Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 139 del 30/07/2019

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

139aSEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

_________________

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,

indi del vice presidente LA RUSSA,

del vice presidente TAVERNA

e del vice presidente CALDEROLI

_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 140 del 31 luglio 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,08).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 25 luglio 2019 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (1437).

Sulla morte del vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri Mario Cerciello Rega

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, come sapete lo scorso 26 luglio è deceduto, mentre faceva il proprio dovere, Mario Cerciello Rega, vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri in servizio a Roma. Sposatosi da poco più di un mese, tifoso del suo Napoli, attivo nel volontariato, Mario Cerciello Rega si era sempre distinto per essere un carabiniere modello, come dimostrano il suo stato di servizio e il concorso superato per diventare vice brigadiere.

Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali nel suo comune di origine, Somma Vesuviana. L'intera comunità, l'intera Italia si è stretta attorno alla giovane moglie Rosa Maria, ai familiari, agli amici e ai colleghi.

La commossa partecipazione al dolore per la perdita di un giovane di così grandi valori morali deve essere altresì l'occasione per ricordare il grande debito che tutta la Nazione ha nei confronti del corpo dell'Arma dei carabinieri.

Facendo mio il monito del Comandante generale dell'arma, Giovanni Nistri, credo che questo debba essere il momento del rispetto e della riconoscenza nei confronti di chi, ogni giorno, è impegnato sul territorio a tutela della legalità e a difesa dei diritti di ogni individuo, fino all'estremo sacrificio, un sacrificio che quando incrocia la vita di un giovane uomo al servizio della Patria, diventa ancor più inaccettabile.

In ricordo di Mario Cerciello Rega, vi invito ad un minuto di raccoglimento. (Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio). (Applausi).

LA RUSSA (FdI). (Rivolto ai banchi del Gruppo PD). Alzati! C'è qualcuno che pensa che non sia necessario alzarsi.

VOCE DAL GRUPPO PD. Siediti! Siediti!

Discussione congiunta del disegno di legge:

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019)

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2018)

(ore 15,13)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 944

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2 relativa ai documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 944, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2.

Il relatore sul disegno di legge n. 944, senatore Simone Bossi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944.Signor Presidente, il disegno di legge annuale di delegazione europea è stato presentato dal Governo il 26 settembre 2018 per la prima lettura alla Camera dei deputati ed è stato esaminato in prima lettura, dove è passato da 22 a 23 articoli. In Commissione abbiamo quindi portato avanti un ampio ciclo di audizioni sulle diverse tematiche, dall'istituzione della procura europea alle direttive in materia ambientale.

Dopo il lavoro svolto in Commissione, il disegno di legge si compone ora di 26 articoli e prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre a prevedere l'adeguamento a 9 regolamenti e una decisione quadro europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i princìpi della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i princìpi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Con il nuovo articolo 6, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri specifici di delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.

L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

L'articolo 10 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n. 625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.

Con un emendamento governativo, l'articolo 12 è stato modificato, al fine di designare il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in specificati settori, pur lasciando invariata la designazione del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi del regolamento UE n. 625 del 2017. Si individua, da un lato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in casi specificati e, dall'altro, quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 13 è stato modificato unicamente per eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n. 410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1 si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.

L'articolo 14 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del 2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee. L'articolo è stato modificato prevedendo che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.

Infine, si prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

In Commissione, inoltre, grazie all'ampia collaborazione dei miei colleghi, è stato approvato all'unanimità un importante emendamento relativo al complesso problema dell'end of waste. Nello specifico, viene inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data.

L'articolo 16 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 17 contiene princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 19 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva UE n. 2110 del 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi "ro-ro" da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

L'articolo 20 reca i princìpi e criteri specifici di delega, tra cui l'emanazione di un testo unico, per il recepimento della direttiva Euratom n. 59 del 2013.

L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento UE n. 821 del 2017, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori nell'Unione, in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio.

Con il nuovo articolo 22, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di unione doganale alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 2015. Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariffari, di agevolare chi effettua frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di fissare importi forfettari per le spese di importazione.

L'articolo 23 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata.

Con il nuovo articolo 25 si intende delegare il Governo ad attuare la direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019, come previsto dalla direttiva stessa.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva UE n. 159 del 2017 di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ai fini di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.

Infine, alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Giannuzzi, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Ne ha facoltà.

GIANNUZZI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, non ho molto da integrare su questa relazione, tranne i ringraziamenti al Presidente della Commissione per il supporto costante dato ai nostri lavori e per l'atmosfera che ha impresso alla nostra Commissione, che oggi fa da tessuto ad un'ampia costruttività dei lavori. Estendo il ringraziamento anche ai colleghi tutti, sia di maggioranza che di minoranza, della Commissione per aver accolto e fatto propria questa atmosfera e per ridare ai nostri lavori di Commissione sempre una un'altissima costruttività.

Per quanto riguarda la relazione, che so essere già distribuita e agli Atti d'Aula, suppongo che la si possa dare per letta. Signor Presidente, io sono disponibile alla lettura, ma mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. L'abbiamo già acquisita, relatrice.

Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

MARILOTTI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, la legge di delegazione europea, che il Senato si accinge ad approvare, è di per sé un grande contenitore di deleghe date al Governo per recepire e avviare l'attuazione del diritto di derivazione europea. È quindi uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi e interessando molteplici ambiti.

Particolarmente rilevante è la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il motivo ispiratore che pervade la relazione è indirizzare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, perseguendo l'obiettivo di colmare la distanza sempre più ampia tra i cittadini e Bruxelles. È questo un argomento sempre più centrale, in un tempo in cui le politiche dei singoli Paesi aderenti sembrano incentrate esclusivamente - a volte in maniera dichiarata, in altre più surrettizia - sul recupero dell'autonomia e della sovranità o, più esplicitamente, sulla tutela di singoli e a volte miopi interessi particolari, senza alcuna cura del quadro generale comunitario e del principio di sussidiarietà che è - o dovrebbe essere - alla base del patto europeo. (Brusio). Presidente, chiedo un attimo di attenzione: c'è un brusio che mi disturba nel proseguimento del mio intervento.

PRESIDENTE. Mi pare che il brusio non ci sia più. Prego, prosegua.

MARILOTTI (M5S). Dicevo che alla base del patto europeo è il principio di sussidiarietà, quasi che l'Unione si sia ormai di fatto trasformata in una federazione di singoli egoismi.

Mi soffermerò su alcuni punti che ritengo particolarmente importanti, ad esempio nell'ambito delle attività per la politica marittima integrata, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva n. 56 del 2008: è prevista una strategia integrata di pianificazione e gestione delle aree marittime, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo ecosostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato e coerente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione, che interessano i mari, le isole, le Regioni costiere e ultraperiferiche. Il Governo si impegnerà allo sviluppo ed all'aggiornamento delle normative relative alla riduzione dell'impatto di materiali inquinanti nell'ambiente marino e darà risalto alle attività di sostegno al riciclaggio ecocompatibile dei mezzi navali, nell'ottica della strategia dell'economia circolare.

Le politiche settoriali dell'Unione che interessano i mari e chi vi abita non possono però soffermarsi solo sugli aspetti ambientali; qui si tratta di considerare problemi importanti per l'economia e la crescita civile di una parte considerevole di europei, quelli delle grandi e delle piccole isole; vale a dire gli impegni mai mantenuti sul principio di insularità a me ben caro come sardo. Le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo: questo principio sta a fondamento delle regole sulla concorrenza e la crescita comune, ma è ampiamente disatteso. Come si fa infatti a sostenere che le Regioni operino su un piano di parità? Prendiamo il costo dei trasporti: quello su ferro praticato nella penisola italiana o nel continente europeo ha un costo unitario a chilometro; quello su nave da e per la Sardegna ha un costo unitario assai maggiore e questo surplus va a maggiorare il costo finale con conseguente riduzione del profitto. Altro che parità di condizioni!

Lo stesso discorso vale per l'energia, che costa di più per i maggiori costi di trasporto o per l'assenza di una rete, quella metaniera, notoriamente meno costosa. Accade così che quando - per inerzia o cecità delle autorità europee - realtà regionali dotate di poteri costituzionali (come nel caso della Sardegna) si trovano costrette ad adottare provvedimenti eccezionali volti al riequilibrio, sugli stessi si abbatta il maglio della procedura di infrazione per violazione dei princìpi di concorrenza, quasi che le condizioni infrastrutturali di Maracalagonis possano essere parametrate con quelle di Parigi o che le possibilità degli imprenditori di Serrenti siano le stesse di quelli di Francoforte.

Le Regioni insulari, ma anche le aree di montagna, non vogliono condizioni di favore, ma di riequilibrio. Vogliono competere alla pari, e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, dalle norme europee.

Un disegno di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto 120.000 firme, depositate qui al Senato, chiede il reinserimento in Costituzione del principio di insularità, troppo frettolosamente tolto con la riforma del Titolo V. A nome anche degli altri senatori sardi, chiedo sia calendarizzato al più presto in modo da dare più forza al nostro Governo in sede di trattativa con Bruxelles.

In una risoluzione del 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo chiedeva che la Commissione avviasse uno studio/analisi approfondito sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi dei trasporti di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico, nonché di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese. Risoluzione rivelatasi, per ora, lettera morta. Ecco perché è importante avviare una trattativa subito.

Oggi discutiamo la legge delega e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea. Questo ci aiuta forse a fare una riflessione, necessaria soprattutto oggi, rispetto a quelli che sono i nostri rapporti con l'Unione europea, perché proprio oggi necessitiamo di riflettere maggiormente su questo tema.

Ebbene, signor Presidente, noi abbiamo criticato in maniera aspra le politiche di austerità dell'Unione europea e riteniamo che l'Unione europea debba perseguire politiche ampie, espansive e politiche fiscali, economiche e sociali comuni, per cercare di affrontare e superare la crisi e le difficoltà di milioni di cittadini europei; di superare il problema della disoccupazione e della rimozione delle disuguaglianze sociali ed economiche troppo presenti ancora oggi.

Crediamo in un'Europa realizzata sulle diversità culturali, economiche, quindi vicina alle realtà regionali e locali; un'Europa dei popoli e delle Regioni, fondata sul principio di sussidiarietà, appunto. Il MoVimento 5 Stelle ha come idea base il rispetto delle autonomie, della sussidiarietà e dell'autogoverno. Da qui sorge la nostra idea di un'Europa diversa, un'Europa dei popoli, delle autonomie locali, delle Regioni, un'Europa delle culture e delle lingue; un'Unione europea, in breve, che faccia derivare la sua legittimazione dal popolo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato - il 3 ottobre 2018 - il regolamento che istituisce lo sportello digitale unico. Cittadini e imprese dell'Unione europea, a partire dal 2020, potranno fruire di servizi di assistenza, consulenza e risoluzione dei problemi transfrontalieri grazie a un'interfaccia comune disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Tra queste, vanno tutelate quelle riconosciute dalla Carta di Strasburgo nel lontano 1992 (mi riferisco alle lingue regionali o minoritarie); Carta sottoscritta dall'Italia, ma non ancora ratificata, nonostante ripetute sollecitazioni da almeno quattro legislature. È il momento di sanare questa anomalia e di calendarizzare al più presto la discussione sui disegni di legge depositati in Senato, tra cui quello che io stesso ho depositato a inizio legislatura.

Concludo, signor Presidente, riandando con il pensiero a un grande europeista:

«La federazione europea (...) non si proponeva di colorare in questo o quel modo un potere esistente. Era la sobria proposta di creare un potere democratico europeo». Così Altiero Spinelli commentava causticamente la sconfitta della sua idea d'Europa; ma egli non si arrese fino alla fine dei suoi giorni. A noi il compito di proseguire questo difficile, ma necessario cammino. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ringraziare anzitutto il relatore, il Presidente della Commissione e tutti i componenti della 14a Commissione. Non è un ringraziamento formale, ma di sostanza, perché in questo passaggio al Senato il lavoro che hanno portato avanti, facendo da perno con tutte le Commissioni, nelle ultime settimane e, in particolare, negli ultimi giorni, hanno dimostrato come il Parlamento possa positivamente contribuire al processo legislativo. È un segnale importante.

Mi soffermerò solamente sugli articoli che parlano di ambiente: uno dei pilastri di questa legge di delegazione. Non è un caso, forse, che la discussione avvenga oggi: ieri era il giorno del sovrasfruttamento, l'overshoot day, il giorno in cui ci siamo bruciati tutte le risorse di un anno del nostro pianeta. Ebbene, per noi la risposta a questo non è la "ricrescita felice", ma riuscire a invertire la tendenza e a dare risposte e anche questa legge di delegazione è per noi la risposta al richiamo fatto proprio oggi da Luca Parmitano dalla stazione spaziale, nel ricordarci come avanzino i deserti e arretrino i ghiacciai. Noi crediamo che anche con le misure contenute nella legge di delegazione in esame il Governo possa individuare - se così si può dire - la via italiana alla sostenibilità e al raggiungimento di determinati obiettivi che l'Unione europea ci pone, ma che necessariamente il nostro Paese deve declinare in termini di sostenibilità anche economica del sistema Paese. Ciò che noi riteniamo possibile fare.

In attesa che l'Europa ci conceda quello che abbiamo chiesto e che sfidiamo gli altri Paesi a fare, escludendo dal calcolo del deficit tutte le risorse che noi riteniamo sia necessario impiegare per combattere i cambiamenti climatici e realizzare effettivamente l'economia circolare, la green economy (perché solo così, facendo di più e consumando di meno, potremmo dare una risposta globale), noi abbiamo già inserito le nostre piccole misure. Penso, ad esempio, alla campagna che intendiamo applicare per i RAEE, la raccolta uno contro zero, in tutte le attività commerciali, perché fintanto che avremo quattro Regioni italiane, il 25 per cento della popolazione, sotto la media, noi il traguardo del 65 per cento a livello europeo, non potremo mai raggiungerlo, fintanto che non sapremo dare una risposta concreta al problema dell'end of waste, non potremo raggiungere i traguardi che tutti condividiamo.

Permettetemi allora di concludere il mio intervento proprio dedicando un passaggio al tema dell'end of waste, che da mesi si rimpalla tra un provvedimento e l'altro. Dopo il passaggio positivo, ancorché limitato, compiuto con lo sblocca cantieri che ha riguardato prevalentemente le materie tradizionali, quelle normate fino al 1998, serviva uno sforzo corale per dare una risposta alle centinaia di impianti già presenti che avevano autorizzazioni rilasciate in corso, che trattavano materiali più avanzati, che rischiavano di vedere bloccate attività già in funzione. Ebbene quello sforzo corale c'è stato e credo che l'approvazione all'unanimità in Commissione di un emendamento che fa chiarezza e fa un altro passo nella giusta direzione sia lo spirito che purtroppo gli altri Paesi, come classe dirigente, hanno sempre e noi italiani troppo spesso abbiamo solo in occasione degli eventi sportivi, quando c'è da tifare la Nazionale o quando c'è un momento di cordoglio o di unità, come abbiamo vissuto poco fa ricordando un militare dell'Arma dei carabinieri.

È importante che con lo stesso spirito, come classe dirigente del Paese, si seguiti a dare risposta a una comunità che anche sul tema dell'ambiente non può aspettare oltre per farne un'opportunità di crescita sul piano occupazionale ed economico, perché sia un ulteriore volano.

Per secoli l'Italia è stata all'avanguardia in tantissimi settori; può continuare ad esserlo anche in questo se, come classe dirigente, sapremo fornire al Paese le risposte che da tempo ci chiede. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in discussione nella seduta odierna rappresenta un'ottima occasione per affrontare il tema delle politiche comunitarie.

Abbiamo passato mesi assistendo a sterili polemiche tra il Governo e le istituzioni europee, polemiche che ci hanno portato all'isolamento e che non hanno risolto nessuna delle problematiche che affliggono il nostro Paese, dalle politiche migratorie alla necessità di ottenere maggiore flessibilità sui nostri conti.

In un sistema multiStato, in cui molte decisioni fondamentali come quelle relative alla politica estera e alla difesa dei confini vengono assunte anche su base intergovernativa, occorrerebbe trattare utilizzando l'arte della diplomazia, anziché ricorrere a prove muscolari che si rivelano propagandistiche, ma per nulla efficaci. Invece, siamo arrivati al punto che un vice premier, Luigi Di Maio, si sia recato a visitare i leader di un movimento sovversivo, quello dei gilet gialli, mettendo il Paese in condizione di seria difficoltà con un partner strategico come la Francia. (Applausi della senatrice Rizzotti).

Nei giorni scorsi la Presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea ha informato i Ministri competenti dei diversi Stati membri sul piano di lavori rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo programmatico 2021-2027.

Ci sono potenze come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, cui piacerebbe vedere un'Europa debole e divisa, sprovvista delle diverse risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il suo ruolo a livello mondiale. Al contrario, noi di Forza Italia riteniamo necessaria l'unità dei Paesi europei per potere fronteggiare sullo stesso piano queste grandi Nazioni.

A questo scopo è necessario un bilancio adeguato per sostenere principalmente sfide economiche e politiche, ma anche militari: serve un legame strategico forte tra i vari Stati membri che non possono e non devono agire da soli sullo scenario globale.

È evidente che la logica isolazionista portata avanti da alcune forze politiche, che sottovalutano il dato positivo del processo di integrazione dell'Unione, rischia di porci nelle condizioni di dovere poi trattare con altre potenze mondiali da posizioni negoziali di estremo svantaggio.

La riuscita delle trattative sulla formazione del nuovo bilancio comunitario è cruciale, ovviamente e soprattutto per il nostro Mezzogiorno.

La probabile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in seguito alla Brexit richiederà, se si vogliono mantenere le attuali dotazioni finanziarie, maggiori sforzi ai Governi dei restanti 27 Stati.

Alcune stime prudenziali effettuate dalla Commissione ci dicono che vi potrebbe essere una riduzione del bilancio compresa tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno, cioè potrebbero mancare 10-12 miliardi, corrispondenti a circa il 10 per cento del bilancio dell'Unione europea. Rischiamo dunque significativi tagli, non solo alla PAC, ma anche ai fondi destinati alla politica di coesione.

Come si sa, nella programmazione 2014-2020 erano quattro le Regioni italiane ad obiettivo convergenza, ovvero Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Ridurre tali risorse sarebbe un colpo mortale per le fragili economie di queste aree, considerato poi che Sicilia e Calabria sono state e tuttora sono meta di continui sbarchi di immigrati.

Confindustria, nel suo recente check-up sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro: il tasso disoccupazione giovanile al Sud è del 52 per cento, cioè più di un giovane su due non lavora; i disoccupati totali sono 1,5 milioni e molti di più sono gli inattivi. Ha smesso di crescere anche il numero delle imprese attive, rimasto fermo a 1,7 milioni. Sono dati che testimoniano come serva un vero cambio di passo, ma, a più di un anno dall'insediamento dell'attuale Governo, l'Esecutivo non è stato in grado di dare risposte che non siano quelle legate all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza.

Quello che serve al Mezzogiorno è un programma straordinario di investimenti garantiti da due princìpi: burocrazia zero e fiscalità agevolata. Viviamo in un Paese spaccato che viaggia a due velocità. Il profondo gap tra Sud e Nord è evidente a tutti e la questione meridionale, di fatto, non è stata mai risolta. Viviamo in un Paese in cui il sedicente Governo del cambiamento, che avrebbe dovuto segnare una svolta lavorando allo sviluppo del Meridione, è rimasto immobile, mortificando le speranze di tanti elettori del Sud. Non è un caso se il ministro Savona, che della necessità di fare investimenti mirati ci ha parlato tante volte in Commissione, a un certo punto, forse deluso dall'impossibilità di dare un reale indirizzo alla politica di Governo, abbia rinunciato al Ministero e abbia preferito un altro incarico.

Un nodo nevralgico è sicuramente la politica comune della pesca. Qualche settimana fa ho presentato un'interrogazione per chiedere al Governo di ripartire più equamente le quote di pesca del tonno rosso tra le varie realtà operanti in Italia. Il Governo, infatti, ha fortemente penalizzato la Sicilia e, in particolare, la tonnara di Favignana, spingendola a chiudere i battenti. Ciò è inaccettabile, ma fino ad oggi nessuna risposta mi è stata data. Il Governo soprassiede; il Governo non decide; il Governo agisce come con gli innumerevoli dossier sul tavolo. A mio parere, l'Esecutivo dovrebbe impegnarsi maggiormente nella valorizzazione della nostra pesca, senza distinzioni territoriali e senza agevolare l'una o l'altra Regione. Si tratta di un'attività che interessa tantissimi piccoli imprenditori e non ci possono essere figli di un Dio minore.

Oggi, finalmente, dopo nove mesi di lavoro in Commissione, arriva in Aula la legge di delegazione europea 2018. Le ragioni del ritardo non sono un mistero: che la politica di questo Governo sia bloccata da veti contrapposti tra le due forze politiche dell'Esecutivo è sotto gli occhi di tutti. La maggioranza gialloverde è divisa su ogni cosa ed è riuscita a discutere anche su un provvedimento che storicamente ha avuto sempre un iter rapido, perché sostanzialmente condiviso tra le varie forze politiche. Invece, si è arrivati a discutere anche su questo.

È opportuno evidenziare come l'inaccettabile lunghezza dell'esame parlamentare abbia già fatto aumentare le procedure di infrazione a carico dell'Italia. Siamo passati dalle 59 del 7 giugno 2018 alle 71 del mese di luglio 2019. Averne di più non è sicuramente motivo di vanto, come qualche sedicente sovranista vorrebbe far credere agli italiani. Avere più procedure d'infrazione a carico del nostro Paese significa che stiamo pagando un conto sempre più salato all'Europa e certamente, considerato lo stato dei nostri conti pubblici, non possiamo permettercelo!

Doveva essere il Governo del cambiamento, ma è il Governo del peggioramento, anche in tema di migrazione: ancora un nulla di fatto per quanto riguarda la tanto invocata riforma del regolamento di Dublino. Ci sono, poi, addirittura due linee di azione contrapposte nel Governo: quella del ministro Moavero e quella del ministro Salvini, con poca coerenza e credibilità dell'Italia, che sostiene posizioni differenti ai vari tavoli europei.

Su quali siano, in questa fase storica, le priorità politiche a livello comunitario penso non ci dovrebbero essere dubbi. La prima è fissare il principio dell'obbligatorietà della redistribuzione dei migranti approdati sul territorio europeo tra tutti - sottolineo tutti - gli Stati membri. Con il Governo gialloverde, però, è prevalso il principio della volontarietà e ogni volta che c'è un'emergenza si apre un ridicolo rimpallo di responsabilità per convincere i singoli Stati ad accogliere anche solo pochi migranti. Si tratta di una non soluzione a un problema che, di fatto, rimane irrisolto. Con questi interminabili tira e molla si fa solo propaganda, si raccoglie qualche voto in più, qualche titolo sui giornali, ma non si va al cuore del problema.

La questione migratoria è un fenomeno epocale che non si può pensare di risolvere a suon di slogan: occorre portare l'Europa ad assumere un ruolo più incisivo, sia convincendo gli Stati membri a rivedere Dublino, sia programmando un vero e proprio piano Marshall per l'Africa. Lo diciamo da mesi anche con il nostro presidente Antonio Tajani.

Nei confronti dei Paesi africani è necessario uno sforzo maggiore a livello economico, servono investimenti strategici. Lo sviluppo dei Paesi subsahariani costituisce il vero deterrente all'incontrollato flusso di migranti economici verso il nostro Paese: è questa la soluzione. La seconda priorità è la stabilizzazione della Libia. La posizione italiana è troppo ondivaga e confusa. Abbiamo lasciato spazi politici che altri Stati hanno occupato. Serve un impegno maggiore, che però non vediamo.

Altra questione cruciale è quella che riguarda il sistema bancario e i risparmiatori: in Commissione il Governo ha respinto, nell'ambito del provvedimento oggi in discussione, un ordine del giorno che lo avrebbe impegnato a garantire il massimo ristoro patrimoniale a coloro che hanno subito perdite a causa dei dissesti bancari, dando seguito alla sentenza di primo grado del Tribunale dell'Unione europea su Banca Tercas. Francamente non abbiamo capito questo no secco al mio ordine del giorno. Abbiamo sempre criticato il rigore della Commissione europea nell'applicare meccanicamente regole complesse sui conti pubblici e abbiamo anche stigmatizzato lo stesso rigore nella gestione delle crisi bancarie, che ha messo in difficoltà - anzi in ginocchio - i nostri istituti di credito e prodotto a cascata pesanti perdite patrimoniali per molti risparmiatori. Ora che una sentenza ha riconosciuto le buone ragioni dell'Italia, francamente il Governo avrebbe potuto agire di conseguenza e non l'ha fatto, avrebbe potuto dire la sua e non l'ha fatto. In tutta onestà, a questo punto viene da pensare che si dichiari solo a parole di voler contrastare i burocrati di Bruxelles, ma poi, quando si tratta di agire, si ritorna all'accettazione incondizionata di quanto ci chiede Bruxelles. In conclusione sono tante, anche troppe, le critiche che facciamo alla politica con cui il Governo sta gestendo il ruolo dell'Italia in Europa, ma, per amore nei confronti del nostro Paese, sul provvedimento in esame ci asterremo.

Concludendo, una raccomandazione è d'obbligo: si faccia in modo che prevalga l'arte dei negoziati e della diplomazia, si dia maggiore spazio alla competenza e al buon senso, si dica no ad inutili e sterili prove di forza: solo così il processo di integrazione europea potrà compiersi davvero ed essere opportunità di nuovo sviluppo e crescita per il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papaevangeliu. Ne ha facoltà.

PAPAEVANGELIU (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è un importante documento, che testimonia gli impegni e le battaglie che il nostro Paese si propone di affrontare in sede europea.

Si tratta di un documento che chiaramente affronta notevoli argomenti, che spaziano dalle politiche economiche e ambientali alle politiche di vicinato dell'Unione europea, passando inoltre per il noto fenomeno dell'immigrazione, che ha rappresentato una tematica centrale nel dibattito nazionale ed europeo negli ultimi anni e che continuerà ad essere protagonista nel prossimo futuro. È dunque su questo tema che mi vorrei concentrare, anche alla luce delle richieste che il Parlamento rivolge al Governo nella proposta di risoluzione di maggioranza.

Partiamo da un dato incontrovertibile: quello che ci veniva detto ad inizio legislatura e durante i primi mesi di Governo è stato totalmente smentito. Ci veniva detto che il problema dell'immigrazione sarebbe stato impossibile da controllare e da gestire. Ci veniva detto che l'immigrazione era un fattore irreversibile, nei confronti del quale uno Stato avrebbe dovuto accettare passivamente il corso degli eventi, senza nessun margine di azione.

Tutto quello che ci veniva detto è stato smentito, dai fatti e dai numeri, grazie all'azione del Governo, specialmente del Ministro dell'interno, il nostro Matteo Salvini. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

I numeri del Dipartimento di pubblica sicurezza parlano chiaro: da gennaio a luglio 2019 sono sbarcate circa 3.000 persone, a confronto delle 17.000 dello stesso periodo del 2018 e di ben 93.000 dello stesso intervallo di mesi del 2017. Si tratta di una riduzione di ben l'82 per cento rispetto al 2018 e del 96 per cento rispetto al 2017, a dimostrazione che una politica nazionale forte e decisa può comportare dei cambiamenti, nel pieno rispetto del principio di sovranità che ogni Paese ha sui propri confini: un fatto decisamente rivoluzionario se pensiamo a quello che succedeva negli anni precedenti.

Ma arriviamo ad analizzare il fenomeno sul piano europeo. Gli importanti ed evidenti risultati che l'Italia ha portato a casa in tema di immigrazione sono fondamentali, ma ancora non bastano. Il flusso migratorio del Mediterraneo centrale - quello che investe in primis l'Italia - grazie alle ripetute azioni del Governo è ora la tratta meno battuta per l'immigrazione proveniente dal Nord Africa. Ma vanno pensate politiche regionali per risolvere il problema dei flussi anche nelle altre tratte del Mediterraneo, come quella che investe il Mar Egeo, che è tornata a essere la tratta maggiormente battuta.

Il problema non può e non deve essere sottovalutato dalle istituzioni europee e l'aumento dei flussi verso la rotta balcanica è un campanello d'allarme che dovrebbe far riflettere i vertici dell'Unione europea. Su questo punto, cari colleghi, vorrei essere chiara: l'Unione europea non può essere solamente una macchina burocratica, pronta a imporre le sue decisioni e sanzionare uno Stato che non ne rispetti gli stringenti dettami riguardanti la sfera economica, come ci dimostrano la drammatica - e sottolineo drammatica - esperienza della Grecia, iniziata sin nel 2011, nonché i continui attacchi contro le iniziative di politica economica del Governo italiano.

È inoltre inaccettabile che questa Unione europea, pronta a sferrarsi contro questo o quell'altro Stato quando si tratta di far quadrare i conti, si disinteressi completamente delle sue stesse frontiere esterne, lasciando soli gli Stati del Mediterraneo.

Ricordo a tutti - in special modo agli strenui difensori degli accordi di Schengen - che tali accordi, per sopravvivere e funzionare realmente all'interno degli Stati membri, hanno come conseguenza il rafforzamento e la protezione dei confini esterni dell'Unione europea. Se cadono le frontiere interne dell'Unione, per forza di cose, conseguentemente, vanno rafforzate quelle esterne, per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini europei.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,05)

(Segue PAPAEVANGELIU). Ci sarebbe anche da sottolineare, cari colleghi, che gli esaltatori di Schengen, quelli che vedono i confini come una limitazione e la difesa degli stessi come un fattore esclusivamente negativo, fingono allo stesso tempo di non vedere quanto accade ripetutamente a Ventimiglia, come se i respingimenti fossero legittimi solo quando a farli è un Paese diverso da quello italiano. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Mi avvio a concludere, tornando alla proposta di risoluzione e riprendendo quanto detto nel corso del mio intervento. È fondamentale evidenziare che, tra le varie richieste al Governo, si chiede di impegnarsi, in sede europea, per trovare strumenti e risorse per una politica di protezione dei confini che sappia finalmente dare soluzioni strutturali al problema migratorio, specialmente per quanto riguarda il Mediterraneo e la regione dei Balcani. Infatti, la difesa dei confini italiani e di tutti gli Stati del Mediterraneo interessati al fenomeno migratorio rappresenta allo stesso tempo la difesa dei confini europei: ne va del futuro e della sicurezza dei cittadini, italiani ed europei, e dell'esistenza stessa del nostro Continente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, intervengo in discussione generale sul disegno di legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, sull'articolo 20, riguardante i princìpi e i criteri per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti. Esse si applicano a qualsiasi situazione di esposizione, pianificata o in emergenza, che comporti un rischio che non possa essere trascurato in relazione all'ambiente e in considerazione della protezione della salute umana nel lungo termine.

Agli Stati membri viene chiesto di fissare un appropriato controllo regolamentare che per tutte le situazioni di esposizione rifletta un sistema di radioprotezione basato sui princìpi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Norme specifiche vietano o limitano al massimo in particolare l'esposizione di lavoratori minori di diciotto anni, di donne in gravidanza o in allattamento e di apprendisti e studenti.

Le disposizioni della direttiva impongono agli Stati membri di garantire un adeguato grado d'informazione e formazione non solo ai lavoratori esposti alle radiazioni ionizzati, ma anche agli addetti ai servizi d'emergenza e al personale medico. Gli Stati membri devono individuare un'autorità competente a svolgere i compiti della direttiva e devono definire un piano d'azione nazionale al fine di affrontare rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro.

Agli stessi Stati spetta anche il compito di predisporre uno o più sistemi d'ispezione al fine di far rispettare la normativa, nonché di promuovere misure di sorveglianza e interventi correttivi che si rivelino necessari.

In Italia la direttiva verrà attuata secondo princìpi e disposizioni di delega oggi in discussione, tra i quali si possono citare: il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni, tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla stessa direttiva Euratom, fermo restando quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di controllo sulla radioattività ambientale; la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto; la revisione dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti; la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche; l'adozione di un livello di riferimento diagnostico; la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; l'identificazione, unitamente all'aggiornamento, dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del su richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi; la predisposizione di idonei sistemi di controllo; la garanzia nella predisposizione dei sistemi di controllo di cui alla direttiva Euratom dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzati, comprese quelle cosmiche; la revisione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzati; l'adozione di un nuovo piano nazionale radon predisposto nel 2002 da una commissione del Ministero della salute per azioni volte alla riduzione del rischio connesso all'esposizione della popolazione italiana al radon.

Alla luce del princìpi appena menzionati, si deve dire che la nuova direttiva Euratom ribadisce concetti fondamentali nell'ambito della radioprotezione. Tale disciplina è divenuta sempre più importante, soprattutto in campo medico, dove le radiazioni ionizzati sono utilizzate a fini sia diagnostici che terapeutici.

Come certificato dal rapporto UNSCEAR 2008 (United Nations scientific committee on the effects of atomic radiation), il Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzati, attualmente la principale fonte di esposizione artificiale cui è soggetta la popolazione nei Paesi sviluppati è legata alle esposizioni di tipo medico.

Il nostro Paese da circa vent'anni si è dotato di un impianto normativo avanzato a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli operatori, ma sicuramente deve ancora superare alcune criticità che riguardano in particolar modo la radioprotezione, ponendosi alla pari degli altri Paesi europei. Tra tali criticità, com'è emerso in sede di audizione durante l'esame del provvedimento in Commissione politiche dell'Unione europea, se ne possono citare alcune. Innanzi tutto, la direttiva Euratom indica chiaramente la necessità che il personale che utilizza le radiazioni ionizzanti a fini medici e veterinari abbia un'adeguata formazione, oltre che sulle procedure radiologiche, anche in tema di radioprotezione. È opportuno che il programma di educazione radioprotezionistica sia svolto dalle università in tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, inclusa quella in medicina e chirurgia.

Le scuole di specializzazione devono prevedere insegnamenti specifici di radioprotezione. Deve inoltre essere prevista la formazione continua e l'aggiornamento in radioprotezione all'interno del programma ECM. I programmi di formazione devono essere erogati da società scientifiche dell'area sanitaria aventi le adeguate competenze di radioprotezione orientata al paziente ed ai lavoratori.

Altro aspetto da considerare riguarda le apparecchiature. In Italia vi è notevole differenza nel livello tecnologico del parco macchine radiologiche installate, nella loro adesione agli standard e nel livello di informatizzazione delle strutture sanitarie.

La Direttiva Euratom, inoltre, introduce l'obbligo di fornire informazioni sulla dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tutte le apparecchiature che verranno installate dopo il suo recepimento dovranno esplicitare agli operatori e ai pazienti tale informazione ai fini, tra l'altro, di valutare la dose di esposizione alla popolazione.

In ultimo si deve dire che nulla cambia in tema di responsabilità sanitaria, rimanendo in capo al medico specialista radiologo la responsabilità delle prestazioni radiologiche sia diagnostiche che interventistiche. Al fine di un corretto perseguimento del principio di giustificazione, deve essere il medico specialista in radiologia, al quale è affidata la responsabilità clinica delle esposizioni del paziente, a valutare e garantire il più alto rapporto beneficio - rischio per lo stesso paziente. (Applausi dal Gruppo M5S).

Saluto ad una delegazione dell'Associazione guide e scout cattolici italiani di Castellana-Grotte

PRESIDENTE. Ho il piacere di segnalare che è presente in tribuna una delegazione dell'AGESCI, l'Associazione guide e scouts cattolici italiani di Castellana-Grotte, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Lo faccio con particolare piacere, ricordando la mia esperienza di scout nell'allora ASCI che è diventata AGESCI.

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
944 e dei documenti LXXXVI, n. 2,e LXXXVII, n. 2(ore 16,14)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi sulla risoluzione di maggioranza relativa alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019. Nel farlo, vorrei soffermarmi sugli aspetti che riguardano la politica estera dell'Unione e sugli impegni che la risoluzione richiede al Governo per portare e soprattutto a far rispettare gli interessi italiani in sede europea, interessi che troppo spesso le istituzioni europee hanno sottovalutato, avallando e sopportando le azioni che non esito a definire scellerate di Stati membri che, da alleati, non si sono tirati indietro quando si è trattato di scatenare conflitti alle nostre porte con le disastrose conseguenze che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti.

Come affermato nella risoluzione, l'impegno italiano in Europa deve essere focalizzato a far mantenere alta l'attenzione sulla sponda Sud del Mediterraneo. Va detto a gran voce: quest'area geografica non può essere relegata ad appendice all'agenda estera europea e non può e non deve passare in secondo piano, scavalcata nell'ordine di importanza da volontà politiche che prevedono l'ulteriore allargamento dell'Unione in favore di altri Stati.

La sponda Sud del Mediterraneo è un'area fondamentale per i nostri interessi e la nostra sicurezza, e giocoforza lo è per l'intero Continente. L'Unione europea non può continuare a tenere la testa sotto la sabbia, isolando i Paesi che affacciano sulla principale frontiera naturale che divide il continente dalla regione Nordafricana.

In particolare, nella risoluzione chiediamo prioritariamente di continuare a promuovere un processo di pace in Libia, processo che sia inclusivo, sotto l'egida delle Nazioni Unite e che porti il più rapidamente possibile allo stop alle violenze tuttora in corso nel Paese. Tutto ciò finalizzato ad una transizione democratica che, questo va ribadito con fermezza, prima di tutto sappia dare una reale e duratura stabilità alla Libia e all'intera regione Nordafricana, perché l'arco della crisi partita in Libia nel 2011, e che sembrava si fosse attenuato negli ultimi anni, rischia di portare una nuova instabilità nella regione.

L'Algeria è in piena crisi politica con una transizione di potere che, sommata alla grave situazione economica, rischia di accrescere i già tanti focolai di proteste presenti nel Paese.

La Tunisia, ritenuto l'unico esempio riuscito delle "Primavere arabe" si trova in una profonda crisi economica, dalla quale non riesce ad uscire. Dalla Tunisia, inoltre, come rilevato dalla nostra intelligence, avvengono le partenze di rotte migratorie ritenute pericolose perché ad alto rischio di infiltrazione jihadista. Non va dimenticato, in quest'ottica, il fatto che oltre il 17 per cento dei combattenti stranieri dell'Isis in Siria e in Iraq è di origine tunisina e che la maggioranza di combattenti stranieri in Libia proviene proprio dalla Tunisia. La mancata stabilità della Libia e l'aumento dell'escalation possono rendere ancora più porose le frontiere tra i due Paesi. Questo comporta, da una parte, il rischio di contagio della violenza e, dall'altra, mina la sicurezza delle nostre stesse frontiere e mette a rischio la sicurezza dell'intero Continente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Come detto, va tenuta alta l'attenzione sulla regione nordafricana, perché l'instabilità di una così grande area geografica comporta due ordini di problemi: prima di tutto si creano grandi vuoti di potere, che vengono riempiti da attori non statuali i quali traggono i propri profitti dal contrabbando e dal traffico di migranti, vero e proprio business vergognoso in mano a cellule terroristiche e organizzazioni criminali. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). In secondo luogo, una grande area priva di stabilità diventa in poco tempo teatro di guerre per procura, combattute a bassa intensità e indirettamente dalle varie potenze regionali; guerre che vengono combattute a pochi chilometri dai nostri confini, a pochi chilometri dai confini europei e l'Europa non può restare a guardare.

Tra l'altro, in breve, andrebbe capito anche chi ha interessi a far persistere uno stato di instabilità nel Mediterraneo, agendo secondo i propri interessi che sono contrari a quelli dell'Unione e a quelli italiani.

Tornando a noi, come dicevo, l'Europa non può restare a guardare ed è per questo che nella nostra proposta di risoluzione chiediamo di tenere alta l'attenzione sul Mediterraneo e contemporaneamente di opporci fermamente a qualsiasi ipotesi di inclusione della Turchia nell'Unione. Le priorità europee in politica estera devono essere la stabilizzazione del Nord Africa, il controllo della migrazione e delle rotte balcaniche, la lotta al terrorismo. Queste sono le priorità, non si può dare spazio al dialogo e all'ipotesi dell'ingresso di uno Stato che continua ripetutamente a compiere azioni illegali nel Mediterraneo orientale e nel Mar Egeo; azioni, tra l'altro, profondamente lesive per i nostri interessi energetici. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Si tratta di uno Stato che dal 2016 è incappato in una spirale repressiva senza precedenti e che occupa militarmente una parte di uno Stato europeo da oltre 40 anni. Pertanto, nella nostra proposta di risoluzione abbiamo voluto ribadire nero su bianco la contrarietà italiana rispetto alla potenziale adesione della Turchia all'Unione europea. Vanno bene il dialogo, i rapporti commerciali, l'importanza strategica per il controllo dei flussi migratori nella tratta balcanica e il ruolo nei conflitti in Medio Oriente, ma l'Europa è altro. L'Europea è ben altra cosa, o meglio dovrebbe esserlo e su questo l'Italia deve essere ferma. 

In conclusione, cari colleghi, sottolineo ancora una volta l'importanza che il nostro Paese deve avere nei confronti del cosiddetto quadrante Sud. È in quest'area, che dal Nord Africa si affaccia sul Sahel dove vivono centinaia di milioni di persone, che l'Unione europea deve sviluppare soluzioni e progetti a lungo termine che possano, da una parte, creare i presupposti per una stabilità politica ed economica dell'area e, dall'altra, invertire il fenomeno migratorio. Questo significa davvero attuare la cooperazione internazionale. Solo così le frontiere europee saranno sicure ed efficaci e solo così l'Europa dimostrerà di non voler lasciare soli l'Italia e gli altri Stati europei che si affacciano sul Mediterraneo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Solo così l'Europa potrà dimostrare di essere davvero l'Europa dei diritti dei popoli, di tutti i popoli. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, nell'ambito dell'esame in Commissione giustizia ho predisposto e depositato una relazione di minoranza che ritenevo che, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, dovesse essere allegata alla relazione in Assemblea. Ho visto che ciò non è avvenuto, pertanto chiedo formalmente che venga allegata agli atti della seduta odierna. Signor Presidente, posso sapere se questa richiesta verrà accolta, visto che ho chiesto l'applicazione di un articolo del Regolamento?

PRESIDENTE. Naturalmente sì, presidente Grasso.

GRASSO (Misto-LeU). La ringrazio, Presidente.

In particolare, sulla lotta al crimine organizzato transnazionale e sulle modalità di cooperazione giudiziaria in sede comunitaria, vorrei riproporre in Assemblea alcune di quelle riflessioni, nella speranza che la maggioranza ne tenga conto nella predisposizione, poi, dei decreti legislativi.

La criminalità organizzata ha ormai una dimensione sovranazionale. Per fortuna, ormai si sta sempre più consolidando l'idea che, per poterla combattere, non si possa più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di valori e di istituzioni, di norme incriminatrici e di norme procedurali.

L'istituzione dell'Ufficio della procura europea rappresenta certamente un grande passo in avanti, così come l'encomiabile azione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come l'azione di Europol e di Eurojust, organismi comunitari che però pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni.

Visto che la procura europea e la cooperazione di questo ufficio con le altre istituzioni europee sono previste dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 100 del regolamento dell'Unione europea 2017/1039, appare assolutamente indispensabile, a mio avviso, che nella legge di delegazione europea che stiamo discutendo si preveda il possibile adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo regolamento dell'Unione europea 2018/1727, approvato il 14 novembre 2018, che appunto ha istituito alcune nuove regole per quanto riguarda l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, cosiddetta Eurojust. Ciò, in particolare, lo si può fare definendo lo status del membro nazionale, dei suoi collaboratori distaccati presso Eurojust, includendo anche la procedura di nomina, individuando i poteri e le attività del membro nazionale e istituendo l'accesso dei membri nazionali distaccati presso Eurojust ai registri nazionali; insomma, istituendo una forma di coordinamento nazionale di Eurojust per assicurare, poi, un coordinamento più ampio del lavoro svolto e prevedendo un reciproco scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso Eurojust.

