensata attribuendole poteri più marcati in politica estera e di difesa, assieme a procedure di rappresentanza le più democratiche possibili. Non c'è alternativa; anzi, c'è l'alternativa pessima di appartenere al ruolo degli osservatori e di diventare un mercato vulnerabile. C'è una strada. È stato ricordato in un paio di interventi prima del mio. L'Italia è stata in due grandi occasioni uno dei Paesi pionieri nella costruzione dell'Unione; lo ha fatto con ottimi statisti cattolici alla fine della Seconda guerra mondiale nel secondo Dopoguerra e lo ha fatto negli anni Ottanta assieme a statisti cattolici e socialisti democratici che hanno costruito l'Europa nella quale oggi viviamo. Essere pionieri, cioè avere una visione, è l'unico modo per allargare il fronte franco-tedesco. Diversamente rischiamo di ridurci a discutere del diametro delle cozze ed è questione che non può appartenere a questo Paese.
Va preso atto che l'Unione nella quale viviamo non è quella costituita alla fine degli anni Novanta. L'inglese non è più la lingua madre; i Paesi che vi appartengono non sono soltanto democratici e liberali e il dollaro non è più la moneta guida. Prendiamo atto di questo e partecipiamo a un processo di costruzione nuovo, altrimenti, proprio perché oggi la Storia si avvita in un tornante pericoloso, ma fatto di straordinarie novità, rischiamo di rimanere ai margini. (Applausi dal Gruppo IV-PSI. Congratulazioni).
URSO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URSO (FdI). Signor Presidente, è triste notare che nei banchi del Governo in questo dibattito così importante e in vista di un Consiglio europeo davvero significativo non siano presenti né il Ministro dell'economia né il Ministro degli affari esteri, che hanno le competenze specifiche sulle materie che stiamo affrontando.
Che abbiano le competenze specifiche sulle materie che stiamo affrontando lo dimostra proprio l'agenda dei lavori, che, caro Presidente del Consiglio, è tutta pericolosamente inclinata contro gli interessi nazionali. Si tratta dell'agenda dei lavori del primo Consiglio europeo in cui si esercita il potere della nuova Commissione, dominata dagli interessi franco-tedeschi. È il primo Consiglio europeo in cui, di fatto, è assente la Gran Bretagna e il fatto stesso che nelle prossime ore si deciderà sul suo futuro, con le elezioni che gli inglesi potranno esercitare, è molto importante, anche alla luce del fatto che nella Commissione europea non c'è più un commissario inglese.
Cari colleghi, caro Presidente, inizia cioè una nuova legislatura europea in cui l'Italia è emarginata, subordinata e suddita. Tant'è vero questo, che viene dimostrato dall'agenda dei lavori, al primo punto della quale c'è il clima. A me è parso strano sentire lei e poi il senatore Casini, che ha fatto un discorso di destra con conclusioni di sinistra, notare come nell'agenda del clima l'Italia dovrebbe difendere gli interessi dell'impresa (l'ha detto persino lei: delle piccole e medie imprese), per poi ritrovarci a varare un bilancio dello Stato in cui non c'è nulla di quello che avrebbe dovuto essere il programma climatico e l'ecologia economica del Governo, ma c'è, invece, una tassa che grava sulle imprese, che voi stessi avete chiamato plastic tax. Dite cioè una cosa, enunciate un principio e fate esattamente il contrario di quello che avete enunciato, in Europa e in Italia (nella manovra).
Gli altri punti, però, signor Primo Ministro, quelli che ci sono e quelli che non ci sono, sono gravemente pericolosi per l'Italia e dimostrano che l'agenda, i contenuti e gli obiettivi di questa nuova fase europea sono per noi estremamente pericolosi. Pensiamo all'agenda: lei stesso ha detto che vi è il quadro finanziario pluriennale, sul quale la proposta finlandese è inaccettabile; c'è poi il punto che riguarda nel merito la politica agricola comune, e la proposta che ci viene fatta è inaccettabile; c'è poi la nuova politica di coesione, e la proposta che ci viene fatta è inaccettabile. Sono parole vostre, non nostre. Questo è un piano pericolosamente inclinato, sul quale l'Italia è in retroguardia e sulla linea del Piave.
Tant'è vero questo, che mancano anche gli argomenti che ci interessano: quelli presenti sono tutti predisposti contro di noi; quelli assenti sono di nostro interesse. Non c'è nulla dell'accordo sui migranti a Malta. Sottovoce dico al partito laburista italiano che quello laburista maltese è l'esempio di cos'è diventato il laburismo della sinistra italiana ed europea, nelle mani della finanza internazionale speculativa e forse anche della criminalità. È il modello.
Ebbene, non c'è nulla dell'accordo sui migranti di Malta, che è scomparso. Non c'è nulla su una politica estera di nostro interesse. Cosa sta accadendo in queste ore in Libia? Non è che magari tra qualche ora ci ritroveremo ad avere qui ulteriori rifugiati politici, magari del Governo libico? La situazione libica infatti è precipitata. E qui non c'è nulla che riguardi l'interesse nazionale italiano in Libia e sulla frontiera mediterranea. C'è anche il MES o, meglio, c'è fuori. Quello che c'è sul MES è la conferma di tutta l'agenda, perché quello che c'è sul MES, per venire alle due risoluzioni, è un quadro preoccupante.
La risoluzione della maggioranza, che è vacua, è la risoluzione del Partito Democratico, alla quale il MoVimento 5 Stelle ha dato la propria adesione, contraddicendo tutto quello che era il programma e l'impegno politico del MoVimento 5 Stelle. Ebbene, nella mozione del Partito Democratico, che è la risoluzione di maggioranza, i punti fondamentali sono talmente evasi da lasciare allibiti.
Nella risoluzione di maggioranza c'è scritto ancora, sostanzialmente, di tenere insieme i tre pilastri. Io non riesco a comprendere come si possano tenere insieme i tre pilastri, quando uno di questi è già deciso da giugno, in maniera chiara e netta, e ne è stata rinviata l'esecuzione di qualche mese, come già il ministro Gualtieri aveva detto in Commissione finanze, solo per una condizione tecnica di traducibilità del testo.
Il resto sono solo finzioni da operetta. Degli altri due pilastri non si sa ancora nemmeno il cronoprogramma e la loro conclusione arriverà, verosimilmente, tra uno o anche due anni. Come si fa a tenere insieme un quadro in cui si è già deciso sul pilastro fondamentale che ci riguarda e nulla è chiaro sugli altri due pilastri? È un artificio parolaio, che può andare bene al MoVimento 5 stelle e al Partito Democratico, ma certamente non va bene all'interesse nazionale.
Così come per il secondo punto, secondo il quale sul MES, come dice la risoluzione di maggioranza, bisogna tener conto degli interessi del Parlamento. Ma il MES è già stato deciso senza tener conto della precedente risoluzione approvata dall'allora maggioranza di Governo, che era una maggioranza aggressiva nei confronti dell'Unione europea e che si è trasformata, con lo stesso Presidente del Consiglio e lo stesso capo delegazione del MoVimento 5 stelle, in una maggioranza supina agli interessi dell'Unione europea.
Ebbene, tutto questo va sostanzialmente contro l'immagine, il ruolo, la dignità e l'interesse del nostro Paese. La nostra risoluzione è un fatto politico di straordinaria importanza, perché le forze di centrodestra si sono ritrovate tutte unite su un documento chiaro, significativo, risolutivo, che dà indicazione e tempistiche precise come se fossimo ( e di fatto già siamo) in una condizione alternativa di Governo.
Il Paese, infatti, sa che tutto quello che voi state pregiudicando, dovremo poi salvarlo noi, dopo quelle che ci auguriamo saranno elezioni anticipate. (Commenti del senatore Pellegrini Marco).
Questo è tanto vero, presidente Conte, che lei, nella sua introduzione, ha detto che il problema Italia non c'è, perché l'Italia sostiene il proprio debito. Peccato che il primo Governo Conte abbia aumentato il debito pubblico del nostro Paese. Peccato che questa manovra economica, che abbiamo appena esaminato e dovremo approvare, forse, tra qualche giorno, aumenti ancora il debito pubblico del Paese.
Lei, signor Primo Ministro, è molto abile, ma predica bene e razzola molto male. Perché proprio lei, i suoi Governi e questa maggioranza, state pregiudicando con il debito pubblico l'interesse nazionale. (Applausi dal Gruppo FdI).
ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI (PD). Signor Presidente, nel Consiglio europeo al quale si appresta a partecipare il Presidente del Consiglio parleremo di tante cose. Il MES è solo un tassello. Si parlerà, ad esempio, della Conferenza sul futuro dell'Europa. Mi piacerebbe che ci sfidassimo, anche con la Lega, sul l'idea d'Europa che abbiamo, su come si difendono gli interessi nazionali.
Gli interessi nazionali del nostro Paese li difendiamo solo con le misure nazionali ed entro i nostri confini o con la dimensione europea? Facciamo degli esempi concreti di quello che dovremo affrontare in questo Consiglio europeo.
Rispetto al quadro finanziario pluriennale, il senatore Urso diceva che è insoddisfacente la proposta sulla PAC. Siamo in grado di modificarla da sola o se costruiamo un sistema di alleanze con la Francia e con la Spagna? Oppure è meglio allearsi con i sovranisti e nazionalisti dell'Ungheria, ai quali non interessa niente delle nostre battaglie? Questo è il punto: tuteliamo meglio gli interessi nazionali del nostro Paese e portiamo più risorse in Italia se facciamo squadra in Europa o se ci isoliamo? Questo è il punto fondamentale e vale per la politica commerciale. Davvero pensiamo che difendiamo il manifatturiero maturo delle nostre Regioni del Nord andando da Trump da soli? Ma Trump si metterebbe a ridere! Pensiamo davvero di mettere risorse proprie in più, di fare la web tax a livello italiano e poi andare negli Stati Uniti e reggere a quello che ci dice Trump? Noi la politica commerciale la costruiamo se la teniamo saldamente a livello comunitario e gli interessi delle nostre imprese li possiamo tutelare se giochiamo a livello europeo, costruendo quelle alleanze.
Questo vale anche per il clima. Pensiamo che con sole misure nazionali possiamo affrontare una sfida mondiale come quella della lotta ai cambiamenti climatici? Oggi la Presidente della Commissione, che noi abbiamo votato insieme ai rappresentanti di questa maggioranza, ha annunciato una manovra da mille miliardi di euro. Davvero pensiamo noi, solo come Italia, con la via sovranista e nazionalista, di affrontare il tema dei grandi cambiamenti climatici, di abbattere il 50 per cento delle emissioni entro il 2030, di arrivare ad essere climaticamente neutri entro il 2050? Davvero pensiamo di poter fare tutto questo con le sole ricette sovraniste nazionali? In Europa possiamo stanziare mille miliardi.
Lo stesso vale sulle politiche dell'immigrazione. In Consiglio europeo decideremo sul partenariato con l'Africa. In questa manovra stanziamo pochi - secondo me - soldi per la cooperazione che sono importanti e dovremmo metterne di più. Sul fondo Africa mettiamo trenta milioni di euro; a livello europeo mettiamo un miliardo di euro. Davvero pensiamo solo come Italia di poter fronteggiare un tema come la gestione dei flussi migratori che può essere affrontato solo se l'Europa tutta insieme investe in Africa?
Potrei fare altri esempi: davvero pensiamo che noi da soli saremmo andati in Turchia e avremmo potuto tutelare gli interessi italiani nel Mediterraneo orientale (nel momento in cui difendiamo ENI e gli interessi energetici italiani) se non lo avessimo fatto a livello europeo, se il presidente Conte insieme ai nostri Ministri non fosse andato in Europa a difendere la posizione italiana? Questo è quello che si fa in ogni Consiglio europeo: si ha la forza di affrontare i giganti a livello internazionale che noi soli, come Italia, non potremmo affrontare. Su questo vi sfidiamo: avete delle ipotesi alternative per affrontare queste grandi sfide?
Così come la Conferenza di Berlino: noi ripartiamo e costruiamo una posizione (bene quello che ha detto il presidente Conte sulla Libia) se siamo in grado di mettere insieme gli alleati europei.
Potrei fare tanti altri esempi, ma voglio arrivare al tema del MES. Penso che all'interno la Conferenza sul futuro dell'Europa un ripensamento in generale sull'architettura finanziaria vada fatto. Mi piacerebbe discutere su quello: su come a vent'anni dall'introduzione dall'euro noi andiamo a ridisegnare l'architettura finanziaria complessiva dell'Europa, anche vedendo gli errori che abbiamo fatto, anche vedendo come siamo andati avanti sull'introduzione dell'euro e non abbiamo completato l'unione economica e monetaria. La logica del pacchetto a tappe che con il MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e LeU abbiamo messo in piedi è proprio questa: noi capiamo che l'euro da solo, senza il completamento dell'unione economica e monetaria, non è sufficiente e abbiamo bisogno di procedere a tappe. Il MES è solo un tassello.
Peraltro, apro una parentesi per fare anche qualche cenno storico altrimenti ce ne dimentichiamo: nel 2010 e nel 2011 chi ha costruito, portato avanti, definito in tutte le tappe dei Consigli europei e poi approvato il MES è stato il Governo in cui sedevano rappresentanti, autorevoli peraltro, che sono anche in questa sede. Uno di loro siede proprio accanto al leader della Lega Salvini, che era Ministro di quel Governo insieme al ministro Meloni: proprio i leader che oggi criticano il MES sono quelli che l'hanno costruito e approvato. Questi sono i fatti. (Applausi dal Gruppo PD). Prendetevi le vostre responsabilità! Non ho sentito dichiarazioni, urla e strepiti, così come non li ho sentiti nel dicembre del 2018, a quel Consiglio europeo dove si sono messi i primi mattoni della riforma del MES. Non ho sentito urla, strepiti e dichiarazioni di violazioni e tradimento degli interessi italiani, ad esempio, al Consiglio europeo del 20 e del 21 giugno. Non li ho sentiti e non avete portato a casa neanche una delle modifiche; che invece l'altro giorno il ministro Gualtieri, con la collaborazione del presidente Conte e del ministro Amendola, sono riusciti ad apportare, perché sulle sub-aggregation e sul passaggio alla single-limb l'Italia ha portato a casa un risultato concreto - non parole, ma fatti - e siamo andati incontro a una richiesta che veniva da questa maggioranza; lo conferma la lettera di Centeno.
Quindi, il nostro lavoro di tutela degli interessi italiani lo stiamo facendo in Europa. È il motivo per cui la risoluzione che abbiamo costruito si basa su un principio molto semplice: mettere in condizione il presidente Conte di andare al Consiglio europeo e difendere al meglio gli interessi degli italiani. Gli interessi degli italiani si difendono in Europa. (Applausi dal Gruppo PD). Si difendono là dove Salvini, quando c'era da discutere della riforma della Guardia costiera e del superamento di Dublino ai Consigli europei dei Ministri dell'interno, non c'era perché stava facendo il rappresentante della Lega. Gli interessi nazionali del nostro Paese si difendono a Bruxelles, non andando in giro nelle piazze italiane a fare il comiziante. Questo è lo stile. (Applausi dal Gruppo PD).
Il presidente Conte e i nostri Ministri vanno a Bruxelles a difendere gli interessi degli italiani, perché il loro mestiere è là, non nelle piazze a fare i comizi. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a proposito di Europa auguro, assieme a tutto il Gruppo della Lega, buon voto al popolo britannico che domani avrà la fortuna di poter eleggere un nuovo Parlamento e quindi un nuovo Governo, visto che a Londra non ci sono Ministri attaccati alla poltrona. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Ormai è un privilegio che la sovranità appartenga al popolo e che il popolo possa votare. Quindi buon voto agli amici britannici. Noi - lo dico alla copia distratta del presidente Monti - non abbiamo progetti per far uscire l'Italia dall'euro o dall'Europa: noi vogliamo semplicemente difendere il lavoro e il risparmio degli italiani. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Una volta la sinistra, giustamente, abbondantemente e quotidianamente, era nelle piazze, era in mezzo al popolo. Adesso probabilmente preferiscono i consigli d'amministrazione delle banche ai consigli di fabbrica che ci sono in alcune aziende. Che triste fine! (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Noi invece ostinatamente continuiamo a voler ascoltare i cittadini, che nello scorso fine settimana in più di cinquecentomila si sono informati e hanno detto no alla riforma di questo Trattato: cinquecentomila terroristi evidentemente. A questi cinquecentomila terroristi ne aggiungiamo qualcun altro: «L'ESM» - cito testualmente - «è un organismo per noi inutile: non ne abbiamo bisogno e comunque ricorrervi peggiorerebbe la nostra situazione». Mi permetto di leggere i firmatari di questo pericoloso appello sovranista, terrorista, fascista, nazista, razzista, eccetera: professor Nicola Acocella (Università La Sapienza di Roma), professor Sergio Bruno, (Università La Sapienza di Roma), professor Sergio Cesaratto (Università di Siena), Carlo Clericetti (giornalista)... Ci tengo a citarli tutti, sono 32, perché avere il coraggio di esporsi in un momento di conformismo e squallore come questo merita la citazione nell'Aula del Senato della Repubblica. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). E non vorrei mai che questi docenti universitari corressero qualche rischio e venissero marchiati di infamia con una stella gialla, perché hanno avuto il coraggio di dire di no. (Commenti dal Gruppo PD). Vi sono poi i seguenti firmatari: professor Massimo D'Antoni (Università di Siena), professor Antonio Di Majo, quello giusto (Università Roma Tre), professor Giovanni Dosi (Scuola superiore Sant'Anna di Pisa), professor Sebastiano Fadda, (Università Roma Tre), professor Maurizio Franzini (Università La Sapienza di Roma)... Sono tutti i professori veri questi, con concorsi veri. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ci sono poi i seguenti firmatari: professor Andrea Fumagalli (Università di Pavia), professor Mauro Gallegati (Università Politecnica delle Marche), professor PierGiorgio Gawronsky (economista), professor Claudio Gnesutta (Università La Sapienza di Roma), professor Riccardo Leoni (Università di Bergamo), professor Stefano Lucarelli (Università di Bergamo)... (Commenti dal Gruppo M5S).
COLLINA (PD). Così finisce il tempo!
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Questi non hanno svenduto la loro coerenza, per salvare la loro poltrona. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Questi, a differenza di altri. Non fanno parte dell'internazionale sovranista e terrorista: sono italiani, docenti universitari, economisti e intellettuali, che mettono in discussione un trattato. Perché qua, anche solo mettere in discussione il verbo europeo significa commettere peccato di lesa maestà. Penso che i veri nemici dell'Europa siano gli euro‑ottusi, per cui qualunque cosa arrivi da Bruxelles va firmata senza neanche leggerla. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Lì ci sono i nemici dell'Europa. La salveremo noi l'Europa: guarda un po'!
Andiamo avanti con l'elenco, perché mi sembra giusto citarli tutti: professor Ugo Marani, (Università l'Orientale di Napoli), professor Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara), professor Domenico Mario Nuti (Università La Sapienza di Roma), professor Ruggero Paladini (Università La Sapienza di Roma), professor Gabriele Pastrello (Università di Trieste), professoressa Anna Pettini (Università di Firenze), professor Paolo Pini (Università di Ferrara), professor Felice Roberto Pizzuti (Università La Sapienza di Roma), professor Cesare Pozzi (Università LUISS, l'università dei pericolosi terroristi e sovranisti legati a Confindustria, noto organismo sovversivo internazionale), professor Riccardo Realfonzo (Università del Sannio), professor Roberto Romano (economista), professor Guido Rey (Scuola superiore Sant'Anna di Pisa), professor Roberto Schiattarella (Università di Camerino), professor Alessandro Somma (Università La Sapienza di Roma), professoressa Antonella Stirati (Università Roma Tre), professor Leonello Tronti (Università Roma Tre)... (Commenti dai Gruppi M5S e PD). Dà fastidio, ma questa è l'Italia! (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Con tutto il rispetto per l'amico Casini, questa è l'Italia. (Vivaci commenti dai Gruppi PD e IV-PSI).
MORONESE (M5S). Non è un intervento, è un elenco telefonico!
PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate terminare l'intervento!
Prego, senatore Salvini.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). È incredibile come i colleghi del Partito Democratico si riempiano la bocca di «scuola», «università» e «ricerca» e quando si citano dei professori universitari, che hanno un'idea diversa dalla loro, si innervosiscano. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Ma viva la libertà nelle università! Viva la libertà di pensiero e di parola, buon Dio! Almeno questa, per il momento, è garantita. Mancano e non vorrei mai far loro torto, il professore Andrea Ventura, dell'Università di Firenze, il professor Giuseppe Vitaletti, dell'Università della Tuscia e il professor Gennaro Zezza, dell'Università di Cassino.
LAUS (PD). Stai sul pezzo!
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Finita questa lista di proscrizione, leggo un altro passaggio. «Prima di leggere il testo non ero (…) preoccupato, dopo averlo letto attentamente lo sono moltissimo. Il Trattato è pericoloso per l'Italia, e aumenta il rischio di una crisi finanziaria». Fra i punti deboli di questo nuovo MES, c'è anche «lo scudo penale a favore dei suoi membri». (Commenti dei senatori Bottici, Bressa e Mirabelli). In quest'Aula qualcuno toglie lo scudo penale sull'Ilva e lo regala ad un organismo come il MES, che non risponderà a niente e a nessuno. (Vivi e prolungati applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az, i cui componenti si levano in piedi. Commenti dei senatori Bottici, Bressa e Mirabelli). Andate a spiegarlo agli operai dell'Ilva di Taranto, che lo scudo non vale a Taranto, ma vale a Bruxelles...
PRESIDENTE. Senatrice Bottici, si ricordi che lei è un senatore Questore.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Andate a spiegarlo agli operai dell'Ilva di Taranto, che lo scudo non vale a Taranto, ma vale a Bruxelles e per i vostri amici (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)! Io avrei vergogna di farlo.
Il pericoloso terrorista sovranista che ho citato, per sua inconsapevole volontà "iscritto" alla Lega, è il professor Luca Ricolfi, una delle menti più libere di questo Paese (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)e lo ringrazio anche per le critiche, che spesso e volentieri mi ha rivolto. Non mi interessano gli amici, mi interessano anche gli avversari, che però mantengano l'onestà intellettuale di dire che, se oggi è mercoledì, è mercoledì. E se qualcuno a Bruxelles decide che il mercoledì si chiama «venerdì», non c'è Partito Democratico che tenga. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). In questo Paese la sovranità appartiene non al Partito Democratico, ma al popolo, in Emilia- Romagna, come in Italia e in Europa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Passo a due riflessioni sul Consiglio europeo (Commenti delle senatrici Nugnes e Boldrini). Chiedo alla copia sbiadita del professor Monti di provare a dare battaglia quantomeno per evitare il taglio di 3 miliardi di euro ai danni degli agricoltori italiani. Se a Bruxelles decidono che il Parmigiano reggiano o il Grana padano fanno male, continuino a mangiare ciò che desiderano: noi ai nostri figli continueremo a dare il Parmigiano reggiano e il Grana padano, checché ne dicano in Europa. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI). Spero che almeno questo sia nella nostra libertà.
Prego inoltre la copia sbiadita del professor Monti anche di lavorare per il taglio del regalo di 5 miliardi di euro al regime turco, che grida vendetta al mondo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). È un regime che non riconosce i diritti civili, le libertà di religione e di professione giornalistica, né quella economica.
Se avanzasse tempo, invito il Governo anche a mettersi al fianco del Governo israeliano per portare in Italia altra ricchezza e altro gas, completando il gasdotto EastMed (Israele, Cipro, Grecia e Italia) senza pregiudizi ideologici, perché chi odia Israele è fuori dal tempo e dal mondo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI). Oggi l'antisemitismo significa odiare Israele e se qualcuno in quest'Aula odia Israele dovrebbe essere allontanato per rispetto del passato, del presente e del futuro.
Passo all'ultima riflessione. Qualche giornalista parla di «mercato delle vacche». Nel programma elettorale del MoVimento 5 Stelle si legge testualmente un passaggio che condividevo allora e condivido oggi: «Il MoVimento 5 Stelle si impegnerà allo smantellamento del MES». Non ho cambiato idea. Viva la coerenza e viva l'Italia! (Vivi e prolungati applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI. Molte congratulazioni).