Per far ciò è necessario apportare una modifica a norme amministrative, processuali e ordinamentali per dare piena attuazione alle previsioni del nuovo regolamento UE n. 1727 del 2018, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili. Questa è un'occasione che, a mio avviso, non si deve perdere.

Vorrei, inoltre, aggiungere un'altra considerazione. I decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non corrisponde ai nostri reati associativi, che richiedono, come noto, almeno tre persone per costituire un'associazione). Nel rivedere questa fattispecie e quindi le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione, potrebbe essere questa un'ulteriore occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile alla presente delega, i problemi applicativi e i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, che fa parte ormai del nostro articolo 61-bis del codice penale. Tale articolo prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Qual è il problema che crea questa formulazione veramente infelice? Sono sorti contrasti interpretativi circa l'applicabilità di questa aggravante della transnazionalità ai reati associativi. La locuzione «dare contributo» postula infatti, secondo la giurisprudenza, alterità o diversità tra i soggetti interessati, cioè tra il soggetto agente come gruppo organizzato e la realtà plurisoggettiva beneficiaria di questo apporto, di questo contributo causale.

In questo senso, per semplificare, le sezioni unite della Corte di cassazione ritengono che «gruppo criminale organizzato» e «associazione per delinquere» siano due entità distinte non sovrapponibili in minima parte. Per tale ragione, l'aggravante della transnazionalità è applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato, naturalmente diverso dall'associazione per delinquere, operante in più di uno Stato.

Forse è utile un esempio per comprendere questa questione assolutamente tecnica e per chiarire il punto: se i narcos colombiani, operando in più Stati, danno un contributo all'associazione 'ndranghetista nell'ambito di un'operazione di traffico internazionale di stupefacenti, allora si può ritenere sussistente l'aggravante della transnazionalità. Se invece la 'ndrangheta mette in campo da sola una propria azione in più Stati, ai magistrati non sarebbe consentita la possibilità di contestare all'associazione la transnazionalità della sua attività criminale.

Vedete bene come il paradosso sia evidente e derivi proprio dalla sentenza interpretativa delle sezioni unite: la diretta conseguenza del principio di alterità e tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana coadiuvata da un gruppo transnazionale.

È dunque questo l'intervento che chiediamo. Infatti, la lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la commissione dei reati transnazionali in genere. Allora ci si chiede: come è possibile combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali?

Paradossalmente, sarebbe più logico e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda procura europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative e applicabile quindi ad associazione come cosa nostra, come la 'ndrangheta e come la camorra. Capite che questo significa spuntare le armi della magistratura nel perseguimento di attività criminali gravissime e con dimensioni sovranazionali che, invece, devono essere colpite con grande precisione e accuratezza, a causa della maggiore pericolosità per il fatto che si operi in più Stati sia europei che del mondo.

Mi auguro che il Governo possa tenere conto di questi elementi. Si tratta di tecnicismi che però fanno una grande differenza. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anche con questa legge di delegazione europea 2018 prosegue l'inarrestabile cessione di sovranità nazionale all'Europa. Mi riferisco in particolare agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, ossia quelli di competenza della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e in particolare mi riferisco alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla istituzione della procura europea, di cui ha appena parlato anche il collega Grasso.

Vedete, colleghi, l'istituzione della procura europea, finalizzata a perseguire i reati finanziari lesivi degli interessi dell'Unione europea è certamente una decisione che priva il nostro sistema giudiziario di un importante strumento per intervenire contro i gravi reati finanziari che hanno come parte offesa l'Unione europea, ricordando, ovviamente, che per questa ragione, in materia di imposte dirette nazionali e in materia di IVA ovviamente la procura europea non avrà alcuna competenza. È vero che il procuratore europeo e i procuratori europei aggiunti dovranno necessariamente perseguire, all'interno di ogni singolo Stato nazionale, i colpevoli di questi gravi reati conformandosi agli strumenti giuridici e agli strumenti operativi di ogni singolo Stato nazionale, ma è anche vero - e questo è ciò che ci preoccupa di più - che il procuratore europeo può avocare a sé le indagini dei magistrati nazionali che sono tenuti, sempre e comunque, a comunicare lo svolgimento di queste indagini alla procura europea. Nel termine di cinque giorni - o in casi speciali di dieci giorni - la procura europea potrà avocare a sé le indagini già avviate e già messe a ruolo dalle singole procure nazionali. Questo rischia di essere un meccanismo farraginoso, che priva la nostra autorità giudiziaria del potere di proseguire con celerità nelle indagini che sta svolgendo, senza avere nessuna garanzia che poi, a loro volta, le istituzioni europee abbiano la capacità, la competenza, l'organizzazione sufficienti per proseguire in quelle indagini.

Ciò che ci preoccupa maggiormente, sempre in riferimento alla cessione di sovranità, soprattutto con gli articoli 3 e 4 di questa legge di delegazione europea (l'articolo 3 detta i criteri per conformare il nostro diritto penale sostanziale interno ai principi dettati dal regolamento europeo mentre l'articolo 4 detta le regole di natura procedurale e istituzionale), è che la normativa europea prevede già la possibilità di estendere le competenze della procura europea oltre che, come dicevo, ai reati finanziari, anche a gravi reati transnazionali, fra cui certamente rientrano quelli di terrorismo e di criminalità organizzata. Da questo punto di vista, la preoccupazione è ancora più grande. Come è a tutti noto, in materia di lotta al terrorismo e, soprattutto, di lotta alla criminalità organizzata la magistratura italiana e il sistema giudiziario italiano sono all'avanguardia rispetto a moltissimi altri Paesi dell'Unione europea e certamente delegare indagini di tale complessità, natura e pericolosità a una procura europea senza sapere esattamente con quali strumenti operativi la procura europea sarà in grado poi concretamente di operare suscita perplessità e preoccupazione.

Per questa ragione, abbiamo presentato, attraverso il senatore Fazzolari, un ordine del giorno in Commissione, che è stato accolto (e per questo esprimiamo soddisfazione), che impegna il Governo a utilizzare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, per evitare nuove cessioni di sovranità nazionale all'Unione europea, tutelando l'ordinamento penale italiano, preservando in particolare la normativa di contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Il senatore Fazzolari ne parlerà in maniera più diffusa successivamente. Riteniamo infatti che questi siano i temi su cui presto la procura europea vorrà estendere le sue competenze. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, discutiamo oggi in Aula un disegno di legge di delegazione europea con gravissimo ritardo, che testimonia la difficoltà di questa maggioranza a portare a conclusione l'approvazione di importanti provvedimenti che incidono sulla nostra stessa credibilità tra i Paesi membri dell'Unione europea, tra vecchie infrazioni e rischi di nuove procedure. Mi preme ricordare a proposito che il nostro Governo, quello precedente, aveva ridotto le infrazioni da 99 a 62. Con voi, in un solo anno di Governo, sono risalite a ben 71, come ricordava prima la collega.

È un provvedimento, questo, che dovrebbe specificare in che modo l'Italia partecipa al processo di integrazione europea in un momento fondamentale, peraltro, come quello che stiamo vivendo, dopo le elezioni del 26 maggio e lo scampato rischio di bocciatura per debito eccessivo, per ora solo rinviato all'esame di settembre; un modo di lavorare a singhiozzo, che ha dato l'impressione di rincorrere scelte piuttosto che indicare strade e orientamenti, in materie peraltro fondamentali.

Poco coraggiosa è la relazione programmatica rispetto a temi quali il nuovo bilancio europeo, il Fondo monetario europeo e il fondo per gli investimenti strategici a sostegno delle riforme strutturali; debole sul fronte della difesa e del controllo delle frontiere esterne sul futuro dell'agenzia Frontex; ambigua rispetto ai rapporti con la NATO e alla nostra collocazione geopolitica; debole su temi sociali e del welfare comunitario, possibile per il superamento delle disparità e della coesione sociale.

Il nostro Paese appare sempre più paralizzato, soprattutto ininfluente, perché è persino assente nei Consigli dove si prendono decisioni fondamentali che ci riguardano da vicino; un Paese apparso irrilevante nel processo delle nomine dei vertici istituzionali, persino per l'elezione alla Presidenza del Parlamento europeo di Davide Sassoli, di cui siamo orgogliosi, certi del buon lavoro che saprà portare avanti nell'interesse della democrazia europea.

La maggioranza è spaccata anche nel voto per la Presidenza della Commissione europea; voto europeo che ci pone in evidente stato di isolamento politico: isolati per mano di quegli stessi Stati che l'attuale maggioranza considera alleati, che sono i primi a chiederci maggior rigore nei conti pubblici, senza peraltro concedere alcuna solidarietà di fronte alle sfide comuni, a partire dall'immigrazione ai ricollocamenti. Intanto, si continua a morire nel Mediterraneo.

Ma questo Governo sceglie di stare dalla parte di chi vuole difendere i confini ad Est con nuovi muri, che la storia ha già conosciuto e abbattuto, mentre sarebbe stato più opportuno - nell'interesse dell'Italia - sostenere e non bocciare la modifica del Trattato di Dublino; mantenere obbligatori - e non trasformarli in volontari - i ricollocamenti negli altri Stati membri. Sarebbe stato opportuno spingere l'Unione europea verso una comune politica migratoria e di asilo, richiamando a responsabilità condivisa gli Stati membri.

Evitate, dunque, di trasformare ogni volta migranti, naufraghi ed Europa come meri casi di propaganda politica e avrete compiuto un primo passo a tutela degli interessi degli italiani. (Applausi dal Gruppo PD); passi in avanti verso una maggiore e migliore integrazione europea su temi fondamentali per il nostro Paese, come quelli contenuti nel disegno di legge di delegazione in esame, a partire proprio dai primi articoli per il funzionamento della procura europea, relativamente alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, fortemente voluta dal PD nello scorso mandato.

È nostro auspicio, peraltro, che la procura europea possa diventare un organo con competenze estese nell'ambito di una cooperazione rafforzata in materia giudiziaria verso procedure semplificate di indagine e di scambio di informazioni e di dati, come peraltro già sancito nell'articolo 86 del regolamento istitutivo.

Questa maggioranza, però, in Commissione, al contrario, ha scelto di votare un ordine del giorno che va esattamente nella direzione opposta: regredisce rispetto alla cooperazione giudiziaria e di polizia.

Nemmeno troppo chiara è la posizione del Governo in riferimento all'articolo 7, che ci richiama quanto resti da fare in Europa sotto il profilo dell'armonizzazione in materia fiscale. Senza alcun dubbio, non potrà dirsi completato il mercato unico della concorrenza interna e degli aiuti di Stato senza un processo di avvicinamento delle diverse normative fiscali nei Paesi membri.

L'articolo 13 tratta, invece, il tema cruciale dei rifiuti, richiamando a responsabilità i diversi livelli di Governo - locale, regionale e nazionale - al fine di arrivare a dare chiusura a un ciclo di vita dei prodotti dalla loro progettazione, al riuso, allo smaltimento e dare così pieno compimento all'economia circolare, tra responsabilità pubblica e privata, tra sanzioni e incentivi.

Il cambiamento climatico e l'Europa verde rappresentano una priorità politica dichiarata dallo stesso neopresidente Ursula von der Leyen nel suo programma di insediamento. Positiva, quindi, è la proposta di istituire una Banca europea per il finanziamento degli investimenti strategici verso la riconversione ecologica dell'economia.

Certo, ci dovrebbe dire il Governo come mai proprio gli alleati di questa maggioranza in sede di Consiglio europeo hanno votato contro la proposta di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050. Di certo, la posizione del Partito Democratico è chiara; era scritta nella mozione che abbiamo proposto all'Assemblea, che voi avete bocciato, con la quale impegnavamo il Governo a dichiarare lo stato di emergenza ambientale e climatica, al fine di adottare subito misure concrete ed efficaci verso un green new deal di vero disarmo ecologico. È evidente, infatti, quanti cambiamenti climatici compromettano anche l'equilibrio economico e sociale nel mondo e determinino equilibri geopolitici.

Noi, per questo, vogliamo l'Europa protagonista tra le grandi potenze, tra i nuovi giganti e i nuovi rapporti di forza, ma è evidente che questo orizzonte non appartiene alla maggioranza di Governo, che va esattamente nella direzione opposta. In particolare, ci sembra andare verso Est, verso la Russia; confine incerto che voi delineate tra politica estera, politica energetica e ipotesi al vaglio della magistratura, di fondi da corruzione internazionale. Ombre pesanti oscurano la credibilità del nostro Paese e minano l'indipendenza e la tenuta della nostra democrazia; ombre su cui questo Parlamento avrebbe diritto a un definitivo chiarimento da parte del ministro Salvini (Applausi dal Gruppo PD), che sembra addirittura rispondere agli ordini di un ambasciatore russo: interferenze inaccettabili.

L'Europa che vogliamo non è però una mera congrega di interessi nazionali. E non è per noi un fattore esogeno - altro da noi - ma è uno strumento di governo per gestire le storture, dare risposta alle nuove domande di protezione verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Per ora, però, l'impressione è che l'unica vera priorità del Governo sia la sicurezza. L'unica sicurezza oggi è che siamo sempre più isolati in Europa e nel mondo occidentale. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, la legge di delegazione europea 2019 cade in un momento molto delicato per la nostra politica internazionale e per i rapporti che intratteniamo con l'Unione europea.

L'Europa recentemente ha perso, infatti, l'ultima occasione per cambiare rotta e superare il clima di diffidenza e rancore che si è creato tra i popoli del vecchio continente a causa delle cosiddette politiche di austerity. Purtroppo - come abbiamo visto - le elezioni europee non hanno insegnato nulla a quanti siedono nei palazzi di Bruxelles. Il fatto stesso che la nuova Presidente della Commissione europea sia stata eletta per una manciata di voti non ha fatto riflettere i fautori dell'Europa delle banche e dei burocrati; un'Europa che, per sopravvivere, deve cercare al suo interno le alleanze più innaturali, alle quali si è sottomesso anche un Partito popolare europeo, ormai privo di leadership e di prospettive.

Stiamo assistendo a un vero e proprio accanimento delle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, in base al principio secondo cui l'obiettivo primario dell'azione politica delle istituzioni europee non è più - se mai lo è stato - fare i conti con le problematiche sociali, i cambiamenti climatici o le sfide poste alla sicurezza continentale, ma è attaccare costantemente la Lega.

Anche nella legge di delegazione europea che stiamo discutendo è visibile, in maniera neanche troppo celata, un impianto normativo contrario a ciò di cui veramente l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo hanno bisogno. Se escludiamo le norme metodologiche di carattere generale, riscontriamo facilmente un orientamento normativo sordo ai bisogni e alle richieste italiane, tanto da far venire il sospetto che qualcuno in Europa lavori facendo proprio il principio del «tanto peggio, tanto meglio».

Certo, ben venga l'articolo 1, che sancisce il principio della massima semplificazione dei provvedimenti in sede di attuazione delle direttive europee e prevede che venga assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri. Viene però da chiedersi quante aziende, recependo una direttiva europea, abbiano visto semplificata per davvero la conduzione delle loro attività. Io direi poche, giacché spesso la conseguenza degli interventi dell'Europa è stata addirittura la chiusura delle realtà produttive e non la loro agevolazione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

In tema di parità di trattamento, poi, ci sarebbe bisogno che questa fosse garantita effettivamente in tutti i settori normativi, soprattutto nel mercato del lavoro, dove la corsa alla riduzione dei costi produttivi passa per lo sfruttamento del dumping salariale esistente. Bisognerebbe intervenire con forza, semplicemente applicando le regole sui contratti di lavoro vigenti nel Paese in cui la prestazione viene svolta. Purtroppo, però, queste prospettive non sono così facili da perseguire come sembrano e difficilmente una Commissione europea così fragile saprà risolvere problemi strutturali come quelli ai quali abbiamo accennato, anche perché, molto spesso, manca la volontà di risolverli per davvero.

In compenso troviamo nella legge di delegazione europea in esame una mostruosità giuridica - di cui tra l'altro ho appena sentito la collega Ginetti vantarsi - che non abbiamo potuto disinnescare a causa degli accordi presi in passato, quando il ministro della giustizia era Orlando e l'intero Paese era guidati dal Partito Democratico. Allora abbiamo offerto il fianco all'ennesima ingerenza europea attraverso la cosiddetta cooperazione rafforzata in materia giudiziaria, aprendo la strada all'istituzione del procuratore europeo, compiendo cioè il primo passo verso il commissariamento del potere giudiziario da parte dell'Europa. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Quel che è certo è che con noi non avrà un centimetro, anzi neanche un millimetro in più di competenza rispetto a quanto è stato stabilito dal Partito Democratico. Infatti, l'intenzione dell'allora ministro Orlando era non di fermarsi a questo livello, ma di ampliare ulteriormente le competenze del procuratore - come ha detto la collega Ginetti - criticando i Paesi in disaccordo con questo disegno perché, secondo l'ex Ministro, in loro aveva prevalso una preoccupazione miope. Ebbene, caro concittadino - visto che l'ex ministro Orlando è della mia stessa città - quei Paesi avevano come unico obiettivo l'interesse nazionale: un concetto direi alquanto sconosciuto a voi del Partito Democratico, come abbiamo potuto verificare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Allo stesso modo fanno riflettere gli articoli 10 e 11, nei quali si fa menzione delle fitopatie, un problema annoso che ha colpito, nel caso specifico della xylella, la nostra produzione di olio d'oliva, devastando letteralmente interi paesaggi della Puglia e dando un duro colpo al nostro comparto produttivo.

Ebbene, possiamo apprezzare che l'Europa cerchi di offrire risposte, direi in notevole ritardo, a un problema che abbiamo dovuto affrontare interamente da soli? A questo proposito, signor Presidente, mi permetta di ringraziare l'operato del ministro Centinaio, che ha saputo offrire in autonomia risposte non scontate ad una situazione veramente disperata. Mi si permetta anche di dire che, mentre sulla xylella l'Europa è arrivata quando oramai in Puglia il deserto aveva preso il posto degli uliveti, è stata invece molto solerte e tempestiva quando si è trattato di agevolare le importazioni dell'olio tunisino, così da immettere nel mercato interno prodotti concorrenti ai nostri e provenienti da un sistema economico che ha costi di produzione molto più bassi. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Viene da chiedersi perché non vengano fatte operazioni simili con prodotti extraeuropei capaci di danneggiare le economie francesi e tedesche. E la risposta è semplice: quelle sono le economie che orientano la politica economica esterna e interna della zona euro. Il tutto avviene con la benedizione di gran parte della nostra stessa classe intellettuale e di parte della nostra classe politica, quella che - per la precisione - fa il tifo per le ONG e va braccetto con Soros. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Quando in sede di dibattito europeo si parla, a volte, di Europa a doppia velocità, bisognerebbe tenere presente che la doppia velocità c'è già da tempo ed è dovuta al fatto che le regole europee penalizzano noi e avvantaggiano gli altri. Non è un caso che, da quando questa maggioranza parlamentare si è formata, il lavoro della 14a Commissione è stato anche e soprattutto fare il possibile per limitare i danni che la ricezione delle regole europee porta inevitabilmente con sé. Se salvaguardare la nostra Nazione vuol dire incappare in un'infrazione, ben vengano le infrazioni. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Mirabelli).

Certi partiti europei, invece di invocare i cordoni sanitari, dovrebbero chiedersi perché a ogni votazione su tematiche comunitarie gli italiani rispondono di non volere più quel tipo di Europa, cioè un'istituzione che lavora palesemente per mettere in ginocchio il nostro Paese.

Presidente, all'indomani delle elezioni europee, la classe dirigente che fino ad oggi ha governato l'Unione europea e ci ha portato sull'orlo del baratro poteva scegliere tra arroccarsi ulteriormente sulle sue posizioni superate dal tempo e dal desiderio di cambiamento dei popoli oppure venire a patti con la realtà. Purtroppo, la prima opzione è stata preferita e adesso ci troviamo con una Presidente della Commissione europea che mette persino in dubbio il diritto del Governo italiano a esprimere una figura nel novero dei commissari e un Presidente dell'Europarlamento appartenente al PD, e cioè a un partito che ha perso clamorosamente le elezioni dimezzando i propri voti.

MIRABELLI (PD). Cosa c'entra?

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Su questo ultimo punto, forse, si stupiscono i nostri partner europei, ma noi italiani non ci stupiamo. Cari colleghi del PD, sappiamo bene che non vi fate scrupoli a governare senza averne il diritto. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Non si rivolga ai colleghi. Vi pregherei di abbassare i toni.

Collega, si rivolga direttamente alla Presidenza. (Commenti dei senatori Faraone e Laus).

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, mi rivolgo volentieri a lei, se mi viene lasciato il diritto di potermi esprimere, altrimenti prenda provvedimenti e faccia uscire dall'Aula chi disturba. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone).

PRESIDENTE. Senatore Faraone, sento dei boati provenire da una piramide sotterranea. Stia tranquillo e non emetta quei boati.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, se arrivassero da una piramide sarebbero preziosi. Purtroppo non è neanche così. Sappiamo bene che il PD non si fa scrupoli a governare senza averne diritto. (Commenti del senatore Faraone).

PRESIDENTE.Senatore Faraone, la richiamo all'ordine.

La collega sta svolgendo un intervento e le ho già detto di non rivolgersi ai colleghi, ma può esprimersi come vuole senza offendere nessuno, mentre non si possono emettere dei rumori cavernicoli come quelli che ho sentito.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, non ho offeso nessuno. Ho semplicemente fatto una valutazione.

PRESIDENTE. Non si rivolga ai colleghi.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Mi sono rivolta a lei, infatti.

Sappiamo come sia foriero di consigli e capace di suggerire soluzioni ai problemi quando è all'opposizione. Peccato che il più delle volte i problemi arrivano proprio dalle loro scelte politiche del passato. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

L'unica nota positiva di questa nostra battaglia contro l'Europa dei banchieri è che gli italiani hanno ben chiaro chi ha tradito il nostro Paese per un piatto di lenticchie e chi, invece, la sta difendendo con le unghie e con i denti. (Commenti dal Gruppo PD).

Ritengo doveroso sottolineare che, se questa legge di delegazione europea è meno dannosa di quelle votate in passato, è grazie alla vigilanza della Lega, che è stata votata dagli italiani per fare gli interessi del Paese. Nonostante tutti gli attacchi strumentali che spesso e volentieri subiamo, continuiamo a farlo perché, al di là del teatro della politica, c'è un popolo che non crede più in questa Europa matrigna. Eppure, continua a credere e a sperare che un'altra Europa sia possibile, l'Europa dei popoli per cui noi lavoriamo. (Commenti dal Gruppo PD).

Oggi gli euroscettici sono i soli europeisti; tutti gli altri sono i servi sciocchi delle potenze straniere. (Commenti dal Gruppo PD). Ripeto: i cittadini italiani lo sanno bene. Vi ringrazio per l'esempio di democrazia che dimostrate sistematicamente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Non capisco perché si possano contestare delle opinioni, che certamente non appartengono a una parte dell'Assemblea, ma che sono espresse in maniera normale...

BELLANOVA (PD). «Servi sciocchi» è diventato un complimento?

PRESIDENTE. ...c ollega, stia zitta un attimo. Aspetti che finisca di parlare e provi a stare zitta quando non è il suo turno. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

BELLANOVA (PD). Servi e basta!

PRESIDENTE. Ancora!

MODENA (FI-BP) Signor Presidente, colleghi, mi dispiace interrompere questo momento di franchezza tra Gruppi, ma ho chiesto di poter dire due parole con riferimento a un atto che aspettavo forse da un punto di vista più politico che tecnico. Questo atto è arrivato - come ben sapete - con la firma dell'allora ministro Savona. (Commenti della senatrice Bellanova).

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, in via eccezionale, facciamo finta che voglia intervenire sull'ordine dei lavori, così sappiamo tutti cosa ha da dire. Prego, ce lo dica, così magari la pianterà di parlare mentre intervengono i colleghi. Se ha qualcosa da dire, chieda di intervenire e le darò la parola. Altrimenti si astenga dal disturbare. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Riprenda, senatrice Modena.

MODENA (FI-BP). Mi interessa, da un punto di vista politico, non tanto il disegno di legge delega, che è stato visto, analizzato e illustrato anche dai miei colleghi di Gruppo, quanto la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che è stata presentata nel dicembre 2018, a firma dell'allora ministro Savona. Intanto mi interessa capire come il ministro Savona avesse predisposto la relazione programmatica. Tutti ricordiamo infatti la vicenda del ministro Savona, ma mi piacerebbe richiamarla nuovamente in questa sede.

Come ricorderete, il 27 maggio 2018 - sembra un'altra epoca, tanto che sembra di parlare di una legislatura passata ‑ la proposta di nomina del ministro Savona è stata oggetto di perplessità da parte del Presidente della Repubblica, per via delle posizioni sull'euro dello stesso Savona. Non so se ricordate che il presidente Conte rimise addirittura il mandato per la questione relativa a Savona e ne venne fuori un guaio, tanto che da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle ci fu la famosa proposta di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, che fu ritirata con una certa velocità. La TAV impallidisce in confronto alla questione relativa al presidente Mattarella. Successivamente la situazione si rimise più o meno a posto; venne fatta una sorta di cabina di regia e poi il Ministro, dopo aver presentato la relazione programmatica in esame - come tutti sappiamo - è "planato" alla Presidenza della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob).

La relazione però è rimasta con i contenuti che a me fa piacere discutere in questa sede. Il punto fondamentale, ripreso anche dalla relatrice, senatrice Giannuzzi, è la parte introduttiva proprio a firma dell'allora ministro Savona, in cui si dice che il problema di fondo è che, a fronte di un'Europa che ha una struttura normativa tale da poter essere equiparata a uno Stato vero e proprio, non esistono le strutture che facciano dell'Europa uno Stato o una federazione di Stati.

Allora - parliamo non del disegno di legge delega, ma della relazione programmatica, che ritengo anche più importante, perché contiene ciò che il Governo vuole fare nei confronti dell'Europa e, quindi, si tratta della cosa più rilevante in termini di sguardo che deve essere dato - a questo punto il cuore del programma dovrebbe essere questo. Naturalmente non se ne parla oggi, magari perché, a parte chi ha deciso di analizzare le sue questioni di Commissione, abbiamo il dibattito post europeo alle spalle.

Colleghi, tra quello che viene detto con riferimento al rapporto con l'Europa e quanto poi è scritto non solo e non tanto nella legge delega - è ormai una sorta di provvedimento omnibus - ma soprattutto nella parte della relazione programmatica, c'è un abisso, che potete verificare se andate a vedere anche in modo superficiale. Giustamente qualcuno ha fatto notare che alcune parti della relazione programmatica sono state copiate, o comunque sono abbastanza simili a quelle redatte dal Governo precedente. Ci siamo trovati di fronte a un impatto di parole molto netto, sempre con la questione dell'Europa, a partire dall'immigrazione, mentre - poi - nei fatti non c'è uno sforzo programmatico vero e mi riferisco non tanto a noi contro l'Europa, quanto piuttosto a ciò che noi vogliamo delineare come impostazione programmatica nei confronti dell'Europa.

Credo sia questo il problema che emerge dalla discussione di oggi e dagli atti che esaminiamo, perché l'oggetto non viene colto nelle questioni più rilevanti che sicuramente ci dovrebbero caratterizzare. Da qui - ad esempio - nella parte della politica estera emergono quello che ha detto prima il collega Pellegrini e quanto invece è scritto nella relazione programmatica, che, seguendo le logiche, ci vede più concentrati nei confronti dell'Africa, abbastanza incerti sul Venezuela - è scritto nero su bianco - e attenti - per carità - alla parte relativa alle Nazioni Unite, ma sempre in modo estremamente sfumato. Non si mettono invece in evidenza - e questo mi colpisce, perché è una cosa che le forze di maggioranza avrebbero forse dovuto approfondire - alcuni temi rilevanti come la protezione civile europea.

Giustamente il collega Balboni ha sottolineato alcune carenze sostanziali del concetto della procura europea, che ha natura finanziaria, ma, a mio avviso, è un'occasione persa la parte, di cui si parla, ma senza essere sviluppata, della protezione civile, che a noi sicuramente interessa.

In sintesi - vado a concludere - a mio avviso occorre mettere in collegamento quello che si dichiara con ciò che si scrive, perché quello che si scrive negli atti rimane, mentre quanto si dichiara può essere sempre smentito. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA (M5S). Signor Presidente, ieri, 29 luglio, abbiamo consumato tutte le risorse della terra disponibili per il 2019, secondo il rapporto del Global Footprint Network. Quindi, iniziamo a consumare per i prossimi mesi più acqua, suolo e cibo di quanto la terra riesca a produrre.

In Italia l'Earth Overshoot Day c'è stato addirittura il 15 maggio, ben due mesi e mezzo prima di quello mondiale. In Italia abbiamo consumato risorse equivalenti a 4,44 ettari globali, a fronte di soli 0,9 disponibili. Si tratta di un'impronta ecologica che evidenzia uno stile di vita ben lontano dagli obiettivi di sobrietà ai quali dovremmo tendere. I fattori che portano un Paese al depauperamento delle risorse sono essenzialmente come questo edifica le città e fornisce energia, come si nutrono i suoi cittadini e quanti abitanti conta. È da questo fatto concreto e assai preoccupante che voglio partire per riferire in merito ad alcuni aspetti significativi che riguardano le direttive europee che recepiremo in campo ambientale.

Alcune direttive inserite nel disegno di legge in discussione oggi rientrano nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», predisposto dalla Commissione europea nel 2016, per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edilizia - sappiamo essere responsabile di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni di CO2 - nonché dell'efficienza energetica (del 20 per cento entro il 2020 e del 32,5 per cento entro il 2030).

La bozza di PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) prevede per un patrimonio immobiliare di oltre 14,5 milioni di edifici pubblici e privati un obiettivo indicativo di risparmio di 5,7 megatep entro il 2030. Sono certa che il Governo migliorerà l'obiettivo atteso anche grazie al contributo delle osservazioni provenienti dalla consultazione pubblica e tecnica effettuata nei mesi scorsi sul sito web del Mise alle raccomandazioni della Commissione europea, ma anche potenziando e rendendo più stabili le misure già messe in campo nell'ultima finanziaria, che ha collegato le azioni di efficientamento energetico con la messa in sicurezza degli edifici.

Inoltre, in occasione dell'audizione tenutasi nel giugno 2019 presso le Commissioni riunite ambiente, attività produttive e politiche dell'Unione europea della Camera e congiunte con le Commissioni riunite industria, commercio, turismo, territorio, ambiente, beni ambientali, e politiche dell'Unione europea del Senato, il commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia ha sottolineato la rilevanza di una strategia ambiziosa a lungo termine per la transizione dell'Unione europea verso la neutralità climatica da adottare entro il 2020 in vista della Convenzione quadro delle Nazioni Unite. Si tratta di un impegno economico significativo, per il quale la Commissione europea ha proposto di aumentare la quota spesa relativamente al clima al 25 per cento per il bilancio comunitario dal 2021 al 2027 (ovvero, un euro su quattro potrà essere speso per il clima e l'energia pulita); per contro, l'Europarlamento è favorevole a una spesa del 30 per cento.

Con questo scenario ambizioso, per l'Italia si prevedrebbe un aumento rispetto all'attuale di 34 miliardi di finanziamento comunitari e nazionali da destinare all'azione climatica, a cui se ne aggiungerebbero altri 13 previsti dagli introiti delle aste EU ETS (Emission Trading Scheme).

Nella comunicazione presentata a novembre 2018, la Commissione europea ha richiamato la relazione del Panel intergovernativo sul cambiamento climatico a proposito del riscaldamento globale (pari a 1,5 gradi centigradi), che evidenza la necessità di contenere l'aumento della temperatura media globale entro questo valore, attraverso un impegno concreto, volto a raggiungere il risultato di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 a livello globale, su cui il ministro Costa ha riferito essersi fatto promotore in Europa, visto che ci sono Paesi europei che non sono d'accordo e vogliono spostare oltre il 2050 la neutralità di emissioni.

Tra le diverse misure europee c'è anche quella di supportare le popolazioni nella transizione verso un'economia circolare focalizzata sull'uso sostenibile delle risorse e contemporaneamente una stringente politica sul contrasto alla plastica monouso, con l'obiettivo che entro il 2050 non finisca più plastica negli oceani.

L'Unione europea tende quindi a prevenire la formazione dei rifiuti attraverso tre principali strumenti: la progettazione e la realizzazione di prodotti con un ciclo di vita lungo e con componenti non inquinanti; il rafforzamento della responsabilità estesa del produttore; un adeguato coinvolgimento dei consumatori.

È bene ricordare che quest'impostazione emerge chiaramente dalla lettura dei preamboli delle direttive da recepire e rinviene nell'articolo 4 della direttiva fondamentale sui rifiuti, che ne definisce la gerarchia, un riferimento normativo fondamentale. In base alla gerarchia dei rifiuti, che ha carattere vincolante nella definizione delle politiche relative alla gestione dei rifiuti, il nostro Paese, al pari degli altri Stati membri, è tenuto a osservare il seguente ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

In merito alla misura relativa al recupero di energia, mi preme evidenziare che la proposta di PNIEC 2019, alla pagina 60, prevede la riduzione del fabbisogno di termovalorizzazione dei rifiuti e la limitazione dell'uso delle biomasse per motivi di riduzione delle emissioni.

Non posso non soffermarmi in merito all'economia del riciclo, sulla delega specifica introdotta per la ulteriore modifica sul tema end of waste. A tal riguardo si segnala il lavoro complesso e presumibilmente non ancora terminato per venire incontro alle esigenze del mondo del riciclo senza rinunciare alla tutela dell'ambiente e della salute.

Mi vorrei soffermare ancora sull'articolo 16 che contiene i criteri e i principi specifici di delega delle direttive sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggi, con l'introduzione di un vero e proprio obbligo di raccolta differenziata del rifiuto organico, con relativi obiettivi di riciclo da realizzare entro il 31 dicembre 2020. Tale obbligo è stato accompagnato dall'incentivazione del compostaggio di prossimità che, insieme al compostaggio industriale, è in grado, attraverso la produzione di compost, di restituire sostanza organica ai suoli impoveriti.

Particolare attenzione va rivolta alla problematica dei rifiuti dispersi nell'ambiente degli imballaggi in plastica, specialmente in mare, in linea con il disegno di legge cosiddetto salva mare, attualmente all'esame della Camera, che consente ai pescatori di recuperare i rifiuti in mare senza incorrere in responsabilità penale e, una volta a terra, di differenziarli.

Solo attraverso misure puntuali di contrasto sarà possibile contribuire al conseguimento dell'obiettivo, previsto nell'Agenda 2030, di prevenire e ridurre, entro il 2025, l'inquinamento marino e raggiungere l'obiettivo del buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, come stabilito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Nel mio intervento ho omesso numerosi aspetti importanti delle direttive che recepiremo per mancanza di tempo ma anche per la complessità e ampiezza delle tematiche ambientali coinvolte.

La transizione energetica e quella della trasformazione dei rifiuti in risorsa, nella quale stiamo entrando, sono di fatto una transizione al nuovo modello economico globale che ci impone di agire su un orizzonte temporale di trenta anni ma con numerosi traguardi molto vicini tra di loro. È una sfida che ci impone di guardare al mondo superando i confini geografici e amministrativi e soprattutto di adottare nuovi stili di vita.

In questa sfida, dal punto di vista di chi, come me, si occupa di ecosistemi naturali, il vero assente è la natura. Stiamo depauperando il capitale naturale e i suoi servizi ecosistemici, riducendo lo spazio di rigenerazione delle matrici biotiche e abiotiche della Terra, l'unica dove possiamo vivere, che sostengono la nostra economia.

Dobbiamo ridurre fortemente la nostra impronta ecologica, ridurre il consumo e il depauperamento degli ecosistemi suolo, mare, aria. Il motore climatico è al massimo della sua azione ed è complicato rallentarlo per rendere ancora sostenibile la vita sulla terra.

Presidente, concludo il mio intervento invitando il Parlamento e il Governo, ma anche i cittadini, a mettere insieme le forze per affrontare questa sfida. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Bossi Simone, relatore sul disegno di legge n. 944.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve, perché farò solo due osservazioni.

In primo luogo, vorrei dare un consiglio: i lavori della legge di delegazione europea - è vero - sono stati lunghi, forse troppo. Tuttavia, 26 articoli sono veramente tanti e, se si vogliono affrontare in modo corretto e si vogliono esaminare gli altrettanti regolamenti allegati con responsabilità, bisogna avere il tempo per leggere, approfondire e cercare di dare delle risposte alle persone che a casa non possono fare ciò. Questo è il nostro lavoro. (Applausi dal Gruppo M5S). Penso che con leggerezza lo abbiano già fatto altri prima di noi e, quindi, noi abbiamo deciso di fare ciò con molta responsabilità.

Detto questo, prima di tutto anch'io ringrazio l'intera Commissione per l'ottimo lavoro fatto e per l'approfondimento svolto. Dopo aver ascoltato tutti gli interventi di oggi mi sento in dovere di puntualizzare alcuni aspetti nella mia replica. Innanzitutto, in merito all'articolo 4, rispondendo alle minoranze voglio ripetere quanto già detto più volte in Commissione: un maggior coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura sarebbe a nostro giudizio superfluo, visto che è già previsto nel processo di nomina del procuratore nazionale.

Ritengo invece che avrebbe dovuto avere un senso domandarsi come mai su dieci candidati possibili, di cui ben quattro italiani, ne siano stati scelti tre che sono un tedesco, un francese e una rumena. Già detta così sembra una barzelletta degli anni Ottanta, ma in realtà non c'è nulla da ridere perché parliamo della procura europea. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). È certo che se a vegliare per noi in Europa c'è la Mogherini stiamo tranquilli e dormiamo sempre sonni sereni. Forse sarebbe stato meglio scrivere in modo diverso la direttiva oltre che il regolamento che oggi andiamo da approvare.

Sempre alle minoranze vorrei ricordare che le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia (è la storia che lo dice, non siamo noi) sono sempre state tra le 69 e le 80 circa; quindi averne 71 rientra più o meno nella media della storia del nostro Paese. Certo, se ce ne fossero di meno saremmo tutti più contenti; magari se le direttive fossero scritte in modo diverso o fossero sviluppate diversamente con qualcuno che le segue maggiormente, sarebbe sicuramente un altro lavoro. Vorrei ricordare che di queste 71 procedure d'infrazione aperte, 17 sono proprio sul tema ambientale e molte di queste proprio relative al tema dei fanghi. Pertanto, approvare in Commissione modifiche che andrebbero a compromettere tutto il sistema dei piani regionali, stravolgendolo al punto di compromettere lo sforzo enorme che le Regioni stanno facendo, lo trovo insensato e bizzarro. Allo stesso modo trovo bizzarro che chi ci fa la morale proprio su questi temi poi magari non si ricordi neanche di votare il proprio emendamento in Commissione (forse erano distratti, non lo so).

Per quanto riguarda l'articolo 15, se vogliamo raccontare i fatti per quello che sono facciamolo con una semplice riflessione che desidero condividere anche con il Partito Democratico, perché la responsabilità in politica non è solo una bella parola: prima abolite le Province, poi proponete ai Comuni di porre veti rispetto ai piani regionali sugli impianti rischiando, con questa seconda mossa di alta qualità politica e amministrativa, di bloccare tutto il sistema, rendendo impossibile una programmazione da parte delle Regioni su un tema importante come quello dei rifiuti. In un mondo normale dovrei essere sorpreso di ciò, ma quando vi vedo qui così prevale sempre la rassegnazione. Del resto, avete cercato di abolire anche il Senato, invece vi vedo sempre comodamente seduti qui davanti, quindi penso che ulteriori commenti non si possano fare (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Non può però bastare perché si è cercato di apportare modifiche all'articolo 23 con l'inserimento, che considero di facciata, del contrasto al lavoro minorile, di cui abbiamo discusso a lungo in Commissione. In primo luogo, l'ho trovato curioso, però questo lo prevede la legge, non noi; in secondo luogo, me ne domandavo le ragioni e riflettendoci mi sono chiesto come mai non si è pensato di estendere la misura anche ai disabili, alle categorie disagiate. D'altronde questa platea non è mai stata ricordata da voi; realmente sono persone che hanno bisogno e ogni tanto sarebbe utile ricordarsene. Sapete, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, proprio come diceva da questi banchi qualcuno che ora non c'è più.

Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro e, in conclusione, signor Presidente, con l'emendamento sull'end of waste siamo sicuri di aver compiuto un grande passo in avanti che va in direzione delle aziende, di chi in questo Paese vuole lavorare, crescere e migliorare, perché è questo che si merita il nostro Paese. Quindi, c'è voluto tempo e vi chiedo scusa se per voi è stato troppo; per noi è stato il tempo necessario per lavorare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Giannuzzi, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2.

GIANNUZZI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, prima di tutto una nota assolutamente personale: è la prima volta che sono relatrice in Assemblea, ho potuto ascoltare con attenzione la discussione generale e ne ho ricavato su questo procedimento l'impressione purtroppo, non per responsabilità dei relatori, di una confusione e sovrapposizione degli interventi. Oggi, infatti, sono all'esame dell'Assemblea due provvedimenti molto diversi: uno, come sappiamo, è un disegno di legge di delegazione al Governo, l'altro rientra nell'attività di controllo e di indirizzo e rappresenta uno sguardo del Senato su un tempo lungo, all'attività del Governo in relazione alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Vorrei solo lasciare agli atti una nota assolutamente personale: forse varrebbe la pena prendere in considerazione di modificare l'iter congiunto dei due provvedimenti. Infatti, non solo la discussione si sovrappone, ma credo che sia proprio complicato, per chi ci guarda da fuori, capire le differenze e quello che stiamo facendo. Ho molto apprezzato al riguardo l'intervento della senatrice Fiammetta Modena, che parlava dell'incipit alla relazione programmatica del nostro uscente ministro Savona, che - condivido - sarebbe stato molto interessante analizzare in sede separata.

Proseguo con una brevissima replica, nella quale - per l'appunto - mi sono preoccupata di rimettere in ordine l'iter relativo alle relazioni consuntiva e programmatica di quest'anno. Ricordo che le precedenti relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018 (cioè gli atti omologhi di quelli in esame oggi, ma riferiti all'anno passato) furono trasmesse dal Governo rispettivamente nel marzo e nel gennaio del 2018, quando il Governo attuale non si era ancora insediato. Pertanto, a quegli atti che, per esplicita ammissione del Governo precedente, risultavano in qualche modo a sovranità limitata, si poté far seguire, sia da parte della 14a Commissione che delle altre Commissioni permanenti in sede consultiva, un processo fondamentalmente formale, ma scarsamente politico, nella sua declinazione di indirizzo del Governo, dovendosi questa maggioranza attenere evidentemente a linee già tracciate da altri.

Il primo atto squisitamente politico in tal senso può, quindi, essere ravvisato per noi nel dispositivo della risoluzione del 5 dicembre ultimo scorso, che chiuse quel processo declinando per la prima volta gli impegni di lungo corso che questa maggioranza riteneva per essa prioritari.

Pertanto, al fine di tracciare una linea di resoconto e sintesi ad oggi, riteniamo utile ricordare sinteticamente, in maniera non esaustiva, alcuni impegni colà indicati, tra cui, in materia di rapporti tra Governo e Parlamento, la nostra richiesta di garantire una più analitica attenzione e trasparenza sugli atti di indirizzo delle Camere e sul seguito dato dal Governo; richiesta che ci fa oggi piacere registrare che questo Governo abbia voluto recepire fin dagli aspetti formali, nonché sostanziali. Come riportato infatti nella relazione introduttiva allegata agli atti, l'appendice IV della relazione consuntiva, dedicata al seguito dato agli atti di indirizzo di Camera e Senato, è stato in questa ultima edizione modificato per far posto a tabelle analitiche sugli atti di indirizzo parlamentare approvati dai due rami del Parlamento, seguiti da una relazione che dà puntuale conto dell'operato del Governo.

In materia di deficit democratico dell'Unione europea e relativamente alla nostra richiesta di contribuire al processo di democratizzazione della stessa, è con particolare apprezzamento che diamo conto del recepimento dell'importanza da noi data a tale istanza e dello sforzo di cercare spazi per essa nelle interlocuzioni del Governo nelle sedi europee; sforzi di cui riceviamo aggiornamento in occasione perlopiù di audizioni dei membri del Governo. A titolo indicativo di tale dinamica, ricordiamo l'ultima audizione del ministro Moavero Milanesi dello scorso 9 luglio innanzi alle Commissioni congiunte 14a e XIV di Senato e Camera, nella quale il Ministro, a riprova di un dibattito aperto in materia, ebbe modo di dar conto di ipotesi colloquiali, per conferire forme di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, che potevano essere perseguite in tempi più rapidi rispetto all'elaborato iter della modifica dei trattati, tramite ad esempio accordi interistituzionali interni ai diversi organi dell'Unione.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,25)

(Segue GIANNUZZI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2). Beninteso, non essendo nella disponibilità dei singoli - tantomeno di chi parla -scegliere soluzioni, valgano quelle ipotesi per lo spirito con il quale furono fatte, a titolo d'esempio dell'onestà intellettuale di uno sforzo e a testimonianza della volontà dell'Esecutivo di dare risposta a richiesta pressante di questa maggioranza.

In materia di politiche migratorie, ricordiamo la nostra richiesta di porre in essere tutte le necessarie azioni in sede europea per riattivare le trattative per una riforma del sistema europeo comune di asilo, attraverso il superamento dell'attuale Regolamento di Dublino e del principio di primo ingresso. Abbiamo oggi contezza che tale tema è sicuramente tra le priorità della nuova agenda europea; questo indubbiamente grazie all'ottimo lavoro negoziale svolto dal nostro Governo. Come è noto, infatti, un pacchetto di riforme in materia è in discussione al momento presso le istituzioni europee, e l'Italia sta al riguardo svolgendo la sua parte con determinazione. Testimonianza ne sia anche, a livello parlamentare, il parere contrario espresso dalla 14a Commissione del Senato, con la risoluzione del 12 dicembre 2018, sulla proposta di istituzione dell'Agenzia per l'asilo, al posto dell'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per la parte in cui tale proposta non appariva rispondente agli stessi principi del trattato europeo sulle cui basi era stata predisposta e presentata, rappresentando a nostro avviso una possibile ingerenza nella sovranità territoriale dei singoli Stati membri interessati. Tale risoluzione oggi dovrà essere tenuta in debito conto nel lavoro di codecisione tra Parlamento e Consiglio.

Sul tema del rafforzamento della nostra presenza nelle istituzioni europee, ci piace ricordare, oltre alle interlocuzioni e dichiarazioni del presidente Conte, le più recenti dichiarazioni del ministro Moavero Milanesi, che, a domanda precisa nell'audizione già citata, ebbe a dire testualmente che «non è una novità che aspiriamo a un portafoglio importante all'interno della Commissione». Avendo avuto buona prova che questo Governo sappia porre sui tavoli negoziali il nostro giusto peso, confidiamo che ogni sforzo sarà compiuto a tal riguardo, e più in generale, per far valere in ogni consesso le nostre legittime aspirazioni.

Sul tema della Brexit, era stato richiesto al Governo - lo ricordiamo - di garantire gli interessi italiani e dei nostri concittadini, in particolare residenti nel Regno Unito. A tal riguardo, oltre al lavoro portato avanti dalla nostra diplomazia, dai Ministri di indirizzo e dallo stesso Conte, corre l'obbligo di ricordare il decreto n. 22 del 25 marzo ultimo scorso, prontamente convertito in legge nel mese di aprile, recante per l'appunto misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria, e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

In materia di politiche sociali, agricole, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, tutti dossier sui quali il Senato tra l'altro ha dato il suo contributo anche nell'esame in fase ascendente e discendente della normativa europea, registriamo con piacere e orgoglio che di quelle istanze abbiamo ravvisato la chiara accoglienza nel documento programmatico di quest'anno e non ultimo - e non a caso a nostro avviso - il chiaro riflesso nel nuovo vocabolario della nuova agenda UE, fin nelle parole della nuova presidente della Commissione europea.

Per tutto quanto detto finora, che beninteso non riteniamo esaustivo ma efficace testimonianza di una atmosfera nuova e che ci convince nei rapporti tra questo Parlamento e l'attuale Esecutivo, non possiamo che dirci soddisfatti. E soddisfazione ugualmente esprimiamo per i rapporti di quest'ultimo con l'Unione europea, perché ovviamente non riteniamo che il Governo abbia raggiunto tutti gli obiettivi indicati alla data da questo Parlamento, essendo per lo più essi, come da natura dei complessi obiettivi della politica europea, obiettivi di lungo o lunghissimo termine, ma sicuramente possiamo esprimere soddisfazione per il generale cambio di passo che questo Governo ha saputo imprimere e che chiaramente ormai sottende le nostre interlocuzioni con le istituzioni europee.

Ai tavoli delle istituzioni europee non sediamo più con atteggiamento remissivo e vagamente colpevole, con l'occhio unicamente fisso sui coefficienti del debito, ma fieramente ricordando - a noi stessi per primi, e poi ai nostri interlocutori - la nostra reale potenza economica, la nostra storia e laboriosità, il nostro legittimo posto nel mondo e la nostra rinnovata fame di futuro. Ciò nella assoluta consapevolezza che in un equilibrato orgoglio di popolo risieda non già una sterile contrarietà al progetto europeo - come troppo spesso si cerca di far credere - ma la più corretta premessa per le più equilibrate interlocuzioni, e dunque per la migliore equità dei risultati negoziali, che sono a loro volta garanzia del mantenimento dei migliori e più duraturi equilibri politici. Riteniamo che un giusto senso critico possa essere infinitamente più utile di un prono ed acritico assenso per un progetto ambizioso come quello ampio e longanime dell'Unione europea, che necessita perciò sicuramente della migliore intelligenza di tutti i suoi Stati membri. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma del senatore Pittella e di altri senatori, n. 2, a firma dei senatori Lorefice, Pucciarelli e Giannuzzi, n. 3, a firma dei senatori Ciriani e di altri senatori.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 2, a firma dei senatori Lorefice, Pucciarelli e Giannuzzi.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7 del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 944, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.400, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4,sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.400 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.200.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo a questo ordine del giorno ci lascia un po' perplessi. Di fatto si chiedeva semplicemente, nelle more dell'entrata in funzione operativa della procura europea prevista non prima del 2021, un impegno del Governo ad attivarsi, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo.

Che si dica di no a un ordine del giorno del genere, soprattutto da parte del relatore, che rappresenta quella parte di Governo attenta a questo tipo di situazioni (che non sono infrazioni ma veri e propri attentati al benessere e alla salute di un Paese), ci dispiace.

So che non si può tornare indietro, ma ci provo lo stesso.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.400, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 6,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.400, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.401 presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.402, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.403, presentato dai senatori Testor e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.404, presentato dai senatori Testor e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.405, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9,sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentanti all'articolo 9.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11,sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12,sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.200. L'articolo si riferisce ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, oltre che sulla salute e sul benessere animale e la sanità delle piante che coinvolgono in molti casi direttamente le amministrazione locali. Pertanto, a nostro parere, l'emendamento è corretto perché stabilisce l'indispensabilità di prevedere in fase di adeguamento della normativa nazionale un'intesa in sede di Conferenza unificata anziché di Conferenza Stato-Regioni, con il coinvolgimento anche delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordine del giorno in esame.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G12.400.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.400, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 12.401, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.401, presentato dalla senatrice Ginetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.404, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.402, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.403, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Fantetti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.400?

FANTETTI (FI-BP). No, signor Presidente.

Mi consenta di manifestare il mio apprezzamento per l'accoglimento di questo ordine del giorno che è, se non prodromico, di buon auspicio per l'inserimento nella prossima legge di bilancio - cosa che ho cercato di fare anche in quella precedente - di una materia particolarmente importante per quanto riguarda la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo.

Questo primo passaggio europeo è fondamentale. La stragrande maggioranza degli esercizi pubblici di ristorazione italiana all'estero si trova in Europa; tuttavia, se nella futura legislazione potessimo estendere il concetto anche a livello internazionale, ciò sarebbe molto importante per combattere il cosiddetto italian sounding e per promuovere le tradizioni enogastronomiche italiane.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.400 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.402 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.401 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori, identico all'emendamento 14.403 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.205, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, fino alle parole «più efficiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.207.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, colgo l'occasione per fare un intervento generale sui vari emendamenti a firma del mio Gruppo, perché la proposta normativa riguarda, sia per i rifiuti di pile e accumulatori che per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il rafforzamento del monitoraggio dei livelli di raccolta e l'individuazione della platea dei soggetti responsabili nei confronti degli obiettivi individuati.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei livelli di raccolta, la proposta è volta a rafforzare il controllo nelle prime fasi della raccolta introducendo obblighi di rendicontazione e incrementando l'attività di vigilanza per tutti i soggetti della filiera. Ricordo che c'è un grave problema di "cannibalizzazione" per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Alla luce del fatto che i decreti end of waste ancora non vengono emanati, si chiede di prevedere un controllo preventivo almeno nella legge di delegazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.207, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.209, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, fino alle parole «più efficiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.210.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.211, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.212, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.213, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.214, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.215, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.216, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 14.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.217, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.400, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.218, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.219, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'articolo riguarda tre questioni piuttosto importanti relativamente alla tematica dei rifiuti: i veicoli fuori uso, le pile, gli accumulatori e, soprattutto, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Signor Presidente, sull'articolo - mi limiterò ai lavori d'Assemblea, tralasciando quelli delle Commissioni - le forze di opposizione hanno presentato 25 emendamenti, che sono stati tutti respinti (tra l'altro 13 erano del nostro Gruppo). Ho avuto modo di verificare i resoconti dei lavori della 14a Commissione e un solo emendamento piuttosto marginale dell'opposizione è stato accolto. Di questo ci dispiace moltissimo perché il tema di cui stiamo parlando è importante. Mi riferisco, per esempio, ai RAEE. La quantità e la qualità di questi prodotti è assolutamente consistente nel panorama dei rifiuti a livello nazionale e europeo e la normativa andava presa in mano con maggiore vigore. Noi naturalmente non possiamo che essere d'accordo con la direttiva europea e con alcune sottolineature della proposta di recepimento del Governo, ma è del tutto insufficiente.

Faccio riferimento, per esempio, almeno alle forme di promozione e incentivazione della raccolta, che sono del tutto inesistenti nella legislazione del nostro Paese, con tutti gli annessi e i connessi negativi che ne conseguono. Abbiamo proposto di riformulare la raccolta e la comunicazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma è stato detto di no. Abbiamo proposto almeno di rendere più efficiente il sistema di rendicontazione dei rifiuti, coinvolgendo, come ha detto in precedenza la senatrice, non solamente i produttori, ma tutta la filiera, per esempio i venditori, ma è stato detto di no.

In Commissione, in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi a quello in discussione, nei mesi precedenti abbiamo incontrato aziende e consorzi e tutti hanno ribadito la necessità di accelerare in questa direzione. Si tratta dunque di un'occasione persa, signor Presidente, colleghi e colleghe: era infatti l'occasione per dare un'accelerata virtuosa alla raccolta dei RAEE, ma anche alle pile e ai veicoli fuori uso, ma non è stata colta. Si tratta dunque dell'ennesima occasione che la maggioranza perde al fine di raggiungere un ciclo dei rifiuti di qualità nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, ci asterremo sugli articoli in materia di rifiuti, perché riteniamo che, da parte del Governo, ci sarebbero dovuti essere una visione più ampia e maggiore coraggio nell'affrontare finalmente un ciclo che l'Italia affronta, con grave ritardo, da molto tempo. Per quel che riguarda specificamente l'articolo 14, oltre alla questione dei RAEE - molto dibattuta in Commissione in seguito alla presentazione di diversi emendamenti, che ho avuto anche modo di firmare e di sottoscrivere, alcuni dei quali modificati e trasformati in semplici ordini del giorno molto blandi - c'era anche l'antica questione dell'attività di autodemolizione, che affligge non solo la città di Roma, ma anche tutte le città del Meridione. Si tratta di un'attività con un grave problema di sicurezza, di controlli e, come dicevamo, di localizzazione. Si è dunque persa l'occasione di affrontare questa faccenda. Chiaramente aspetteremo con ansia i decreti attuativi, per poter incidere in maniera più sostanziosa e ci aspettiamo che il Governo faccia una proposta più coraggiosa. Quindi, ci asterremo sull'articolo in esame e sui successivi emendamenti 15 e 16.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G15.200 e G15.400 ed esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G15.401.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti in esame. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G15.200 e G15.400 ed è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G15.401 a condizione che, nella parte dispositiva, dopo le parole «Ricerca Ambientale», siano aggiunte le seguenti: «con la destinazione di risorse adeguate, nell'ambito di quelle già assegnate per la realizzazione degli interventi».

PRESIDENTE. Il relatore esprime parere favorevole all'ordine del giorno così riformulato?

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La senatrice Gallone accoglie la riformulazione proposta?

GALLONE (FI-BP). Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.202, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.203, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G15.200, G15.400 e G15.401 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, la direttiva in oggetto disciplina un importantissimo aspetto per quanto riguarda i fanghi e il loro spandimento.

Su questo tema abbiamo grandi aspettative per le promesse fatte anche dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispetto alla normalizzazione di un dato importante riguardante il nostro Paese, che più volte si è trovato a riscontrare illegalità gravi in questo settore.

Eppure, anche qui si perde un'occasione, che altri Paesi hanno invece colto come essenziale, riguardante l'aumento della tariffa per il trasporto in discarica. Questo, come è stato detto anche in Commissione politiche dell'Unione europea, è un dato fondamentale per ridurre le discariche, che in Italia sono usate per lo smaltimento del 90 per cento dei rifiuti.

L'emendamento volto ad aumentare la tariffa per il conferimento in discarica non è stato approvato, mentre è stato accolto un ordine del giorno e, quindi, noi ci aspettiamo che nel decreto la misura possa diventare un dato fattivo anche per l'Italia.

La Danimarca, che ha approvato un provvedimento legislativo in questo senso già dal 1997, ha discarica zero, mentre noi abbiamo discarica 90 per cento in Regioni come la Sicilia. Si tratta pertanto di una decisione importante che questo Governo è tenuto a prendere al più presto.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, come si suol dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare e, pertanto, ringrazio per l'accoglimento degli ordini del giorno G15.400 e G15.401 (testo 2).

Sappiamo che l'ordine del giorno non ha la valenza di un emendamento, ma meglio così che niente, sperando che questi ordini del giorno vengano poi letti con attenzione e recepiti in maniera più cogente.

L'ordine del giorno G15.400 riguarda la possibilità di riutilizzo delle rocce da scavo come sottoprodotto e, quindi, con conseguenze di risparmi sul fronte sia temporale, che economico. Ciò è molto importante per le aziende che si occupano di costruzione e ristrutturazione, affinché i materiali di risulta non vadano poi in discarica.

L'altro ordine del giorno, il G15.401 (testo 2), a cui tengo veramente tanto, nasce con la finalità di potenziare la vigilanza e la conseguente azione di bonifica dei siti di discarica abusivi presenti sul territorio dello Stato, allargando l'azione del commissario straordinario e della sua unità operativa, anzi - ancora di più - valutando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali, a parità di finanziamento.

Infatti, in genere noi agiamo sull'emergenza, ad esempio, in questo caso, con un commissario straordinario che si occupa delle bonifiche delle discariche abusive già colpite da sanzione europea. Noi vorremmo che ci sia un'azione di effettiva prevenzione per andare a bonificare le discariche abusive prima che esse vengano colpite da sanzione europea. So che questa unità operativa lavora già molto bene. Secondo noi, dare loro la possibilità di rafforzarsi farà risparmiare all'Italia molti, ma molti quattrini in termini di sanzioni e di salute pubblica.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

NUGNES (Misto). L'emendamento 16.205 è molto importante, soprattutto nella situazione attuale, dato che in 13a Commissione da ottobre scorso si sta discutendo un testo sul consumo del suolo e si sta provando a spostare il settore edile dalle nuove costruzioni alla rigenerazione urbana, proprio per non consumare suolo.

La rigenerazione urbana naturalmente necessita di abbattimenti e ricostruzioni, soprattutto di quel patrimonio edilizio scadente degli anni Settanta e Ottanta di cui sono piene le nostre periferie.

Su questo il Governo, anche in provvedimenti precedenti, ha messo in atto politiche di leve fiscali, incentivi e facilitazioni normative e autorizzative che ci auguriamo faranno da giusta leva per evitare il consumo di nuovo suolo. Cosa accadrà, però, se abbatteremo tutta questa vecchia edilizia senza provvedere al ciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione? Questi rifiuti andranno a finire in discarica e le discariche sono per definizione consumo del suolo, quindi, anche con la rigenerazione urbana, ci troveremo inevitabilmente a consumare nuovo suolo, riempiendo le discariche.

Quest'emendamento quindi, in una seconda versione, chiede sommessamente che venga preso in considerazione il ciclo di produzione, ossia che il materiale da costruzione e demolizione entri nel ciclo di produzione e il cantiere venga individuato come luogo dove fare la separazione dei materiali, per avere un recupero per la ricostruzione e anche per la vendita di questo materiale, evitando di creare un rifiuto.

Chiedo quindi parere favorevole e di votare tutti quest'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il parere è contrario a tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.202, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.203, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.204, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.205, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.206, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.207, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.208, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.209, presentato dal senatore Dürnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.210, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.210, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.211, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.212, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «e quantitativi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 16.213.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.214, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.215, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.216, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.217, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.218, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.218, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.219, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, non ho ritirato questo emendamento, che si può dire sia il mio emendamento del cuore, perché rimanga sempre traccia di quella che dovrebbe essere la situazione ottimale nelle more del recepimento della Direttiva europea, che prevede l'emanazione dei decreti end of waste che passano dalle Regioni e dalle Province in capo allo Stato e che ancora faticano ad essere emanati. L'ho mantenuto nonostante sulla questione sia stato messo finalmente un tassello all'interno del provvedimento al nostro esame, sottoscritto da tutte le forze parlamentari. È quello che citava il collega Briziarelli nel suo intervento in discussione generale e che dovrebbe permettere almeno agli impianti già autorizzati di non essere bloccati dalla paradossale norma inserita nel cosiddetto sblocca cantieri, che prevedeva che gli impianti dovessero dimostrare di funzionare secondo i criteri di un decreto risalente al 1998, senza tener conto, quindi, delle innovazioni tecnologiche sopravvenute, e che per fortuna farà tirare un sospiro di sollievo alle Regioni e alla Regione Lombardia in particolare.

Ciò non mi esime dal chiedere sempre di riprovarci e di fare in modo che nelle more del recepimento della direttiva, gli impianti, anche quelli non autorizzati che stanno aspettando i decreti per poter andare a smaltire rifiuti importanti, possano funzionare. Quando parlo di rifiuti importanti mi riferisco agli pneumatici, mi riferisco alla spazzatura della strada, mi riferisco al biometano: tutti rifiuti che oggi, senza le autorizzazioni, vanno a finire in discarica o negli inceneritori, le tanto vituperate discariche e inceneritori. Visto che l'Europa e il mondo ci chiedono che entro il 2030 il 70 o il 90 per cento dei rifiuti non vadano più in discarica o negli inceneritori ma che siano riciclati per realizzare finalmente la fine della transizione ed arrivare ad un'economia circolare completa, fino a che questo emendamento verrà respinto, questo importante passo non verrà compiuto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.219, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.400.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, sono mesi che stiamo partecipando - diciamolo pure - a un indecente balletto sull'end of waste in questo Parlamento e anche a livello governativo. Ricordo perfettamente quando il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa, ormai mesi fa, disse che era un tema da affrontare e da risolvere in modo definitivo nel prossimo provvedimento utile. Ebbene, di provvedimenti utili ne sono già passati tre, siamo al quarto e nulla è stato fatto. Era stata comunicata nell'ultimo della serie, nel terzo dall'origine, il cosiddetto decreto sblocca cantieri, la risoluzione integrale della questione; ebbene, tutti gli operatori del settore ci hanno spiegato che se non abbiamo fatto loro del male con questo intervento, poco ci manca; certamente è stato del tutto ininfluente.

Riepilogando, il Consiglio di Stato ha bloccato il rinnovo e le nuove autorizzazioni per tutte le aziende che operano in un settore così delicato e importante per l'economia e per la salute del nostro Paese; ha detto che bisogna adeguare la normativa nazionale: fatelo, facciamolo. A partire da lì siamo fermi al palo. Attenzione, signor Presidente, colleghi, perché stiamo parlando di questioni che hanno a che fare non solamente con l'economia circolare, coi posti di lavoro che si possono creare, con una green economy davvero applicata e non solo chiacchierata; stiamo parlando di questioni che afferiscono alla difesa dell'ambiente, alla salute pubblica e che, se non vengono affrontate, mettono in gioco la criminalità organizzata. Infatti, nelle cronache leggiamo quotidianamente di roghi, di incendi, di capannoni pieni di rifiuti urbani, ma spesso di rifiuti industriali pericolosi. Signor Presidente, se non interveniamo con radicalità su questo tema, non riusciremo a far compiere un minimo passo avanti al nostro Paese, anzi torniamo indietro. Si blocca in tal modo l'economia circolare; si perdono posti di lavoro, qualità della vita, dell'ambiente e la difesa della salute pubblica.

Entrando nel merito della questione, si dice che se la direttiva europea viene lasciata alla totale agibilità delle Regioni crea problemi dal punto di vista della tenuta ambientale. Tuttavia, colleghi, io spero che chi lo sostiene abbia letto il testo, perché la direttiva europea dettaglia caso per caso le tipologie di rifiuto che possono essere considerate prodotto. Anzi, diciamo di più: è esattamente il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva che configura una condizione nazionale uniforme su tutto il nostro territorio e quindi unitaria della questione di cui stiamo parlando. È l'assenza dell'applicazione della direttiva europea che crea confusione e che anzi sta creando paralisi.

Tuttavia vi è di più, signor Presidente: mentre noi stiamo fermi si determina un impatto negativo sull'ambiente non solo per questioni che ho appena menzionato poc'anzi, ma perché nel momento in cui non si riconosce a determinati rifiuti la categoria di prodotto si è costretti a produrne di nuovi, con tutte le ricadute negative, per esempio dal punto di vista dell'energia consumata. Non bastano i pur necessari decreti attuativi, sbandierati un po' a casaccio perché il Governo ne ha emanati due su questioni puramente settoriali all'interno delle decine necessarie. Serve una normativa totalmente rinnovata, perché la gestione dei rifiuti non è ferma al 1998, all'ultima normativa nazionale, ma si è evoluta, come si è evoluto il mercato, il consumo e soprattutto la tecnologia, mentre noi siamo fermi al 1998 e da lì non riusciamo assolutamente a muoverci.

Signor Presidente, reputo assolutamente necessario che l'Assemblea del Senato abbia il coraggio e la capacità di intervenire drasticamente.

Come dicevo prima, ci avete provato con la manovra di bilancio: non ci siete riusciti. Ci avete provato col decreto semplificazioni: non ci siete riusciti. Ci avete provato col decreto sblocca cantieri: non ci siete riusciti. Oggi non ci riusciamo. Cosa dobbiamo aspettare per dare risposta a queste aziende? Io vengo dal Veneto, ma questa situazione si verifica dappertutto. Ci sono imprese nei nostri territori nazionali che, al di là di tutte le considerazioni cui ho appena accennato, non sanno dove mettere questi rifiuti. Da una parte, non consentiamo loro di trasformarli in prodotti che avrebbero un'utilità per tutta la Nazione e, dall'altra, l'assenza di impianti e l'assenza di normativa li sta costringendo a tenerseli nei magazzini, con la possibilità per la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, che si sta allargando nel settore, di intrufolarsi. Abbiate il coraggio di smetterla con le baruffe tra lei e i 5 Stelle su questo settore. (Applausi dal Gruppo PD). Dove è scritto che le Regioni non hanno la possibilità di attivare una vera difesa del territorio all'interno di una normativa - appunto l'articolo 6 della direttiva europea - che è chiara e stringente e definisce caso per caso? Abbiate la capacità e il coraggio di superare il balletto indecente della guerra tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni e di far fare un passo in avanti al nostro Paese. Questa è l'ultima occasione e cerchiamo di non sprecarla. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.400, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.220, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.220, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.221, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.222, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.223, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.224, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.225, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.226, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.227 (testo 2).

NUGNES (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, vorrei chiedere, se possibile, una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 16.227 (testo 2), più volte discusso in Commissione. Presso il Ministero dell'ambiente è aperto un tavolo su questo argomento quindi è un tema dibattuto. Vorrei sapere se è possibile almeno trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta della senatrice Nugnes.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.227 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.228, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.200, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.400, presentato dalla senatrice Ginetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.401.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, dopo l'inattesa bocciatura dell'emendamento che avevo appena presentato, intervengo su questo ordine del giorno. La scorsa settimana ho presenziato, insieme ad alcuni senatori, ad un'assemblea a Roma in cui erano presenti rappresentanti che andavano dalla Confindustria alle associazioni ambientaliste, passando per tanti consorzi e decine di operatori del settore delle più diverse appartenenze dal punto di vista politico-culturale. In questa assemblea tutti hanno urlato l'urgenza di un intervento di questo tipo.

Io trovo stupefacente che in Senato si porti un esigenza di questa proporzione, urlata da tutti gli operatori del settore - ribadisco, dalle aziende alle associazioni ambientaliste - e si boccino gli emendamenti senza che qualcuno si alzi a spiegarne la ragione o senza fare delle proposte alternative. È veramente stupefacente. Stiamo raccontando di un Senato totalmente distante dalla realtà delle aziende, del territorio, della salute pubblica, della produzione e delle famiglie.

Se voi della Lega e del MoVimento 5 Stelle avete bocciato quell'emendamento, almeno possiamo votare un ordine del giorno che invita a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla modifica della norma che è vecchia di ventun anni, sì o no? Visto che è stato detto dal vostro Governo, da un anno a questa parte, ad ogni piè sospinto, possiamo votare un impegno da parte del Governo a muoversi un minimo su un'operazione così importante e strategica per il nostro Paese? Non entriamo nemmeno nel merito, ma chiediamo solo un impegno politico in questa direzione.

Su questo ordine del giorno, signor Presidente, ci aspettiamo un voto favorevole, altrimenti spiegherete a tutti questi mondi che sinceramente non ve ne importa nulla. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno 16.401, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G21.400.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.400 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'emendamento che sull'accoglimento dell'ordine del giorno.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G22.400.

GIANNUZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNUZZI (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G22.400.

LICHERI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (M5S). Chiedo anch'io di sottoscrivere l'ordine del giorno G22.400.

PRESIDENTE. Ci rivolgeremo poi alla segreteria per prendere nota delle firme aggiunte.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.400 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, questo provvedimento talvolta viene affrontato in maniera un po' stanca e burocratica da parte del Parlamento, eppure è la fotografia di quanto forte è la correlazione tra i Paesi membri dell'Unione europea.

In questo disegno di legge due articoli parlano di giustizia e cinque di finanza, sei articoli affrontano temi ambientali, uno interviene in tema di energia e tre di trasporto marittimo. Tantissimi temi, quindi, alcuni dei quali di grande delicatezza, come quelli in materia giudiziaria. Ma la legge di delega, come ha ricordato qualcuno, appartiene alla fase discendente del diritto comunitario, il che ci ricorda quanto è importante la fase ascendente, ossia quella del confronto con i partner e le istituzioni europee. È in questa sede che l'Italia deve trovare maggiore centralità e protagonismo, perché da qui passano le grandi decisioni. È un tema che riguarda tutti: il Governo, il Parlamento e naturalmente gli europarlamentari che, al pari dei colleghi di altri Paesi, devono essere più incisivi nel far valere le istanze italiane.

Colleghe e colleghi, crediamo fortemente nei valori europei, ma sappiamo anche che molte cose in Europa non funzionano e vanno cambiate.

I risultati delle ultime elezioni non devono trarre in inganno: nelle opinioni pubbliche il sentimento antieuropeista non è scemato, ma diventerà inarrestabile se nei prossimi anni l'Europa non cambierà passo.

L'Italia, con la Germania e la Francia, è un Paese fondatore, e per questo deve

mettere in campo una politica della costruzione, perché è così che si riguadagnano centralità e attenzione rispetto alle questioni nazionali. Pensiamo all'ultimo anno: la politica dello scontro non ha portato alcun beneficio dal punto di vista della flessibilità sui conti pubblici; non ha fatto fare passi in avanti sulla riscrittura del Trattato di Dublino; non ha reso più forte la posizione dell'Italia quando si sono rinnovate le cariche apicali della Commissione europea e della Banca centrale. Quindi, vi dico: sedetevi ai tavoli del confronto con l'autorevolezza di un Paese che ha fatto nascere l'Europa, perché solo così si potranno ottenere anche quei margini necessari per disinnescare le clausole di salvaguardia e per una legge di bilancio che alleggerisca la pressione fiscale. Soprattutto fatelo perché, solo attraverso l'Europa, l'Italia potrà dire la sua sulle grandi questioni del futuro: da quelle che attengono al cambiamento climatico alla nuova rivoluzione tecnologica, che è alle porte. E fatelo anche perché dai nazionalismi è sempre venuta la guerra mentre dall'Europa è sempre giunta la pace, la più lunga che il nostro Continente abbia mai conosciuto. Quindi, lavorate perché questo patrimonio non si disperda, ma venga rilanciato e diventi uno strumento utile per le prossime generazioni.

Il provvedimento all'esame fotografa bene le ragioni per cui nelle opinioni pubbliche il credo europeista si è andato affievolendo. Quindi, accanto a obiettivi più generali, ve ne sono alcuni più contingenti, ma altrettanto importanti.

Bisogna semplificare e razionalizzare la formazione delle direttive, al fine di intervenire in maniera più armonica sul tessuto legislativo dei Paesi membri. Bisogna, cioè, contrastare ciò che troppo spesso è accaduto in questi anni, ossia un rapporto tra UE e Paesi membri come recepimento passivo. Bisogna dotarsi di strumenti che anticipino la valutazione sull'impatto delle norme, ovvero del modo con cui ricadono nel vissuto del Paese, sui cittadini, sul sistema produttivo. Occorre, quindi, un maggiore attivismo e coinvolgimento delle parti sociali, nella fase ascendente ma anche in quella discendente, perché questo è l'unico modo per contrastare la visione di un'Europa come portatrice di nuove incombenze burocratiche, e quindi distante dai bisogni e dalle attese dei suoi cittadini. È un tema anche questo che richiama quella riforma dell'Europa che tutti riteniamo necessaria e sulla quale - lo ripeto - l'Italia deve avere un ruolo da protagonista, un ruolo all'altezza di un Paese fondatore.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le autonomie alla legge di delegazione e alla relazione consuntiva. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).

BONINO (Misto-PEcEB). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (Misto-PEcEB). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, evidentemente come rappresentante unica di Più Europa in Senato, voi conoscete molto bene le mie posizioni politiche rispetto al tema e, quindi, non le ripeterò. Utilizzerò questo tempo nell'annunciare il voto di astensione dei colleghi del Gruppo Misto per fare tre osservazioni - che spero il sottosegretario Santangelo vorrà riferire al nuovo Ministro - su temi che poco abbiamo appurato e approfondito in questa sede.

La prima osservazione è che per negoziare meglio in Europa, a parte che sarebbe utile andarci, è molto importante essere anche credibili. Vorrei intanto congratularmi con gli Uffici del Senato che proprio oggi hanno messo a disposizione, in modo finalmente comprensibile, l'elenco delle infrazioni che gravano sul nostro Paese, che da 71, come annunciato dal nostro relatore, in pochi giorni sono arrivate ad essere 79.

In particolare, è bene che i colleghi, così come l'opinione pubblica, sappiano che all'apertura di un'infrazione e alla fine del processo dell'apertura, le condanne sono normalmente piuttosto care, se stiamo pensando a sprechi.

Mi risultano aperte, ad esempio, 17 procedure di infrazione sull'ambiente. I loro costi sono i seguenti: 204 milioni pagati solo per le discariche abusive; 151 milioni per la gestione dei rifiuti in Campania; 25 milioni per il mancato trattamento delle acque reflue urbane. Immagino che, controllando dall'aggiornamento dei dati sul sito del Senato, potremmo trarre altre informazioni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,45)

(Segue BONINO). Abbiamo poi la questione dei 5 milioni e mezzo di ecoballe accatastate in surreali città di immondizia, che sono oggetto dal 2015 di un'infrazione da 20 milioni, cui si aggiungono 120.000 euro al giorno, fino a quando il problema non sarà risolto.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa, in una missione a Bruxelles nel dicembre scorso, aveva annunciato la richiesta di una riduzione della multa, promettendo passi concreti. Evidentemente non gli ha creduto nessuno perché è chiaro che entro il 16 dicembre 2019 il problema dei 5 milioni di ecoballe non sarà certamente risolto. Il rinvio di oltre sei mesi però non rassicura perché nel frattempo continueremo a pagare 120.000 euro al giorno per un totale di circa 22 milioni.

Ci vorrebbe quindi un'attenzione più puntuta e accurata sulla gestione delle infrazioni. io ho citato solo quelle riguardanti i rifiuti di cui avevo i dati, ma credo che consultando il sito del Senato potremo avere un panorama complessivo di quanto ci costano le infrazioni europee. Ho fatto solo l'esempio del capitolo ambientale; potremmo fare una richiesta relativa agli altri capitoli, che certamente faremo.

La seconda questione che ho sentito sollevare anche relativamente al nuovo negoziato sul bilancio riguarda i fondi di coesione. È ben difficile chiedere il mantenimento dei fondi di coesione - per non parlare dell'aumento degli stessi - quando in realtà la Corte dei conti ci dice che non abbiamo usato i fondi di coesione per centinaia di milioni di euro, che dovremmo restituire entro dicembre o per progetti non realizzati o per progetti non finanziabili perché non presentati in termini corretti.

Volevo soltanto che fossero ben chiari questi due elementi, che certamente non aiutano.

Tutto questo discorso mi porta all'ultima considerazione che è già stata fatta dal mio collega precedentemente. A parte le visioni politiche che possiamo avere, e ognuno di noi ha le sue, quello che rimane sicuro è che da quel dì il nostro Governo non si è attrezzato per avere un Ministero per gli affari europei degno di questo nome, nel senso di essere adeguato a questo nome.

Avevamo provato a costituire un comitato interministeriale che funzionava molto bene, in modo da coordinare la posizione dei diversi Ministri quando vanno a Bruxelles, nonché per dare in tempo utile, quindi in fase ascendente e fin dall'inizio, istruzioni precise ai nostri bravissimi funzionari a Bruxelles, che molto spesso ne sono privi e questo, non per mala volontà del Ministro in carica, ma per mancanza di uno strumento adeguato.

A questo proposito vorrei chiedere al Ministro o anche a lei, sottosegretario Santangelo, o a chi vuole, di fare un giretto al Ministero per gli affari europei a Parigi: si renderà conto che, al di là della politica del Primo Ministro o del Presidente, la macchina e la struttura del Ministero per gli affari europei è quella che garantisce fin dal giorno uno, anzi, molto spesso dal giorno zero, che gli interessi francesi - sia pur mediati, perché è chiaro che a volte si vince e a volte no - siano presenti sul tavolo negoziale di qualunque direttiva.

Noi non ci siamo mai dati questa struttura e quindi che facciamo? In realtà critichiamo le direttive, che poi come ho detto non applichiamo, solamente quando ci arrivano. Io invece penso che, indipendentemente da chi sarà al Governo, ma se cominciamo è meglio, bisognerà darsi gli strumenti - finora non lo abbiamo fatto - per avere una presenza competente tecnica e amministrativa capace anche di negoziare tra i vari Ministri, perché non si vince sempre. Il Governo deve stabilire delle priorità per cui, in base alla priorità «X», è disponibile anche a fare dei compromessi sulla direttiva «Y», è normale.

A questo proposito, ricordo l'esperienza positiva fatta con il Governo Prodi - e lo dico per conoscenza, perché ero Ministro per le politiche europee - che mi ha consentito spesso di avere una posizione negoziata, quindi di avere chiaro che cosa dovevo negoziare e che cosa dovevo ottenere.

Spero che di questi tre suggerimenti si voglia tener conto in modo positivo, perché l'interesse che io ho e sento politicamente non è quello di fare polemica su temi europei, ma, se possibile, di mettere in condizione il nostro Paese, per i Governi che verranno, non solo di battere i pugni o di minacciare sfracelli, ma di essere rispettabile, rispettato e competente sulle questioni che si dovranno affrontare. (Applausi dai Gruppi Misto e PD).

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, oggi discutiamo della legge di delegazione europea 2018. Esaminiamo le relazioni programmatiche e consuntive nel totale disinteresse del Parlamento: i banchi totalmente vuoti ne sono sintomatici.

Noi oggi abbiamo fatto i compiti a casa; abbiamo preso la lista di tutto ciò che nel nostro ordinamento non va bene e abbiamo fatto un provvedimento in cui chiediamo al Governo di adeguarlo velocemente alla normativa europea per evitare che l'Unione europea ci bacchetti. Siamo stati molto educati; abbiamo fatto i compiti a casa; lo abbiamo fatto anche per l'assestamento di bilancio: la Commissione ci ha detto di stare entro il 2 per cento come rapporto deficit-PIL e il Governo si è affrettato a rivedere i propri conti per rientrare in questa percentuale. Ciò è avvenuto alla faccia di chi stappava bottiglie di champagne dicendo che il deficit veniva fatto come meglio credeva o di chi diceva che i numerini della Commissione europea non servono e vengono rispettati solamente se non nuocciono agli interessi italiani. Oggi, invece, il Governo ha fatto i compiti a casa e ha fatto esattamente ciò che gli veniva chiesto dalla Commissione europea. È un po' bizzarro per un Governo che doveva far tremare le cancellerie europee e la Commissione europea. Non è successo nulla di tutto ciò. Questo è accaduto come se in Europa andasse tutto bene, ma non è così; non va tutto bene per due motivi.

Innanzitutto, non c'è una visione di interesse generale in Europa. Quindi, chi parla di europeismo come se esistesse una stanza nella quale c'è qualcuno che fa il bene dell'Europa si sbaglia perché in Europa ognuno persegue gli interessi del proprio stato nazionale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,54)

(Segue FAZZOLARI). Ciò vale per tutti tranne che per l'Italia, che non siede ai tavoli nei quali queste decisioni vengono prese, che non si fa sentire, che presenta una relazione programmatica 2019 alla Commissione europea che oserei definire da educande, molto timida e rispettosa. Diciamo che non abbiamo visto la ruspa in questo provvedimento.

Fratelli d'Italia nella sua risoluzione, che adesso diventerà emendamento alla risoluzione di maggioranza, ha detto cosa avremmo dovuto fare per farci sentire. Innanzitutto bisogna considerare la natalità come priorità dell'Unione europea e, quindi, come prima voce di spesa nell'Unione europea. Non è così; l'Unione europea non ha tra le sue mille priorità la natalità e noi non l'abbiamo inserita tra le nostre priorità italiane. Ci sono poi i dazi di civiltà nei confronti di quegli Stati che non rispettano i nostri standard salariali, ambientali e sociali per evitare un dumping sociale in Europa.

L'euro poi è un problema perché arricchisce i tedeschi e impoverisce gli italiani. Non lo dico io, ma i tedeschi, che hanno fatto uno studio accurato e dettagliato. Di solito sono bravi a fare queste cose e hanno certificato che in vent'anni, grazie all'euro, i tedeschi hanno guadagnato 23.000 euro e gli italiani ne hanno persi 75.000. A fronte di ciò, ci saremmo aspettati un dibattito molto acceso. Fratelli d'Italia ne parla chiaramente dicendo che, visto che l'euro avvantaggia qualcuno e svantaggia altri, all'interno dei meccanismi della dell'Unione europea ce ne devono essere alcuni di compensazione tra chi guadagna e chi perde. Un meccanismo di compensazione, ad esempio, potrebbe essere quello di investimenti tramite la BEI, la BCE o il bilancio europeo per opere infrastrutturali negli Stati dell'Unione che con l'euro ci rimettono. Si potrebbe anche chiedere che l'intera Unione europea esca dalla follia del global compact per l'immigrazione, il programma ONU che vorrebbe una immigrazione illimitata in Europa, su cui Fratelli d'Italia si è battuta e su cui vorremmo che l'intera Unione europea prendesse posizione. Nei trattati dell'Unione europea si potrebbero inserire, inoltre, le nostre radici classiche e cristiane come fondamento dell'identità europea.

Non c'è nulla di tutto questo, ma ci sono solamente delle piccole osservazioni, che avrebbe potuto fare pure il Governo precedente.

Capisco dunque l'imbarazzo della Lega, quando dice che almeno è un piccolo passo avanti rispetto al passato. Forse è così, ma sicuramente ci troviamo in una situazione molto anomala, nella quale il principale partito di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle, ha votato a favore della nomina del Presidente della Commissione europea, insieme al PD, al Partito popolare e alle forze europeiste, mentre la Lega ha votato contro, insieme alle forze euroscettiche, tra le quali Fratelli d'Italia.

Ovviamente non è normale che un Governo si presenti ad un appuntamento fondamentale, come quello della nomina del Presidente della Commissione europea, non avendo una posizione. Il Governo italiano è a favore di questa Commissione o è contro, visto che un partito ha votato a favore e un partito ha votato contro? Così non andiamo molto lontano.

Abbiamo però fatto grandi passi avanti rispetto ai Governi di sinistra e questo, con onestà intellettuale, va riconosciuto, anche perché non era difficile fare meglio in Europa di un Governo che era al servizio delle potenze straniere. Può sembrare un'affermazione forte, ma mi sarei aspettato ci fosse un grande scandalo oggi in Aula, che invece non c'è stato. Allora raccontiamo noi di Fratelli d'Italia questa vergogna, che è apparsa ieri sui giornali, e cioè che il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - dico «nostro» perché italiano - durante i Governi Renzi e Gentiloni Silveri, Sandro Gozi, dopo aver ricoperto questo incarico, in base al quale avrebbe dovuto difendere gli interessi italiani in Europa e presso la Commissione europea, prima è stato candidato nelle liste di En Marche, con Macron, al Parlamento europeo - che ricordo essere delle liste bloccate, per cui non serve la preferenza, ma solamente il plauso del capobastone - e, come abbiamo appreso ieri, è stato addirittura nominato nel Governo francese con il medesimo incarico che ricopriva nel Governo italiano e cioè quello di responsabile delle politiche europee per la Francia. La domanda dovrebbe dunque sorgere spontanea a tutti: come mai chi andava a sbattere i pugni sui tavoli per difendere gli interessi italiani, contro gli interessi francesi, il giorno dopo viene premiato dal Governo francese? In Italia, nella legge anticorruzione, ciò corrisponde ad una fattispecie ben precisa ed è il divieto di pantouflage, ovvero il divieto delle porte girevoli, che vieta a chi ricopre funzioni pubbliche di essere il giorno dopo al soldo di chi trattava con il Governo italiano. Invece abbiamo il nostro rappresentante nei tavoli europei, che adesso abbiamo scoperto essere al soldo dei francesi e questo è uno schifo, che dovrebbe indignare non sono i patrioti di Fratelli d'Italia, ma chiunque abbia a cuore la Nazione. (Applausi dal Gruppo FdI).

Allora, a questo punto forse si riescono pure a capire altre circostanze e si riesce a capire la vergogna di una lettera del Presidente del
Gruppo PD al Senato, che scrive all'ambasciatore francese per scusarsi del proprio Governo, con toni che sembrano quelli della lettera di Benigni e Troisi a Savonarola nel film "Non ci resta che piangere". (Proteste dei senatori Ginetti e Mirabelli).

PRESIDENTE. Ha ancora venti secondi. Ho concesso io altri trenta secondi.