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Presidente del Consiglio, lei non avrà un compito facile domani e dopodomani al Consiglio europeo cercando di difendere la posizione del Governo italiano e, si spera, dell'Italia. Proprio per questo, lei avrebbe bisogno di rappresentare un Governo e una coalizione uniti per rappresentare fortemente la posizione dell'Italia rispetto ad altri che hanno diversi interessi (né peggiori, né migliori, ma diversi). Invece, purtroppo, lei è a capo di una maggioranza che sull'argomento di cui parliamo oggi in particolare, cioè il Meccanismo europeo di stabilità, e su molti altri è estremamente divisa. Lei è a capo di una maggioranza a oggi - 11 dicembre, venti giorni prima della fine dell'anno - è ancora in una posizione tra un terzo e un decimo del lavoro da fare per la prima lettura in Commissione tra le diverse letture parlamentari che si devono fare per approvare la manovra di bilancio. Anche questo indebolisce la posizione dell'Italia all'estero. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Naturalmente la indebolisce per il fatto che su questo tema specifico c'è chi, come abbiamo appena sentito citando il programma del MoVimento 5 Stelle, metteva fino a poco tempo fa al vertice delle priorità economiche l'uscita dall'euro e chi ha idee molto diverse e che fa sempre parte della medesima coalizione. Questo rende più difficile il suo compito.
Noi abbiamo partecipato alla stesura unitaria della proposta di risoluzione del centrodestra e siamo molti soddisfatti del lavoro svolto, perché diamo anche a lei, signor Presidente del Consiglio, degli elementi forti da portare sul tavolo del Consiglio europeo. Lei potrà dire, non su tutti i punti, ma almeno su alcuni di essi, quelli che noi sottolineiamo (noi ci augureremmo che difendesse tutti i nostri punti, ma ovviamente lei dovrà dare retta in primo luogo alla sua maggioranza), che ha l'appoggio non soltanto della maggioranza - forse la maggioranza della sua maggioranza - ma anche dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Questo credo che debba pesare, perché il Governo deve badare agli interessi degli italiani, non soltanto quelli che ci sono oggi e che votano magari domani, ma anche agli interessi a lungo termine, perché qui parliamo veramente del futuro del nostro Paese, anche di chi oggi è giovane o giovanissimo e verosimilmente le nuove regole che verranno approvate se le troverà per il futuro.
Noi abbiamo espresso...
BERNINI (FIBP-UDC). Collega, un attimo... Signor Presidente del Consiglio, può ascoltare, gentilmente? Grazie.
MALAN (FIBP-UDC). Noi abbiamo espresso in modo molto chiaro le nostre priorità riguardo al MES. Chiediamo che non venga menzionata l'esigenza della ristrutturazione del debito, né in modo obbligatorio - com'era effettivamente la prima versione - né in modo discrezionale, e cioè che le autorità preposte possano decidere che in un determinato caso chiedono una ristrutturazione e in un altro caso non la chiedono. Abbiamo infatti visto troppe volte prevalere gli interessi degli altri e non quelli dell'Italia.
Noi abbiamo chiesto, in sostanza, di evitare che l'Italia paghi per interventi del MES con i quali eventualmente non sia d'accordo. Chiediamo dunque di chiedere il voto all'unanimità, perché il Meccanismo attuale non è vero che dà la possibilità di veto all'Italia, ma lo dà solo alla Francia e alla Germania, e questo non ci può evidentemente andare bene. Queste, come quelle dette precedentemente, sono parole espresse in modo chiaro anche da Antonio Tajani, che fino a pochi mesi fa era Presidente del Parlamento europeo, quindi sicuramente un europeista di primissimo piano. Bisogna chiedere che il Parlamento europeo sia coinvolto nel controllo di questi meccanismi finanziari. Bisogna rimediare alla figura di questo direttore generale del MES, una figura potentissima lontana evidentemente dall'espressione dei cittadini. Diversamente, se viene prospettato ai cittadini europei (non soltanto italiani), un direttore generale eletto da nessuno che ha potere di spostare centinaia di miliardi, molto più di Capi di Stato, eletti dai cittadini, è chiaramente evidente che il sentimento dei cittadini si allontanerà dall'Europa. Non ci si potrà poi lamentare che c'è un cattivo atteggiamento nei confronti dell'Europa.
Noi chiediamo che questo sia inserito in un ampio quadro di riforme, in cui per il debito non si tenga conto soltanto del debito pubblico, ma anche di quello privato e del debito delle aziende. Questo favorirebbe di molto l'Italia e sarebbe un criterio più appropriato e più economicamente fondato. Più in generale, chiediamo un ruolo più attivo del Parlamento nel controllo della politica economica dell'Unione europea.
Ma in questo vertice europeo non si parlerà soltanto di questo; ci sono anche altre cose: viene discusso il quadro finanziario pluriennale (sostanzialmente il bilancio dell'Unione europea). Noi le chiediamo certamente di sostenere una transizione verso l'ecosostenibilità, ma non un qualche piano che danneggi la possibilità di sviluppo industriale ed economico del nostro Continente (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC), perché non possiamo accettare misure con cui l'Europa si autoinfligge dei limiti che altri Paesi non si infliggono, per cui peggiorerebbe la nostra competitività e, alla fine, la nostra possibilità di difendere realmente l'ambiente.
Le chiediamo di battersi perché nel bilancio europeo vengano difesi gli interessi italiani, in particolare per il capitolo dell'agricoltura e della pesca, che rischiano dei tagli. Chiediamo più fondi per le infrastrutture, perché sono queste che indubbiamente unificano l'Europa, come ad esempio il TAV (ma è solo un esempio), su cui noi del centrodestra abbiamo le idee molto chiare mentre sappiamo che per altri non è così.
Chiediamo inoltre una maggiore attenzione e più fondi per la gestione dei flussi migratori e chiediamo che si cerchi di dare all'Europa una politica vera rispetto all'Africa, alla Cina, al Venezuela ed a Israele. Come ha detto il senatore Salvini (ho molto apprezzato questo passaggio), su troppi argomenti, e parliamo per esempio di Venezuela, di Cina e anche di Israele, l'attuale maggioranza ha espresso posizioni assai disomogenee, per essere ottimisti, e anzi chiaramente contraddittorie. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
Chiediamo anche più trasparenza, nel bilancio europeo, per quanto riguarda il finanziamento alle organizzazioni non governative; nell'ultimo quadriennio sono stati dati oltre 11 miliardi alle organizzazioni non governative, senza trasparenza e senza che si possano conoscere in dettaglio i percettori di questi fondi e i piani che vengono portati avanti.
Le chiediamo poi una posizione appropriata sulla Russia, come hanno già detto i colleghi che sono intervenuti, perché abbiamo tutti l'interesse, in particolare l'Italia, a superare l'attuale situazione di contrasto tra l'Unione europea e la Russia, e le chiediamo di difendere gli interessi dei nostri cittadini nel Regno Unito.
In una parola, le chiediamo di difendere gli interessi dell'Italia nell'Unione europea. Noi come Forza Italia l'abbiamo sempre fatto, l'ha fatto Silvio Berlusconi in tutti i suoi ruoli e continuiamo a farlo. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Per noi l'Unione europea è un quadro del quale ci sentiamo parte, ma, proprio perché ci sentiamo parte, riteniamo che l'Italia abbia il dovere di far valere gli interessi degli italiani. Chiediamo anche a lei di farlo, sapendo che il Governo che verrà dopo il suo sarà un Governo di centrodestra, sul quale abbiamo le idee chiare. Ma sappia che già oggi l'appoggeremo su quello che farà anche sui punti in cui noi ci impegniamo. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni).
LICHERI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI (M5S). Signor Presidente, se non ho sentito male, è stato detto poco fa dal senatore Salvini: «Non ho cambiato idea». Ho sentito bene? (Applausi dal Gruppo M5S). E allora mi dico e le chiedo, presidente Conte: ma eravamo solo noi del MoVimento 5 Stelle, nella risoluzione del 19 giugno scorso, discussa proprio in quest'Aula, a impegnare il Governo - e anche qui, senatore Salvini, cito testualmente - «a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'unione economica e monetaria - la riforma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dello Schema europeo di garanzia sui depositi (EDIS), e del budget dell'area euro - ...»? E lei viene oggi a dirci che non ha cambiato idea? (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
Noi avevamo stipulato un contratto con voi, nel giugno 2018. Vada a rileggersi - considerando naturalmente la validità che lei dà ai contratti che firma - che cosa avevamo scritto sul MES. (Applausi dai Gruppi M5S e PD). Avevamo concordato la riforma del MES, nella piena consapevolezza che il MES non si può cancellare e non si può abolire. (Commenti del senatore Bagnai).
PRESIDENTE. Prosegua, senatore Licheri.
LICHERI (M5S). Capisco che è più facile l'esercizio cui la Lega si sta dedicando da mesi, quello di scappare davanti alle responsabilità e davanti alla necessità di tutelare gli interessi. (Applausi dai Gruppi M5S e PD). Cosa significa dire «noi siamo per la tutela del lavoro e del risparmio degli italiani»? Quanta retorica, quanta réclame, quanta propaganda! Abbiamo letto l'appello dei 32 economisti delle università italiane? Avete fatto bene a leggerlo. Però io vi leggo anche la conclusione di quell'analisi razionale sul MES. Il «rifiuto della logica che ha finora prevalso in Europa» - così conclude quell'appello - «e che si è rivelata perdente dal punto di vista dell'efficacia. I compromessi sono possibili e auspicabili, ma si raggiungono quando ciascuna delle parti tiene conto delle posizioni e delle necessità delle altre, cosa che finora non è avvenuta». Così si conclude quell'appello che lei ha citato! (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
Le posizioni critiche sono legittime, anzi sono opportune; mai come in questo momento sono opportune, ma la critica deve essere costruttiva. Con la fuga dalle responsabilità non si costruisce nulla; non si può passare la vita politica a scappare. (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Siete scappati questa estate perché c'erano da trovare 23 miliardi di euro per cercare di scongiurare la stangata dell'IVA agli italiani: un compito difficilissimo che noi ci siamo accollati. Voi siete scappati. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
Il MES è un affare... cerchiamo anche di capirlo. (Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Possiamo girarlo e rigirarlo...
DONNO (M5S). Presidente, li faccia smettere.
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi.
LICHERI (M5S). Possiamo rigirare quanto vogliamo il dossier MES; possiamo anche tornare indietro nei libri di storia e andarci a prendere quello che si era detto da una parte e dall'altra, ma una cosa è certa: se nel 2011 ci fosse stato il Movimento, se nel 2011, quando si scrivevano le regole di questo strumento (che poi sarebbe diventato uno strumento di austerità), il MES - questo MES - non ci sarebbe mai stato. (Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Nugnes). Non sarebbe mai venuto alla luce.
Nel 2011, quando il MES è stato scritto, non c'eravamo noi, c'eravate voi!
ROMEO (L-SP-PSd'Az). C'era Monti! (Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
LICHERI (M5S). C'eravate voi. Le mani che hanno scritto il MES non sono le nostre; sono le vostre! (Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Nugnes. Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Vedo le vostre facce; nel 2011 c'eravate voi.
PRESIDENTE. Non c'è bisogno di urlare; per favore state seduti, fate continuare. (Vivaci proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Per cortesia, senatore Licheri, prosegua.
LICHERI (M5S). Quindi, grazie a voi c'è e non si può cancellare; non si può abolire. (Commenti del senatore Bagnai). Si può tuttavia migliorare. Dobbiamo chiaramente trovare il modo per migliorarlo, e noi abbiamo adottato la cosiddetta logica del pacchetto, che per la verità è un'espressione un po' bruttina; probabilmente i cittadini non la conoscono o non la capiscono. Per farmi capire, è come se dovessimo impiegare dei soldi per acquistare un'automobile e, una volta andati in una concessionaria, ci facessero vedere la ruota oppure il cofano o ancora il motore. In quel caso io direi : «No, l'automobile la voglio vedere intera; poi, una volta che la vedrò, deciderò se è un'automobile in grado di portarmi dove desidero andare». (Applausi dai Gruppi M5S e PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Il MoVimento 5 Stelle non considera il MES un tabù, una reliquia intoccabile, e ha ragione il senatore Alfieri quando ha detto che siamo davanti a un tassello di un mosaico di riforme che costituiscono un passo avanti verso un progetto per la realizzazione di una grande casa comune europea che possa contenere davvero l'integrazione al suo interno; un'integrazione che non sia solo finanziaria, economica, monetaria. È una grande casa. È, però, una grande casa - e dobbiamo stare tutti attenti - che non può più contenere solo tasse e tagli ai servizi sociali: è una casa che dovrà contenere investimenti. Non potrà più essere una casa che contiene la finanza, l'economia della finanza, la speculazione finanziaria. Sarà una casa che dovrà contenere un'economia che sia ecosolidale, che sia circolare; un'economia che sia sostenibile, dove al concetto di sostenibilità noi non diamo solo un valore ambientale, ma anche un valore sociale. Ecco perché noi diciamo: stiamo attenti e consideriamo questo mosaico, che è meraviglioso perché è il mosaico che poi dovrà accogliere i nostri figli. Dobbiamo però considerarlo nella sua interezza. Ecco cosa è la logica del pacchetto. Si riformi il MES, ma si costruisca anche l'assicurazione unica dei depositi bancari, perché possano essere messi in sicurezza i risparmi dei cittadini italiani e anche dei cittadini europei. Si costruisca un euro budget, un bilancio unico dell'Europa perché possa esserci effettivamente sviluppo, sostenibilità e competitività, perché possano essere date veramente occasioni di crescita ai cittadini italiani ed europei.
Certo, se andiamo a guardare quel disastroso 2011, le cronache dicono che in tale anno è stato votato alla Camera l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. (Applausi dal Gruppo M5S). E chi l'ha votato? Nell'agosto del 2011 venne aumentata l'IVA dal 20 al 21 per cento. Chi l'ha aumentata? (Applausi dal Gruppo M5S). Chi fece quelle stangate?
VOCI DAL GRUPPO M5S. Loro! (All'indirizzo del Gruppo L-SP-PSd'Az).
LICHERI (M5S). Chi si inchinò davanti ai desiderata dei tedeschi? (Applausi dal Gruppo M5S). I tedeschi hanno messo l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione? Loro no, voi sì.
PRESIDENTE. Scusate, non si può fotografare. Nessuno può fotografare, neanche dalle tribune.
Prosegua, senatore Licheri.
LICHERI (M5S). Consideriamo allora il MES per quello che è: una straordinaria occasione di crescita. Attenzione però, non ci vogliamo nascondere dietro un dito, nel senso che non ci piace il MES così com'è. (Commenti del Gruppo L-SP-PSd'Az). Non ci piace il richiamo velato alla ristrutturazione del debito, anche se eventuale; non ci piace la possibile penalizzazione dei nostri titoli di Stato; non ci piace il riconoscimento di un potere decisionale ad un organo tecnocratico che in qualche modo possa competere in supremazia con l'organo politico; non ci piacciono tutti i tentativi di accreditare i nostri titoli di Stato come titoli a rischio.
Ci sono tante cose che non ci piacciono, però una cosa è certa: noi sullo sviluppo anche di tipo ambientale, verde, e di tipo sociale, dobbiamo premere l'acceleratore. A noi servono investimenti, serve chiedere con forza investimenti infrastrutturali, sociali, verdi, investimenti che possano mettere in sicurezza l'integrità del nostro suolo e del nostro territorio. Tutto questo però dobbiamo farlo sganciandoci dai parametri algebrici del rapporto deficit-PIL. Non possiamo farlo se noi rimaniamo agganciati a quei parametri.
E allora questo è il messaggio che dobbiamo mandare a Bruxelles. Noi abbiamo dato un voto alla von der Leyen (Commenti del Gruppo L-SP-PSd'Az). Però, Presidente, veramente lavorare in questo modo... Noi abbiamo dato un voto alla von der Leyen, ma non è una cambiale in bianco.
VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Nooo!
LICHERI (M5S). Abbiamo votato la von der Leyen perché ha messo nelle sue linee programmatiche dei temi identitari del MoVimento 5 Stelle. Si tratta dei temi nostri, quali il salario minimo europeo, la garanzia e l'assicurazione sulla disoccupazione, gli investimenti verdi e il superamento del regolamento di Dublino. Sono tutti i temi che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale.
Da ultimo mi rivolgo a lei, presidente Conte, per rispondere a ciò che ha osservato il senatore Salvini, dico che l'immunità c'è sempre stata. C'è sempre stata, come per tutte le istituzioni internazionali. (Applausi dal Gruppo M5S). Non è mai mancata. Quindi, bisogna studiare prima di venire qui a parlare. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti e ilarità dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Se la scoprite oggi, è un problema vostro.
Presidente, concludo. Lei ha chiesto in una lettera del 20 giugno, indirizzata a Bruxelles, l'inizio di una nuova fase costituente. Il MoVimento 5 Stelle l'appoggerà in questa nuova fase costituente, ma il MES potrà far parte di questa nuova fase costituente solo se saprà essere un meccanismo generatore di giustizia sociale e di libertà. (Applausi dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI. Molte congratulazioni).
CORO DI VOCI DAL GRUPPO L-SP-PSD'AZ. Bravo! Bravo! (Vivi e prolungati applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).
MIRABELLI (PD). Presidente, trasformano il Senato in un luna park e glielo lascia fare!
GRASSI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
GRASSI (M5S). Signor Presidente, illustri colleghi, il Meccanismo europeo di stabilità, come tutti sappiamo, nasce il 9 dicembre 2011 e ciò al fine di salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro subordinando la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria - ed è testuale - a una rigorosa condizionalità. È altrettanto noto che a giugno di quest'anno il Parlamento ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale, nonché a rendere note alle Camere le proposte di modifiche al Trattato elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e conseguentemente a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato.
A ciò va aggiunta la legge Moavero, che impone al Governo di informare il Parlamento su ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi in materia finanziaria. Il confronto tra gli articoli 5, 6 e 7 della medesima legge mi sembra non consenta di concludere che in questioni finanziarie basti informare le Commissioni. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ciò malgrado ci ritroviamo a valutare un testo riformato del quale non abbiamo avuto tempestiva contezza. La materia del contendere riguarda non quanto i singoli partiti abbiano avuto contezza delle trattative; il vero tema è che non è stato informato per tempo e tempestivamente il Parlamento dandogli modo di intervenire nelle trattative. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI e della senatrice Testor).
Oggi ci ritroviamo al cospetto di un testo in gran parte già esaurito in ordine alla sua trattazione e rispetto al quale i margini di intervento appaiono del tutto ridotti, se non assenti. Il Governo tenta di sfuggire alla contraddizione, al vulnus alle prerogative del Parlamento collocando la firma del Trattato all'interno di un pacchetto che includa il BCC ed EDIS, ma la cornice mi appare fallace dal momento che i tre elementi menzionati nel cosiddetto pacchetto procedono a velocità diverse.
In generale, non posso non sottolineare il totale sconfessamento del programma del MoVimento sul tema. Il MES nasce allo scopo di condizionare le scelte politiche di quegli Stati in difficoltà. Ancora una volta ci troviamo di fronte a strutture dimentiche che uno dei principi cardine delle democrazie moderne è: no taxation without representation. Questo principio, almeno in linea tendenziale, avrebbe dovuto presiedere a ogni trattativa sul tema. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).
Difendere questo fondamento non vuol dire essere sovranisti o antieuropeisti, ma difendere la democrazia e non già quella di un solo popolo, ma quella di tutti quei popoli che compongono quella straordinaria unità culturale di valori e di principi che noi chiamiamo Europa.
«La democrazia conta più dei mercati», ci ricorda Fitoussi.
Per queste ragioni, annuncio il mio voto in dissenso dal Gruppo e constato di non riconoscermi più nelle politiche del mio MoVimento. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FIBP-UDC e FdI).
URRARO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
URRARO (M5S). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, quello del Meccanismo europeo di stabilità è un tema importante e sensibile che a mio avviso, in quest'ultimo periodo, non è stato affrontato correttamente. Lo dice il fatto stesso che poco spazio è stato concesso alle Aule del Parlamento in tema di confronto, valutazione e approvazione del testo stesso, un testo di cui quest'Aula solo oggi prende visione, contenente modifiche.
Trovo che non si debba ricorrere alla centralità delle Camere solo in casi estremamente critici. Se l'Italia avesse avuto qualcosa da temere o meno bisognava deciderlo nelle sedi opportune e nei tempi dovuti: purtroppo questo non è avvenuto. In questi giorni e in queste ore ci stiamo occupando del MES solo dopo diversi allarmi lanciati da più parti e apprendendo da fonti dell'Eurogruppo che l'accordo è concluso.
Con il Meccanismo europeo di stabilità si garantisce stabilità finanziaria ai membri della zona euro, come anche eventuale assistenza in caso di crisi e, come diceva poc'anzi il collega Grassi, sono state introdotte norme che regolano il dovuto rapporto tra Governo e Parlamento in caso di iniziative di carattere finanziario.
Ci ritroviamo a valutare un testo riformato, del quale non abbiamo avuto contezza e sul quale non si è avuto modo di intervenire in ambito parlamentare durante le trattative, così come previsto dalla cosiddetta legge Moavero, che impone al Governo di informare il Parlamento su ogni iniziativa finalizzata alla conclusione di accordi in materia finanziaria, a norma degli articoli 5, 6 e 7. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Per l'Italia il MES dovrebbe rappresentare comunque un vuoto e un fallimento: non ci sono fondi sufficienti e, in caso di crisi di uno Stato membro, servirebbe solo e comunque un intervento della Banca centrale europea. Il nostro Paese, tra l'altro, rappresenta il terzo contribuente netto e nemmeno può eventualmente ostacolare o decidere la nomina di uno dei vertici più potenti e influenti, tra cui il direttore generale del fondo.
I tre elementi menzionati nel cosiddetto pacchetto di cui si discute, ovvero la riforma del MES e l'adozione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività e la definizione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, stanno procedendo comunque a velocità diverse, senza che sia materialmente possibile per alcuno addivenire ad una loro valutazione complessiva, stante anche l'impossibilità per i Parlamenti nazionali di comprendere lo stato effettivo di ogni singola trattativa.
Non le nego quindi di essere rimasto abbastanza deluso: si è troppo marginalizzato il tema del MES; si affrontano ogni giorno diversi temi critici e si assiste a costanti contraddizioni nella maggioranza, che compromettono comunque il cammino del Governo. È evidente pertanto che il tema in esame si pone fuori dal programma del MoVimento 5 Stelle, anche perché il MES nasce con lo scopo di condizionare le scelte politiche degli Stati in difficoltà.
Per quanto esposto, quindi, annuncio il mio voto in dissenso dal Gruppo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).
PARAGONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PARAGONE (M5S). Signor Presidente, siccome si stanno caricando di eccessivo significato - anche e soprattutto politico - le dichiarazioni di voto in dissenso dal Gruppo, voglio far capire e chiarire che la mia non è una dichiarazione di voto in dissenso prodromica a cambio di Gruppo. (Applausi dal Gruppo PD). Lo voglio dire con grande chiarezza.
Voglio soltanto invitare il mio Gruppo parlamentare e il Governo a stare attenti a una questione, perché quello della risoluzione è un invito a non pensare all'elefante, che però, presidente Conte, c'è, si chiama MES e sta dentro un'architettura neoliberista dell'Europa.
Il Censis scatta una fotografia dell'Italia che è pericolosa e lo dico a tutti noi, classe dirigente, perché è quella di un Paese in cui se cadi non hai la possibilità di rialzarti. Mai come in questa fase c'è bisogno di una seria e incisiva politica espansiva, che l'Europa ci nega. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Testor).
Il MES rischia quindi di essere un altro pezzo malefico di un'architettura folle e sbagliata, ma che è l'unica possibile perché è cara al neoliberismo. A me questo non va.
Io ho fatto una campagna elettorale su un programma che era chiarissimo. Io non voglio ripetere quanto già altri hanno citato in Aula (perché, ovviamente, la palla si gioca quando serve), ma è vero: noi nel programma elettorale avevamo scritto determinate cose, di severa critica verso l'Europa e non possiamo fare finta di niente perché adesso abbiamo un'alleanza con il Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Io invito, al netto di qualsiasi posizionamento, a fare una grande riflessione su quale Europa. Io sono fortemente eurocritico: è noto, altrimenti non mi avreste candidato. Era talmente noto che ho scritto dei libri al riguardo e sono andato in televisione, quindi, non è che si scopre adesso che Paragone è euroscettico o eurocritico. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ebbene, io penso che, mai come in questa fase, serva una seria riflessione. Mai come in questa fase in cui il Giappone sta mettendo sul piatto una fiche di 13.000 miliardi di yen, pari a 109 miliardi di euro da spendere nei prossimi mesi: questo vuol dire stimolare la crescita, questo vuol dire dare un impulso ad una economia che ha bisogno di crescita.