FAZZOLARI (FdI). «Mi consenta ancora di rinnovarLe i nostri sentimenti di profondo rispetto e di rappresentarli al presidente Macron e ai vertici del Governo francese». (Proteste dal Gruppo PD).

PRESIDENTE.Senatore Fazzolari, può rimanere nei termini del provvedimento?

FAZZOLARI (FdI). Quanto tempo ho ancora?

PRESIDENTE. Ha già terminato il tempo e le ho concesso altri trenta secondi per concludere.

FAZZOLARI (FdI). Concludo, signor Presidente.

Allora si capisce meglio una lettera di questo genere e l'accordo di Caen, firmato il 21 marzo 2015 e non ancora ratificato dal Parlamento, con cui il Governo guidato dal PD regala parte delle nostre acque territoriali ai francesi. Si capisce l'appoggio del PD ai bombardamenti francesi in Libia nel 2011... (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore, gentilmente, la invito a rimanere nell'ambito dell'oggetto del provvedimento, oppure le devo togliere la parola, anche perché ha terminato il tempo a sua disposizione.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, concludo dicendo che l'Italia ha bisogno di altro per rialzare la testa e, quindi, voteremo contro la relazione programmatica in esame, che non riesce a operare in tal senso. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).

PITTELLA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico si asterrà dal voto.

Desidero ringraziare la collega Ginetti, che ha seguito con competenza e passione l'importante dossier in esame e offerto le argomentazioni che ci spingono al nostro voto di astensione.

Questa è anche l'occasione per fare una verifica di un anno di impegno europeo (non posso dire di impegno europeista). Dispiace che non sia presente in Aula il nuovo Ministro, a cui avrei fatto volentieri gli auguri. E di auguri ne ha bisogno, dopo un anno disastroso nei rapporti tra il vostro Governo e l'Unione europea.

Il ministro Savona ci ha spesso allietato con costruzioni immaginifiche, dichiarazioni circonvolute e un profluvio di raffigurazioni fantasiose e fantastiche, accompagnate da una pratica nerboruta o ammiccante, totalmente incapace di costruire un'intesa e un'alleanza e di capire cosa ottenere per l'Italia e l'Europa.

Voglio ricordare alcuni punti di questo anno di sconfitte.

Parto dal primo. Parte l'esperienza del Governo Conte, con una presenza a Bruxelles. Il primo Consiglio europeo sull'immigrazione vede sul tavolo la proposta di riforma del regolamento di Dublino; il Governo italiano è d'accordo a far cadere quella proposta, che avrebbe risolto un problema fondamentale rispetto al grande tema delle migrazioni. Queste cose non vanno dimenticate. Salvini ha poi speso quest'anno a dire che i porti vanno chiusi e che non vanno aumentati gli irregolari nel nostro Paese, perché - ovviamente - si riduce la possibilità per gli immigrati regolari. Ma, poi, gli irregolari non è riuscito a rimandarli indietro e a rimpatriarli.

A volte molti si chiedono se il problema dell'immigrazione o dei richiedenti asilo si voglia risolvere davvero, oppure si voglia mantenere così, per impensierire, preoccupare e - poi - lucrare sulla paura degli elettori. (Applausi dal Gruppo PD).

Passo al secondo punto: la commedia della manovra finanziaria. Si è partiti con muscoli da palestrati e poi le stanze insonorizzate di Bruxelles hanno portato il buon presidente Conte a miti consigli.

Terzo punto. Vi è traccia in questo anno delle proposte di cambiamento delle regole di bilancio? Si era detto: rivolteremo l'Unione europea e le sue regole di bilancio come un calzino. Vi è traccia di queste proposte. Il Governo ha fatto qualche proposta seria? Ha un'idea? Ha idea di un'alleanza? Il collega parla male della Francia, quell'altro della Germania, quell'altro ancora non so di chi. Non ho capito poi queste riforme con chi dovremmo realizzarle. Con il gruppo di Visegrád, che sicuramente sarà contrario a ogni ipotesi di riforma?

Quarto punto. Ai nostri piedi il Mediterraneo brucia, con la guerra in Libia, l'instabilità in Tunisia e in Egitto e la situazione di crisi del Sahel: tutto ciò sembra disinteressare il Governo italiano, come se non fosse il principale interessato a ciò che avviene nel Mediterraneo e ad una politica seria e non di elemosina verso l'Africa.

Quinto punto. Torno al ministro Savona, che spesso ha parlato di zoppia istituzionale. Io stesso alcuni anni fa scrissi un libro, che intitolai «L'anatra zoppa», per descrivere l'asimmetria tra una gamba monetaria forte dell'Unione europea e una economica e fiscale debole o assente. Anche qui, come si è tentato di risolvere in quest'anno la zoppia cui si riferisce Savona? Con quali proposte? C'è traccia di una proposta del Governo italiano sugli eurobond, sulla capacità fiscale, su un bilancio della zona euro o su un fondo monetario europeo? Nulla di tutto questo.

Sesto punto. Non parliamo del concorso italiano alla politica estera europea, che dovrebbe essere forte, chiaramente orientata a rafforzare l'alleanza atlantica, senza complessi d'inferiorità, schizofrenia, ambiguità né legami azzardati, ambigui e incoerenti con la storia dell'Italia e dell'Europa.

Per concludere, parliamo di Ursula von der Leyen, il nuovo Presidente della Commissione europea. Anche lì, il Governo italiano è riuscito a non pesare né contare. Lega e MoVimento 5 Stelle sono riusciti a divaricarsi, quindi a nullificare il potere negoziale italiano, dividendosi sul voto al Presidente della Commissione europea. L'elezione del Presidente della Commissione europea è il punto nodale, dal quale promanano le altre nomine, alle quali temo - per colpa non nostra, ma di questo Governo - l'Italia parteciperà con un piatto di lenticchie.

Ciò non è sicuramente giusto per un grande Paese, fondatore dell'Unione europea, un Paese tuttavia pro tempore governato da un Governo inadeguato e incapace. (Applausi dal Gruppo PD).

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, come già sentito più volte in questo dibattito, è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo per modificare la legislazione interna, recependo le direttive europee. Si tratta di un provvedimento importante, in quanto recepisce gli atti normativi europei e permette l'ingresso della normativa comunitaria all'interno del nostro ordinamento. La normativa dell'Unione tratta di tematiche a trecentosessanta gradi, toccando ambiti di diversa matrice e che sicuramente offre diversi spunti di riflessione utili per analizzare il futuro dell'Unione stessa.

Prima di entrare nel merito della legge e delle riflessioni ad essa collegate, permettetemi di ringraziare tutti i colleghi della 14ª Commissione, che hanno portato avanti un lavoro non semplice, perché, come detto, la legge di delegazione affronta numerose tematiche che richiedono impegno e dedizione. Formulo un ringraziamento anche per il fondamentale apporto fornito dal lavoro prezioso dei colleghi di tutte le altre Commissioni di merito.

La legge di delegazione prevede l'attuazione di 26 direttive e l'adeguamento a 9 regolamenti. Si noti l'ampia varietà di tematiche affrontate: vengono trattate materie giuridiche, si opera su un'infrastruttura energetica europea, su tematiche ambientali, si affrontano materie legate alla tutela della salute umana e così via, sino a trasformare la legge di delegazione in una sorta di omnibus.

Un articolo importante che vorrei nominare è l'articolo 20 in quanto stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Va detto in merito a tale direttiva, che il termine per il recepimento era fissato il 6 febbraio 2018. A causa quindi del mancato recepimento, a mio avviso inspiegabile, è stata avviata contro l'Italia una procedura di infrazione, collega Ginetti, procedura che verrà disinnescata grazie all'approvazione di questo articolo. Si tratta di una modifica particolarmente importante in quanto si recepisce una direttiva che aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende inoltre le misure di preparazione e risposta alle emergenze che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima.

Altro articolo estremamente importante per la tematica ambientale è l'articolo 14 che reca i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva europea in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile, accumulatori e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE.

Tra le importanti modifiche che si sono fatte grazie al lavoro in Commissione, sono stati inseriti tra i criteri direttivi la previsione di misure che favoriscano il ritiro volontario dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchi elettronici, la realizzazione di un sistema unico di gestione dei rifiuti che mette insieme pile e RAEE e la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi collettivi di raccolta.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In particolare, si fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati. Questa è una misura importante perché introduce norme volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, per assicurare la continuità dell'approvvigionamento negli Stati membri e prevedere i rischi derivanti da uno dei problemi strutturali dell'Unione europea, cioè l'alta dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico.

Per tornare ad una riflessione politica sulla legge di delegazione che abbraccia l'intero sistema istituzionale europeo, si nota come sono sicuramente tante le tematiche affrontate, comportando una modifica ingente, forse troppo, del nostro ordinamento. Già durante la discussione generale, prima del voto sulla legge europea che si è svolta il 16 aprile scorso, avevo posto una riflessione che vorrei condividere di nuovo: a livello europeo - non solo italiano - il crescente numero di aperture di procedure di infrazione sono il sintomo di un'istituzione che è sempre più sinonimo di burocrazia. La mania di regolamentare a tutti i livelli e su tutte le tematiche rappresenta una delle principali cause di avversione e di insofferenza da parte degli Stati membri e dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Il continuo cedimento di sovranità richiesto, ogni volta riguardante tematiche nuove, è un fenomeno, anzi una problematica, che dovrebbe trovare ampio dibattito politico e mediatico e riguardare chiunque abbia a cuore i nostri interessi nazionali. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Un'altra considerazione politica che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda il funzionamento del potere legislativo interno all'Unione europea. Nell'analisi delle varie tematiche legate alla legge di delegazione si nota l'enorme potere della Commissione europea rispetto al ruolo del Parlamento. Deve quindi essere un imperativo dell'Italia cercare di cambiare questa evidente asimmetria di potere. E sono contenta di sottolineare come anche all'interno della risoluzione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ci sia l'impegno a promuovere il rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee tramite l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa. Connesso a questo, occorre la garanzia di una maggiore trasparenza della Commissione europea, troppo spesso influenzata da motivi politici che indirizzano le decisioni prese.

In conclusione, sulla base di quanto detto anche dai miei colleghi del Gruppo, forte dell'importante lavoro svolto in Commissione e della rilevanza del provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è oggi chiamata a esaminare e ad approvare il disegno di legge di delegazione europea e le relative relazioni. È per noi sicuramente l'occasione per confrontare approccio e capacità di iniziativa di due Governi, quello passato e quello attuale.

Partiamo dall'azione dell'Esecutivo in carica, che in Europa è riuscito in pochi mesi nella straordinaria impresa di fare peggio, se possibile, del precedente, che già si era caratterizzato per l'inspiegabile quanto inutile scelta di un Alto rappresentante per la politica estera della cui attività credo nessuno di noi abbia notizia da cinque anni a questa parte. (Applausi dal Gruppo FI-BP). A testimonianza di ciò è sufficiente provare a contare l'altissimo numero di procedure di infrazione ancora pendenti sulle nostre teste e che nessuno dei due Esecutivi è stato in grado di ridurre significativamente, ma noi confidiamo sempre nel Governo del cambiamento. Oggi, poi, con un Governo che ha come priorità quella di tenersi attaccato con lo scotch, abbiamo un'Italia calpestata, derisa e isolata nel contesto europeo, anche alla luce delle votazioni separate per la Presidenza della Commissione europea e che ancora non è riuscita a produrre una candidatura autorevole per un ruolo di Vice Presidenza della Commissione europea, che Forza Italia auspica fortemente per l'Italia, perché non avere neanche una Vice Presidenza sarebbe un'umiliazione che il nostro Paese francamente non merita. D'altronde, le recenti elezioni europee ci hanno consegnato uno scenario in cui le attuali forze di maggioranza sono e saranno assolutamente irrilevanti nel prossimo Parlamento.

Tornando al tema dei nostri lavori, i distinti documenti in esame fotografano quanto è stato fatto e cosa l'Italia vorrebbe fare in Europa l'anno prossimo; un complesso articolato di norme all'apparenza generiche, che andrà invece a incidere concretamente, in maniera consistente e vincolante, sulle nostre attività economiche e sociali e, quindi, sulla vita dei nostri enti, delle nostre imprese e, a cascata, dei cittadini italiani tutti. Ci saremmo quindi aspettati un po' più di coraggio nell'apportare osservazioni e suggerimenti, soprattutto in tema ambientale, per realizzare quel new green deal efficiente ed efficace, alla luce del nostro essere tra i Paesi più preparati e più attivi in tema ambientale, nonostante la lentezza e la scarsa lungimiranza del Ministero e di questo Governo. Ciò avviene perché la viviamo dal punto di vista delle imposizioni e non dei benefici. Il lavoro di recepimento adeguato alle differenze tra Paese e Paese dovrebbe e deve essere il lavoro centrale del nostro Governo nelle interlocuzioni. Non abbiamo dubbi sul fatto che l'Unione europea sia necessaria - ha portato pace, stabilità e benessere - ma non può essere percepita esclusivamente come sistema di sole regole asettiche, come limitazione delle azioni dei Paesi membri che crea iniquità, bensì come una turbina per innestare un'accelerazione al motore economico e sociale di ogni singolo Stato. I dati e le statistiche parlano chiaro. Troppo spesso, anche da noi, l'Europa viene percepita come un'istituzione lontana, come altro da noi, mentre, al contrario, dovremmo sentirla come madre di ogni Stato e aggregatrice.

Dobbiamo sempre tener ben presente la centralità della legge di delegazione, in quanto è costituita da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede, trasferisce al Governo per adeguare l'impianto normativo agli atti europei. La normativa europea diventerà quindi legge in Italia e andrà a incidere su molti - forse troppi - settori, ma soprattutto - come dicevo - sulla vita quotidiana di tutto il sistema Paese.

Ricordo a me stessa e a quest'Assemblea che in questo testo vi sono direttive che disciplinano, tra le altre cose: meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, riduzione delle emissioni, attuazione dell'accordo sul lavoro nel settore della pesca, lotta alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, gestione dei rifiuti e quant'altro.

A proposito della gestione dei rifiuti, non torno ancora una volta sulla questione dell'end of waste e della necessità di fare presto, presto, presto. È infatti ancora bloccato il riciclo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, di pneumatici fuori uso, dei rifiuti da spazzamento stradale, dei RAEE, degli olii, dei grassi animali e vegetali, del tetrapak e di molto altro.

Come vedete, stiamo parlando di temi centrali: giustizia, ambiente, industria, salute, economia, agricoltura, pesca. Milioni di italiani dovrebbero fare necessariamente i conti con queste nuove disposizioni. Tale è l'impatto di queste norme che si rende quanto mai indispensabile la celere individuazione di modelli che rendano possibile anticipare ex ante l'impatto di tale legislazione sul tessuto socioeconomico che lo subisce.

È auspicabile, inoltre, che vi sia una decisa semplificazione nell'iter di formulazione delle direttive, perché la contemporaneità richiede risposte serie, in tempi brevi, alle sfide che il mondo ci impone.

Forza Italia - lo sapete - è intimamente europeista e, quindi, è per noi impensabile votare in contrasto a direttive europee. È tuttavia giunto il tempo che cessi il ruolo di mero recepitore di decisioni altrui. Dobbiamo e possiamo essere più incisivi nella fase di elaborazione delle direttive, prevedendo un maggior coinvolgimento di associazioni di categoria, di parti sociali e, più in generale, di tutti gli attori interessati. È per questo che noi chiedevamo non soltanto il coinvolgimento dello Stato e delle Regioni, ma anche la partecipazione dei Comuni alle riunioni.

Dobbiamo fare ciò per avere una negoziazione in sede comunitaria realistica, finalizzata a uno scopo, che deve essere quello del bene comune della nostra Nazione. È da questo tipo di meccanismi che l'Unione europea dovrebbe ripartire; da quello spirito iniziale che poneva il focus sui benefici da portare ai propri cittadini e non dall'essere un super Stato, che tende a regolare ogni aspetto della produzione e della vita.

L'Italia, Paese fondatore, deve recuperare il ruolo centrale che le è stato assegnato dalla storia e anche dalla geografia, e non soltanto nei casi negativi dovuti alla sua collocazione al centro del Mediterraneo.

Per noi questo percorso virtuoso dovrebbe iniziare smettendola di accusare l'Europa di tutte le nefandezze possibili. Lo abbiamo detto più volte: questa Europa non è perfetta, ma certamente rappresenta l'unica possibilità che abbiamo per contare qualcosa in un mondo dominato da giganti, quali gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Dobbiamo e possiamo incidere di più, ma per farlo è indispensabile regolarizzare i nostri rapporti con i partner comunitari, distendendo le relazioni, che oggi sono troppo tese con tutti.

Si deve stravolgere il paradigma attualmente in voga e riprendere una normale dialettica politica, che deve necessariamente lasciare spazio a una più ampia condivisione di tutto ciò che riguarda l'Italia. Si deve rendere tale negoziazione in Europa pienamente legittimata e interamente funzionale, affinché le direttive vengano preventivamente costruite insieme e condivise e soprattutto adattate alle caratteristiche economiche e sociali di ogni Paese, per diventare indirizzi migliorativi e non penalizzanti; un protagonismo fertile, caratterizzato non da pericolosi atteggiamenti muscolari, ma da una seria e strutturata proposta politica, manifestata con una dialettica adeguata, per rendere la negoziazione in Europa pienamente legittimata, più forte, e far valere l'importanza delle differenze e valorizzare le nostre specificità.

Per quanto espresso in questo mio intervento, con il rinnovato auspicio che le direttive europee derivino sempre più dal dialogo e dalla condivisione, nella precisa consapevolezza che l'Europa è formata da Stati con proprie caratteristiche peculiari, che devono essere rispettate, e con l'auspicio che l'Italia torni a essere protagonista, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Forza Italia sulla votazione sul disegno di legge di delegazione europea e il voto contrario sulla relazione consuntiva e su quella programmatica. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per votare la legge di delegazione europea che - come sappiamo - è uno dei due strumenti attraverso i quali l'ordinamento italiano si conforma alla normativa europea. Ma quella odierna è anche una giornata per noi simbolica: è la prima legge di delegazione di questo Governo, la prima dalle elezioni del 26 maggio scorso, che verrà approvata prima dell'insediamento della nuova Commissione europea. Auspico pertanto che quella di oggi possa essere una giornata simbolo del nuovo corso che l'Europa si accinge a varare, lontano dal passato di austerità che ha fatto molto male a questo Continente e ancor più male all'Italia, e rivolto invece verso un'Europa sociale, della crescita, del salario minimo europeo, dell'ambiente e dell'innovazione.

Queste infatti dovranno essere le stelle polari che guideranno il lavoro della nuova Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, che ha ricevuto il voto favorevole dei nostri colleghi portavoce a Strasburgo per le parole pronunciate lo scorso 17 luglio e gli impegni che la stessa ha preso davanti ai cittadini europei.

Come sapete, in gioco c'è anche la questione del commissario italiano, per il quale si prospetta - e così auspichiamo - un portafoglio economico di peso. Siamo sicuri che il presidente Conte indicherà una figura di sicuro valore che saprà fare gli interessi dell'Italia all'interno dell'Europa e, pertanto, anche dell'Europa stessa.

Il MoVimento 5 Stelle ha salutato con favore le parole di Ursula von der Leyen, in particolare quelle relative al green deal per l'Europa entro i primi cento giorni del suo mandato, da sostanziarsi in un piano di investimenti per un'Europa sostenibile, e alla trasformazione della Banca europea per gli investimenti in una banca cosiddetta climatica. Ma penso anche alla prospettata strategia per l'innovazione rivolta alle piccole e medie imprese o alla flessibilità promessa, al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e allo sviluppo del pilastro sociale dell'Unione.

In questo senso vorrei sottolineare l'annunciata proposta dell'istituzione di un salario minimo europeo e di uno strumento di assicurazione contro la disoccupazione: due battaglie fondamentali del MoVimento 5 Stelle, che finalmente trovano una sponda anche in Europa, contrariamente a quanto si è verificato con la Commissione presieduta da Juncker. Proprio quest'ultimo, qualche settimana fa, con una battuta ha detto che sarà difficile trovare il suo sostituto. Vorrei rispondere a Juncker con un'altra battuta: possiamo rassicurare il presidente eletto von der Leyen dicendo che sarà più difficile fare peggio del suo predecessore.

Onorevoli colleghi, a solo un anno dall'insediamento di questo Governo, sembra evidente che in Europa si stanno già raccogliendo i frutti del suo lavoro. A sentire le parole del presidente von der Leyen, sembrano lontani i tempi dell'austerità che ha strangolato cittadini ed economie europee. E noi del MoVimento 5 Stelle in Parlamento e al Governo vigileremo affinché tali parole si trasformino in fatti; non parole, ma fatti. (Applausi dal Gruppo M5S). Vigileremo con grande attenzione.

Tornando al provvedimento in discussione quest'oggi, vorrei ringraziare la 14a Commissione di cui faccio parte, ma anche le altre coinvolte nell'esame del testo, per il lavoro svolto. E devo dire che buone sono state l'intesa e l'interazione con la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, con la quale abbiamo approfondito diversi punti i cui componenti ringrazio per il loro contributo

Il lavoro è stato forse più lungo del normale e mi riaggancio ad alcune parole pronunciate dalla senatrice Ginetti. Vorrei ricordare che nel 2013 la legge di delegazione è stata votata il 7 ottobre dell'anno successivo e che nel 2016-2017 è stata emanata un'unica legge di delegazione europea, approvata il 25 ottobre 2017. Noi, quindi, siamo ampiamente dentro le tempistiche degli anni precedenti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,31)

(Segue LOREFICE). I contenuti elencati sono estremamente significativi e hanno richiesto un serio approfondimento, avvenuto anche grazie al prezioso aiuto dato da tutte le parti sociali, intervenute in diverse audizioni, portando le loro istanze, e colgo l'occasione per ringraziarle.

Entrando nel merito dell'articolato, si può tranquillamente affermare che la discontinuità con il passato è netta e anche il cittadino più distratto non avrebbe alcun dubbio sulla paternità della legge di delegazione in esame: parliamo di ambiente, salute, rifiuti, che sono solamente alcune delle tematiche trattate nel testo del disegno di legge. Più nello specifico, con questo provvedimento recepiamo il pacchetto sull'economia circolare, al fine di garantire un futuro sostenibile e pulito alle generazioni future. In particolare, vorrei citare l'articolo 16 e la cessazione della qualifica di rifiuto, che interviene nell'ambito di una situazione di stallo venutasi a creare che rischiava di bloccare l'intera filiera. Con la previsione contenuta nel disegno di legge, si delega il Governo a riformare una normativa molto datata, addirittura risalente al 1998, ampiamente superata dal progresso tecnologico, e si interviene sulle autorizzazioni per dare la possibilità alle imprese della filiera di continuare il proprio lavoro. Non fermiamo quindi le aziende che lavorano e hanno investito in questo settore e siamo già pronti a emanare le nuove norme sull'end of waste.

È già stato detto, ma anch'io voglio ricordare che ieri è stato l'Earth Overshoot Day, ossia il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse prodotte dal Pianeta in un dato anno. Onorevoli colleghi, siamo alla fine del mese di luglio e per i prossimi cinque mesi ciò che consumeremo lo toglieremo alle generazioni future, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Riflettiamo quindi su quello che facciamo. Dobbiamo cambiare rotta immediatamente e spingere perché gli altri attori sulla scena globale facciano lo stesso. Per questo è così importante recepire le norme in esame e impegnarci tutti affinché l'Italia e l'Europa si facciano promotrici nei maggiori fora internazionali del cambiamento.

Con il disegno di legge in esame recepiamo le direttive nn. 851 e 852 del 2018 in materia di rifiuti di imballaggi e imballaggi. È un tema questo estremamente importante per il mondo e per l'Italia in particolare, anche al fine di ridurre la dispersione delle plastiche che stanno uccidendo una delle nostre risorse più importanti, il mare. (Applausi dal Gruppo M5S).

Un altro tema su cui deleghiamo il Governo a legiferare riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli da pile e accumulatori. In questo campo, sempre in un'ottica di economia circolare, deleghiamo il Governo ad adottare misure che vadano verso la riduzione dei rifiuti, il riuso e il riciclo. In relazione a ciò, voglio citare la previsione, inserita in Commissione, per il ritiro dei piccolissimi RAEE anche presso distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa tipologia di rifiuto, infatti, più delle altre sfugge al corretto smaltimento, causando gravi danni all'ambiente. Ma vi sono numerose altre previsioni degne di nota. Penso alle misure a tutela della salute umana come il recepimento della direttiva sulle radiazioni ionizzanti, che solamente ora - grazie a questa maggioranza e a questo Governo - viene recepita; o al nuovo Piano nazionale radon, essendo l'esposizione al radon una delle principali cause di tumore al polmone.

Continuando sul tema, è importante segnalare il recepimento delle direttive in materia di sicurezza nella navigazione, fondamentali non solo per chi lavora su una nave, ma anche per tutti i cittadini che la utilizzano.

Signor Presidente, quello che sto illustrando è il radicale cambio di passo che vi è stato nell'azione di Governo e negli atti del Parlamento dal 1° giugno dello scorso anno, anche in Europa. Si lavora per cambiare l'Europa, per renderla più equa e solidale. Non è un percorso né facile né breve, ma lo stiamo portando avanti. Al contempo, tuttavia, dobbiamo fare i conti con lo status quo e tirare fuori il meglio dalla situazione attuale.

Credo che la differenza con chi ci ha preceduto sia evidente: in passato si è chiesta flessibilità all'Europa per mancette elettorali. Ora si rispettano i patti, si adottano misure volte alla crescita, all'occupazione giovanile e al sostegno delle categorie maggiormente svantaggiate, e allo stesso tempo si agisce nella giusta direzione per l'ambiente, la salute umana e degli animali e per la sicurezza delle persone.

Signor Presidente, concludo facendo un augurio al neo Ministro, che spero di vedere a breve in Aula e in Commissione. Abbiamo necessità di un Ministro forte, che ci dia supporto in Europa per le politiche dell'Unione europea.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle, perché l'Italia e l'Europa ne hanno bisogno. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 944, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Colleghi, dovendo passare alla proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo, avverto che su tale proposta sono stati presentati due emendamenti, i cui testi sono in distribuzione.

Prima di procedere a dichiarare l'ammissibilità o meno degli emendamenti presentati, dispongo una breve sospensione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 19,57).

Colleghi, il problema, che non risolveremo in questa sede e che sarà oggetto di un dibattito nella Giunta per il Regolamento, nasce dal fatto che l'articolo 144-bis, al comma 7, prevede che: «Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti».

Gli emendamenti che sono stati presentati ripropongono in maniera testuale le stesse parole del dispositivo di altre proposte di risoluzione. Ovviamente ciò potrebbe essere interpretato, ma spetterà alla Giunta farlo, come un aggiramento del fatto che, una volta votata la proposta risoluzione, su cui c'è il parere favorevole, non possano essere messe ai voti le successive, perché vengono precluse. Tutto ciò nonostante, rinviando a quella sede l'approfondimento, ammetto i due emendamenti, rassegnando queste mie riflessioni, che saranno considerate nella prossima riunione della Giunta per il Regolamento e chiedo ai presentatori se intendono illustrarli.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio per aver ammesso gli emendamenti, nonostante il dubbio interpretativo.

Il Gruppo Fratelli d'Italia ha voluto presentare come emendamenti alla proposta di risoluzione, visto che si tratta di una relazione programmatica per il 2019, le parole d'ordine della visione di Fratelli d'Italia in ambito europeo, e che spesso sono state più che condivise da diverse forze politiche, in particolare dalla Lega, ma anche dal Movimento 5 Stelle: quindi confidiamo che possano essere recepite.

Molto velocemente, la prima proposta emendativa riguarda la questione natalità e demografia. Sappiamo tutti che il principale problema del continente europeo è quello demografico e una natalità insufficiente al rinnovo della popolazione europea e per questo dovrebbe essere normale che la principale voce di priorità e di spesa dell'Unione europea fosse proprio relativa alle politiche per la natalità, ma così non è. Tra tutte le priorità dell'Unione europea non c'è, tra gli assi di priorità, quello che riguarda la natalità e la demografia e quindi chiediamo che il Governo si faccia parte attiva per introdurla.

La seconda priorità riguarda quelli che, nella comunicazione, vengono chiamati dazi di civiltà. L'Europa, giustamente, ha normative molto rigide e severe in ambito sociale, di tutela del lavoratore e dell'ambiente, ma se apriamo in modo indiscriminato i confini europei a merci che provengono da Stati che non rispettano le nostre stesse leggi avremo una concorrenza sleale da parte dei prodotti provenienti dal di fuori dell'Unione europea nei confronti di quelli prodotti in Europa. In tal modo o si creerà un dumping sociale in Europa, che per rimanere concorrenziale dovrà abbassare i propri standard, oppure si metteranno in grande difficoltà i nostri produttori e le nostre imprese. Si parla quindi di dazi di civiltà all'ingresso dei prodotti, per non creare questa difficoltà.

Un'altra priorità riguarda l'euro. Al di là dell'idea che ognuno di noi ha sulla moneta unica, è un dato di fatto che nell'eurozona essa comporta delle storture tra i diversi Paesi europei. Un recente studio, fatto da un prestigioso think tank tedesco, ha dimostrato che, nell'arco dei vent'anni di vita dell'euro ogni tedesco ha guadagnato 23.000 euro solo grazie all'esistenza della moneta unica, mentre ogni italiano ha perso 75.000 euro. Queste sono delle evidenze, a prescindere dalle opinioni di ognuno di noi. Quindi, anche senza mettere in discussione l'euro, si potrebbe ragionare su un meccanismo di compensazione, all'interno dell'Unione europea, tra gli Stati che traggono giovamento dalla moneta unica e quelli che ne sono penalizzati, ad esempio prevedendo degli investimenti infrastrutturali, a carico direttamente del bilancio europeo, a favore degli Stati penalizzati.

Oltre a questo, proponiamo di dichiarare l'Unione europea fuori dal contesto del global compact ONU per l'immigrazione. Questo dibattito è stato molto sentito negli ultimi tempi, ma ha anche diviso l'Europa. I confini sono unici e le regole di ingresso dovrebbero essere comuni.

Proseguo molto velocemente. L'emendamento in esame affronta anche il tema del contrasto all'immigrazione illegale. Chiediamo semplicemente che, per contrastare l'immigrazione illegale nel Mediterraneo centrale, l'Unione europea investa le stesse cifre che ha speso sulla rotta balcanica (mi riferisco ai 6 miliardi di euro che sono stati dati dall'Unione europea alla Turchia).

L'emendamento in esame propone altresì di rimettere in discussione il bizzarro sistema del franco CFA, in forza del quale le ex colonie francesi versano il 50 per cento del valore delle proprie esportazioni alla Tesoreria francese. Noi chiediamo che questo meccanismo sia sostituito dall'euro CFA, in modo che la Banca centrale europea non chieda il versamento di questi soldi all'Africa, così da dare un aiuto concreto per quest'ultima.

Infine, chiediamo di inserire all'interno della Costituzione europea un riferimento alle radici classiche e cristiane dell'Europa.

Quelle illustrate ci sembrano questioni più che condivisibili e pertanto speriamo che l'Assemblea si esprima a favore dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIANNUZZI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.

BARRA CARACCIOLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 2.1. Sull'emendamento 2.2 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Lorefice, Pucciarelli e Giannuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 3.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 20,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1416.

Il relatore, senatore Santillo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANTILLO, relatore. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione alla Presidenza di poter consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Facciamogli seriamente un applauso, colleghi, alle ore 20 del 30 luglio. (Applausi).

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SANTILLO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

DE FALCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà e le faccio presente che è gradita la consegna dei testi scritti degli interventi.

DE FALCO (Misto). Accolgo l'invito, signor Presidente, e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

La ringrazio e invito i colleghi a farle un applauso. (Applausi).

D'ARIENZO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento e, come abbiamo già detto nella discussione generale, auspichiamo che l'ulteriore tempo a disposizione per i decreti di cui si sta parlando serva per fare quel tavolo di lavoro con le organizzazioni del settore e trovare finalmente una soluzione ai nodi che sono stati espressi.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Colleghi, facciamo un applauso anche al senatore D'Arienzo. (Applausi).

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, auspichiamo che le istanze e le sensibilità dei soggetti che comunque audiremo per portare avanti il provvedimento vero e proprio possano essere prese in considerazione e che quindi il tempo a disposizione sia congruo.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DE SIANO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-BP). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia esprime parere favorevole su questo provvedimento.

Non abbiamo fatto ostruzionismo in Commissione né abbiamo presentato emendamenti, con l'auspicio che le forze di maggioranza e il Governo possano fare una discussione più seria, approfondita e appropriata su un tema vitale per il nostro Paese.

RICCIARDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle esprimo il voto favorevole per questa proroga, di cui potremo trarre profitto in Commissione lavori pubblici. (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP).

PRESIDENTE. Ringrazio tutti per la gentile collaborazione.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Il Senato ha approvato il provvedimento all'unanimità: bisognava proprio attendere il 30 luglio alle ore 20,11 per ottenere questi risultati.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, come già concordato per le vie brevi, la seduta di domani inizierà alle ore 10 con la lettura del processo verbale e la sua approvazione. Dopodiché si passerà ad una sospensione per consentire la riunione dei Capigruppo e la seduta riprenderà alla conclusione di tale riunione, anche se tutti credo conoscano già il contenuto della riunione stessa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CUCCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo perché nella notte appena trascorsa, in Sardegna, si sono verificati due gravissimi episodi. Ancora una volta è stato compiuto un gesto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale, il sindaco di Cardedu, al quale sento il dovere di manifestare tutta la solidarietà del Gruppo Partito Democratico, e poi c'è stato un attentato gravissimo alla sede del Partito Democratico di Dorgali.

Voglio precisare che quella di Dorgali è una sede storica, un simbolo del Partito Democratico in Sardegna. È stata costruita dalla comunità dorgalese con l'intervento dei compaesani ed era, come dicevo, un simbolo. Purtroppo l'attentato è stato estremamente grave. È avvenuto in una comunità estremamente operosa, una località turistica, all'una e mezza di notte, quando ancora c'era tantissima gente in giro. Chi ha visto le immagini è rimasto impressionato. Ci sono i vetri conficcati nella parete opposta, quindi è un fatto che non ha non ha causato molti morti semplicemente per un caso fortuito, se vogliamo per un colpo di fortuna.

Quello che è accaduto, però, è segnale di un grave malessere che è molto diffuso nell'isola che il più delle volte si sente abbandonata da Roma e, al di là delle belle parole che sono state dette anche nell'ultimo periodo, fatti concreti se ne vedono davvero pochi. Sento quindi il dovere di esprimere a tutta la comunità democratica di Dorgali, a quella del nuorese (io sono di Nuoro) e a tutta la comunità democratica sarda, proprio perché quella sede rappresenta un simbolo del Partito Democratico in Sardegna, tutta la solidarietà e la vicinanza. Credo che sia doveroso esprimerlo all'intera comunità dorgalese, una comunità estremamente operosa che saprà reagire anche a questo gesto.

Auspico però e chiedo attenzione da parte del Governo, in particolare del ministro Salvini. Credo che la situazione sia diventata talmente grave che sia necessario ed utile convocare immediatamente il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale si spera che il ministro Salvini voglia partecipare e assicuri in maniera fattiva, e non solo con le parole, un intervento drastico e risolutivo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Cucca, anche la Presidenza esprime la sua personale e generale vicinanza e solidarietà.

LONARDO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo mio intervento di fine seduta mi preme far giungere al ministro Costa un accorato appello da parte della città di Benevento che da sempre è priva del depuratore.

Premesso che il Comune di Benevento e la Regione Campania, d'intesa con il commissario di Governo Rolle, hanno posto in essere tutte le azioni e tutti gli investimenti possibili, premesso altresì che al sindaco attuale di Benevento, appena insediatosi, è stato consegnato pure un avviso di garanzia da parte della locale magistratura senza che questi avesse alcuna responsabilità in merito, responsabilità che invece è tutta da addebitare alle amministrazioni precedenti che si sono succedute nel tempo e sulle quali, stranamente e inspiegabilmente, non grava nessuna ipoteca giudiziaria, pur essendo molto inadempienti; premesso, infine, che il sindaco ed il governo regionale hanno recuperato fondi per un valore di 12 milioni di euro, fondi che erano finiti in perenzione, e tenuto conto pure che i Ministri di questo Governo del cambiamento non sono adusi rispondere alle interrogazioni che i senatori presentano, mi vedo costretta a chiedere al ministro Costa se intenda tenere fede a quanto da lui dichiarato e stabilito in un'apposita riunione presso il Ministero, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Benevento e del commissario Rolle, di assegnare la cifra di 20 milioni di euro per la costruzione del depuratore, per consegnarlo alla comunità tutta di Benevento.

Chiedo inoltre quando eventualmente questo avverrà, essendo già passati alcuni mesi dalla sua promessa e dalle garanzie date alla città di Benevento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

FENU (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FENU (M5S). Signor Presidente, nella serata di domenica 28 luglio, alle ore 21, è divampato un incendio nelle campagne di Siniscola, in Sardegna: 15 famiglie sono state evacuate, due case di abitazione sono andate completamente distrutte e numerose altre sono state danneggiate dal fuoco; sono morti almeno 200 capi di bestiame e sono andati distrutti 600 ettari tra pascoli e frutteti.

I danni, che potevano essere ancora più gravi e costare la vita a qualcuno, sono stati limitati grazie all'impegno di circa 200 uomini che hanno lavorato senza sosta e con estrema difficoltà: Protezione civile, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas), barracelli, vigili urbani, Polizia e Carabinieri e, soprattutto, tanti volontari. A tutte queste persone deve andare il nostro più sentito ringraziamento.

Condivido la volontà espressa di richiedere al Governo lo stato di emergenza. Noi abbiamo il dovere di occuparci sempre di questa piaga, non soltanto nelle emergenze. In questo senso mi corre l'obbligo di ricordare il lavoro che proprio in questi mesi sta portando avanti il collega deputato Alberto Manca, con la sua proposta di legge per l'istituzione di un'agenzia statale che gestisca la flotta dei Canadair e l'addestramento dei piloti.

Sento però soprattutto l'obbligo di ringraziare i volontari che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento ed alla messa in salvo delle persone. (Applausi dal Gruppo M5S). Sento l'obbligo di ringraziare i pastori, come Gianuario Falchi, che a poche ore dal rogo ha lanciato un appello a tutti per contribuire materialmente ed aiutare le imprese agricole colpite dal rogo. Sento l'obbligo di ringraziare tutto il Consiglio comunale di Siniscola, le forze di minoranza e di maggioranza, il sindaco e la Giunta, che hanno condiviso e fatto proprio l'appello, attivando un conto corrente in solidarietà ai cittadini e ai lavoratori danneggiati dall'incendio.

Ieri sera, durante il Consiglio comunale, un esponente della minoranza ha pronunciato un'affermazione perentoria e non banale: «Facciamo comunità!». La comunità è uno dei tre pilastri della società, tiene l'individuo ancorato ad una serie di reti umane reali e gli conferisce un senso di identità. Quando accadono questi eventi tragici la comunità riemerge con tutta la forza del suo ruolo, sotto forma di partecipazione, di solidarietà, di impegno a beneficio della comunità stessa. Per questo mi unisco all'appello alla solidarietà lanciato dai pastori e dal Comune e faccio mia la frase pronunciata in Consiglio comunale: facciamo comunità! (Applausi dal Gruppo M5S).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 luglio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (944)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);

13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);

14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);

26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

EMENDAMENTO

1.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

        «2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;

b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all'«Unione europea»;

c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;

d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;

e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;

f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.3

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Sost. id. em. 3.3

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario,».

        Conseguentemente, al medesimo comma:

        lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

        lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

        lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario,».

3.6

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

            «h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

G3.400

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

            l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 cosiddetta "direttiva PIF (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019;

            in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera g) prevede quale criterio di delega, che sia prevista un'aggravante, ove necessario, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

            i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione;

            potrebbe essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile all'attuazione della presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n.146 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000 e  oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-bis, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati alla cui realizzazione "abbia dato il suo un contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";

        considerato che:

            la parola "contributo" contenuta nel 61-bis c.p., fin dalle prime applicazioni, ha fatto sorgere contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che contribuisca (secondo la formulazione del 61-bis c.p.) all'esistenza di sé stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione;

            il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'art. 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi art. 61-bis c.p.) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa";

            la locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale;

            in questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato;

        tenuto conto che:

            sorgono dunque in giurisprudenza una serie di dubbi interpretativi: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere? E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura? Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta;

            non può non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità` tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore;

            come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere italiane operanti oltre i propri confini nazionali? Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reati fine,

        impegna il Governo:

            a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'art. 61-bis c.p. e a creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata del riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un quid pluris di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - «EPPO»)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;

d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;

e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;

f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;

g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:

1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;

2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;

h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;

i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;

l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;

m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:

1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;

4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;

n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;

o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;

q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.

5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

6. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

7. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6 restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.

9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera i) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.400

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

        11-ter. I decreti legislativi di cui al comma 11-bis sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

        11-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-bis, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

            b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

            c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

            d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

            e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

            f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili,e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto,prevedendo anchel'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

        11-quinquies. Dall'attuazione dei commi 11-bis, 11-ter. 11-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

G4.200

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

        premesso che:

            gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. direttiva PIF; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

            l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -European Public Prosecutor's Office), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedimentali della cooperazione;

            la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziali dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

            si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (Olaf-Ufficio per la lotta antifrode - Eurojust - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - Europol - Ufficio europeo di polizia);

            la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

            i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa law enforcement, scambio di informazioni di intelligence, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

            nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

            l'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

            rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

        impegna il Governo:

            ad attivarsi, nelle more dell' entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue le attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G4.400

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

            un'efficace protezione degli interessi finanziari europei non può più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni. Questa presa di coscienza ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'Ufficio della Procura Europea (EPPO);

            le attività degli organismi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e di Eurojust, organismi comunitari pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni;

            i rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'art. 3 par. 3 del Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'art. 100;

        considerato che:

            appare assolutamente necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento (UE) 2018/1727, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per cooperazione giudiziaria penale - "Eurojust",

        impegna il governo ad adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

            a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo statusdel membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

            b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

            c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

            d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

            e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

            f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili,e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto,prevedendo anchel'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna) - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna) - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

6.400 (già 5.0.1/1)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.401 (già 5.0.1/2)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.402 (già 5.0.1/3)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.403 (già 5.0.1/4)

Testor, Caliendo

Respinto

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

                «a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

                Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.404 (già 5.0.1/5)

Testor, Caliendo

Respinto

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

                «b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

                Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.405 (già 5.0.1/6)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

            «s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

            s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

            b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;

            c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.200 (già 6.2)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.201 (già 6.3)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);

d) fissare i princìpi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;

f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.200 (già 8.1)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

9.201 (già 8.2)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

EMENDAMENTO

11.200 (già 10.1)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo l, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.200 (già 11.1)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

12.400 (già 11.4/28)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

12.401 (già 11.4/31)

Ginetti

Respinto

Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

        b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

        c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.404 (già 11.4/36)

Durnwalder

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

12.402

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da «nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.403

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

12.201 (già 11.3)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola «amministrative».

G12.400

Fantetti, Testor, Gallone, Cesaro, Giammanco, Masini, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

        considerato che:

            la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding") sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "Made in Italy" il loro core business;

            salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

            sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

            a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - Europa" .

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i princìpi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.

2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System - EU ETS) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

EMENDAMENTI

13.200 (già 12.1)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

13.201 (già 12.2)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo princìpi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravi di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

14.200 (già 13.1)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.402 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Id. em. 14.200

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.201 (già 13.2)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.401 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Id. em. 14.201

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.202 (già 13.3)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

14.203 (già 13.4)

Ginetti, Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.403 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Id. em. 14.203

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.204 (già 13.5)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

14.205 (già 13.9)

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;

        2) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

14.206 (già 13.10)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.207 (già 13.11)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.208 (già 13.12)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.209 (già 13.14)

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;

        2) alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

            «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

14.210 (già 13.15)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Precluso

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.211 (già 13.16)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Pittella, Nugnes

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), alinea, dopo le parole: «gestione dei RAEE» inserire le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.212 (già 13.17)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di princìpi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

14.213 (già 13.18)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.214 (già 13.19)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.215 (già 13.20)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

14.216 (già 13.21)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

            «3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli standard, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

14.217 (già 13.22)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

14.400

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e dei loro componenti,», inserire le seguenti: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici,».

14.218 (già 13.25)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

14.219 (già 13.26)

Berutti, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

            «4) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro ''uno contro zero'' almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

14.401

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.»

14.402

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.»

14.403

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), il Governo è tenuto anche ad introdurre obiettivi minimi di riutilizzo.»

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei princìpi di prossimità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;

d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.200 (già 14.3)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli, Pittella

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

15.201 (già 14.5)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

15.202 (già 14.6)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

15.203 (già 14.9)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

G15.200

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

        premesso che:

            gli articoli 15 e 16 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

            in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

            il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «Posidonia Residues Integrated Mana-gement far Eco-sustainability» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

            tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento il loco delle banquettes di biomassa spiaggiata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione,

        impegna, quindi, il Governo:

            nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

________________

(*) Accolto dal Governo

G15.400

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

        premesso che:

            nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

            tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

            per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

        rilevato che:

            una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

            le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'iter inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

            a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

________________

(*) Accolto dal Governo

G15.401

Gallone, Testor, Berutti, Papatheu, Alfredo Messina, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

        premesso che:

            con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

            il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita task-force che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

            tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di  Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

            quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo modus operandi potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

            al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una  percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

            tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

            inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

G15.401 (testo 2)

Gallone, Testor, Berutti, Papatheu, Alfredo Messina, Toffanin, Floris, Pichetto Fratin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

        premesso che:

            con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

            il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita task-force che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

            tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di  Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

            quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo modus operandi potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

            al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una  percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

            tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

            inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con la destinazione di risorse adeguate, nell'ambito di quelle già assegnate per la realizzazione degli interventi.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei princìpi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;

2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;

3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;

4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;

6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;

7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;

8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;

b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:

1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;

2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;

3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;

4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;

5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;

4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;

5) con riferimento alle competenze dello Stato:

5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;

5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;

5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;

5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;

6) con riferimento alle competenze delle regioni:

6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;

6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;

7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:

7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;

8) con riferimento alle competenze dei comuni:

8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovarsi di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.200 (già 15.1)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

16.201 (già 15.3)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

16.202 (già 15.5)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

            «1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

16.203 (già 15.6)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

16.204 (già 15.7)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nugnes

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

            «2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

16.205 (già 15.8)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli, Nugnes

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e princìpi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

16.206 (già 15.11)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

16.207 (già 15.12)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

            «7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita ''cabina di regià' nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

16.208 (già 15.14)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

            «8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

16.209 (già 15.16)

Durnwalder, Steger, Laniece, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

16.210 (già 15.19)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

            «8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

            9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

            10) prevedere che il sistema definisca:

                10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

                10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

                10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

                10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

                10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

                10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

                10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

                10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

            11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

16.211 (già 15.20)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

16.212 (già 15.21)

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece, Durnwalder

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».

        b) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio ''chi inquina paga'', l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;

        c) alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente: «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.213 (già 15.22)

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece, Durnwalder

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

16.214 (già 15.23)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio ''chi inquina paga'' rispettando la gerarchia di rifiuti».

16.215 (già 15.24)

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece, Durnwalder

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio ''chi inquina paga'', l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

16.216 (già 15.25)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

16.217 (già 15.26)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

            «3-bis) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

            3-ter) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

            3-quater) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

16.218 (già 15.27)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi:

                1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatone o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

                2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

                3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

16.219 ([già 15.30 (testo 2)])

Gallone, Berutti, Papatheu, Alfredo Messina, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Conzatti

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

        «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

            1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

            2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

            3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto dei Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nei supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

            4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

            5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

                5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

                5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

                5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

                5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

                5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

            6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

                6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

                6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

            7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

        e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

            1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

            2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green procurement e green purchaising);

            3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

            4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

            5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

            6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

            7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alterative disponibili;

            8) misure di super ed iper ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

            9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

            10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

            11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

        «e-ter) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

16.400

Ferrazzi, Pittella, Mirabelli, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «cessazione della qualifica di rifiuto» fino alle parole: «2) istituire» con le seguenti:

        «cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per dare completa attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, prevedendo altresì che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nel pieno rispetto in ogni caso delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

            e-bis) istituire»

16.220 (già 15.31)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

                1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

                2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green procurement e green purchasing);

                3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

                3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

                4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

                5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

                6)tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

                7) misure di super ed iper ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

                8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

                9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

                10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

16.221 (già 15.35)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

16.222 (già 15.36)

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

16.223 (già 15.37)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

16.224 (già 15.39)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» inserire la seguente: «semplificata».

16.225 (già 15.40)

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece, Durnwalder

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

            «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.226 (già 15.41)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

16.227 (testo 2) ([già 15.42 (testo 2)])

Nugnes

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) disciplinare e definire la gestione dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile al fine di consentirne il riutilizzo anche come sottoprodotti e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'art. 179, d. lgs. 152/2006, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di audit.»

16.228 (già 15.44)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

G16.200

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

        premesso che:

            l'articolo 16 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

            in particolare, la lettera e) del citato articolo 16, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'end of waste, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

            al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "End of waste"), assumono importanza centrale;

            in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

            per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

            tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 16, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;  b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;  c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;  e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

            a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

            a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

            b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G16.400

Ginetti

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

        premesso che:

            l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

            tra i criteri di delega viene presa in considerazione la disciplina relativa a particolari tipologie di rifiuti, quali a titolo esemplificativo i rifiuti di costruzione e di demolizione; un altro e distinto criterio riguarda invece la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

            l'articolo 16 e le direttive cui esso dà attuazione sono finalizzati a contribuire alla realizzazione dell'economia circolare; in particolare, il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'end of waste, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

            la disciplina dei rifiuti da costruzione e demolizione riveste una particolare importanza soprattutto per le aree colpite da eventi sismici, laddove risulta estremamente importante poter procedere, nel pieno rispetto della normativa a tutela dell'ambiente e della salute, al recupero dei materiali derivanti da crolli o successive demolizioni, anche attraverso la rigenerazione dei materiali,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di inserire, nella revisione della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche i rifiuti da demolizione quale particolare categoria di rifiuti da ricomprendere nell'end of waste, per permetterne il successivo riutilizzo o riciclo, in particolare nelle aree terremotate dove tali materiali possono, e alle volte addirittura dovrebbero, essere riutilizzati nella ricostruzione.

G16.401

Ferrazzi, Pittella, Mirabelli, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Sudano

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

        premesso che:

            l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

            l'articolo 16, comma 1, lettere e), è stato modificato in sede di esame in Commissione, al fine di disporre non solo la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, ma anche e soprattutto di far salve e rinnovabili le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto in essere, nelle more dell'adozione dei decreti previsti all'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale modifica comunque appare non esaustiva poiché in ogni caso subordinata all'emanazione dei decreti attuativi che con grave sottovalutazione non vengono emanati;

            il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'end of waste, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

            l'assenza di una strategia nazionale e di norme adeguate hanno avuto quale scontata conseguenza la paralisi del sistema poiché le regioni si sono viste costrette a bloccare rinnovi e nuove autorizzazioni per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o da decreti nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo;

            sarebbe dunque estremamente importante procedere con celerità alla revisione dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di accogliere pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo, all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;

            purtroppo, contrariamente a quanto ripetutamente affermato nel corso dell'ultimo anno in molte sedi da parte della maggioranza di governo e dal Ministro dell'ambiente in particolare, anche laddove da parte dei partiti di opposizione, e dal PD in particolare, siano state presentate nelle opportune sedi parlamentari proposte finalizzate alla modifica testuale dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, dalla manovra di bilancio al cosiddetto "decreto semplificazioni", al cosiddetto "decreto sblocca cantieri" alla presente legge di delegazione, alle parole non sono seguiti i fatti e non si è riusciti ad adeguare l'ordinamento italiano alle ben più avanzate norme europee, e ciò in danno non solo dell'ambiente ma anche del settore imprenditoriale legato al riciclaggio e al recupero;

            le nuove norme in materia, inserite nella legge di conversione del decreto "Sblocca cantieri", non risolvono le problematiche in atto. In attesa dei decreti ministeriali - ne sono stati pubblicati solo due - la nuova norma stabilisce, infatti, che continuano ad essere utilizzati come decreti di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto il DM 5 febbraio 1998 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono "tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività". Queste disposizioni, tuttavia, non consentono di riciclare,

        impegna il Governo:

            a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di recepire pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche perché il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva, che prevede condizioni e criteri specifici, unitari e validi per tutto il territorio nazionale, consentirebbe tra l'altro alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali e di regolamenti europei, di autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, garantendo la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.200 (già 16.1)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «includendo anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni;».

17.201 (già 16.2)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

17.202 (già 16.3)

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;

b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;

d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;

e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;

f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;

b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

19.200 (già 18.1)

Ginetti, Pittella, Fedeli

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;

g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 21.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli ex post di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

ORDINE DEL GIORNO

G21.400

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, L'Abbate (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»;

        premesso che:

            l'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

            il Regolamento sui «conflict minerals» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

            l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

            i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

            la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

            rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal lo gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

            tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

        impegna il Governo:

            a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/ 2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

22.500

Il Relatore

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G22.400

Pucciarelli, Casolati, Papaevangeliu (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

        premesso che:

            ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea si inscrive nel quadro del periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in un contesto di progressiva armonizzazione normativa tra gli Stati membri, nei settori di competenza, tra cui in particolare quello del mercato interno del commercio e dell'unione doganale;

            al fine di dare attuazione al principio di libera circolazione delle merci nell'Unione e di eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio nel mercato unico, è necessario anche coordinare le procedure e le condizioni di lavoro degli uffici doganali nazionali, con quelle degli altri Stati membri,

        considerato che:

            in Italia, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge di bilancio 2004) ha istituito lo sportello unico presso gli Uffici dell'Agenzia delle dogane (cosiddetto sportello unico doganale) allo scopo di "semplificare le operazioni di importazione ed esportazione";

            con lo sportello unico doganale, è stata data attuazione, tra le altre cose, agli obiettivi delineati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenuti anche nel Piano Destinazione Italia;

            la misura n. 16 del Piano Destinazione Italia richiedeva l'incremento dell'efficienza del ciclo di import/export tramite l'ampliamento dell'arco orario di servizio degli Uffici doganali ad alta intensità di traffico per portarlo ad una copertura di 24 ore su 24;

            nello specifico, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»", all'articolo 5, comma 2, viene previsto che: "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato",

            considerato, inoltre, che:

            l'attuale estensione oraria degli Uffici doganali italiani risulta ancora inferiore alla media europea e che questo fattore comporta una deviazione del traffico di merci negli altri hub del continente, con un conseguente mancato controllo da parte delle autorità competenti italiane,

        impegna il Governo:

            a porre in essere, previa verifica delle disponibilità organiche e finanziarie degli uffici doganali ad alta intensità di traffico, le necessarie misure per effettuare una riorganizzazione degli uffici e degli orari di lavoro del personale impiegato, fatto salvo il monte ore settimanale attuale, al fine di estendere l'orario di apertura di tali uffici in conformità con le disponibilità correnti.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, L'Abbate, Licheri, Lorefice e Ricciardi

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefìci, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

EMENDAMENTO

23.200 (già 21.1)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

            a) a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

            b) a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffresca mento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

        A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

24.200 (già 22.1)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938», inserire le seguenti: «e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

EMENDAMENTO

26.200 (già 23.1)

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna» inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 (Doc. LXXXVII, n. 2)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00070) n. 1 (30 luglio 2019)

Pittella, Fedeli, Ginetti.

Preclusa

Il Senato,

        premesso che:

            la discussione nell'Aula del Senato sulle due Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che si svolge con grande ritardo rispetto alla presentazione dei due Documenti al Parlamento, giunge in ogni caso in un momento cruciale dei rapporti tra Italia e Unione europea; la Relazione programmatica nel 2019, in particolare, costituisce un elemento decisivo non solo sul fronte della politica europea ma anche in termini di politica interna connessa alla prima;

            tale nesso tra aspetti europei e dimensione interna è tanto più evidente nel particolare momento che le istituzioni europee stanno vivendo; la definizione del nuovo assetto dell'Unione europea a seguito delle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio scorso, che hanno visto sconfitte a livello continentale le forze sovraniste e populiste, pur determinandosi una nuova composizione del Parlamento e una nuova maggioranza, nelle trattative per la definizione della nuova compagine della Commissione europea e per l'individuazione dei presidenti del Parlamento, del Consiglio e della BCE; e soprattutto a breve distanza dal 16 luglio, giorno dell'elezione di Ursula von der Leyen a futura Presidente della Commissione europea, prima donna a ricoprire tale ruolo, nelle particolari modalità in cui tale elezione è avvenuta; tutti appuntamenti che molteplici riflessi hanno già determinato sulla situazione interna italiana;

            d'altronde, a questi appuntamenti il Governo italiano è arrivato, e da essi uscito, completamente impreparato, diviso al proprio interno e in una posizione di preoccupante isolamento politico a livello europeo. Il Ministro competente per gli affari europei, che avrebbe dovuto curare le trattative e i rapporti con le istituzioni europee e gli analoghi ministri degli altri Stati membri, è stato nominato solo 1'11 luglio scorso, a cinque mesi di distanza dalle dimissioni di Paolo Savona;

            il Governo risulta paralizzato, è ininfluente sulle scelte strategico-programmatiche fondamentali nonché sulle nomine che indirizzeranno il futuro dell'Unione nei prossimi anni; il Governo italiano, abbandonato anche dai principali partner di riferimento del blocco sovranista, non è minimamente in grado di incidere; basti pensare che a differenza di quanto avvenuto in passato, e nonostante le parole e gli annunci propagandistici, non sono state ancora avanzate candidature commissariali credibili sulle quali far convergere l'assenso degli altri Paesi. L'Italia, che lascia la stagione che si sta concludendo con tre italiani ai vertici delle istituzioni europee, avrà un solo commissario e probabilmente di non particolare rilevanza; e il Presidente del Parlamento europeo nella persona di David Sassoli, che non è stato eletto con gli auspici delle forze della maggioranza di Governo;

            anche la spaccatura avvenuta tra Movimento 5 Stelle e Lega in occasione del voto al Parlamento europeo sulla candidata alla presidenza della Commissione Ursula von der Leyen ben rappresenta le contraddizioni e la sostanziale ininfluenza italiana, dovuta anche a tali contraddizioni; il nostro isolamento nel caso del voto alla neo presidente della Commissione è tale che persino parte del gruppo di Visegrad alla fine ha votato a suo sostegno;

            la procedura di infrazione per debito eccessivo che, come una spada di Damocle ha minacciato il nostro Paese e la nostra economia negli ultimi mesi, a causa della irresponsabile gestione del Governo e fomentata da ancor più irresponsabili nonché ripetute dichiarazioni di autorevoli Ministri ed esponenti della maggioranza, è stata in ultimo evitata solo grazie ad una manovra correttiva pesante ed impegnativa (7,6 miliardi di euro di risparmi, tagli e maggiori entrate), e ciononostante ancor oggi membri del Governo e della maggioranza minacciano, per l'autunno, una manovra di bilancio "trumpiana" che prefigura la creazione di ulteriore disavanzo per finanziare misure come la flat tax, il salario d'ingresso e le misure per la famiglia, che alimenterà nuovamente un clima di forte tensione con l'Unione europea estremamente pernicioso per il nostro Paese e ci esporrà nuovamente al rischio infrazione;

         considerato che:

            l'agenda della futura presidente della Commissione, presentata al Parlamento europeo in occasione della sua elezione, è estremamente ambiziosa: Ursula von der Leyen si è impegnata a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo in primo luogo affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, dunque con un forte e risoluto impegno verso il clima, poi al fine di rafforzare la democrazia e un'economia sociale di mercato equa in Europa, nonché per permettere all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché il continente continui a rappresentare un luogo di pace, democrazia, prosperità ed unità;

            il programma della nuova Presidente parte dalla presa d'atto che l'Unione europea si confronta con cambiamenti climatici, tecnologici e demografici, che stanno trasformando la società e il modo di vivere, diffondendo scontento e inquietudine in molte comunità della nostra Europa, e che dunque dovrà essere compiuto, con la collaborazione di tutte le istituzioni europee, un lavoro teso a dissipare le paure e creare opportunità; la collaborazione tra Commissione e Parlamento, che rappresenta i cittadini europei, che dovrà essere il cardine di questa legislatura europea, sarà dunque fondata su orientamenti politici basati sulle idee comuni e su priorità che possano unire: un "green deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un'Europa pronta per l'era digitale, la protezione dello stile di vita europeo, un'Europa più forte nel mondo, un nuovo slancio per la democrazia europea";

            purtroppo, nessuno di questi punti ha rappresentato, nel trascorso anno e mezzo, una priorità per la maggioranza di Governo, che resta indietro, isolato ed anche in questa prospettiva aggrappato unicamente alla propaganda e ad uno scontro con le istituzioni europee, finalizzato ad accrescere il consenso interno senza guardare davvero agli interessi complessivi del Paese;

            certamente una visione di ampio respiro manca nei due Documenti oggi all'esame, che pure dovrebbero rappresentare documenti politici di grande valore consuntivo e di indirizzo sul posizionamento italiano in Europa e sulla direzione di marcia che il nostro Paese vorrebbe imprimere all'integrazione europea; entrambi si caratterizzano invece per genericità e contraddittorietà; in particolare nella Relazione programmatica si evidenzia una sostanziale genericità nelle declamazioni e contraddizione tra obiettivi politicamente dichiarati all'opinione pubblica nazionale, orientamenti espressi e strumenti effettivi di attuazione;

         considerato altresì che:

            nella premessa alla Relazione programmatica, l'ex ministro per gli affari europei Savona individua in ciò che chiama "zoppia istituzionale" uno degli elementi dell'architettura europea cui va posto rimedio, ovvero nella rilevata enorme incidenza del corpus legislativo europeo sulla vita dei cittadini italiani dal punto di vista politico, economico e sociale, senza un quadro istituzionale davvero rappresentativo nella forma di "Stato-Nazione" o federazione tra Stati e dunque un auspicabile approfondimento democratico dell'Unione, ed in vista di ciò giustifica la correttezza delle iniziative del Governo tese a colmare tale zoppia; tale tentennamento è tuttavia talmente ambiguo da risultare vacuo anche sulle proposte;

            si esaminino al riguardo, nella parte prima della Relazione programmatica, le proposte avanzate relativamente allo «Sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali»; con specifico riguardo allo stato dell'integrazione politica europea, partendo dalla affermazione che il Governo è pronto a «discutere possibili iniziative di riforma dell'Unione», è necessario che sia chiarito quale riforma il Governo intenda rappresentare nelle sedi europee competenti; e soprattutto quale sia l'orientamento politico che ne deve essere alla base. Questo perché le affermazioni piuttosto vaghe contenute nella Relazione possono andare in direzioni ben diverse, e perché nonostante l'affermazione che «solo attraverso il rafforzamento di un solido consenso democratico attorno al progetto europeo sarà possibile costruire un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini», la concreta azione del Governo in questi mesi non ha certo dato particolari rassicurazioni che si voglia sostenere un vero rilancio del progetto europeo, che è invece essenziale per lo sviluppo economico e sociale del continente e per la tenuta democratica dei Paesi europei;

            per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, poi, è importante leggere nella Relazione che il Governo «contribuirà ad ogni iniziativa che possa contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'Unione»; tuttavia, sostanziare tali iniziative, come si fa nella Relazione, esclusivamente nell'impegno a semplificare l'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e nel negoziato sulla proposta per un accordo inter-istituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio sembra quanto meno riduttivo, soprattutto considerando la campagna antieuropea quasi giornaliera cui questo Governo ci ha ormai tristemente abituati;

            addirittura emblematica del fallimento del Governo, considerato quanto avvenuto nell'ultimo mese, appare poi la strategia relativa alla «costruzione del più largo consenso possibile fra i partner europei a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia» e all'investimento «nella collaborazione bilaterale» con i Paesi che assumeranno la Presidenza di turno per rendere più efficace la politica europea italiana; sarebbe stato forse invece più lungimirante pensare ad un'azione di rafforzamento di un ruolo a livello sovranazionale, più propriamente «europeo» appunto, nelle appropriate sedi dell'Unione, anche in vista delle nomine alle cariche istituzionali dell'Unione; la pretesa che sia assicurata ai vertici istituzionali una presenza italiana «adeguata al peso politico e demografico del nostro Paese» sembra poco agevole se il Governo dimentica, come ha fatto, che tale importante rappresentanza può solo derivare da azioni positive, politiche di dialogo e di confronto costruttivo che in passato hanno infatti dato i frutti sperati;

            in questo quadro, sarebbe poi importante che il nostro Governo sostenesse con forza la posizione espressa dalla futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

            altrettanto rilevante l'affermazione contenuta nella Relazione di voler proseguire le attività di partecipazione e condivisione istituzionale con le istituzioni UE per garantire una «migliore regolamentazione» ed una legislazione europea più efficace e meno onerosa per cittadini e imprese. A tali fini, occorre sottolineare in particolare, tra le altre cose, la rilevanza dell'azione nella «fase ascendente» di formazione del diritto europeo, la necessità di un migliore utilizzo dello strumento delle valutazioni d'impatto, per stimare in maniera più consapevole gli effetti dei progetti di atti europei; ma considerando i tempi che sono stati necessari per l'esame della legge di delegazione europea, sarebbe forse da concentrarsi altresì sulla "fase discendente", che appare quantomeno trascurata dall'attuale maggioranza;

            inoltre, l'obiettivo di ricerca di un largo consenso tra le istituzioni in vista di un efficace negoziato su flussi migratori, difesa, sicurezza e agricoltura e ciò anche per assicurare all'Italia una posizione di primo piano negli assetti istituzionali europei è ulteriormente contraddetta nella pratica, come si è detto, dal presente disastroso del dialogo italiano con i Governi chiave d'Europa e nella cruciale vicenda della elezione della presidenza della Commissione; i contrasti al limite del caso diplomatico con i Governi francese e tedesco, l'assenza, l'ennesima, di poche ore fa al vertice sull'immigrazione da parte del nostro Ministro dell'interno, la divaricazione sul voto alla signora von der Leyen tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, sono l'esemplificazione della incapacità di tessere relazioni proficue per il Paese con i maggiori azionisti europei;

            non ci si può che rallegrare che la Relazione 2019 fissi come obiettivo la salvaguardia della stabilità dell'euro e il completamento dell'unione bancaria, che hanno rappresentato per lunghi mesi i feticci negativi da campagna elettorale antieuro dell'attuale maggioranza di Governo; tuttavia, la Relazione 2018, elaborata dal governo Gentiloni, disegnava a tale scopo una serie di strumenti prioritari cui l'Italia intendeva contribuire in questa chiave, a cominciare dal Fondo monetario europeo per i Paesi in difficoltà finanziaria, l'introduzione di meccanismi di capacità fiscale comune, di incentivi ai Paesi sulla base dei progressi conseguiti nell'attuazione delle riforme strutturali e l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici. La Relazione 2019 elaborata dal governo Conte appare invece piuttosto afona o meramente ripetitiva, senza alcun efficace sforzo di individuazione di soluzioni;

            ancor più contraddittoria la maniera con cui è affrontato il tema migratorio; alla dichiarata necessità di contrasto alla tratta degli schiavi, di protezione dei confini e di rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio, non si intende contribuire a costruire davvero, pure da un diverso punto di vista, una posizione comune europea, dotando l'Unione di strumenti di risoluzione, polizia dei confini, soccorso, redistribuzione dei profughi, riformando Dublino; la pratica è l'assenza ai tavoli di trattativa, e il mancato rafforzamento dell'agenzia Frontex, di cui si rilevano i costi eccessivi a carico del bilancio degli Stati; da cui il sospetto, che è ormai certezza, che si voglia attribuire ogni mancata soluzione all'Europa, che non decide e non si assume responsabilità, mentre si fanno fallire o mai cominciare i tavoli di trattativa e si ritorni in Italia a speculare elettoralmente, soprattutto laddove non si intenda procedere, quale primo elemento, alla revisione del regolamento di Dublino per affrontare il tema del ricollocamento strutturale e solidale dei migranti;

            anche l'auspicata collaborazione coi Paesi africani del Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa sembra una vuota declamazione, volontariamente non seguita da fatti diplomatici e ancor più economici, quando risulta evidente che solo un grande piano per l'Africa potrebbe contribuire a disincentivare le partenze, aumentare il benessere di quei popoli, ridiventare centrali in queste aree, anche a sostegno delle nostre imprese e della nostra economia in un continente in cui è la Cina ormai, invece, il protagonista strategico indiscusso;

            altre ambiguità sono quelle evidenti relative ai rapporti con la NATO: si pretende un rafforzamento della difesa europea nel quadro NATO laddove, come noto, e con strumenti che oggi appaiono quanto meno poco limpidi, si realizza un asse con la Russia, con tratti inquietanti e sotterranei, che cambia l'asse geopolitico italiano e che contrasta con l'indirizzo saldamente atlantico che l'Italia e l'Europa hanno da oltre sessant'anni;

         valutato che:

            nella Relazione programmatica, poi, non può che valutarsi positivamente il riconoscimento fatto circa la attiva e positiva azione dei Governi della scorsa legislatura alla preparazione del negoziato sul QFP 2021- 2027, nonché il fatto che appaia di tutta evidenza quanto il quadro europeo e il nuovo QFP che ne è frutto siano essenziali per la crescita del nostro Paese e il suo stesso sviluppo; l'azione del Governo, si afferma, sarà intesa a «rafforzare gli aspetti positivi» della proposta della Commissione, tra i quali «l'ampliamento della flessibilità in linea con quanto richiesto» auspicando che ciò non voglia dire uno scontro continuo con la Commissione assolutamente privo di sbocchi e contrario agli stessi interessi del nostro Paese; l'introduzione di specifici strumenti dedicati al rafforzamento dell'unione economica e monetaria, l'incremento delle risorse per ricerca ed innovazione, la fissazione di nuovi obiettivi in materia climatico-ambientale;

            sono meglio da chiarire le affermazioni relative alla gestione dei fenomeni migratori, che al contrario di quanto avvenuto in questi mesi, sotto questo Governo, dovrebbero tornare ad avere una dimensione pienamente europea, soluzioni condivise ed un approccio non esclusivamente muscolare che ad oggi ha prodotto esclusivamente effetti perniciosi. Sarà poi cura del Parlamento valutare nel corso del 2019 come si svolgerà l'azione del Governo relativamente alle politiche tradizionali dell'Unione tra cui politica di coesione e Politica agricola comune - considerando purtroppo la perdita del contributo britannico -, alla gestione dell'annunciato progetto di puntare ad una ripartizione delle risorse che privilegi i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria e a un focus sugli obiettivi di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale propri dell'Unione;

            sarà ancora da approfondire ulteriormente, con strumenti più specifici ed appropriati, la posizione del Governo sulla questione «nuove entrate dell'Unione», entrando nel merito di quanto proposto esclusivamente per accenni; appare importante comunque sottolineare l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziate nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'Unione europea a 27 «almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali»; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus+; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'Unione europea a 27;

            inoltre, la fase di stagnazione dell'economia italiana, accompagnata tra l'altro da un peggioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, confermata dalle principali istituzioni internazionali, viene omessa quale questione rilevante dai due Documenti, che sembrano redatti tenendo conto di un contesto che non ha nulla a che vedere con la realtà; il nostro Paese si trova ad affrontare un clima di crescente instabilità, i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento del PIL, diminuito dello 0,2 per cento nel terzo trimestre e dello 0,1 per cento nel quarto trimestre del 2018. Considerando l'intero anno, la crescita nel 2018 è stata poco più della metà di quella del 2017. Anche se nel primo trimestre del 2019 il PIL ha segnato un lieve aumento, vi è un diffuso consenso intorno a previsioni di crescita per il corrente anno molto inferiori a quella, già modesta, del 2018, che oscillano tra lo 0,1 e lo 0,2 per cento;

            forte preoccupazione destano, poi, i dati sulla produzione industriale e sul fatturato, che nel 2018 ha registrato un forte e inatteso decremento rispetto all'anno precedente. Ad aggravare il quadro, si aggiungono le forti tensioni che hanno caratterizzato in questi mesi i rapporti tra l'Esecutivo in carica e le istituzioni europee. Da molti osservatori, l'Italia è vista attualmente come l'anello debole dell'area euro;

         considerato altresì che:

            della diversità di clima nelle relazioni tra Italia ed Unione europea si ha una per quanto superficiale traccia anche nell'andamento delle infrazioni aperte a carico del nostro Paese; l'Italia è stata sempre considerata la "maglia nera" in Europa nel recepimento della normativa europea: nel 2007 aveva raggiunto il numero di oltre 213 procedure di precontenzioso e contenzioso aperte. Il trend si era decisamente invertito nella scorsa legislatura, grazie ad una azione tempestiva da parte dei Governi e alla proficua attività del Parlamento, tanto che nel 2016, come confermato dal rapporto della Commissione europea sulla gestione del contenzioso comunitario, l'Italia era diventata il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni; infatti, a partire dal 2013, in cui le infrazioni aperte a carico del nostro Paese erano 99, a fine 2017 il numero era sceso a 62, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancata attuazione di direttive UE;

            con l'avvio della nuova legislatura, invece, ed in particolare con l'arrivo del nuovo Governo, il trend si è nuovamente invertito e il numero delle infrazioni è così aumentato, passando dalle 59 di inizio giugno 2018 alle 70 a dicembre (60 per violazione del diritto UE e 10 per mancata attuazione), come riportato nella Relazione consuntiva per l'anno 2018, alle 71 di inizio giugno 2019;

            tale procedere è evidenziato dallo stesso grave ritardo con cui la legge di delegazione europea approda all'esame dell'Aula del Senato, dopo mesi di lavori in Commissione rallentati dalla stessa maggioranza di Governo e una brusca accelerazione finale che non fa che comprimere una volta di più, se ve ne fosse il bisogno, le prerogative del Parlamento,

          impegna il Governo:

            a rafforzare la collaborazione europea in tutti i campi e con tutti gli Stati facenti parte dell'Unione al fine di rafforzare il processo democratico e scongiurare il rafforzamento di posizioni di carattere protezionista e sovranista;

            a sostenere, nelle sedi europee ed attraverso ogni opportuna iniziativa di carattere interno, la agenda della futura Presidente della Commissione in merito alle politiche contro i cambiamenti climatici, affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, alle politiche finalizzate al rafforzamento della democrazia e dell'economia sociale di mercato equa, alle azioni tese a garantire all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché nella collaborazione di tutte le istituzioni europee e degli attori nazionali si giunga a dissipare i timori dei cittadini europei e a creare nuove opportunità per il continente tutto;

            a garantire che nella futura Commissione l'Italia sia rappresentata da persona autorevole e garante del superiore interesse dell'Unione; in questo quadro, inoltre, a sostenere la richiesta della futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

            a promuovere in particolare, in sede europea, una nuova governance economica dell'Unione, che garantisca maggiore centralità alla crescita economica, agli investimenti pubblici, all'occupazione, alle riforme e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e promuova la nascita di una vera e propria fiscal stance europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali - ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio surplus delle partite correnti -, al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

            a garantire la leale collaborazione con la Commissione europea nonché a favorire ogni forma di cooperazione tra Commissione e Parlamento europeo, affinché le nuove priorità e i valori comuni dell'Europa possano tornare ad affermarsi, promuovendo l'adozione di misure volte a garantire maggiori standard democratici all'interno degli Stati membri con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili, alla libertà di stampa e alla formazione delle classi dirigenti e rappresentative, sia nelle formazioni politiche che parlamentari;

            per quanto attiene, ancora, allo sviluppo del processo di integrazione europea, a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE; a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'UEM; a sostenere la revisione del trattato del meccanismo europeo di stabilità (MES) con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea; ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;

            a garantire, per il futuro, che non siano assunte iniziative e non siano sollecitati interventi che espongano il nostro Paese al rischio di apertura da parte dell'UE della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese, rischio già drammaticamente sperimentato e che ha avuto conseguenze estremamente gravi per l'economia italiana;

            a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei Paesi dell'Unione al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;

            in materia di bilancio europeo, a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziate nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'UE a 27 "almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali"; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27; nonché a garantire che nel nuovo QFP sia affermato il principio della condizionalità in particolare legata alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti l'Unione;

            a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;

            per quanto attiene alle politiche migratorie, a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

            a favorire il rafforzamento dei poteri e delle competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che permetta la realizzazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, e combattere le reti criminali di trafficanti di uomini, nella garanzia dei diritti e nella tutela delle vite dei migranti.

(6-00071) n. 2 (30 luglio 2019)

Lorefice, Pucciarelli, Giannuzzi.

Approvata

Il Senato,

            esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2018 (Doc. LXXXVII, n. 2) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2),

        premesso che:

            le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo 1'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

            l'ampiezza degli argomenti trattati nei due documenti testimonia l'enorme peso dell'Unione europea nella vita politica, economica e sociale del Paese attraverso un corpo legislativo dettagliato che regola i rapporti tra i cittadini europei, dei consumatori, dei risparmiatori e dei produttori, che vivono nel territorio dell'Unione;

        considerato che:

            l'esame parlamentare dei documenti relativi alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI n. 1) ha visto il Parlamento esprimersi su orientamenti politici predisposti dal precedente Governo, tuttavia indicando precisi impegni in vista dell'azione politica del Governo in ambito europeo nel corso del 2019;

            nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2018 viene fornito un dettagliato report su tutti i dossier europei, soprattutto in riferimento al secondo semestre dell'anno, a seguito del passaggio di consegne tra il Governo precedente e l'attuale in carica;

        apprezzato che:

            nel Doc. LXXXVI, n. 2 il Governo abbia tenuto conto degli indirizzi del Parlamento di cui alla risoluzione (6-00029) n. 1 del 5 dicembre 2018, assumendoli quali punti di riferimento nell'azione politica nelle sedi europee per l'anno in corso;

        tenuto conto che:

            a seguito delle elezioni europee del maggio scorso è in fase di definizione il nuovo assetto istituzionale europeo che determinerà anche una ridefinizione dell'azione e delle politiche portate avanti dalla Commissione europea,

        impegna, a tal fine, il Governo:

            in materia di politiche sociali, a sostenere l'introduzione di un salario minimo europeo al fine di uniformare i livelli di remunerazione del lavoro, scoraggiando sia il fenomeno del dumping sociale intra-europeo che le delocalizzazioni verso i Paesi con il minor costo della manodopera;

            a favorire forme di armonizzazione della fiscalità del settore produttivo, volte a ridurre la problematica della concorrenza sleale interna agli Stati membri, in special modo con riferimento ai Paesi dell'eurozona, dannosa per l'intero settore industriale e agricolo italiano;

            per le politiche migratorie, a porre in essere tutte le necessarie azioni, in sede europea, al fine di prevedere strumenti e risorse per una politica di protezione dei confini, che dia soluzioni strutturali al problema migratorio, con riferimento alla rotte del Mediterraneo e dei Balcani, e al contempo riattivare le trattative per una riforma del sistema europeo comune di asilo, attraverso il superamento dell'attuale regolamento di Dublino e del "principio dello Stato di primo ingresso", nel quadro di politiche comuni strutturate sull'immigrazione, basate sull'obbligatorietà della distribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri;

            in materia di politica estera europea, a sostenere l'azione esterna dell'Unione europea nel quadro della politica europea di vicinato, prestando particolare attenzione al quadrante mediterraneo, nello specifico ai Paesi dell'Africa del Nord, all'area del Sahel e alla regione balcanica, aree da cui provengono potenziali rischi per la sicurezza e di importanza strategica nel contrasto al terrorismo internazionale;

            a continuare a promuovere, in tal senso, un processo di pace di carattere inclusivo in Libia, al fine di raggiungere, attraverso una fase di transizione democratica, la stabilizzazione politica, che metta fine all'escalation di violenza iniziata ad aprile 2019;

            a fare chiarezza sul futuro delle relazioni europee con la Turchia, ribadendo la contrarietà dell'Italia riguardo ad una potenziale adesione della Turchia all'Unione europea, alla luce delle ripetute azioni illegali del Paese nel Mediterraneo orientale e nel Mare Egeo e della delicata situazione dello stato di diritto interno, in netto peggioramento a seguito del tentativo di colpo di stato del luglio del 2016;

            in tema di politiche agricole, in vista della definizione della nuova politica agricola comune (PAC) a porre la massima attenzione all'allocazione delle risorse, considerando come priorità l'inserimento di nuovi criteri per l'attribuzione delle stesse, che tengano conto, oltre che del prodotto interno lordo pro-capite, anche del tasso di disoccupazione, al fine di tutelare gli interessi nazionali italiani, come d'altra parte auspicabile per l'intera programmazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

            a tenere conto dei possibili effetti derivanti dal recesso del Regno Unito, al fine di prevenire eventuali shock distorsivi in un settore, quale quello agricolo, fortemente dipendente dai fondi europei e sottoposto a sostanziali cambiamenti legati a fattori macroeconomici e di concorrenza sleale dei Paesi terzi, a causa dell'assenza di una politica europea di tutela del comparto agroalimentare;

            in tema di politiche ambientali, a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla decarbonizzazione dell'economia fissando come obiettivo la neutralità climatica entro il 2050, assicurando sistemi energetici competitivi e sicuri, attraverso un percorso condiviso e sostenibile sul piano economico ed energetico, come auspicato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" del 28 novembre 2018;

            in tema di politiche macro-economiche ad avviare un ampio dibattito al fine di escludere gli investimenti produttivi e quelli per la messa in sicurezza del territorio dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit/PIL, al fine di permettere, anche ai Paesi che devono perseguire la ristrutturazione del debito, di investire in crescita, rilanciando l'economia e uscendo dalle spirali recessive;

            in riferimento alle questioni istituzionali, a promuovere il rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee proponendo l'attribuzione al Parlamento europeo, unico organo eletto a suffragio universale diretto, anche del potere di iniziativa legislativa e al contempo garantire maggiore trasparenza per quanto riguarda l'azione della Commissione europea in tale ambito;

            a implementare la tutela della sovranità nazionale e la salvaguardia degli interessi del nostro Paese, al fine di giungere a un corretto bilanciamento tra fonti normative europee e nazionali e per non pregiudicare la piena titolarità dell'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento nella fase di recepimento del diritto europeo, valutando la compatibilità di quest'ultimo con i principi e i diritti fondamentali della Costituzione, come tra l'altro emerso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2001.

(6-00072) n. 3 (30 luglio 2019)

Ciriani, Fazzolari, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini.

Preclusa

Il Senato,

            esaminate la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2) e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVII, n. 2),

        premesso che:

            la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

            detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La Relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

        considerato che:

            la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 1) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

            ogni anno con l'approvazione della legge europea, il Parlamento rinuncia alla propria prerogativa di analisi e vaglio dei contenuti delle norme, di fatto recependo passivamente, come fosse un atto dovuto, disposizioni che hanno - peraltro - un forte impatto sull'ordinamento interno, andando ad incidere sensibilmente sulla vita dei cittadini e sulle attività delle imprese italiane;

            i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno depositato un progetto di legge costituzionale volto a tutelare la sovranità del popolo italiano, sancita dall'articolo 1 della Costituzione, attraverso la previsione di una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale nell'applicazione del diritto europeo;

            tale clausola di salvaguardia prevede che le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea possano essere recepiti ed applicabili in Italia solo a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i principi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri principi della Costituzione italiana;

            a tal proposito in sede di approvazione della legge europea, è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia alla risoluzione di maggioranza, che ha impegnato il Governo «a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione e inoltre a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana»,

        impegna il Governo:

            ad adottare con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a:

                  - considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea, come la priorità della politica dell'Unione, sostenendola quale principale voce di spesa del bilancio europeo e conseguentemente finanziando con adeguate risorse iniziative come l'introduzione del "reddito di maternità europeo", concepito come assegno mensile per ogni figlio a carico, e incentivi all'assunzione di neomamme e donne in età fertile;

                  - introdurre dei "dazi di civiltà" nei confronti dei prodotti di Stati terzi che non rispettano i nostri standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, per evitare un pericoloso dumping sociale in Europa;

                  - prevedere misure compensative tra gli Stati avvantaggiati dall'euro e quelli, come l'Italia, penalizzati da questo, in particolare attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali interamente a carico del bilancio europeo o attraverso strumenti finanziari della BCE;

            dichiarare la non adesione dell'Unione europea al global compact ONU per l'immigrazione, strumento che favorisce un'immigrazione illegale e incontrollata;

        impegnare l'Unione europea a prevedere che siano adeguatamente finanziati i programmi di contrasto all'immigrazione illegale nella zona del Mediterraneo centrale analogamente a quanto già previsto in sede di accordi con la Turchia per l'immigrazione sulla rotta balcanica, portando lo stanziamento a 6 miliardi di euro complessivi;

                  - contrastare ogni forma di neocolonialismo in Africa, causa di povertà e emigrazione; sostenere la fine del sistema del Franco CFA con il quale la Francia condiziona l'economia delle sue ex colonie e favorire la sostituzione transitoria di questo con una divisa garantita dalla BCE, nelle more di una piena sovranità monetaria delle ex colonie francofone, e avviare un piano europeo d'investimenti e sviluppo in Africa;

                  - inserire all'interno della Costituzione europea il riferimento esplicito alle radici classiche e cristiane della nostra civiltà europea.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 6-00071 (N. 2)

2.1

Pittella, Fedeli, Ginetti

Respinto

Sostituire le parole da: «impegna, a tal fine, il Governo:» fino a: «Corte costituzionale n. 73 del 2001» con le seguenti:

       «impegna il Governo:

            a rafforzare la collaborazione europea in tutti i campi e con tutti gli Stati facenti parte dell'Unione al fine di rafforzare il processo democratico e scongiurare il rafforzamento di posizioni di carattere protezionista e sovranista;

            a sostenere, nelle sedi europee ed attraverso ogni opportuna iniziativa di carattere interno, la agenda della futura Presidente della Commissione in merito alle politiche contro i cambiamenti climatici, affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, alle politiche finalizzate al rafforzamento della democrazia e dell'economia sociale di mercato equa, alle azioni tese a garantire all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché nella collaborazione di tutte le istituzioni europee e degli attori nazionali si giunga a dissipare i timori dei cittadini europei e a creare nuove opportunità per il continente tutto;

            a garantire che nella futura Commissione l'Italia sia rappresentata da persona autorevole e garante del superiore interesse dell'Unione; in questo quadro, inoltre, a sostenere la richiesta della futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

            a promuovere in particolare, in sede europea, una nuova governance economica dell'Unione, che garantisca maggiore centralità alla crescita economica, agli investimenti pubblici, all'occupazione, alle riforme e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e promuova la nascita di una vera e propria fiscal stance europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali - ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio surplus delle partite correnti -, al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

            a garantire la leale collaborazione con la Commissione europea nonché a favorire ogni forma di cooperazione tra Commissione e Parlamento europeo, affinché le nuove priorità e i valori comuni dell'Europa possano tornare ad affermarsi, promuovendo l'adozione di misure volte a garantire maggiori standard democratici all'interno degli Stati membri con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili, alla libertà di stampa e alla formazione delle classi dirigenti e rappresentative, sia nelle formazioni politiche che parlamentari;

            per quanto attiene, ancora, allo sviluppo del processo di integrazione europea, a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE; a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'UEM; a sostenere la revisione del trattato del meccanismo europeo di stabilità (MES) con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea; ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;

            a garantire, per il futuro, che non siano assunte iniziative e non siano sollecitati interventi che espongano il nostro Paese al rischio di apertura da parte dell'UE della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese, rischio già drammaticamente sperimentato e che ha avuto conseguenze estremamente gravi per l'economia italiana;

            a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei Paesi dell'Unione al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;

            in materia di bilancio europeo, a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziate nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'UE a 27 "almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali"; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27; nonché a garantire che nel nuovo QFP sia affermato il principio della condizionalità in particolare legata alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti l'Unione;

            a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;

            per quanto attiene alle politiche migratorie, a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al P1L e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

            a favorire il rafforzamento dei poteri e delle competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che permetta la realizzazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, e combattere le reti criminali di trafficanti di uomini, nella garanzia dei diritti e nella tutela delle vite dei migranti.»