L'Italia da sola non ce la può fare? Non lo so. Ma di sicuro l'Europa, con queste sue politiche, ci nega la possibilità di crescere. Quando noi siamo alla vigilia di una sfida incredibile, in cui i lavoratori rischiano di restare estromessi dai processi di robotizzazione, come pensiamo di salvarli? Con i pochi spiccioli e con il resto di niente che ci lascia l'Europa? Ecco perché dico no a questa risoluzione. (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).
LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, credo che questo momento sia abbastanza significativo, perché rappresenta un po' il paradigma di quello che è il MoVimento 5 Stelle e della situazione che sta attraversando a livello politico.
Dico questo perché questo momento, questa decisione, questa risoluzione rappresentano un atteggiamento politico che è degradato, secondo me, in maniera peggiore rispetto ad altre situazioni, quali la discussione sul TAV o sull'Ilva. Chiaramente, abbiamo un problema gestionale e organizzativo di un sistema e di un Gruppo parlamentare che è totalmente impermeabile ad ogni contributo che possa essere dato.
Perché dico questo? Perché oggi noi stiamo assistendo a una sorta di bluff: questa mattina, infatti, alle ore 10, abbiamo scoperto che era stata presentata una risoluzione, che abbiamo scoperto essere stata scritta dal Governo, che è stata depositata qui in Senato, che verrà votata dai senatori e che impegna il Governo a fare determinate cose. (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).
A me questa sembra una situazione surreale. Avremmo potuto fare altro. Avremmo potuto scegliere una linea più elegante e più istituzionale: non quella delle comunicazioni, ma una informativa in cui il Governo, legittimamente e giustamente, informa di aver deciso di fare delle cose, perché è giusto che voi le decidiate e noi le facciamo. Non ci sarebbe stato un voto e sarebbe stata un'azione più da gentiluomini, secondo me. Invece, così non è stato.
Io ho denunciato subito che questo sarebbe stato un percorso non inclusivo. L'ho denunciato subito, quando ho visto un Sottosegretario agli affari europei tirare le fila della nostra risoluzione, dicendo che sarebbe stato lui a scriverla mentre la risoluzione è presentata dai senatori! (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).
Io ho denunciato, quando ho visto un Presidente della Commissione affari europei dire: non scriviamo niente in questa risoluzione, non mettiamo paletti ai negoziatori. Invece, io sono un Senatore e i paletti al Governo li voglio mettere, perché questa è la mia funzione! (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi M5S e PD).
LICHERI (M5S). Vergognati! Non è vero! (Vivaci commenti del senatore Marcucci).
PRESIDENTE. Senatore Licheri, lei ha parlato e non è stato disturbato. Per cortesia, si sieda e faccia concludere il senatore Lucidi. Senatore Lucidi, parli.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, le chiedo, però, di farmi recuperare il tempo.
Se mi permettete di concludere.
Mi dispiace, Presidente, ma i fatti sono questi. Lei ha fatto un discorso accalorato e bello, in perfetto stile 5 Stelle, però c'è una cosa che ha sempre premiato il MoVimento 5 Stelle ed è stata la coerenza, la coerenza ci ha sempre premiato. (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo M5S).
MARCUCCI (PD). E la tua?
LUCIDI (M5S). E siccome qualche elezione mi sembra che la stiamo perdendo, io un esame, al suo posto, lo farei.
PRESIDENTE. Senatore Lucidi, concluda.
LUCIDI (M5S). Ho concluso e dico semplicemente che qualcuno, qualche giorno fa, ha detto - e non è un caso e si unisce anche a questa risoluzione che non condivido -che le elezioni in Umbria sono state un esperimento. Allora, io personalmente non mi sento una cavia e non mi sento neanche un criceto, quindi esco dalla ruota e voto no. (Applausi dai Gruppi FIBP-UDC, L-SP-PSd'Az e FdI. Proteste dai Gruppi M5S e PD. Commenti della senatrice Taverna).
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, fino a pochi minuti fa ero assolutamente convinto che fosse corretto quanto tutto il centrodestra aveva deciso, cioè una risoluzione dai toni decisi ma pacati, che fosse rispettosa del problema grave che il MES rappresenta per l'Italia e rispettosa delle posizioni altrui, pur essendo molto ferma e decisa. Ma nel corso del confronto...
VOCE DAL GRUPPO FDI. Non c'è Conte.
LA RUSSA (FdI). Non c'è Conte? E va bene, perché, quando mai c'è stato Conte in quest'Aula? Chi l'ha mai visto, dove è stato eletto? Che manchi Conte non cambia assolutamente nulla. Non cambia nulla! (Applausi dal Gruppo FdI. Proteste dai Gruppi M5S e PD).
MIRABELLI (PD). Presidente, non può lasciar fare tutto! Non è possibile!
LA RUSSA (FdI). Che succede? Che succede?
PRESIDENTE. Ma se voi urlate io non riesco a sentire niente! (Reiterate proteste dai Gruppi M5S e PD).
MORONESE (M5S). Non è un intervento in dissenso!
LA RUSSA (FdI). Ce l'hanno con me! Ma che ho detto? Voto in dissenso dal Gruppo!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei sta facendo una dichiarazione in dissenso sì o no?
LA RUSSA (FdI). Sì, ma è complicato! (Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. E allora la faccia!
LA RUSSA (FdI). Esattamente nel modo e con i tempi degli altri, che hanno detto alla fine perché votano in dissenso. Sia ben chiaro: non esistono i migliori e quelli che vengono dopo che sono sempre da questo lato. Siamo più o meno uguali! (Commenti dal Gruppo PD).
STEFANO (PD). Assolutamente no!
LA RUSSA (FdI). Noi siamo un po' più stupidi, ma ci siamo.
Allora, Presidente, la mia dichiarazione è in dissenso perché io non parteciperò al voto, perché per me votare no dopo quello che ho sentito dal senatore Licheri è troppo poco. Io penso che se il centrodestra avesse sentito prima le dichiarazioni di Licheri non avrebbe presentato quella risoluzione, sarebbe uscito dall'Aula per lasciarli soli con le loro responsabilità. (Applausi dal Gruppo FdI).
AIROLA (M5S). E allora non venire in Aula! Stattene a casa!
LA RUSSA (FdI). Per questo chiedo al senatore Licheri, Presidente, innanzitutto per un problema di coerenza... (Vivaci proteste dai Gruppi M5S e PD).
PRESIDENTE. Colleghi, fate esprimere al senatore La Russa il suo dissenso così come lo vuole esprimere.
LA RUSSA (FdI). Ma perché non posso parlare? Posso parlare due minuti o no? (Commenti del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. Non riesco a capire! Fatelo parlare! Sta finendo.
LA RUSSA (FdI). Capisco che bruci...
PRESIDENTE. Ha detto che ha fatto una dichiarazione in dissenso dal suo Gruppo perché non voterà. È una dichiarazione in dissenso.
Prego senatore La Russa.
LA RUSSA (FdI). Come per gli altri, Presidente, controlli il tempo. Chiedo al senatore Licheri che se l'è presa con la Lega - perché poi sempre lì si va a finire, con un «c'eravate anche voi!» e «c'era un contratto» - ma se l'è presa anche con il Governo di cui facevo parte, quello del 2011. (Proteste del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. L'Aula la dirigo io, stia seduto! Non si permetta, stia seduto, ha capito?
SANTANGELO (M5S). E allora dirigila! Dirigila!
LA RUSSA (FdI). Stai calmo! Ma stai calmo!
SANTANGELO (M5S). Dirigila!
PRESIDENTE. Stia seduto! Non si permetta! La ammonisco! (Proteste dai Gruppi M5S e PD).
MARCUCCI (PD). Presidente, perché loro no? Anche loro sono in piedi!
PRESIDENTE. Prego senatore La Russa, termini.
LA RUSSA (FdI). Presidente, mi darà atto che ho parlato meno di sessanta secondi. (Scambio di apostrofi tra il Gruppo L-SP-PSd'Az e i Gruppi M5S e PD).
Avete paura delle parole?
PRESIDENTE. Per favore, state tutti seduti. Sedetevi tutti!
MARCUCCI (PD). Anche Salvini è in piedi!
PRESIDENTE. Avanti! Sedetevi tutti! (Vivaci commenti dai Gruppi PD e M5S).
LA RUSSA (FdI). Ha detto che il MES è stato fatto nel 2011.
PRESIDENTE. State seduti e permettete che si svolga regolarmente il dibattito. (Reiterati commenti dai Gruppi M5S, PD e IV-PSI).
MARCUCCI (PD). Quando si siede Salvini!
PRESIDENTE. Prego, senatore La Russa, termini.
VOCI DAL GRUPPO PD. Salvini è in piedi! Salvini è in piedi!
LA RUSSA (FdI). Ma che succede? Non riesco a capire, Presidente. Con chi ce l'hanno?
PRESIDENTE. Anche lei è in piedi, si sieda. Sedetevi.
MORONESE (M5S). Volgono le spalle alla Presidenza!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, si fermi un attimo. Le fermo un attimo il tempo.
LA RUSSA (FdI). Quanti secondi ho, Presidente?
PRESIDENTE. State tutti seduti, perché ritengo che il dibattito debba svolgersi in maniera ordinata. Non prosegue fino a che non state tutti seduti. Per cortesia, sedetevi. (Vivaci commenti dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI).
MIRABELLI (PD). Se si siede Salvini, ci sediamo anche noi.
LA RUSSA (FdI). Lasciatemi parlare sessanta secondi!
PRESIDENTE. Abbiate la cortesia di far finire un collega. Voi state protestando perché gli altri sono in piedi? (Vivaci commenti dal Gruppo PD)
Non capisco niente, perché urlano. Qual è la protesta?
LA RUSSA (FdI). Senatore Mirabelli, tra l'altro stavo per dire che l'intervento del PD mi è sembrato assolutamente rispettoso delle vostre posizioni. Quello che non ho capito - e lo chiedo in sessanta secondi al senatore Licheri - è come fa a sostenere che il MES del 2011 sia la stessa cosa di questo. Si è accorto per caso che qui si parla di ristrutturazione del debito che mette a rischio il risparmio italiano? Si è accorto che diventa un salva banche tedesche, che prima non era?
PRESIDENTE. Ho fermato il tempo. Concluda.
LA RUSSA (FdI). Presidente, d'altronde quello che avevamo da dire l'abbiamo detto con Giorgia Meloni non solo in Parlamento, ma andando a manifestare a Bruxelles, perché il MES è nemico della volontà degli italiani di poter badare alla loro sovranità. (Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az).
Corte costituzionale, Presidenza
PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, vorrei comunicare che è pervenuta la seguente lettera:
«Roma, 11 dicembre 2019
Illustre Presidente,
ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletta Presidente.
F.to
Marta Cartabia». (Applausi).
Ripresa della discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 19,39)
PRESIDENTE. Avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.
La proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Calderoli, è stata ritirata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, PD, IV-PSI e Misto-LeU).
VOCI DAI GRUPPI PD E M5S. La Russa ha votato!
PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei ha votato?
VOCI DAI GRUPPI M5S E PD. Sì, ha votato!
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, non voto la proposta di risoluzione del centrodestra. (Proteste dai Gruppi M5S e PD).Colleghi, non ho detto niente, minimamente, sulla vostra proposta di risoluzione. (Vivaci proteste dai Gruppi M5S e PD).
CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, ho sbagliato a votare. Il mio voto è favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Si sono così concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
Per fatto personale
DRAGO (M5S). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO (M5S). Signor Presidente, ringrazio pubblicamente la senatrice Urania Papatheu, che questa mattina, facendo l'appello dei senatori siciliani presenti, ha affermato che nessuno, negli scorsi mesi, da quando siamo al Governo, è intervenuto in merito al sisma e alle conseguenze che si sono registrate negli anni passati. Intervengo dunque per fatto personale, perché il cosiddetto sisma di santo Stefano, del 26 dicembre 2018, che ha colpito nove Comuni della provincia di Catania, l'ho avvertito personalmente, in quanto sono originaria di quei luoghi e subito, dopo qualche ora dall'evento, mi sono immediatamente prodigata. In questi giorni mi sono impegnata a fare un sunto delle attività svolte, visto che il prossimo 26 dicembre ricorrerà un anno dal sisma e, a livello locale, si sta organizzando una serie di iniziative. Tengo dunque a precisare che il Governo di allora e il MoVimento 5 Stelle si sono subito adoperati, tramite la sottoscritta e successivamente anche tramite altri colleghi e il giorno successivo fu presente nei territori colpiti l'allora vice premier Luigi Di Maio. Il 28 dicembre venne emanata la delibera Consiglio dei ministri e, da quel momento in poi, c'è stata una successione di interventi normativi e a livello governativo, a testimonianza di un intervento puntuale.
Dopo lo stato di emergenza, sono state emanate le ordinanze nn. 566, 567 e 570. Vi è stato poi il provvedimento cosiddetto sblocca cantieri, al quale ho lavorato personalmente, a un tavolo tecnico creato sul territorio con attivisti tecnici, come geologi e ingegneri, e anche persone del luogo per elaborare degli interventi: con tale provvedimento abbiamo fatto in modo di intervenire immediatamente. Gli interventi sono tanti e non sto qui a elencarli.
Avrò modo di rispondere puntualmente ma non per fatto personale, così come indicato dal Regolamento del Senato, ma perché voglio che emerga la verità. In campagna elettorale ho portato avanti la mia attività politica con proposte. Non ho mai giustificato il mio non fare sul non fare degli altri, pertanto figuriamoci se giustifico il mio fare sul non fare degli altri. (Applausi dal Gruppo M5S).
Tra l'altro, conosco la collega, che è del luogo. Desidererei come minimo delle scuse, perché questo attacco personale, diretto e nominativo rasenta anche gli estremi per un intervento dal punto di vista legale. (Applausi dal Gruppo M5S).
MOLLAME (M5S). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLLAME (M5S). Signor Presidente, anche io intervengo a seguito dell'appello accorato della collega Urania Papatheu.
La invito semplicemente a documentarsi sul lavoro che si sta facendo e anche a dare una mano, visto che proprio al disegno di legge di bilancio sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano la nostra isola (dalle strade provinciali, alle Province in dissesto, al sisma, al ripianamento del disavanzo).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 dicembre 2019
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,47).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (1631)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".
Art. 1-ter. - (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"».
All'articolo 2:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";
2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";
3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";
0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;
al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e universitari», al secondo periodo, la parola: «Detti» è sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti» e, al terzo periodo, le parole: «non può essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: «deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".
Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020"».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Articolo 12-bis:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» sono inserite le seguenti: «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e», le parole: «permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento» e il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
Art. 3-ter. - (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".
Art. 3-quinquies. - (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".
Art. 3-sexies. - (Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-septies. - (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «da imprese» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso imprese»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici) - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico».
All'articolo 8:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
al comma 3, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere) - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche) - 1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".
Art. 9-ter. - (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) - 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".
Art. 9-quater. - (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) - 1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".
Art. 9-quinquies. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Art. 9-sexies. - (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
Art. 9-septies. - (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) - 1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".
Art. 9-octies. - (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";
b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9-novies. - (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".
Art. 9-decies. - (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";
b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
c) al comma 5:
1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";
2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
"b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9-undecies. - (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".
Art. 9-duodecies. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".
2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.
Art. 9-terdecies. - (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".
Art. 9-quaterdecies. - (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".
Art. 9-quinquiesdecies. - (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".
Art. 9-sexiesdecies. - (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
"13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".
Art. 9-septiesdecies. - (Introduzione dell'articolo 24-bisdel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. - (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".
Art. 9-duodevicies. - (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".
3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
Art. 9-undevicies. - (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
"6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".
Art. 9-vicies. - (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".
Art. 9-vicies semel. - (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 9-vicies bis. - (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)";
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";
c) all'articolo 14-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";
2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";
d) all'articolo 18:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";
2) al comma 6:
2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";
2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 9-vicies ter. - (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
Art. 9-vicies quater. - (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9-vicies quinquies. - (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9-vicies sexies. - (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 9-vicies septies. - (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.
Art. 9-duodetricies. - (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9-undetricies. - (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
Art. 9-tricies. - (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Art. 9-tricies semel. - (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».
ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».
Articolo 1-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».
Articolo 1-ter.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».
Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;
a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;
b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.
1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità».
2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Articolo 2-bis.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».
Articolo 2-ter.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».
Articolo 3.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
«Articolo 12-bis. - (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.
1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari almenoal 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12».
Art. 3-bis.
(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
Articolo 3-ter.
(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)
1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
Articolo 3-quater.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».
Articolo 3-quinquies.
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».
Articolo 3-sexies.
(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3-septies.
(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».
Articolo 4.
(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)
1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».
c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
Articolo 4-bis.
(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».
Articolo 5.
(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».
Articolo 5-bis.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)
1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
Articolo 6.
(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)
1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».
Articolo 7.
(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis».
2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».
Articolo 8.
(Proroga di termini)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».
1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9.
(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)
1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 9-bis.
(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)
1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».
Articolo 9-ter.
(Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
Articolo 9-quater.
(Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».
Articolo 9-quinquies.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)
1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
«5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».
Articolo 9-sexies.
(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
Articolo 9-septies.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».
Articolo 9-octies.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9-novies.
(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».
Articolo 9-decies .
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
2) alla lettera a), le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
c) al comma 5:
1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
«b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9-undecies.
(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».
Articolo 9-duodecies.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.
Articolo 9-terdecies.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)
1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privata».
Articolo 9-quaterdecies.
(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».
Articolo 9-quinquiesdecies.
(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste».
Articolo 9-sexiesdecies.
(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
«13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29».
Articolo 9-septiesdecies.
(Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione».
Articolo 9-duodevicies.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».
3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.
Articolo 9-undevicies.
(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:
«6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».
Articolo 9-vicies.
(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)
1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività».
Articolo 9-vicies semel.
(Modifiche all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Articolo 9-vicies bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;
c) all'articolo 14-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;
2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;
2) al comma 6:
2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;
2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 9-vicies ter.
(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.
Articolo 9-vicies quater.
(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 9-vicies quinquies.
(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 9-vicies sexies.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 9-vicies septies
(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)
1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 9-duodetricies.
(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)
1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9-undetricies.
(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)
1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
Articolo 9-tricies.
(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Articolo 9-tricies semel.
(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)
1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.
Articolo 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022''».
Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Battistoni, Aimi
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.''»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: ''con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico''».
Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.
Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
''4-ter. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 3 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».
Precluso
Al comma 1, capoverso 4-quater sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Aimi, Barboni, Battistoni, Fazzone, De Siano, Cesaro, Lonardo, Carbone, Gasparri
Precluso
Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2024».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:
''7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento''».
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
''7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento''».
Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
''7-bis. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell'iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario''».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 123/2019 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (A.S. 1631);
premesso che:
l'anno 2018 è stato caratterizzato da due drammatici eventi naturali che hanno colpito le popolazioni della provincia di Catania. Nel giro di poche settimane le piogge alluvionali di fine ottobre e l'evento sismico del 26 dicembre hanno provocato enormi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione residente nelle aree interessate mettendo in ginocchio molti comuni della provincia;
a distanza di un anno da quegli eventi, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione che avrebbero dovuto garantire il rapido ritorno alla normalità, a causa dei rallentamenti registrati nella fase attuativa, tardano a produrre gli effetti attesi,
considerato che:
alcuni dei più significativi interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite disposti nelle ore immediatamente successive ai predetti eventi naturali, stanno per giungere o sono da poco giunti alla scadenza inizialmente fissata dagli originari provvedimenti;
trattasi, in particolare, per le popolazioni interessate dal sisma del 26 dicembre 2018, della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, che in assenza di proroghe durerà fino al 28 dicembre 2019, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 che hanno disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 settembre 2019 e, per le popolazioni colpite dalle piogge alluvionali del 18 ottobre 2018, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che ha disposto lo stato di emergenza per la durata di un anno,
considerato, altresì, che:
i termini originariamente fissati dai richiamati provvedimenti venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;
il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale impone, conseguentemente, l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire la prosecuzione dell'efficacia degli interventi di sostegno attraverso la proroga dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione degli obblighi di natura tributaria,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di proroga dello stato di emergenza nonché dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni residenti nei comuni interessati dagli eventi in premessa.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
premesso che:
il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
l'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;
a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;
chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;
alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;
per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia al fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40% degli importi dovuti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;
lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;
la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,
impegna il Governo
a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione bis) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.
Modena, Pagano, Quagliariello, Cangini, De Siano, Aimi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea''».
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Intese nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 189 del 2019)
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola ''sentiti'' è sostituita dalle seguenti: ''previa intesa con''».
Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
''4-ter. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le partiche presentate a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 189 del 2016 e successive modificazioni, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato - ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista''».
Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: ''con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico''.
2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:
''1-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6º periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.
2-bis. Le risorse di cui al comma 1, non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-bis''».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 3-bis.
(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)
1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno''».
Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 4 comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole: ''anticipazioni ai professionisti'', aggiungere: ''e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove''».
Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Battistoni, Giro, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Inserimento dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 4-quinquies.
(Espropriazione aree SAE)
1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.
5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3''».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli finì del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari''».
Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Fantetti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
''6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», con le seguenti: «come criterio di aggiudicazione la media ponderata del prezzo delle offerte pervenute».
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
l'articolo 1-bis integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici;
la norma in esame deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, valida anche per i contratti "sottosoglia", poiché il comma 9-bis dell'art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell'OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia", precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, per evitare di minare la qualità degli interventi.
Ritirato
Al comma 2, capoverso «1-quinquies», dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «nei limiti delle risorse ivi previste,» e dopo le parole: «non onerose» inserire le seguenti: «, fermo restando il rimborso della relativa spesa».
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-ter. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile''».
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile''».
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,
premesso che:
le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,
considerato che:
la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-ter comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,
considerato, altresì che:
il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,
tenuto conto che:
il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,
impegna il Governo:
a) ad avviare subito la procedura di stabilizzazione del suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;
b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;
tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;
le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:
l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:
agli oneri dell'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno2018;
la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,
impegna il Governo,
a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-ter.
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-quater.
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-quater.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 50-ter.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, lettera 0b), capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di rintracciare tutti gli altri comproprietari o soggetti legittimati, attraverso forme di pubblicità alternative sui quotidiani locali».
Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore di bassa capacità strutturale», con le seguente: «prevedono anche una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale».
Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1 dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
2) la progettazione venga eseguita in BIM;
3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D''».
Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:
1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
2) la progettazione venga eseguita in BIM;
3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D''».
Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Moles
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
''9-bis. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva extra alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale''».
Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive''».
Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Quagliariello, Gasparri
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive''».
Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Pichetto Fratin, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera b), sopprimere le parole: «e 10-quater»;
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) Il comma 10-quater è sostituito dal seguente:
''10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'ordinanza n. 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 novembre 2019, è annullata».
Cangini, Battistoni, Mangialavori, Caligiuri, Serafini, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, è inserito il seguente:
''Art. 7-bis.
(Interventi di ricostruzione in zona agricola)
1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''».
Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''dell'autorizzazione sismica'', sono sostituite dalle seguenti: ''e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55''».
Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro, Pichetto Fratin, Moles, Quagliariello, Gasparri
Precluso
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
''3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:
1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;
2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;
3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro 1 milione e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comuni aria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.
3-ter. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.
3-quater. Nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma, nel rispetto dei princìpi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle 'non locali' inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese 'locali' aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese locali' aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Terni). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese 'non locali' idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle 'locali'. Per impresa 'locale' si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto cratere' alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016).
3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico.
3-sexies. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-septies. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-octies, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3-octies. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d. I metodi sono i seguenti:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.
3-nonies. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata''».
Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 2, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di uniformare i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi all'edilizia scolastica per gli edifici scolastici esistenti, per ogni fonte di finanziamento statale, regionale e provinciale, in caso di sostituzione edilizia con nuova realizzazione, anche in altro sito, dev'essere previsto unicamente l'impegno a vincolare per l'edilizia scolastica i proventi presenti e futuri derivanti dall'eventuale vendita degli edifici dismessi.
2-ter. Non sono ammesse altre fanne di vincolo sugli edifici dismessi di cui al comma 2-bis, fatto salvo l'impegno a non ospitare per il futuro funzioni sensibili, strategiche e/o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.
2-quater. Tale norma si applica a tutti gli edifici scolastici oggetto di contributi pubblici anche precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ''erogati in via diretta'' sono aggiunte le seguenti: ''e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici''».
Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;
b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;
c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera a) i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere b) e c), possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
«2-ter.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
''3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera''».
Precluso
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
''3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;
a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5, comma 6 del Decreto Legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;
al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;
ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-quater.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».
Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Quagliariello, Gasparri, Battistoni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-quater.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:
''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spediti ve disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.
8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.
9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
Art. 8-quater.
(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)
1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l'iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio''».