2.2

Ciriani, Fazzolari, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Respinto

Nella parte degli impegni, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

         ad adottare con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a:

            - considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea, come la priorità della politica dell'Unione, sostenendola quale principale voce di spesa del bilancio europeo e conseguentemente finanziando con adeguate risorse iniziative come l'introduzione del "reddito di maternità europeo", concepito come assegno mensile per ogni figlio a carico, e incentivi all'assunzione di neomamme e donne in età fertile;

            - introdurre dei "dazi di civiltà" nei confronti dei prodotti di Stati terzi che non rispettano i nostri standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, per evitare un pericoloso dumping sociale in Europa;

            - prevedere misure compensative tra gli Stati avvantaggiati dall'euro e quelli, come l'Italia, penalizzati da questo, in particolare attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali interamente a carico del bilancio europeo o attraverso strumenti finanziari della BCE;

            dichiarare la non adesione dell'Unione europea al Global compact ONU per l'immigrazione, strumento che favorisce un'immigrazione illegale e incontrollata;

         impegnare l'Unione europea a prevedere che siano adeguatamente finanziati i programmi di contrasto all'immigrazione illegale nella zona del Mediterraneo centrale analogamente a quanto già previsto in sede di accordi con la Turchia per l'immigrazione sulla rotta balcanica, portando lo stanziamento a 6 miliardi di euro complessivi;

            - contrastare ogni forma di neocolonialismo in Africa, causa di povertà e emigrazione; sostenere la fine del sistema del Franco CFA con il quale la Francia condiziona l'economia delle sue ex colonie e favorire la sostituzione transitoria di questo con una divisa garantita dalla BCE, nelle more di una piena sovranità monetaria delle ex colonie francofone, e avviare un piano europeo d'investimenti e sviluppo in Africa;

            - inserire all'interno della Costituzione europea il riferimento esplicito alle radici classiche e cristiane della nostra civiltà europea.

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto (1416)

ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

Barboni, Aimi, Fantetti, Mallegni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto",

        premesso che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno»;

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocumento all'utenza;

di ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 944 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5).

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1416

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Documento integrativo all'intervento del senatore Grasso recante la relazione di minoranza sul disegno di legge n. 944 e sui Docc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2

In una società moderna rivolta, sempre più, al superamento geografico dei confini statali e alla creazione di nuovi mercati commerciali, finanziari, geopolitici globali, anche il fenomeno della criminalità tende inevitabilmente ad assumere dimensioni sovranazionali, spingendosi con estrema pericolosità ben oltre le frontiere degli Stati tradizionali.

La raggiunta presa di coscienza a livello europeo che un'efficace protezione, quantomeno degli interessi finanziari europei, non possa più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni, ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'ufficio della Procura Europea (EPPO), frutto di una cooperazione rafforzata attuata col Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. Finalmente si è ravvisata la necessità di rendere più efficiente la repressione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, sinora perseguiti (tranne che in Italia ove vige il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale) in maniera frammentaria, discrezionale e con apparati di contrasto limitati da parte di singoli Stati. É ciò nonostante la pur encomiabile azione dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e Eurojust, organismi comunitari che pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni. I rapporti di tali organismi con l'EPPO non potranno che essere di tipo operativo-funzionale, come è confermato nel testo del Regolamento ove al "considerando" n. 69 è detto che "in virtù del principio di leale cooperazione tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell'Unione, compresi Eurojust, Europol e l'Olaf, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell'EPPO".

Il riferimento a rapporti cooperativi, in cui si consideri necessario uno scambio di informazioni o un coordinamento di investigazioni, anche nella prospettiva di rapporti con paesi terzi, è ribadito nel "considerando" 102 "ogniqualvolta chieda tale cooperazione ad Eurojust, l'EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche i paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust".

Infine, tali rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'articolo 3 paragrafo 3 del citato Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'articolo 100.

Sul piano operativo-funzionale vari sono gli scenari in cui si può ipotizzare tale cooperazione.

Innanzitutto nelle indagini per i reati PIF (acronimo per protezione interessi finanziari) di competenza dell'EPPO che presentano il carattere transnazionale e per le quali Eurojust potrà fornire la propria collaborazione per le condotte commesse nei territorio di Stati dell'Unione non partecipanti all'EPPO.

Infatti, è noto che alla cooperazione rafforzata hanno finora aderito 22 Stati membri (dopo un iniziale rifiuto si sono unite nell'agosto 2018 Olanda e Malta). Hanno scelto di rimanere fuori Polonia, Svezia, Ungheria, Danimarca, Irlanda e naturalmente (per la Brexit) Regno Unito.

In secondo luogo Eurojust resta astrattamente competente rispetto alle fattispecie che abbiano comportato un danno inferiore a 10 milioni di euro.

Ancora una cooperazione operativa si può profilare rispetto alle fattispecie criminose connesse ai reati principali non attratti nelle competenze dell'EPPO (si pensi, ad esempio, a condotte di bancarotta fraudolenta in cui potrebbero incorrere società coinvolte in meccanismi fraudolenti) e che rimangono nella competenza di Eurojust. Così pure allorché la Procura Europea non abbia esercitato la sua competenza ovvero il potere di avocazione o abbia rinviato il procedimento alle autorità nazionali. In tutti questi casi la collaborazione potrà attivarsi attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso di EPPO alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli di Eurojust, il supporto di quest'ultima per l'inoltro e lo scambio delle richieste di assistenza giudiziaria per la raccolta di prove in Paesi che non hanno aderito o in paesi terzi, nonché attraverso la comune partecipazione a squadre investigative, nell'agevolare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo o delle richieste di ordine europeo di indagine penale (decreto legislativo n. 108 del 2017 articoli 10 e 11).

Come è noto, il Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) è stato formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 novembre 2018 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2018 (L295/138). Il testo è stato approvato secondo procedura legislativa ordinaria.

Esso abroga la decisione 2002/187/GAI, trasposta in Italia con la legge 41 del 2005. La sua base giuridica si rinviene nell'articolo 85 del TFUE.

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, per consentire all'Agenzia in questione e agli Stati membri di prepararsi ad applicare le nuove regole (confronta articolo 82).

Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati.

Ai fini dell'applicazione nell'ordinamento italiano occorre, dunque, tener presente la sua natura dell'atto in questione da cui consegue l'effetto della sua diretta applicabilità, come previsto dall'articolo 288 del TFUE.

Conclusioni. Tutto ciò premesso, si esprime un parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

In merito all'articolo 3: i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione.

Potrebbe pertanto essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile alla presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'articolo 4 legge 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000, oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-bis, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (aggravante ed effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizzazione abbia contribuito un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Fin dalle prime applicazioni considerata l'infelice formulazione lessicale, sono sorti contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che "contribuisca''' (secondo la formulazione del 61-bis del codice penale) all'esistenza di se stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione.

Il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'articolo 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi articolo 61-bis del codice penale) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa".

La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale.

In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato.

Il quadro di assoluta incertezza interpretativa che aveva determinato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Sezioni Unite 18374/2013) ha subito determinato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un nuovo inevitabile contrasto.

In altri termini, ci si chiede: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato, principio cardine dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Adami) è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere?

E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere?

La questione - considerata la frequente "facilità" con la quale la contestazione dell'aggravante è solita essere avanzata, e tenuto altresì conto dei considerevoli effetti pregiudizievoli che comporta, specialmente sul piano cautelare - appare tutt'altro che marginale.

Si pensi, ad esempio, ad un'associazione per delinquere dedita all' importazione in Italia di ingenti quantità di sostanze stupefacenti da un qualsiasi Stato estero: qualora l'associazione criminale, come sovente accade, abbia una consolidata articolazione nello Stato estero, e quindi non necessiti di alcun contributo ai fini dell'importazione in Italia delle sostanze illecite, sarà possibile configurare la suddetta aggravante alle singole fattispecie di importazione commesse dagli associati, seppur questi ultimi non abbiano beneficiato di contributi diversi da quello fornito dal vincolo associativo?

Sul punto, non può omettersi di rilevare come permangano ulteriori, fondamentali, incertezze generate dalla pronuncia in parola: cosa significa che il "gruppo" deve dare un contributo? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura?

Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta.

Non può certo non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore.

A seguito della pronuncia in parola, infatti, le associazioni per delinquere operanti in più di uno Stato non sono (più) riconosciute come aggravate ex articolo 4 della legge n. 146 del 2006, salvo naturalmente l'accertamento di un gruppo criminale organizzato "esterno" che abbia contribuito causalmente alla costituzione o alla permanenza dell'associazione stessa.

La lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la commissione dei reati transnazionali in genere: come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali ?

Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reato fine.

Pare del tutto evidente che l'oscura formulazione letterale dell'articolo 4 della legge n. 146 del 2006 ne renda indispensabile una modifica nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva dell'Unione europea 2017/1371, così come previsto all'articolo 3 lettera g), dovendo il Governo, fra l'altro, prevedere delle aggravanti speciali, qualora i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europa siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale, così come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,

Tale definizione legislativa di organizzazione criminale, che si differenzia dalle nostre vigenti ipotesi di reato associativo, prevede:"1'associazione di due o più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Poiché ciò presuppone che venga introdotta nel nostro codice penale una nuova ipotesi di reato, e relative aggravanti, si potrebbe cogliere l'occasione per un intervento legislativo, ormai indispensabile alla luce dei contrasti giurisprudenziali evidenziati, volto a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'articolo 61-bis del codice penale.

Nel contempo si segnala, altresì, la necessità di creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata dell'inconferente riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un quid pluris di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

In merito al Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust): poiché la cooperazione con la Procura Europea è prevista, come già detto, dagli articoli 3, paragrafo 3 e 100 del Regolamento (UE) 2017/1039, appare assolutamente indispensabile che nella legge di delegazione europea si preveda il possibile adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento di Eurojust.

Alla luce degli specifici contenuti del Regolamento 2018/1727, si ritiene che siano necessarie alcune norme per adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) status del membro nazionale e dei suoi collaboratori (riferimento articolo 7 del Regolamento), inclusa la sua procedura di nomina. Rispetto a quanto risultava delineato nella legge 41 del 2005, il membro nazionale è un magistrato che conserva interamente il suo status di autorità giudiziaria nazionale (pubblico ministero o giudice), pur essendo chiamato ad esercitare e ad attuare le sue funzioni non solo nell'ordinamento nazionale, ma nello spazio giudiziario europeo, ovviamente nei limiti delle competenze e prerogative segnate nel citato Regolamento 1727/2018. In tal senso si giustifica un accostamento alla figura del procuratore europeo relativamente al tema dello status, in quanto entrambi gli organismi sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie nel contesto del citato spazio giudiziario europeo, sia pure con una differenziazione connaturata alla natura dei due organismi (EPPO- EUROJUST).

b) poteri ed attività del membro nazionale (riferimento articolo 8 del Regolamento);

c) accesso ai registri nazionali (riferimento articolo 9 del Regolamento); 

d) costituzione del sistema di coordinamento nazionale, nel quale poter ricondurre ad unità tutti gli "attori nazionali" della cooperazione giudiziaria penale, onde assicurare il corretto e costante flusso di informazioni al membro nazionale e le necessarie sinergie operative con la Rete Giudiziaria dei Punti di Contatto e con il Corrispondente Nazionale in materia di terrorismo (riferimento articolo 20 del regolamento);

e) scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie nazionali ed il membro nazionale (articolo 21) incluse quelle in materia.

Relazione orale del senatore Santillo sul disegno di legge n. 1416

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere si pone, all'articolo 1, l'obiettivo di differire di un anno il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167", adottato sulla base della delega per la riforma del codice della nautica da diporto approvata nella scorsa legislatura.

Il decreto legislativo n. 229 del 2017 è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e dunque solo a pochi mesi dall'inizio della stagione estiva, nel corso della quale si effettua gran parte dell'attività diportistica. La nuova disciplina non ha quindi potuto essere pienamente valutata in sede attuativa, mancando un periodo di tempo congruo per il reale apprezzamento degli effetti prodotti, e ciò ha impedito una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari.

La proroga del termine disposta dal provvedimento in esame consentirebbe quindi la formulazione di correttivi, anche alla luce delle esperienze maturate nel corso della stagione estiva 2019, e in grado di dar vita ad un codice della nautica da diporto rispondente alle esigenze dell'utenza di settore oltre che di attualità per un lungo periodo.

Un primo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della nautica da diporto è attualmente all'esame dell'8a Commissione e, in coerenza con quanto sopra espresso, mira a completare la tutela di interessi pubblici generali, quali lo sviluppo dell'industria nautica e della sua filiera, allineandone il regime giuridico e l'organizzazione amministrativa ai migliori standard dei principali concorrenti europei, a promuoverne le attività ludico-sportive e di diffusione della cultura e delle tradizioni marinare nazionali.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Nell'ambito della discussione in Commissione è stato accolto l'ordine del giorno a prima firma Barboni, con il quale si invita il Governo ad ampliare la platea dei medici certificatori autorizzati ad esprimere il giudizio di idoneità psichica e fisica di coloro che intendono conseguire la patente nautica.

Permettetemi infine di ringraziare i senatori di maggioranza e di opposizione per aver compreso la necessità di procedere celermente e consentire un intervento sul codice che risponda in modo efficace e duraturo alle esigenze di un settore nel quale il nostro Paese costituisce un'eccellenza.

Dichiarazione di voto del senatore De Falco sul disegno di legge n. 1416

Presidente, colleghi! Siamo di nuovo di fronte, in pochi giorni, al secondo provvedimento relativo alla nautica da diporto. Come il precedente, approvato rapidamente dalle Camere in questo mese di luglio, anche questo disegno di legge prevede proroga di termini relativi alla nautica da diporto.

Le motivazioni di questo disegno di legge che stiamo approvando mi convincono, e quindi voterò a favore. Devo, però, aggiungere poche parole sulla tendenza alla proroga che sembra sia molto forte nella maggioranza e nel Governo. Non è un modo di governare positivo questo. Anzi, si può dire che non si governa a forza di proroghe, rinvii, aggiornamenti. Un Governo dovrebbe ragionare per atti, avendo una prospettiva medio-lunga, e una maggioranza coesa e capace di sostenere con sicurezza il Governo stesso.

Ovviamente, non sto parlando solo del provvedimento in discussione, e del suo omologo di pochi giorni fa, che comunque rappresentano bene la tendenza che sto delineando. Parlo in generale dell'attività di Governo, di un Governo che pare sempre di più che non voglia mancare di rispetto a nessuno, molto simile ai cosiddetti "Governi balneari" del passato. Quei Governi, cioè, creati appositamente per passare l'estate, per "decantare" (altro termine che si usava nel raffinato e lambiccato lessico della prima Repubblica), per prorogare, rinviare, attendendo che la situazione politica si chiarisse, grazie all'intervento del "Generale Agosto" che sospendeva le attività politiche, ma non la politica vera e propria.

A settembre si ripartiva, il Governo balneare cadeva quanto prima, e si cercava di dar vita a combinazioni più stabili e politicamente coese, capaci di decidere e non di prorogare.

Ecco, sembra che la situazione si sia ripresentata in questa fase politica. Con la differenza che, potremmo dire, qui il "Governo Balneare" non è dichiarato tale, ma tale è, e attende non una decantazione politica ma la decisione di un manovratore, che può staccare la spina quando vuole, o almeno così minaccia di fare. Per evitare guai ecco allora che si procede di proroga in proroga e di rinvio in rinvio (a parte ciò che il manovratore pretende si approvi).

Non è questa arte di governo. Non si fa così il bene del Paese. Tirare a campare (sempre per citare la prima Repubblica che era ricca di espressioni icastiche) non serve. Si proroghi pure il termine previsto dal codice della navigazione, ma si decida quale sia la rotta del Governo, se ve ne sia una. Confermo, comunque, il mio voto favorevole al provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Arienzo sul disegno di legge n. 1416

Il Partito Democratico voterà a favore delle due proroghe proposte, del differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del codice della nautica da diporto, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motori di cilindrata superiore a 750 centimetri cubi a iniezione a due tempi, nonché alla proroga al 31 ottobre 2020 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Sappiamo che tale intervento, soprattutto nel periodo estivo, era atteso dagli operatori del settore ed in particolare da quel segmento che opera nell'attività di noleggio in cui queste imbarcazioni sono presenti, non trovando una facile collocazione di mercato, e sappiamo anche che vi è apprensione per il relativo regime sanzionatorio.

Con le proroghe in esame, confermiamo la nostra impostazione inserita nel decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229. Era necessario, da un lato aggiornare norme datate nel tempo e unificare il trattamento per due tipologie di alimentazioni che comunque insistevano sulla medesima potenza dei motori, dall'altro garantire maggiore sicurezza possibile in un comparto in cui la sicurezza non è mai troppa, anche a causa dei numerosi appassionati non sempre formati, e mi riferisco ai turisti della Domenica.

Il decreto legislativo n. 229 è un punto di mediazione importante, soprattutto se ci confrontiamo con altri Paesi in cui la patente nautica viene adottata per motori con potenze inferiori rispetto a quelle di cui stiamo qui trattando.

Questa è la seconda proroga.

La nostra condivisione sia un incentivo a trovare presto una nuova formulazione per coniugare innovazione tecnologica e sicurezza, perché dobbiamo intervenire prima e non dopo, e perché la logica delle deroghe e delle proroghe non è utile a nessuno. Per tale ragione, auspichiamo che questo ulteriore tempo concesso come differimento del termine di entrata in vigore sia utilizzato per intervenire ed affrontare la problematica in maniera più organica.

Lo abbiamo già detto, ma rinnoviamo qui la richiesta: serve costituire un tavolo di lavoro per individuare le modifiche più opportune al codice della nautica al fine di superare le logiche della mera deroga e risolvere, insieme, i nodi principali. D'altronde il Governo ha prorogato già due volte l'entrata in vigore della norma che conferisce più sicurezza alla navigazione, il tempo finora intercorso poteva essere meglio impiegato per definire gli ostacoli, in accordo con gli operatori del settore.

Coerenti con questa impostazione, ragione per la quale alla Camera dei deputati abbiamo proposto l'anticipo al 2020 della proroga inizialmente chiesta fino al 2021, chiediamo di aprire un percorso in Commissione con l'audizione di tanti, a partire dalle Capitanerie di porto, per giungere in pochi mesi ad una soluzione.

Intanto, per venire incontro alle esigenze del settore, voteremo favorevolmente al provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Pergreffi sul disegno di legge n. 1416

Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge oggi posto all'esame dell'Assemblea reca una semplice modifica alla legge di delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Il Governo precedente, nel corso della scorsa legislatura, ha esercitato tale delega con l'adozione del relativo decreto legislativo di novella del vigente codice della nautica da diporto; codice che, che alla luce delle mutate circostanze tecniche e soprattutto politiche, necessita evidentemente di importanti modifiche e aggiornamenti, al fine di integrare il quadro normativo ove risulti lacunoso e di correggere talune previsioni non in linea con la sensibilità politica del Governo ed in particolare della Lega.

La legge di delega approvata nel corso della scorsa legislatura (la n. 167 del 2015) prevede, al comma 5 dell'articolo 1, un termine di diciotto mesi perché il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega del codice della nautica da diporto, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega. Tale termine scadrà il 13 agosto prossimo e credo sia evidente a tutti che non vi siano i tempi tecnici e politici perché siano regolarmente esperiti i procedimenti previsti dalla legge per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi in tempo utile. Ecco perché il disegno di legge che ci accingiamo a votare sposta in concreto tale termine al 13 agosto del 2020.

A dire il vero uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da diporto è stato già trasmesso alle Camere - si tratta dell'Atto del Governo n. 101 - ed è attualmente all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Tale schema di decreto interviene su molteplici aspetti del citato codice della nautica e questo rende imprescindibile un esame approfondito delle disposizioni in esso contenute, anche attraverso il confronto con gli operatori, gli utenti, gli esperti e tutti i soggetti potenzialmente interessati al tema della nautica da diporto. Le istanze e le sensibilità di tali soggetti devono trovare nella sede consultiva delle Commissioni parlamentari un contemperamento, al fine di migliorare la disciplina vigente: e questo, come abbiamo imparato in questi mesi, richiede del tempo e non può - vista l'indubbia rilevanza socio-economica del tema della nautica - ridursi a mero esame acritico, compresso nella forma e nei contenuti. Alla luce di quanto detto fin qui, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 944:

sull'ordine del giorno G16.401, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 23, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di risoluzione n. 2 relativa ai Docc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1416:

sull'articolo 2, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Di Girolamo, Ferro, Galliani, Mallegni, Marino, Masini, Merlo, Monti, Morra, Napolitano, Pepe, Piarulli, Puglia, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Siri, Stabile, Sudano, Testor e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)

(presentato in data 25/07/2019)

C.1913 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro della Giustizia

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (1438)

(presentato in data 29/07/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di efficacia dell'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1348)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 26/07/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Candura Massimo ed altri

Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi per uso sportivo (1367)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 30/07/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Balboni Alberto ed altri

Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo (1275)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')

(assegnato in data 30/07/2019);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Faggi Antonella ed altri

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (1283)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')

(assegnato in data 30/07/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Montevecchi Michela ed altri

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS) (1304)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/07/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Quagliariello Gaetano, Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di non applicazione delle disposizioni anticipate di trattamento in caso di inappropriatezza clinica (1061)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 30/07/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Quagliariello Gaetano

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di obiezione di coscienza (1188)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 30/07/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marinello Gaspare Antonio ed altri

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare (1346)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/07/2019).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro interno Salvini ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.1913 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/07/2019);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (1378)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/07/2019);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 (1379)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 30/07/2019).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

del signor Ennio Vigne a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (n. 26);

del dottor Pasquale Pazienza a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 27);

del dottor Francesco Tarantini a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 28);

del dottor Francesco Curcio a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 29);

della dottoressa Donatella Bianchi a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque terre (n. 30).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro il termine del 19 agosto 2019.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 (COM(2019) 350 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 6a e 14a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 25 luglio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (C.P.A.) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 193);

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 194);

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 195);

di FINTECNA S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 196);

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 197);

dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 198).

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 199);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 200).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Taverna, Gallicchio e Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02024 della senatrice Bottici ed altri.

La senatrice Iori ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02031 della senatrice Valente ed altri.

Mozioni

ALFIERI, BOLDRINI, MALPEZZI, STEFANO, CIRINNA', VALENTE, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MESSINA Assuntela, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - Il Senato,

premesso che:

il Fondo globale per la lotta contro l'Aids, Tbc e malaria (The Global Fund) è un partenariato fra governi, società civile, settore privato, fondazioni e comunità di persone colpite dalle tre epidemie, istituito a Ginevra nel gennaio 2002, sulla base della dichiarazione del vertice africano di Abuja dell'aprile 2001, della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 2001, nonché delle conclusioni e degli impegni assunti al vertice G8 di Genova del luglio 2001;

la finalità del Fondo è quella di raccogliere, amministrare ed erogare fondi per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria, al fine di impedire la scomparsa di intere generazioni di persone, a causa della diffusione delle epidemie citate, in particolare tra le popolazioni più povere ed emarginate;

grazie ad un approccio innovativo rispetto alle modalità di funzionamento proprie di altre organizzazioni internazionali, all'interno del Fondo globale operano, come già evidenziato, oltre agli Stati, anche la società civile, il settore privato, le fondazioni e le comunità di persone colpite dalle tre malattie, tutti rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione con diritto di voto;

nato come organizzazione di emergenza strutturata per intervenire "verticalmente" e in forma esclusiva sulle tre malattie, il Fondo globale è diventato nel corso degli anni un'istituzione leader nel finanziamento di interventi a favore della salute globale. Attualmente è, infatti, il principale donatore multilaterale che sostiene la creazione di sistemi sanitari sostenibili e resilienti, fondamentali per porre fine alle epidemie, destinandovi il 27 per cento delle sue risorse;

con i suoi investimenti, circa 4 miliardi di dollari all'anno, dalla sua creazione ad oggi il Fondo ha salvato oltre 27 milioni di vite e il numero dei decessi dovuto ad Aids, tubercolosi e malaria si è ridotto di oltre un terzo. Solo nel 2017, con il sostegno del Fondo globale, 17,5 milioni di persone hanno ricevuto la terapia antiretrovirale contro l'Hiv, 5 milioni di persone affette da tubercolosi sono state curate e sono state distribuite 197 milioni di zanzariere per la prevenzione della malaria;

tra le diverse attività sostenute, si evidenziano gli interventi a favore della salute riproduttiva delle giovani donne. Infatti, gli sforzi per eliminare i decessi dovuti alla contrazione dell'Aids sono vanificati laddove i diritti umani delle adolescenti e delle donne sono più a rischio. Il Global Fund negli anni si è impegnato con azioni concrete volte ad incrementare l'accesso ai servizi integrati per la salute, nella consapevolezza che una maggiore sensibilizzazione in materia di salute sessuale e riproduttiva richieda maggiori livelli di educazione e politiche volte a rafforzare l'empowerment femminile. Come evidenziato da diversi studi, la prevalenza dell'Hiv tra le ragazze che concludono gli studi superiori si riduce di circa la metà rispetto a quante, invece, non portano a termine il loro ciclo di studi;

il Fondo globale valorizza le comunità dei Paesi più poveri, partendo dal presupposto che la copertura sanitaria universale (UHC) può essere raggiunta soltanto con il loro coinvolgimento. Pertanto, investe nella formazione delle operatrici e degli operatori sanitari di base che agiscono a livello comunitario. Ciò ha contribuito ad incrementare l'accesso non soltanto ai servizi per la prevenzione e cura delle epidemie, ma anche a quelli per la salute materno-infantile, nonché allo screening delle malattie non trasmissibili;

il Fondo globale ha erogato finora oltre 38 miliardi di dollari a sostegno di azioni di lotta contro le tre epidemie proposte da organismi di coordinamento dei Paesi implementatori (Country coordinating mechanisms, CCM) ed in linea con i loro piani sanitari nazionali, vagliati da un apposito organismo tecnico indipendente, Technical Review Panel, TRP) e, infine, approvate da un comitato composto da esperti del Fondo globale e da partner bilaterali;

al fine di assicurare un migliore accesso ai farmaci a minor prezzo, il Fondo ha intrapreso un'ambiziosa strategia di market shaping, sfruttando la sua posizione di attore chiave nella salute globale al fine di facilitare la creazione di un mercato farmaceutico "più sano", in grado cioè di favorire l'accesso a farmaci essenziali con prezzi più convenienti, coniugati a standard di qualità più elevati;

uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è porre fine alle tre epidemie entro il 2030. Grazie a maggiori investimenti, scoperte scientifiche, riduzione dei costi e un migliore know how sono stati raggiunti importanti successi. La diffusione dell'Hiv ha iniziato a rallentare e l'incidenza della tubercolosi e della malaria è diminuita. Nel 2017 si sono registrati 940.000 decessi per cause correlate all'Aids, in diminuzione rispetto a 1.4 milioni del 2010 e 1.9 milioni del 2004. Circa 54 milioni di persone sono state salvate tra il 2000 e il 2017 grazie alla diagnosi e alla cura della tubercolosi. Infine, il numero dei decessi nel mondo a causa della malaria è sceso a 435.000, mentre nel 2016 se ne registravano 451.000 e 607.000 nel 2010;

le tre epidemie continuano, tuttavia, a imporre un tributo devastante in termini di vite umane ed i notevoli progressi potrebbero rallentare a causa dell'insufficienza dei finanziamenti, nonché all'aumento della resistenza a insetticidi e farmaci. Pertanto, senza un incremento degli investimenti vi è il concreto rischio di assistere nei prossimi anni ad una recrudescenza di Aids, tubercolosi e malaria;

a livello globale le malattie correlate all'Aids rimangono comunque la causa principale di morte per le donne di età compresa fra 15 e 49 anni, il 66 per cento delle nuove infezioni fra persone di 10-19 anni colpisce il sesso femminile, questa percentuale sale al 79 per cento nell'Africa orientale e meridionale; la tubercolosi multiresistente ai farmaci (MDR-TB) è in aumento, con circa 600.000 persone colpite in tutto il mondo nel 2017. Inoltre, solo il 25 per cento delle infezioni dovute a tale forma di tubercolosi, la cui terapia è molto più costosa e prolungata, è diagnosticato e curato e le percentuali di successo rimangono comunque più basse rispetto alla tubercolosi farmaco-sensibile. L'aumento della tubercolosi multiresistente rappresenta, pertanto, una crescente minaccia alla sicurezza sanitaria globale. Infine, sebbene i casi di malaria siano diminuiti di 20 milioni dal 2010 al 2017, l'Organizzazione mondiale per la sanità ha sottolineato come i dati relativi al triennio 2015-2017 evidenzino la mancanza di progressi significativi nella riduzione dei casi di malaria a livello globale;

considerato che:

l'Italia vanta una lunga tradizione nel campo della cooperazione sanitaria e il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo ha confermato la salute globale come uno dei settori prioritari di intervento;

l'Italia, che ha svolto un ruolo centrale nella creazione del Fondo e nel suo successivo sviluppo, è fra i suoi principali donatori, con oltre un miliardo di euro versato, e nel corso della quinta conferenza di rifinanziamento del 2016 si è impegnata a versare 140 milioni di euro per il periodo 2017-2019;

il nostro Paese ha intensificato la collaborazione con il Fondo siglando un accordo che istituisce "l'Iniziativa 5%", che consiste nel trattenere il 5 per cento del proprio contributo per il 2017-2019, pari a 7 milioni di euro, al fine di finanziare direttamente iniziative realizzate da organizzazioni della società civile, università ed enti pubblici di ricerca, selezionate con bandi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di attività di assistenza tecnica ai programmi del Fondo che contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi strategici per il periodo 2017-2022, anche con importanti risultati per l'Italia in termini di visibilità rispetto ai Paesi partner;

nel mese di ottobre 2019 si terrà la riunione conclusiva del sesto processo di rifinanziamento del Fondo globale, nel corso della quale i donatori saranno chiamati ad esprimere il proprio impegno finanziario per il periodo 2020-2022;

il Fondo stima che per un'efficace lotta contro le tre epidemie sia necessario incrementare il finanziamento complessivo portandolo dai 66 miliardi di dollari stanziati per il periodo 2017-2019 ad almeno 83 miliardi per il prossimo triennio 2020-2022, con un aumento, dunque, pari a 17 miliardi;

secondo le stime del Fondotale aumento potrebbe salvare 16 milioni di vite fra il 2021 e il 2023, riducendo il tasso di mortalità relativo alle tre epidemie del 52 per cento entro il 2023 rispetto ai livelli del 2017 ed evitare 234 milioni di infezioni o nuovi casi, riducendo, pertanto, il tasso di incidenza relativo alle tre epidemie del 42 per cento entro il 2023 rispetto ai livelli del 2017,

impegna il Governo:

1) a confermare, in occasione della sessione finale della sesta conferenza di rifinanziamento del Fondo globale, l'impegno assunto per il quinto ciclo di finanziamento, nonché, ove possibile, a implementarlo in linea con l'aumento complessivo che il Fondo ritiene necessario per contrastare efficacemente Aids, tubercolosi e malaria;

2) a sostenere, nell'ambito delle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo:

a) il processo di attuazione della copertura sanitaria universale (UHC) e lo sforzo globale volto a sviluppare sistemi sanitari resilienti, contribuendo a rafforzare il ruolo delle comunità locali nell'erogazione dei servizi sanitari;

b) tutte le azioni volte a ridurre ed eliminare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne, adolescenti e bambine, impegnandosi nel contrasto di abusi e pratiche altamente lesive della loro incolumità fisica, quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati o precoci.

(1-00151)

PATUANELLI, AIROLA, PIRRO, MATRISCIANO, ACCOTO, ANASTASI, ANGRISANI, BOTTICI, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, D'ANGELO, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DONNO, EVANGELISTA, FATTORI, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GIANNUZZI, GIROTTO, LANNUTTI, LANZI, LUCIDI, LUPO, MANTOVANI, MININNO, MOLLAME, ORTOLANI, PARAGONE, PERILLI, PESCO, RICCIARDI, SANTILLO, TURCO, AUDDINO, CAMPAGNA, CORRADO, DRAGO, FLORIDIA, GAUDIANO, GRASSI, L'ABBATE, LA MURA, LEONE, MAIORINO, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PRESUTTO, QUARTO, ROMAGNOLI, ROMANO, TRENTACOSTE, URRARO, VACCARO, CASTELLONE, MAUTONE, MORONESE, CERNO, PELLEGRINI Marco, GRANATO - Il Senato,

premesso che ad avviso dei proponenti del presente atto di indirizzo:

il progetto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino - Lione presenta gravi criticità dal punto di vista della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, evidenziate nel corso degli anni da numerosi studi e ricerche;

sull'attuale linea si registra da tempo una continua diminuzione del traffico merci e del traffico passeggeri tra l'Italia e la Francia e le molte previsioni alla base del progetto dell'opera sono state smentite dai fatti;

si tratta di un progetto obsoleto, legato a modelli di sviluppo superati e non sostenibili, al quale è destinato un ingente ammontare di risorse finanziarie, che potrebbero essere finalizzate a opere più utili e urgenti, lungamente attese, da realizzare sul territorio nazionale;

sotto il profilo ambientale, gli studi dimostrano che il progetto genera danni ambientali diretti ed indiretti ai territori attraversati dall'opera;

con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, dando seguito ai precedenti accordi tra Italia e Francia, è stata disposta la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

nel contratto per il Governo del cambiamento, sottoscritto dalle due forze politiche che sostengono il Governo, è stato previsto che: «Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia»;

alla luce di questo impegno, in ogni occasione di interlocuzione con i partner francesi e con le istituzioni europee, il Governo ha sempre sostenuto con chiarezza la volontà dell'Italia di ridiscutere l'opera nell'interesse del Paese e dei cittadini italiani;

lo Stato francese ha sempre manifestato la propria indisponibilità a ridiscutere l'opera, secondo quanto richiesto dal Governo italiano e nello scorso mese di giugno, con l'approvazione della legge sulla mobilità, ha confermato la propria intenzione di procedere nella realizzazione della TAV;

occorre, pertanto, una pronuncia del Parlamento volta ad escludere la prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera,

delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino:

1) la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

2) una diversa allocazione delle risorse stanziate per il finanziamento della linea al fine di promuovere la loro riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano.

(1-00152p. a.)

MARCUCCI, MARGIOTTA, MALPEZZI, STEFANO, MIRABELLI, COLLINA, FERRARI, PITTELLA, FEDELI, PINOTTI, VERDUCCI, D'ARIENZO, MANCA, RICHETTI, BITI, GINETTI, COMINCINI, VALENTE, CUCCA, ALFIERI, LAUS, PATRIARCA, ASTORRE, PARRINI, BELLANOVA, FARAONE, MISIANI, NANNICINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, ROSSOMANDO, TARICCO, BOLDRINI, GRIMANI, GARAVINI, PARENTE, MESSINA Assuntela, BINI, SBROLLINI, ROJC, NENCINI - Il Senato,

premesso che:

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in termini non secondari anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita. I recenti dati diffusi dall'Istat sull'andamento della nostra economia rendono ancora più urgente l'avvio e il completamento di importanti investimenti pubblici, in grado di riattivare un circuito virtuoso di crescita e occupazione, fra i quali assumono un ruolo prioritario quelli relativi alle grandi opere infrastrutturali come la Tav Torino-Lione;

nel corso dell'ultimo anno un numero crescente di cittadini, imprese, lavoratori, associazioni, amministratori, sindaci, esponenti politici di tutta Italia hanno chiesto con sempre maggiore forza il rapido completamento della nuova linea ferroviaria TAV Torino - Lione;

considerato che:

l'alta velocità Torino-Lione è un collegamento ferroviario internazionale che consentirà di connettere in modo più rapido il Nord del Paese al sistema europeo dell'alta velocità/alta capacità. Essa rappresenta parte integrante del corridoio mediterraneo TEN-T, che dovrà garantire un collegamento stabile, a sud delle Alpi, tra l'Europa occidentale e quella centro-orientale, dalla Spagna fino al confine con l'Ucraina;

il corridoio ha una lunghezza di circa 3.000 chilometri e nasce per favorire gli scambi economici e rafforzare la competitività dei Paesi dell'Europa mediterranea, attraverso una rete ferroviaria al tempo stesso di alta velocità e alta capacità merci/passeggeri, che incroci anche i maggiori porti marittimi e fluviali, le grandi città e gli aeroporti. Le regioni lungo il corridoio mediterraneo rappresentano il 18 per cento della popolazione europea ed il 17 per cento del PIL europeo;

in questa rete, il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione si trova nell'intersezione dei due grandi assi di comunicazione tra il Nord e il Sud e tra l'Est e l'Ovest europeo: una linea per merci e passeggeri che si estende per circa 270 chilometri, di cui il 70 per cento in Francia e il 30 per cento in Italia. La parte fondamentale dell'opera è la sezione transfrontaliera, di cui l'89 per cento realizzato in galleria;

il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 chilometri, di cui 45 in territorio francese e 12,5 in territorio italiano, è costituito da due canne a singolo binario. Collega le stazioni internazionali di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa. Il costo della sezione transfrontaliera, certificato da una società internazionale, è di 8,6 miliardi di euro. Il 40 per cento dell'importo è cofinanziato dall'Unione europea, mentre la quota restante è suddivisa tra i due Paesi (35 per cento per l'Italia, 25 per cento per la Francia);

a partire dalla XIV Legislatura, tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese (Governi Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) hanno assunto impegni internazionali per la realizzazione dell'opera infrastrutturale e le rispettive maggioranze hanno approvato atti in Parlamento, che impegnavano l'Esecutivo in carica alla realizzazione dell'opera;

in particolare, nel corso degli ultimi anni, l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Francia, in data 30 gennaio 2012, ratificato da entrambi i Paesi, per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

successivamente, in data 24 febbraio 2015, l'Italia e la Francia hanno sottoscritto un altro accordo finalizzato all'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione;

in data 8 marzo 2016, durante l'incontro bilaterale Italia - Francia, svoltosi a Venezia, è stato sottoscritto un protocollo internazionale e in data 7 giugno 2016 è stato validato il regolamento dei contratti da parte della Commissione intergovernativa che ha completato l'iter procedurale per la realizzazione dell'opera;

tale accordo è stato ratificato con l'approvazione della legge 5 gennaio 2017, n. 1, ed è in vigore dal 1° marzo 2017;

rilevato che:

il Governo Lega-5 Stelle, insediatosi il 1° giugno 2018, dando seguito a quanto previsto nel "contratto di Governo", ha immediatamente bloccato l'avanzamento delle procedure e dei lavori per la realizzazione della Tav Torino-Lione, adducendo la necessità di un'ulteriore analisi costi-benefici sull'opera. Tale analisi, pubblicata in data 12 febbraio 2019, in linea con quanto già annunciato da diversi autorevoli esponenti del Governo, ha formulato un giudizio pesantemente negativo su un'opera infrastrutturale di grande rilevanza nazionale ed internazionale, ma solo dopo pochi giorni dalla sua pubblicazione la stessa si è rivelata palesemente infondata e oggetto di successivi "aggiustamenti" su input dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

il 21 febbraio 2019 la Camera dei deputati ha, altresì, approvato una mozione di maggioranza (1-00123 a firma D'Uva e Molinari), che impegnava il Governo a «ridiscutere integralmente il progetto della Torino-Lione»;

a seguito delle reazioni contrarie a tale ipotesi apertamente espresse da cittadini ed imprese, a partire da quelle direttamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera, nonché delle posizioni critiche espresse dalle istituzioni europee e dalla stessa Francia, il fronte inizialmente compatto e contrario alla realizzazione dell'opera si è rapidamente disunito facendo emergere le reali e profonde divergenze all'interno dell'Esecutivo e fra le forze politiche della maggioranza;

per ovviare a tale situazione, ai primi di marzo 2019, è stata avanzata da parte della Lega, con l'appoggio del Presidente del Consiglio dei ministri, una a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo maldestra exit strategy, ovvero la proposta di realizzazione della "Mini Tav", che oltre a dimostrarsi del tutto irrealistica in termini progettuali e di ricadute finanziarie a carico del Paese, non ha trovato alcun sostegno da parte del Movimento 5 Stelle;

in data 7 marzo 2019, nell'Aula del Senato è stata respinta la mozione depositata dal gruppo Partito democratico (1-00065 testo 2), con la quale si chiedeva al Governo di «adottare tutte le iniziative necessarie per consentire alla società concessionaria Telt di procedere con urgenza alla pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Contemporaneamente, nella stessa seduta, veniva approvata la mozione depositata dai Gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e Lega (1-00088) che, in linea con quanto avvenuto già alla Camera dei deputati, impegnava il Governo a «ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia.»;

il giorno successivo, preso atto del clamoroso fallimento dei tentativi del nostro Governo di rinegoziare l'opera con il Governo francese, nonché per evitare la revoca dei finanziamenti europei da parte della Commissione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera, ha autorizzato TELT, la società pubblica italo-francese che si occupa della realizzazione e della gestione dell'opera, a procedere alla pubblicazione degli avvisi per le manifestazioni di interesse relative alle opere per la realizzazione del tunnel di base;

in data 11 marzo 2019, il consiglio di amministrazione della Telt, con voto unanime, ha dato corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base, per un importo stimato di 2,3 miliardi di euro;

il 21 marzo 2019, la maggioranza ha respinto al Senato la mozione di sfiducia individuale nei riguardi del Ministro delle infrastrutture e trasporti depositata dal Gruppo del Partito democratico (1-00084) per la gestione fallimentare della vicenda analisi-costi benefici relativi alla Tav Torino-Lione;

il 1° luglio 2019, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli avis de marchés per i lavori di costruzione del tunnel della Torino-Lione in territorio italiano, sono fragorosamente caduti tutti maldestri tentativi del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Movimento 5 Stelle, messi in atto nel corso degli ultimi mesi per nascondere il vero iter burocratico che è stato effettivamente portato avanti per consentire la realizzazione della TAV Torino-Lione, anche sul versante italiano;

la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2019 ha pubblicato, infatti, gli avis de marchés per i lavori di costruzione del tunnel della Torino-Lione in territorio italiano relativi a 2 lotti: il primo per i lavori di costruzione e il secondo per la valorizzazione dei materiali di scavo, per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro. L'avvio della procedura per il lotto italiano segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei 57,5 chilometri del tunnel in cui passeranno i treni della TAV Torino-Lione;

le imprese interessate avranno tempo fino al 16 settembre 2019 per inviare le manifestazioni di interesse per partecipare alla realizzazione della nuova linea ferroviaria e al termine di questa fase, verrà avviata una fase di valutazione per selezionare i candidati ammessi a presentare un'offerta e, in un momento successivo, TELT invierà i dossier di consultazione ai candidati, dopo l'assenso delle istituzioni italiane e francesi;

constatato che:

il 23 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato che la volontà del Governo italiano è quella di proseguire con la realizzazione della Tav e intervenendo nell'Aula a Montecitorio il giorno successivo ha dichiarato: «in attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il Governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari nel corretto proseguimento dell'iter che porterà al rispetto delle manifestazioni d'interesse che perverranno nell'ambito della procedura di gara»;

il 26 luglio 2019, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fatto pervenire all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) della Commissione europea una lettera con la quale si conferma l'impegno dell'Italia al completamento della Tav Torino-Lione. Tale impegno, di fatto, innesca una serie di passaggi successivi, a cominciare dalla proroga di almeno due anni per l'accordo tra Italia, Francia e Unione europea (Grant Agremeent) che stanzia per la tratta tra Italia e Francia del corridoio mediterraneo risorse comunitarie per 813 milioni su una prima tranche di lavori impegnati per 1,9 miliardi entro dicembre 2019. In seconda battuta, Italia e Francia di fatto si candidano a ottenere dall'Unione europea risorse aggiuntive, alla luce della decisione assunta dall'UE lo scorso 25 marzo 2019 di aumentare la quota di finanziamento per il corridoio mediterraneo dal 40 al 50 per cento, con un ulteriore 5 per cento per quei progetti come la Tav Torino-Lione di natura binazionale;

il pronunciamento del Parlamento richiesto in primis dalla maggiore forza politica della maggioranza che sostiene il Governo Conte, oltre ad essere in contraddizione con gli impegni assunti con la Commissione europea e la Francia in merito alla realizzazione dell'opera, ha l'evidente intento di coprire il vero operato del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e trasporti nel corso degli ultimi mesi e per porre rimedio, di fronte alle veementi proteste sollevate dal fronte No-Tav, al proprio clamoroso fallimento nella gestione del dossier Tav Torino-Lione;

rilevato che:

nel corso dell'ultimo anno, è cresciuto nel Paese un ampio fronte SI-Tav, di gran lunga più numeroso del fronte No-Tav, e sono state organizzate diverse manifestazioni spontanee a sostegno della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione. L'esperienza della vicenda Tav Torino-Lione, inoltre, evidenzia sempre di più l'importanza del "dibattito pubblico", introdotto nel Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) approvato nella XVII Legislatura, del rapporto costruttivo con i territori interessati dalla realizzazione delle opere e dell'ascolto di cittadini ed imprese;

occorre superare definitivamente le indecisioni all'interno della maggioranza che sostiene il Governo Conte, al fine di consentire la rapida realizzazione della Tav Torino-Lione e delle numerose altre grandi opere infrastrutturali che risultano ancora bloccate e per le quali sono state già state spese ed impegnate ingenti risorse economiche,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione;

2) ad adottare ogni iniziativa utile a superare l'attuale blocco di svariate grandi opere e a riprendere finalmente un'adeguata politica di investimenti pubblici in grado di incidere nei prossimi anni sulla crescita dei posti di lavoro e sul tasso di sviluppo infrastrutturale del nostro Paese.