Bernini, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Battistoni, Modena, Pagano
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-quater.
(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 8-ter.
(Regime semplificato per danni lievi)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 percento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
2. Per gli edifici di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.
4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate''».
Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Cangini, Pagano, Modena
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter1.
1. Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: «30 giugno 2019» e «31 dicembre 2019», rispettivamente con le parole: «30 giugno 2020» e «31 dicembre 2020»».
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole: ''con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016''».
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 1000 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''e 41,500 milioni per l'anno 2020''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''per l'anno 2020'', le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 300 unità'' e le parole da: ''4,150 milioni di euro'' fino a: ''l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''12,450 milioni di euro per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''per l'anno 2020'', le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 300 unità'' e le parole da: ''4,150 milioni di euro'' fino a: ''l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''12,450 milioni di euro per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 2-quater.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 1000 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''e 41,500 milioni per l'anno 2020''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 2-quater.
(Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)
1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.
2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 12-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)
1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con te modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica della stessa, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il professionista attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Ove non sia possibile accertare la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.
2. Qualora gli interventi necessitino dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
3. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale, previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12''».
Modena, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Floris, Toffanin, Cangini
Precluso
Al comma 1, il capoverso articolo 12-bis, è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) - 1. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;
b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.
2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:
a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;
d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.
5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.
6. L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato».
Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «art. 12-bis», comma 1, premettere i seguenti:
«01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;
b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito ''E'' nella medesima scheda.
02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una ''zona rossa'', nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:
a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:
i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;
ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.
b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;
d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».
Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
1-quater Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», comma 1, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina
Precluso
Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo», con le seguenti: «Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo»;
b) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile», con le seguenti: «nonché l'importo del contributo concedibile»;
c) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso:
a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;
b) il Comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i., o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. o sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-bis indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni;
d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. nè sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.»;
d) dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il ''Manuale dei controlli amministrativi'', volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.»;
e) dopo il capoverso comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-bis.
3-ter. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», comma 1, sostituire le parole: «Qualora gli interventi», con le parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12, qualora gli interventi».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Articolo 12-bis», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La concessione avviene:
a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 4 7, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;
b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La concessione avviene:
a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;
b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».
b) Dopo il quarto, ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati».
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «conformità edilizia e urbanistica» con le seguenti: «consistenza edilizia».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso «Articolo 12-bis», comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1-bis, dopo le parole: «dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma» inserire le seguenti: «o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è auto certificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; b) Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1-bis, sostituire le parole: «la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie» con le seguenti: «l'amministrazione comunale competente».
Conseguentemente, sostituire le parole: «della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da patte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione» con le seguenti: «dell'Amministrazione comunale competente».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 3, sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento» con le seguenti: «fino al 20 per cento».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è concesso» inserire la seguente: «può essere concesso».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 2, sostituire le parole da: «il seguente ordine di priorità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «ordine di priorità» con la seguente: «elenco».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-bis», è aggiunto il seguente:
«Art. 12-ter. - (Semplificazioni e accelerazione della ricostruzione privata) - 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti ''interventi di ristrutturazione edilizia'' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-bis», è aggiunto il seguente:
«Art. 12-ter.
(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;
il comma 1 del nuovo art. 12-bis introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016;
il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, anche attraverso provvedimenti normativi successivi, di non eliminare integralmente l'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, delegando ogni responsabilità amministrativa al professionista incaricato, con l'obiettivo non solo di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, ma anche di assicurare un processo più ordinato in grado di valorizzare l'attività di controllo.
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;
il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario;
in base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali che non demandano integralmente al professionista incaricato la certificazione di requisiti fondamentali per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, valorizzando l'attività di controllo che è naturalmente affidata alla pubblica amministrazione.
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3.1.
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1899)
1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:
''Art. 12-ter.
(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146''».
Ritirato
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 3-bis. - (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi straordinari di ricostruzione non intervengono nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ove adottate. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Commissario Straordinario e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
2. I programmi di cui al presente articolo, proposti dai Comuni interessati ed approvati dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.» con le seguenti: «nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «maggiormente colpiti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016».
Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione».
Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968».
Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ufficio speciale per la ricostruzione,» aggiungere le seguenti: «anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,».
Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Gasparri, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «e configurazione degli esterni» inserire le seguenti: «oppure con varianti non sostanziali».
Gallone, Modena, Toffanin, Floris
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
il decreto legge prevede e disciplina l'approvazione di un piano per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;
il decreto prevede altresì, che per le procedure relative al piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall'articolo 11 del D.L. 189/2016) per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, per adottare immediate misure di prevenzione attraverso un piano straordinario per le zone colpite dagli eventi sismici o da dissesto idrogeologico;
a valutare la possibilità di consentire ai sindaci di agire per fronteggiare le emergenze relative alla ricostruzione, garantendo loro ogni tutela possibile in caso di azioni dirette.
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
l'articolo 3-bis prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione;
il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che gli interventi facciano riferimento alla conformità urbanistica dell'edificio ricostruito, in quanto il solo criterio della conformità alla situazione preesistente rischia di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi prodottisi in seguito al sisma, in modo da accelerare la ricostruzione di edifici nel rispetto degli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Gasparri, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Cangini, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.1.
1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:
''Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«3-ter.
1. Al comma 1, sostituire le parole: ''15 dicembre 2016, n. 229, uno o più'', con le seguenti: ''15 dicembre 2016, n. 229, a cui partecipano gli Ordini professionali interessati, uno o più''».
Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:
a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legge n. 189 del 2016 le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''. La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020;
b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gasparri
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni viene applicato l'istituto del 'Silenzio Assenso'''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
''5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Floris, Toffanin, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''o agli altri enti locali'', sono aggiunte le parole: ''ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 14-ter.
(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:
''Art. 12-ter.
(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)
1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:
''Art. 12-ter.
(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione- adeguamento ISTAT)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 12-bis, aggiunger il seguente:
''Art. 12-ter.
(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.
2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori.
3. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;
a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;
la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;
tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)
1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.1
(Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
''1-ter. I commi 1 e 1-bis del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione''.
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico''».
Precluso
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione''».
Precluso
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
''5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Ritirato
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: ''è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e''».
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis, All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-septies.
(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: '', determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,'' sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.'';
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-septies.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: '', determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,'' sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie'';
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),
impegna il Governo
in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
premesso che:
l'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;
al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;
per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione dì fatturato sempre al 25 per cento;
è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di abbassare al 10% il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107;
è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;
in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;
a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,
impegna il Governo
a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
premesso che:
con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);
la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;
recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;
nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;
preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,
impegna il Governo:
ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;
nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;
è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciale sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea,
oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;
non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise;
la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;
l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;
il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali''commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;
l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;
tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;
la ZES è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito del declino demografico. La ZES eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la ZES al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;
per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gallone
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: «sentito il commissario straordinario»;
b) alla lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata», con le parole: «deve aggiornare comunque il piano»;
c) alla lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50», con le parole: «di cui all'articolo 36 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita».
Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».
Bernini, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) sostituire il comma 11, capoverso 3, con il seguente: ''la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti 11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto e) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi' del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:
«c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSÌ del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inette in conglomerati cementizi''».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:
«c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;
le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70% di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal DM 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;
il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del DM 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art. 184 quater D.lgs. 152/06 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto End of Waste),
impegna il Governo:
a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell'End of Waste e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;
la lettera a) integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-bis che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;
La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
ad assumere ogni utile iniziativa al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, definendo provvedimenti strutturali che evitino di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, nella previsione dell'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, affinchè non venga privilegiata la possibilità di individuazione di altri siti di stoccaggio temporaneo.
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di approvare Linee guida, sentite le Regioni, per operare una stima e una corretta gestione delle macerie pubbliche e private finalizzata al recupero degli inerti.
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono», inserire le seguenti: «avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La lettera e-bis, del comma 1, si applica anche alle macerie derivanti alla demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17''».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E''».
Cangini, Toffanin, Floris, Pagano, De Siano
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», aggiungere il seguente periodo: «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», aggiungere il seguente periodo: «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «con esito ''E''» inserire le seguenti: «e, comunque, per i comuni che abbiano adottato le perimetrazioni o che abbiano i requisiti per adottarle».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella misura di cui al presente comma sono inclusi anche i professionisti e gli operatori del commercio».
Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: ''dell'artigianato e dell'industria'' sono premesse le seguenti: ''dell'agricoltura,''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;
tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili;
impegna il Governo:
a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.
Precluso
L'articolo è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite con le seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».
Precluso
L'articolo è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite con le seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».
Precluso
Il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».
Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «colpiti dal sisma» con le seguenti: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» e sostituire le parole: «allegati 1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;
occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,
impegna il Governo:
ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;
l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)
1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produrti va;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.
2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31 dicembre 2.2019, per l'annualità di imposta 2020».
Cangini, Floris, Toffanin, Gallone
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo SO-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.
1-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:
''6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora i1 professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute'';
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14''».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo''.
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
''7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali''».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
''1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.
1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione''.
1-ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: ''incrementabile fino al 12,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementabile fino al 14,5''.
1-quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: ''il contributo massimo è pari al 7,5'', sono sostituite dalle seguenti: ''il contributo massimo è pari al 9,5 per cento''.
1-quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l 'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
«1-bis All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
a) 1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;
b) 1-ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.
1-ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: ''incrementabile fino al 12,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementabile fino al 14,5''.
1-quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: ''il contributo massimo è pari al 7,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''il contributo massimo è pari al 9,5 per cento''.
1-quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento''».
Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 5 è così sostituito:
''5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento''».
Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto ''SAL zero''. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''2017'' e: ''2018'' sono sostituite, rispettivamente, da: ''2018'' e: ''2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle ù dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.
2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:
''Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.
2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
''6-quater. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».
Cangini, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone, Dal Mas
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).'';
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente.'';
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.
3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria''».
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis la parola: ''pubblici'' è soppressa;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
''8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese, di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi''.
2. Dopo il comma 1-ter, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''1-quater. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1''».
Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
«a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».
Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
«a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
''2-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito è ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749''».
Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: ''per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 31 dicembre 2022''».
Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 31 dicembre 2022'';
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 luglio 2020».
Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13, 95 milioni« con le seguenti: «14, 95 milioni» e aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«b-bis. Quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 aprile 2020».
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 aprile 2020».
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nelle misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
Precluso
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
2-quater. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020».
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: ''1º gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: ''1º gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4.1 La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4.1 All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';
c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''.
4.2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4.1, pari a 100 milioni per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Precluso
Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';
c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''».
Precluso
Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';
c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''».
All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Precluso
Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
Precluso
Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
«4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».
All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;
il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,
ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
premesso che:
le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;
il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.
Ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;
la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 12 anni successivi; al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024'';
c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';
d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie.''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:
''750-bis. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte e Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni.''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)
1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 26, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12 L.F».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)
1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1º gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure di informazione)
1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 8-bis.
(Modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016)
1. All'articolo 50-bis sono aggiunte le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza'';
b) al comma 3-bis il periodo: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019'', è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020''».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 2, dell'articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''dall'elenco speciale dei professionisti'', aggiungere le parole: ''relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti'';
b) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione''.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, aggiungere il seguente:
''2-bis. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia''».
Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:
''5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.''».
Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 50-ter.
(Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti)
1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis.''».
Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 50-ter.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3''.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 50-ter.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 50-ter.
(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)
1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3''.».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 501-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente:
''3-octies. I comuni possono procedere alla copertura della propria pianta organica, mediante la puntuale e piena sostituzione del personale dipendente che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'Ufficio o per il quale siano state avviate le procedure di mobilità''.».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo'' sono inserite le seguenti: ''e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis''.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica''.
2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sospensione di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica''.
2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)
1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili cori tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
''1-nonies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito 'B', 'C' o 'E' al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro. 400.000;
b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
Analogamente a quanto previsto dall'Art.10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 90 del 2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi''.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole ''a decorrere dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Cangini, Sciascia, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)
1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».
Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)
1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».
Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo'' sono inserite le seguenti: ''e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016''».
Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021''.
b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';
c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali''.
d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';
e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024''.
f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';
g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84'';
2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: ''non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale'' sono soppresse».
Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021''.
b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';
c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali'';
d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';
e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024''.
f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';
g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84''».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Battistoni, Lonardo, Cangini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Ferro, Gasparri, Fantetti, Saccone, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:
''44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente''.».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2020''.
Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Battistoni, Gasparri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con i seguenti:
''1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-bis quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)
1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:
''987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122''.».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Cangini, Gasparri, Battistoni, Quagliariello, Fazzone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.1.
All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016''».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.1.
(Disposizioni per famiglia)
1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati I, 2 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità».
Bagnai, Arrigoni, Bruzzone, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9.1.
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2021''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.1.
(Bonus sisma)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
''1-novies. A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.1.
1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.1.
1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lettera a)''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lettera a)''.».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «agli skilift» inserire le seguenti: «e alle seggiovie».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)
1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legge 32 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto legge 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)
1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)
1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n.1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero dell'Interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.
3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.
4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)
1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.
2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)
1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituire le parole: ''Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro'', con le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro''.
2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari''.
2. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è soppresso.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)
1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
''1-quater. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera e-quinquies, aggiungere la seguente:
''e-sexies. Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo''».
Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite: dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';
5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.
7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: parole: ''e) e d),''.
13. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,'';
14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa.
15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».
Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».
Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di credito di imposta)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.
2. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,''».
Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012)
1. All'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
''9-bis. A decorrere dal 02 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.''»
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Disposizioni in materia di sismabonus)
1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: ''Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento''.
2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Disposizioni in materia di sisma bonus)
1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».
Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. Al comma 13 dell'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a)''».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Disposizioni in materia di sismabonus)
1.All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
''9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445''.
2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Romani, Barachini, Galliani, Craxi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)
1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa».
Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Barachini, Galliani, Craxi, Causin, Ferro, Toffanin, De Poli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
De Siano, Carbone, Cesaro, Lonardo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''entro il 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle parole: ''entro il 31 dicembre 2026'';
b) al comma 4, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 9 anni successivi'';
c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';
d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio''».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: ''entro il 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle parole: ''entro il 31 dicembre 2026''».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi''.».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)
1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
''4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata''.
Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.
Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;
l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.
I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.
b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.
Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.
Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.
La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
''4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4-quater. La ZES, istituita in base all'art 4 ter del decreto 91/2017 deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)
1. Al comma 40, primo periodo, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 1 72, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''interventi di ricostruzione pubblica'' sono aggiunte le seguenti ''o privata'';
b) le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(disposizione in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDDPP agli enti locali)
1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d), del D. lgs. 1/2018 - Continuità amministrativa)
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;
d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 9 12 anni successivi;'' al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024'';
c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';
d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio''.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti commi
«01. All'articolo 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
''1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nonché nei limiti del volume e dell'altezza massima dell'edificio demolito''.
02. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'ultimo periodo, dopo le parole: ''con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi'' sono inserire le seguenti: ''degli art. 10 e 45''».
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
(Modifiche agli articoli 2-bis, 3 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone
Precluso
All'articolo 9-quater apportare le seguenti modifiche:
a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
«1.3) alla fine del numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: ''ad eccezione degli interventi situati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4) ed in quelle ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g''»;
b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«dopo il numero 2) è aggiunto il seguente punto:
''2-bis. le riparazioni e gli interventi locali sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g e a quelli situati nelle zone a bassa sismicità 3 e 4;''».
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;
occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
l'articolo 9-quater apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità;
il comma 1, lettera a), numero 1, punti 1.2 e 1.3 modifica i numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 94-bis del DPR n. 380/2001, Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi, anche successivi, che prevedano come "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indipendentemente dalla zona ad alta o bassa sismicità, tutti gli interventi che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: ''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4. 726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)
1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)
1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).
1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:
- OPCM 3978 del 08/11/2011;
- OPCM 4013 del 23/03/2014;
- D. C.D. n. l 08 del 18/04/2012;
- L.125 del 15/08/2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, 00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;'';
b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
«e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.''.
2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ''dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,'', sono inserite le seguenti: ''indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,''.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1.Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''in esito allo stato finale,'', sopprimere le seguenti: ''decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario'', con le seguenti: ''ad uso pubblico'';
b) al comma 9-bis, sostituire le parole: ''31 dicembre 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
c) al comma 9-bis, dopo le parole: ''applicando per l'affidamento di lavori, servizi'', aggiungere le seguenti: '', compresi i servizi di ingegneria e di architettura,'';
d) al comma 9-ter, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono'' con le parole: ''ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)
1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-sexies.1.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:
''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)
1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le 'procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)
1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009; n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;'';
b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
''e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.''.
2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ''dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,'', sono inserite le seguenti: ''indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''in esito allo stato finale,'', sopprimere le seguenti: ''decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dal concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012 - L. 125 del 15/08/2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario'', con le seguenti: ''ad uso pubblico'';
b) al comma 9-bis, sostituire le parole: ''31 dicembre 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
c) al comma 9-bis, dopo le parole: ''applicando per l'affidamento di lavori, servizi'', aggiungere le seguenti: '', compresi i servizi di ingegneria e di architettura,'';
d) al comma 9-ter, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono'' con le parole: ''ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi''».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune de L'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città de L'Aquila)
1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-septies.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''».
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti commi:
«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro''.
02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro''.
02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
il presente articolo prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico;
tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
il superamento delle condizioni di emergenza ed il ripristino di una fase di ordinarietà operativa passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere ad ogni utile iniziativa per assicurare l'assunzione di ulteriore personale nei Comuni interessati per le esigenze esposte in premessa nell'ambito delle risorse a tal fine previste, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-octies.1.
(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 1, commi 1 e 2 del''.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)
1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''Per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e dopo le parole: ''2 milioni di euro'' sono inserite le seguenti: ''per ciascun anno''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Moles, Battistoni, Lonardo, Cangini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-octies.1.
1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ''possono derogare'' sono sostituite dalla seguente: ''derogano''».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-decies.1.
(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)
1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.
2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.
4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-decies.1.
(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: '', per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' con le seguenti: ''fino al 31 marzo 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-decies.1.
(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)
1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:
''1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-decies.1.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà''.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-decies.1.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente:
''3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1.All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente:
''3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
''1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
''1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
''9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undecies.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
''5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-duodecies.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
''1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-duodecies.
(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
''1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-duodecies.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
''9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-duodecies.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
''5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata''.».
Precluso
Il Senato,
nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
L'articolo 9-duodecies rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017;
L'articolo 9-duodecies modifica la misura contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell'art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019;
considerato che:
gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;
si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;
impegna il Governo:
a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambiamenti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, escludendo ulteriore consumo di suolo nell'assegnazione dei progetti volti alla valorizzazione dei beni non utilizzati di proprietà dei comuni.
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-duodecies.1.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)
1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, 11. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite con le seguenti: ''nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del''.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-terdecies.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)
1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite con le seguenti: ''nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del''.».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al primo periodo, le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al primo periodo, le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. n. 1361, disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e contiene anche modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130;
il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, il Capo IIII, recante «Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,
considerato che:
l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 non prevede l'erogazione dei predetti contributi in favore dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti che abbiano regolarmente conseguito la sanatoria in virtù delle normative sul condono edilizio ai sensi del successivo articolo 25;
l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'ultimo periodo espressamente prevede che «il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono», bloccando di fatto la ricostruzione privata nei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, essendo molti dei fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 oggetto di domanda di condono ai sensi di leggi della Repubblica e non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, prima, gli onerosi oneri connessi alla sanatoria edilizia, e, poi, i costi di ricostruzione in sicurezza;
il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei comuni della Città metropolitana cli Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 al comma 7 dell'articolo 12 prevede che «Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza»,
ritenuto che:
è necessario prevedere la possibilità di erogare i contributi anche per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un'eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica;
la misura consentirebbe, inoltre, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari cli immobili colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell'isola d'Ischia per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l'effetto cli conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l'accoglimento cli un'istanza di condono regolarizza l'immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale;
attesa la necessità di disporre tale misura urgente per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso anche nei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio sull'isola d'Ischia colpiti dal grave evento sismico del 21.8.2017;
la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei predetti territori;
la necessità di disporre misure urgenti per garantire il ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria affinchè questa ultima produca gli stessi effetti cli una licenza edilizia o permesso a costruire in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
a valutare l'opportunità di subordinare l'erogazione del contributo all'accoglimento della domanda di sanatoria.
De Siano, Carbone, Cesaro, Cangini, Pagano, Modena, Aimi
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''U contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono''.».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le seguenti parole: ''il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono'' con le seguenti: ''il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati''».
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» con le seguenti: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, articolo 5, comma 1 lettera e), ed articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la quota parte delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, per l'importo corrispondente ai mancati introiti per la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio di cui al comma 1, comprendente gli interessi di dilazione.
3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate delle quote di corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera e), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.».
Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-vicies semel.1.
1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
68-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,
premesso che:
l'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito il diritto dei contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come individuati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, di ottenere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento del dovuto;
considerato che:
le risorse stanziate dalla legge 190 del 2014 sono risultate insufficienti a soddisfare le legittime richieste dei contribuenti che, in forza della superiore disposizione, hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme;
anche al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero dare luogo a contenziosi che determinerebbero la condanna dell'erario con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, è necessario provvedere agli stanziamenti di spesa necessari a garantire il soddisfo delle legittime pretese dei contribuenti;
impegna il Governo:
a voler garantire il soddisfacimento delle istanze di rimborso di cui in premessa.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,
premesso che:
con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;
trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;
il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,
considerato che:
i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;
il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;
a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;
qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'' (legge di stabilità 2018) è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n.147)
1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.''».
Arrigoni, Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444º, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'')
1. Al comma 444º, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'' la parola: ''privata'' è soppressa.»
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)
1. Al comma 2º dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.'';
b) al comma 7-bis, le parole: ''2019'' sono ovunque sostituite con le seguenti: ''2022''.
2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)
1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4.
2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da patte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.
3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'art. 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da patte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato.
7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.».
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:
''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a).''».
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies ter.1.
(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)
1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura par ad un terzo delle istanze presentate».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Gasparri, Toffanin
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
l'opera di ricostruzione del territorio della provincia di Modena e dell'intera Regione Emilia Romagna colpite dal sisma 2012 sta proseguendo;
è essenziale che le istituzioni locali, e non solo, siano messe nelle condizioni di continuare speditamente fino al completamento della ricostruzione senza «strozzature» e senza discriminazioni rispetto ad altre aree del territorio nazionale colpito da eventi sismici;
in particolare, le misure necessarie riguardano: 1) la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma, assicurando la copertura a favore dei comuni; 2) la proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012, contemperando anche l'abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi; 4) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; 5) la disciplina applicabile ai contratti di lavoro conclusi per lo svolgimento delle attività connesse al sisma del 20 e 29 maggio 2012, per consentire di continuare a mettere a valore le competenze maturate e accompagnare il completamento della ricostruzione; 6) la proroga dello stato d'emergenza per il tempo ancora necessario al completamento della ricostruzione; 7) lo stanziamento di maggiori risorse necessarie per assicurare l'assunzione di più personale presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine di adeguare gli organici con l'obiettivo di accelerare l'esame dei progetti per la ricostruzione degli edifici storici vincolati,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare le misure di cui in premessa, finalizzate alla prosecuzione e al completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia Romagna colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;
sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant'è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;
anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;
al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli evinti sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
I crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione).
Il pagamento di questi crediti tutela l'interesse de «la ripresa economica del territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012.
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.
a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;
nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.
Precluso
Il Senato,
esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
premesso che:
l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;
è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Risorse per spese di funzionamento)
1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)
1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.
2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', e) e d),'';
b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,''.».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)
1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)
1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 ''Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Proroga FINTECNA)
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma''.».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono nominare il segretario dell'ente locale anche attingendo alle sezioni regionali dell'Albo di tutto il territorio nazionale».
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al ''corso concorso'' per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza, Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-vicies septies.1.
(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-vicies septies.1.
(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)
1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente
«2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.»
Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «Al funzionamento della cabina di regia» con le seguenti: «alla realizzazione dei programmi di sviluppo».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-duodetricies.1.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)
1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-duodetricies.1.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)
1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del ''Programma Abruzzo 2015'' assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma I sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-undetricies.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)
1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del ''Programma Abruzzo 2015'' assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Quagliariello, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti
Precluso
Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario».
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello
Precluso
Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»
Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Quagliariello, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti
Precluso
Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 31,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare programmi speciali di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016.
Il programma è curato per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de l'Aquila, per la Regione Lazio dall'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
- Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» con le seguenti: «le istituzioni di cui al comma 1».
Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.»
Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)
1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».
Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies.1.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)
1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».
Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. n. 1631, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,
premesso che:
i volontari della Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, intervengono tempestivamente e in qualunque tempo su tutto il territorio nazionale in situazioni di emergenza, dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari;
i mezzi della Protezione civile consentono di trasportare volontari, infermieri, medici, attrezzature in zone spesso impraticabili o inaccessibili, nonché di recuperare dispersi o feriti in luoghi non raggiungibili dall'ambulanza o dall'auto medica;
l'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede anche il rimborso dei pedaggi autostradali per i mezzi delle associazioni di volontariato, strutture operative del Sistema di Protezione Civile al pari dei Vigili del Fuoco e degli altri corpi, impegnati e attivati per ogni tipo di emergenza e in attività analoghe, ma obbliga il volontariato ad anticipare tali somme anche per molti mesi nelle fasi di gestione del soccorso e del superamento dell'emergenza,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con le società concessionarie autostradali allo scopo di consentire ai volontari di Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute il libero transito sulle reti autostradali esclusivamente per transiti direttamente riconducibili ad attivazioni o convocazioni delle autorità istituzionali competenti per attività di Protezione Civile, attestati mediante autocertificazione.
Precluso
Dopo l'articolo, introdurre il seguente:
«Art. 9-tricies-bis.
(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-tricies-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4''.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.
2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.
2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis
(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)
1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis.
(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)
1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis.
(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.
2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.
3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-tricies semel-bis.
(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)
1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-tricies-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
''4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4''».
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 12 E 13 DICEMBRE 2019
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3 E 4
(6-00086) n. 1 (11 dicembre 2019)
Ritirata
Il Senato
approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e passa all'ordine del giorno.
(6-00087) n. 2 (11 dicembre 2019)
Perilli, Marcucci, Faraone, De Petris.
Approvata
Il Senato,
premesso che:
nel prossimo Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni, in particolare: la strategia a lungo termine dell'UE in materia di cambiamenti climatici; il bilancio a lungo termine dell'UE (Quadro finanziario pluriennale - QFP 2021-2027); l'Unione economica e monetaria. L'agenda dei lavori potrà inoltre affrontare questioni specifiche in materia di relazioni esterne alla luce degli sviluppi del panorama internazionale e prevedere, nella giornata del 13 dicembre, un punto formato articolo 50 relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, "Brexit";
il 27 novembre 2019 la nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen è stata approvata dal Parlamento UE con 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni. Il collegio è entrato in carica il 1° dicembre 2019. Anche il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha iniziato il suo mandato il 1° dicembre scorso;
lo scenario economico nel quale si svolgerà il prossimo Consiglio europeo continua ad essere condizionato da incertezze e rischi, principalmente dovuti ai conflitti commerciali, alle crescenti tensioni geopolitiche, alla necessità di rafforzare il settore manifatturiero. Impatta su questo percorso anche il rischio di una "Brexit" disordinata;
l'Italia assieme alle istituzioni europee e agli Stati membri ribadisce che occorre affrontare la situazione con iniziative che mettano al centro del dibattito la crescita e il conseguimento di più elevati livelli di protezione sociale dei cittadini;
rilevato che:
il Consiglio europeo di dicembre discuterà gli orientamenti sulla strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici;
durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP25 (2-13 dicembre 2019, Madrid), gli Stati membri europei insieme alla Commissione europea hanno fermamente ribadito ai partner internazionali che l'azione climatica è una priorità;
il Presidente della Commissione europea ha ribadito alla COP25 a Madrid che l'obiettivo europeo è quello di essere il primo continente "climaticamente neutro" entro il 2050. Questa transizione ha bisogno di un cambiamento generazionale, che il "Green Deal" europeo sosterrà perché sarà una strategia per la crescita;
in vista della COP25 di Madrid, inoltre il Parlamento europeo ha adottato 2 risoluzioni il 28 novembre scorso, con le quali rispettivamente: 1. ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo; 2. ha esortato l'Unione europea a presentare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici una strategia per raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;
l'Unione europea intende porsi alla guida della 'transizione verde'. In questo contesto, la Commissione europea propone un "Green Deal" europeo nel quale definire le politiche europee per una crescita sostenibile in vista del raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al 2050;
l'Italia è da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, conformemente all'Accordo di Parigi del dicembre 2015 e al quadro europeo attualmente in vigore. In questo senso va anche il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con il quale il nostro Paese ha già raggiunto importanti obiettivi UE;
si tratterà di proteggere l'ambiente naturale; garantire lo sviluppo sostenibile del tessuto territoriale e sociale italiano ed europeo; assicurare una transizione industriale equilibrata; favorire la ricerca e l'innovazione; favorire un ambiente economico per i nostri operatori competitivo nei confronti di quei Paesi terzi che esportano nell'Unione europea senza pagare i costi dei processi di decarbonizzazione;
l'Italia ribadisce che l'azione europea del "Green Deal" e della strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici potrà costituire uno dei principali strumenti per rispondere alle sempre più pressanti esigenze di crescita. La futura "transizione verde" orienterà tutti gli aspetti del modello di sviluppo europeo: uso delle energie, modelli di consumo, scelte strategiche di interi settori produttivi. In questo senso, serviranno grandi investimenti europei e un'azione comune del nostro Paese assieme alle istituzioni europee e agli altri Stati membri;
l'Italia sostiene l'intenzione della Commissione europea di disegnare un sistema finalizzato a proporre incentivi, misure fiscali e regolatorie per favorire la 'transizione verde'. Sotto la guida della Commissione europea, si prevede la messa a punto di un importante piano di investimenti pubblici e privati. Questo piano dovrebbe articolarsi su due principali progetti: il programma "InvestEu" dedicato all'innovazione e un Piano di Investimenti per un'Europa sostenibile;
complessivamente, a livello europeo l'obiettivo sarà quello di mobilitare importanti risorse attraverso: i fondi europei, l'azione della Banca europea degli investimenti, l'effetto leva sul settore privato;
l'Italia sostiene questo obiettivo e la possibilità di scorporare gli investimenti pubblici nel settore "green" dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit-PIL, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;
l'Italia sostiene che questo livello di ambizione dovrà svilupparsi di pari passo con le principali dimensioni del progetto europeo: quello della coesione territoriale e della stabilità sociale. La dimensione sociale dovrà essere elemento integrante della "transizione verde" affinché il tessuto sociale possa trarre il giusto beneficio dalle politiche di transizione verso l'obiettivo della neutralità climatica al 2050, in termini di: creazione di nuovi posti di lavoro; creazione di nuove abilità; giusta distribuzione dei benefici per la nostra società e la coesione territoriale; migliori condizioni in termini di 'qualità di vita'. Il Comitato interministeriale per gli affari europei del 15 novembre 2019 ha avuto una discussione sulle opportunità per l'Italia nel "Green Deal" europeo ed ha dato il compito al comitato tecnico di valutazione degli atti UE di assicurarne i seguiti operativi;
considerato che:
i Capi di Stato e di Governo discuteranno il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sulla base della "scatola negoziale" della Presidenza finlandese come richiesto dal Consiglio europeo di ottobre;
la Commissione europea aveva pubblicato una Comunicazione con la quale esortava i Capi di Stato o di Governo dell'UE a imprimere nuovo slancio ai negoziati, così da permettere il raggiungimento entro la fine dell'anno di un accordo su un bilancio a lungo termine dell'UE equo, equilibrato e moderno per il periodo 2021-2027;
la Commissione aveva proposto un bilancio a lungo termine equivalente all'1,114 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Il Parlamento UE chiede un budget maggiore fino all'1,3 per cento. Attualmente, il bilancio a lungo termine dell'UE per 28 Stati membri è equivalente all'1,03 per cento delle entrate lorde di tutti gli Stati membri dell'UE, compreso il Fondo europeo di sviluppo. Tuttavia, secondo l'ultima Comunicazione della Commissione, rimuovendo dal bilancio il Regno Unito, il bilancio attuale arriva all'1,16 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Questo potrebbe essere il giusto punto di confronto;
in particolare, a fronte nella proposta della Commissione era previsto un equilibrio di compromesso tra i livelli di finanziamento in settori considerati dalla Commissione prioritari e ad alto valore aggiunto europeo - quali la ricerca, l'innovazione e l'agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente - e quelli di politiche ugualmente importanti e con livelli di finanziamento tradizionalmente elevati, come la politica agricola comune e la politica di coesione;
il Consiglio europeo di ottobre è tornato ad affrontare la discussione in merito alle varie rubriche del bilancio a lungo termine dell'Unione. Nel corso di tale Consiglio europeo, si è tenuta una prima discussione sul QFP 2021-2027, orientato da un documento appositamente predisposto dalla Presidenza finlandese. Il Consiglio europeo di ottobre ha quindi inviato la Presidenza finlandese a presentare una "scatola negoziale" in vista dell'incontro di dicembre;
il 2 dicembre 2019, la Presidenza finlandese ha diffuso la sua proposta di compromesso, completa di cifre, aggiornando la precedente versione della "scatola negoziale", che prevede un bilancio pari all'1,07 del RNL dell'UE;
nel complesso, pertanto, l'ipotesi di compromesso della Presidenza finlandese prevede una riduzione della spesa UE rispetto alla proposta iniziale della Commissione. A tale riduzione concorrono tutte le rubriche di spesa, eccetto la politica agricola;
considerato che:
lo sforzo della Presidenza finlandese è un tentativo di mediazione tra le sensibilità emerse da parte degli Stati membri durante il negoziato sin qui sviluppatosi che tuttavia prevede una diminuzione del livello di ambizione di spesa rispetto alle proposte iniziali;
la nuova "scatola negoziale" contiene alcuni elementi positivi ma resta ancora sbilanciato in relazione alle allocazioni destinate alle politiche di spesa, con il rischio di penalizzare l'obiettivo di modernizzazione del bilancio europeo. Alcuni settori cui l'Italia è particolarmente interessata come lo Spazio, la Difesa, il Digitale vengono indeboliti;
in relazione alla Coesione e alla Politica agricola comune, l'obiettivo deve essere quello di una corretta distribuzione delle risorse per un concreto impatto sugli obiettivi e sulle sfide che ci attendono, in difesa degli interessi del nostro Paese;
sul lato delle entrate, resta fondamentale la modernizzazione delle modalità in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, in primis attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie. L'obiettivo è non solo allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati membri, ma contribuire a promuovere priorità politiche dell'Unione;
tenuto conto, altresì, che:
il Consiglio europeo di dicembre sarà chiamato ad affrontare altre questioni specifiche tra le quali la previsione di una Conferenza sul futuro dell'Europa. L'Italia assieme all'Unione europea e agli Stati membri saranno chiamati ad un impegno condiviso per definire i contenuti, l'obiettivo, la composizione ed il funzionamento della Conferenza;
l'obiettivo resta quello di rilanciare una nuova centralità del progetto europeo. La Conferenza dovrà: essere realizzata anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini europei; prevedere un equilibrio inter-istituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione europea; garantire un processo inclusivo di tutti gli Stati membri; assicurare una responsabilità condivisa tra le istituzioni europee e gli Stati membri, a partire dal ruolo dei Parlamenti nazionali;
tenuto conto che:
il 2020 sarà un anno fondamentale per il futuro delle relazioni tra UE ed Africa, con lo svolgimento della Ministeriale UE-UA a Kigali ad inizio marzo e il Vertice tra Capi di Stato e di Governo previsto a Bruxelles nel novembre 2020. In tale contesto, la Commissione ha annunciato che intende impegnarsi per un rafforzamento delle relazioni UE-Africa anticipando la presentazione a metà 2020 di una nuova Strategia UE per l'Africa, che dovrà tenere in considerazione anche i negoziati sul Protocollo regionale dedicato all'Africa nel quadro dei negoziati per il post-Cotonou;
il rafforzamento del partenariato con l'Organizzazione panafricana e delle risorse destinate alla collaborazione con il continente africano è una priorità italiana. Tramite contributi finanziari su singoli progetti presentati dall'Organizzazione, l'Italia ne sostiene l'ambizione ad essere più incisiva non soltanto negli ambiti della pace e della sicurezza, ma anche in quelli dell'economia, delle infrastrutture, dell'energia e della creazione di opportunità d'impiego per i giovani. L'implementazione degli accordi di libero scambio continentali, raggiunti nella cornice dell'UA, rappresenta un volano di crescita per l'intero continente. Pertanto la futura strategia UE sull'Africa dovrà individuare nel rapporto con l'UA un suo elemento cardine;
considerato che:
è interesse prioritario dell'Italia preservare il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, che ha nell'OMC il proprio perno, in particolare a fronte dell'intensificazione delle spinte protezionistiche. Ciò alla luce del forte grado di internazionalizzazione del nostro Paese, nono esportatore mondiale e ottavo Paese per avanzo nella bilancia commerciale;
in questo contesto, la riforma dell'Organo d'Appello (OdA) del meccanismo di risoluzione delle controversie rappresenta il nodo più urgente dell'OMC, alla luce dell'attuale impasse legato al blocco delle nomine dei suoi componenti. A partire dal 12 dicembre il secondo livello di giudizio del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie sarà infatti paralizzato. L'esigenza di preservare un sistema di risoluzione delle controversie commerciali fondato su due gradi di giudizio è stata tradizionalmente e decisamente sostenuta da parte UE;
tenuto conto che:
il Vertice euro del 13 dicembre si occuperà senza deliberare del tema dell'Unione economica e monetaria (UEM), considerando in particolare i tre punti dello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), della revisione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Unione bancaria;
la revisione del trattato che istituisce il MES, i cui primi negoziati si sono svolti in occasione del Vertice dell'Eurogruppo del 12 marzo 2018, è una modifica che si inscrive nel progetto di completamento dell'Unione economica e monetaria in corso dal 2015 e che comprende anche il BICC e l'Unione bancaria con il pilastro dello Schema comune di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS);
a margine del Vertice euro del 14 dicembre 2018, i leader degli Stati membri hanno adottato una dichiarazione che individuava gli elementi principali della riforma del MES, in particolare il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico;
lo scorso 21 giugno, l'Eurogruppo ha definito alcuni elementi di revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità ed alcuni documenti ad esso allegati. Questi sono stati oggetto di discussione nella riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre;
la legge n. 234 del 2012 prevede la partecipazione del Parlamento al processo decisionale dell'Unione europea e le procedure di informazione da parte del Governo alle Camere;
tenuto altresì conto che:
il Consiglio europeo si riunirà in formato ex articolo 50 (Brexit) per ribadire l'impegno per una uscita ordinata del Regno Unito sulla base dell'Accordo di recesso di ottobre e per confermare l'impegno per relazioni future ambiziose con il Regno Unito sulla base della Dichiarazione politica di ottobre;
la prospettiva di un "no deal" rischia di avere un impatto molto significativo sia per la comunità dei connazionali residente nel Regno Unito, calcolata in circa 700.000 persone, sia nel caso in cui l'intesa non dovesse tutelare l'integrità del Mercato interno, dal punto di vista commerciale;
in linea con quanto indicato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo ex articolo 50 il 17 ottobre scorso, le procedure interne dell'UE di ratifica dell'Accordo di recesso stanno procedendo regolarmente;
sui futuri rapporti tra l'UE e il Regno Unito, la Dichiarazione politica emendata ad ottobre intende impostare il futuro partenariato economico sotto forma di un Accordo di libero scambio. La Commissione europea presenterà al Consiglio una proposta di mandato per le future relazioni con il Regno Unito. I negoziati dovranno essere svolti in modo tale da valorizzare al meglio il tempo a disposizione per finalizzare il negoziato sulle future relazioni,
impegna, quindi, il Governo a:
• promuovere, nell'interesse dell'Italia e degli altri Stati membri, riforme concrete da realizzare nel quadro dell'azione europea per il clima che garantiscano una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. Sostenere una strategia a lungo termine in materia di cambiamenti climatici in grado di: mantenere alta l'ambizione e l'efficacia dell'azione per conseguire gli obiettivi ambientali anche attraverso lo scorporo mirato dei relativi investimenti pubblici dalle regole del Patto di stabilità e crescita; tutelare il sistema produttivo italiano; gestire la transizione industriale rimuovendo le situazioni di dumping sociale e fiscale e promuovendo il "level playing field" del mercato interno con investimenti europei adeguati alla sfida; intervenire con incisive misure compensative compatibili con il quadro di regole OMC sulle importazioni da mercati extra-UE caratterizzati da minori standard sociali ed ambientali; accompagnare con misure adeguate le trasformazioni sociali;
• lavorare affinché la discussione al Consiglio europeo di dicembre possa segnare un significativo passo in avanti nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, avvicinandoci al compromesso finale, per evitare ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione e l'efficiente impiego delle risorse per la coesione sociale e territoriale, senza pregiudicare la qualità del risultato finale;
• confermare la posizione negoziale sempre sostenuta dall'Italia fin dall'inizio della trattativa sui contenuti del QFP, ossia quella che punta ad ottenere un bilancio europeo che sia all'altezza delle priorità dell'Agenda strategica europea, anche sulla base dell'introduzione di un complesso di nuove risorse proprie che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione;
• continuare a lavorare per garantire: adeguati volumi di spesa per la Politica di coesione e la Politica agricola comune; un sistema equilibrato di condizionalità; la definizione di un QFP dotato di risorse adeguate per affrontare le grandi sfide, ad iniziare da quella migratoria, ma anche un buon grado di flessibilità per fare fronte a sfide inattese;
• iscrivere le riforme dell'Unione economica e monetaria in una più generale revisione della governance economica europea e dei suoi obiettivi, che miri alla crescita sostenibile ed inclusiva dell'area euro e dell'UE nel suo complesso e che sostenga l'economia, consentendo livelli adeguati di investimenti e di spesa sociale;
• mantenere la logica di pacchetto (MES, BICC, Unione bancaria) alla quale accompagnare ogni tappa mirata ad assicurare l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'Unione economica e monetaria, approfondendo i punti critici. In particolare, escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato. Inoltre, proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione (a) dello schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset - ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito. Escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;
• assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'Unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES;
• prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione;
• sostenere attivamente la realizzazione della Conferenza sul futuro dell'Europa, che sia aperta alla partecipazione di tutti i principali attori che vivono il progetto europeo. Assicurare, in questo senso, che il ruolo dei Parlamenti nazionali sarà di primo piano;
• favorire un costante dialogo strategico Unione Europea-Africa alla luce della centralità del nostro rapporto con i Paesi africani e dell'esigenza di una convivenza reciprocamente improntata allo sviluppo e alla stabilità, nel contesto di un partenariato UE-Africa che è centrale per contrastare la migrazione irregolare e le cause profonde della migrazione;
• sostenere l'UE nei suoi sforzi per preservare un ordine internazionale basato sulle regole chiare e trasparenti e per un'attenuazione delle tensioni commerciali internazionali, che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale;
• sostenere in particolare l'impegno della Commissione per la riforma dell'OMC e in particolare per ripristinare la funzione d'appello del meccanismo di risoluzione delle controversie in seno all'Organizzazione, preservandone l'attuale assetto fondato su due gradi di giudizio;
• prendere ogni iniziativa utile per garantire una Brexit ordinata a tutela di cittadini e imprese; garantire che i negoziati sul prossimo accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito si svolgano in modo trasparente e inclusivo e che venga protetto il principio della parità di condizioni nel mercato interno per consentire un'intesa "zero tariffe, zero quote e zero dumping".