(1-00153)

CASTELLONE, RICCIARDI, PRESUTTO, MAUTONE, SILERI, DE LUCIA, GAUDIANO, ANASTASI, FLORIDIA, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, AUDDINO, LA MURA, DI MICCO, DI MARZIO, VONO, LUCIDI, LANNUTTI, MONTEVECCHI, GIANNUZZI, L'ABBATE, GRANATO, GRASSI, MAIORINO, VACCARO, NUGNES, URRARO, CASTALDI, BOTTICI, LOMUTI, GARRUTI, MATRISCIANO, NATURALE, CORRADO, TURCO, PIARULLI, GALLICCHIO, PUGLIA, QUARTO, FEDE, COLTORTI, DELL'OLIO, PIRRO, ACCOTO, SANTILLO, VANIN, MARILOTTI, RUSSO, MORONESE, PELLEGRINI Marco, DI NICOLA, PESCO, FENU, TRENTACOSTE, EVANGELISTA, NOCERINO, CAMPAGNA, MANTOVANI, LANZI, DONNO, LICHERI, FERRARA, TAVERNA, LOREFICE, CORBETTA, PERILLI - Il Senato,

premesso che l'attuale forma di Stato "regionale", come delineato dalla nostra Costituzione circa l'equa distribuzione delle risorse, garantisce l'uniformità dei diritti sociali e civili dei cittadini italiani per mezzo di: previsione di fondo di perequazione per territori con minor capacità fiscale (art. 119, comma terzo, della Costituzione); previsione di risorse aggiuntive attraverso interventi speciali per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'esercizio dei diritti della persona (art. 119, comma quinto, della Costituzione); attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione) e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione); previsione di poteri sostitutivi dell'autorità di governo a tutela dell'unità giuridica ed economica dello stato e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 120 della Costituzione);

considerato che:

tali strumenti sono necessari a garantire la compatibilità dell'autonomia riconosciuta in capo alle Regioni, con i principi inviolabili della Costituzione italiana, nell'ambito dell'ordinamento statale unitario;

il riconoscimento di maggiori autonomie alle Regioni che ne facciano legittima richiesta non è obbligatorio;

il recepimento delle intese è ammissibile solo in ambiti particolari, quindi non generalizzati, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 116, comma terzo, e 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

le esposte garanzie costituzionali, indispensabili all'attuazione di un sistema di maggiore autonomia regionale, non hanno trovato ancora determinazione a seguito della legge di delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, con quanto ne consegue anche in merito alla necessità di un approfondimento del lavoro sin qui espletato da parte degli enti delegati alla ricognizione del fabbisogno e dei costi dei servizi erogati;

di fondamentale pregnanza, ai fini dell'equa redistribuzione delle risorse, è la questione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, da modificare in termini di maggior rispondenza all'effettivo fabbisogno regionale, come da impegno già assunto con il patto per la salute 2014-2016;

l'attuale criterio di riparto della popolazione "pesata" per anzianità appare del tutto insoddisfacente e non conforme a quanto previsto già dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale il riparto deve tener conto anche di altri indici, poi confermati e specificati dal documento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 30 aprile 2010;

di grande rilievo, in merito, il "Documento della Ragioneria di Stato sul monitoraggio della spesa sanitaria per il 2015", nel quale la massima autorità contabile dello Stato italiano, chiamata a valutare le prospettive d'aumento del fabbisogno sanitario in relazione all'invecchiamento della popolazione, assumeva come dimostrato che "una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell' arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati";

non è eticamente accettabile che vengano ancora trascurati nel riparto delle risorse sanitarie: la frequenza dei consumi sanitari per sesso; il tasso di mortalità della popolazione; gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili per la definizione di particolari bisogni sanitari, come la deprivazione sociale; gli indicatori epidemiologici territoriali;

sotto altro profilo di criticità, si deve rilevare pure la mancanza di una regolamentazione legislativa che in attuazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione disciplini l'intero iter di formazione delle intese sottoposte all'approvazione del Parlamento. Ciò risulta di particolare rilevanza giuridica, considerata la sempre maggior attenzione a siffatto istituto;

pertanto, in un contesto caratterizzato già da un forte disequilibrio rispetto a quanto sancito dall'art. 5 della nostra Costituzione che prevede, pur nella promozione delle autonomie, un'Italia "una ed indivisibile", in termini non solo formali ma sostanziali, si evince che l'eventuale riconoscimento ad alcune Regioni di maggiore autonomia non bilanciata da un'adeguata ponderazione degli elementi oggetto di autonomia e dalle relative garanzie in ordine alle procedure, con la necessaria inclusione di tutti i soggetti istituzionali a presidio delle stesse, finirebbe per costituire un ulteriore freno alla redistribuzione sociale e territoriale delle risorse, minando l'assetto unitario dello Stato intero,

impegna il Governo affinché il riconoscimento delle richieste di maggior autonomia delle Regioni preveda preventivamente, in un termine prefissato, la celere risoluzione delle seguenti prioritarie questioni alle quali venga subordinata l'efficacia delle intese raggiunte con le Regioni interessate ed attualmente sottoposte all'approvazione del Parlamento ai sensi dell'art. 116 della Costituzione:

1) regolamentazione del procedimento di formazione delle intese Stato-Regioni;

2) completamento dei sistemi di garanzia e sostenibilità del sistema delle autonomie regionali con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituzione del fondo di perequazione, nonché di fondo per la promozione lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale delle aree a basso gettito fiscale.

(1-00154p. a.)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', VALENTE, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, NENCINI, DE FALCO - Il Senato,

premesso che:

in data 10 luglio 2019, il giornale americano on line "BuzzFeed" ha pubblicato la registrazione di una riunione tenutasi il 18 ottobre 2018 al "Metropol hotel" di Mosca tra persone appartenenti al partito della Lega per Salvini Premier e alcune persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica russa;

secondo quanto riportato dalle notizie pubblicate sul sito "l'incontro avvenuto tra sei uomini - tre russi e tre italiani - avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare in modo illecito il partito della Lega per Salvini Premier e la sua campagna elettorale per le Europee";

una delle sei persone presenti all'incontro, che avrebbe consentito lo sviluppo di questo negoziato, è Gianluca Savoini, iscritto alla Lega dal 1991, fondatore nel 2014 dell'Associazione Lombardia-Russia, mentre era portavoce del Segretario della Lega, Matteo Salvini, e responsabile per i rapporti con la Russia e, attualmente, vice presidente, indicato dalla Lega, del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia (Corecom);

dalle notizie emerse non è affatto chiaro quali siano i rapporti che intercorrono tra il Ministro dell'interno e il partito Russia Unita, con il quale lo stesso Salvini, allora segretario della Lega, concluse un protocollo d'intesa nel quale è previsto un partenariato confidenziale tra i due partiti;

il Gruppo parlamentare Partito Democratico ha presentato su questo punto diverse interrogazioni, sia alla Camera che al Senato, nonché ripetute richieste di chiarimento in Assemblea e nelle Commissioni, ritenendo che si tratti di una questione molto rilevante per i rischi cui è suscettibile di sottoporre la sicurezza nazionale del nostro Paese;

appare molto preoccupante l'assoluta mancanza di informazioni su quali persone il Ministro dell'interno abbia incontrato, nel corso delle visite di Stato in Russia, oltre a quelle presenti agli incontri ufficiali;

particolarmente grave è poi la circostanza, mai chiarita dal Ministro, nonostante formale interrogazione presentata in tal senso, se egli sia a conoscenza o meno di possibili ingerenze di potenze straniere nella gestione dei dati e delle informazioni sulla rete e della manipolazione del consenso sul web ad opera di potenze straniere, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche del nostro Paese e delle elezioni europee;

al di là dei profili di rilevanza penale, occorre sottolineare l'influenza che i fatti riportati possono avere sugli assetti geopolitici dell'Italia, sulla sua collocazione europeista e transatlantica, sulla politica economica, estera ed energetica del Governo, o che possano avere avuto sull'avvenuto svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltasi il 26 maggio 2019 e, di conseguenza, sulla vita democratica e sull'indipendenza dell'Italia da condizionamenti esterni, sui sistemi di alleanza internazionali di cui l'Italia è parte dalla fine della seconda guerra mondiale e sulla sua credibilità e affidabilità all'interno degli stessi;

nonostante l'assoluta delicatezza e gravità dei fatti riportati, nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute in tal senso dalle forze di opposizione, e, facendosi tramite della loro richiesta, dallo stesso Presidente della Camera dei deputati, nonché da taluni esponenti della sua stessa maggioranza governativa, il Ministro dell'interno ha ripetutamente ignorato la richiesta di presentarsi in Parlamento per un'informativa urgente, come sarebbe stato doveroso per la tutela e la credibilità della stessa azione di Governo e per rassicurare il Paese sulla collocazione internazionale dell'Italia e sulla salvaguardia dei suoi rapporti con l'Unione europea: del resto il 10 ottobre 1947 lo stesso Costantino Mortati proclamava all'Assemblea Costituente che: "L'obbligo dei membri del Governo di intervenire alle sedute delle Camere emerge dalla natura stessa del Governo parlamentare, che esige una immediatezza e continuità di rapporti fra Governo e Camere, appunto per il principio della responsabilità del Governo di fronte alle Camere";

considerato che:

appare di una gravità assoluta la circostanza, confermata proprio dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'Aula del Senato il 24 luglio 2019, che il Ministro dell'interno avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in almeno due importanti occasioni;

in un primo momento, infatti, il Ministro dell'interno aveva sostenuto di non essere in alcuna relazione con la presenza del signor Savoini a una cena offerta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, al presidente Putin a Villa Madama, mentre da notizie a mezzo stampa, confermate dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, si è appreso che il signor Savoini sarebbe stato invitato proprio su esplicita richiesta del signor Claudio D'Amico, che nell'organigramma degli uffici di diretta collaborazione del vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno Matteo Salvini, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, figura in qualità di consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale;

è paradossale che il signor Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del Presidente del Consiglio dei ministri socio in affari di Savoini nella società di consulenza "Orion Lee" con sede a Mosca e suo stretto collaboratore nell'Associazione Lombardia Russia, non sia stato rimosso dal suo incarico nonostante i fatti riportati;

rilevato che:

il Ministro dell'interno ha sostenuto in questi giorni con forza che querelerà chiunque osi accostare i fondi russi alla Lega, affermazione, peraltro, già contraddetta dalla registrazione riportata dal giornale on line "BuzzFeed", secondo cui l'incontro avvenuto tra sei uomini, tre russi e tre italiani, avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare il partito della Lega e la sua campagna elettorale per le europee. Quindi l'unica persona che il ministro Salvini dovrebbe querelare è Savoini che nel corso di quell'incontro parla di finanziamenti, di elezioni europee e del ruolo della Lega nel prossimo futuro a livello europeo ("Il prossimo maggio ci saranno le elezioni europee. Vogliamo cambiare l'Europa. (...) Vogliamo iniziare una grande alleanza con questi partiti che sono pro Russia"). I presentatori si chiedono perché Salvini non quereli Savoini: forse la risposta si trova nell'impossibilità di querelare un suo stretto collaboratore che apparentemente stava parlando per suo conto;

inoltre, è fondamentale sapere quale sia l'opinione del Ministro dell'interno sulle sanzioni nei confronti della Russia, considerato che il 17 ottobre 2018, come riportato dal quotidiano "la Repubblica", aveva affermato: "Sono convinto che siano un'assurdità sociale, culturale ed economica, e cercheremo di spiegare e convincere tutti i nostri partner di questo, anche durante le discussioni a livello europeo". Peccato che le sue esternazioni contro le sanzioni si fermino alle dichiarazioni rese ai giornali e non si siano tradotte in alcun modo in iniziative del Governo, facendo perdere al nostro Paese credibilità a livello internazionale in un'assoluta mancanza di chiarezza e di trasparenza;

considerato infine che il Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, dichiarando nell'Aula del Senato il 24 luglio 2019, che: "la visita a Mosca del 17 e 18 ottobre 2018 del Ministro dell'interno, vice presidente Salvini, è stata organizzata direttamente dal Ministero dell'Interno ed è consistita nella sua partecipazione all'Assemblea generale del 2018 di Confindustria Russia, cui risulta abbia partecipato anche il signor Savoini", ha non solo contraddetto platealmente le precedenti dichiarazioni del Ministro in merito al fatto di non sapere della presenza di Savoini a Mosca nell'ottobre 2018, ma di fatto ha sancito che il Ministro dell'interno ha pubblicamente, e in almeno due circostanze, mentito su fatti delicatissimi di cui era a conoscenza;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento della Senato della Repubblica,

esprime la sfiducia al Ministro dell'interno, Matteo Salvini e lo impegna a rassegnare immediatamente le dimissioni.

(1-00155)

BONINO, NENCINI, ERRANI, CASINI, UNTERBERGER, LANIECE, DE FALCO, ROJC, DURNWALDER - Il Senato,

premesso che:

con la legge 23 aprile 2014, n. 71, l'Italia ha ratificato l'accordo con la Francia, stipulato in data 30 gennaio 2012, per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, l'Italia ha ratificato l'accordo con la Francia per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Parigi il 24 febbraio 2015, il protocollo addizionale firmato a Venezia 1' 8 marzo 2016, e il regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

il progetto definitivo della sezione transfrontaliera, per quanto riguarda l'Italia, è

stato approvato il 20 febbraio 2015 con delibera del Cipe, che a marzo 2018 ha approvato la variante per lo scavo del tunnel di base;

secondo i dati diffusi da Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), la società cui è affidata la realizzazione dell'opera nella sezione transfrontaliera, a luglio 2019 è stato completato lo scavo di circa il 18 per cento dei 164 chilometri di gallerie previste, che costituiscono circa 1'89 per cento della lunghezza complessiva della sezione;

il recente impegno della Commissione europea di aumentare dal 40 per cento al 50 per cento la quota di finanziamento comunitario per le reti infrastrutturali transfrontaliere, nell'ambito del bilancio europeo 2021-2027, comporta anche per quest'opera un risparmio per la quota di competenza dello Stato italiano;

fin da quando venne concretamente prospettata la realizzazione di una linea ad alta velocità tra Torino e Lione, a metà degli anni '90, si accesero violente polemiche sull'opera, che, anche a seguito delle revisioni del progetto, del tracciato e degli importi di spesa previsti, oggi presenta, per la sezione transfrontaliera, caratteristiche di piena sostenibilità economica e ambientale e non giustifica forme di opposizione pregiudizialmente ideologiche,

impegna il Governo a proseguire nelle attività amministrative finalizzate alla realizzazione dell'opera e in particolare della sezione transfrontaliera e del tunnel di base del Moncenisio dando attuazione a quanto già previsto dalla normativa vigente e dagli accordi stipulati dall'Italia in sede internazionale.

(1-00156)

Interrogazioni

D'ARIENZO, PINOTTI, CUCCA, D'ALFONSO, ASTORRE, SUDANO, LAUS, IORI, VALENTE, BOLDRINI, FERRAZZI, MARINO, MARGIOTTA, PATRIARCA, GINETTI, GIACOBBE, PITTELLA, PARENTE, STEFANO, COMINCINI, VERDUCCI, ALFIERI, MANCA, FARAONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha introdotto, all'art. 14, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la "quota 100";

la disposizione che ha introdotto la "quota 100" esclude espressamente dall'applicazione il "personale in divisa". Il comparto "sicurezza e difesa" ha da sempre garantito l'accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri comparti, per la peculiarità del relativo status giuridico e la gravosità dell'impiego, riconosciuto anche dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Tale specificità, tuttavia, rischia questa volta di rivelarsi un boomerang, a dispetto della richiamata specificità di comparto introdotta dalla citata legge n. 183 del 2010;

infatti, la norma contenuta nel comma 10 dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 risulta essere superflua, ininfluente rispetto alla finalità che si prefigge, in ragione del fatto che il personale del comparto può, già da prima dell'emanazione del decreto d'urgenza, cessare dal servizio con diritto a pensione anticipata, possedendo requisiti inferiori a quelli previsti da "quota 100", ossia al maturare, dal 1° gennaio 2019, di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 41 anni di anzianità contributiva a prescindere del requisito anagrafico, oltre che al raggiungimento dei limiti di età ordinamentale (fino alla qualifica di primo dirigente e grado corrispondente di colonnello, 60 anni di età);

per i soggetti a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, si prevede la conferma, fino al 31 dicembre 2026, del requisito pensionistico, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, introducendo il congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita;

il "congelamento" è stato riservato alle pensioni anticipate disciplinate dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, "legge Fornero", e non anche a quelle di cui al successivo comma 18, in cui è ricompreso il personale delle forze di polizia e delle forze armate;

tale esclusione ha avuto come conseguenza l'inapplicabilità ai militari e poliziotti di due misure pensionistiche di favore, previste dallo stesso decreto-legge, che invece operano a beneficio di tutti i restanti lavoratori dipendenti pubblici e privati ovvero degli altri dipendenti pubblici, ovvero: a) al "congelamento", per gli anni dal 2019 al 2026, dell'aumento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011) a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita; b) all'anticipo del trattamento di fine servizio, nell'importo massimo di 45.000 euro, richiedibile dai dipendenti pubblici;

con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 l'INPS ha chiarito che "ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", confermando l'esclusione del comparto "sicurezza e difesa";

il congelamento determinerà un sensibile "avvicinamento", quasi un'assimilazione, dei requisiti della pensione anticipata spettante al personale in divisa a quello previsto per i restanti lavoratori dipendenti, in spregio della specificità del comparto normativamente riconosciuta (art. 19 della legge n. 183 del 2010) in ragione dei peculiari compiti e funzioni che hanno, per di più, giustificato una deroga anche dalla "riforma Fornero" (art. 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011);

mentre per il personale del comparto pubblico i requisiti resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per il personale del comparto sicurezza e difesa aumenteranno nell'arco del suddetto periodo, come segue: a) nel 2019-2020 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 più 35 anni mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 anni; b) nel 2021-2022 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 5 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 5 mesi; c) nel 2023-2024 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 10 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 10 mesi; d) nel 2025-2026 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 59 e 3 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 42 e 3 mesi;

l'articolo 23 del decreto-legge n. 4 ha previsto per i soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico "quota 100" o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia la possibilità di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, escludendo anche in questo caso il comparto della "sicurezza e difesa";

la posizione espressa dalle sigle sindacali del comparto è stata molto negativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia tenuto conto del fatto che le norme speciali di settore hanno da sempre garantito al comparto "sicurezza e difesa" l'accesso alla pensione con requisiti ridotti, per la peculiarità del relativo status giuridico e la gravosità dell'impiego e che oggi rischiano, con l'introduzione delle nuove norme, di penalizzare il suddetto comparto creando un'assurda disparità;

se abbia intenzione di sanare quanto prima questa disparità di trattamento dal punto di vista previdenziale, che coinvolge il comparto della sicurezza e difesa nei prossimi anni.

(3-01084)

PARENTE, CUCCA, LAUS, CIRINNA', STEFANO, ALFIERI, BELLANOVA, BOLDRINI, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, GINETTI, MAGORNO, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, ROJC - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi tre anni la grave situazione in cui versa il porto industriale di Cagliari è stata certificata da un calo del 90 per cento dei volumi di traffico di container;

il porto canale di Cagliari versa in una profonda crisi, che vede in atto una procedura di licenziamento avviata nei confronti dei 210 addetti della società terminalistica CICT Cagliari international container terminal, azienda partecipata al 92 per cento dal gruppo Contship Italia, principale terminal container del porto;

le difficoltà che si trova ad affrontare il porto canale di Cagliari non sono limitate esclusivamente al terminal container CICT, ma riguardano anche altre aziende e complessivamente vedrebbe a rischio circa 350 lavoratori, oltre a tutto l'indotto collegato;

nel 1981 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per il porto canale di Cagliari; la stessa Soprintendenza ad oggi non concede l'approvazione alla riedizione dei vincoli paesaggistici, che di fatto bloccano qualsiasi possibilità di sviluppo del porto canale;

considerato che:

la spiaggia de La Plaia, a cui era stato concesso il vincolo paesaggistico, è stata spazzata via negli anni '80 con la realizzazione del porto canale, e nonostante la concessione suddetta sia stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 2000, la Soprintendenza non avrebbe intenzione ad ora di rimuovere questo vincolo;

in assenza dell'autorizzazione paesaggistica risulta pressoché impossibile attivare una programmazione che favorisca l'arrivo di nuovi operatori, che riescano a salvaguardare i posti di lavoro;

considerato inoltre che il 21 luglio 2019 il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Gianluca Vacca, rispondendo ad un'interpellanza presentata alla Camera dei deputati, ha espresso la contrarietà del Governo a una possibile revisione del vincolo paesaggistico: "Allo stato attuale, per quanto realizzato il porto non può essere oggetto di una positiva valutazione di compatibilità paesaggistica né di un ripristino dell'originaria conformazione";

tenuto conto che, lo scorso 31 maggio, nel corso della conferenza dei servizi convocata dall'Autorità portuale del mare di Sardegna, che si è tenuta a Cagliari, tutti i partecipanti hanno espresso il loro consenso a rivedere l'autorizzazione paesaggistica del porto canale e ad approvare opere di riequilibrio del polo commerciale che consentirebbero l'utilizzo dei 94 milioni di euro a disposizione dell'Autorità portuale per la realizzazione delle infrastrutture,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per scongiurare la procedura di licenziamento avviata nei confronti dei 210 addetti della società terminalistica CICT Cagliari international container terminal e per evitare che gli altri 350 lavoratori che lavorano nel porto possano essere coinvolti dalla crisi;

quali iniziative intendano attivare per favorire l'interessamento di nuovi operatori disposti ad investire e a salvaguardare i lavoratori che operano nel porto canale di Cagliari;

quali iniziative intendano assumere per rivedere i criteri che hanno portato alla concessione del vincolo paesaggistico per l'area su cui poi è successivamente sorto il porto canale di Cagliari, considerati anche i "cambiamenti naturali" dell'ambiente avvenuti nel corso degli ultimi 30 anni.

(3-01085)

GARAVINI, MALPEZZI, RAMPI, IORI, GIACOBBE, ROJC - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

nei primi giorni di settembre 2019, nell'emisfero boreale, prenderanno avvio le attività scolastiche e formative in italiano che, in decine di Paesi, coinvolgono centinaia di migliaia di alunni, sia nelle istituzioni scolastiche all'estero, che nei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dagli enti promotori in varie forme e collocazioni;

il rispetto delle tempistiche relative alle operazioni di individuazione delle esigenze di personale da soddisfare per completare annualmente il contingente da inviare all'estero, di selezione con evidenza pubblica delle figure richieste, di assegnazione individuale alle varie sedi e istituti scolastici, nonché ai soggetti promotori di attività formative, rappresenta la condizione essenziale per il regolare avvio dell'anno scolastico, auspicato da famiglie e studenti, nonché una prova di serietà e di efficienza rispetto alle autorità scolastiche locali;

i precedenti più immediati, in particolare i gravi ritardi accumulati nella predisposizione delle graduatorie e, di conseguenza, nel trasferimento di personale all'estero nelle fasi di avvio dell'anno scolastico 2018/2019, sono tali da destare legittime preoccupazioni sulla capacità del nostro attuale sistema amministrativo di rispettare il calendario previsto e di corrispondere alle diffuse attese dell'utenza;

per l'anno scolastico 2019/2020 le nomine da fare, secondo quanto risulta agli interroganti, si aggirerebbero sulle 160 unità, pari a circa un quinto dell'intero contingente, una percentuale certamente non marginale rispetto alle dimensioni complessive delle assegnazioni,

si chiede di sapere:

quale sia, a poco più di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico, il quadro degli adempimenti previsti per il rispetto del calendario di apertura;

se, allo stato delle operazioni preparatorie, esistano elementi che possano indurre a prevedere ritardi nelle assegnazioni e, in tale malaugurata ipotesi, quale sia l'arco temporale entro il quale si pensa di garantire una piena normalizzazione delle attività formative.

(3-01086)

FERRAZZI, MAGORNO, STEFANO, FEDELI, TARICCO, MARINO, SBROLLINI, CUCCA, D'ARIENZO, PARENTE, VALENTE, MALPEZZI, COLLINA, CIRINNA', GIACOBBE, FARAONE, ROJC, BELLANOVA, PITTELLA, MESSINA Assuntela, BOLDRINI, LAUS - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

tra gli obiettivi del "Patto per lo sviluppo della città di Venezia" siglato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal sindaco di Venezia, in data 26 novembre 2016, presso la sede del Consiglio comunale di Venezia, alla voce "Infrastrutture", punto 1, lettera b, è prevista la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre in modo da raggiungere la massima interconnettività tra tutte le tipologie di trasporto ivi confluenti e di sottrarre le aree di stazione e quelle contermini al degrado urbano";

nella "Tabella 1: Costo totale interventi e risorse per la realizzazione", di cui all'articolo 3 "Risorse finanziarie", sotto l'"Area tematica - Infrastrutture", è stato previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per la "Progettazione delle opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre";

all'articolo 7 "Informazioni e pubblicità", commi 1 e 2, è previsto che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del patto, siano pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, garantendo la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori tramite l'individuazione da parte del sindaco di Venezia di un referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione da indicare al comitato, nonché l'onere in capo allo stesso sindaco di fornire al comitato tutti i dati richiesti, al fine di consentire la comunicazione ai cittadini anche attraverso sistemi open data;

infine, all'articolo 8 "Disposizioni finali", è previsto che eventuali modifiche al suddetto patto debbano essere concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto;

considerato che:

nella seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza un ordine del giorno, che ha espresso parere favorevole verso un poderoso sviluppo urbanistico della zona dei Pili che, per essere attuato, necessita dell'approvazione di varianti alla strumentazione urbanistica comunale;

successivamente, durante l'esame della variazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, la seduta di Giunta n. 41 del 13 febbraio 2018, avrebbe deliberato che gli stanziamenti inizialmente previsti per la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre", di cui al punto 1, lettera b, della voce "Infrastrutture" del patto, venissero stanziati per la realizzazione del ponte ciclopedonale per collegare il parco di San Giuliano con la zona dei Pili;

tale cambio di destinazione di risorse sarebbe stato motivato dal fatto che l'accordo di programma, di cui all'articolo 6 "Impegni delle Parti", comma 4, a detta dell'amministrazione comunale non si sarebbe concretizzato nei tempi previsti, ovvero entro il 2020. Invece, contrariamente a quanto dichiarato, la stessa amministrazione annunciava soltanto pochi giorni dopo l'imminente raggiungimento dell'accordo;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

l'area dei Pili è un'area privata di proprietà della società Porta di Venezia SpA, facente capo alla persona del sindaco, Luigi Brugnaro. Quest'ultimo, al fine di evitare d'incorrere in conflitti di interessi, avrebbe affidato le sue società allo Studio Withers dell'avvocato statunitense, Ivan A. Sacks, secondo l'istituto del cosiddetto blind trust: un istituto usato nel mondo anglosassone per le sole proprietà mobiliari, che sono per antonomasia volatili e che, quindi, non è efficace per i beni immobili;

è evidente dunque che anche se il blind trust fosse stato costituito, cosa sulla quale agli interroganti non risulta documentazione, sarebbe comunque stato del tutto inefficace;

inoltre, sono note a tutti le intenzioni da parte del sindaco di trasformare la zona di sua proprietà, detta "dei Pili", in un progetto edilizio e urbanistico poderoso, che prevede attività commerciali, alberghiere, sportive, residenziali, nonché darsene;

considerato ulteriormente che:

in assenza di un vero e proprio istituto giuridico all'interno dell'ordinamento italiano e comunque in assenza di efficacia nel caso di specie di ogni eventuale blind trust, bisogna fare riferimento al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ovvero al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, all'articolo 78 ("Doveri e condizione giuridica") prevede che: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

alla discussione del Consiglio comunale del 5 febbraio 2018, invece, il sindaco non solo avrebbe partecipato, ma sarebbe anche intervenuto (lasciando la coppa della Reyer Basket nello scranno del sindaco stesso) quando si sono affrontati contenuti riguardanti la variante urbanistica che interessa proprio la zona dei Pili;

così come avrebbe partecipato anche alla Giunta comunale n. 41 del 13 febbraio 2018, dove si sarebbe deciso e votato il cambio di destinazione della previsione di spesa rivolta alla realizzazione dell'obiettivo di cui al punto 1, lettera b, del patto per Venezia, verso l'obiettivo di realizzare il ponte ciclopedonale per collegare il parco di San Giuliano con la zona dei Pili;

risulta, pertanto, evidente che possa sussistere una correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio comunale alla presenza del sindaco Brugnaro ed i suoi interessi privati relativi alla proprietà delle aree oggetto d'intervento normativo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza di quanto riportato, al momento in cui è stata posta una modifica sostanziale al patto, la quale, ai sensi dell'art. 8 dello stesso patto, dovrebbe essere stata concordata tra il Comune di Venezia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché formalizzata mediante atto scritto;

se sia stato individuato e comunicato al CIPE il referente per gli aspetti collegati alle attività di comunicazione e se siano stati forniti allo stesso tutti i dati necessari al fine della comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi open data, così come previsto dall'articolo 7 "Informazioni e pubblicità", del patto per lo sviluppo della città di Venezia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza di quella che agli interroganti appare come un'evidente posizione di conflitto di interessi nel momento in cui è stata posta in essere la modifica al patto per lo sviluppo della città di Venezia;

quali atti abbia adottato o intenda adottare per intervenire rispetto a tale conflitto d'interessi che riguarda la figura del sindaco della città di Venezia, dal momento in cui la sua attività in Consiglio comunale sia da considerarsi come una ripetuta infrazione alle prescrizioni dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(3-01087)

PAPATHEU - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. - Premesso che:

molti dei settori economico-produttivi colpiti in Italia dalla crisi non riescono ad invertire la rotta per ritrovare vitalità e fanno registrare numeri in passivo e performance negative. Tra questi vi è senza dubbio l'edilizia, settore economico e produttivo che affronta una situazione di grave difficoltà, una tendenza che ha costretto a più riprese l'Associazione nazionale costruttori edili a chiedere al Governo e alle Camere interventi concreti volti a sostenere il comparto attraverso la necessaria infrastrutturizzazione del Paese;

dal 2007 il comparto soffre di scarsi crediti alle imprese e di lungaggini burocratiche. Queste ultime, in particolare, incidono fortemente sulle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90 per cento circa dell'intero settore;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", ha sino ad ora dato, a parere dell'interrogante, risultati minimi;

nel bilancio dello Stato sono stanziati 150 miliardi di euro in 15 anni per gli investimenti pubblici, già scontati nel deficit. Di questi, 118 miliardi sono considerabili immediatamente attivabili, ma procedure complesse e capacità progettuale insufficiente ne complicano l'utilizzo, tanto da rendere biblici i tempi di realizzazione delle opere. Per la messa in cantiere di opere di impatto minimo, dal valore di 100.000 euro, saranno necessari 2 anni, che aumentano a 15 per quelle sopra i 100 milioni;

il valore dell'edilizia nel Pil nazionale è sceso dall'11,5 per cento del 2008 all'8 per cento attuale. Nello stesso periodo il valore delle costruzioni nel Pil è crollato dal 29 per cento al 17 per cento. Nel periodo 2008-2018 si è registrata una diminuzione di 36 miliardi di euro di investimenti nelle nuove costruzioni residenziali ma anche di 15 miliardi nelle costruzioni non residenziali private e di 26 miliardi in opere pubbliche;

inoltre, secondo un'indagine condotta da Unioncamere e InfoCamere, l'impresa artigiana in Italia avrebbe subito un grave calo in termini numerici: il settore ha infatti perso negli ultimi 5 anni il 7 per cento dei suoi attori, e se nel 2013 si contavano circa 1.400.000 imprese artigiane, nel 2018 se ne contano 100.000 in meno. Questo calo è imputabile soprattutto alle performance negative delle imprese legate all'edilizia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo stiano prevedendo iniziative qualificanti, anche in sede di disegno di legge di bilancio per il 2020, volte a sostenere il comparto dell'edilizia.

(3-01088)

PAPATHEU - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud. - Premesso che:

la multinazionale americana Whirlpool nell'area Emea (Europa, Medio oriente e Africa) fattura 5 miliardi di euro e dà lavoro a 24.000 persone impiegate in 15 stabilimenti in 8 Paesi diversi. Whirlpool produce in Italia oltre 6 milioni di elettrodomestici, con 6.000 persone impiegate in 6 stabilimenti, ove si svolge anche attività di tecnologia e innovazione a marchio Whirlpool, KitchenAid, Hotpoint, Bauknecht e Indesit;

il 31 maggio 2019 i vertici hanno incontrato a Roma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per un aggiornamento sul piano industriale Italia 2019-2021, ribadendo poi in una nota "La strategicità dell'Italia all'interno della regione Emea da un punto di vista industriale e commerciale" e "la conferma delle direttrici strategiche del Piano Industriale firmato lo scorso 25 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo economico"; "In particolare gli investimenti pari a 250 milioni di euro per il triennio 2019-2021 in attività di innovazione, prodotto, processo e ricerca e sviluppo nei suoi siti industriali in Italia. Nei primi mesi del 2019 sono già stati allocati oltre 80 milioni di euro";

Whirlpool ha deciso di chiudere lo stabilimento più produttivo presente in Italia, che si trova a Napoli, specializzato nella produzione di componenti per lavatrici di alta gamma con 420 dipendenti, venendo meno a quanto in precedenza prospettava;

lo stabilimento di Napoli rappresenta un'eccellenza, punto di riferimento per il Sud e premiato nel 2012 come il migliore tra i 66 del gruppo distribuiti nel mondo per coinvolgimento delle risorse umane e per la capacità manageriale di trasferire ai dipendenti la strategia dell'azienda,

si chiede di sapere quali iniziative abbia posto in essere il Governo italiano per evitare che altre imprese straniere chiudano la propria produzione e lascino il Sud, con le conseguenze sui livelli occupazionali.

(3-01089)

PAPATHEU - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, è avvenuta nella XVII Legislatura con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Al Senato è stata approvata con 274 voti favorevoli su 275 senatori presenti e con un voto di astensione;

nel nostro Paese un'inchiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha rilevato che il 50 per cento dei processi per violenza si conclude con l'assoluzione dell'imputato;

da notizie di stampa si è appreso in data 19 giugno 2019 che a Padova un imprenditore condannato in due gradi di giudizio per violenza e lesioni contro l'ex moglie, maltrattamenti in famiglia e violenza assistita, un anno dopo, nell'udienza civile per l'affidamento del figlio minore, ha ottenuto un provvedimento con il quale il giudice ha deciso il trasferimento del piccolo in casa del padre. Si legge, inoltre, nel decreto civile che è "irrilevante" la condanna penale per violenza dell'uomo e definendolo "figura maggiormente idonea a garantire stabilità emotiva e accudimento del minore". Lo stesso padre che, come si legge nella sentenza di condanna per violenza di un anno prima, firmato dal giudice, e nell'elenco di testimonianze e prove riportato, risulta aver "massacrato di botte (con lesioni anche permanenti), insultato, minacciato, demolito psicologicamente, isolato, tenuto senza soldi e senza cibo l'ex moglie, con l'aggravante di averlo fatto sempre alla presenza dei figli minori (violenza assistita)";

sulla vicenda il Centro Veneto Progetti Donna e la rete antiviolenza italiana hanno segnalato quello che viene definito "un decreto senza precedenti in Italia" e "una grave violazione di legge" al Grevio, l'organismo internazionale che vigila sulle violazioni della legge e sulla mancata tutela delle vittime di violenza. Sempre nel decreto si definisce ogni tentativo della donna di difendere sé e i figli dalle violenze (quindi le varie denunce) come "attacco alla genitorialità" e "conflittualità", ponendo così profili di discutibile dubbio sul giusto e legittimo diritto della vittima a difendersi, denunciare e uscire dalla violenza;

nella profonda convinzione che nel nostro Paese, nel rispetto delle leggi, debba avere priorità la tutela delle donne e dei bambini ed a maggior ragione nei casi in cui si è verificata violenza tra le mura domestiche, si ritiene necessario l'intervento del Ministro in indirizzo per accertare se l'iter giudiziario in questione sia stato svolto in piena osservanza delle procedure e delle normative vigenti. La Convenzione di Istanbul stabilisce chiaramente che gli episodi di violenza, in tal caso definiti fatto "irrilevante", debbano essere sempre considerati nelle decisioni sui diritti di custodia dei figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia tempestivamente inviato, stante la gravità della situazione richiamata, degli ispettori al Tribunale di Padova per accertare se nell'iter giudiziario siano state rispettate le leggi e le convenzioni vigenti e se il giudice che ha emesso la sentenza abbia trattato altri casi di violenza domestica.

(3-01090)

PAPATHEU - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:

il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto n. 235 del 30 maggio 2019, ha assegnato alle tonnare fisse della Sicilia e Sardegna le quote condivise di tonno. A fronte delle 80 tonnellate minime richieste, necessarie per la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di pesca, sono state così assegnate alla Sicilia 14 tonnellate, decretando restrizioni tali da determinare ripercussioni negative sulla pesca e sulle condizioni economiche ed occupazionali del territorio e dell'azienda di Favignana titolare della tonnara;

a giudizio dell'interrogante la decisione viola il regolamento comunitario che parla di un'assegnazione di quote tale da "rendere sostenibile, dal punto di vista economico finanziario, l'attività di pesca della tonnara". Il decreto ha attribuito "una quota individuale di 14,525 tonnellate" (per un totale di 29 tonnellate) alla tonnara siciliana di Favignana e a quella Carloforte in Sardegna, ha inteso azzerare la quota di tonno rosso già assegnata in maniera indivisa con precedente decreto dello stesso Ministero, prot. n. 6750 del 17 aprile 2019. In quel precedente decreto si inseriva la tonnara di Favignana tra quelle che "concorrono a valere sulla consistenza della quota aggiuntiva indivisa assegnata al settore per l'annualità 2019, rispetto all'annualità 2017, pari ad 84,69 tonnellate";

la questione verte sulle "quote" con le quali da anni viene stabilito il quantitativo consentito per la pesca di alcune specie (tra cui il tonno rosso) nel Mediterraneo allo scopo di ridurne l'estinzione. La ripartizione avviene su base triennale (2018-2020) ed è regolata dal Ministero delle politiche agricole che annualmente, con appositi decreti, interviene su ulteriori suddivisioni. All'epoca in cui era stata fatta l'ultima suddivisione però la tonnara di Favignana non era ancora operativa e per questo "l'assegnazione delle quote individuali" veniva ritenuta un passaggio strategico importante in Sicilia. Va evidenziato che quella di Favignana è l'unica tonnara presente in Sicilia mentre in Sardegna già con il piano 2018-2020 erano state autorizzate tre strutture (due a Portoscuso e una a Carloforte) a cui erano già state affidate delle quote per un totale di 340 tonnellate;

il titolare dello stabilimento di Favignana per riaprirlo ha già investito circa un milione di euro, creando posti di lavoro tra pesca, conservazione e indotto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere al ritiro immediato o alla modifica del decreto ministeriale 30 maggio 2019, n. 235, nell'ottica di una ripartizione delle quote in armonia con il regolamento comunitario e a tutela del settore della pesca siciliana.