(6-00088) n. 3 (11 dicembre 2019)
Respinta
Il Senato,
udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 12 e 13 dicembre,
premesso che:
la riunione del 12 e 13 dicembre prossimi venturi del Consiglio europeo prevede di affrontare, all'ordine del giorno, una serie di importanti questioni, tra cui una riunione del Vertice euro (formato inclusivo). I leader dell'UE a 27 faranno il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione del Vertice euro del giugno 2019, compresi: la revisione del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), i lavori tecnici relativi al rafforzamento dell'unione bancaria;
in particolare la riforma proposta del MES prevede che in caso di crisi finanziaria di uno Stato membro il MES potrebbe intervenire con propri prestiti secondo due modalità: la prima è accessibile agli Stati che presentino i seguenti requisiti: non essere in procedura d'infrazione; vantare un deficit inferiore al 3 per cento da almeno due anni; avere un rapporto debito-PIL sotto il 60 per cento (o, almeno, aver sperimentato una riduzione di almeno 1/20 negli ultimi due anni della parte eccedente il 60 per cento), insieme a una serie di riferimenti meramente qualitativi al quadro generale di sorveglianza macroeconomica, che in quanto tali si prestano a interpretazioni soggettive e arbitrarie perché, a differenza di quanto accade nel caso dei parametri di finanza pubblica, non forniscono le soglie quantitative previste dal quadro di sorveglianza macroeconomica, quali ad esempio il limite del 6 per cento sulla media del surplus delle partite correnti degli ultimi tre anni, creando una evidente asimmetria a vantaggio di alcuni Paesi.";
la seconda modalità invece prevede la possibilità di una procedura che contempli il cosiddetto "private sector involvement" ovvero una ristrutturazione del debito tramite svalutazione del valore nominale o annullamento della durata dei nostri titoli di Stato, eventualità che metterebbe a forte rischio la stabilità stessa del nostro sistema economico e finanziario con conseguenze gravissime per i risparmi degli italiani;
tali condizioni comportano che all'Italia sarebbe consentita esclusivamente la seconda modalità;
il 13 giugno 2019 si è svolto l'Eurogruppo, che come si legge nella dichiarazione conclusiva allegata a margine della riunione, "a seguito del mandato ricevuto dai leader dell'UE durante il Vertice euro del 14 dicembre", ha "raggiunto un ampio accordo sulla revisione del testo del trattato MES in vista dell'attuazione dell'accordo politico raggiunto al Vertice euro del dicembre 2018. Tale accordo riguarda questioni quali il sostegno comune per la risoluzione delle banche, gli strumenti precauzionali nonché gli aspetti istituzionali e la questione della cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi e al loro esterno.";
il 19 giugno 2019 l'Aula di Montecitorio approvava la risoluzione di maggioranza che prevedeva, ai punti 10-11-12-13, i seguenti impegni: 10) in ordine all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, a confermare l'impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci; 11) più specificamente, in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale; 12) a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto «package approach», che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo; 13) a render note alle Camere le proposte di modifica al trattato ESM, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato;
nella predetta occasione, a garanzia che il premier Conte avesse bene inteso la posizione dell'allora maggioranza Lega-5S, i rispettivi capigruppo, onn. Molinari e D'Uva, fecero nei loro interventi passaggi inequivocabili contro l'approvazione del MES come presentato dopo l'Eurogruppo;
considerato che:
all'interno dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio alla Camera e al Senato sulle modifiche al Trattato del MES, Conte ha affermato che: "la valutazione del Governo con riguardo alle riforme in discussione al prossimo Eurogruppo, fissato per il 4 dicembre, non può prescindere dalla consapevolezza che ci sia ancora molta strada da percorrere in questa direzione e che la logica del pacchetto sia la modalità migliore per procedere oltre, con riguardo al completamento del MES, allo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e alla definizione della roadmap sull'Unione bancaria.";
in merito al precedente passaggio, all'interno delle osservazioni rilasciate da Mário Centeno, presidente dell'Eurogruppo, a seguito della riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019, si legge: "come richiesto dai leader a giugno, abbiamo avuto un ampio pacchetto di misure da discutere, a partire dalla riforma del Trattato MES. A giugno, abbiamo già raggiunto un ampio accordo sul testo del trattato. I leader ci hanno invitato a continuare a lavorare sulla documentazione legale con l'obiettivo di concludere l'intero pacchetto a dicembre. Ieri abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi relativi alla riforma del MES, fatta salva la conclusione delle procedure nazionali. [...] Allo stesso tempo, ci sono un paio di punti in sospeso di natura giuridica, dove abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti prima di chiudere questo file. Confido che saremo in grado di farlo nel nostro incontro già a gennaio. A seguito di un accordo politico definitivo, il trattato sarà soggetto alle procedure nazionali e tradotto in tutte le lingue. Mi aspetto ancora che saremo in grado di firmare questa modifica del Trattato nel primo trimestre del prossimo anno, che era la nostra aspettativa iniziale. E nel corso del 2020, i paesi dovrebbero procedere con le ratifiche nazionali del trattato";
valutato altresì che:
le dichiarazioni di Centeno a margine dell'Eurogruppo del 4 dicembre confermano la totalità dell'accordo sulla bozza di riforma raggiunta a giugno, e annunciano un slittamento della firma da dicembre al primo trimestre del 2020 a causa di un "paio di punti di natura giuridica", confermando che il presidente Conte non ha rispettato il mandato conferito dal Parlamento nella predetta data del 19 giugno;
il dibattito parlamentare recente, in sede di informativa urgente del Presidente del Consiglio il 2 dicembre scorso, politico e tecnico rispetto al testo di riforma del MES ha evidenziato ancora numerose criticità potenzialmente dannose per l'Italia, quali: 1) Mancanza di controllo democratico e scarsa trasparenza: la natura intergovernativa del MES esclude la presenza delle Istituzioni UE (con la sola Commissione europea chiamata a dare parere tecnico). Mancano strumenti di controllo efficaci, democratici e trasparenti, mentre ci sono troppi poteri inappellabili concentrati nella figura del direttore generale; 2) Possibilità tuttora esplicita di ristrutturazione del debito: più è facile imporre ai creditori una ristrutturazione, più questi ultimi chiederanno interessi alti in cambio dei loro prestiti. E questo rileva soprattutto per Paesi con debiti pubblici particolarmente elevati, come l'Italia; 3) Occorre definire con trasparenza le modalità di voto relative alle decisioni del Fondo al fine di evitare che possano essere avvantaggiati i Paesi più forti, Germania innanzi tutto e che le risorse di uno Stato possano essere usate anche qualora lo stesso Stato voti contro. Insomma, che le risorse degli italiani possano essere usate anche contro la volontà dell'Italia per risolvere i problemi di altri Stati; 4) Valutazione sulla sostenibilità del debito: MES e Commissione europea, tramite un nuovo Memorandum di cooperazione, valutano insieme la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborsare il prestito ricevuto. 5) Il Trattato MES del 2011 ha introdotto le CACs (Clausole di azione collettiva) da attivare in caso di ristrutturazione di un debito sovrano, valide a partire dal primo gennaio 2013. Esistono due tipologie di CACs: le "single-limb" (a voto singolo, sul debito aggregato) e le "dual-limb" (a voto multiplo, su singole emissioni e sul debito aggregato). La riforma del MES prevede che dal gennaio 2022, le CACs saranno "single-limb". Con questo tipo di clausole si esclude il meccanismo di doppia votazione da parte dei creditori, quindi si semplifica la procedura di ristrutturazione del debito. Inoltre, si trasforma di fatto l'istituzione MES in un'agenzia di rating preventiva, che attribuisce in maniera arbitraria un valore al default. Per l'Italia non c'è alcun vantaggio derivante dall'introduzione delle "single-limb Cacs" ma solo lo svantaggio di vedersi aumentare i rendimenti dei titoli di Stato. Le modifiche ancora in discussione non sembrano andare nella direzione auspicata dall'Italia né possono, tantomeno, limitarsi a questo argomento soltanto;
ulteriori criticità si riscontrano nelle proposte di completamento dell'unione bancaria. In particolare, la proposta Schauble-Scholz sulla ponderazione dei titoli di Stato potrebbe comportare la vendita da parte delle banche italiane di massicce quantità di titoli di Stato presenti nei propri portafogli, con conseguente crollo del prezzo e aumento del rendimento, aprendo la strada alla speculazione finanziaria sulle nostre banche e sul nostro debito pubblico. Inoltre, il Fondo di assicurazione unico dei depositi che l'Italia otterrebbe in cambio potrebbe rivelarsi una concessione sostanzialmente inutile. Sono sempre i fondi nazionali, infatti, a garantire i conti correnti in caso di default, e il fondo europeo interviene soltanto in ultima istanza, quando il collasso è di fatto già avvenuto;
a questo proposito, il presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Antonio Patuelli, il 20 novembre 2019 a Bruxelles dichiarava: "Noi siamo liberi di comprare quel che vogliamo. Le banche hanno 400 miliardi di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelarlo, questo debito pubblico. Se davvero le condizioni relative al debito pubblico si alterano, o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscano sinistri, allora le banche italiane sottoscriveranno meno debito pubblico, non lo compreremo più;
pertanto, al fine di tutelare il risparmio degli italiani,
impegna il Governo:
a dare d'ora in avanti compiuta attuazione alla legge n. 234 del 2012 riferendo in modo chiaro ed esaustivo alle Camere e agli organi parlamentari competenti circa l'effettivo stato di avanzamento del negoziato sul MES e sugli altri elementi del pacchetto e quindi ad apporre in sede del prossimo Consiglio europeo e in ogni pertinente sede del Consiglio dell'Unione europea la formale riserva parlamentare di cui all'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 e a riferire regolarmente e prontamente alle Camere su ogni sviluppo;
in particolare a promuovere, nell'ambito degli organismi competenti e d'intesa con i gruppi parlamentari, due ulteriori occasioni in cui il Parlamento nazionale potrà e dovrà essere coinvolto, per un'apposita riflessione che definisca gli indirizzi definitivi sulla materia, in vista dell'Eurogruppo di gennaio 2020 e del nuovo Consiglio europeo di febbraio;
con specifico riferimento alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), a non procedere ad alcuna formale adesione prima che le numerose criticità elencate in premessa siano discusse e risolte;
in particolare a non sottoscrivere l'adesione dell'Italia al MES così come ora proposto e segnatamente a condizionare l'adozione di ogni decisione vincolante in merito alla sua revisione all'esclusione di ogni riferimento, esplicito o implicito, alla possibilità concreta di imporre la ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato qualora ricorra all'assistenza del MES ovvero qualora vi ricorrano istituti di credito di quello Stato. A tal fine:
(i) va escluso che la valutazione tecnica svolta dal MES circa la sostenibilità e la connessa possibilità di ristrutturazione del debito pubblico debba precedere il programma di aiuto e condizionarlo;
(ii) va escluso che da siffatte valutazioni possa discendere la possibilità di coinvolgimento del settore privato (private sector involvement) menzionato nel considerando 12B del testo riformato;
(iii) va espunta la modifica delle clausole di azione collettiva con il meccanismo a maggioranza singola menzionata nel considerando 11 del testo riformato e introdotta dall'articolo 12(4) del testo riformato con decorrenza dal 1° gennaio 2022, questo anche allo scopo di garantire il principio costituzionale di tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione;
sempre con riferimento alla riforma del MES, a dichiarare in modo esplicito la propria contrarietà a ogni riferimento quantitativo derivante dai parametri del fiscal compact come quelli menzionati nell'Allegato 3, e in particolare il limite del 60 per cento del rapporto debito-PIL e il criterio della riduzione di 1/20 all'anno di tale rapporto, onde permettere anche all'Italia di accedere alle linee di credito precauzionali;
inoltre, ad adoperarsi affinché un eventuale Memorandum of understanding tra Commissione e MES ribadisca l'assenza di possibili sovrapposizioni di competenze tra le due istituzioni, nonché riconsideri la concentrazione di poteri ad oggi prevista in capo al direttore generale del MES e coinvolga il Parlamento europeo, ad oggi unica istituzione UE direttamente eletta dai cittadini;
a rivedere la normativa relativa al fiscal compact, six pack e two pack, tutti provvedimenti nati negli anni della crisi, superando l'approccio rigido e parametrico da essi previsto e valorizzando maggiormente gli elementi legati alla crescita delle economie degli Stati membri. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un coinvolgimento dell'Italia, con un ruolo da protagonista, nella "Conferenza sul futuro dell'UE" in corso di organizzazione per riflettere non solo del completamento degli strumenti attualmente a disposizione ma anche dell'opportunità di prevedere un apposito Fondo per lo sviluppo economico dell'Europa;
ad opporsi in ogni sede a qualsivoglia progetto di garanzia europea dei depositi (EDIS) che preveda il limite all'acquisto dei titoli di Stato da parte delle banche di ogni singolo Stato e il venire meno della caratteristica di "risk free" per gli stessi titoli;
ad intensificare l'attività negoziale affinché la definizione della metrica di contribuzione all'EDIS tra i diversi sistemi bancari nazionali non risulti eccessivamente penalizzante per quello italiano;
sempre con riguardo a EDIS a chiarire agli organi parlamentari competenti i contenuti del negoziato in corso sull'EDIS, la composizione dell'HLWG (il gruppo di lavoro di alto livello, High Level Working Group, menzionato nella dichiarazione dell'Eurogruppo in vista del Consiglio europeo del 13 dicembre 2018) e i criteri seguiti nella selezione dei negoziatori italiani, citando le fonti del loro mandato parlamentare e eventualmente illustrando per quale motivo non sia stato sollecitato dal Governo un mandato su un tema di così cruciale importanza per la stabilità finanziaria del nostro Paese, che avrebbe dovuto attivare immediatamente la procedura informativa rafforzata ex articolo 5 della legge n. 234 del 2012;
ancora con riguardo a EDIS, si ribadisce, ad escludere ogni ipotesi, esplicita o implicita, di ponderazione del cosiddetto rischio dei titoli di Stato per il finanziamento del debito pubblico, come pure di vincoli di portafoglio o altri limiti massimi sulla detenzione di tali titoli da parte degli istituti di credito; inoltre, va comprovata l'effettiva utilità, dal punto di vista dei risparmiatori italiani e degli istituti di credito, del sistema di cui alla proposta UE attualmente in discussione, ed è indispensabile valutare sistemi più semplici e coerenti con la direttiva DGS del 2014 e con i margini di manovra conferiti agli attuali fondi nazionali di garanzia sui depositi;
ad invertire l'attuale ordine per cui il Fondo di garanzia unica europea sui depositi interviene solo dopo l'applicazione della completa procedura del bail-in;
in ogni caso, qualora si intenda mantenere l'impostazione di "logica di pacchetto" che ha dimostrato di non avere chiari confini, dovranno essere formalizzati, in modo inequivoco sia il metodo sia i contenuti del "package approach", subordinando l'eventuale adesione del nostro Paese al MES, con le necessarie modifiche che eliminino le criticità suesposte, alla precisa formalizzazione e contestuale approvazione delle altre riforme UE (BICC e EDIS);
ad annunciare in modo visibile ed esplicito la necessità di cancellare l'immunità assoluta concessa al MES e a suoi dirigenti per renderlo sottoposto quanto meno alla corte di giustizia dell'UE.
(6-00089) n. 4 (11 dicembre 2019)
Candiani, Simone Bossi, Romeo, Ripamonti, Emanuele Pellegrini, Augussori, Casolati, Centinaio, Arrigoni.
Respinta
Il Senato,
coerentemente con gli impegni presi nella risoluzione approvata il 19 giugno 2019,
sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019;
considerate le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri in data odierna: "finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente. [...] Si torni in Parlamento e che questo venga pienamente coinvolto. [...] E come Ministro degli esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma,",
impegna il Governo a tornare in Parlamento al fine di un pieno coinvolgimento del medesimo, con un atto di indirizzo, prima di qualsiasi firma .
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1631 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:
- all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019:
sulla votazione della proposta di risoluzione n. 3, il senatore Barboni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Crimi, Crucioli, De Poli, Di Piazza, Galliani, La Mura, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Renzi, Ricciardi, Ronzulli, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate per attività di rappresentanza del Senato; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Gruppi parlamentari, nuova denominazione
La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC" a decorrere dalla data odierna.
Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 4 dicembre 2019, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (Doc. XXIV, n. 14).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico.
Ufficio parlamentare di bilancio, trasmissione di documentazione
Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 377).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Naturale Gisella, Donno Daniela, Angrisani Luisa, Corrado Margherita, Leone Cinzia, Lannutti Elio, Romano Iunio Valerio, Gallicchio Agnese, Moronese Vilma
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di acquacoltura (1644)
(presentato in data 10/12/2019);
senatori De Poli Antonio, Arrigoni Paolo, Battistoni Francesco, Bergesio Giorgio Maria, Bernini Anna Maria, Binetti Paola, Candiani Stefano, Ciriani Luca, Collina Stefano, De Petris Loredana, Faraone Davide, Ferro Massimo, Garruti Vincenzo, Grassi Ugo, Lannutti Elio, Malan Lucio, Marcucci Andrea, Perosino Marco, Pinotti Roberta, Saccone Antonio, Vallardi Gianpaolo, Vitali Luigi
Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e delle attività organizzate dagli enti aderenti alla Rete associativa nazionale del terzo settore dell'Unione Nazionale delle pro loco d'Italia (1645)
(presentato in data 11/12/2019).
Inchieste parlamentari, deferimento
In data 10 dicembre 2019 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali):
Richetti, Pittella, Fedeli, Paragone, Lanzi e Garavini - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo", previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente (Doc. XXII, n. 25).
Camera dei deputati, variazione nella composizione della Giunta per le autorizzazioni
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 10 dicembre 2019, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni, di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, il deputato Federico Conte, in sostituzione del deputato Ivan Scalfarotto, entrato a far parte del Governo.
Governo, trasmissione di atti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Francesco Curcio a Commissario Straordinario dell'Ente Parco della Sila (n. 21).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2019/0411/I concernente il progetto di regola tecnica recante "Linee guida sull'Accessibilità degli informatici strumenti".
La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 372).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2019/0557/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Schema di decreto ministeriale recante - Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 373).
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano nell'anno 2018 (Atto n. 374).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato italiano paralimpico nell'anno 2018 (Atto n. 375).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 5 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2018 (Atto n. 376).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 28 novembre 2019, ha trasmesso la relazione ricognitiva, predisposta da ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020, aggiornata al mese di settembre 2019. La relazione è corredata dal report predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.
La predetta documentazione è deferita alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 378).
Il Ministro della salute, con lettera in data 4 dicembre 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2018 (Atto n. 379).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenza. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:
sentenza n. 242 del 25 settembre 2019, depositata il 22 novembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, a pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente (Doc. VII, n. 60) - alla 2a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, depositata il 29 novembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto". (Doc. VII, n. 61) - alla 2a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
sentenza n. 246 del 22 ottobre 2019, depositata il 2 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), e lettera b-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi e che le priorità degli interventi di cui all'articolo 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziché previa intesa con gli stessi (Doc. VII, n. 62) - alla 8a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;
sentenza n. 247 del 22 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136. (Doc. VII, n. 63) - alla 5a, alla 6a e alla 12a Commissione permanente;
sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, depositata il 4 dicembre 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;
in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'articolo 416-bis del codice penale e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore De Falco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00189 (testo 2) della senatrice Bonino ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Leone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02598 del senatore Lannutti ed altri.
Mozioni
RIZZOTTI, MALLEGNI, BARBONI, GASPARRI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU, TESTOR, GIAMMANCO, SICLARI, ALDERISI, LONARDO, PICHETTO FRATIN, STABILE, BERARDI, TOFFANIN, CRAXI, MASINI - Il Senato,
premesso che:
il tumore della mammella rappresenta in molti Paesi occidentali la forma neoplastica più frequente tra le donne in tutte le fasce di età, sia in termini di nuove diagnosi che di numero di decessi oncologici;
secondo una ricerca condotta da IQVIA in alcune circostanze l'accesso ad opzioni terapeutiche che possono offrire una speranza di guarigione è risultato subottimale rispetto ad altri Paesi con sistemi sanitari equiparabili al Servizio sanitario nazionale italiano;
complessivamente in Italia vivono oltre 800.000 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario e si stima che nel 2019 verranno diagnosticati circa 53.000 nuovi casi di carcinomi della mammella femminile (dati AITRUM);
il carcinoma mammario comporta una spesa annua che supera i 538 milioni di euro, di cui circa la metà (52 per cento) è rappresentata dai costi ospedalieri, oltre il 41 per cento dai costi previdenziali legati alla disabilità parziale al lavoro (AOI) ed il restante 7 per cento ad una disabilità lavorativa completa, senza considerare la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per i farmaci, le prestazioni specialistiche e l'assistenza domiciliare che incrementerebbe notevolmente la spesa diretta sanitaria, secondo i dati della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO);
il costo ospedaliero dei pazienti che non progrediscono da un tumore primario ad una recidiva/metastatico, sempre secondo FAVO, comportano una spesa media per paziente tre volte inferiore rispetto ai soggetti che, nello stesso arco temporale, hanno una progressione (5.866 euro per chi ha solo tumore primario versus 15.297 euro per chi da tumore primario progredisce ad un secondario);
l'organizzazione no profit "Europa Donna Italia" ha promosso una campagna chiamata "Chiedo di +" dedicata all'ascolto dei bisogni delle pazienti, i cui risultati sono stati presentati il 30 ottobre 2019 presso il Senato della Repubblica, basata su una ricerca effettuata da SWG su 502 pazienti, che ha fatto emergere diverse difficoltà delle donne durante il percorso di cura, in particolare: quasi una donna su tre riferisce di non essere curata in strutture specializzate; i tempi stabiliti dai PDTA e indicati dagli specialisti troppe volte non vengono rispettati; una paziente su 4 riferisce di non avere ricevuto sufficienti informazioni sugli effetti collaterali della chemioterapia e della radioterapia, quasi una paziente su 3 dichiara di non essere stata informata su quelli dell'ormonoterapia; una donna operata su 4 soffre di linfedema; una su 6 avrebbe voluto ricevere più supporto dal fisioterapista o dal fisiatra. Ridurre la comparsa del linfedema è possibile grazie a informazioni complete e trattamenti precoci, che possono portare a interventi meno invasivi, condizioni che solo la "breast unit" può offrire; due pazienti su tre avrebbero voluto ricevere più supporto psicologico; a una donna su 4 non viene chiesto se c'è predisposizione familiare al tumore al seno e nel 22 per cento dei casi ai familiari delle donne con mutazione non viene offerto né il counseling, né la sorveglianza; quasi la metà delle pazienti operate riferisce di aver dovuto sottoporsi a mastectomia; le cure per la ricostruzione, nel migliore dei casi, si protraggono per 6-7 mesi; quasi una donna su 6 riferisce di aver avuto difficoltà a seguire il programma di visite e controlli per problemi organizzativi delle strutture e quasi la metà dichiara di non aver ricevuto alcuna informazione sulla corretta alimentazione da seguire; 4 pazienti su 10 riferiscono di aver dovuto cambiare struttura per difficoltà legate alla distanza, per mancanza di attrezzature, per le liste di attesa troppo lunghe. Oltre un terzo delle pazienti ha cambiato il medico di riferimento. Solo 6 pazienti su 10 hanno completato le cure nella stessa struttura; una giovane paziente su 4 riferisce di non aver ricevuto informazioni sulla possibilità di preservare la fertilità,
impegna il Governo:
1) ad assicurare alle donne l'accesso a centri di senologia efficienti in tutte le Regioni;
2) a garantire che le donne che afferiscono ai centri di senologia possano accedere ai servizi alle migliori opzioni terapeutiche, con particolare attenzione alle opzioni che rappresentano una speranza di guarigione, nei tempi previsti;
3) a generare e promuovere più informazione sugli effetti collaterali e su come gestirli, per una migliore qualità di vita nell'intero percorso di cura;
4) a garantire che la riabilitazione comprensiva di ausili, prevista dai LEA, venga garantita in tutte le breast unit, anche sul lungo termine;
5) a garantire che lo psico-oncologo sia sempre presente in tutte le breast unit;
6) a monitorare, attraverso le strutture competenti, che a tutte le pazienti vengano rivolte domande specifiche per accertare la presenza della predisposizione genetica;
7) a promuovere l'importanza della figura del chirurgo plastico come parte integrante della breast unit, come previsto dalle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;
8) ad implementare le azioni strutturali affinché tutte le pazienti siano seguite dalla propria breast unit, anche nel decorso post operatorio;
9) a garantire la rete tra le breast unit del territorio per assicurare alla paziente un percorso di cura completo e omogeneo;
10) a garantire che in tutte le breast unit sia previsto un percorso per le pazienti, con particolare riferimento all'informazione sulla possibilità di conservare la fertilità dopo il cancro.
(1-00195)
Interpellanze
CASTIELLO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per il Sud e la coesione territoriale. - Premesso che vi sono estreme criticità dei treni regionali in uso sulla linea Napoli-Sapri, sui quali, di norma, si verifica il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento e si riscontrano precarie condizioni igieniche dei convogli e dei bagni in particolare;
considerato che:
è stato segnalato da parte di sfortunati passeggeri che hanno usato un treno locale a fine novembre nella tratta Vallo della Lucania-Sapri e Vallo della Lucania-Napoli, che nei vagoni entrava addirittura pioggia battente;
la situazione è tanto più intollerabile se si considera che i treni sono usati in prevalenza da lavoratori pendolari e da studenti diretti verso i capoluoghi di provincia e di regione per necessità rispettivamente di lavoro e di studio;
gli episodi riferiti rendono ancora più evidente ed innegabile il forte divario qualitativo tra il materiale rotabile adoperato sulle tratte meridionali e quello in uso al Centro-Nord, che contribuisce a rendere deteriori le condizioni di vita al Sud del Paese, innescando una pericolosa spinta all'ormai drammatico spopolamento in atto nel Mezzogiorno, in particolare nelle aree interne;
la gente del Sud non accetta più la penosa condizione di cittadinanza limitata per effetto delle gravi carenze nei servizi pubblici e, in particolare, nel servizio di trasporto ferroviario che, in molti casi, rappresenta l'unica alternativa allo stato precario della viabilità stradale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, possano adottare i provvedimenti necessari, affinché vengano, con urgenza, rimossi i gravi inconvenienti e disservizi descritti.
(2-00052)
Interrogazioni
D'ARIENZO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
dalla stampa si apprende che uno dei quattro pozzi che prelevano dalla falda sotterranea l'acqua che viene usata per alimentare l'acquedotto del comune di Pescantina (Verona) verrà chiuso per contaminazione da Pfas;
il pozzo sarebbe posizionato nella zona della discarica di Ca' Filissine e pare che da tempo, anche se a fasi alterne, siano state rilevate sostanze perfluoro-alchiliche;
la presenza di Pfas nella falda acquifera sembrerebbe inferiore rispetto ai limiti previsti dalla Regione Veneto;
dalla stampa si rileva, altresì, che la causa della presenza di Pfas nella falda sarebbe la discarica di Ca' Filissine, il cui percolato penetrerebbe nelle acque sotterranee più superficiali;
con una nota specifica Acque Veronesi e il Comune di Pescantina hanno precisato che "la qualità dell'acqua erogata non è e non è mai stata in discussione, in quanto ha sempre rispettato i parametri di legge fissati dalla Regione Veneto, parametri più restrittivi di quelli nazionali"; "Pur nel rispetto dei parametri Acque Veronesi intraprende costantemente azioni mirate alla prevenzione; nel caso specifico il monitoraggio continuo e la progressiva opera di dismissione del pozzo di Balconi, limitato nell'uso già dal 2018". Inoltre i due enti, gestore e Comune, stanno progettando ulteriori interventi di tipo precauzionale volti a garantire anche in futuro la sicurezza, la qualità e l'economicità dell'acqua erogata;
la popolazione residente ha giustamente espresso le proprie preoccupazioni rispetto al fenomeno;
il 7 settembre 2017 l'associazione "Il Pescantinese" ha pubblicato on line una nota da titolo "PFAS: cosa c'entra Pescantina", in cui si faceva riferimento ad alcuni risultati estratti dal documento "Concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)" nelle acque prelevate da ARPAV, che dimostravano la presenza di Pfas;
nel corso della missione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati effettuata in Veneto nel mese di luglio 2019 è emerso che i risultati del monitoraggio ARPAV hanno evidenziato la presenza di Pfas C6O4 nei percolati delle discariche e la contaminazione nelle acque di falda ad opera del percolato che si infiltra nelle acque sotterranee sottostanti, a causa della non completa tenuta dell'impermeabilizzazione del fondo delle stesse discariche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dell'ennesima evidenza di queste sostanze presenti in Veneto e, segnatamente, nella provincia di Verona;
se, dalle analisi e dalle informazioni scientifiche conosciute, sia ipotizzabile un accumulo di tali sostanze nel corpo umano, sebbene i valori dei Pfas rilevati siano nella norma, ovvero inferiori ai limiti fissati;
se non ritenga opportuno un intervento per definire tutti i dettagli della vicenda, a tutela della salute dei residenti di Pescantina che si sono approvvigionati dell'acqua potabile contaminata.