(3-01091)

PAPATHEU - Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

quando una società ritiene che il suo investimento in un Paese sia stato (o potrebbe essere) danneggiato dalle misure del Governo, può fargli causa per danni davanti a un tribunale arbitrale, composto da tre "arbitri" esperti di diritto commerciale e degli investimenti;

la maggior parte delle udienze ha luogo presso il Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti (ICSID), un'istituzione del gruppo della Banca mondiale;

come noto l'ISDS (Investor-State dispute settlement) è il meccanismo di composizione delle controversie fra investitori e Stati presente in molti accordi sul commercio e gli investimenti. Esso permette alle imprese, di solito di dimensioni globali, di un Paese contraente di chiedere danni a un altro Stato firmatario dell'accordo se questo, con le sue politiche anche di carattere legislativo, ha violato le loro aspettative di profitto. L'ISDS nasceva per garantire i diritti degli investitori contro le nazionalizzazioni o gli espropri in Paesi con sistemi giudiziari instabili. Tuttavia, oggi, purtroppo, si è evoluto fino a diventare uno strumento utilizzato dalle imprese contro quei Governi che approvano norme loro sgradite. L'ISDS, pertanto, diviene uno strumento deterrente rispetto all'approvazione di misure, interventi, leggi di uno Stato a tutela dell'interesse pubblico;

infatti, cause sono state intentate contro i Governi, e vinte da società private, per aver posto limiti o negato le attività estrattive in mare, per aver posto limiti all'aumento dei costi dell'acqua, per aver attuato programmi di eliminazione della produzione di carbone, per aver limitato il consumo di bevande gassate e zuccherate, per aver non più concesso incentivi precedentemente accordati;

molti sostengono che l'arbitrato internazionale sia un sistema di dubbia imparzialità che ha l'attitudine a dare ragione al privato e a condannare gli Stati;

sono 117 i Paesi finiti nei tribunali arbitrali e circa il 70 per cento delle decisioni (fra quelle di giurisdizione e quelle di merito) ha visto prevalere i privati;

dopo la Spagna, l'Italia è il Paese più colpito da una lunga sequenza di arbitrati internazionali nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia;

evidenziato che:

l'Italia è risultata soccombente in un arbitrato internazionale a seguito di una causa intentata dalla società olandese CEF Energia BV presso la camera di commercio di Stoccolma. I contribuenti italiani, in virtù della decisione dell'Italia di ridurre gli incentivi sulle energie rinnovabili dovranno, pertanto, pagare 10,6 milioni di euro di multa all'impresa che si è appellata alla clausola ISDS contenuta nel trattato sulla Carta dell'energia. La condanna è arrivata per il taglio retroattivo agli incentivi sul fotovoltaico che il Governo Renzi effettuò con il decreto "spalma incentivi" (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014), a cui l'attuale Governo non ha posto rimedio con alcun provvedimento correttivo. Risulta che CEF Energia BV avesse investito in tre distinti progetti fotovoltaici ("Megasol", "Enersol" e "Phoenix") nel nostro Paese, che hanno beneficiato delle agevolazioni. Il decreto avrebbe ridotto il sussidio del 6-8 per cento. Mentre decine di imprese italiane colpite dalla stessa misura hanno potuto fare ricorso soltanto alle corti nazionali, la società olandese ha potuto beneficiare dell'arbitrato, riservato agli investitori esteri. Nel 2015 ha sporto denuncia e adesso è arrivata la condanna;

risulta che l'Italia per difendersi si sia riferita ad una recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha stabilito che l'arbitrato fra Stati membri è incompatibile con il diritto dell'Unione. Gli arbitri della causa CEF Energia BV Italia hanno però sentenziato che la questione non fosse attinente al diritto dell'Unione ma una legge nazionale: un'interpretazione che rischia di generare un ulteriore danno per il nostro Paese in quanto vi è un altro caso ISDS intentato contro l'Italia ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia: questo riguarda la società petrolifera britannica Rockhopper che chiede fino a 350 milioni di euro all'Italia per averle vietato di trivellare entro le 12 miglia marine (causa contro l'Italia, dopo il rifiuto dello Stato italiano, nel 2016, di concedere al progetto "Ombrina Mare" la concessione per estrarre petrolio nell'Adriatico abruzzese entro le 12 miglia marine. La decisione di vietare nuove concessioni entro le acque territoriali serviva per indebolire il fronte referendario sulle trivellazioni in mare. La Rockhopper ha deciso di utilizzare la clausola ISDS per chiedere i danni all'Italia);

già a fine 2018 l'Italia ha perso un'altra causa: 7,4 milioni di euro da sborsare alla danese Greentech Energy Systems (ex Athena Investments) per aver cambiato la normativa sugli incentivi alle energie rinnovabili nel 2014. Secondo i dati ufficiali per 11 volte l'Italia è stata denunciata da investitori scontenti delle politiche pubbliche, che hanno intrapreso le vie legali per recuperare denaro grazie alla clausola ISDS contenuta nel trattato;

il rischio di compensazioni monetarie è un vulnus per le casse dello Stato italiano e dei cittadini,

si chiede di sapere se vi siano altri contenziosi in essere e se i Ministri in indirizzo ritengano possibile attuare una revisione degli accordi commerciali gravati dalla clausola ISDS.

(3-01092)

CANGINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie si apprende che il Consiglio dei ministri, in una delle sue prossime riunioni, si appresterebbe a nominare il nuovo avvocato generale dello Stato, carica oggi vacante;

la decisione sembrerebbe essere stata sino ad ora rimandata dalla maggioranza perché la scelta dovrebbe ricadere su Carlo Sica, avvocato generale aggiunto dello Stato, troppo vicino all'ex capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, Roberto Garofoli;

nelle ultime ore si farebbe il nome di Gabriella Palmieri, vice avvocato generale dello Stato, moglie di Andrea Sandulli, responsabile dell'ufficio legale di Poste italiane. La partita in tal modo sembrerebbe aperta. Sandulli avrebbe buoni contatti con il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a cui spetta la nomina, per via dei suoi rapporti professionali e incarichi in Poste italiane. Gabriella Palmieri è amica di Valentina Fico, ex moglie del Presidente del Consiglio, anche lei avvocato dello Stato. C'è tuttavia un problema: risulta essere ultima nel ruolo e scavalcherebbe di fatto ben sette vice avvocati generali, oltre all'avvocato generale aggiunto,

si chiede di sapere:

quali criteri il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare nell'individuazione del nuovo avvocato generale dello Stato;

se ritenga imprescindibile, per procedere alla nomina, un'approfondita valutazione comparativa dei titoli, dell'esperienza maturata e dell'anzianità di servizio tra i possibili aspiranti destinati a ricoprire un tale fondamentale e delicato incarico.

(3-01093)

PAPATHEU - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

come noto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 un carabiniere, durante un servizio in borghese a Roma, è stato ucciso con più coltellate in modo efferato da un giovane straniero statunitense;

si tratta dell'ennesimo atto di violenza che colpisce il nostro Paese, che appare ancor più grave, perché è stata tolta la vita ad un servitore dello Stato;

evidenziato che a giudizio dell'interrogante con riferimento alla sicurezza nei centri abitati potrebbe essere utile allargare l'utilizzo delle pistole taser alla Polizia locale. Risulta che ad oggi siano un migliaio le pistole ad impulsi elettrici in dotazione in Italia alle forze dell'ordine. Una fase semestrale di sperimentazione è stata posta in essere dal 5 settembre 2018 fino al 5 giugno 2019, in 12 città; l'arma è stata utilizzata 60 volte: 46 dalla Polizia di Stato, 11 dai Carabinieri, 3 dalla Guardia di finanza. In 47 casi gli interventi si sono risolti con la semplice estrazione dell'arma o con l'attivazione del "warning arc", la scarica di avvertimento, mentre nei restanti 13 il soggetto è stato colpito con i dardi. Al termine di questa fase, il Ministero dell'interno risulta sia già intervenuto con norme amministrative per legittimare poliziotti, carabinieri e finanzieri a proseguire l'utilizzo del taser, "pistola a impulsi elettrici",

si chiede di sapere se, alla luce dei gravi fatti di cronaca, come l'omicidio del vicebrigadiere Rega, il Ministro in indirizzo ritenga che, al fine preventivo di elevare i livelli di sicurezza dei cittadini e di tutelare chi è posto a garantirla, possa essere ampliato l'utilizzo di pistole taser a tutti i corpi di Polizia, compresa la Polizia locale.

(3-01094)

D'ARIENZO, VERDUCCI, STEFANO, BOLDRINI, BELLANOVA, GARAVINI, MAGORNO, COMINCINI, CUCCA, NANNICINI, VALENTE, SBROLLINI, TARICCO, CIRINNA', MARGIOTTA, BITI, FERRAZZI, PATRIARCA, ALFIERI, MARINO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 165 del 16 luglio 2019 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2019 con l'elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, proposti dall'Agenzia del demanio nel piano di cessioni di immobili pubblici, di cui all'art. 1, comma 422 della legge di bilancio per il 2019 (di cui alla legge n. 145 del 2018);

tra gli immobili pubblici che l'Agenzia del demanio ha inserito nel piano straordinario di dismissioni nel biennio 2019/2021, è previsto anche il casolare Campo di concentramento di Montorio identificato con la sigla n. 416 DAT "La Colombara" (scheda VRB0724), edificato nelle campagne di Montorio, frazione di Verona. "La Colombara" è stato un campo di concentramento provinciale, istituito nel territorio della Repubblica di Salò con l'ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5, firmata dal ministro Buffarini Guidi ed inviata a tutti i capi delle province della RSI;

come è emerso da una puntuale ricerca storica realizzata dagli autori del libro "26 Aprile. Una lunga scia di sangue tra Montorio, Ferrazze e San Martino Buon Albergo", a cura di Roberto Rubele, Cristian Albrigi e Gabriele Alloro, l'immobile DAT "La Colombara" (DAT - Difesa Antiaerea Territoriale), nel 1944, nel pieno della seconda guerra mondiale, fu utilizzato come campo di raccolta e concentramento di cittadini ebrei rastrellati nella città di Roma, prima del trasporto a Fossoli e poi del lungo viaggio verso Auschwitz;

della presenza del campo di concentramento sono prova anche i documenti dell'Archivio di Stato di Verona, ovvero lettere e foto dei detenuti, una videointervista ad un sopravvissuto alla "Shoah" recluso nell'edificio e interviste a testimoni oculari, che ricordano la presenza di uomini, donne e bambini, rinchiusi nel casolare; altri dettagli storici del campo di concentramento veronese sono reperibili sul sito internet dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti);

la ricerca storica e l'interesse dimostrato da più enti e realtà del territorio, in primis l'Associazione di promozione sociale montorioveronese, che ha formulato domanda al Demanio di gestire l'edifico e tenerlo in ordine per farne un luogo della memoria della "Shoah" visitabile a tutti, è un intento più che lodevole che verrebbe disconosciuto dal Governo, se il bene DAT "La Colombara" - Campo di concentramento di Montorio - fosse venduto;

dalla stampa si apprende che anche il Comune di Verona sta cercando una soluzione per ottenere l'immobile a titolo gratuito, con la finalità di salvare un pezzo di storia e farne luogo di memoria della "Shoah";

questo edificio è importante per il suo significato storico, visto che è stato un centro di detenzione per la deportazione degli Ebrei e per questo ha senso e forte valore storico che "La Colombara" resti al territorio con funzione sociale e di memoria della Shoah;

si ritiene, quindi, sbagliata la decisione di alienare l'edificio, perché offende la memoria dei deportati e la storia del nostro Paese e perché in questo particolare momento storico la destinazione pubblica del bene assumerebbe una importante valenza culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali rilievi effettuati da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per verificare i possibili vincoli esistenti e/o applicabili al DAT "La Colombara", al fine della salvaguardia del sito e, in caso contrario, se non ritenga necessario che siano effettuati;

se ritenga sia possibile esprimere il diritto di prelazione sui beni demaniali da parte degli enti pubblici;

se ritenga di avviare ogni altra azione al fine di consentire comunque l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo gratuito del sito.

(3-01096)

BELLANOVA, MALPEZZI, STEFANO, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CUCCA, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, PATRIARCA, PITTELLA, RICHETTI, ROJC, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VERDUCCI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella giornata del 29 luglio 2019, presso la Prefettura di Lecce, si è tenuto un vertice circa la questione delle graduatorie degli idonei che nel corso di questi anni hanno partecipato a concorso pubblico per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

solo nella città di Lecce si parla di centocinquantanove idonei per la graduatoria di amministrativi e circa quaranta idonei per la graduatoria di vigili urbani;

rilevato che:

l'art. 1, comma 1148, lett. a) della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per il 2018) disponeva che "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

la legge del 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha introdotto una serie di norme che regolamentano a regime le graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019, oltre ad una fase transitoria che interessa le graduatorie costituitesi a partire dal 1° gennaio 2010, per le quali sono stati estesi i limiti di validità delle stesse in base all'anno di costituzione, con un primo grande blocco in scadenza il 30 settembre 2019;

considerato che:

il comma 362 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018 n. 145 recita testualmente: "Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità";

la scadenza fissata al 30 settembre 2019 per tutte le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, non permetterebbe alle amministrazioni e agli enti locali di poter assumere ulteriore personale, nonostante i pensionamenti con la cosiddetta "Quota 100",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare tutti gli atti utili e necessari ad una proroga delle graduatorie in scadenza il 30 settembre 2019 per non privare le persone coinvolte di una opportunità lavorativa concreta.

(3-01097)

BOLDRINI, MAGORNO, MARGIOTTA, SUDANO, ROSSOMANDO, FEDELI, IORI, ROJC, CUCCA, SBROLLINI, COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO, BELLANOVA, PARENTE, MESSINA Assuntela, CIRINNA', TARICCO, VERDUCCI, GIACOBBE, LAUS, PITTELLA, STEFANO, PATRIARCA, D'ARIENZO, MANCA, MARINO - Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il rilascio della patente di guida è normato dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare dall'art. 119, rubricato "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida", che prevede che l'accertamento di tali requisiti sia effettuato da un medico monocratico o dalla commissione medica locale nei casi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo;

per quanto riguarda il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e in particolare l'Appendice II al titolo IV, articolo 320 (malattie invalidanti);

con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2017, è stato modificato il citato regolamento, sopprimendo la lettera G:"1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G è soppressa";

pertanto, alla luce di tale importante modifica normativa, assunta in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue, i pazienti affetti da malattie del sangue non sono più obbligati a recarsi presso la Commissione medica locale per il rilascio o il rinnovo della patente di guida;

tuttavia, è notizia che negli ultimi mesi ci siano state diverse segnalazioni, che evidenziano la non conforme applicazione di tale disposizione normativa sul territorio nazionale.

in particolare, dalle associazioni di pazienti, è stato riferito che in alcune commissioni mediche locali, risulta esserci un "blocco procedurale" per il quale il paziente stesso, pur avendone pieno diritto, non ha facoltà di recarsi a visita dal medico monocratico, ma risulta "obbligato" ad essere visitato presso la Commissione medica dove il paziente stesso risulta "vincolato",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e cosa intendano fare per far sì che quanto disposto dalla norma sia applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

se non reputino doveroso adoperarsi, per quanto di loro competenza, per risolvere tale criticità, agevolando così i pazienti affetti da malattie del sangue candidati al rinnovo e al rilascio della patente di guida.

(3-01099)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PINOTTI, MALPEZZI, STEFANO, BITI, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, GINETTI, MARGIOTTA, PARRINI, PATRIARCA, ROSSOMANDO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 9 maggio 2019 il Prefetto di Siracusa Luigi Pizzi, nel pieno della vertenza che sta coinvolgendo decine di lavoratori delle raffinerie "Isab" di Priolo, che appartengono al gruppo petrolifero russo "Lukoil", ha emesso un'ordinanza di divieto per la durata di 5 mesi, fino al 30 settembre, di ogni riunione dei lavoratori negli spazi attigui al polo petrolchimico siracusano;

tra i motivi che hanno spinto ad emettere questo provvedimento nell'ordinanza si legge che le manifestazioni di protesta, che hanno interessato in particolare le strutture della società russa Lukoil, hanno causato difficoltà e rallentamenti nell'accesso agli stabilimenti dei mezzi pesanti per il rifornimento di carburante;

a seguito dell'ordinanza del prefetto di Siracusa la Cgil ha fatto ricorso al Tar di Catania che però ha rigettato la richiesta di sospensiva;

tra gli atti dell'udienza al Tar di Catania è emersa una lettera dell'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, indirizzata al vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, nella quale, in tono amichevole, si sollecita un intervento, non perché ci siano ragioni di pubblica sicurezza, ma perché i blocchi dei sindacati avrebbero portato "nel periodo 2012-2018 perdite finanziarie per l'ammontare di alcuni milioni di euro, nonché arrecato danni per la reputazione del gruppo Lukoil";

la lettera dell'ambasciatore russo in Italia, in possesso del quotidiano "la Repubblica" che ne ha pubblicato alcuni stralci lo scorso 24 luglio 2019, si conclude con un appello al ministro Salvini: "Vorremmo contare su una partecipazione più attiva delle autorità italiane nella soluzione del problema del più grosso investitore russo in Italia";

il 24 luglio il quotidiano "la Repubblica" ha riportato che il 12 aprile il Ministro dell'interno Salvini ha inoltrato la lettera dell'ambasciatore russo in Italia al prefetto di Siracusa, tramite l'ufficio Affari internazionali del suo gabinetto, "protocollo numero 52/145/2/2F", e solo poche settimane dopo è stata emessa l'ordinanza che ha posto il divieto su ogni riunione dei lavoratori nei pressi degli stabilimenti della Lukoil;

tra gli atti dell'udienza al Tar di Catania è emersa inoltre una nota del Viminale, firmata dal vice capo di gabinetto Paolo Formicola, che sottolineava come "L'ambasciatore ha invocato una partecipazione più attiva delle autorità italiane nella soluzione del problema del più grosso investitore russo in Italia";

considerato inoltre che, per quanto risulta:

il segretario della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, e il segretario confederale, Giuseppe Massafra, hanno denunciato che: "L'ordinanza del prefetto non è stata dettata da motivi di ordine pubblico o da particolari esigenze produttive. Piuttosto, quel provvedimento nasce in virtù di pressioni politiche che calpestano i principi più elementari del diritto di sciopero, della libertà di riunione e dei principi costituzionali";

l'ordinanza del prefetto di Siracusa rischia di ledere i diritti dei lavoratori sanciti dall'articolo 17 della Costituzione: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica";

tenuto conto che le riunioni dei lavoratori che si sono tenute davanti agli stabilimenti della Lukoil fino al 9 maggio sono state tutte preventivamente annunciate alle autorità di pubblica sicurezza, le quali hanno potuto riscontrare che non si sono verificati episodi di violenza o alcun concreto pericolo per la pubblica incolumità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'ordinanza emessa dal prefetto di Siracusa, in merito al divieto per cinque mesi di assembramenti di persone nei pressi degli stabilimenti della Lukoil, possa ledere i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani;

quali siano i rapporti intercorsi tra l'azienda priva russa Lukoil, l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov e il Ministero dell'interno con riferimento alle vicende illustrate che stanno interessando le raffinerie Isab di Priolo.

(3-01095)

MARCUCCI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

il 12 luglio 2019 il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha siglato con 19 soggetti rappresentativi delle categorie produttive, dei sindacati e delle parti sociali del territorio un nuovo "patto per lo sviluppo";

tra le sette proposte e cinque filoni in cui si declina il patto per lo sviluppo è presente anche l'economia circolare, intesa come un sostegno alle "imprese per la chiusura delle filiere produttive, in linea peraltro con quanto sarà previsto dalla revisione del piano dei rifiuti";

tra le proposte attuative per il patto per lo sviluppo si dà per scontata la realizzazione del progetto del pirogassificatore di KME a Fornaci di Barga (Lucca), pur celato dietro la frase a giudizio dell'interrogante sibillina: "accordo in corso di definizione per favorire il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, di per sé già a buon livello in Toscana per quanto riguarda la carta, nonché per la possibilità di smaltire scarti residui per almeno 70.000 t/a di pulper presso un futuro impianto in corso di autorizzazione, tenendo presente l'esigenza di soluzioni di prossimità rispetto a quantitativi complessivi per il settore di 120.000 t/a circa di pulper e 80.000 t/a tra fanghi e cosiddette 'code'";

considerato che:

la Regione Toscana non può ignorare che il progetto del pirogassificatore di KME a Fornaci di Barga non è stato autorizzato, e che il Comune di Barga e le comunità locali hanno espresso una netta contrarietà alla realizzazione dello stabilimento;

la società KME nel suo stabilimento di Fornaci di Barga propone di realizzare un nuovo business: l'incenerimento degli scarti di pulper di cartiera, un modello opposto rispetto all'economia circolare presente tra le proposte inserite all'interno del nuovo "patto per lo sviluppo" della Regione Toscana;

il progetto del pirogassificatore presenta aspetti di grande criticità, sia per l'ubicazione dell'impianto stesso all'interno di un centro abitato sia per la notevole distanza dal cuore del distretto cartario;

tenuto conto che il Comune di Barga, la Provincia di Lucca e la quasi totalità delle amministrazioni comunali della valle del Serchio e Garfagnana si sono fatti interpreti, con atti formali, della diffusa avversione della cittadinanza nei confronti della realizzazione del pirogassificatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per scongiurare la realizzazione del progetto del pirogassificatore KME, considerate le criticità ambientali e la contrarietà della comunità e delle istituzioni locali.

(3-01098)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FARAONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, l'immobile che ospita il commissariato di Polizia di Vittoria (Ragusa) è stato recentemente sequestrato dalla Guardia di finanza di Caltanissetta, su disposizione della Procura della Repubblica della stessa città, nell'ambito del sequestro dei beni della famiglia Luca di Gela, risultando una proprietà per una quota parte del 50 per cento in capo a Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio, perché indagati con accusa di concorso esterno in associazione mafiosa;

considerato che:

il canone di affitto che il Ministero dell'interno ogni anno paga ai proprietari dell'immobile sarebbe pari a 105.000 euro;

la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, una nuova sede per il commissariato di Vittoria, ed accertare la correttezza dell'iter amministrativo, che ha portato il Ministero dell'interno a condurre in locazione un immobile appartenente per quota parte a persone coinvolte a vario titolo in fatti di mafia.

(4-02033)

MARINELLO, MOLLAME - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:

il regolamento dell'Unione europea n. 982 del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'Unione europea in data 20 giugno 2019, ha recepito le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale della pesca del mediterraneo, nelle sessioni annuali 2015 (39a sessione annuale), 2016 (40a sessione annuale) e 2017 (41a sessione annuale);

in particolare, il regolamento ha trasposto, in diritto unionale, la raccomandazione CGPM/40/2016/4 che "istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche (GSA) da 12 a 16)";

il regolamento modifica il regolamento europeo n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per le pesca del Mediterraneo);

considerato che:

tali modifiche, nello specifico, introducono l'art. 9-bis (Zone di restrizione della pesca nel canale di Sicilia) che proibisce le attività di pesca, con reti a strascico, nelle zone denominate "Est del Banco Avventura, Ovest del Bacino di Gela, e Est del Banco di Malta";

detta misura si pone come primo obiettivo lo sviluppo e la conservazione delle risorse marine nel mar Mediterraneo, comprese quelle relative all'acquacoltura, ed è coerente con la politica comune della pesca, anche per tutti quegli aspetti che concernono la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

i rappresentanti del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, posto che le modifiche citate si sono rese necessarie per recepire le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, hanno sin da subito spinto sulla necessità di garantire la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse marine, insieme a un concreto appoggio al settore della pesca artigianale, che continua a essere un valido motore di crescita economica e di occupazione nel nostro Paese, nel Mediterraneo e in Europa;

a tal fine, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, in ambito di voto al Parlamento europeo, hanno inserito una serie di compensazioni per il sostegno al reddito dei piccoli pescatori attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere per rendere effettivi i sostegni al reddito dei piccoli pescatori previsti attraverso il FEAMP, attivandosi anche presso il Consiglio dell'Unione europea;

se, comunque, non ritenga opportuno intervenire con specifiche misure volte a ridurre gli eventuali danni per gli operatori del settore, prevedendo apposite misure di sostegno economico o di altro tipo.

(4-02034)

LAFORGIA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

per effetto della legge di bilancio per il 2019, è stata istituita la nuova web tax in Italia, una nuova imposta sulle vendite digitali con aliquota al 3 per cento da applicare alle forniture di servizi e beni attraverso piattaforme digitali e trasmissione di dati raccolti sempre attraverso piattaforme digitali;

fra le imprese del web cui si riferisce la norma rientrano Amazon, eBay, Google, Facebook;

la web tax, a differenza della Google web tax e della digital web tax del Governo Renzi, è un'imposta sulle vendite on line per cui le imprese italiane che operano con Google, Facebook, Booking, Apple, Expedia, Airbnb, eBay e altri che utilizzano i loro servizi dematerializzati, quali piattaforme e applicazioni digitali, magazzini virtuali, raccolta dati personali eccetera, devono versare al fisco obbligatoriamente l'imposta del 3 per cento;

stando a quanto riportato da Duccio Facchini, in data 5 luglio 2019, sul sito "altraeconomia" l'ultimo bilancio della Google Italy Srl, la consociata con sede a Milano che nel maggio di due anni fa aveva sottoscritto un accordo con le autorità del nostro Paese in tema di "maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti per i precedenti esercizi fiscali" (citando dal bilancio 2017 della filiale) ha mostrato come nel 2018 la multinazionale ha continuato a trasferire i ricavi prodotti nel nostro Paese tramite la vendita di pubblicità on line (oltre 700 milioni di euro) verso l'Irlanda, evitando livelli di imposizione più elevati per mezzo del regime di fiscalità agevolata di Dublino: una "chiusura di contenziosi fiscali con l'Agenzia delle entrate relativi ad annualità pregresse", sempre citando Google, che aveva generato per la società un debito verso l'Italia di circa 304 milioni di euro;

nonostante quell'intesa, lo "schema irlandese", non oggetto della "chiusura", è rimasto intatto anche nel 2018;

questo "schema" prevede che la società italiana si occupi prevalentemente di servizi di intermediazione, attività di promozione, supporto tecnico per conto della Google Ireland Ltd;

le "prestazioni" della società Google Italy non vengono remunerate dagli utenti o inserzionisti italiani ma dalla società di Dublino;

i dati del bilancio 2018 della Google Italy lo confermano: dei 106,8 milioni di euro di ricavi realizzati lo scorso anno, 104,5 milioni sono arrivati dall'Irlanda e una "piccola" parte (2,3 milioni), dagli Stati Uniti (dalla Google International LLC, il socio che detiene il 100 per cento delle quote) e nemmeno un euro è giunto dall'Italia;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ogni anno misura i ricavi complessivi del nostro "sistema integrato delle comunicazioni" (SIC), il 22 giugno 2019 ha proceduto all'iscrizione al ROC (registro degli operatori di comunicazione) proprio delle "recalcitranti" Google e Facebook;

nel 2017, il SIC italiano valeva complessivamente 17,5 miliardi di euro, in leggera flessione (0,9 per cento) rispetto al 2016 (il dato del 2018 non è ancora disponibile ma quote e ricavi non dovrebbero discostarsi troppo dal livello relativo a due anni);

Google deteneva una quota del 4,1 per cento del SIC, il che ha permesso di stimare una raccolta pubblicitaria complessiva in Italia che si aggirava intorno ai 715 milioni di euro: ipotizzando che questa sia rimasta identica nel 2018, si tratterebbe di una cifra ben distante dai 106,8 milioni di ricavi dichiarati dalla Google Italy Srl e come detto frutto di una remunerazione "restituita" dalla casella irlandese del Gruppo a titolo di royalty;

considerato che:

queste pratiche di "minimizzazione" dell'onere fiscale attraverso rapporti con imprese collegate sono legittime;

l'imposta sui servizi digitali prevista dalla legge di bilancio per il 2019 non ha avuto alcuna attuazione poiché il Governo, a giudizio dell'interrogante in colpevole ritardo, non ha ancora emanato i decreti attuativi;

stando a quanto riportato dalla relazione annuale 2018 di Agcom, Facebook e Google "detengono circa il 55 per cento dei ricavi netti da pubblicità on line",

si chiede di sapere quando e se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché si legiferi in merito all'imposta sui servizi digitali, dato che gioverebbe all'economia italiana.

(4-02035)

MININNO, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

in data 25 luglio 2018 l'associazione professionale di carattere sindacale denominata Sindacato Aeronautica militare (SIAM) ha diffuso un comunicato, dal quale gli interroganti sono venuti a conoscenza dell'avvio di uno studio dello Stato maggiore Aeronautica (SMA) relativo alla riorganizzazione del settore force protection, al fine di renderlo maggiormente efficiente;

tra i servizi di force protection rivestono particolare importanza i servizi di difesa attiva (vigilanza), assicurati senza soluzione di continuità e su turnazioni di 24 ore;

lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha richiesto l'avvio di un periodo di sperimentazione, della durata massima di 3 mesi, presso la 4ª brigata Telecomunicazioni e sistemi per la difesa aerea ed assistenza al volo di Borgo Piave (Latina), che prevede l'articolazione dei servizi di difesa attiva in tre turni di 8 ore invece del tradizionale turno di 24 ore;

considerato che il frazionamento del servizio in tre turni: a) difficilmente comporterebbe la riduzione dell'aliquota dei militari impiegati nel servizio, dal momento che il personale in "turno franco" normalmente garantisce l'intervento armato in situazioni di pericolo non prevedibili; b) non inciderebbe positivamente sull'efficienza fisica e mentale del personale comandato, che, al contrario, sarebbe sottoposto ad un maggiore stress causato dal pendolarismo e da una minore presenza in famiglia; c) incrementerebbe il numero del personale destinatario di indennità di presenza in giornata festiva o superfestiva, triplicando la spesa; d) comporterebbe, a causa dell'aumento dei periodi di riposo psicofisico, una drastica riduzione della possibilità di richiamare in servizio il personale in caso di necessità (per esempio esercitazioni); e) triplicherebbe le situazioni di potenziale rischio legate al passaggio di consegne di armi e munizioni; f) aumenterebbe i costi legati agli alloggi in campo, notoriamente inadeguati ed insufficienti a fronteggiare un aumento delle richieste degli aventi diritto; g) aumenterebbe i rischi legati ad incidenti stradali in itinere soprattutto per il personale che "monta" e "smonta" a ridosso degli orari notturni e mattutini; h) comporterebbe un aggravio economico legato alle spese di viaggio, in particolare per il personale domiciliato lontano dal luogo di servizio; i) andrebbe in contrasto con le linee programmatiche definite dal Ministro in indirizzo che prevedono la tutela dei rapporti familiari del personale militare anche attraverso "la razionalizzazione degli impieghi",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di scongiurare l'entrata a regime di detti turni che avrebbero un impatto negativo sia sul servizio, sia sul personale coinvolto.

(4-02036)

GALLONE, VITALI, FLORIS, TOFFANIN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nei piccoli Comuni della Lombardia e in tutta Italia, si registra la perdurante e grave carenza di segretari comunali;

il protrarsi di tale situazione, da qui alla fine del 2019, potrebbe determinare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni comunali;

quello offerto dalla figura del segretario costituisce, in particolare nei Comuni di minori dimensioni, un indispensabile supporto atto a garantire la legittimità degli atti assunti dagli enti;

come ha dichiarato il vice ministro dell'economia e delle finanze, "sono già sul tavolo alcune ipotesi che trovano anche il consenso degli interessati, e su cui in ogni modo si può lavorare per condividerle fra tutti gli attori istituzionali";

in recenti interlocuzioni concernenti la carenza di segretari comunali di fascia C, anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Province d'Italia hanno rappresentato la necessità di una semplificazione delle procedure di reclutamento al fine di coprire le sedi di segreteria di Comuni della suddetta fascia risultanti vacanti, e la necessità di programmare azioni straordinarie e coordinate a livello normativo e applicativo per: a) il superamento del corso-concorso come unica possibilità di reclutamento dei segretari comunali; b) l'individuazione di figure qualificate, interne alle amministrazioni, in grado di garantire la reggenza delle sedi vacanti;

in particolare si evidenzia la situazione di particolare urgenza della Lombardia, in cui alla data del 6 giugno 2019, su 741 sedi di segreteria di classe III e IV (cioè i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) ben 417 sono prive di un segretario titolare;

la Lombardia è la regione che presenta il maggior numero di sedi vacanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative intenda intraprendere per velocizzare le procedure di reclutamento dei segretari comunali al fine di garantire la copertura delle sedi vacanti;

se, in attesa dell'espletamento delle procedure, ritenga di adottare misure volte a individuare figure qualificate, interne alle rispettive amministrazioni, in grado di sopperire temporaneamente alla carenza della figura del segretario comunale e garantire la reggenza delle sedi scoperte.

(4-02037)

DE BONIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:

le attività di previsione consentono di comprendere quali sono i fenomeni meteorologici attesi, in particolar modo gli eventi estremi. Per raggiungere questo obiettivo vengono utilizzati strumenti e tecniche sofisticate: la meteorologia applicata, le immagini satellitari, i radar meteorologici, i modelli idraulici, eccetera;

tali strumenti previsionali e le reti di monitoraggio consentono di mettere in atto un sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare per tempo la macchina di protezione civile, nel caso di eventi previsti o in atto, la cui intensità stimata o misurata superi delle soglie di criticità prefissate;

sul territorio italiano è attivo un sistema di centri per la raccolta, il monitoraggio e la condivisione dei dati meteorologici, idrogeologi e idraulici. La rete di questi centri costituisce il sistema nazionale di allertamento. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, delle strutture regionali e dei centri di competenza. Ogni Regione stabilisce le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale;

considerato che:

con prot. n. D.P.C./RUP 497/9351, nel febbraio 2016 è stato approvato, dalla conferenza dei servizi, il progetto definitivo dell'intervento per l'installazione di un radar sul monte Li Foj, nel comune di Picerno (Potenza);

la realizzazione di tale radar riguarda il progetto di integrazione della rete nazionale dei radar, già in funzione nelle regioni limitrofe alla Basilicata, quali Calabria, Campania, Molise, con possibilità di sostituzione reciproca in caso di avaria, che, pertanto, rendono l'area lucana già ampiamente sorvegliata, al punto che l'impianto si ritiene non indispensabile per la perfetta funzionalità della rete nazionale;

l'impianto avrebbe un meccanismo che produce un impulso di 500 kw in un lasso di tempo pari a 2 microsecondi e gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia evidenziano come lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Insomma, un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;

la comunità locale ha intrapreso attività di protesta sul progetto evidenziandone l'inutilità e il forte impatto non solo sulla popolazione, ma anche sulla fauna che popola l'area protetta dalla rete "Natura 2000" che ha una significativa valenza naturalistica, che ne fa non solo una zona speciale di conservazione, ma comprende anche un habitat di specie da tutelare, superiore a quello riscontrabile nella zona speciale di conservazione nel cuore dell'Appennino;

nonostante la valenza naturalistica dell'area, l'ufficio di compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha espresso la non assoggettabilità del progetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;

con sentenza n. 4327 del 13 settembre 2017 il Consiglio di Stato affermava che "La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo (...). La 'Rete Natura 2000' comprende le Zone di protezione speciale e la valutazione di incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree "Natura 2000", sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati dal sito";

dai contenziosi dinanzi al Tar della Basilicata e al Consiglio di Stato, che vedono costituirsi in giudizio il Comune di Picerno, è emerso che non è stata effettuata nessuna valutazione di incidenza ambientale dagli uffici e dagli enti preposti e, tuttavia, è stata data l'autorizzazione all'installazione del radar;

tenuto conto che tutti i percorsi non sono stati ancora compiuti e l'Unione europea, nel caso delle aree protette, dà la possibilità di appellarsi. Quindi nulla è ancora concluso e, se ci sono delle lacune dal punto di vista delle autorizzazioni, il tutto va riesaminato per dimostrare che questo tipo di attività non impatti sulla salute dei cittadini e dell'ambiente. Pertanto, se la valutazione di incidenza ambientale non tiene conto dell'inquinamento (elettromagnetico in questo caso), è fatta in maniera difforme o non completa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, ai sensi dell'articolo 309 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, non ritenga di dover intervenire: 1) al fine di prescrivere una deroga alla realizzazione del radar sul monte Li Foj, tenendo conto della contrarietà manifestata sia dalla popolazione che dal Comune di Picerno, evidenziata da quest'ultimo ampiamente nelle memorie processuali; 2) affinché il progetto sia sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale e la Regione Basilicata riformuli il giudizio di compatibilità ambientale, ovvero espliciti le ragioni per le quali non ha ritenuto di assoggettare l'opera alla valutazione d'incidenza ambientale;

se, infine, non ritenga che ci siano già le premesse per un'infrazione comunitaria.

(4-02038)

DE BONIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. - Premesso che:

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", il cosiddetto piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti i piani di azione nazionali per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

il piano di azione, adottato in Italia con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, eccetera) e nelle aree naturali protette;

considerato che:

per l'anno 2019, il piano di azione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci è scaduto a febbraio e il nuovo piano non è stato ancora reso pubblico dai tre Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute ai fini della consultazione pubblica;

il nuovo piano, che detta le regole per l'uso dei pesticidi non solo in agricoltura ma anche per la gestione del verde pubblico in città e la manutenzione di strade e ferrovie, resta ad oggi bloccato nelle stanze del Ministero delle politiche agricole, dopo che il testo proposto dal comitato tecnico-scientifico, appositamente costituito, ha ricevuto i pareri favorevoli dei Ministeri dell'ambiente e e della salute;

il piano dovrebbe prevedere regole più severe per l'uso sostenibile dei pesticidi, in particolare fissando distanze di sicurezza dalle abitazioni, dalle scuole e dalle altre aree pubbliche, ma anche limitazioni all'uso delle sostanze chimiche tossiche e nocive per piante e animali selvatici all'interno delle aree naturali protette, come i siti della rete "Natura 2000", limitazioni che probabilmente non sono gradite all'industria dell'agrochimica e alle associazioni agricole;

tenuto conto che il Parlamento austriaco, invocando il "principio di precauzione", ha approvato il divieto totale di utilizzo dei pesticidi a base di glifosato sul proprio territorio. Quindi, vietare il glifosato è possibile, anche senza dover attendere il termine dell'autorizzazione concessa dall'Unione europea,

si chiede di sapere:

quando sarà reso pubblico il nuovo piano di azione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci;

se il piano segua nell'impostazione il "principio di precauzione" alla stregua dell'Austria, che assicura la massima tutela delle persone e della natura, ad iniziare dagli stessi agricoltori che sono i più esposti ai rischi legati all'uso delle sostanze chimiche di sintesi;

quali siano le cause che stanno comportando un incomprensibile ritardo della sua pubblicazione e, quindi, consultazione e adozione, determinando gravi conseguenze per la salute dei cittadini e per l'ambiente, per la biodiversità nelle aree naturali protette e nei siti della rete "Natura 2000" del nostro Paese.

(4-02039)

GAUDIANO, CASTIELLO, DI MICCO, DI MARZIO, ROMANO, PISANI Giuseppe, ANGRISANI, PRESUTTO, LOREFICE, CAMPAGNA, NOCERINO, CROATTI, MARINELLO, MAUTONE, L'ABBATE, LANZI, ORTOLANI, VACCARO, QUARTO, COLTORTI, RICCIARDI, DE LUCIA, PACIFICO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:

la Costiera amalfitana è rinomata in tutto il mondo per il suo interesse storico e paesaggistico ed è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, riveste un'importanza strategica nel settore del turismo e del suo indotto, costituendo una delle rare realtà occupazionali del Meridione;

le politiche regionali e nazionali degli ultimi anni hanno bistrattato questo territorio, eccellenza del nostro Paese, dedicandogli scarsissima attenzione;

la strada statale 163 attraversa tutti i paesi della Costiera, da Vietri a Positano ed è l'unica strada percorribile;

alcuni tratti della statale sono particolarmente critici, come la strettoia di Cetara, il tratto di Minori /Castiglione, Amalfi centro, Praiano e Positano ed ogni giorno si assiste al solito triste rituale di code con blocchi al limite dell'irreversibile;

tale disagevole condizione, dovuta in parte alla morfologia del territorio, che non può essere assolutamente modificata nella sua peculiare struttura, ma essere rispettata in quanto unicum, deve essere urgentemente affrontata per individuare soluzioni praticabili;

la risoluzione del problema della viabilità passa attraverso il contingentamento dei flussi veicolari mediante l'istituzione di una zona a traffico limitato e attraverso la necessaria razionalizzazione del transito dei bus turistici;

considerato che:

la Costiera amalfitana, iscritta nella lista del patrimonio mondiale Unesco dal 1997, presenta i caratteri tipici di un "paesaggio culturale". Il territorio offre al visitatore un patrimonio culturale costituito non solo dalle grandi evidenze architettoniche ma anche da importanti elementi naturali, enogastronomici, artigianali, tutti frutto dell'interazione dell'uomo con la natura che ha influenzato non poco la vita degli abitanti della Costiera;

l'attuale assetto viario (strada statale163) è praticamente lo stesso di quello originario del 1850 e rappresenta nella sua storicità uno degli elementi più caratteristici del sito. Tuttavia da decenni l'enorme afflusso di turisti si trova a percorrere un'arteria assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze veicolari;

nei primi anni '80 il commissario prefettizio di Salerno iniziò ad emanare, annualmente, ordinanze d'urgenza finalizzate a fronteggiare quella che all'epoca si presentava a tutti gli effetti una situazione d'emergenza per il numero di veicoli, soprattutto autobus, che ogni giorno percorrevano la strada statale 163;

la Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo nella ricerca del 15 ottobre 2018 dal titolo "overturismo" descrive la fattispecie in cui l'impatto del turismo, in un determinato lasso di tempo e su in determinato territorio, eccede i limiti previsti dalle condizioni delle infrastrutture e dallo spazio esistente, pregiudicando quelle ecologiche, sociali, economiche e psicologiche dei cittadini residenti. Nella stessa relazione vengono analizzate le esperienze della città di Venezia e dei comuni della Liguria afferenti all'ambito delle Cinque Terre, come esempi nei quali i flussi turistici influenzano in modo negativo la qualità della vita dei cittadini e la qualità dell'esperienza di viaggio in modo significativo;

con il termine "overturismo" si intende il fenomeno relativo a un afflusso turistico esasperato in alcune aree geografiche, in relazione alle infrastrutture e alle altre condizioni ivi presenti;

il Rapporto sul turismo italiano 2017/2018 considera l'"overturismo" un fenomeno antitetico rispetto al turismo responsabile, in quanto si tratta di turismo mal gestito, che incide negativamente sulla qualità di vita dei residenti, ad esempio in ragione dell'aumento dei canoni di locazione e della riduzione delle risorse disponibili, favorendo, in loro, una percezione negativa del turismo;

il Rapporto 2018 dell'Unesco evidenzia che alcuni siti patrimonio dell'umanità, come Venezia e Pompei e la Costiera Amalfitana, sono potenzialmente a rischio per il sovraffollamento turistico;

secondo fonti di stampa, infatti, sarebbero circa 4 milioni i turisti che ogni anno visitano Pompei, con punte di 35.000 visitatori al giorno,

si chiede di sapere quali iniziative e quali misure di intervento il Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere per accelerare la soluzione di questo annoso problema, anche prevedendo l'istituzione di un Tavolo permanente fra Comuni, Province, Regioni e Ministeri per l'adozione delle azioni necessarie volte a porre fine senza indugio alle criticità che violano le normative vigenti in materia di sicurezza, altresì attraverso l'adozione di un piano traffico straordinario.

(4-02040)

DE PETRIS - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

tra gli immobili messi in vendita dall'Agenzia del demanio (2019-2021) ce ne sono alcuni nel territorio del comune di Verona e tra questi un casolare diroccato, denominato "La Colombara", sito nella campagna ad est del capoluogo che, nel corso della seconda guerra mondiale, fu sede militare DAT (difesa aerea militare) ed utilizzato come campo di concentramento degli ebrei rastrellati a Roma e destinati poi ai lager nazisti, in particolare ad Auschwitz;

l'Associazione montorioveronese da tempo ha chiesto di ottenere in uso dall'Agenzia del demanio il casolare fatiscente per ristrutturarlo, tenerlo in ordine, per farne un luogo della memoria della Shoah visitabile (un recente libro, che si riferisce alle vicende belliche di quel territorio, fornisce notizie e testimonianze relative al casolare e a coloro che vi sono stati detenuti);

la stessa amministrazione comunale della città scaligera (con dichiarazioni pubbliche dell'assessore per l'urbanistica, Ilaria Segala, e dell'assessore per il patrimonio Edi Maria Neri) sottoscrive le richieste dell'associazione che intende fare di quel casolare un luogo della memoria che non può, per il suo valore storico e simbolico, essere venduto a privati,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo al fine di togliere dall'elenco degli immobili da vendere il casolare denominato "La Colombara" sito a Verona, e rendere realizzabile il progetto ristrutturazione per realizzarvi un significativo luogo della memoria della Shoah.

(4-02041)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01090 della senatrice Papatheu, sull'affido dei figli minori ad un padre precedentemente condannato per violenza domestica;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01096 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'alienazione di un immobile di interesse storico a Montorio, in provincia di Verona;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01091 della senatrice Papatheu, sulla ripartizione della quota fissa di tonno rosso per la campagna 2019;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01088, 3-01089 e 3-01092 della senatrice Papatheu, rispettivamente sul sostegno al comparto dell'edilizia e delle infrastrutture, sulla chiusura dello stabilimento di Napoli della Whirlpool e sul meccanismo ISDS di composizione delle controversie fra investitori e Stati;

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01084 del senatore D'Arienzo ed altri, sui criteri di accesso alla pensione per il comparto "Sicurezza-Difesa";

3-01085 della senatrice Parente ed altri, sulla situazione di crisi in cui versa il porto industriale di Cagliari;

3-01097 della senatrice Bellanova ed altri, sulla proroga delle graduatorie del concorso pubblico per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01099 della senatrice Boldrini ed altri, sul conseguimento della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 136ª seduta pubblica del 23 luglio 2019, a pagina 93, alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «è stata di fatto confermata» con le seguenti: «è stato di fatto confermato».