(3-01276)
CORRADO, ANGRISANI, CAMPAGNA, DONNO, ROMANO, GRANATO, DE LUCIA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MARILOTTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
risulta agli interroganti che il 5 novembre 2019 il museo parigino del Louvre abbia lanciato, anche mediante i suoi canali social ufficiali, la decima campagna di raccolta fondi "Tous Mécènes!", chiamata "Mission Apollon. Aidez le Louvre à faire entrer ce trésor national dans ses collections";
la campagna mira ad accumulare (entro il prossimo 28 febbraio 2020) offerte da 5 euro mediante sms e da 50, 150, 500, 1.500 o più euro mediante carta di credito, fino a un minimo di 800.000 euro, da parte di mecenati che vogliano contribuire all'acquisto in atto di una scultura in bronzo del II-I sec. a.C. oggi esposta alla "Galerie Daru", alta centimetri 68 e raffigurante un Apollo stante, nudo, nell'atto di suonare la cetra (perduta);
tempestivamente l'architetto Antonio Irlando dell'Osservatorio patrimonio culturale ha diramato un comunicato stampa in cui afferma che il ministro Franceschini "dovrebbe chiedere dettagliate spiegazioni alla Francia sulla legittimità dell'acquisto in corso, da parte del Museo Louvre di Parigi, di una preziosa statua in bronzo di Apollo citarista proveniente, ma non si sa in che modo, dal territorio entro cui si trovano gli scavi archeologici di Pompei", come si legge su un lancio dell'agenzia "Ansa" del 6 novembre 2019;
analoghe richieste sono state avanzate sul web magazine "Fame di Sud" nell'articolo titolato "Quell'Apollo pompeiano che il Louvre vuole acquistare, mentre l'Italia resta a guardare", pubblicato il 3 dicembre 2019;
in effetti, se l'origine del capolavoro messo in vendita per 6,7 milioni di euro (di cui 3,5 offerti dalla Société des Amis du Louvre) è oggettivamente dubbia, sia nel sito web del Louvre che in quello degli "Amis du Louvre" si legge che la statuetta è un "trésor national" proveniente da Pompei;
sul sito web del Louvre, in specie, nella sezione "Le project d'acquisition", il paragrafo denominato "Apollo from Pompeii: nearly 100 years on French soil" riproduce i due disegni (nn. 8-9) della scultura in questione pubblicati a p. 37 del vol. V.1 del "Répertoire de la statuaire grecque et romaine" di Salomon Reinach;
la legenda che accompagna i disegni ("B. Environs de Pompéi. Coll. Xav. Durighello (1922), puis au Musée de Californie (1923)") rivela che l'opera comparve per la prima volta nella collezione di Xavière Durighello, a Parigi, nel 1922, provenendo dai dintorni di Pompei, senza però fornire informazioni circa la sorte del reperto anteriormente a quella data;
una fotografia in bianco e nero, pubblicata anch'essa sulla pagina web citata, documenta le condizioni della statuetta prima della vendita agli avi degli attuali proprietari, avvenuta nel 1925, e la mostra parzialmente coperta di concrezioni perché non ancora restaurata;
quella circostanza, che depone a favore di un recupero avvenuto pochi anni prima, unita alla dichiarata provenienza dell'opera dai dintorni di Pompei, non può che suggerire che essa sia stata rinvenuta negli scavi condotti illegalmente a fine XIX-inizio XX secolo in una delle villae vesuviane;
detti scavi restituirono, tra gli altri capolavori artistici, quel "tesoro di Boscoreale" di cui, a parere degli interroganti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'interesse dell'Italia, potrebbe e dovrebbe richiedere alla Francia almeno la comproprietà;
considerato che:
nel 2017, quando gli eredi dell'acquirente del 1925 la reimmisero sul mercato antiquario, la statua è stata dichiarata dalla Francia "trésor national", solo a motivo della sua documentata permanenza nel Paese per poco meno di un secolo, ragione addotta anche per dare maggior forza alla volontà del Louvre di assicurarla alle proprie collezioni;
a parere degli interroganti nella vicenda si rileva un'imbarazzante unilateralità nella vantata amicizia italo-francese, risolta sempre a detrimento degli interessi nazionali, come dimostrò il caso, ormai datato, della commode settecentesca uscita dall'Italia per impreziosire il museo di Versailles, nonostante fosse vincolata e l'ufficio esportazione del Ministero avesse dato parere contrario,
si chiede di sapere:
se, al netto della dichiarata provenienza italiana (e più puntualmente vesuviana) della scultura già in collezione Durighello e oggi in procinto di essere acquistata dal Louvre, il Ministro in indirizzo abbia richiesto l'ostensione o se sia comunque a conoscenza dell'esistenza di un permesso di esportazione grazie al quale l'opera sia uscita legalmente dal nostro Paese per entrare in Francia;
se, in caso di assenza del permesso, non ritenga che la bimillenaria presenza della statua di Apollo citaredo in Italia legittimi il nostro Paese, ben più dei francesi, a considerare l'opera patrimonio della nazione e ad adoperarsi fattivamente, sia perché la proprietà italiana venga riconosciuta dai transalpini, sia per rientrarne in possesso;
se non colga un fondo di malafede nell'operazione avviata dal Louvre, dal momento che la Francia, ratificata la convenzione Unesco di Parigi del 1970 solo a distanza di quasi 30 anni (1997), si è ben guardata dall'applicare al caso di specie l'art. 15 della convenzione, cioè la possibilità di accordi speciali tra Paesi per la restituzione di beni culturali esportati illecitamente prima del 1970;
se non reputi censurabile l'agire del museo del Louvre, istituzione con fini dichiarati di ricerca, conservazione ed esposizione, ma disposta a macchiarsi del reato di ricettazione (prescritto) acquistando un reperto che sa essere entrato in Francia illegalmente, sia pure un secolo fa, proprio come negli anni '80 e '90 risulta averne acquistati da un noto trafficante italiano;
se non ritenga doveroso chiedere conto ai francesi dell'incoerenza dimostrata, ignorando bellamente le conseguenze della notoria provenienza italiana dell'Apollo citaredo mentre, proprio in forza del citato art. 15 della Convenzione di Parigi, hanno restituito beni culturali di assai più alto valore, entrati nel Paese ben prima del 1970, a Stati africani come l'Egitto dei quali, evidentemente, intendevano assicurarsi il favore o farsi perdonare antichi peccati;
quali provvedimenti intenda assumere in merito al caso dell'Apollo "pompeiano", nonché per ripristinare la legalità (e un minimo di lealtà reciproca) nei rapporti tra l'Italia e la Francia.
(3-01277)
CORRADO, ANGRISANI, CAMPAGNA, CASTELLONE, DONNO, PAVANELLI, ROMANO, GRANATO, DE LUCIA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MARILOTTI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
risulta agli interroganti che il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, istituto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo afferente alla Direzione generale musei, sia tra quanti, a seguito della riforma del dicastero intervenuta nel 2014, godono di autonomia speciale;
in data 1° novembre 2019, con un comunicato a firma non dell'ufficio stampa ma della direzione del museo reggino, è stata resa nota la nomina di una portavoce del direttore, architetto C.M., individuata nella persona della dottoressa E.M., che resterà in carica un anno;
l'architetto giustifica la propria decisione asserendo che questa "nasce dalla sentita esigenza di avere un interlocutore [che], laddove necessario, possa rappresentarmi all'esterno nel mio ruolo di direttore del MArRC", come si legge su "strettoweb", dello stesso giorno;
quanto alla scelta della dottoressa M., evidentemente discrezionale, la direzione, sottolineato che la stessa "calabrese e reggina doc, con pregresse esperienze nel settore della comunicazione istituzionale e dei mass media, è una professionista radicata sul territorio", si dichiara certa che "il suo nuovo incarico solidificherà le sinergie, già fruttuose, con le istituzioni, gli organi di informazione e la collettività tutta";
in forza della nomina ricevuta all'inizio di novembre, la dottoressa M. ha già svolto funzioni di rappresentanza istituzionale ad esempio in occasione della consegna, presso il museo, il 30 novembre 2019, del XXXIV "premio mondiale di poesia Nosside", sostituendo il direttore "assente per impegni fuori città", sullo stesso quotidiano, il giorno successivo;
considerato che:
il Ministero non prevede la figura del portavoce neppure per il ministro;
il direttore di un museo dotato di autonomia speciale è una figura apicale ma non è organo di vertice, essendo nominato dal Ministro e posto sotto il controllo del direttore generale musei, che nei suoi confronti esercita poteri di "direzione, indirizzo, coordinamento, controllo, vigilanza" (quest'ultima d'intesa con la Direzione generale bilancio), e dunque valuta la singola gestione in termini di economicità, efficienza ed efficacia;
in ragione di ciò, il direttore di un museo autonomo non ha il potere di nomina di una figura fiduciaria che rappresenta i suoi interessi privati invece del primario interesse pubblico;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
la nomina della dottoressa M. sembrerebbe essere contraria alla legge sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni) e alle norme che regolano le attività di informazione e comunicazione pubblica (legge n. 150 del 2000, direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 7 febbraio 2002);
sembrerebbe, inoltre, essere in contrasto con l'organizzazione dello stesso dicastero, e specialmente con i decreti ministeriali n. 171 del 2014 e n. 113 del 2018 (che, nel definire l'organigramma del museo, prevede la figura del responsabile della comunicazione, da individuare preliminarmente tra il personale in ruolo, e tale incarico è valutato tra le performance dirigenziali) e il decreto dirigenziale n. 542 del 2018 della Direzione generale musei;
la portavoce, professionista esterna alla pubblica amministrazione, non può svolgere l'attività di comunicazione istituzionale, che è invece di competenza del funzionario per la promozione e la comunicazione, assunto tramite concorso a gennaio 2018;
sembrerebbe, ancora, violare il contratto collettivo nazionale e il codice di comportamento del dipendente pubblico (decreto ministeriale n. 597 del 2015);
sembrerebbe, infine, contraria ai principi di buon andamento amministrativo e di economicità,
si chiede di sapere:
se l'incarico conferito dalla direzione del museo sia legittimo e se risulti che sia stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti obbligatorio per gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 2005;
se detto incarico sia a titolo oneroso per l'amministrazione, e, in tal caso, se ciò non sia meritevole di segnalazione alla Corte dei conti;
come possa detto incarico essere stato autorizzato dal consiglio di amministrazione del museo, sempre che un'autorizzazione sia stata richiesta e accordata, non avendo l'architetto M. il potere di conferire un incarico siffatto, e men che meno ad un professionista esterno in presenza di personale interno dedicato;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno segnalare l'accaduto alla Procura della Corte dei conti, dal momento che, con la nomina di un portavoce, sembrerebbe che i funzionari interni non vengano adibiti alle funzioni loro proprie;
quali azioni intenda assumere per accertare le responsabilità degli uffici coinvolti, ad ogni livello, ed adottare i provvedimenti finalizzati a ripristinare legalità ed efficienza dell'istituto.
(3-01278)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BOSSI Simone, ROMEO, CANDIANI, CASOLATI, CANDURA, IWOBI, PELLEGRINI Emanuele, VESCOVI - Al Ministro per gli affari europei. - Premesso che:
secondo la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti, si stima che la Commissione europea spenda tramite organizzazioni non governative l'1,7 per cento del bilancio della UE e il 6,8 per cento dei fondi europei di sviluppo (FES);
si stima che nel periodo 2014-2017 la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro affidandone l'esecuzione ad ONG;
considerato che:
l'obiettivo dell'audit della Corte dei conti era valutare la trasparenza dei finanziamenti europei erogati alle ONG mediante contratti;
l'audit ha riguardato i principali settori d'intervento, nei quali le ONG gestiscono fondi della UE, in particolare quello relativo alle azioni esterne;
secondo la relazione, la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l'esecuzione dei fondi UE da parte di ONG;
le principali problematiche riscontrate dalla relazione riguardano il fatto che l'assegnazione dello status di ONG nel sistema contabile della Commissione è basato solo sull'autodichiarazione e su controlli troppo limitati;
inoltre, le informazioni raccolte sui fondi europei gestiti dalle ONG non sono uniformi: in particolare, nell'ambito dell'azione esterna, sulle reti di organizzazioni internazionali e nei progetti di gestione indiretta, la Commissione non dispone di informazioni complete;
valutato, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:
l'eurodeputato Marco Zanni, nel febbraio 2019, ha presentato un'interrogazione alla Commissione relativa alla trasparenza e mancanza di informazioni nell'uso dei fondi europei da parte di ONG (interrogazione a risposta scritta E-000612/2019);
in data 18 aprile 2019, Gunther Oettinger rispondeva a nome della Commissione europea, specificando che, per alcuni settori politici come quello delle relazioni esterne, "la Commissione sta sviluppando un sistema di gestione che consentirà di registrare i finanziamenti a tutti i beneficiari di un contratto con l'UE, il cui completamento è previsto per il 2021",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e quale sia la sua posizione riguardo alla mancata trasparenza dei finanziamenti nel settore dell'azione esterna;
quali azioni di sua competenza intenda intraprendere, in sede europea, affinché venga garantita la giusta trasparenza sui finanziamenti nel settore dell'azione esterna, alla luce del notevole peso politico che rivestono le ONG in tale ambito.
(4-02601)
TOTARO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la motonave "IVY", all'epoca battente bandiera delle isole Cook, partì da Piombino il giorno 23 luglio 2015 alle ore 16,00, con un carico di 2.800 tonnellate di CSS (combustibile solido secondario) con destinazione Varna, in Bulgaria;
il carico proveniva dall'impianto Futura SpA in località Strillaie, a Grosseto;
i CSS sono un prodotto classificato come rifiuto non pericoloso, codice CER 191210, derivato dalla vagliatura e selezione dei rifiuti solidi urbani: viene confezionato in balle a forma di parallelepipedo dalle dimensioni di 150 per 100 per 100 centimetri e dal peso di circa 1.100 chilogrammi. A Piombino il prodotto arriva su autotreni, viene scaricato in banchina con l'ausilio di carrelli elevatori, muniti di pinza e successivamente imbarcato sulle navi con le gru dei portuali;
solitamente il carico viene stipato nelle stive delle navi, ma in quella occasione venne in parte caricato sopra i boccaporti, oltre che nelle stive: si stimano orientativamente circa 1.950 ecoballe in stiva e 250 circa fuori, ma sembra impossibile sapere il dato preciso;
considerato che:
una volta salpata dal porto di Piombino, la IVY si è diretta verso sud, ma a circa 4 miglia dalla imboccatura e a circa 2,5 miglia ad est dell'isolotto di Cerboli, ha fatto una deviazione verso destra e dopo 3 miglia si è nuovamente messa sulla giusta rotta;
dall'ingrandimento del percorso effettuato quel giorno sembrano emergere diverse virate, più o meno evidenti;
alcuni involucri del carico perso furono ripescati in mare pochi giorni dopo da pescatori locali, posti successivamente in un'area retroportuale. Una balla fu rinvenuta nel 2016 sulla spiaggia di punta Ala e un'altra nel 2018 sulla costa est di Piombino, nonché una nel golfo di Baratti;
l'armatore, tramite l'assicurazione, emise una polizza fideiussoria di circa 2.5 milioni di euro. La polizza fu emessa da Lloyds e gestita in Italia da un ufficio legale,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risultino i bruschi cambi di rotta della IVY in un orario come le ore 16,00, in piena estate, una nave che tra l'altro si è avvicinata ad un isolotto compreso nel parco nazionale dell'arcipelago toscano, area classificata ZSC e ZPS (zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale);
se il carico fosse debitamente assicurato alla nave, in quanto le condizioni meteorologiche non erano tali da supporre uno sbandamento della nave e relativa dispersione di un quarto delle ecoballe imbarcate;
se non si debba ritenere che esistano delle responsabilità del comandante della motonave e dell'armatore;
perché le operazioni di recupero delle ecoballe non siano state affidate ad imbarcazioni appartenenti al consorzio Castalia che, in convenzione con il Ministero dell'ambiente, assicura il servizio di raccolta rifiuti galleggianti e la pulizia dei fondali;
perché le operazioni di recupero delle ecoballe debbano essere pagate dal Comune di Piombino ovvero dai cittadini, visto che esisteva una polizza depositata presso il Ministero e quali iniziative il Ministro intenda prendere per attivare eventuali azioni di rivalsa verso il comandante della motonave ed il suo armatore.
(4-02602)
CALANDRINI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
il sacrario militare italiano di Saragozza in Spagna, costruito tra il 1942 ed il 1945 e sito giuridicamente in territorio italiano, è il secondo per importanza all'estero dopo quello di El Alamein;
nell'immediato dopoguerra sul portale del mausoleo fu apposta una grande epigrafe che recita "L'Italia a tutti i suoi caduti in Spagna": vi risposano, senza distinzione alcuna, i caduti italiani sui due fronti contrapposti, quello del Fronte popolare e quello dell'esercito franchista;
in particolare, prima del 2003, quando fu consentito ai congiunti di procedere, a loro spese, al rimpatrio delle spoglie, i caduti del regio Esercito, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dell'Aviazione legionaria nella guerra di Spagna che riposavano nel sacrario erano 2.889, mentre attualmente vi riposano più di 2.800 caduti e, fra loro, più di 80 medaglie d'oro alla memoria dell'Esercito italiano;
vi risposano inoltre 22 caduti del battaglione "Garibaldi" nella battaglia di Guadalajara, riesumati in seguito, mentre alcune lapidi riportano i nomi dei 526 antifascisti italiani (per lo più delle brigate internazionali), morti in Spagna;
il giorno 2 novembre, come peraltro ampiamente documentato a mezzo stampa, una delegazione era solita partecipare alla messa di commemorazione dei caduti italiani che si tiene ogni anno all'interno della chiesa di Sant'Antonio da Padova adiacente al sacrario militare italiano di Saragozza;
risulta all'interrogante che da qualche anno l'oramai consueta partecipazione della delegazione militare alla messa sarebbe stata sospesa;
inoltre, risulta che il sacrario necessiterebbe oggi di urgenti e improcastinabili lavori di manutenzione, dei quali appare necessario e doveroso farsi carico specie in ragione dell'ubicazione del sacrario in territorio italiano, e, nondimeno, dell'importanza dal punto di vista del patrimonio storico, culturale, architettonico e archeologico rivestita dalla chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali sarebbe stata interrotta la tradizione commemorativa che vedeva la consueta partecipazione di una delegazione militare e istituzionale alla celebrazione del 2 novembre di ogni anno;
se non consideri necessario ripristinare la consuetudine della commemorazione degli italiani caduti in Spagna ed ivi sepolti;
quali iniziative abbia adottato, o ritenga di adottare con urgenza, al fine di accertare lo stato di manutenzione del sacrario italiano di Saragozza;
quali interventi ritenga di adottare, al fine di concorrere ad assicurare dignità al sacrario italiano di Saragozza ove riposano italiani caduti nella terra di Spagna ed appartenenti ad entrambi gli schieramenti senza alcuna distinzione.
(4-02603)
PUCCIARELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, prevede che i redditi fondiari, indipendentemente dalla percezione, concorrano a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso;
precisa però che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, qualora non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento;
a tal proposito, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
in caso di morosità, quindi, il locatario in sede di dichiarazione dei redditi non è tenuto ad indicare i canoni derivanti dalla locazione che non sono stati percepiti;
considerato che:
il quadro normativo sembrerebbe applicarsi esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, mentre nulla è espressamente previsto per gli immobili ad uso non abitativo;
non esiste un motivo che giustifichi tale disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza,
si chiede di sapere:
quale sia il regime fiscale dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora non percepiti;
se il Ministro in indirizzo ritenga che un regime diverso rispetto agli immobili ad uso abitativo integri una disparità di trattamento;
quali iniziative intenda assumere al fine di rimuovere eventuali disparità di trattamento in ordine al regime fiscale dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, a seconda dell'uso abitativo o meno dell'immobile considerato.
(4-02604)
ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, PACIFICO, LEONE, GALLICCHIO, CASTIELLO, GIANNUZZI, LICHERI, GAUDIANO, CASTELLONE, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, DRAGO, DI MICCO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:
attraverso due azioni processuali poste in essere in secondo grado di giudizio, presso il Consiglio di Stato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli originari controinteressati hanno impugnato due sentenze, n. 2366 e n. 2368 del 2019, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi proposti da una serie di aspiranti concorrenti concorsuali avverso i decreti n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero;
con tali atti amministrativi erano stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui escludono la partecipazione dei candidati privi di abilitazione;
in particolare, le sentenze accoglievano il gravame in quanto l'art. 3 del bando, che non ammetteva la partecipazione dei docenti non abilitati, era stato definitivamente annullato con la precedente sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato;
secondo il Tar Lazio, tale clausola del bando, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti, e dunque, l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes;
nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, le parti appellanti, pubblica e privata, deducevano una serie di censure tese a contestare la conclusione raggiunta dal Tar;
le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto degli appelli e proponendo appello incidentale in relazione all'omessa pronuncia sui vizi assorbiti e non esaminati in primo grado;
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciandosi sugli appelli, li riunisce e li accoglie e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado e respinge gli appelli incidentali;
considerato che:
la sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2019 del 13 novembre 2019 ha respinto i ricorsi di primo grado dei candidati che, privi di abilitazione, hanno partecipato con prove suppletive al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016;
a giudizio degli interroganti questa sentenza produce una serie di particolari e discutibili effetti giuridici a largo spettro d'incidenza, in particolare, obbliga gli uffici scolastici regionali (USR) a cancellare tutti i non abilitati all'insegnamento dalle graduatorie di merito 2016, determinando una serie di conseguenze, secondo le quali probabilmente un numero enorme di non aventi diritto in Italia dal 1°settembre prossimo entreranno nei ruoli della pubblica istruzione sine titulo;
il ritardo nell'esecuzione della sentenza di merito e definitiva ha provocato un danno concreto a centinaia di aventi diritto a pieno titolo nelle graduatorie di merito già gravemente danneggiati dalla mancata assunzione;
atteso che vi sarebbe la possibilità di recuperare ingenti risorse in seguito alla sospensione dell'erogazione del bonus docente elargito ai non aventi diritto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia agire mediante l'emanazione di ogni atto utile a rendere effettivo il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato affinché gli uffici scolastici regionali estromettano dalla graduatoria di merito 2016 tutti i ricorrenti privi di abilitazione soccombenti nonché revochino, ad horas, i contratti a tempo indeterminato sub conditione stipulati con i candidati privi di abilitazione e la ripubblicazione immediata in forma pubblica della graduatoria stessa, epurata dai candidati esclusi.
(4-02605)
GASPARRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la società pubblica Autostrade del Lazio, committente per la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e dell'annesso raccordo Cisterna-Valmontone, indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione (per un periodo di 40 anni) dell'arteria autostradale, con un valore a base d'asta di circa 2,7 miliardi di euro;
a seguito di preselezione, presentavano offerta il consorzio Stabile SIS Scpa (risultato aggiudicatario) e l'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo, Astaldi, Pizzarotti, Ghella;
quest'ultima impugnava l'aggiudicazione al consorzio SIS davanti al TAR del Lazio, domandando, in via principale, l'aggiudicazione e, in subordine, l'annullamento della gara;
il TAR respingeva il ricorso e, nelle more, la società concedente aggiudicava la gara al consorzio SIS in via definitiva;
l'associazione temporanea di imprese proponeva ricorso avanti al Consiglio di Stato;
la sezione del Consiglio di Stato chiamata a decidere riteneva di disporre una "verificazione" affidando l'incarico al direttore pro tempore del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia;
quest'ultimo, dopo aver declinato l'incarico, comunicando al Consiglio di Stato i motivi di possibile incompatibilità, prima che il collegio giudicante disponesse diversamente, formalizzava ulteriore comunicazione con cui "delegava" l'incarico a due funzionari del Dipartimento da lui presieduto; quindi, dichiarava la propria incompatibilità ma delegava soggetti a lui gerarchicamente sottoposti;
nonostante il consulente tecnico dell'associazione temporanea di imprese ricorrente fosse stato, fino ad epoca immediatamente precedente, sindaco effettivo della Banca d'Italia (circostanza eccepita della società resistente ma ritenuta non meritevole di accoglimento dal giudice amministrativo al fine della ricusazione del "verificatore"), il collegio giudicante sottoponeva ai "delegati del verificatore designato" i seguenti quesiti: 1) quale sia il valore attualizzato del contributo pubblico che l'aggiudicatario ha offerto di utilizzare e restituire al soggetto aggiudicatore sulla base delle scadenze e del tasso di interesse dallo stesso prospettati; 2) se e in quali termini su questo valore possano influire profili di ordinaria rischiosità delle condizioni e dei tempi di restituzione del contributo offerti dall'aggiudicatario; 3) se, date queste condizioni e tempi, il tasso "di interesse" previsto risulti congruo rispetto ai valori correnti di mercato, con ciò confondendo il tasso di attualizzazione (fissato al 5 per cento dal committente nella lettera di invito) con il tasso "di interesse" per la restituzione o remunerazione del contributo a fondo perduto;
alla luce delle conclusioni rassegnate dal "verificatore", comunque inficiate dall'errata proposizione dei quesiti, il Consiglio di Stato concludeva che l'amministrazione concedente, nel "premiare" l'offerta di restituzione del contributo, "assumeva" il rischio del mancato adempimento da parte del consorzio aggiudicatario SIS (che, a fronte dell'acquisizione dell'intero contributo per circa 902 milioni di euro, si era impegnato a restituire, dal 25° al 40° anno di concessione, l'importo complessivo di 4,1 miliardi di euro); tale rischio non si sarebbe verificato se il contributo fosse stato erogato "a fondo perduto", come proposto dall'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo, non impegnatasi a restituire le somme acquisite a titolo di contributo (oltre 635 milioni di euro);
il vantaggio per la committente connesso alla proposta dell'associazione temporanea di imprese appare assolutamente incomprensibile;
comunque, accogliendo un motivo dell'associazione temporanea di imprese ricorrente, il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità dell'offerta economica di SIS in quanto conforme alla lettera d'invito, censurava quest'ultima nella parte in cui stabiliva i criteri per l'assegnazione del punteggio relativo, ordinando la rinnovazione della gara;
ritenendo tale sentenza (n. 5374/2018 del 13 settembre 2018) fondata su palesi errori materiali, oltre a macroscopici errori di diritto, il consorzio SIS ne ha fatto oggetto di varie iniziative giudiziarie;
a ciò si aggiunga che la società concedente (Autostrade del Lazio) ha promosso davanti al Consiglio di Stato ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 5374/2018 del 13 settembre 2018, cui ha replicato il consorzio SIS con ricorso incidentale e, per quanto possa occorrere, autonomo. Entrambi i ricorsi, riuniti, hanno visto il coinvolgimento dell'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo quale soggetto controinteressato;
nelle memorie e nelle repliche (così come in sede di discussione), le posizioni sono state le seguenti: a) il Consorzio SIS riteneva che la società concedente dovesse procedere con "nuovi criteri" a valutare le offerte economiche già presentate (ed ormai note) dai due concorrenti; ciò al fine di non alterare l'intangibile ed irrinunciabile principio della par condicio tra i partecipanti alla gara; b) l'associazione temporanea di imprese Salini-Impregilo sosteneva, viceversa, che il concedente doveva sollecitare alle parti la presentazione di due ulteriori offerte economiche basate sui nuovi criteri elaborati da Autostrade del Lazio; c) la società concedente, in sede di discussione, si dichiarava neutrale;
orbene, nel contesto delineato, parrebbe che i vertici della Regione Lazio e di ANAS (soci paritetici nel capitale di Autostrade del Lazio), consapevoli della priorità dell'intervento teso alla realizzazione dell'arteria (anche per le pressanti richieste provenienti in tal senso dall'opinione pubblica), ma non ritenendo più attuale lo strumento concessorio, si stiano determinando a realizzare, verosimilmente attraverso una nuova e diversa società veicolo, l'iniziativa in house: soluzione percorribile se fossero disponibili le risorse finanziarie necessarie (circa 2,7 miliardi di euro) ed imprese ad integrale partecipazione pubblica;
a questo riguardo, risulta che le risorse finanziarie verrebbero apprestate da Cassa depositi e prestiti (che gestisce il risparmio degli italiani) e la struttura realizzatrice sia individuata in "Progetto Italia" (cioè Salini-Impregilo), al cui capitale la CdP partecipa;
ciò a giudizio e dell'interrogante lascerebbe esposta l'amministrazione pubblica ad azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale avviabile dal consorzio aggiudicatario, deprivato (finora) forzosamente dell'iniziativa. E tutto ciògiustificherebbe e "maschererebbe" questo enorme artifizio di "Progetto Italia", come altri analoghi, con l'abusata locuzione "operazione di sistema" (priva, invero, di alcun significato),
si chiede di sapere:
come sia possibile che per realizzare un'opera autostradale indifferibile ed urgente a livello nazionale, per la quale si era previsto un intervento di "finanza di progetto" a costo zero per la pubblica amministrazione, dopo l'aggiudicazione della gara a soggetto pronto ad apportare tutti i mezzi finanziari occorrenti, volontariamente obbligatosi a restituire e remunerare il contributo a fondo perduto offerto dal concedente (ed utilizzato nell'importo di circa 900 milioni di euro), addirittura con un ammontare di 4,1 miliardi di euro, si decida, viceversa, per un intervento a totale finanziamento pubblico con affidamento (forse diretto) all'impresa che era uscita sconfitta dal confronto concorrenziale;
quali iniziative intendano disporre i Ministri in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, per evitare grave pregiudizio economico allo Stato, teso, all'evidenza, a favorire un gruppo d'impresa la cui proposta meno vantaggiosa sin dall'inizio, addirittura, verrebbe adesso realizzata con denaro pubblico, senza alcuna considerazione per il periodo particolarmente difficile che l'economia italiana sta attraversando.
(4-02606)
GASPARRI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
in riferimento alla vicenda relativa all'appartamento affidato al Ministro pro tempore Trenta ed in seguito al maggiore Claudio Passarelli, marito della Trenta, con interrogazione 4-02517 l'interrogante ha chiesto maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento;
nei giorni scorsi è arrivata la risposta del Ministro in indirizzo che dettagliatamente giustificava l'affidamento al maggiore Passarelli, in base ad una sua promozione in prima fascia delle titolarità ASI - Ufficiali,
si chiede di sapere:
chi abbia attribuito al maggiore Passarelli l'incarico di aiutante di campo del segretario generale della difesa, direttore nazionale agli armamenti;
se il maggiore Passarelli avesse un percorso professionale tale da permettergli la nomina ad un incarico di prima fascia, utile per giustificare la richiesta di alloggio;
se non ritenga quanto mai singolare il fatto che la nomina e l'affidamento siano avvenute tutte a ridosso della data di affido dell'immobile e con una tempistica molto breve;
quali siano generalmente i tempi di affido di immobili per gli ufficiali che ne fanno richiesta;
quali valutazioni faccia il Ministro sulle scelte dei responsabili di queste valutazioni;
se le qualifiche attribuite non siano state immeritate e funzionali esclusivamente all'attribuzione dell'alloggio già in precedenza occupato dallo stesso maggiore, in quanto marito del Ministro pro tempore a cui era stato assegnato in ragione dell'incarico, che poi ha successivamente perso perdendo l'alloggio.
(4-02607)
PAPATHEU - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:
durante la crisi economica, in atto da diversi anni in Italia, le banche di credito cooperativo hanno svolto un ruolo essenziale nella tutela del risparmio in aree marginali del Paese. In particolare, la cooperazione di credito di minore dimensione, quasi tutta ubicata al Sud, ha svolto una funzione pregnante di valido sostegno alla tenuta economica del Mezzogiorno;
mentre le grandi banche lasciavano il Sud, specie nelle realtà più piccole, secondo quanto riferito da Agci (Associazione generale delle cooperative italiane), "le BCC del Mezzogiorno mantenevano il loro utile ruolo di banche locali a sostegno delle economie nelle zone marginali, erogando credito alle piccole e medie imprese e ai cittadini, evitando che il tessuto economico si sbriciolasse. Questa diversità di approccio ai problemi del credito deve essere salvata";
le banche di credito cooperativo, ed in particolare nel Mezzogiorno, hanno rappresentato soprattutto nell'ultimo decennio un punto di riferimento per i risparmiatori, a fronte delle molteplici vicissitudini che hanno caratterizzato la situazione dei principali gruppi bancari, divenendo un'alternativa preziosa per i cittadini. Si tratta di realtà che tuttavia, non avendo alle spalle solide realtà finanziarie, rischiano di chiudere, sguarnendo il comparto socio-economico dei territori di una presenza strategica;
nello spirito della riforma delle BCC, come rilevato dall'associazione generale delle cooperative italiane, si auspica che venga mantenuta quell'autonomia che la stessa riforma ha previsto a sostegno della virtuosità del sistema delle BCC nel loro complesso, anche quale presidio di democrazia economica e di diritto al credito, per una giusta distribuzione di risorse e delle opportunità tra le diverse aree del Paese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere iniziative a salvaguardia degli istituti di credito cooperativo.
(4-02608)
PAPATHEU - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
la multinazionale Coca-Cola, attraverso la società Coca-Cola Hbc, ha annunciato il 6 dicembre 2019 la sospensione di investimenti in Italia da parte del gruppo e l'annuncio dell'acquisto di arance per la Fanta non più in Sicilia ma all'estero, con il fine di sgravare i costi appesantiti oltremodo dalle misure del Governo. Tale volontà, se verrà confermata, rischia di arrecare un danno pesantissimo all'economia della Sicilia con ulteriori riflessi negativi ad una situazione già drammatica per le imprese e per l'occupazione. Sibeg, in particolare, azienda di riferimento nell'isola che imbottiglia bevande a marchio Coca-Cola, dovrà fare i conti non più con il ridimensionamento di produzione e risorse, ma con la sopravvivenza stessa dell'azienda;
Sibeg, insieme ai lavoratori e ad altre delegazioni imprenditoriali dell'isola, ha preso parte il 4 dicembre alla protesta Assobibe che si è svolta a Roma contro le due tasse inserite dal Governo nel disegno di legge di bilancio per il 2020, la sugar tax e la plastic tax;
i rappresentanti della Sibeg hanno dichiarato: "Avevamo paventato il taglio di 151 posti di lavoro nel nostro stabilimento di Catania ma le nostre parole sono rimaste inascoltate";
l'azienda e i lavoratori lamentano, inoltre, che siano state del tutto disattese le rassicurazioni espresse dal viceministro Buffagni durante una sua visita istituzionale negli stabilimenti: "Il governo è andato dritto per una strada che trascina tutti in un burrone, senza tener conto dei sacrifici di quelle piccole realtà che già a fatica tentano di sopravvivere in un mercato altamente competitivo e in un territorio difficile come la Sicilia";
Coca-Cola, che tanto ha investito nella filiera agrumicola italiana, nelle infrastrutture, nei progetti sociali, e che nel 2018 (come dimostra l'impatto occupazionale documentato di recente) ha distribuito e generato in Sicilia risorse per 48,2 milioni di euro (pari allo 0,05 per cento del PIL regionale), ma oggi è costretta a fare inversione di marcia, rivedendo i piani di sviluppo a causa delle scelte governative;
si rischia, pertanto, di cancellare una delle poche realtà di rilievo che permane nel panorama delle imprese presenti al Sud e in Sicilia, depauperando territori che sono già in sofferenza e mettendo a repentaglio la serenità di centinaia di lavoratori e delle rispettive famiglie. Per questo imprenditori e lavoratori sono scesi insieme in piazza, dando un segnale che deve far riflettere, e non poco, sulla correttezza di alcune valutazioni che, a detta stessa degli addetti ai lavori, "hanno oltrepassato le barriere del buonsenso";
a sostegno delle rivendicazioni di Coca-Cola si è schierato, inoltre, il Distretto agrumi di Sicilia, invitando il Governo e i produttori di trasformati che acquistano agrumi siciliani freschi o semilavorati a "trovare un punto di incontro che non penalizzi la filiera agrumicola siciliana, le imprese e i lavoratori",
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a salvaguardia della filiera agrumicola siciliana, delle imprese e dei lavoratori, con particolare riferimento alla decisione di Coca-Cola di interrompere l'approvvigionamento di succo italiano in favore di quello estero per la produzione di Fanta.
(4-02609)
GASPARRI - Al Ministro della difesa. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
da organi di stampa si evince che l'ex ministro Trenta, nei soli 15 mesi in cui ha ricoperto la carica, abbia straordinariamente concesso ben 130 encomi per il personale;
in passato queste onorificenze venivano concesse a reduci di guerra e militari che si erano distinti per meriti particolari;
tra i beneficiari dei recenti provvedimenti ci sarebbero molte persone che hanno collaborato con il ministro Trenta durante la sua permanenza al Ministero e che sono stati protagonisti di errori che hanno messo in cattiva luce l'immagine della difesa;
sempre dalla stampa si apprende che uno dei beneficiari di questi encomi, il colonnello Greco, che curava la comunicazione del Ministero, e altre persone dello staff dell'allora Ministro vivano in una palazzina di via Flaminia a Roma di proprietà di Difesa SpA, una zona esclusiva in cui, a quanto risulta, gli affitti si aggirano tra i 2 e i 3.000 euro mensili,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali siano i criteri di assegnazioni degli encomi e se esistano evidenti motivi per le numerose attribuzioni effettuate dall'ex ministro Trenta;
se ci sia una graduatoria per l'assegnazione degli immobili della difesa e, se sì, come mai i collaboratori dell'ex Ministro abbiano subito ottenuto, nell'arco dei pochi mesi della sua permanenza, alcuni di quelli più esclusivi;
se non intenda fare chiarezza sulle vicende descritte.
(4-02610)
PAPATHEU - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
si è chiuso di recente il primo dei tre bandi nazionali riguardanti il piano vendite degli immobili dello Stato pubblicati dall'Agenzia del demanio. In tale ambito risulta siano stati aggiudicati provvisoriamente 18 dei 50 immobili coinvolti per un valore complessivo di 18.387.940,77 euro, pari a circa il 40 per cento del prezzo totale a base d'asta. L'operazione di vendita, disposta nell'ambito del "piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici", previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), ed avviata con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2019, ha interessato un portafoglio di tipologie di beni quali edifici residenziali, commerciali, ex caserme, terreni, immobili storici, strutture industriali e direzionali;
risulta all'interrogante che la procedura sia stata espletata mediante il meccanismo dei rilanci sul prezzo a base d'asta e per i 18 beni aggiudicati l'incremento di valore sulla base d'asta sia stato di circa il 16 per cento, pari a 2.488.620,77 euro, mentre alle aste hanno partecipato in totale 28 soggetti tra persone fisiche e giuridiche;
in linea generale, tra gli immobili che hanno ricevuto più offerte figurano i beni dotati di caratteristiche di unicità e atipicità, come ad esempio i piazzali ferroviari o le ex caserme che rappresentano particolari opportunità di investimento. Tra i beni venduti di maggior valore ci sono: l'area ad uso campo da golf a Rosolina (Rovigo), la palazzina Forte della Rocca, a Bergamo alta, l'ufficio di via Colli a Torino, il locale ristorante in piazza San Pancrazio a Firenze. Altri beni assegnati sono: un ex casello Anas in Abruzzo, un'area di 6.968 metri quadrati adibita a distributore carburanti situata a Civitavecchia (Roma), un locale commerciale, parte di palazzo Piccolomini a pochi metri da piazza del Campo a Siena, una struttura commerciale e l'ex caserma "G. Pasini" a Trieste, l'ex caserma "Du Werger" in provincia di Cuneo in Piemonte, e tre beni in Lombardia, di cui un appartamento a Milano, una villa nell'hinterland , a Pioltello, e il piazzale ferroviario di Tirano, in provincia di Sondrio;
il piano vendite con dismissioni nel periodo 2019-2021 prevede ora ulteriori due bandi in corso per la vendita di altri 43 immobili per un valore totale di oltre 98 milioni di euro, con riferimento a strutture militari dismesse, quali le ex caserme "Gherzi", "Cavalli" e "Passalacqua" a Novara, grandi contenitori industriali ora dismessi come gli stabilimenti esplosivi ex Spea in provincia di Terni, immobili storici, terreni, ex conventi ed edifici residenziali;
le vendite di beni pubblici hanno determinato (ed ulteriori sono già in previsione) entrate la cui destinazione nel bilancio dello Stato appare utile chiarire, al fine di appurare oltre all'enunciato obiettivo di "un abbattimento diretto del debito pubblico" in quali termini siano previste misure "per il miglioramento del debito degli enti locali", nonché per indurre "ricadute positive in termini di investimenti e occupazione all'economia locale e nazionale";
occorrerebbe accertare se vi sia congruità delle previsioni finanziarie che hanno prospettato "un valore stimato di circa 1,2 miliardi di euro per tutti i beni, per introiti conseguibili pari a 950 milioni di euro nel 2019 e per 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sullo stato delle procedure in essere e sulle previsioni di utilizzo dei proventi delle vendite e se non ritenga opportuno avviare nuove valutazioni strategiche sull'eventualità o meno di effettuare ulteriori dismissioni di beni pubblici.
(4-02611)
DE PETRIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il signor M.B.C. avrebbe richiesto alla sede Inail di Termoli di accedere a documenti sanitari che lo riguardano;
tale richiesta sarebbe stata solo parzialmente evasa con il ritiro dei documenti da parte del lavoratore il 14 novembre 2019, perché non sarebbero stati consegnati al signor B. il diario medico 12SS e le conclusioni medico legali dell'Inail;
il 28 novembre 2019 il segretario della Fiom-Cgil Molise, Giuseppe Tarantino, inoltrava al responsabile di struttura Inail, Giancarlo Amorosa, un sollecito per l'accesso agli atti mancanti, chiedendo di trasmettere la richiesta ed il sollecito all'area medico-legale dell'Inail;
a tutt'oggi non risulta che la sede Inail di Termoli abbia provveduto a trasmettere al signor B. i documenti richiesti,
si chiede di sapere quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo nei confronti della sede Inail di Termoli al fine di consentire al signor B., com'è suo diritto, di accedere alla documentazione richiesta.
(4-02612)
DE BONIS, NUGNES - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute. - Premesso che:
il grano è un prodotto fondamentale dell'agricoltura italiana. È dal grano che si produce la pasta, simbolo del made in Italy e della dieta mediterranea, il pane, la pizza, i biscotti, eccetera. Gli italiani sono grandi consumatori e anche esportatori di tutti questi prodotti, eppure in questo settore si assiste ad un paradosso, come di una Ferrari che viaggia al minimo delle sue potenzialità; i produttori non guadagnano, la redditività non è equamente distribuita, la produzione si riduce e così aumenta l'import di qualità scadenti;
al porto di Bari sono, infatti, arrivate nuove navi di grano duro dal Canada e dalla Turchia;
a fine ottobre 2019 erano arrivate al porto di Bari due navi gigantesche, da 750.000 quintali di grano duro, destinate all'importatore italiano Agri Viesti Srl di Altamura (Bari), per le quali il primo firmatario del presente atto ha proposto un'interrogazione al sindaco di Bari per sapere se intendeva attivare i controlli sulla qualità del grano trasportato dagli autotreni circolanti sul territorio comunale ed ha presentato un'interrogazione parlamentare ai Ministri in indirizzo (4-02355, pubblicata il 22 ottobre 2019);
a partire dall'8 dicembre si è registrato, e si continua a registrare, un continuo arrivo di navi al porto di Bari, sia dal Canada che dalla Turchia. Eccone alcune: 1) la nave denominata "SU", una general cargo battente bandiera delle Barbados proveniente dal porto di Samsun in Turchia, con un carico di quasi 80.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Casillo di Corato. L'agenzia è la Spamat; 2) la nave "TN Sunrise", una bulk carrier battente bandiera delle isole Marshall, proveniente dal porto di Hereke in Turchia con un carico di quasi 190.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Glencore agricolture.it SpA. L'agenzia è la Agema; 3) la nave "Miedwie", una bulk carrier, battente bandiera delle Bahamas proveniente dal porto di Montreal in Canada con un carico di quasi 200.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Casillo.L'agenzia è la Spamat; 4) la nave "Jamno", una general cargo battente bandiera delle Bahamas, proveniente dal porto di Sorel in Canada con un carico di quasi 320.000 quintali di grano duro destinato al gruppo Agri Viesti Srl di Altamura. L'agenzia è la Agama;
pare, dunque, che la salute degli italiani possa attendere, visto che l'interrogante ha avuto riscontro circa la presenza di glifosato, sostanza notoriamente nociva, e di altri residui tossici quali, micotossine, metalli pesanti e altri contaminanti, sia pur entro i limiti di legge, nel grano estero. Infatti, a seguito dalle analisi effettuate sulle paste e sulla semola da varie associazioni private è emersa la presenza dei residui tossici, dannosi per la salute anche a basse dosi, e, poiché la legislazione canadese consente l'utilizzo del glifosate in preraccolta, di conseguenza quel grano, molto probabilmente, è contaminato. Inoltre il glifosato è una sostanza vietata dal regolamento (UE) n. 2016/1313 e la commercializzazione di sostanze tossiche è vietata dall'articolo 444 del codice penale;
alla luce delle precedenti interrogazioni parlamentari sul tema, riguardanti navi cariche di grano duro provenienti dall'estero, approdate nei porti di Pozzallo e di Bari (4-02048, pubblicata il 31 luglio 2019, 4-02355, pubblicato il 22 ottobre 2019),
si chiede di sapere:
se e quali risposte vogliano fornire i Ministri in indirizzo in merito a quanto esposto;
se non ritengano di dover prendere concrete iniziative volte a scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità. Se così non fosse, non si spiegherebbe questa massiccia importazione;
se non ritengano di rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo l'obbligo di analisi su ogni nave e su ogni stiva di grano; disporre analisi diffuse e affidarle a laboratori accreditati, rendere noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori ed ai parlamentari che ne facciano richiesta.
(4-02613)
DE BONIS - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
"il Giornale" dell'8 dicembre 2019 ha denunciato un dato veramente allarmante: "A causa dell''incapacità amministrativa' di alcune regioni italiane, il nostro Paese rischia di rendere a Bruxelles oltre 400 milioni di Fondi agricoli";
pare che dai dati elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) e dalla Rete rurale nazionale, l'Italia potrebbe presto ritrovarsi a dover restituire a Bruxelles fondi agricoli dal valore di 444 milioni di euro, già assegnati al nostro Paese, ma mai utilizzati;
alcune confederazioni italiane, quali agromeccanici e agricoltori italiani (Cai), riferiscono che mentre le imprese agromeccaniche stanno ancora aspettando un definitivo via libera per accedere ai bandi di finanziamento per l'innovazione in agricoltura, ingenti fondi già potenzialmente assegnati all'Italia rischiano di far ritorno a Bruxelles, perché nessuno riesce a spenderli;
succede che molte Regioni avrebbero la possibilità di usufruire di una considerevole quantità di denaro proveniente dall'Europa, ma, a causa di varie criticità, rischiano di perdere quei fondi, la cui scadenza è fissata per il prossimo 31 dicembre;
le Regioni interessate da questa grave perdita sarebbero la Puglia, dove i bandi sono stati rallentati da vari ricorsi amministrativi, la Liguria e l'Abruzzo. Queste ultime due Regioni devono fare i conti con la potenziale rispettiva perdita di 15 e 24 milioni di euro, anche se entrambe ritengono "di poter superare al 31 dicembre la quota di disimpegno";
altre Regioni interessate sono la Basilicata, la Campania e la Sicilia, che rischiano di "veder evaporare dal 30 al 50 per cento dei fondi loro assegnati. Eppure, tutte e tre affermano di 'poter evitare la perdita dei fondi assegnati' dal momento che 'presenteranno nell'ultimo trimestre dell'anno rendicontazioni di spesa idonee a superare la soglia di spesa richiesta'";
pare che le Regioni italiane che fin qui hanno superato la soglia del "rischio disimpegno" siano soltanto 11, mentre altre 4 ci sono quasi riuscite, oscillando tra l'80 e il 90 per cento dell'"obiettivo di spesa";
considerato che:
questi dati confermano che, a livello dell'intero Paese, si registrano continuamente difficoltà dal lato della pubblica amministrazione per l'accesso ai fondi dell'Unione europea;
la normativa è sicuramente rigorosa, ma non è immaginabile che intere Regioni rischino di perdere i contributi europei, perché non in grado di gestirne la programmazione. Per i fondi agricoli, le statistiche dimostrano che nel terzo trimestre del 2019 sono stati spesi 625,4 milioni di euro, cioè 759,14 milioni dall'inizio del 2019, ovvero 121 milioni in meno rispetto allo stesso lasso di tempo riferito al 2018;
il sistema legislativo e di finanza pubblica della UE è organizzato in modo tale che i progetti finanziati devono risultare serventi rispetto al miglioramento delle politiche generali dell'Unione europea. Ne consegue che solo avendo ben chiaro il legame fra politiche generali della UE e vari strumenti di finanziamento si possono formulare proposte progettuali vincenti,
si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere, perché vi sia capacità e non "inettitudine", come spesso viene narrato, da parte della pubblica amministrazione a formulare proposte progettuali ed a rispettare i tempi prescritti, al fine di evitare il rischio di far perdere all'Italia "linfa" preziosa per l'agricoltura e per altri settori ove sono previsti finanziamenti europei.
(4-02614)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01276 del senatore D'Arienzo, sulla presenza di sostanze nocive nell'acqua potabile a Pescantina (Verona).
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-02464 della senatrice De Petris.
ERRATA CORRIGE
Nel Resoconto stenografico della 171a seduta pubblica del 9 dicembre 2019, a pagina 35, all'ultima riga del quinto capoverso, sostituire la parola: "201" con la seguente: "2017".